2. La giurisdizione comunale
Il processo di sviluppo della documentazione comunale prese avvio nel corso del
secolo XII. Il fenomeno è strettamente legato all’affermazione dell’autonomia politica
delle città comunali e della conquista del territorio tradizionalmente pertinente alla città
(il comitatus) e anche di quelli pertinenti ad altre città.
Due furono gli antagonismi fondamentali che diedero luogo alle prime scritture
documentarie dei comuni cittadini:
1. le guerre ricorrenti con le signorie del territorio, precedute talvolta da conflitti tra
comunità e signorie tendenti ad richiedere al Comune la giurisdizione arbitrale.
2. il conflitto con gli imperatori tedeschi
(3.) Per le città marinare come Pisa un ruolo fondamentale ebbe anche la necessità
di regolare i rapporti commerciali e diplomatici con le altre potenze del
Mediterraneo
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3. Comune e Territorio
Sforzo continuo di sottomissione dei territori rurali, al fine di garantire gli
approvvigionamenti alimentari e favorire la diffusione della proprietà fondiaria dei
cittadini.
Metodi:
• giurisdizione arbitrale
• acquisti
• diplomi
• guerre
• liberazioni forzose
L'impegno militare e politico per rivendicare
l'autonomia comunale e per assoggettare il
territorio determinò una dilatazione delle
esigenze finanziarie e un impulso a una più
funzionale organizzazione amministrativa,
che ebbe un riscontro nei modi di produzione
e di conservazione della documentazione
comunale.
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4. Documenti
Forma prevalente: il "diploma", redatto da notai o da cancellieri, consente di
stipulare negozi giuridici tra il comune e altre autorità (signori di castello, comunità
rurali, comuni urbani minori).
Contenuti:
• patti di alleanza
• vincoli di dipendenza feudale
• aiuti militari
• obblighi fiscali
• lodi arbitrali
• sentenze Fino a tutto il XII secolo questi documenti furono scritti
su pergamene sciolte, in forma di pezzi singoli, e
conservati nelle casse e negli armadi degli uffici ove
avevano sede le principali magistrature del comune e più
spesso nelle chiese.
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5. Analisi
Analizziamo assieme:
• Lodo consolare, 1109 settembre 30, <Genova>, in ecclesia Sancti Laurencii http://
scrineum.unipv.it/atlante/schede/genova-1109-09-30/
• Breve recordationis del 1113 settembre 7, S. Feliu de Guixoles
• Trattato tra Pisa e Amalfi 1126 ottobre 1
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6. Lo scontro con l’Impero
• metà del secolo XII: in quasi tutte le città si erano formate le prime istituzioni
comunali
•1158 Roncaglia, Constitutio de regalibus: prerogative dell'autorità regia (regalia)
• esercizio della giustizia
• riscossione delle imposte
• facoltà di battere moneta
• diritto di arruolare eserciti
• controllo di strade e fortezze.
• Risposta: riconoscimento della sovranità imperiale ma rivendicazione del diritto
all'autogoverno, rifiuto di funzionari imperiali e dell'imposizione arbitraria di
tributi.
• Pace di Costanza (1183) l'esercizio delle regalie ai comuni: diritto di eleggere i
propri consoli, costituire leghe, esercitare diritti sul territorio ed erigervi fortezze
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7. Ius Statuendi
Riconoscimento della regalia in iurisdictione, tam in criminalibus causis quam in
pecuniariis [...], tam in civitate quam extra civitatem
Sviluppo nei fatti e anche nel lungo antagonismo tra leges imperiali e consuetudines
locali - dello ius statuendi, ossia la possibilità di condere legem, fulcro giuridico della
autonomia politica dei comuni italiani.
Riconoscimeto della potestas constituendorum magistratuum ad iustitiam
expediendam, ossia proporre i propri consoli all'investitura imperiale e la competenza
nelle cause d'appello fino al valore di 25 lire, riservandosi il sovrano di esercitare la
giurisdizione su quelle maggiori attraverso propri funzionari, che avrebbero comunque
dovuto giudicare in loco e secundum mores et leges delle singole città.
Relativa applicazione negli ultimi anni di regno del Barbarossa, poi la presenza
imperiale divenne intermittente e questo consentì ai comuni di continuare l’erosione
delle prerogative imperiali.
