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Laurea Specialistica in International Management
CORSO DI PIANIFICAZIONE FISCALE E
  FINANZIARIA INTERNAZIONALE
       (Titolare: Prof. Piergiorgio Valente)

                         LA DISCIPLINA DELL’IVA
                         NEI RAPPORTI
                         INTERNAZIONALI



                         Relatore: Dott. Claudio Melillo
LA DISCIPLINA DELL’IVA NEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI
             IVA: Lineamenti generali.
             IVA nel settore immobiliare.
             Verifiche in materia di IVA.
             IVA di gruppo.
IVA: LINEAMENTI GENERALI

    1.   Caratteristiche del tributo.
    2.   Ambiti di applicazione dell’IVA.
    3.   Soggetti passivi non residenti.
    4.   Stabile organizzazione nell’IVA.
    5.   Transazioni intracomunitarie:
         5.a) generalità;
         5.b) recepimento delle norme comunitarie nell’ordinamento interno;
         5.c) funzionamento del sistema di tassazione dell’IVA intracomunitaria.
    6.   Transazioni con Paesi terzi.
    7.   Esportazioni e operazioni assimilate.
                                                             Dott. Claudio Melillo
3                         18 novembre 2008                  www.economiaediritto.it
1. Caratteristiche del tributo:

     È un’imposta indiretta sui consumi.
     Si applica a cessioni di beni e prestazioni di servizi.
     Grava sul consumatore finale.
     È neutrale per l’imprenditore/lavoratore autonomo.
     Viene riscossa dallo Stato in cui il bene è immesso in consumo.
     Il carico impositivo dell’IVA si forma durante il ciclo produttivo-
     distributivo.
     L’imposta colpisce il valore (margine di ricarico) che si
     aggiunge ad ogni fase di tale ciclo.
     Ciascun operatore effettua la liquidazione periodica dell’IVA e
     versa all’Erario l’eventuale residuo a debito.

                                                     Dott. Claudio Melillo
4                    18 novembre 2008               www.economiaediritto.it
2. Ambiti di applicazione dell’IVA:

     Operazioni interne (D.P.R. 26.10.1972, n.
     633).
     Operazioni intracomunitarie (D.L.
     30.8.1993, n. 331, convertito con L. n.
     427/1993).
     Operazioni internazionali (artt. 8, 8-bis e 9
     per le esportazioni e artt. 67, 68 e 69 per le
     importazioni del D.P.R. 633/1972).
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3. Soggetti passivi non residenti:

     Secondo l’art. 1 del D.P.R. 633/1972:
     L’IVA si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni
     di servizi … (presupposto oggettivo)
     … effettuate nel territorio dello Stato … (presupposto
     territoriale)
     … nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e
     professioni e sulle importazioni da chiunque
     effettuate (presupposto soggettivo).


                                             Dott. Claudio Melillo
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3. Soggetti passivi non residenti:

     Presupposto soggettivo:
     I soggetti passivi dell’IVA sono gli esercenti imprese,
     arti e professioni, residenti e non residenti, che
     effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nel
     territorio dello Stato.
     Le stesse operazioni poste in essere da “privati”
     non sono assoggettate ad IVA.
     Le importazioni, da chiunque effettuate, residenti e
     non residenti, sono sempre imponibili.
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3. Soggetti passivi non residenti:
     I soggetti passivi, dunque, possono essere sia residenti che
     non residenti.
     Precisazione: Residenza e domicilio dei soggetti passivi (o
     della controparte nell’operazione imponibile) assumono
     rilevanza solo per determinare, con riferimento alle prestazioni
     di servizi, quando le stesse si considerino effettuate nel
     territorio dello Stato ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 633/1972.
     Sussistono implicazioni di carattere formale e sostanziale per
     tutti i soggetti passivi (residenti e non residenti):
     - Obbligo di fatturazione, contabilizzazione, versamento,
     dichiarazione, ecc…
     - Diritto di detrazione dell’IVA a credito (addebitata in fattura da
     altri soggetti passivi.

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3. Soggetti passivi non residenti:
     I soggetti passivi residenti non hanno alcun problema ad adempiere gli
     obblighi ed esercitare i diritti.
     I soggetti passivi non residenti possono, invece, avere dei problemi
     ad adempiere o esercitare obblighi e diritti. Pertanto essi possono
     alternativamente, ai sensi dell’art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972:
     a) identificarsi direttamente in Italia (art. 35-ter D.P.R. 633/1972);
     caso particolare: identificazione diretta nel e-commerce (art. 74-
     quinquies D.P.R. 633/1972);
     b) nominare un rappresentante fiscale (art. 1, co. 4, D.P.R.
     10.11.1997, n. 441).
     Qualora il soggetto passivo non residente intenda instaurare un
     forte legame con il territorio, può istituire in Italia:
     c) una stabile organizzazione alla quale viene attribuita una partita
     IVA italiana (art. 35, co. 1, D.P.R. 633/1972).


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3. Soggetti passivi non residenti:

      Precisazione: nel caso di operazioni
      imponibili effettuate da soggetti passivi non
      residenti con cessionari o committenti
      “privati” nazionali ovvero nel caso di
      operatori con sede a Livigno e Campione
      d’Italia, i soggetti passivi non residenti sono
      obbligati a scegliere tra a) identificazione
      diretta e b) nomina del rapprensentante
      fiscale.
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3. Soggetti passivi non residenti:

      Tuttavia, i soggetti passivi non residenti possono operare
      direttamente in Italia con la propria partita IVA …
      … ma solo se realizzano transazioni con soggetti passivi IVA
      nazionali, e
      non hanno interesse ad instaurare un legame forte con il
      territorio dello Stato italiano.
      In tale circostanza gli obblighi IVA ricadono in capo alla
      controparte (cessionario o committente) nazionale, pertanto …
      si ha la cd. “inversione contabile” o “reverse charge” (art. 17,
      co. 3, D.P.R. 633/1972).



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3. Soggetti passivi non residenti:

      Infatti, l'obbligo di avvalersi del rappresentante fiscale,
      ancorchè già nominato per altre operazioni, non sussiste nelle
      ipotesi in cui, sia per le cessioni che per le prestazioni,
      l'operazione venga posta in essere direttamente tra l'operatore
      comunitario e quello nazionale.
      In particolare, non si rende necessaria l'utilizzazione o la
      nomina del rappresentante fiscale quando le operazioni sono
      direttamente qualificabili come acquisti o cessioni
      intracomunitarie tra le parti contraenti (ivi comprese le
      operazioni triangolari), ovvero quando per le prestazioni di
      servizi rese dal soggetto appartenente all'altro Stato membro
      l'imposta non è da questi dovuta.

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3. Soggetti passivi non residenti:

      Meccanismo di “Inversione contabile” o
      “Reverse charge”:
      Deroga al principio generale.
      Il cessionario o committente sostituisce il
      cedente nell’assolvimento degli obblighi IVA.
      Il cessionario o committente emette
      autofattura in unico esemplare.

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3. Soggetti passivi non residenti:
      L’onere dell’autofatturazione ricade sul soggetto iva cessionario o committente
      italiano, solamente nei casi in cui manchi il rappresentante fiscale o
      l’identificazione diretta da parte del soggetto estero.
      L’autofattura deve contenere tutti gli elementi richiesti dall’art. 21 del D.P.R.
      633/1972 e deve essere registrata sia nel registro degli acquisti che in quello
      delle vendite.
      Di norma l’IVA sull’autofattura rappresenta una mera partita di giro in quanto
      l’imposta a credito compensa quella a debito ed il soggetto si limita a pagare al
      proprio fornitore estero il corrispettivo netto dell’operazione.
      Tuttavia, nei casi in cui l’IVA sugli acquisti risulti oggettivamente indetraibile ai
      sensi dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972 o parzialmente indetraibile in forza del
      meccanismo del pro-rata connesso all’effettuazione di operazioni esenti, essa
      verrà trattata come un costo accessorio.




                                                                   Dott. Claudio Melillo
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3. Soggetti passivi non residenti:
      Rappresentante fiscale:
      A livello nazionale, l'art.17 del D.P.R. 633/1972 dopo aver previsto, al primo
      comma, che l'Iva è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e
      le prestazioni di servizi imponibili, stabilisce, al secondo, terzo e quarto
      comma, che:
      gli obblighi ed i diritti relativi ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da
      o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia,
      possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante
      residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con il
      rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge Iva;
      in mancanza di un rappresentante nominato, gli obblighi relativi alle
      cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da
      soggetti passivi non residenti devono essere adempiuti dai cessionari o
      committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese,
      arti o professioni (reverse charge);
      le disposizioni di cui sopra non si applicano alle operazioni effettuate da o
      nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero.

                                                                     Dott. Claudio Melillo
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3. Soggetti passivi non residenti:
      Rappresentante fiscale può essere una persona fisica o una persona giuridica residente
      nel territorio dello Stato e deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da
      lettera annotata, in data anteriore alla prima operazione, in apposito registro presso l'Ufficio
      delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante stesso.
      La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente prima
      dell'effettuazione dell'operazione. In materia di operazioni intracomunitarie, l'art. 44, co. 3,
      D.L. 30.08.1993 n. 331, prevede che se tali operazioni sono effettuate da un soggetto
      passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i
      relativi obblighi e diritti possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da
      un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
      Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza
      obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata all'esecuzione
      degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie, nonchè alla
      compilazione degli elenchi Intrastat, ancorchè le operazioni in tal caso non siano soggette
      all'obbligo di registrazione (cd. "rappresentante leggero"). Tale semplificazione, tuttavia,
      viene meno con l'effettuazione della prima operazione attiva o passiva che comporta il
      pagamento dell'imposta o il relativo recupero.




                                                                           Dott. Claudio Melillo
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3. Soggetti passivi non residenti:
      Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'art.
      40, co. 3, D.L. 331/1993, da soggetto residente in altro Stato membro,
      gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono
      essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai
      sensi dell'articolo 17, co. 2, D.P.R. 633/1972.
      La nomina del rappresentante diviene, quindi, obbligatoria non solo
      per le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili,
      effettuate da operatore economico comunitario nei confronti di privati
      consumatori e di soggetti nazionali non tenuti al pagamento
      dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, ma anche in tutti i casi in cui
      l'operazione è territorialmente rilevante in Italia e l'obbligo del
      pagamento dell'imposta non può essere assolto dal cessionario o
      committente perchè privato consumatore.




                                                            Dott. Claudio Melillo
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3. Soggetti passivi non residenti:
      Secondo i chiarimenti forniti dal ministero delle Finanze
      necessitano, quindi, di un rappresentante fiscale in Italia, ad
      esempio, i soggetti che, in mancanza di una stabile
      organizzazione:
      introducono nel territorio dello stato beni per esigenze della
      propria impresa
      cedono a privati consumatori beni precedentemente introdotti in
      Italia ed ivi installati o montati
      effettuano nei confronti di privati consumatori prestazioni di
      trasporto intracomunitario di beni e relative intermediazioni,
      prestazioni accessorie a detti trasporti e relative
      intermediazioni, ovvero intermediazioni diverse da quelle
      indicate all’art. 7, co. 4, lett. d), del D.P.R. 633/1972, nei casi in
      cui dette operazioni siano territorialmente rilevanti in Italia.
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3. Soggetti passivi non residenti:
      Caso particolare:
      Prestazioni di servizi ex art. 7, co. 4, lett. d) (prestazioni
      bancarie, assicurative, pubblicitarie, derivanti dall’utilizzo di
      diritti d’autore ed assimilate, telecomunicazioni, consulenze,
      ecc…) rese da soggetti passivi non residenti a soggetti
      residenti nel territorio dello Stato.
      In tale circostanza, secondo l’art. 17, co. 3, ultimo periodo, il
      soggetto passivo non è il soggetto passivo non residente ma il
      cessionario o committente nazionale, qualora agisca
      nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
      su di esso incombe, infatti, l’obbligo dell’inversione contabile, a
      prescindere dall’esistenza di un rappresentante fiscale o
      dall’identificazione diretta del prestatore.

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4. Stabile organizzazione nell’IVA

      I soggetti esteri che intendono istituire una
      stabile organizzazione in Italia devono:
      darne comunicazione all’Ufficio competente,
      il quale attribuisce una partita IVA (art. 35,
      co. 1, D.P.R. 633/1972);
      per l’adempimento degli obblighi formali e
      sostanziali e per l’esercizio dei diritti previsti
      dalla disciplina IVA, la stabile organizzazione
      viene assimilata ai soggetti passivi residenti.
                                          Dott. Claudio Melillo
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4. Stabile organizzazione nell’IVA
      La stabile organizzazione non è autonoma dal punto di vista giuridico rispetto alla casa
      madre.
      Questione: si può considerare la s.o. come un soggetto passivo oppure tale qualifica
      spetta solo al soggetto non residente titolare della medesima?
      la Corte di Giustizia CE ha ricordato (sent. 23.3.2006, C-210/04) che l’art. 4 della VI
      direttiva IVA definisce soggetti passivi le persone che esercitano, in qualsiasi luogo,
      un’attività economica in modo indipendente.
      Pertanto, devono ritenersi irrilevanti ai fini IVA, le transazioni poste in essere tra la s.o. e la
      casa madre (fanno eccezione i trasferimenti di beni ex art. 38, co. 3, lett. b), D.L. 331/1993
      e le importazioni da succursale extra-UE).
      Si osserva, a tal proposito, che il concetto di s.o. nella disciplina comunitaria IVA (art. 9, n.
      1, della VI direttiva CE) è quello di “centro di attività stabile”;
      esso è stato trasposto nella normativa interna IVA come s.o. per ragioni storiche, in quanto
      tale concetto (di cui si è finalmente introdotta la nozione interna solo nel 2004) è stato
      impiegato fin dal 1958 nel contesto della disciplina interna II.DD. e da sempre nel contesto
      internazionale (dei trattati contro le doppie imposizioni) da sempre.
      Ai fini IVA la sede dell’attività economica (centro di attività stabile) viene considerato come
      punto di riferimento preferenziale per fissare la territorialità delle prestazioni di servizi.



                                                                            Dott. Claudio Melillo
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4. Stabile organizzazione nell’IVA

      La Corte di Giustizia CE ha stabilito che
      affinchè si configuri la presenza di un “centro
      di attività stabile” occorre:
      L’esistenza di un luogo fisso a disposizione
      del soggetto non residente.
      Una struttura dotata di mezzi sia umani che
      tecnici tali da rendere possibili, in modo
      autonomo, le prestazioni di servizi ai fini IVA.
                                         Dott. Claudio Melillo
22               18 novembre 2008       www.economiaediritto.it
4. Stabile organizzazione nell’IVA

      Il principio dell’autonomia concettuale del
      “centro di attività stabile” (seppure non
      giuridica) è stata riconosciuta dalla Corte di
      Giustizia CE nella citata sentenza, nonché
      dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
      3889 del 10.10.2007 (dep. il 15.2.2008) della
      Corte di Cassazione, di cui si riporta la
      massima …
                                       Dott. Claudio Melillo
23               18 novembre 2008     www.economiaediritto.it
4. Stabile organizzazione nell’IVA
      Cass. 3889/2007:
      Massima - In tema di Iva, dal complesso della disciplina dettata dal D.P.R.
      26.10.1972, n. 633, e, in particolare, dalla disposizione contenuta nell’art. 17,
      co. 4, di detto decreto, si ricava che, quando ricorrono il requisito oggettivo
      dell’esercizio abituale di un’attività commerciale - richiesto dall’art. 4 del decreto
      medesimo - e quello territoriale della stabilità in Italia di una organizzazione del
      soggetto non residente, gli obblighi e i diritti relativi alle operazioni effettuate da
      o nei confronti della stabile organizzazione non possono essere adempiuti o
      esercitati, nei modi ordinari, dal soggetto non residente, direttamente o tramite
      un suo rappresentante fiscale. La stabile organizzazione nello Stato, infatti, in
      quanto obbligata al pagamento ed alla rivalsa dell’imposta, oltre che al rispetto
      dei doveri formali di fatturazione delle operazioni attive e di registrazione delle
      fatture passive, costituisce in tal caso l’unico centro di imputazione fiscale delle
      operazioni riferibili al soggetto non residente e la stessa rappresenta anche la
      sola legittimata a presentare la dichiarazione annuale, nella quale vanno
      determinate l’imposta dovuta o l’eccedenza da computare in detrazione
      nell’anno successivo e formulata l’eventuale richiesta di rimborso.


                                                                    Dott. Claudio Melillo
24                         18 novembre 2008                        www.economiaediritto.it
4. Stabile organizzazione nell’IVA
      Quando la casa madre è destinataria di una prestazione resa da un fornitore di
      servizi residente in Italia, la corretta documentazione e rilevazione
      dell’operazione deve avvenire con le seguenti modalità alternative:
      quando la branch italiana interviene nell’operazione, ovvero quando l’acquisto
      dei servizi da parte della casa madre avviene per il tramite della branch italiana,
      il fornitore italiano è legittimato ad emettere fattura nei confronti di quest’ultima,
      la quale,
        – non è tenuta ad emettere fattura nei confronti della casa madre,
        – è tenuta a registrare la fattura sul proprio registro Iva acquisti,
        – deve riaddebitare alla casa madre il costo sostenuto attraverso l’emissione
            di un documento non rilevante ai fini Iva in quanto “fuori campo”;
      quando la branch italiana non interviene in alcun modo nell’operazione, non è
      soggetta ad adempimenti, in quanto il fornitore italiano è tenuto ad emettere
      fattura solo e direttamente nei confronti della casa madre.




                                                                   Dott. Claudio Melillo
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4. Stabile organizzazione nell’IVA
      i giudici di legittimità hanno ritenuto che la definizione della s.o. ai fini
      IVA (mancante nell’ordinamento interno) debba essere tratta dalle
      seguenti fonti:
      art. 5 del Modello di convenzione OCSE e dal suo commentario;
      art. 2 della VI direttiva IVA (77/388/CEE);
      giurisprudenza comunitaria (sentenza CGCE 17.7.1997, C-190/55 Are
      Lease);
      altri elementi indiziari[1].

      [1] Ad esempio: l’identità delle persone fisiche che agiscono per
      l’impresa estera e per quella nazionale ovvero la partecipazione a
      trattative o alla stipulazione di contratti, anche a prescindere dal
      conferimento del potere di rappresentanza


                                                             Dott. Claudio Melillo
26                      18 novembre 2008                    www.economiaediritto.it
4. Stabile organizzazione nell’IVA

      secondo la Corte di Giustizia Europea, la
      sussistenza della s.o. ai fini IVA richiede
      l’impiego di risorse sia umane che materiali,
      non essendo sufficiente il solo impiego di
      impianti nel territorio in cui l’operazione è
      stata posta in essere[1].

