2. Pubblicazione realizzata da
INAIL
Settore Ricerca
Dipartimento Processi Organizzativi
Servizio Prevenzione e Protezione
Edizione settembre 2013 a cura di
Raffaele Sabatino INAIL, Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca
con la collaborazione di
Andrea Cordisco INAIL, Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici
CONTATTI
INAIL - Settore Ricerca
Dipartimento Processi Organizzativi
Servizio Prevenzione e Protezione
Via Alessandria, 220/E - 00198 Roma
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r.dpo@inail.it
www.inail.it
Š 2013 INAIL
La pubblicazione viene distribuita gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonchÊ la riproduzione con qualsiasi
mezzo. Ă consentita solo la citazione con lâindicazione della fonte.
ISBN 978-88-7484-361-9
Tipolitografia INAIL - Milano, finito di stampare nel mese di febbraio 2014
3. INDICE
LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA ............................................................................................................................ 6
1.1 LE INTERFERENZE LAVORATIVE NELLâEVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ...................................................................................... 6
1.2 ALCUNE DEFINIZIONI .............................................................................................................................. ....................... 6
1.3 LâART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. .............................................................................................................................. 8
1.4 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE LAVORATIVE ................................................................................................ 10
1.5 LE NOVITĂ APPORTATE DAL âDECRETO DEL FAREâ ............................................................................................................ 11
1.6 I REQUISITI E I COMPITI DELLââINCARICATOâ ..................................................................................................................... 11
1.7 IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ................................................................................. 13
1.8 IL DUVRI E LA DELEGA DI FUNZIONI .............................................................................................................................. . 15
IL DUVRI: QUANDO E COME? .............................................................................................................................. .......... 18
2.1 GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLâART. 26 ........................................................................................................................... 18
2.2 LA STRUTTURAZIONE DEL DUVRI .............................................................................................................................. .... 25
2.3 IL DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL DUVRI ........................................................................................................................... 26
2.4 IL DUVRI NELLA P.A. .............................................................................................................................. ................... 30
2.5 IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI ................................................................................................................ 33
2.6 LA FORNITURA E LO SCARICO IN CANTIERE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO .................................................................. 36
I COSTI DELLA SICUREZZA NEL DUVRI ............................................................................................................................ 40
3.1 I COSTI DELLA SICUREZZA (SPECIALI E ORDINARI) ............................................................................................................... 40
3.2 COME COMPUTARE I COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE ........................................................................................... 42
UN POSSIBILE MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA .......................................................... 46
4.1 LâAPPROCCIO METODOLOGICO .............................................................................................................................. ........ 46
4.2 UN POSSIBILE MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ........................................................................... 47
4.3 I CASI IN CUI NON VA REDATTO IL DUVRI ........................................................................................................................ 48
4.4 IL MODELLO .............................................................................................................................. ................................ 49
UN ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ..................................................................................... 70
5.1 IL DUVRI PRELIMINARE (REV. 0) .............................................................................................................................. .... 70
5.2 IL DUVRI DEFINITIVO (REV. 1) .............................................................................................................................. ....... 92
5.3 IL DUVRI (REV. 2) .............................................................................................................................. ....................... 95
5.4 IL DUVRI (REV. 3) .............................................................................................................................. ..................... 116
BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................. ................................. 131
6. LâELABORAZIONE DEL DUVRI â Valutazione dei rischi da interferenze
La normativa vigente in materia
1.1 Le interferenze lavorative nellâevoluzione della normativa
Lâart. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente lâobbligo di
elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI,
indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture allâImpresa
appaltatrice, o a lavoratori autonomi, allâinterno della propria Azienda.
In realtĂ , il d.lgs. 626/94 e s.m.i., allâart. 7, aveva giĂ introdotto per la prima volta (nei Decreti del â55 e del â56
non si rileva infatti un esplicito riferimento) lâobbligo di valutazione dei rischi da interferenza lavorativa
allorchĂŠ siano affidati dei lavori allâinterno di Aziende, Enti, ecc., ad Imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi, (contratti di appalto o contratti dâopera) promuovendo, in sostanza, la collaborazione e lo scambio
di informazioni tra Imprese Committenti e Imprese appaltatrici.
1.2 Alcune definizioni
Contratto dâappalto:
contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 e segg. Codice
Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.
Appalti pubblici di forniture:
appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la
locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti (comma 9 art. 3 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
Appalti pubblici di servizi:
appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei
servizi di cui all'allegato II del d.lgs.163/06 (comma 10 art.3 d.lgs. 163/06).
Concessione di servizi:
contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il
corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto
accompagnato da un prezzo, in conformitĂ all'art. 30 del d.lgs. 163/06 (comma 12 art.3 d.lgs.163/06).
Contratto dâopera:
si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un
servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente
(art. 2222 e segg. Codice Civile); definito anche contratto di lavoro autonomo.
Contratto di somministrazione:
contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra,
prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 Codice Civile).
Contratto misto:
contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture
(comma 1 art.14 d.lgs. 163/06)
Datore di Lavoro Committente (DLC):
è il soggetto che, avendone l'autoritĂ , affida âlavori, servizi e fornitureâ ad un operatore economico (Impresa
o lavoratore autonomo) all'interno della propria Azienda; è il titolare degli obblighi di cui allâart. 26.
Interferenza:
circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o
tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
Rischi da interferenze:
sono tutti i rischi correlati allâaffidamento di appalti o concessioni, allâinterno dellâAzienda o dellâunitĂ
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8. LâELABORAZIONE DEL DUVRI â Valutazione dei rischi da interferenze
1.3 Lâart. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
Lâart. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., nellâattuale formulazione della Legge 9 agosto 2013, n. 98, recita:
âArt. 26. Obblighi connessi ai contratti dâappalto o dâopera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture allâImpresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi allâinterno della propria Azienda, o di una singola unitĂ produttiva della stessa,
nonchĂŠ nellâambito dellâintero ciclo produttivo dellâAzienda medesima, sempre che abbia la
disponibilitĂ giuridica dei luoghi in cui si svolge lâappalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalitĂ previste dal decreto di cui allâarticolo 6, comma 8, lettera g), lâidoneitĂ
tecnico-professionale delle Imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai
servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto dâopera o di somministrazione.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita
attraverso le seguenti modalitĂ :
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dellâautocertificazione dellâImpresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneitĂ tecnico professionale, ai sensi dellâart. 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nellâambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivitĂ .
2. Nellâipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano allâattuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
8
sullâattivitĂ lavorativa oggetto dellâappalto;
b) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse Imprese coinvolte nellâesecuzione dellâopera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di
attivitĂ a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui allâarticolo 29, comma 6-ter (*), con
riferimento sia allâattivitĂ del datore di lavoro committente sia alle attivitĂ dellâImpresa appaltatrice e dei
lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza
professionali, adeguate e specifiche in relazione allâincarico conferito, nonchĂŠ di periodico aggiornamento e
di conoscenza diretta dellâambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In
caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato
in funzione dellâevoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piĂš
rappresentative a livello nazionale. Dellâindividuazione dellâincaricato di cui al primo periodo o della sua
sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dellâattivitĂ delle Imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi. Nellâambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
tale documento è redatto, ai fini dellâaffidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e
di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3 bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lâobbligo di cui al comma 3 non si applica ai
servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non
è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio
di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dellâinterno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attivitĂ in ambienti
confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177,
o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla
presenza dei rischi particolari di cui allâallegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per
9. LâELABORAZIONE DEL DUVRI â Valutazione dei rischi da interferenze
uomini-giorno si intende lâentitĂ presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle
giornate di lavoro necessarie allâeffettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento
allâarco temporale di un anno dallâinizio dei lavori.
3 ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui allâarticolo 3, comma 34, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che
affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dallâesecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dellâinizio
dellâesecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei
luoghi in cui sarĂ espletato lâappalto; lâintegrazione, sottoscritta per accettazione dallâesecutore, integra gli
atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilitĂ solidale per il mancato
pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, lâImprenditore committente risponde
in solido con lâAppaltatore, nonchĂŠ con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
lavoratore, dipendente dallâAppaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dellâIstituto
nazionale per lâassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dellâIstituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi
specifici propri dellâattivitĂ delle Imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento
della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, debbono essere
specificamente indicati a pena di nullitĂ ai sensi dellâarticolo 1418 del codice civile i costi delle misure
adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a
ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi
della sicurezza del lavoro debbono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano
ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piĂš
rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dellâanomalia delle offerte nelle procedure
di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto allâentitĂ e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente piĂš rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piÚ vicino a quello preso
in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo
modificate dallâarticolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di
appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nellâambito dello svolgimento di attivitĂ in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dallâImpresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografi a, contenente le generalitĂ del lavoratore e lâindicazione del datore di lavoro.â
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11. LâELABORAZIONE DEL DUVRI â Valutazione dei rischi da interferenze
1.5 Le novitĂ apportate dal âDecreto del Fareâ
Il cosiddetto âDecreto del Fareâ, Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9 agosto 2013,
n. 98), modifica lâart. 26 introducendo ai commi 3 e 3 bis le seguenti innovazioni:
11
1. Previsione dellâincaricato (comma 3):
in alternativa al DUVRI, il DLC potrĂ individuarlo, limitatamente ai settori di attivitĂ a basso rischio
infortunistico; la Norma ha lâobiettivo di tramutare un adempimento spesso meramente formale (il
DUVRI) in adempimento sostanziale attraverso lâindividuazione di una figura in possesso di
formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, che conosca e sia
presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sia in grado di intervenire efficacemente al fine di
scongiurare possibili rischi da interferenze, nellâazione di cooperazione e coordinamento.
2. Esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI o dalla misura alternativa di cui sopra (comma 3 bis):
relativamente allâaffidamento di servizi di natura intellettuale (es.: consulenti, tecnici interpellati per la
redazione di progetti, ecc.), alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto non generano
interferenze da gestire tra attività lavorative), ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque
uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza
di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari di cui allâallegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
Per uomini-giorno si intende lâentitĂ presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla
somma delle giornate di lavoro necessarie allâeffettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata
con riferimento allâarco temporale di un anno dallâinizio dei lavori.
In caso di attivitĂ a basso rischio infortunistico il DUVRI potrĂ essere sostituito dallâindividuazione
dellâincaricato; in tali contesti, questi potrĂ quindi sovrintendere anche ad attivitĂ di rilevante importanza, in
termini di durata temporale e di lavoratori impegnati, anche se di durata superiore ai cinque uomini-giorno.
1.6 I requisiti e i compiti dellââincaricatoâ
La figura dellâincaricato, come emerge dalla Norma, deve essere in possesso di formazione, esperienza e
competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonchĂŠ di periodico
aggiornamento e di conoscenza diretta.
Peraltro, nella medesima Norma, non sono state definite le caratteristiche relative a tale esperienza,
rimanendo in capo al DLC la responsabilitĂ dellâindividuazione della figura idonea.
Nellâattuale silenzio normativo, che nemmeno rimanda ad una successiva normazione specifica, si presume
che la necessaria formazione dell'incaricato debba essere quella prevista dall'Accordo Stato Regioni e
quindi, attualmente, quella obbligatoria per i lavoratori (quattro piĂš quattro ore per rischio basso), quella
particolare aggiuntiva per il preposto (di otto ore) e l'aggiornamento quinquennale di sei ore.
L'incaricato dovrĂ essere individuato, ai fini probatori, per iscritto e con data certa; seguirĂ quindi
accettazione da parte dellâinteressato, con modalitĂ analoghe.
Il contratto relativo allâaffidamento del lavoro/servizio/fornitura, nel quale sarĂ data chiara evidenza
allâindividuazione dellâincaricato, dovrĂ attribuire al medesimo poteri di coordinamento per la sicurezza ampi
e ben definiti, analogamente a quanto avviene nel caso del cantiere per il Coordinatore della sicurezza per
l'esecuzione dei lavori (CSE), figura che, concettualmente, corrisponde alla nuova figura dell'incaricato.
Tali poteri, che pongono in essere altrettanti doveri, consistono essenzialmente in:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, lâapplicazione da parte delle Imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni normative e aziendali di sicurezza del lavoro,
dei verbali di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure;
b) organizzare tra i Datori di Lavoro presenti, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivitĂ e la reciproca informazione;
c) segnalare al DLC o al Dirigente, ove allo scopo delegato, previa contestazione scritta alle Imprese e
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge, e aziendali, di sicurezza
del lavoro, di eventuali verbali di coordinamento e delle relative procedure adottate;
d) proporre la sospensione dei lavori, lâallontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dai
luoghi di lavoro, o la risoluzione del contratto;
e) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.
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13. LâELABORAZIONE DEL DUVRI â Valutazione dei rischi da interferenze
1.7 Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Il DUVRI deve essere elaborato, nei casi previsti, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad
un'Impresa esterna, o a dei lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda.
