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LE POLITICHE DEL LAVORO
 IN FRIULI VENEZIA GIULIA

                                  Incentivi all’occupazione
Sostegno al reddito                                            Lavorare in proprio



            Responsabilità
              d’impresa
                                                                    Pari opportunità




                                                                       Contratti
                Lavori                   Professioni                 di solidarietà
          di pubblica utilità

                                                              Tirocini
          Servizi per l’impiego              Formazione




        Vademecum bimestrale di informazione
       sugli interventi a favore dell’occupazione
                       Aggiornamento del 13 dicembre 2012
LE POLITICHE DEL LAVORO
IN FRIULI VENEZIA GIULIA


  Vademecum bimestrale di informazione
 sugli interventi a favore dell’occupazione



          Aggiornamento del 13 dicembre 2012
Pubblicazione a cura di Michele Scozzai,
esperto di comunicazione e marketing
del mercato del lavoro
dell'Agenzia regionale del lavoro
della Regione Autonoma Friuli Venezia
LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012




INDICE DEL DOCUMENTO

      PARTE PRIMA. INFORMAZIONI, MAPPE, UTILITÀ
      NOTA INTRODUTTIVA                                                                  PAGINA   9
      LA RIFORMA NAZIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO                                        PAGINA   11
      MISURE MINISTERIALI DI SOSTEGNO
      ALL’OCCUPAZIONE DI GIOVANI E DONNE                                                 PAGINA   25
      DISPOSIZIONI NAZIONALI PER LA CRESCITA                                             PAGINA   26
      IL PIANO RESTART ITALIA: START-UP INNOVATIVE                                       PAGINA   28
      LE NOVITÀ SU LAVORO E FORMAZIONE                                                   PAGINA   30
      ALTRE SEGNALAZIONI                                                                 PAGINA   39
      DATE DA TENERE A MENTE                                                             PAGINA   45
      IL LAVORO IN RETE                                                                  PAGINA 48
      RECAPITI UTILI                                                                     PAGINA 52
      PUNTI INFORMATIVI PRESSO I COMUNI DELLA REGIONE                                    PAGINA 58




      AZIONI E PROGETTI                                                                  PAGINA   59


      AZIONE 1. SOSTEGNO AL REDDITO
      Progetto 1.        Cassa integrazione guadagni
                         ordinaria e straordinaria                                       PAGINA   60
      Progetto 2.        Mobilità indennizzata e non indennizzata                        PAGINA   69
      Progetto 3.        Indennità di disoccupazione                                     PAGINA   76
      Progetto 4.        Ammortizzatori sociali in deroga                                PAGINA   81
      Progetto 5.        Anticipazione dei trattamenti di CIGO e CIGS                    PAGINA   87
      Progetto 6.        Lavoratori parasubordinati                                      PAGINA   89




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LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012




AZIONE 1. SOSTEGNO AL REDDITO
Progetto 7.   Accesso al credito per lavoratori in CIGS,
              precari e disoccupati                                           PAGINA   94
Progetto 8.   Lavoro occasionale di tipo accessorio                           PAGINA   97




AZIONE 2. FORMAZIONE
Progetto 1.   Lavoratori beneficiari
              di ammortizzatori in deroga                                     PAGINA   103
Progetto 2.   Progetti aziendali di formazione e lavoro                       PAGINA   105
Progetto 3.   Progetto «Imprenderò»                                           PAGINA   107
Progetto 4.   Piano per il ricollocamento
              di lavoratori disoccupati                                       PAGINA   109




AZIONE 3. SERVIZI PER L’IMPIEGO
                  PUBBLICI E PRIVATI
Progetto 1.   Servizi per l’impiego in affidamento ai privati                 PAGINA   113




AZIONE 4. AGEVOLAZIONI PER L’OCCUPAZIONE
Progetto 1.   Incentivi all’assunzione, alla stabilizzazione
              e al lavoro autonomo e imprenditoriale                          PAGINA   116
Progetto 2.   Assunzione di personale a elevata qualificazione
              o da impiegare in attività di ricerca           PAGINA 127

Progetto 3.   Incentivi per l’assunzione di lavoratori
              beneficiari di ammortizzatori in deroga                         PAGINA   129
Progetto 4.   Anticipazione dei trattamenti di sostegno
              al reddito per l’avvio di attività d’impresa
              o di lavoro autonomo                                            PAGINA   132
Progetto 5.   Imprese cooperative costituite da lavoratori
              provenienti da aziende in crisi                                 PAGINA   135




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      AZIONE 4. AGEVOLAZIONI PER L’OCCUPAZIONE
      Progetto 6.        Agevolazioni contributive per chi assume
                         lavoratori over 50, in mobilità o disoccupati                   PAGINA   138
      Progetto 7.        Assunzione di lavoratori titolari dell’indennità
                         di disoccupazione ordinaria                                     PAGINA   141
      Progetto 8.        Reimpiego di personale
                         con qualifica dirigenziale                                      PAGINA   144
      Progetto 9.        Diritto al lavoro delle persone disabili                        PAGINA   146
      Progetto 10. Fondo provinciale per l’occupazione
                   dei disabili (Trieste)                                                PAGINA   149




      AZIONE 5. TIROCINI, LSU, LPU
      Progetto 1.        Lavori socialmente utili                                        PAGINA   153
      Progetto 2.        Lavori di pubblica utilità                                      PAGINA   157
      Progetto 3.        Tirocini formativi e di orientamento                            PAGINA   161




      AZIONE 6. PROGETTI SPECIALI
                DEL MINISTERO DEL LAVORO
      Progetto 1.        Apprendistato e mestieri
                         a vocazione artigianale («Amva»)                                PAGINA   166
      Progetto 2.        Lavoro e Sviluppo 4                                             PAGINA   169




      AZIONE 7. CONCILIAZIONE
                              E PARI OPPORTUNITÀ
      Progetto 1.        Prevenzione e rimozione delle discriminazioni                   PAGINA   171
      Progetto 2.        Azioni positive per l’incremento
                         delle opportunità e il pieno sviluppo
                         delle persone                                                   PAGINA   174
      Progetto 3.        Sostegno alla qualità dell’occupazione
                         (progetti «family friendly»)                                    PAGINA   176




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AZIONE 7. CONCILIAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ
Progetto 4.     Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
                ed emersione del sommerso («Si.Con.Te.»)                        PAGINA   178
Progetto 5.     Sostegno all’imprenditoria femminile                            PAGINA   182




AZIONE 8. CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
          E RESPONSABILITÀ D’IMPRESA
Progetto 1.     Contratti di solidarietà difensivi                              PAGINA   186
Progetto 2.     Promozione dei principi
                di responsabilità sociale nelle imprese                         PAGINA   190




AZIONE 9. PROFESSIONI
Progetto 1.     Contributi per l’avvio di attività
                in forma individuale                                            PAGINA   193
Progetto 2.     Contributi per l’avvio di attività
                in forma associata o societaria                                 PAGINA   196
Progetto 3.     Conciliazione dei tempi lavorativi e familiari:
                sostituzione del professionista                                 PAGINA   199




AZIONE 10. STATI DI CRISI
Progetto 1.     Piani di fronteggiamento delle situazioni
                di grave difficoltà occupazionale                               PAGINA   202
                Quadro riassuntivo                                              PAGINA   205




APPENDICE. IL TESTO COORDINATO DEL «REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI
DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO»                                                  PAGINA   211
LA RETE INFORMATIVA DEL VADEMECUM                                               PAGINA   231




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                            NOTA INTRODUTTIVA

In questa edizione del Vademecum – l’ultima del 2012 - si è ritenuto utile e importante riferi-
re una serie di novità e chiarimenti intervenuti nell’ultimo mese - sia a livello nazionale e sia a
livello regionale - in materia di occupazione, incentivi e disciplina dei rapporti di lavoro.

A livello regionale, in particolare, vanno segnalate le modifiche al regolamento per la
concessione e l’erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro (che
tornerà operativo il primo gennaio prossimo) e la proroga a tutto il 2013 dell’intesa tra
l’amministrazione regionale e il sistema delle banche di credito cooperativo per
l’anticipazione a costo zero e senza oneri dei trattamenti di cassa integrazione.

A livello nazionale, alla luce di una serie di note e circolari esplicative, il Vademecum ha
inteso proporre tre brevi approfondimenti sui temi dei tirocini formativi e di orientamen-
to, del lavoro occasionale di tipo accessorio (profondamente rivisitato dalla Legge
92/2012, anche se non ancora del tutto definito) e sul lavoro intermittente, anch’esso
oggetto di interventi normativi.

Le analisi sul lavoro occasionale di tipo accessorio e sui tirocini sono state incluse nelle ri-
spettive schede di progetto (pagine 97 e 161), mentre sul lavoro intermittente si è
provveduto a inserire uno speciale alle pagine 22-24.

La prossima edizione del Vademecum darà conto, invece, delle novità che saranno introdotte
dalla Finanziaria regionale, dal cosiddetto decreto sviluppo e dalla Legge di stabilità
(non ancora approvata al momento di scrivere queste righe). Inoltre, vi sarà un radicale ag-
giornamento e riordino di tutte le Azioni, al fine di adeguarle alle nuove norme in vigore dal
2013, alle eventuali proroghe, a nuovi bandi e alle novità regolamentari che dovessero inter-
venire da qui alle prime settimane del nuovo anno.

Le tante modifiche che hanno investito il mercato del lavoro negli ultimi mesi potrebbero
aver reso non operativi alcuni dei link pubblicati in questo Vademecum: per quanto si sia
nuovamente cercato di verificarli uno a uno, non è possibile escludere che, con
l’abrogazione di determinati provvedimenti, anche le relative pagine web possano essere
state nel frattempo cancellate, modificate o spostate. Ci si scusa fin d’ora per gli eventuali
inconvenienti: nel caso vi fossero, all’interno del documento, collegamenti web non ope-
rativi, si suggerisce di provare a copiare il relativo indirizzo internet nell’apposito spazio
del vostro browser.

Si segnala infine che, per rendere più agevoli le ricerche all’interno del documento, nella
versione completa del Vademecum online (scaricabile dalla home page della Regione Au-
tonoma Friuli Venezia Giulia o dal sito dell’Agenzia regionale del lavoro) sono operativi i
bookmark (o segnalibri) di Adobe Acrobat.

Una profonda rivisitazione dell’assetto grafico e contenutistico del documento è in
fase di ultimazione: l’obiettivo è di incrementare la fruibilità e l’efficacia delle informazioni
in esso contenute. La nuova versione del Vademecum sarà verosimilmente pubblicata in
occasione della prima edizione del 2013.




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LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012




                      LA RIFORMA NAZIONALE
                     DEL MERCATO DEL LAVORO


La Legge 28 giugno 2012, numero 92 (Disposizioni in materia di riforma del mer-
cato del lavoro in una prospettiva di crescita) ha profondamente mutato il prece-
dente assetto normativo e del diritto del lavoro in Italia. Pubblicata sul supple-
mento ordinario numero 136 della Gazzetta Ufficiale numero 153 del 3 luglio
2012, la Legge è entrata in vigore il 18 luglio ed è disponibile al seguente sito
web:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdf

Il legislatore si è riservato la possibilità di modificare e integrare la norma con
successivi interventi ad hoc, motivo per cui la 92/2012 è stata definita una rifor-
ma in progress. La Legge prevede l’adozione di appositi decreti ministeriali, circo-
lari esplicative e linee guida per la definizione di criteri e modalità di attuazione
delle singole misure.
La stessa amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia è impegnata
in questi mesi a modificare numerosi provvedimenti in materia di lavoro,
al fine di allinearli alle disposizioni della riforma: dall’apprendistato ai ti-
rocini; dal regolamento recante indirizzi e procedure per favorire
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupa-
zione di lunga durata (decreto del Presidente della Regione del 25 luglio
2006, numero 227) al regolamento per la concessione e l’erogazione de-
gli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro.
A livello nazionale, la 92/2012 è intervenuta sulle seguenti Leggi, modificandole in
vari punti (sono indicati, per ciascuna norma, i link ai testi coordinati):
•     decreto legislativo numero 167/2011 (TESTO UNICO IN MATERIA DI APPRENDISTATO)
      http://www.dplmodena.it/leggi/167-12%20TU%20Apprendistato.pdf
•     decreto legislativo numero 276/2003 (RIFORMA BIAGI)
      http://www.dplmodena.it/leggi/Dlgs276_Modif_RiformaMercatoLavoro.pdf
•     decreto legislativo numero 368/2001 (LAVORO A TEMPO DETERMINATO)
      http://www.dplmodena.it/leggi/Dlvo%20368-01_Riforma2012.pdf
•     decreto legislativo numero 151/2001 (TESTO UNICO SU MATERNITÀ E PATERNITÀ)
      http://www.dplmodena.it/leggi/151-01_RiformaMercatoLavoro.pdf
•     decreto legislativo numero 61/2000 (LAVORO A TEMPO PARZIALE)
      http://www.dplmodena.it/leggi/61-2000_part-time_RML.pdf




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•    Legge numero 68/1999 (NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI)
     http://www.dplmodena.it/leggi/68-1999_L92-12.pdf
•    Legge numero 604/1966 (NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI)
     http://www.dplmodena.it/leggi/604-66_legge_RML.pdf
In concomitanza con l’entrata in vigore della Legge 92/2012, il Ministero del lavo-
ro e delle politiche sociali ha emanato la circolare esplicativa numero 18, inti-
tolata: «TIPOLOGIE CONTRATTUALI E ALTRE DISPOSIZIONI – PRIME INDICAZIONI OPE-
RATIVE».

La circolare è disponibile al sito web di seguito indicato:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21FDF179-5B66-4ED5-B017-1EEE67DECE27/0/20120718_Circ_18.pdf

La circolare 18/2012 ha chiarito in particolare alcuni aspetti relativi ai seguenti punti:
•    disciplina del contratto a tempo determinato;
•    apprendistato e clausole di stabilizzazione;
•    lavoro intermittente;
•    lavoro accessorio: campo applicativo e regime transitorio;
•    disciplina del collocamento dei disabili;
•    dimissioni in bianco.

La Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero, in data
19 luglio 2012, ha inoltre emanato la seguente comunicazione in relazione
all’«articolo 4, comma 33, lett. c) della Legge 28 giugno 2012, numero 92:
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l’impiego»:
      La presente nota intende fornire alcuni indirizzi operativi per una applicazione omo-
      genea delle disposizioni introdotte dalla Legge numero 92/2012 in materia di servizi
      per l’impiego. In particolare, l’articolo 4, comma 33, lett. b) della suddetta Legge
      apporta modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, numero 181, individuando
      dei principi «nuovi» che stanno alla base dell’accertamento dello stato di disoccupa-
      zione e degli interventi per contrastare la disoccupazione di lunga durata, preceden-
      temente individuati dall’articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo, così come
      novellato dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, numero
      297. In base alla nuova disposizione la perdita e la sospensione dello stato di disoc-
      cupazione è disciplinata dai seguenti principi:
      •   perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giu-
          stificato motivo alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misu-
          re di prevenzione di cui all’articolo 3 del d.lgs. numero 181/2000;
      •   perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di
          una congrua offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato o di lavoro tempo-
          raneo nell’ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi
          pubblici stabiliti dalle Regioni;
      •   sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata
          inferiore ai sei mesi.

      Tali disposizioni diventano efficaci, e come tali hanno effetto sullo status di
      disoccupato, solo dopo l’emanazione dei provvedimenti regionali cui il me-
      desimo articolo 4 del d.lgs. numero 181/2000 rinvia. (…) Resta inteso che




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LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012



        [nel frattempo permangono] in vigore i provvedimenti regionali già emanati sulla
        base della normativa previgente.

Successivamente, in data 1 agosto 2012, il Ministero del lavoro ha emanato la
circolare numero 20 sul lavoro intermittente. La circolare chiarisce il nuovo
inquadramento giuridico, l’ambito di applicazione, gli obblighi e i divieti di ricorso
relativi all’istituto. La circolare è pubblicata sul sito del Ministero all’indirizzo:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C6606926-9BB3-46DE-9363-35AB3B2E4921/0/20120801_Circ_20.pdf




LE PRIME MODIFICHE ALLA RIFORMA (LEGGE 134/2012)
Il testo del decreto legge 22 giugno 2012, numero 83 (pubblicato sul supple-
mento ordinario numero 129/L della Gazzetta Ufficiale numero 147 del 26 giugno
2012), coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, numero 134 (Mi-
sure urgenti per la crescita del Paese) ha introdotto – all’articolo 46bis – le prime e
sostanziali modifiche alla Legge 28 giugno 2012, numero 92. Il provvedimento
è disponibile al seguente link:
http://www.dplmodena.it/leggi/134-2012%20legge%20sviluppo.pdf
Le principali modifiche alla Legge 92/2012 riguardano:
1) I CONTRATTI A TERMINE. Vengono rivisti i criteri per la determinazione del pe-
riodo di latenza tra un contratto a tempo determinato e l’altro (a seconda che il
rapporto sia durato per un periodo inferiore, pari o superiore ai 6 mesi).
2) APPRENDISTATO. L’apprendistato in somministrazione, anche a tempo determi-
nato, è reso possibile in tutti i settori produttivi.
3) PARTITE IVA. Sono modificati gli elementi presuntivi della durata e del reddito
complessivo del collaboratore.
4) LAVORO ACCESSORIO. I titolari di integrazione salariale o di misure di sostegno
al reddito possono prestare lavorazioni occasionali di tipo accessorio in tutti i set-
tori produttivi, per l’anno 2013, con un compenso massimo di 3.000 euro
nell’anno solare.
5) INDENNITÀ DI MOBILITÀ. L’indennità di mobilità è prorogata a requisiti pieni fino
al 31 dicembre 2014.
6) MONITORAGGIO SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI. Entro il 31 dicembre 2014 si
procederà a una ricognizione sulle prospettive economiche e occupazionali al fine
di ipotizzare interventi correttivi ai rispettivi istituti.
7) CONTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA. Per il 2013 l’aliquota
contributiva rimane ferma al 27,72%, ma continuerà a crescere progressivamente
fino a raggiungere il 33,72% a decorrere dal 2018. Per gli iscritti ad altre forme
pensionistiche l’aliquota salirà al 20% già a partire dal 2013, per raggiungere il
24% a decorrere dal 2016.




Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro                    13
LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012



8) CIGS PER LE IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA. La CIGS rimarrà in
vigore fino al dicembre 2015, ma soltanto per quelle aziende dove sussistano pro-
spettive di ripresa e di salvaguardia anche parziale dei livelli occupazionali (che sa-
ranno valutati sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro).
9) BANCA DATI SULLE CRISI AZIENDALI. Il Ministero del lavoro raccoglierà tutti i dati
relativi alle situazioni in cui si è fatto ricorso ad ammortizzatori sociali. Con un de-
creto apposito saranno determinate le modalità per la raccolta.
10) DISABILI. Viene modificato l’articolo 3 della Legge numero 68/1999 (che già
era stato rivisto dalla Legge 92/2012).
11) CONCORDATO PREVENTIVO. Vengono ampliate le fattispecie di trasferimento se-
condo cui, con accordo sindacale concluso per una tutela anche parziale
dell’occupazione, possono essere posti limiti alla conservazione dei diritti dei lavo-
ratori. La modifica riguarda l’articolo 47, comma 4bis, della Legge numero
428/1990.
12) CALL CENTER. L’attività di vendita diretta di prodotti o servizi in outbound può
avvenire con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo
sulla base di un corrispettivo fissato dalla contrattazione collettiva di riferimento. I
call center con almeno 20 dipendenti che trasferiscono all’estero la propria attività
perdono l’incentivo previsto dall’articolo 8, comma 9, della Legge numero
407/1990.




