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Cassazione Penale, Sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36262 - Infortunio per scarica elettrica
              e responsabilità di un datore di lavoro e di un preposto




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                                Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

                                 Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente
                                    Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
                                Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
                                     Dott. CIAMPI F. - rel. Consigliere
                               Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere

                                      ha pronunciato la seguente:

                                              SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. IL (Omissis);

3) (Omissis) N. IL (Omissis);

4) (Omissis) S.R.L. responsabile civile;

5) (Omissis) S.P.A. responsabile civile;

avverso la sentenza n. 3362/2010 CORTE APPELLO DI PALERMO del 9/11/2010;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;

sentite le conclusioni del PG in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Foderaro che ha
concluso per la inammissibilità dei ricorsi (Omissis) e (Omissis).

Rigetto degli altri ricorsi.

                                                 Fatto



Con sentenza in data 9 novembre 2010, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Partinico in data 27 giugno 2008,
appellata dagli imputati (Omissis), (Omissis), (Omissis), nonchè dai responsabili civili (Omissis)
S.p.A. e (Omissis) S.r.l. dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati suddetti
in ordine al reato loro ascritto perchè estinto per intervenuta prescrizione; confermava nel resto
fa sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili.

Agli imputati era stato contestato il reato di cui agii articoli 113 e 590 c.p., il (Omissis) nella
qualità di legale rappresentante della ditta omonima e come tale datore di lavoro
dell'infortunato (Omissis) ed appaltatore nell'ambito del contratto di appalto stipulato con l'
(Omissis); il (Omissis) quale designato per conto dell'(Omissis). Il (Omissis) nella qualità di
preposto per conto della (Omissis) S.r.l., società alla quale la ditta di (Omissis) aveva ceduto il
ramo di azienda inerente gli appalti elettrici con l'(Omissis), perchè in cooperazione colposa tra
loro contribuivano a causare l'infortunio occorso a (Omissis) il quale-raggiunto l'ultimo palo
della tratta interessata ai lavori di ristrutturazione della linea MT-procedeva ad infiggere i paletti
della messa a terra nel terreno salendo su detto palo, così venendo ad essere colpito da una
scarica elettrica e provocandosi lesioni personali gravi all'arto superiore destro edemitorace e
emiaddome destro comportanti una malattia ed incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni.

2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso il difensore dell'(Omissis) e di (Omissis),
ricorso cui hanno successivamente rinunciato, nonchè i difensori di (Omissis) e (Omissis)
lamentando, quanto al (Omissis):

2.1 la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), per carenza assoluta di motivazione in
relazione ai punti 1 e 2 esposti nei motivi di appello (insussistenza del nesso di causalità in
relazione al Documento di valutazione dei rischi che sarebbe stato prodotto dalla difesa
all'udienza del 6 luglio 2007 ed alla liquidazione della provvisionale in favore della parte civile;

quanto al (Omissis):

2.2 parimenti la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), per carenza assoluta di
motivazione in relazione ai punti 1 e 2 esposti nei motivi di appello (insussistenza del nesso di
causalità in relazione al Documento di valutazione dei rischi che sarebbe stato prodotto dalla
difesa all'udienza del 6 luglio 2007 ed alla liquidazione della provvisionale in favore della parte
civile).

                                               Diritto



3. Va preliminarmente osservato che l'imputato (Omissis) e l' (Omissis) S.p.A., che avevano
interposto ricorso per cassazione contro la sentenza in data 9 novembre 2010 della Corte
d'Appello di Palermo hanno successivamente presentato dichiarazione di rinuncia.

I ricorsi presentati dalle suddette parti sono, pertanto, da dichiararsi inammissibili, ex articolo
591 c.p.p., comma 1, lettera d).

