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Oristano 31 ottobre 2013
“La
variazione
del
modello
organizzativo per lo sviluppo e la
gestione delle attività territoriali a
garanzia di una appropriata risposta
assistenziale dei servizi territoriali
secondo la Legge 189/2012 (Legge
Balduzzi)"

Silvestro Scotti
Vice Segretario Nazionale FIMMG
silvestroscotti@fimmg.org
Legge

8

novembre

2012,

n.

189

Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute.
(GU n. 263 del 10-11-2012 - Suppl. Ordinario n.201)
Vigenza dal 11 novembre 2012
Art. 1
Riordino dell’assistenza territoriale
e mobilità del personale delle
aziende sanitarie
LEGGE 189/2012
L’art. 1della Legge 189/2012 rispetto allo sviluppo e la gestione
delle attività territoriali prevede tre livelli:
1. Comma 1, 2 e 3: Atti di definizione e di assetto organizzativo

sulla base della programmazione regionale
2. Comma 4: Atti di ridefinizione e riassetto della base di
trattativa nazionale per l’ACN ovvero integrazioni e modifiche
dell’art 8 del D.Lgs. 502 e successive modifiche e integrazioni
(D.Lgs. 517/93 e D.Lgs. 229/99) che mantiene la sua validità
per le parti non variate.
3. Comma 6 e 7: termini e scadenze
LEGGE 189/2012
Comma 1 :
1. Le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria
promuovendo l'integrazione con il sociale, anche con riferimento all'assistenza domiciliare,
e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in
carico dei cittadini, secondo modalità operative che prevedono forme organizzative
monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in
forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità
assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative
multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano, in coerenza
con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e
l'integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale, degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. In particolare, le regioni disciplinano le unità
complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali
dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei
giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in
collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei
sistemi informatici, assicurano l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e
al sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera
sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'applicazione delle procedure di
trasmissione telematica delle ricette mediche.
LEGGE 189/2012
Parole chiave comma 1
• Le regioni definiscono i modelli di integrazione con il sociale e con i
servizi ospedalieri;
• I modelli possibili sono:
 monoprofessionali ovvero per area contrattuale (Medicina
Generale, Pediatria di libera scelta, Specialistica ambulatoriale)
 multiprofessionali ovvero sedi di attività complessa e di integrazione
tra medici e professioni sanitarie/sociali;
o Sedi di:
• dotazione strumentale
• integrazione Ospedale Territorio
• h 24 e 7 giorni su 7 attraverso meccanismi di turnazione
• Le regioni assicurano l’adesione ai modelli attraverso strumenti
informatici:
 obbligo condizionato a struttura di rete regionale
 Fornitura soluzioni informatiche per ricetta elettronica e tessera
sanitaria
LEGGE 189/2012
Comma 2:
2. Le aggregazioni funzionali territoriali e le unita' complesse
di cure primarie erogano l'assistenza primaria attraverso
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Le regioni possono, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, prevedere la presenza, presso le
medesime strutture, sulla base della convenzione nazionale,
di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in
posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato
dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di
appartenenza.
LEGGE 189/2012

Parole chiave comma 2:
• Chi fa? Il personale convenzionato
• Che cosa? Erogano l'assistenza primaria
• Come?Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e le unita'
complesse di cure primarie(UCCP)
• E’ prevista la presenza di personale dipendente dell’SSN
con l’utilizzo del comando presso strutture diverse da
quelle di origine per “ragione sociale”, per es. “strutture
organizzate in piena responsabilità dalla medicina
generale”.
Approfondimento: Istituto del comando
• E’ disciplinato dagli art. 56-57 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato (D.P.R.

10-01-1957 n. 3), secondo il quale l'impiegato pubblico può essere
destinato a prestare servizio presso una amministrazione diversa da
quella di appartenenza per tempo determinato e in via eccezionale, per
riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale
competenza: esigenze e competenze che solitamente sono proprie della
amministrazione beneficiaria.
• La nuova destinazione non comporta la nascita di un diverso rapporto di
impiego e, quindi, non incide sulla posizione economico-giuridica del
lavoratore, il cui trattamento retributivo resta di norma a carico della
amministrazione comandante, anche se è possibile un accollo da parte della
comandataria.
• La norma evidenzia la straordinarietà dell'istituto, diretto a soddisfare soltanto
esigenze delle amministrazioni limitate nel tempo. Qualora, infatti,
l'amministrazione avesse bisogno a titolo stabile di "avvalersi delle peculiari
professionalità e competenze", dovrebbe acquisire le stesse tramite
l'inquadramento in ruolo delle figure professionali di cui necessita, per
corrispondere alle proprie specifiche esigenze istituzionali.
LEGGE 189/2012

