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REGIONE PUGLIA         Dipartimento di Prevenzione
                           SPESAL Area Nord



    IL PUNTO DI VISTA DEGLI ORGANI DI
PREVENZIONE E CONTROLLO. CONTRIBUTO
A FAVORE DI UNA CORRETTA APPLICAZIONE
   DEGLI ACCORDI STATO-REGIONI SULLA
              FORMAZIONE

                              G. Di Leone
Antonio Gramsci (1891-1911)
2


    “Produrre cultura non
      significa solo fare delle
      scoperte originali,
      significa anche e
      specialmente diffondere
      criticamente delle verità
      già scoperte,
      “socializzarle”, per così
      dire, e pertanto farle
      diventare basi di azioni
      vitali, elemento di
      coordinamento e di ordine
      intellettuale o morale”
Il parere dei sindacati
3


     Impostazione formalistica largamente presente
     nelle nostre imprese, avvallata da «strutture
     pubbliche che non verificano i reali livelli di
     conoscenza dei lavoratori, badando solamente
     ad accertare il possesso della documentazione
     necessaria»
     Gran parte degli imprenditori preferisce
     l’adempimento formale all’accrescimento e alla
     condivisione delle conoscenze con i lavoratori
L’azione formativa è efficace?
4


     Si frequentano i corsi di      Occorre incentivare la
     formazione perché              consapevolezza puntando su
     obbligati (manca una           percorsi formativi coerenti con
     partecipazione                 i processi aziendali, per
     consapevole e costruttiva)     gruppi omogenei di lavoratori
                                    e con trasparenza nei confronti
                                    dei percorsi formativi
     Troppe lezioni frontali che
     risultano eccessivamente       Individuare le priorità
     piene di contenuti non         formative e puntare su
     sempre allineati alle reali    metodologie didattiche mirate
     esigenze formativi dei         alla modifica dei
     singoli gruppi di lavoratori   comportamenti errati
Strumenti per l’analisi dei bisogni
5
    formativi
     Analisi dei documenti aziendali (DVR, percorsi
     formativi pregressi)
     Analisi dei processi lavorativi
     Focus Group (datori di lavoro, RSPP, RLS, ASPP,
     Preposti, MC)
     Interviste/questionari
     Analisi delle competenze
     Osservazione diretta/partecipata
     ………

                                                         AIF
                                           Associazione Italiana Formatori
Di cosa parliamo
6


     Accordi del 21/12/2011 (Datori di
     lavoro, Dirigenti e Preposti)
     Accordo del 22/02/2012 (Attrezzature)
     Commissione consultiva del 18/04/2012
     (qualificazione del formatore)
     Linee interpretative approvate il
     25/07/2012 dalla Commissione ex art.
     6 D.Lgs. 81/08
LAVORATORI - DURATA e
7
     CONTENUTI MINIMI
     FORMAZIONE
      GENERALE
        4 ORE
                      RISCHIO BASSO – 4 h
                       Uffici e servizi, Commercio,
                           Artigianato, Turismo


    FORMAZIONE        RISCHIO MEDIO – 8 h
     SPECIFICA     Agricoltura, Pesca, Pubbl. amm.ne,
                        Trasporti, Magazzinaggio

                       RISCHIO ALTO – 12 h
                   Costruz., Industria, Alimentare, Tessile,
                  Legno, Energia, Rifiuti, Raffinerie,Chimica,
                                    Sanità
Formazione, non addestramento
8




    Il numero di ore di formazione
    indicato per ciascun settore
    comprende la "formazione
    generale" e quella "specifica", ma
    non "l'addestramento"
Art. 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
9


     FORMAZIONE: processo              ADDESTRAMENTO:
     educativo attraverso il quale     complesso delle attività
     trasferire ai lavoratori ed       dirette a fare apprendere
     agli altri soggetti del sistema   ai lavoratori l’uso corretto
     prevenzione e protezione          di attrezzature, macchine,
     aziendale conoscenze e            impianti, sostanze,
     procedure utili                   dispositivi, anche di
     all’acquisizione di               protezione individuale, e le
     competenze per lo                 procedure di lavoro
     svolgimento in sicurezza dei
     rispettivi compiti in azienda e
     alla identificazione, alla
     riduzione e alla gestione dei
     rischi
Art. 37 – Formazione dei lavoratori e loro
     rappresentanti
10