      [1] Cfr. sentenza della CGCE 17.7.1997,
      causa C-190/95.
                                       Dott. Claudio Melillo
27               18 novembre 2008     www.economiaediritto.it
4. Stabile organizzazione nell’IVA
      La sentenza della Cassazione n. 3889/2007 richiama anche la
      precedente pronuncia della stessa Corte 19.9.1990, n. 9580, secondo
      la quale“L’assoggettabilità ad IVA dei soggetti non residenti in Italia
      presuppone, ai sensi degli artt. 7 e 35 del DPR n. 633 del 1972, una
      stabile organizzazione nel territorio nazionale. Il concetto di stabile
      organizzazione ai fini IVA (…) prescrive un obbligo di pubblicità al pari
      delle società costituite in Italia. Infatti, a prescindere dalla
      dichiarazione di cui all’art. 35 del DPR citato, ai fini tributari rilevano le
      situazioni di fatto che denotino lo scopo degli stessi soggetti ad
      esercitare nello Stato un’attività imprenditoriale e che siano
      caratterizzate, oltre che dal collegamento non occasionale con luoghi
      del territorio nazionale e con persone ivi operanti, dall’effettivo impiego
      di beni e di attività lavorative, coordinati per la produzione e/o lo
      scambio di beni e di servizi e da una effettiva, anche se limitata,
      autonomia funzionale”.


                                                              Dott. Claudio Melillo
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4. Stabile organizzazione nell’IVA
      Il Ministero delle Finanze, con la Risoluzione 23.3.1999, n. 52 ha riconosciuto che la stabile
      organizzazione provvede ad assolvere tutti gli adempimenti ordinari, ivi compresa la tenuta
      dei registri previsti dalla normativa fiscale; tuttavia, per poter riconoscere la stabile
      organizzazione quale centro di imputazione fiscale è necessario verificare se l’attività della
      società nel territorio nazionale abbia o meno natura commerciale.
      Nella citata Risoluzione, il Ministero ha evidenziato, al riguardo, che l’articolo 9, par. 1,
      della Direttiva 2006/112/CE[1], sostitutivo dell’art. 4 della VI direttiva Iva, dispone che “Si
      considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi
      luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
      Si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di
      prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonchè quelle di professione
      libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un
      bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”.

      [1] Si precisa, per completezza di trattazione, che il testo della direttiva 2006/112/CE
      resterà in vigore, inalterato, fino al 31.12.2008. Dopo tale data, infatti, entreranno in vigore
      le modifiche apportate dalla recente direttiva 2008/8/CE approvata dal Consiglio UE in data
      12.2.2008, la quale modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle
      prestazioni di servizi.


                                                                          Dott. Claudio Melillo
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4. Stabile organizzazione nell’IVA
      In base alla direttiva sopra richiamata, appare, dunque, chiaro che la
      soggettività passiva ai fini Iva è attribuita ai soggetti che esercitano
      attività avente un carattere economico, a prescindere dalla rilevanza
      delle singole operazioni ai fini dell’applicazione dell’imposta.
      Una delle più recenti fonti normative a cui bisogna fare ricorso ai fini
      del presente commento è il già richiamato art. 9, par. 1, della direttiva
      2006/112/CE.
      La definizione del soggetto passivo contenuta in detta norma esprime
      il principio dell’esecuzione delle operazioni “in ogni luogo”. In
      quest’ottica occorre porre l’attenzione su due elementi rilevanti ai fini
      fiscali, ossia:
      la sede ai fini fiscali dell’operatore (profilo soggettivo), e
      il luogo di tassazione delle operazioni da esso compiute (profilo
      oggettivo).


                                                           Dott. Claudio Melillo
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4. Stabile organizzazione nell’IVA
      Riguardo alla sede fiscale, si osserva che, mentre, ai fini delle Imposte dirette,
      la normativa interna[1] riporta una sua definizione attraverso un riferimento al
      codice civile (sede legale e domicilio), le direttive comunitarie (1977/388/CE e
      2006/112/CE) non prevedono nulla in tal senso. Tuttavia, secondo
      l’interpretazione della Corte di Giustizia Europea, l’individuazione della
      residenza fiscale è riconducibile al concetto di “stanzialità”[2].
      Quanto al luogo di tassazione delle operazioni, ossia al secondo elemento
      rilevante ai fini fiscali, si rileva che, stavolta, è la norma nazionale a non
      presentare alcuna traccia della sua definizione, mentre la disciplina comunitaria
      la individua precisamente[3].

      [1] Art. 7, co. 3, D.P.R. 633/1972.
      [2] Si fa riferimento al fatto di stare in un luogo al fine di creare il valore
      aggiunto con il criterio della “certa stabilità” indicato dalla norma comunitaria.
      [3] Si rinvia, in proposito, alle disposizioni di cui al Titolo V della direttiva
      2006/112/CE.


                                                                  Dott. Claudio Melillo
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4. Stabile organizzazione nell’IVA

      La sentenza n. 3889/2007 ci impone un’ulteriore
      considerazione su tre aspetti, non meno importanti di
      quelli analizzati finora, legati al rapporto tra la
      società estera, la sua stabile organizzazione ed il
      rappresentante fiscale nominato:
      rapporto tra la branch e la casa madre;
      rapporto tra la branch ed i terzi;
      natura e limiti della rappresentanza fiscale.


                                            Dott. Claudio Melillo
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4. Stabile organizzazione nell’IVA

      In merito al rapporto esistente tra la branch e la casa madre, si
      ritiene utile richiamare la Risoluzione della Direzione Regionale
      delle Entrate, del 16.6.2006, n. 81, con la quale il Ministero,
      adeguandosi alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea del
      23.3.2004, nella causa C – 210/2004 FCE Bank, ha inteso
      dirimere il contrasto tra prassi ministeriale e giurisprudenza,
      precisando, in particolare, che “(…) le prestazioni di servizio
      intercorrenti tra casa madre estera e stabile organizzazione
      italiana ovvero tra casa madre italiana e stabile organizzazione
      estera, sono fuori campo di applicazione dell’imposta sul valore
      aggiunto”.



                                                    Dott. Claudio Melillo
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4. Stabile organizzazione nell’IVA
      A questo proposito vale anche richiamare il tentativo[1] della Commissione
      Europea[2] di proporre l’esonero da Iva dei servizi infragruppo, in modo da
      sterilizzare sotto il profilo soggettivo[3] le controversie sorte sul punto. Ciò
      detto, si deduce che, almeno per quanto riguarda i servizi[4], non può essere
      sostenuta la rilevanza della stabile organizzazione nei confronti della casa
      madre in quanto manca il presupposto soggettivo.

      [1] La proposta è stata bocciata dal Parlamento europeo.
      [2] Comunicazione 23.12.2003, n. 822, punto 9.
      [3] Solo sotto il profilo soggettivo in quanto non ha senso prevedere l’irrilevanza
      del servizio intercorso tra la branch e la casa madre, in senso oggettivo,
      quando, secondo l’orientamento giurisprudenziale comunitario la branch non
      assume un’autonoma qualificazione giuridica rispetto alla casa madre, venendo
      a mancare, quindi, il requisito soggettivo indispensabile per l’applicazione
      dell’imposta.
      [4] Per i beni, infatti, si applica il disposto di cui all’art. 38, co. 3, lett. b), del
      30.8.1993, n. 331.

                                                                    Dott. Claudio Melillo
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4. Stabile organizzazione nell’IVA
      Non così per ciò che concerne, invece, il secondo aspetto, quello del rapporto
      tra la branch ed i terzi, ove, senza dubbio, la rilevanza sussiste ed è
      contemplata sia dall’art. 43 della direttiva 2006/112/CE che dall’art. 45 della
      direttiva 2008/8/CE, di modifica della precedente, il quale prevede che “Il luogo
      delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il
      luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica.
      Tuttavia, se i servizi sono prestati da una stabile organizzazione del prestatore
      situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria
      attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è
      situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile
      organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o
      della residenza abituale del prestatore”.
      In altri termini, si può affermare che la stabile organizzazione sottrae alla sfera
      impositiva del soggetto passivo la quota di operazioni da esse poste in essere
      in un territorio diverso da quello di identificazione primaria, in cui risiede
      fiscalmente la casa madre.



                                                                 Dott. Claudio Melillo
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4. Stabile organizzazione nell’IVA

      Con riferimento al terzo aspetto, segnatamente alla
      rappresentanza fiscale, si osserva immediatamente
      che la differenza tra tale concetto e quello di stabile
      organizzazione è sottolineata con evidenza dal fatto
      che, al contrario di quest’ultima, il rappresentante
      fiscale non è assolutamente un centro stabile, bensì
      solo un mezzo attraverso il quale la società estera –
      soggetto passivo - può adempiere gli obblighi ed
      esercitare i diritti derivanti dalle operazioni poste in
      essere in un territorio diverso da quello della sua
      residenza.
                                               Dott. Claudio Melillo
36                 18 novembre 2008           www.economiaediritto.it
4. Stabile organizzazione nell’IVA

      Ulteriore punto da analizzare nell’ambito del commento de quo
      riguarda il profilo di responsabilità che investe i soggetti
      protagonisti della vicenda, ossia il rappresentante fiscale e la
      stabile organizzazione accertata.
      In questa circostanza ci viene in aiuto il testo dell’art. 17, co. 1,
      del D.P.R. 633/1972, in base al quale l’obbligo di corrispondere
      l’imposta sussiste in capo al soggetto passivo estero ovvero,
      come nel caso di specie, alla stabile organizzazione italiana
      Alfa S.p.a. che, in quanto titolare della soggettività tributaria,
      deve essere ritenuta destinatario della notifica sia degli atti di
      rettifica che di quelli di accertamento del tributo emessi
      dall’Amministrazione finanziaria.

                                                       Dott. Claudio Melillo
37                    18 novembre 2008                www.economiaediritto.it
4. Stabile organizzazione nell’IVA
          CRITICITA’:
     1.   I giudici non sembrano aver tenuto in considerazione l’autonoma soggettività tributaria della presunta
          stabile organizzazione nei rapporti con i terzi, nello stabilire che l’effettivo destinatario dei servizi resi da
          GAMMA S.p.a. doveva essere ALFA S.r.l. anziché la casa madre BETA S.A.
     2.   I giudici hanno posto scarsa attenzione laddove, da un lato, non hanno considerato l’autonoma
          soggettività tributaria verso i terzi e, dall’altro, hanno ritenuto valido il principio dell’identità giuridica tra
          branch e casa madre nei rapporti interni; ciò, evidentemente, rende irrilevanti nella sostanza i
          comportamenti contestati dall’Amministrazione finanziaria.
     3.   La legislazione nazionale attualmente in vigore contempla la possibilità per una società estera di realizzare
          una plurima identificazione (es., diretta e con stabile organizzazione); tuttavia, nell’anno d’imposta 1992,
          oggetto della verifica, ciò non era possibile.

          In conclusione, la pronuncia in commento pone in risalto le difficoltà della giurisprudenza di affrontare
          sistematicamente la questione relativa all’identificazione del soggetto estero.
          In virtù di tale considerazione si ritiene necessario approfondire la discussione, sia a livello dottrinale che
          giurisprudenziale, sul tema della stabile organizzazione ai fini Iva (ma anche ai fini delle Imposte dirette),
          al fine di individuare, in maniera chiara e condivisa, le circostanze che rendono tale entità giuridicamente
          autonoma rispetto alla casa madre, nonché di evidenziare le differenze tra il regime Iva e quello delle
          Imposte dirette.




                                                                                           Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie:
     5.a) Caratteristiche generali
        1977: approvazione VI direttiva IVA (n. 388/77).
        Conteneva principi generali chiari e completi ma non sufficienti a
        garantire l’armonizzazione dell’IVA in tutti i Paesi UE, principalmente a
        causa di:
        aliquote diverse, metodologie di computo della base imponibile
        diverse.
        Per evitare distorsioni dovute alle predette cause è stato adottato il
        criterio generale di tassazione in base al Paese di destinazione.
        Secondo tale criterio le esportazioni non sono imponibili, mentre le
        importazioni sono imponibili. Si noti che dal 1969 al 1993 le transazioni
        intracomunitarie erano ancora considerate “importazioni” ed
        “esportazioni”.



                                                            Dott. Claudio Melillo
39                       18 novembre 2008                  www.economiaediritto.it
5. Transazioni intracomunitarie:

      Alla fine degli anni ’60: Unione Doganale.
      Abolizione dei dazi sulle transazioni comunitarie.
      1985: la Commissione Europea ha pubblicato il Libro
      Bianco sul Mercato Interno che metteva in evidenza
      le incoerenze del sistema dell’IVA intracomunitaria.
      1987: Atto Unico Europeo elaborato dal Consiglio
      Europeo, al fine di realizzare il completamento del
      mercato interno entro il 1.1.1993 (con la chiusura
      definitiva delle Dogane intracomunitarie e
      l’applicazione del criterio di tassazione in base al
      Paese di origine).

                                           Dott. Claudio Melillo
40                18 novembre 2008        www.economiaediritto.it
5. Transazioni intracomunitarie:

      A causa dell’opposizione di alcuni Paesi alla
      completa armonizzazione si è realizzata solo una
      parziale armonizzazione.
      Il criterio di tassazione è rimasto invariato, per cui
      ancora oggi vige il criterio di tassazione in base al
      Paese di destinazione.
      Le Dogane, invece, sono state eliminate.
      Le operazioni intracomunitarie sono state classificate
      come “cessioni” e “acquisti” in luogo di “esportazioni”
      ed “importazioni”. Tuttavia, la sostanza non è
      cambiata.

                                             Dott. Claudio Melillo
41                 18 novembre 2008         www.economiaediritto.it
5. Transazioni intracomunitarie:

      Aliquote vigenti al 1.1.2007 nei 27 Paesi
      membri dell’UE:
           Austria: 20%            Belgio: 21%       Cipro: 15%
         Danimarca: 25%           Estonia: 18%     Finlandia: 22%
          Franca: 19,6%          Germania: 19%     Bulgaria: 20%
       Gran Bretagna: 17,5%        Grecia: 19%      Irlanda: 21%
            Italia: 20%           Lettonia: 18%     Lituania: 18%
        Lussemburgo: 18%           Malta: 18%      Romania: 19%
           Olanda: 19%            Polonia: 22%     Portogallo: 21%
       Repubblica Ceca: 19%      Slovacchia: 19%   Slovenia: 20%
           Spagna: 16%            Svezia: 25%      Ungheria: 20%


                                                               Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie

     5.b) Recepimento delle norme comunitarie
         nell’ordinamento interno
         1991:
     1.  Emissione della direttiva n. 91/680/CEE relativa al
         sistema transitorio di tassazione delle transazioni
         intracomunitarie.
     2.  Approvazione D.L. 30.8.1991, n. 331, di
         recepimento della citata direttiva.
         Conversione del D.L. 331/1991 con L. 29.10.1993,
         n. 427.
                                              Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie

       Vantaggi:
       Incremento degli scambi commerciali nel mercato
       europeo (circa 500 milioni di consumatori).
       Maggiore armonizzazione del sistema dell’IVA
       intracomunitaria rispetto al passato.
       Svantaggi:
       Difficoltà nei controlli da parte delle autorità fiscali
       dei vari Paesi UE.
       Aumento dell’evasione fiscale nei Paesi dell’UE.

                                                Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie

     5.c) Funzionamento del sistema di
        tassazione dell’IVA intracomunitaria
        Nel sistema transitorio introdotto dal D.L.
        331/1991, l’operatore si è sostituito alle
        Dogane, dovendo provvedere alla
        liquidazione dell’imposta ed al rilevamento
        statistico delle transazioni poste in essere
        con altri soggetti domiciliati in altri Paesi
        UE.
                                         Dott. Claudio Melillo
45                18 novembre 2008      www.economiaediritto.it
5. Transazioni intracomunitarie

          Affinchè una transazione possa essere considerata
          “intracomunitaria” deve soddisfare i seguenti 3
          requisiti:
     1.   Deve essere effettuata a titolo oneroso e
          comportare il trasferimento della proprietà o di altro
          diritto reale.
     2.   Deve essere posta in essere tra due soggetti IVA
          identificati in due Stati membri diversi.
     3.   I beni devono essere trasportati o spediti da uno
          Stato membro e destinati ad un altro Stato
          membro.

                                                Dott. Claudio Melillo
46                   18 novembre 2008          www.economiaediritto.it
5. Transazioni intracomunitarie

          Contabilizzazione delle operazioni:
          Per gli acquisti posti in essere presso operatori domiciliati in
          altri Stati membri e titolari di partita IVA il soggetto cessionario
          o committente residente deve:
     1.   integrare la fattura ricevuta dal soggetto cedente non
          residente;
     2.   effettuare la doppia registrazione della fattura ricevuta:
          - nel registro delle fatture emesse (vendite) entro il mese di
          ricevimento o, successivamente, ma comunque entro 15
          giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
          - nel registro degli acquisti, entro i predetti termini.

                                                          Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie
          Con l’artifizio della doppia registrazione si consente di:
     1.   calcolare ed evidenziare il debito IVA;
     2.   procedere alla detrazione dell’IVA relativa.
          Le cessioni intracomunitarie che, per essere tali, devono
          soddisfare gli stessi 3 presupposti degli acquisti, sono
          considerate non imponibili.
          Il rilevamento statistico avviene mediante la presentazione dei
          modelli INTRASTAT.
          Mod. INTRA-1: obbligatorio per le cessioni intracomunitarie.
          Mod. INTRA-2: obbligatorio per gli acquisti intracomunitari.
          I modelli INTRA sono utili anche per lo scambio di
          informazioni tra gli Stati membri per il controllo delle
          transazioni.
                                                      Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie

       CASO PARTICOLARE: IL DEPOSITO IVA
       Esempio tratto da un accertamento dell’Agenzia delle
       Entrate:
       Una società inglese Alfa Ltd vende ad una società Italiana
       Beta S.p.A. prodotti in sospensione di imposta (Oli bianchi
       soggetti ad accisa). Per tale motivo ha bisogno di stoccare il
       prodotto nel deposito fiscale della Gamma S.p.A.;
       quest’ultima cura anche la consegna del prodotto con propri
       mezzi, a varie scadenze e quantità, alla Beta S.p.A.. Nella
       fattura risulta che la Alfa Ltd ha venduto alla Beta S.p.A. per il
       tramite del rappresentante fiscale in Italia Gamma S.p.A..