Comma 3
3. Il personale convenzionato e' costituito dai medici di
medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dagli
specialisti ambulatoriali. Per i medici di medicina generale e'
istituito il ruolo unico, disciplinato dalla convenzione
nazionale, fermi restando i livelli retributivi specifici delle
diverse figure professionali.
LEGGE 189/2012

Parole chiave comma 3
• Cosa si intende per personale convenzionato? medici di
medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti
ambulatoriali;
• Si istituisce il ruolo unico:
 disciplinato dalla convenzione nazionale;
 Restano fermii livelli retributivi specifici;
 Mantenimento di diverse figure professionali.
LEGGE 189/2012

Comma 1, 2 e 3: Atti di definizione e di assetto organizzativo sulla
base della programmazione regionale.

Descritti gli ambiti, le risorse umane, i compiti per macro
aree (sanitario/sociale, territorio/ospedale), i margini di
evoluzione delle figure professionali.
Necessari gli Accordi Collettivi Nazionali come premessa
alla programmazione?
Esiste ancora la volontà di definire degli ACN?
LEGGE 189/2012
Sono gli Accordi collettivi nazionali e i conseguenti Accordi
integrativi regionali e aziendali ad avere la responsabilità di fornire
le risorse per gli strumenti operativi e strutturali necessari alla
realizzazione dell'H24 sette giorni su sette?
E' quella la sede in cui si valuterà la volontà di investimento sul
cambiamento della medicina generale, volontà esprimibile con la
riconversione degli indirizzi di spesa nell'ambito del Fondo
Sanitario Nazionale e anche e soprattutto con criteri di
ristrutturazione del compenso che abbiano la capacita di
raccogliere interventi provenienti da altri ambiti che abbiano
interesse ad investimenti per le implementazioni tecnologiche e
strumentali della medicina del territorio?
LEGGE 189/2012

Comma 4: Atti di ridefinizione e riassetto della base di
trattativa nazionale per l’ACN:
4. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
LEA E COPERTURE ECONOMICHE
• All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le
N seguenti modificazioni:
U • a) alla lettera a) è premessa la seguente : “0a) prevedere
O che le attività e le funzioni disciplinate dall’accordo
V collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei
O livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma
2, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del
Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto
dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed
alla relativa copertura economica a carico del bilancio
regionale;
H 24 e INTEGRAZIONE
•b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

“b-bis) nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del servizio,
garantire l’attività assistenziale per l’intero arco della giornata e per
tutti i giorni della settimana, nonché un’offerta integrata delle
prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera
scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli
specialisti
ambulatoriali,
adottando
forme
organizzative
monoprofessionali (aggregazioni funzionali territoriali) che
condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali,
strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida,
audit e strumenti analoghi, nonché
forme organizzative
multiprofessionali (unità complesse di cure primarie) che erogano
prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione
dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza
sanitaria, tenuto conto della peculiarietà delle aree territoriali quali
aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;
FINANZIAMENTO – REFERENTE – DOTAZIONI
• b-ter)

prevedere che per le forme organizzative
multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare
forme di finanziamento a budget;
• b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di
selezione del referente o del coordinatore delle forme
organizzative previste alla lettera b-bis) ;
• b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le
modalità con cui le regioni provvedono alla dotazione
strutturale, strumentale e di servizi delle forme
organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi
regionali e/o aziendali;
OBIETTIVI - LIVELLI DI SPESA - AMBITI NEGOZIALI
• b-sexies) prevedere le modalità attraverso le quali le

aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione
regionale e nell’ambito degli indirizzi nazionali, individuano
gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle forme
aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i
conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con
gli obiettivi e i programmi di attività del distretto, anche
avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter);
• b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali
definiscano standard relativi all’erogazione delle prestazioni
assistenziali, all’accessibilità ed alla continuità delle cure,
demandando agli accordi integrativi regionali la definizione
di indicatori e di percorsi applicativi;
• c) la lettera e) è soppressa;

