SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 4
Baixar para ler offline
Cassazione Penale, Sez. 4, 11 giugno 2014, n. 24602 - Omessa
designazione del coordinatore della progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Responsabilità dei
committenti
Cassazione Penale, Sez. 4, 11 giugno 2014, n. 24602 - Omessa designazione del coordinatore
della progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Responsabilità dei
committenti
Committente
Coordinatore per la Progettazione
Coordinatore per l'Esecuzione
Fatto
Il Tribunale di Oristano - sezione distaccata di M.- con sentenza del 17 febbraio 2011 assolveva G.A. e
B.G., con la formula il fatto non sussiste, da più reati concernenti violazioni antinfortunistiche e dal
delitto di lesioni colpose, aggravate, ai danni di P.M.
I predetti erano stati tratti a giudizio nella qualità di proprietari - committenti di lavori, affidati alla
ditta di D. di manutenzione straordinaria consistenti in demolizioni e rifacimenti di solai nel cantiere
di Via (...) nel comune di Tresnuraghes, ed, in particolare, per non avere essi designato il coordinatore
della progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, omissione che aveva determinato
l'evento lesivo contestato.
La persona offesa, sentita in dibattimento, riferiva di aver ricevuto l'incarico dal D.A. presente nel
cantiere, di rimuovere alcune pietre, nell'attendere a tale incombenza subiva lo schiacciamento delle
dita di una mano per la caduta di una pietra.
II Tribunale, poiché il P.M. aveva sostenuto di non avere avuto contatti con i proprietari e committenti
delle opere, assolveva gli odierni ricorrenti ai sensi del 2° comma dell'art. 530 c.p.p. per insufficienza
della prova in ordine alla circostanza che essi rivestissero la qualità di datori di lavoro.
All'esito del giudizio di appello, proposto dalla parti civile ai soli effetti civili, la Corte di Cagliari, con
la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava il G A ed il B
G responsabili del delitto di lesioni colpose condannandoli al risarcimento dei danni in favore della
parte civile P.M.
Giovedì 12 Giugno 2014 12:10
Propongono ricorso per cassazione entrambi denunciando, con il primo motivo, vizio di motivazione
in ordine ai criteri di valutazione della prova in relazione all'affermazione di responsabilità per il
delitto di cui all'art. 590, 2 e 3 comma cod. pen.. In sostanza, premesso che la Corte del merito
individua profili di responsabilità a carico dei ricorrenti in riferimento alla posizione di garanzia
dovuta alla qualità di proprietari-committenti dei lavori, si evidenzia che tutti gli elementi di prova,
utilizzati dal giudice del gravame, per sostenere la colpevolezza degli imputati sono, in realtà (tutti di
natura equivoca e non potevano consentire una lettura unidirezionale. In particolare, la
contraddittorietà ed illogicità della motivazione la si rileva laddove nega rilevanza alla posizione del
comproprietario D.A. attribuendogli una posizione estranea ai fatti e così riconducendo,
arbitrariamente, il ruolo del genitore nella vicenda a dipendente dell'impresa "E." senza alcuna
indagine circa l'esistenza del rapporto di lavoro al momento del fatto.
Diritto
I motivi posti a base del ricorso sono infondati e ne determinano il rigetto.
La Corte del merito è pervenuta all'affermazione della responsabilità, ai soli effetti civili, dei ricorrenti
in ordine al delitto di lesioni colpose, partendo dal fatto incontestato, già evidenziato dal giudice di
primo grado, che, nel cantiere ove si è verificato l'infortunio, non era stata adottata alcuna misura di
prevenzione, e che il B.G. ed il G.A. fossero i committenti dei lavori, sulla base di elementi di prova
certi (testimonianze, documentazione).
E, dunque, con congruenza argomentativa i giudici di appello hanno innanzitutto affermato la
sussistenza del nesso di causalità tra la morte dell'operaio e la violazione di norme antinfortunistiche,
condividendo su quest'ultimo punto l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado,
dell'inosservanza delle prescritte cautele, descritte nella parte narrativa.
Con specifico riferimento alle censure dei ricorrenti, ritiene il Collegio che la rivisitazione della
sentenza di primo grado, in senso peggiorativo, ha riguardato, non tanto una diversa valutazione
della prova circa la qualità di committenti delle opere di ristrutturazione da parte dei ricorrenti,
quanto la questione di diritto secondo cui i committenti delle opere rispondono della violazione delle
norme relative alle misure di sicurezza sul lavoro, ancorché non rivestano la qualità di datori di
lavoro. Per altro, si evidenzia anche, da parte dei giudici dell'appello, la contraddittorietà della
sentenza di primo grado tra motivazione e dispositivo, poiché l'assoluzione nel dispositivo è stata
pronunciata con la formula "perché il fatto non sussiste", pur essendosi verificato l'infortunio, mentre
nella motivazione si ritiene che la responsabilità sia da addebitare ad altri.
Non si può non condividere l'assunto in diritto della sentenza impugnata che, puntualmente, fa
riferimento ad uniforme giurisprudenza di questa Corte (V. sez. IV sentenza n. 3563/2012 rv. 252672),
secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza, con riguardo ai
lavori svolti in esecuzione di un'opera edile, è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola
l'appaltatore), anche dal committente qualora si verifichi in concreto l'incidenza della sua condotta
nella causazione dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione
dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso
committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione
dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed
immediata percepibilità da parte del committente delle situazioni di pericolo.
Conferente è il richiamo in sentenza al principio giurisprudenziale affermato da questa Corte secondo
cui, in tema di infortuni sul lavoro - in virtù della previsione di cui all’art. 6, comma secondo, D.Lgs. n.
494 del 1996, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 528 del 1999 - il committente ed il responsabile
dei lavori devono verificare l’adempimento da parte dei coordinatori degli obblighi di assicurare e di
verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure
di lavoro. Ne consegue che al committente ed al responsabile dei lavori non è attribuito dalla legge il
compito di verifiche meramente "formali" ma una posizione di garanzia particolarmente ampia,
comprendente l’esecuzione di controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della
prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando,
inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia.
(Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che le verifiche di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 496 del 1996 hanno
carattere formale, affermando che la mancata esecuzione dell’analisi dei rischi e l’omessa previsione
di misure di sicurezza per l’esecuzione dei lavori incidono sulla posizione del committente in
relazione sia alla scelta dei tecnici incaricati della redazione del piano, sia agli obblighi allo stesso
imposti di accertare che detti tecnici si fossero adeguatamente fatti carico dei temi della prevenzione,
della sicurezza e della tutela della salute del lavoratore).
Nel caso che ci occupa i ricorrenti nella qualità ad essi contestata, in violazione dell'art. 3 comma 3,
20 D.Lgs 494/1996 hanno omesso di designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con la
conseguenza che è da ritenersi senz'altro corretta la ritenuta configurabilità della responsabilità
anche a loro carico, poiché, nel caso di specie, come evidenziato dalla Corte distrettuale, l’evento è
collegato casualmente anche alla loro colposa omissione e avendo consentito l’inizio dei lavori in
presenza di situazioni di fatto pericolose, quale l' esecuzione nel cantiere opere di demolizione e di
rifacimenti di solai, senza l'apprestamento degli idonei presidi di sicurezza.
Va, inoltre, ricordato che il committente può essere chiamato a rispondere dell'infortunio qualora
l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile cosicché il
committente medesimo sia in grado di accorgersi dell'inadeguatezza delle stesse senza particolari
indagini; mentre, in questa evenienza, ad escludere la responsabilità del committente, non sarebbe
sufficiente che questi abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque
necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza (v.
Sezione 4, 29 aprile 2008, n. 22622, Barzagli ed altro, non massimata sul punto).
Si tratta, come si vede, di una normativa molto rigorosa, che dimostra con chiarezza l'intendimento di
assicurare ai massimo livello un ambiente di lavoro sicuro, con conseguente "estensione" dei soggetti
onerati della relativa "posizione di garanzia" nella materia prevenzionale allorquando l'omessa
adozione delle misure antinfortunistiche prescritte risulti la conseguenza del rilevato omesso
coordinamento.
Che i due ricorrenti, al di là della omissione contestata, fossero a conoscenza della situazione di
precaria sicurezza nel cantiere la Corte distrettuale lo evidenzia facendo riferimento alla circostanza
che essi erano i proprietari dell'edificio che doveva essere ristrutturato, che avevano interesse a
ristrutturarlo e che erano pure i committenti dei lavori, poiché venivano eseguiti nel loro interesse ed
a loro spese, avendo già attivato a loro nome l'autorizzazione edilizia ed il POS e che avevano
autorizzato l'inizio delle opere senza il rispetto di alcuna disposizione in materia di sicurezza.
Alla luce di quanto motivato nell'impugnata sentenza la censura dei ricorrenti si prospetta come
mera valutazione del fatto, nonché come apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio
rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito, per quanto argomentato, una
congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di
inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

33 infortunio mortale responsabilità penale di un direttore dei lavori
33   infortunio mortale responsabilità penale di un direttore dei lavori33   infortunio mortale responsabilità penale di un direttore dei lavori
33 infortunio mortale responsabilità penale di un direttore dei lavorihttp://www.studioingvolpi.it
 
78 2017 la responsabilità del rup per un infortunio in un cantiere pubblico
78   2017 la responsabilità del rup per un infortunio in un cantiere pubblico78   2017 la responsabilità del rup per un infortunio in un cantiere pubblico
78 2017 la responsabilità del rup per un infortunio in un cantiere pubblicohttp://www.studioingvolpi.it
 
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 3628402   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284http://www.studioingvolpi.it
 
327 cassazione penale, sez. 4, 17 settembre 2014, n. 38100 delega di funzi...
327   cassazione penale, sez. 4, 17 settembre 2014, n. 38100  delega di funzi...327   cassazione penale, sez. 4, 17 settembre 2014, n. 38100  delega di funzi...
327 cassazione penale, sez. 4, 17 settembre 2014, n. 38100 delega di funzi...http://www.studioingvolpi.it
 
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...http://www.studioingvolpi.it
 
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’eventohttp://www.studioingvolpi.it
 
134 2015 l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...
134   2015   l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...134   2015   l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...
134 2015 l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...http://www.studioingvolpi.it
 
83 2015 infortunio mortale durante la sospensione dei lavori responsabil...
83   2015   infortunio mortale durante la sospensione dei lavori  responsabil...83   2015   infortunio mortale durante la sospensione dei lavori  responsabil...
83 2015 infortunio mortale durante la sospensione dei lavori responsabil...http://www.studioingvolpi.it
 
432 cassazione penale, caduta e infortunio mortale individuazione della fig...
432   cassazione penale, caduta e infortunio mortale individuazione della fig...432   cassazione penale, caduta e infortunio mortale individuazione della fig...
432 cassazione penale, caduta e infortunio mortale individuazione della fig...http://www.studioingvolpi.it
 
365 operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...
365   operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...365   operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...
365 operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...http://www.studioingvolpi.it
 
419 capo della protezione civile e infortunio mortale di un volontario
419   capo della protezione civile e infortunio mortale di un volontario419   capo della protezione civile e infortunio mortale di un volontario
419 capo della protezione civile e infortunio mortale di un volontariohttp://www.studioingvolpi.it
 
279 2015 regole per l'attività cantieristica in sospensione e infortunio...
279   2015    regole per l'attività cantieristica in sospensione e infortunio...279   2015    regole per l'attività cantieristica in sospensione e infortunio...
279 2015 regole per l'attività cantieristica in sospensione e infortunio...http://www.studioingvolpi.it
 
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...http://www.studioingvolpi.it
 
123 2015 cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...
123   2015   cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...123   2015   cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...
123 2015 cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...http://www.studioingvolpi.it
 
Cassazione civile-09-aprile-2014-n- 8372
Cassazione civile-09-aprile-2014-n- 8372Cassazione civile-09-aprile-2014-n- 8372
Cassazione civile-09-aprile-2014-n- 8372portale consulenti
 
275 2015 cassazione penale - responsabilità del committente
275   2015   cassazione penale - responsabilità del committente275   2015   cassazione penale - responsabilità del committente
275 2015 cassazione penale - responsabilità del committentehttp://www.studioingvolpi.it
 

Mais procurados (20)

33 infortunio mortale responsabilità penale di un direttore dei lavori
33   infortunio mortale responsabilità penale di un direttore dei lavori33   infortunio mortale responsabilità penale di un direttore dei lavori
33 infortunio mortale responsabilità penale di un direttore dei lavori
 
78 2017 la responsabilità del rup per un infortunio in un cantiere pubblico
78   2017 la responsabilità del rup per un infortunio in un cantiere pubblico78   2017 la responsabilità del rup per un infortunio in un cantiere pubblico
78 2017 la responsabilità del rup per un infortunio in un cantiere pubblico
 
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 3628402   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
 
327 cassazione penale, sez. 4, 17 settembre 2014, n. 38100 delega di funzi...
327   cassazione penale, sez. 4, 17 settembre 2014, n. 38100  delega di funzi...327   cassazione penale, sez. 4, 17 settembre 2014, n. 38100  delega di funzi...
327 cassazione penale, sez. 4, 17 settembre 2014, n. 38100 delega di funzi...
 
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
 
19 sentenza 7 novembre 2013
19    sentenza 7 novembre 201319    sentenza 7 novembre 2013
19 sentenza 7 novembre 2013
 
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
 
134 2015 l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...
134   2015   l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...134   2015   l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...
134 2015 l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...
 
83 2015 infortunio mortale durante la sospensione dei lavori responsabil...
83   2015   infortunio mortale durante la sospensione dei lavori  responsabil...83   2015   infortunio mortale durante la sospensione dei lavori  responsabil...
83 2015 infortunio mortale durante la sospensione dei lavori responsabil...
 
432 cassazione penale, caduta e infortunio mortale individuazione della fig...
432   cassazione penale, caduta e infortunio mortale individuazione della fig...432   cassazione penale, caduta e infortunio mortale individuazione della fig...
432 cassazione penale, caduta e infortunio mortale individuazione della fig...
 
365 operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...
365   operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...365   operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...
365 operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...
 
419 capo della protezione civile e infortunio mortale di un volontario
419   capo della protezione civile e infortunio mortale di un volontario419   capo della protezione civile e infortunio mortale di un volontario
419 capo della protezione civile e infortunio mortale di un volontario
 
279 2015 regole per l'attività cantieristica in sospensione e infortunio...
279   2015    regole per l'attività cantieristica in sospensione e infortunio...279   2015    regole per l'attività cantieristica in sospensione e infortunio...
279 2015 regole per l'attività cantieristica in sospensione e infortunio...
 
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
 
123 2015 cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...
123   2015   cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...123   2015   cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...
123 2015 cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...
 
Cassazione civile-09-aprile-2014-n- 8372
Cassazione civile-09-aprile-2014-n- 8372Cassazione civile-09-aprile-2014-n- 8372
Cassazione civile-09-aprile-2014-n- 8372
 
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
73   cassazione penale 1871   caduta dalla scala73   cassazione penale 1871   caduta dalla scala
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
 
275 2015 cassazione penale - responsabilità del committente
275   2015   cassazione penale - responsabilità del committente275   2015   cassazione penale - responsabilità del committente
275 2015 cassazione penale - responsabilità del committente
 
News SSL 13 2017
News SSL 13 2017News SSL 13 2017
News SSL 13 2017
 
02 sentenza sicurezza autocertificazione
02   sentenza sicurezza autocertificazione02   sentenza sicurezza autocertificazione
02 sentenza sicurezza autocertificazione
 

Semelhante a 281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coordinatore della progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori-responsabilità dei committenti

53 2017 le responsabilità del committente proprietario dell’immobile
53   2017   le responsabilità del committente proprietario dell’immobile53   2017   le responsabilità del committente proprietario dell’immobile
53 2017 le responsabilità del committente proprietario dell’immobilehttp://www.studioingvolpi.it
 
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamentohttp://www.studioingvolpi.it
 
