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Guida al Lavoro
La Corte di Cassazione sembra condividere                           delle parti civili la Corte di Cassazione ha ritenuto
       l’attribuzione all’amministratore condomi-                          non corretta la decisione, valutando che il Gup
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Sicurezza sul lavoro

  • 2.
  • 3. La Corte di Cassazione sembra condividere delle parti civili la Corte di Cassazione ha ritenuto l’attribuzione all’amministratore condomi- non corretta la decisione, valutando che il Gup niale della qualità di datore di lavoro ai fini del- avesse travalicato i poteri conferitigli dalla legge l’applicazione delle norme antinfortunistiche per la delibazione della richiesta di rinvio a giudi- zio. Ad avviso della Corte, pur tenendo conto de dell’evoluzione in senso estensivo dei poteri del $
  • 4. %
  • 5. #
  • 7. )* Gu Gup relativi alla prova, il rinvio a giudizio è pre- cl cluso solo in presenza di una situazione di inno-
  • 8. ce cenza tale da apparire non superabile in dibatti-
  • 9.
  • 10. me mento dall’acquisizione di nuovi elementi di pro-
  • 11. ! # va o da una possibile diversa valutazione del com- $ % $
  • 12.
  • 13. ' pe pendio probatorio già acquisito; e ciò anche quan-
  • 14. (
  • 15. $
  • 16. )
  • 17. * do do, come prevede espressamente l’art. 425, c. 3, gl gli elementi di prova risultano insufficienti, con- tr traddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Nel caso di specie, tenuto La sentenza della Corte di Cassazione in oggetto conto degli elementi disponibili, ancorché man- offre l’occasione per svolgere alcune riflessioni intorno alla tesi per la quale, in ambito condomi- cassero prove testimoniali circa la dinamica del- niale, ai fini della tutela della salute e della sicu- l’incidente, e pur ipotizzando (come fatto dall’or- rezza dei lavoratori, il datore di lavoro va identifi- gano di vigilanza) che il lavoratore avesse perso cato nell’amministratore. Si tratta di un’afferma- l’equilibrio nel tentativo di togliere una ragnatela, zione che ricorre frequentemente(1). l’approfondimento dibattimentale, ad esempio at- traverso una perizia o un esperimento giudiziale, è stato ritenuto dalla Corte utile, almeno per risol- vere il dubbio se un parapetto alto almeno un La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un metro avrebbe potuto costituire un ostacolo ido- addetto alle pulizie di un condominio deceduto per essere precipitato dalla scala dell’edificio, ve- neo ad impedire al lavoratore di sporgersi perico- rosimilmente mentre era intento a pulire. Il Pm losamente nel vuoto. Pertanto il S.C. ha annullato aveva ritenuto di contestare l’omicidio colposo, la sentenza gravata ed ha disposto il rinvio degli aggravato dalla violazione dell’art. 26, c. 1, Dpr n. atti al Gup per una nuova valutazione. 547/1955 (oggi recepito nel Dlgs n. 81/2008(2), La Corte, fors’anche per i motivi addotti a soste- Allegato 4, punto 1.7.2.1.), a tenore del quale i gno del ricorso, non ha ritenuto di spendere alcu- parapetti devono avere altezza minima di un me- na parola sulla identificazione dell’amministratore tro, all’amministratore del condominio in quanto del condominio quale datore di lavoro, implicita- datore di lavoro del deceduto. Il giudice del- mente avallando la prospettazione accusatoria. l’udienza preliminare aveva pronunciato sentenza
  • 18.
  • 19. di non luogo a procedere, ritenendo che le lacune probatorie riscontrate non permettevano né ! ! !## avrebbero permesso di ricostruire le cause della Sovente viene richiamata, in funzione di auctori- precipitazione del lavoratore; sicché il dibattimen- tas, la circolare del Ministro del lavoro e previden- to sarebbe stato inutile. Interpellata dal ricorso za sociale del 5 marzo 1997, n. 28/1997, recante Così in Rosselli, La responsabilità riguardante la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro nell’ambito del condominio, in Arc. loc. cond., 1999, 37; Terzago, Sicurezza e responsabilità dell’amministratore, in Arch. loc. cond., 1998, IV, 487. D’ora innanzi indicato come Tu.
  • 21. le direttive applicative del Dlgs n. 626/1994, n. trano nel campo di applicazione del contratto 626, la quale dispone che «ai fini dell’assolvimen- collettivo dei proprietari di fabbricati», e specifica to degli obblighi di informazione e formazione nei che per essi «trovano applicazione gli obblighi di confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale informazione e formazione di cui agli articoli 36 privato di portierato, derivanti dall’articolo 1, e 37». Inoltre, ad essi devono essere forniti i comma 3, il datore di lavoro nei condomini va necessari dispositivi di protezione individuali in individuato nella persona dell’amministratore relazione alle effettive mansioni assegnate e nel- condominiale pro tempore»(3). l’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrez- Gli studi più analitici richiamano i po- zature proprie, o per il tramite di ter- za teri che la disciplina civilistica attribui- zi, tali attrezzature devono essere zi sce all’amministratore condominiale,
  • 22. conformi alle disposizioni di cui al co derivando dalle previsioni degli arti-
  • 23.
  • 24.
  • 25. Titolo III. La trama delle disposizioni Ti coli 1130 e 1135 c.c. che questi è sembra indicare che da un canto an- se «datore di lavoro» e quindi debitore
  • 26. che l’attività lavorativa prestata nel- ch di sicurezza.
  • 27. l’ambito del condominio è soggetta l’am l’ In verità il tema non può vantare alle norme del decreto (si pensi, ad al un’ampia casistica giurisprudenziale esempio, alle disposizioni in materia es di marca penalistica; anche di qui l’interesse per la di lavoro autonomo e a quelle sui cantieri tempo- recentissima decisione dei giudici di legittimità. ranei mobili); dall’altro che i lavoratori il cui rap- L’art. 3 Tu identifica il campo di applicazione delle porto contrattuale è disciplinato dal Ccnl dei pro- norme recate dal decreto disponendone l’applica- prietari di fabbricati vedono ridotta la loro tutela zione «a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a quella apprestata dall’adempimento degli obbli- e a tutte le tipologie di rischio». ghi di informazione e formazione, di dotazione Tuttavia la vis espansiva delle regole prevenzioni- dei Dpi e di fornitura di attrezzature conformi stiche non giunge ad omologare situazioni obietti- alle prescrizioni normative(5). Si tratta di obblighi vamente molto diverse tra loro. E così nei commi che la legislazione pone in capo al datore di successivi il legislatore ha contemplato il principio lavoro. Il combinato disposto agli artt. 2, c. 1, lett. dell’adeguamento dell’applicazione delle prescri- b) e 299 Dlgs n. 81/2008 ne offre la definizione zioni alle effettive particolari esigenze connesse al valevole ai fini dell’applicazione delle norme del servizio espletato o alle peculiarità organizzative Tu. dell’ente considerato(4). Com’è noto, il legislatore ha inteso individuare il Il legislatore ha anche previsto in generale che il soggetto cui attribuire il ruolo ed i conseguenti decreto si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, obblighi prevenzionistici attraverso una duplicità subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi di criteri, l’uno di natura formale, l’altro di natura equiparati; al contempo, però, ha stabilito regole par- sostanziale. Datore di lavoro è quindi sia il titola- ticolari per alcune peculiari tipologie di lavoratori. re del rapporto di lavoro, sia il soggetto responsa- Per quel che qui interessa, il comma 9 dell’art. 3 bile dell’impresa ovvero dell’unità produttiva, in prende in considerazione i «lavoratori che rien- quanto esercente i poteri decisionali e di spesa. È appena il caso di ricordare che la circolare non costituisce termine normativo vincolante, investendo gli organi dell’amministrazione, ai quali si rivolge per governarne le attività. Con la circolare del Ministero del lavoro del 5.3.1998, n. 30, in G.U. n. 83 del 9.4.1998, si è anche affermato che la locuzione «lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato» va riferita, oltre che ai portieri, anche «a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell’ambito di un condominio, con mansioni affini a quelle dei portieri», mentre ne rimangono esclusi coloro che prestino la loro attività con contratto di lavoro autonomo. Si tratta delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei
  • 28.
  • 29. servizi di protezione civile, delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, degli archivi, delle biblioteche e dei musei se siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali (art. 3, comma 2). Anche nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività (art. 3, comma 3-bis, introdotto dal Dlgs n. 106/2009). Sul carattere di specialità della norma che individua gli adempimenti antinfortunistici applicabili nel condominio, già con riferimento all’art. 3, comma 1, Dlgs n. 626/1994, Rosselli, loc. ul. cit.
  • 31. ! ritenuta norma indegorabile, sicché quella non ! % !# può arrogarsi tutti i poteri ed i compiti dell’am- ministratore, sino a renderlo una figura mera- Orbene, quanto al primo aspetto, mette conto re- mente nominale. La legge, infatti, impone la pre- gistrare che il rapporto di lavoro subordinato con i senza dell’amministratore nei condomini con al- portieri ed i lavoratori ad essi assimilati corre tra meno quattro condomini. la collettività dei condomini ed il lavoratore. Se il primo degli indici rappresentativi della posi- L’amministratore, infatti, è per unanime opinione zione datoriale a fini prevenzionistici non è rinve- un mandatario con rappresentanza; non può sti- nibile in relazione all’amministratore del condo- pulare senza che il relativo potere gli sia conferito minio, quanto al secondo non si può fare a meno dal regolamento condominiale o dall’assemblea; di rilevare in via preliminare come la definizione non è titolare delle obbligazioni retributive, previ- sostanziale di datore di lavoro possa apparire di denziali ed assistenziali così come non è sostituto difficile accostamento alla realtà del condominio, d’imposta (legge n. 449/1997). non qualificabile come «impresa» o come «unità In altri termini, la titolarità del rapporto di lavoro produttiva. Se così fosse risulterebbe oltremodo subordinato va ricondotta in capo alla collettività problematico utilizzare la matrice «organizzazione dei condomini(6). In questo senso depone anche la imprenditoriale» per individuare il soggetto che giurisprudenza civile, per la quale è pacifico che ne ha la responsabilità ovvero è titolare di poteri se il condominio non ha una sua propria soggetti- decisionali o di spesa. vità giuridica è pur sempre un «ente di gestione Di ciò è stato ben avvertito anche il legislatore che agisce, in campo sostanziale e processuale, che, sull’evidente presupposto della non assimila- attraverso l’amministratore». Questi, d’altronde, bilità del condominio all’impresa, estende al lavo- «è l’organo esecutivo cui spetta, quale mandatario ratore subordinato alcune, limitate tutele. dei condomini, la rappresentanza degli stessi»(7). Ciò sembrerebbe condurre ad una conclusione È stato opportunamente rilevato come nella giuri- pressoché obbligata: nell’ambito del condominio sprudenza si vada affermando l’orientamento per non può trovare applicazione la definizione so- il quale l’assemblea è «l’organismo supremo del stanziale di datore di lavoro, perché questa è stret- condominio, dotato dei maggiori poteri deliberati- tamente avvinta all’impresa o ad una sua unità vi», di modo che la volontà dei condomini prevale produttiva. Né la legge si è premurata di offrire su qualsiasi atto o disposizione dell’amministrato- per il contesto «condominio» una specifica regola re (che una interpretazione minoritaria vorrebbe di attribuzione della qualifica datoriale, ad esem- dotato di attribuzioni esclusive). Ed infatti l’assem- pio sulla falsariga di quanto fatto per le pubbliche blea può revocare l’amministratore in ogni tempo amministrazioni. (art. 1129, comma 2, c.c.), esprimere una volontà In realtà, si sottolinea in dottrina che l’attuale testo alla quale l’amministratore è tenuto a conformar- dell’art. 2, che parla sì di impresa ma anche di si, eseguendola (art. 1130, comma 1, c.c.) e può «organizzazione», attraverso quest’ultimo termine attribuire all’amministratore minori poteri di quel- definisce in termini ben più ampi il campo entro il li previsti dall’art. 1130 c.c. quale può individuarsi un datore di lavoro. La posizione di primazia è stata affermata sino Peraltro, anche per il termine «azienda» si solleci- ad ammettere che l’assemblea possa prestare di- ta un’interpretazione che non si fermi alla defini- rettamente il consenso necessario alla conclusio- zione dell’art. 2555 c.c. ma conduca a identificar- ne di un contratto, anziché delegare l’ammini- la in ogni «struttura organizzata dal datore di stratore(8), possa revocare il licenziamento del lavoro pubblico o privato», ovvero con l’insieme portiere disposto dall’amministratore(9), possa dei fattori della produzione organizzati dal datore sottrarre all’amministratore il potere di compiere di lavoro. atti conservativi delle parti comuni dell’edificio. Il che rimanderebbe a qualunque complesso di
  • 32.
  • 33. Il solo limite che sembra ravvisabile all’operato attività svolte da un gruppo di individui per rag- dell’assemblea è individuato nell’art. 1129 c.c., giungere uno scopo comune. Insomma, l’ambito Così Rosselli, loc. ul. cit. Trib. Monza, 22.12.1988. Cass. civ., sez. 2, sent. n. 1994 del 25.3.1980, in Riv. not., 1980, II, 835. Annota Triola, Il condominio, Giuffrè, 2007, 607, come sia «controverso che l’amministratore possa assumere e licenziare il portiere e l’altro personale dipendente». L’autore è per la negativa, sul presupposto che «l’art. 1130, n. 2 c.c. fa riferimento alla sola disciplina della prestazione dei servizi comuni e non alla stipulazione dei contratti necessari per tale prestazione». )
  • 35. di applicazione della normativa prevenzionistica dell’assemblea, incarnatasi nel regolamento con- non comprende il solo esercizio dell’attività di dominiale; impresa(10). La giurisprudenza, dal canto suo, ma- - disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione nifesta di ritenere applicabili le norme antinfortu- dei servizi nell’interesse comune, in modo che sia nistiche non solo al rapporto di lavoro realizzato assicurato miglior godimento a tutti i condomini; al di fuori di un’attività imprenditoriale, ma addi- - erogare le spese per la manutenzione ordinaria rittura anche quando manchi un rapporto di lavo- delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei ro subordinato tecnicamente inteso e sussista solo servizi comuni; una prestazione lavorativa (eseguita ad esempio - compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle per cortesia, per amicizia). Così è stato affermato parti comuni dell’edificio. che fonte dell’obbligo di apprestare le necessarie Inoltre, ai sensi dell’art. 1135, comma 2, l’ammini- cautele antinfortunistiche è il fatto stesso di coin- stratore può ordinare lavori di manutenzione stra- volgere nel proprio lavoro pericoloso ordinaria che abbiano carattere di ur- or un’altra persona, anche se in base a genza. ge un rapporto non di lavoro subordina- !
  • 36. Ora, appare a chi scrive che l’ammi- Or to, ma di amicizia e riconoscenza(11).
  • 37. nistratore di condominio sia organo ni Anche di recente è stato ribadito che # esecutivo della volontà dei condomi- es il rispetto di quelle norme è imposto
  • 38. ni, espressa nelle forme previste dal- ni «anche quando l’attività lavorativa la legge. Egli opera su autorizzazione
  • 39. venga prestata anche solo per amici- dell’assemblea oppure ha bisogno de zia, riconoscenza o comunque in si- della ratifica del proprio operato. So- de tuazione diversa dalla prestazione del lavoratore prattutto, i poteri decisionali e di spesa fanno el subordinato, purché detta prestazione sia stata po- capo all’assemblea dei condomini, poiché non vi sta in essere in un ambiente che possa definirsi di è esborso, neppure relativo alla manutenzione “lavoro”» (si trattava della responsabilità di un ordinaria e alla manutenzione straordinaria ur- parroco per l’infortunio occorso ad un fedele im- gente, che non debba essere assunto dall’assem- pegnatosi volontariamente nell’approntamento blea condominiale come effetto di una propria della struttura deputata allo svolgimento della fe- deliberazione. sta della parrocchia) (12). È pur vero che secondo un’autorevole dottrina il In conclusione, anche l’attività lavorativa svolta legislatore ha voluto che ogni unità produttiva nell’ambiente di lavoro «condominio» è investita avesse un garante della sicurezza del lavoro (il dalla normativa prevenzionistica (nei limiti di cui all’art. 3, comma 9, Tu, di cui si dirà a breve) e datore di lavoro-dirigente dell’unità), ancorché pone la questione dell’identificazione del datore questi non sia (né possa concretamente essere) di lavoro. titolare di poteri tanto estesi quanto quelli dell’im- Il quale va quindi individuato sulla base dell’eser- prenditore. cizio (non essendo sufficiente la titolarità) del fa- L’autonomia richiesta dalla legge come connotato scio di poteri che si proiettano sul godimento, della figura datoriale sarebbe quindi relativa: si sulla manutenzione e sulla conservazione della tratterebbe di «un’autonomia finanziaria e tecnica cosa comune. molto larga per l’ordinaria gestione, ma non com- I compiti dell’amministratore di condominio - pleta, e sottoposta a limitazioni (o a controlli, limi- Calando siffatte premesse nell’ambito dei rapporti tazioni, ratifiche) dei poteri di spesa» . (13) condomini-amministratore, e richiamato quanto si è sopra osservato al proposito, non si può non ( evidenziare che l’art. 1130 c.c. impone all’ammini- A noi sembra che colga il segno quella posizione stratore di: più restrittiva per la quale l’autonomia decisionale
  • 40.
  • 41. - eseguire le deliberazioni dell’assemblea; che contraddistingue il dirigente-datore di lavoro - curare l’osservanza del regolamento di condomi- dal dirigente tout court non si limita ad essere nio, ovvero vigilare sull’esecuzione della volontà «proporzionata all’entità dell’incarico ricevuto»,
  • 42. Venturi, I datori di lavoro privati, in Tiraboschi-Fantini (a cura di), Il testo unico della salute e della sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (Dlgs n. 106/2009), Giuffrè, 2009, 259 ss. Cass. pen., sez. 4, sent. n. 3273 dell’8.2.1990, in Ced, rv. 183593. Cass. pen., sez. 4, sent. n. 7730 del 16.1.2008, in Riv. Pen., 2009, fasc. 2, 183, con nota di Del Forno. Pulitanò, Igiene e sicurezza del lavoro (Tutela penale), voce, in Dig. disc. pen., Agg., Utet, 2000, 392.
  • 44. essendo invece necessario che «l’organismo da lui % ,- %% diretto, pur restando un’emanazione della stessa % ( ! !, impresa, abbia una fisionomia distinta, presenti un % proprio bilancio e possa deliberare, in condizioni Nel caso che offre lo spunto per queste riflessioni di relativa indipendenza, il riparto delle risorse l’addebito mosso all’amministratore sembra tra- disponibili»(14). volgere sia la linea normativa che separa il datore D’altro canto, se la scelta legislativa di imputare al di lavoro dal dirigente, sia quelle limitazioni degli datore di lavoro i più importanti obblighi di sicu- obblighi di sicurezza che l’art. 3, comma 9, Tu rezza riposa sul fatto che si tratta del soggetto che prevede per il lavoro subordinato assoggettato al dispone dell’organizzazione produttiva, al quale Ccnl dei proprietari di fabbricati. fanno capo tutte le decisioni incidenti sulla vita Quanto a quest’ultimo aspetto, se si vuole rispetta- dell’organismo imprenditoriale, terminale sogget- re la clausola limitativa dell’art. 3, comma 9, Tu, tivo dei risultati delle attività aziendali, è agevole non è possibile imputare al datore di lavoro riscontrare che questi profili caratterizzano, muta- (chiunque esso sia) la violazione di una norma tis mutandi, la collettività dei condomini e non (l’aver fatto svolgere l’attività lavorativa in un am- certo il suo amministratore. biente di lavoro avente un parapetto non confor- A questo non appartengono l’autonomia operati- me all’art. 26 Dpr n. 547/1955) che non gli è applicabile. In ipotesi, qualora accertata, potrebbe va e finanziaria che si reputa caratteristica del essergli contestata la violazione degli obblighi di datore di lavoro. Né può dirsi tale lo formazione e di informazione del la- fo spazio di manovra previsto per la ma- voratore, rispetto ai rischi intrinseci vo nutenzione ordinaria e i lavori urgenti
  • 45. alle mansioni espletate. al di manutenzione straordinaria, man- Ciò non significa ritenere irrilevante Ci cando proprio il carattere dell’autono- la circostanza dell’avere il parapetto $ #
  • 46. mia nei termini sopra precisati. Inol- un’altezza inferiore a quella prevista un tre, non può immaginarsi una defini-
  • 47. %
  • 48. dalla legge. Ma tale circostanza do- da zione di datore di lavoro che sia svin-
  • 49.
  • 50. vrebbe essere ascritta soltanto ai vr colata dalla titolarità di tutti i poteri «proprietari», gravati in quanto tali da «p gestionali, tanto quelli di ordinaria che di straordi- un obbligo di g he straordi di ob garanzia nei confronti di chiunque naria amministrazione, atteso che quei poteri de- risulti esposto ai pericoli derivanti dalla fonte di vono necessariamente ricomprendere quelli fun- rischio «edificio». Anche l’amministratore, in tale zionali ad assicurare la messa in sicurezza dell’am- precipua veste, potrebbe essere chiamato a ri- biente di lavoro. spondere dell’evento luttuoso qualora avesse In altri termini, appare inconcepibile che si parli di omesso di attivarsi nei limiti dei poteri attribuitigli datore di lavoro a proposito di un soggetto che dalla legge o dalla volontà dei condomini: ad non può assumere le scelte di fondo e disporre dei esempio riferendo ai proprietari la situazione di necessari mezzi finanziari perché sottoposto ad un irregolarità, collocando avvisi di pericolo o prote- organo deliberativo superiore, la cui volontà egli è zioni temporanee. chiamato ad attuare. Simili conclusioni appaiono a chi scrive in linea con la giurisprudenza formatasi al riguardo del- Una simile figura non si accosta al ruolo datoriale; l’art. 677 c.p. tutt’al più può evocare quella del dirigente. Tal’è, È stato sostenuto che l’amministratore del condo- ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) Tu la «perso- minio non può rispondere di tale reato in caso di na che, in ragione delle competenze professionali omissione di lavori in costruzioni che minacciano e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla rovina. Nel caso in cui non si sia formata la volontà natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive assembleare e si sia omesso di stanziare i fondi del datore di lavoro organizzando l’attività lavora- necessari per porre rimedio al degrado che dà luo- tiva e vigilando su di essa». go al pericolo, non si può rimproverare all’ammini-
  • 51.
  • 52. La puntualizzazione, com’è palese, non è priva di stratore di non aver attuato interventi che non era- ricadute pratiche, posto che l’obbligazione di sicu- no in suo materiale potere, ricadendo su ogni sin- rezza assume contenuti (in parte) diversi a secon- golo proprietario l’obbligo giuridico di rimuovere la da che il ruolo sia quello datoriale piuttosto che situazione pericolosa, indipendentemente dall’attri- quello dirigenziale. buibilità al medesimo dell’origine della stessa. Qua- Culotta-Di Lecce-Costagliola, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 1998, 117. +
  • 54. lora dall’omissione dei lavori derivi un pericolo per rio dei beni che minacciavano rovina che consente le persone, l’amministratore andrà esente da re- di attribuire l’omissione da cui è derivato il pericolo sponsabilità già solo intervenendo sugli effetti della per le persone. Ma la Corte ha aggiunto che sull’am- (minaccia della rovina ovvero della) rovina, ad ministrazione del condominio non incombono ob- esempio interdicendo, ove ciò sia possibile, l’acces- blighi di provvedere ai lavori essendogli attribuita so o il transito delle persone(15). soltanto la gestione delle cose comuni e che anche Si è anche affermato che destinatario dell’obbligo gli atti conservativi che l’amministratore del condo- di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il minio può compiere sono previsti per la tutela dei pericolo in edifici che minacciano rovina è il pro- diritti inerenti le parti comuni(16). prietario dell’immobile o colui che, per fonte lega- Pertanto nell’amministratore non può identificarsi le o convenzionale, sia tenuto alla conservazione colui che per il proprietario è tenuto alla conserva- o alla vigilanza dell’edificio, ma non l’amministra- zione o alla vigilanza dell’edificio. tore del condominio, sul quale non incombono Il meno che può trarsi dalle considerazioni sin qui obblighi di questo genere essendogli attribuita sol- svolte, ad avviso di chi scrive, è che in capo all’am- tanto la gestione delle cose comuni. ministratore al più può essere individuata una Centrale, nell’argomentazione di giudici di legittimi- posizione di garanzia che si accompagna a quella tà, è la natura di reato «proprio» dell’illecito previsto dei proprietari, ma che rispetto a questa ha conte- dall’art. 677 c.p. ed è quindi la qualità di proprieta- nuti ben più ristretti. Cass. pen., sez. I, sent. n. 21401 del 10.2.2009, in Ced, rv. 243663. Nello stesso senso Cass. pen., sez. I, sent. n. 15759 del 6.2.2001, in Ced, rv. 219488: «in tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso di mancata formazione della volontà assembleare che consenta all’amministratore di adoperarsi al riguardo, sussiste a carico del singolo condomino l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendente- mente dall’attribuibilità al medesimo dell’origine della stessa». Cass. pen., sez. IV, sent. n. 13934 del 29.1.2008 in Ced, rv. 239225. Mette conto segnalare che in una recente pronuncia la Cassazione è apparsa di diverso avviso, ritenendo, quanto alla conservazione delle parti comuni dell’edificio condomi- niale, l’amministratore titolare di un obbligo di garanzia derivante dall’art. 1130, comma 1, n. 4, c.c.: Cass. pen., sez. IV, sent. n. 39959 del 23.9.2009, in Ced, rv. 245317. NOVITÀ GUIDA PRATICA PENSIONI a cura di P. Gremigni Aggiornata con le più recenti novità introdotte dalla Manovra Estiva, la Guida Pratica illustra il complesso sistema normativo che regola la previdenza italia- na, in costante cambiamento allo scopo di adeguare il sistema ai mutamenti sociali e alle necessità finanziarie dello Stato. Il volume prende in esame con intento principalmente operativo la discipli- na previdenziale e assistenziale, dalle modalità di calcolo delle pensioni alle varie tipologie delle stesse (anzianità, vecchiaia, superstiti, invalidità, ...), pas- sando dal regime dell’assicurazione generale obbligatoria a quello speciale dei lavoratori autonomi, a quelli dello spettacolo, per arrivare a sciogliere i complessi intrecci tra i diversi regimi, attraverso i meccanismi della ricon- giunzione e della totalizzazione.
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  • 56. Un’attenzione particolare viene dedicata ai rapporti tra lavoratore pensionando e datore di lavoro nella delicata fase di maturazione dei requisiti e cessazione del rapporto di lavoro, nonché nella fase successiva di instaurazione di un rap- porto di lavoro con un pensionato. Pagg. 240 – 37,00 Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali. Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com .