Parte dei contenuti è mantenuta nel
comma b bis
D. Lgs. 229/99 Confronto Decreto 2012
D.Lgs 229/99 Art. 8 (Modificazioni
all'articolo 8 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502)
Lettera e) (eliminato)
Garantire l'attività assistenziale per
l'intero arco della giornata e per tutti i
giorni della settimana attraverso il
coordinamento operativo e
l'integrazione professionale, nel
rispetto degli obblighi individuali
derivanti dalle specifiche
convenzioni, fra l'attività dei medici di
medicina generale, dei pediatri di libera
scelta, della guardia medica e della
medicina dei servizi, attraverso lo
sviluppo di forme di associazionismo
professionale e la organizzazione
distrettuale del servizio;

Legge 189 2012
b-bis) nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del
servizio, garantire l’attività assistenziale per l’intero
arco della giornata e per tutti i giorni della
settimana, nonché un’offerta integrata delle
prestazioni dei medici di medicina generale, dei
pediatri di libera scelta, della guardia medica, della
medicina
dei
servizi
e
degli
specialisti
ambulatoriali,
adottando
forme
organizzative
monoprofessionali (aggregazioni funzionali territoriali)
che condividono, in forma strutturata, obiettivi e
percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della
qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti
analoghi,
nonché
forme
organizzative
multiprofessionali (unità complesse di cure primarie)
che erogano prestazioni assistenziali tramite il
coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle
cure primarie e del sociale a rilevanza
sanitaria, tenuto conto della peculiarità delle aree
territoriali quali aree metropolitane, aree a
popolazione sparsa e isole minori.
d) la letteraf) è abrogata;

Rielaborati i contenuti nel comma bsexies
e) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“f bis) prevedere la possibilita' per le aziende sanitarie
di stipulare accordi per l'erogazione di specifiche
attivita’ assistenziali, con particolare riguardo ai
pazienti affetti da patologia cronica, secondo modalita'
e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale";
Art. 1 ( Riordino dell’assistenza territoriale e
mobilità del personale delle aziende sanitarie)
Legge 189/99
b-sexies)
prevedere
le
modalita' attraverso le quali le
aziende sanitarie locali, sulla
base della programmazione
regionale e nell'ambito degli
indirizzi nazionali, individuano
gli obiettivi e concordano i
programmi di attivita' delle
forme aggregative di cui alla
lettera b-bis) e definiscono i
conseguenti livelli di spesa
programmati, in coerenza con
gli obiettivi e i programmi di
attivita’ del distretto, anche
avvalendosi di quanto previsto
nella lettera b-ter);

D. Lgs. 229/99
f) prevedere le modalita'
attraverso le quali le unita'
sanitarie locali, sulla base della
programmazione regionale e
nell'ambito
degli
indirizzi
nazionali,
individuano
gli
obiettivi,
concordano
i
programmi
di
attivita'
e
definiscono i conseguenti livelli
di spesa programmati dei
medici singoli od associati, in
coerenza con gli obiettivi ed i
programmi di attivita' del
distretto;
RUOLO UNICO
• f) la lettera h) è sostituita dalle seguenti:” h) prevedere che l’accesso al

ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio
sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli,
predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto
ottimale definito nell’ambito degli accordi regionali, in modo che
l’accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell’attestato o del
diploma di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, e a quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell’articolo
30 del medesimo decreto. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma è
comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di
copertura delle zone carenti, con l’attribuzione di un adeguato punteggio,
che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il
conseguimento dell'attestato o del diploma;
D. Lgs. 229/99 Confronto
h) disciplinare l'accesso alle
funzioni di medico di medicina
generale del Servizio sanitario
nazionale secondo parametri
definiti nell'ambito degli accordi
regionali, in modo che l'accesso
medesimo sia consentito ai
medici forniti dell'attestato di cui
all'articolo
2
del
decreto
legislativo 8 agosto 1991, n.256,
o titolo equipollente ai sensi
dell'articolo 6 del predetto
decreto, prevedendo altresì che
la graduatoria annuale evidenzi i
medici forniti dell'attestato, al
fine di riservare loro una
percentuale predeterminata di
posti in sede di copertura delle
zone carenti;

