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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI 
Valutazione dei rischi da interferenze 
Edizione 2013
Pubblicazione realizzata da 
INAIL 
Settore Ricerca 
Dipartimento Processi Organizzativi 
Servizio Prevenzione e Protezione 
Edizione settembre 2013 a cura di 
Raffaele Sabatino INAIL, Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca 
con la collaborazione di 
Andrea Cordisco INAIL, Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici 
CONTATTI 
INAIL - Settore Ricerca 
Dipartimento Processi Organizzativi 
Servizio Prevenzione e Protezione 
Via Alessandria, 220/E - 00198 Roma 
r.spp@inail.it 
r.dpo@inail.it 
www.inail.it 
Š 2013 INAIL 
La pubblicazione viene distribuita gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonchÊ la riproduzione con qualsiasi 
mezzo. È consentita solo la citazione con l’indicazione della fonte. 
ISBN 978-88-7484-361-9 
Tipolitografia INAIL - Milano, finito di stampare nel mese di febbraio 2014
INDICE 
LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA ............................................................................................................................ 6 
1.1 LE INTERFERENZE LAVORATIVE NELL’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ...................................................................................... 6 
1.2 ALCUNE DEFINIZIONI .............................................................................................................................. ....................... 6 
1.3 L’ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. .............................................................................................................................. 8 
1.4 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE LAVORATIVE ................................................................................................ 10 
1.5 LE NOVITÀ APPORTATE DAL “DECRETO DEL FARE” ............................................................................................................ 11 
1.6 I REQUISITI E I COMPITI DELL’”INCARICATO” ..................................................................................................................... 11 
1.7 IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ................................................................................. 13 
1.8 IL DUVRI E LA DELEGA DI FUNZIONI .............................................................................................................................. . 15 
IL DUVRI: QUANDO E COME? .............................................................................................................................. .......... 18 
2.1 GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ART. 26 ........................................................................................................................... 18 
2.2 LA STRUTTURAZIONE DEL DUVRI .............................................................................................................................. .... 25 
2.3 IL DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL DUVRI ........................................................................................................................... 26 
2.4 IL DUVRI NELLA P.A. .............................................................................................................................. ................... 30 
2.5 IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI ................................................................................................................ 33 
2.6 LA FORNITURA E LO SCARICO IN CANTIERE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO .................................................................. 36 
I COSTI DELLA SICUREZZA NEL DUVRI ............................................................................................................................ 40 
3.1 I COSTI DELLA SICUREZZA (SPECIALI E ORDINARI) ............................................................................................................... 40 
3.2 COME COMPUTARE I COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE ........................................................................................... 42 
UN POSSIBILE MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA .......................................................... 46 
4.1 L’APPROCCIO METODOLOGICO .............................................................................................................................. ........ 46 
4.2 UN POSSIBILE MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ........................................................................... 47 
4.3 I CASI IN CUI NON VA REDATTO IL DUVRI ........................................................................................................................ 48 
4.4 IL MODELLO .............................................................................................................................. ................................ 49 
UN ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ..................................................................................... 70 
5.1 IL DUVRI PRELIMINARE (REV. 0) .............................................................................................................................. .... 70 
5.2 IL DUVRI DEFINITIVO (REV. 1) .............................................................................................................................. ....... 92 
5.3 IL DUVRI (REV. 2) .............................................................................................................................. ....................... 95 
5.4 IL DUVRI (REV. 3) .............................................................................................................................. ..................... 116 
BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................. ................................. 131
La normativa vigente in materia
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 
La normativa vigente in materia 
1.1 Le interferenze lavorative nell’evoluzione della normativa 
L’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente l’obbligo di 
elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, 
indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da 
interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’Impresa 
appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria Azienda. 
In realtà, il d.lgs. 626/94 e s.m.i., all’art. 7, aveva già introdotto per la prima volta (nei Decreti del ‘55 e del ‘56 
non si rileva infatti un esplicito riferimento) l’obbligo di valutazione dei rischi da interferenza lavorativa 
allorché siano affidati dei lavori all’interno di Aziende, Enti, ecc., ad Imprese appaltatrici o a lavoratori 
autonomi, (contratti di appalto o contratti d’opera) promuovendo, in sostanza, la collaborazione e lo scambio 
di informazioni tra Imprese Committenti e Imprese appaltatrici. 
1.2 Alcune definizioni 
Contratto d’appalto: 
contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio 
rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 e segg. Codice 
Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza. 
Appalti pubblici di forniture: 
appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la 
locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti (comma 9 art. 3 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). 
Appalti pubblici di servizi: 
appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei 
servizi di cui all'allegato II del d.lgs.163/06 (comma 10 art.3 d.lgs. 163/06). 
Concessione di servizi: 
contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il 
corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo, in conformitĂ  all'art. 30 del d.lgs. 163/06 (comma 12 art.3 d.lgs.163/06). 
Contratto d’opera: 
si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un 
servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente 
(art. 2222 e segg. Codice Civile); definito anche contratto di lavoro autonomo. 
Contratto di somministrazione: 
contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, 
prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 Codice Civile). 
Contratto misto: 
contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture 
(comma 1 art.14 d.lgs. 163/06) 
Datore di Lavoro Committente (DLC): 
è il soggetto che, avendone l'autorità, affida “lavori, servizi e forniture” ad un operatore economico (Impresa 
o lavoratore autonomo) all'interno della propria Azienda; è il titolare degli obblighi di cui all’art. 26. 
Interferenza: 
circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o 
tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. 
Rischi da interferenze: 
sono tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni, all’interno dell’Azienda o dell’unità 
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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 
1.3 L’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. 
L’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., nell’attuale formulazione della Legge 9 agosto 2013, n. 98, recita: 
“Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’Impresa appaltatrice o a 
lavoratori autonomi all’interno della propria Azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, 
nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’Azienda medesima, sempre che abbia la 
disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: 
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità 
tecnico-professionale delle Imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai 
servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. 
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita 
attraverso le seguenti modalitĂ : 
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’Impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del 
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui 
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla 
propria attivitĂ . 
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 
8 
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
b) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle 
diverse Imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, 
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove 
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di 
attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter (*), con 
riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’Impresa appaltatrice e dei 
lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza 
professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e 
di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In 
caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato 
in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piĂš 
rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua 
sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del 
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle Imprese appaltatrici o dei singoli 
lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e 
di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 
3 bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai 
servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non 
è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio 
di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attivitĂ  in ambienti 
confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, 
o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla 
presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 
uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle 
giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento 
all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. 
3 ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che 
affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione 
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare 
dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio 
dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei 
luoghi in cui sarà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli 
atti contrattuali. 
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilitĂ  solidale per il mancato 
pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’Imprenditore committente risponde 
in solido con l’Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il 
lavoratore, dipendente dall’Appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto 
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore 
marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi 
specifici propri dell’attività delle Imprese appaltatrici o subappaltatrici. 
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento 
della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di 
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, debbono essere 
specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure 
adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a 
ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi 
della sicurezza del lavoro debbono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano 
ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piĂš 
rappresentative a livello nazionale. 
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure 
di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare 
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla 
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle 
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è 
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 
sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati 
comparativamente piĂš rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi 
settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo 
del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piÚ vicino a quello preso 
in considerazione. 
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo 
modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di 
appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 
dall’Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografi a, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.” 
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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 
1.5 Le novità apportate dal “Decreto del Fare” 
Il cosiddetto “Decreto del Fare”, Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9 agosto 2013, 
n. 98), modifica l’art. 26 introducendo ai commi 3 e 3 bis le seguenti innovazioni: 
11 
1. Previsione dell’incaricato (comma 3): 
in alternativa al DUVRI, il DLC potrĂ  individuarlo, limitatamente ai settori di attivitĂ  a basso rischio 
infortunistico; la Norma ha l’obiettivo di tramutare un adempimento spesso meramente formale (il 
DUVRI) in adempimento sostanziale attraverso l’individuazione di una figura in possesso di 
formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, che conosca e sia 
presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sia in grado di intervenire efficacemente al fine di 
scongiurare possibili rischi da interferenze, nell’azione di cooperazione e coordinamento. 
2. Esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI o dalla misura alternativa di cui sopra (comma 3 bis): 
relativamente all’affidamento di servizi di natura intellettuale (es.: consulenti, tecnici interpellati per la 
redazione di progetti, ecc.), alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto non generano 
interferenze da gestire tra attività lavorative), ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque 
uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza 
di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei 
rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i.. 
Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla 
somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata 
con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. 
In caso di attività a basso rischio infortunistico il DUVRI potrà essere sostituito dall’individuazione 
dell’incaricato; in tali contesti, questi potrà quindi sovrintendere anche ad attività di rilevante importanza, in 
termini di durata temporale e di lavoratori impegnati, anche se di durata superiore ai cinque uomini-giorno. 
1.6 I requisiti e i compiti dell’“incaricato” 
La figura dell’incaricato, come emerge dalla Norma, deve essere in possesso di formazione, esperienza e 
competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonchĂŠ di periodico 
aggiornamento e di conoscenza diretta. 
Peraltro, nella medesima Norma, non sono state definite le caratteristiche relative a tale esperienza, 
rimanendo in capo al DLC la responsabilità dell’individuazione della figura idonea. 
Nell’attuale silenzio normativo, che nemmeno rimanda ad una successiva normazione specifica, si presume 
che la necessaria formazione dell'incaricato debba essere quella prevista dall'Accordo Stato Regioni e 
quindi, attualmente, quella obbligatoria per i lavoratori (quattro piĂš quattro ore per rischio basso), quella 
particolare aggiuntiva per il preposto (di otto ore) e l'aggiornamento quinquennale di sei ore. 
L'incaricato dovrĂ  essere individuato, ai fini probatori, per iscritto e con data certa; seguirĂ  quindi 
accettazione da parte dell’interessato, con modalità analoghe. 
Il contratto relativo all’affidamento del lavoro/servizio/fornitura, nel quale sarà data chiara evidenza 
all’individuazione dell’incaricato, dovrà attribuire al medesimo poteri di coordinamento per la sicurezza ampi 
e ben definiti, analogamente a quanto avviene nel caso del cantiere per il Coordinatore della sicurezza per 
l'esecuzione dei lavori (CSE), figura che, concettualmente, corrisponde alla nuova figura dell'incaricato. 
Tali poteri, che pongono in essere altrettanti doveri, consistono essenzialmente in: 
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle Imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni normative e aziendali di sicurezza del lavoro, 
dei verbali di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure; 
b) organizzare tra i Datori di Lavoro presenti, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attivitĂ  e la reciproca informazione; 
c) segnalare al DLC o al Dirigente, ove allo scopo delegato, previa contestazione scritta alle Imprese e 
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge, e aziendali, di sicurezza 
del lavoro, di eventuali verbali di coordinamento e delle relative procedure adottate; 
d) proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dai 
luoghi di lavoro, o la risoluzione del contratto; 
e) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, singole lavorazioni fino 
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.
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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 
1.7 Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 
Il DUVRI deve essere elaborato, nei casi previsti, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad 
un'Impresa esterna, o a dei lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda. 
Il DUVRI è necessario anche nelle fattispecie nelle quali l’oggetto dell’appalto prevede l’impianto di cantieri 
temporanei anche per quella parte, non trascurabile, di lavori non soggetti all'obbligo di designazione del 
Coordinatore della sicurezza per la progettazione dei lavori (CSP) e relativa stesura del PSC. 
In tali casi, il DLC corrisponde a quel soggetto che nel Titolo IV Cantieri temporanei o mobili del d.lgs. 81/08 
e s.m.i. è denominato semplicemente “Committente” e, come tale, deve fornire all’Impresa appaltatrice, e ai 
lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essi sono 
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivitĂ . 
Al fine di poter attuare quest’obbligo il Legislatore ha introdotto l’obbligo per il DLC di promuovere la 
cooperazione ed il coordinamento di quei “datori di lavoro e subappaltatori” che contrattualmente operano 
all’interno della propria Azienda. 
Nel documento, infatti, dovranno essere fornite indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei 
maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro, ovvero “l'interferenza tra attività 
lavorative”. 
La redazione del DUVRI, quindi, costituisce onere dell'Azienda Committente, sia essa pubblica o privata. 
Questa è tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività oggetto dell’appalto, 
prendere visione dei rischi riportati nel documento in parola e riconsegnarlo al Committente vistato per 
accettazione. 
Sono esclusi dal campo di applicazione solo gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali, 
le semplici attività di consegna di merce o beni e ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque 
uomini-giorno secondo le previsioni del comma 3 bis dell’art. 26. 
Il DUVRI deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato, come vedremo piĂš 
avanti, dinamicamente, in funzione dell’evoluzione dell’affidamento. 
Si ribadisce che nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV (art. 90 e segg.), salvo che in 
cantiere non sia presente un’unica Impresa, l'analisi dei rischi da interferenze e la relativa stima dei costi 
sono contenuti nel PSC e, pertanto, non è necessaria la redazione del DUVRI. 
Riassumendo: 
Il DUVRI è redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie 
del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in 
ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da 
interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneitĂ  tecnico professionale 
richiesti dall’art. 26 
Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei 
contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che 
implichino la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si 
ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrĂ  
evidenziare l'assenza di rischio (contratto cosiddetto non rischioso) 
Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in 
quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, 
all'ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella 
tecnologia delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature 
da parte dell’Azienda, ecc.; 
Il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia giĂ  un PSC redatto 
dal CSE ed accettato dalle Imprese; in tal caso le Imprese appaltatrici presenti in 
cantiere redigono il Piano Operativo della Sicurezza (POS), in quanto i rischi da 
lavorazioni interferenti sono giĂ  stati contemplati dal PSC stesso 
13
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 
Prima di entrare, nel prossimo capitolo, nel dettaglio del disposto dell'art. 26, è opportuno soffermarsi ancora 
sulle figure che sono soggette ai diversi obblighi vigenti in quanto, è dall'agosto del 2007, da quando cioè fu 
modificato l'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 e s.m.i., che alcuni consulenti del lavoro non hanno pienamente colto il 
senso e il contenuto, dell'art. 7 prima e dell'art. 26 oggi, causando aggravi economici alle Aziende senza, 
peraltro, condurre ad alcun incremento concreto della sicurezza. 
L'applicazione standardizzata del DUVRI ha determinato, infatti, una sproporzionata proliferazione di 
documenti cartacei (spesso in ciclostile) senza produrre alcun effetto sulla sicurezza reale dei lavoratori 
interessati, spesso del tutto inutili e inutilizzati, predisposti (e poi riposti) al solo fine di una eventuale 
dimostrazione all'organo di vigilanza. 
Tuttavia il Legislatore ha esplicitamente individuato i destinatari degli obblighi e gli ambiti di applicazione del 
DUVRI, ma l’errata prassi comune e, sovente, occorre segnalarlo, il business dei consulenti ne hanno 
spesso travisato il significato. 
Nell'art. 26, il Legislatore ha voluto chiaramente esprimere, come giĂ  nel precedente art. 7 del d.lgs. n. 
626/94 e s.m.i., determinati obblighi di sicurezza in funzione delle differenti situazioni di lavoro; all'interno 
dell'art. 26, infatti, ha utilizzato i seguenti termini: 
a. il Datore di Lavoro (comma 1) 
b. i Datori di Lavoro (comma 2) 
c. il Datore di Lavoro Committente (comma 3) 
che non possono che avere precisi significati, diversi fra di loro, che il Legislatore ha confermato con l'ultima 
modifica legislativa non avendone modificato la formulazione. 
