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Anno 15 - numero 3146 di lunedì 12 agosto 2013
Approvate le modifiche al Decreto 81
La Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 ("decreto del
fare") recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Confermate le modifiche al decreto 81.
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La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, già approvato con modifiche dal Senato il 7 agosto, senza apportare ulteriori
cambiamenti.
Sono stati quindi approvati anche dalla Camera gli emendamenti approvati dal Senato al testo dell'articolo 32
"Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro" (si veda anche " Approvata dalla Camera la conversione in
legge del decreto del fare" per gli emendamenti approvati dalla Camera in prima lettura).
PuntoSicuro approfondirà il dettaglio delle modifiche al D.lgs. 81/2008 nelle prossime settimane.
Disegno di legge n. 1248-B approvato dalla Camera dei deputati il 26 luglio 2013 modificato dal Senato della Repubblica
il 7 agosto 2013 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia".
Vediamo in dettaglio gli emendamenti approvati dal Senato e confermati dalla Camera.
32.19
Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis). All'articolo 31, comma 1, dopo le parole: "servizio di prevenzione e protezione" è inserita la seguente parola:
"prioritariamente"».
32.30
Al comma 1, la lettera f), è sostituita dalla seguente:
«f) all'articolo 71, il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a
verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione. e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza
indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di
quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quaranta cinque
giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le
modalità di cui al comma 13. Le successive. verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò
sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di
cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAlL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I
verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di
vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a
carico del datore di lavoro"».
Approvate le modifiche al Decreto 81 Stampa - Approvate le modifiche al Decreto 81 1/4
32.41
Al comma 7-bis, capoverso 3-bis, dopo le parole: "organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale," sono inserite le seguenti: "e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello".
G32.103
Il Senato,
in corso di esame del disegno di legge n. 974 recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
premesso che:
l'articolo 32 del decreto in esame reca «Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro»;
durante la discussione alla Camera dei Deputati è stata introdotta una modifica al sopracitato articolo, secondo cui i
soggetti che prestano la propria attività a titolo gratuito o con mero rimborso spese in favore delle associazioni di promozione
sociale e delle associazioni sportive dilettantistiche sono equiparati ai volontari di cui alla legge n. 266 del 1991 ai fini
dell'applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sicché anche ad essi si applicano solo le norme di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere una revisione più complessiva della materia, nell'ambito della
quale escludere del tutto i volontari delle associazioni sportive dilettantistiche, i volontari delle associazioni di promozione
sociale, ai sensi della legge n. 383 del 2000, i volontari degli enti di promozione sportiva, gli enti di servizio civile e i volontari
delle associazioni disciplinati dalla legge n. 266 del 1991.
Emendamenti non posti in votazione in quanto accolti dal Governo
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 974, impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all'emendamento 32.202.
32.202.
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) l'articolo 40 è sostituito con il seguente:
"Art. 40. - (Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale) - 1. L'attività professionale del medico
competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano e sentite le Società scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, sono definite le condizioni e le
modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro
(SINP), al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati"».
G32.100
Il Senato, premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni volte alla semplificazione di specifiche procedure in materia di sicurezza
sul lavoro, finalizzate a rimuovere obblighi di natura esclusivamente formale, che non hanno alcuna reale ricaduta sulla
efficacia delle azioni di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
nessuna semplificazione è invece prevista per quanto attiene alla figura del medico competente, titolare di compiti e
obblighi fondamentali per la tutela della salute dei lavoratori, cui peraltro la legge attribuisce attualmente anche oneri
burocratici di estrema difficoltà applicativa, assolutamente non necessari al fine di creare condizioni di tutela della sicurezza del
lavoratore;
in particolare, l'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) prevede che, entro il primo trimestre
dell'anno successivo all'anno di riferimento, il medico competente, esclusivamente per via telematica. trasmetta ai servizi
competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di
rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B;
l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2012 recante «Contenuti e modalità di trasmissione dei dati
aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori» ribadisce che la trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici inerenti ai
dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria debba essere effettuata unicamente in via
telematica dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento;
l'articolo 4, comma 1, del decreto ministeri aie 9 luglio 2012, recante «Disposizioni transitorie e entrata in vigore»
dispone che al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del decreto a criteri di
Approvate le modifiche al Decreto 81 Stampa - Approvate le modifiche al Decreto 81 2/4
semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di trasmissione delle informazioni, è individuato un periodo transitorio di
mesi 12 a far data dall'entrata in vigore del decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste (fino al 24 agosto 2013);
esclusivamente con riferimento al periodo di sperimentazione, il termine per la trasmissione delle informazioni, di cui al
citato allegato 3B del decreto legislativo n. 81 del 2008, è scaduto il 30 giugno 2013;
l'articolo 4. comma 4, dello stesso decreto 9 luglio 2012, prevede che per la durata del periodo tra11sitorio di
sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui all'articolo
40, comma l, la sanzione pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro è sospesa sino al termine della sperimentazione;
a decorrere dal 22 maggio 2013 1'lNAlL ha reso attivo un applicativo web strutturato in maniera da rendere il più
possibile standardizzate le operazioni di inserimento e trasmissione dei dati;
l'utilizzo della piattaforma predisposta dall'IN AIL risulta particolarmente complesso, mentre appare problematico lo
stesso accesso al sistema;
il mondo sanitario e scientifico di riferimento ha ripetutamente evidenziato le proprie perplessità sia nel merito della
raccolta dei dati, che sull'efficacia degli indicatori selezionati per le trasmissioni finalizzate alla valutazione delle attività di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008 disponendo una proroga del
termine della sperimentazione almeno sino al31 dicembre 2013. con conseguente sospensione delle sanzioni a carico dei medici
competenti;
a valutare inoltre l'opportunità di modificare il citato articolo 40 al fine sia di evitare che le disposizioni ivi previste
siano foriere di mori adempimenti burocratici per i medici competenti comunque non utili alla prevenzione sia di chiarire l'uso
delle informazioni che ci si propone di raccogliete e delle loro utilità preventiva, contribuendo al miglioramento delle norme e
delle prassi di prevenzione e promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
a valutare l'opportunità di procedere ad Una revisione degli allegati 3A e 3B al fine di definire, secondo criteri di
semplicità. i contenuti degli allegati medesimi nel rispetto della normativa vigente;
ad attivare un tavolo di confronto con le associazioni che raccolgono i medici competenti, finalizzato a valutare ogni
opportuna modifica delle disposizioni contenute all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 luglio 2012, finalizzate ad eliminare
eventuali gravami burocratici per i medici competenti dai quali non discendano effettivi miglioramenti delle condizioni di tutela
della salute del lavoratore.
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-
G32.101
Il Senato, premesso che:
i lavoratori stanno patendo il peso maggiore della crisi economica, attraverso la perdita del lavoro o, per chi riesce a
conservarlo, attraverso il peggioramento di rischi per la salute;
che alcuni recenti studi di IRES e dei sindacati mostrano come stiano emergendo nuove criticità nella percezione dei
rischi da parte di giovani che vivono condizioni di lavoro precario;
che le microimprese, a tutti gli effetti aziende vere, stanno attraversando anch'esse una grave crisi e che risultano spesso
operare forti tagli proprio sul settore della prevenzione, con il conseguente aumento dei rischi per la salute e sicurezza dei
pochissimi addetti che ognuna di queste aziende ha;
che il tema della salute di lavoratori è un valore primario ma che spesso gli adempimenti a questo scopo che devono
essere assunti dalla microimpresa sono complessi;
che per i tagli operati e per le difficoltà a far fede agli adempimenti richiesti, un numero crescente di microaziende
sviluppa forme di ostilità verso i controlli operati da parte delle ASL;
che i servizi di prevenzione delle ASL (Dipartimenti di Prevenzione) stanno subendo anch'essi la crisi di risorse in
sanità, e si segnalano forti segnali di distacco dalla realtà sociale e conseguente crescita di scoraggiamento tra gli operatori e
ripiegamento burocratico;
che i sindacati stessi trovano difficoltà ad intervenire ed operare in questi contesti di piccole dimensioni;
che il settore della microimpresa in altri paesi gode di sostegno maggiore, per le sue particolari piccole dimensioni e per
il dispendio economico e di tempi che gli adempimenti comportano, in proporzione al suo fatturato ed al numero di addetti;
considerato che:
il presente decreto legge, il cosiddetto «Decreto del Fare», agli articoli 32, 35, 38 e 42 tratta temi che riguardano la
salute e la sicurezza dei lavoratori;
Approvate le modifiche al Decreto 81 Stampa - Approvate le modifiche al Decreto 81 3/4
che la scelta operata dal Governo al fine di semplificare la burocrazia a carico delle aziende sembra essere stata quella
di alleggerire le tutele in materia di prevenzione;
che sarebbe invece più utile per le stesse aziende stesse, sostenere le microaziende nell'informazione sugli adempimenti
previsti e sulle modalità di portarli avanti in modo rapido ed efficace;
che alcune Regioni, in attuazione del «Piano Nazionale della Prevenzione», hanno promosso un piano mirato a
potenziare l'informazione e l'assistenza alle microimprese sui temi della prevenzione, per la tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori;
impegna il Governo:
a intervenire normativamente, anche attraverso la presentazione di una legge quadro, al fine della predisposizione da
parte delle Regioni di progetti di sostegno ed assistenza alle piccole e micro imprese articolati in sportelli di aiuto per la
valutazione dei rischi per facilitare la riduzione dei rischi sul lavoro, di sostegno alla messa in regola, di assistenza per tutte le
figure della prevenzione con particolare riguardo agli imprenditori artigiani, ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS), con l'obiettivo di rendere il datore di lavoro realmente un protagonista consapevole, responsabile, ed autonomo della
tutela della salute nella propria azienda;
a riferire, entro 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sullo stato di attuazione del
«Piano Nazionale della Prevenzione», con particolare riferimento all'esito e all'applicazione delle modifiche che saranno
introdotte con il presente decreto.