4. Quanto al ricorso presentato da (Omissis), osserva la Corte: l'imputato è stato tratto a
giudizio in qualità di legale rappresentante della ditta individuale omonima e come tale datore
di lavoro dell'infortunato (Omissis) e di appaltatore nell'ambito del contratto di appalto stipulato
con l'(Omissis) DISTRIBUZIONE S.p.A., committente, avente ad oggetto lo svolgimento dei
lavori su impianti a media e bassa tensione sulla linea MT (Omissis). In particolare è stato
contestato al (Omissis) di aver omesso di redigere il documento di valutazione dei rischi, di
nominare il medico competente, di informare e formare i lavoratori esposti ai rischi connessi
alle mansioni proprie, di nominare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di redigere il
piano operativo di sicurezza, di non aver formato i lavoratori sui rischi specifici a cui sono
esposti e di non aver conseguentemente controllato il rispetto delle norme di sicurezza da
parte dei lavoratori nonchè l'uso dei mezzi di protezione.

La Corte territoriale ha affermato - dopo aver ritenuto l'insussistenza delle condizioni per una
declaratoria ex articolo 129 c.p.p., comma 2 - la responsabilità ai fini civilistici del (Omissis)
sulla base delle conclusioni della disposta indagine peritale e ritenendo accertato il mancato
rispetto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994. In particolare secondo la
Corte territoriale "è emerso che egli non ha nominato il medico competente (articolo 4 comma
4), non ha trasmesso agli organi competenti quanto previsto dall'articolo 10 comma 2 e con
ogni probabilità ha redatto solo successivamente all'incidente il documento di valutazione dei
rischi (articolo 4); non ha curato in alcun modo la formazione del personale della ditta (articoli
21 e 22 e CEI EN 50110-1 Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4,
comma 2 e 4. Inoltre ai momento della esecuzione dei lavori ha redatto presente il POS,
previsto dal Decreto Legislativo n. 523 del 1999, articolo 8. Anche lui non ha rispettato quanto
previsto dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 5 e del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, in quanto ha ordinato l'esecuzione del lavoro al
(Omissis) pur essendo questi una persona scarsamente formata ed inadeguata per
competenze all'esecuzione di quel lavoro, non avendone i requisiti richiesti dalla CEI EN
50110-1 articolo 4.2..."

5. In merito al ricorso proposto da (Omissis), questi è stato tratto a giudizio nella qualità di
preposto per conto della (Omissis) S.r.l., società alla quale la ditta omonima era stato ceduto
dalla ditta del (Omissis) il ramo aziendale inerente gli appalti elettrici con l'(Omissis). è stato
contestato al (Omissis) di aver omesso di accordarsi prima dell'inizio dei lavori sulla linea
elettrica interessata con il designato per conto dell'(Omissis) ( (Omissis)) sull'assetto della rete
elettrica sulla quale intervenire e sulla descrizione e modalità di svolgimento dell'attività di
formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti, portando loro a conoscenza delle
norme di prevenzione e di non aver consequenzialmente controllato il rispetto delle norme di
sicurezza da parte dei lavoratori nonchè l'uso dei mezzi di protezione ed infine di aver disposto
l'inizio dei lavori prima di aver ricevuto il modello S8 da parte del (Omissis). Secondo la gravata
sentenza "a carico di costui, in qualità di preposto della (Omissis) deve essere ravvisata tale
identica (rispetto a quanto evidenziato in ordine alla posizione del (Omissis)) omissione e di
aver dato l'ordine dei lavori prima dello scambio del modulo S8 firmato dal (Omissis) e della
preventiva riunione con costui, condotta da porsi in stretto nesso causale con l'incidente
verificatosi, in quanto la corretta verifica della disalimentazione delle tratte interessate avrebbe
certamente evitato il grave incidente occorso al (Omissis), nè il (Omissis), come sostenuto
dalla sua difesa, avrebbe dovuto limitarsi a fare affidamento su quelle mere comunicazioni
telefoniche ed Indirette con il (Omissis). L'incontro preliminare tra i due imputati (Omissis) e
(Omissis), nelle rispettive qualità, avrebbe certamente consentito di fare chiarezza sull'effettivo
stato delle linee elettriche da demolire ed in particolare su un punto rilevatosi fatale, ovvero
che l'impianto da dimettere era costituito da due linee separate dal selezionatore aperto sul
palo 3011833 e che vi era la necessità di interrompere l'alimentazione elettrica da due diverse
cabine e ciò avrebbe potuto evitare quanto accaduto".