Decreto 2012

f) la lettera h) è sostituita dalle seguenti:” h)
prevedere che l’accesso al ruolo unico per le
funzioni di medico di medicina generale del
Servizio
sanitario
nazionale
avvenga
attraverso una graduatoria unica per titoli,
predisposta annualmente a livello regionale e
secondo un rapporto ottimale definito
nell’ambito degli accordi regionali, in modo
che l’accesso medesimo sia consentito ai
medici forniti dell’attestato o del diploma di cui
all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, ea quelli in possesso di titolo
equipollente, ai sensi dell’articolo 30 del
medesimo
decreto.Ai
medici
forniti
dell'attestato o del diploma è comunque
riservata una percentuale prevalente di posti
in sede di copertura delle zone carenti, con
l’attribuzione di un adeguato punteggio, che
tenga conto anche dello specifico impegno
richiesto per il conseguimento dell'attestato o
del diploma;
Art. 1 ( Riordino dell’assistenza territoriale e
mobilità del personale delle aziende sanitarie)
• h-bis) prevedere che l’accesso alle funzioni di pediatra di

libera scelta del servizio sanitario nazionale avvenga
attraverso una graduatoria per titoli predisposta
annualmente a livello regionale e secondo un rapporto
ottimale definito nell’ambito degli accordi regionali;
• h-ter) disciplinare l’accesso alle funzioni di specialista
ambulatoriale
(medico, odontoiatra, biologo, chimico, psicologo, medico
veterinario) del Servizio sanitario nazionale secondo
graduatorie provinciali alle quali sia consentito l’accesso
esclusivamente al professionista fornito del titolo di
specializzazione inerente alla branca di interesse;”;
Art. 1 ( Riordino dell’assistenza territoriale e
mobilità del personale delle aziende sanitarie)
• g) alla lettera i) le

parole “ di tali medici”
sono sostituite dalle
seguenti “ dei medici
convenzionati”;

D. Lgs. 229/99
i) regolare la partecipazione
di
tali
medici
a
società,
anche
cooperative, al fine di
prevenire
l'emergere
di
conflitti di interesse con le
funzioni attribuite agli stessi
medici
dai
rapporti
convenzionali in atto;
Obblighi
•h) dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente:

“m-ter) prevedere l’adesione obbligatoria dei medici
all’assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da
ciascuna regione, al Sistema Informativo Nazionale,
compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera
sanitaria, secondo quanto stabilito dall’articolo 50 del
decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva
all’applicazione delle procedure di trasmissione telematica
delle ricette mediche;”.
H 24 - 7 giorni su 7 - INTEGRAZIONE
M • I Medici di Assistenza Primaria NON FARANNO
E turni di Continuità Assistenziale, salvo che non lo
S chiedano espressamente.
S
• I Medici di Assistenza primaria continueranno ad
A
assistere preferenzialmente i pazienti che li hanno
G
G scelti nelle ore di ambulatorio stabilite dall’ ACN.
I • I medici di Continuità Assistenziale aderenti alle AFT
C continueranno a garantire la copertura oraria dei
H turni notturni e festivi. I loro utenti saranno solo i
I pazienti assistiti dalla AFT.
A
• Nessun medico dovrà singolarmente lavorare
V
giorno e notte.
E
H 24 - 7 giorni su 7 - INTEGRAZIONE
M • Il cittadino, il cui medico appartiene ad una AFT, avrà
E garantita la assistenza H24 e 7 giorni su 7 in primis dalla
S disponibilità diurna del proprio medico, così come
S avviene già ora, integrata da quella degli altri medici della
A AFT e dalla disponibilità notturna dei medici di C.A.
G appartenenti all’AFT.
G • Il rapporto di fiducia medico-paziente rimane
I
inalterato.
C
H
I
A
V
E

Il cittadino continuerà a scegliere liberamente il suo
medico che sarà di norma quello che gli garantirà
assistenza; potrà rivolgersi ad un altro medico della AFT
stessa quando per i più svariati e leciti motivi il suo
medico sia non disponibile ed il suo bisogno
assistenziale sia non-differibile.
RUOLO UNICO
M
E
S
S
A
G
G
I
C
H
I
A
V
E