La magistratura consolare finì con l'essere sostituita da quella podestarile: profondo
cambiamento istituzionale e di fondamento giuridico del potere.
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8. Ius Proprium a Pisa
Il processo appare precoce.
• Possiamo già considerare “costituzionali” e “fondanti diritto” le secutitates di
Giordano e di Daiberto (fine XI)
• 1156-1161: codificazione del diritto cittadino
• 1162-1164: redazione dei Brevi dei Consoli
Breve 1162: Constituta facta tam de Usibus quan de Legibus firma tenebo. [..]
Securitates quas fieri fecit episcopus Gerardus et archiepiscopus
Daibertus, ne tempore huisus mei consulatus rimpantur studium et
operam dabo; quas in ecclesia Sancte Marie publice bis legere faciam.
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9. Pisa, metà XII sec.
(1081- Enrico IV - riconosce ai Pisani le consuetudines quas habent de mari)
Prima del 1160 vennero redatti a Pisa due testi fondamentali del diritto municipale
italiano:
Constitutum legis: sono individuate le norme del diritto generale effettivamente
applicate e applicabili e sono riunite e riordinate le disposizioni deliberate dai
competenti organi cittadini
Constitutum usus : viene accertato e definito il contenuto normativo di tutte e sole le
consuetudini che avrebbero dovuto costituire diritto vigente nella città.
Precoci per l’epoca ed «estremamente evoluti sotto il profilo della tecnica legislativa»,
in essi «fu elaborato un nuovo sistema, nel quale la città assunse autonomamente la
titolarità della funzione legislativa» (Storti Storchi).
Furono il prodotto dell’elaborazione normativa di legislatori capaci di fornire
soluzioni rispondenti alle necessità di una società comunale e mercantile in
mutamento.
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10. Diritto a Pisa
Di fronte ad una situazione in cui erano complessivamente vigenti diversi diritti, i
giuristi pisani elaborarono un nuovo sistema in cui la città assunse autonomamente
la titolarità della funzione legislativa.
Il Constitutum usus fissò le consuetudini che formavano il diritto vigente della
città,
il Constitutum legis le norme del diritto generale effettivamente applicate e quelle
deliberate dalla città.
A tutto ciò fu aggiunta l'interpretazione di queste svariate fonti. La redazione dei
due testi rispose all'esigenza di costituire un complesso di regole fisse, adatte a
realizzare quella pace e concordia interne, indispensabili per lo sviluppo
economico e l'affermazione della supremazia sul territorio. (ML Ceccarelli)
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11. Lettera del 1124-1127 (Pavia)
Lettera di un monaco di S. Vittore di Marsiglia al suo abate: si felicita della sua
elezione, si scusa di non aver potuto presenziare all'evento e racconta le peripezie
del suo viaggio. Dice di essersi dovuto recare a Pavia e di aver qui iniziato ad
accrescere le proprie conoscenze giuridiche. Pensando che queste possano essere di
grande utilità per il monastero e rimarcando come molti studenti provenzali si
rechino in Italia per apprendere la legge, chiede il permesso di recarsi a Pisa a
questo scopo.
Nunc autem quia per totam fere Italiam scolares et maxime Provinciales,
necnon ipsius ordinis de quo sum, quamplures legibus catervatim studium
adibentes incessanter conspicio, et monasterium nostrum a clericis et a laicis
sine intermissione placitando lacessiri atque justarum possessionum
detrimentum pati considero, aliquantulam ujusmodi scientiam habere desidero.
[..] Si vestre igitur. summe pater, dignitati placeat ut in hoc opere studium, pro
posse meo, exerceam, queso et suppliciter obsecro quatenus super hoc negotio
karitativam michi licentiam impen**tis et Pisano priori vestris litteris ut michi
subveniat mandare disponatis. Si enim quod expeto apud vestram
misericordiam impetravero, Pisas, ad exercendum ibi studium, si Deus
consesserit, adiero.
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12. Diritto a Pisa
La lettera lega perfettamente sia con le diverse attestazioni di sapientes,
iusrisperiti e legis doctores a Pisa alla metà del XII secolo, sia col fatto che fu un
certo Ricardus Pisanus residente in Provenza a tradurre in latino la Summa del
Codice giustinianeo nota come lo Codi.
