Dai bollettini cartacei del vecchio archivio protesti al nuovo registro informatico protesti…
Prima dell’istituzione del Registro informatico protesti, la pubblicazione dell’elenco dei protesti era regolata dalla legge n. 77 del 12 febbraio 1955.
Il Registro informatico dei protesti (REPR), è stato invece istituito con la legge n° 235 del 18 agosto 2000, con la quale la pubblicazione del bollettino cartaceo dei protesti è stata sostituita dalla sua pubblicazione informatica che avviene mensilmente a cura delle Camere di Commercio. Oggi è infatti richiedere una visura protesti online e ottenerla in pochi minuti.
Si tratta di un registro pubblico a tutti gli effetti, nel quale vengono pubblicati i protesti, levati nel territorio di competenza, relativi al mancato pagamento di assegni bancari o postali, cambiali accettale e vaglia cambiari (è un titolo di credito, emesso dalla Banca d’Italia, assimilato a tutti gli effetti all’assegno circolare ed al vaglia postale).
Il PDF di aggiornamento contiene le disposizioni contenute nel “Regolamento di Attuazione del Registro Informatico dei Protesti” emanato dal Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato con decreto n° 316 del 9/8/00, che delinea e rivoluziona modalità e tempistica della trasmissione dei dati, della pubblicazione e della cancellazione dei protesti.
Registro Informatico Protesti: le Modalità di Aggiornamento
2. Approfondimenti SMART
2
Registro Protesti:
le modalità di
aggiornamento
Il vecchio Archivio Protesti ed i Bollettini Cartacei
La normativa precedentemente in vigore in merito alla pubblicità dei PROTESTI prevedeva la
pubblicazione dei dati sui Bollettini Ufficiali dei Protesti, disponibili in forma cartacea a caden-
za quindicinale e successivamente mensile, unitamente all’archiviazione dei dati nell’archivio
nazionale ufficiale delle Camere di Commercio gestito da Infocamere - Società Consortile di
Informatica delle C.C.I.A.A..
L’operazione di immissione dei nuovi protesti nel data base di Infocamere richiedeva tempi
mediamente lunghi ed estremamente variabili da Camera a Camera. Tale procedura determi-
nava dei gap consistenti tra la data di levata del protesto, la pubblicazione sul bollettino car-
taceo e la disponibilità dell’informazione mediante accesso puntuale all’archivio delle Camere
di Commercio.
Tali gap rendevano necessario notificare agli utenti del servizio PROTESTI, erogato dai distri-
butori di Infocamere, le reali date di aggiornamento dei dati, con evidenza dell’ultimo bollettino
caricato in archivio da parte di ogni singola Camera di Commercio.
Il nuovo Registro Informatico Protesti
Il “Regolamento di Attuazione del Registro Informatico dei Protesti” emanato dal Ministero
dell’Industria, Commercio edArtigianato con decreto del 09/08/00 n. 316 (G.U.R.I. del 02/11/00)
ha rivoluzionato le modalità e la tempistica della trasmissione dei dati, della loro pubblicazione
e cancellazione.
La nuova normativa ha infatti previsto che la pubblicazione ufficiale dell’elenco dei protesti av-
venga mediante un Registro Informatico Protesti (REPR), gestito da Infocamere ed imple-
mentato dalle Camere. Gli Elenchi dei Protesti per mancato pagamento di cambiali accettate,
di vaglia cambiari e di assegni bancari nonché per mancata accettazione di cambiali vengono
trasmessi dai pubblici ufficiali abilitati al Presidente della Camera di Commercio competente
entro il giorno successivo alla fine di ogni mese. L’iscrizione nel REPR ha luogo entro massimo
10 giorni.
Le eventuali cancellazioni dei dati dei soggetti protestati - in caso di pagamento dell’effetto e
relativi interessi e spese di levata entro i termini di legge oppure di levata illegittima o erronea
- vengono effettuate, in seguito a provvedimento di riabilitazione del soggetto protestato e
3. Approfondimenti SMART
3
successiva determinazione presidenziale di cancellazione su istanza dell’interessato, diretta-
mente sul Registro Informatico.
I dati relativi alle cancellazioni vengono trattati dalle singole Camere di Commercio quotidia-
namente, con aggiornamento tempestivo dell’archivio ufficiale (entro un termine massimo di
20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza).
Tale procedura, se da un lato permette di rispettare il “diritto all’oblio” riconosciuto per legge ai
soggetti riabilitati, vietando la diffusione di qualsiasi notizia relativa a Protesti cancellati, dall’al-
tro determina un differente trattamento, in termini di tempistica, dei dati relativi ai nuovi protesti
rispetto a quelli relativi alle cancellazioni.
Pertanto ne consegue che:
·complessivamente per quanto attiene ai nuovi protesti, l’attuale servizio gode di un maggiore
aggiornamento rispetto alla vecchia procedura, in quanto i dati sono comunicati direttamente
dagli ufficiali levatori alle C.C.I.A.A. con una drastica riduzione dei tempi necessari all’immis-
sione nel data base;
·per le cancellazioni l’aggiornamento è ulteriormente migliorato poiché sono effettuate diretta-
mente dalle Camere con cadenza giornaliera;
·la diversa frequenza di immissione dei dati relativi ai nuovi protesti ed alle cancellazioni -
mensile per i primi e quotidiana per le seconde - deve essere tenuta presente al momento
dell’interrogazione dell’archivio.
La data di aggiornamento del REPR corrisponde infatti alla data di ultima modifica dell’archivio
nel suo complesso.
Ad esempio, accedendo al servizio il giorno 15/02/02 la data di aggiornamento dell’archivio
potrà risultare anche lo stesso 15/02: questo non significa che siano presenti i protesti levati
nella prima metà del mese di febbraio, che saranno inseriti nel data base solo a partire dai
primi giorni di marzo, ma che almeno una Camera ha effettuato almeno una modifica il giorno
15/02/02 (presumibilmente una cancellazione).
Inoltre, il passaggio dalla vecchia alla nuova procedura di pubblicità dei protesti ha richiesto un
periodo transitorio di sovrapposizione tra vecchio e nuovo, per il recupero degli arretrati dovuti
al tardivo caricamento dei dati dei protesti pubblicati sui Bollettini cartacei quindicinali e men-
sili. Il giorno 11/01/02 è stato ultimato il caricamento degli arretrati nell’archivio centrale di Info-
camere da parte di tutte le Camere. Il gap sullo storico è quindi stato completamente colmato.
In conclusione, l’unica data di aggiornamento di reale interesse per l’utente rimane la data di
aggiornamento del REPR, che deve però essere valutata tenendo presenti le osservazioni di
cui sopra circa la differente frequenza di caricamento dei nuovi protesti e delle cancellazioni.
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