• Esisterà una figura unica di medico di famiglia che potrà

svolgere il proprio lavoro
• sia a ciclo di fiducia ( scelte dei pazienti) che a rapporto
orario.
• ad esclusivo rapporto orario
• ad esclusivo ciclo di fiducia ( per loro libera scelta)
• Esisterà una sola graduatoria regionale ( e non più una
graduatoria per la Assistenza primaria ed una per la
Continuità assistenziale di cui il prossimo ACN definirà le
modalità di costituzione
• Ai medici forniti dell'attestato o del diploma è riservata una
percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle
zone carenti.
EVOLUZIONE ASSETTO PROFESSIONALE
M
E
S
S
A
G
G
I
C
H
I
A
V
E

• L’ingresso nella AFT avverrà con rapporto orario

esclusivo, per svolgere attività di continuità
assistenziale o altre attività a rapporto orario.
• Nell’evoluzione del percorso professionale quando

si determinerà disponibilità di scelte per
pensionamenti o trasferimenti il medico a rapporto
orario esclusivo passerà a rapporto misto scelte-ore
e potrà acquisire pazienti.
OPPORTUNITA’ DEL LAVORO IN SQUADRA
• La AFT è una aggregazione funzionale in cui i vari medici possono

M
E
S
S
A
G
G
I
C
H
I
A
V
E

•

•

•

•

rimanere fisicamente ognuno nel proprio ambulatorio e lavorare
funzionalmente come un team condividendo percorsi e processi
assistenziali.
E’ strategico per il futuro della professione mantenere la presenza
capillare sul territorio attraverso l’attività degli ambulatori decentrati e la
capacità di offrire una medicina di prossimità, una risorsa peculiare della
MG
La capacità di offrire medicina di iniziativa e la necessità di garantire, pur
in gruppo, l’h 24 spingono verso la individuazione di una o più sedi
prevalenti dove svolgere insieme almeno una parte delle attività.
La sede comune, dotata di personale di studio e di tecnologia informatica
potrà semplificare il lavoro del singolo, smistando sul personale, l’aumento
di carico di lavoro connesso con la medicina di iniziativa e la gestione del
territorio.
L’eventuale cambio del medico andrà motivato e dovrà essere approvato
dal medico accettante. Nel contesto di un gruppo quale quello di una AFT
questo in pratica non avverrà senza il consenso altrettanto palese del
medico che viene lasciato.
REFERENTE/COORDINATORE
M
E
S
S
A
G
G
I
C
H
I
A
V
E

• Non vengono create figure “primariali” nelle

strutture organizzative della Medicina Generale.
• Le funzioni di coordinatore di AFT o di UCCP

sono funzioni di servizio, di “primus inter pares”, e
non hanno le valenze gerarchiche proprie del
Pubblico.
INFORMATIZZATIONE
• Esiste un obbligo di aderire al sistema informativo

regionale e nazionale, al sistema Tessera Sanitaria
elettronica ed alla e-prescription.
• E’ già presente nell’attuale ACN una norma che pone
tutti i costi relativi a informatizzazione e connettività a
carico della Regione/ASL.
• Anche se la Regione/ASL sostiene il costo degli
strumenti informatici, i dati clinici dei pazienti, che sono
di proprietà del paziente, rimangono a nostra esclusiva
disposizione e potranno alimentare le reti informatiche
delle AFT anche per garantire la continuità informativa
agli altri medici della AFT.
GRAZIE

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Oristano 2013 (1)