5. I ricorsi di entrambi gli imputati che possono essere trattati congiuntamente-sono
manifestamente infondati. Da un lato infatti essi - che si risolvono in una reiterazione dei motivi
di appello- contengono mere censure di merito afferenti la valutazione dei mezzi di prova che
sfuggono al sindacato di legittimità, in quanto la motivazione in proposito fornita dal giudice di
merito appare logica e congruamente articolata.

Nella specie, la responsabilità degli imputati, nelle loro rispettive qualità è stata correttamente
ricondotta dai giudici di merito, valorizzando gli elementi probatori in atti e gli esiti della
disposta CTU, le cui conclusioni "oltre ad apparire del tutto convincenti, disinteressate ed
immuni da censure, hanno ricevuto ulteriore conferma nelle conclusioni dei consulenti di
parte... nonchè nelle deposizioni testimoniali rese da (Omissis), dalla persona offesa, dai
dipendenti della (Omissis) e dal teste (Omissis)". Dall'altro le censure sollevate da entrambi gli
imputati, peraltro assolutamente generiche, soprattutto con riferimento al nesso di causalità,
tema approfonditamente trattato nella gravata sentenza, non riguardano tutti gli aspetti
sottolineati dalla Corte territoriale e come sopra riportati in ordine alla posizione dei singoli
ricorrenti e posti a base dell'affermata responsabilità degli stessi. In particolare la sentenza
impugnata evidenzia tra l'altro sulla base delle risultanze probatorie la totale carenza di
formazione del (Omissis), "considerando anche l'assenza di documenti comprovanti la effettiva
partecipazione dell'operaio ai corsi indetti dalla (Omissis)".

6. In ordine alla doglianza concernente l'entità della provvisionale, anche la stessa presenta
evidenti profili di inammissibilità, tenuto conto del condivisibile e consolidato indirizzo
interpretativo di questa Corte secondo cui (cfr. ex plurimis n. 34791/2010) non è deducibile con
il ricorso per cassazione la questione relativa alla pretesa eccessività della somma di denaro
liquidata a titolo di provvisionale.

7. Quanto comunque alla censura secondo cui l'impugnata sentenza non avrebbe tenuto conto
della responsabilità dei (Omissis) nella causazione dell'evento ("nel caso di specie il (Omissis)
non rispettò le istruzioni impartite dal preposto, non utilizzò i mezzi di protezione messi a
disposizione tra i quali il fioretto che gli avrebbe consentito di accorgersi che la linea non era
stata disalimentata"), la decisione è in linea, in punto di diritto, con la giurisprudenza costante
di questa Corte secondo la quale è principio non controverso quello secondo cui il datore di
lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro,
assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed
organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo
dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al
disposto dell'articolo 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito
garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di
lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo
correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40 c.p., comma
2, (tra le tante, Sezione 4, 8 luglio 2009, n. 34351 Fontanella). La gravata sentenza ha peraltro
a riguardo sottolineato, oltre quanto già ricordato, che secondo quanto accertato dal CTU il
(Omissis) non aveva ricevuto alcuna preparazione in merito alle attività che doveva eseguire e
nemmeno il minimo di formazione previsto dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994 e che "alla
luce di tali risultanze appare quanto meno dubbia la configurazione di un contributo causale
dell'operaio alla verificazione dell'incidente occorsogli, poichè è vero che egli, in qualità di
dipendente aveva l'obbligo ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 5 di
prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, ma la legge citata prevede anche
che tale obbligo sia adempiuto conformemente alla sua formazione ed alle Istruzioni ed ai
mezzi forniti dal datore di lavoro".