Il DUVRI è necessario anche nelle fattispecie nelle quali lâoggetto dellâappalto prevede lâimpianto di cantieri
temporanei anche per quella parte, non trascurabile, di lavori non soggetti all'obbligo di designazione del
Coordinatore della sicurezza per la progettazione dei lavori (CSP) e relativa stesura del PSC.
In tali casi, il DLC corrisponde a quel soggetto che nel Titolo IV Cantieri temporanei o mobili del d.lgs. 81/08
e s.m.i. è denominato semplicemente âCommittenteâ e, come tale, deve fornire allâImpresa appaltatrice, e ai
lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essi sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivitĂ .
Al fine di poter attuare questâobbligo il Legislatore ha introdotto lâobbligo per il DLC di promuovere la
cooperazione ed il coordinamento di quei âdatori di lavoro e subappaltatoriâ che contrattualmente operano
allâinterno della propria Azienda.
Nel documento, infatti, dovranno essere fornite indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei
maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro, ovvero âl'interferenza tra attivitĂ
lavorativeâ.
La redazione del DUVRI, quindi, costituisce onere dell'Azienda Committente, sia essa pubblica o privata.
Questa è tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attivitĂ oggetto dellâappalto,
prendere visione dei rischi riportati nel documento in parola e riconsegnarlo al Committente vistato per
accettazione.
Sono esclusi dal campo di applicazione solo gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali,
le semplici attività di consegna di merce o beni e ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque
uomini-giorno secondo le previsioni del comma 3 bis dellâart. 26.
Il DUVRI deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato, come vedremo piĂš
avanti, dinamicamente, in funzione dellâevoluzione dellâaffidamento.
Si ribadisce che nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV (art. 90 e segg.), salvo che in
cantiere non sia presente unâunica Impresa, l'analisi dei rischi da interferenze e la relativa stima dei costi
sono contenuti nel PSC e, pertanto, non è necessaria la redazione del DUVRI.
Riassumendo:
Il DUVRI è redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie
del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in
ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da
interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneitĂ tecnico professionale
richiesti dallâart. 26
Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei
contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che
implichino la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si
ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrĂ
evidenziare l'assenza di rischio (contratto cosiddetto non rischioso)
Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in
quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza,
all'ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella
tecnologia delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature
da parte dellâAzienda, ecc.;
Il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia giĂ un PSC redatto
dal CSE ed accettato dalle Imprese; in tal caso le Imprese appaltatrici presenti in
cantiere redigono il Piano Operativo della Sicurezza (POS), in quanto i rischi da
lavorazioni interferenti sono giĂ stati contemplati dal PSC stesso
13
14. LâELABORAZIONE DEL DUVRI â Valutazione dei rischi da interferenze
Prima di entrare, nel prossimo capitolo, nel dettaglio del disposto dell'art. 26, è opportuno soffermarsi ancora
sulle figure che sono soggette ai diversi obblighi vigenti in quanto, è dall'agosto del 2007, da quando cioè fu
modificato l'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 e s.m.i., che alcuni consulenti del lavoro non hanno pienamente colto il
senso e il contenuto, dell'art. 7 prima e dell'art. 26 oggi, causando aggravi economici alle Aziende senza,
peraltro, condurre ad alcun incremento concreto della sicurezza.
L'applicazione standardizzata del DUVRI ha determinato, infatti, una sproporzionata proliferazione di
documenti cartacei (spesso in ciclostile) senza produrre alcun effetto sulla sicurezza reale dei lavoratori
interessati, spesso del tutto inutili e inutilizzati, predisposti (e poi riposti) al solo fine di una eventuale
dimostrazione all'organo di vigilanza.
Tuttavia il Legislatore ha esplicitamente individuato i destinatari degli obblighi e gli ambiti di applicazione del
DUVRI, ma lâerrata prassi comune e, sovente, occorre segnalarlo, il business dei consulenti ne hanno
spesso travisato il significato.
Nell'art. 26, il Legislatore ha voluto chiaramente esprimere, come giĂ nel precedente art. 7 del d.lgs. n.
626/94 e s.m.i., determinati obblighi di sicurezza in funzione delle differenti situazioni di lavoro; all'interno
dell'art. 26, infatti, ha utilizzato i seguenti termini:
a. il Datore di Lavoro (comma 1)
b. i Datori di Lavoro (comma 2)
c. il Datore di Lavoro Committente (comma 3)
che non possono che avere precisi significati, diversi fra di loro, che il Legislatore ha confermato con l'ultima
modifica legislativa non avendone modificato la formulazione.
Al comma 1, con la dizione Datore di Lavoro si vuole intendere quel soggetto che, all'interno della propria
attivitĂ produttiva, intende affidare a terzi determinati lavori o prestazioni ottemperando a determinati
obblighi.
Al comma 2, invece, tutti i Datori di Lavoro, interessati allâappalto che deve essere eseguito, i quali debbono
cooperare e coordinarsi fra di loro per informarsi dei rischi che ognuno introdurrĂ nell'ambiente di lavoro,
anche al fine di eliminare, con una pianificata programmazione delle proprie attivitĂ , i rischi interferenti per i
rispettivi lavoratori.
Al comma 3, invece, è previsto che il DLC deve promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al
comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per
eliminare, o per ridurre al minimo, i rischi da interferenza.
Risulta evidente che il Legislatore, prima con la modifica dell'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 e s.m.i., nell'agosto
del 2007, e poi con la conferma delle stesse formulazioni nell'ambito dell'art. 26, abbia costantemente
confermato nel tempo una linea ben precisa.
Ă palese, di conseguenza, che il DUVRI dovrĂ essere elaborato unicamente quando negli appalti
commissionati possa esserci interferenza fra i lavoratori delle Imprese appaltatrici e quelli del DLC (contratto
rischioso); infatti, è solo quest'ultimo che può sapere come eliminare i rischi di interferenza fra i propri
lavoratori e quelli delle altre Imprese.
Se cosĂŹ non fosse, il comma 2 dellâart. 26 non avrebbe piĂš ragion dâessere, in quanto non sarebbe
necessaria alcuna cooperazione e alcun coordinamento fra le Imprese esecutrici, dal momento che tale
incombenza ricadrebbe esclusivamente sul DLC.