Al comma 1, con la dizione Datore di Lavoro si vuole intendere quel soggetto che, all'interno della propria 
attivitĂ  produttiva, intende affidare a terzi determinati lavori o prestazioni ottemperando a determinati 
obblighi. 
Al comma 2, invece, tutti i Datori di Lavoro, interessati all’appalto che deve essere eseguito, i quali debbono 
cooperare e coordinarsi fra di loro per informarsi dei rischi che ognuno introdurrĂ  nell'ambiente di lavoro, 
anche al fine di eliminare, con una pianificata programmazione delle proprie attivitĂ , i rischi interferenti per i 
rispettivi lavoratori. 
Al comma 3, invece, è previsto che il DLC deve promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al 
comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per 
eliminare, o per ridurre al minimo, i rischi da interferenza. 
Risulta evidente che il Legislatore, prima con la modifica dell'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 e s.m.i., nell'agosto 
del 2007, e poi con la conferma delle stesse formulazioni nell'ambito dell'art. 26, abbia costantemente 
confermato nel tempo una linea ben precisa. 
È palese, di conseguenza, che il DUVRI dovrà essere elaborato unicamente quando negli appalti 
commissionati possa esserci interferenza fra i lavoratori delle Imprese appaltatrici e quelli del DLC (contratto 
rischioso); infatti, è solo quest'ultimo che può sapere come eliminare i rischi di interferenza fra i propri 
lavoratori e quelli delle altre Imprese. 
Se così non fosse, il comma 2 dell’art. 26 non avrebbe più ragion d’essere, in quanto non sarebbe 
necessaria alcuna cooperazione e alcun coordinamento fra le Imprese esecutrici, dal momento che tale 
incombenza ricadrebbe esclusivamente sul DLC. 
Questo non è assolutamente vero, considerata la reiterata conferma del Legislatore, e si auspica, pertanto, 
che, ferma restando la necessitĂ  di operare un attento esame delle attivitĂ  da appaltare, relazionandole al 
contesto specifico, il DUVRI venga redatto solamente nei casi ove risulti davvero necessario, nella 
convinzione che la sicurezza vera si realizzi concretamente con la cooperazione fra le Imprese e non con i 
pezzi di carta. 
È doveroso segnalare, inoltre, che il DUVRI deve essere elaborato solo laddove sia possibile eliminare o 
ridurre i rischi da interferenza fra i lavoratori del Committente e quelli delle Imprese affidatarie. 
Ove questo non risulti possibile, come peraltro può accadere, il DUVRI consisterà in una dichiarazione del 
DLC che formalizzerà l’impossibilità di eliminare, o ridurre, i rischi da interferenza con le specifiche 
giustificazioni del caso; in questi casi risulteranno fondamentali, ai fini della sicurezza, le decisioni assunte in 
sede di riunione di coordinamento fra tutti i Datori di Lavoro interessati, in primis quello Committente. 
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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 
1.8 Il DUVRI e la delega di funzioni 
La redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) è obbligo esclusivo, e non delegabile, del Datore 
di Lavoro; parallelamente l’elaborazione del DUVRI è obbligo del DLC, pur potendo questi delegare tale 
elaborazione a terzi. 
Il DUVRI, pur essendo una valutazione del rischio, può quindi essere oggetto di delega di funzioni. 
Il DUVRI, come peraltro il DVR, debbono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la 
valutazione dei rischi e sulla quale il DLC ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’affidamento. 
Si ritiene che, laddove il DLC decidesse di delegare un proprio Dirigente, non ricorra in automatico la 
previsione dell’art. 299 d.lgs. 81/08 e s.m.i., inerente la fattispecie dell’esercizio di fatto di poteri direttivi, e 
sia comunque necessaria la delega di cui all’art. 16 del citato Decreto. 
Appare ragionevole infatti, considerata la portata degli obblighi previsti dall’art. 26, che questi, per essere 
trasferiti a terzi, debbano essere specificatamente delegati. 
Si pensi in un’Azienda, ad esempio, a quei soggetti, inquadrati contrattualmente come impiegati, ma che 
operativamente sono dei fiduciari del Datore di Lavoro, con ampi poteri direttivi (responsabili di linee di 
produzione, responsabili di area, ecc.) i quali, in assenza di specifica delega, diverrebbero oggetto di gravosi 
oneri senza, al limite, esserne a conoscenza! 
Si segnala infine, che l’elaborazione del DUVRI non può diventare onere per l’RSPP, a meno che questi non 
sia stato investito dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa, ecc. (vedi art. 16). 
15
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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 
In relazione alla definizione di interferenza lavorativa si può far riferimento alla Determinazione n. 3 del 5 
Marzo 2008 dell'AutoritĂ  per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCPLSF), nella 
quale è precisato che si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il 
personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella 
stessa sede aziendale con contratti differenti. 
In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarĂ  espletato il 
lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. 
Si possono considerare interferenti i seguenti rischi: 
ž immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore; 
ž derivanti da sovrapposizioni di piÚ attività svolte da operatori di Appaltatori diversi; 
ž esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l'Appaltatore, 
ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivitĂ  propria dell'Appaltatore; 
ž derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che 
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivitĂ  appaltata). 
20 
Si possono distinguere inoltre: 
¾ rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore; 
ž rischi in uscita: rischi specifici presenti nella normale attività del Committente, non presenti 
normalmente nell’attività dell’Appaltatore: 
ž rischi da contiguità fisica e di spazio: derivati da sovrapposizioni di piÚ attività svolte da diversi 
Appaltatori; 
ž rischi da commissione: derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal 
Committente (a differenza dell’ordinaria operatività dell’Appaltatore). 
La Determinazione ha inoltre escluso la possibilità d’interferenze nei seguenti casi: 
Î la mera fornitura, senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure 
suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di 
materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti 
sono stati valutati nel PSC, come precisato al paragrafo 2.5); 
Î i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante (intesa come 
amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti di cui al comma 33 dell’art. 3 del d.lgs.163/06), 
intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del 
servizio, anche non sede dei propri uffici; 
Î i servizi di natura intellettuale. 
In definitiva, si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che 
rispondono a Datori di Lavoro diversi, sia in termini di contiguitĂ  fisica e di spazio, sia in termini di 
condivisione di attivitĂ  lavorativa. 
Sono esaminate le diverse possibili situazioni indicate di seguito ai casi da a) a d) . 
I casi a) e d) sono pacifici; il caso b) merita invece alcune considerazioni: sovente si osserva che nei 
documenti in questione si perviene, frettolosamente, a liquidare la questione DUVRI asserendo l’assenza di 
interferenze lavorative, in quanto le varie attivitĂ  sono eseguite in fasce orarie diverse, come ad esempio nel 
caso di un’Impresa di pulizie che operi nelle ore precedenti l’ingresso in sede dei lavoratori del DLC. 
Tale affermazione, apparentemente del tutto oggettiva, si ritiene comunque meritevole di ulteriore 
valutazione; nel caso la citata Impresa di pulizie adoperasse prodotti particolarmente persistenti, a livello di 
percezione sensoriale, un certo tipo di interferenza, seppure differita, potrebbe crearsi, con la conseguente 
necessitĂ  di dover far fronte, almeno in fase di coordinamento, ad obblighi trascurati in prima battuta. 
Parimenti, in relazione al caso c), l’inesistenza di interferenza spaziale, di per sé non comporta l’automatica 
assenza di interferenze lavorative; si pensi ad una ristrutturazione edile, magari di una certa consistenza, di 
un piano sovrastante un altro, nel quale continuano ad operare, in contemporanea, i lavoratori del DLC.
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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 
25 
2.2 La strutturazione del DUVRI 
Per quanto evidenziato finora, il DUVRI deve essere: 
ƒ integrato con il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR); 
ƒ indipendente dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR); 
ƒ finalizzato a gestire i rischi interferenziali; 
ƒ unico per tutti gli appalti che comportano rischi tra loro interferenti. 
Il DUVRI non si applica ai rischi specifici propri dell’attività delle singole Imprese appaltatrici o dei singoli 
lavoratori autonomi; per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, resta infatti immutato l’obbligo, per 
ciascun Datore di Lavoro, di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR). 
All’atto della predisposizione della richiesta di offerta o, per i contratti pubblici, della pubblicazione del bando 
o della lettera di invito, il DLC trasmette a tutti gli Appaltatori informazioni inerenti: 
ƒ l’organizzazione interna dell’Azienda; 
ƒ i rischi specifici presenti nelle aree di lavoro e incidenti sulle attività oggetto dell’appalto; 
ƒ le fasi lavorative che dovranno essere eseguite; 
ƒ le modalità di gestione dell’emergenza; 
ƒ le modalità di accesso alle aree di lavoro; 
ƒ le modalità d’uso di sostanze o materiali pericolosi; 
ƒ le linee di energia; 
ƒ ecc. 
Quindi, ciascun Appaltatore trasmette al DLC informazioni inerenti: 
ƒ la propria organizzazione; 
ƒ i rischi indotti all’interno dell’Azienda dalle lavorazioni oggetto dell’appalto; 
ƒ le eventuali proposte di ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare; 
ƒ ecc. 
I contenuti minimi del DUVRI debbono riguardare i seguenti punti: 
ƒ prioritaria identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia adoperata); 
ƒ descrizione dell’Azienda Committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso le aree ed i 
reparti interessati dalle attività oggetto dell’appalto; 
ƒ descrizione delle attività svolte dagli Appaltatori; 
ƒ identificazione dei locali a disposizione dell’Appaltatore (viabilità, servizi igienici, refettori, ecc.); 
ƒ valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro (previa individuazione dei rischi e delle 
sovrapposizioni spazio-temporali); 
ƒ cronoprogramma delle attività che evidenzi: 
o le attività oggetto dell’appalto; 
o le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attivitĂ ; 
o le attivitĂ  lavorative omogenee per rischio; 
o gli esecutori delle attivitĂ . 
ƒ organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare; 
ƒ computo estimativo dei costi della sicurezza; 
ƒ coordinamento delle fasi lavorative. 
L’intero procedimento che porta all’elaborazione del DUVRI è finalizzato ad enfatizzare le situazioni più 
pericolose dei rischi interferenti, ad individuare le procedure per le lavorazioni critiche necessarie alla 
gestione dell’appalto, a pianificare preventivamente le sequenze spazio-temporali delle diverse attività, a 
valutare tutti i rischi interferenti con una metodologia sistematica, a predisporre le misure di prevenzione e 
protezione necessarie alla eliminazione/riduzione/gestione dei rischi interferenti ed a fornire chiare 
informazioni agli Appaltatori su eventuali obblighi previsti nelle aree di lavoro oggetto dell’appalto.
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 
Il DLC valuta prioritariamente se le attivitĂ  da 
appaltare rientrano nel campo di applicazione del 
26 
2.3 Il Diagramma di flusso del DUVRI 
Datore di Lavoro Committente 
DUVRI; al riguardo deve valutare se: 
SI 
SI 
L’attività prevede rischi 
derivanti dalla 
presenza di agenti 
cancerogeni, 
biologici, atmosfere 
esplosive o dalla 
presenza dei rischi 
particolari di cui 
all’allegato XI? 
NO 
(*) allo stato, in carenza del decreto applicativo, di cui al comma 3 dell’art. 26, non è consentito ricorrere 
all'incaricato in alternativa alla elaborazione del DUVRI. 
Non è necessaria 
l’elaborazione del DUVRI 
L’attività é di 
natura 
intellettuale? 
L’attività 
è una mera 
fornitura di 
materiali o 
attrezzature? 
Il DLC promuove lo scambio 
reciproco delle 
informazioni tra tutti i 
soggetti operanti, il 
coordinamento 
e la cooperazione 
SI 
SI 
NO 
NO 
1. 
AttivitĂ  
preliminare 
del DLC 
SI 
NO SI 
Si eseguono lavori edili 
o di ingegneria 
civile che rientrano 
nell’attività di cantiere? 
(art. 89 c. 1 lett. a) 
D.lgs. 81/08) 
È’ presente una 
sola 
Impresa? 
L’attività ha durata 
superiore ai cinque giorni? 
E’ necessaria l’elaborazione 
del DUVRI (*)
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 
NO NO 
2. 
Elaborazione 
del DUVRI 
rev. 0 (**) 
1. fornisce dettagliate informazioni (desunte eventualmente dal DVR aziendale) sui 
rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui l’operatore dovrà intervenire e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivitĂ ; 
2. esegue la valutazione dei rischi da interferenze, stimando, oltre ai rischi specifici, 
anche i presumibili rischi indotti a terzi dall’Appaltatore; richiede all’operatore 
economico di segnalare ulteriori rischi introdotti (in aggiunta a quelli valutati 
come standard); 
3. esamina la reale possibilitĂ  di sovrapposizione o di contatto tra piĂš attivitĂ  
presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale; 
4. definisce le azioni a proprio carico e di ogni operatore economico, compresi i 
subappaltatori, individuando le misure idonee ad eliminare, o ridurre, i rischi 
relativi alle interferenze; 
5. richiede i documenti necessari per la verifica dell’idoneità tecnico professionale; 
6. se ritenuto necessario convoca un sopralluogo preventivo con gli interessati. 
3. 
Stima dei costi 
della sicurezza 
da interferenze 
Le voci da considerare come costo di sicurezza sono detti costi speciali; vanno tenuti 
distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. Non debbono essere 
computati in tale sede i costi ordinari, connessi con l’attività degli operatori economici. 
A questo step il DUVRI non è ancora compilato (è una rev. 0): contiene solamente 
i rischi standard (**) e in base a questi è stata redatta la stima dei costi da interferenze: 
il DLC, infatti, ancora non conosce l’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto! 
27 
Essendo presenti piĂš Imprese, 
si ricade nel campo di applicazione 
dell’art. 90 e segg. del Titolo IV (Cantieri); 
pertanto, per tali lavori, si debbono 
porre in essere gli adempimenti del caso 
(CSP, CSE, PSC, ecc.); 
si veda anche il successivo paragrafo 2.5. 
L’ipotesi di presenza di una sola Impresa va 
sempre nuovamente verificata, a seguito 
dell’individuazione dell’operatore economico 
affidatario dell’appalto. 
Potrebbe, infatti, essere necessario ricorrere 
a subappalti che richiederebbero 
l’elaborazione del PSC. 
Non è necessaria l’elaborazione 
del DUVRI 
Il DLC interrompe 
questa procedura, 
formalizzando l’atto, 
e promuove i necessari atti 
di coordinamento 
e cooperazione. 
Il DLC resta in attesa di 
eventuale riconsiderazione 
della problematica, 
individuato l'Appaltatore. 
Se è necessaria l’elaborazione 
del DUVRI 
Se la valutazione indica che il contatto è a rischio interferenziale nullo, 
promuove i necessari atti di coordinamento e cooperazione, in attesa di 
riconsiderare la problematica, individuato l'Appaltatore.
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 
Operatore Economico 
1. riceve un documento, dal DLC, recante le informazioni inerenti l’appalto e le 
specifiche degli ambienti di lavoro nel quale andrĂ  ad operare; 
2. fornisce al DLC i documenti per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale; 
3. effettua, se ritenuto necessario, un sopralluogo preventivo, congiuntamente al DLC, 
negli ambienti di lavoro in cui dovrĂ  operare; 
4. sottoscrive il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione. 
1. fornisce dettagliate informazioni sui rischi 
introdotti dalla propria attivitĂ  negli ambienti in 
cui andrĂ  ad operare; 
2. accetta il DUVRI rev. 0; 
3. formula l’offerta per l’affidamento del contratto 
6. 
Elaborazione 
del DUVRI 
rev. 1 (**) 
5. 