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la
condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in euro 500,00 (cinquecento), a titolo di sanzione pecuniaria, in favore
della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione
della causa di inammissibilità.

                                           P.Q.M.


dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno a quello della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

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02 infortunio per scarica elettrica

  • 1. Cassazione Penale, Sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36262 - Infortunio per scarica elettrica e responsabilità di un datore di lavoro e di un preposto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente Dott. FOTI Giacomo - Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere Dott. CIAMPI F. - rel. Consigliere Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) (Omissis) N. IL (Omissis); 2) (Omissis) N. IL (Omissis); 3) (Omissis) N. IL (Omissis); 4) (Omissis) S.R.L. responsabile civile; 5) (Omissis) S.P.A. responsabile civile; avverso la sentenza n. 3362/2010 CORTE APPELLO DI PALERMO del 9/11/2010; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI; sentite le conclusioni del PG in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Foderaro che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi (Omissis) e (Omissis). Rigetto degli altri ricorsi. Fatto Con sentenza in data 9 novembre 2010, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della
  • 2. sentenza del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Partinico in data 27 giugno 2008, appellata dagli imputati (Omissis), (Omissis), (Omissis), nonchè dai responsabili civili (Omissis) S.p.A. e (Omissis) S.r.l. dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati suddetti in ordine al reato loro ascritto perchè estinto per intervenuta prescrizione; confermava nel resto fa sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili. Agli imputati era stato contestato il reato di cui agii articoli 113 e 590 c.p., il (Omissis) nella qualità di legale rappresentante della ditta omonima e come tale datore di lavoro dell'infortunato (Omissis) ed appaltatore nell'ambito del contratto di appalto stipulato con l' (Omissis); il (Omissis) quale designato per conto dell'(Omissis). Il (Omissis) nella qualità di preposto per conto della (Omissis) S.r.l., società alla quale la ditta di (Omissis) aveva ceduto il ramo di azienda inerente gli appalti elettrici con l'(Omissis), perchè in cooperazione colposa tra loro contribuivano a causare l'infortunio occorso a (Omissis) il quale-raggiunto l'ultimo palo della tratta interessata ai lavori di ristrutturazione della linea MT-procedeva ad infiggere i paletti della messa a terra nel terreno salendo su detto palo, così venendo ad essere colpito da una scarica elettrica e provocandosi lesioni personali gravi all'arto superiore destro edemitorace e emiaddome destro comportanti una malattia ed incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni. 2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso il difensore dell'(Omissis) e di (Omissis), ricorso cui hanno successivamente rinunciato, nonchè i difensori di (Omissis) e (Omissis) lamentando, quanto al (Omissis): 2.1 la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), per carenza assoluta di motivazione in relazione ai punti 1 e 2 esposti nei motivi di appello (insussistenza del nesso di causalità in relazione al Documento di valutazione dei rischi che sarebbe stato prodotto dalla difesa all'udienza del 6 luglio 2007 ed alla liquidazione della provvisionale in favore della parte civile; quanto al (Omissis): 2.2 parimenti la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), per carenza assoluta di motivazione in relazione ai punti 1 e 2 esposti nei motivi di appello (insussistenza del nesso di causalità in relazione al Documento di valutazione dei rischi che sarebbe stato prodotto dalla difesa all'udienza del 6 luglio 2007 ed alla liquidazione della provvisionale in favore della parte civile). Diritto 3. Va preliminarmente osservato che l'imputato (Omissis) e l' (Omissis) S.p.A., che avevano interposto ricorso per cassazione contro la sentenza in data 9 novembre 2010 della Corte d'Appello di Palermo hanno successivamente presentato dichiarazione di rinuncia. I ricorsi presentati dalle suddette parti sono, pertanto, da dichiararsi inammissibili, ex articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera d). 