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La	
  polizza	
  di	
  Responsabilità	
  Civile	
  
Professionale	
  
Donato	
  Vinci	
  
Una	
  sintesi	
  esplicativa	
  delle	
  principali	
  garanzie	
  presenti	
  nelle	
  polizze	
  di	
  Reponsabilità	
  Civile	
  
Professionale	
  




D o n a t o 	
   V i n c i 	
   – 	
   C o n s u l e n z a 	
   A s s i c u r a t i v a 	
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   ( B R ) 	
   – 	
   w w w . d o n a t o v i n c i . i t 	
  
I professionisti rappresentano una categoria molto esposta alle
richieste di risarcimento danni. A volte, infatti, può capitare di causare
danni di natura patrimoniale o fisica ai clienti, la cui rivalsa può
comportare dalla semplice restituzione dell'onorario fino all'erosione
totale del patrimonio. Come ci si può tutelare da queste evenienze?
Una copertura assicurativa per i rischi della responsabilità civile
professionale e/o contrattuale risolve i problemi di natura patrimoniale
che possono scaturire da esperienze come quella appena citata.

IL MERCATO
Il mercato assicurativo offre molti prodotti adatti allo scopo, ecco
perché in questi casi un buon consulente assicurativo può essere
d'aiuto. Tra i metodi più diffusi per stipulare le polizze RC
professionali c'è quello di fare riferimento alle convenzioni stipulate
con gli albi. E' bene sottolineare, però, che i prodotti destinati ad
accontentare una larga fascia di utenti spesso sono poco
personalizzabili e questa loro caratteristica non li rende adatti a tutti.

LE CARATTERISTICHE
Un altro aspetto di fondamentale importanza è legato alla
comprensione di alcuni meccanismi, come il regime claims made,
utilizzato dalla maggior parte delle compagnie di assicurazione.
Il claims made presuppone che un sinistro possa essere gestito solo
quando concorrono due situazioni. La prima impone al contraente (il
professionista) di essere al corrente con il pagamento dei premi (deve
avere, cioè, la polizza attiva) nel momento in cui riceve la richiesta di
risarcimento. La seconda invece fa riferimento alla temporalità del
sinistro - cioè al momento in cui è avvenuto - e impone che anche in
questo frangente la polizza debba essere attiva. Diversamente non si
potrà dare seguito alla gestione del sinistro. Dove nasce il problema?
Molte professioni esauriscono la loro prestazione anche nel corso di
più anni, vedi ad esempio gli avvocati o i medici. Di conseguenza
potrebbero incorrere nella difficoltà di non vedersi riconosciuta la
prestazione assicurativa perché magari hanno stipulato una polizza
qualche anno dopo l'inizio dell'attività e hanno ricevuto una richiesta
di risarcimento per un sinistro avvenuto durante il periodo in cui non
avevano copertura assicurativa, pur essendo attualmente al corrente
con il pagamento dei premi. In questo caso se è vero che la denuncia è
stata presentata durante il periodo di decorrenza della polizza, non lo
è altrettanto per la data in cui il sinistro è cominciato, e cioè prima che
il professionista si assicurasse. Per trovare una soluzione a questa
problematica, le compagnie a volte prevedono una garanzia opzionale,
gratuita o a pagamento, che definiscono come retroattività.
Concedono, cioè, una copertura aggiuntiva per un periodo precedente
alla data di stipula della polizza, che può variare dai due anni fino a un
periodo illimitato. E' bene quindi, quando si stipulano questi contratti,
verificare sempre l'eventuale retroattività presente. Lo stesso problema
vale per chi potrebbe sospendere per svariati motivi l'attività
professionale e di conseguenza anche la polizza. In questo caso è
possibile richiedere una garanzia opzionale chiamata ultrattività o
postuma.
Un altro fattore da prendere in considerazione quando si stipula una
RC professionale è il massimale, cioè la cifra massima che la
compagnia di assicurazioni s'impegna a risarcire in caso di sinistro. Il
professionista ha a disposizione due elementi per stabilire qual è il
massimale migliore da scegliere: uno è il suo patrimonio (più è alto più
potrebbe essere a rischio), un altro è il danno ipotetico massimo che
potrebbe arrecare a un suo cliente. Anche in questo caso esistono
professioni, come i medici, che potendo mettere a repentaglio la vita
di una persona hanno sicuramente necessità di massimali più elevati.
Una volta scelti massimale e retroattività è importante stabilire la
durata della garanzia, che può variare da uno a dieci anni. Una durata
poliennale, così come previsto dalla cosiddetta legge Bersani,alias 40-
2007 e 99-2009, obbliga la compagnia a concedere uno sconto e
vincola entrambi gli attori (contraente e assicuratore) a mantenere le
condizioni pattuite, compreso il premio da pagare, per tutta la durata
del contratto. Esistono però due eccezioni: la prima a favore della
compagnia, che in caso di sinistro ha possibilità di ridiscutere il
contratto fino a una eventuale rescissione dello stesso, la seconda a
favore del contraente, che dopo cinque anni può comunque rescindere
dal contratto alla scadenza annuale con un preavviso di 60gg.
Bene, adesso la nostra polizza è praticamente pronta. Esiste la
possibilità di personalizzarla ulteriormente mediante l'inserimento di
garanzie accessorie, che analizzeremo qui di seguito:
Una volta ricevuto il fascicolo informativo (che l'assicuratore è tenuto a
consegnare prima della stipula della polizza) è importante verificare se
il prodotto proposto sia specifico per la categoria a cui il
professionista appartiene. E' ormai prassi infatti che le compagnie, una
volta definite le condizioni standard, sviluppino dei normativi specifici
a seconda della categoria d'appartenenza del professionista. La
discriminante utilizzata, quasi sempre, è l'iscrizione all'albo.