G32.102
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 974 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»,
premesso che:
l'articolo 32, comma 7-bis del provvedimento in oggetto interviene in materia di determinazione del prezzo più basso
per i bandi delle gare pubbliche, ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, reintroducendo, un criterio generale volto ad escludere le spese relative al costo del
personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro, e delle misure di adempimento alle disposizioni
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
tale misura è volta ad assicurare che i trattamenti economici dei lavoratori e le indispensabili misure per garantire la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non rischino di essere compromessi dalla ricerca della massima economicità
dell'offerta;
considerato che:
per alcuni settori, ai fini della determinazione del prezzo più basso, è opportuno, tenere conto anche delle retribuzioni
derivanti dalla contrattazione integrativa di secondo livello che, nel caso dell'edilizia corrisponde alla contrattazione integrativa
territoriale alla luce di quanto sopra esposto la misura di cui in premessa può tuttavia essere ulteriormente completata;
impegna il Governo ad adottare, per quanto di sua competenza e nel rispetto della regolarità e dell'equa concorrenzialità
delle imprese nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, tenendo conto delle differenze che caratterizzano la contrattazione nei
diversi settori produttivi, ogni misura utile al fine di:
- assicurare una corretta applicazione del principio contenuto nella disposizione citata in premessa,
- assicurare la corrispondenza tra le qualifiche e le mansioni richieste per lo svolgimento delle attività oggetto della gara
di appalto e l'effettiva applicazione dei contratti relativi a tali qualifiche e mansioni.
RPS
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296 modifiche al dlgs 81 approvate

  • 1. Anno 15 - numero 3146 di lunedì 12 agosto 2013 Approvate le modifiche al Decreto 81 La Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 ("decreto del fare") recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Confermate le modifiche al decreto 81. Pubblicità La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, già approvato con modifiche dal Senato il 7 agosto, senza apportare ulteriori cambiamenti. Sono stati quindi approvati anche dalla Camera gli emendamenti approvati dal Senato al testo dell'articolo 32 "Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro" (si veda anche " Approvata dalla Camera la conversione in legge del decreto del fare" per gli emendamenti approvati dalla Camera in prima lettura). PuntoSicuro approfondirà il dettaglio delle modifiche al D.lgs. 81/2008 nelle prossime settimane. Disegno di legge n. 1248-B approvato dalla Camera dei deputati il 26 luglio 2013 modificato dal Senato della Repubblica il 7 agosto 2013 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia". Vediamo in dettaglio gli emendamenti approvati dal Senato e confermati dalla Camera. 32.19 Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis). All'articolo 31, comma 1, dopo le parole: "servizio di prevenzione e protezione" è inserita la seguente parola: "prioritariamente"». 32.30 Al comma 1, la lettera f), è sostituita dalla seguente: «f) all'articolo 71, il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione. e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quaranta cinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive. verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAlL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro"». Approvate le modifiche al Decreto 81 Stampa - Approvate le modifiche al Decreto 81 1/4
  • 2. 32.41 Al comma 7-bis, capoverso 3-bis, dopo le parole: "organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale," sono inserite le seguenti: "e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello". G32.103 Il Senato, in corso di esame del disegno di legge n. 974 recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia; premesso che: l'articolo 32 del decreto in esame reca «Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro»; durante la discussione alla Camera dei Deputati è stata introdotta una modifica al sopracitato articolo, secondo cui i soggetti che prestano la propria attività a titolo gratuito o con mero rimborso spese in favore delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni sportive dilettantistiche sono equiparati ai volontari di cui alla legge n. 266 del 1991 ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sicché anche ad essi si applicano solo le norme di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008; impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere una revisione più complessiva della materia, nell'ambito della quale escludere del tutto i volontari delle associazioni sportive dilettantistiche, i volontari delle associazioni di promozione sociale, ai sensi della legge n. 383 del 2000, i volontari degli enti di promozione sportiva, gli enti di servizio civile e i volontari delle associazioni disciplinati dalla legge n. 266 del 1991. Emendamenti non posti in votazione in quanto accolti dal Governo Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 974, impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 32.202. 