4. Quanto al ricorso presentato da (Omissis), osserva la Corte: l'imputato è stato tratto a giudizio in qualità di legale rappresentante della ditta individuale omonima e come tale datore di lavoro dell'infortunato (Omissis) e di appaltatore nell'ambito del contratto di appalto stipulato con l'(Omissis) DISTRIBUZIONE S.p.A., committente, avente ad oggetto lo svolgimento dei lavori su impianti a media e bassa tensione sulla linea MT (Omissis). In particolare è stato
  • 3. contestato al (Omissis) di aver omesso di redigere il documento di valutazione dei rischi, di nominare il medico competente, di informare e formare i lavoratori esposti ai rischi connessi alle mansioni proprie, di nominare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di redigere il piano operativo di sicurezza, di non aver formato i lavoratori sui rischi specifici a cui sono esposti e di non aver conseguentemente controllato il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori nonchè l'uso dei mezzi di protezione. La Corte territoriale ha affermato - dopo aver ritenuto l'insussistenza delle condizioni per una declaratoria ex articolo 129 c.p.p., comma 2 - la responsabilità ai fini civilistici del (Omissis) sulla base delle conclusioni della disposta indagine peritale e ritenendo accertato il mancato rispetto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994. In particolare secondo la Corte territoriale "è emerso che egli non ha nominato il medico competente (articolo 4 comma 4), non ha trasmesso agli organi competenti quanto previsto dall'articolo 10 comma 2 e con ogni probabilità ha redatto solo successivamente all'incidente il documento di valutazione dei rischi (articolo 4); non ha curato in alcun modo la formazione del personale della ditta (articoli 21 e 22 e CEI EN 50110-1 Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4, comma 2 e 4. Inoltre ai momento della esecuzione dei lavori ha redatto presente il POS, previsto dal Decreto Legislativo n. 523 del 1999, articolo 8. Anche lui non ha rispettato quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 5 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, in quanto ha ordinato l'esecuzione del lavoro al (Omissis) pur essendo questi una persona scarsamente formata ed inadeguata per competenze all'esecuzione di quel lavoro, non avendone i requisiti richiesti dalla CEI EN 50110-1 articolo 4.2..." 5. In merito al ricorso proposto da (Omissis), questi è stato tratto a giudizio nella qualità di preposto per conto della (Omissis) S.r.l., società alla quale la ditta omonima era stato ceduto dalla ditta del (Omissis) il ramo aziendale inerente gli appalti elettrici con l'(Omissis). è stato contestato al (Omissis) di aver omesso di accordarsi prima dell'inizio dei lavori sulla linea elettrica interessata con il designato per conto dell'(Omissis) ( (Omissis)) sull'assetto della rete elettrica sulla quale intervenire e sulla descrizione e modalità di svolgimento dell'attività di formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti, portando loro a conoscenza delle norme di prevenzione e di non aver consequenzialmente controllato il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori nonchè l'uso dei mezzi di protezione ed infine di aver disposto l'inizio dei lavori prima di aver ricevuto il modello S8 da parte del (Omissis). Secondo la gravata sentenza "a carico di costui, in qualità di preposto della (Omissis) deve essere ravvisata tale identica (rispetto a quanto evidenziato in ordine alla posizione del (Omissis)) omissione e di aver dato l'ordine dei lavori prima dello scambio del modulo S8 firmato dal (Omissis) e della preventiva riunione con costui, condotta da porsi in stretto nesso causale con l'incidente verificatosi, in quanto la corretta verifica della disalimentazione delle tratte interessate avrebbe certamente evitato il grave incidente occorso al (Omissis), nè il (Omissis), come sostenuto dalla sua difesa, avrebbe dovuto limitarsi a fare affidamento su quelle mere comunicazioni telefoniche ed Indirette con il (Omissis). L'incontro preliminare tra i due imputati (Omissis) e (Omissis), nelle rispettive qualità, avrebbe certamente consentito di fare chiarezza sull'effettivo stato delle linee elettriche da demolire ed in particolare su un punto rilevatosi fatale, ovvero che l'impianto da dimettere era costituito da due linee separate dal selezionatore aperto sul palo 3011833 e che vi era la necessità di interrompere l'alimentazione elettrica da due diverse cabine e ciò avrebbe potuto evitare quanto accaduto". 