                                                      Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie

       alla Gamma S.p.A., al momento di comunicare la
       nomina di rappresentante fiscale ricevuta dalla Alfa
       Ltd all’Agenzia delle Entrate nell’anno 2000, è stata
       attribuita una nuova partita I.V.A. con il nome di
       Alfa S.r.l., con sede e rappresentante legale
       corrispondente a quello della Gamma S.p.A..
       All’Anagrafe Tributaria risultano in capo alla Alfa
       S.r.l. esclusivamente acquisti INTRA-2 senza che
       la stessa abbia mai presentato alcun tipo di
       dichiarazione (II.DD., I.V.A., IRAP, ecc.) o abbia
       assolto alcun obbligo di fatturazione dal 2000 ad
       oggi.
                                            Dott. Claudio Melillo
50                18 novembre 2008         www.economiaediritto.it
5. Transazioni intracomunitarie

       Si precisa che alla Camera di Commercio
       non risulta alcun atto costitutivo della Alfa
       S.r.l. mentre gli amministratori della Gamma
       S.p.A. sostengono che la Alfa S.r.l. ha
       assunto il ruolo di "rappresentante leggero"
       ex artt. 50 bis D.L. 331/1993 e 17 D.P.R.
       633/1972.


                                       Dott. Claudio Melillo
51              18 novembre 2008      www.economiaediritto.it
5. Transazioni intracomunitarie
       La procedura utilizzata da Gamma S.p.A. per adempiere agli obblighi fiscali - come asserito dalla
       medesima società - posti a suo carico dalle vigenti normative, è la seguente:
       Al momento dell’arrivo in Italia dei beni, provenienti dal Regno Unito e depositati presso la Gamma
       S.p.A., la Alfa Ltd emetteva una fattura pro-forma intestata alla Beta S.p.A. c/o la Gamma
       S.p.A. come rappresentante fiscale in conformità - sempre come asserito - alla normativa fiscale;
       La Gamma S.p.A., in qualità di rappresentante fiscale della Alfa Ltd, attraverso la Alfa S.r.l. (con la
       nuova partita I.V.A. ottenuta), presentava in Italia il Mod. INTRA -2 Acquisti , al momento
       dell’immissione dei beni nel deposito fiscale facendo riferimento ai dati contenuti nella fattura pro-forma;
       Al momento della cessione alla Beta S.p.A., la Alfa Ltd doveva emetteva fattura diretta (dall’Inghilterra)
       nei confronti della Beta S.p.A.;
       La Gamma S.p.A., a seguito dell’estrazione, emetteva, contestualmente, una XAB per conto della Alfa
       Ltd, che accompagnava la merce alla Beta S.p.A.; successivamente emetteva una fattura di addebito
       alla Beta S.p.A. relativa alla sola imposta di consumo anticipata dalla Gamma S.p.A. (immissione in
       consumo nello Stato italiano). Tale fattura era regolarmente assoggettata ad I.V.A..

       E’ corretto questo comportamento?
       Quali obblighi fiscali incombono su Alfa S.r.l. - nei cui confronti è stata iniziata attività di verifica - atteso
       che, come sopra accennato, risultano in capo alla stessa esclusivamente la presentazione di modd.
       Intra-2?




                                                                                       Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie
       Trattazione del caso di specie:
       In generale, ai fini dell’assolvimento dell’IVA in Italia rileva la circostanza che
       le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) siano effettuate nel
       territorio dello Stato italiano (art. 1 D.P.R. 633/72).
       Una società residente in uno Stato comunitario che svolge la propria attività
       in Italia ha le seguenti alternative:
       può identificarsi fiscalmente in Italia, chiedendo la partita IVA al Fisco italiano
       e restando soggetta, ai fini IVA, ai medesimi diritti ed obblighi di un normale
       imprenditore italiano, senza avere rapporti particolari con il fisco del proprio
       paese;
       può regolarmente operare in Italia con la partita IVA attribuita
       dall’Amministrazione fiscale del paese di residenza, fatta salva l’applicazione
       di alcune regole speciali, da considerarsi caso per caso;
       può nominare un rappresentante fiscale in Italia per svolgere tutti gli
       adempimenti prescritti dalle leggi italiane.



                                                                  Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie
       Inquadramento normativo e prassi di riferimento
       Per quanto riguarda la normativa nazionale, si evidenzia che l’art. 17 del D.P.R.
       633/1972 dopo aver previsto, al primo comma, che l’IVA “è dovuta dai soggetti che
       effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili”, stabilisce,
       rispettivamente, al secondo, terzo e quarto comma, che:
       gli obblighi ed i diritti relativi ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei
       confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono
       essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel
       territorio dello Stato, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi
       derivanti dall’applicazione della disciplina dell’IVA in mancanza di un
       rappresentante nominato;
       gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel
       territorio dello Stato da soggetti residenti all’estero devono essere adempiuti dai
       cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell’esercizio di
       imprese, arti o professioni;
       le disposizioni di cui sopra non si applicano alle operazioni effettuate da o nei
       confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all’estero.




                                                                            Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie
       Si noti che la nomina del rappresentante fiscale deve risultare
       da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera
       annotata, in data anteriore alla prima operazione, in apposito
       registro presso l’Ufficio delle Entrate competente in relazione
       al domicilio fiscale del rappresentante stesso.
       La nomina del rappresentante deve essere comunicata
       all’altro contraente prima dell’effettuazione dell’operazione. In
       materia di operazioni intracomunitarie, l’art. 44, D.L.
       30.8.1993 n. 331, prevede che se tali operazioni sono
       effettuate da un soggetto passivo d’imposta non residente e
       senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i relativi
       obblighi e diritti possono essere adempiuti o esercitati, nei
       modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel
       territorio dello Stato.

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5. Transazioni intracomunitarie
       Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non
       soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta, la
       rappresentanza può essere limitata all’esecuzione degli obblighi
       relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie, nonchè
       alla compilazione degli elenchi Intrastat, ancorchè le operazioni in tal
       caso non siano soggette all’obbligo di registrazione (cd.
       “rappresentante leggero”). Tale semplificazione, tuttavia, viene
       meno con l’effettuazione della prima operazione attiva o
       passiva che comporta il pagamento dell’imposta o il relativo
       recupero.
       Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell’art.
       40, c. 3, D.L. 331/1993, da soggetto residente in altro Stato membro,
       gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta devono
       essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato
       ai sensi dell’articolo 17, c. 2, D.P.R. 633/1972.


                                                          Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie
       Quanto ai depositi fiscali si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.
       I depositi fiscali ai fini Iva, disciplinati dall’articolo 50-bis del decreto legge 331/93, sono
       depositi non doganali che permettono di effettuare, sui beni introdotti, una serie di
       operazioni senza l’applicazione dell’imposta.
       Il vantaggio economico risultante dall’utilizzo di tali depositi fiscali consiste nel rinvio
       dell’applicazione dell’imposta al momento dell’estrazione fisica dei beni dai depositi
       medesimi, agevolando in tal modo il cosiddetto commercio di transito dei beni introdotti.
       I depositi fiscali ai fini IVA[1], dunque, consentono di custodire e sottoporre a
       lavorazione, senza il pagamento dell’IVA, beni nazionali e comunitari (sia provenienti da
       altri Stati membri, sia importati da Paesi extracomunitari e immessi in libera pratica[2]
       presso una dogana italiana), a condizione che gli stessi non siano destinati alla vendita
       al dettaglio nei locali dei depositi.

       [1] I depositi fiscali sono stati introdotti con la L. 18.2.1997, n. 28.
       [2] I beni “immessi in libera pratica” sono quelli che hanno già scontato i dazi doganali
       ma non l’IVA; una volta scontata l’IVA tali beni si dicono “immessi in consumo”.




                                                                           Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie
       Occorre, inoltre, chiarire che il deposito IVA non è un “regime”, come
       è, invece, quello dei depositi doganali, disciplinati dagli articoli 98 e
       113 del regolamento Cee 2913/1992, ma è un vero e proprio luogo
       fisico all’interno del quale i beni che si trovano ivi ubicati
       usufruiscono della temporanea sospensione di imposta.
       L’introduzione di beni comunitari in un deposito fiscale ai fini IVA può
       essere effettuata o da un soggetto passivo nazionale che ha
       acquistato i suddetti beni da un Paese Ue oppure da un operatore
       comunitario il quale li introduce in un deposito IVA in attesa di una
       loro destinazione; in quest’ultimo caso, ai fini degli adempimenti
       relativi all’introduzione, basta nominare un rappresentante fiscale
       leggero, che può coincidere anche con il gestore del deposito IVA, e
       che, come descritto in precedenza, assume obblighi ridotti (obbligo
       di fatturazione e presentazione dei modelli Intrastat).



                                                          Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie
       L’art. 50-bis, c. 3, del D.L. 331/97, conv. con modif. con L. 427/93 nonché gli
       artt. 3 e 4 del D.M. 20.10.1997, N. 419 (Regolamento recante norme in
       materia di depositi IVA) prevedono che il soggetto gestore del deposito IVA
       istituisca, anteriormente alla prima operazione di deposito, un apposito
       registro per evidenziare la movimentazione dei beni.
       Tale registro deve essere conservato come un normale registro IVA e tenuto
       ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 633/72 e dell’art. 2219 del Codice Civile,
       riportando la numerazione progressiva di tutte le operazioni, in maniera tale
       che al momento di un controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, sia
       possibile ricostruire tutte le movimentazioni effettuate. La disciplina citata
       prevede che tale registro deve essere numerato in ogni pagina, in esenzione
       da imposta di bollo, e che può essere costituito anche da schede mobili o da
       tabulati per computer. Si evidenzia che, in virtù dell’entrata in vigore della
       legge 383/2001 (cd. legge “dei 100 giorni”) il gestore del deposito non è più
       tenuto alla vidimazione iniziale del registro, così come per gli altri registri
       previsti da norme tributarie.



                                                               Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie
       Nel registro devono essere annotati:
       il numero e la specie dei colli;
       la natura, la qualità e la quantità dei beni;
       il corrispettivo o, in mancanza, il valore normale dei beni stessi;
       il luogo di provenienza o di destinazione dei beni di volta in volta introdotti od estratti;
       il soggetto per conto del quale l’introduzione o l’estrazione dei beni è effettuata;
       I beni, a tal fine, dovranno essere introdotti ed estratti nel/dal deposito solo in presenza
       di un documento contabile o di trasporto che contenga gli elementi necessari per la
       registrazione. Per le operazioni che avvengono all’interno del deposito (cessione di beni
       tra operatori o effettuazione di prestazioni di servizi sui beni depositati) sarà sufficiente
       conservare solo i documenti amministrativi.
       Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro e, in generale, relativi alla
       movimentazione dei beni, comporta la responsabilità in solido con il soggetto passivo
       dell’eventuale mancato assolvimento dell’imposta dovuta all’atto dell’estrazione dei beni
       dal deposito.




                                                                            Dott. Claudio Melillo
60                          18 novembre 2008                               www.economiaediritto.it
5. Transazioni intracomunitarie
       Introduzione di beni comunitari nel deposito IVA
       a) da parte di soggetto passivo nazionale
       Il quarto comma, lettera a), dell’articolo 50-bis del decreto legge 331/93,
       dispone che gli acquisti intracomunitari di beni, eseguiti mediante
       introduzione in un deposito IVA, sono effettuati senza il pagamento
       dell’imposta.
       Ciò significa che quando l’operatore italiano riceve dal proprio fornitore
       comunitario la relativa fattura, questa si dovrà integrare richiamando, quale
       titolo di non assoggettamento, l’articolo 50-bis, dopodiché la stessa andrà
       annotata nel registro IVA acquisti senza applicazione dell’imposta. Inoltre, si
       dovrà presentare il modello Intra 2-bis sia agli effetti fiscali che statistici.
       Per introdurre i beni oggetto di acquisto intracomunitario nel deposito IVA,
       infine, si dovrà consegnare al depositario copia della fattura appositamente
       integrata in modo che la stessa sia annotata sul registro di carico delle merci
       da parte dello stesso depositario.



                                                                Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie

       b) da parte di soggetto passivo comunitario (è il caso del
       quesito)
       Il soggetto comunitario deve nominare un proprio
       rappresentante fiscale che può essere anche lo stesso
       depositario o altro operatore; ovviamente, il depositario potrà
       solo assumere la veste di rappresentante leggero, così come
       previsto al comma 7 dello stesso articolo 50-bis.
       I beni dunque vengono introdotti nel deposito con fattura
       intestata al rappresentante italiano dell’operatore comunitario.
       Lo stesso rappresentante dovrà compilare il modello Intra 2-
       bis sia per la parte fiscale che per quella statistica.


                                                    Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie
       Estrazione di beni di provenienza comunitaria dal deposito IVA
       Se l’estrazione dei beni dal deposito fiscale avviene da parte dello stesso
       soggetto che li aveva precedentemente introdotti a seguito di acquisto
       intracomunitario, non si dovrà emettere autofattura, bensì integrare, entro 15
       giorni dall’estrazione, la fattura originaria con l’IVA dovuta, annotandola sia
       nel registro IVA vendite che il quello degli acquisti.
       L’integrazione della fattura è prevista anche nel caso di estrazione di beni
       oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, all’interno del
       deposito (acquisto effettuato senza pagamento dell’imposta) da parte del
       soggetto che procede all’estrazione (comma 6, ultima parte, dell’articolo 50-
       bis).
       Come chiarito dalla risoluzione n. 113/E del 22/5/2003, “in altri termini il
       soggetto che acquista beni giacenti in un deposito Iva da un altro soggetto
       comunitario, all’atto di tale acquisto dovrà procedere alla annotazione nel
       registro Iva degli acquisti della fattura ricevuta dal proprio fornitore senza
       applicazione dell’imposta”.


                                                               Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie
       Entro quindici giorni dall’estrazione, il soggetto interessato dovrà
       integrare con l’indicazione dell’imposta dovuta la fattura di cui sopra
       e annotare la relativa imposta, quale variazione in aumento, nel
       registro di cui all’articolo 23 del D.P.R. 633/72 (registro delle fatture
       emesse). Nel registro di cui all’articolo 25 del D.P.R. 633/72 (registro
       degli acquisti) sarà annotata la variazione corrispondente pari
       all’importo di detta imposta.
       Il risultato contabile delle descritte registrazioni conduce
       all’evidenziazione dell’imposta dovuta, assicurando, nel contempo, la
       neutralità fiscale dell’operazione per il soggetto acquirente.
       Peraltro, se nel periodo intercorrente tra l’acquisto e l’estrazione i
       beni sono stati oggetto di lavorazione (in sostanza è stato aggiunto
       valore ai medesimi), il soggetto che procede all’estrazione dovrà
       annotare la corrispondente variazione in aumento sia nel registro di
       cui all’articolo 23 che nel registro di cui all’articolo 25 del D.P.R.
       633/72, in analogia a quanto precisato nella risoluzione n. 198/2000.

                                                          Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie

       Il caso in esame
       Nel caso specifico, risulta che la Alfa Ltd ha scelto di
       nominare Gamma Spa come suo rappresentante fiscale in
       Italia e tale scelta appare, senza dubbio, condivisibile.
       Dal tenore del quesito si evince che Alfa Srl è il soggetto
       che ha operato l’estrazione dei beni dal deposito per
       conto di Alfa Ltd; pertanto, in virtù di quanto descritto in
       precedenza, è ad essa che bisogna attribuire gli obblighi ai
       fini IVA (istituzione dei registri contabili, fatturazione,
       registrazione, liquidazioni periodiche, versamenti,
       dichiarazione annuale), naturalmente in regime di
       responsabilità solidale con la società rappresentata.

                                                   Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie
       Dall’analisi svolta, si ritiene di poter affermare quanto segue:
       Il prelievo dei prodotti dal deposito fiscale, poiché destinati
       all’impresa italiana Beta Spa, doveva essere necessariamente
       effettuato dal rappresentante fiscale Alfa Srl in quanto, nel caso di
       specie, si configura un’operazione territorialmente effettuata in Italia.
       Ne consegue che Alfa Srl avrebbe dovuto emettere fattura con IVA
       all’atto della cessione a Beta Spa ed assolvere tutti gli obblighi sopra
       richiamati, derivanti dalla disciplina IVA; in sostanza Gamma Spa,
       avendo ottenuto una nuova partita IVA come Alfa Srl, nella sua veste
       di rappresentante fiscale di Alfa Ltd, avrebbe dovuto comportarsi
       come se avesse posto in essere essa stessa le cessioni nei confronti
       di Beta Spa, assumendosi, per conto della rappresentata, tutti gli
       oneri conseguenti all’applicazione della normativa IVA di cui al
       D.P.R. 633/1972.


                                                          Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie
       Ciò, a quanto pare, non è avvenuto in quanto Alfa Srl ha inteso
       comportarsi come un rappresentante leggero, figura prevista
       dall’ordinamento tributario, ma solo in determinati casi e, comunque,
       condizionata al mantenimento dei beni in sospensione d’imposta.
       Al momento dell’estrazione dei beni dal deposito IVA per la
       consegna a Beta Spa, la società Alfa Srl ha perso tale qualificazione,
       divenendo rappresentante “pesante”, e, conseguentemente, avrebbe
       dovuto ottemperare a tutti gli obblighi previsti per gli operatori
       nazionali. Riguardo all’emissione del documento di
       accompagnamento XAB non vi è nulla da obiettare, salvo
       l’opportuna precisazione che, trattandosi di prodotti soggetti ad
       accisa, dovevano essere accompagnati da documenti tipo DAA[1]
       anziché XAB.

       [1] DAA è l’acronimo di “Documento Accompagnamento Accise”.

                                                        Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie

       Quanto alla mancanza dell’atto costitutivo presso la
       Camera di Commercio si può ragionevolmente
       affermare che l’attribuzione di una nuova partita
       IVA e di una diversa denominazione a Gamma Spa
       non produce la nascita di un nuovo soggetto
       economico ma attribuisce solo dei nuovi parametri
       identificativi alla società che è stata nominata
       rappresentante fiscale di Alfa Spa. Da ciò si evince
       che Alfa Srl non aveva l’obbligo di redigere né di
       registrare alcun atto costitutivo.

                                            Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie
       Conclusioni
       Si ritiene opportuno concludere con le seguenti deduzioni:
       Il comportamento tenuto inizialmente da Alfa Srl, così come prospettato nel
       quesito, è certamente accettabile limitatamente alla compilazione e all’invio
       degli elenchi Intrastat. Non si può affermare lo stesso, invece, per il
       comportamento successivo all’estrazione dei beni dal deposito, in quanto,
       come si è detto, il momento impositivo corrisponde con l’estrazione dei beni
       dal deposito IVA, e gli oneri IVA devono essere assolti dal soggetto che li
       estrae; pertanto è indispensabile individuare il soggetto che ha effettuato tale
       estrazione. Nel caso specifico, non sembra che sia stata Beta Spa ad
       operare l’estrazione, e ciò confermerebbe la soluzione in base alla quale si
       può considerare che sia Alfa Srl, in qualità di autore dell’estrazione dei beni
       per conto di Alfa Ltd, ad essere responsabile di tutti gli adempimenti previsti
       ai fini IVA. È opportuno ricordare che Alfa Srl è solidalmente responsabile
       con il soggetto passivo (Alfa Ltd) per la mancata o irregolare applicazione
       dell’imposta relativa alle merci estratte dal deposito I.V.A. qualora non siano
       stati rispettati gli obblighi di legge.


