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 Laurea Specialistica in International Management
CORSO DI PIANIFICAZIONE FISCALE E
  FINANZIARIA INTERNAZIONALE
        (Titolare: Prof. Piergiorgio Valente)




                         IL TRANSFER PRICING


                         Relatore: Dott. Claudio Melillo
IL TRANSFER PRICING

          Cenni introduttivi;
          La disciplina UE;
          La normativa del TUIR;
          Il valore normale;
          I metodi per la determinazione del valore normale;
          Onere della prova;
          Doppia imposizione;
          Ruling internazionale;
          Rischi penal-tributari.
IL TRANSFER PRICING


              Cenni introduttivi

      Art. 110, co. 7 e 2, e Art. 9, co. 3, T.U.I.R.




                                        a cura di Claudio Melillo
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IL TRANSFER PRICING
    Cenni introduttivi

    Per «transfer pricing» si intende il complesso di
    tecniche e procedimenti adottati dalle imprese
    multinazionali nella formazione dei prezzi relativi
    alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi
    che intervengono tra le diverse entità del gruppo
    operanti in Stati diversi.
    (C. Garbarino, «Transfer Price», in Digesto delle Discipline Privatistiche - Sez.
    Comm.le, vol. XVI, Torino, 1999, p. 1 ss.)


                                                            a cura di Claudio Melillo
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IL TRANSFER PRICING
    Cenni introduttivi

    Il fine principale delle disposizioni antielusive sul
    transfer pricing emanate sia dagli ordinamenti
    interni sia dagli organismi sovranazionali (Ocse,
    Ecofin, ecc…) è quello di evitare che le
    multinazionali pervengano, attraverso una
    sovrastima o una sottostima dei prezzi di
    trasferimento infragruppo, al dirottamento di
    porzioni di reddito imponibile verso Stati a
    fiscalità ridotta (anche black list).
                                         a cura di Claudio Melillo
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IL TRANSFER PRICING
    Esemplificazione

             A↑ = Impresa residente in un Paese ad alta fiscalità (es. Italia);
            B↓ = Società residente in un Paese a bassa fiscalità (es. Irlanda);
              A↑ e B↓ appartengono al medesimo gruppo multinazionale;
             X30 = bene/servizio scambiato; VNx = Valore Normale di X = 30;

         In che modo A↑, sfruttando l’appartenenza al gruppo, può dirottare una porzione
         di reddito verso un Paese a bassa fiscalità ???
         Es. Manipolando i prezzi relativi alle cessioni o agli acquisti:
    1)   A↑ cede a B↓ il bene/servizio X30 ad un prezzo di trasferimento (infragruppo) di 20 <
         VNx (quindi: B↓ paga ad A↑ un corrispettivo più basso rispetto al VNx; in questo
         modo una quota di reddito pari a 10 resta nel Paese a bassa fiscalità.
    2)   A↑ acquista da B↓ il bene/servizio X30 ad un prezzo di trasferimento (infragruppo) di 40
         > VNx (quindi A↑ paga a B↓ un corrispettivo più alto rispetto al VNx; in questo modo
         una quota di reddito pari a 10 viene trasferita nel Paese a Bassa fiscalità. Inoltre …

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IL TRANSFER PRICING
    Esemplificazione

     E’ evidente che, nel secondo caso (A↑ acquista da B↓), il
     vantaggio complessivo è maggiore poiché l’acquisto ad un
     prezzo sovrastimato (40 anziché 30) da parte di A↑
     produce un duplice effetto fiscale:
     trasferimento nel Paese a bassa fiscalità di una
     porzione di reddito (pari a 10) che avrebbe dovuto
     soggiacere ad una tassazione più elevata in Italia;
     registrazione in contabilità di un costo sovrastimato
     (pari a 40 anziché 30) con conseguente maggiore
     abbattimento del reddito imponibile (in Italia);



                                            a cura di Claudio Melillo
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IL TRANSFER PRICING
    L’evoluzione normativa in ambito UE

     Prima di analizzare nel dettaglio le norme interne relative
     al Transfer Pricing (Artt. 110, commi 7 e 2, e 9 Tuir) è
     opportuno fare un breve excursus sull’evoluzione della
     disciplina in ambito UE in quanto il dibattito a livello
     europeo ha influenzato molto e continuerà ad influenzare
     in futuro questo settore normativo.
     Ripercorriamone le tappe principali:




                                              a cura di Claudio Melillo
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IL TRANSFER PRICING
    L’evoluzione normativa in ambito UE
     23 luglio 1990: Il Consiglio UE adotta una Convenzione sui prezzi di trasferimento per favorire l’armonizzazione
     della fiscalità internazionale nei rapporti tra imprese di diversi Paesi;
     1 ottobre 1997: La Commissione UE emana una Comunicazione (n. 564) in cui vengono evidenziati gli effetti
     negativi della tradizionale mancanza di coordinamento fiscale nell’UE e si prefigura una nuova visione delle
     tematiche fiscali: il focus si sposta sulla necessità di ridurre le distorsioni fiscali e di evitare tutte le forme di
     concorrenza fiscale sleale;
     1 dicembre 1997: Il Consiglio UE approva il cd. Pacchetto Monti che contiene, tra l’altro, un Codice di Condotta
     sulla concorrenza fiscale dannosa in materia di imposizione delle imprese; in particolare, il Codice di Condotta
     individua le misure fiscali ritenute dannose per la concorrenza secondo i criteri stabiliti dal documento del 1997.
     TUTTAVIA, non avendo natura vincolante per gli Stati membri, ha un ruolo più politico che normativo;
     23 ottobre 2001: La Commissione UE emana una Comunicazione (n. 582) relativa ai risultati dello studio
     “Towards an internal market without tax obstacles”, con cui si fornisce una strategia per rimuovere gli ostacoli
     fiscali al mercato interno, tra i quali figura proprio il Transfer Pricing;
     21 marzo 2002: La Commissione UE, su proposta del Consiglio, costituisce una commissione (EUJTPF -
     European Union Joint Transfer Pricing Forum) formata da un esperto per ciascun Paese membro e da 10
     esperti provenienti dalle imprese, con l’obiettivo di trovare soluzioni pratiche alle problematiche derivanti
     dall’applicazione delle norme sul transfer pricing agli scambi infragruppo effettuati nell’UE e, in definitiva,
     elaborare una proposta di Codice di Condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento;
     3 giugno 2003: Il Consiglio ECOFIN approva definitivamente il pacchetto fiscale Monti;
     7 novembre 2005: La Commissione UE propone il Codice di Condotta per la documentazione inerenti i prezzi
     di trasferimento;
     28 luglio 2006: Nel giornale ufficiale UE nr. C176, volume 49, viene pubblicata la Risoluzione 2006/C176/01
     che ha approvato il citato Codice di Condotta.



                                                                                    a cura di Claudio Melillo
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IL TRANSFER PRICING
     Il codice di condotta UE

      Si rivolge agli Stati UE e alle imprese associate nella UE
      (es. multinazionali);
      fa parte della c.d. SOFT LAW, ossia non ha valore di
      norma di legge (nel senso che contiene delle semplici
      raccomandazioni la cui applicazione è facoltativa - infatti
      l’Italia non l’ha ancora recepito);
      mira a ridurre i costi di conformità alle normative per i
      contribuenti;
      Tende a uniformare le richieste delle singole
      Amministrazioni finanziarie interessate;
      Riguarda la documentazione dei prezzi di trasferimento e
      prevede due set di documenti:
      1) MASTER FILE (a contenuto generale);
      2) COUNTRY SPECIFIC (a contenuto specifico).
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IL TRANSFER PRICING
     Il codice di condotta UE

      IL MASTER FILE:
      è predisposto dalla CAPOGRUPPO e deve contenere la
      DESCRIZIONE GENERALE del gruppo, del settore in cui
      opera, dell’attività svolta e dei criteri di transfer price
      adottati nelle transazioni infragruppo.
      COUNTRY SPECIFIC:
      è predisposto dalla SINGOLA CONTROLLATA e deve
      contenere la DESCRIZIONE SPECIFICA di attività,
      caratteristiche, ruoli, transazioni, metodi e margini relativi
      alle transazioni effettuate da quest’ultima.


                                                a cura di Claudio Melillo
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IL TRANSFER PRICING
     Il codice di condotta UE

     In caso di verifica da parte dell’A.F., chi deve fornire i
     citati documenti (master file e country specific)?
     Secondo le raccomandazioni del Codice di Condotta,
     RESPONSABILE della conservazione e della consegna di
     entrambi i documenti (master file e country specific) all’A.F.
     interessata è il CONTRIBUENTE NAZIONALE sottoposto alla
     verifica.
     (Si ricorda che questa prassi, in Italia non è stata ancora resa
     obbligatoria).


                                                 a cura di Claudio Melillo
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IL TRANSFER PRICING
     Il codice di condotta UE

     Negli ultimi anni molti Paesi UE hanno deciso di adottare il
     Codice di Condotta, introducendo norme o circolari che
     obbligano i contribuenti alla predisposizione della
     documentazione sui prezzi di trasferimento, contestuale o
     successiva alle transazioni effettuate tra le imprese del
     gruppo.
     Si noti che, a questo proposito, l’UE ha invitato i Paesi
     membri a non emettere norme o circolari nazionali più
     gravose rispetto a quanto previsto dal Codice di Condotta.