     4.        La formazione e, ove previsto, l’addestramento
               specifico devono avvenire in occasione:
          a)     Della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio
                 dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione
                 di lavoro;
          b)     Del trasferimento o cambiamento di mansioni;
          c)     Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o
                 di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
                 pericolosi
     5.        L’addestramento viene effettuato da persona
               esperta e sul luogo di lavoro
FORMAZIONE SPECIFICA
11


     Per l’individuazione del settore economico e
     la determinazione della durata della
     formazione specifica sarà necessario
     riferirsi al codice di attività ATECO
     dell’attività (v. Allegati all’accordo)

     Formazione specifica di lavoratori che
     operano in attività di tipo impiegatizio: 4 ore
     a prescindere dal settore economico di
     appartenenza
CONTENUTI DELLA
12
     FORMAZIONE SPECIFICA
      I contenuti sono in relazione a quanto
      emerso dalla valutazione dei rischi e
      devono essere pertanto intesi come
      minimi.
       Il percorso formativo e i relativi
      argomenti possono essere ampliati in
      base alla natura e all'entità dei rischi
      effettivamente presenti in azienda,
      aumentando di conseguenza il numero
      di ore di formazione necessario.
AGGIORNAMENTO
13


     Durata minima di 6 ORE nell’arco dei 5 anni
     dalla data di conclusione del rispettivo
     percorso di formazione
     Non possono essere riproposti i contenuti
     dei corsi di base
     Nell’aggiornamento non sono ricomprese le
     attività formative previste:
     •   in caso di trasferimento o di cambiamento di mansioni,
         introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove
         tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi (art. 37,
         comma 4);
     •   quelle derivanti dall’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di
         nuovi rischi (art. 37, comma 6).
FORMAZIONE AGGIUNTIVA
14




                  Formazione relativa a rischi specifici
                  di cui ai titoli successivi al Titolo I° del
                         D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
                   Es. : art. 73 co. 5 (attrezzature) – art.
                      136 co. 6 (montaggio ponteggi)

     FORMAZIONE
     AGGIUNTIVA

                   Formazione prevista da norme
                               speciali
                   Es. : DPR n. 177/2011 (ambienti
                              confinati)
Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta da
              Stato-
     Accordo Stato-Regioni 22.2.2012 formazione specifica
15


       PLE (con stab. / senza stab. / cumulativa) All. III
       Gru per autocarri All.IV
       Gru a torre (rotaz. in basso / in alto / cumulativa) All.V
       Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
       (industriali semoventi / a braccio telescopico /
       sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi /
       cumulativa) All.VI
       Gru mobili (ev. modulo aggiuntivo per gru mobili su
       ruote con falcone telescopico o brandeggiabile) All.VII
       Trattori agricoli o forestali (ruote / cingoli) All. VIII
       Macchine movimento terra (escavatori idraulici / a
       fune / pale caricatrici frontali / terne / autoribaltabili a
       cingoli) All. IX
FORMAZIONE FACOLTATIVA
16
     ART. 21
     Contenuti e articolazione della formazione dei
     lavoratori possono costituire
                         RIFERIMENTO
     per la formazione (facoltativa) prevista all’art. 21,
     comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008, per
     componenti dell’impresa familiare - lavoratori
     autonomi che compiono opere o servizi - coltivatori
     diretti del fondo - soci delle società semplici operanti
     nel settore agricolo - artigiani e i piccoli
     commercianti.
                     formazione obbligatoria
     se prevista ex lege come nel caso del DPR n. 177/2011
     (qualificazione delle imprese per lavori in ambienti
     confinati)
PREPOSTI e DIRIGENTI
17



            Obbligo di formazione adeguata e
                         specifica

     Parziale possibilità di utilizzo modalità
          e-learning (punti 1-5 par. 5)


           Prova di verifica obbligatoria
                  (colloquio / test)
LAVORATORI STAGIONALI
18
     AGRICOLTURA
      L’accordo non si applica nei confronti dei
      lavoratori stagionali impiegati dalle imprese
      medie e piccole del settore agricolo (art. 3,
      co.13 D.Lgs. n. 81/2008)
      Per queste imprese è prevista l’emanazione di
      disposizioni semplificate per gli adempimenti
      relativi all’informazione alla formazione e alla
                   informazione,
                   informazione
      sorveglianza sanitaria
      Se questo provvedimento non sarà emanato
      entro 18 mesi dalla data di pubblicazione
      dell’Accordo (11 luglio 2013) si applicherà
      l’Accordo 21.12.2011
LAVORO SOMMINISTRATO
19


     1. Somministratore e utilizzatore possono
        concordarsi su FORMAZIONE GENERALE a carico
        del somministratore e FORMAZIONE SPECIALE a
        carico dell’utilizzatore

     2. Senza accordi: la formazione da parte del
        SOMMINISTRATORE solo per le attrezzature di
        lavoro necessarie all’attività lavorativa per la quale
        i lavoratori vengono assunti

     3. Il contratto di somministrazione può porre a carico
        dell’UTILIZZATORE anche l’obbligo d formazione
        sull’utilizzo delle attrezzature
FORMAZIONE A DISTANZA
     (e-
     (e-learning)
20


     Ammessa UNICAMENTE per:
     • formazione generale per i lavoratori
     (relativamente alle 4 ore comuni a tutti i settori
     e a tutti i lavoratori);
     • formazione dei preposti su argomenti dei
     punti da 1 a 5 (normativa, individuazione dei
     rischi, organizzazione della sicurezza, aspetti
     comunicativi);
     • formazione dei dirigenti per l’intero percorso
     formativo;
     • aggiornamento
…e-learning
     …e-
21


     unicamente in presenza delle condizioni
     previste nell’Allegato I all’Accordo

     Può essere svolta presso il soggetto formatore,
     l’azienda, il domicilio del partecipante, purché
     sia garantito l’utilizzo delle tecnologie
     necessarie e la familiarità con esse, il
     riconoscimento del destinatario della
     formazione, la buona conoscenza della lingua
     utilizzata, il rispetto del vincolo dell’orario di
     lavoro e senza onere alcuno per i lavoratori
COLLABORAZIONE CON
22
     ORGANISMI PARITETICI

     La formazione dei lavoratori e quella dei
     loro rappresentanti deve avvenire in
     collaborazione con organismi paritetici
     e enti bilaterali (equiparazione ex art. 51
     co. 4 D.Lgs. n. 81/2008)

     ove presenti nel settore e nel territorio
         presenti:
     in cui è svolta l’attività del datore di
     lavoro
COLLABORAZIONE CON
23
     ORGANISMI PARITETICI
     …… previa formalizzazione della richiesta
       (con elementi chiarificatori del percorso
       formativo proposto).
     In caso di mancata risposta entro 15 giorni
       dalla richiesta il DL procede con la
       formazione prevista.
     In caso di risposta deve tenere conto delle
       indicazioni ivi contenute
Qualificazione dei formatori
     Alcune riflessioni
24   - segue -

          Non è stata prevista la qualificazione di
          formatori per una limitata e circoscritta
          formazione all’interno delle micro e piccole
          imprese con bassi rischi.



          Per cercare di semplificare, soprattutto in tali imprese
          si potrebbe ipotizzare la figura del Collaboratore
          formato
Alcune riflessioni
     - segue -
25


          Non sono previste forme di attestazione
          dei formatori qualificati

          Si potrebbe istituire un apposito elenco dei
          formatori qualificati

          In assenza di un elenco o altre forme altrettanto
          valide la figura del formatore sarebbe l’unica a
          non prevedere un controllo pubblico
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
26

     •   N° max discenti/corso: 24

     •   Attività pratiche rapporto istruttore/allievi: 1/6

     •   Attività pratiche svolte in area idonea come da All. I

     •   E-learning: solo per formazione generale (moduli
         giuridico-normativo e tecnico)

     •   Modulo giuridico-normativo: è credito formativo
         permanente per attrezzature simili