                                                                Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie
       Quanto agli obblighi a carico di Alfa Srl sussiste un ulteriore problema concreto. Esso
       deriva dal fatto che (salvo diversa interpretazione del quesito) Alfa Srl:
       non ha effettuato la registrazione della fattura che Alfa Ltd doveva emettere[1] senza
       l’esposizione dell’IVA e con l’indicazione dell’art. 50-bis del D.L. 331/97;
       non ha, di conseguenza, operato l’integrazione della fattura ricevuta con l’IVA e della
       registrazione obbligatoria nei registri IVA vendite e acquisti;
       non ha emesso le fatture con IVA a fronte dell’estrazione dei beni dal deposito, destinati
       a Beta Spa;
       non ha effettuato liquidazioni e/o versamenti (qualora vi fosse un’imposta a debito);
       non ha presentato la dichiarazione annuale IVA.
       Risulta che Alfa Srl ha solo presentato gli elenchi Intrastat, comportandosi di fatto (ma
       erroneamente) come un rappresentante leggero, nonostante essa abbia operato
       l’estrazione dei beni dal deposito.
       [1] Si precisa che, nel caso in cui Alfa Ltd non avesse emesso regolare fattura, con
       l’indicazione dell’art. 50-bis, quale titolo di non imponibilità, nei confronti di Alfa Srl,
       quest’ultima, ai sensi dell’art. 17, c. 3, del D.P.R. 633/72, avrebbe dovuto emettere
       un’autofattura.




                                                                        Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie
       Soluzione alternativa
       Nel caso di specie, sarebbe (almeno teoricamente) ipotizzabile una diversa
       interpretazione. Occorre precisare che, dal tenore del quesito, essa non pare applicabile,
       tuttavia, si ritiene opportuno riportarla.
       In sostanza, nel caso in cui la società italiana Beta Spa avesse acquistato i beni da Alfa
       Ltd ed avesse chiesto esplicitamente di stoccarli presso il deposito fiscale di Gamma
       Spa, con lo scopo di rinviare il pagamento dell’IVA (grazie alla sospensione d’imposta),
       in quel caso specifico il depositario avrebbe assunto la veste di rappresentante fiscale
       “leggero” di Alfa Ltd. Ciò avrebbe comportato per il depositario l’onere di tenere il registro
       dei beni, nonché di redigere il mod. Intra-2 e, per Beta Spa l’obbligo di integrare la fattura
       ricevuta da Alfa Ltd al momento della richiesta di estrazione del bene dal deposito fiscale
       (senza l’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 50-bis del D.L. 331/1993). Si diceva che
       questa soluzione non pare applicabile perché dal testo del quesito si evince che è stata
       Alfa Ltd a nominare il proprio rappresentante fiscale, in quanto aveva necessità di
       “stoccare il prodotto nel deposito fiscale della Gamma Spa”.[1]

       [1] Per maggiore chiarezza, sarebbe opportuno verificare se sono stati posti in essere
       accordi particolari o contratti (es. consignment stock) mediante i quali Beta ha acquistato
       i beni prima che fossero introdotti nel deoposito IVA italiano.


                                                                         Dott. Claudio Melillo
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5. Transazioni intracomunitarie
       ALCUNI ESEMPI:
       CASO n°1 - Cessione intracomunitaria.
       Operatore soggetto passivo d'imposta in Italia (IT),
       effettua una cessione intracomunitaria nei confronti di
       soggetto passivo d'imposta francese (FR) e consegna i
       beni in Francia.
                                 FR

                                   IT
       IT emette nei confronti di FR fattura non imponibile IVA ai
       sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a), L. 427/93 e compila
       l'Intra-1 bis.


                                                    Dott. Claudio Melillo
72                   18 novembre 2008              www.economiaediritto.it
5. Transazioni intracomunitarie
       CASO n°2 - Cessione a cliente comunitario privato.
       Operatore italiano (IT) vende a privato olandese (NL) ed
       ivi spedisce la merce.
                                 NL

                                       IT

       Tale operazione non costituisce cessione intracomunitaria in
       quanto il cliente non è un soggetto passivo d'imposta in altro
       Stato comunitario (manca il requisito soggettivo). Pertanto IT
       deve emettere nei confronti del cliente olandese fattura con
       IVA e non deve compilare l'Intrastat.


                                                    Dott. Claudio Melillo
73                  18 novembre 2008               www.economiaediritto.it
5. Transazioni intracomunitarie
       CASO n°3 - Cessione a cliente comunitario e consegna dei beni
       in Italia.
       Operatore soggetto passivo d'imposta in Italia (IT), vende a
       soggetto IVA ungherese e consegna per suo conto i beni in
       Italia.
                                 HU


                                           IT
       IT non effettua una cessione intracomunitaria per mancanza del
       requisito della territorialità. Infatti pur vendendo ad un soggetto
       passivo d'imposta ungherese non trasferisce i beni in altro Stato
       comunitario. Pertanto IT emette nei confronti di HU fattura con IVA.
       Non compila l'Intrastat.

                                                        Dott. Claudio Melillo
74                    18 novembre 2008                 www.economiaediritto.it
5. Transazioni intracomunitarie
       CASO n°4 - Acquisto intracomunitario.
       Operatore italiano (IT) acquista da fornitore tedesco
       merce proveniente dalla Germania.
                                 DE


                                      IT
       IT effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'art. 38,
       comma 2, L. 427/93.
       Integra la fattura ai sensi dell'art. 46 della L. 427/93 e la
       registra ai sensi dell'art. 47 della medesima legge. Compila
       l'Intra-2 bis.


                                                      Dott. Claudio Melillo
75                   18 novembre 2008                www.economiaediritto.it
6. Transazioni con Paesi terzi:

          Normativa di riferimento:
     1.   Nuovo Codice doganale comunitario
          (Regolamento 23.4.2008, n. 450 che ha
          sostituito il precedente Regolamento
          12.10.1992, n. 2913);
     2.   Testo unico delle leggi doganali (D.P.R.
          43/1973);
     3.   D.P.R. 633/1972.

                                         Dott. Claudio Melillo
76                 18 novembre 2008     www.economiaediritto.it
6. Transazioni con Paesi terzi:

          Le transazioni con Paesi terzi costituiscono
          “importazioni” ed “esportazioni”.
          Sono gestite dalle dogane, le quali effettuano:
     1.   la liquidazione e la riscossione dell’IVA (oltre che
          dei dazi doganali);
     2.   la rilevazione statistica delle transazioni;
     3.   il controllo immediato dei beni che formano oggetto
          delle transazioni;
     4.   altri controlli (sanitari, tutela del patrimonio artistico,
          commercio di armi, ecc.).

                                                    Dott. Claudio Melillo
77                     18 novembre 2008            www.economiaediritto.it
6. Transazioni con Paesi terzi:

          Obblighi degli operatori economici:
     1.   Presentazione delle merci in dogana.
     2.   Compilare la dichiarazione doganale sul DAU
          (Documento Amministrativo Doganale).
     3.   Indicare la destinazione delle merci, vincolandole
          così ad un regime doganale.
     4.   Principali regimi doganali: immissione in libera
          pratica, deposito, transito, ammissione
          temporanea, perfezionamento, lavorazione sotto
          vigilanza doganale.
                                               Dott. Claudio Melillo
78                   18 novembre 2008         www.economiaediritto.it
6. Transazioni con Paesi terzi:

       Immissione in libera pratica:
       Essa non rileva ai fini IVA in quanto non implica
       l’importazione dei beni. Ai fini IVA rileva l’immissione in
       consumo nel Paese di destinazione dei beni stessi.
       Si considerano immessi in libera pratica i beni provenienti da
       Paesi terzi per i quali siano stati adempiute le formalità
       d’importazione e riscossi i dazi doganali.
       Sotto il profilo (esclusivamente) doganale, l’immissione in
       libera pratica è il regime economico che attribuisce la
       posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non
       comunitaria (art. 4, punto 16, del Codice doganale
       comunitario).

                                                    Dott. Claudio Melillo
79                  18 novembre 2008               www.economiaediritto.it
6. Transazioni con Paesi terzi:

       A differenza dell’immissione in libera
       pratica, l’immissione in consumo rileva ai
       fini IVA in quanto consiste nella vera e
       propria importazione dei beni provenienti da
       Paesi terzi.
       L’importazione dei beni implica
       l’applicazione dell’IVA secondo quanto
       previsto dall’art. 67 ss. del D.P.R. 633/1972.
                                        Dott. Claudio Melillo
80               18 novembre 2008      www.economiaediritto.it
6. Transazioni con Paesi terzi:
          Base imponibile per le importazioni:
          Per quantificare il carico impositivo gravante su un’importazione
          occorre determinare il valore in dogana delle merci.
          L’art. 69 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che la base imponibile, su
          cui è calcolata l’IVA, è costituita dalla somma dei seguenti elementi:
     1.   Il valore doganale delle merci, determinato ai sensi delle disposizioni
          in materia doganale.
     2.   I dazi dovuti.
     3.   Le spese di trasporto delle merci fino al luogo di destinazione
          all’interno del territorio dell’UE, come indicato sul documento di
          trasporto (DDT) che accompagna le merci stesse.
          Per le merci soggette ad accisa (tabacchi, carburanti, ecc.) rientra
          nella base imponibile anche tale tributo.


                                                            Dott. Claudio Melillo
81                       18 novembre 2008                  www.economiaediritto.it
6. Transazioni con Paesi terzi:

       Esempio di calcolo dell’IVA sulle importazioni
       di prodotti soggetti ad accisa:
       Valore della merce in fattura: 1000 Є.
       Dazio (20%): 200 Є.
       Accisa (10%): 100 Є.
       Spese di trasporto: 200 Є.
       Totale: 1.500 Є.
       IVA (20%): 300 Є.

                                         Dott. Claudio Melillo
82               18 novembre 2008       www.economiaediritto.it
6. Transazioni con Paesi terzi:

       Se Paese di importazione = Paese di
       immissione in consumo, allora:
       Dogana di tale Paese riscuote dazi e IVA.
       Eventuale successiva cessione dei beni
       (liberi di circolare nell’UE), dà luogo ad
       operazioni intracomunitarie.


                                      Dott. Claudio Melillo
83              18 novembre 2008     www.economiaediritto.it
6. Transazioni con Paesi terzi:

       Se Paese di importazione ≠ Paese di immissione in consumo,
       allora:
       Dogana del Paese in cui i beni vengono immessi in libera
       pratica riscuote solo i dazi doganali, che vanno versati alle
       casse dell’UE, dopo averne trattenuto una quota pari al 10%
       a titolo di spese di riscossione.
       In tale circostanza, mancando l’immissione in consumo dei
       beni importati, si ha il cd. regime di sospensione d’imposta.
       L’IVA verrà riscossa successivamente dal Paese di
       destinazione e di immissione in consumo dei beni.



                                                  Dott. Claudio Melillo
84                  18 novembre 2008             www.economiaediritto.it
6. Transazioni con Paesi terzi:

       Gli altri regimi doganali sono disciplinati da
       specifiche disposizioni contenute nel D.P.R.
       633/1972.
       Per le controversie e le sanzioni si
       applicano le disposizioni delle leggi
       doganali.



                                        Dott. Claudio Melillo
85               18 novembre 2008      www.economiaediritto.it
6. Transazioni con Paesi terzi:

       Tre tipi di cessioni all’esportazione
       1. L'articolo 8 del D.P.R. 633/72 disciplina,
       nella lettera a), le cessioni di beni inviati al
       di fuori del territorio comunitario a nome o a
       cura del cedente, anche tramite
       commissionari.



                                         Dott. Claudio Melillo
86               18 novembre 2008       www.economiaediritto.it
6. Transazioni con Paesi terzi:
       ESEMPIO:
       Operatore italiano (IT) cede beni a cliente egiziano (EG) e ne cura la
       spedizione in Egitto.
                                       EG

                                           IT

       Obblighi di IT
       emette fattura non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8, 1°comma, lettera a)
       D.P.R. 633/72;
       emette i documenti richiesti per l'esportazione (es. Eur1, certificato
       fitosanitario, ecc.);
       cura l'invio dei beni all'estero;
       riceve copia n°3 del Documento Amministrativo Unico (DAU) vistato dalla
       Dogana di confine.


                                                              Dott. Claudio Melillo
87                      18 novembre 2008                     www.economiaediritto.it
6. Transazioni con Paesi terzi:

       2. L'articolo 8, nella lettera a) equipara alle
       esportazioni le operazioni in cui interviene
       un terzo soggetto quale cessionario
       residente del soggetto italiano e cedente nei
       confronti del terzo non residente
       (esportazioni in triangolazione).



                                        Dott. Claudio Melillo
88               18 novembre 2008      www.economiaediritto.it
6. Transazioni con Paesi terzi:
           ESEMPIO: Operatore nazionale (IT1) vende materie ad altro operatore italiano (IT2) e consegna, per conto del
           proprio cliente IT2, i beni in dogana per l'esportazione in Svizzera (CH).
                                                                 CH


                                                                     IT1       IT2

           Obblighi di IT1:
           emette fattura nei confronti di IT2 non imponibile ai sensi dell'art 8, comma 1, lettera a). Indica nella fattura la destinazione
           finale della merce per conto di IT2;
           invia lettera di incarico alla casa di spedizioni. Il costo del trasporto può essere addebitato al cessionario (IT2) (Ris. Ministero
           delle Finanze n°51/E del 4.3.95);
           deve munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio della Comunità attraverso:
       –          visto apposto sulla fattura all'atto del compimento delle operazioni doganali di esportazione, con l'indicazione degli estremi del
                  DAU. La fattura deve contenere anche i dati attestanti l'uscita dei beni dall'Unione Europea o, in alternativa, l'operatore deve
                  procurarsi copia o fotocopia del DAU vistato dalla Dogana di uscita dall'Unione Europea in cui siano indicati gli estremi della
                  fattura (Circ. Ministero delle Finanze 35 del 13.2.97).
       –          nelle operazioni triangolari è consentito al primo cedente nazionale di avvalersi della fatturazione differita (art. 21, comma 4,
                  D.P.R. 633/72); in questo caso la dogana appone il visto di uscita dalla Comunità sul documento di trasporto. Il documento di
                  trasporto dovrà riportare le medesime vidimazioni richieste per la fattura.

           Obblighi di IT2:
           effettua una cessione all'esportazione non imponibile IVA ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera a) per la quale emette fattura
           nei confronti del cliente estero;
           deve munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato costituita dal formulario n. 3 del DAU vistato
           dalla Dogana di confine comunitaria.



                                                                                                              Dott. Claudio Melillo
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6. Transazioni con Paesi terzi:

       3. L'articolo 8 del D.P.R. 633/72 disciplina,
       nella lettera b), le cessioni il cui trasporto
       all'estero avviene a cura del cessionario
       non residente o per suo conto.




                                         Dott. Claudio Melillo
90               18 novembre 2008       www.economiaediritto.it
6. Transazioni con Paesi terzi:
       ESEMPIO: Operatore italiano (IT) cede beni a cliente svizzero. La transazione è regolata con
       resa ex-works.

                                                     CH

                                                      IT


       Obblighi di IT
       emette fattura non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8, 1°comma, lettera b) D.P.R. 633/72;
       collabora con il compratore relativamente all'emissione dei documenti richiesti per l'esportazione;
       riceve quale prova dell'avvenuta esportazione, entro 90 giorni dalla consegna della merce, la fattura
       vistata dalla dogana di confine.

       Nota
       Il cliente svizzero, in quanto soggetto non residente nell'Unione Europea, deve espletare le formalità
       doganali di esportazione mediante il ricorso ad un rappresentante in dogana. Il fornitore italiano deve
       sincerarsi che ciò sia avvenuto, atteso che, in caso contrario, le operazioni doganali vengono espletate
       a nome del cedente residente nello Stato, con la conseguente applicazione degli obblighi previsti dalla
       lettera a) dell'articolo 8.



                                                                                Dott. Claudio Melillo
91                            18 novembre 2008                                 www.economiaediritto.it
7. Esportazioni e oper. assimilate:
       Le cessioni all’esportazione di beni non rilevano ai fini
       doganali, in quanto non soggette a dazi.
       Mentre, ai fini IVA, assumono grande rilevanza perché,
       attraverso la non imponibilità, determinano la restituzione
       dell’intero carico impositivo che grava sui beni esportati.
       Non imponibilità: l’art. 7 del D.P.R. 633/1972 non considera
       effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all’esportazione
       (art. 8 D.P.R. 633/1972), quelle assimilate (art. 8-bis D.P.R.
       633/1972) ed i servizi internazionali o connessi agli scambi
       internazionali (art. 9 D.P.R. 633/1972).
       Mancando il requisito di territorialità, le cessioni
       all’esportazione sono non imponibili, pur restando soggette
       agli obblighi di fatturazione, di registrazione, di liquidazione e
       di dichiarazione.
                                                      Dott. Claudio Melillo
92                   18 novembre 2008                www.economiaediritto.it
7. Esportazioni e oper. assimilate:

          Le cessioni all’esportazione (art. 8 D.P.R.
          633/1972):
     1.   concorrono a formare il volume d’affari;
     2.   consentono la detrazione dell’IVA afferente ai beni
          e servizi (acquistati ed) utilizzati per la produzione
          dei beni esportati.
          Le esportazioni possono essere:
     1.   Dirette.
     2.   Dirette tramite commissionario.
     3.   Triangolari.

                                                 Dott. Claudio Melillo
93                    18 novembre 2008          www.economiaediritto.it
7. Esportazioni e oper. assimilate:

       Le operazioni assimilate alle cessioni
       all’esportazione (art. 8-bis D.P.R. 633/1972) sono
       non imponibili e sono rappresentate dalle cessioni
       di beni e dalle prestazioni di servizi relative al
       settore navale ed aeronautico poiché …
       Si considerano svolte in un mercato internazionale
       e in un ambito che non può essere individuato nel
       territorio nazionale, anche quando l’operatore sia
       residente nel territorio stesso.

                                           Dott. Claudio Melillo
94                18 novembre 2008        www.economiaediritto.it
7. Esportazioni e oper. assimilate:
          I servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.
          9 D.P.R. 633/1972) non sono assoggettate ad IVA, ai sensi dell’art.
          7, ultimo comma.
          Tra tali prestazioni si segnalano:
     1.   I servizi di trasporto relativi ai beni in esportazione.
     2.   I servizi prestati in porti, aeroporti e scali ferroviari di confine.
     3.   I servizi di intermediazione relativi a beni in esportazione, in transito
          o in importazione.
     4.   I trattamenti di cui all’art. 176 del Testo unico delle leggi doganali
          eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente
          importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari,
          destinati all’esportazione da o per conto del prestatore del servizio o
          del committente non residente nel territorio dello Stato.