                                               a cura di Claudio Melillo
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IL TRANSFER PRICING
     Il codice di condotta UE

           Paesi UE che                                       Paesi UE che
           HANNO GIA’ ADOTTATO                                NON HANNO ANCORA ADOTTATO
           norme o circolari sulla documentazione:
                                                              norme o circolari sulla
     1.    Francia (1.1.1997)                                 documentazione:
     2.    Danimarca (1.1.1999) (1.1.2005)
     3.    Regno Unito (1.7.1999)
     4.    Polonia (1.1.2001)                           1.    Austria
     5.    Olanda (1.1.2002)                            2.    Bulgaria
     6.    Germania (1.1.2003)                          3.    Cipro
     7.    Portogallo (1.1.2002)
     8.    Ungheria (1.1.2005)                          4.    Estonia
     9.    Spagna (1.1.2006)                            5.    Finlandia
     10.   Repubbl. Ceca (1.1.2006)                     6.    Grecia
     11.   Belgio (14.11.2006)
     12.   Svezia (1.1.2007)                            7.    Italia (in fase di recepimento)
     13.   Romania (1.1.2008).                          8.    Irlanda
                                                        9.    Lettonia
                                                        10.   Lituania
                                                        11.   Lussemburgo
                                                        12.   Malta
                                                        13.   Slovacchia
                                                        14.   Slovenia.
                                                                           a cura di Claudio Melillo
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IL TRANSFER PRICING
     Il codice di condotta UE

      Considerazioni sul caso Italia:
      Il Fisco italiano ha già predisposto una bozza di circolare di prossima emissione sulla
      documentazione delle transazioni infragruppo, il cui contenuto è sostanzialmente
      conforme con quanto previsto dal Codice di Condotta UE.
      Secondo un’indagine condotta da KPMG:
      Il 43% dei dipartimenti fiscali delle aziende italiane ha scarsa o addirittura
      nessuna conoscenza per eseguire un’analisi adeguata della
      documentazione relativa alle transazioni infragruppo.
      Il transfer pricing è destinato ad assumere un peso sempre maggiore;
      infatti, il 45% degli intervistati ritiene che il tema dei prezzi di
      trasferimento sarà uno dei punti di maggiore interesse nei prossimi anni.
      Il 35% delle imprese italiane ritiene importante che le raccomandazioni
      contenute nel Codice di Condotta UE per la documentazione delle
      transazioni infragruppo siano recepite dall’Italia.
                                                                      (fonte: Il Sole 24 Ore del 7.4.2008)




                                                                 a cura di Claudio Melillo
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IL TRANSFER PRICING
     Norme interne e prassi

     DISCIPLINA VIGENTE IN ITALIA
     Legislazione
       Art. 110, commi 7 e 2, Tuir;
       Art. 9, comma 3, Tuir.
       Le norme citate non forniscono sufficienti indicazioni
       pratiche per una loro corretta applicazione. Da questo
       punto di vista bisogna, quindi, far riferimento alla:
     Prassi ministeriale
       C.M. n. 32, prot. n. 9/2267, del 22.09.1980;
       C.M. n. 42, prot. n. 12/1587, del 12.12.1981;
       C.M. n. 271, prot. n. 10/1059, del 21 ottobre 1997.
                                            a cura di Claudio Melillo
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IL TRANSFER PRICING
     Prassi e giurisprudenza

     … e occorre, poi, considerare le Risoluzioni Ministeriali (da segnalare
       la n. 158/E/1998/145735 del 28 ottobre 1998, sul principio di
       inerenza), ed infine la giurisprudenza, con particolare riguardo ad
       alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione:
       Sentenza n. 14016 del 14/12/1999 (Spese di regia);
       Sentenza n. 11850, 17/05/2000 (Riaddebito costi a stabile
       organizzazione italiana di società estera);
       Sentenza n. 76280, 22/06/2006 (Onere della prova);
       ma anche della Corte Europea di Giustizia:
       Decisione C-307/97 del 21/09/1999 (Libertà di stabilimento);
       Decisione C-324/00 del 12/12/2002 (Thin cap - principio di non
       discriminazione).

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IL TRANSFER PRICING
     Art. 110, Co. 7, del TUIR

     «I componenti del reddito (costi, ricavi, minusvalenze, plusvalenze,
     sopravvenienze, ammortamenti, ecc…) derivanti da operazioni con
     società (società di persone e società di capitali) non residenti nel
     territorio dello Stato (residenti anche in paradisi fiscali), che
     direttamente o indirettamente (cioè anche tramite un terzo soggetto)
     controllano (esercitano un’influenza economica dominante) l’impresa
     (cioè tutti quei soggetti ex art. 2082 c.c. che producono reddito
     d’impresa ai sensi dell’art. 55 Tuir, come imprese individuali, società di
     persone, società di capitali, enti commerciali, stabili organizzazioni di
     imprese estere, ecc…), ne sono controllate o sono controllate dalla
     stessa società che controlla l’impresa (anche qui il controllo deve
     intendersi come influenza economica dominante), sono valutati in base
     al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi
     ricevuti, determinato a norma del comma 2 (il quale ci rimanda all’art. 9,
     comma 3, Tuir), se ne deriva un aumento del reddito;

                                                          a cura di Claudio Melillo
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IL TRANSFER PRICING
     Art. 110, Co. 7, del TUIR

      IN SINTESI

      la prima parte della norma stabilisce che:
      i componenti positivi e negativi del reddito (costi, ricavi,
      plusvalenze, minusvalenze, ecc…) derivanti da transazioni
      internazionali infragruppo concorrono a formare il reddito
      dell’impresa italiana (impresa individuale, società di
      persone, società di capitali, ente commerciale, ecc...) in
      base al valore normale dei beni e servizi forniti o ricevuti, se
      da ciò deriva un incremento di materia imponibile.


                                                  a cura di Claudio Melillo
19                 13 e 20 gennaio 2009           www.economiaediritto.it
IL TRANSFER PRICING
     Art. 110, Co. 7, del TUIR

     … seconda parte della norma:

     la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione
     del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le
     autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali “procedure
     amichevoli” previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie
     imposizioni sui redditi (Art. 25 del Modello di convenzione OCSE). La
     presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi
     prestati da società (società di persone o di capitali) non residenti nel
     territorio dello Stato (anche residenti in paradisi fiscali) per conto delle
     quali l’impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime
     o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti (in questo caso il
     controllo deriva da particolari vincoli contrattuali e, quindi, risulta più
     ampio rispetto a quello previsto dall’art. 2359 c.c.)».


                                                          a cura di Claudio Melillo
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IL TRANSFER PRICING
     Art. 110, Co. 7, del TUIR

      Dalla lettura della norma emergono due profili:
      - SOGGETTIVO
      (soggetti coinvolti, localizzazione dei soggetti e
      modalità/tipo di controllo degli uni sugli altri);
      - OGGETTIVO
      (tipologie di beni e servizi scambiati nelle transazioni
      infragruppo);




                                            a cura di Claudio Melillo
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IL TRANSFER PRICING
     Profilo soggettivo

                 VARIABILI CARATTERIZZANTI IL PROFILO SOGGETTIVO:
     1) TIPOLOGIA DI SOGGETTI coinvolti negli scambi infragruppo;
     2) LOCALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ NON RESIDENTI;
     3) MODALITA’ E TIPO DI CONTROLLO (diretto/indiretto) tra le parti correlate.


                                                                                   SOCIETA’ “B”
                 IMPRESA “A”
                                                                                    (S.P., S.C.)
         (I.I., S.P., S.C., E.C., S.O.)
                                                                                 NON RESIDENTE
                  RESIDENTE
                                                     INFLUENZA                   (anche black list)
                                                     ECONOMICA
                                                     DOMINANTE



                                                        IMPRESA “C”
                                                (I.I., S.P., S.C., E.C., S.O.)
                                                RESIDENTE O NON RES.
                                                      (anche black list)



                                                                                   a cura di Claudio Melillo
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IL TRANSFER PRICING
     Profilo soggettivo

     1) SOGGETTI coinvolti negli scambi infragruppo:
        “IMPRESA”: è un concetto ampio che comprende imprese ind.li
        (I.I.), società di persone (S.P.), società di capitali (S.C.), enti
        comm.li (E.C.), stabili org.ni (S.O.), ossia quei soggetti che
        producono reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del Tuir.
        “SOCIETA’”: è un concetto più restrittivo e fa riferimento a tutti
        quei soggetti esteri che rivestono una forma societaria (società di
        persone o società di capitali). Da una prima lettura della norma
        sembra, dunque, che le operazioni infragruppo realizzate con
        imprese estere non aventi forma societaria non debbano rientrare
        nel campo di applicazione del Transfer Pricing (sul punto il
        dibattito dottrinale è stato molto acceso ed il risultato finale
        sembra avvalorare proprio questa interpretazione).