LA RIFORMA DEL LAVORO: UNA SINTESI DEI CONTENUTI
Si ritiene utile riproporre in sintesi le principali novità introdotte dalla riforma na-
zionale del lavoro (Legge 92/2012, modificata dalla Legge 7 agosto 2012, numero
134). Di seguito si riportano i punti chiave del provvedimento.

APPRENDISTATO. Il contratto di ap-                mero di dipendenti inferiore alle 10 u-
prendistato si configura come la prin-            nità. Dal primo gennaio 2013, il datore
cipale porta d’ingresso al mondo del              di lavoro, anche per il tramite di un'a-
lavoro per i giovani. La riforma intro-           genzia di somministrazione di lavoro,
duce novità per la stabilizzazione delle          può assumere apprendisti nel numero
assunzioni di nuovi apprendisti. L'as-            di 2 ogni 3 dipendenti (prima il rappor-
sunzione di nuovi apprendisti diventa             to numerico era di 1/1). Per i datori di
possibile solo se risulta confermato, al          lavoro con meno di 10 dipendenti ri-
termine del percorso formativo, il 50             mane il rapporto numerico di 1/1 e,
per cento dei rapporti di apprendistato           pertanto, non si può superare il limite
svolti nell'ultimo triennio. Fino al 18           del 100% di assunzioni di apprendisti
luglio 2015, tale percentuale è ridotta           rispetto alle maestranze specializzate e
al 30 per cento. Sono esclusi dall'ap-            qualificate.   La     durata     minima
plicazione di tali norme i datori di lavo-        dell’apprendistato è fissata in sei mesi,
ro che hanno alle dipendenze un nu-               salvo che per i datori di lavoro che




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svolgono attività in cicli stagionali. In               (cosiddetta «a-causalità»). Tale con-
questo caso la contrattazione collettiva                tratto potrà avere una durata massima
nazionale di settore può stabilire mo-                  di 12 mesi e non è prorogabile, anche
dalità specifiche di svolgimento del                    se la durata inizialmente stabilita è in-
contratto di apprendistato, anche a                     feriore alla durata massima. Può esse-
termine. Il datore di lavoro senza di-                  re concluso per qualsiasi tipo di man-
pendenti specializzati o qualificati op-                sione, tra un lavoratore e un datore di
pure che ne abbia meno di 3, può co-                    lavoro, sia come primo contratto a
munque assumere fino a 3 apprendisti.                   termine e sia come prima missione di
Alle imprese artigiane si applicano i li-               lavoro in somministrazione a tempo
miti dimensionali previsti dalla legge-                 determinato. La contrattazione colletti-
quadro sull'artigianato. Viene esclusa                  va nazionale può ammettere, in alter-
la possibilità di assumere apprendisti,                 nativa all’ipotesi di «a-causalità», che
per il tramite di un’agenzia per il lavo-               la causale non sia indicata nel contrat-
ro, con un contratto di somministra-                    to a tempo determinato o nel contratto
zione a termine. Con le nuove norme,                    a termine a scopo di somministrazione
l'apprendista rientra nell'ambito di ap-                qualora vi sia un processo organizzati-
plicazione dell'Assicurazione sociale                   vo determinato da particolari condizio-
per l'impiego (Aspi), l'ammortizzatore                  ni (start-up, lancio di nuovi prodotti o
sociale che a partire dal primo gennaio                 attività, fase supplementare di un pro-
2013 andrà a sostituire le prestazioni                  getto di ricerca), nel limite del 6% dei
di sostegno al reddito in caso di perdi-                lavoratori impegnati nell'unità produt-
ta di occupazione. Dalla stessa data è                  tiva. Al di là dei casi specifici riportati
previsto quindi il contributo di finan-                 sopra, la durata massima del contratto
ziamento dell'Aspi pari all'1,31% della                 a termine è confermata in 36 mesi,
retribuzione imponibile ai fini previ-                  superati i quali il contratto si trasforma
denziali. Anche per gli apprendisti, in                 a tempo indeterminato. A tal fine ven-
caso di interruzione del rapporto di la-                gono computati anche i periodi di
voro per dimissioni o per recesso con                   somministrazione di lavoro a tempo
preavviso da parte del datore di lavo-                  determinato svolti per mansioni equi-
ro, è dovuto a carico di quest'ultimo un                valenti a partire dall'entrata in vigore
contributo del 50 per cento del tratta-                 della riforma (18 luglio 2012). Tra un
mento mensile iniziale dell'Aspi per                    contratto a termine e l'altro con il me-
ogni 12 mesi di anzianità aziendale                     desimo lavoratore devono passare al-
negli ultimi tre anni.                                  meno 60 giorni nel caso di durata infe-
                                                        riore ai 6 mesi oppure 90 nel caso di
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. Vie-                     durata superiore ai 6 mesi. Il contratto
ne introdotta la possibilità di stipulare               a termine è sottoposto a una
il primo contratto di lavoro a tempo                    un’aliquota contributiva aggiuntiva pari
determinato con un lavoratore senza                     all’1,4% della retribuzione imponibile,
obbligo di indicare la causale specifica                per il finanziamento della nuova Assi-
che giustifica l'apposizione del termine                curazione sociale per l’impiego.




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LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012



CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI                  elastiche o flessibili per motivi stabiliti
LAVORO. La riforma stabilisce che, così           dalla legge o dai contratti collettivi.
come previsto per il contratto a tempo
determinato, è possibile ricorrere alla           CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE.
somministrazione di lavoro, tramite               Sul contratto di lavoro intermittente
agenzia per il lavoro, senza la necessi-          sono previste modifiche che delimitano
tà di specificare le ragioni specifiche           la possibilità di chiamata del lavorato-
che giustificano l'apposizione del ter-           re. Viene eliminato il lavoro intermit-
mine. La missione dovrà durare al                 tente per i cosiddetti periodi predeter-
massimo 12 mesi. Ai fini del calcolo              minati (ferie estive, vacanze pasquali o
della durata massima del contratto a              natalizie). Il contratto di lavoro inter-
termine (pari a 36 mesi), vengono ora             mittente si può stipulare esclusiva-
computati anche i periodi di lavoro               mente con soggetti di età inferiore ai
svolti in somministrazione a termine              24 anni oppure di età superiore ai 55
presso la stessa impresa utilizzatrice e          anni. La comunicazione amministrativa
per le stesse mansioni. Anche per i               deve essere effettuata prima dell'inizio
contratti di somministrazione a termi-            della prestazione lavorativa. Un ap-
ne è previsto il contributo aggiuntivo            profondimento sul lavoro intermit-
dell'1,4% della retribuzione previden-            tente è disponibile alle pagine 22 e
ziale imponibile, per finanziare la nuo-          seguenti di questo documento.
va Assicurazione sociale per l'impiego.

                                                  CONTRATTO A PROGETTO. La riforma
CONTRATTO DI INSERIMENTO. A partire               tende a evitare utilizzi impropri del
dal primo gennaio 2013 non è più pos-             contratto a progetto con disincentivi
sibile utilizzare questa tipologia con-           normativi e contributivi, nonché con
trattuale. Il contratto di inserimento e          una definizione più stringente del pro-
reinserimento viene abrogato dalla                getto o dei progetti che costituiscono
nuova riforma del mercato del lavoro,             l'oggetto della collaborazione coordina-
salvo che per le assunzioni effettuate            ta e continuativa. Pertanto, a partire
entro il 31 dicembre 2012.                        dal 18 luglio 2012, le nuove norme
                                                  prevedono che: a) il progetto deve es-
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIA-               sere funzionalmente connesso al con-
LE. La riforma prevede la possibilità             seguimento di un risultato finale e non
per il lavoratore di modificare le clau-          può consistere in una mera riproposi-
sole elastiche o flessibili eventualmen-          zione dell’oggetto sociale dell’impresa
te inserite nel contratto di lavoro. Per          committente, né in compiti meramente
favorire la conciliazione dei tempi di vi-        ripetitivi; b) quando l’attività del colla-
ta e di lavoro del dipendente, è con-             boratore a progetto è analoga a quella
sentita una maggiore negoziazione de-             svolta da lavoratori subordinati, salvo
gli elementi del rapporto di lavoro a             prova contraria del committente, la
tempo parziale. Viene previsto il diritto         collaborazione viene considerata un
di ripensamento riguardo alle clausole            rapporto di lavoro subordinato fin dal-




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l'inizio; c) le parti possono risolvere                 contribuzione rimane al 27% e rag-
per giusta causa la collaborazione pri-                 giungerà il 33% nel 2018. Per gli i-
ma della scadenza del termine, mentre                   scritti ad altra gestione, la contribuzio-
il committente potrà recedere anche                     ne già dal 2013 aumenta al 20% e
quando il collaboratore non risulti pro-                raggiungerà il 24% a partire dal 2016.
fessionalmente idoneo per realizzare il
progetto, così come il collaboratore po-                COLLABORAZIONI CON PARTIVA IVA. An-
trà recedere con preavviso nel caso in                  che il lavoro autonomo svolto da profes-
cui tale facoltà sia prevista nel contrat-              sionisti con partita IVA è modificato con
to; d) il compenso del collaboratore,                   la previsione di tre criteri presuntivi, in
proporzionato alla qualità e quantità di                presenza di almeno due dei quali - e in
lavoro prestato, non potrà essere infe-                 mancanza di prova contraria da parte del
riore ai minimi contrattuali previsti per               committente - si ritiene sussistere una
mansioni equiparabili a quelle svolte                   collaborazione coordinata e continuativa
dal collaboratore e calcolate sulla me-                 (che in assenza di un progetto specifico,
dia dei contratti collettivi di riferimen-              si trasformerebbe in rapporto di lavoro
to; e) a partire dal 2013 l'indennità                   subordinato a tempo indeterminato). La
una tantum introdotta dal decreto an-                   riforma prevede che per escludere tali
ticrisi (Legge 2/2009) viene riconosciu-                criteri presuntivi, e quindi per considera-
ta ai collaboratori che in regime di mo-                re come genuina la collaborazione a par-
nocommittenza abbiano avuto nell'an-                    tita IVA, sia necessario un compenso mi-
no precedente un reddito non superio-                   nimo di 18 mila euro lordi annui per il
re ai 20 mila euro; l'indennità sarà ri-                2012. I criteri presuntivi sono: a) una
conosciuta agli iscritti alla gestione se-              durata superiore agli 8 mesi annui, nel
parata Inps, che abbiano versato nel-                   corso di due anni solari consecutivi; b) la
l'anno precedente almeno 4 mensilità e                  riconducibilità a un soggetto o a un cen-
in quello di riferimento almeno una                     tro di imputazione di interessi di un corri-
mensilità; l'importo dell'indennità è pa-               spettivo superiore all’80% del reddito
ri all'importo del 5% del minimale an-                  prodotto dal professionista in due anni
nuo di reddito previsto dalla Legge                     solari consecutivi; c) l’esistenza di una
233/90 moltiplicato per il minor nume-                  postazione di lavoro presso una delle sedi
ro tra le mensilità versate nell'anno in                del committente.
corso e in quello precedente; nel trien-
nio 2013-2016 è previsto un regime
                                                        TIROCINI E LAVORO ACCESSORIO. Per le
transitorio che eleva l'importo e riduce
                                                        modifiche relative ai tirocini e alle
parzialmente i requisiti di accesso alla
                                                        prestazioni lavorative occasionali
prestazione da 4 a 3 mesi con riferi-
                                                        di tipo accessorio si rimanda alle
mento all'anno precedente; f) le ali-
                                                        relative schede di progetto conte-
quote contributive sui contratti a pro-
                                                        nute in questo Vademecum.
getto aumenteranno progressivamente
di un punto percentuale a partire dal
2013 e fino al 2018. Per gli iscritti alla              L'ASSICURAZIONE PER L'IMPIEGO (ASPI).
gestione separata Inps nel 2013 la                      La Legge 92/2012 modifica profon-




Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro                    17
LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012



damente l’assetto delle misure di so-              di decadenza. L’indennità verrà sospesa
stegno al reddito dei lavoratori in caso           in caso di nuovo impiego. Dal primo
di perdita del lavoro. A partire dal pri-          gennaio 2013, tutti i lavoratori dipen-
mo gennaio 2013, con riferimento agli              denti espulsi dal mercato del lavoro che
eventi di disoccupazione determinatisi a           possono far valere almeno tredici set-
partire da tale data, viene introdotta la          timane di contribuzione negli ultimi do-
nuova      Assicurazione     sociale    per        dici mesi - purché siano stati versati i
l’impiego (Aspi), che andrà a sostituire           contributi per l’assicurazione obbligato-
l’indennità di mobilità (che sarà co-              ria - avranno diritto a una mini-Aspi
munque mantenuta fino al 2014),                    (che verrà corrisposta per un numero di
l’indennità di disoccupazione non agri-            settimane pari alla metà delle settima-
cola ordinaria, l’indennità di disoccupa-          ne di contribuzione nell’ultimo anno).
zione con requisiti ridotti e l’indennità di       Dal primo gennaio 2013, oltre ad appli-
disoccupazione speciale nell’edilizia, e           carsi l’attuale contribuzione dell’1,31%,
sarà a regime nel 2017. L’Aspi fornirà a           verrà introdotto un aumento contributi-
tutti i lavoratori dipendenti - compresi           vo dell’1,31% per i rapporti di appren-
gli apprendisti e i soci lavoratori di coo-        distato. Per i rapporti di lavoro non a
perativa con un rapporto di lavoro su-             tempo indeterminato, si prevede un
bordinato, e con l’esclusione dei dipen-           contributo aggiuntivo a carico del dato-
denti assunti a tempo indeterminato                re di lavoro nella misura dell’1,4% cal-
dalla pubblica amministrazione - che               colato sulla retribuzione imponibile ai
abbiano     perduto     involontariamente          fini previdenziali. Nel limite delle ultime
l’occupazione e abbiano due anni di as-            6 mensilità, tale contributo addizionale
sicurazione e almeno un anno di contri-            è restituito al datore di lavoro, succes-
buzione nel biennio precedente l’inizio            sivamente al periodo di prova, in caso
del     periodo     di     disoccupazione,         di trasformazione a tempo indetermina-
un’indennità mensile di disoccupazione.            to. Dal primo gennaio 2013, in tutti i
L’indennità mensile sarà pari al 75%               casi di interruzione di un rapporto di la-
nei casi in cui la retribuzione sia pari o         voro a tempo indeterminato o di ap-
inferiore a 1.180 euro. Per gli stipendi           prendistato per causa diversa dalle di-
superiori è previsto un ulteriore 25%              missioni, il datore di lavoro sarà obbli-
calcolato sulla differenza tra la retribu-         gato a versare una somma pari al 50%
zione del lavoratore e i 1.180 euro, ma            del trattamento mensile iniziale di Aspi
in ogni caso l’importo mensile non po-             per ogni dodici mesi di anzianità azien-
trà essere superiore a quello mensile              dale negli ultimi tre anni. L’anzianità in-
massimo       previsto      dalla    Legge         clude anche i periodi di lavoro con con-
427/1980. Dopo i primi sei mesi vi sarà            tratto diverso rispetto a quello a tempo
una riduzione del 15%, che diventerà               indeterminato. Per tutti i casi di cessa-
pari al 30% dopo ulteriori sei mesi. Per           zione dalla precedente occupazione in-
ottenere tale prestazione i lavoratori             tervenuti fino al 31 dicembre 2012 si
devono inviare la domanda all’Inps per             applicheranno le disposizioni in materia
via telematica entro due mesi dalla da-            di indennità di disoccupazione ordinaria
ta di spettanza del trattamento, a pena            non agricola. La nuova Aspi (dal 2017)




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LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012



potrà essere anche incassata in un'uni-                 alla normativa vigente misure di so-
ca soluzione ai fini di avviare un'attività             stegno al reddito per specifici settori
autonoma. L’Aspi dovrebbe incidere an-                  produttivi e aree regionali.
che sulla CIGS, cui sarà possibile ricor-
rere fino al 2015, qualora vi sia una                   FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI. Per
prospettiva di continuazione delle attivi-              le aziende che occupano mediamente
tà e di salvaguardia dei livelli occupa-                più di 15 dipendenti e non beneficiano
zionali per le aziende in amministrazio-                di ammortizzatori sociali, è prevista
ne straordinaria.                                       l’istituzione obbligatoria di fondi di so-
                                                        lidarietà bilaterali che abbiano lo scopo
L'INDENNITÀ UNA TANTUM. Le nuove                        di garantire misure di sostegno al red-
norme modificano anche la disciplina                    dito integrative e straordinarie, nonché
dell'indennità una tantum introdotta                    di contribuire al finanziamento di for-
dal decreto anticrisi per i rapporti di ti-             me di riqualificazione e formazione del
po collaborativo. A partire dal 2013,                   personale.
tale indennità viene riconosciuta, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibi-             LAVORATORI OVER 50 E DONNE. A de-
li, ai collaboratori che in regime di mo-               correre dal primo gennaio 2013, in re-
nocommittenza abbiano avuto nell'an-                    lazione alle assunzioni con contratto di
no precedente un reddito non superio-                   lavoro dipendente, a tempo determina-
re a 20 mila euro. L'indennità sarà ri-                 to, anche in somministrazione, di lavo-
conosciuta agli iscritti alla gestione se-              ratori di età pari o superiore ai 50 an-
parata Inps, che abbiano versato nel-                   ni, disoccupati da oltre 12 mesi, è pre-
l'anno precedente almeno 4 mensilità e                  vista una riduzione del 50% dei contri-
in quello di riferimento almeno una                     buti a carico del datore di lavoro per la
mensilità. L'importo dell'indennità è                   durata di 12 mesi (comma 8, articolo
pari all'importo del 5% del minimale                    4). Se il contratto di assunzione viene
annuo di reddito previsto dalla Legge                   successivamente trasformato a tempo
233/90 moltiplicato per il minor nume-                  indeterminato, la riduzione dei contri-
ro tra le mensilità versate nell'anno in                buti si prolunga fino al diciottesimo
corso e in quello precedente.                           mese. La riduzione del 50% dei contri-
                                                        buti posti a carico del datore di lavoro
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA. Per                       è riconosciuta anche per l’assunzione
rendere graduale il passaggio al nuovo                  di donne di qualsiasi età prive di un
sistema di ammortizzatori, il legislato-                impiego regolarmente retribuito e in
re ha previsto che nel periodo 2013-                    possesso dei requisiti previsti dalla
2016, a fronte di accordi governativi e                 normativa.
per un massimo di dodici mesi e senza
soluzioni di continuità, il Ministro del                GENITORIALITÀ. Il padre lavoratore di-
lavoro e delle politiche sociali, di con-               pendente, entro i cinque mesi dalla
certo con il Ministro dell’economia e                   nascita del figlio, ha l’obbligo di aste-
delle finanze, può disporre in deroga                   nersi dal lavoro per un giorno (per tale




Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro                    19
LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012



giorno è riconosciuta un’indennità a               la nuova normativa sul lavoro. Il portale
carico dell’Inps pari al 100% della re-            è disponibile al sito web:
tribuzione). Entro lo stesso periodo,
                                                   http://www.cliclavoro.gov.it/
egli può astenersi per ulteriori due
                                                   Uno speciale sulla riforma del lavoro è di-
giorni, anche continuativi, previo ac-
                                                   sponibile anche al seguente link:
cordo con la madre e in sostituzione di
quest’ultima nel caso stia usufruendo              http://www.dplmodena.it/RIFORMA.htmL
del congedo di maternità. La misura è
                                                   Considerate la complessità della riforma,
da ritenersi sperimentale per gli anni
                                                   le numerose modifiche che essa apporta
2013-2015.
                                                   a precedenti testi di legge e il suo rile-
                                                   vante impatto su procedure e istituti con-
DIMISSIONI IN BIANCO. Per contrastare              trattuali, e in attesa di successivi atti e
il cosiddetto fenomeno delle dimissioni            chiarimenti, si è ritenuto opportuno rin-
in bianco, viene rafforzato il regime              viare alla prossima edizione del Vademe-
della convalida, che deve essere effet-            cum (la prima del 2013) l’allineamento
tuata presso la Direzione territoriale             completo dei singoli Progetti alla nuova
del lavoro o presso il Cpi territorial-            disciplina. Fin dal presente aggiornamen-
mente competente.                                  to si è tuttavia fatto esplicito e frequente
                                                   richiamo, all’interno delle schede pubbli-
Le informazioni riportate sopra sono               cate nelle pagine che seguono, ai conte-
principalmente tratte dal portale del Mini-        nuti e alle linee guida della Legge
stero del lavoro e delle politiche sociali,        92/2012 e alle successive integrazioni e
dove sono disponibili ulteriori dettagli sul-      modificazioni.