  • 1. Oristano 31 ottobre 2013 “La variazione del modello organizzativo per lo sviluppo e la gestione delle attività territoriali a garanzia di una appropriata risposta assistenziale dei servizi territoriali secondo la Legge 189/2012 (Legge Balduzzi)" Silvestro Scotti Vice Segretario Nazionale FIMMG silvestroscotti@fimmg.org
  • 2. Legge 8 novembre 2012, n. 189 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. (GU n. 263 del 10-11-2012 - Suppl. Ordinario n.201) Vigenza dal 11 novembre 2012
  • 3. Art. 1 Riordino dell’assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie
  • 4. LEGGE 189/2012 L’art. 1della Legge 189/2012 rispetto allo sviluppo e la gestione delle attività territoriali prevede tre livelli: 1. Comma 1, 2 e 3: Atti di definizione e di assetto organizzativo sulla base della programmazione regionale 2. Comma 4: Atti di ridefinizione e riassetto della base di trattativa nazionale per l’ACN ovvero integrazioni e modifiche dell’art 8 del D.Lgs. 502 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 517/93 e D.Lgs. 229/99) che mantiene la sua validità per le parti non variate. 3. Comma 6 e 7: termini e scadenze
  • 5. LEGGE 189/2012 Comma 1 : 1. Le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l'integrazione con il sociale, anche con riferimento all'assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini, secondo modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. In particolare, le regioni disciplinano le unità complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei sistemi informatici, assicurano l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche.
  • 6. LEGGE 189/2012 Parole chiave comma 1 • Le regioni definiscono i modelli di integrazione con il sociale e con i servizi ospedalieri; • I modelli possibili sono:  monoprofessionali ovvero per area contrattuale (Medicina Generale, Pediatria di libera scelta, Specialistica ambulatoriale)  multiprofessionali ovvero sedi di attività complessa e di integrazione tra medici e professioni sanitarie/sociali; o Sedi di: • dotazione strumentale • integrazione Ospedale Territorio • h 24 e 7 giorni su 7 attraverso meccanismi di turnazione • Le regioni assicurano l’adesione ai modelli attraverso strumenti informatici:  obbligo condizionato a struttura di rete regionale  Fornitura soluzioni informatiche per ricetta elettronica e tessera sanitaria
  • 7. LEGGE 189/2012 Comma 2: 2. Le aggregazioni funzionali territoriali e le unita' complesse di cure primarie erogano l'assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedere la presenza, presso le medesime strutture, sulla base della convenzione nazionale, di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza.
  • 8. LEGGE 189/2012 Parole chiave comma 2: • Chi fa? Il personale convenzionato • Che cosa? Erogano l'assistenza primaria • Come?Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e le unita' complesse di cure primarie(UCCP) • E’ prevista la presenza di personale dipendente dell’SSN con l’utilizzo del comando presso strutture diverse da quelle di origine per “ragione sociale”, per es. “strutture organizzate in piena responsabilità dalla medicina generale”.
  • 9. Approfondimento: Istituto del comando • E’ disciplinato dagli art. 56-57 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10-01-1957 n. 3), secondo il quale l'impiegato pubblico può essere destinato a prestare servizio presso una amministrazione diversa da quella di appartenenza per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza: esigenze e competenze che solitamente sono proprie della amministrazione beneficiaria. • La nuova destinazione non comporta la nascita di un diverso rapporto di impiego e, quindi, non incide sulla posizione economico-giuridica del lavoratore, il cui trattamento retributivo resta di norma a carico della amministrazione comandante, anche se è possibile un accollo da parte della comandataria. • La norma evidenzia la straordinarietà dell'istituto, diretto a soddisfare soltanto esigenze delle amministrazioni limitate nel tempo. Qualora, infatti, l'amministrazione avesse bisogno a titolo stabile di "avvalersi delle peculiari professionalità e competenze", dovrebbe acquisire le stesse tramite l'inquadramento in ruolo delle figure professionali di cui necessita, per corrispondere alle proprie specifiche esigenze istituzionali.
  • 10. LEGGE 189/2012 Comma 3 3. Il personale convenzionato e' costituito dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti ambulatoriali. Per i medici di medicina generale e' istituito il ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale, fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali.
  • 11. LEGGE 189/2012 Parole chiave comma 3 • Cosa si intende per personale convenzionato? medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali; • Si istituisce il ruolo unico:  disciplinato dalla convenzione nazionale;  Restano fermii livelli retributivi specifici;  Mantenimento di diverse figure professionali.
  • 12. LEGGE 189/2012 Comma 1, 2 e 3: Atti di definizione e di assetto organizzativo sulla base della programmazione regionale. Descritti gli ambiti, le risorse umane, i compiti per macro aree (sanitario/sociale, territorio/ospedale), i margini di evoluzione delle figure professionali. Necessari gli Accordi Collettivi Nazionali come premessa alla programmazione? Esiste ancora la volontà di definire degli ACN?