                                                      a cura di Claudio Melillo
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     Profilo soggettivo

     2) LOCALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ NON RESIDENTI:
        La norma in questione fa riferimento, da un lato ad
        un’IMPRESA RESIDENTE e, dall’altro, a SOCIETA’ NON
        RESIDENTI.
        Queste ultime potranno essere residenti in un Paese a
        regime fiscale ORDINARIO oppure (perché la norma non
        lo esclude) in un Paese a regime fiscale PRIVILEGIATO
        (cd. paradiso fiscale).



                                            a cura di Claudio Melillo
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IL TRANSFER PRICING
     Profilo soggettivo

     3)   MODALITA’ E TIPO DI CONTROLLO (diretto/indiretto) tra le parti correlate:
          (MODALITA’) >> (CHI CONTROLLA CHI?): La società estera B può essere
          (direttamente o indirettamente) controllante o controllata ovvero essere “consorella”
          dell’impresa italiana A (tramite l’impresa C che controlla entrambe).
          (TIPO) >> (ART. 2359 C.C.?): Il concetto di controllo “deve trovare collocazione in un
          contesto economico dinamico, e comprende ogni forma di influenza economica
          potenziale e attuale desumibile dalle singole circostanze… (C.M. 32/9/2267 del
          1980)”;
          esso, inoltre, “include ogni forma di influenza economica potenziale o attuale anche al
          di fuori dei casi contemplati dall’art. 2359 c.c.” (istruzioni della dichiarazione dei
          redditi).
          Questa interpretazione è avvalorata dal fatto che l’art. 110, c. 7, Tuir non fa alcun
          riferimento esplicito all’art. 2359 c.c., per cui si ritiene che tale concetto possa ampliarsi
          rispetto alla norma civilistica, assumendo la forma di INFLUENZA ECONOMICA
          DOMINANTE, ossia un’influenza che, oltre a presupporre un controllo così come
          previsto dall’art. 2359 c.c., include anche i seguenti casi concreti:




                                                                          a cura di Claudio Melillo
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     Profilo soggettivo

      CASI CONCRETI DI INFLUENZA ECONOMICA DOMINANTE (secondo la C.M. nr.
      32/1980):

      A vende esclusivamente beni fabbricati da B (o viceversa);
      A ha il diritto di nominare alcuni membri del CdA o degli organi direttivi di B (o
      viceversa);
      A e B hanno in comune alcuni membri dei rispettivi CdA;
      Esistono relazioni di famiglia tra le parti (soci, amministratori, ecc…) riconducibili ad A e
      B;
      A ha concesso ingenti crediti a B ovvero esiste una prevalente dipendenza finanziaria
      di A da B (o viceversa);
      A e B partecipano a cartelli o consorzi finalizzati, in particolare, alla fissazione dei
      prezzi;
      In generale tutte le ipotesi in cui venga esercitata, potenzialmente o attualmente,
      un’influenza sulle decisioni imprenditoriali di A su B (o viceversa).




                                                                      a cura di Claudio Melillo
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IL TRANSFER PRICING
     Profilo soggettivo

      E’ opportuno ricordare che NON SEMPRE il concetto di
      controllo è stato interpretato nel senso ampio appena
      descritto.
      INFATTI, secondo una sentenza della C.T.P. di
      Alessandria dell’11.12.1995 “il concetto di controllo
      rilevante ai fini dell’applicazione della normativa di cui
      all’art. 76, comma 5, Tuir (ora 110, comma 7), deve essere
      interpretato alla luce dell’art. 2359 c.c. e quindi correlato
      alle distinte fattispecie da tale norma previste”.
      Tuttavia, se si pensa all’esigenza di coerenza
      sistematica, di uniformità terminologica e di certezza
      nei rapporti tra Fisco e contribuenti la citata sentenza
      appare chiaramente condivisibile.
                                               a cura di Claudio Melillo
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     Profilo soggettivo

     L’importanza del profilo soggettivo:
     Quando si parla (come vedremo) di norme interne di
     contrasto     dell’elusione   ed    evasione     internazionale
     (esterovestizione, transfer pricing, indeducibilità dei costi,
     imprese estere controllate e collegate), il PROFILO
     SOGGETTIVO, con le sue variabili (tipologia soggetti,
     localizzazione, modalità e tipo di controllo) è quasi sempre
     determinante ai fini della scelta della norma applicabile (o, in
     alcuni casi, delle diverse norme applicabili).
     (Cfr. “coordinamento tra norme”).



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     Profilo oggettivo

      Per quel che riguarda il profilo oggettivo, il
      Transfer Pricing può riguardare le seguenti
      operazioni:
      Cessioni di beni materiali;
      Cessioni di beni immateriali;
      Prestazioni di servizi;
      Addebito di interessi infragruppo.

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     Valore normale

      Come già anticipato, l’art. 110, comma 7, del Tuir, laddove
      fa riferimento alla determinazione del valore normale,
      richiama il comma 2 del medesimo articolo, il quale recita
      come segue:
      (Art. 110, c. 2) - “Per la determinazione del valore
      normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla
      data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la
      valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in
      natura o in valuta estera, si applicano, quando non è
      diversamente disposto, le disposizioni dell’articolo 9;
      …”
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     Valore normale

      L’art. 9, c. 3, del Tuir recepisce il “principio di libera concorrenza”
      consigliato dall’OCSE (c.d. Arm’s lenght principle), cui si rifà
      anche l’art. 9 del modello di convenzione OCSE, con il riferimento
      al “prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti
      per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche
      nel libero mercato”.
      (ART. 9, c. 3) - “Per valore normale si intende il prezzo o
      corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della
      stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e
      al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel
      luogo in cui i beni e i servizi sono stati acquisiti o prestati e, in
      mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi...”

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     Valore normale - metodi

      Nella prassi esistono diversi metodi per la determinazione
      del valore normale, i quali si dividono in due
      macrocategorie:
      METODI TRADIZIONALI: basati sulla individuazione del
      prezzo congruo di ogni operazione di cessione di beni o
      prestazione di servizi infragruppo;
      METODI REDDITUALI: basati sull’utile conseguito con la
      transazione infragruppo (questi ultimi sono stati introdotti
      sotto la spinta del legislatore americano).



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     Valore normale - metodi

          I METODI TRADIZIONALI:

     1.   Metodo del confronto del prezzo (è quello ordinario
          consigliato dall’OCSE)
          (Comparable Uncontrolled Price Method)
     2.   Metodo del prezzo di rivendita
          (Resale Price Method)
     3.   Metodo del costo maggiorato
          (Cost-plus Method)

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     Valore normale - metodi

     1.   METODO DEL CONFRONTO DEL PREZZO
          (Comparable Uncontrolled Price Method)
          E’ il metodo da preferire se si vuole applicare il prezzo di libera
          concorrenza (Arm’s lenght price) consigliato dall’OCSE.
          Secondo la C.M. n. 32/1980, questo metodo si basa sul confronto fra il
          corrispettivo effettivamente pattuito per le operazioni infragruppo e
          quello che sarebbe stato pagato per analoghe transazioni intercorse tra
          imprese esterne al gruppo, indipendenti tra loro (confronto esterno) o tra
          un’impresa del gruppo ed un’impresa indipendente (confronto interno).
          Una eventuale differenza riscontrata tra il prezzo effettivamente
          praticato e l’arm’s lenght price può essere il segnale dell’esistenza di
          elementi distorsivi nei rapporti intercorsi tra le imprese del gruppo.


                                                            a cura di Claudio Melillo
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      Valore normale - metodi

     2.   METODO DEL PREZZO DI RIVENDITA
          (Resale Price Method)
          Questo metodo è incentrato sul prezzo al quale il bene, che è stato acquistato da
          un’impresa associata, è rivenduto da quest’ultima ad un’impresa indipendente.
          Il prezzo di rivendita deve essere ridotto di un appropriato margine lordo (cd.
          Resale price margin).
          Quello che rimane può essere considerato, dopo gli opportuni aggiustamenti
          relativi agli altri costi connessi all’acquisto del prodotto (es. dazi doganali, spese di
          commercializzazione, ecc…), come arm’s lenght price (prezzo di libera
          concorrenza).
          Questo metodo si applica quando non è possibile una comparazione in base al
          metodo precedente (confronto del prezzo).
          E’ un metodo utile nel caso di soggetti che provvedono alla sola
          commercializzazione dei beni.
          Al contrario, è sconsigliabile nel caso in cui i beni subiscano trasformazioni o
          vengano incorporati in prodotto più complessi.

                                                                       a cura di Claudio Melillo
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     Valore normale - metodi

     3.   METODO DEL COSTO MAGGIORATO
          (Cost-plus Method)
          Si applica quando non è applicabile il precedente metodo del prezzo
          di rivendita.
          Consiste nell’aggiungere al costo di produzione del bene,
          comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti, un’adeguata percentuale
          a titolo di margine di profitto.