Redazione dei costituti, studium, ruolo attivo degli esperti di diritto nel ceto
dirigente del primo Comune e loro dispersione in località strategiche del
Mediterraneo non furono ovviamente fatti isolati: in quanto città proiettata sul
mare, forte al punto da confrontarsi con i poteri imperiali e papali, Pisa indirizzò
molte delle sue energie nell’adeguamento degli strumenti normativi che potevano
favorirne la politica internazionale e facilitare il lavoro ‘in trasferta’ dei suoi
mercanti.
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13. Diritto a Pisa
I rapporti fra il Comune di Pisa e la Chiesa cittadina si configurarono in termini
diversi dal passato, anche antagonistici, quando il Comune raggiunse una grande
forza e ottenne il diploma di Federico I del 6 aprile 1162, con il quale l’imperatore
riconosceva alla città l’autonomia giurisdizionale estesa anche al suo territorio.
Si tratta decennio che seguì la cacciata del visconte (1154-1164), nel contesto
della realizzazione di imponenti opere pubbliche e nell’imminenza del confronto fra
i Pisani e Federico I, il quale rivendicava a sé le prerogative della sovranità
imperiale sulle tendenze autonomistiche delle città, che si collocano le iniziative
legislative di notevole rilievo per Pisa, in particolare la redazione dei Brevi
consolari del 1162 e del 1164 e dei Costituti della legge e dell’uso, quest’ultimo
con data di pubblicazione 1160
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14. I Brevi
• Redazione scritta e annualmente aggiornata delle regole e delle competenze e dei
programmi che i consoli giuravano di attuare durante il loro consolato al momento
di accedere alla carica
• Predisposto entro il mese di ottobre da 5 sapientes nominati dai consoli in carica
• Disposizioni:
• Applicative: norme giuridiche già codificate nei Constituta o procedurali
riguardanti l’esercizio della giurisdizione, l’amministrazione e i rapporti con gli
altri organi istituzionali e con i cittadini
• Esecutive: ad es. lavori pubblici: non è chiaro decisi da chi.. consilium
• Giuramento dei magistrati e officiali
• Breve Populi o sacramentum sequimenti: consulatus qui iuret populo vel populus
iuret ei. Predisposto dalla medesima commissione
Altri “brevi”: Genova 1143, Pistoia 1150-1170, Venezia «promissione dogale»1192
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15. I Brevi
• Prime copie: 1162-1164, già TARDE
• Originaria redazione (perduta) con l’aggiunta di capitoli, norme e modifiche
• Invocatio - Datatio
Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Xristi Millesimo .C.LXIII.
indict[...***]
• Suddivisione in capitoli
• Formula iniziale di giuramento di fedeltà alla civitas e di osservanza dei compiti
istituzionali di tutela dei cittadini, della Chiesa di Pisa e dei confini territoriali
• Adempimenti ripetitivi
• Competenze dei consoli e doveri per una corretta amministrazione
• Adempimenti specifici
• Insieme disorganico
• maggiore organicità nel Breve del 1164
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16. Bibliografia
• Ottavio Banti, ‘Il notariato e l’amministrazione del comune di Pisa: secoli XII-XIV’, in ‘Il notariato
e l’amministrazione del comune di Pisa: secoli XII-XIV’, Civiltà comunale: libro, scrittura,
documento. Atti del convegno dell’Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti (1989) pp.
129–155.
• Gabriella Rossetti (ed.), Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione
normativa esemplare, (GISEM-Liguori: Napoli, 2001).
• Claudia Storti Storchi, Intorno ai Costituti pisani della legge e dell’uso (secolo XII), (GISEM-
Liguori: Napoli, 1998).
• Claudia Storti Storchi, ‘Per un’indagine sui costituti pisani. Alle origini dello ius proprium tra
continuità e rinnovamento’, in Gabriella Rossetti, ed., Legislazione e prassi istituzionale a Pisa
(secoli XI-XIII). Una tradizione normativa esemplare (Liguori: Napoli, 2001) pp. 17–32.
• Paola Vignoli (ed.), I costituti della legge e dell’uso di Pisa (sec. XII). Edizione critica integrale del
testo tràdito dal ‘Codice Yale’(ms. Beinecke Library 415). Studio introduttivo e testo, con appendici,
(Istituto Storico Italiano per il Medio Evo: Roma, 2003).
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