5. I ricorsi di entrambi gli imputati che possono essere trattati congiuntamente-sono manifestamente infondati. Da un lato infatti essi - che si risolvono in una reiterazione dei motivi di appello- contengono mere censure di merito afferenti la valutazione dei mezzi di prova che
  • 4. sfuggono al sindacato di legittimità, in quanto la motivazione in proposito fornita dal giudice di merito appare logica e congruamente articolata. Nella specie, la responsabilità degli imputati, nelle loro rispettive qualità è stata correttamente ricondotta dai giudici di merito, valorizzando gli elementi probatori in atti e gli esiti della disposta CTU, le cui conclusioni "oltre ad apparire del tutto convincenti, disinteressate ed immuni da censure, hanno ricevuto ulteriore conferma nelle conclusioni dei consulenti di parte... nonchè nelle deposizioni testimoniali rese da (Omissis), dalla persona offesa, dai dipendenti della (Omissis) e dal teste (Omissis)". Dall'altro le censure sollevate da entrambi gli imputati, peraltro assolutamente generiche, soprattutto con riferimento al nesso di causalità, tema approfonditamente trattato nella gravata sentenza, non riguardano tutti gli aspetti sottolineati dalla Corte territoriale e come sopra riportati in ordine alla posizione dei singoli ricorrenti e posti a base dell'affermata responsabilità degli stessi. In particolare la sentenza impugnata evidenzia tra l'altro sulla base delle risultanze probatorie la totale carenza di formazione del (Omissis), "considerando anche l'assenza di documenti comprovanti la effettiva partecipazione dell'operaio ai corsi indetti dalla (Omissis)". 6. In ordine alla doglianza concernente l'entità della provvisionale, anche la stessa presenta evidenti profili di inammissibilità, tenuto conto del condivisibile e consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui (cfr. ex plurimis n. 34791/2010) non è deducibile con il ricorso per cassazione la questione relativa alla pretesa eccessività della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale. 7. Quanto comunque alla censura secondo cui l'impugnata sentenza non avrebbe tenuto conto della responsabilità dei (Omissis) nella causazione dell'evento ("nel caso di specie il (Omissis) non rispettò le istruzioni impartite dal preposto, non utilizzò i mezzi di protezione messi a disposizione tra i quali il fioretto che gli avrebbe consentito di accorgersi che la linea non era stata disalimentata"), la decisione è in linea, in punto di diritto, con la giurisprudenza costante di questa Corte secondo la quale è principio non controverso quello secondo cui il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'articolo 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40 c.p., comma 2, (tra le tante, Sezione 4, 8 luglio 2009, n. 34351 Fontanella). La gravata sentenza ha peraltro a riguardo sottolineato, oltre quanto già ricordato, che secondo quanto accertato dal CTU il (Omissis) non aveva ricevuto alcuna preparazione in merito alle attività che doveva eseguire e nemmeno il minimo di formazione previsto dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994 e che "alla luce di tali risultanze appare quanto meno dubbia la configurazione di un contributo causale dell'operaio alla verificazione dell'incidente occorsogli, poichè è vero che egli, in qualità di dipendente aveva l'obbligo ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 5 di prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, ma la legge citata prevede anche che tale obbligo sia adempiuto conformemente alla sua formazione ed alle Istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro". Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in euro 500,00 (cinquecento), a titolo di sanzione pecuniaria, in favore
  • 5. della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.