                                                            a cura di Claudio Melillo
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     Valore normale - metodi

          I METODI REDDITUALI:
     1.   Metodo della comparazione dell’utile
          (Comparabile Profit Method)
     2.   Metodo del rendimento del capitale investito
          (Return on Investment Method)
     3.   Metodo della ripartizione dell’utile
          (Profit Split Method)
     4.   Metodo dei margini lordi di settore
          (Gross Margin Method)


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     Valore normale - metodi

     1.   METODO DELLA COMPARAZIONE DELL’UTILE
          (Comparabile Profit Method)
          I profitti netti generati da un’operazione infragruppo vengono messi a
          confronto con quelli realizzati da imprese indipendenti che svolgono
          attività analoghe.
          Questo metodo ha il vantaggio di non essere influenzato dalle
          differenze funzionali intercorrenti fra le diverse società in quanto si
          incentra sull’esame dei singoli fattori della catena produttiva.




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     Valore normale - metodi

     2.   METODO DEL RENDIMENTO DEL CAPITALE INVESTITO
          (Return on Investment Method)
          Il rendimento del capitale investito generato da un’operazione
          infragruppo viene messo a confronto con quelli realizzati da imprese
          indipendenti che svolgono attività analoghe.




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     Valore normale - metodi

     3.   METODO DELLA RIPARTIZIONE DELL’UTILE
          (Profit Split Method)
          Questo metodo si basa sulla ripartizione dell’utile derivante da
          un’operazione infragruppo, sulla base dei fattori produttivi e dei costi
          sostenuti dalle imprese del gruppo coinvolte nell’operazione stessa.
          Si tratta di un metodo caratterizzato da un elevato grado di
          incertezza.




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     Valore normale - metodi

     4.   METODO DEI MARGINI LORDI DI SETTORE
          (Gross Margin Method)
          Questo metodo si esplica attraverso la comparazione dei margini
          lordi di profitto dello specifico settore economico in cui operano le
          imprese che effettuano operazioni infragruppo.




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     Problematiche

      Esistono      DUE      PROBLEMI         fondamentali     legati
      all’applicazione della disciplina del Transfer Pricing:
      L’ONERE DELLA PROVA
      (che grava sull’Amministrazione Finanziaria);
      IL RISCHIO DI DOPPIA IMPOSIZIONE
      (che si verifca se, a fronte di una rettifica operata dall’A.F.
      italiana sul reddito dell’impresa A residente, il Paese estero
      non applica la corrispondente rettifica di segno contrario sul
      reddito della società estera B).
      Analizziamoli entrambi nel dettaglio

                                                 a cura di Claudio Melillo
42                 13 e 20 gennaio 2009          www.economiaediritto.it
IL TRANSFER PRICING
     Problematiche – l’onere della prova

      In che modo è possibile fornire la prova dell’elusione da Transfer Pricing?
      NON E’ FACILE dimostrare che una transazione internazionale infragruppo è
      stata posta in essere con un fine elusivo. Occorre, innanzitutto, risalire al valore
      normale del bene o servizio scambiato.
      Nel caso più semplice, gli elementi da cui dedurre il valore normale possono
      essere rilevati da listini, tariffe o, qualora questi non siano disponibili, dai dati
      contabili.
      La situazione si complica nel caso in cui:
      - un pdt non abbia termini di raffronto perché realizzato su commissione (una
      tantum);
      - l’oggetto dello scambio sia immateriale (servizi, consulenze, marchi, brevetti,
      ecc…).
      Nei casi più complessi, come quelli appena citati, in cui non si possa applicare il
      met. del confronto del prezzo, è utile ricorrere (come suggerisce l’OCSE) agli altri
      due metodi tradizionali (met. del prezzo di rivendita e met. del costo maggiorato).



                                                                a cura di Claudio Melillo
43                     13 e 20 gennaio 2009                     www.economiaediritto.it
IL TRANSFER PRICING
     Problematiche – doppia imposizione

      Qualora l’A.F. di uno Stato proceda alla rettifica del reddito
      imponibile di un’impresa A in relazione alle operazioni
      realizzate con una consociata B di un altro Stato, se il
      reddito di quest’ultima impresa non subisce un
      adeguamento di segno opposto, si verifica un fenomeno di
      doppia imposizione e, quindi:
              PUO’ SORGERE UNA CONTROVERSIA
                         Come si risolve???



                                                a cura di Claudio Melillo
44                 13 e 20 gennaio 2009         www.economiaediritto.it
IL TRANSFER PRICING
     Problematiche – doppia imposizione

          In linea di principio, per risolvere eventuali controversie tra
          Stati in materia di transfer pricing è possibile:
     1.   ricorrere alla giurisdizione nazionale;
     2.   utilizzare la “procedura amichevole” prevista dalle
          convenzioni contro le doppie imposizioni (cfr. art. 25
          modello OCSE);
     3.   affidarsi alla convenzione arbitrale dell’UE (si tratta della
          convenzione multilaterale europea relativa all’eliminazione
          della doppia imposizione in caso di rettifica degli utili di
          imprese associate introdotta dalla direttiva 90/436/CE).
                                                     a cura di Claudio Melillo
45                     13 e 20 gennaio 2009          www.economiaediritto.it
IL TRANSFER PRICING
     Ruling internazionale

     Una prima risposta del legislatore italiano ai due problemi citati (onere della prova e rischio di
     doppia imposizione) è stata fornita con l’art. 8 del D.Lgs. n. 269 del 2003, entrato in vigore dal
     1°gennaio 2004, che ha introdotto il cd. RULING INTERNAZIONALE.
     N.B. Si ricorda che con il termine Ruling si intendono tutti quegli istituti attivabili dal
     contribuente, prima che sorga l’obbligazione tributaria, volti a risolvere in via preventiva (ed
     interpretativa) possibili controversie afferenti il corretto prelievo tributario. Nella prassi si sono
     sviluppati due tipi di ruling:
     PUBLIC RULING: riguarda le fattispecie più diffuse, che talvolta assumono la veste di circolari
     esplicative con efficacia vincolante sia per i contribuenti che per l’Amministrazione finanziaria
     stessa. Vi rientra anche il R.I.
     PRIVATE RULING: è una tipologia diffusa soprattutto nei Paesi a fiscalità privilegiata ed
     consiste in un accordo finalizzato ad informare ed indirizzare il singolo contribuente
     sull'applicazione delle norme tributarie nell'ambito di situazioni specifiche e transazioni
     particolari; è sempre vincolante per il contribuente che lo ha chiesto e/o, di solito, anche per
     l’A.F. che lo ha emesso. E’ contrastato dagli Stati a fiscalità ordinaria in quanto maschera
     trattamenti fiscali di particolare favore, accordati a taluni contribuenti.


                                                                           a cura di Claudio Melillo
46                         13 e 20 gennaio 2009                            www.economiaediritto.it
IL TRANSFER PRICING
     Ruling internazionale

     Il RULING INTERNAZIONALE concede la possibilità all’impresa italiana di
     stipulare un “accordo” con l’Amministrazione Finanziaria, in base al quale si fissano
     preventivamente i criteri di determinazione del valore normale. L’accordo ha
     validità per il periodo d’imposta in corso al momento della stipula e per i due anni
     successivi. Esso è vincolante per l’Amministrazione Finanziaria, salvo che non
     intervengano modifiche nelle circostanze di fatto e di diritto che hanno avuto
     rilevanza all’atto della stipula dell’accordo.
     Occorre notare che il R.I. non elimina totalmente i rischi di doppia imposizione
     legati al Transfer Pricing, poiché non è vincolante per l’Amministrazione Finanziaria
     del Paese di residenza della società estera (che, a sua volta, potrebbe avere
     disposizioni in materia di Transfer Pricing). A tal proposito si rileva che l’art. 8 del
     D.Lgs. 269/2003 si limita a stabilire che “in base alla normativa comunitaria,
     l’Amministrazione Finanziaria invia copia dell’accordo all’autorità fiscale
     competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i
     contribuenti pongono in essere le relative operazioni”.
                                                                 a cura di Claudio Melillo
47                      13 e 20 gennaio 2009                     www.economiaediritto.it
IL TRANSFER PRICING
     Ruling internazionale

      La     procedura      di    attivazione     del    RULING
      INTERNAZIONALE è ben determinata;
      La competenza a ricevere l’istanza di R.I. spetta
      all’Agenzia delle Entrate e, per l’esattezza, ai due “Uffici
      Ruling    Internazionale”    della    Direzione    Centrale
      Accertamento:
      - di Milano (per i contribuenti con domicilio fiscale nelle
      regioni del Nord);
      - di Roma (per i contribuenti con domicilio fiscale nelle
      regioni del Centro e del Sud).
                                               a cura di Claudio Melillo
48                13 e 20 gennaio 2009         www.economiaediritto.it
IL TRANSFER PRICING
     Rischi penal-tributari

      I prezzi di trasferimento sono tipiche valutazioni estimative e, come
      tali, possono avere rilevanza penale, qualora vengano superate le
      soglie di punibilità previste dalla disciplina sui reati tributari e,
      precisamente, dall’art. 4 D.Lgs. 74/2000 (dichiaraz. infedele);
                          SI PUO’ EVITARE IL REATO?
                             SI, A CONDIZIONE CHE:
      non venga superata la franchigia del 10%
      (cioè: valore normale – corrispettivo pattuito sia < 10%)
      con riferimento alla singola operazione o categoria di operazioni (su
      quest’ultimo punto la dottrina non è concorde – mancano interventi
      giurisprudenziali).
      MA COSA ACCADE SE SI SUPERA LA FRANCHIGIA (cioè se la
      differenza è > 10%)?