Scelta 
dell’operatore 
(**) il DLC elabora, sulla base delle esigenze dell’appalto che intende affidare e, ovviamente, ignorando l’operatore 
economico che lo acquisirĂ , un DUVRI preliminare (DUVRI rev. 0) contenente i rischi standard ed i relativi costi 
della sicurezza da interferenze standard. 
Tali rischi sono la somma dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro e di quelli che il DLC, in via 
presuntiva, stima poter essere introdotti dall'esecutore delle opere nel proprio ambiente di lavoro. 
Espletata la gara, il DLC, acquisite le informazioni da parte dell’operatore economico individuato inerenti gli 
eventuali ulteriori rischi indotti che si prevede di introdurre nell’ambiente oggetto delle opere, potrà integrare il 
DUVRI rev. 0 elaborando il DUVRI rev. 1. 
È necessario pertanto che l’operatore economico concorrente prenda visione e firmi per accettazione sia il 
DUVRI preliminare rev. 0, elaborato in sede di richiesta di offerta, che la successiva integrazione, nella forma 
del DUVRI definitivo rev. 1, in caso di aggiudicazione. 
28 
per cui è stato interpellato; 
4. indica i costi ordinari necessari per l'attuazione, 
in relazione all’appalto, della normativa vigente 
in materia di sicurezza e di salute. 
4. 
Formulazione 
dell’offerta 
1. analizza i documenti ricevuti dagli operatori 
economici; 
2. individua l’operatore economico al quale 
affidare il contratto, vagliata la congruitĂ  del 
prezzo offerto. 
Il DLC, prima della stipula del contratto, effettua la valutazione dei rischi 
da interferenza definitiva elaborando il DUVRI rev. 1: 
1. approfondisce l’analisi dei rischi da interferenze in considerazione delle informa-zioni 
che l’operatore economico individuato ha fornito, valutando gli ulteriori 
rischi indotti a terzi; 
2. definisce le azioni a proprio carico e di ogni operatore economico integrando, 
eventualmente, le misure pianificate nel DUVRI rev. 0 tenendo conto anche di ogni 
subappalto, che gli appaltatori principali si impegnano a farsi autorizzare ed a 
comunicare, al DLC medesimo, in tempo utile; 
3. valuta la congruità dei costi ordinari indicati dall’Appaltatore in sede di offerta; 
4. ove necessario modifica la stima degli oneri della sicurezza da interferenze.
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 
7. 
Coordinamento 
e cooperazione 
Il DLC al fine di promuovere il coordinamento tra i Datori di Lavoro 
coinvolti, attiva un dialogo sulle misure da adottare; al riguardo: 
1. prima della stipula del contratto, mette a disposizione di tutti i soggetti interferenti 
tra loro o comunque presenti negli stessi ambienti di lavoro, il DUVRI rev. 1; 
2. ove lo ritenga necessario, indice una riunione di coordinamento con tutti gli 
operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame; 
3. modifica il documento sulla base del confronto tra i vari soggetti in sede di 
8. 
Aggiornamento 
periodico del 
DUVRI 
Il DLC, in occasione di nuove o modificate attivitĂ , o cessazione di Imprese o 
lavoratori autonomi a contratto, effettua un aggiornamento della valutazione delle 
interferenze, ripercorrendo il ciclo delle azioni del presente diagramma. 
A tal fine, in coordinamento con tutti gli operatori economici interessati, 
ove necessario: 
1. promuove integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato; 
2. convoca una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi 
di lavoro critiche o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso; 
3. integra o aggiorna il DUVRI individuando le misure migliorative; 
4. adegua i contratti interessati, rideterminando i costi della sicurezza; 
5. stipula un nuovo contratto, revisiona o modifica il contratto in esecuzione. 
Tutti gli operatori economici coinvolti, ove necessario: 
1. propongono al DLC integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato; 
2. richiedono una riunione di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti in fasi di 
lavoro critiche o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso; 
3. collaborano con il DLC nell’individuazioni delle misure migliorative; 
4. sottoscrivono un nuovo contratto o la modifica del contratto in esecuzione. 
29 
coordinamento. 
L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori coinvolti s’impegnano 
a collaborare con il DLC per la stesura coordinata del DUVRI rev. 1; a tal fine: 
1. presentano eventuali proposte di modifica o integrazione al DUVRI rev. 0 per 
migliorare, ove possibile, la sicurezza sulla base della propria “tecnologia” ed 
esperienza; 
2. accettano il DUVRI rev. 1; 
3. ove un’Impresa si rientri per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri) redige il POS; 
4. cooperano tra loro e con il DLC ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 
2.4 Il DUVRI nella P.A. 
Per i contratti redatti dalla P.A., ove trova applicazione il d.lgs. 163/06 e s.m.i., l’art. 26 offre, ai comma 3 e 3 
ter, alcuni spunti di riflessione: 
1. Obbligo di elaborazione del DUVRI in capo al soggetto titolare del potere decisionale e di spesa 
relativo alla gestione dello specifico appalto (comma 3): 
nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti il DUVRI è redatto dal soggetto titolare del potere 
decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto figura, definibile come 
Committente Appaltante, che frequentemente nelle grandi P.A. e, ad esempio, nel contesto della 
gestione degli edifici scolastici, difficilmente coincide con il Datore di Lavoro attuatore. 
2. DUVRI ricognitivo e DUVRI integrato (comma 3 ter): 
nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui al comma 34 dell’art. 3 del d.lgs. 163/06 e 
s.m.i. (*), o in tutti i casi in cui il Datore di Lavoro non coincide con il Committente, il soggetto che 
affida il contratto redige, prima dell’affidamento, il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei 
rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare 
dall’esecuzione del contratto. 
Successivamente, prima dell’esecuzione del contratto, il soggetto presso il quale deve essere 
eseguito il contratto, integra il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi 
in cui sarà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli 
atti contrattuali. 
(*) la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice (es.: una centrale acquisti 
regionale) che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti 
aggiudicatori (es.: una ASL, un Istituto scolastico, ecc.,) o, per i medesimi soggetti, aggiudica appalti 
pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi loro destinati. 
L’adesione a tale convenzione con la centrale di committenza, da parte delle Amministrazioni contraenti, può 
essere facoltativa o, in molti casi, obbligatoria; obiettivi della centrale di committenza sono la 
razionalizzazione della spesa pubblica e l’ottimizzazione delle procedure di scelta del contraente. 
La previsione di una valutazione ricognitiva dei rischi standard (definibile come DUVRI rev. 0) relativi quindi, 
non alla specifica prestazione oggetto dell’appalto ma alla tipologia standard della medesima, sottintende 
che la centrale di committenza, di default, ignori le Amministrazioni contraenti. 
Osservato che, in linea generale, la centrale di committenza non ha neanche la disponibilitĂ  giuridica dei 
luoghi in cui si svolgerà l’affidamento, conseguenza rilevante della previsione normativa è che la centrale di 
committenza dovrĂ  individuare, esclusivamente sulla base dei rischi standard che potrebbero 
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, l’importo dei costi della sicurezza da indicare nel 
bando di gara, avvalendosi di prezziari della sicurezza tipo. 
Costituirà quindi onere dell’Amministrazione contraente, prima dell’esecuzione del contratto, dover 
procedere all’elaborazione del DUVRI integrato (DUVRI rev. 1) e al computo analitico dei costi relativi alla 
sicurezza, e per singole voci dei costi relativi alla sicurezza (utilizzando il prezziario della sicurezza tipo 
precedentemente indicato nel DUVRI ricognitivo rev. 0). 
Ne discende quindi che la responsabilità della quantificazione di tali costi, come dell’individuazione dei rischi 
da interferenza e dell’individuazione delle relative misure preventive e protettive, approntate per eliminare o 
ridurre i suddetti rischi, ricadrà sull’Amministrazione contraente e non sulla centrale di committenza. 
Si segnala, peraltro, che all’art. 86, commi 3 bis e 3 ter, del d.lgs. 163/06 e s.m.i. è specificato che: 
“3 bis: Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle 
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti 
a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo 
alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle 
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture« omissis«” 
“3 ter: Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.” 
Potrebbe peraltro verificarsi l’ipotesi nella quale un’Amministrazione contraente, ipotizzato che la centrale di 
committenza abbia indicato nel bando di gara un importo unico per i costi della sicurezza, non 
assoggettabile a ribasso, non riesca ad aderire in quanto non vi sia più disponibilità sull’importo di tali costi, 
in quanto interamente utilizzato, in precedenza, da altre Amministrazioni contraenti. 
Tale criticitĂ  non appare risolta dalla Norma e richiede una revisione contrattuale, non sempre agevole. 
30
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 
Centrale di committenza 
individua il soggetto affidatario mediante gara 
di appalto per lavori, servizi, forniture 
(dopo aver eseguito una 
“raccolta di fabbisogni”) 
DUVRI nei contratti redatti dalla P.A. - applicazione del d.lgs. 163/06 e s.m.i. 
Ad esempio, il Dirigente Scolastico degli Istituti scolastici è considerato Datore di Lavoro (attuatore) della 
propria scuola e, come tale, è tenuto, ai sensi dell’art. 26, ad attuare nei confronti delle Imprese appaltatrici 
le procedure di informazione, cooperazione e coordinamento delle stesse, nonchĂŠ ad elaborare il DUVRI. 
Tuttavia questo soggetto non è il Datore di Lavoro Committente 
Gli Istituti scolastici spesso rappresentano la casistica cui fa riferimento il comma 3 ter dell’art. 26: il Datore 
di Lavoro, che nel caso delle scuole coincide con il Dirigente Scolastico, spesso non è il Committente 
dell’appalto, che potrebbe essere invece il Comune piuttosto che l’Ente proprietario dell’edificio. 
Le disposizioni dettate dal Legislatore, nei casi in cui le figure del Committente e del Datore di Lavoro non 
coincidono, intendono impegnare solidalmente ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia il Committente 
che il gestore dell’Azienda che riceve l’Appaltatore, al fine di consentirgli di svolgere le attività oggetto 
dell’appalto nei luoghi di lavoro di propria competenza. 
In questo caso il Dirigente Scolastico, in base alla Norma, è il garante della sicurezza dei lavoratori (tutti) che 
operano nell’Istituto. 
Secondo le disposizioni vigenti, l’obbligo primario di elaborare il DUVRI rimane a carico del Committente il 
quale però, in questi casi, generalmente non potrà che operare sulla base dell’individuazione di rischi 
standard, relativi alla tipologia delle prestazioni che sono a sua conoscenza e che potrebbero 
potenzialmente derivare dalla esecuzione del contratto di appalto. 
Il Dirigente Scolastico, Datore di Lavoro ricevente, dovrà invece, prima dell’intervento dell’Appaltatore, 
prendere visione del DUVRI elaborato dal Committente, condividerne il contenuto e dovrĂ  soprattutto, ove 
necessario, integrarlo con le indicazioni relative ad ulteriori rischi interferenziali (specifici se relativi alle 
attività aziendali, indotti se introdotti dall’Appaltatore) non presi in esame dal Committente, nonché con 
l’individuazione delle conseguenti misure aggiuntive da adottare per eliminarli o, ove ciò non sia possibile, 
per ridurli al minimo. 
È evidente che l’integrazione apportata dal Datore di Lavoro ricevente, dopo essersi scambiate le 
informazioni con l’Appaltatore sui rischi indotti da questi negli ambienti di lavoro oggetto dell’appalto, dovrà 
essere sottoscritta dallo stesso Appaltatore per accettazione e farĂ  parte del contratto stipulato fra le parti, 
come è evidente che rimane obbligo dello stesso Datore di Lavoro ricevente sorvegliare che le misure 
previste contro i rischi interferenziali siano effettivamente adottate. 
Sarà cura del Datore di Lavoro ricevente informare quindi il Committente dell’integrazione apportata al 
DUVRI e, costituendo la medesima una variazione contrattuale, attenderne la convalida. 
Si fa presente, per inciso, che al comma 5 lettera d) dell’art. 55 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. è fissato a carico 
del Datore di Lavoro ricevente che risulti inadempiente, la pena dell’arresto da due a quattro mesi o 
dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. 
31 
Affidatario 
stipula la convenzione 
con la centrale di committenza 
Amministrazioni contraenti 
le diverse Amministrazioni contraenti 
aderiscono alla convenzione, ciascuna per il 
proprio luogo di lavoro, mediante lettera 
d’ordine e prendono contatto 
con l’Affidatario 
Gara di appalto 
Gara di appalto 
(DUVRI 
“ricognitivo”) 
rev. 0 
Attivazione 
convenzione 
(DUVRI 
“integrato”) 
rev. 1
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 
L’iter procedurale da seguire per l’elaborazione del DUVRI, ad esempio per l’appalto del servizio pulizie 
all’interno della scuola, in tali casi, sarà di questo tipo: 
L’appalto per il servizio pulizie è gestito dall’Ente Provincia, il quale è anche proprietario dell’edificio 
scolastico; il DUVRI sarĂ  elaborato a seguito della collaborazione con il locale Dirigente Scolastico, che 
dovrĂ  fornire tutte le informazioni utili alla redazione (integrazione del DUVRI ricognitivo rev. 0). 
L’Impresa di pulizie (esterna), aggiudicataria dell’appalto, avrà il compito di svolgere le attività di pulizia degli 
ambienti all’interno dell’edificio scolastico, secondo le previsioni dell’apposito Capitolato d’appalto. 
Occorre considerare che, nel caso di bandi pubblici, il DUVRI deve essere allegato al bando di gara, e viene 
pertanto elaborato in una fase in cui l’Impresa di pulizie affidataria non è ancora stata individuata. 
1. L’Ente Provincia (Committente) elabora una valutazione ricognitiva dei rischi standard DUVRI (rev. 
0) come richiesto dal comma 3 ter dell’art. 26, con riferimento agli ambienti oggetto dell’appalto 
(aule, corridoi, spazi comuni, zone di passaggio, magazzini, sala mensa, ecc.). 
2. In questa valutazione ricognitiva sono evidenziati una serie di rischi intrinsecamente presenti nei 
luoghi di lavoro in relazione alle attivitĂ  ivi eseguite, rischi specifici, (es.: elettrocuzione, incendio, 
cadute, urti per la presenza di arredi, ecc.) e le relative misure di prevenzione e protezione adottate 
per ridurli (es.: impianti elettrici a norma, presenza di adeguate uscite di sicurezza e presidi 
antincendio, ecc.). La valutazione dei rischi di interferenza non riguarderĂ  esclusivamente il 
personale interno alla scuola e i lavoratori delle Imprese esecutrici dell’appalto, ma anche gli studenti 
ed i visitatori. 
3. Poiché l’Impresa di pulizie affidataria in questa fase non è ancora stata individuata, l’Ente Provincia 
ipotizza i principali rischi indotti dall’attività dell’Impresa di pulizie nella scuola (es.: inciampo, 
scivolamenti e cadute a livello, investimento durante il carico e scarico merci, ecc.) e propone 
soluzioni organizzative da adottate per ridurre i rischi dovuti alle interferenze (es.: segnalazione dei 
pavimenti bagnati dopo il lavaggio, delimitazione con transenne e segnaletica delle aree di carico e 
scarico, divieto di deposito del materiale sulle vie di fuga e in prossimitĂ  delle uscite, ecc.). 
4. Tutte queste indicazioni sono trasmesse al Dirigente Scolastico presso il quale deve essere eseguito 
il contratto, in qualitĂ  di Datore di Lavoro ricevente, ed inserite nella prima stesura del DUVRI (rev. 
0), in modo da poter informarne le Imprese di pulizie partecipanti alla gara d’appalto. 
