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                                            N. 160 del 24.10.2012
                                            N. 160 del 24.10.2012




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OGGETTO: Certificazione dei crediti della PA: la procedura è online


 Gentile Cliente,
         con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza
 che è stata resa operativa la piattaforma web che consente alle imprese che vantano crediti
 con la PA di avviare il procedimento elettronico di certificazione del credito in modalità
 telematica. Lo ha reso noto il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un comunicato stampa
 pubblicato la settimana scorsa. Il servizio online per la certificazione dei crediti con la Pubblica
 Amministrazione è stato predisposto ai sensi dei decreti ministeriali del 22 maggio 2012 e del
 25 giugno 2012. L’obiettivo è quello di semplificare la procedura finalizzata alla cessione,
 anticipazione e compensazione dei crediti certificati.



Premessa


       Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., i “decreti
certificazione” attuano l’obbligo per lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le regioni, gli enti locali e gli
enti del Servizio Sanitario Nazionale di certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti
relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.


Chi può presentare l’istanza
L’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque, società, impresa individuale o
persona fisica, vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un
contratto avente a oggetto somministrazioni, forniture e appalti nei confronti di una P.A.
Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, le norme non indicano alcun termine
entro il quale inoltrare le istanze di certificazione.
Non sono in ogni caso certificabili le somme relative a debiti fuori bilancio delle
amministrazioni.




                   A quali amministrazioni o enti si può richiedere la certificazione


L’istanza di certificazione può essere presentata per i crediti vantati nei confronti di:
          amministrazioni statali, centrali e periferiche;
          regioni e province autonome;
          enti locali;
          enti del Servizio Sanitario Nazionale.
La certificazione non può essere richiesta ai seguenti enti, espressamente esclusi dal testo
normativo:
          enti locali commissariati;
          enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai
           disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, se
           nell’ambito di detti piani o di detti programmi sono previste operazioni relative al debito.


Non è possibile richiedere la certificazione per i crediti vantati nei confronti di:
           organi costituzionali e a rilevanza costituzionale;
           camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
           enti pubblici economici;
           enti e organismi di diritto privato;
           società a partecipazione pubblica.


Il procedimento di certificazione del credito


           Il procedimento di certificazione del credito viene gestito a regime tramite una piattaforma
elettronica (Piattaforma per la Certificazione dei Crediti) PCC.
Gli attori principali della certificazione dei crediti sono:
            il titolare del credito;
            l’amministrazione o ente debitore;


                                                                                                          2
       i creditori subentranti (Banche o intermediari e l’Agente della riscossione).


                                     L’istanza per la certificazione


Il titolare del credito dà inizio al processo di certificazione, presentando alla P.A., nei confronti
della quale vanta un credito certificabile, un’istanza per la certificazione.
Se la P.A. non provvede al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il
creditore può chiedere, all’Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, la
nomina di un commissario ad acta, il quale provvederà al rilascio della suddetta certificazione
in luogo della P.A.
Il creditore, ottenuta la certificazione, può recarsi presso una banca o un intermediario finanziario
abilitato al fine di effettuare una cessione del credito, ovvero per ottenere un’anticipazione a
valere sullo stesso.
Può anche recarsi presso una sede dell’Agente della riscossione e chiedere la compensazione del
credito certificato con le somme dovute per tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi
assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, entrate spettanti alla P.A. che ha rilasciato la certificazione, notificati entro il 30
aprile 2012, nonché oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata
all’Agente della riscossione.


L’amministrazione o ente debitore riceve le istanze di certificazione e, dopo aver effettuato gli
opportuni riscontri, certifica il credito ovvero ne rileva l’inesigibilità o l’insussistenza, anche
parziale.
Nel caso in cui la P.A. vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa
al netto di tali somme.


Accreditamento al sistema PCC


         I soggetti coinvolti nella certificazione devono necessariamente accreditarsi alla piattaforma
(PCC) seguendo le indicazioni di seguito riportate.


I soggetti creditori
Se il creditore è una società o un’impresa individuale, può operare nel sistema PCC
direttamente il titolare o un suo rappresentante. Per potersi accreditare alla piattaforma, egli deve:
       inserire alcune informazioni personali;
       fornire la scansione di un valido documento d’identità;
       sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità;
       indicare quali società o imprese individuali rappresenti (alcuni dei dati sono reperiti
        automaticamente dal sistema mediante un collegamento con il Registro delle Imprese).


                                                                                                       3
Le credenziali di accesso si compongono di due elementi distinti:
             il sistema PCC prevede, infatti, l’invio separato di tali elementi, rispettivamente, alla
              persona che ha effettuato l’accreditamento e alla casella di posta elettronica certificata
              (PEC) registrata sul Registro delle imprese della società o impresa individuale
              rappresentata.