Così recita l'art. 1 di una polizza standard: "La Società si obbliga a
tenere indenne l'Assicurato, entro il limite del massimale indicato nel
frontespizio di polizza alla voce Responsabilità Civile, di quanto questi
sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, di perdite
patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi,
compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in
polizza, svolta nei termini previsti dalle leggi che disciplinano la
professione stessa". Dopo aver verificato la pertinenza della categoria
descritta in polizza, è fondamentale spostare l'attenzione alla parte
relativa a esclusioni e rischi compresi nel contratto. In basso un
elenco:




RISCHI COMPRESI


   •   Fatto doloso e colposo di propri dipendenti e collaboratori
       limitatamente all'attività svolta in nome e per conto
       dell'assicurato
   •   Interruzione o mancato avvio di attività, sempre che
       conseguente a un sinistro risarcibile a termini di polizza.
   •   Proprietà    e    uso     di   elaboratori  elettronici    impiegati
       esclusivamente per lo svolgimento delle attività professionali per
       le quali è prestata l'assicurazione
   •   Perdita, distruzione o deterioramento di documenti
   •   Responsabilità civile nei confronti dei prestatori d'opera
       (dipendenti), come previsto dal DPR 1124 del 1965 in
       riferimento ad azioni di rivalsa degli stessi o dell'INPS in seguito
       a infortunio (in realtà la materia è estremamente più complessa
       e sarà trattata a parte)
•   Sanzioni, multe e ammende
   •   Tutela della privacy
   •   conduzione dello studio



RISCHI ESCLUSI

richieste di risarcimento determinate da comportamenti sanzionati a
titolo di appropriazione indebita
perdite conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di
denaro, preziosi o titoli al portatore, comprese quelle derivanti da
furto, rapina o incendio
responsabilità civile derivante all'Assicurato da difetti e/o errori del
software utilizzato per l'elaborazione dati dall'Assicurato, se realizzato
o adattato dallo stesso
sanzioni, multe o ammende inflitte all'Assicurato
inadempimenti di obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge
danni verificatisi in occasione di atti afferenti situazioni di guerra o
terrorismo
danni all'ambiente o legati a inquinamento
responsabilità civile derivante all'assicurato da malattie professionali
danni da incendio
rischi legati all'amianto e all'energia nucleare



Altri aspetti da tenere in considerazione e gestiti in modo differente
dalle varie compagnie, sono i seguenti:

VINCOLO DI SOLIDARIETA’
La possibilità, cioè, che la compagnia escluda i rischi derivanti, in via
solidale, dal rapporto con altri professionisti

REGOLAZIONE DEL PREMIO
Quando il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi
di rischio variabili (come il fatturato o il monte retribuzioni) il metodo
utilizzato per il calcolo dello stesso può essere fuorviante e il rischio di
sottoassicurazione è piuttosto elevato
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO
Spesso le compagnie vincolano il cliente a gestire in nome e per suo
conto la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che
stragiudiziale. Se questo aspetto libera il cliente dagli oneri
organizzativi ed economici legati alla tutela legale, è anche vero che lo
vincola a dover accettare passivamente le istanze elaborate dalla
compagnia

ESTENSIONE TERRITORIALE
Può capitare che le Compagnie escludano i rischi occorsi in territori
particolarmente rischiosi. E' quindi bene accertarsi di eventuali
limitazioni o esclusioni, quando si lavora al di fuori dei confini
nazionali