5. L’Ente Provincia richiede quindi al Dirigente Scolastico della scuola di fornirgli le ulteriori informazioni 
utili all’elaborazione del DUVRI (es.: organigramma della sicurezza dell’Istituto, planimetrie di 
evacuazione, procedure di emergenza e di primo soccorso, norme comportamentali generali, 
procedure di accesso del personale esterno, orari delle attivitĂ  scolastiche, eventuali attivitĂ  
particolari svolte da personale della scuola, ecc.). Anche queste indicazioni sono inserite nella prima 
stesura del DUVRI. 
6. Sono infine quantificati i costi necessari per la gestione delle interferenze tra le varie attivitĂ  
individuate (es.: cavalletto per segnalazione di pavimento bagnato, transenne per delimitare le aree 
di carico e scarico, tempo per le riunioni di coordinamento tra i soggetti responsabili, ecc.). 
7. Il DUVRI è condiviso dall’Ente Provincia con il Dirigente Scolastico, mediante riunione di 
coordinamento nella quale si discutono le integrazioni proposte le eventuali osservazioni, ed infine è 
approvato con la firma di entrambi i soggetti responsabili. 
8. Il DUVRI approvato a questo punto è inserito nel percorso della gara d’appalto. 
9. Una volta individuata l’Impresa di pulizie vincitrice dell’appalto, il DUVRI è completato includendo i 
dati anagrafici e prevenzionistici dell’Impresa appaltatrice, l’elenco del personale impiegato per lo 
svolgimento delle attività, ecc.; sono inoltre rivalutati i rischi indotti reali dall’attività lavorativa oggetto 
dell’appalto alla scuola, tenendo stavolta conto della tecnologia e delle specifiche modalità 
organizzative, temporali ed esecutive proprie dall’Impresa esecutrice. 
10. Il DUVRI cosÏ integrato e completato (rev. 1), è condiviso da tutti e tre i soggetti responsabili, 
mediante riunione di coordinamento tra Ente Provincia, Dirigente scolastico e Datore di Lavoro 
dell’Impresa di pulizie esecutrice. 
32
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  • 1. L’ELABORAZIONE DEL DUVRI Valutazione dei rischi da interferenze Edizione 2013
  • 2. Pubblicazione realizzata da INAIL Settore Ricerca Dipartimento Processi Organizzativi Servizio Prevenzione e Protezione Edizione settembre 2013 a cura di Raffaele Sabatino INAIL, Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca con la collaborazione di Andrea Cordisco INAIL, Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici CONTATTI INAIL - Settore Ricerca Dipartimento Processi Organizzativi Servizio Prevenzione e Protezione Via Alessandria, 220/E - 00198 Roma r.spp@inail.it r.dpo@inail.it www.inail.it Š 2013 INAIL La pubblicazione viene distribuita gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonchĂŠ la riproduzione con qualsiasi mezzo. È consentita solo la citazione con l’indicazione della fonte. ISBN 978-88-7484-361-9 Tipolitografia INAIL - Milano, finito di stampare nel mese di febbraio 2014
  • 3. INDICE LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA ............................................................................................................................ 6 1.1 LE INTERFERENZE LAVORATIVE NELL’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ...................................................................................... 6 1.2 ALCUNE DEFINIZIONI .............................................................................................................................. ....................... 6 1.3 L’ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. .............................................................................................................................. 8 1.4 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE LAVORATIVE ................................................................................................ 10 1.5 LE NOVITÀ APPORTATE DAL “DECRETO DEL FARE” ............................................................................................................ 11 1.6 I REQUISITI E I COMPITI DELL’”INCARICATO” ..................................................................................................................... 11 1.7 IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ................................................................................. 13 1.8 IL DUVRI E LA DELEGA DI FUNZIONI .............................................................................................................................. . 15 IL DUVRI: QUANDO E COME? .............................................................................................................................. .......... 18 2.1 GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ART. 26 ........................................................................................................................... 18 2.2 LA STRUTTURAZIONE DEL DUVRI .............................................................................................................................. .... 25 2.3 IL DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL DUVRI ........................................................................................................................... 26 2.4 IL DUVRI NELLA P.A. .............................................................................................................................. ................... 30 2.5 IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI ................................................................................................................ 33 2.6 LA FORNITURA E LO SCARICO IN CANTIERE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO .................................................................. 36 I COSTI DELLA SICUREZZA NEL DUVRI ............................................................................................................................ 40 3.1 I COSTI DELLA SICUREZZA (SPECIALI E ORDINARI) ............................................................................................................... 40 3.2 COME COMPUTARE I COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE ........................................................................................... 42 UN POSSIBILE MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA .......................................................... 46 4.1 L’APPROCCIO METODOLOGICO .............................................................................................................................. ........ 46 4.2 UN POSSIBILE MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ........................................................................... 47 4.3 I CASI IN CUI NON VA REDATTO IL DUVRI ........................................................................................................................ 48 4.4 IL MODELLO .............................................................................................................................. ................................ 49 UN ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ..................................................................................... 70 5.1 IL DUVRI PRELIMINARE (REV. 0) .............................................................................................................................. .... 70 5.2 IL DUVRI DEFINITIVO (REV. 1) .............................................................................................................................. ....... 92 5.3 IL DUVRI (REV. 2) .............................................................................................................................. ....................... 95 5.4 IL DUVRI (REV. 3) .............................................................................................................................. ..................... 116 BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................. ................................. 131
  • 4.
  • 5. La normativa vigente in materia
  • 6. L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze La normativa vigente in materia 1.1 Le interferenze lavorative nell’evoluzione della normativa L’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente l’obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria Azienda. In realtĂ , il d.lgs. 626/94 e s.m.i., all’art. 7, aveva giĂ  introdotto per la prima volta (nei Decreti del ‘55 e del ‘56 non si rileva infatti un esplicito riferimento) l’obbligo di valutazione dei rischi da interferenza lavorativa allorchĂŠ siano affidati dei lavori all’interno di Aziende, Enti, ecc., ad Imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, (contratti di appalto o contratti d’opera) promuovendo, in sostanza, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra Imprese Committenti e Imprese appaltatrici. 1.2 Alcune definizioni Contratto d’appalto: contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 e segg. Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza. Appalti pubblici di forniture: appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti (comma 9 art. 3 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Appalti pubblici di servizi: appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del d.lgs.163/06 (comma 10 art.3 d.lgs. 163/06). Concessione di servizi: contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformitĂ  all'art. 30 del d.lgs. 163/06 (comma 12 art.3 d.lgs.163/06). Contratto d’opera: si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente (art. 2222 e segg. Codice Civile); definito anche contratto di lavoro autonomo. Contratto di somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 Codice Civile). Contratto misto: contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (comma 1 art.14 d.lgs. 163/06) Datore di Lavoro Committente (DLC): è il soggetto che, avendone l'autoritĂ , affida “lavori, servizi e forniture” ad un operatore economico (Impresa o lavoratore autonomo) all'interno della propria Azienda; è il titolare degli obblighi di cui all’art. 26. Interferenza: circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Rischi da interferenze: sono tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni, all’interno dell’Azienda o dell’unitĂ  6
  • 7. pro Im DU Do le att l'av ste Mi so se Co so co pro odu pre UVR ocum mis tivitĂ  vve essa sur no gui osti no nne opr uttiv ese RI: me sure Ă  d enut a d re d le to d i re da ess ie d Il D va, e app evid palt nto e ad ell'I ta in ovr di p mis dell lati inte e a dell' DLC den tatr o un dott Imp nfo rĂ  o prev sure a v ivi a end alla 'Imp C aff nico tate pres rma oper ven e e alut alla ders pre pres fida lav L L’EL nzia rici o ati n de o di e pe sa o azio rare nzio gli taz a si si le esen sa a val er e ovv one e e one i int ione cur e ma nza app , se vori LAB BOR DUV sing nel D ei s azio mina o de ei co le m pro ven ei r za n gior ris atri luta elim ero ne sul e e p terv e d rezz agg a di palta zi o erviz RAZ ZION VR goli NE D Non ora I. N lav one are elle onfr misu otez ti r risch nel ri sp chi ce. i ris ove pre ti de di ne: nuti pres UVR e d int dei o, o Imp ront ure zion iten hi p DU pes da for ure rnitu DEL L DU so ator schi e no se ell'I pre ido sen RI: eriv terfe ad UVR risc uton no i au a int è po nvo res nzio i da on coi mp even ei a ei lu one ti n nti d nza van eren ’Imp un’ RI – aluta inte mi. chi nom erfe fere sibil ne circa e e d terf oss olte sa c one enza e, r ell'es a i r di e aran ghi ga uog Va ntire di la ado ono dall'a a; s pres ozio o fa sa, o la 7 azio one nti q eren è il p urre cuzi hi s erge a; ridu sec risc eme a tu oro. e la avo one atti s di salv rato avo e de ei ris que pian e al one spe enza utela par vi i ore sch lli s spec di c nim ei la ci e dot no d min e de cific a a a d ella olar sti p rtico cos tono aut hi da a in nterf rop ci p cific coo mo i avo esist ttate nam chi Tal ti n Va a rdin ris ori. T ten e. V a sa te e alut ri m per re d sicu misu la s omo nella o, n fere enz e dell’ pri d attiv nto d int docu amb gat men da e d ell'a alleg dell terfe ume bien o a icur si rezz prev zza di p urez a pr venz a co ria A ropr Ă  de vitĂ  attiv nze o a in c ontr le a ere ento nte al co za dei ne e ess zion onne end Azie el D C, de DLC vitĂ  e do ttes cui ratto dica te a ino mpre ind ovu sta l'Im o. lav ator vora p si al ezio attiv rote lle a da: D VRI DUV elle ante alle oltre esa ri a one vitĂ  ! e e e e a e Ă 
  • 8. L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 1.3 L’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. L’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., nell’attuale formulazione della Legge 9 agosto 2013, n. 98, recita: “Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’Impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria Azienda, o di una singola unitĂ  produttiva della stessa, nonchĂŠ nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’Azienda medesima, sempre che abbia la disponibilitĂ  giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalitĂ  previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneitĂ  tecnico-professionale delle Imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalitĂ : 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell’autocertificazione dell’Impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneitĂ  tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivitĂ . 2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 8 sull’attivitĂ  lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attivitĂ  a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter (*), con riferimento sia all’attivitĂ  del datore di lavoro committente sia alle attivitĂ  dell’Impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonchĂŠ di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piĂš rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attivitĂ  delle Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 3 bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attivitĂ  in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per
  • 9. L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze uomini-giorno si intende l’entitĂ  presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. 3 ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarĂ  espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilitĂ  solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’Imprenditore committente risponde in solido con l’Appaltatore, nonchĂŠ con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’Appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attivitĂ  delle Imprese appaltatrici o subappaltatrici. 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, debbono essere specificamente indicati a pena di nullitĂ  ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro debbono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piĂš rappresentative a livello nazionale. 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entitĂ  e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piĂš rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piĂš vicino a quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 8. Nell’ambito dello svolgimento di attivitĂ  in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografi a, contenente le generalitĂ  del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.” 9
  • 10. Co omm onfe no aram ecif rmi chio al p evis ppa schio daz man m.i. de rrog (*) Co Co so pa sp fer ris e a pre Ap ris red em s.m In su 4 C er il 1.4 Pe on d miss eren ind metr fich res o in pres ste re o, la zion nato , cu efini gaz creto ne a pe dua gge dell ndo rtun nte co aro aco del D pub i fa a, a ne d dec sion nza divid ri o he d stan nfor sen dai chia a fa ne d o e ui si itiva zion Cla pro o d co erm ati s ettiv a s o i r nisti art mm pe ltĂ  DUV bbli rife allo della ific eguo olo ss osie Tip T in in caz o d ogia s pec dot tti p st tan ndo otti re L el M nsu ane setto vi, d sing rela co icol mi 5 erta offe VR cat erim o st a el zion ella a di cific pre dar effe eali L’EL LAB Min ultiv ente ori des gola ativi pos lo ( e 6 anto erta RI, a to s men tato labo istr va p e pe di a unt a Az ob sso 29) de o ch a al anch sulla to n o, i ora de atta sch ne a tra i ris ci sun rd nti etti vi BOR RAZ ro d per er i attiv ti da zien bblig no ). R el p he, DL he s a G nell n c zion ZION del l rma rap vitĂ  agli nda ghi, dim Res pres al LC d se d Gazz ’ult care ne ei r azio hi NE D DEL oro nte orti bas dici de dato strar ferm te a ome pote dura ta U a ve za d DU avo anen ppo Ă  a ind . Il i d mos ta f sent mo di p di d zett ima enz del isc ne L DU e d pe tra sso info cre ori d re d ma artic ento er p ata Uffic ersio del UVR da sinte chi si s UVR e p a s Sta schi unis di c avo aver fac o (2 per cede peri e il e de ecre delle er l lo S o ris ortu eto d di l di a la colo o, p proc sup cial one de RI. a in etiz r rfe no i nte zzan isch di pree oro esu dal hi ip ne a ppa am mma ei ris effe rĂ , app la a de ind hi p lav (de d isch zion l’Ap r elaz re s e risc trod ttivi in at s som de chi e dur tĂ  a som ris mma chi RI – Va aluta tiche ute le di in i de al de ffett Ă  d del d ffida all e ai ecre om ap polit salu ato, io d stici cui oro r eff coltĂ  29 d r aff ere ore de el co eto ere ris Def esis o og unti DV poti all’a altat mbie a de sch ettiv nel palta avor ei r dott e so e reg nfor ell’IN prim lle uat elle d.lg ame ’ind cin eto ma pplic e la da izio nti n tto ner azie ati d vitĂ  e ne e di sch dot he l svo , ne del hi s resu ettiv nze schi fini sten gget ge VR a izza attiv tore ente ei ri hi in vi ch llo s ate ro d risch i pr e effe 10 1 azio one e de ali, cure i e ni e IL e per end a va zien 81/0 ine dua e uo plica ivo ocia sic ion rtun NAI mo azi to la e az gs. 8 enti divid nque app a 3. cati ei ris da ezza le p ma re riod de c alut nde 08 e ere azio omi ativ no ora terfe avo a int one negl del ralm enda dal che el p lav hi sp tti p l’Ap lgim ell’a DLC spec unti vi sch otta sul vinc ttie vi a reca e op one ut .m.i att del gior prev è c ad a s prov ala lativ do r che tazi e di s. enti ne ini-g vo p on ativ ere li am l’ap men ale DLC e sv prop voro pec pres ppa men amb C cific e i ve nze mbi ppa nte ) C in volg prio o cific sunt ltato nto bien e la ti ient lto n gerĂ  Ă  ci ti ore del nte d ci e ndo le di i de otti hi da a in are, lav ce a pro alle a in pera e de ilizz i.). tivitĂ  l pro rno visto con nterf ulla o e ono ssio alatt lleg o ne risch e le , su voro aut ofes ma n al ano ei r zare avo rio i arĂ  all'a ntito Ă  la opr , sa o d nsen vor ve d F rativ D VRI DUV D VRI DUV D VRI DUV fere enz se rev e di ali, s pro o il setto di cu roc bas pr ome ona tie p gato ei s hi d e p tive aric era 29 rico orati inca ope art. o r da c Fase con e d pre elim pre elim pre elim DU UV DU UV e del ia i Tr sull fes mo ori ui a edu ndic esa to e base nal lo c attiv art sta le i inte rent a b sio odel di a agli ure cla ato tiva 9 de rrer ifica alt olo q .lgs all'i ass o, in a so el d re a sid i va are: taz era alut mina are mina are mina are RI d (o r (o r (o r initi defi RI d initi defi caz in di e d i di con vitĂ  ico and zion se Bo di cr set n il Ă  a li 17 ard ate tern qua s. n inca a nativ and n. 8 aric ion ne rico ogni rico ogni rico ogni vo vo ni de ede olza riter ttor qua bas 7 e dizz ella e di ano, ri e re e ale, sso 28 zate bas va a o s 1/0 cato sso alla arĂ  8 e o in itivo o) itivo o) itivo o) a i , , o 8 e o a Ă  n
  • 11. L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 1.5 Le novitĂ  apportate dal “Decreto del Fare” Il cosiddetto “Decreto del Fare”, Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98), modifica l’art. 26 introducendo ai commi 3 e 3 bis le seguenti innovazioni: 11 1. Previsione dell’incaricato (comma 3): in alternativa al DUVRI, il DLC potrĂ  individuarlo, limitatamente ai settori di attivitĂ  a basso rischio infortunistico; la Norma ha l’obiettivo di tramutare un adempimento spesso meramente formale (il DUVRI) in adempimento sostanziale attraverso l’individuazione di una figura in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, che conosca e sia presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sia in grado di intervenire efficacemente al fine di scongiurare possibili rischi da interferenze, nell’azione di cooperazione e coordinamento. 2. Esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI o dalla misura alternativa di cui sopra (comma 3 bis): relativamente all’affidamento di servizi di natura intellettuale (es.: consulenti, tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.), alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto non generano interferenze da gestire tra attivitĂ  lavorative), ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i.. Per uomini-giorno si intende l’entitĂ  presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. In caso di attivitĂ  a basso rischio infortunistico il DUVRI potrĂ  essere sostituito dall’individuazione dell’incaricato; in tali contesti, questi potrĂ  quindi sovrintendere anche ad attivitĂ  di rilevante importanza, in termini di durata temporale e di lavoratori impegnati, anche se di durata superiore ai cinque uomini-giorno. 1.6 I requisiti e i compiti dell’“incaricato” La figura dell’incaricato, come emerge dalla Norma, deve essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonchĂŠ di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta. Peraltro, nella medesima Norma, non sono state definite le caratteristiche relative a tale esperienza, rimanendo in capo al DLC la responsabilitĂ  dell’individuazione della figura idonea. Nell’attuale silenzio normativo, che nemmeno rimanda ad una successiva normazione specifica, si presume che la necessaria formazione dell'incaricato debba essere quella prevista dall'Accordo Stato Regioni e quindi, attualmente, quella obbligatoria per i lavoratori (quattro piĂš quattro ore per rischio basso), quella particolare aggiuntiva per il preposto (di otto ore) e l'aggiornamento quinquennale di sei ore. L'incaricato dovrĂ  essere individuato, ai fini probatori, per iscritto e con data certa; seguirĂ  quindi accettazione da parte dell’interessato, con modalitĂ  analoghe. Il contratto relativo all’affidamento del lavoro/servizio/fornitura, nel quale sarĂ  data chiara evidenza all’individuazione dell’incaricato, dovrĂ  attribuire al medesimo poteri di coordinamento per la sicurezza ampi e ben definiti, analogamente a quanto avviene nel caso del cantiere per il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE), figura che, concettualmente, corrisponde alla nuova figura dell'incaricato. Tali poteri, che pongono in essere altrettanti doveri, consistono essenzialmente in: a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni normative e aziendali di sicurezza del lavoro, dei verbali di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure; b) organizzare tra i Datori di Lavoro presenti, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivitĂ  e la reciproca informazione; c) segnalare al DLC o al Dirigente, ove allo scopo delegato, previa contestazione scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge, e aziendali, di sicurezza del lavoro, di eventuali verbali di coordinamento e delle relative procedure adottate; d) proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dai luoghi di lavoro, o la risoluzione del contratto; e) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.