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LA DISCIPLINA SUI LICENZIAMENTI
La Legge 92/2012 modifica in modo rilevante la disciplina sui licenziamenti e, in par-
ticolare, l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. In considerazione della complessità
e della vastità della materia, si consiglia la consultazione del testo normativo e la let-
tura dei seguenti documenti:

a) la Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze, il 17 ottobre 2012, ha pubblicato
le opzioni interpretative in ordine al cosiddetto rito Fornero, cui si atterranno tutti i
giudici del lavoro del tribunale medesimo; l’atto è disponibile al seguente link:
http://www.dplmodena.it/TribFirenzeRitoFornero17-10-12.pdf
b) il Tribunale di Bari ha emesso un’ordinanza con la quale esprime le prime valu-
tazioni sull'applicazione della riforma del lavoro, affermando che «il legislatore (con la
Legge 92/2012, articolo 1, commi 47 e 48), nel tentativo di dare certezza alle situa-
zioni giuridiche successive al licenziamento in tempi celeri, ha sottoposto a un proce-
dimento sommario tutti i licenziamenti nei quali si faccia applicazione dell'articolo 18,
perseguendo l'obiettivo di tutelare non solo l'interesse del lavoratore a ottenere rapi-
da tutela dal licenziamento illegittimo, quanto anche quello datoriale a non subire le
onerose conseguenze di una declaratoria di illegittimità a distanza di un rilevante las-
so di tempo dalla declaratoria stessa. La scelta legislativa per raggiungere tale obiet-
tivo è stata quella di introdurre un procedimento sommario, necessario a sottolineare
che l'urgenza della trattazione dipende dalla natura della controversia». L’ordinanza
completa è disponibile al seguente sito web:
http://www.dplmodena.it/TribBariOrdinL92-12.pdf
Si segnala inoltre che, con la nota numero 18273 del 12 ottobre 2012, il Mi-
nistero del lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti sugli obblighi di comunica-
zione di cessazione del rapporto di lavoro dopo un licenziamento per giusti-
ficati motivi oggettivi o dopo una procedura di convalida delle dimissioni o
delle risoluzioni consensuali. Nella nota si specifica che:
a) i 5 giorni entro cui va comunicata la cessazione del rapporto di lavoro in caso di li-
cenziamento per giustificati motivi oggettivi al termine della procedura di conciliazio-
ne prevista dall’articolo 7 della Legge 604/1966 partono dalla data di effettiva risolu-
zione del rapporto e non dal giorno della comunicazione di inizio del procedimento;
b) in caso di risoluzione consensuale o di dimissioni (articolo 4, commi 16-22, Legge
92/2012), i cinque giorni iniziano da quello in cui le parti intendono far decorrere giu-
ridicamente la risoluzione del rapporto; in caso di revoca delle dimissioni, nel termine
dei sette giorni previsti dalla norma, se il datore di lavoro ha già effettuato la comu-
nicazione al centro per l’impiego, deve effettuarne un’altra di revoca.
La nota ministeriale del 12 ottobre 2012 è disponibile al seguente link:
http://www.dplmodena.it/ML18273-2012-%20comunicazioni%20cessazioni.pdf




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LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012




IL NUOVO LAVORO INTERMITTENTE
L'INAIL, con la circolare numero 64/2012, ha illustrato le modifiche apportate al la-
voro intermittente dalla Legge 92/2012, sia al fine di individuare le fattispecie di rife-
rimento per l’applicazione del premio assicurativo e sia in virtù della progressiva dif-
fusione di questo istituto contrattuale. La circolare, di cui si riporta qui una sintesi dei
contenuti, è disponibile al sito web:
http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201264.htm
AMBITO DI APPLICAZIONE. Il quadro normativo introdotto dalla riforma del la-
voro ha ridefinito le ipotesi di legittimo ricorso al lavoro intermittente, mo-
dificando la disciplina previgente (decreto legislativo 276/2003, articoli 33-
40) al fine di evitare che tale tipologia contrattuale «costituisca un mezzo di
sfruttamento dei lavoratori» e venga «utilizzata come copertura nei riguar-
di di forme di impiego irregolare del lavoro». Indicazioni operative sull’ambito
di applicazione, sull’obbligo di comunicazione della chiamata del lavoratore e sulla di-
sciplina del regime transitorio sono state impartite dal Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali con le circolari numero 18/2012 e numero 20/2012, disponibili ai se-
guenti link (e alle quali la circolare INAIL 64/2012 fa esplicito riferimento):
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21FDF179-5B66-4ED5-B017-1EEE67DECE27/0/20120718_Circ_18.pdf

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C6606926-9BB3-46DE-9363-35AB3B2E4921/0/20120801_Circ_20.pdf

Il contratto di lavoro intermittente è un contratto mediante il quale un lavoratore si
pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavora-
tiva al momento del bisogno. Si tratta di una tipologia di lavoro subordinato con pre-
stazioni che presentano la caratteristica della discontinuità e dell’intermittenza lungo
un periodo di tempo particolarmente significativo (il quale, necessariamente, non può
essere continuativo ma intervallato, non potendo coincidere la durata del contratto
con quella della prestazione). Rientrano in tale tipologia non solo i contratti intermit-
tenti a tempo determinato, ma anche i contratti intermittenti a tempo indeterminato.
È possibile ricorrere al lavoro intermittente nelle due seguenti ipotesi:
1) lo svolgimento delle prestazioni di carattere discontinuo e saltuario avvengono se-
condo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei da-
tori e dei prestatori di lavoro più rappresentative a livello nazionale o territoriale;
2) i lavoratori devono avere più di cinquantacinque anni di età o meno di ventiquat-
tro anni, fermo restando, in questo ultimo caso, che le prestazioni contrattuali devo-
no essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.
Per effetto delle nuove norme, non è più possibile ricorrere al contratto intermittente
per i cosiddetti periodi predeterminati (fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie
e pasquali). I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di en-
trata in vigore della Legge 92/2012 secondo le previgenti causali, ma non
compatibili con l’attuale quadro normativo, continueranno a operare fino al
18 luglio 2013.
Coerentemente con i chiarimenti resi dal Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, nel caso in cui manchino le condizioni che legittimano la conclu-




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LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012



sione del contratto, e in caso di violazione dei divieti di ricorso al lavoro in-
termittente, i rapporti di lavoro si dovranno considerare a tempo pieno e in-
determinato.
DIVIETO DI APPLICAZIONE. Restano invariate le seguenti ipotesi in cui è vietato il ri-
corso al lavoro intermittente:
1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2) quando il rapporto di lavoro intermittente sia attivato presso unità produttive nelle
quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, alla so-
spensione di rapporti di lavoro o alla riduzione dell'orario con diritto al trattamento di
integrazione salariale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni
oggetto del contratto di lavoro intermittente;
3) quando l’impresa non abbia effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della nor-
mativa in materia di sicurezza sul lavoro.
OBBLIGO DI RISPONDERE ALLA CHIAMATA. Dal contratto non scaturisce un obbligo del
lavoratore di rispondere positivamente alla chiamata. Tale obbligo, però, può essere
espressamente previsto da una clausola contrattuale. Sulla base dell’obbligo di ri-
spondere alla chiamata, si possono individuare due diverse tipologie di la-
voro intermittente:
1) lavoro intermittente con garanzia di disponibilità o con espressa pattui-
zione dell’obbligo di disponibilità (e dunque di risposta);
2) lavoro intermittente senza garanzia di disponibilità e senza alcuna in-
dennità per il periodo di reperibilità. Il lavoratore è dunque libero di accet-
tare o meno la chiamata senza obbligo di risposta.
La chiamata può essere effettuata:
1) nel rispetto di un termine di preavviso non inferiore a un giorno lavorativo;
2) a più riprese nell’arco di tutto il rapporto;
3) ove il lavoratore si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata; in tal ca-
so, al lavoratore compete per il tempo della disponibilità una indennità mensile di di-
sponibilità.
L’INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ. Nel contratto di lavoro con obbligo di rispondere alla
chiamata è previsto il pagamento dell’indennità mensile di disponibilità divisibile in
quote orarie, per i periodi durante i quali il lavoratore garantisce la propria disponibi-
lità in attesa di chiamata. La misura dell’indennità è stabilita dai contratti collettivi e,
comunque, non può essere inferiore a quella fissata e aggiornata periodicamente dal
Ministro del lavoro. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10
marzo 2004 è stato stabilito che, nel contratto di lavoro intermittente, la misura
dell’indennità di disponibilità sia pari al 20 per cento della retribuzione prevista dal
contratto nazionale applicato.
Per effetto della riforma del lavoro, tale disciplina del compenso si applica
anche alle prestazioni di lavoro intermittente da rendersi nei week-end, nel-
le vacanze natalizie, nelle vacanze pasquali, nelle ferie estive, essendo stato




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LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012



abrogato l’articolo 37 del decreto legislativo 276/2003 che prevedeva: «Nel
caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana,
nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali,
l'indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso
di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro». Ne scaturisce che ai la-
voratori con obbligo di risposta alla chiamata per prestazioni da rendersi nei
periodi sopra richiamati, l’indennità deve essere corrisposta anche se non
c’è stata una chiamata effettiva nel periodo di riferimento.
Sull’indennità di disponibilità i premi assicurativi sono versati per il loro effettivo am-
montare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali numero 20/2012 ricorda
che, per effetto dell’abrogazione dell’articolo 37 del decreto legislativo 276/2003, non
trova più applicazione la disposizione secondo cui, nei cosiddetti periodi predeter-
minati, l’indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di
effettiva chiamata da parte del datore di lavoro. Per tutto il periodo in cui il lavorato-
re resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non è titolare di
alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, né matura alcun trattamento eco-
nomico e normativo, salvo l’indennità di disponibilità.
OBBLIGO ASSICURATIVO E ASPETTI CONTRIBUTIVI. L’obbligo assicurativo del persona-
le occupato con contratto di lavoro intermittente continuerà a essere assolto secondo
le consuete forme previste dalle disposizioni vigenti, in presenza dei requisiti oggetti-
vi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro (articoli 1, 4 e 9 del DPR numero 1124/65).
Sotto il profilo retributivo, per il periodo di attività, il lavoratore intermittente ha dirit-
to al normale trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di
settore per il lavoratore comparabile, proporzionato alla prestazione lavorativa effet-
tivamente svolta.
In costanza di rapporto di lavoro intermittente, sussistendo l’obbligo assi-
curativo, il premio andrà calcolato, a decorrere dal 18 luglio 2012, sia in ba-
se alla retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate e sia in base a
quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità, conformemente
all’avviso espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
PROCEDURE COMUNICATIVE. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubbli-
cato la nota 16639 (26 novembre 2012) contenente le istruzioni operative per l'effet-
tuazione della comunicazione obbligatoria per il lavoratore intermittente (comunica-
zione prevista dall'articolo 1, comma 21, lettera b della Legge 92/2012). La nota ri-
definisce le procedure comunicative e introduce, in via sperimentale, il processo di
invio telematico. Cambia anche il modulo per la comunicazione, che si trova
allegato alla nota ministeriale. La nota è disponibile al seguente link:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/746E6EAB-F97C-4F2B-BB71-959886CF6B34/0/20121126_Nt.pdf




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       MISURE MINISTERIALI DI SOSTEGNO
     ALL’OCCUPAZIONE DI GIOVANI E DONNE




Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha attivato un fondo nazio-
nale a sostegno dell’occupazione di giovani e donne. La misura ha carat-
tere straordinario e può contare su circa 230 milioni di euro. L’intervento
riguarderà i rapporti di lavoro stabilizzati o attivati entro il 31 marzo 2013. I con-
tributi verranno riconosciuti per contratti stipulati con giovani di età fino a venti-
nove anni o con lavoratrici donne (indipendentemente dall’età).

In particolare viene riconosciuto un importo pari a 12.000 euro in caso di
trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo
indeterminato. La stabilizzazione dovrà riferirsi a contratti di lavoro in essere o
cessati da non più di sei mesi. Sono inoltre previsti incentivi per le assunzioni di
giovani e donne a tempo determinato, la cui misura varia in relazione alla durata
del rapporto di lavoro: il valore del contributo è stabilito nella misura di 3.000 eu-
ro per i contratti di lavoro di durata non inferiore ai 12 mesi; di 4.000 euro se la
durata del contratto supera i 18 mesi e di 6.000 euro per i contratti con durata
superiore ai 24 mesi.

La gestione del provvedimento è affidata all’INPS, che corrisponderà gli incentivi
in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande attraverso modalità
telematiche.

Il decreto ministeriale che istituisce il fondo è stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale numero 243 del 17 ottobre 2012, ed è datato 5 ottobre. Il
decreto è disponibile al seguente sito web:

http://www.dplmodena.it/18-10-12MLFondoLavoroGiovani_Donne.html
L'INPS, da parte sua, con circolare numero 122 del 17 ottobre 2012, ha
illustrato le modalità di invio della domanda di ammissione all’incentivo.
La circolare è disponibile al link:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20122%20del%2017-10-2012.htm

L’Istituto di previdenza ha inoltre attivato una sezione online dedicata ai
quesiti più frequenti relativi all’intervento:
http://www.inps.it/docallegati/Informazioni/aziendeconsulentieprofessionisti/Documents/FAQ_incentivi_30-10-2012.pdf




Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro                                   25
LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012




                 DISPOSIZIONI NAZIONALI
                     PER LA CRESCITA




Il decreto legge 22 giugno 2012, numero 83 (supplemento ordinario numero
129/L della Gazzetta Ufficiale numero 147 del 26 giugno 2012), coordinato con la
Legge di conversione 7 agosto 2012, numero 134 (Misure urgenti per la crescita
del Paese), oltre a modificare la Legge 92/2012 (riforma del lavoro), ha introdotto
una serie di novità che riguardano imprese e occupazione. Se ne riportano
brevemente alcune.

CONTRIBUTO TRAMITE CREDITO DI IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI ALTA-
MENTE QUALIFICATI (ART. 24). A decorrere dalla data di entrata in vigore del decre-
to legge 22 giugno 2012, numero 83, a tutte le imprese, indipendentemente dalla
forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano,
nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di
credito d'imposta del 35% (con un limite massimo pari a 200 mila euro annui a
impresa) del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato
di: a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito
presso una università italiana o estera se equipollente in base alla legislazione vi-
gente; b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecni-
co o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

LIQUIDAZIONE DELL'IVA SECONDO LA CONTABILITÀ DI CASSA (ART. 32BIS). In esecuzio-
ne alla facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio
2010 per la cessione di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti
passivi con volume d'affari non superiore ai 2 milioni di euro nei confronti di
committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta
sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corri-
spettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta
relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei
relativi corrispettivi. Il provvedimento non si applica alle operazioni effettuate da
soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quel-
le poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'im-
posta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene comun-
que esigibile dopo un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO (ART. 44). Fermo quanto
previsto dall'articolo 2463bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a
capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone




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LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012



fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzio-
ne. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli e-
lementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463bis del codice civile, ma per di-
sposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere
affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci. La denominazione di
società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sotto-
scritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso
cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della
società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la re-
te telematica ad accesso pubblico. Al fine di favorire l'accesso dei giovani impren-
ditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione ban-
caria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a
trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costitu-
zione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

MISURE PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE CULTURALI DELLO SPETTACOLO (ART. 51BIS).
Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di genere e di settori di
attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viag-
gianti, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di micro, piccola e
media impresa ai sensi della disciplina dell'Unione europea. Tali imprese usufrui-
scono delle agevolazioni nazionali e dell'Unione europea previste dalla normativa
vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle
attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero
238 del 12 ottobre 2005.


Il testo completo e coordinato della norma è disponibile al seguente link:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83




Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro                    27
LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012




                IL PIANO RESTART ITALIA:
                  START-UP INNOVATIVE




Dopo la presentazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, del rap-
porto «Restart, Italia» (elaborato da un apposito gruppo di lavoro e dedicato
alle start-up innovative) è stato emanato il decreto legge numero 179/2012 che
recepisce le prime indicazioni del rapporto stesso. Il decreto legge è stato pubbli-
cato sul supplemento ordinario numero 194 della Gazzetta Ufficiale numero 245
del 19 ottobre 2012.

Il decreto è disponibile al sito web:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-10-18;179

Uno speciale sull’intervento, il rapporto completo e altre informazioni sono scari-
cabili dal sito del Ministero dello sviluppo economico alla voce «Start-up innovati-
ve»:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
Il decreto definisce come segue le start-up innovative e gli incubatori
certificati.

START-UP INNOVATIVE. La start-up innovativa è una società di capitali (costituita
anche in forma cooperativa) residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917. Le azioni o le
quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato rego-
lamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Una start-up innovati-
va possiede i seguenti requisiti: a) la maggioranza delle quote o delle azioni
rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto sono detenute da persone
fisiche; b) la società svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi; c) a
partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua
non è superiore ai 5 milioni di euro; d) la società non distribuisce e non ha distri-
buito utili; e) la società ha quale oggetto sociale esclusivo lo sviluppo, la produ-
zione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tec-
nologico; f) la società non è stata costituita da una fusione o da una scissione so-
cietaria; g) la società spende in ricerca e sviluppo almeno il 30 per cento del
maggiore valore fra costo e valore totale della produzione; oppure impiega come
dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza
lavoro complessiva, personale in possesso di un titolo di dottorato di ricerca; op-




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LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012



pure è titolare o licenziataria di almeno un brevetto relativo a una invenzione in-
dustriale o biotecnologica.