                                                             Dott. Claudio Melillo
95                        18 novembre 2008                  www.economiaediritto.it
7. Esportazioni e oper. assimilate:
       Caso particolare:
       Regime dei cd. esportatori abituali.
       Si tratta di soggetti passivi IVA che, nell’anno solare precedente (o nei 12
       mesi precedenti), abbiano registrato operazioni non imponibili (cd. plafond)
       per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari complessivo (regime
       del plafond).
       Per gli esportatori abituali gli acquisti sono sempre gravati da IVA (facendo
       sorgere un credito nei confronti dell’Erario),
       Mentre le cessioni non sono tutte gravate da IVA (con la conseguenza che il
       debito IVA è limitato). Ciò determina il rischio dell’insorgere di una posizione
       creditoria nei confronti dell’Erario “strutturale” di grande rilevanza.
       Il sistema del plafond (disciplinato dal D.L. 29.12.1983, n. 746) ha lo scopo di
       neutralizzare tali situazioni, che potrebbero risultare penalizzanti sotto il
       profilo finanziario, attraverso l’assegnazione all’esportatore abituale della
       possibilità di effettuare acquisti in sospensione d’imposta per un importo pari
       alla somma delle cessioni all’esportazione e delle cessioni intracomunitarie,
       previo rilascio di apposita dichiarazione d’intento.

                                                               Dott. Claudio Melillo
96                      18 novembre 2008                      www.economiaediritto.it
L’IVA NEL SETTORE IMMOBILIARE

      IL REVERSE CHARGE NELLA CESSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI
      PER NATURA:
      Definizione di fabbricati strumentali per natura - sono i fabbricati rientranti
      nelle categorie catastali B (scuole, caserme, musei, uffici pubblici), C (negozi,
      magazzini), D (opifici, impianti industriali, alberghi), E (stazioni per servizi di
      trasporto, edifici a destinazione particolare), nonché A/10 (uffici), qualora la
      destinazione a ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in
      sanatoria.
      Gli immobili sono quelli strumentali per natura o per destinazione che per le
      loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
      trasformazioni. L’inversione contabile non si estende ai fabbricati abitativi o ai
      terreni edificabili anche se utilizzati come strumentali[1].

      [1] È il caso degli appartamenti di categoria catastale A/3 adibiti ad uso ufficio.




                                                                  Dott. Claudio Melillo
97                        18 novembre 2008                       www.economiaediritto.it
L’IVA NEL SETTORE IMMOBILIARE

      A partire dal 1 ottobre 2007 sono state modificate le
      regole IVA nei trasferimenti di fabbricati strumentali.
      In particolare, il D.M. 25.5.2007 ha esteso
      l’applicazione del meccanismo dell’inversione
      contabile (reverse charge) ai fabbricati indicati
      nell’art. 10, n. 8-ter, lett. d), del D.P.R. 633/1972,
      ossia alle ipotesi in cui la cessione riguarda
      immobili strumentali per i quali il regime naturale
      sarebbe quello dell’esenzione da IVA, ma che, su
      opzione del cedente, necessariamente indicata nel
      rogito, viene ritratta nell’ambito di applicazione del
      tributo.
                                             Dott. Claudio Melillo
98                18 novembre 2008          www.economiaediritto.it
L’IVA NEL SETTORE IMMOBILIARE

       Il passaggio all’inversione contabile
       comporta l’emissione della fattura da
       parte del cedente senza l’applicazione
       dell’imposta e l’obbligo dell’acquirente
       di integrare il documento con l’IVA,
       annotandola sia nel registro degli
       acquisti (art. 23 D.P.R. 633/1972) che in
       quello delle vendite (art. 25 D.P.R.
       633/1972).
                                      Dott. Claudio Melillo
99              18 novembre 2008     www.economiaediritto.it
L’IVA NEL SETTORE IMMOBILIARE