     •   Accertamento apprendimenti: verifiche intermedie e
         finali
Formazione e aggiornamento di RSPP
27
     e ASPP
      Necessità di rispettare contemporaneamente
      tutti i criteri definiti ai punti 2.1 e 2.2
      dell’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006
      … in particolare il numero dei partecipanti.
      Troppo spesso accade che vengano assegnati
      crediti formativi per eventi seminariali,
      convegni, forum o riunioni alle quali
      partecipano più delle 30 unità previste come
      massimo dal citato accordo.
Al termine del corso



                                      Attestato di abilitazione
     Responsabile progetto            rilasciato dal soggetto
       formativo redige                      formatore
      valutazione globale           (custodia del fascicolo del
                                         corso per 10 anni)



         alla Regione
      per inserimento del                 al Lavoratore
     nominativo nel registro
        informatizzato
28
Mancata formazione - conseguenze
29
Responsabilità




            SPECIFICA
                                                       GENERALE
 Formazione n. 81/2008
        D.Lgs.                                              Omicidio e
 lavoratori e         Formazione del                           lesioni
     RLS              DL che svolge i                        personali
                      compiti di RSPP                         colpose

               Art. 34, co. 2 Attrezza
                                     ture
     sanz.to da art. 55, co. 2 lett. b)         Penale artt. 589 e 590 c.p.
     Art. 37, co. 1 e 7 e art. 73, co. 5       Civile artt. 2043 e 2087 c.c.
      sanz.ti da art. 55, co. 5 lett. c)     Risarcimenti
30                                          per fatti illeciti
Alcune riflessioni
     - segue -
31



            Non sono introdotte norme che
            prevedono l’effettività della
            formazione a cominciare
            dall’introduzione di qualche forma di
            controllo
                        Occorre definire i vari soggetti
                        pubblici a cui assegnare i compiti di
                        assistenza, vigilanza e controllo e di
                        definire anche per i formatori
                      • elementi premiali
                      • sanzioni amministrative, interdittive o
                        penali
Alcune riflessioni
     - segue -
32



           I criteri individuati garantiranno la
           formazione come progetto?
                 Un aspetto critico della formazione è rappresentato
                 dall’effetto meramente estetico: il formatore può
                 essere più centrato sulla riuscita dell’intervento fine a
                 se stesso senza tener conto della efficacia, del
                 comportamento che ne
                 scaturisce se sarà o no
                 coerente con la formazione
                 erogata.
Ultima riflessione
33

     … È importante che il formatore attui una riflessione sul
     proprio lavoro durante tutto il percorso di formazione. ..
     determinante per adattare il percorso formativo anche in
     itinere. Il formatore deve fare costantemente i conti con la
     propria progettazione e la propria pratica. In tal senso
     esso deve prendere coscienza che nel formare egli stesso
     apprende e pertanto deve essere in grado non solo di
     gestire i percorsi altrui ma anche il proprio. Non a caso si
     parla di formatore come "professionista riflessivo".
     Parlare di skills è riduttivo, le competenze vengono poste
     al centro e sono molteplici (disciplinari, progettuali,
     relazionali, valutative....); la figura emerge nel momento in
     cui esse vengono "orchestrate" in base alla situazione
     richiesta e non semplicemente sommate.         Dott.ssa Annarita Bramucci
                                                        Università degli Studi di Macerata
                                                            Scienze della Formazione
K. Popper
34



“Quello che chiamiamo il metodo
scientifico consiste nell’imparare
sistematicamente dai nostri errori”

La vitalità di un sistema è
proporzionata alla sua capacità di
individuare gli errori che ha
commesso e alla velocità con cui li
elimina

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04 applicazione accordi stato regioni formazione