  • 13. LEGGE 189/2012 Sono gli Accordi collettivi nazionali e i conseguenti Accordi integrativi regionali e aziendali ad avere la responsabilità di fornire le risorse per gli strumenti operativi e strutturali necessari alla realizzazione dell'H24 sette giorni su sette? E' quella la sede in cui si valuterà la volontà di investimento sul cambiamento della medicina generale, volontà esprimibile con la riconversione degli indirizzi di spesa nell'ambito del Fondo Sanitario Nazionale e anche e soprattutto con criteri di ristrutturazione del compenso che abbiano la capacita di raccogliere interventi provenienti da altri ambiti che abbiano interesse ad investimenti per le implementazioni tecnologiche e strumentali della medicina del territorio?
  • 14. LEGGE 189/2012 Comma 4: Atti di ridefinizione e riassetto della base di trattativa nazionale per l’ACN: 4. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 15. LEA E COPERTURE ECONOMICHE • All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le N seguenti modificazioni: U • a) alla lettera a) è premessa la seguente : “0a) prevedere O che le attività e le funzioni disciplinate dall’accordo V collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei O livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;
  • 16. H 24 e INTEGRAZIONE •b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: “b-bis) nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del servizio, garantire l’attività assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un’offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali (aggregazioni funzionali territoriali) che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali (unità complesse di cure primarie) che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria, tenuto conto della peculiarietà delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;
  • 17. FINANZIAMENTO – REFERENTE – DOTAZIONI • b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare forme di finanziamento a budget; • b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis) ; • b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali e/o aziendali;
  • 18. OBIETTIVI - LIVELLI DI SPESA - AMBITI NEGOZIALI • b-sexies) prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell’ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter); • b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all’erogazione delle prestazioni assistenziali, all’accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;
  • 19. • c) la lettera e) è soppressa; Parte dei contenuti è mantenuta nel comma b bis
  • 20. D. Lgs. 229/99 Confronto Decreto 2012 D.Lgs 229/99 Art. 8 (Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502) Lettera e) (eliminato) Garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del servizio; Legge 189 2012 b-bis) nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del servizio, garantire l’attività assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un’offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali (aggregazioni funzionali territoriali) che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali (unità complesse di cure primarie) che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria, tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori.
  • 21. d) la letteraf) è abrogata; Rielaborati i contenuti nel comma bsexies e) dopo la lettera f) è inserita la seguente: “f bis) prevedere la possibilita' per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di specifiche attivita’ assistenziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo modalita' e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale";
  • 22. Art. 1 ( Riordino dell’assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie) Legge 189/99 b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attivita' delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attivita’ del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter); D. Lgs. 229/99 f) prevedere le modalita' attraverso le quali le unita' sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attivita' e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli od associati, in coerenza con gli obiettivi ed i programmi di attivita' del distretto;
  • 23. RUOLO UNICO • f) la lettera h) è sostituita dalle seguenti:” h) prevedere che l’accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell’ambito degli accordi regionali, in modo che l’accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell’attestato o del diploma di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell’articolo 30 del medesimo decreto. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l’attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del diploma;
  • 24. D. Lgs. 229/99 Confronto h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.256, o titolo equipollente ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto, prevedendo altresì che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato, al fine di riservare loro una percentuale predeterminata di posti in sede di copertura delle zone carenti; Decreto 2012 f) la lettera h) è sostituita dalle seguenti:” h) prevedere che l’accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell’ambito degli accordi regionali, in modo che l’accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell’attestato o del diploma di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ea quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell’articolo 30 del medesimo decreto.Ai medici forniti dell'attestato o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l’attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del diploma;