32.202. Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) l'articolo 40 è sostituito con il seguente: "Art. 40. - (Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale) - 1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale. 2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e sentite le Società scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, sono definite le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati"». G32.100 Il Senato, premesso che: il provvedimento in esame reca disposizioni volte alla semplificazione di specifiche procedure in materia di sicurezza sul lavoro, finalizzate a rimuovere obblighi di natura esclusivamente formale, che non hanno alcuna reale ricaduta sulla efficacia delle azioni di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; nessuna semplificazione è invece prevista per quanto attiene alla figura del medico competente, titolare di compiti e obblighi fondamentali per la tutela della salute dei lavoratori, cui peraltro la legge attribuisce attualmente anche oneri burocratici di estrema difficoltà applicativa, assolutamente non necessari al fine di creare condizioni di tutela della sicurezza del lavoratore; in particolare, l'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) prevede che, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, il medico competente, esclusivamente per via telematica. trasmetta ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B; l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2012 recante «Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori» ribadisce che la trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici inerenti ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria debba essere effettuata unicamente in via telematica dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento; l'articolo 4, comma 1, del decreto ministeri aie 9 luglio 2012, recante «Disposizioni transitorie e entrata in vigore» dispone che al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del decreto a criteri di Approvate le modifiche al Decreto 81 Stampa - Approvate le modifiche al Decreto 81 2/4
  • 3. semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di trasmissione delle informazioni, è individuato un periodo transitorio di mesi 12 a far data dall'entrata in vigore del decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste (fino al 24 agosto 2013); esclusivamente con riferimento al periodo di sperimentazione, il termine per la trasmissione delle informazioni, di cui al citato allegato 3B del decreto legislativo n. 81 del 2008, è scaduto il 30 giugno 2013; l'articolo 4. comma 4, dello stesso decreto 9 luglio 2012, prevede che per la durata del periodo tra11sitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui all'articolo 40, comma l, la sanzione pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro è sospesa sino al termine della sperimentazione; a decorrere dal 22 maggio 2013 1'lNAlL ha reso attivo un applicativo web strutturato in maniera da rendere il più possibile standardizzate le operazioni di inserimento e trasmissione dei dati; l'utilizzo della piattaforma predisposta dall'IN AIL risulta particolarmente complesso, mentre appare problematico lo stesso accesso al sistema; il mondo sanitario e scientifico di riferimento ha ripetutamente evidenziato le proprie perplessità sia nel merito della raccolta dei dati, che sull'efficacia degli indicatori selezionati per le trasmissioni finalizzate alla valutazione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. impegna il Governo: a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008 disponendo una proroga del termine della sperimentazione almeno sino al31 dicembre 2013. con conseguente sospensione delle sanzioni a carico dei medici competenti; a valutare inoltre l'opportunità di modificare il citato articolo 40 al fine sia di evitare che le disposizioni ivi previste siano foriere di mori adempimenti burocratici per i medici competenti comunque non utili alla prevenzione sia di chiarire l'uso delle informazioni che ci si propone di raccogliete e delle loro utilità preventiva, contribuendo al miglioramento delle norme e delle prassi di prevenzione e promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; a valutare l'opportunità di procedere ad Una revisione degli allegati 3A e 3B al fine di definire, secondo criteri di semplicità. i contenuti degli allegati medesimi nel rispetto della normativa vigente; ad attivare un tavolo di confronto con le associazioni che raccolgono i medici competenti, finalizzato a valutare ogni opportuna modifica delle disposizioni contenute all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 luglio 2012, finalizzate ad eliminare eventuali gravami burocratici per i medici competenti dai quali non discendano effettivi miglioramenti delle condizioni di tutela della salute del lavoratore. Pubblicità - G32.101 Il Senato, premesso che: i lavoratori stanno patendo il peso maggiore della crisi economica, attraverso la perdita del lavoro o, per chi riesce a conservarlo, attraverso il peggioramento di rischi per la salute; che alcuni recenti