INCUBATORI CERTIFICATI. L'incubatore di start-up certificato è una società di capita-
li costituita anche in forma cooperativa, che offre servizi per sostenere la nascita
e lo sviluppo di start-up innovative. Dispone di strutture adeguate ad accogliere le
nuove società (anche per attività di ricerca) e di sistemi di accesso alla rete
internet; è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza e ha re-
golari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbli-
che e partner finanziari.

REGISTRO DELLE IMPRESE (SEZIONE SPECIALE). Per le start-up innovative e per gli in-
cubatori certificati, le Camere di commercio istituiscono una apposita sezione spe-
ciale del registro delle imprese a cui le start-up innovative e gli incubatore certifi-
cati devono essere iscritti al fine di poter beneficiare delle disposizioni del decreto
legge numero 179/2012.

Il provvedimento governativo prevede (agli articoli 25-32) deroghe al di-
ritto societario, una governance semplificata, una riduzione degli oneri di
avvio, facilitazioni in materia di lavoro subordinato e agevolazioni fiscali
e incentivi per chi intenda investire su una start-up innovativa.

Sono contemplate inoltre piattaforme online che abbiano come finalità esclusiva la
raccolta di capitali di rischio da destinare alle start-up innovative. Sono autorizza-
te a gestire tali piattaforme imprese di investimento e istituti bancari.

La prima verifica sull’impatto del provvedimento dovrebbe avvenire nel 2014.




Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro                    29
LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012




                                   LE NOVITÀ
                SU     LAVORO E FORMAZIONE




                                   ULTIMA ORA E NOTIZIE IN PRIMO PIANO

           Adeguamento alla Legge 92/2012: modificato
     il regolamento regionale sulle politiche attive del lavoro

È stato modificato nel mese di dicembre dalla giunta regionale del Friuli Venezia
Giulia il «Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli in-
terventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48
della Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18, emanato con decreto del Presi-
dente della Regione 28 maggio 2010, numero 114». Le modifiche si sono rese
necessarie al fine di adeguare la norma alle nuove disposizione della
Legge 92/2012 (riforma del lavoro). Si riportano di seguito i cambia-
menti apportati:
Modifica all’articolo 5 del regolamento
Al comma 3 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 28 maggio
2010, numero 114, la lettera b bis) è sostituita dalla seguente:
«b bis) rispettare i principi di cui all’articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno
2012, numero 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita)»
Modifica all’articolo 10 del regolamento
Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della
Regione 114/2010 è inserita la seguente:
«d bis) se rispettano i principi di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b bis)»
Disposizione transitoria
Le modifiche al decreto del Presidente della Regione 114/2010 trovano applica-
zione esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente all’entrata in
vigore del presente regolamento.

La riapertura dei termini per le domande di incentivo è prevista, come da rego-
lamento, il primo gennaio 2013. Il testo completo e coordinato del regola-
mento è pubblicato in calce a questo documento (Progetto 1_Incentivi
all’assunzione, alla stabilizzazione e al lavoro autonomo e imprendito-
riale).




30                               Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro
LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012




                Anticipazione delle prestazioni di CIGO e CIGS,
                 prorogata l’intesa fino al 31 dicembre 2013

Il protocollo del 2009 promosso dalle banche di credito cooperativo del
Friuli Venezia Giulia e sottoscritto dall’amministrazione regionale per
l’anticipazione a costo zero e senza oneri della cassa integrazione ordinaria e
straordinaria è stato prorogato fino al 31 dicembre 2013 (Progetto
5_Anticipazione dei trattamenti di CIGO e CIGS).



      Prorogati al 2013 i «Piani di fronteggiamento delle crisi»:
                   c’è anche la siderurgia regionale

La Giunta regionale ha completato l’opera di riassetto dei «Piani di fronteg-
giamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale». Il quadro aggior-
nato è pubblicato in calce al Progetto 1_Piani di fronteggiamento delle
situazioni di grave difficoltà occupazionale. Nel mese di dicembre si è
provveduto alla proroga di tutte le attuali situazioni di crisi al 31 di-
cembre 2013: a queste, l’esecutivo del Friuli Venezia Giulia ha ritenu-
to utile e opportuno aggiungere il Piano di fronteggiamento relativo
alla siderurgia regionale.



                 Circolare INPS del 12 dicembre in materia
           di incentivi all’assunzione dopo la riforma del lavoro

Il 12 dicembre 2012 l’INPS ha emanato una prima circolare esplicativa
intitolata «Legge 28 giugno 2012, numero 92. Novità in materia di in-
centivi all’assunzione». La circolare è la numero 137 ed è disponibile al
seguente link:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20137%20del%2012-12-2012.htm

Il documento dell’INPS illustra i principi generali introdotti dalla riforma e le
conseguenze applicative sui più rilevanti incentivi oggi vigenti, relativi
all’assunzione di lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi e di lavo-
ratori iscritti nelle liste di mobilità. In particolare, nota la circolare, la Legge
92/2012 è così intervenuta sulle politiche per gli incentivi:
1) modificando la disciplina dello stato di disoccupazione;
2) abrogando – a decorrere dal primo gennaio 2017 - gli incentivi per
l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
3) introducendo – a decorrere dal primo gennaio 2013 - un nuovo incentivo
per l’assunzione dei lavoratori over 50 e donne;




Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro                                   31
LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012



4) modificando l’articolo 8, comma 9, della Legge 407/1990, riguardante gli
incentivi per l’assunzione dei lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24
mesi;
5) fissando alcuni principi generali applicabili agli incentivi per le assunzioni,
compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della Legge 29 dicembre
1990, numero 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della Leg-
ge 23 luglio 1991, numero 223;
6) abrogando – a decorrere dal primo gennaio 2013 - il contratto di inseri-
mento;
7) mantenendo nella misura vigente l’aliquota agevolata applicabile a tutti
quegli incentivi la cui specifica disciplina rinvia alla contribuzione dovuta per
gli apprendisti.



                    In arrivo un decreto ministeriale
                 a sostegno dell’occupazione giovanile

È in corso di pubblicazione, secondo la Direzione provinciale del lavoro di Mo-
dena, un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già verificato
dagli organismi nazionali di controllo, a sostegno dell’occupazione giovanile. Il
decreto prevederebbe la possibilità di concludere un accordo fra soggetti pub-
blici, enti previdenziali, imprese, lavoratori anziani e lavoratori giovani: in ba-
se a tale accordo, a fronte di un lavoratore anziano che accetti di tra-
sformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, un
lavoratore giovane potrà essere assunto con contratto di apprendista-
to o a tempo indeterminato. La condizione necessaria è che il saldo finale
in termini di posti di lavoro sia positivo. Il soggetto pubblico si farà carico di
versare all’ente previdenziale i contributi aggiuntivi in favore del lavoratore
anziano, garantendo a quest’ultimo un adeguato livello di copertura pensioni-
stica. Dell’intervento si darà più dettagliatamente conto nella prossima edizio-
ne del Vademecum.


                                                      AZIONE 1. SOSTEGNO AL REDDITO

                     Ammortizzatori sociali in deroga,
                      aggiornata l’intesa per il 2012

Dopo l’accordo del 20 dicembre 2011, la Regione Friuli Venezia Giulia e le parti
sociali hanno nuovamente aggiornato - in data 15 ottobre 2012 - l’intesa sul-
la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno in corso (Pro-
getto 4_Ammortizzatori sociali in deroga). L’intesa del 15 ottobre ha
previsto, in via eccezionale, l'erogazione di un trattamento di cassa in-
tegrazione guadagni in deroga per un periodo non superiore ai sei mesi




32                               Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro
LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012



e comunque non eccedenti il 31 dicembre 2012 a favore di lavoratori so-
spesi nel 2012 da imprese che, pur essendo destinatarie di trattamenti
di integrazione salariale sia ordinaria (CIGO) e sia straordinaria (CIGS),
non possano più ricorrervi in relazione alla singola causale dell'interven-
to di CIGS.
Con il Ministero del lavoro è stato intanto sottoscritto un accordo per un
ulteriore finanziamento di dieci milioni di euro da destinare agli ammor-
tizzatori in deroga, risorse che consentiranno di coprire tutte le doman-
de del 2012 e di avviare senza interruzione la concessione degli ammor-
tizzatori in deroga per il 2013.
L'INPS, da parte sua, con la circolare numero 102/2012, segnala che la pre-
sentazione delle domande di indennità di mobilità in deroga può avvenire
esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: 1) web (servizi telematici ac-
cessibili tramite PIN attraverso il portale dell’istituto); 2) patronati (attraverso i
servizi telematici offerti dagli stessi); 3) contact center (il numero è il seguente:
803164).
Il sistema Adeline è stato infine arricchito di nuove funzionalità per la presenta-
zione telematica delle domande di CIG in deroga. In particolare: 1) è stata sem-
plificata la procedura di compilazione delle domande; 2) il calendario di pro-
grammazione delle ore di sospensione previste si compila direttamente online; 3)
non occorre più inserire nella domanda di CIG l’allegato Excel con il calendario
delle sospensioni previste; 4) è stata aggiunta una funzione per l’invio telematico
da parte dei datori di lavoro dei resoconti mensili sulle ore di CIG effettivamente
utilizzate.


                                 AZIONE 3. SERVIZI PER L’IMPIEGO PUBBLICI E PRIVATI

     Servizi per l’impiego in affidamento ai privati, chiusi i bandi

In relazione al Progetto 1_Servizi per l’impiego in affidamento ai privati,
si informa che i bandi per l’attuazione di azioni finalizzate a sostenere il rein-
serimento di lavoratori che si trovano in situazioni di particolare difficoltà oc-
cupazionale risultano chiusi in tutte le province della regione. Conseguente-
mente, in virtù del raggiungimento della soglia prestabilita di potenziali bene-
ficiari, i lavoratori non hanno più la possibilità di aderire al progetto. Coloro
che hanno aderito in tempo utile all’iniziativa sono stati affidati per un periodo
di 6 mesi all’agenzia aggiudicataria Workopp Spa per la realizzazione di per-
corsi personalizzati di inserimento e reinserimento lavorativo. Nuove potenzia-
li forme di integrazione fra pubblico e privato sono attualmente allo studio
dell’amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia.




Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro                    33
LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012




                                     AZIONE 4. AGEVOLAZIONI PER L’OCCUPAZIONE

     Assunzione di soggetti disabili (Fondo sociale europeo),
       scaduti i termini per accedere ai benefici regionali

Si segnala che sono scaduti i termini per accedere ai benefici regionali previsti
dal «Regolamento per la concessione e l’erogazione di incentivi per l’assunzione
di soggetti disabili», pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 23
del 9 giugno 2010, come modificato dal decreto del Presidente della Regione del
13 luglio 2011, numero 0162/Pres, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne numero 30 del 27 luglio 2011 (Regolamento recante modifiche al regolamen-
to per la concessione e l’erogazione di incentivi per l’assunzione di soggetti disa-
bili. Fondo sociale europeo. Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività re-
gionale e Occupazione 2007/2013 - Asse 3 – Inclusione sociale). Il regolamento
era finalizzato a favorire l’inserimento occupazionale delle persone disabili, il re-
inserimento di lavoratori disabili fuoriusciti da aziende in crisi e l’assunzione di di-
sabili che hanno lavorato presso cooperative sociali nell’ambito delle convenzioni
di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, numero 276.
L’intervento è stato rimosso dal Vademecum.



        Lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga:
   scadono il 31 dicembre 2012 gli incentivi della Legge 33/2009

L’intervento previsto dal comma 7, articolo 7 ter, della Legge 9 aprile 2009, nume-
ro 33, si propone di favorire il ricollocamento dei lavoratori coinvolti nelle crisi oc-
cupazionali beneficiari di ammortizzatori in deroga, e licenziati o sospesi da impre-
se non rientranti nella disciplina della Legge 223/1991, per cessazione totale o
parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale. I datori di lavoro
beneficiari hanno diritto a un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore nel
limite di spesa autorizzato. I termini della misura (Progetto 3_Incentivi per
l’assunzione di lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga) scadono
il 31 dicembre 2012 (comma 22, articolo 33, della Legge 183/2011).



         Mobilità anticipata per l’avvio di attività autonome:
          si potrà ricorrere alla misura fino al 31 dicembre

La Legge 223/1991 prevede la possibilità per i lavoratori in mobilità che ne
facciano richiesta - allo scopo di avviare una propria attività autonoma o per
associarsi in cooperativa - di accedere alla corresponsione anticipata
dell’indennità di mobilità residua o delle mensilità non godute. La normativa
ha successivamente allargato tale intervento anche ai lavoratori beneficiari di
ammortizzatori sociali in deroga e a quelli beneficiari di CIG ordinaria o stra-




34                               Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro
LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012



ordinaria. La misura è operativa fino al 31 dicembre 2012 (Progetto
4_Anticipazione dei trattamenti di sostegno al reddito per l’avvio di
attività d’impresa o di lavoro autonomo).



           Agevolazioni contributive per chi assume lavoratori
              beneficiari dell’indennità di disoccupazione

In relazione alle agevolazioni contributive previste dall’articolo 2, comma 134,
della Legge 191/2009 a favore delle imprese che assumono lavoratori benefi-
ciari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, si in-
forma che il beneficio è operativo fino al 31 dicembre 2012. Lo stesso,
allo stato attuale, vale per gli incentivi per l’assunzione di lavoratori titolari
dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e dell’indennità
speciale di disoccupazione edile ai sensi dell’articolo 2, comma 151, della Leg-
ge 191/2009 (Progetto 6_Agevolazioni contributive per chi assume la-
voratori over 50, in mobilità o disoccupati e Progetto 7_Assunzione di
lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria).



          Provincia di Trieste, collocamento di persone disabili:
               domande di contributo entro il 31 dicembre

La Provincia di Trieste ha emesso un avviso pubblico destinato al collocamento di
persone disabili con il contributo del Fondo provinciale per l’occupazione di cui
all’articolo 39 della Legge regionale del 9 agosto 2005, numero 18. L’avviso pre-
vede una serie di incentivi volti a favorire l’inserimento lavorativo di persone di-
sabili che presentano particolari difficoltà di inserimento o di mantenimento del
lavoro attraverso azioni di collocamento mirato, e ad agevolare la mobilità e la
conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare. I soggetti interessati pos-
sono inoltrare domanda alla Provincia di Trieste entro il 31 dicembre
2012 (Progetto 10_Fondo provinciale per l’occupazione dei disabili.
Trieste).


                                         AZIONE 7. CONCILIAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

              Azioni positive, scaduti i termini del bando 2012

Sono scaduti i termini per la presentazione delle domande a valere sul bando
approvato con decreto del Direttore del servizio lavoro e pari opportunità del
15 maggio 2012, numero 2437 (Bando per progetti di azioni positive degli En-
ti locali tesi a espandere l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e a incre-
mentare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione profes-
sionale delle donne - Anno 2012), pubblicato sul BUR numero 22 del 30 mag-




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LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012



gio 2012 (Progetto 2_Azioni positive per l’incremento delle opportuni-
tà e il pieno sviluppo delle persone).



     Interventi «family friendly», allo studio un nuovo bando

La conciliazione dei tempi lavorativi e familiari in azienda e l’incentivazione di
progetti di flessibilizzazione «family friendly» sono obiettivi prioritari
dell’amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, al fine di promuovere
una migliore qualità del tempo lavorativo e un riequilibrio dell’attuale disparità
di genere nel mercato del lavoro. Questo nella convinzione che la piena parte-
cipazione delle donne alla vita professionale e il riconoscimento del valore pa-
ritario della forza lavoro femminile costituiscano un fattore fondamentale di
benessere e di crescita economica e sociale. A tale fine, la Regione ha emana-
to nel 2010 un primo avviso che, attraverso il coinvolgimento dei datori di la-
voro, prevedeva un sostegno economico a nuove forme di organizzazione del
lavoro focalizzate sulla questione della conciliazione tra tempi di vita e tempi
di lavoro. I termini per la presentazione delle domande sono attualmente sca-
duti. Il documento sulla «Pianificazione periodica delle operazioni (PPO). An-
nualità 2012» prevede tuttavia l’emanazione di un nuovo bando per un
importo complessivo di 300.000 euro (Progetto 3_Sostegno alla qualità
dell’occupazione. Progetti «family friendly»).



                      Chiuso il progetto «Si.Con.Te.»

Con delibera della Giunta regionale numero 2481 del 15 dicembre 2011, la Re-
gione Friuli Venezia Giulia ha approvato il «Regolamento per la concessione e
l’erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale Si.Con.Te. – Siste-
ma di conciliazione integrato, finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavo-
rativi e tempi familiari e l’emersione del lavoro sommerso». Il provvedimento ha
stabilito i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di incentivi per il
sostegno ad azioni di sistema finalizzate a favorire l’ingresso, la permanenza e il
reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, l’accesso alla formazione, la
conciliazione tra tempi di vita e professionali e la diffusione di una cultura del la-
voro regolare. Gli incentivi sono stati concessi al fine di supportare l’utilizzo di so-
luzioni flessibili nell’ambito dell’assistenza domiciliare da parte di persone che,
avendo difficoltà a conciliare i tempi lavorativi e formativi con quelli familiari, ab-
biano adottato comportamenti virtuosi per favorire l’emersione del lavoro som-
merso attraverso la regolare contrattualizzazione e retribuzione del lavoro di cu-
ra. I termini per la presentazione delle domande d’incentivo sono scadute a otto-
bre 2012. Non è esclusa una riproposizione dell’intervento, in forme e modalità
da stabilire, entro la prima metà del 2013 (Progetto 4_Conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro ed emersione del sommerso - «Si.Con.Te.»).




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LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012




                 Imprenditoria femminile: scaduti i termini
              per la presentazione delle domande di incentivo

Sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di contributo a soste-
gno dell’imprenditoria femminile (decreto del Presidente della Regione numero
0312/Pres del 23 dicembre 2011). La riapertura dei termini a sportello, ai sensi
dell’articolo 11 del regolamento, potrà essere stabilita dalla Giunta regionale su
proposta dell’assessore alle attività produttive (Progetto 5_Sostegno
all’imprenditoria femminile).


              AZIONE 8. CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ E RESPONSABILITÀ D’IMPRESA

    Contratti di solidarietà difensivi, nuovo regolamento regionale

In virtù del «Regolamento per la concessione e l’erogazione di contributi per il
sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per
l’integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente ri-
duzione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 4
giugno 2009, numero 11, emanato con decreto del Presidente della Regione
14 agosto 2009, numero 235», l’amministrazione regionale è autorizzata a
erogare contributi alle imprese che, in Friuli Venezia Giulia, stipulano contratti
di solidarietà difensivi, e a provvedere al contempo all’integrazione della retri-
buzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell’orario di la-
voro. Con decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2012, numero
076/Pres, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 14 del 4 a-
prile 2012, sono state apportate alcune modifiche al precedente regolamento
regionale. In particolare, il nuovo provvedimento sostiene che «con di-
chiarazione espressa e irrevocabile contenuta nella domanda di con-
tributo, le imprese possono richiedere che anche le quote» spettanti
alle imprese stesse vengano concesse ai lavoratori «a titolo di soste-
gno al reddito». La modifica trova applicazione esclusivamente rispetto ai
procedimenti instaurati per le domande di contributo presentate successiva-
mente all’entrata in vigore del nuovo regolamento (Progetto 1_Contratti di
solidarietà difensivi).