156 2015 appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità
156   2015   appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità156   2015   appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità
156 2015 appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilitàhttp://www.studioingvolpi.it
 
308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...http://www.studioingvolpi.it
 
340 rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile
340   rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile340   rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile
340 rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabilehttp://www.studioingvolpi.it
 
193 2015 sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...
193   2015   sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...193   2015   sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...
193 2015 sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...http://www.studioingvolpi.it
 
240 responsabilita affidamento a terzi attrezzatura non sicura
240   responsabilita affidamento a terzi attrezzatura non sicura240   responsabilita affidamento a terzi attrezzatura non sicura
240 responsabilita affidamento a terzi attrezzatura non sicurahttp://www.studioingvolpi.it
 
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 3628402   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284http://www.studioingvolpi.it
 
231 imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...
231   imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...231   imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...
231 imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...http://www.studioingvolpi.it
 
01 sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischi
01   sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischi01   sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischi
01 sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischihttp://www.studioingvolpi.it
 
01 sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischi
01   sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischi01   sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischi
01 sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischihttp://www.studioingvolpi.it
 

Semelhante a 281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coordinatore della progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori-responsabilità dei committenti (17)

53 2017 le responsabilità del committente proprietario dell’immobile
53   2017   le responsabilità del committente proprietario dell’immobile53   2017   le responsabilità del committente proprietario dell’immobile
53 2017 le responsabilità del committente proprietario dell’immobile
 
03 sentenza responsabilità preposto
03   sentenza responsabilità preposto03   sentenza responsabilità preposto
03 sentenza responsabilità preposto
 
01 sentenza urto-di_cavi_2010
01   sentenza urto-di_cavi_201001   sentenza urto-di_cavi_2010
01 sentenza urto-di_cavi_2010
 
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
 
113 sentenza responsab-datore_terzi_occasionali
113   sentenza responsab-datore_terzi_occasionali113   sentenza responsab-datore_terzi_occasionali
113 sentenza responsab-datore_terzi_occasionali
 
309 cse posizione di garanzia
309   cse posizione di garanzia309   cse posizione di garanzia
309 cse posizione di garanzia
 
343 sulla non responsabilita del cse
343   sulla non responsabilita del cse343   sulla non responsabilita del cse
343 sulla non responsabilita del cse
 
343 sulla non responsabilita del cse
343   sulla non responsabilita del cse343   sulla non responsabilita del cse
343 sulla non responsabilita del cse
 
156 2015 appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità
156   2015   appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità156   2015   appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità
156 2015 appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità
 
308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
 
340 rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile
340   rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile340   rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile
340 rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile
 
193 2015 sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...
193   2015   sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...193   2015   sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...
193 2015 sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...
 
240 responsabilita affidamento a terzi attrezzatura non sicura
240   responsabilita affidamento a terzi attrezzatura non sicura240   responsabilita affidamento a terzi attrezzatura non sicura
240 responsabilita affidamento a terzi attrezzatura non sicura
 
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 3628402   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
 
231 imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...
231   imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...231   imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...
231 imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...
 
01 sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischi
01   sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischi01   sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischi
01 sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischi
 
01 sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischi
01   sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischi01   sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischi
01 sulla responsabilità del ddl per insufficiente valutazione dei rischi
 

Mais de http://www.studioingvolpi.it

87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...http://www.studioingvolpi.it
 
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologiahttp://www.studioingvolpi.it
 
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...http://www.studioingvolpi.it
 
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniturehttp://www.studioingvolpi.it
 
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolasticihttp://www.studioingvolpi.it
 
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...http://www.studioingvolpi.it
 
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzionehttp://www.studioingvolpi.it
 

Mais de http://www.studioingvolpi.it (20)

87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
 
86 vdr-formazione
86  vdr-formazione86  vdr-formazione
86 vdr-formazione
 
84 verifica itp
84   verifica itp84   verifica itp
84 verifica itp
 
83 linee guida posture
83 linee guida posture83 linee guida posture
83 linee guida posture
 