Questo non è assolutamente vero, considerata la reiterata conferma del Legislatore, e si auspica, pertanto,
che, ferma restando la necessitĂ di operare un attento esame delle attivitĂ da appaltare, relazionandole al
contesto specifico, il DUVRI venga redatto solamente nei casi ove risulti davvero necessario, nella
convinzione che la sicurezza vera si realizzi concretamente con la cooperazione fra le Imprese e non con i
pezzi di carta.
Ă doveroso segnalare, inoltre, che il DUVRI deve essere elaborato solo laddove sia possibile eliminare o
ridurre i rischi da interferenza fra i lavoratori del Committente e quelli delle Imprese affidatarie.
Ove questo non risulti possibile, come peraltro può accadere, il DUVRI consisterà in una dichiarazione del
DLC che formalizzerĂ lâimpossibilitĂ di eliminare, o ridurre, i rischi da interferenza con le specifiche
giustificazioni del caso; in questi casi risulteranno fondamentali, ai fini della sicurezza, le decisioni assunte in
sede di riunione di coordinamento fra tutti i Datori di Lavoro interessati, in primis quello Committente.
14
15. LâELABORAZIONE DEL DUVRI â Valutazione dei rischi da interferenze
1.8 Il DUVRI e la delega di funzioni
La redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) è obbligo esclusivo, e non delegabile, del Datore
di Lavoro; parallelamente lâelaborazione del DUVRI è obbligo del DLC, pur potendo questi delegare tale
elaborazione a terzi.
Il DUVRI, pur essendo una valutazione del rischio, può quindi essere oggetto di delega di funzioni.
Il DUVRI, come peraltro il DVR, debbono essere custoditi presso lâunitĂ produttiva alla quale si riferisce la
valutazione dei rischi e sulla quale il DLC ha la disponibilitĂ giuridica dei luoghi in cui si svolge lâaffidamento.
Si ritiene che, laddove il DLC decidesse di delegare un proprio Dirigente, non ricorra in automatico la
previsione dellâart. 299 d.lgs. 81/08 e s.m.i., inerente la fattispecie dellâesercizio di fatto di poteri direttivi, e
sia comunque necessaria la delega di cui allâart. 16 del citato Decreto.
Appare ragionevole infatti, considerata la portata degli obblighi previsti dallâart. 26, che questi, per essere
trasferiti a terzi, debbano essere specificatamente delegati.
Si pensi in unâAzienda, ad esempio, a quei soggetti, inquadrati contrattualmente come impiegati, ma che
operativamente sono dei fiduciari del Datore di Lavoro, con ampi poteri direttivi (responsabili di linee di
produzione, responsabili di area, ecc.) i quali, in assenza di specifica delega, diverrebbero oggetto di gravosi
oneri senza, al limite, esserne a conoscenza!
Si segnala infine, che lâelaborazione del DUVRI non può diventare onere per lâRSPP, a meno che questi non
sia stato investito dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa, ecc. (vedi art. 16).
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20. LâELABORAZIONE DEL DUVRI â Valutazione dei rischi da interferenze
In relazione alla definizione di interferenza lavorativa si può far riferimento alla Determinazione n. 3 del 5
Marzo 2008 dell'AutoritĂ per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCPLSF), nella
quale è precisato che si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il
personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella
stessa sede aziendale con contratti differenti.
In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarĂ espletato il
lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.
Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
ž immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore;
ž derivanti da sovrapposizioni di piÚ attività svolte da operatori di Appaltatori diversi;
ž esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l'Appaltatore,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivitĂ propria dell'Appaltatore;
ž derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivitĂ appaltata).
20
Si possono distinguere inoltre:
ž rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dellâAppaltatore;
ž rischi in uscita: rischi specifici presenti nella normale attività del Committente, non presenti
normalmente nellâattivitĂ dellâAppaltatore:
ž rischi da contiguità fisica e di spazio: derivati da sovrapposizioni di piÚ attività svolte da diversi
Appaltatori;
ž rischi da commissione: derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal
Committente (a differenza dellâordinaria operativitĂ dellâAppaltatore).
La Determinazione ha inoltre escluso la possibilitĂ dâinterferenze nei seguenti casi:
Ă la mera fornitura, senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attivitĂ o procedure
suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di
materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti
sono stati valutati nel PSC, come precisato al paragrafo 2.5);
à i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante (intesa come
amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti di cui al comma 33 dellâart. 3 del d.lgs.163/06),
intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del
servizio, anche non sede dei propri uffici;
Ă i servizi di natura intellettuale.
In definitiva, si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che
rispondono a Datori di Lavoro diversi, sia in termini di contiguitĂ fisica e di spazio, sia in termini di
condivisione di attivitĂ lavorativa.
Sono esaminate le diverse possibili situazioni indicate di seguito ai casi da a) a d) .
I casi a) e d) sono pacifici; il caso b) merita invece alcune considerazioni: sovente si osserva che nei
documenti in questione si perviene, frettolosamente, a liquidare la questione DUVRI asserendo lâassenza di
interferenze lavorative, in quanto le varie attivitĂ sono eseguite in fasce orarie diverse, come ad esempio nel
caso di unâImpresa di pulizie che operi nelle ore precedenti lâingresso in sede dei lavoratori del DLC.
Tale affermazione, apparentemente del tutto oggettiva, si ritiene comunque meritevole di ulteriore
valutazione; nel caso la citata Impresa di pulizie adoperasse prodotti particolarmente persistenti, a livello di
percezione sensoriale, un certo tipo di interferenza, seppure differita, potrebbe crearsi, con la conseguente
necessitĂ di dover far fronte, almeno in fase di coordinamento, ad obblighi trascurati in prima battuta.
Parimenti, in relazione al caso c), lâinesistenza di interferenza spaziale, di per sĂŠ non comporta lâautomatica
assenza di interferenze lavorative; si pensi ad una ristrutturazione edile, magari di una certa consistenza, di
un piano sovrastante un altro, nel quale continuano ad operare, in contemporanea, i lavoratori del DLC.
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25. LâELABORAZIONE DEL DUVRI â Valutazione dei rischi da interferenze
25
2.2 La strutturazione del DUVRI
Per quanto evidenziato finora, il DUVRI deve essere:
Ć integrato con il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR);
Ć indipendente dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR);
Ć finalizzato a gestire i rischi interferenziali;
Ć unico per tutti gli appalti che comportano rischi tra loro interferenti.
Il DUVRI non si applica ai rischi specifici propri dellâattivitĂ delle singole Imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi; per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, resta infatti immutato lâobbligo, per
ciascun Datore di Lavoro, di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).
