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  R. Villano-manuale sanitario-leggi e ordinamenti
Raimondo Villano

Manuale sanitario

2
Quel che già sappiamo
è il grande ostacolo
all’acquisizione di quel
che non sappiamo ancora
Claude Bernard
fisiologo francese

3
Lo scopo di questo lavoro, di fatto consistente in una nuova edizione riveduta ed ampliata
del mio “Manuale sanitario per la Terza Età” pubblicato nel 2000, è di offrire un agile
strumento di consultazione che migliori sia l’individuazione e la fruizione di talune strutture
esistenti e l’informazione sui principali percorsi burocratici che l’effettuazione di scelte e di
comportamenti nonché il rafforzamento di cognizioni ed autoformazione nell’importante e
delicato settore sanitario.
Tutto ciò, sia pur considerando che i cambiamenti normativi, operativi ed anche
logistici sono tutt’altro che infrequenti, può senza dubbio concorrere ad accrescere
consapevolezza ed autosufficienza di massima nel lettore e, pertanto, in definitiva, porlo in
grado di essere sempre più “soggetto” anziché meramente “oggetto” del Servizio Sanitario
in un virtuoso sinergismo con gli sforzi che, d’altro canto, continuamente si prefiggono di
effettuare ai vari livelli gli operatori del settore.

Raimondo Villano

4
INDICE
Prefazione
Viaggi e vacanze
Farmacia da viaggio
Problema della conservazione dei medicinali
Farmaci e spostamento del fuso orario
Il diabetico in viaggio
Certificazioni sanitarie richieste dai vari Paesi
Vaccinazioni consigliate dai vari Paesi
Alimentazione
Gli alimenti
Indirizzi di sana alimentazione
Classificazione dell’obesità
Alimentazione nella terza età
Alimentazione nello sportivo
Raccomandazioni nutrizionali
Anoressia e bulimia
Dieta frazionata
L’altezza e il peso messi a confronto
Composizione chimica e valore energetico degli alimenti
Tabella delle vitamine
Tabella dei sali minerali
Raccomandazioni nutrizionali speciali
Allergie
Calcolosi biliare
Calcolosi renale (litiasi di natura non precisata)
Calcolosi renale da acido urico – Gotta
Calcolosi renale da fosfati
Calcolosi renale da ossalati
Colite
Diarrea
Emorroidi
Epatite cronica
Epatopatia
Gastrite cronica
Gravidanza
Gestazione e allattamento
Influenza
Insonnia
Ipercolesterolemia – Ipertrigliceridemia
Ipertrigliceridemia pura
Ipertensione arteriosa
Malattie del pancreas
Meteorismo
Stipsi semplice e atonica
Ulcera peptica

5
Indicazioni terapeutiche delle acque minerali
Farmaci
Corretto uso del farmaco da parte degli anziani
Conservazione dei farmaci
Scadenza dei farmaci
L’armadietto ideale
Assunzione dei farmaci più ricorrenti
Interazioni farmaci - alimenti
Temperatura di conservazione dei farmaci
Elementi di prevenzione ed autocura
Cancro
Colesterolo alto
Colpo di calore
Controlli sanitari per età
Diabete
Fumo
Ipertensione
Ipotensione
Misurazione della pressione arteriosa
Morte in culla – Fattori di rischio
Osteoporosi
Protesi dentarie
Sars
Vertigini
Acidità di stomaco
Calura
Denti – Mal di denti
Diarrea
Dolori addominali
Ecchimosi palpebrali (occhio nero)
Febbre
Igiene orale
Insonnia
Insufficienza venosa – varici
Protesi dentarie
Protezione dal sole
Raffreddore e sindromi influenzali
Reflusso esofageo
Stipsi
Stress
Ulteriori indicazioni per favorire il benessere e il prolungamento della vita
Elementi di primo soccorso
Assideramento
Avvelenamento accidentale
Rimedi per agenti tossici
Coma diabetico e reazione da eccesso di insulina
Congelamento
Convulsioni

6
Cuore - Infarto
Emorragia
Ferite da punta
Folgorazione
Fratture
Gola - Corpi estranei
Massaggio cardiaco
Morsi - Cani, gatti, rettili
Naso - Corpi estranei, emorragia
Occhi - Corpi estranei
Orecchi
Perdita di coscienza
Posizione di sicurezza
Punture di ape, vespa, calabrone, formiche, zanzare
Punture - Pesci velenosi, ricci di mare. Contatto con meduse
Punture - Scorpioni, ragni, zecche
Schegge
Scottature solari
Shock
Singhiozzo
Slogature, lussazioni, storte, distorsioni
Soffocamento - Respirazione artificiale
Tagli, graffi, escoriazioni
Testa (trauma cranico)
Tetano
Trasporto di un ferito
Ustioni chimiche, ustioni e scottature gravi o leggere
Vesciche
La cassetta del Primo Soccorso
Sicurezza domestica
Gli incidenti domestici
Impianti elettrici
Consigli pratici di sicurezza elettrica domestica
Apparecchi di cottura
Bombole di gas
Serbatoio di gas
Estintori
Campi magnetici
Rumori
Personal computer
Climatizzazione
Microclima
Illuminazione
Controlli su elettricità e gas
Assicurazione per incidenti da fughe di gas
Assistenza sanitaria
Assistenza sanitaria di base
Assistenza medica di base
Assistenza specialistica
Assistenza in regime di ricovero

7
Cure termali
Prestazioni specialistiche non convenzionate
Servizio di Guardia Medica
Assistenza sanitaria integrativa
Prodotti dietetici
Ossigeno liquido per terapia a lungo termine
Presidi sanitari per diabetici
Esenzioni ticket
Assistenza riabilitativa
Progetto “Tessera sanitaria”
Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri
Cittadini stranieri appartenenti all’Unione Europea
Cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea ed apolidi
Assistenza per i detenuti
Iscrizione volontaria al SSN
Stranieri regolarmente soggiornanti non iscritti al SSN
Invalidità civile - Assistenza sociale
Ingresso e soggiorno per cure mediche
Trasferimento in Italia nell’ambito di interventi umanitari
Leggi e ordinamenti
Obblighi del medico di informazione al paziente
Il danno iatrogeno
Il risk management ospedaliero
Obesità e invalidità
Norme a tutela dei pazienti oncologici
Nuove norme antifumo
Danni da vaccini e emoderivati
Caratteristiche qualificanti dell’Europa della salute
Cure mediche in Europa: documenti e assistenza
Detrazioni fiscali sanitarie
Spese mediche
Analisi e radiografie, terapie, riabilitazione e assistenza
Protesi e apparecchi
Cure a familiare defunto
Non vedenti e sordomuti
Detrazioni per portatori di handicap
Medicinali
Spese veterinarie
Glossario sanitario
Frasi indispensabili per fronteggiare le situazioni d'emergenza
Le frasi da usare in caso di malesseri o problemi sanitari
Se si ha bisogno di una farmacia
Indispensable sentences to face an emergency situation
Phrases to be used in cases of illness or health problems
If you need a chemist

8
Les phrases indispensables en cas d'urgence
Les phrases à utiliser en cas de malaises ou de problèmes de santé
Si vous avez besoin d’une pharmacie
Unentbehrliche Sätze, um eine Notsituation zu bewältigen
Sätze, die man benutzen kann, wenn man unwohl ist oder Probleme sanitärer Art hat
Wenn sie eine apotheke brauchen
Frases indispensables para enfrentarse con una situación de emergencia
Frases que se utilizan en caso de malestares o problemas sanitarios
Si ud. Necessita una farmacia

Numeri telefonici utili
Cancro
Cecità
Cardiologia
Diabete
Distrofia muscolare
Emopatie
Epilessia
Handicappati e invalidi
Malattie renali
Parkinson
Pazienti spastici
Reumatismo
Sclerosi multipla e sindromi analoghe
Sordità
Trombosi
Tubercolosi
Centri per la profilassi dei viaggiatori internazionali autorizzati a praticare
la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati
validi per uso internazionale
Centri ospedalieri convenzionati SSN per la terapia dei Disturbi Alimentari
Centri antifumo in Campania
Numero verde sul funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale
Numeri telefonici di emergenza
Pronto Soccorso
Rianimazione
Centri Grandi Ustionati
Centri antiveleni
Associazioni nazionali di pazienti
Malattie neurologiche
Malattie dell’apparato digerente
Malattie del sistema cardiovascolare
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
Malattie infettive
Malattie oncologiche
Malattie pediatriche
Malformazioni congenite, anomalie cromosomiche

9
Patologie della funzione uditiva
Patologie oftalmologiche
Trapianti d’organo
Bibliografia essenziale
Cenni biografici dell’autore

10
LEGGI E ORDINAMENTI
Obblighi del medico di informazione al paziente (*)
Il medico ha l’obbligo di informare il paziente non solo dei rischi dell’intervento da effettuare
ma anche dello stato di efficienza e delle dotazioni della struttura sanitaria in cui presta la sua
attività.
Il consenso informato in vista di un trattamento chirurgico o di una terapia specialistica
invasiva, dunque, non riguarda solo i problemi tecnici legati all’operazione bensì coinvolge
anche la struttura ospedaliera ed il suo regolare funzionamento , in modo che il paziente possa
non solo decidere se sottoporsi o meno all’operazione ma anche se farlo in quella struttura o
chiedere di essere trasferito altrove (Corte di Cassazione, III Sezione, sentenza 14.638/2004).
Secondo la Cassazione il professionista ha il dovere di informare il paziente sulla natura
dell’intervento, sulla portata ed estensione dei suoi risultati e sulle possibilità di successo
dell’operazione. Responsabilità e doveri non riguardano solo l’attività propria del sanitario ma
si estendono anche a quella della equipe. Il sanitario, inoltre, ha il dovere di informare il
malato dei rischi prevedibili ma non degli esiti anomali, al limite del fortuito, dovendo
contemplare l’esigenza di informazione con la necessità di evitare che il paziente, per una
qualsiasi eventualità, eviti di sottoporsi anche ad un intervento banale.
Per quanto riguarda le operazioni particolarmente complesse, poi, sussistono rischi
differenziati per le diverse fasi dell’operazione e delle scelte effettuate. Quando vi sono infatti
più tecniche di esecuzione di un’operazione è dovere del sanitario, cui spettano le scelte
operative, di avvertire il paziente dei e dei vantaggi specifici ed operare la scelta in relazione
all’assunzione che il malato ne intenda compiere.
L’obbligo di informazione a carico del medico, infine, si estende anche allo stato di efficienza
ed al livello di dotazioni della struttura sanitaria, le cui eventuali carenze, se conosciute,
potrebbero indirizzare il paziente in un altro ospedale più attrezzato.
Ma cosa vuol dire per un paziente ricoverato l’espressione consenso informato? (**)
In primo luogo implica l’effettiva manifestazione della volontà di sottoporsi ad uno specifico
trattamento medico-chirurgico.
Deve quindi rispondere ad alcune caratteristiche: deve essere fornito direttamente dal paziente
(tranne che per i minorenni); deve essere espresso in modo libero e inequivocabile; deve
essere frutto di spiegazioni fornite al malato con un linguaggio comprensibile, secondo la sua
cultura e le sue capacità, almeno ventiquattro ore prima dell’intervento.
Il consenso informato è nato non come formalità burocratica o come “impiccio” nella pratica
quotidiana del medico ma una rielaborazione di scelte e di atteggiamento da parte dei medici e
dei malati per una vera “alleanza terapeutica” fra il curante e un paziente consapevole e
motivato.
Legittime domande che il paziente può porsi per giungere a scelte e decisioni consapevoli
possono essere:
1)
E’ necessario questo intervento? Quali sono i suoi rischi?
2)
Posso rimandarlo?
3)
Esistono alternative? Con quali rischi?
4)
Quando potrò tornare alla mia vita normale?
5)
Com’è la casistica di questa unità operativa?
(*) Fonte: Sole 24 Ore del Lunedi, 9 agosto 2004 n. 219.
(**) Fonte: Cittadinanza attiva – Tribunale per i diritti del malato – Guida “Per un
corretto consenso informato”; website Cittadinanza attiva.

11
Il danno iatrogeno
Si intende per danno iatrogeno quello causato dal medico e generalmente definito malpractice
(letteralmente: cattiva pratica; più propriamente: negligenza professionale).
I reparti più ad alto rischio dove si registra il più alto tasso di errori risultano essere la sala
operatoria (con oltre il 30% di errori), il pronto soccorso (con oltre il 20% di errori),
l’ortopedia, l’oncologia, la ginecologia, l’ostetricia e la chirurgia generale.
Principi fondamentali di riferimento del danno iatrogeno sono:
il medico risponde di un eventuale danno nell’evenienza in cui non sia stato in grado
di dimostrare di essersi impegnato con tutta la diligenza necessaria “in base alla natura
dell’attività esercitata” (*);
in casi di “speciale difficoltà”, il medico risponde solo nell’evenienza in cui il
paziente riesca a dimostrare una particolare gravità della colpa o il dolo (**).
Va posto in evidenza che allo stato attuale c’è una giurisprudenza intasata di casi e priva di
principi universalmente validi.
Le principali decisioni della giurisprudenza negli ultimi anni sono:
“La professione sanitaria esige che il medico presti la sua attività con diligenza
scrupolosa e superiore alla media, dovendo egli assumere, in base al secondo comma
dell’art. 1176 del Codice Civile, la figura del regolato ed accorto professionista.
Incombe al medico l’onere di fornire la dimostrazione dell’impossibilità , a lui non
imputabile, della perfetta esecuzione della prestazione” (***);
“In tema di responsabilità per colpa professionale sanitaria, il nesso di causalità tra la
condotta imperita, negligente o imprudente del sanitario, che non abbia disposto
cautele ed accertamenti suscettibili di determinare un sollecito intervento chirurgico
su di un infortunato, e l’evento mortale che ne è seguito sussiste sempre quando tale
intervento, anche se non avrebbe salvato con certezza il ferito, aveva buona
probabilità di raggiungere tale scopo. Infatti, al criterio della certezza degli effetti si
può sostituire quello della probabilità di tali effetti (e della idoneità della condotta a
produrli) quando è in gioco la vita umana; pertanto, sono sufficienti anche solo poche
probabilità di successo di un immediato o sollecito intervento chirurgico, sussistendo,
in difetto, il nesso di causalità qualora un siffatto intervento non sia stato possibile a
causa dell’incuria del sanitario che ha visitato il paziente” (****);
“In tema di colpa professionale dei medici, sussiste sempre il nesso di causalità,
allorché il tempestivo e corretto intervento sanitario sarebbe stato idoneo a produrre
serie ed apprezzabili possibilità di successo per salvare la vita del paziente, anche se
non la piena certezza” (*****);
“ In tema di responsabilità per colpa professionale del medico, nella ricerca del nesso
di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento, al criterio della certezza degli
effetti della condotta, si può sostituire quello della probabilità, anche limitata, di tali
effetti e della idoneità della condotta a produrli. Ne consegue che il rapporto di
causalità sussiste anche quando l’opera del sanitario, se correttamente e
tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì soltanto serie
ed apprezzabili possibilità di successo, tali che la vita del paziente sarebbe stata, con
una certa probabilità, salvata” (******);
“Ogni sanitario, oltre al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi agli
specifici compiti svolti, è tenuto anche a considerare gli obblighi in forza dei quali
tutte le attività di cura debbono convergere verso il fine comune. In virtù di questi
obblighi ogni medico non può dispensarsi dal conoscere e valutare l’attività
precedente o contestuale svolta da un altro collega e dal controllarne la correttezza,
ponendovi, se del caso, rimedio o facendo in modo che si ponga convenientemente
rimedio ad errori altrui che siano evidenti e, come tali, rilevabili ed emendabili con
l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio” (6*);
“Non si ravvisa colpa grave e non è riconoscibile un comportamento connotato da
imprudenza, imperizia e negligenza ai sanitari che hanno assistito alla parte finale di
un parto, anche in presenza di un rischio di sofferenza fetale e di una microsomia