82 mancata formazione
82   mancata formazione82   mancata formazione
82 mancata formazione
 
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
81   incidenti stradali in occasione di lavoro81   incidenti stradali in occasione di lavoro
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
 
80 sicurezza guida mezzi pesanti
80   sicurezza guida mezzi pesanti80   sicurezza guida mezzi pesanti
80 sicurezza guida mezzi pesanti
 
78 inail promozione salute
78   inail promozione salute78   inail promozione salute
78 inail promozione salute
 
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
 
76 carenze dvr resp datore e rspp
76   carenze dvr resp datore e rspp76   carenze dvr resp datore e rspp
76 carenze dvr resp datore e rspp
 
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
 
72 ambienti confinati indicazioni operative
72 ambienti confinati indicazioni operative72 ambienti confinati indicazioni operative
72 ambienti confinati indicazioni operative
 
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
 
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
 
67 m alattie professionali
67   m alattie professionali67   m alattie professionali
67 m alattie professionali
 
62 inail segheria sicura 2017
62   inail segheria sicura 201762   inail segheria sicura 2017
62 inail segheria sicura 2017
 
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
 
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzione
 
58 regione umbria dvr formazione
58   regione umbria dvr formazione58   regione umbria dvr formazione
58 regione umbria dvr formazione
 
57 opuscolo aria-indoor
57 opuscolo aria-indoor57 opuscolo aria-indoor
57 opuscolo aria-indoor
 

Último

Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiore
Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superioreEsperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiore
Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiorevaleriodinoia35
 
La seconda guerra mondiale per licei e scuole medie
La seconda guerra mondiale per licei e scuole medieLa seconda guerra mondiale per licei e scuole medie
La seconda guerra mondiale per licei e scuole medieVincenzoPantalena1
 
XIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia Romana
XIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia RomanaXIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia Romana
XIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia RomanaStefano Lariccia
 
lezione di fisica_I moti nel piano_Amaldi
lezione di fisica_I moti nel piano_Amaldilezione di fisica_I moti nel piano_Amaldi
lezione di fisica_I moti nel piano_Amaldivaleriodinoia35
 
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia RomanaXI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia RomanaStefano Lariccia
 
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla CresimaIL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla CresimaRafael Figueredo
 
Corso di digitalizzazione e reti per segretario amministrativo
Corso di digitalizzazione e reti per segretario amministrativoCorso di digitalizzazione e reti per segretario amministrativo
Corso di digitalizzazione e reti per segretario amministrativovaleriodinoia35
 
Ticonzero news 148.pdf aprile 2024 Terza cultura
Ticonzero news 148.pdf aprile 2024 Terza culturaTiconzero news 148.pdf aprile 2024 Terza cultura
Ticonzero news 148.pdf aprile 2024 Terza culturaPierLuigi Albini
 

Último (8)

Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiore
Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superioreEsperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiore
Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiore
 
La seconda guerra mondiale per licei e scuole medie
La seconda guerra mondiale per licei e scuole medieLa seconda guerra mondiale per licei e scuole medie
La seconda guerra mondiale per licei e scuole medie
 
XIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia Romana
XIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia RomanaXIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia Romana
XIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia Romana
 
lezione di fisica_I moti nel piano_Amaldi
lezione di fisica_I moti nel piano_Amaldilezione di fisica_I moti nel piano_Amaldi
lezione di fisica_I moti nel piano_Amaldi
 
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia RomanaXI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
 
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla CresimaIL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
 
Corso di digitalizzazione e reti per segretario amministrativo
Corso di digitalizzazione e reti per segretario amministrativoCorso di digitalizzazione e reti per segretario amministrativo
Corso di digitalizzazione e reti per segretario amministrativo
 
Ticonzero news 148.pdf aprile 2024 Terza cultura
Ticonzero news 148.pdf aprile 2024 Terza culturaTiconzero news 148.pdf aprile 2024 Terza cultura
Ticonzero news 148.pdf aprile 2024 Terza cultura
 

281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coordinatore della progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori-responsabilità dei committenti