Allâatto della predisposizione della richiesta di offerta o, per i contratti pubblici, della pubblicazione del bando
o della lettera di invito, il DLC trasmette a tutti gli Appaltatori informazioni inerenti:
Ć lâorganizzazione interna dellâAzienda;
Ć i rischi specifici presenti nelle aree di lavoro e incidenti sulle attivitĂ oggetto dellâappalto;
Ć le fasi lavorative che dovranno essere eseguite;
Ć le modalitĂ di gestione dellâemergenza;
Ć le modalitĂ di accesso alle aree di lavoro;
Ć le modalitĂ dâuso di sostanze o materiali pericolosi;
Ć le linee di energia;
Ć ecc.
Quindi, ciascun Appaltatore trasmette al DLC informazioni inerenti:
Ć la propria organizzazione;
Ć i rischi indotti allâinterno dellâAzienda dalle lavorazioni oggetto dellâappalto;
Ć le eventuali proposte di ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare;
Ć ecc.
I contenuti minimi del DUVRI debbono riguardare i seguenti punti:
Ć prioritaria identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia adoperata);
Ć descrizione dellâAzienda Committente, delle aree di lavoro, delle attivitĂ svolte presso le aree ed i
reparti interessati dalle attivitĂ oggetto dellâappalto;
Ć descrizione delle attivitĂ svolte dagli Appaltatori;
Ć identificazione dei locali a disposizione dellâAppaltatore (viabilitĂ , servizi igienici, refettori, ecc.);
Ć valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro (previa individuazione dei rischi e delle
sovrapposizioni spazio-temporali);
Ć cronoprogramma delle attivitĂ che evidenzi:
o le attivitĂ oggetto dellâappalto;
o le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attivitĂ ;
o le attivitĂ lavorative omogenee per rischio;
o gli esecutori delle attivitĂ .
Ć organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
Ć computo estimativo dei costi della sicurezza;
Ć coordinamento delle fasi lavorative.
Lâintero procedimento che porta allâelaborazione del DUVRI è finalizzato ad enfatizzare le situazioni piĂš
pericolose dei rischi interferenti, ad individuare le procedure per le lavorazioni critiche necessarie alla
gestione dellâappalto, a pianificare preventivamente le sequenze spazio-temporali delle diverse attivitĂ , a
valutare tutti i rischi interferenti con una metodologia sistematica, a predisporre le misure di prevenzione e
protezione necessarie alla eliminazione/riduzione/gestione dei rischi interferenti ed a fornire chiare
informazioni agli Appaltatori su eventuali obblighi previsti nelle aree di lavoro oggetto dellâappalto.
26. LâELABORAZIONE DEL DUVRI â Valutazione dei rischi da interferenze
Il DLC valuta prioritariamente se le attivitĂ da
appaltare rientrano nel campo di applicazione del
26
2.3 Il Diagramma di flusso del DUVRI
Datore di Lavoro Committente
DUVRI; al riguardo deve valutare se:
SI
SI
LâattivitĂ prevede rischi
derivanti dalla
presenza di agenti
cancerogeni,
biologici, atmosfere
esplosive o dalla
presenza dei rischi
particolari di cui
allâallegato XI?
NO
(*) allo stato, in carenza del decreto applicativo, di cui al comma 3 dellâart. 26, non è consentito ricorrere
all'incaricato in alternativa alla elaborazione del DUVRI.
Non è necessaria
lâelaborazione del DUVRI
LâattivitĂ ĂŠ di
natura
intellettuale?
LâattivitĂ
è una mera
fornitura di
materiali o
attrezzature?
Il DLC promuove lo scambio
reciproco delle
informazioni tra tutti i
soggetti operanti, il
coordinamento
e la cooperazione
SI
SI
NO
NO
1.
AttivitĂ
preliminare
del DLC
SI
NO SI
Si eseguono lavori edili
o di ingegneria
civile che rientrano
nellâattivitĂ di cantiere?
(art. 89 c. 1 lett. a)
D.lgs. 81/08)
Ăâ presente una
sola
Impresa?
LâattivitĂ ha durata
superiore ai cinque giorni?
Eâ necessaria lâelaborazione
del DUVRI (*)
27. LâELABORAZIONE DEL DUVRI â Valutazione dei rischi da interferenze
NO NO
2.
Elaborazione
del DUVRI
rev. 0 (**)
1. fornisce dettagliate informazioni (desunte eventualmente dal DVR aziendale) sui
rischi specifici esistenti nellâambiente in cui lâoperatore dovrĂ intervenire e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivitĂ ;
2. esegue la valutazione dei rischi da interferenze, stimando, oltre ai rischi specifici,
anche i presumibili rischi indotti a terzi dallâAppaltatore; richiede allâoperatore
economico di segnalare ulteriori rischi introdotti (in aggiunta a quelli valutati
come standard);
3. esamina la reale possibilitĂ di sovrapposizione o di contatto tra piĂš attivitĂ
presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale;
4. definisce le azioni a proprio carico e di ogni operatore economico, compresi i
subappaltatori, individuando le misure idonee ad eliminare, o ridurre, i rischi
relativi alle interferenze;
5. richiede i documenti necessari per la verifica dellâidoneitĂ tecnico professionale;
6. se ritenuto necessario convoca un sopralluogo preventivo con gli interessati.
3.
Stima dei costi
della sicurezza
da interferenze
Le voci da considerare come costo di sicurezza sono detti costi speciali; vanno tenuti
distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. Non debbono essere
computati in tale sede i costi ordinari, connessi con lâattivitĂ degli operatori economici.
A questo step il DUVRI non è ancora compilato (è una rev. 0): contiene solamente
i rischi standard (**) e in base a questi è stata redatta la stima dei costi da interferenze:
il DLC, infatti, ancora non conosce lâoperatore economico che si aggiudicherĂ lâappalto!
27
Essendo presenti piĂš Imprese,
si ricade nel campo di applicazione
dellâart. 90 e segg. del Titolo IV (Cantieri);
pertanto, per tali lavori, si debbono
porre in essere gli adempimenti del caso
(CSP, CSE, PSC, ecc.);
si veda anche il successivo paragrafo 2.5.
Lâipotesi di presenza di una sola Impresa va
sempre nuovamente verificata, a seguito
dellâindividuazione dellâoperatore economico
affidatario dellâappalto.
Potrebbe, infatti, essere necessario ricorrere
a subappalti che richiederebbero
lâelaborazione del PSC.
Non è necessaria lâelaborazione
del DUVRI
Il DLC interrompe
questa procedura,
formalizzando lâatto,
e promuove i necessari atti
di coordinamento
e cooperazione.