  • 1. REGIONE PUGLIA Dipartimento di Prevenzione SPESAL Area Nord IL PUNTO DI VISTA DEGLI ORGANI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. CONTRIBUTO A FAVORE DI UNA CORRETTA APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE G. Di Leone
  • 2. Antonio Gramsci (1891-1911) 2 “Produrre cultura non significa solo fare delle scoperte originali, significa anche e specialmente diffondere criticamente delle verità già scoperte, “socializzarle”, per così dire, e pertanto farle diventare basi di azioni vitali, elemento di coordinamento e di ordine intellettuale o morale”
  • 3. Il parere dei sindacati 3 Impostazione formalistica largamente presente nelle nostre imprese, avvallata da «strutture pubbliche che non verificano i reali livelli di conoscenza dei lavoratori, badando solamente ad accertare il possesso della documentazione necessaria» Gran parte degli imprenditori preferisce l’adempimento formale all’accrescimento e alla condivisione delle conoscenze con i lavoratori
  • 4. L’azione formativa è efficace? 4 Si frequentano i corsi di Occorre incentivare la formazione perché consapevolezza puntando su obbligati (manca una percorsi formativi coerenti con partecipazione i processi aziendali, per consapevole e costruttiva) gruppi omogenei di lavoratori e con trasparenza nei confronti dei percorsi formativi Troppe lezioni frontali che risultano eccessivamente Individuare le priorità piene di contenuti non formative e puntare su sempre allineati alle reali metodologie didattiche mirate esigenze formativi dei alla modifica dei singoli gruppi di lavoratori comportamenti errati
  • 5. Strumenti per l’analisi dei bisogni 5 formativi Analisi dei documenti aziendali (DVR, percorsi formativi pregressi) Analisi dei processi lavorativi Focus Group (datori di lavoro, RSPP, RLS, ASPP, Preposti, MC) Interviste/questionari Analisi delle competenze Osservazione diretta/partecipata ……… AIF Associazione Italiana Formatori
  • 6. Di cosa parliamo 6 Accordi del 21/12/2011 (Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti) Accordo del 22/02/2012 (Attrezzature) Commissione consultiva del 18/04/2012 (qualificazione del formatore) Linee interpretative approvate il 25/07/2012 dalla Commissione ex art. 6 D.Lgs. 81/08
  • 7. LAVORATORI - DURATA e 7 CONTENUTI MINIMI FORMAZIONE GENERALE 4 ORE RISCHIO BASSO – 4 h Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo FORMAZIONE RISCHIO MEDIO – 8 h SPECIFICA Agricoltura, Pesca, Pubbl. amm.ne, Trasporti, Magazzinaggio RISCHIO ALTO – 12 h Costruz., Industria, Alimentare, Tessile, Legno, Energia, Rifiuti, Raffinerie,Chimica, Sanità
  • 8. Formazione, non addestramento 8 Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la "formazione generale" e quella "specifica", ma non "l'addestramento"
  • 9. Art. 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 9 FORMAZIONE: processo ADDESTRAMENTO: educativo attraverso il quale complesso delle attività trasferire ai lavoratori ed dirette a fare apprendere agli altri soggetti del sistema ai lavoratori l’uso corretto prevenzione e protezione di attrezzature, macchine, aziendale conoscenze e impianti, sostanze, procedure utili dispositivi, anche di all’acquisizione di protezione individuale, e le competenze per lo procedure di lavoro svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
  • 10. Art. 37 – Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti 10 4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) Della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) Del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi 5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro
  • 11. FORMAZIONE SPECIFICA 11 Per l’individuazione del settore economico e la determinazione della durata della formazione specifica sarà necessario riferirsi al codice di attività ATECO dell’attività (v. Allegati all’accordo) Formazione specifica di lavoratori che operano in attività di tipo impiegatizio: 4 ore a prescindere dal settore economico di appartenenza
  • 12. CONTENUTI DELLA 12 FORMAZIONE SPECIFICA I contenuti sono in relazione a quanto emerso dalla valutazione dei rischi e devono essere pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.