                       Responsabilità sociale delle imprese,
                        domande dal primo gennaio 2013

L’articolo 51 della Legge regionale 18/2005 (Norme regionali per
l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) promuove l’adozione del bilan-
cio sociale, la certificazione etica e la responsabilità sociale delle imprese,
quali strumenti per garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condi-
zioni di lavoro. Con il DPReg 032/Pres del 12 febbraio 2008, la Regione ha in-




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LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012



teso regolamentare le modalità di concessione e di erogazione di incentivi per
la promozione di tali principi nelle imprese. Le domande di contributo vanno
presentate alla Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari op-
portunità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dal primo gennaio al
31 ottobre di ogni anno, anteriormente all’avvio delle iniziative previste dal
regolamento regionale. Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valu-
tativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande
(Progetto 2_Promozione dei principi di solidarietà sociale nelle impre-
se).


                                                                              COMUNICAZIONI

            Aggiornamento della sezione «Recapiti utili»

Si segnala che si è provveduto a un ampio aggiornamento della sezione «Re-
capiti utili», in particolare per quanto riguarda le amministrazioni provinciali e
i centri per l’impiego della regione.




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LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012




                           ALTRE SEGNALAZIONI



                    Stato di disoccupazione, si adegua
         alla riforma Fornero il regolamento regionale del 2006

Sarà modificato, a decorrere dal primo gennaio 2013, il regolamento regionale
recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata
(approvato con decreto del Presidente della Regione del 25 luglio 2006, nu-
mero 227/Pres). Le modifiche si rendono necessarie al fine di adeguare l’atto
alle nuove disposizioni della riforma nazionale del lavoro (Legge 92/2012). In
particolare sarà rivista la definizione dello stato di disoccupazione. Il prece-
dente regolamento è disponibile al seguente sito web:
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0227-2006.pdf



                         Formazione professionale,
            potenziati i corsi destinati ai lavoratori disoccupati

L’amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia ha destinato lo scorso ot-
tobre 1,8 milioni di euro alla qualificazione di base abbreviata, ovvero ai corsi
di formazione professionale prioritariamente destinati ai lavoratori disoccupati.
Le risorse si aggiungono ai 3,5 milioni precedentemente stanziati. L’obiettivo
dell’intervento è contribuire a contrastare gli effetti della crisi, attraverso la
creazione di competenze mirate e coerenti con le richieste delle aziende. In
questo contesto sono stati individuati cinquanta profili emergenti, nell'ambito
di sette settori produttivi. I corsi hanno una durata di 1.000 ore, il 30 per cen-
to delle quali da trascorrere in stage. Informazioni possono essere richieste
agli enti di formazione accreditati dalla Regione.



    Friuli Venezia Giulia, disciplinata l’offerta formativa pubblica
              rivolta ai lavoratori assunti con contratto
                 di apprendistato professionalizzante

Sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 27 del 4
luglio 2012 le direttive che disciplinano le modalità di presentazione, avvio,
attuazione e gestione amministrativa delle attività previste dall’articolo 2 del
regolamento di disciplina dell’offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti
assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli arti-
coli 4, comma 1, lettera c) e 53 della Legge regionale 16 novembre 1982,
numero 76 (Ordinamento della formazione professionale) e dell’articolo 4,