  • 1. Cassazione Penale, Sez. 4, 11 giugno 2014, n. 24602 - Omessa designazione del coordinatore della progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Responsabilità dei committenti Cassazione Penale, Sez. 4, 11 giugno 2014, n. 24602 - Omessa designazione del coordinatore della progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Responsabilità dei committenti Committente Coordinatore per la Progettazione Coordinatore per l'Esecuzione Fatto Il Tribunale di Oristano - sezione distaccata di M.- con sentenza del 17 febbraio 2011 assolveva G.A. e B.G., con la formula il fatto non sussiste, da più reati concernenti violazioni antinfortunistiche e dal delitto di lesioni colpose, aggravate, ai danni di P.M. I predetti erano stati tratti a giudizio nella qualità di proprietari - committenti di lavori, affidati alla ditta di D. di manutenzione straordinaria consistenti in demolizioni e rifacimenti di solai nel cantiere di Via (...) nel comune di Tresnuraghes, ed, in particolare, per non avere essi designato il coordinatore della progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, omissione che aveva determinato l'evento lesivo contestato. La persona offesa, sentita in dibattimento, riferiva di aver ricevuto l'incarico dal D.A. presente nel cantiere, di rimuovere alcune pietre, nell'attendere a tale incombenza subiva lo schiacciamento delle dita di una mano per la caduta di una pietra. II Tribunale, poiché il P.M. aveva sostenuto di non avere avuto contatti con i proprietari e committenti delle opere, assolveva gli odierni ricorrenti ai sensi del 2° comma dell'art. 530 c.p.p. per insufficienza della prova in ordine alla circostanza che essi rivestissero la qualità di datori di lavoro. All'esito del giudizio di appello, proposto dalla parti civile ai soli effetti civili, la Corte di Cagliari, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava il G A ed il B G responsabili del delitto di lesioni colpose condannandoli al risarcimento dei danni in favore della parte civile P.M. Giovedì 12 Giugno 2014 12:10
  • 2. Propongono ricorso per cassazione entrambi denunciando, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 590, 2 e 3 comma cod. pen.. In sostanza, premesso che la Corte del merito individua profili di responsabilità a carico dei ricorrenti in riferimento alla posizione di garanzia dovuta alla qualità di proprietari-committenti dei lavori, si evidenzia che tutti gli elementi di prova, utilizzati dal giudice del gravame, per sostenere la colpevolezza degli imputati sono, in realtà (tutti di natura equivoca e non potevano consentire una lettura unidirezionale. In particolare, la contraddittorietà ed illogicità della motivazione la si rileva laddove nega rilevanza alla posizione del comproprietario D.A. attribuendogli una posizione estranea ai fatti e così riconducendo, arbitrariamente, il ruolo del genitore nella vicenda a dipendente dell'impresa "E." senza alcuna indagine circa l'esistenza del rapporto di lavoro al momento del fatto. Diritto I motivi posti a base del ricorso sono infondati e ne determinano il rigetto. La Corte del merito è pervenuta all'affermazione della responsabilità, ai soli effetti civili, dei ricorrenti in ordine al delitto di lesioni colpose, partendo dal fatto incontestato, già evidenziato dal giudice di primo grado, che, nel cantiere ove si è verificato l'infortunio, non era stata adottata alcuna misura di prevenzione, e che il B.G. ed il G.A. fossero i committenti dei lavori, sulla base di elementi di prova certi (testimonianze, documentazione). E, dunque, con congruenza argomentativa i giudici di appello hanno innanzitutto affermato la sussistenza del nesso di causalità tra la morte dell'operaio e la violazione di norme antinfortunistiche, condividendo su quest'ultimo punto l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, dell'inosservanza delle prescritte cautele, descritte nella parte narrativa. Con specifico riferimento alle censure dei ricorrenti, ritiene il Collegio che la rivisitazione della sentenza di primo grado, in senso peggiorativo, ha riguardato, non tanto una diversa valutazione della prova circa la qualità di committenti delle opere di ristrutturazione da parte dei ricorrenti, quanto la questione di diritto secondo cui i committenti delle opere rispondono della violazione delle norme relative alle misure di sicurezza sul lavoro, ancorché non rivestano la qualità di datori di lavoro. Per altro, si evidenzia anche, da parte dei giudici dell'appello, la contraddittorietà della sentenza di primo grado tra motivazione e dispositivo, poiché l'assoluzione nel dispositivo è stata pronunciata con la formula "perché il fatto non sussiste", pur essendosi verificato l'infortunio, mentre nella motivazione si ritiene che la responsabilità sia da addebitare ad altri. Non si può non condividere l'assunto in diritto della sentenza impugnata che, puntualmente, fa riferimento ad uniforme giurisprudenza di questa Corte (V. sez. IV sentenza n. 3563/2012 rv. 252672), secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un'opera edile, è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola
  • 3. l'appaltatore), anche dal committente qualora si verifichi in concreto l'incidenza della sua condotta nella causazione dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente delle situazioni di pericolo. Conferente è il richiamo in sentenza al principio giurisprudenziale affermato da questa Corte secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro - in virtù della previsione di cui all’art. 6, comma secondo, D.Lgs. n. 494 del 1996, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 528 del 1999 - il committente ed il responsabile dei lavori devono verificare l’adempimento da parte dei coordinatori degli obblighi di assicurare e di verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Ne consegue che al committente ed al responsabile dei lavori non è attribuito dalla legge il compito di verifiche meramente "formali" ma una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l’esecuzione di controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che le verifiche di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 496 del 1996 hanno carattere formale, affermando che la mancata esecuzione dell’analisi dei rischi e l’omessa previsione di misure di sicurezza per l’esecuzione dei lavori incidono sulla posizione del committente in relazione sia alla scelta dei tecnici incaricati della redazione del piano, sia agli obblighi allo stesso imposti di accertare che detti tecnici si fossero adeguatamente fatti carico dei temi della prevenzione, della sicurezza e della tutela della salute del lavoratore). Nel caso che ci occupa i ricorrenti nella qualità ad essi contestata, in violazione dell'art. 3 comma 3, 20 D.Lgs 494/1996 hanno omesso di designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con la conseguenza che è da ritenersi senz'altro corretta la ritenuta configurabilità della responsabilità anche a loro carico, poiché, nel caso di specie, come evidenziato dalla Corte distrettuale, l’evento è collegato casualmente anche alla loro colposa omissione e avendo consentito l’inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose, quale l' esecuzione nel cantiere opere di demolizione e di rifacimenti di solai, senza l'apprestamento degli idonei presidi di sicurezza. Va, inoltre, ricordato che il committente può essere chiamato a rispondere dell'infortunio qualora l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile cosicché il committente medesimo sia in grado di accorgersi dell'inadeguatezza delle stesse senza particolari indagini; mentre, in questa evenienza, ad escludere la responsabilità del committente, non sarebbe sufficiente che questi abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza (v. Sezione 4, 29 aprile 2008, n. 22622, Barzagli ed altro, non massimata sul punto). Si tratta, come si vede, di una normativa molto rigorosa, che dimostra con chiarezza l'intendimento di assicurare ai massimo livello un ambiente di lavoro sicuro, con conseguente "estensione" dei soggetti onerati della relativa "posizione di garanzia" nella materia prevenzionale allorquando l'omessa adozione delle misure antinfortunistiche prescritte risulti la conseguenza del rilevato omesso coordinamento. Che i due ricorrenti, al di là della omissione contestata, fossero a conoscenza della situazione di
  • 4. precaria sicurezza nel cantiere la Corte distrettuale lo evidenzia facendo riferimento alla circostanza che essi erano i proprietari dell'edificio che doveva essere ristrutturato, che avevano interesse a ristrutturarlo e che erano pure i committenti dei lavori, poiché venivano eseguiti nel loro interesse ed a loro spese, avendo già attivato a loro nome l'autorizzazione edilizia ed il POS e che avevano autorizzato l'inizio delle opere senza il rispetto di alcuna disposizione in materia di sicurezza. Alla luce di quanto motivato nell'impugnata sentenza la censura dei ricorrenti si prospetta come mera valutazione del fatto, nonché come apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito, per quanto argomentato, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.