2. 2
Il quadro normativo
DD.PP.RR. attuativi della Riforma della Scuola
Secondaria di secondo grado nn. 88/2010 e 89/2010.
“è introdotto l’insegnamento di una disciplina non
linguistica (DNL) in una lingua straniera nell’ultimo
anno dei Licei e degli Istituti Tecnici e negli ultimi tre
anni dei Licei Linguistici.”
3. Licei (DPR 89/2010)
Articolo 6 (Liceo linguistico)
2. Dal primo anno del secondo biennio è impartito l’insegnamento in lingua
straniera di una disciplina non linguistica, prevista nell’area delle attività e
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente
di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e
delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre
l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non
linguistica, compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili
dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse
assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
Gli insegnamenti previsti dal presente comma sono attivati nei limiti degli
organici determinati a legislazione vigente.
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4. Licei (DPR 89/2010)
Articolo 10 - (Orario annuale e attività educative e didattiche)
5. Fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo
linguistico, nel quinto anno è impartito l’insegnamento, in lingua straniera,
di una disciplina non linguistica compresa nell’area delle attività e degli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico
ad esse annualmente assegnato. Tale insegnamento è attivato in ogni caso
nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente.
6. Attraverso apposito decreto emanato dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sono definite le linee guida per
l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica e gli
specifici requisiti richiesti per impartire il predetto insegnamento.
Dall’adozione di tale decreto non devono scaturire nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
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5. Istituti tecnici
Nel quinto anno è previsto l’insegnamento di una disciplina non
linguistica in lingua inglese.
L’insegnamento è finalizzato, in particolare, a potenziare le
conoscenze e abilità proprie della disciplina da veicolare in lingua
inglese attraverso la contemporanea acquisizione di diversi codici
linguistici. L’integrazione tra la lingua inglese e altra disciplina non
linguistica, secondo il modello Content and Language Integrated
Learning (CLIL), a cui è riservata di seguito un’apposita sezione,
viene realizzata dal docente, con una didattica di tipo fortemente
laboratoriale, attraverso lo sviluppo di attività inerenti le conoscenze
e le abilità delle discipline interessate, in rapporto all’indirizzo di
studio.
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6. 6
Esperienze già realizzate
Da una ricerca della La D.G. per il Personale
scolastico effettuata nell’ottobre 2010 emerge che 625
Scuole Secondarie di secondo grado, per un totale
di circa 1000 docenti, hanno già sperimentato moduli
di didattica CLIL.
8. Norme transitorie (nota 240/2013)
La nota 240/13, riepiloga la situazione della formazione e indica gli
strumenti e le modalità da utilizzare per affrontare questo primo anno di
applicazione.
E' da sottolineare come lo stesso MIUR, suggerisca "di norma l’attivazione
in classe terza del 50% del monte ore della disciplina veicolata in lingua
straniera, in considerazione anche della necessità di dotare gli studenti
della padronanza del linguaggio tecnico-specialistico della disciplina
nella lingua italiana", ammettendo che quanto prescritto nel regolamento
(dal primo anno del secondo biennio è impartito l’insegnamento in lingua
straniera di una disciplina non linguistica) risulta inapplicabile nella sua
perentorietà.
Sarà quindi necessario, in occasione della verifica triennale dei regolamenti,
che si intervenga su queste prescrizioni e le si rendano più consone ad una
corretta e graduale introduzione della metodologia CLIL.
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9. Indicazioni e linee guida
Negli allegati ai Regolamenti e nelle “Indicazioni Nazionali” (per i
licei) vengono fornite indicazioni sulla questione “veicolare”
unicamente in riferimento all’ambito linguistico e agli obiettivi
d’insegnamento della lingua straniera. Non si trovano riferimenti a
obiettivi di apprendimento disciplinare che leghino esplicitamente
gli obiettivi della disciplina stessa allo sviluppo della competenza in
lingua straniera (ad eccezione di un accenno all’uso della lingua
inglese per studiare). Per esempio, quando si dice “sapere sostenere
una propria tesi”, o quando si indica che è necessario curare “la
pratica dell’argomentazione”, si intende, implicitamente, come
competenze linguistico-cognitive da sviluppare in lingua italiana,
mentre potrebbero essere intese come competenze da sviluppare
anche nella lingua straniera.
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10. Indicazioni e linee guida
Le “Indicazioni Nazionali” suggeriscono “esperienze
d’uso della lingua straniera per la comprensione e
rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline
non linguistiche” .
In altre parole, per salvaguardare la specificità del
percorso CLIL (che è un insegnamento della disciplina
non linguistica, non un approccio alternativo
all’insegnamento della lingua straniera) e, allo stesso
tempo, riconoscere la natura eminentemente linguistica
della disciplina stessa, serve svolgere, a livello di singole
discipline, un’integrazione fra il contenuto e la lingua,
individuandone dei legami e specificandone gli obiettivi.
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11. Il ruolo del docente di lingua straniera
L’introduzione della metodologia CLIL nel sistema
scolastico rappresenta una scelta fortemente linguistica e,
in quanto tale, non può essere ignorata dal docente di
lingua straniera.
In primo luogo perché tutti i riferimenti all’insegnamento
veicolare in lingua straniera vengono fatti in relazione
all’ambito “Lingua e cultura straniera” di cui i docenti di
lingua straniera sono i principali referenti e, in secondo
luogo, perché si può intravedere nelle “Indicazioni
Nazionali” il suggerimento che il docente di lingua
straniera collabori alla costruzione del percorso veicolare.
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12. Come iniziare
Le “Indicazioni Nazionali” sembrano quindi auspicare
iniziative facilitatrici per la realizzazione dei percorsi
veicolari. Il suggerimento che si realizzino «… con
l’opportuna gradualità esperienze d’uso della lingua
straniera per la comprensione e rielaborazione orale e
scritta di contenuti di discipline non linguistiche»
Le scuole possono, per esempio, prevedere l’introduzione
di percorsi CLIL brevi anche prima della quinta per
preparare gradualmente gli allievi, oppure caratterizzare
l’insegnamento della materia del quinto anno con un
insegnamento solo parziale (di singoli moduli) nella
lingua straniera.
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