  • 12. os labo odo ell’ip on s SE cure piĂš e d nca iam ell’A nim Si l’e mo Ne no CS Sic Di ch L’i ch ne mi Pro alt inf la PiĂš po de lad ins pro sser ora o i ri pote sono se ezz Ăš: m eve arica mato Azie mo d oba tern fortu pre Ăš in oi, s el D ddo suff oce im ne hi in de tati a c e Co tre ver al a g a C ian rva azio isch esi o s nza za men e av ato o nda di p abilm nativ uni esen n ge pec DUV ove ficie esso nte all’e di m a ex rale in r pe DLC e dim va me va a e d nza ene cie VRI il ente o di mme del nter ll’in pre he oord il C seg con est Com ifica , sa elab mala x leg e, c real r il C n me luta L’EL L edia l D rfere ndiv eve si dina CSE guit ntro ire mmit azio atam UV enz idu entiv sia ame E, a to p ollo de tten one bbe azio e pr di u side qua mit n co chez one are bora attie ge d ons ltĂ  q tra non stic azio LAB BOR nte, e la , un one men prov o (P eno Leg ei ris risch il t ella men RI ziali azio vam a p ent lme per de ei r nte, e de tato e de essi sogg te le e g del cida a co rso e st one rofe un s erat ali le te d oinc zza ve RAZ ZION , n a p na p e de nte vved PSC o, è gge sch hi d tutto sic NE D a p visio ma e nca divid o a cos sog nca nter lui mag ezza ella prev prim ell’i ind duto C), un e, l’i hi in da o m cure o pi el D ona gett e pr ran Re a c on la un oppo VRI, in che lem P.A ons il esti peric Ăš o DUV ali); to c robl ndi P spo con a ge na p DEL L DU prev one evid aric dua ad sa c gge arica rfere no ari a. UVR one un nte , no da n ivid no pre , al ziali con n le visio e di den ato ti d ind che etto ato enz on co ortu , e con , pe matic A., s abi Da ione colo pre r tu dera cont e leg usp del e d ei r a so uno per nsid er c che si au le d atore e de osa RI – Va aluta orm car icitĂ  ess sun re avre uali stat schi sciu ttivi e no n inc crit on ness dua on a e-q lo s ris nos e at eve utti i azio to d gate pica Se di L isch ottov mativ ricat Ă . sen no! pre ebbe ifica o, p a p uti, itĂ  re l ettor e di DLC l DU na r zio oro nter utaz ede se one del D e a a un erviz Lav hi in valu 12 1 azio one ch che sta reb ntiv lcun , se ò (po ant ecie ntra va to c ndo Sa eve e a ato, può pert spe con divid i at nte prov RI, odu eve ttua renz ne. l’ind ri d co C, p UV rimo Pre o at rfer zion e de ei ris e o e so ato bbe vam na e no otrĂ  to d e q attua sch re a egli abo me te ica. altro esse sse lli giĂ  offr orve ela com ment log on a Ă ) e di e que ali g dua ttivit sti vve a li laz enzi ator zial one ( e n qu sse lo d e d e e può on azio tĂ  nei des ivel ion one re, i, co hi da a in al D l’A rato se i ri . o da ere ere intr in nterf C l alta DU un hi i perc unq and otti sere DLC Appa o il e in isch al p chi ma rodo ess de non uali, a g di c ell’a Pr ò a l’RS nca lo p mag stire uni 26 ezio ade P fu ell’in so a m ges om art. rote acca SPP fere enz e pos re e RI, antie erfer so f e! o all agli se a p ator UVR ca nte cors que ato da e e rica per ggio e i ri caz 6 al ne ere uori ssib m i ri ere renz form o s op enza in a elli ragi hi in ne p e d SPP e u oco ato qu or r isch zion fine (RS ch i gio alt tori hi in inc li n ivo rag ator su bile oni sch , si zial mati sbar pera a il giun bas e, s rfere ma e eico An a co ossa agg a b ione nter prim i ve P). una , po tern i, in nter cari nel spe lio, ri e ppo va ualc enz sse ano alist ssen nom o di nativ n qu rfere cas Pia ecia es econ orto nta, sso sare enz di olare nche omp a co non chio be u . estio a re erc nsib durr e risc ebb ziali i ge e la e p pre ond fra a che e ziali i un n o di i tico o ndo o mici i un n n in n o di i utile e one e egia a chĂŠ, , bile e re il l
  • 13. L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 1.7 Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze Il DUVRI deve essere elaborato, nei casi previsti, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un'Impresa esterna, o a dei lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda. Il DUVRI è necessario anche nelle fattispecie nelle quali l’oggetto dell’appalto prevede l’impianto di cantieri temporanei anche per quella parte, non trascurabile, di lavori non soggetti all'obbligo di designazione del Coordinatore della sicurezza per la progettazione dei lavori (CSP) e relativa stesura del PSC. In tali casi, il DLC corrisponde a quel soggetto che nel Titolo IV Cantieri temporanei o mobili del d.lgs. 81/08 e s.m.i. è denominato semplicemente “Committente” e, come tale, deve fornire all’Impresa appaltatrice, e ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essi sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivitĂ . Al fine di poter attuare quest’obbligo il Legislatore ha introdotto l’obbligo per il DLC di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di quei “datori di lavoro e subappaltatori” che contrattualmente operano all’interno della propria Azienda. Nel documento, infatti, dovranno essere fornite indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro, ovvero “l'interferenza tra attivitĂ  lavorative”. La redazione del DUVRI, quindi, costituisce onere dell'Azienda Committente, sia essa pubblica o privata. Questa è tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attivitĂ  oggetto dell’appalto, prendere visione dei rischi riportati nel documento in parola e riconsegnarlo al Committente vistato per accettazione. Sono esclusi dal campo di applicazione solo gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali, le semplici attivitĂ  di consegna di merce o beni e ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno secondo le previsioni del comma 3 bis dell’art. 26. Il DUVRI deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato, come vedremo piĂš avanti, dinamicamente, in funzione dell’evoluzione dell’affidamento. Si ribadisce che nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV (art. 90 e segg.), salvo che in cantiere non sia presente un’unica Impresa, l'analisi dei rischi da interferenze e la relativa stima dei costi sono contenuti nel PSC e, pertanto, non è necessaria la redazione del DUVRI. Riassumendo: Il DUVRI è redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneitĂ  tecnico professionale richiesti dall’art. 26 Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implichino la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrĂ  evidenziare l'assenza di rischio (contratto cosiddetto non rischioso) Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella tecnologia delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature da parte dell’Azienda, ecc.; Il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia giĂ  un PSC redatto dal CSE ed accettato dalle Imprese; in tal caso le Imprese appaltatrici presenti in cantiere redigono il Piano Operativo della Sicurezza (POS), in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono giĂ  stati contemplati dal PSC stesso 13
  • 14. L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze Prima di entrare, nel prossimo capitolo, nel dettaglio del disposto dell'art. 26, è opportuno soffermarsi ancora sulle figure che sono soggette ai diversi obblighi vigenti in quanto, è dall'agosto del 2007, da quando cioè fu modificato l'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 e s.m.i., che alcuni consulenti del lavoro non hanno pienamente colto il senso e il contenuto, dell'art. 7 prima e dell'art. 26 oggi, causando aggravi economici alle Aziende senza, peraltro, condurre ad alcun incremento concreto della sicurezza. L'applicazione standardizzata del DUVRI ha determinato, infatti, una sproporzionata proliferazione di documenti cartacei (spesso in ciclostile) senza produrre alcun effetto sulla sicurezza reale dei lavoratori interessati, spesso del tutto inutili e inutilizzati, predisposti (e poi riposti) al solo fine di una eventuale dimostrazione all'organo di vigilanza. Tuttavia il Legislatore ha esplicitamente individuato i destinatari degli obblighi e gli ambiti di applicazione del DUVRI, ma l’errata prassi comune e, sovente, occorre segnalarlo, il business dei consulenti ne hanno spesso travisato il significato. Nell'art. 26, il Legislatore ha voluto chiaramente esprimere, come giĂ  nel precedente art. 7 del d.lgs. n. 626/94 e s.m.i., determinati obblighi di sicurezza in funzione delle differenti situazioni di lavoro; all'interno dell'art. 26, infatti, ha utilizzato i seguenti termini: a. il Datore di Lavoro (comma 1) b. i Datori di Lavoro (comma 2) c. il Datore di Lavoro Committente (comma 3) che non possono che avere precisi significati, diversi fra di loro, che il Legislatore ha confermato con l'ultima modifica legislativa non avendone modificato la formulazione. Al comma 1, con la dizione Datore di Lavoro si vuole intendere quel soggetto che, all'interno della propria attivitĂ  produttiva, intende affidare a terzi determinati lavori o prestazioni ottemperando a determinati obblighi. Al comma 2, invece, tutti i Datori di Lavoro, interessati all’appalto che deve essere eseguito, i quali debbono cooperare e coordinarsi fra di loro per informarsi dei rischi che ognuno introdurrĂ  nell'ambiente di lavoro, anche al fine di eliminare, con una pianificata programmazione delle proprie attivitĂ , i rischi interferenti per i rispettivi lavoratori. Al comma 3, invece, è previsto che il DLC deve promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare, o per ridurre al minimo, i rischi da interferenza. Risulta evidente che il Legislatore, prima con la modifica dell'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 e s.m.i., nell'agosto del 2007, e poi con la conferma delle stesse formulazioni nell'ambito dell'art. 26, abbia costantemente confermato nel tempo una linea ben precisa. È palese, di conseguenza, che il DUVRI dovrĂ  essere elaborato unicamente quando negli appalti commissionati possa esserci interferenza fra i lavoratori delle Imprese appaltatrici e quelli del DLC (contratto rischioso); infatti, è solo quest'ultimo che può sapere come eliminare i rischi di interferenza fra i propri lavoratori e quelli delle altre Imprese. Se cosĂŹ non fosse, il comma 2 dell’art. 26 non avrebbe piĂš ragion d’essere, in quanto non sarebbe necessaria alcuna cooperazione e alcun coordinamento fra le Imprese esecutrici, dal momento che tale incombenza ricadrebbe esclusivamente sul DLC. Questo non è assolutamente vero, considerata la reiterata conferma del Legislatore, e si auspica, pertanto, che, ferma restando la necessitĂ  di operare un attento esame delle attivitĂ  da appaltare, relazionandole al contesto specifico, il DUVRI venga redatto solamente nei casi ove risulti davvero necessario, nella convinzione che la sicurezza vera si realizzi concretamente con la cooperazione fra le Imprese e non con i pezzi di carta. È doveroso segnalare, inoltre, che il DUVRI deve essere elaborato solo laddove sia possibile eliminare o ridurre i rischi da interferenza fra i lavoratori del Committente e quelli delle Imprese affidatarie. Ove questo non risulti possibile, come peraltro può accadere, il DUVRI consisterĂ  in una dichiarazione del DLC che formalizzerĂ  l’impossibilitĂ  di eliminare, o ridurre, i rischi da interferenza con le specifiche giustificazioni del caso; in questi casi risulteranno fondamentali, ai fini della sicurezza, le decisioni assunte in sede di riunione di coordinamento fra tutti i Datori di Lavoro interessati, in primis quello Committente. 14
  • 15. L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 1.8 Il DUVRI e la delega di funzioni La redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) è obbligo esclusivo, e non delegabile, del Datore di Lavoro; parallelamente l’elaborazione del DUVRI è obbligo del DLC, pur potendo questi delegare tale elaborazione a terzi. Il DUVRI, pur essendo una valutazione del rischio, può quindi essere oggetto di delega di funzioni. Il DUVRI, come peraltro il DVR, debbono essere custoditi presso l’unitĂ  produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e sulla quale il DLC ha la disponibilitĂ  giuridica dei luoghi in cui si svolge l’affidamento. Si ritiene che, laddove il DLC decidesse di delegare un proprio Dirigente, non ricorra in automatico la previsione dell’art. 299 d.lgs. 81/08 e s.m.i., inerente la fattispecie dell’esercizio di fatto di poteri direttivi, e sia comunque necessaria la delega di cui all’art. 16 del citato Decreto. Appare ragionevole infatti, considerata la portata degli obblighi previsti dall’art. 26, che questi, per essere trasferiti a terzi, debbano essere specificatamente delegati. Si pensi in un’Azienda, ad esempio, a quei soggetti, inquadrati contrattualmente come impiegati, ma che operativamente sono dei fiduciari del Datore di Lavoro, con ampi poteri direttivi (responsabili di linee di produzione, responsabili di area, ecc.) i quali, in assenza di specifica delega, diverrebbero oggetto di gravosi oneri senza, al limite, esserne a conoscenza! Si segnala infine, che l’elaborazione del DUVRI non può diventare onere per l’RSPP, a meno che questi non sia stato investito dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa, ecc. (vedi art. 16). 15
  • 16.