LIMITI DI RISARCIMENTO
Limiti, scoperti e franchigie possono annidarsi tra le clausole
contrattuali. Sebbene questi strumenti siano indispensabili per rendere
accessibili i premi di polizza, se non comunicati in modo chiaro
possono generare scontento e incomprensioni nel cliente

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Sebbene questo articolo non faccia altro che specificare quanto già
presente nel codice civile, è bene soffermarsi a leggerlo con attenzione
soprattutto nel caso in cui il contraente sia una società o
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La polizza di responsabilità civile professionale

  • 1.   Novembre   12   La  polizza  di  Responsabilità  Civile   Professionale   Donato  Vinci   Una  sintesi  esplicativa  delle  principali  garanzie  presenti  nelle  polizze  di  Reponsabilità  Civile   Professionale   D o n a t o   V i n c i   –   C o n s u l e n z a   A s s i c u r a t i v a   F a s a n o   ( B R )   –   w w w . d o n a t o v i n c i . i t  
  • 2. I professionisti rappresentano una categoria molto esposta alle richieste di risarcimento danni. A volte, infatti, può capitare di causare danni di natura patrimoniale o fisica ai clienti, la cui rivalsa può comportare dalla semplice restituzione dell'onorario fino all'erosione totale del patrimonio. Come ci si può tutelare da queste evenienze? Una copertura assicurativa per i rischi della responsabilità civile professionale e/o contrattuale risolve i problemi di natura patrimoniale che possono scaturire da esperienze come quella appena citata. IL MERCATO Il mercato assicurativo offre molti prodotti adatti allo scopo, ecco perché in questi casi un buon consulente assicurativo può essere d'aiuto. Tra i metodi più diffusi per stipulare le polizze RC professionali c'è quello di fare riferimento alle convenzioni stipulate con gli albi. E' bene sottolineare, però, che i prodotti destinati ad accontentare una larga fascia di utenti spesso sono poco personalizzabili e questa loro caratteristica non li rende adatti a tutti. LE CARATTERISTICHE Un altro aspetto di fondamentale importanza è legato alla comprensione di alcuni meccanismi, come il regime claims made, utilizzato dalla maggior parte delle compagnie di assicurazione. Il claims made presuppone che un sinistro possa essere gestito solo quando concorrono due situazioni. La prima impone al contraente (il professionista) di essere al corrente con il pagamento dei premi (deve avere, cioè, la polizza attiva) nel momento in cui riceve la richiesta di risarcimento. La seconda invece fa riferimento alla temporalità del sinistro - cioè al momento in cui è avvenuto - e impone che anche in questo frangente la polizza debba essere attiva. Diversamente non si potrà dare seguito alla gestione del sinistro. Dove nasce il problema? Molte professioni esauriscono la loro prestazione anche nel corso di più anni, vedi ad esempio gli avvocati o i medici. Di conseguenza potrebbero incorrere nella difficoltà di non vedersi riconosciuta la prestazione assicurativa perché magari hanno stipulato una polizza qualche anno dopo l'inizio dell'attività e hanno ricevuto una richiesta di risarcimento per un sinistro avvenuto durante il periodo in cui non avevano copertura assicurativa, pur essendo attualmente al corrente
  • 3. con il pagamento dei premi. In questo caso se è vero che la denuncia è stata presentata durante il periodo di decorrenza della polizza, non lo è altrettanto per la data in cui il sinistro è cominciato, e cioè prima che il professionista si assicurasse. Per trovare una soluzione a questa problematica, le compagnie a volte prevedono una garanzia opzionale, gratuita o a pagamento, che definiscono come retroattività. Concedono, cioè, una copertura aggiuntiva per un periodo precedente alla data di stipula della polizza, che può variare dai due anni fino a un periodo illimitato. E' bene quindi, quando si stipulano questi contratti, verificare sempre l'eventuale retroattività presente. Lo stesso problema vale per chi potrebbe sospendere per svariati motivi l'attività professionale e di conseguenza anche la polizza. In questo caso è possibile richiedere una garanzia opzionale chiamata ultrattività o postuma. Un altro fattore da prendere in considerazione quando si stipula una RC professionale è il massimale, cioè la cifra massima che la compagnia di assicurazioni s'impegna a risarcire in caso di sinistro. Il professionista ha a disposizione due elementi per stabilire qual è il massimale migliore da scegliere: uno è il suo patrimonio (più è alto più potrebbe essere a rischio), un altro è il danno ipotetico massimo che potrebbe arrecare a un suo cliente. Anche in questo caso esistono professioni, come i medici, che potendo mettere a repentaglio la vita di una persona hanno sicuramente necessità di massimali più elevati. Una volta scelti massimale e retroattività è importante stabilire la durata della garanzia, che può variare da uno a dieci anni. Una durata poliennale, così come previsto dalla cosiddetta legge Bersani,alias 40- 2007 e 99-2009, obbliga la compagnia a concedere uno sconto e vincola entrambi gli attori (contraente e assicuratore) a mantenere le condizioni pattuite, compreso il premio da pagare, per tutta la durata del contratto. Esistono però due eccezioni: la prima a favore della compagnia, che in caso di sinistro ha possibilità di ridiscutere il contratto fino a una eventuale rescissione dello stesso, la seconda a favore del contraente, che dopo cinque anni può comunque rescindere dal contratto alla scadenza annuale con un preavviso di 60gg. Bene, adesso la nostra polizza è praticamente pronta. Esiste la possibilità di personalizzarla ulteriormente mediante l'inserimento di garanzie accessorie, che analizzeremo qui di seguito:
  • 4. Una volta ricevuto il fascicolo informativo (che l'assicuratore è tenuto a consegnare prima della stipula della polizza) è importante verificare se il prodotto proposto sia specifico per la categoria a cui il professionista appartiene. E' ormai prassi infatti che le compagnie, una volta definite le condizioni standard, sviluppino dei normativi specifici a seconda della categoria d'appartenenza del professionista. La discriminante utilizzata, quasi sempre, è l'iscrizione all'albo. Così recita l'art. 1 di una polizza standard: "La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro il limite del massimale indicato nel frontespizio di polizza alla voce Responsabilità Civile, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini previsti dalle leggi che disciplinano la professione stessa". Dopo aver verificato la pertinenza della categoria descritta in polizza, è fondamentale spostare l'attenzione alla parte relativa a esclusioni e rischi compresi nel contratto. In basso un elenco: RISCHI COMPRESI • Fatto doloso e colposo di propri dipendenti e collaboratori limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'assicurato • Interruzione o mancato avvio di attività, sempre che conseguente a un sinistro risarcibile a termini di polizza. • Proprietà e uso di elaboratori elettronici impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività professionali per le quali è prestata l'assicurazione • Perdita, distruzione o deterioramento di documenti • Responsabilità civile nei confronti dei prestatori d'opera (dipendenti), come previsto dal DPR 1124 del 1965 in riferimento ad azioni di rivalsa degli stessi o dell'INPS in seguito a infortunio (in realtà la materia è estremamente più complessa e sarà trattata a parte)
  • 5. Sanzioni, multe e ammende • Tutela della privacy • conduzione dello studio RISCHI ESCLUSI richieste di risarcimento determinate da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita perdite conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, comprese quelle derivanti da furto, rapina o incendio responsabilità civile derivante all'Assicurato da difetti e/o errori del software utilizzato per l'elaborazione dati dall'Assicurato, se realizzato o adattato dallo stesso sanzioni, multe o ammende inflitte all'Assicurato inadempimenti di obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge danni verificatisi in occasione di atti afferenti situazioni di guerra o terrorismo danni all'ambiente o legati a inquinamento responsabilità civile derivante all'assicurato da malattie professionali danni da incendio rischi legati all'amianto e all'energia nucleare Altri aspetti da tenere in considerazione e gestiti in modo differente dalle varie compagnie, sono i seguenti: VINCOLO DI SOLIDARIETA’ La possibilità, cioè, che la compagnia escluda i rischi derivanti, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti REGOLAZIONE DEL PREMIO Quando il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili (come il fatturato o il monte retribuzioni) il metodo utilizzato per il calcolo dello stesso può essere fuorviante e il rischio di sottoassicurazione è piuttosto elevato
  • 6. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO Spesso le compagnie vincolano il cliente a gestire in nome e per suo conto la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale. Se questo aspetto libera il cliente dagli oneri organizzativi ed economici legati alla tutela legale, è anche vero che lo vincola a dover accettare passivamente le istanze elaborate dalla compagnia ESTENSIONE TERRITORIALE Può capitare che le Compagnie escludano i rischi occorsi in territori particolarmente rischiosi. E' quindi bene accertarsi di eventuali limitazioni o esclusioni, quando si lavora al di fuori dei confini nazionali LIMITI DI RISARCIMENTO Limiti, scoperti e franchigie possono annidarsi tra le clausole contrattuali. Sebbene questi strumenti siano indispensabili per rendere accessibili i premi di polizza, se non comunicati in modo chiaro possono generare scontento e incomprensioni nel cliente PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Sebbene questo articolo non faccia altro che specificare quanto già presente nel codice civile, è bene soffermarsi a leggerlo con attenzione soprattutto nel caso in cui il contraente sia una società o un'associazione