                                                     a cura di Claudio Melillo
49                  13 e 20 gennaio 2009             www.economiaediritto.it
IL TRANSFER PRICING
     Rischi penal-tributari

                     Se si supera la franchigia del 10%
                      si può ANCORA evitare il reato
                           A CONDIZIONE CHE
              vengano indicati in bilancio (nota integrativa) i
                    “criteri concretamente applicati”
               nella realizzazione degli scambi infragruppo.
     (secondo la dottrina prevalente, le indicazioni in nota
     integrativa devono essere fornite con ragionevole, ma non
     eccessivo dettaglio, per non rischiare di svelare segreti
     industriali e suscitare le proteste dei soci di minoranza).


                                              a cura di Claudio Melillo
50                 13 e 20 gennaio 2009       www.economiaediritto.it
Link Campus University of Malta
        Corso di laurea specialistica in International Management




               GRAZIE PER L’ATTENZIONE

                    Claudio Melillo
        Dottorando di ricerca in Diritto Tributario
                            c.melillo@gebnetwork.it

     VALENTE & ASSOCIATI – Studio Legale Tributario GEB Partners
      Sedi: Milano, Viale Bianca Maria, 45 - Torino, Corso Vinzaglio, 35 e
                      Piazza Bernini, 16 (Prof. Ivo Caraccioli).
                                                       a cura di Claudio Melillo
51                  13 e 20 gennaio 2009               www.economiaediritto.it