  • 25. Art. 1 ( Riordino dell’assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie) • h-bis) prevedere che l’accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell’ambito degli accordi regionali; • h-ter) disciplinare l’accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale (medico, odontoiatra, biologo, chimico, psicologo, medico veterinario) del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l’accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca di interesse;”;
  • 26. Art. 1 ( Riordino dell’assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie) • g) alla lettera i) le parole “ di tali medici” sono sostituite dalle seguenti “ dei medici convenzionati”; D. Lgs. 229/99 i) regolare la partecipazione di tali medici a società, anche cooperative, al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto;
  • 27. Obblighi •h) dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: “m-ter) prevedere l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema Informativo Nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all’applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche;”.
  • 28. H 24 - 7 giorni su 7 - INTEGRAZIONE M • I Medici di Assistenza Primaria NON FARANNO E turni di Continuità Assistenziale, salvo che non lo S chiedano espressamente. S • I Medici di Assistenza primaria continueranno ad A assistere preferenzialmente i pazienti che li hanno G G scelti nelle ore di ambulatorio stabilite dall’ ACN. I • I medici di Continuità Assistenziale aderenti alle AFT C continueranno a garantire la copertura oraria dei H turni notturni e festivi. I loro utenti saranno solo i I pazienti assistiti dalla AFT. A • Nessun medico dovrà singolarmente lavorare V giorno e notte. E
  • 29. H 24 - 7 giorni su 7 - INTEGRAZIONE M • Il cittadino, il cui medico appartiene ad una AFT, avrà E garantita la assistenza H24 e 7 giorni su 7 in primis dalla S disponibilità diurna del proprio medico, così come S avviene già ora, integrata da quella degli altri medici della A AFT e dalla disponibilità notturna dei medici di C.A. G appartenenti all’AFT. G • Il rapporto di fiducia medico-paziente rimane I inalterato. C H I A V E Il cittadino continuerà a scegliere liberamente il suo medico che sarà di norma quello che gli garantirà assistenza; potrà rivolgersi ad un altro medico della AFT stessa quando per i più svariati e leciti motivi il suo medico sia non disponibile ed il suo bisogno assistenziale sia non-differibile.
  • 30. RUOLO UNICO M E S S A G G I C H I A V E • Esisterà una figura unica di medico di famiglia che potrà svolgere il proprio lavoro • sia a ciclo di fiducia ( scelte dei pazienti) che a rapporto orario. • ad esclusivo rapporto orario • ad esclusivo ciclo di fiducia ( per loro libera scelta) • Esisterà una sola graduatoria regionale ( e non più una graduatoria per la Assistenza primaria ed una per la Continuità assistenziale di cui il prossimo ACN definirà le modalità di costituzione • Ai medici forniti dell'attestato o del diploma è riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti.
  • 31. EVOLUZIONE ASSETTO PROFESSIONALE M E S S A G G I C H I A V E • L’ingresso nella AFT avverrà con rapporto orario esclusivo, per svolgere attività di continuità assistenziale o altre attività a rapporto orario. • Nell’evoluzione del percorso professionale quando si determinerà disponibilità di scelte per pensionamenti o trasferimenti il medico a rapporto orario esclusivo passerà a rapporto misto scelte-ore e potrà acquisire pazienti.
  • 32. OPPORTUNITA’ DEL LAVORO IN SQUADRA • La AFT è una aggregazione funzionale in cui i vari medici possono M E S S A G G I C H I A V E • • • • rimanere fisicamente ognuno nel proprio ambulatorio e lavorare funzionalmente come un team condividendo percorsi e processi assistenziali. E’ strategico per il futuro della professione mantenere la presenza capillare sul territorio attraverso l’attività degli ambulatori decentrati e la capacità di offrire una medicina di prossimità, una risorsa peculiare della MG La capacità di offrire medicina di iniziativa e la necessità di garantire, pur in gruppo, l’h 24 spingono verso la individuazione di una o più sedi prevalenti dove svolgere insieme almeno una parte delle attività. La sede comune, dotata di personale di studio e di tecnologia informatica potrà semplificare il lavoro del singolo, smistando sul personale, l’aumento di carico di lavoro connesso con la medicina di iniziativa e la gestione del territorio. L’eventuale cambio del medico andrà motivato e dovrà essere approvato dal medico accettante. Nel contesto di un gruppo quale quello di una AFT questo in pratica non avverrà senza il consenso altrettanto palese del medico che viene lasciato.
  • 33. REFERENTE/COORDINATORE M E S S A G G I C H I A V E • Non vengono create figure “primariali” nelle strutture organizzative della Medicina Generale. • Le funzioni di coordinatore di AFT o di UCCP sono funzioni di servizio, di “primus inter pares”, e non hanno le valenze gerarchiche proprie del Pubblico.
  • 34. INFORMATIZZATIONE • Esiste un obbligo di aderire al sistema informativo regionale e nazionale, al sistema Tessera Sanitaria elettronica ed alla e-prescription. • E’ già presente nell’attuale ACN una norma che pone tutti i costi relativi a informatizzazione e connettività a carico della Regione/ASL. • Anche se la Regione/ASL sostiene il costo degli strumenti informatici, i dati clinici dei pazienti, che sono di proprietà del paziente, rimangono a nostra esclusiva disposizione e potranno alimentare le reti informatiche delle AFT anche per garantire la continuità informativa agli altri medici della AFT.