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  • 1. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA Incentivi all’occupazione Sostegno al reddito Lavorare in proprio Responsabilità d’impresa Pari opportunità Contratti Lavori Professioni di solidarietà di pubblica utilità Tirocini Servizi per l’impiego Formazione Vademecum bimestrale di informazione sugli interventi a favore dell’occupazione Aggiornamento del 13 dicembre 2012
  • 2.
  • 3. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA Vademecum bimestrale di informazione sugli interventi a favore dell’occupazione Aggiornamento del 13 dicembre 2012
  • 4. Pubblicazione a cura di Michele Scozzai, esperto di comunicazione e marketing del mercato del lavoro dell'Agenzia regionale del lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia
  • 5. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 INDICE DEL DOCUMENTO PARTE PRIMA. INFORMAZIONI, MAPPE, UTILITÀ NOTA INTRODUTTIVA PAGINA 9 LA RIFORMA NAZIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO PAGINA 11 MISURE MINISTERIALI DI SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE DI GIOVANI E DONNE PAGINA 25 DISPOSIZIONI NAZIONALI PER LA CRESCITA PAGINA 26 IL PIANO RESTART ITALIA: START-UP INNOVATIVE PAGINA 28 LE NOVITÀ SU LAVORO E FORMAZIONE PAGINA 30 ALTRE SEGNALAZIONI PAGINA 39 DATE DA TENERE A MENTE PAGINA 45 IL LAVORO IN RETE PAGINA 48 RECAPITI UTILI PAGINA 52 PUNTI INFORMATIVI PRESSO I COMUNI DELLA REGIONE PAGINA 58 AZIONI E PROGETTI PAGINA 59 AZIONE 1. SOSTEGNO AL REDDITO Progetto 1. Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria PAGINA 60 Progetto 2. Mobilità indennizzata e non indennizzata PAGINA 69 Progetto 3. Indennità di disoccupazione PAGINA 76 Progetto 4. Ammortizzatori sociali in deroga PAGINA 81 Progetto 5. Anticipazione dei trattamenti di CIGO e CIGS PAGINA 87 Progetto 6. Lavoratori parasubordinati PAGINA 89 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro 5
  • 6. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 AZIONE 1. SOSTEGNO AL REDDITO Progetto 7. Accesso al credito per lavoratori in CIGS, precari e disoccupati PAGINA 94 Progetto 8. Lavoro occasionale di tipo accessorio PAGINA 97 AZIONE 2. FORMAZIONE Progetto 1. Lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga PAGINA 103 Progetto 2. Progetti aziendali di formazione e lavoro PAGINA 105 Progetto 3. Progetto «Imprenderò» PAGINA 107 Progetto 4. Piano per il ricollocamento di lavoratori disoccupati PAGINA 109 AZIONE 3. SERVIZI PER L’IMPIEGO PUBBLICI E PRIVATI Progetto 1. Servizi per l’impiego in affidamento ai privati PAGINA 113 AZIONE 4. AGEVOLAZIONI PER L’OCCUPAZIONE Progetto 1. Incentivi all’assunzione, alla stabilizzazione e al lavoro autonomo e imprenditoriale PAGINA 116 Progetto 2. Assunzione di personale a elevata qualificazione o da impiegare in attività di ricerca PAGINA 127 Progetto 3. Incentivi per l’assunzione di lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga PAGINA 129 Progetto 4. Anticipazione dei trattamenti di sostegno al reddito per l’avvio di attività d’impresa o di lavoro autonomo PAGINA 132 Progetto 5. Imprese cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi PAGINA 135 6 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro
  • 7. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 AZIONE 4. AGEVOLAZIONI PER L’OCCUPAZIONE Progetto 6. Agevolazioni contributive per chi assume lavoratori over 50, in mobilità o disoccupati PAGINA 138 Progetto 7. Assunzione di lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria PAGINA 141 Progetto 8. Reimpiego di personale con qualifica dirigenziale PAGINA 144 Progetto 9. Diritto al lavoro delle persone disabili PAGINA 146 Progetto 10. Fondo provinciale per l’occupazione dei disabili (Trieste) PAGINA 149 AZIONE 5. TIROCINI, LSU, LPU Progetto 1. Lavori socialmente utili PAGINA 153 Progetto 2. Lavori di pubblica utilità PAGINA 157 Progetto 3. Tirocini formativi e di orientamento PAGINA 161 AZIONE 6. PROGETTI SPECIALI DEL MINISTERO DEL LAVORO Progetto 1. Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale («Amva») PAGINA 166 Progetto 2. Lavoro e Sviluppo 4 PAGINA 169 AZIONE 7. CONCILIAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ Progetto 1. Prevenzione e rimozione delle discriminazioni PAGINA 171 Progetto 2. Azioni positive per l’incremento delle opportunità e il pieno sviluppo delle persone PAGINA 174 Progetto 3. Sostegno alla qualità dell’occupazione (progetti «family friendly») PAGINA 176 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro 7
  • 8. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 AZIONE 7. CONCILIAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ Progetto 4. Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed emersione del sommerso («Si.Con.Te.») PAGINA 178 Progetto 5. Sostegno all’imprenditoria femminile PAGINA 182 AZIONE 8. CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ E RESPONSABILITÀ D’IMPRESA Progetto 1. Contratti di solidarietà difensivi PAGINA 186 Progetto 2. Promozione dei principi di responsabilità sociale nelle imprese PAGINA 190 AZIONE 9. PROFESSIONI Progetto 1. Contributi per l’avvio di attività in forma individuale PAGINA 193 Progetto 2. Contributi per l’avvio di attività in forma associata o societaria PAGINA 196 Progetto 3. Conciliazione dei tempi lavorativi e familiari: sostituzione del professionista PAGINA 199 AZIONE 10. STATI DI CRISI Progetto 1. Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale PAGINA 202 Quadro riassuntivo PAGINA 205 APPENDICE. IL TESTO COORDINATO DEL «REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO» PAGINA 211 LA RETE INFORMATIVA DEL VADEMECUM PAGINA 231 8 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro
  • 9. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 NOTA INTRODUTTIVA In questa edizione del Vademecum – l’ultima del 2012 - si è ritenuto utile e importante riferi- re una serie di novità e chiarimenti intervenuti nell’ultimo mese - sia a livello nazionale e sia a livello regionale - in materia di occupazione, incentivi e disciplina dei rapporti di lavoro. A livello regionale, in particolare, vanno segnalate le modifiche al regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro (che tornerà operativo il primo gennaio prossimo) e la proroga a tutto il 2013 dell’intesa tra l’amministrazione regionale e il sistema delle banche di credito cooperativo per l’anticipazione a costo zero e senza oneri dei trattamenti di cassa integrazione. A livello nazionale, alla luce di una serie di note e circolari esplicative, il Vademecum ha inteso proporre tre brevi approfondimenti sui temi dei tirocini formativi e di orientamen- to, del lavoro occasionale di tipo accessorio (profondamente rivisitato dalla Legge 92/2012, anche se non ancora del tutto definito) e sul lavoro intermittente, anch’esso oggetto di interventi normativi. Le analisi sul lavoro occasionale di tipo accessorio e sui tirocini sono state incluse nelle ri- spettive schede di progetto (pagine 97 e 161), mentre sul lavoro intermittente si è provveduto a inserire uno speciale alle pagine 22-24. La prossima edizione del Vademecum darà conto, invece, delle novità che saranno introdotte dalla Finanziaria regionale, dal cosiddetto decreto sviluppo e dalla Legge di stabilità (non ancora approvata al momento di scrivere queste righe). Inoltre, vi sarà un radicale ag- giornamento e riordino di tutte le Azioni, al fine di adeguarle alle nuove norme in vigore dal 2013, alle eventuali proroghe, a nuovi bandi e alle novità regolamentari che dovessero inter- venire da qui alle prime settimane del nuovo anno. Le tante modifiche che hanno investito il mercato del lavoro negli ultimi mesi potrebbero aver reso non operativi alcuni dei link pubblicati in questo Vademecum: per quanto si sia nuovamente cercato di verificarli uno a uno, non è possibile escludere che, con l’abrogazione di determinati provvedimenti, anche le relative pagine web possano essere state nel frattempo cancellate, modificate o spostate. Ci si scusa fin d’ora per gli eventuali inconvenienti: nel caso vi fossero, all’interno del documento, collegamenti web non ope- rativi, si suggerisce di provare a copiare il relativo indirizzo internet nell’apposito spazio del vostro browser. Si segnala infine che, per rendere più agevoli le ricerche all’interno del documento, nella versione completa del Vademecum online (scaricabile dalla home page della Regione Au- tonoma Friuli Venezia Giulia o dal sito dell’Agenzia regionale del lavoro) sono operativi i bookmark (o segnalibri) di Adobe Acrobat. Una profonda rivisitazione dell’assetto grafico e contenutistico del documento è in fase di ultimazione: l’obiettivo è di incrementare la fruibilità e l’efficacia delle informazioni in esso contenute. La nuova versione del Vademecum sarà verosimilmente pubblicata in occasione della prima edizione del 2013. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro 9
  • 10.
  • 11. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 LA RIFORMA NAZIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO La Legge 28 giugno 2012, numero 92 (Disposizioni in materia di riforma del mer- cato del lavoro in una prospettiva di crescita) ha profondamente mutato il prece- dente assetto normativo e del diritto del lavoro in Italia. Pubblicata sul supple- mento ordinario numero 136 della Gazzetta Ufficiale numero 153 del 3 luglio 2012, la Legge è entrata in vigore il 18 luglio ed è disponibile al seguente sito web: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdf Il legislatore si è riservato la possibilità di modificare e integrare la norma con successivi interventi ad hoc, motivo per cui la 92/2012 è stata definita una rifor- ma in progress. La Legge prevede l’adozione di appositi decreti ministeriali, circo- lari esplicative e linee guida per la definizione di criteri e modalità di attuazione delle singole misure. La stessa amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia è impegnata in questi mesi a modificare numerosi provvedimenti in materia di lavoro, al fine di allinearli alle disposizioni della riforma: dall’apprendistato ai ti- rocini; dal regolamento recante indirizzi e procedure per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupa- zione di lunga durata (decreto del Presidente della Regione del 25 luglio 2006, numero 227) al regolamento per la concessione e l’erogazione de- gli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro. A livello nazionale, la 92/2012 è intervenuta sulle seguenti Leggi, modificandole in vari punti (sono indicati, per ciascuna norma, i link ai testi coordinati): • decreto legislativo numero 167/2011 (TESTO UNICO IN MATERIA DI APPRENDISTATO) http://www.dplmodena.it/leggi/167-12%20TU%20Apprendistato.pdf • decreto legislativo numero 276/2003 (RIFORMA BIAGI) http://www.dplmodena.it/leggi/Dlgs276_Modif_RiformaMercatoLavoro.pdf • decreto legislativo numero 368/2001 (LAVORO A TEMPO DETERMINATO) http://www.dplmodena.it/leggi/Dlvo%20368-01_Riforma2012.pdf • decreto legislativo numero 151/2001 (TESTO UNICO SU MATERNITÀ E PATERNITÀ) http://www.dplmodena.it/leggi/151-01_RiformaMercatoLavoro.pdf • decreto legislativo numero 61/2000 (LAVORO A TEMPO PARZIALE) http://www.dplmodena.it/leggi/61-2000_part-time_RML.pdf Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro 11
  • 12. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 • Legge numero 68/1999 (NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI) http://www.dplmodena.it/leggi/68-1999_L92-12.pdf • Legge numero 604/1966 (NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI) http://www.dplmodena.it/leggi/604-66_legge_RML.pdf In concomitanza con l’entrata in vigore della Legge 92/2012, il Ministero del lavo- ro e delle politiche sociali ha emanato la circolare esplicativa numero 18, inti- tolata: «TIPOLOGIE CONTRATTUALI E ALTRE DISPOSIZIONI – PRIME INDICAZIONI OPE- RATIVE». La circolare è disponibile al sito web di seguito indicato: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21FDF179-5B66-4ED5-B017-1EEE67DECE27/0/20120718_Circ_18.pdf La circolare 18/2012 ha chiarito in particolare alcuni aspetti relativi ai seguenti punti: • disciplina del contratto a tempo determinato; • apprendistato e clausole di stabilizzazione; • lavoro intermittente; • lavoro accessorio: campo applicativo e regime transitorio; • disciplina del collocamento dei disabili; • dimissioni in bianco. La Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero, in data 19 luglio 2012, ha inoltre emanato la seguente comunicazione in relazione all’«articolo 4, comma 33, lett. c) della Legge 28 giugno 2012, numero 92: livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l’impiego»: La presente nota intende fornire alcuni indirizzi operativi per una applicazione omo- genea delle disposizioni introdotte dalla Legge numero 92/2012 in materia di servizi per l’impiego. In particolare, l’articolo 4, comma 33, lett. b) della suddetta Legge apporta modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, numero 181, individuando dei principi «nuovi» che stanno alla base dell’accertamento dello stato di disoccupa- zione e degli interventi per contrastare la disoccupazione di lunga durata, preceden- temente individuati dall’articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo, così come novellato dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, numero 297. In base alla nuova disposizione la perdita e la sospensione dello stato di disoc- cupazione è disciplinata dai seguenti principi: • perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giu- stificato motivo alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misu- re di prevenzione di cui all’articolo 3 del d.lgs. numero 181/2000; • perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato o di lavoro tempo- raneo nell’ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici stabiliti dalle Regioni; • sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore ai sei mesi. Tali disposizioni diventano efficaci, e come tali hanno effetto sullo status di disoccupato, solo dopo l’emanazione dei provvedimenti regionali cui il me- desimo articolo 4 del d.lgs. numero 181/2000 rinvia. (…) Resta inteso che 12 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro
  • 13. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 [nel frattempo permangono] in vigore i provvedimenti regionali già emanati sulla base della normativa previgente. Successivamente, in data 1 agosto 2012, il Ministero del lavoro ha emanato la circolare numero 20 sul lavoro intermittente. La circolare chiarisce il nuovo inquadramento giuridico, l’ambito di applicazione, gli obblighi e i divieti di ricorso relativi all’istituto. La circolare è pubblicata sul sito del Ministero all’indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C6606926-9BB3-46DE-9363-35AB3B2E4921/0/20120801_Circ_20.pdf LE PRIME MODIFICHE ALLA RIFORMA (LEGGE 134/2012) Il testo del decreto legge 22 giugno 2012, numero 83 (pubblicato sul supple- mento ordinario numero 129/L della Gazzetta Ufficiale numero 147 del 26 giugno 2012), coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, numero 134 (Mi- sure urgenti per la crescita del Paese) ha introdotto – all’articolo 46bis – le prime e sostanziali modifiche alla Legge 28 giugno 2012, numero 92. Il provvedimento è disponibile al seguente link: http://www.dplmodena.it/leggi/134-2012%20legge%20sviluppo.pdf Le principali modifiche alla Legge 92/2012 riguardano: 1) I CONTRATTI A TERMINE. Vengono rivisti i criteri per la determinazione del pe- riodo di latenza tra un contratto a tempo determinato e l’altro (a seconda che il rapporto sia durato per un periodo inferiore, pari o superiore ai 6 mesi). 2) APPRENDISTATO. L’apprendistato in somministrazione, anche a tempo determi- nato, è reso possibile in tutti i settori produttivi. 3) PARTITE IVA. Sono modificati gli elementi presuntivi della durata e del reddito complessivo del collaboratore. 4) LAVORO ACCESSORIO. I titolari di integrazione salariale o di misure di sostegno al reddito possono prestare lavorazioni occasionali di tipo accessorio in tutti i set- tori produttivi, per l’anno 2013, con un compenso massimo di 3.000 euro nell’anno solare. 5) INDENNITÀ DI MOBILITÀ. L’indennità di mobilità è prorogata a requisiti pieni fino al 31 dicembre 2014. 6) MONITORAGGIO SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI. Entro il 31 dicembre 2014 si procederà a una ricognizione sulle prospettive economiche e occupazionali al fine di ipotizzare interventi correttivi ai rispettivi istituti. 7) CONTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA. Per il 2013 l’aliquota contributiva rimane ferma al 27,72%, ma continuerà a crescere progressivamente fino a raggiungere il 33,72% a decorrere dal 2018. Per gli iscritti ad altre forme pensionistiche l’aliquota salirà al 20% già a partire dal 2013, per raggiungere il 24% a decorrere dal 2016. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro 13
  • 14. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 8) CIGS PER LE IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA. La CIGS rimarrà in vigore fino al dicembre 2015, ma soltanto per quelle aziende dove sussistano pro- spettive di ripresa e di salvaguardia anche parziale dei livelli occupazionali (che sa- ranno valutati sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro). 9) BANCA DATI SULLE CRISI AZIENDALI. Il Ministero del lavoro raccoglierà tutti i dati relativi alle situazioni in cui si è fatto ricorso ad ammortizzatori sociali. Con un de- creto apposito saranno determinate le modalità per la raccolta. 10) DISABILI. Viene modificato l’articolo 3 della Legge numero 68/1999 (che già era stato rivisto dalla Legge 92/2012). 11) CONCORDATO PREVENTIVO. Vengono ampliate le fattispecie di trasferimento se- condo cui, con accordo sindacale concluso per una tutela anche parziale dell’occupazione, possono essere posti limiti alla conservazione dei diritti dei lavo- ratori. La modifica riguarda l’articolo 47, comma 4bis, della Legge numero 428/1990. 12) CALL CENTER. L’attività di vendita diretta di prodotti o servizi in outbound può avvenire con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo sulla base di un corrispettivo fissato dalla contrattazione collettiva di riferimento. I call center con almeno 20 dipendenti che trasferiscono all’estero la propria attività perdono l’incentivo previsto dall’articolo 8, comma 9, della Legge numero 407/1990. LA RIFORMA DEL LAVORO: UNA SINTESI DEI CONTENUTI Si ritiene utile riproporre in sintesi le principali novità introdotte dalla riforma na- zionale del lavoro (Legge 92/2012, modificata dalla Legge 7 agosto 2012, numero 134). Di seguito si riportano i punti chiave del provvedimento. APPRENDISTATO. Il contratto di ap- mero di dipendenti inferiore alle 10 u- prendistato si configura come la prin- nità. Dal primo gennaio 2013, il datore cipale porta d’ingresso al mondo del di lavoro, anche per il tramite di un'a- lavoro per i giovani. La riforma intro- genzia di somministrazione di lavoro, duce novità per la stabilizzazione delle può assumere apprendisti nel numero assunzioni di nuovi apprendisti. L'as- di 2 ogni 3 dipendenti (prima il rappor- sunzione di nuovi apprendisti diventa to numerico era di 1/1). Per i datori di possibile solo se risulta confermato, al lavoro con meno di 10 dipendenti ri- termine del percorso formativo, il 50 mane il rapporto numerico di 1/1 e, per cento dei rapporti di apprendistato pertanto, non si può superare il limite svolti nell'ultimo triennio. Fino al 18 del 100% di assunzioni di apprendisti luglio 2015, tale percentuale è ridotta rispetto alle maestranze specializzate e al 30 per cento. Sono esclusi dall'ap- qualificate. La durata minima plicazione di tali norme i datori di lavo- dell’apprendistato è fissata in sei mesi, ro che hanno alle dipendenze un nu- salvo che per i datori di lavoro che 14 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro
  • 15. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 svolgono attività in cicli stagionali. In (cosiddetta «a-causalità»). Tale con- questo caso la contrattazione collettiva tratto potrà avere una durata massima nazionale di settore può stabilire mo- di 12 mesi e non è prorogabile, anche dalità specifiche di svolgimento del se la durata inizialmente stabilita è in- contratto di apprendistato, anche a feriore alla durata massima. Può esse- termine. Il datore di lavoro senza di- re concluso per qualsiasi tipo di man- pendenti specializzati o qualificati op- sione, tra un lavoratore e un datore di pure che ne abbia meno di 3, può co- lavoro, sia come primo contratto a munque assumere fino a 3 apprendisti. termine e sia come prima missione di Alle imprese artigiane si applicano i li- lavoro in somministrazione a tempo miti dimensionali previsti dalla legge- determinato. La contrattazione colletti- quadro sull'artigianato. Viene esclusa va nazionale può ammettere, in alter- la possibilità di assumere apprendisti, nativa all’ipotesi di «a-causalità», che per il tramite di un’agenzia per il lavo- la causale non sia indicata nel contrat- ro, con un contratto di somministra- to a tempo determinato o nel contratto zione a termine. Con le nuove norme, a termine a scopo di somministrazione l'apprendista rientra nell'ambito di ap- qualora vi sia un processo organizzati- plicazione dell'Assicurazione sociale vo determinato da particolari condizio- per l'impiego (Aspi), l'ammortizzatore ni (start-up, lancio di nuovi prodotti o sociale che a partire dal primo gennaio attività, fase supplementare di un pro- 2013 andrà a sostituire le prestazioni getto di ricerca), nel limite del 6% dei di sostegno al reddito in caso di perdi- lavoratori impegnati nell'unità produt- ta di occupazione. Dalla stessa data è tiva. Al di là dei casi specifici riportati previsto quindi il contributo di finan- sopra, la durata massima del contratto ziamento dell'Aspi pari all'1,31% della a termine è confermata in 36 mesi, retribuzione imponibile ai fini previ- superati i quali il contratto si trasforma denziali. Anche per gli apprendisti, in a tempo indeterminato. A tal fine ven- caso di interruzione del rapporto di la- gono computati anche i periodi di voro per dimissioni o per recesso con somministrazione di lavoro a tempo preavviso da parte del datore di lavo- determinato svolti per mansioni equi- ro, è dovuto a carico di quest'ultimo un valenti a partire dall'entrata in vigore contributo del 50 per cento del tratta- della riforma (18 luglio 2012). Tra un mento mensile iniziale dell'Aspi per contratto a termine e l'altro con il me- ogni 12 mesi di anzianità aziendale desimo lavoratore devono passare al- negli ultimi tre anni. meno 60 giorni nel caso di durata infe- riore ai 6 mesi oppure 90 nel caso di CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. Vie- durata superiore ai 6 mesi. Il contratto ne introdotta la possibilità di stipulare a termine è sottoposto a una il primo contratto di lavoro a tempo un’aliquota contributiva aggiuntiva pari determinato con un lavoratore senza all’1,4% della retribuzione imponibile, obbligo di indicare la causale specifica per il finanziamento della nuova Assi- che giustifica l'apposizione del termine curazione sociale per l’impiego. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro 15
  • 16. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI elastiche o flessibili per motivi stabiliti LAVORO. La riforma stabilisce che, così dalla legge o dai contratti collettivi. come previsto per il contratto a tempo determinato, è possibile ricorrere alla CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE. somministrazione di lavoro, tramite Sul contratto di lavoro intermittente agenzia per il lavoro, senza la necessi- sono previste modifiche che delimitano tà di specificare le ragioni specifiche la possibilità di chiamata del lavorato- che giustificano l'apposizione del ter- re. Viene eliminato il lavoro intermit- mine. La missione dovrà durare al tente per i cosiddetti periodi predeter- massimo 12 mesi. Ai fini del calcolo minati (ferie estive, vacanze pasquali o della durata massima del contratto a natalizie). Il contratto di lavoro inter- termine (pari a 36 mesi), vengono ora mittente si può stipulare esclusiva- computati anche i periodi di lavoro mente con soggetti di età inferiore ai svolti in somministrazione a termine 24 anni oppure di età superiore ai 55 presso la stessa impresa utilizzatrice e anni. La comunicazione amministrativa per le stesse mansioni. Anche per i deve essere effettuata prima dell'inizio contratti di somministrazione a termi- della prestazione lavorativa. Un ap- ne è previsto il contributo aggiuntivo profondimento sul lavoro intermit- dell'1,4% della retribuzione previden- tente è disponibile alle pagine 22 e ziale imponibile, per finanziare la nuo- seguenti di questo documento. va Assicurazione sociale per l'impiego. CONTRATTO A PROGETTO. La riforma CONTRATTO DI INSERIMENTO. A partire tende a evitare utilizzi impropri del dal primo gennaio 2013 non è più pos- contratto a progetto con disincentivi sibile utilizzare questa tipologia con- normativi e contributivi, nonché con trattuale. Il contratto di inserimento e una definizione più stringente del pro- reinserimento viene abrogato dalla getto o dei progetti che costituiscono nuova riforma del mercato del lavoro, l'oggetto della collaborazione coordina- salvo che per le assunzioni effettuate ta e continuativa. Pertanto, a partire entro il 31 dicembre 2012. dal 18 luglio 2012, le nuove norme prevedono che: a) il progetto deve es- CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIA- sere funzionalmente connesso al con- LE. La riforma prevede la possibilità seguimento di un risultato finale e non per il lavoratore di modificare le clau- può consistere in una mera riproposi- sole elastiche o flessibili eventualmen- zione dell’oggetto sociale dell’impresa te inserite nel contratto di lavoro. Per committente, né in compiti meramente favorire la conciliazione dei tempi di vi- ripetitivi; b) quando l’attività del colla- ta e di lavoro del dipendente, è con- boratore a progetto è analoga a quella sentita una maggiore negoziazione de- svolta da lavoratori subordinati, salvo gli elementi del rapporto di lavoro a prova contraria del committente, la tempo parziale. Viene previsto il diritto collaborazione viene considerata un di ripensamento riguardo alle clausole rapporto di lavoro subordinato fin dal- 16 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro
  • 17. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 l'inizio; c) le parti possono risolvere contribuzione rimane al 27% e rag- per giusta causa la collaborazione pri- giungerà il 33% nel 2018. Per gli i- ma della scadenza del termine, mentre scritti ad altra gestione, la contribuzio- il committente potrà recedere anche ne già dal 2013 aumenta al 20% e quando il collaboratore non risulti pro- raggiungerà il 24% a partire dal 2016. fessionalmente idoneo per realizzare il progetto, così come il collaboratore po- COLLABORAZIONI CON PARTIVA IVA. An- trà recedere con preavviso nel caso in che il lavoro autonomo svolto da profes- cui tale facoltà sia prevista nel contrat- sionisti con partita IVA è modificato con to; d) il compenso del collaboratore, la previsione di tre criteri presuntivi, in proporzionato alla qualità e quantità di presenza di almeno due dei quali - e in lavoro prestato, non potrà essere infe- mancanza di prova contraria da parte del riore ai minimi contrattuali previsti per committente - si ritiene sussistere una mansioni equiparabili a quelle svolte collaborazione coordinata e continuativa dal collaboratore e calcolate sulla me- (che in assenza di un progetto specifico, dia dei contratti collettivi di riferimen- si trasformerebbe in rapporto di lavoro to; e) a partire dal 2013 l'indennità subordinato a tempo indeterminato). La una tantum introdotta dal decreto an- riforma prevede che per escludere tali ticrisi (Legge 2/2009) viene riconosciu- criteri presuntivi, e quindi per considera- ta ai collaboratori che in regime di mo- re come genuina la collaborazione a par- nocommittenza abbiano avuto nell'an- tita IVA, sia necessario un compenso mi- no precedente un reddito non superio- nimo di 18 mila euro lordi annui per il re ai 20 mila euro; l'indennità sarà ri- 2012. I criteri presuntivi sono: a) una conosciuta agli iscritti alla gestione se- durata superiore agli 8 mesi annui, nel parata Inps, che abbiano versato nel- corso di due anni solari consecutivi; b) la l'anno precedente almeno 4 mensilità e riconducibilità a un soggetto o a un cen- in quello di riferimento almeno una tro di imputazione di interessi di un corri- mensilità; l'importo dell'indennità è pa- spettivo superiore all’80% del reddito ri all'importo del 5% del minimale an- prodotto dal professionista in due anni nuo di reddito previsto dalla Legge solari consecutivi; c) l’esistenza di una 233/90 moltiplicato per il minor nume- postazione di lavoro presso una delle sedi ro tra le mensilità versate nell'anno in del committente. corso e in quello precedente; nel trien- nio 2013-2016 è previsto un regime TIROCINI E LAVORO ACCESSORIO. Per le transitorio che eleva l'importo e riduce modifiche relative ai tirocini e alle parzialmente i requisiti di accesso alla prestazioni lavorative occasionali prestazione da 4 a 3 mesi con riferi- di tipo accessorio si rimanda alle mento all'anno precedente; f) le ali- relative schede di progetto conte- quote contributive sui contratti a pro- nute in questo Vademecum. getto aumenteranno progressivamente di un punto percentuale a partire dal 2013 e fino al 2018. Per gli iscritti alla L'ASSICURAZIONE PER L'IMPIEGO (ASPI). gestione separata Inps nel 2013 la La Legge 92/2012 modifica profon- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro 17
  • 18. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 damente l’assetto delle misure di so- di decadenza. L’indennità verrà sospesa stegno al reddito dei lavoratori in caso in caso di nuovo impiego. Dal primo di perdita del lavoro. A partire dal pri- gennaio 2013, tutti i lavoratori dipen- mo gennaio 2013, con riferimento agli denti espulsi dal mercato del lavoro che eventi di disoccupazione determinatisi a possono far valere almeno tredici set- partire da tale data, viene introdotta la timane di contribuzione negli ultimi do- nuova Assicurazione sociale per dici mesi - purché siano stati versati i l’impiego (Aspi), che andrà a sostituire contributi per l’assicurazione obbligato- l’indennità di mobilità (che sarà co- ria - avranno diritto a una mini-Aspi munque mantenuta fino al 2014), (che verrà corrisposta per un numero di l’indennità di disoccupazione non agri- settimane pari alla metà delle settima- cola ordinaria, l’indennità di disoccupa- ne di contribuzione nell’ultimo anno). zione con requisiti ridotti e l’indennità di Dal primo gennaio 2013, oltre ad appli- disoccupazione speciale nell’edilizia, e carsi l’attuale contribuzione dell’1,31%, sarà a regime nel 2017. L’Aspi fornirà a verrà introdotto un aumento contributi- tutti i lavoratori dipendenti - compresi vo dell’1,31% per i rapporti di appren- gli apprendisti e i soci lavoratori di coo- distato. Per i rapporti di lavoro non a perativa con un rapporto di lavoro su- tempo indeterminato, si prevede un bordinato, e con l’esclusione dei dipen- contributo aggiuntivo a carico del dato- denti assunti a tempo indeterminato re di lavoro nella misura dell’1,4% cal- dalla pubblica amministrazione - che colato sulla retribuzione imponibile ai abbiano perduto involontariamente fini previdenziali. Nel limite delle ultime l’occupazione e abbiano due anni di as- 6 mensilità, tale contributo addizionale sicurazione e almeno un anno di contri- è restituito al datore di lavoro, succes- buzione nel biennio precedente l’inizio sivamente al periodo di prova, in caso del periodo di disoccupazione, di trasformazione a tempo indetermina- un’indennità mensile di disoccupazione. to. Dal primo gennaio 2013, in tutti i L’indennità mensile sarà pari al 75% casi di interruzione di un rapporto di la- nei casi in cui la retribuzione sia pari o voro a tempo indeterminato o di ap- inferiore a 1.180 euro. Per gli stipendi prendistato per causa diversa dalle di- superiori è previsto un ulteriore 25% missioni, il datore di lavoro sarà obbli- calcolato sulla differenza tra la retribu- gato a versare una somma pari al 50% zione del lavoratore e i 1.180 euro, ma del trattamento mensile iniziale di Aspi in ogni caso l’importo mensile non po- per ogni dodici mesi di anzianità azien- trà essere superiore a quello mensile dale negli ultimi tre anni. L’anzianità in- massimo previsto dalla Legge clude anche i periodi di lavoro con con- 427/1980. Dopo i primi sei mesi vi sarà tratto diverso rispetto a quello a tempo una riduzione del 15%, che diventerà indeterminato. Per tutti i casi di cessa- pari al 30% dopo ulteriori sei mesi. Per zione dalla precedente occupazione in- ottenere tale prestazione i lavoratori tervenuti fino al 31 dicembre 2012 si devono inviare la domanda all’Inps per applicheranno le disposizioni in materia via telematica entro due mesi dalla da- di indennità di disoccupazione ordinaria ta di spettanza del trattamento, a pena non agricola. La nuova Aspi (dal 2017) 18 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro
  • 19. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 potrà essere anche incassata in un'uni- alla normativa vigente misure di so- ca soluzione ai fini di avviare un'attività stegno al reddito per specifici settori autonoma. L’Aspi dovrebbe incidere an- produttivi e aree regionali. che sulla CIGS, cui sarà possibile ricor- rere fino al 2015, qualora vi sia una FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI. Per prospettiva di continuazione delle attivi- le aziende che occupano mediamente tà e di salvaguardia dei livelli occupa- più di 15 dipendenti e non beneficiano zionali per le aziende in amministrazio- di ammortizzatori sociali, è prevista ne straordinaria. l’istituzione obbligatoria di fondi di so- lidarietà bilaterali che abbiano lo scopo L'INDENNITÀ UNA TANTUM. Le nuove di garantire misure di sostegno al red- norme modificano anche la disciplina dito integrative e straordinarie, nonché dell'indennità una tantum introdotta di contribuire al finanziamento di for- dal decreto anticrisi per i rapporti di ti- me di riqualificazione e formazione del po collaborativo. A partire dal 2013, personale. tale indennità viene riconosciuta, nei limiti delle risorse finanziarie disponibi- LAVORATORI OVER 50 E DONNE. A de- li, ai collaboratori che in regime di mo- correre dal primo gennaio 2013, in re- nocommittenza abbiano avuto nell'an- lazione alle assunzioni con contratto di no precedente un reddito non superio- lavoro dipendente, a tempo determina- re a 20 mila euro. L'indennità sarà ri- to, anche in somministrazione, di lavo- conosciuta agli iscritti alla gestione se- ratori di età pari o superiore ai 50 an- parata Inps, che abbiano versato nel- ni, disoccupati da oltre 12 mesi, è pre- l'anno precedente almeno 4 mensilità e vista una riduzione del 50% dei contri- in quello di riferimento almeno una buti a carico del datore di lavoro per la mensilità. L'importo dell'indennità è durata di 12 mesi (comma 8, articolo pari all'importo del 5% del minimale 4). Se il contratto di assunzione viene annuo di reddito previsto dalla Legge successivamente trasformato a tempo 233/90 moltiplicato per il minor nume- indeterminato, la riduzione dei contri- ro tra le mensilità versate nell'anno in buti si prolunga fino al diciottesimo corso e in quello precedente. mese. La riduzione del 50% dei contri- buti posti a carico del datore di lavoro CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA. Per è riconosciuta anche per l’assunzione rendere graduale il passaggio al nuovo di donne di qualsiasi età prive di un sistema di ammortizzatori, il legislato- impiego regolarmente retribuito e in re ha previsto che nel periodo 2013- possesso dei requisiti previsti dalla 2016, a fronte di accordi governativi e normativa. per un massimo di dodici mesi e senza soluzioni di continuità, il Ministro del GENITORIALITÀ. Il padre lavoratore di- lavoro e delle politiche sociali, di con- pendente, entro i cinque mesi dalla certo con il Ministro dell’economia e nascita del figlio, ha l’obbligo di aste- delle finanze, può disporre in deroga nersi dal lavoro per un giorno (per tale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro 19
  • 20. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 giorno è riconosciuta un’indennità a la nuova normativa sul lavoro. Il portale carico dell’Inps pari al 100% della re- è disponibile al sito web: tribuzione). Entro lo stesso periodo, http://www.cliclavoro.gov.it/ egli può astenersi per ulteriori due Uno speciale sulla riforma del lavoro è di- giorni, anche continuativi, previo ac- sponibile anche al seguente link: cordo con la madre e in sostituzione di quest’ultima nel caso stia usufruendo http://www.dplmodena.it/RIFORMA.htmL del congedo di maternità. La misura è Considerate la complessità della riforma, da ritenersi sperimentale per gli anni le numerose modifiche che essa apporta 2013-2015. a precedenti testi di legge e il suo rile- vante impatto su procedure e istituti con- DIMISSIONI IN BIANCO. Per contrastare trattuali, e in attesa di successivi atti e il cosiddetto fenomeno delle dimissioni chiarimenti, si è ritenuto opportuno rin- in bianco, viene rafforzato il regime viare alla prossima edizione del Vademe- della convalida, che deve essere effet- cum (la prima del 2013) l’allineamento tuata presso la Direzione territoriale completo dei singoli Progetti alla nuova del lavoro o presso il Cpi territorial- disciplina. Fin dal presente aggiornamen- mente competente. to si è tuttavia fatto esplicito e frequente richiamo, all’interno delle schede pubbli- Le informazioni riportate sopra sono cate nelle pagine che seguono, ai conte- principalmente tratte dal portale del Mini- nuti e alle linee guida della Legge stero del lavoro e delle politiche sociali, 92/2012 e alle successive integrazioni e dove sono disponibili ulteriori dettagli sul- modificazioni. 20 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro
  • 21. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 LA DISCIPLINA SUI LICENZIAMENTI La Legge 92/2012 modifica in modo rilevante la disciplina sui licenziamenti e, in par- ticolare, l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. In considerazione della complessità e della vastità della materia, si consiglia la consultazione del testo normativo e la let- tura dei seguenti documenti: a) la Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze, il 17 ottobre 2012, ha pubblicato le opzioni interpretative in ordine al cosiddetto rito Fornero, cui si atterranno tutti i giudici del lavoro del tribunale medesimo; l’atto è disponibile al seguente link: http://www.dplmodena.it/TribFirenzeRitoFornero17-10-12.pdf b) il Tribunale di Bari ha emesso un’ordinanza con la quale esprime le prime valu- tazioni sull'applicazione della riforma del lavoro, affermando che «il legislatore (con la Legge 92/2012, articolo 1, commi 47 e 48), nel tentativo di dare certezza alle situa- zioni giuridiche successive al licenziamento in tempi celeri, ha sottoposto a un proce- dimento sommario tutti i licenziamenti nei quali si faccia applicazione dell'articolo 18, perseguendo l'obiettivo di tutelare non solo l'interesse del lavoratore a ottenere rapi- da tutela dal licenziamento illegittimo, quanto anche quello datoriale a non subire le onerose conseguenze di una declaratoria di illegittimità a distanza di un rilevante las- so di tempo dalla declaratoria stessa. La scelta legislativa per raggiungere tale obiet- tivo è stata quella di introdurre un procedimento sommario, necessario a sottolineare che l'urgenza della trattazione dipende dalla natura della controversia». L’ordinanza completa è disponibile al seguente sito web: http://www.dplmodena.it/TribBariOrdinL92-12.pdf Si segnala inoltre che, con la nota numero 18273 del 12 ottobre 2012, il Mi- nistero del lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti sugli obblighi di comunica- zione di cessazione del rapporto di lavoro dopo un licenziamento per giusti- ficati motivi oggettivi o dopo una procedura di convalida delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali. Nella nota si specifica che: a) i 5 giorni entro cui va comunicata la cessazione del rapporto di lavoro in caso di li- cenziamento per giustificati motivi oggettivi al termine della procedura di conciliazio- ne prevista dall’articolo 7 della Legge 604/1966 partono dalla data di effettiva risolu- zione del rapporto e non dal giorno della comunicazione di inizio del procedimento; b) in caso di risoluzione consensuale o di dimissioni (articolo 4, commi 16-22, Legge 92/2012), i cinque giorni iniziano da quello in cui le parti intendono far decorrere giu- ridicamente la risoluzione del rapporto; in caso di revoca delle dimissioni, nel termine dei sette giorni previsti dalla norma, se il datore di lavoro ha già effettuato la comu- nicazione al centro per l’impiego, deve effettuarne un’altra di revoca. La nota ministeriale del 12 ottobre 2012 è disponibile al seguente link: http://www.dplmodena.it/ML18273-2012-%20comunicazioni%20cessazioni.pdf Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro 21
  • 22. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 IL NUOVO LAVORO INTERMITTENTE L'INAIL, con la circolare numero 64/2012, ha illustrato le modifiche apportate al la- voro intermittente dalla Legge 92/2012, sia al fine di individuare le fattispecie di rife- rimento per l’applicazione del premio assicurativo e sia in virtù della progressiva dif- fusione di questo istituto contrattuale. La circolare, di cui si riporta qui una sintesi dei contenuti, è disponibile al sito web: http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201264.htm AMBITO DI APPLICAZIONE. Il quadro normativo introdotto dalla riforma del la- voro ha ridefinito le ipotesi di legittimo ricorso al lavoro intermittente, mo- dificando la disciplina previgente (decreto legislativo 276/2003, articoli 33- 40) al fine di evitare che tale tipologia contrattuale «costituisca un mezzo di sfruttamento dei lavoratori» e venga «utilizzata come copertura nei riguar- di di forme di impiego irregolare del lavoro». Indicazioni operative sull’ambito di applicazione, sull’obbligo di comunicazione della chiamata del lavoratore e sulla di- sciplina del regime transitorio sono state impartite dal Ministero del lavoro e delle po- litiche sociali con le circolari numero 18/2012 e numero 20/2012, disponibili ai se- guenti link (e alle quali la circolare INAIL 64/2012 fa esplicito riferimento): http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21FDF179-5B66-4ED5-B017-1EEE67DECE27/0/20120718_Circ_18.pdf http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C6606926-9BB3-46DE-9363-35AB3B2E4921/0/20120801_Circ_20.pdf Il contratto di lavoro intermittente è un contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavora- tiva al momento del bisogno. Si tratta di una tipologia di lavoro subordinato con pre- stazioni che presentano la caratteristica della discontinuità e dell’intermittenza lungo un periodo di tempo particolarmente significativo (il quale, necessariamente, non può essere continuativo ma intervallato, non potendo coincidere la durata del contratto con quella della prestazione). Rientrano in tale tipologia non solo i contratti intermit- tenti a tempo determinato, ma anche i contratti intermittenti a tempo indeterminato. È possibile ricorrere al lavoro intermittente nelle due seguenti ipotesi: 1) lo svolgimento delle prestazioni di carattere discontinuo e saltuario avvengono se- condo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei da- tori e dei prestatori di lavoro più rappresentative a livello nazionale o territoriale; 2) i lavoratori devono avere più di cinquantacinque anni di età o meno di ventiquat- tro anni, fermo restando, in questo ultimo caso, che le prestazioni contrattuali devo- no essere svolte entro il venticinquesimo anno di età. Per effetto delle nuove norme, non è più possibile ricorrere al contratto intermittente per i cosiddetti periodi predeterminati (fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie e pasquali). I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di en- trata in vigore della Legge 92/2012 secondo le previgenti causali, ma non compatibili con l’attuale quadro normativo, continueranno a operare fino al 18 luglio 2013. Coerentemente con i chiarimenti resi dal Ministero del lavoro e delle politi- che sociali, nel caso in cui manchino le condizioni che legittimano la conclu- 22 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro
  • 23. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 sione del contratto, e in caso di violazione dei divieti di ricorso al lavoro in- termittente, i rapporti di lavoro si dovranno considerare a tempo pieno e in- determinato. DIVIETO DI APPLICAZIONE. Restano invariate le seguenti ipotesi in cui è vietato il ri- corso al lavoro intermittente: 1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 2) quando il rapporto di lavoro intermittente sia attivato presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, alla so- spensione di rapporti di lavoro o alla riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni oggetto del contratto di lavoro intermittente; 3) quando l’impresa non abbia effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della nor- mativa in materia di sicurezza sul lavoro. OBBLIGO DI RISPONDERE ALLA CHIAMATA. Dal contratto non scaturisce un obbligo del lavoratore di rispondere positivamente alla chiamata. Tale obbligo, però, può essere espressamente previsto da una clausola contrattuale. Sulla base dell’obbligo di ri- spondere alla chiamata, si possono individuare due diverse tipologie di la- voro intermittente: 1) lavoro intermittente con garanzia di disponibilità o con espressa pattui- zione dell’obbligo di disponibilità (e dunque di risposta); 2) lavoro intermittente senza garanzia di disponibilità e senza alcuna in- dennità per il periodo di reperibilità. Il lavoratore è dunque libero di accet- tare o meno la chiamata senza obbligo di risposta. La chiamata può essere effettuata: 1) nel rispetto di un termine di preavviso non inferiore a un giorno lavorativo; 2) a più riprese nell’arco di tutto il rapporto; 3) ove il lavoratore si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata; in tal ca- so, al lavoratore compete per il tempo della disponibilità una indennità mensile di di- sponibilità. L’INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ. Nel contratto di lavoro con obbligo di rispondere alla chiamata è previsto il pagamento dell’indennità mensile di disponibilità divisibile in quote orarie, per i periodi durante i quali il lavoratore garantisce la propria disponibi- lità in attesa di chiamata. La misura dell’indennità è stabilita dai contratti collettivi e, comunque, non può essere inferiore a quella fissata e aggiornata periodicamente dal Ministro del lavoro. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 marzo 2004 è stato stabilito che, nel contratto di lavoro intermittente, la misura dell’indennità di disponibilità sia pari al 20 per cento della retribuzione prevista dal contratto nazionale applicato. Per effetto della riforma del lavoro, tale disciplina del compenso si applica anche alle prestazioni di lavoro intermittente da rendersi nei week-end, nel- le vacanze natalizie, nelle vacanze pasquali, nelle ferie estive, essendo stato Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro 23
  • 24. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 abrogato l’articolo 37 del decreto legislativo 276/2003 che prevedeva: «Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, l'indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro». Ne scaturisce che ai la- voratori con obbligo di risposta alla chiamata per prestazioni da rendersi nei periodi sopra richiamati, l’indennità deve essere corrisposta anche se non c’è stata una chiamata effettiva nel periodo di riferimento. Sull’indennità di disponibilità i premi assicurativi sono versati per il loro effettivo am- montare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali numero 20/2012 ricorda che, per effetto dell’abrogazione dell’articolo 37 del decreto legislativo 276/2003, non trova più applicazione la disposizione secondo cui, nei cosiddetti periodi predeter- minati, l’indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro. Per tutto il periodo in cui il lavorato- re resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, né matura alcun trattamento eco- nomico e normativo, salvo l’indennità di disponibilità. OBBLIGO ASSICURATIVO E ASPETTI CONTRIBUTIVI. L’obbligo assicurativo del persona- le occupato con contratto di lavoro intermittente continuerà a essere assolto secondo le consuete forme previste dalle disposizioni vigenti, in presenza dei requisiti oggetti- vi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (articoli 1, 4 e 9 del DPR numero 1124/65). Sotto il profilo retributivo, per il periodo di attività, il lavoratore intermittente ha dirit- to al normale trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di settore per il lavoratore comparabile, proporzionato alla prestazione lavorativa effet- tivamente svolta. In costanza di rapporto di lavoro intermittente, sussistendo l’obbligo assi- curativo, il premio andrà calcolato, a decorrere dal 18 luglio 2012, sia in ba- se alla retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate e sia in base a quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità, conformemente all’avviso espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. PROCEDURE COMUNICATIVE. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubbli- cato la nota 16639 (26 novembre 2012) contenente le istruzioni operative per l'effet- tuazione della comunicazione obbligatoria per il lavoratore intermittente (comunica- zione prevista dall'articolo 1, comma 21, lettera b della Legge 92/2012). La nota ri- definisce le procedure comunicative e introduce, in via sperimentale, il processo di invio telematico. Cambia anche il modulo per la comunicazione, che si trova allegato alla nota ministeriale. La nota è disponibile al seguente link: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/746E6EAB-F97C-4F2B-BB71-959886CF6B34/0/20121126_Nt.pdf 24 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro
  • 25. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 MISURE MINISTERIALI DI SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE DI GIOVANI E DONNE Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha attivato un fondo nazio- nale a sostegno dell’occupazione di giovani e donne. La misura ha carat- tere straordinario e può contare su circa 230 milioni di euro. L’intervento riguarderà i rapporti di lavoro stabilizzati o attivati entro il 31 marzo 2013. I con- tributi verranno riconosciuti per contratti stipulati con giovani di età fino a venti- nove anni o con lavoratrici donne (indipendentemente dall’età). In particolare viene riconosciuto un importo pari a 12.000 euro in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. La stabilizzazione dovrà riferirsi a contratti di lavoro in essere o cessati da non più di sei mesi. Sono inoltre previsti incentivi per le assunzioni di giovani e donne a tempo determinato, la cui misura varia in relazione alla durata del rapporto di lavoro: il valore del contributo è stabilito nella misura di 3.000 eu- ro per i contratti di lavoro di durata non inferiore ai 12 mesi; di 4.000 euro se la durata del contratto supera i 18 mesi e di 6.000 euro per i contratti con durata superiore ai 24 mesi. La gestione del provvedimento è affidata all’INPS, che corrisponderà gli incentivi in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande attraverso modalità telematiche. Il decreto ministeriale che istituisce il fondo è stato pubblicato sulla Gaz- zetta Ufficiale numero 243 del 17 ottobre 2012, ed è datato 5 ottobre. Il decreto è disponibile al seguente sito web: http://www.dplmodena.it/18-10-12MLFondoLavoroGiovani_Donne.html L'INPS, da parte sua, con circolare numero 122 del 17 ottobre 2012, ha illustrato le modalità di invio della domanda di ammissione all’incentivo. La circolare è disponibile al link: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20122%20del%2017-10-2012.htm L’Istituto di previdenza ha inoltre attivato una sezione online dedicata ai quesiti più frequenti relativi all’intervento: http://www.inps.it/docallegati/Informazioni/aziendeconsulentieprofessionisti/Documents/FAQ_incentivi_30-10-2012.pdf Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro 25
  • 26. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 DISPOSIZIONI NAZIONALI PER LA CRESCITA Il decreto legge 22 giugno 2012, numero 83 (supplemento ordinario numero 129/L della Gazzetta Ufficiale numero 147 del 26 giugno 2012), coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, numero 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese), oltre a modificare la Legge 92/2012 (riforma del lavoro), ha introdotto una serie di novità che riguardano imprese e occupazione. Se ne riportano brevemente alcune. CONTRIBUTO TRAMITE CREDITO DI IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI ALTA- MENTE QUALIFICATI (ART. 24). A decorrere dalla data di entrata in vigore del decre- to legge 22 giugno 2012, numero 83, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35% (con un limite massimo pari a 200 mila euro annui a impresa) del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di: a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se equipollente in base alla legislazione vi- gente; b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecni- co o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo. LIQUIDAZIONE DELL'IVA SECONDO LA CONTABILITÀ DI CASSA (ART. 32BIS). In esecuzio- ne alla facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010 per la cessione di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore ai 2 milioni di euro nei confronti di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corri- spettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Il provvedimento non si applica alle operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quel- le poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'im- posta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene comun- que esigibile dopo un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO (ART. 44). Fermo quanto previsto dall'articolo 2463bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone 26 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro
  • 27. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzio- ne. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli e- lementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463bis del codice civile, ma per di- sposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci. La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sotto- scritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la re- te telematica ad accesso pubblico. Al fine di favorire l'accesso dei giovani impren- ditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione ban- caria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costitu- zione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto. MISURE PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE CULTURALI DELLO SPETTACOLO (ART. 51BIS). Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di genere e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viag- gianti, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina dell'Unione europea. Tali imprese usufrui- scono delle agevolazioni nazionali e dell'Unione europea previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 238 del 12 ottobre 2005. Il testo completo e coordinato della norma è disponibile al seguente link: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro 27