Il DLC resta in attesa di
eventuale riconsiderazione
della problematica,
individuato l'Appaltatore.
Se è necessaria lâelaborazione
del DUVRI
Se la valutazione indica che il contatto è a rischio interferenziale nullo,
promuove i necessari atti di coordinamento e cooperazione, in attesa di
riconsiderare la problematica, individuato l'Appaltatore.
28. LâELABORAZIONE DEL DUVRI â Valutazione dei rischi da interferenze
Operatore Economico
1. riceve un documento, dal DLC, recante le informazioni inerenti lâappalto e le
specifiche degli ambienti di lavoro nel quale andrĂ ad operare;
2. fornisce al DLC i documenti per la verifica dellâidoneitĂ tecnico-professionale;
3. effettua, se ritenuto necessario, un sopralluogo preventivo, congiuntamente al DLC,
negli ambienti di lavoro in cui dovrĂ operare;
4. sottoscrive il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione.
1. fornisce dettagliate informazioni sui rischi
introdotti dalla propria attivitĂ negli ambienti in
cui andrĂ ad operare;
2. accetta il DUVRI rev. 0;
3. formula lâofferta per lâaffidamento del contratto
6.
Elaborazione
del DUVRI
rev. 1 (**)
5.
Scelta
dellâoperatore
(**) il DLC elabora, sulla base delle esigenze dellâappalto che intende affidare e, ovviamente, ignorando lâoperatore
economico che lo acquisirĂ , un DUVRI preliminare (DUVRI rev. 0) contenente i rischi standard ed i relativi costi
della sicurezza da interferenze standard.
Tali rischi sono la somma dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro e di quelli che il DLC, in via
presuntiva, stima poter essere introdotti dall'esecutore delle opere nel proprio ambiente di lavoro.
Espletata la gara, il DLC, acquisite le informazioni da parte dellâoperatore economico individuato inerenti gli
eventuali ulteriori rischi indotti che si prevede di introdurre nellâambiente oggetto delle opere, potrĂ integrare il
DUVRI rev. 0 elaborando il DUVRI rev. 1.
Ă necessario pertanto che lâoperatore economico concorrente prenda visione e firmi per accettazione sia il
DUVRI preliminare rev. 0, elaborato in sede di richiesta di offerta, che la successiva integrazione, nella forma
del DUVRI definitivo rev. 1, in caso di aggiudicazione.
28
per cui è stato interpellato;
4. indica i costi ordinari necessari per l'attuazione,
in relazione allâappalto, della normativa vigente
in materia di sicurezza e di salute.
4.
Formulazione
dellâofferta
1. analizza i documenti ricevuti dagli operatori
economici;
2. individua lâoperatore economico al quale
affidare il contratto, vagliata la congruitĂ del
prezzo offerto.
Il DLC, prima della stipula del contratto, effettua la valutazione dei rischi
da interferenza definitiva elaborando il DUVRI rev. 1:
1. approfondisce lâanalisi dei rischi da interferenze in considerazione delle informa-zioni
che lâoperatore economico individuato ha fornito, valutando gli ulteriori
rischi indotti a terzi;
2. definisce le azioni a proprio carico e di ogni operatore economico integrando,
eventualmente, le misure pianificate nel DUVRI rev. 0 tenendo conto anche di ogni
subappalto, che gli appaltatori principali si impegnano a farsi autorizzare ed a
comunicare, al DLC medesimo, in tempo utile;
3. valuta la congruitĂ dei costi ordinari indicati dallâAppaltatore in sede di offerta;
4. ove necessario modifica la stima degli oneri della sicurezza da interferenze.
29. LâELABORAZIONE DEL DUVRI â Valutazione dei rischi da interferenze
7.
Coordinamento
e cooperazione
Il DLC al fine di promuovere il coordinamento tra i Datori di Lavoro
coinvolti, attiva un dialogo sulle misure da adottare; al riguardo:
1. prima della stipula del contratto, mette a disposizione di tutti i soggetti interferenti
tra loro o comunque presenti negli stessi ambienti di lavoro, il DUVRI rev. 1;
2. ove lo ritenga necessario, indice una riunione di coordinamento con tutti gli
operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame;
3. modifica il documento sulla base del confronto tra i vari soggetti in sede di
8.
Aggiornamento
periodico del
DUVRI
Il DLC, in occasione di nuove o modificate attivitĂ , o cessazione di Imprese o
lavoratori autonomi a contratto, effettua un aggiornamento della valutazione delle
interferenze, ripercorrendo il ciclo delle azioni del presente diagramma.
A tal fine, in coordinamento con tutti gli operatori economici interessati,
ove necessario:
1. promuove integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato;
2. convoca una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi
di lavoro critiche o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso;
3. integra o aggiorna il DUVRI individuando le misure migliorative;
4. adegua i contratti interessati, rideterminando i costi della sicurezza;
5. stipula un nuovo contratto, revisiona o modifica il contratto in esecuzione.
Tutti gli operatori economici coinvolti, ove necessario:
1. propongono al DLC integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato;
2. richiedono una riunione di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti in fasi di
lavoro critiche o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso;
3. collaborano con il DLC nellâindividuazioni delle misure migliorative;
4. sottoscrivono un nuovo contratto o la modifica del contratto in esecuzione.
29
coordinamento.
Lâappaltatore e gli eventuali subappaltatori coinvolti sâimpegnano
a collaborare con il DLC per la stesura coordinata del DUVRI rev. 1; a tal fine:
1. presentano eventuali proposte di modifica o integrazione al DUVRI rev. 0 per
migliorare, ove possibile, la sicurezza sulla base della propria âtecnologiaâ ed
esperienza;
2. accettano il DUVRI rev. 1;
3. ove unâImpresa si rientri per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri) redige il POS;
4. cooperano tra loro e con il DLC ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.
30. LâELABORAZIONE DEL DUVRI â Valutazione dei rischi da interferenze
2.4 Il DUVRI nella P.A.
Per i contratti redatti dalla P.A., ove trova applicazione il d.lgs. 163/06 e s.m.i., lâart. 26 offre, ai comma 3 e 3
ter, alcuni spunti di riflessione:
1. Obbligo di elaborazione del DUVRI in capo al soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dello specifico appalto (comma 3):
nellâambito di applicazione del Codice dei contratti il DUVRI è redatto dal soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto figura, definibile come
Committente Appaltante, che frequentemente nelle grandi P.A. e, ad esempio, nel contesto della
gestione degli edifici scolastici, difficilmente coincide con il Datore di Lavoro attuatore.