  • 17. Il DUVRI: quando e come?
  • 18. 1 G ripo dat uton ell’a ei lu bas ell'am “su eces obb ei co el ca ò c e r mp te u da ien er lo sign e g tern i qu ado rifer ossi mbit ripo dat ttera vori om 2. Si “Il au ne de In ne di ne L’o ne ne Ciò ch se ret È az pe Il s ch es cu gra Il r po am Si “Il let lav ÂŤ Gli orta tore nom amb ogh se a mb ubap ssa bligo onfr aso om isul plice urba rite dal o ste nific gli o ni c ues o di rime bile to d orta tore a g) i, ai issi ƒ ƒ ob a da e di mi a bito hi in ad u ito ppa rio o di ront di por ltino eme ani ene e, s ess cato obb che sti, p ade ento e l'a di ap a da e di ), l’ i se isil ce l’au tecn il t bbli al c i lav all’in o de n cu una del alto” imp i pia ti di affi rta o n ente e s ere si s o d o da ligh rea per em o a appl ppli al c i la ’ido erviz ÂŤ ”. ertif utoc nico igh om voro nte ell’i ui si a Ci la n ” e pieg anif i Im dam che ece e pr ubu ch svol di sv a at hi p aliz av pie alla ica caz om vor nei zi e Il D fica certi o pr L’EL L hi d ma ro, i erno inte i sv irco noz qu go d fica mpre men e l'o essa rep urba e d gan volg ttrib prev zan vere re a dis zion zion ma ro itĂ  t al DLC to d ifica rofe LAB der a 1 d in c o d ero volg olare ione elle di m azio ese nto obb ari ara ani: da t no gere buir venz no f e la agli pon ne ne, a 1, ÂŤ om tecn lle f C in di is azio essi BOR ant ’art o di a p clo ’app el M i "a "fo nodo , a avo avo o d fine i o ettri e a oca el m al di nist i de ena bblig litĂ  l'art riter t. a) ssis o-pr nitu erim zion de ale, iva dell caso della cic ge l’ e d e d e di man one, o l di l bligo al f ator : ele tale in l e ne e a zion fasi pie ob nibi del il cr lett mis nico forn rife scriz one iona RAZ ZION i d t. 26 i af prop pro palt Min appa orni ope car orat ori o i el e de co icitĂ  mb ali s med ispo tici el c a dis ghi giu t. 2 rio f ): ÂŤ v rofe ure d men ne a ell’im , art NE D all 6: ffida pria odu to iste alto tura era. rico tori se abo ella mp Ă , g ito sott desi osto di c iclo spo imp urid 6, u fun veri essi da to a alla mp t. 4 DEL Il L DU l D ’ar rt. ame a A uttiv o la ero o", n a e o de aut ervi oraz a re lem gas, de tratt mo o si cui o pr onib post ica una zio UVR UV VRI 26 ento Azie vo pre del nel po el C tono zi r zion aliz men , ac bba ti a o am i rit all' rodu bilitĂ  tigli de a vo nale rifica iona affi alla a ca res 5 d i la a, ll’Az azio avor ntes in mmi i (e tran del zion de a, e o es giu ente e v . 26 vo d ei lu alla uogh che el c o di enda del esta La con osa Com om rien ne zzaz tari cqua ano lla mbie iene 'art. uttiv Ă  de i da ei lu olta e d a, c ale fidar ve ame a o el d le lle in a ca d di c dei r. 4 con de re i rific era d d d.p. RI – aluta qua I: q Va and ri, s di nda di l e de in a era nte, atti nell UVR del attiv . e l ude ca li ad a ra on Co ghi orma n c sia o pr vor o zien one ro sto ope tten es.: nti n DU ne ell’a ecc. sclu ridi e g ada 6 no del uog No hi in e si ciclo mo Imp app delle com lav 445/ erv una a me lavo ella argo " di tro vitĂ  l’am RI s cic vitĂ  le in rsi dis dem avvi trov omm di e a. ui s a sc rod litĂ  se a o o done erci ator , ve oda pres alto e id mme vora /00 18 1 azio do one e c e fo sing esim aut evid ent ate ap ma to d ssist pro odu astr atti nibi me to n no a ent ecuz volg o di vo d vizi a s ede oro Pre om i m ova Ă  di mbit sus clo pro nfra le pon mpim isat van mitt ese si sv celto uttiv evis palt edia Ă  te ndu uto All. pre app me eitĂ  o, i ri a edi A e de ei ris com sch e? me orni gola ma, ton den to, n rial pplic anu dell'i te a odu ttiv uttu ivitĂ  litĂ  nti s nella app te, m zion ge i uti del re a unitĂ  mpr o ÂŤ So n po utte zion nzio ero che o d n s : str he, el C bilit ua azio so dell ppa zare omm itur a u sem om nza non i, tu caz uten 'inte anc ttivo a in ure: Ă  c de sta a su plica ma ne d l'ap ilizz Co ste tatri ante cnic ustr onom 2 d l de o de ontr pro e ar del par dal ici e co co-p ria mi del hi da a in all’Im Ă  p re c om cia osso e ac e in one, cicl ne dell' ens rade pu om ti da fina one lo f l'ap lto e, a mitte nterf resa dut e ab sisÂŤ n. 6 o no mu utti erviz prod ipo era stre au rien tten No Ă  re on r end to, pare ni d e. mpr prod che miss le ( ono cco n tu , se lo p elle ope so s e e ur r mmit alla alitĂ  co face ppal app ai fin ente ecre ei la ratt ofes rtigi l po ragr di orat d’op nali ato; sess o 4. eto avo to d ssio iana oss rafo fere enz e ppa a d a la a ap ttiva bbia ” 67/0 on r nat gli zi d dutt otes o d etto tos ntra nte orm estri rifer do r pos e vo ella alta della dis 07) rien te d ap di pu tivo si d del (es strad ndo e, q ma. ittiv rime rifer ssa olto a de cui ori pera li ac ; so 4). è s ntra dalla palt uliz de i ap se s.: de, o n quin va: s ento rime a es o, p eter l’art tono di isis i all aut a o cqu i re dei e o stes nibi tric a s spon a ssa, ilitĂ  to p anc ara osid ecc zien alti e zio eren rrov cicl , all è vo a tut o a re r anto naz stat re a a ca ti c ia, e ll’A ppa rviz ine fer el c ndi, si o ento sse perta rmin vora nonc urid lav , n Ă  giu prec che tter dde c.) m nda extr e n nti i vie e o p la p oluto tti g lle rea o, a zion lo 6 i in mm ticol omi som sce: equ ato c ipot ca inte anc iend sia iant .). dutt sib chia app otes ente end del s cisa le i risti etti ma a. razi non mp ecc prod pos o c gli a ipo lme re ne d 6, c rel minis isiti mma ione azio com lazi stra di done id atori i chĂŠ ĂŠ dica a che e tesi i del l erni i che e dali i ano o ti a tivo o ilitĂ  Ă  rire e palti i si in n e in n ere e suo o a 8, e ai i one. eitĂ  Ă 
  • 19. er ve gan lez a di per ca ofes ripo da siste dotta qu form pre ale em form ien ripo Nell’i Pe org se La l’o In pro Si “Il es ad In inf di Ta es Inf az Si “N La co So ne es So int erif nizz iona imo rato aso ssio orta atore enti ate ues maz even not pio maz dal orta ipot a) a b b) a Se ope ono eces secu ono tralc fica zativ ati, ostra ore e di ona a da re d ne in r ta zion nzio ta i o, ne zion e d a da tesi co sul co info del enz zion efin rie re/i. vec ell’e ente eraz de ssa utor inv ci n de ve in r azio eco su ale d al c di la ell’a rela fas ni in one info ella ni p epu al c i di oope ll’at oord form lle d za d ne e nite mis . ce d ese ell’id che rela one ono uba dell om avo amb azio se rel e e d orm red piĂš utat om cui era ttivit dina man dive del di az sure defin ecuz L’EL L don e d azio e de mic appa e Im ma oro bien one il lazi di e ativ daz det to a ma i al ano itĂ  la ano ndos erse la C i co zion e d nite zion LAB eitĂ  deb one ell’a co è alto mpr a 1, ÂŤ nte alla DLC one eme va d zion ttag alle a 2: com all avo o g si r e Im Cas oord ni d i pr e az ne d BOR ecni no ’ogg venu hiam l D e e/ t. b) missi cui rop tra i ris enz vrĂ  di ev te p ivitĂ  Ă  te bon all’ avv ch o, i rese lett om in a pr C, e ai erge dov ne d gliat atti ma 1 tuaz tiva nte pro rese azio ame coo enz ni d e a mm l’att orat gli in recip mpr ssa dina di c reve zion dell RAZ ZION ico-ess gett uta mato Dato /o d ): isÂŤ i so ria aend schi a a es ven potr Ă  di NE D ofes e p deg aluta d e di lavo -pro sere to d va o a ore dei orni o de ivitĂ  inf ecif ttate re c ali P no ope fo ono atti do sp dot ser ntua rann co 1, i d zion og rve cam e co ne ento oper zion di c attiv ori d dell tto d di nte volte enal ione e pr rdin ogg dato ne gget enti men oinv Pe o: razi ne coor vitĂ  DEL L DU ssio pos li in azio eseg La ora UVR le dute ven e de re p oro au onal sed nterv one guir avo tori isce esti Ă .” form fici e, e con Pian ess eraz agli ti a e a inat zion esen a ad era Oper e, e ne e maz pre da nsid ni O sere zion di la le m dell pro an e n le - e l rote nam gett oro, sure ppal zion e al ese Sez. azio one to l dell’ avo mis l’ap otez che ell’e S e a ezio ment to d RI – aluta nten e d da e risc sso ell'Im nom s’in e, nti d ei pres de uton Va nde dim effe chi l’Az mpr mi su ess ope ste ad o i so erar spe neg tare in vi d entu oor ni, nti n dott ata rativ eve co ecia gli a e, in ogn di S ualm dina com i pr ivi e di lto; ne l fin ecuz IV oni , si e a app mpr reve pre di e ne d el 2 naliz da p oni to. e p ne zion V de fin a d azio palt 19 1 azio one pro rate are ecif nda a a appa la ost ettua spe zien esa uba gett e s ogg re ent bien lazi fase rez nte, ent alme amb n re ni f icu men am i i s zion resi enz nzio mina l’op 09.2 ate te d alizz even elim dell 20.0 zza part fina e de ei ris oce e, d ne fici, a Co affid alta sch ra d le ogh rif mitt aria dur dall i luo si omm data ati. ti d ulle agli misu detta e m e, nti d ione e d za ric to c l D avor lla p attua OS) este le i da di la e al di a (PO chie con suba e e palta rote app pr one are era 200 alla del zate ai r chi omp spe pred C c ad e e da ris a co 02 a p DL e a hi da a in di v Imp hi d feris tent do nterf fere fica se voro un Ă  v erif pres i lav sce te. ovrĂ  iate ure enz e elle dai el D ame fica de e o d nica veri nform pre e in di DVR ro o pro azio ) da e al mp cap la DLC ente are zion nzi maz eve azie etto a at e de arte figu se e R a ogg pria one a pa la f pres ator ezio ri: one risc do ples ecif disp che evita chi ovut ssiv ica pos e da are ni s one ale ell’a tĂ . con ell’A de erne enda o de ttivit el c de ura este da fo app ntrat Appa ll’ev e. isch ai ri cui ti a va.ÂŤ le sizio a pa dis i so lle om dif one arte sac hi s o es terfe sisÂŤ enz d a el/i rdi, ono int miss ffere e e e de ccor citĂ  rato alle don pac avor C. e a l'id sui e e ornis palto tto alta ven sul spo fere ” ze f app Da so tec ori att eitĂ  ris di cnic aut tivit Ă  te schi em sce o e di atore ntua i sp mer e d sul ap e. ale lavo detta le m pal refe oro osti enze o inc i l e tr fra plica tore vra lavo ra az one di L osiz le azio e/i d appo che tono tĂ  c ecn ed omi che nico pec rgen d i e o cifici nza agli mis to, ere i a iate ure ad ente cide e e d e enti orat i lav i tori, vori ioni de Lav zion i i di i elle e oro o ni e
  • 20. L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze In relazione alla definizione di interferenza lavorativa si può far riferimento alla Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 dell'AutoritĂ  per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCPLSF), nella quale è precisato che si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarĂ  espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Si possono considerare interferenti i seguenti rischi: ž immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore; ž derivanti da sovrapposizioni di piĂš attivitĂ  svolte da operatori di Appaltatori diversi; ž esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l'Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivitĂ  propria dell'Appaltatore; ž derivanti da modalitĂ  di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivitĂ  appaltata). 20 Si possono distinguere inoltre: ž rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore; ž rischi in uscita: rischi specifici presenti nella normale attivitĂ  del Committente, non presenti normalmente nell’attivitĂ  dell’Appaltatore: ž rischi da contiguitĂ  fisica e di spazio: derivati da sovrapposizioni di piĂš attivitĂ  svolte da diversi Appaltatori; ž rischi da commissione: derivanti da modalitĂ  di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (a differenza dell’ordinaria operativitĂ  dell’Appaltatore). La Determinazione ha inoltre escluso la possibilitĂ  d’interferenze nei seguenti casi: Î la mera fornitura, senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attivitĂ  o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel PSC, come precisato al paragrafo 2.5); Î i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante (intesa come amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti di cui al comma 33 dell’art. 3 del d.lgs.163/06), intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; Î i servizi di natura intellettuale. In definitiva, si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attivitĂ  lavorativa tra lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro diversi, sia in termini di contiguitĂ  fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attivitĂ  lavorativa. Sono esaminate le diverse possibili situazioni indicate di seguito ai casi da a) a d) . I casi a) e d) sono pacifici; il caso b) merita invece alcune considerazioni: sovente si osserva che nei documenti in questione si perviene, frettolosamente, a liquidare la questione DUVRI asserendo l’assenza di interferenze lavorative, in quanto le varie attivitĂ  sono eseguite in fasce orarie diverse, come ad esempio nel caso di un’Impresa di pulizie che operi nelle ore precedenti l’ingresso in sede dei lavoratori del DLC. Tale affermazione, apparentemente del tutto oggettiva, si ritiene comunque meritevole di ulteriore valutazione; nel caso la citata Impresa di pulizie adoperasse prodotti particolarmente persistenti, a livello di percezione sensoriale, un certo tipo di interferenza, seppure differita, potrebbe crearsi, con la conseguente necessitĂ  di dover far fronte, almeno in fase di coordinamento, ad obblighi trascurati in prima battuta. Parimenti, in relazione al caso c), l’inesistenza di interferenza spaziale, di per sĂŠ non comporta l’automatica assenza di interferenze lavorative; si pensi ad una ristrutturazione edile, magari di una certa consistenza, di un piano sovrastante un altro, nel quale continuano ad operare, in contemporanea, i lavoratori del DLC.