  • 28. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 IL PIANO RESTART ITALIA: START-UP INNOVATIVE Dopo la presentazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, del rap- porto «Restart, Italia» (elaborato da un apposito gruppo di lavoro e dedicato alle start-up innovative) è stato emanato il decreto legge numero 179/2012 che recepisce le prime indicazioni del rapporto stesso. Il decreto legge è stato pubbli- cato sul supplemento ordinario numero 194 della Gazzetta Ufficiale numero 245 del 19 ottobre 2012. Il decreto è disponibile al sito web: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-10-18;179 Uno speciale sull’intervento, il rapporto completo e altre informazioni sono scari- cabili dal sito del Ministero dello sviluppo economico alla voce «Start-up innovati- ve»: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ Il decreto definisce come segue le start-up innovative e gli incubatori certificati. START-UP INNOVATIVE. La start-up innovativa è una società di capitali (costituita anche in forma cooperativa) residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917. Le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato rego- lamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Una start-up innovati- va possiede i seguenti requisiti: a) la maggioranza delle quote o delle azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto sono detenute da persone fisiche; b) la società svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi; c) a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non è superiore ai 5 milioni di euro; d) la società non distribuisce e non ha distri- buito utili; e) la società ha quale oggetto sociale esclusivo lo sviluppo, la produ- zione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tec- nologico; f) la società non è stata costituita da una fusione o da una scissione so- cietaria; g) la società spende in ricerca e sviluppo almeno il 30 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione; oppure impiega come dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di un titolo di dottorato di ricerca; op- 28 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro
  • 29. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 pure è titolare o licenziataria di almeno un brevetto relativo a una invenzione in- dustriale o biotecnologica. INCUBATORI CERTIFICATI. L'incubatore di start-up certificato è una società di capita- li costituita anche in forma cooperativa, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. Dispone di strutture adeguate ad accogliere le nuove società (anche per attività di ricerca) e di sistemi di accesso alla rete internet; è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza e ha re- golari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbli- che e partner finanziari. REGISTRO DELLE IMPRESE (SEZIONE SPECIALE). Per le start-up innovative e per gli in- cubatori certificati, le Camere di commercio istituiscono una apposita sezione spe- ciale del registro delle imprese a cui le start-up innovative e gli incubatore certifi- cati devono essere iscritti al fine di poter beneficiare delle disposizioni del decreto legge numero 179/2012. Il provvedimento governativo prevede (agli articoli 25-32) deroghe al di- ritto societario, una governance semplificata, una riduzione degli oneri di avvio, facilitazioni in materia di lavoro subordinato e agevolazioni fiscali e incentivi per chi intenda investire su una start-up innovativa. Sono contemplate inoltre piattaforme online che abbiano come finalità esclusiva la raccolta di capitali di rischio da destinare alle start-up innovative. Sono autorizza- te a gestire tali piattaforme imprese di investimento e istituti bancari. La prima verifica sull’impatto del provvedimento dovrebbe avvenire nel 2014. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro 29
  • 30. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 LE NOVITÀ SU LAVORO E FORMAZIONE ULTIMA ORA E NOTIZIE IN PRIMO PIANO Adeguamento alla Legge 92/2012: modificato il regolamento regionale sulle politiche attive del lavoro È stato modificato nel mese di dicembre dalla giunta regionale del Friuli Venezia Giulia il «Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli in- terventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della Legge regionale 9 agosto 2005, numero 18, emanato con decreto del Presi- dente della Regione 28 maggio 2010, numero 114». Le modifiche si sono rese necessarie al fine di adeguare la norma alle nuove disposizione della Legge 92/2012 (riforma del lavoro). Si riportano di seguito i cambia- menti apportati: Modifica all’articolo 5 del regolamento Al comma 3 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, numero 114, la lettera b bis) è sostituita dalla seguente: «b bis) rispettare i principi di cui all’articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, numero 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)» Modifica all’articolo 10 del regolamento Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 è inserita la seguente: «d bis) se rispettano i principi di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b bis)» Disposizione transitoria Le modifiche al decreto del Presidente della Regione 114/2010 trovano applica- zione esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento. La riapertura dei termini per le domande di incentivo è prevista, come da rego- lamento, il primo gennaio 2013. Il testo completo e coordinato del regola- mento è pubblicato in calce a questo documento (Progetto 1_Incentivi all’assunzione, alla stabilizzazione e al lavoro autonomo e imprendito- riale). 30 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro
  • 31. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 Anticipazione delle prestazioni di CIGO e CIGS, prorogata l’intesa fino al 31 dicembre 2013 Il protocollo del 2009 promosso dalle banche di credito cooperativo del Friuli Venezia Giulia e sottoscritto dall’amministrazione regionale per l’anticipazione a costo zero e senza oneri della cassa integrazione ordinaria e straordinaria è stato prorogato fino al 31 dicembre 2013 (Progetto 5_Anticipazione dei trattamenti di CIGO e CIGS). Prorogati al 2013 i «Piani di fronteggiamento delle crisi»: c’è anche la siderurgia regionale La Giunta regionale ha completato l’opera di riassetto dei «Piani di fronteg- giamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale». Il quadro aggior- nato è pubblicato in calce al Progetto 1_Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale. Nel mese di dicembre si è provveduto alla proroga di tutte le attuali situazioni di crisi al 31 di- cembre 2013: a queste, l’esecutivo del Friuli Venezia Giulia ha ritenu- to utile e opportuno aggiungere il Piano di fronteggiamento relativo alla siderurgia regionale. Circolare INPS del 12 dicembre in materia di incentivi all’assunzione dopo la riforma del lavoro Il 12 dicembre 2012 l’INPS ha emanato una prima circolare esplicativa intitolata «Legge 28 giugno 2012, numero 92. Novità in materia di in- centivi all’assunzione». La circolare è la numero 137 ed è disponibile al seguente link: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20137%20del%2012-12-2012.htm Il documento dell’INPS illustra i principi generali introdotti dalla riforma e le conseguenze applicative sui più rilevanti incentivi oggi vigenti, relativi all’assunzione di lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi e di lavo- ratori iscritti nelle liste di mobilità. In particolare, nota la circolare, la Legge 92/2012 è così intervenuta sulle politiche per gli incentivi: 1) modificando la disciplina dello stato di disoccupazione; 2) abrogando – a decorrere dal primo gennaio 2017 - gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; 3) introducendo – a decorrere dal primo gennaio 2013 - un nuovo incentivo per l’assunzione dei lavoratori over 50 e donne; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro 31
  • 32. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 4) modificando l’articolo 8, comma 9, della Legge 407/1990, riguardante gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi; 5) fissando alcuni principi generali applicabili agli incentivi per le assunzioni, compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della Legge 29 dicembre 1990, numero 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della Leg- ge 23 luglio 1991, numero 223; 6) abrogando – a decorrere dal primo gennaio 2013 - il contratto di inseri- mento; 7) mantenendo nella misura vigente l’aliquota agevolata applicabile a tutti quegli incentivi la cui specifica disciplina rinvia alla contribuzione dovuta per gli apprendisti. In arrivo un decreto ministeriale a sostegno dell’occupazione giovanile È in corso di pubblicazione, secondo la Direzione provinciale del lavoro di Mo- dena, un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già verificato dagli organismi nazionali di controllo, a sostegno dell’occupazione giovanile. Il decreto prevederebbe la possibilità di concludere un accordo fra soggetti pub- blici, enti previdenziali, imprese, lavoratori anziani e lavoratori giovani: in ba- se a tale accordo, a fronte di un lavoratore anziano che accetti di tra- sformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, un lavoratore giovane potrà essere assunto con contratto di apprendista- to o a tempo indeterminato. La condizione necessaria è che il saldo finale in termini di posti di lavoro sia positivo. Il soggetto pubblico si farà carico di versare all’ente previdenziale i contributi aggiuntivi in favore del lavoratore anziano, garantendo a quest’ultimo un adeguato livello di copertura pensioni- stica. Dell’intervento si darà più dettagliatamente conto nella prossima edizio- ne del Vademecum. AZIONE 1. SOSTEGNO AL REDDITO Ammortizzatori sociali in deroga, aggiornata l’intesa per il 2012 Dopo l’accordo del 20 dicembre 2011, la Regione Friuli Venezia Giulia e le parti sociali hanno nuovamente aggiornato - in data 15 ottobre 2012 - l’intesa sul- la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno in corso (Pro- getto 4_Ammortizzatori sociali in deroga). L’intesa del 15 ottobre ha previsto, in via eccezionale, l'erogazione di un trattamento di cassa in- tegrazione guadagni in deroga per un periodo non superiore ai sei mesi 32 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro
  • 33. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 e comunque non eccedenti il 31 dicembre 2012 a favore di lavoratori so- spesi nel 2012 da imprese che, pur essendo destinatarie di trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria (CIGO) e sia straordinaria (CIGS), non possano più ricorrervi in relazione alla singola causale dell'interven- to di CIGS. Con il Ministero del lavoro è stato intanto sottoscritto un accordo per un ulteriore finanziamento di dieci milioni di euro da destinare agli ammor- tizzatori in deroga, risorse che consentiranno di coprire tutte le doman- de del 2012 e di avviare senza interruzione la concessione degli ammor- tizzatori in deroga per il 2013. L'INPS, da parte sua, con la circolare numero 102/2012, segnala che la pre- sentazione delle domande di indennità di mobilità in deroga può avvenire esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: 1) web (servizi telematici ac- cessibili tramite PIN attraverso il portale dell’istituto); 2) patronati (attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi); 3) contact center (il numero è il seguente: 803164). Il sistema Adeline è stato infine arricchito di nuove funzionalità per la presenta- zione telematica delle domande di CIG in deroga. In particolare: 1) è stata sem- plificata la procedura di compilazione delle domande; 2) il calendario di pro- grammazione delle ore di sospensione previste si compila direttamente online; 3) non occorre più inserire nella domanda di CIG l’allegato Excel con il calendario delle sospensioni previste; 4) è stata aggiunta una funzione per l’invio telematico da parte dei datori di lavoro dei resoconti mensili sulle ore di CIG effettivamente utilizzate. AZIONE 3. SERVIZI PER L’IMPIEGO PUBBLICI E PRIVATI Servizi per l’impiego in affidamento ai privati, chiusi i bandi In relazione al Progetto 1_Servizi per l’impiego in affidamento ai privati, si informa che i bandi per l’attuazione di azioni finalizzate a sostenere il rein- serimento di lavoratori che si trovano in situazioni di particolare difficoltà oc- cupazionale risultano chiusi in tutte le province della regione. Conseguente- mente, in virtù del raggiungimento della soglia prestabilita di potenziali bene- ficiari, i lavoratori non hanno più la possibilità di aderire al progetto. Coloro che hanno aderito in tempo utile all’iniziativa sono stati affidati per un periodo di 6 mesi all’agenzia aggiudicataria Workopp Spa per la realizzazione di per- corsi personalizzati di inserimento e reinserimento lavorativo. Nuove potenzia- li forme di integrazione fra pubblico e privato sono attualmente allo studio dell’amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro 33
  • 34. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 AZIONE 4. AGEVOLAZIONI PER L’OCCUPAZIONE Assunzione di soggetti disabili (Fondo sociale europeo), scaduti i termini per accedere ai benefici regionali Si segnala che sono scaduti i termini per accedere ai benefici regionali previsti dal «Regolamento per la concessione e l’erogazione di incentivi per l’assunzione di soggetti disabili», pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 23 del 9 giugno 2010, come modificato dal decreto del Presidente della Regione del 13 luglio 2011, numero 0162/Pres, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regio- ne numero 30 del 27 luglio 2011 (Regolamento recante modifiche al regolamen- to per la concessione e l’erogazione di incentivi per l’assunzione di soggetti disa- bili. Fondo sociale europeo. Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività re- gionale e Occupazione 2007/2013 - Asse 3 – Inclusione sociale). Il regolamento era finalizzato a favorire l’inserimento occupazionale delle persone disabili, il re- inserimento di lavoratori disabili fuoriusciti da aziende in crisi e l’assunzione di di- sabili che hanno lavorato presso cooperative sociali nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, numero 276. L’intervento è stato rimosso dal Vademecum. Lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga: scadono il 31 dicembre 2012 gli incentivi della Legge 33/2009 L’intervento previsto dal comma 7, articolo 7 ter, della Legge 9 aprile 2009, nume- ro 33, si propone di favorire il ricollocamento dei lavoratori coinvolti nelle crisi oc- cupazionali beneficiari di ammortizzatori in deroga, e licenziati o sospesi da impre- se non rientranti nella disciplina della Legge 223/1991, per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale. I datori di lavoro beneficiari hanno diritto a un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa autorizzato. I termini della misura (Progetto 3_Incentivi per l’assunzione di lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga) scadono il 31 dicembre 2012 (comma 22, articolo 33, della Legge 183/2011). Mobilità anticipata per l’avvio di attività autonome: si potrà ricorrere alla misura fino al 31 dicembre La Legge 223/1991 prevede la possibilità per i lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta - allo scopo di avviare una propria attività autonoma o per associarsi in cooperativa - di accedere alla corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità residua o delle mensilità non godute. La normativa ha successivamente allargato tale intervento anche ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga e a quelli beneficiari di CIG ordinaria o stra- 34 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro
  • 35. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 ordinaria. La misura è operativa fino al 31 dicembre 2012 (Progetto 4_Anticipazione dei trattamenti di sostegno al reddito per l’avvio di attività d’impresa o di lavoro autonomo). Agevolazioni contributive per chi assume lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione In relazione alle agevolazioni contributive previste dall’articolo 2, comma 134, della Legge 191/2009 a favore delle imprese che assumono lavoratori benefi- ciari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, si in- forma che il beneficio è operativo fino al 31 dicembre 2012. Lo stesso, allo stato attuale, vale per gli incentivi per l’assunzione di lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e dell’indennità speciale di disoccupazione edile ai sensi dell’articolo 2, comma 151, della Leg- ge 191/2009 (Progetto 6_Agevolazioni contributive per chi assume la- voratori over 50, in mobilità o disoccupati e Progetto 7_Assunzione di lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria). Provincia di Trieste, collocamento di persone disabili: domande di contributo entro il 31 dicembre La Provincia di Trieste ha emesso un avviso pubblico destinato al collocamento di persone disabili con il contributo del Fondo provinciale per l’occupazione di cui all’articolo 39 della Legge regionale del 9 agosto 2005, numero 18. L’avviso pre- vede una serie di incentivi volti a favorire l’inserimento lavorativo di persone di- sabili che presentano particolari difficoltà di inserimento o di mantenimento del lavoro attraverso azioni di collocamento mirato, e ad agevolare la mobilità e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare. I soggetti interessati pos- sono inoltrare domanda alla Provincia di Trieste entro il 31 dicembre 2012 (Progetto 10_Fondo provinciale per l’occupazione dei disabili. Trieste). AZIONE 7. CONCILIAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ Azioni positive, scaduti i termini del bando 2012 Sono scaduti i termini per la presentazione delle domande a valere sul bando approvato con decreto del Direttore del servizio lavoro e pari opportunità del 15 maggio 2012, numero 2437 (Bando per progetti di azioni positive degli En- ti locali tesi a espandere l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e a incre- mentare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione profes- sionale delle donne - Anno 2012), pubblicato sul BUR numero 22 del 30 mag- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro 35
  • 36. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 gio 2012 (Progetto 2_Azioni positive per l’incremento delle opportuni- tà e il pieno sviluppo delle persone). Interventi «family friendly», allo studio un nuovo bando La conciliazione dei tempi lavorativi e familiari in azienda e l’incentivazione di progetti di flessibilizzazione «family friendly» sono obiettivi prioritari dell’amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, al fine di promuovere una migliore qualità del tempo lavorativo e un riequilibrio dell’attuale disparità di genere nel mercato del lavoro. Questo nella convinzione che la piena parte- cipazione delle donne alla vita professionale e il riconoscimento del valore pa- ritario della forza lavoro femminile costituiscano un fattore fondamentale di benessere e di crescita economica e sociale. A tale fine, la Regione ha emana- to nel 2010 un primo avviso che, attraverso il coinvolgimento dei datori di la- voro, prevedeva un sostegno economico a nuove forme di organizzazione del lavoro focalizzate sulla questione della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. I termini per la presentazione delle domande sono attualmente sca- duti. Il documento sulla «Pianificazione periodica delle operazioni (PPO). An- nualità 2012» prevede tuttavia l’emanazione di un nuovo bando per un importo complessivo di 300.000 euro (Progetto 3_Sostegno alla qualità dell’occupazione. Progetti «family friendly»). Chiuso il progetto «Si.Con.Te.» Con delibera della Giunta regionale numero 2481 del 15 dicembre 2011, la Re- gione Friuli Venezia Giulia ha approvato il «Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale Si.Con.Te. – Siste- ma di conciliazione integrato, finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavo- rativi e tempi familiari e l’emersione del lavoro sommerso». Il provvedimento ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di incentivi per il sostegno ad azioni di sistema finalizzate a favorire l’ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, l’accesso alla formazione, la conciliazione tra tempi di vita e professionali e la diffusione di una cultura del la- voro regolare. Gli incentivi sono stati concessi al fine di supportare l’utilizzo di so- luzioni flessibili nell’ambito dell’assistenza domiciliare da parte di persone che, avendo difficoltà a conciliare i tempi lavorativi e formativi con quelli familiari, ab- biano adottato comportamenti virtuosi per favorire l’emersione del lavoro som- merso attraverso la regolare contrattualizzazione e retribuzione del lavoro di cu- ra. I termini per la presentazione delle domande d’incentivo sono scadute a otto- bre 2012. Non è esclusa una riproposizione dell’intervento, in forme e modalità da stabilire, entro la prima metà del 2013 (Progetto 4_Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed emersione del sommerso - «Si.Con.Te.»). 36 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro
  • 37. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 Imprenditoria femminile: scaduti i termini per la presentazione delle domande di incentivo Sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di contributo a soste- gno dell’imprenditoria femminile (decreto del Presidente della Regione numero 0312/Pres del 23 dicembre 2011). La riapertura dei termini a sportello, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento, potrà essere stabilita dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle attività produttive (Progetto 5_Sostegno all’imprenditoria femminile). AZIONE 8. CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ E RESPONSABILITÀ D’IMPRESA Contratti di solidarietà difensivi, nuovo regolamento regionale In virtù del «Regolamento per la concessione e l’erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l’integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente ri- duzione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 4 giugno 2009, numero 11, emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, numero 235», l’amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi alle imprese che, in Friuli Venezia Giulia, stipulano contratti di solidarietà difensivi, e a provvedere al contempo all’integrazione della retri- buzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell’orario di la- voro. Con decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2012, numero 076/Pres, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 14 del 4 a- prile 2012, sono state apportate alcune modifiche al precedente regolamento regionale. In particolare, il nuovo provvedimento sostiene che «con di- chiarazione espressa e irrevocabile contenuta nella domanda di con- tributo, le imprese possono richiedere che anche le quote» spettanti alle imprese stesse vengano concesse ai lavoratori «a titolo di soste- gno al reddito». La modifica trova applicazione esclusivamente rispetto ai procedimenti instaurati per le domande di contributo presentate successiva- mente all’entrata in vigore del nuovo regolamento (Progetto 1_Contratti di solidarietà difensivi). Responsabilità sociale delle imprese, domande dal primo gennaio 2013 L’articolo 51 della Legge regionale 18/2005 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) promuove l’adozione del bilan- cio sociale, la certificazione etica e la responsabilità sociale delle imprese, quali strumenti per garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condi- zioni di lavoro. Con il DPReg 032/Pres del 12 febbraio 2008, la Regione ha in- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro 37
  • 38. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 teso regolamentare le modalità di concessione e di erogazione di incentivi per la promozione di tali principi nelle imprese. Le domande di contributo vanno presentate alla Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e pari op- portunità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dal primo gennaio al 31 ottobre di ogni anno, anteriormente all’avvio delle iniziative previste dal regolamento regionale. Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valu- tativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande (Progetto 2_Promozione dei principi di solidarietà sociale nelle impre- se). COMUNICAZIONI Aggiornamento della sezione «Recapiti utili» Si segnala che si è provveduto a un ampio aggiornamento della sezione «Re- capiti utili», in particolare per quanto riguarda le amministrazioni provinciali e i centri per l’impiego della regione. 38 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro
  • 39. LE POLITICHE DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA / 13 DICEMBRE 2012 ALTRE SEGNALAZIONI Stato di disoccupazione, si adegua alla riforma Fornero il regolamento regionale del 2006 Sarà modificato, a decorrere dal primo gennaio 2013, il regolamento regionale recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata (approvato con decreto del Presidente della Regione del 25 luglio 2006, nu- mero 227/Pres). Le modifiche si rendono necessarie al fine di adeguare l’atto alle nuove disposizioni della riforma nazionale del lavoro (Legge 92/2012). In particolare sarà rivista la definizione dello stato di disoccupazione. Il prece- dente regolamento è disponibile al seguente sito web: http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0227-2006.pdf Formazione professionale, potenziati i corsi destinati ai lavoratori disoccupati L’amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia ha destinato lo scorso ot- tobre 1,8 milioni di euro alla qualificazione di base abbreviata, ovvero ai corsi di formazione professionale prioritariamente destinati ai lavoratori disoccupati. Le risorse si aggiungono ai 3,5 milioni precedentemente stanziati. L’obiettivo dell’intervento è contribuire a contrastare gli effetti della crisi, attraverso la creazione di competenze mirate e coerenti con le richieste delle aziende. In questo contesto sono stati individuati cinquanta profili emergenti, nell'ambito di sette settori produttivi. I corsi hanno una durata di 1.000 ore, il 30 per cen- to delle quali da trascorrere in stage. Informazioni possono essere richieste agli enti di formazione accreditati dalla Regione. Friuli Venezia Giulia, disciplinata l’offerta formativa pubblica rivolta ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante Sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 27 del 4 luglio 2012 le direttive che disciplinano le modalità di presentazione, avvio, attuazione e gestione amministrativa delle attività previste dall’articolo 2 del regolamento di disciplina dell’offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli arti- coli 4, comma 1, lettera c) e 53 della Legge regionale 16 novembre 1982, numero 76 (Ordinamento della formazione professionale) e dell’articolo 4, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Agenzia regionale del lavoro 39