studi di IRES e dei sindacati mostrano come stiano emergendo nuove criticità nella percezione dei rischi da parte di giovani che vivono condizioni di lavoro precario; che le microimprese, a tutti gli effetti aziende vere, stanno attraversando anch'esse una grave crisi e che risultano spesso operare forti tagli proprio sul settore della prevenzione, con il conseguente aumento dei rischi per la salute e sicurezza dei pochissimi addetti che ognuna di queste aziende ha; che il tema della salute di lavoratori è un valore primario ma che spesso gli adempimenti a questo scopo che devono essere assunti dalla microimpresa sono complessi; che per i tagli operati e per le difficoltà a far fede agli adempimenti richiesti, un numero crescente di microaziende sviluppa forme di ostilità verso i controlli operati da parte delle ASL; che i servizi di prevenzione delle ASL (Dipartimenti di Prevenzione) stanno subendo anch'essi la crisi di risorse in sanità, e si segnalano forti segnali di distacco dalla realtà sociale e conseguente crescita di scoraggiamento tra gli operatori e ripiegamento burocratico; che i sindacati stessi trovano difficoltà ad intervenire ed operare in questi contesti di piccole dimensioni; che il settore della microimpresa in altri paesi gode di sostegno maggiore, per le sue particolari piccole dimensioni e per il dispendio economico e di tempi che gli adempimenti comportano, in proporzione al suo fatturato ed al numero di addetti; considerato che: il presente decreto legge, il cosiddetto «Decreto del Fare», agli articoli 32, 35, 38 e 42 tratta temi che riguardano la salute e la sicurezza dei lavoratori; Approvate le modifiche al Decreto 81 Stampa - Approvate le modifiche al Decreto 81 3/4
  • 4. che la scelta operata dal Governo al fine di semplificare la burocrazia a carico delle aziende sembra essere stata quella di alleggerire le tutele in materia di prevenzione; che sarebbe invece più utile per le stesse aziende stesse, sostenere le microaziende nell'informazione sugli adempimenti previsti e sulle modalità di portarli avanti in modo rapido ed efficace; che alcune Regioni, in attuazione del «Piano Nazionale della Prevenzione», hanno promosso un piano mirato a potenziare l'informazione e l'assistenza alle microimprese sui temi della prevenzione, per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; impegna il Governo: a intervenire normativamente, anche attraverso la presentazione di una legge quadro, al fine della predisposizione da parte delle Regioni di progetti di sostegno ed assistenza alle piccole e micro imprese articolati in sportelli di aiuto per la valutazione dei rischi per facilitare la riduzione dei rischi sul lavoro, di sostegno alla messa in regola, di assistenza per tutte le figure della prevenzione con particolare riguardo agli imprenditori artigiani, ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con l'obiettivo di rendere il datore di lavoro realmente un protagonista consapevole, responsabile, ed autonomo della tutela della salute nella propria azienda; a riferire, entro 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sullo stato di attuazione del «Piano Nazionale della Prevenzione», con particolare riferimento all'esito e all'applicazione delle modifiche che saranno introdotte con il presente decreto. G32.102 Il Senato, in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 974 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», premesso che: l'articolo 32, comma 7-bis del provvedimento in oggetto interviene in materia di determinazione del prezzo più basso per i bandi delle gare pubbliche, ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, reintroducendo, un criterio generale volto ad escludere le spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; tale misura è volta ad assicurare che i trattamenti economici dei lavoratori e le indispensabili misure per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non rischino di essere compromessi dalla ricerca della massima economicità dell'offerta; considerato che: per alcuni settori, ai fini della determinazione del prezzo più basso, è opportuno, tenere conto anche delle retribuzioni derivanti dalla contrattazione integrativa di secondo livello che, nel caso dell'edilizia corrisponde alla contrattazione integrativa territoriale alla luce di quanto sopra esposto la misura di cui in premessa può tuttavia essere ulteriormente completata; impegna il Governo ad adottare, per quanto di sua competenza e nel rispetto della regolarità e dell'equa concorrenzialità delle imprese nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, tenendo conto delle differenze che caratterizzano la contrattazione nei diversi settori produttivi, ogni misura utile al fine di: - assicurare una corretta applicazione del principio contenuto nella disposizione citata in premessa, - assicurare la corrispondenza tra le qualifiche e le mansioni richieste per lo svolgimento delle attività oggetto della gara di appalto e l'effettiva applicazione dei contratti relativi a tali qualifiche e mansioni. RPS Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons. <- Sommario del numero Articoli correlati in Normativa -> Approvate le modifiche al Decreto 81 Stampa - Approvate le modifiche al Decreto 81 4/4