2. DUVRI ricognitivo e DUVRI integrato (comma 3 ter):
nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui al comma 34 dellâart. 3 del d.lgs. 163/06 e
s.m.i. (*), o in tutti i casi in cui il Datore di Lavoro non coincide con il Committente, il soggetto che
affida il contratto redige, prima dellâaffidamento, il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei
rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dallâesecuzione del contratto.
Successivamente, prima dellâesecuzione del contratto, il soggetto presso il quale deve essere
eseguito il contratto, integra il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi
in cui sarĂ espletato lâappalto; lâintegrazione, sottoscritta per accettazione dallâesecutore, integra gli
atti contrattuali.
(*) la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice (es.: una centrale acquisti
regionale) che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti
aggiudicatori (es.: una ASL, un Istituto scolastico, ecc.,) o, per i medesimi soggetti, aggiudica appalti
pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi loro destinati.
Lâadesione a tale convenzione con la centrale di committenza, da parte delle Amministrazioni contraenti, può
essere facoltativa o, in molti casi, obbligatoria; obiettivi della centrale di committenza sono la
razionalizzazione della spesa pubblica e lâottimizzazione delle procedure di scelta del contraente.
La previsione di una valutazione ricognitiva dei rischi standard (definibile come DUVRI rev. 0) relativi quindi,
non alla specifica prestazione oggetto dellâappalto ma alla tipologia standard della medesima, sottintende
che la centrale di committenza, di default, ignori le Amministrazioni contraenti.
Osservato che, in linea generale, la centrale di committenza non ha neanche la disponibilitĂ giuridica dei
luoghi in cui si svolgerĂ lâaffidamento, conseguenza rilevante della previsione normativa è che la centrale di
committenza dovrĂ individuare, esclusivamente sulla base dei rischi standard che potrebbero
potenzialmente derivare dallâesecuzione del contratto, lâimporto dei costi della sicurezza da indicare nel
bando di gara, avvalendosi di prezziari della sicurezza tipo.
CostituirĂ quindi onere dellâAmministrazione contraente, prima dellâesecuzione del contratto, dover
procedere allâelaborazione del DUVRI integrato (DUVRI rev. 1) e al computo analitico dei costi relativi alla
sicurezza, e per singole voci dei costi relativi alla sicurezza (utilizzando il prezziario della sicurezza tipo
precedentemente indicato nel DUVRI ricognitivo rev. 0).
Ne discende quindi che la responsabilitĂ della quantificazione di tali costi, come dellâindividuazione dei rischi
da interferenza e dellâindividuazione delle relative misure preventive e protettive, approntate per eliminare o
ridurre i suddetti rischi, ricadrĂ sullâAmministrazione contraente e non sulla centrale di committenza.
Si segnala, peraltro, che allâart. 86, commi 3 bis e 3 ter, del d.lgs. 163/06 e s.m.i. è specificato che:
â3 bis: Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dellâanomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti
a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo
alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto allâentitĂ e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle fornitureÂŤ omissisÂŤâ
â3 ter: Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso dâasta.â
Potrebbe peraltro verificarsi lâipotesi nella quale unâAmministrazione contraente, ipotizzato che la centrale di
committenza abbia indicato nel bando di gara un importo unico per i costi della sicurezza, non
assoggettabile a ribasso, non riesca ad aderire in quanto non vi sia piĂš disponibilitĂ sullâimporto di tali costi,
in quanto interamente utilizzato, in precedenza, da altre Amministrazioni contraenti.
Tale criticitĂ non appare risolta dalla Norma e richiede una revisione contrattuale, non sempre agevole.
30
31. LâELABORAZIONE DEL DUVRI â Valutazione dei rischi da interferenze
Centrale di committenza
individua il soggetto affidatario mediante gara
di appalto per lavori, servizi, forniture
(dopo aver eseguito una
âraccolta di fabbisogniâ)
DUVRI nei contratti redatti dalla P.A. - applicazione del d.lgs. 163/06 e s.m.i.
Ad esempio, il Dirigente Scolastico degli Istituti scolastici è considerato Datore di Lavoro (attuatore) della
propria scuola e, come tale, è tenuto, ai sensi dellâart. 26, ad attuare nei confronti delle Imprese appaltatrici
le procedure di informazione, cooperazione e coordinamento delle stesse, nonchĂŠ ad elaborare il DUVRI.
Tuttavia questo soggetto non è il Datore di Lavoro Committente
Gli Istituti scolastici spesso rappresentano la casistica cui fa riferimento il comma 3 ter dellâart. 26: il Datore
di Lavoro, che nel caso delle scuole coincide con il Dirigente Scolastico, spesso non è il Committente
dellâappalto, che potrebbe essere invece il Comune piuttosto che lâEnte proprietario dellâedificio.
Le disposizioni dettate dal Legislatore, nei casi in cui le figure del Committente e del Datore di Lavoro non
coincidono, intendono impegnare solidalmente ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia il Committente
che il gestore dellâAzienda che riceve lâAppaltatore, al fine di consentirgli di svolgere le attivitĂ oggetto
dellâappalto nei luoghi di lavoro di propria competenza.
In questo caso il Dirigente Scolastico, in base alla Norma, è il garante della sicurezza dei lavoratori (tutti) che
operano nellâIstituto.
Secondo le disposizioni vigenti, lâobbligo primario di elaborare il DUVRI rimane a carico del Committente il
quale però, in questi casi, generalmente non potrĂ che operare sulla base dellâindividuazione di rischi
standard, relativi alla tipologia delle prestazioni che sono a sua conoscenza e che potrebbero
potenzialmente derivare dalla esecuzione del contratto di appalto.
Il Dirigente Scolastico, Datore di Lavoro ricevente, dovrĂ invece, prima dellâintervento dellâAppaltatore,
prendere visione del DUVRI elaborato dal Committente, condividerne il contenuto e dovrĂ soprattutto, ove
necessario, integrarlo con le indicazioni relative ad ulteriori rischi interferenziali (specifici se relativi alle
attivitĂ aziendali, indotti se introdotti dallâAppaltatore) non presi in esame dal Committente, nonchĂŠ con
lâindividuazione delle conseguenti misure aggiuntive da adottare per eliminarli o, ove ciò non sia possibile,
per ridurli al minimo.