Solo l’utilizzo congiunto di entrambi gli elementi consente di completare correttamente
la registrazione sul sistema.
Se il creditore è una persona fisica (ad esempio un libero professionista) deve preventivamente,
effettuare un riconoscimento de visu, presso la P.A. e, con le credenziali di accesso ricevute,
completare l’accreditamento al sistema PCC.


Il creditore, dopo aver effettuato l’accreditamento, inoltra l’istanza di certificazione del credito
utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dal sistema PCC.


Il sistema presenta all’utente un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni relative al
creditore già inserite in fase di registrazione, che deve essere completato specificando:
          la P.A. nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione;
          il dettaglio delle fatture a cui si riferisce il credito;
          la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla normativa.
Al rilascio della certificazione o della rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità del credito, il
creditore ne riceve notifica all’indirizzo specificato di Posta Elettronica Certificata – PEC.


 Il sistema permette comunque di verificare, in ogni momento, lo stato di avanzamento del
 processo di certificazione e l’eventuale decorrenza dei termini per la richiesta di nomina di un
 commissario ad acta, per ciascuna istanza presentata.


L’inerzia dell’amministrazione o ente debitore
Se la P.A. non provveda entro 30 giorni al rilascio della certificazione o della rilevazione
dell’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, il creditore può presentare istanza di
nomina di un commissario ad acta utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dalla
piattaforma informatica.
Il sistema PCC propone un modulo precompilato con tutte le informazioni già inserite nell’istanza
di certificazione alla quale ci si riferisce.
Il creditore riceve notifica sia dell’avvenuta nomina del commissario ad acta, che del rilascio della
certificazione, o della rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito,
all’indirizzo PEC specificato.




                                                                                                      4
L’utilizzo della certificazione


         Il creditore, ottenuta la certificazione, può utilizzare il credito in diversi modi e in
particolare:
      può effettuare la cessione, anche parziale, ovvero chiedere un’anticipazione a valere sullo
       stesso presso una banca o un intermediario finanziario abilitato;
      può chiedere all’Agente della riscossione la compensazione di tutto o parte del credito
       certificato con le somme dovute per i tributi, i contributi e altri debiti.
                   Accesso al sistema per la certificazione dei crediti della P.A.


                      La piattaforma PCC è già disponibile collegandosi all’indirizzo
           http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml


    Per informazioni e problemi tecnici sarà possibile contattare il servizio di assistenza all’indirizzo:
                                    certificazionecrediti@tesoro.it.




                                                                                        Distinti saluti




                                                                                                             5

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STUDIO NATILLO /Certificazione dei crediti della PA: la procedura è online