  • 13. AGGIORNAMENTO 13 Durata minima di 6 ORE nell’arco dei 5 anni dalla data di conclusione del rispettivo percorso di formazione Non possono essere riproposti i contenuti dei corsi di base Nell’aggiornamento non sono ricomprese le attività formative previste: • in caso di trasferimento o di cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi (art. 37, comma 4); • quelle derivanti dall’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6).
  • 14. FORMAZIONE AGGIUNTIVA 14 Formazione relativa a rischi specifici di cui ai titoli successivi al Titolo I° del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Es. : art. 73 co. 5 (attrezzature) – art. 136 co. 6 (montaggio ponteggi) FORMAZIONE AGGIUNTIVA Formazione prevista da norme speciali Es. : DPR n. 177/2011 (ambienti confinati)
  • 15. Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta da Stato- Accordo Stato-Regioni 22.2.2012 formazione specifica 15 PLE (con stab. / senza stab. / cumulativa) All. III Gru per autocarri All.IV Gru a torre (rotaz. in basso / in alto / cumulativa) All.V Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (industriali semoventi / a braccio telescopico / sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi / cumulativa) All.VI Gru mobili (ev. modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile) All.VII Trattori agricoli o forestali (ruote / cingoli) All. VIII Macchine movimento terra (escavatori idraulici / a fune / pale caricatrici frontali / terne / autoribaltabili a cingoli) All. IX
  • 16. FORMAZIONE FACOLTATIVA 16 ART. 21 Contenuti e articolazione della formazione dei lavoratori possono costituire RIFERIMENTO per la formazione (facoltativa) prevista all’art. 21, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008, per componenti dell’impresa familiare - lavoratori autonomi che compiono opere o servizi - coltivatori diretti del fondo - soci delle società semplici operanti nel settore agricolo - artigiani e i piccoli commercianti. formazione obbligatoria se prevista ex lege come nel caso del DPR n. 177/2011 (qualificazione delle imprese per lavori in ambienti confinati)
  • 17. PREPOSTI e DIRIGENTI 17 Obbligo di formazione adeguata e specifica Parziale possibilità di utilizzo modalità e-learning (punti 1-5 par. 5) Prova di verifica obbligatoria (colloquio / test)
  • 18. LAVORATORI STAGIONALI 18 AGRICOLTURA L’accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali impiegati dalle imprese medie e piccole del settore agricolo (art. 3, co.13 D.Lgs. n. 81/2008) Per queste imprese è prevista l’emanazione di disposizioni semplificate per gli adempimenti relativi all’informazione alla formazione e alla informazione, informazione sorveglianza sanitaria Se questo provvedimento non sarà emanato entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo (11 luglio 2013) si applicherà l’Accordo 21.12.2011
  • 19. LAVORO SOMMINISTRATO 19 1. Somministratore e utilizzatore possono concordarsi su FORMAZIONE GENERALE a carico del somministratore e FORMAZIONE SPECIALE a carico dell’utilizzatore 2. Senza accordi: la formazione da parte del SOMMINISTRATORE solo per le attrezzature di lavoro necessarie all’attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti 3. Il contratto di somministrazione può porre a carico dell’UTILIZZATORE anche l’obbligo d formazione sull’utilizzo delle attrezzature
  • 20. FORMAZIONE A DISTANZA (e- (e-learning) 20 Ammessa UNICAMENTE per: • formazione generale per i lavoratori (relativamente alle 4 ore comuni a tutti i settori e a tutti i lavoratori); • formazione dei preposti su argomenti dei punti da 1 a 5 (normativa, individuazione dei rischi, organizzazione della sicurezza, aspetti comunicativi); • formazione dei dirigenti per l’intero percorso formativo; • aggiornamento
  • 21. …e-learning …e- 21 unicamente in presenza delle condizioni previste nell’Allegato I all’Accordo Può essere svolta presso il soggetto formatore, l’azienda, il domicilio del partecipante, purché sia garantito l’utilizzo delle tecnologie necessarie e la familiarità con esse, il riconoscimento del destinatario della formazione, la buona conoscenza della lingua utilizzata, il rispetto del vincolo dell’orario di lavoro e senza onere alcuno per i lavoratori
  • 22. COLLABORAZIONE CON 22 ORGANISMI PARITETICI La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con organismi paritetici e enti bilaterali (equiparazione ex art. 51 co. 4 D.Lgs. n. 81/2008) ove presenti nel settore e nel territorio presenti: in cui è svolta l’attività del datore di lavoro