Ă evidente che lâintegrazione apportata dal Datore di Lavoro ricevente, dopo essersi scambiate le
informazioni con lâAppaltatore sui rischi indotti da questi negli ambienti di lavoro oggetto dellâappalto, dovrĂ
essere sottoscritta dallo stesso Appaltatore per accettazione e farĂ parte del contratto stipulato fra le parti,
come è evidente che rimane obbligo dello stesso Datore di Lavoro ricevente sorvegliare che le misure
previste contro i rischi interferenziali siano effettivamente adottate.
SarĂ cura del Datore di Lavoro ricevente informare quindi il Committente dellâintegrazione apportata al
DUVRI e, costituendo la medesima una variazione contrattuale, attenderne la convalida.
Si fa presente, per inciso, che al comma 5 lettera d) dellâart. 55 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. è fissato a carico
del Datore di Lavoro ricevente che risulti inadempiente, la pena dellâarresto da due a quattro mesi o
dellâammenda da 1.500 a 6.000 euro.
31
Affidatario
stipula la convenzione
con la centrale di committenza
Amministrazioni contraenti
le diverse Amministrazioni contraenti
aderiscono alla convenzione, ciascuna per il
proprio luogo di lavoro, mediante lettera
dâordine e prendono contatto
con lâAffidatario
Gara di appalto
Gara di appalto
(DUVRI
âricognitivoâ)
rev. 0
Attivazione
convenzione
(DUVRI
âintegratoâ)
rev. 1
32. LâELABORAZIONE DEL DUVRI â Valutazione dei rischi da interferenze
Lâiter procedurale da seguire per lâelaborazione del DUVRI, ad esempio per lâappalto del servizio pulizie
allâinterno della scuola, in tali casi, sarĂ di questo tipo:
Lâappalto per il servizio pulizie è gestito dallâEnte Provincia, il quale è anche proprietario dellâedificio
scolastico; il DUVRI sarĂ elaborato a seguito della collaborazione con il locale Dirigente Scolastico, che
dovrĂ fornire tutte le informazioni utili alla redazione (integrazione del DUVRI ricognitivo rev. 0).
LâImpresa di pulizie (esterna), aggiudicataria dellâappalto, avrĂ il compito di svolgere le attivitĂ di pulizia degli
ambienti allâinterno dellâedificio scolastico, secondo le previsioni dellâapposito Capitolato dâappalto.
Occorre considerare che, nel caso di bandi pubblici, il DUVRI deve essere allegato al bando di gara, e viene
pertanto elaborato in una fase in cui lâImpresa di pulizie affidataria non è ancora stata individuata.
1. LâEnte Provincia (Committente) elabora una valutazione ricognitiva dei rischi standard DUVRI (rev.
0) come richiesto dal comma 3 ter dellâart. 26, con riferimento agli ambienti oggetto dellâappalto
(aule, corridoi, spazi comuni, zone di passaggio, magazzini, sala mensa, ecc.).
2. In questa valutazione ricognitiva sono evidenziati una serie di rischi intrinsecamente presenti nei
luoghi di lavoro in relazione alle attivitĂ ivi eseguite, rischi specifici, (es.: elettrocuzione, incendio,
cadute, urti per la presenza di arredi, ecc.) e le relative misure di prevenzione e protezione adottate
per ridurli (es.: impianti elettrici a norma, presenza di adeguate uscite di sicurezza e presidi
antincendio, ecc.). La valutazione dei rischi di interferenza non riguarderĂ esclusivamente il
personale interno alla scuola e i lavoratori delle Imprese esecutrici dellâappalto, ma anche gli studenti
ed i visitatori.
3. PoichĂŠ lâImpresa di pulizie affidataria in questa fase non è ancora stata individuata, lâEnte Provincia
ipotizza i principali rischi indotti dallâattivitĂ dellâImpresa di pulizie nella scuola (es.: inciampo,
scivolamenti e cadute a livello, investimento durante il carico e scarico merci, ecc.) e propone
soluzioni organizzative da adottate per ridurre i rischi dovuti alle interferenze (es.: segnalazione dei
pavimenti bagnati dopo il lavaggio, delimitazione con transenne e segnaletica delle aree di carico e
scarico, divieto di deposito del materiale sulle vie di fuga e in prossimitĂ delle uscite, ecc.).
4. Tutte queste indicazioni sono trasmesse al Dirigente Scolastico presso il quale deve essere eseguito
il contratto, in qualitĂ di Datore di Lavoro ricevente, ed inserite nella prima stesura del DUVRI (rev.
0), in modo da poter informarne le Imprese di pulizie partecipanti alla gara dâappalto.
5. LâEnte Provincia richiede quindi al Dirigente Scolastico della scuola di fornirgli le ulteriori informazioni
utili allâelaborazione del DUVRI (es.: organigramma della sicurezza dellâIstituto, planimetrie di
evacuazione, procedure di emergenza e di primo soccorso, norme comportamentali generali,
procedure di accesso del personale esterno, orari delle attivitĂ scolastiche, eventuali attivitĂ
particolari svolte da personale della scuola, ecc.). Anche queste indicazioni sono inserite nella prima
stesura del DUVRI.
6. Sono infine quantificati i costi necessari per la gestione delle interferenze tra le varie attivitĂ
individuate (es.: cavalletto per segnalazione di pavimento bagnato, transenne per delimitare le aree
di carico e scarico, tempo per le riunioni di coordinamento tra i soggetti responsabili, ecc.).
7. Il DUVRI è condiviso dallâEnte Provincia con il Dirigente Scolastico, mediante riunione di
coordinamento nella quale si discutono le integrazioni proposte le eventuali osservazioni, ed infine è
approvato con la firma di entrambi i soggetti responsabili.
8. Il DUVRI approvato a questo punto è inserito nel percorso della gara dâappalto.
9. Una volta individuata lâImpresa di pulizie vincitrice dellâappalto, il DUVRI è completato includendo i
dati anagrafici e prevenzionistici dellâImpresa appaltatrice, lâelenco del personale impiegato per lo
svolgimento delle attivitĂ , ecc.; sono inoltre rivalutati i rischi indotti reali dallâattivitĂ lavorativa oggetto
dellâappalto alla scuola, tenendo stavolta conto della tecnologia e delle specifiche modalitĂ
organizzative, temporali ed esecutive proprie dallâImpresa esecutrice.
10. Il DUVRI cosÏ integrato e completato (rev. 1), è condiviso da tutti e tre i soggetti responsabili,
mediante riunione di coordinamento tra Ente Provincia, Dirigente scolastico e Datore di Lavoro
dellâImpresa di pulizie esecutrice.
32