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  • 1. Link Campus University of Malta - ROMA Laurea Specialistica in International Management CORSO DI PIANIFICAZIONE FISCALE E FINANZIARIA INTERNAZIONALE (Titolare: Prof. Piergiorgio Valente) IL TRANSFER PRICING Relatore: Dott. Claudio Melillo
  • 2. IL TRANSFER PRICING Cenni introduttivi; La disciplina UE; La normativa del TUIR; Il valore normale; I metodi per la determinazione del valore normale; Onere della prova; Doppia imposizione; Ruling internazionale; Rischi penal-tributari.
  • 3. IL TRANSFER PRICING Cenni introduttivi Art. 110, co. 7 e 2, e Art. 9, co. 3, T.U.I.R. a cura di Claudio Melillo 3 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 4. IL TRANSFER PRICING Cenni introduttivi Per «transfer pricing» si intende il complesso di tecniche e procedimenti adottati dalle imprese multinazionali nella formazione dei prezzi relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che intervengono tra le diverse entità del gruppo operanti in Stati diversi. (C. Garbarino, «Transfer Price», in Digesto delle Discipline Privatistiche - Sez. Comm.le, vol. XVI, Torino, 1999, p. 1 ss.) a cura di Claudio Melillo 4 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 5. IL TRANSFER PRICING Cenni introduttivi Il fine principale delle disposizioni antielusive sul transfer pricing emanate sia dagli ordinamenti interni sia dagli organismi sovranazionali (Ocse, Ecofin, ecc…) è quello di evitare che le multinazionali pervengano, attraverso una sovrastima o una sottostima dei prezzi di trasferimento infragruppo, al dirottamento di porzioni di reddito imponibile verso Stati a fiscalità ridotta (anche black list). a cura di Claudio Melillo 5 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 6. IL TRANSFER PRICING Esemplificazione A↑ = Impresa residente in un Paese ad alta fiscalità (es. Italia); B↓ = Società residente in un Paese a bassa fiscalità (es. Irlanda); A↑ e B↓ appartengono al medesimo gruppo multinazionale; X30 = bene/servizio scambiato; VNx = Valore Normale di X = 30; In che modo A↑, sfruttando l’appartenenza al gruppo, può dirottare una porzione di reddito verso un Paese a bassa fiscalità ??? Es. Manipolando i prezzi relativi alle cessioni o agli acquisti: 1) A↑ cede a B↓ il bene/servizio X30 ad un prezzo di trasferimento (infragruppo) di 20 < VNx (quindi: B↓ paga ad A↑ un corrispettivo più basso rispetto al VNx; in questo modo una quota di reddito pari a 10 resta nel Paese a bassa fiscalità. 2) A↑ acquista da B↓ il bene/servizio X30 ad un prezzo di trasferimento (infragruppo) di 40 > VNx (quindi A↑ paga a B↓ un corrispettivo più alto rispetto al VNx; in questo modo una quota di reddito pari a 10 viene trasferita nel Paese a Bassa fiscalità. Inoltre … a cura di Claudio Melillo 6 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 7. IL TRANSFER PRICING Esemplificazione E’ evidente che, nel secondo caso (A↑ acquista da B↓), il vantaggio complessivo è maggiore poiché l’acquisto ad un prezzo sovrastimato (40 anziché 30) da parte di A↑ produce un duplice effetto fiscale: trasferimento nel Paese a bassa fiscalità di una porzione di reddito (pari a 10) che avrebbe dovuto soggiacere ad una tassazione più elevata in Italia; registrazione in contabilità di un costo sovrastimato (pari a 40 anziché 30) con conseguente maggiore abbattimento del reddito imponibile (in Italia); a cura di Claudio Melillo 7 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 8. IL TRANSFER PRICING L’evoluzione normativa in ambito UE Prima di analizzare nel dettaglio le norme interne relative al Transfer Pricing (Artt. 110, commi 7 e 2, e 9 Tuir) è opportuno fare un breve excursus sull’evoluzione della disciplina in ambito UE in quanto il dibattito a livello europeo ha influenzato molto e continuerà ad influenzare in futuro questo settore normativo. Ripercorriamone le tappe principali: a cura di Claudio Melillo 8 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 9. IL TRANSFER PRICING L’evoluzione normativa in ambito UE 23 luglio 1990: Il Consiglio UE adotta una Convenzione sui prezzi di trasferimento per favorire l’armonizzazione della fiscalità internazionale nei rapporti tra imprese di diversi Paesi; 1 ottobre 1997: La Commissione UE emana una Comunicazione (n. 564) in cui vengono evidenziati gli effetti negativi della tradizionale mancanza di coordinamento fiscale nell’UE e si prefigura una nuova visione delle tematiche fiscali: il focus si sposta sulla necessità di ridurre le distorsioni fiscali e di evitare tutte le forme di concorrenza fiscale sleale; 1 dicembre 1997: Il Consiglio UE approva il cd. Pacchetto Monti che contiene, tra l’altro, un Codice di Condotta sulla concorrenza fiscale dannosa in materia di imposizione delle imprese; in particolare, il Codice di Condotta individua le misure fiscali ritenute dannose per la concorrenza secondo i criteri stabiliti dal documento del 1997. TUTTAVIA, non avendo natura vincolante per gli Stati membri, ha un ruolo più politico che normativo; 23 ottobre 2001: La Commissione UE emana una Comunicazione (n. 582) relativa ai risultati dello studio “Towards an internal market without tax obstacles”, con cui si fornisce una strategia per rimuovere gli ostacoli fiscali al mercato interno, tra i quali figura proprio il Transfer Pricing; 21 marzo 2002: La Commissione UE, su proposta del Consiglio, costituisce una commissione (EUJTPF - European Union Joint Transfer Pricing Forum) formata da un esperto per ciascun Paese membro e da 10 esperti provenienti dalle imprese, con l’obiettivo di trovare soluzioni pratiche alle problematiche derivanti dall’applicazione delle norme sul transfer pricing agli scambi infragruppo effettuati nell’UE e, in definitiva, elaborare una proposta di Codice di Condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento; 3 giugno 2003: Il Consiglio ECOFIN approva definitivamente il pacchetto fiscale Monti; 7 novembre 2005: La Commissione UE propone il Codice di Condotta per la documentazione inerenti i prezzi di trasferimento; 28 luglio 2006: Nel giornale ufficiale UE nr. C176, volume 49, viene pubblicata la Risoluzione 2006/C176/01 che ha approvato il citato Codice di Condotta. a cura di Claudio Melillo 9 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 10. IL TRANSFER PRICING Il codice di condotta UE Si rivolge agli Stati UE e alle imprese associate nella UE (es. multinazionali); fa parte della c.d. SOFT LAW, ossia non ha valore di norma di legge (nel senso che contiene delle semplici raccomandazioni la cui applicazione è facoltativa - infatti l’Italia non l’ha ancora recepito); mira a ridurre i costi di conformità alle normative per i contribuenti; Tende a uniformare le richieste delle singole Amministrazioni finanziarie interessate; Riguarda la documentazione dei prezzi di trasferimento e prevede due set di documenti: 1) MASTER FILE (a contenuto generale); 2) COUNTRY SPECIFIC (a contenuto specifico). a cura di Claudio Melillo 10 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 11. IL TRANSFER PRICING Il codice di condotta UE IL MASTER FILE: è predisposto dalla CAPOGRUPPO e deve contenere la DESCRIZIONE GENERALE del gruppo, del settore in cui opera, dell’attività svolta e dei criteri di transfer price adottati nelle transazioni infragruppo. COUNTRY SPECIFIC: è predisposto dalla SINGOLA CONTROLLATA e deve contenere la DESCRIZIONE SPECIFICA di attività, caratteristiche, ruoli, transazioni, metodi e margini relativi alle transazioni effettuate da quest’ultima. a cura di Claudio Melillo 11 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 12. IL TRANSFER PRICING Il codice di condotta UE In caso di verifica da parte dell’A.F., chi deve fornire i citati documenti (master file e country specific)? Secondo le raccomandazioni del Codice di Condotta, RESPONSABILE della conservazione e della consegna di entrambi i documenti (master file e country specific) all’A.F. interessata è il CONTRIBUENTE NAZIONALE sottoposto alla verifica. (Si ricorda che questa prassi, in Italia non è stata ancora resa obbligatoria). a cura di Claudio Melillo 12 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 13. IL TRANSFER PRICING Il codice di condotta UE Negli ultimi anni molti Paesi UE hanno deciso di adottare il Codice di Condotta, introducendo norme o circolari che obbligano i contribuenti alla predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento, contestuale o successiva alle transazioni effettuate tra le imprese del gruppo. Si noti che, a questo proposito, l’UE ha invitato i Paesi membri a non emettere norme o circolari nazionali più gravose rispetto a quanto previsto dal Codice di Condotta. a cura di Claudio Melillo 13 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 14. IL TRANSFER PRICING Il codice di condotta UE Paesi UE che Paesi UE che HANNO GIA’ ADOTTATO NON HANNO ANCORA ADOTTATO norme o circolari sulla documentazione: norme o circolari sulla 1. Francia (1.1.1997) documentazione: 2. Danimarca (1.1.1999) (1.1.2005) 3. Regno Unito (1.7.1999) 4. Polonia (1.1.2001) 1. Austria 5. Olanda (1.1.2002) 2. Bulgaria 6. Germania (1.1.2003) 3. Cipro 7. Portogallo (1.1.2002) 8. Ungheria (1.1.2005) 4. Estonia 9. Spagna (1.1.2006) 5. Finlandia 10. Repubbl. Ceca (1.1.2006) 6. Grecia 11. Belgio (14.11.2006) 12. Svezia (1.1.2007) 7. Italia (in fase di recepimento) 13. Romania (1.1.2008). 8. Irlanda 9. Lettonia 10. Lituania 11. Lussemburgo 12. Malta 13. Slovacchia 14. Slovenia. a cura di Claudio Melillo 14 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 15. IL TRANSFER PRICING Il codice di condotta UE Considerazioni sul caso Italia: Il Fisco italiano ha già predisposto una bozza di circolare di prossima emissione sulla documentazione delle transazioni infragruppo, il cui contenuto è sostanzialmente conforme con quanto previsto dal Codice di Condotta UE. Secondo un’indagine condotta da KPMG: Il 43% dei dipartimenti fiscali delle aziende italiane ha scarsa o addirittura nessuna conoscenza per eseguire un’analisi adeguata della documentazione relativa alle transazioni infragruppo. Il transfer pricing è destinato ad assumere un peso sempre maggiore; infatti, il 45% degli intervistati ritiene che il tema dei prezzi di trasferimento sarà uno dei punti di maggiore interesse nei prossimi anni. Il 35% delle imprese italiane ritiene importante che le raccomandazioni contenute nel Codice di Condotta UE per la documentazione delle transazioni infragruppo siano recepite dall’Italia. (fonte: Il Sole 24 Ore del 7.4.2008) a cura di Claudio Melillo 15 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 16. IL TRANSFER PRICING Norme interne e prassi DISCIPLINA VIGENTE IN ITALIA Legislazione Art. 110, commi 7 e 2, Tuir; Art. 9, comma 3, Tuir. Le norme citate non forniscono sufficienti indicazioni pratiche per una loro corretta applicazione. Da questo punto di vista bisogna, quindi, far riferimento alla: Prassi ministeriale C.M. n. 32, prot. n. 9/2267, del 22.09.1980; C.M. n. 42, prot. n. 12/1587, del 12.12.1981; C.M. n. 271, prot. n. 10/1059, del 21 ottobre 1997. a cura di Claudio Melillo 16 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 17. IL TRANSFER PRICING Prassi e giurisprudenza … e occorre, poi, considerare le Risoluzioni Ministeriali (da segnalare la n. 158/E/1998/145735 del 28 ottobre 1998, sul principio di inerenza), ed infine la giurisprudenza, con particolare riguardo ad alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione: Sentenza n. 14016 del 14/12/1999 (Spese di regia); Sentenza n. 11850, 17/05/2000 (Riaddebito costi a stabile organizzazione italiana di società estera); Sentenza n. 76280, 22/06/2006 (Onere della prova); ma anche della Corte Europea di Giustizia: Decisione C-307/97 del 21/09/1999 (Libertà di stabilimento); Decisione C-324/00 del 12/12/2002 (Thin cap - principio di non discriminazione). a cura di Claudio Melillo 17 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 18. IL TRANSFER PRICING Art. 110, Co. 7, del TUIR «I componenti del reddito (costi, ricavi, minusvalenze, plusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti, ecc…) derivanti da operazioni con società (società di persone e società di capitali) non residenti nel territorio dello Stato (residenti anche in paradisi fiscali), che direttamente o indirettamente (cioè anche tramite un terzo soggetto) controllano (esercitano un’influenza economica dominante) l’impresa (cioè tutti quei soggetti ex art. 2082 c.c. che producono reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 Tuir, come imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, stabili organizzazioni di imprese estere, ecc…), ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (anche qui il controllo deve intendersi come influenza economica dominante), sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2 (il quale ci rimanda all’art. 9, comma 3, Tuir), se ne deriva un aumento del reddito; a cura di Claudio Melillo 18 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 19. IL TRANSFER PRICING Art. 110, Co. 7, del TUIR IN SINTESI la prima parte della norma stabilisce che: i componenti positivi e negativi del reddito (costi, ricavi, plusvalenze, minusvalenze, ecc…) derivanti da transazioni internazionali infragruppo concorrono a formare il reddito dell’impresa italiana (impresa individuale, società di persone, società di capitali, ente commerciale, ecc...) in base al valore normale dei beni e servizi forniti o ricevuti, se da ciò deriva un incremento di materia imponibile. a cura di Claudio Melillo 19 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 20. IL TRANSFER PRICING Art. 110, Co. 7, del TUIR … seconda parte della norma: la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali “procedure amichevoli” previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi (Art. 25 del Modello di convenzione OCSE). La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società (società di persone o di capitali) non residenti nel territorio dello Stato (anche residenti in paradisi fiscali) per conto delle quali l’impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti (in questo caso il controllo deriva da particolari vincoli contrattuali e, quindi, risulta più ampio rispetto a quello previsto dall’art. 2359 c.c.)». a cura di Claudio Melillo 20 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 21. IL TRANSFER PRICING Art. 110, Co. 7, del TUIR Dalla lettura della norma emergono due profili: - SOGGETTIVO (soggetti coinvolti, localizzazione dei soggetti e modalità/tipo di controllo degli uni sugli altri); - OGGETTIVO (tipologie di beni e servizi scambiati nelle transazioni infragruppo); a cura di Claudio Melillo 21 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 22. IL TRANSFER PRICING Profilo soggettivo VARIABILI CARATTERIZZANTI IL PROFILO SOGGETTIVO: 1) TIPOLOGIA DI SOGGETTI coinvolti negli scambi infragruppo; 2) LOCALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ NON RESIDENTI; 3) MODALITA’ E TIPO DI CONTROLLO (diretto/indiretto) tra le parti correlate. SOCIETA’ “B” IMPRESA “A” (S.P., S.C.) (I.I., S.P., S.C., E.C., S.O.) NON RESIDENTE RESIDENTE INFLUENZA (anche black list) ECONOMICA DOMINANTE IMPRESA “C” (I.I., S.P., S.C., E.C., S.O.) RESIDENTE O NON RES. (anche black list) a cura di Claudio Melillo 22 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 23. IL TRANSFER PRICING Profilo soggettivo 1) SOGGETTI coinvolti negli scambi infragruppo: “IMPRESA”: è un concetto ampio che comprende imprese ind.li (I.I.), società di persone (S.P.), società di capitali (S.C.), enti comm.li (E.C.), stabili org.ni (S.O.), ossia quei soggetti che producono reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del Tuir. “SOCIETA’”: è un concetto più restrittivo e fa riferimento a tutti quei soggetti esteri che rivestono una forma societaria (società di persone o società di capitali). Da una prima lettura della norma sembra, dunque, che le operazioni infragruppo realizzate con imprese estere non aventi forma societaria non debbano rientrare nel campo di applicazione del Transfer Pricing (sul punto il dibattito dottrinale è stato molto acceso ed il risultato finale sembra avvalorare proprio questa interpretazione). a cura di Claudio Melillo 23 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 24. IL TRANSFER PRICING Profilo soggettivo 2) LOCALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ NON RESIDENTI: La norma in questione fa riferimento, da un lato ad un’IMPRESA RESIDENTE e, dall’altro, a SOCIETA’ NON RESIDENTI. Queste ultime potranno essere residenti in un Paese a regime fiscale ORDINARIO oppure (perché la norma non lo esclude) in un Paese a regime fiscale PRIVILEGIATO (cd. paradiso fiscale). a cura di Claudio Melillo 24 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 25. IL TRANSFER PRICING Profilo soggettivo 3) MODALITA’ E TIPO DI CONTROLLO (diretto/indiretto) tra le parti correlate: (MODALITA’) >> (CHI CONTROLLA CHI?): La società estera B può essere (direttamente o indirettamente) controllante o controllata ovvero essere “consorella” dell’impresa italiana A (tramite l’impresa C che controlla entrambe). (TIPO) >> (ART. 2359 C.C.?): Il concetto di controllo “deve trovare collocazione in un contesto economico dinamico, e comprende ogni forma di influenza economica potenziale e attuale desumibile dalle singole circostanze… (C.M. 32/9/2267 del 1980)”; esso, inoltre, “include ogni forma di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall’art. 2359 c.c.” (istruzioni della dichiarazione dei redditi). Questa interpretazione è avvalorata dal fatto che l’art. 110, c. 7, Tuir non fa alcun riferimento esplicito all’art. 2359 c.c., per cui si ritiene che tale concetto possa ampliarsi rispetto alla norma civilistica, assumendo la forma di INFLUENZA ECONOMICA DOMINANTE, ossia un’influenza che, oltre a presupporre un controllo così come previsto dall’art. 2359 c.c., include anche i seguenti casi concreti: a cura di Claudio Melillo 25 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 26. IL TRANSFER PRICING Profilo soggettivo CASI CONCRETI DI INFLUENZA ECONOMICA DOMINANTE (secondo la C.M. nr. 32/1980): A vende esclusivamente beni fabbricati da B (o viceversa); A ha il diritto di nominare alcuni membri del CdA o degli organi direttivi di B (o viceversa); A e B hanno in comune alcuni membri dei rispettivi CdA; Esistono relazioni di famiglia tra le parti (soci, amministratori, ecc…) riconducibili ad A e B; A ha concesso ingenti crediti a B ovvero esiste una prevalente dipendenza finanziaria di A da B (o viceversa); A e B partecipano a cartelli o consorzi finalizzati, in particolare, alla fissazione dei prezzi; In generale tutte le ipotesi in cui venga esercitata, potenzialmente o attualmente, un’influenza sulle decisioni imprenditoriali di A su B (o viceversa). a cura di Claudio Melillo 26 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 27. IL TRANSFER PRICING Profilo soggettivo E’ opportuno ricordare che NON SEMPRE il concetto di controllo è stato interpretato nel senso ampio appena descritto. INFATTI, secondo una sentenza della C.T.P. di Alessandria dell’11.12.1995 “il concetto di controllo rilevante ai fini dell’applicazione della normativa di cui all’art. 76, comma 5, Tuir (ora 110, comma 7), deve essere interpretato alla luce dell’art. 2359 c.c. e quindi correlato alle distinte fattispecie da tale norma previste”. Tuttavia, se si pensa all’esigenza di coerenza sistematica, di uniformità terminologica e di certezza nei rapporti tra Fisco e contribuenti la citata sentenza appare chiaramente condivisibile. a cura di Claudio Melillo 27 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 28. IL TRANSFER PRICING Profilo soggettivo L’importanza del profilo soggettivo: Quando si parla (come vedremo) di norme interne di contrasto dell’elusione ed evasione internazionale (esterovestizione, transfer pricing, indeducibilità dei costi, imprese estere controllate e collegate), il PROFILO SOGGETTIVO, con le sue variabili (tipologia soggetti, localizzazione, modalità e tipo di controllo) è quasi sempre determinante ai fini della scelta della norma applicabile (o, in alcuni casi, delle diverse norme applicabili). (Cfr. “coordinamento tra norme”). a cura di Claudio Melillo 28 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 29. IL TRANSFER PRICING Profilo oggettivo Per quel che riguarda il profilo oggettivo, il Transfer Pricing può riguardare le seguenti operazioni: Cessioni di beni materiali; Cessioni di beni immateriali; Prestazioni di servizi; Addebito di interessi infragruppo. a cura di Claudio Melillo 29 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 30. IL TRANSFER PRICING Valore normale Come già anticipato, l’art. 110, comma 7, del Tuir, laddove fa riferimento alla determinazione del valore normale, richiama il comma 2 del medesimo articolo, il quale recita come segue: (Art. 110, c. 2) - “Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell’articolo 9; …” a cura di Claudio Melillo 30 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 31. IL TRANSFER PRICING Valore normale L’art. 9, c. 3, del Tuir recepisce il “principio di libera concorrenza” consigliato dall’OCSE (c.d. Arm’s lenght principle), cui si rifà anche l’art. 9 del modello di convenzione OCSE, con il riferimento al “prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato”. (ART. 9, c. 3) - “Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni e i servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi...” a cura di Claudio Melillo 31 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 32. IL TRANSFER PRICING Valore normale - metodi Nella prassi esistono diversi metodi per la determinazione del valore normale, i quali si dividono in due macrocategorie: METODI TRADIZIONALI: basati sulla individuazione del prezzo congruo di ogni operazione di cessione di beni o prestazione di servizi infragruppo; METODI REDDITUALI: basati sull’utile conseguito con la transazione infragruppo (questi ultimi sono stati introdotti sotto la spinta del legislatore americano). a cura di Claudio Melillo 32 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 33. IL TRANSFER PRICING Valore normale - metodi I METODI TRADIZIONALI: 1. Metodo del confronto del prezzo (è quello ordinario consigliato dall’OCSE) (Comparable Uncontrolled Price Method) 2. Metodo del prezzo di rivendita (Resale Price Method) 3. Metodo del costo maggiorato (Cost-plus Method) a cura di Claudio Melillo 33 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 34. IL TRANSFER PRICING Valore normale - metodi 1. METODO DEL CONFRONTO DEL PREZZO (Comparable Uncontrolled Price Method) E’ il metodo da preferire se si vuole applicare il prezzo di libera concorrenza (Arm’s lenght price) consigliato dall’OCSE. Secondo la C.M. n. 32/1980, questo metodo si basa sul confronto fra il corrispettivo effettivamente pattuito per le operazioni infragruppo e quello che sarebbe stato pagato per analoghe transazioni intercorse tra imprese esterne al gruppo, indipendenti tra loro (confronto esterno) o tra un’impresa del gruppo ed un’impresa indipendente (confronto interno). Una eventuale differenza riscontrata tra il prezzo effettivamente praticato e l’arm’s lenght price può essere il segnale dell’esistenza di elementi distorsivi nei