2. Le situazioni giuridiche mutano continuamente dando luogo a nuove situazioni giuridiche che prima non esistevano e modificando ed estinguendo quelle esistenti.
3.
4.
5. Gli effetti giuridici si producono solo quando c’è una causa che li determina. La causa che determina gli effetti giuridici si definisce fattispecie giuridica . La fattispecie inoltre può consistere in eventi naturali estranei all’uomo ed alla sua volontà ed allora si parla di FATTO GIURIDICO
6. ad. esempio la morte di un uomo, oppure la nascita, o ancora una alluvione, o il crollo di un edificio
7. Se invece la fattispecie è il frutto di comportamenti umani tenuti in modo consapevole e volontari si parla di ATTO GIURIDICO
8. Esempio: il testamento di un soggetto, il matrimonio, il contratto, la donazione, la delibera del condominio, l’omicidio, la sentenza del giudice.
9. I fatti giuridici sono gli eventi naturali che accadono e producono i loro effetti giuridici indipendentemente da qualunque attività consapevole e volontaria dell’uomo. Gli atti giuridici sono i comportamenti umani e gli eventi riconducibili a un’attività umana la cui rilevanza giuridica, cioè la capacità di produrre effetti giuridici, dipende proprio dalla presenza di questo fattore umano. Riassumendo diciamo che: