Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Diritto e Informatica: casi e questioni
1. ROMAGNA BARCAMP
DIRITTO E INFORMATICA: CASI E QUESTIONI
8 SETTEMBRE 2007
AVV. ANTONINO ATTANASIO
CESENATICO
2. Blog e responsabilità
Responsabilità penale
È sempre quot;personalequot;, pertanto ognuno è responsabile
personalmente di quanto scrive. Anche nel caso di blog
collettivi è il singolo autore a rispondere dei propri scritti,
non già la Web Community di cui fa parte. Non serve
precisarlo in apposite note legali.
3. Blog e responsabilità
Responsabilità per negligenza
Nel caso di post su blog collettivi o di commenti che ledono
diritti o immagine e dignità di terzi, il proprietario del blog
non è responsabile personalmente dello scritto/commento
lesivo ma può essere giudicato per il mancato controllo
(negligenza) e/o la mancata rimozione di tale testo. Ad
esempio, qualora un blogger trovi un commento offensivo
(nei confronti di chiunque) sul proprio spazio web, è tenuto
alla rimuoverlo tempestivamente per limitare i danni altrui.
In tal senso, e non per la specifica responsabilità penale dello
scritto offensivo, può essere avviata un'azione legale nei
confronti del titolare del weblog.
4. Blog e responsabilità
L'equiparazione del blog ad una testata giornalistica può
adoperarsi solo per chiarire che il blogger, avendo il
controllo del blog, è come se ne fosse il direttore. Il weblog
non può essere soggetto alla normativa sulla stampa poiché
non sussiste alcuna periodicità di aggiornamento
5. Blog e responsabilità
Efficacia del disclaimer
È ormai consuetudine deresponsabilizzare i weblog (anzi, i
blogger) con l'ausilio di disclaimer.
Questi sono utili al lettore per comprendere agevolmente
l'ambito delle responsabilità, eventualmente esterne al sito.
Dichiarare di quot;non essere responsabiliquot; non serve: la legge
vige indipendentemente dai nostri tentativi di dissuadere i
lettori dall'agire in giudizio. E se, per esempio, declinassimo
ogni responsabilità per i commenti inseriti dovremmo
ricordare l'inefficacia parziale di questa clausola poiché il
quot;direttore del blogquot; è responsabile per il mancato controllo
e/o rimozione dei commenti offensivi o lesivi di diritto altrui
6. Blog e responsabilità
In un weblog collettivo i membri che ne prendono parte
possono stipulare contratti per la divisione dei compiti e
responsabilità tra loro, ai sensi degli artt. 1321 e ss. del
codice civile. Questi accordi potranno essere eccepiti in
giudizio per escludere taluni soggetti da determinate
responsabilità (salvo quella personale di tipo penale) ovvero
come elemento probatorio nell'ambito di procedimenti
legali.
7. Privacy e consulente esterno
Ente pubblico: necessità di creazione e gestione banca
a)
dati e dà in appalto esterno
Società privata prende appalto
b)
Appalto: acquisizione dati cittadini, comuni e sensibili e
c)
riversamento nella banca dati
Società privata fa ricorso a consulente esterno per lavoro
d)
acquisizione dati fornendo id e pwd rilasciati all’Ente
pubblico
8. Privacy e consulente esterno
PROBLEMI
Società dice a consulente che ha piena responsabilità per il
trattamento dati
È vero?
No!
Responsabilità privacy e responsabilità civile sono
responsabilità completamente diverse
9. WI FI
Normative di riferimento:
a) D.L. 259/2003 (Codice Telecomunicazioni)
http://www.comunicazioni.it/it/index.php?IdPag=725
b) decreto legge 27 luglio 2005 n.144 convertito con la legge 31 luglio
2005 n.155:
http://www.parlamento.it/leggi/elelenum.htm
c) Decreto di attuazione del 16 agosto 2005:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/terrorismo_int/decr
e
to_160805.pdf
d) Circolare Ministero dell’Interno n.557/2005:
http://www.interno.it/news/articolo.php?idarticolo=21262
10. WI FI
Obblighi introdotti:
1. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di
qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei
clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni,
anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati
esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti a:è tenuto ad adempiere
ai seguenti obblighi:
a) Inviare al Ministero delle Telecomunicazioni la comunicazione
prevista dall’art. 25 del
Codice delle Telecomunicazioni (modulo scaricabile alla pag.125 degli
allegati di cui al link
http://www.comunicazioni.it/it/DocSupp/725/codice%20delle%
20comunicazioni%20-
%20allegati.pdf );
b) richiedere la licenza al questore :
http://www.interno.it/assets/files/8/2005830143645.pdf
11. WI FI
a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli
apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente identificate con le
modalita' di cui alla lettera b);
b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso
stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un
documento di identita', nonche' il tipo, il numero e la riproduzione del documento
presentato dall'utente;
c) adottare le misure di cui all'art. 2, occorrenti per il monitoraggio delle attivita';
d) informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle condizioni d'uso dei terminali
messi a disposizione, comprese quelle di cui alle lettere a) e b);
e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati acquisiti a norma delle
lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, al Servizio polizia
postale e delle comunicazioni, quale organo del Ministero dell'interno preposto ai
servizi di polizia postale e delle comunicazioni, nonche', in conformità al codice di
procedura penale, all'autorita' giudiziaria e alla polizia giudiziaria;
f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro conservazione fino al 31
dicembre 2007.
12. PROBLEMI LEGALI
Intercettazione impedimento o interruzione illecita di
2.
comunicazioni informatiche o telematiche: art. 617 quater
c.p.
Installazione di apparecchiature atte a intercettare: art. 617
3.
quinquies
Accesso abusivo art. 615 ter
4.
Frode informatica art. 640 ter
5.
13. GPL
Giuridicamente, il software libero non è un software senza
diritti: esso resta governato dalle disposizioni della licenza e
l'autore del software resta il titolare dell'insieme dei diritti di
autore.
14. GPL
Le licenze di software libero consistono in una messa a
disposizione del software con l'intento di permettere la libera
evoluzione del software medesimo. La licenza non ha per
scopo il trasferimento di un diritto di proprietà o la rinuncia al
diritto di autore o di quot;far caderequot; il software nel pubblico
dominio; diffondendo il proprio software libero l'autore può
assicurarsi che la libera utilizzazione del software non sia
perturbata dalle azioni dei soggetti alla licenza.
15. GPL
I principi del copyleft vengono formalizzati dalla FSF nella
cosiddetta General Public License (GPL). Il cliente di accordo
GPL è vincolato a utilizzare a sua volta la GPL e dovrà,
quindi, fornire il codice sorgente delle estensioni realizzate. In
altre parole, la GPL è un modello di licenza ricorsivo. Il codice
e le quot;libertàquot; a esso associate diventano così legalmente
inseparabili.
16. UN CASO
Netfilter Core team, un gruppo di programmatori del movimento open
source, licenziava sotto GPL un loro prodotto, il software
Netfilter/Iptables, alla Sitecom, una software company olandese.
Secondo quanto dedotto da parte attrice, il core team di programmatori,
la convenuta Sitecom proponeva sulla propria piattaforma internet, il
download del software Netfilter/Iptables senza alcun riferimento alla
GPL e tanto meno rendendo disponibile il codice sorgente. Tutto ciò
figurava, secondo l'esponente, una palese contraddizione della licenza
GPL e dunque richiedeva al Giudice adito, la risoluzione del contratto
per inadempimento e conseguentemente la condanna della Sitecom al
risarcimento del danno.
17. UN CASO
In primo luogo sarà necessaria l'individuazione della normativa di
riferimento applicabile al caso concreto e già a questo punto, l'ipotetico
giudice italiano incontra una prima questione da risolvere, ovvero se la
logica dettata dalla licenza GPL collide o meno con la legge italiana a
tutela del diritto d'autore.(L. 633/1941).
In realtà già scorrendo la sezione sesta della legge sul diritto d'autore, si
può affermare che la tutela che la legge conferisce all'autore è la
possibilità d'azione (nei confronti dell'opera), preclusa a qualunque altro
soggetto, descritta con l'espressione latina quot;ius excludendi aliosquot;, cioè il
diritto di escludere gli altri da una determinata sfera d'azione; la
possibilità da parte del titolare dei diritti di vietare condotte da lui non
autorizzate.
18. UN CASO
Ed è proprio questa la chiave che risolve la compatibilità della
GPL con la Legge del Diritto d'Autore: il legislatore ha
disciplinato eventi connotati dall'assenza di un'autorizzazione
da parte dell'autore individuando dei veri e propri divieti ed
anche delle eccezioni ad essi (es. art.64 ter L.633/1941); ma la
licenza GPL non è compresa nell'uno, né nell'altro caso, in
quanto espressione della volontà dell'autore.
19. UN CASO
il codice civile tutela l'autonomia contrattuale anche dei contratti atipici a
titolo gratuito, purchè vi sia un interesse meritevole di tutela da parte
dell'ordinamento. Nei contratti atipici l'interesse meritevole di tutela in
particolare deve concretizzarsi in un interesse economico che sottostà al
contratto posto in essere dalle parti; nel caso specifico ad ogni buon
conto non vi sono perplessità, infatti la concessione dei diritti all'utente
da parte dell'autore, realizza senza dubbio in modo indiretto, attraverso
la prospettiva di concludere contratti collegati (sponsor pubblicitari del
sito ove è possibile effettuare il download del software) un interesse
economico. È come se la licenza trovasse la sua causa in altri contratti
collegati, finalizzati tutti a realizzare un'operazione economica.
Questa quot;cessionequot; però, è accompagnata da clausole che impongono
certe regole di utilizzo del programma; queste sia pure di un contenuto
più permissivo rispetto alle tradizionali licenze d'uso, costituiscono,
anche se non tutte, pur sempre l'esercizio dell'esclusiva d'autore.
20. UN CASO
è individuabile un meccanismo di attribuzione di diritti, che si realizza da
licenziante a terzi, per così dire quot;a stellaquot;.
Questo fa si che il terzo che accetta la sub-licenza propostagli dal
licenziatario, in realtà si obbliga direttamente col primo licenziante,
ovvero l'autore del software. Il meccanismo dunque permette all'autore
di software di agire anche nei confronti dei terzi, nel caso che questi
violino la licenza.
21. UN CASO
Altra importante conseguenza che deriva dall'inserimento della clausola
copyleft nel contratto di licenza consiste nella qualificazione giuridica
che essa attribuisce alla licenza stessa: l'ipotetico giudice infatti,
nell'interpretare la clausola copyleft, non potrebbe non considerare
l'obbiettivo che le parti hanno inteso raggiungere inserendo tale clausola
e cioè quello di determinare le modalità redistributive del software.
Infatti la volontà dell'autore del software, è senza dubbio quello di
mantenere aperto il codice sorgente.
Tale obbiettivo viene realizzato obbligando appunto il licenziatario, ad
inserire nei futuri contratti con i terzi aventi ad oggetto la redistribuzione
del software, la clausola c.d. copyleft.
22. UN CASO
Tale obbligo, in realtà qualifica la GPL come un vero e proprio contratto
normativo unilaterale e ciò autorizza l'autore di software di agire nei
confronti del licenziatario infedele, qualora questi non inserisca nei
contratti con i terzi la clausola in questione; legittima dunque un
intervento da parte dell'autore anche nel caso in cui non sia parte del
contratto incriminato, assicurando, all'autore-licenziante, una efficace
difesa processuale.
23. UN CASO
È possibile distinguere la tutela garantita dal diritto d'autore e quella
assicurata dalla licenza, in quanto contratto normativo unilaterale; la
prima salvaguarda il licenziante, in quanto autore di software titolare di
diritti esclusivi, nei confronti sia del licenziatario che disconosce la
paternità dell'opera in capo al licenziante e l'integrità della stessa, sia nei
confronti dei terzi, sub-licenziatari non rispettosi della GPL, poiché
sconosciuta ad essi. Ciò nonostante questa tutela è insufficiente per
realizzare gli obbiettivi dell'autore, poiché non consente un controllo
diretto ed efficace sulla redistribuzione del software compiuta dal
licenziatario.
24. UN CASO
A tale proposito interviene però la seconda tutela, apportata invece dalla
licenza come contratto normativo unilaterale, questa infatti protegge
l'autore, poiché licenziante, nei confronti del licenziatario inadempiente
la clausola copyleft: questa permette al licenziante di obbligare il
licenziatario ad inserire la GPL e dunque le modalità di redistribuzione
del software nei contratti con i terzi, ossia le sub-licenze.
Di conseguenza, la licenza GPL consente un intreccio delle due tutele
(diritto d'autore da una parte, tutela contrattuale dall'altra), offrendo
all'autore licenziante una doppia tutela, tale da salvaguardarlo anche
laddove i limiti oggettivi dell'una non permettono garanzia.
25. IL SW TRA VALORE E REDDITO
Il SW rientra tra le immobilizzazioni immaterali in quanto opera
dell’ingegno
SW come licenza
SW come autoproduzione
26. Un caso
Ho aperto p.iva l'anno scorso usufruendo del regime agevolato ex finanziaria
2001 e successive proroghe (iva annuale, no scritture contabili, aliquota
agevolata al 10% e no ritenuta d'acconto). adesso mi trovo nella situazione di
volere sottoscrivere un servizio presso il portale Elance
(http://www.elance.com/ Sul sito sono riportate tutte le condizioni. In pratica
tale portale americano dietro pagamento di una tariffa annuale consente di
partecipare come fornitore di servizi in varie categorie per progetti che siano
stati messi online dai clienti. In pratica si fa la propria offerta e il futuribile
cliente decide chi fornirà il servizio. I clienti potrebbero essere in qualsiasi
parte del mondo ed il sistema funziona così:
1) Elance, sua mia richiesta, mi ha risposto che non emette fattura ma mi posso
stampare le quot;invoicesquot; presenti online sulle mie pagine.
2) E’ Elance a emettere la richiesta di pagamento al cliente dopo che la richiesta
le è giunta da chi ha prestato l'opera (io, in questo caso, ed i servizi - tanto per
chiarirne la tipologia - riguarderebbero siti web e computer grafica, del tipo
illustrazioni etc etc...). Elance, sempre su mia richiesta, mi ha detto che non è
vietato per me emettere e spedire poi una ulteriore fattura al cliente, se mi è
necessario per rispettare la legislazione vigente in Italia.
27. Un caso
3) Elance, oltre alla tariffa annuale, prende il 8,75% su
ogni transazione (cioè su ogni pagamento per lavoro).
Il tutto, in pratica, funziona così:
- sottoscrizione annuale
- vincita di un quot;appaltoquot; (chiamiamolo così, è un'asta
online in realtà ;)
- esecuzione del lavoro e richiesta di pagamento
- Elance richiede i soldi al cliente
- il cliente paga, Elance trattiene la percentuale (8,75%) e
versa il resto sul mio conto presso Elance (da questo poi
io posso disporre dei bonifici internazionali sul mio
conto)
- io emetto la fattura al cliente.
28. www.elance.com
Who pays me for my work?
You are hired directly by the client, and that client is solely responsible for
paying you. Elance Online is your marketing partner, and we do not guarantee
client payments.
When work is completed, you can choose to have your client pay you either
through:
Elance Online's electronic billing and payment system, or
Your regular client billing and payment process
We suggest that you choose the method that makes the most sense for you and
your client.
One of the advantages of using Elance Online's billing system is the ability to
send multi-currency invoices and receive payments from clients around the
world. If necessary, you can work out disputes through our mediation partner,
Squaretrade. If you decide to use our billing system, you can send unlimited
invoices and make unlimited withdrawals. (Fees apply for wire transfer
withdrawals above one per month.)
29. … grazie per l’attenzione …
STUDIO ACT
ATTANASIO A. – TODISCO G.
CONSULENTI ASSOCIATI
CESENATICO
info@studioact.it
antonino.attanasio@studioact.it
Id msn: studio_attanasio@hotmail.com
Id skype: studio_attanasio