rapporti intercorsi tra le imprese del gruppo. a cura di Claudio Melillo 34 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 35. IL TRANSFER PRICING Valore normale - metodi 2. METODO DEL PREZZO DI RIVENDITA (Resale Price Method) Questo metodo è incentrato sul prezzo al quale il bene, che è stato acquistato da un’impresa associata, è rivenduto da quest’ultima ad un’impresa indipendente. Il prezzo di rivendita deve essere ridotto di un appropriato margine lordo (cd. Resale price margin). Quello che rimane può essere considerato, dopo gli opportuni aggiustamenti relativi agli altri costi connessi all’acquisto del prodotto (es. dazi doganali, spese di commercializzazione, ecc…), come arm’s lenght price (prezzo di libera concorrenza). Questo metodo si applica quando non è possibile una comparazione in base al metodo precedente (confronto del prezzo). E’ un metodo utile nel caso di soggetti che provvedono alla sola commercializzazione dei beni. Al contrario, è sconsigliabile nel caso in cui i beni subiscano trasformazioni o vengano incorporati in prodotto più complessi. a cura di Claudio Melillo 35 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 36. IL TRANSFER PRICING Valore normale - metodi 3. METODO DEL COSTO MAGGIORATO (Cost-plus Method) Si applica quando non è applicabile il precedente metodo del prezzo di rivendita. Consiste nell’aggiungere al costo di produzione del bene, comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti, un’adeguata percentuale a titolo di margine di profitto. a cura di Claudio Melillo 36 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 37. IL TRANSFER PRICING Valore normale - metodi I METODI REDDITUALI: 1. Metodo della comparazione dell’utile (Comparabile Profit Method) 2. Metodo del rendimento del capitale investito (Return on Investment Method) 3. Metodo della ripartizione dell’utile (Profit Split Method) 4. Metodo dei margini lordi di settore (Gross Margin Method) a cura di Claudio Melillo 37 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 38. IL TRANSFER PRICING Valore normale - metodi 1. METODO DELLA COMPARAZIONE DELL’UTILE (Comparabile Profit Method) I profitti netti generati da un’operazione infragruppo vengono messi a confronto con quelli realizzati da imprese indipendenti che svolgono attività analoghe. Questo metodo ha il vantaggio di non essere influenzato dalle differenze funzionali intercorrenti fra le diverse società in quanto si incentra sull’esame dei singoli fattori della catena produttiva. a cura di Claudio Melillo 38 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 39. IL TRANSFER PRICING Valore normale - metodi 2. METODO DEL RENDIMENTO DEL CAPITALE INVESTITO (Return on Investment Method) Il rendimento del capitale investito generato da un’operazione infragruppo viene messo a confronto con quelli realizzati da imprese indipendenti che svolgono attività analoghe. a cura di Claudio Melillo 39 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 40. IL TRANSFER PRICING Valore normale - metodi 3. METODO DELLA RIPARTIZIONE DELL’UTILE (Profit Split Method) Questo metodo si basa sulla ripartizione dell’utile derivante da un’operazione infragruppo, sulla base dei fattori produttivi e dei costi sostenuti dalle imprese del gruppo coinvolte nell’operazione stessa. Si tratta di un metodo caratterizzato da un elevato grado di incertezza. a cura di Claudio Melillo 40 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 41. IL TRANSFER PRICING Valore normale - metodi 4. METODO DEI MARGINI LORDI DI SETTORE (Gross Margin Method) Questo metodo si esplica attraverso la comparazione dei margini lordi di profitto dello specifico settore economico in cui operano le imprese che effettuano operazioni infragruppo. a cura di Claudio Melillo 41 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 42. IL TRANSFER PRICING Problematiche Esistono DUE PROBLEMI fondamentali legati all’applicazione della disciplina del Transfer Pricing: L’ONERE DELLA PROVA (che grava sull’Amministrazione Finanziaria); IL RISCHIO DI DOPPIA IMPOSIZIONE (che si verifca se, a fronte di una rettifica operata dall’A.F. italiana sul reddito dell’impresa A residente, il Paese estero non applica la corrispondente rettifica di segno contrario sul reddito della società estera B). Analizziamoli entrambi nel dettaglio a cura di Claudio Melillo 42 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 43. IL TRANSFER PRICING Problematiche – l’onere della prova In che modo è possibile fornire la prova dell’elusione da Transfer Pricing? NON E’ FACILE dimostrare che una transazione internazionale infragruppo è stata posta in essere con un fine elusivo. Occorre, innanzitutto, risalire al valore normale del bene o servizio scambiato. Nel caso più semplice, gli elementi da cui dedurre il valore normale possono essere rilevati da listini, tariffe o, qualora questi non siano disponibili, dai dati contabili. La situazione si complica nel caso in cui: - un pdt non abbia termini di raffronto perché realizzato su commissione (una tantum); - l’oggetto dello scambio sia immateriale (servizi, consulenze, marchi, brevetti, ecc…). Nei casi più complessi, come quelli appena citati, in cui non si possa applicare il met. del confronto del prezzo, è utile ricorrere (come suggerisce l’OCSE) agli altri due metodi tradizionali (met. del prezzo di rivendita e met. del costo maggiorato). a cura di Claudio Melillo 43 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 44. IL TRANSFER PRICING Problematiche – doppia imposizione Qualora l’A.F. di uno Stato proceda alla rettifica del reddito imponibile di un’impresa A in relazione alle operazioni realizzate con una consociata B di un altro Stato, se il reddito di quest’ultima impresa non subisce un adeguamento di segno opposto, si verifica un fenomeno di doppia imposizione e, quindi: PUO’ SORGERE UNA CONTROVERSIA Come si risolve??? a cura di Claudio Melillo 44 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 45. IL TRANSFER PRICING Problematiche – doppia imposizione In linea di principio, per risolvere eventuali controversie tra Stati in materia di transfer pricing è possibile: 1. ricorrere alla giurisdizione nazionale; 2. utilizzare la “procedura amichevole” prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni (cfr. art. 25 modello OCSE); 3. affidarsi alla convenzione arbitrale dell’UE (si tratta della convenzione multilaterale europea relativa all’eliminazione della doppia imposizione in caso di rettifica degli utili di imprese associate introdotta dalla direttiva 90/436/CE). a cura di Claudio Melillo 45 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 46. IL TRANSFER PRICING Ruling internazionale Una prima risposta del legislatore italiano ai due problemi citati (onere della prova e rischio di doppia imposizione) è stata fornita con l’art. 8 del D.Lgs. n. 269 del 2003, entrato in vigore dal 1°gennaio 2004, che ha introdotto il cd. RULING INTERNAZIONALE. N.B. Si ricorda che con il termine Ruling si intendono tutti quegli istituti attivabili dal contribuente, prima che sorga l’obbligazione tributaria, volti a risolvere in via preventiva (ed interpretativa) possibili controversie afferenti il corretto prelievo tributario. Nella prassi si sono sviluppati due tipi di ruling: PUBLIC RULING: riguarda le fattispecie più diffuse, che talvolta assumono la veste di circolari esplicative con efficacia vincolante sia per i contribuenti che per l’Amministrazione finanziaria stessa. Vi rientra anche il R.I. PRIVATE RULING: è una tipologia diffusa soprattutto nei Paesi a fiscalità privilegiata ed consiste in un accordo finalizzato ad informare ed indirizzare il singolo contribuente sull'applicazione delle norme tributarie nell'ambito di situazioni specifiche e transazioni particolari; è sempre vincolante per il contribuente che lo ha chiesto e/o, di solito, anche per l’A.F. che lo ha emesso. E’ contrastato dagli Stati a fiscalità ordinaria in quanto maschera trattamenti fiscali di particolare favore, accordati a taluni contribuenti. a cura di Claudio Melillo 46 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 47. IL TRANSFER PRICING Ruling internazionale Il RULING INTERNAZIONALE concede la possibilità all’impresa italiana di stipulare un “accordo” con l’Amministrazione Finanziaria, in base al quale si fissano preventivamente i criteri di determinazione del valore normale. L’accordo ha validità per il periodo d’imposta in corso al momento della stipula e per i due anni successivi. Esso è vincolante per l’Amministrazione Finanziaria, salvo che non intervengano modifiche nelle circostanze di fatto e di diritto che hanno avuto rilevanza all’atto della stipula dell’accordo. Occorre notare che il R.I. non elimina totalmente i rischi di doppia imposizione legati al Transfer Pricing, poiché non è vincolante per l’Amministrazione Finanziaria del Paese di residenza della società estera (che, a sua volta, potrebbe avere disposizioni in materia di Transfer Pricing). A tal proposito si rileva che l’art. 8 del D.Lgs. 269/2003 si limita a stabilire che “in base alla normativa comunitaria, l’Amministrazione Finanziaria invia copia dell’accordo all’autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni”. a cura di Claudio Melillo 47 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 48. IL TRANSFER PRICING Ruling internazionale La procedura di attivazione del RULING INTERNAZIONALE è ben determinata; La competenza a ricevere l’istanza di R.I. spetta all’Agenzia delle Entrate e, per l’esattezza, ai due “Uffici Ruling Internazionale” della Direzione Centrale Accertamento: - di Milano (per i contribuenti con domicilio fiscale nelle regioni del Nord); - di Roma (per i contribuenti con domicilio fiscale nelle regioni del Centro e del Sud). a cura di Claudio Melillo 48 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 49. IL TRANSFER PRICING Rischi penal-tributari I prezzi di trasferimento sono tipiche valutazioni estimative e, come tali, possono avere rilevanza penale, qualora vengano superate le soglie di punibilità previste dalla disciplina sui reati tributari e, precisamente, dall’art. 4 D.Lgs. 74/2000 (dichiaraz. infedele); SI PUO’ EVITARE IL REATO? SI, A CONDIZIONE CHE: non venga superata la franchigia del 10% (cioè: valore normale – corrispettivo pattuito sia < 10%) con riferimento alla singola operazione o categoria di operazioni (su quest’ultimo punto la dottrina non è concorde – mancano interventi giurisprudenziali). MA COSA ACCADE SE SI SUPERA LA FRANCHIGIA (cioè se la differenza è > 10%)? a cura di Claudio Melillo 49 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 50. IL TRANSFER PRICING Rischi penal-tributari Se si supera la franchigia del 10% si può ANCORA evitare il reato A CONDIZIONE CHE vengano indicati in bilancio (nota integrativa) i “criteri concretamente applicati” nella realizzazione degli scambi infragruppo. (secondo la dottrina prevalente, le indicazioni in nota integrativa devono essere fornite con ragionevole, ma non eccessivo dettaglio, per non rischiare di svelare segreti industriali e suscitare le proteste dei soci di minoranza). a cura di Claudio Melillo 50 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it
  • 51. Link Campus University of Malta Corso di laurea specialistica in International Management GRAZIE PER L’ATTENZIONE Claudio Melillo Dottorando di ricerca in Diritto Tributario c.melillo@gebnetwork.it VALENTE & ASSOCIATI – Studio Legale Tributario GEB Partners Sedi: Milano, Viale Bianca Maria, 45 - Torino, Corso Vinzaglio, 35 e Piazza Bernini, 16 (Prof. Ivo Caraccioli). a cura di Claudio Melillo 51 13 e 20 gennaio 2009 www.economiaediritto.it