  • 23. COLLABORAZIONE CON 23 ORGANISMI PARITETICI …… previa formalizzazione della richiesta (con elementi chiarificatori del percorso formativo proposto). In caso di mancata risposta entro 15 giorni dalla richiesta il DL procede con la formazione prevista. In caso di risposta deve tenere conto delle indicazioni ivi contenute
  • 24. Qualificazione dei formatori Alcune riflessioni 24 - segue - Non è stata prevista la qualificazione di formatori per una limitata e circoscritta formazione all’interno delle micro e piccole imprese con bassi rischi. Per cercare di semplificare, soprattutto in tali imprese si potrebbe ipotizzare la figura del Collaboratore formato
  • 25. Alcune riflessioni - segue - 25 Non sono previste forme di attestazione dei formatori qualificati Si potrebbe istituire un apposito elenco dei formatori qualificati In assenza di un elenco o altre forme altrettanto valide la figura del formatore sarebbe l’unica a non prevedere un controllo pubblico
  • 26. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 26 • N° max discenti/corso: 24 • Attività pratiche rapporto istruttore/allievi: 1/6 • Attività pratiche svolte in area idonea come da All. I • E-learning: solo per formazione generale (moduli giuridico-normativo e tecnico) • Modulo giuridico-normativo: è credito formativo permanente per attrezzature simili • Accertamento apprendimenti: verifiche intermedie e finali
  • 27. Formazione e aggiornamento di RSPP 27 e ASPP Necessità di rispettare contemporaneamente tutti i criteri definiti ai punti 2.1 e 2.2 dell’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 … in particolare il numero dei partecipanti. Troppo spesso accade che vengano assegnati crediti formativi per eventi seminariali, convegni, forum o riunioni alle quali partecipano più delle 30 unità previste come massimo dal citato accordo.
  • 28. Al termine del corso Attestato di abilitazione Responsabile progetto rilasciato dal soggetto formativo redige formatore valutazione globale (custodia del fascicolo del corso per 10 anni) alla Regione per inserimento del al Lavoratore nominativo nel registro informatizzato 28
  • 29. Mancata formazione - conseguenze 29
  • 30. Responsabilità SPECIFICA GENERALE Formazione n. 81/2008 D.Lgs. Omicidio e lavoratori e Formazione del lesioni RLS DL che svolge i personali compiti di RSPP colpose Art. 34, co. 2 Attrezza ture sanz.to da art. 55, co. 2 lett. b) Penale artt. 589 e 590 c.p. Art. 37, co. 1 e 7 e art. 73, co. 5 Civile artt. 2043 e 2087 c.c. sanz.ti da art. 55, co. 5 lett. c) Risarcimenti 30 per fatti illeciti
  • 31. Alcune riflessioni - segue - 31 Non sono introdotte norme che prevedono l’effettività della formazione a cominciare dall’introduzione di qualche forma di controllo Occorre definire i vari soggetti pubblici a cui assegnare i compiti di assistenza, vigilanza e controllo e di definire anche per i formatori • elementi premiali • sanzioni amministrative, interdittive o penali
  • 32. Alcune riflessioni - segue - 32 I criteri individuati garantiranno la formazione come progetto? Un aspetto critico della formazione è rappresentato dall’effetto meramente estetico: il formatore può essere più centrato sulla riuscita dell’intervento fine a se stesso senza tener conto della efficacia, del comportamento che ne scaturisce se sarà o no coerente con la formazione erogata.
  • 33. Ultima riflessione 33 … È importante che il formatore attui una riflessione sul proprio lavoro durante tutto il percorso di formazione. .. determinante per adattare il percorso formativo anche in itinere. Il formatore deve fare costantemente i conti con la propria progettazione e la propria pratica. In tal senso esso deve prendere coscienza che nel formare egli stesso apprende e pertanto deve essere in grado non solo di gestire i percorsi altrui ma anche il proprio. Non a caso si parla di formatore come "professionista riflessivo". Parlare di skills è riduttivo, le competenze vengono poste al centro e sono molteplici (disciplinari, progettuali, relazionali, valutative....); la figura emerge nel momento in cui esse vengono "orchestrate" in base alla situazione richiesta e non semplicemente sommate. Dott.ssa Annarita Bramucci Università degli Studi di Macerata Scienze della Formazione
  • 34. K. Popper 34 “Quello che chiamiamo il metodo scientifico consiste nell’imparare sistematicamente dai nostri errori” La vitalità di un sistema è proporzionata alla sua capacità di individuare gli errori che ha commesso e alla velocità con cui li elimina