  • 21. L’ELLABBOR RAZ C ZION Caso NE D o a) Ca aso ): as b): DEL L DU sse UVR a di nza inte eren erfe RI – aluta erfe inte nza Va eren azia spa 21 2 azio nza ale one e de spa ei ris azia ( ma ale a no sch e te emp on te hi da a in mp nterf ale ora pora ) ale) fereenze
  • 22. Si ne int La "L' ind rig tut l'ap Si os ap de seg ei lu terfe a m 'acc divid guar tte q ppu ram ped ppal egen gna uog eren mede cez dua rdan que unto mm dali tatr nti, che di l e lav ma e d one con att a pre ta, p scu ma alu ala hi d nze esim ion azio no elle o, ent e s rici, gli e la avo vora Co di in di ntat tivitĂ  eve per ole a an nni L’EL L ass ne ve t e, c rfer espo isch prev rli”. ro, c eve he a i v a Ca oro ativ orte nter i re tti ri tĂ  p enirl altr , de nch ed LAB BOR one asi l Co la za sabi si tr tive sazi ei c ra i con renz ons hios vent e la vven ute ator che e av agli isita RAZ ZION Ca NE D aso c): Ca ena ap mitt ente Im Ă  co l pe ost e p di omm se tra ilitĂ  ra il e, p val nire enti ri es aso ale, ppal tent enz pre olpo erso te in azio on r e, a rni. luta e co che ste DEL L DU inte UVR eren erfe o d): co ti, te e a n esa ose onal n e terf a s sta App 685 ppal ena delle ere : int on la ha l'A n. 6 ap e p le d sse one rifer va i ris ento tito dei rime ario RI – nza aluta tem fere ent abili palta 57/2 ltan alm e d da Va mpo a tem za n che re, g 2, ed te r Imp tram nza tenz ito ator 201 nte ent due en schi o no olo, a int solo osso i da on po 22 2 azio one e (m orale oral 542 a m nera for mpre van se, e a mpo n. 5 e la gen ha Im rilev pres mbe fere l pe o es terf o a ono e de ei ris ma n sch non le e 20/2 man a co rnito esa nti, ma ante sp azia 2, i a e a e un’u ppal rife eve den sp 2012 cat olpa o u ap al a de eced enza erso sser n pa ale i pres a, in ona re p hi da a in azia nterf ) ale) ale nte elab res ulter ltatr erim e far nti a enen azio nsa re a e no nto nec ont erve bora spon rior rice men re n ai c arti inte sent are o ed res cola erno ti p fere enz ndo one abili acc on alle cess tatti e ma el D per one ò ri sole io ri schi o in e de itĂ  p cezi può e s sari i ris in d ai so fici vora stru edi i lav la s ria VRI tram ell’i rsi, circo ime i, de ate DUV ent e d idur e c iferi iosi ali ri d ra s qu ator ttur di s , in mbi inte ai osta ento esti urez aso ren i de e c nch te, p sicu n ca . erfe fin anz o an inat ad elle stes emp mpre qua ese e Im ssa zza a o di i nza: : ella a che e e a per r pio, , ese e ali i
  • 23. a pro vora que e co divid vori/ DUV pre line ppal ella ella ucce La lav A q Ne ind lav Il D Im In ap de de Su oble ator esto ons dua /se VR ese ea g to, sic tec ess atic elle copo ue, val zi/fo eve palt nera DU ezza logi me em ri de o sc segu a e rviz I de app gen un cure nol siva In ca d e Im o il au uta ornit es tatr ale, UVR a; e ia d nte seg C guit L’EL L dei mpre com tom a i ri ture ser rici; il D RI p esp ell’A e, ap Con risc ese mm mati isch e, a re a in s DLC prel leta App ppa il c con to, c LAB BOR da palt 3 de men da in oper gato stan abo inar la tato dop tratt chi ap ma icam hi d ad o alleg sos C el limin ata palt alto cont con n il c RAZ ZION inte tatr ell’a nte, nter ra d o a nza, ora, re ( gar ore, po to a NE D eren ass 26 he s renz mpr tti i le d uan VR l D DU palt oper erfe rici, art. 2 , ch rfer di Im tut , tal , qu DU ra i al D app all’o trat all’o tto a DEL L DU nza sum è m si d za, rese con docu do RI re LC VR o, s rato a, tr me molt deve gen e ap ntra ume anc ev. co RI de si av ore rato ope UVR RI – ra l’ dun to c e tr ner ppa atti d ent cora 0) c onos efin vvie A, i aluta mbie ue u aro: are all’ trici app evolv on e co erĂ  vo (D un LC am nqu chia ratta rati altat di a o e a no che sce nitiv erĂ  l DL ore B, Va ente un r par di inte i o d alto ve con onte l’op DUV pro elab LC il D 23 2 azio one e de lav vo e di u o s o de avo la s unz ce Ă  i r ator I re esso a e e di iliev rla d un erno di la o e in fu nos errĂ  pera VR oce bor ela ei ris voro ess un u stru ei p orato sua zion l’op risc re e v. 1 o di con bor sch hi da lav ziale co d nto pri a aut ersio dei d ator nte onom mic egna o, i enz unic me prop ori a a ve ne d pera hi i eco 1). nam nse ra e co a in vora e. doc o din amb ono one dive re e rfer mic o: a ad nse nterf ri de ent mico nti d . ggio i co nom zial e pe ator um nam bien omi e ag ersi econ renz co d A egna il D d A a ad fere enz DLC per t attra avo ata ratti o c tand verrĂ  el D to p o a di la orna ontr mico li st erv VRI r DUV e B il e C e tutt aver oro, com in e he dar Ă , a ttivi i ap il q ll’es nica sere quis ed i che l’at i gli rso da mun ess acq rd e anc rev. . 1 DUV VRI tĂ  s ppal qua sec ata e. sirĂ  rela su rev svo lti. ale cuzi a t (il ativ lla v. 2 olta dai il D one tutte prim vi co sco i DLC C e di i e le e mo) ) osti i orta a
  • 24. po voro ppar e, n ezz efini Si lav ap ch me de segu In I s osso o d rten nell i di itivo o re DL ti a svol n'alt n se ono del nent o s un o, in uito egis LC du gim tra ede L’EL L o, co LAB on i strar og ue Im men Imp di BOR ontr l co re d gget mp nto d pres coo le i de e a ope In nam del tto res di o sa. ordi esti Ge RAZ ZION ratto NE D l’op o al inte elle appa raz qua men ren vora atric ni di he m fra erfe lav alta zion alch nto ione on o e no DEL L DU pera UVR re C ator nze azio ci di i ca man i d a Im da ue c o e ra, rsi o tra oni i du arico nier iver ottim le d mal RI – C, il aluta DL C e ese ese trat aric che erat mpre a e cont sc anc ope delle Va e di gui tti d co, e qu tori, terf e in 24 2 azio one lab e de ora a e c rse si rsi bisc te s otto iver re; dive inib uest so fere no pe (sc ca t situ la s e tra enze ei ris sch seg cons stre i a , tra por oni, perv on s ens cale tem azio sup tivit a att hi da a in gna nterf ad etta all’u aba rane , de visio A, B nte pr lli, e men bono e de me so atte eam ebb one tĂ  la orati avo fere e e co om ecc nte o es el D ive enz e C i l DU olle isc c.) o l’ac sse LC RI re UVR gat uo opp cce ere . agli ap e ad o a stite e a di ure sso ges ev. 3 am ppre d un per e ne ent ame mpre ne DUV mbie esta n’Im rso el D i di i enti i esa a e/o VRI I
  • 25. L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 25 2.2 La strutturazione del DUVRI Per quanto evidenziato finora, il DUVRI deve essere: ƒ integrato con il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR); ƒ indipendente dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR); ƒ finalizzato a gestire i rischi interferenziali; ƒ unico per tutti gli appalti che comportano rischi tra loro interferenti. Il DUVRI non si applica ai rischi specifici propri dell’attivitĂ  delle singole Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi; per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, resta infatti immutato l’obbligo, per ciascun Datore di Lavoro, di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR). All’atto della predisposizione della richiesta di offerta o, per i contratti pubblici, della pubblicazione del bando o della lettera di invito, il DLC trasmette a tutti gli Appaltatori informazioni inerenti: ƒ l’organizzazione interna dell’Azienda; ƒ i rischi specifici presenti nelle aree di lavoro e incidenti sulle attivitĂ  oggetto dell’appalto; ƒ le fasi lavorative che dovranno essere eseguite; ƒ le modalitĂ  di gestione dell’emergenza; ƒ le modalitĂ  di accesso alle aree di lavoro; ƒ le modalitĂ  d’uso di sostanze o materiali pericolosi; ƒ le linee di energia; ƒ ecc. Quindi, ciascun Appaltatore trasmette al DLC informazioni inerenti: ƒ la propria organizzazione; ƒ i rischi indotti all’interno dell’Azienda dalle lavorazioni oggetto dell’appalto; ƒ le eventuali proposte di ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare; ƒ ecc. I contenuti minimi del DUVRI debbono riguardare i seguenti punti: ƒ prioritaria identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia adoperata); ƒ descrizione dell’Azienda Committente, delle aree di lavoro, delle attivitĂ  svolte presso le aree ed i reparti interessati dalle attivitĂ  oggetto dell’appalto; ƒ descrizione delle attivitĂ  svolte dagli Appaltatori; ƒ identificazione dei locali a disposizione dell’Appaltatore (viabilitĂ , servizi igienici, refettori, ecc.); ƒ valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro (previa individuazione dei rischi e delle sovrapposizioni spazio-temporali); ƒ cronoprogramma delle attivitĂ  che evidenzi: o le attivitĂ  oggetto dell’appalto; o le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attivitĂ ; o le attivitĂ  lavorative omogenee per rischio; o gli esecutori delle attivitĂ . ƒ organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare; ƒ computo estimativo dei costi della sicurezza; ƒ coordinamento delle fasi lavorative. L’intero procedimento che porta all’elaborazione del DUVRI è finalizzato ad enfatizzare le situazioni piĂš pericolose dei rischi interferenti, ad individuare le procedure per le lavorazioni critiche necessarie alla gestione dell’appalto, a pianificare preventivamente le sequenze spazio-temporali delle diverse attivitĂ , a valutare tutti i rischi interferenti con una metodologia sistematica, a predisporre le misure di prevenzione e protezione necessarie alla eliminazione/riduzione/gestione dei rischi interferenti ed a fornire chiare informazioni agli Appaltatori su eventuali obblighi previsti nelle aree di lavoro oggetto dell’appalto.
  • 26. L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze Il DLC valuta prioritariamente se le attivitĂ  da appaltare rientrano nel campo di applicazione del 26 2.3 Il Diagramma di flusso del DUVRI Datore di Lavoro Committente DUVRI; al riguardo deve valutare se: SI SI L’attivitĂ  prevede rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI? NO (*) allo stato, in carenza del decreto applicativo, di cui al comma 3 dell’art. 26, non è consentito ricorrere all'incaricato in alternativa alla elaborazione del DUVRI. Non è necessaria l’elaborazione del DUVRI L’attivitĂ  ĂŠ di natura intellettuale? L’attivitĂ  è una mera fornitura di materiali o attrezzature? Il DLC promuove lo scambio reciproco delle informazioni tra tutti i soggetti operanti, il coordinamento e la cooperazione SI SI NO NO 1. AttivitĂ  preliminare del DLC SI NO SI Si eseguono lavori edili o di ingegneria civile che rientrano nell’attivitĂ  di cantiere? (art. 89 c. 1 lett. a) D.lgs. 81/08) È’ presente una sola Impresa? L’attivitĂ  ha durata superiore ai cinque giorni? E’ necessaria l’elaborazione del DUVRI (*)
  • 27. L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze NO NO 2. Elaborazione del DUVRI rev. 0 (**) 1. fornisce dettagliate informazioni (desunte eventualmente dal DVR aziendale) sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui l’operatore dovrĂ  intervenire e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivitĂ ; 2. esegue la valutazione dei rischi da interferenze, stimando, oltre ai rischi specifici, anche i presumibili rischi indotti a terzi dall’Appaltatore; richiede all’operatore economico di segnalare ulteriori rischi introdotti (in aggiunta a quelli valutati come standard); 3. esamina la reale possibilitĂ  di sovrapposizione o di contatto tra piĂš attivitĂ  presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale; 4. definisce le azioni a proprio carico e di ogni operatore economico, compresi i subappaltatori, individuando le misure idonee ad eliminare, o ridurre, i rischi relativi alle interferenze; 5. richiede i documenti necessari per la verifica dell’idoneitĂ  tecnico professionale; 6. se ritenuto necessario convoca un sopralluogo preventivo con gli interessati. 3. Stima dei costi della sicurezza da interferenze Le voci da considerare come costo di sicurezza sono detti costi speciali; vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. Non debbono essere computati in tale sede i costi ordinari, connessi con l’attivitĂ  degli operatori economici. A questo step il DUVRI non è ancora compilato (è una rev. 0): contiene solamente i rischi standard (**) e in base a questi è stata redatta la stima dei costi da interferenze: il DLC, infatti, ancora non conosce l’operatore economico che si aggiudicherĂ  l’appalto! 27 Essendo presenti piĂš Imprese, si ricade nel campo di applicazione dell’art. 90 e segg. del Titolo IV (Cantieri); pertanto, per tali lavori, si debbono porre in essere gli adempimenti del caso (CSP, CSE, PSC, ecc.); si veda anche il successivo paragrafo 2.5. L’ipotesi di presenza di una sola Impresa va sempre nuovamente verificata, a seguito dell’individuazione dell’operatore economico affidatario dell’appalto. Potrebbe, infatti, essere necessario ricorrere a subappalti che richiederebbero l’elaborazione del PSC. Non è necessaria l’elaborazione del DUVRI Il DLC interrompe questa procedura, formalizzando l’atto, e promuove i necessari atti di coordinamento e cooperazione. Il DLC resta in attesa di eventuale riconsiderazione della problematica, individuato l'Appaltatore. Se è necessaria l’elaborazione del DUVRI Se la valutazione indica che il contatto è a rischio interferenziale nullo, promuove i necessari atti di coordinamento e cooperazione, in attesa di riconsiderare la problematica, individuato l'Appaltatore.