          Applicazione dell’inversione contabile
          Il reverse charge si applica:
     1.   alle cessioni di fabbricati (o di porzioni di fabbricato)
          strumentali, imponibili IVA su opzione del cedente,
          ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 8-ter, lett. d) del D.P.R.
          633/1972;
     2.   alle cessioni di fabbricati (o di porzioni di fabbricato)
          strumentali, imponibili IVA, ai sensi dell’art. 10, c. 1,
          n. 8-ter, lett. b), del D.P.R. 633/1972 poste in essere
          nei confronti di cessionari, soggetti passivi, con pro-
          rata di detraibilità non superiore al 25%.
10
                                                   Dott. Claudio Melillo
0                      18 novembre 2008           www.economiaediritto.it
Link Campus University of Malta - Lezione n. 2 - Iva internazionale
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  • 1. Link Campus University of Malta - ROMA Laurea Specialistica in International Management CORSO DI PIANIFICAZIONE FISCALE E FINANZIARIA INTERNAZIONALE (Titolare: Prof. Piergiorgio Valente) LA DISCIPLINA DELL’IVA NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI Relatore: Dott. Claudio Melillo
  • 2. LA DISCIPLINA DELL’IVA NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI IVA: Lineamenti generali. IVA nel settore immobiliare. Verifiche in materia di IVA. IVA di gruppo.
  • 3. IVA: LINEAMENTI GENERALI 1. Caratteristiche del tributo. 2. Ambiti di applicazione dell’IVA. 3. Soggetti passivi non residenti. 4. Stabile organizzazione nell’IVA. 5. Transazioni intracomunitarie: 5.a) generalità; 5.b) recepimento delle norme comunitarie nell’ordinamento interno; 5.c) funzionamento del sistema di tassazione dell’IVA intracomunitaria. 6. Transazioni con Paesi terzi. 7. Esportazioni e operazioni assimilate. Dott. Claudio Melillo 3 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 4. 1. Caratteristiche del tributo: È un’imposta indiretta sui consumi. Si applica a cessioni di beni e prestazioni di servizi. Grava sul consumatore finale. È neutrale per l’imprenditore/lavoratore autonomo. Viene riscossa dallo Stato in cui il bene è immesso in consumo. Il carico impositivo dell’IVA si forma durante il ciclo produttivo- distributivo. L’imposta colpisce il valore (margine di ricarico) che si aggiunge ad ogni fase di tale ciclo. Ciascun operatore effettua la liquidazione periodica dell’IVA e versa all’Erario l’eventuale residuo a debito. Dott. Claudio Melillo 4 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 5. 2. Ambiti di applicazione dell’IVA: Operazioni interne (D.P.R. 26.10.1972, n. 633). Operazioni intracomunitarie (D.L. 30.8.1993, n. 331, convertito con L. n. 427/1993). Operazioni internazionali (artt. 8, 8-bis e 9 per le esportazioni e artt. 67, 68 e 69 per le importazioni del D.P.R. 633/1972). Dott. Claudio Melillo 5 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 6. 3. Soggetti passivi non residenti: Secondo l’art. 1 del D.P.R. 633/1972: L’IVA si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi … (presupposto oggettivo) … effettuate nel territorio dello Stato … (presupposto territoriale) … nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate (presupposto soggettivo). Dott. Claudio Melillo 6 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 7. 3. Soggetti passivi non residenti: Presupposto soggettivo: I soggetti passivi dell’IVA sono gli esercenti imprese, arti e professioni, residenti e non residenti, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato. Le stesse operazioni poste in essere da “privati” non sono assoggettate ad IVA. Le importazioni, da chiunque effettuate, residenti e non residenti, sono sempre imponibili. Dott. Claudio Melillo 7 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 8. 3. Soggetti passivi non residenti: I soggetti passivi, dunque, possono essere sia residenti che non residenti. Precisazione: Residenza e domicilio dei soggetti passivi (o della controparte nell’operazione imponibile) assumono rilevanza solo per determinare, con riferimento alle prestazioni di servizi, quando le stesse si considerino effettuate nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 633/1972. Sussistono implicazioni di carattere formale e sostanziale per tutti i soggetti passivi (residenti e non residenti): - Obbligo di fatturazione, contabilizzazione, versamento, dichiarazione, ecc… - Diritto di detrazione dell’IVA a credito (addebitata in fattura da altri soggetti passivi. Dott. Claudio Melillo 8 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 9. 3. Soggetti passivi non residenti: I soggetti passivi residenti non hanno alcun problema ad adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti. I soggetti passivi non residenti possono, invece, avere dei problemi ad adempiere o esercitare obblighi e diritti. Pertanto essi possono alternativamente, ai sensi dell’art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972: a) identificarsi direttamente in Italia (art. 35-ter D.P.R. 633/1972); caso particolare: identificazione diretta nel e-commerce (art. 74- quinquies D.P.R. 633/1972); b) nominare un rappresentante fiscale (art. 1, co. 4, D.P.R. 10.11.1997, n. 441). Qualora il soggetto passivo non residente intenda instaurare un forte legame con il territorio, può istituire in Italia: c) una stabile organizzazione alla quale viene attribuita una partita IVA italiana (art. 35, co. 1, D.P.R. 633/1972). Dott. Claudio Melillo 9 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 10. 3. Soggetti passivi non residenti: Precisazione: nel caso di operazioni imponibili effettuate da soggetti passivi non residenti con cessionari o committenti “privati” nazionali ovvero nel caso di operatori con sede a Livigno e Campione d’Italia, i soggetti passivi non residenti sono obbligati a scegliere tra a) identificazione diretta e b) nomina del rapprensentante fiscale. Dott. Claudio Melillo 10 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 11. 3. Soggetti passivi non residenti: Tuttavia, i soggetti passivi non residenti possono operare direttamente in Italia con la propria partita IVA … … ma solo se realizzano transazioni con soggetti passivi IVA nazionali, e non hanno interesse ad instaurare un legame forte con il territorio dello Stato italiano. In tale circostanza gli obblighi IVA ricadono in capo alla controparte (cessionario o committente) nazionale, pertanto … si ha la cd. “inversione contabile” o “reverse charge” (art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972). Dott. Claudio Melillo 11 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 12. 3. Soggetti passivi non residenti: Infatti, l'obbligo di avvalersi del rappresentante fiscale, ancorchè già nominato per altre operazioni, non sussiste nelle ipotesi in cui, sia per le cessioni che per le prestazioni, l'operazione venga posta in essere direttamente tra l'operatore comunitario e quello nazionale. In particolare, non si rende necessaria l'utilizzazione o la nomina del rappresentante fiscale quando le operazioni sono direttamente qualificabili come acquisti o cessioni intracomunitarie tra le parti contraenti (ivi comprese le operazioni triangolari), ovvero quando per le prestazioni di servizi rese dal soggetto appartenente all'altro Stato membro l'imposta non è da questi dovuta. Dott. Claudio Melillo 12 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 13. 3. Soggetti passivi non residenti: Meccanismo di “Inversione contabile” o “Reverse charge”: Deroga al principio generale. Il cessionario o committente sostituisce il cedente nell’assolvimento degli obblighi IVA. Il cessionario o committente emette autofattura in unico esemplare. Dott. Claudio Melillo 13 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 14. 3. Soggetti passivi non residenti: L’onere dell’autofatturazione ricade sul soggetto iva cessionario o committente italiano, solamente nei casi in cui manchi il rappresentante fiscale o l’identificazione diretta da parte del soggetto estero. L’autofattura deve contenere tutti gli elementi richiesti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972 e deve essere registrata sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite. Di norma l’IVA sull’autofattura rappresenta una mera partita di giro in quanto l’imposta a credito compensa quella a debito ed il soggetto si limita a pagare al proprio fornitore estero il corrispettivo netto dell’operazione. Tuttavia, nei casi in cui l’IVA sugli acquisti risulti oggettivamente indetraibile ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972 o parzialmente indetraibile in forza del meccanismo del pro-rata connesso all’effettuazione di operazioni esenti, essa verrà trattata come un costo accessorio. Dott. Claudio Melillo 14 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 15. 3. Soggetti passivi non residenti: Rappresentante fiscale: A livello nazionale, l'art.17 del D.P.R. 633/1972 dopo aver previsto, al primo comma, che l'Iva è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, stabilisce, al secondo, terzo e quarto comma, che: gli obblighi ed i diritti relativi ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge Iva; in mancanza di un rappresentante nominato, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi non residenti devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni (reverse charge); le disposizioni di cui sopra non si applicano alle operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero. Dott. Claudio Melillo 15 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 16. 3. Soggetti passivi non residenti: Rappresentante fiscale può essere una persona fisica o una persona giuridica residente nel territorio dello Stato e deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata, in data anteriore alla prima operazione, in apposito registro presso l'Ufficio delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante stesso. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente prima dell'effettuazione dell'operazione. In materia di operazioni intracomunitarie, l'art. 44, co. 3, D.L. 30.08.1993 n. 331, prevede che se tali operazioni sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i relativi obblighi e diritti possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie, nonchè alla compilazione degli elenchi Intrastat, ancorchè le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione (cd. "rappresentante leggero"). Tale semplificazione, tuttavia, viene meno con l'effettuazione della prima operazione attiva o passiva che comporta il pagamento dell'imposta o il relativo recupero. Dott. Claudio Melillo 16 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 17. 3. Soggetti passivi non residenti: Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'art. 40, co. 3, D.L. 331/1993, da soggetto residente in altro Stato membro, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, co. 2, D.P.R. 633/1972. La nomina del rappresentante diviene, quindi, obbligatoria non solo per le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, effettuate da operatore economico comunitario nei confronti di privati consumatori e di soggetti nazionali non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, ma anche in tutti i casi in cui l'operazione è territorialmente rilevante in Italia e l'obbligo del pagamento dell'imposta non può essere assolto dal cessionario o committente perchè privato consumatore. Dott. Claudio Melillo 17 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 18. 3. Soggetti passivi non residenti: Secondo i chiarimenti forniti dal ministero delle Finanze necessitano, quindi, di un rappresentante fiscale in Italia, ad esempio, i soggetti che, in mancanza di una stabile organizzazione: introducono nel territorio dello stato beni per esigenze della propria impresa cedono a privati consumatori beni precedentemente introdotti in Italia ed ivi installati o montati effettuano nei confronti di privati consumatori prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e relative intermediazioni, prestazioni accessorie a detti trasporti e relative intermediazioni, ovvero intermediazioni diverse da quelle indicate all’art. 7, co. 4, lett. d), del D.P.R. 633/1972, nei casi in cui dette operazioni siano territorialmente rilevanti in Italia. Dott. Claudio Melillo 18 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 19. 3. Soggetti passivi non residenti: Caso particolare: Prestazioni di servizi ex art. 7, co. 4, lett. d) (prestazioni bancarie, assicurative, pubblicitarie, derivanti dall’utilizzo di diritti d’autore ed assimilate, telecomunicazioni, consulenze, ecc…) rese da soggetti passivi non residenti a soggetti residenti nel territorio dello Stato. In tale circostanza, secondo l’art. 17, co. 3, ultimo periodo, il soggetto passivo non è il soggetto passivo non residente ma il cessionario o committente nazionale, qualora agisca nell’esercizio di imprese, arti e professioni; su di esso incombe, infatti, l’obbligo dell’inversione contabile, a prescindere dall’esistenza di un rappresentante fiscale o dall’identificazione diretta del prestatore. Dott. Claudio Melillo 19 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 20. 4. Stabile organizzazione nell’IVA I soggetti esteri che intendono istituire una stabile organizzazione in Italia devono: darne comunicazione all’Ufficio competente, il quale attribuisce una partita IVA (art. 35, co. 1, D.P.R. 633/1972); per l’adempimento degli obblighi formali e sostanziali e per l’esercizio dei diritti previsti dalla disciplina IVA, la stabile organizzazione viene assimilata ai soggetti passivi residenti. Dott. Claudio Melillo 20 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 21. 4. Stabile organizzazione nell’IVA La stabile organizzazione non è autonoma dal punto di vista giuridico rispetto alla casa madre. Questione: si può considerare la s.o. come un soggetto passivo oppure tale qualifica spetta solo al soggetto non residente titolare della medesima? la Corte di Giustizia CE ha ricordato (sent. 23.3.2006, C-210/04) che l’art. 4 della VI direttiva IVA definisce soggetti passivi le persone che esercitano, in qualsiasi luogo, un’attività economica in modo indipendente. Pertanto, devono ritenersi irrilevanti ai fini IVA, le transazioni poste in essere tra la s.o. e la casa madre (fanno eccezione i trasferimenti di beni ex art. 38, co. 3, lett. b), D.L. 331/1993 e le importazioni da succursale extra-UE). Si osserva, a tal proposito, che il concetto di s.o. nella disciplina comunitaria IVA (art. 9, n. 1, della VI direttiva CE) è quello di “centro di attività stabile”; esso è stato trasposto nella normativa interna IVA come s.o. per ragioni storiche, in quanto tale concetto (di cui si è finalmente introdotta la nozione interna solo nel 2004) è stato impiegato fin dal 1958 nel contesto della disciplina interna II.DD. e da sempre nel contesto internazionale (dei trattati contro le doppie imposizioni) da sempre. Ai fini IVA la sede dell’attività economica (centro di attività stabile) viene considerato come punto di riferimento preferenziale per fissare la territorialità delle prestazioni di servizi. Dott. Claudio Melillo 21 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 22. 4. Stabile organizzazione nell’IVA La Corte di Giustizia CE ha stabilito che affinchè si configuri la presenza di un “centro di attività stabile” occorre: L’esistenza di un luogo fisso a disposizione del soggetto non residente. Una struttura dotata di mezzi sia umani che tecnici tali da rendere possibili, in modo autonomo, le prestazioni di servizi ai fini IVA. Dott. Claudio Melillo 22 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 23. 4. Stabile organizzazione nell’IVA Il principio dell’autonomia concettuale del “centro di attività stabile” (seppure non giuridica) è stata riconosciuta dalla Corte di Giustizia CE nella citata sentenza, nonché dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3889 del 10.10.2007 (dep. il 15.2.2008) della Corte di Cassazione, di cui si riporta la massima … Dott. Claudio Melillo 23 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 24. 4. Stabile organizzazione nell’IVA Cass. 3889/2007: Massima - In tema di Iva, dal complesso della disciplina dettata dal D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e, in particolare, dalla disposizione contenuta nell’art. 17, co. 4, di detto decreto, si ricava che, quando ricorrono il requisito oggettivo dell’esercizio abituale di un’attività commerciale - richiesto dall’art. 4 del decreto medesimo - e quello territoriale della stabilità in Italia di una organizzazione del soggetto non residente, gli obblighi e i diritti relativi alle operazioni effettuate da o nei confronti della stabile organizzazione non possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dal soggetto non residente, direttamente o tramite un suo rappresentante fiscale. La stabile organizzazione nello Stato, infatti, in quanto obbligata al pagamento ed alla rivalsa dell’imposta, oltre che al rispetto dei doveri formali di fatturazione delle operazioni attive e di registrazione delle fatture passive, costituisce in tal caso l’unico centro di imputazione fiscale delle operazioni riferibili al soggetto non residente e la stessa rappresenta anche la sola legittimata a presentare la dichiarazione annuale, nella quale vanno determinate l’imposta dovuta o l’eccedenza da computare in detrazione nell’anno successivo e formulata l’eventuale richiesta di rimborso. Dott. Claudio Melillo 24 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 25. 4. Stabile organizzazione nell’IVA Quando la casa madre è destinataria di una prestazione resa da un fornitore di servizi residente in Italia, la corretta documentazione e rilevazione dell’operazione deve avvenire con le seguenti modalità alternative: quando la branch italiana interviene nell’operazione, ovvero quando l’acquisto dei servizi da parte della casa madre avviene per il tramite della branch italiana, il fornitore italiano è legittimato ad emettere fattura nei confronti di quest’ultima, la quale, – non è tenuta ad emettere fattura nei confronti della casa madre, – è tenuta a registrare la fattura sul proprio registro Iva acquisti, – deve riaddebitare alla casa madre il costo sostenuto attraverso l’emissione di un documento non rilevante ai fini Iva in quanto “fuori campo”; quando la branch italiana non interviene in alcun modo nell’operazione, non è soggetta ad adempimenti, in quanto il fornitore italiano è tenuto ad emettere fattura solo e direttamente nei confronti della casa madre. Dott. Claudio Melillo 25 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 26. 4. Stabile organizzazione nell’IVA i giudici di legittimità hanno ritenuto che la definizione della s.o. ai fini IVA (mancante nell’ordinamento interno) debba essere tratta dalle seguenti fonti: art. 5 del Modello di convenzione OCSE e dal suo commentario; art. 2 della VI direttiva IVA (77/388/CEE); giurisprudenza comunitaria (sentenza CGCE 17.7.1997, C-190/55 Are Lease); altri elementi indiziari[1]. [1] Ad esempio: l’identità delle persone fisiche che agiscono per l’impresa estera e per quella nazionale ovvero la partecipazione a trattative o alla stipulazione di contratti, anche a prescindere dal conferimento del potere di rappresentanza Dott. Claudio Melillo 26 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 27. 4. Stabile organizzazione nell’IVA secondo la Corte di Giustizia Europea, la sussistenza della s.o. ai fini IVA richiede l’impiego di risorse sia umane che materiali, non essendo sufficiente il solo impiego di impianti nel territorio in cui l’operazione è stata posta in essere[1]. [1] Cfr. sentenza della CGCE 17.7.1997, causa C-190/95. Dott. Claudio Melillo 27 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 28. 4. Stabile organizzazione nell’IVA La sentenza della Cassazione n. 3889/2007 richiama anche la precedente pronuncia della stessa Corte 19.9.1990, n. 9580, secondo la quale“L’assoggettabilità ad IVA dei soggetti non residenti in Italia presuppone, ai sensi degli artt. 7 e 35 del DPR n. 633 del 1972, una stabile organizzazione nel territorio nazionale. Il concetto di stabile organizzazione ai fini IVA (…) prescrive un obbligo di pubblicità al pari delle società costituite in Italia. Infatti, a prescindere dalla dichiarazione di cui all’art. 35 del DPR citato, ai fini tributari rilevano le situazioni di fatto che denotino lo scopo degli stessi soggetti ad esercitare nello Stato un’attività imprenditoriale e che siano caratterizzate, oltre che dal collegamento non occasionale con luoghi del territorio nazionale e con persone ivi operanti, dall’effettivo impiego di beni e di attività lavorative, coordinati per la produzione e/o lo scambio di beni e di servizi e da una effettiva, anche se limitata, autonomia funzionale”. Dott. Claudio Melillo 28 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 29. 4. Stabile organizzazione nell’IVA Il Ministero delle Finanze, con la Risoluzione 23.3.1999, n. 52 ha riconosciuto che la stabile organizzazione provvede ad assolvere tutti gli adempimenti ordinari, ivi compresa la tenuta dei registri previsti dalla normativa fiscale; tuttavia, per poter riconoscere la stabile organizzazione quale centro di imputazione fiscale è necessario verificare se l’attività della società nel territorio nazionale abbia o meno natura commerciale. Nella citata Risoluzione, il Ministero ha evidenziato, al riguardo, che l’articolo 9, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE[1], sostitutivo dell’art. 4 della VI direttiva Iva, dispone che “Si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonchè quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”. [1] Si precisa, per completezza di trattazione, che il testo della direttiva 2006/112/CE resterà in vigore, inalterato, fino al 31.12.2008. Dopo tale data, infatti, entreranno in vigore le modifiche apportate dalla recente direttiva 2008/8/CE approvata dal Consiglio UE in data 12.2.2008, la quale modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi. Dott. Claudio Melillo 29 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 30. 4. Stabile organizzazione nell’IVA In base alla direttiva sopra richiamata, appare, dunque, chiaro che la soggettività passiva ai fini Iva è attribuita ai soggetti che esercitano attività avente un carattere economico, a prescindere dalla rilevanza delle singole operazioni ai fini dell’applicazione dell’imposta. Una delle più recenti fonti normative a cui bisogna fare ricorso ai fini del presente commento è il già richiamato art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE. La definizione del soggetto passivo contenuta in detta norma esprime il principio dell’esecuzione delle operazioni “in ogni luogo”. In quest’ottica occorre porre l’attenzione su due elementi rilevanti ai fini fiscali, ossia: la sede ai fini fiscali dell’operatore (profilo soggettivo), e il luogo di tassazione delle operazioni da esso compiute (profilo oggettivo). Dott. Claudio Melillo 30 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 31. 4. Stabile organizzazione nell’IVA Riguardo alla sede fiscale, si osserva che, mentre, ai fini delle Imposte dirette, la normativa interna[1] riporta una sua definizione attraverso un riferimento al codice civile (sede legale e domicilio), le direttive comunitarie (1977/388/CE e 2006/112/CE) non prevedono nulla in tal senso. Tuttavia, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia Europea, l’individuazione della residenza fiscale è riconducibile al concetto di “stanzialità”[2]. Quanto al luogo di tassazione delle operazioni, ossia al secondo elemento rilevante ai fini fiscali, si rileva che, stavolta, è la norma nazionale a non presentare alcuna traccia della sua definizione, mentre la disciplina comunitaria la individua precisamente[3]. [1] Art. 7, co. 3, D.P.R. 633/1972. [2] Si fa riferimento al fatto di stare in un luogo al fine di creare il valore aggiunto con il criterio della “certa stabilità” indicato dalla norma comunitaria. [3] Si rinvia, in proposito, alle disposizioni di cui al Titolo V della direttiva 2006/112/CE. Dott. Claudio Melillo 31 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 32. 4. Stabile organizzazione nell’IVA La sentenza n. 3889/2007 ci impone un’ulteriore considerazione su tre aspetti, non meno importanti di quelli analizzati finora, legati al rapporto tra la società estera, la sua stabile organizzazione ed il rappresentante fiscale nominato: rapporto tra la branch e la casa madre; rapporto tra la branch ed i terzi; natura e limiti della rappresentanza fiscale. Dott. Claudio Melillo 32 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 33. 4. Stabile organizzazione nell’IVA In merito al rapporto esistente tra la branch e la casa madre, si ritiene utile richiamare la Risoluzione della Direzione Regionale delle Entrate, del 16.6.2006, n. 81, con la quale il Ministero, adeguandosi alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 23.3.2004, nella causa C – 210/2004 FCE Bank, ha inteso dirimere il contrasto tra prassi ministeriale e giurisprudenza, precisando, in particolare, che “(…) le prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre estera e stabile organizzazione italiana ovvero tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera, sono fuori campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”. Dott. Claudio Melillo 33 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 34. 