  • 1. Sede Legale: 82030 San Salvatore Telesino (BN) Via Molino Pacelli 31 Uffici Amm.vi: 82037 Telese Terme (BN) Via Caio Ponzio Telesino, 63 C.F. e P.IVA 00897440624 – Tel. 0824/976528 – Fax 0824/974818 e-mail: info@studionatillo.it www.studionatillo.it Informativa per la clientela di studio Informativa per la clientela di studio N. 160 del 24.10.2012 N. 160 del 24.10.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Certificazione dei crediti della PA: la procedura è online Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che è stata resa operativa la piattaforma web che consente alle imprese che vantano crediti con la PA di avviare il procedimento elettronico di certificazione del credito in modalità telematica. Lo ha reso noto il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un comunicato stampa pubblicato la settimana scorsa. Il servizio online per la certificazione dei crediti con la Pubblica Amministrazione è stato predisposto ai sensi dei decreti ministeriali del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012. L’obiettivo è quello di semplificare la procedura finalizzata alla cessione, anticipazione e compensazione dei crediti certificati. Premessa Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., i “decreti certificazione” attuano l’obbligo per lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale di certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Chi può presentare l’istanza
  • 2. L’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque, società, impresa individuale o persona fisica, vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente a oggetto somministrazioni, forniture e appalti nei confronti di una P.A. Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, le norme non indicano alcun termine entro il quale inoltrare le istanze di certificazione. Non sono in ogni caso certificabili le somme relative a debiti fuori bilancio delle amministrazioni. A quali amministrazioni o enti si può richiedere la certificazione L’istanza di certificazione può essere presentata per i crediti vantati nei confronti di:  amministrazioni statali, centrali e periferiche;  regioni e province autonome;  enti locali;  enti del Servizio Sanitario Nazionale. La certificazione non può essere richiesta ai seguenti enti, espressamente esclusi dal testo normativo:  enti locali commissariati;  enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, se nell’ambito di detti piani o di detti programmi sono previste operazioni relative al debito. Non è possibile richiedere la certificazione per i crediti vantati nei confronti di:  organi costituzionali e a rilevanza costituzionale;  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;  enti pubblici economici;  enti e organismi di diritto privato;  società a partecipazione pubblica. Il procedimento di certificazione del credito Il procedimento di certificazione del credito viene gestito a regime tramite una piattaforma elettronica (Piattaforma per la Certificazione dei Crediti) PCC. Gli attori principali della certificazione dei crediti sono:  il titolare del credito;  l’amministrazione o ente debitore; 2
  • 3. i creditori subentranti (Banche o intermediari e l’Agente della riscossione). L’istanza per la certificazione Il titolare del credito dà inizio al processo di certificazione, presentando alla P.A., nei confronti della quale vanta un credito certificabile, un’istanza per la certificazione. Se la P.A. non provvede al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il creditore può chiedere, all’Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, la nomina di un commissario ad acta, il quale provvederà al rilascio della suddetta certificazione in luogo della P.A. Il creditore, ottenuta la certificazione, può recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato al fine di effettuare una cessione del credito, ovvero per ottenere un’anticipazione a valere sullo stesso. Può anche recarsi presso una sede dell’Agente della riscossione e chiedere la compensazione del credito certificato con le somme dovute per tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, entrate spettanti alla P.A. che ha rilasciato la certificazione, notificati entro il 30 aprile 2012, nonché oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all’Agente della riscossione. L’amministrazione o ente debitore riceve le istanze di certificazione e, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, certifica il credito ovvero ne rileva l’inesigibilità o l’insussistenza, anche parziale. Nel caso in cui la P.A. vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme. Accreditamento al sistema PCC I soggetti coinvolti nella certificazione devono necessariamente accreditarsi alla piattaforma (PCC) seguendo le indicazioni di seguito riportate. I soggetti creditori Se il creditore è una società o un’impresa individuale, può operare nel sistema PCC direttamente il titolare o un suo rappresentante. Per potersi accreditare alla piattaforma, egli deve:  inserire alcune informazioni personali;  fornire la scansione di un valido documento d’identità;  sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità;  indicare quali società o imprese individuali rappresenti (alcuni dei dati sono reperiti automaticamente dal sistema mediante un collegamento con il Registro delle Imprese). 3
  • 4. Le credenziali di accesso si compongono di due elementi distinti:  il sistema PCC prevede, infatti, l’invio separato di tali elementi, rispettivamente, alla persona che ha effettuato l’accreditamento e alla casella di posta elettronica certificata (PEC) registrata sul Registro delle imprese della società o impresa individuale rappresentata. Solo l’utilizzo congiunto di entrambi gli elementi consente di completare correttamente la registrazione sul sistema. Se il creditore è una persona fisica (ad esempio un libero professionista) deve preventivamente, effettuare un riconoscimento de visu, presso la P.A. e, con le credenziali di accesso ricevute, completare l’accreditamento al sistema PCC. Il creditore, dopo aver effettuato l’accreditamento, inoltra l’istanza di certificazione del credito utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dal sistema PCC. Il sistema presenta all’utente un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che deve essere completato specificando:  la P.A. nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione;  il dettaglio delle fatture a cui si riferisce il credito;  la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla normativa. Al rilascio della certificazione o della rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità del credito, il creditore ne riceve notifica all’indirizzo specificato di Posta Elettronica Certificata – PEC. Il sistema permette comunque di verificare, in ogni momento, lo stato di avanzamento del processo di certificazione e l’eventuale decorrenza dei termini per la richiesta di nomina di un commissario ad acta, per ciascuna istanza presentata. L’inerzia dell’amministrazione o ente debitore Se la P.A. non provveda entro 30 giorni al rilascio della certificazione o della rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma informatica. Il sistema PCC propone un modulo precompilato con tutte le informazioni già inserite nell’istanza di certificazione alla quale ci si riferisce. Il creditore riceve notifica sia dell’avvenuta nomina del commissario ad acta, che del rilascio della certificazione, o della rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, all’indirizzo PEC specificato. 4
  • 5. L’utilizzo della certificazione Il creditore, ottenuta la certificazione, può utilizzare il credito in diversi modi e in particolare:  può effettuare la cessione, anche parziale, ovvero chiedere un’anticipazione a valere sullo stesso presso una banca o un intermediario finanziario abilitato;  può chiedere all’Agente della riscossione la compensazione di tutto o parte del credito certificato con le somme dovute per i tributi, i contributi e altri debiti. Accesso al sistema per la certificazione dei crediti della P.A. La piattaforma PCC è già disponibile collegandosi all’indirizzo http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml Per informazioni e problemi tecnici sarà possibile contattare il servizio di assistenza all’indirizzo: certificazionecrediti@tesoro.it. Distinti saluti 5