  • 28. L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze Operatore Economico 1. riceve un documento, dal DLC, recante le informazioni inerenti l’appalto e le specifiche degli ambienti di lavoro nel quale andrĂ  ad operare; 2. fornisce al DLC i documenti per la verifica dell’idoneitĂ  tecnico-professionale; 3. effettua, se ritenuto necessario, un sopralluogo preventivo, congiuntamente al DLC, negli ambienti di lavoro in cui dovrĂ  operare; 4. sottoscrive il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione. 1. fornisce dettagliate informazioni sui rischi introdotti dalla propria attivitĂ  negli ambienti in cui andrĂ  ad operare; 2. accetta il DUVRI rev. 0; 3. formula l’offerta per l’affidamento del contratto 6. Elaborazione del DUVRI rev. 1 (**) 5. Scelta dell’operatore (**) il DLC elabora, sulla base delle esigenze dell’appalto che intende affidare e, ovviamente, ignorando l’operatore economico che lo acquisirĂ , un DUVRI preliminare (DUVRI rev. 0) contenente i rischi standard ed i relativi costi della sicurezza da interferenze standard. Tali rischi sono la somma dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro e di quelli che il DLC, in via presuntiva, stima poter essere introdotti dall'esecutore delle opere nel proprio ambiente di lavoro. Espletata la gara, il DLC, acquisite le informazioni da parte dell’operatore economico individuato inerenti gli eventuali ulteriori rischi indotti che si prevede di introdurre nell’ambiente oggetto delle opere, potrĂ  integrare il DUVRI rev. 0 elaborando il DUVRI rev. 1. È necessario pertanto che l’operatore economico concorrente prenda visione e firmi per accettazione sia il DUVRI preliminare rev. 0, elaborato in sede di richiesta di offerta, che la successiva integrazione, nella forma del DUVRI definitivo rev. 1, in caso di aggiudicazione. 28 per cui è stato interpellato; 4. indica i costi ordinari necessari per l'attuazione, in relazione all’appalto, della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute. 4. Formulazione dell’offerta 1. analizza i documenti ricevuti dagli operatori economici; 2. individua l’operatore economico al quale affidare il contratto, vagliata la congruitĂ  del prezzo offerto. Il DLC, prima della stipula del contratto, effettua la valutazione dei rischi da interferenza definitiva elaborando il DUVRI rev. 1: 1. approfondisce l’analisi dei rischi da interferenze in considerazione delle informa-zioni che l’operatore economico individuato ha fornito, valutando gli ulteriori rischi indotti a terzi; 2. definisce le azioni a proprio carico e di ogni operatore economico integrando, eventualmente, le misure pianificate nel DUVRI rev. 0 tenendo conto anche di ogni subappalto, che gli appaltatori principali si impegnano a farsi autorizzare ed a comunicare, al DLC medesimo, in tempo utile; 3. valuta la congruitĂ  dei costi ordinari indicati dall’Appaltatore in sede di offerta; 4. ove necessario modifica la stima degli oneri della sicurezza da interferenze.
  • 29. L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 7. Coordinamento e cooperazione Il DLC al fine di promuovere il coordinamento tra i Datori di Lavoro coinvolti, attiva un dialogo sulle misure da adottare; al riguardo: 1. prima della stipula del contratto, mette a disposizione di tutti i soggetti interferenti tra loro o comunque presenti negli stessi ambienti di lavoro, il DUVRI rev. 1; 2. ove lo ritenga necessario, indice una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame; 3. modifica il documento sulla base del confronto tra i vari soggetti in sede di 8. Aggiornamento periodico del DUVRI Il DLC, in occasione di nuove o modificate attivitĂ , o cessazione di Imprese o lavoratori autonomi a contratto, effettua un aggiornamento della valutazione delle interferenze, ripercorrendo il ciclo delle azioni del presente diagramma. A tal fine, in coordinamento con tutti gli operatori economici interessati, ove necessario: 1. promuove integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato; 2. convoca una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro critiche o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso; 3. integra o aggiorna il DUVRI individuando le misure migliorative; 4. adegua i contratti interessati, rideterminando i costi della sicurezza; 5. stipula un nuovo contratto, revisiona o modifica il contratto in esecuzione. Tutti gli operatori economici coinvolti, ove necessario: 1. propongono al DLC integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato; 2. richiedono una riunione di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti in fasi di lavoro critiche o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso; 3. collaborano con il DLC nell’individuazioni delle misure migliorative; 4. sottoscrivono un nuovo contratto o la modifica del contratto in esecuzione. 29 coordinamento. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori coinvolti s’impegnano a collaborare con il DLC per la stesura coordinata del DUVRI rev. 1; a tal fine: 1. presentano eventuali proposte di modifica o integrazione al DUVRI rev. 0 per migliorare, ove possibile, la sicurezza sulla base della propria “tecnologia” ed esperienza; 2. accettano il DUVRI rev. 1; 3. ove un’Impresa si rientri per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri) redige il POS; 4. cooperano tra loro e con il DLC ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • 30. L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze 2.4 Il DUVRI nella P.A. Per i contratti redatti dalla P.A., ove trova applicazione il d.lgs. 163/06 e s.m.i., l’art. 26 offre, ai comma 3 e 3 ter, alcuni spunti di riflessione: 1. Obbligo di elaborazione del DUVRI in capo al soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto (comma 3): nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti il DUVRI è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto figura, definibile come Committente Appaltante, che frequentemente nelle grandi P.A. e, ad esempio, nel contesto della gestione degli edifici scolastici, difficilmente coincide con il Datore di Lavoro attuatore. 2. DUVRI ricognitivo e DUVRI integrato (comma 3 ter): nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui al comma 34 dell’art. 3 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. (*), o in tutti i casi in cui il Datore di Lavoro non coincide con il Committente, il soggetto che affida il contratto redige, prima dell’affidamento, il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Successivamente, prima dell’esecuzione del contratto, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, integra il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarĂ  espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. (*) la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice (es.: una centrale acquisti regionale) che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori (es.: una ASL, un Istituto scolastico, ecc.,) o, per i medesimi soggetti, aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi loro destinati. L’adesione a tale convenzione con la centrale di committenza, da parte delle Amministrazioni contraenti, può essere facoltativa o, in molti casi, obbligatoria; obiettivi della centrale di committenza sono la razionalizzazione della spesa pubblica e l’ottimizzazione delle procedure di scelta del contraente. La previsione di una valutazione ricognitiva dei rischi standard (definibile come DUVRI rev. 0) relativi quindi, non alla specifica prestazione oggetto dell’appalto ma alla tipologia standard della medesima, sottintende che la centrale di committenza, di default, ignori le Amministrazioni contraenti. Osservato che, in linea generale, la centrale di committenza non ha neanche la disponibilitĂ  giuridica dei luoghi in cui si svolgerĂ  l’affidamento, conseguenza rilevante della previsione normativa è che la centrale di committenza dovrĂ  individuare, esclusivamente sulla base dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, l’importo dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara, avvalendosi di prezziari della sicurezza tipo. CostituirĂ  quindi onere dell’Amministrazione contraente, prima dell’esecuzione del contratto, dover procedere all’elaborazione del DUVRI integrato (DUVRI rev. 1) e al computo analitico dei costi relativi alla sicurezza, e per singole voci dei costi relativi alla sicurezza (utilizzando il prezziario della sicurezza tipo precedentemente indicato nel DUVRI ricognitivo rev. 0). Ne discende quindi che la responsabilitĂ  della quantificazione di tali costi, come dell’individuazione dei rischi da interferenza e dell’individuazione delle relative misure preventive e protettive, approntate per eliminare o ridurre i suddetti rischi, ricadrĂ  sull’Amministrazione contraente e non sulla centrale di committenza. Si segnala, peraltro, che all’art. 86, commi 3 bis e 3 ter, del d.lgs. 163/06 e s.m.i. è specificato che: “3 bis: Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entitĂ  e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle fornitureÂŤ omissis«” “3 ter: Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.” Potrebbe peraltro verificarsi l’ipotesi nella quale un’Amministrazione contraente, ipotizzato che la centrale di committenza abbia indicato nel bando di gara un importo unico per i costi della sicurezza, non assoggettabile a ribasso, non riesca ad aderire in quanto non vi sia piĂš disponibilitĂ  sull’importo di tali costi, in quanto interamente utilizzato, in precedenza, da altre Amministrazioni contraenti. Tale criticitĂ  non appare risolta dalla Norma e richiede una revisione contrattuale, non sempre agevole. 30
  • 31. L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze Centrale di committenza individua il soggetto affidatario mediante gara di appalto per lavori, servizi, forniture (dopo aver eseguito una “raccolta di fabbisogni”) DUVRI nei contratti redatti dalla P.A. - applicazione del d.lgs. 163/06 e s.m.i. Ad esempio, il Dirigente Scolastico degli Istituti scolastici è considerato Datore di Lavoro (attuatore) della propria scuola e, come tale, è tenuto, ai sensi dell’art. 26, ad attuare nei confronti delle Imprese appaltatrici le procedure di informazione, cooperazione e coordinamento delle stesse, nonchĂŠ ad elaborare il DUVRI. Tuttavia questo soggetto non è il Datore di Lavoro CommittenteÂŤ Gli Istituti scolastici spesso rappresentano la casistica cui fa riferimento il comma 3 ter dell’art. 26: il Datore di Lavoro, che nel caso delle scuole coincide con il Dirigente Scolastico, spesso non è il Committente dell’appalto, che potrebbe essere invece il Comune piuttosto che l’Ente proprietario dell’edificio. Le disposizioni dettate dal Legislatore, nei casi in cui le figure del Committente e del Datore di Lavoro non coincidono, intendono impegnare solidalmente ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia il Committente che il gestore dell’Azienda che riceve l’Appaltatore, al fine di consentirgli di svolgere le attivitĂ  oggetto dell’appalto nei luoghi di lavoro di propria competenza. In questo caso il Dirigente Scolastico, in base alla Norma, è il garante della sicurezza dei lavoratori (tutti) che operano nell’Istituto. Secondo le disposizioni vigenti, l’obbligo primario di elaborare il DUVRI rimane a carico del Committente il quale però, in questi casi, generalmente non potrĂ  che operare sulla base dell’individuazione di rischi standard, relativi alla tipologia delle prestazioni che sono a sua conoscenza e che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del contratto di appalto. Il Dirigente Scolastico, Datore di Lavoro ricevente, dovrĂ  invece, prima dell’intervento dell’Appaltatore, prendere visione del DUVRI elaborato dal Committente, condividerne il contenuto e dovrĂ  soprattutto, ove necessario, integrarlo con le indicazioni relative ad ulteriori rischi interferenziali (specifici se relativi alle attivitĂ  aziendali, indotti se introdotti dall’Appaltatore) non presi in esame dal Committente, nonchĂŠ con l’individuazione delle conseguenti misure aggiuntive da adottare per eliminarli o, ove ciò non sia possibile, per ridurli al minimo. È evidente che l’integrazione apportata dal Datore di Lavoro ricevente, dopo essersi scambiate le informazioni con l’Appaltatore sui rischi indotti da questi negli ambienti di lavoro oggetto dell’appalto, dovrĂ  essere sottoscritta dallo stesso Appaltatore per accettazione e farĂ  parte del contratto stipulato fra le parti, come è evidente che rimane obbligo dello stesso Datore di Lavoro ricevente sorvegliare che le misure previste contro i rischi interferenziali siano effettivamente adottate. SarĂ  cura del Datore di Lavoro ricevente informare quindi il Committente dell’integrazione apportata al DUVRI e, costituendo la medesima una variazione contrattuale, attenderne la convalida. Si fa presente, per inciso, che al comma 5 lettera d) dell’art. 55 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. è fissato a carico del Datore di Lavoro ricevente che risulti inadempiente, la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. 31 Affidatario stipula la convenzione con la centrale di committenza Amministrazioni contraenti le diverse Amministrazioni contraenti aderiscono alla convenzione, ciascuna per il proprio luogo di lavoro, mediante lettera d’ordine e prendono contatto con l’Affidatario Gara di appalto Gara di appalto (DUVRI “ricognitivo”) rev. 0 Attivazione convenzione (DUVRI “integrato”) rev. 1
  • 32. L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze L’iter procedurale da seguire per l’elaborazione del DUVRI, ad esempio per l’appalto del servizio pulizie all’interno della scuola, in tali casi, sarĂ  di questo tipo: L’appalto per il servizio pulizie è gestito dall’Ente Provincia, il quale è anche proprietario dell’edificio scolastico; il DUVRI sarĂ  elaborato a seguito della collaborazione con il locale Dirigente Scolastico, che dovrĂ  fornire tutte le informazioni utili alla redazione (integrazione del DUVRI ricognitivo rev. 0). L’Impresa di pulizie (esterna), aggiudicataria dell’appalto, avrĂ  il compito di svolgere le attivitĂ  di pulizia degli ambienti all’interno dell’edificio scolastico, secondo le previsioni dell’apposito Capitolato d’appalto. Occorre considerare che, nel caso di bandi pubblici, il DUVRI deve essere allegato al bando di gara, e viene pertanto elaborato in una fase in cui l’Impresa di pulizie affidataria non è ancora stata individuata. 1. L’Ente Provincia (Committente) elabora una valutazione ricognitiva dei rischi standard DUVRI (rev. 0) come richiesto dal comma 3 ter dell’art. 26, con riferimento agli ambienti oggetto dell’appalto (aule, corridoi, spazi comuni, zone di passaggio, magazzini, sala mensa, ecc.). 2. In questa valutazione ricognitiva sono evidenziati una serie di rischi intrinsecamente presenti nei luoghi di lavoro in relazione alle attivitĂ  ivi eseguite, rischi specifici, (es.: elettrocuzione, incendio, cadute, urti per la presenza di arredi, ecc.) e le relative misure di prevenzione e protezione adottate per ridurli (es.: impianti elettrici a norma, presenza di adeguate uscite di sicurezza e presidi antincendio, ecc.). La valutazione dei rischi di interferenza non riguarderĂ  esclusivamente il personale interno alla scuola e i lavoratori delle Imprese esecutrici dell’appalto, ma anche gli studenti ed i visitatori. 3. PoichĂŠ l’Impresa di pulizie affidataria in questa fase non è ancora stata individuata, l’Ente Provincia ipotizza i principali rischi indotti dall’attivitĂ  dell’Impresa di pulizie nella scuola (es.: inciampo, scivolamenti e cadute a livello, investimento durante il carico e scarico merci, ecc.) e propone soluzioni organizzative da adottate per ridurre i rischi dovuti alle interferenze (es.: segnalazione dei pavimenti bagnati dopo il lavaggio, delimitazione con transenne e segnaletica delle aree di carico e scarico, divieto di deposito del materiale sulle vie di fuga e in prossimitĂ  delle uscite, ecc.). 4. Tutte queste indicazioni sono trasmesse al Dirigente Scolastico presso il quale deve essere eseguito il contratto, in qualitĂ  di Datore di Lavoro ricevente, ed inserite nella prima stesura del DUVRI (rev. 0), in modo da poter informarne le Imprese di pulizie partecipanti alla gara d’appalto. 5. L’Ente Provincia richiede quindi al Dirigente Scolastico della scuola di fornirgli le ulteriori informazioni utili all’elaborazione del DUVRI (es.: organigramma della sicurezza dell’Istituto, planimetrie di evacuazione, procedure di emergenza e di primo soccorso, norme comportamentali generali, procedure di accesso del personale esterno, orari delle attivitĂ  scolastiche, eventuali attivitĂ  particolari svolte da personale della scuola, ecc.). Anche queste indicazioni sono inserite nella prima stesura del DUVRI. 6. Sono infine quantificati i costi necessari per la gestione delle interferenze tra le varie attivitĂ  individuate (es.: cavalletto per segnalazione di pavimento bagnato, transenne per delimitare le aree di carico e scarico, tempo per le riunioni di coordinamento tra i soggetti responsabili, ecc.). 7. Il DUVRI è condiviso dall’Ente Provincia con il Dirigente Scolastico, mediante riunione di coordinamento nella quale si discutono le integrazioni proposte le eventuali osservazioni, ed infine è approvato con la firma di entrambi i soggetti responsabili. 8. Il DUVRI approvato a questo punto è inserito nel percorso della gara d’appalto. 9. Una volta individuata l’Impresa di pulizie vincitrice dell’appalto, il DUVRI è completato includendo i dati anagrafici e prevenzionistici dell’Impresa appaltatrice, l’elenco del personale impiegato per lo svolgimento delle attivitĂ , ecc.; sono inoltre rivalutati i rischi indotti reali dall’attivitĂ  lavorativa oggetto dell’appalto alla scuola, tenendo stavolta conto della tecnologia e delle specifiche modalitĂ  organizzative, temporali ed esecutive proprie dall’Impresa esecutrice. 10. Il DUVRI cosĂŹ integrato e completato (rev. 1), è condiviso da tutti e tre i soggetti responsabili, mediante riunione di coordinamento tra Ente Provincia, Dirigente scolastico e Datore di Lavoro dell’Impresa di pulizie esecutrice. 32