4. Stabile organizzazione nell’IVA A questo proposito vale anche richiamare il tentativo[1] della Commissione Europea[2] di proporre l’esonero da Iva dei servizi infragruppo, in modo da sterilizzare sotto il profilo soggettivo[3] le controversie sorte sul punto. Ciò detto, si deduce che, almeno per quanto riguarda i servizi[4], non può essere sostenuta la rilevanza della stabile organizzazione nei confronti della casa madre in quanto manca il presupposto soggettivo. [1] La proposta è stata bocciata dal Parlamento europeo. [2] Comunicazione 23.12.2003, n. 822, punto 9. [3] Solo sotto il profilo soggettivo in quanto non ha senso prevedere l’irrilevanza del servizio intercorso tra la branch e la casa madre, in senso oggettivo, quando, secondo l’orientamento giurisprudenziale comunitario la branch non assume un’autonoma qualificazione giuridica rispetto alla casa madre, venendo a mancare, quindi, il requisito soggettivo indispensabile per l’applicazione dell’imposta. [4] Per i beni, infatti, si applica il disposto di cui all’art. 38, co. 3, lett. b), del 30.8.1993, n. 331. Dott. Claudio Melillo 34 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 35. 4. Stabile organizzazione nell’IVA Non così per ciò che concerne, invece, il secondo aspetto, quello del rapporto tra la branch ed i terzi, ove, senza dubbio, la rilevanza sussiste ed è contemplata sia dall’art. 43 della direttiva 2006/112/CE che dall’art. 45 della direttiva 2008/8/CE, di modifica della precedente, il quale prevede che “Il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati da una stabile organizzazione del prestatore situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del prestatore”. In altri termini, si può affermare che la stabile organizzazione sottrae alla sfera impositiva del soggetto passivo la quota di operazioni da esse poste in essere in un territorio diverso da quello di identificazione primaria, in cui risiede fiscalmente la casa madre. Dott. Claudio Melillo 35 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 36. 4. Stabile organizzazione nell’IVA Con riferimento al terzo aspetto, segnatamente alla rappresentanza fiscale, si osserva immediatamente che la differenza tra tale concetto e quello di stabile organizzazione è sottolineata con evidenza dal fatto che, al contrario di quest’ultima, il rappresentante fiscale non è assolutamente un centro stabile, bensì solo un mezzo attraverso il quale la società estera – soggetto passivo - può adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dalle operazioni poste in essere in un territorio diverso da quello della sua residenza. Dott. Claudio Melillo 36 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 37. 4. Stabile organizzazione nell’IVA Ulteriore punto da analizzare nell’ambito del commento de quo riguarda il profilo di responsabilità che investe i soggetti protagonisti della vicenda, ossia il rappresentante fiscale e la stabile organizzazione accertata. In questa circostanza ci viene in aiuto il testo dell’art. 17, co. 1, del D.P.R. 633/1972, in base al quale l’obbligo di corrispondere l’imposta sussiste in capo al soggetto passivo estero ovvero, come nel caso di specie, alla stabile organizzazione italiana Alfa S.p.a. che, in quanto titolare della soggettività tributaria, deve essere ritenuta destinatario della notifica sia degli atti di rettifica che di quelli di accertamento del tributo emessi dall’Amministrazione finanziaria. Dott. Claudio Melillo 37 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 38. 4. Stabile organizzazione nell’IVA CRITICITA’: 1. I giudici non sembrano aver tenuto in considerazione l’autonoma soggettività tributaria della presunta stabile organizzazione nei rapporti con i terzi, nello stabilire che l’effettivo destinatario dei servizi resi da GAMMA S.p.a. doveva essere ALFA S.r.l. anziché la casa madre BETA S.A. 2. I giudici hanno posto scarsa attenzione laddove, da un lato, non hanno considerato l’autonoma soggettività tributaria verso i terzi e, dall’altro, hanno ritenuto valido il principio dell’identità giuridica tra branch e casa madre nei rapporti interni; ciò, evidentemente, rende irrilevanti nella sostanza i comportamenti contestati dall’Amministrazione finanziaria. 3. La legislazione nazionale attualmente in vigore contempla la possibilità per una società estera di realizzare una plurima identificazione (es., diretta e con stabile organizzazione); tuttavia, nell’anno d’imposta 1992, oggetto della verifica, ciò non era possibile. In conclusione, la pronuncia in commento pone in risalto le difficoltà della giurisprudenza di affrontare sistematicamente la questione relativa all’identificazione del soggetto estero. In virtù di tale considerazione si ritiene necessario approfondire la discussione, sia a livello dottrinale che giurisprudenziale, sul tema della stabile organizzazione ai fini Iva (ma anche ai fini delle Imposte dirette), al fine di individuare, in maniera chiara e condivisa, le circostanze che rendono tale entità giuridicamente autonoma rispetto alla casa madre, nonché di evidenziare le differenze tra il regime Iva e quello delle Imposte dirette. Dott. Claudio Melillo 38 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 39. 5. Transazioni intracomunitarie: 5.a) Caratteristiche generali 1977: approvazione VI direttiva IVA (n. 388/77). Conteneva principi generali chiari e completi ma non sufficienti a garantire l’armonizzazione dell’IVA in tutti i Paesi UE, principalmente a causa di: aliquote diverse, metodologie di computo della base imponibile diverse. Per evitare distorsioni dovute alle predette cause è stato adottato il criterio generale di tassazione in base al Paese di destinazione. Secondo tale criterio le esportazioni non sono imponibili, mentre le importazioni sono imponibili. Si noti che dal 1969 al 1993 le transazioni intracomunitarie erano ancora considerate “importazioni” ed “esportazioni”. Dott. Claudio Melillo 39 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 40. 5. Transazioni intracomunitarie: Alla fine degli anni ’60: Unione Doganale. Abolizione dei dazi sulle transazioni comunitarie. 1985: la Commissione Europea ha pubblicato il Libro Bianco sul Mercato Interno che metteva in evidenza le incoerenze del sistema dell’IVA intracomunitaria. 1987: Atto Unico Europeo elaborato dal Consiglio Europeo, al fine di realizzare il completamento del mercato interno entro il 1.1.1993 (con la chiusura definitiva delle Dogane intracomunitarie e l’applicazione del criterio di tassazione in base al Paese di origine). Dott. Claudio Melillo 40 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 41. 5. Transazioni intracomunitarie: A causa dell’opposizione di alcuni Paesi alla completa armonizzazione si è realizzata solo una parziale armonizzazione. Il criterio di tassazione è rimasto invariato, per cui ancora oggi vige il criterio di tassazione in base al Paese di destinazione. Le Dogane, invece, sono state eliminate. Le operazioni intracomunitarie sono state classificate come “cessioni” e “acquisti” in luogo di “esportazioni” ed “importazioni”. Tuttavia, la sostanza non è cambiata. Dott. Claudio Melillo 41 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 42. 5. Transazioni intracomunitarie: Aliquote vigenti al 1.1.2007 nei 27 Paesi membri dell’UE: Austria: 20% Belgio: 21% Cipro: 15% Danimarca: 25% Estonia: 18% Finlandia: 22% Franca: 19,6% Germania: 19% Bulgaria: 20% Gran Bretagna: 17,5% Grecia: 19% Irlanda: 21% Italia: 20% Lettonia: 18% Lituania: 18% Lussemburgo: 18% Malta: 18% Romania: 19% Olanda: 19% Polonia: 22% Portogallo: 21% Repubblica Ceca: 19% Slovacchia: 19% Slovenia: 20% Spagna: 16% Svezia: 25% Ungheria: 20% Dott. Claudio Melillo 42 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 43. 5. Transazioni intracomunitarie 5.b) Recepimento delle norme comunitarie nell’ordinamento interno 1991: 1. Emissione della direttiva n. 91/680/CEE relativa al sistema transitorio di tassazione delle transazioni intracomunitarie. 2. Approvazione D.L. 30.8.1991, n. 331, di recepimento della citata direttiva. Conversione del D.L. 331/1991 con L. 29.10.1993, n. 427. Dott. Claudio Melillo 43 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 44. 5. Transazioni intracomunitarie Vantaggi: Incremento degli scambi commerciali nel mercato europeo (circa 500 milioni di consumatori). Maggiore armonizzazione del sistema dell’IVA intracomunitaria rispetto al passato. Svantaggi: Difficoltà nei controlli da parte delle autorità fiscali dei vari Paesi UE. Aumento dell’evasione fiscale nei Paesi dell’UE. Dott. Claudio Melillo 44 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 45. 5. Transazioni intracomunitarie 5.c) Funzionamento del sistema di tassazione dell’IVA intracomunitaria Nel sistema transitorio introdotto dal D.L. 331/1991, l’operatore si è sostituito alle Dogane, dovendo provvedere alla liquidazione dell’imposta ed al rilevamento statistico delle transazioni poste in essere con altri soggetti domiciliati in altri Paesi UE. Dott. Claudio Melillo 45 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 46. 5. Transazioni intracomunitarie Affinchè una transazione possa essere considerata “intracomunitaria” deve soddisfare i seguenti 3 requisiti: 1. Deve essere effettuata a titolo oneroso e comportare il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale. 2. Deve essere posta in essere tra due soggetti IVA identificati in due Stati membri diversi. 3. I beni devono essere trasportati o spediti da uno Stato membro e destinati ad un altro Stato membro. Dott. Claudio Melillo 46 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 47. 5. Transazioni intracomunitarie Contabilizzazione delle operazioni: Per gli acquisti posti in essere presso operatori domiciliati in altri Stati membri e titolari di partita IVA il soggetto cessionario o committente residente deve: 1. integrare la fattura ricevuta dal soggetto cedente non residente; 2. effettuare la doppia registrazione della fattura ricevuta: - nel registro delle fatture emesse (vendite) entro il mese di ricevimento o, successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; - nel registro degli acquisti, entro i predetti termini. Dott. Claudio Melillo 47 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 48. 5. Transazioni intracomunitarie Con l’artifizio della doppia registrazione si consente di: 1. calcolare ed evidenziare il debito IVA; 2. procedere alla detrazione dell’IVA relativa. Le cessioni intracomunitarie che, per essere tali, devono soddisfare gli stessi 3 presupposti degli acquisti, sono considerate non imponibili. Il rilevamento statistico avviene mediante la presentazione dei modelli INTRASTAT. Mod. INTRA-1: obbligatorio per le cessioni intracomunitarie. Mod. INTRA-2: obbligatorio per gli acquisti intracomunitari. I modelli INTRA sono utili anche per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri per il controllo delle transazioni. Dott. Claudio Melillo 48 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 49. 5. Transazioni intracomunitarie CASO PARTICOLARE: IL DEPOSITO IVA Esempio tratto da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate: Una società inglese Alfa Ltd vende ad una società Italiana Beta S.p.A. prodotti in sospensione di imposta (Oli bianchi soggetti ad accisa). Per tale motivo ha bisogno di stoccare il prodotto nel deposito fiscale della Gamma S.p.A.; quest’ultima cura anche la consegna del prodotto con propri mezzi, a varie scadenze e quantità, alla Beta S.p.A.. Nella fattura risulta che la Alfa Ltd ha venduto alla Beta S.p.A. per il tramite del rappresentante fiscale in Italia Gamma S.p.A.. Dott. Claudio Melillo 49 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 50. 5. Transazioni intracomunitarie alla Gamma S.p.A., al momento di comunicare la nomina di rappresentante fiscale ricevuta dalla Alfa Ltd all’Agenzia delle Entrate nell’anno 2000, è stata attribuita una nuova partita I.V.A. con il nome di Alfa S.r.l., con sede e rappresentante legale corrispondente a quello della Gamma S.p.A.. All’Anagrafe Tributaria risultano in capo alla Alfa S.r.l. esclusivamente acquisti INTRA-2 senza che la stessa abbia mai presentato alcun tipo di dichiarazione (II.DD., I.V.A., IRAP, ecc.) o abbia assolto alcun obbligo di fatturazione dal 2000 ad oggi. Dott. Claudio Melillo 50 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 51. 5. Transazioni intracomunitarie Si precisa che alla Camera di Commercio non risulta alcun atto costitutivo della Alfa S.r.l. mentre gli amministratori della Gamma S.p.A. sostengono che la Alfa S.r.l. ha assunto il ruolo di "rappresentante leggero" ex artt. 50 bis D.L. 331/1993 e 17 D.P.R. 633/1972. Dott. Claudio Melillo 51 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 52. 5. Transazioni intracomunitarie La procedura utilizzata da Gamma S.p.A. per adempiere agli obblighi fiscali - come asserito dalla medesima società - posti a suo carico dalle vigenti normative, è la seguente: Al momento dell’arrivo in Italia dei beni, provenienti dal Regno Unito e depositati presso la Gamma S.p.A., la Alfa Ltd emetteva una fattura pro-forma intestata alla Beta S.p.A. c/o la Gamma S.p.A. come rappresentante fiscale in conformità - sempre come asserito - alla normativa fiscale; La Gamma S.p.A., in qualità di rappresentante fiscale della Alfa Ltd, attraverso la Alfa S.r.l. (con la nuova partita I.V.A. ottenuta), presentava in Italia il Mod. INTRA -2 Acquisti , al momento dell’immissione dei beni nel deposito fiscale facendo riferimento ai dati contenuti nella fattura pro-forma; Al momento della cessione alla Beta S.p.A., la Alfa Ltd doveva emetteva fattura diretta (dall’Inghilterra) nei confronti della Beta S.p.A.; La Gamma S.p.A., a seguito dell’estrazione, emetteva, contestualmente, una XAB per conto della Alfa Ltd, che accompagnava la merce alla Beta S.p.A.; successivamente emetteva una fattura di addebito alla Beta S.p.A. relativa alla sola imposta di consumo anticipata dalla Gamma S.p.A. (immissione in consumo nello Stato italiano). Tale fattura era regolarmente assoggettata ad I.V.A.. E’ corretto questo comportamento? Quali obblighi fiscali incombono su Alfa S.r.l. - nei cui confronti è stata iniziata attività di verifica - atteso che, come sopra accennato, risultano in capo alla stessa esclusivamente la presentazione di modd. Intra-2? Dott. Claudio Melillo 52 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 53. 5. Transazioni intracomunitarie Trattazione del caso di specie: In generale, ai fini dell’assolvimento dell’IVA in Italia rileva la circostanza che le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) siano effettuate nel territorio dello Stato italiano (art. 1 D.P.R. 633/72). Una società residente in uno Stato comunitario che svolge la propria attività in Italia ha le seguenti alternative: può identificarsi fiscalmente in Italia, chiedendo la partita IVA al Fisco italiano e restando soggetta, ai fini IVA, ai medesimi diritti ed obblighi di un normale imprenditore italiano, senza avere rapporti particolari con il fisco del proprio paese; può regolarmente operare in Italia con la partita IVA attribuita dall’Amministrazione fiscale del paese di residenza, fatta salva l’applicazione di alcune regole speciali, da considerarsi caso per caso; può nominare un rappresentante fiscale in Italia per svolgere tutti gli adempimenti prescritti dalle leggi italiane. Dott. Claudio Melillo 53 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 54. 5. Transazioni intracomunitarie Inquadramento normativo e prassi di riferimento Per quanto riguarda la normativa nazionale, si evidenzia che l’art. 17 del D.P.R. 633/1972 dopo aver previsto, al primo comma, che l’IVA “è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili”, stabilisce, rispettivamente, al secondo, terzo e quarto comma, che: gli obblighi ed i diritti relativi ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall’applicazione della disciplina dell’IVA in mancanza di un rappresentante nominato; gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all’estero devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell’esercizio di imprese, arti o professioni; le disposizioni di cui sopra non si applicano alle operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all’estero. Dott. Claudio Melillo 54 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 55. 5. Transazioni intracomunitarie Si noti che la nomina del rappresentante fiscale deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata, in data anteriore alla prima operazione, in apposito registro presso l’Ufficio delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante stesso. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all’altro contraente prima dell’effettuazione dell’operazione. In materia di operazioni intracomunitarie, l’art. 44, D.L. 30.8.1993 n. 331, prevede che se tali operazioni sono effettuate da un soggetto passivo d’imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i relativi obblighi e diritti possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato. Dott. Claudio Melillo 55 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 56. 5. Transazioni intracomunitarie Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta, la rappresentanza può essere limitata all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie, nonchè alla compilazione degli elenchi Intrastat, ancorchè le operazioni in tal caso non siano soggette all’obbligo di registrazione (cd. “rappresentante leggero”). Tale semplificazione, tuttavia, viene meno con l’effettuazione della prima operazione attiva o passiva che comporta il pagamento dell’imposta o il relativo recupero. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell’art. 40, c. 3, D.L. 331/1993, da soggetto residente in altro Stato membro, gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta devono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’articolo 17, c. 2, D.P.R. 633/1972. Dott. Claudio Melillo 56 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 57. 5. Transazioni intracomunitarie Quanto ai depositi fiscali si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti. I depositi fiscali ai fini Iva, disciplinati dall’articolo 50-bis del decreto legge 331/93, sono depositi non doganali che permettono di effettuare, sui beni introdotti, una serie di operazioni senza l’applicazione dell’imposta. Il vantaggio economico risultante dall’utilizzo di tali depositi fiscali consiste nel rinvio dell’applicazione dell’imposta al momento dell’estrazione fisica dei beni dai depositi medesimi, agevolando in tal modo il cosiddetto commercio di transito dei beni introdotti. I depositi fiscali ai fini IVA[1], dunque, consentono di custodire e sottoporre a lavorazione, senza il pagamento dell’IVA, beni nazionali e comunitari (sia provenienti da altri Stati membri, sia importati da Paesi extracomunitari e immessi in libera pratica[2] presso una dogana italiana), a condizione che gli stessi non siano destinati alla vendita al dettaglio nei locali dei depositi. [1] I depositi fiscali sono stati introdotti con la L. 18.2.1997, n. 28. [2] I beni “immessi in libera pratica” sono quelli che hanno già scontato i dazi doganali ma non l’IVA; una volta scontata l’IVA tali beni si dicono “immessi in consumo”. Dott. Claudio Melillo 57 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 58. 5. Transazioni intracomunitarie Occorre, inoltre, chiarire che il deposito IVA non è un “regime”, come è, invece, quello dei depositi doganali, disciplinati dagli articoli 98 e 113 del regolamento Cee 2913/1992, ma è un vero e proprio luogo fisico all’interno del quale i beni che si trovano ivi ubicati usufruiscono della temporanea sospensione di imposta. L’introduzione di beni comunitari in un deposito fiscale ai fini IVA può essere effettuata o da un soggetto passivo nazionale che ha acquistato i suddetti beni da un Paese Ue oppure da un operatore comunitario il quale li introduce in un deposito IVA in attesa di una loro destinazione; in quest’ultimo caso, ai fini degli adempimenti relativi all’introduzione, basta nominare un rappresentante fiscale leggero, che può coincidere anche con il gestore del deposito IVA, e che, come descritto in precedenza, assume obblighi ridotti (obbligo di fatturazione e presentazione dei modelli Intrastat). Dott. Claudio Melillo 58 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 59. 5. Transazioni intracomunitarie L’art. 50-bis, c. 3, del D.L. 331/97, conv. con modif. con L. 427/93 nonché gli artt. 3 e 4 del D.M. 20.10.1997, N. 419 (Regolamento recante norme in materia di depositi IVA) prevedono che il soggetto gestore del deposito IVA istituisca, anteriormente alla prima operazione di deposito, un apposito registro per evidenziare la movimentazione dei beni. Tale registro deve essere conservato come un normale registro IVA e tenuto ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 633/72 e dell’art. 2219 del Codice Civile, riportando la numerazione progressiva di tutte le operazioni, in maniera tale che al momento di un controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, sia possibile ricostruire tutte le movimentazioni effettuate. La disciplina citata prevede che tale registro deve essere numerato in ogni pagina, in esenzione da imposta di bollo, e che può essere costituito anche da schede mobili o da tabulati per computer. Si evidenzia che, in virtù dell’entrata in vigore della legge 383/2001 (cd. legge “dei 100 giorni”) il gestore del deposito non è più tenuto alla vidimazione iniziale del registro, così come per gli altri registri previsti da norme tributarie. Dott. Claudio Melillo 59 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 60. 5. Transazioni intracomunitarie Nel registro devono essere annotati: il numero e la specie dei colli; la natura, la qualità e la quantità dei beni; il corrispettivo o, in mancanza, il valore normale dei beni stessi; il luogo di provenienza o di destinazione dei beni di volta in volta introdotti od estratti; il soggetto per conto del quale l’introduzione o l’estrazione dei beni è effettuata; I beni, a tal fine, dovranno essere introdotti ed estratti nel/dal deposito solo in presenza di un documento contabile o di trasporto che contenga gli elementi necessari per la registrazione. Per le operazioni che avvengono all’interno del deposito (cessione di beni tra operatori o effettuazione di prestazioni di servizi sui beni depositati) sarà sufficiente conservare solo i documenti amministrativi. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro e, in generale, relativi alla movimentazione dei beni, comporta la responsabilità in solido con il soggetto passivo dell’eventuale mancato assolvimento dell’imposta dovuta all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito. Dott. Claudio Melillo 60 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 61. 5. Transazioni intracomunitarie Introduzione di beni comunitari nel deposito IVA a) da parte di soggetto passivo nazionale Il quarto comma, lettera a), dell’articolo 50-bis del decreto legge 331/93, dispone che gli acquisti intracomunitari di beni, eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA, sono effettuati senza il pagamento dell’imposta. Ciò significa che quando l’operatore italiano riceve dal proprio fornitore comunitario la relativa fattura, questa si dovrà integrare richiamando, quale titolo di non assoggettamento, l’articolo 50-bis, dopodiché la stessa andrà annotata nel registro IVA acquisti senza applicazione dell’imposta. Inoltre, si dovrà presentare il modello Intra 2-bis sia agli effetti fiscali che statistici. Per introdurre i beni oggetto di acquisto intracomunitario nel deposito IVA, infine, si dovrà consegnare al depositario copia della fattura appositamente integrata in modo che la stessa sia annotata sul registro di carico delle merci da parte dello stesso depositario. Dott. Claudio Melillo 61 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 62. 5. Transazioni intracomunitarie b) da parte di soggetto passivo comunitario (è il caso del quesito) Il soggetto comunitario deve nominare un proprio rappresentante fiscale che può essere anche lo stesso depositario o altro operatore; ovviamente, il depositario potrà solo assumere la veste di rappresentante leggero, così come previsto al comma 7 dello stesso articolo 50-bis. I beni dunque vengono introdotti nel deposito con fattura intestata al rappresentante italiano dell’operatore comunitario. Lo stesso rappresentante dovrà compilare il modello Intra 2- bis sia per la parte fiscale che per quella statistica. Dott. Claudio Melillo 62 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 63. 5. Transazioni intracomunitarie Estrazione di beni di provenienza comunitaria dal deposito IVA Se l’estrazione dei beni dal deposito fiscale avviene da parte dello stesso soggetto che li aveva precedentemente introdotti a seguito di acquisto intracomunitario, non si dovrà emettere autofattura, bensì integrare, entro 15 giorni dall’estrazione, la fattura originaria con l’IVA dovuta, annotandola sia nel registro IVA vendite che il quello degli acquisti. L’integrazione della fattura è prevista anche nel caso di estrazione di beni oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, all’interno del deposito (acquisto effettuato senza pagamento dell’imposta) da parte del soggetto che procede all’estrazione (comma 6, ultima parte, dell’articolo 50- bis). Come chiarito dalla risoluzione n. 113/E del 22/5/2003, “in altri termini il soggetto che acquista beni giacenti in un deposito Iva da un altro soggetto comunitario, all’atto di tale acquisto dovrà procedere alla annotazione nel registro Iva degli acquisti della fattura ricevuta dal proprio fornitore senza applicazione dell’imposta”. Dott. Claudio Melillo 63 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 64. 5. Transazioni intracomunitarie Entro quindici giorni dall’estrazione, il soggetto interessato dovrà integrare con l’indicazione dell’imposta dovuta la fattura di cui sopra e annotare la relativa imposta, quale variazione in aumento, nel registro di cui all’articolo 23 del D.P.R. 633/72 (registro delle fatture emesse). Nel registro di cui all’articolo 25 del D.P.R. 633/72 (registro degli acquisti) sarà annotata la variazione corrispondente pari all’importo di detta imposta. Il risultato contabile delle descritte registrazioni conduce all’evidenziazione dell’imposta dovuta, assicurando, nel contempo, la neutralità fiscale dell’operazione per il soggetto acquirente. Peraltro, se nel periodo intercorrente tra l’acquisto e l’estrazione i beni sono stati oggetto di lavorazione (in sostanza è stato aggiunto valore ai medesimi), il soggetto che procede all’estrazione dovrà annotare la corrispondente variazione in aumento sia nel registro di cui all’articolo 23 che nel registro di cui all’articolo 25 del D.P.R. 633/72, in analogia a quanto precisato nella risoluzione n. 198/2000. Dott. Claudio Melillo 64 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 65. 5. Transazioni intracomunitarie Il caso in esame Nel caso specifico, risulta che la Alfa Ltd ha scelto di nominare Gamma Spa come suo rappresentante fiscale in Italia e tale scelta appare, senza dubbio, condivisibile. Dal tenore del quesito si evince che Alfa Srl è il soggetto che ha operato l’estrazione dei beni dal deposito per conto di Alfa Ltd; pertanto, in virtù di quanto descritto in precedenza, è ad essa che bisogna attribuire gli obblighi ai fini IVA (istituzione dei registri contabili, fatturazione, registrazione, liquidazioni periodiche, versamenti, dichiarazione annuale), naturalmente in regime di responsabilità solidale con la società rappresentata. Dott. Claudio Melillo 65 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 66. 5. Transazioni intracomunitarie Dall’analisi svolta, si ritiene di poter affermare quanto segue: Il prelievo dei prodotti dal deposito fiscale, poiché destinati all’impresa italiana Beta Spa, doveva essere necessariamente effettuato dal rappresentante fiscale Alfa Srl in quanto, nel caso di specie, si configura un’operazione territorialmente effettuata in Italia. Ne consegue che Alfa Srl avrebbe dovuto emettere fattura con IVA all’atto della cessione a Beta Spa ed assolvere tutti gli obblighi sopra richiamati, derivanti dalla disciplina IVA; in sostanza Gamma Spa, avendo ottenuto una nuova partita IVA come Alfa Srl, nella sua veste di rappresentante fiscale di Alfa Ltd, avrebbe dovuto comportarsi come se avesse posto in essere essa stessa le cessioni nei confronti di Beta Spa, assumendosi, per conto della rappresentata, tutti gli oneri conseguenti all’applicazione della normativa IVA di cui al D.P.R. 633/1972. Dott. Claudio Melillo 66 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 67. 5. Transazioni intracomunitarie Ciò, a quanto pare, non è avvenuto in quanto Alfa Srl ha inteso comportarsi come un rappresentante leggero, figura prevista dall’ordinamento tributario, ma solo in determinati casi e, comunque, condizionata al mantenimento dei beni in sospensione d’imposta. Al momento dell’estrazione dei beni dal deposito IVA per la consegna a Beta Spa, la società Alfa Srl ha perso tale qualificazione, divenendo rappresentante “pesante”, e, conseguentemente, avrebbe dovuto ottemperare a tutti gli obblighi previsti per gli operatori nazionali. Riguardo all’emissione del documento di accompagnamento XAB non vi è nulla da obiettare, salvo l’opportuna precisazione che, trattandosi di prodotti soggetti ad accisa, dovevano essere accompagnati da documenti tipo DAA[1] anziché XAB. [1] DAA è l’acronimo di “Documento Accompagnamento Accise”. Dott. Claudio Melillo 67 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 68. 5. Transazioni intracomunitarie Quanto alla mancanza dell’atto costitutivo presso la Camera di Commercio si può ragionevolmente affermare che l’attribuzione di una nuova partita IVA e di una diversa denominazione a Gamma Spa non produce la nascita di un nuovo soggetto economico ma attribuisce solo dei nuovi parametri identificativi alla società che è stata nominata rappresentante fiscale di Alfa Spa. Da ciò si evince che Alfa Srl non aveva l’obbligo di redigere né di registrare alcun atto costitutivo. Dott. Claudio Melillo 68 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 69. 5. Transazioni intracomunitarie Conclusioni Si ritiene opportuno concludere con le seguenti deduzioni: Il comportamento tenuto inizialmente da Alfa Srl, così come prospettato nel quesito, è certamente accettabile limitatamente alla compilazione e all’invio degli elenchi Intrastat. Non si può affermare lo stesso, invece, per il comportamento successivo all’estrazione dei beni dal deposito, in quanto, come si è detto, il momento impositivo corrisponde con l’estrazione dei beni dal deposito IVA, e gli oneri IVA devono essere assolti dal soggetto che li estrae; pertanto è indispensabile individuare il soggetto che ha effettuato tale estrazione. Nel caso specifico, non sembra che sia stata Beta Spa ad operare l’estrazione, e ciò confermerebbe la soluzione in base alla quale si può considerare che sia Alfa Srl, in qualità di autore dell’estrazione dei beni per conto di Alfa Ltd, ad essere responsabile di tutti gli adempimenti previsti ai fini IVA. È opportuno ricordare che Alfa Srl è solidalmente responsabile con il soggetto passivo (Alfa Ltd) per la mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativa alle merci estratte dal deposito I.V.A. qualora non siano stati rispettati gli obblighi di legge. Dott. Claudio Melillo 69 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 70. 5. Transazioni intracomunitarie Quanto agli obblighi a carico di Alfa Srl sussiste un ulteriore problema concreto. Esso deriva dal fatto che (salvo diversa interpretazione del quesito) Alfa Srl: non ha effettuato la registrazione della fattura che Alfa Ltd doveva emettere[1] senza l’esposizione dell’IVA e con l’indicazione dell’art. 50-bis del D.L. 331/97; non ha, di conseguenza, operato l’integrazione della fattura ricevuta con l’IVA e della registrazione obbligatoria nei registri IVA vendite e acquisti; non ha emesso le fatture con IVA a fronte dell’estrazione dei beni dal deposito, destinati a Beta Spa; non ha effettuato liquidazioni e/o versamenti (qualora vi fosse un’imposta a debito); non ha presentato la dichiarazione annuale IVA. Risulta che Alfa Srl ha solo presentato gli elenchi Intrastat, comportandosi di fatto (ma erroneamente) come un rappresentante leggero, nonostante essa abbia operato l’estrazione dei beni dal deposito. [1] Si precisa che, nel caso in cui Alfa Ltd non avesse emesso regolare fattura, con l’indicazione dell’art. 50-bis, quale titolo di non imponibilità, nei confronti di Alfa Srl, quest’ultima, ai sensi dell’art. 17, c. 3, del D.P.R. 633/72, avrebbe dovuto emettere un’autofattura. Dott. Claudio Melillo 70 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 71. 5. Transazioni intracomunitarie Soluzione alternativa Nel caso di specie, sarebbe (almeno teoricamente) ipotizzabile una diversa interpretazione. Occorre precisare che, dal tenore del quesito, essa non pare applicabile, tuttavia, si ritiene opportuno riportarla. In sostanza, nel caso in cui la società italiana Beta Spa avesse acquistato i beni da Alfa Ltd ed avesse chiesto esplicitamente di stoccarli presso il deposito fiscale di Gamma Spa, con lo scopo di rinviare il pagamento dell’IVA (grazie alla sospensione d’imposta), in quel caso specifico il depositario avrebbe assunto la veste di rappresentante fiscale “leggero” di Alfa Ltd. Ciò avrebbe comportato per il depositario l’onere di tenere il registro dei beni, nonché di redigere il mod. Intra-2 e, per Beta Spa l’obbligo di integrare la fattura ricevuta da Alfa Ltd al momento della richiesta di estrazione del bene dal deposito fiscale (senza l’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 50-bis del D.L. 331/1993). Si diceva che questa soluzione non pare applicabile perché dal testo del quesito si evince che è stata Alfa Ltd a nominare il proprio rappresentante fiscale, in quanto aveva necessità di “stoccare il prodotto nel deposito fiscale della Gamma Spa”.[1] [1] Per maggiore chiarezza, sarebbe opportuno verificare se sono stati posti in essere accordi particolari o contratti (es. consignment stock) mediante i quali Beta ha acquistato i beni prima che fossero introdotti nel deoposito IVA italiano. Dott. Claudio Melillo 71 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 72. 5. Transazioni intracomunitarie ALCUNI ESEMPI: CASO n°1 - Cessione intracomunitaria. Operatore soggetto passivo d'imposta in Italia (IT), effettua una cessione intracomunitaria nei confronti di soggetto passivo d'imposta francese (FR) e consegna i beni in Francia. FR IT IT emette nei confronti di FR fattura non imponibile IVA ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a), L. 427/93 e compila l'Intra-1 bis. Dott. Claudio Melillo 72 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 73. 5. Transazioni intracomunitarie CASO n°2 - Cessione a cliente comunitario privato. Operatore italiano (IT) vende a privato olandese (NL) ed ivi spedisce la merce. NL IT Tale operazione non costituisce cessione intracomunitaria in quanto il cliente non è un soggetto passivo d'imposta in altro Stato comunitario (manca il requisito soggettivo). Pertanto IT deve emettere nei confronti del cliente olandese fattura con IVA e non deve compilare l'Intrastat. Dott. Claudio Melillo 73 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 74. 5. Transazioni intracomunitarie CASO n°3 - Cessione a cliente comunitario e consegna dei beni in Italia. Operatore soggetto passivo d'imposta in Italia (IT), vende a soggetto IVA ungherese e consegna per suo conto i beni in Italia. HU IT IT non effettua una cessione intracomunitaria per mancanza del requisito della territorialità. Infatti pur vendendo ad un soggetto passivo d'imposta ungherese non trasferisce i beni in altro Stato comunitario. Pertanto IT emette nei confronti di HU fattura con IVA. Non compila l'Intrastat. Dott. Claudio Melillo 74 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 75. 5. Transazioni intracomunitarie CASO n°4 - Acquisto intracomunitario. Operatore italiano (IT) acquista da fornitore tedesco merce proveniente dalla Germania. DE IT IT effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'art. 38, comma 2, L. 427/93. Integra la fattura ai sensi dell'art. 46 della L. 427/93 e la registra ai sensi dell'art. 47 della medesima legge. Compila l'Intra-2 bis. Dott. Claudio Melillo 75 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 76. 6. Transazioni con Paesi terzi: Normativa di riferimento: 1. Nuovo Codice doganale comunitario (Regolamento 23.4.2008, n. 450 che ha sostituito il precedente Regolamento 12.10.1992, n. 2913); 2. Testo unico delle leggi doganali (D.P.R. 43/1973); 3. D.P.R. 633/1972. Dott. Claudio Melillo 76 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 77. 6. Transazioni con Paesi terzi: Le transazioni con Paesi terzi costituiscono “importazioni” ed “esportazioni”. Sono gestite dalle dogane, le quali effettuano: 1. la liquidazione e la riscossione dell’IVA (oltre che dei dazi doganali); 2. la rilevazione statistica delle transazioni; 3. il controllo immediato dei beni che formano oggetto delle transazioni; 4. altri controlli (sanitari, tutela del patrimonio artistico, commercio di armi, ecc.). Dott. Claudio Melillo 77 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 78. 6. Transazioni con Paesi terzi: Obblighi degli operatori economici: 1. Presentazione delle merci in dogana. 2. Compilare la dichiarazione doganale sul DAU (Documento Amministrativo Doganale). 3. Indicare la destinazione delle merci, vincolandole così ad un regime doganale. 4. Principali regimi doganali: immissione in libera pratica, deposito, transito, ammissione temporanea, perfezionamento, lavorazione sotto vigilanza doganale. Dott. Claudio Melillo 78 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 79. 6. Transazioni con Paesi terzi: Immissione in libera pratica: Essa non rileva ai fini IVA in quanto non implica l’importazione dei beni. Ai fini IVA rileva l’immissione in consumo nel Paese di destinazione dei beni stessi. Si considerano immessi in libera pratica i beni provenienti da Paesi terzi per i quali siano stati adempiute le formalità d’importazione e riscossi i dazi doganali. Sotto il profilo (esclusivamente) doganale, l’immissione in libera pratica è il regime economico che attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria (art. 4, punto 16, del Codice doganale comunitario). Dott. Claudio Melillo 79 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 80. 6. Transazioni con Paesi terzi: A differenza dell’immissione in libera pratica, l’immissione in consumo rileva ai fini IVA in quanto consiste nella vera e propria importazione dei beni provenienti da Paesi terzi. L’importazione dei beni implica l’applicazione dell’IVA secondo quanto previsto dall’art. 67 ss. del D.P.R. 633/1972. Dott. Claudio Melillo 80 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 81. 6. Transazioni con Paesi terzi: Base imponibile per le importazioni: Per quantificare il carico impositivo gravante su un’importazione occorre determinare il valore in dogana delle merci. L’art. 69 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che la base imponibile, su cui è calcolata l’IVA, è costituita dalla somma dei seguenti elementi: 1. Il valore doganale delle merci, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale. 2. I dazi dovuti. 3. Le spese di trasporto delle merci fino al luogo di destinazione all’interno del territorio dell’UE, come indicato sul documento di trasporto (DDT) che accompagna le merci stesse. Per le merci soggette ad accisa (tabacchi, carburanti, ecc.) rientra nella base imponibile anche tale tributo. Dott. Claudio Melillo 81 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 82. 6. Transazioni con Paesi terzi: Esempio di calcolo dell’IVA sulle importazioni di prodotti soggetti ad accisa: Valore della merce in fattura: 1000 Є. Dazio (20%): 200 Є. Accisa (10%): 100 Є. Spese di trasporto: 200 Є. Totale: 1.500 Є. IVA (20%): 300 Є. Dott. Claudio Melillo 82 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 83. 6. Transazioni con Paesi terzi: Se Paese di importazione = Paese di immissione in consumo, allora: Dogana di tale Paese riscuote dazi e IVA. Eventuale successiva cessione dei beni (liberi di circolare nell’UE), dà luogo ad operazioni intracomunitarie. Dott. Claudio Melillo 83 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 84. 6. Transazioni con Paesi terzi: Se Paese di importazione ≠ Paese di immissione in consumo, allora: Dogana del Paese in cui i beni vengono immessi in libera pratica riscuote solo i dazi doganali, che vanno versati alle casse dell’UE, dopo averne trattenuto una quota pari al 10% a titolo di spese di riscossione. In tale circostanza, mancando l’immissione in consumo dei beni importati, si ha il cd. regime di sospensione d’imposta. L’IVA verrà riscossa successivamente dal Paese di destinazione e di immissione in consumo dei beni. Dott. Claudio Melillo 84 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 85. 6. Transazioni con Paesi terzi: Gli altri regimi doganali sono disciplinati da specifiche disposizioni contenute nel D.P.R. 633/1972. Per le controversie e le sanzioni si applicano le disposizioni delle leggi doganali. Dott. Claudio Melillo 85 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 86. 6. Transazioni con Paesi terzi: Tre tipi di cessioni all’esportazione 1. L'articolo 8 del D.P.R. 633/72 disciplina, nella lettera a), le cessioni di beni inviati al di fuori del territorio comunitario a nome o a cura del cedente, anche tramite commissionari. Dott. Claudio Melillo 86 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 87. 6. Transazioni con Paesi terzi: ESEMPIO: Operatore italiano (IT) cede beni a cliente egiziano (EG) e ne cura la spedizione in Egitto. EG IT Obblighi di IT emette fattura non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8, 1°comma, lettera a) D.P.R. 633/72; emette i documenti richiesti per l'esportazione (es. Eur1, certificato fitosanitario, ecc.); cura l'invio dei beni all'estero; riceve copia n°3 del Documento Amministrativo Unico (DAU) vistato dalla Dogana di confine. Dott. Claudio Melillo 87 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 88. 6. Transazioni con Paesi terzi: 2. L'articolo 8, nella lettera a) equipara alle esportazioni le operazioni in cui interviene un terzo soggetto quale cessionario residente del soggetto italiano e cedente nei confronti del terzo non residente (esportazioni in triangolazione). Dott. Claudio Melillo 88 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 89. 6. Transazioni con Paesi terzi: ESEMPIO: Operatore nazionale (IT1) vende materie ad altro operatore italiano (IT2) e consegna, per conto del proprio cliente IT2, i beni in dogana per l'esportazione in Svizzera (CH). CH IT1 IT2 Obblighi di IT1: emette fattura nei confronti di IT2 non imponibile ai sensi dell'art 8, comma 1, lettera a). Indica nella fattura la destinazione finale della merce per conto di IT2; invia lettera di incarico alla casa di spedizioni. Il costo del trasporto può essere addebitato al cessionario (IT2) (Ris. Ministero delle Finanze n°51/E del 4.3.95); deve munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio della Comunità attraverso: – visto apposto sulla fattura all'atto del compimento delle operazioni doganali di esportazione, con l'indicazione degli estremi del DAU. La fattura deve contenere anche i dati attestanti l'uscita dei beni dall'Unione Europea o, in alternativa, l'operatore deve procurarsi copia o fotocopia del DAU vistato dalla Dogana di uscita dall'Unione Europea in cui siano indicati gli estremi della fattura (Circ. Ministero delle Finanze 35 del 13.2.97). – nelle operazioni triangolari è consentito al primo cedente nazionale di avvalersi della fatturazione differita (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/72); in questo caso la dogana appone il visto di uscita dalla Comunità sul documento di trasporto. Il documento di trasporto dovrà riportare le medesime vidimazioni richieste per la fattura. Obblighi di IT2: effettua una cessione all'esportazione non imponibile IVA ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera a) per la quale emette fattura nei confronti del cliente estero; deve munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato costituita dal formulario n. 3 del DAU vistato dalla Dogana di confine comunitaria. Dott. Claudio Melillo 89 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 90. 6. Transazioni con Paesi terzi: 3. L'articolo 8 del D.P.R. 633/72 disciplina, nella lettera b), le cessioni il cui trasporto all'estero avviene a cura del cessionario non residente o per suo conto. Dott. Claudio Melillo 90 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 91. 6. Transazioni con Paesi terzi: ESEMPIO: Operatore italiano (IT) cede beni a cliente svizzero. La transazione è regolata con resa ex-works. CH IT Obblighi di IT emette fattura non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8, 1°comma, lettera b) D.P.R. 633/72; collabora con il compratore relativamente all'emissione dei documenti richiesti per l'esportazione; riceve quale prova dell'avvenuta esportazione, entro 90 giorni dalla consegna della merce, la fattura vistata dalla dogana di confine. Nota Il cliente svizzero, in quanto soggetto non residente nell'Unione Europea, deve espletare le formalità doganali di esportazione mediante il ricorso ad un rappresentante in dogana. Il fornitore italiano deve sincerarsi che ciò sia avvenuto, atteso che, in caso contrario, le operazioni doganali vengono espletate a nome del cedente residente nello Stato, con la conseguente applicazione degli obblighi previsti dalla lettera a) dell'articolo 8. Dott. Claudio Melillo 91 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 92. 7. Esportazioni e oper. assimilate: Le cessioni all’esportazione di beni non rilevano ai fini doganali, in quanto non soggette a dazi. Mentre, ai fini IVA, assumono grande rilevanza perché, attraverso la non imponibilità, determinano la restituzione dell’intero carico impositivo che grava sui beni esportati. Non imponibilità: l’art. 7 del D.P.R. 633/1972 non considera effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all’esportazione (art. 8 D.P.R. 633/1972), quelle assimilate (art. 8-bis D.P.R. 633/1972) ed i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9 D.P.R. 633/1972). Mancando il requisito di territorialità, le cessioni all’esportazione sono non imponibili, pur restando soggette agli obblighi di fatturazione, di registrazione, di liquidazione e di dichiarazione. Dott. Claudio Melillo 92 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 93. 7. Esportazioni e oper. assimilate: Le cessioni all’esportazione (art. 8 D.P.R. 633/1972): 1. concorrono a formare il volume d’affari; 2. consentono la detrazione dell’IVA afferente ai beni e servizi (acquistati ed) utilizzati per la produzione dei beni esportati. Le esportazioni possono essere: 1. Dirette. 2. Dirette tramite commissionario. 3. Triangolari. Dott. Claudio Melillo 93 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 94. 7. Esportazioni e oper. assimilate: Le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8-bis D.P.R. 633/1972) sono non imponibili e sono rappresentate dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi relative al settore navale ed aeronautico poiché … Si considerano svolte in un mercato internazionale e in un ambito che non può essere individuato nel territorio nazionale, anche quando l’operatore sia residente nel territorio stesso. Dott. Claudio Melillo 94 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 95. 7. Esportazioni e oper. assimilate: I servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9 D.P.R. 633/1972) non sono assoggettate ad IVA, ai sensi dell’art. 7, ultimo comma. Tra tali prestazioni si segnalano: 1. I servizi di trasporto relativi ai beni in esportazione. 2. I servizi prestati in porti, aeroporti e scali ferroviari di confine. 3. I servizi di intermediazione relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione. 4. I trattamenti di cui all’art. 176 del Testo unico delle leggi doganali eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari, destinati all’esportazione da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato. Dott. Claudio Melillo 95 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 96. 7. Esportazioni e oper. assimilate: Caso particolare: Regime dei cd. esportatori abituali. Si tratta di soggetti passivi IVA che, nell’anno solare precedente (o nei 12 mesi precedenti), abbiano registrato operazioni non imponibili (cd. plafond) per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari complessivo (regime del plafond). Per gli esportatori abituali gli acquisti sono sempre gravati da IVA (facendo sorgere un credito nei confronti dell’Erario), Mentre le cessioni non sono tutte gravate da IVA (con la conseguenza che il debito IVA è limitato). Ciò determina il rischio dell’insorgere di una posizione creditoria nei confronti dell’Erario “strutturale” di grande rilevanza. Il sistema del plafond (disciplinato dal D.L. 29.12.1983, n. 746) ha lo scopo di neutralizzare tali situazioni, che potrebbero risultare penalizzanti sotto il profilo finanziario, attraverso l’assegnazione all’esportatore abituale della possibilità di effettuare acquisti in sospensione d’imposta per un importo pari alla somma delle cessioni all’esportazione e delle cessioni intracomunitarie, previo rilascio di apposita dichiarazione d’intento. Dott. Claudio Melillo 96 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 97. L’IVA NEL SETTORE IMMOBILIARE IL REVERSE CHARGE NELLA CESSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA: Definizione di fabbricati strumentali per natura - sono i fabbricati rientranti nelle categorie catastali B (scuole, caserme, musei, uffici pubblici), C (negozi, magazzini), D (opifici, impianti industriali, alberghi), E (stazioni per servizi di trasporto, edifici a destinazione particolare), nonché A/10 (uffici), qualora la destinazione a ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria. Gli immobili sono quelli strumentali per natura o per destinazione che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. L’inversione contabile non si estende ai fabbricati abitativi o ai terreni edificabili anche se utilizzati come strumentali[1]. [1] È il caso degli appartamenti di categoria catastale A/3 adibiti ad uso ufficio. Dott. Claudio Melillo 97 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 98. L’IVA NEL SETTORE IMMOBILIARE A partire dal 1 ottobre 2007 sono state modificate le regole IVA nei trasferimenti di fabbricati strumentali. In particolare, il D.M. 25.5.2007 ha esteso l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) ai fabbricati indicati nell’art. 10, n. 8-ter, lett. d), del D.P.R. 633/1972, ossia alle ipotesi in cui la cessione riguarda immobili strumentali per i quali il regime naturale sarebbe quello dell’esenzione da IVA, ma che, su opzione del cedente, necessariamente indicata nel rogito, viene ritratta nell’ambito di applicazione del tributo. Dott. Claudio Melillo 98 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 99. L’IVA NEL SETTORE IMMOBILIARE Il passaggio all’inversione contabile comporta l’emissione della fattura da parte del cedente senza l’applicazione dell’imposta e l’obbligo dell’acquirente di integrare il documento con l’IVA, annotandola sia nel registro degli acquisti (art. 23 D.P.R. 633/1972) che in quello delle vendite (art. 25 D.P.R. 633/1972). Dott. Claudio Melillo 99 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it
  • 100. L’IVA NEL SETTORE IMMOBILIARE Applicazione dell’inversione contabile Il reverse charge si applica: 1. alle cessioni di fabbricati (o di porzioni di fabbricato) strumentali, imponibili IVA su opzione del cedente, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 8-ter, lett. d) del D.P.R. 633/1972; 2. alle cessioni di fabbricati (o di porzioni di fabbricato) strumentali, imponibili IVA, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 8-ter, lett. b), del D.P.R. 633/1972 poste in essere nei confronti di cessionari, soggetti passivi, con pro- rata di detraibilità non superiore al 25%. 10 Dott. Claudio Melillo 0 18 novembre 2008 www.economiaediritto.it