12
fetale che doveva essere rilevata fin dal momento del ricovero nella struttura
ospedaliera” (n.d.r.: la negligenza della struttura salva il medico) (7*);
“L’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla
ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza
disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico
rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano la
neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio”
(8*);
“In tema di responsabilità professionale del medico chirurgo, pur gravando sull’attore
l’onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta
azione risarcitoria, tale onere non spinge fino alla necessità di enucleazione e
indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale,
conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la
contestazione dell’aspetto colposo dell’attività medica secondo quelle che si ritengono
essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie di un non professionista
della sanità” (9*);
Le valutazioni sul legame tra operato del sanitario e morte del paziente si impongono,
in presenza di “atti autolesivi o comunque imprudenti” di una persona in
convalescenza, come limite alla colpa medica (10*);
Un intervento di chirurgia estetica mal riuscito non può essere risarcito solo con la
restituzione della parcella in quanto “una volta accertata l’eventuale sussistenza di un
danno, questo va liquidato in tutte le sue componenti” (11*);
“Il concreto e personale espletamento di attività da parte del medico specializzando
comporta pur sempre l’assunzione diretta da parte sua della posizione di garanzia nei
confronti del paziente” condivisa con quella di chi impartisce le direttive. Anche allo
specializzando, dunque, “incombe l’obbligo di osservanza delle leges artis”. Di fronte
a direttive non appropriate l’allievo ha “l’obbligo di astenersi dal direttamente
operare” non potendo sostenere di aver svolto “mera attività didattica come discente e
assistente alla lezione del cattedratico” (12*).
(*) Codice Civile, art. 1176;
(**) Codice Civile, art. 2236;
(***) Cassazione Civile, sentenza 15 dicembre 1972 n. 3616;
(****) Cassazione Penale, sentenza 12 maggio 1983 n. 4320;
(*****) Cassazione Penale, sentenza 5 giugno 1990 n. 8148;
(******) Cassazione Penale, sentenza 17 gennaio 1992 n. 371;
(6*) Cassazione Penale, sentenza 25 febbraio 2000 n. 2285;
(7*) Corte dei Conti, 3^ Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, sentenza 30 marzo
2000 n. 124;
(8*) Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza 11 settembre 2002 n. 30328;
(9*) Cassazione Civile, sentenza 19 maggio 2004 n. 9471;
(10*) Cassazione Penale, sentenza 11 agosto 2004 n. 34369;
(11*) Cassazione Civile, 3^ Sezione, sentenza 20 settembre 2004 n. 18853;
(12*) Cassazione Penale, 4^ Sezione, sentenza 29 luglio 2004 n. 32901;

Il risk management ospedaliero
Di recente è partita l’elaborazione di una mappa di rischio in numerosi ospedali italiani
promossa dalla Società Italiana di Risk Management e presentata presso la Guardia di Finanza
di Ostia. Per motivi di privacy non sono stati resi noti gli ospedali che hanno deciso di
monitorare gli errori che avvengono nelle diagnosi e cure dei pazienti. L’iniziativa prevede il
contributo di tutte le componenti di ciascun ospedale, nel completo anonimato di chi segnala

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l’evento e della privacy del paziente. Organizzazione, somministrazione di farmaci, uso delle
apparecchiature, turni di lavoro e caratteristiche peculiari delle varie specializzazioni mediche
sono gli ambiti nei quali si verificano con maggiore frequenza gli errori. Nelle mappe che
realizzate i rischi saranno differenziati in inaccettabili, tollerabili, accettabili.

Obesità e invalidità
Le persone obese hanno la possibilità di ottenere l’assegno di invalidità essendo state bocciate
le tabelle del Ministero delle Finanze utilizzate dal 1992 per misurare l’entità dell’invalidità.
I vecchi parametri annullati dalla Suprema Corte riconoscevano agli obesi (considerati
nell’intervallo di massa corporea tra 35 e 40) la fascia di invalidità dal 31% al 40 %.
Attualmente, con specifica sentenza (*), le forme di grave obesità vanno valutate in “maniera
svincolata dai limiti tabellari” giungendo al riconoscimento di percentuali del 74% (sufficiente
ad ottenere il diritto all’assegno di invalidità) in caso di grave rapporto squilibrato tra altezza e
peso corporeo (riconsiderato anche in base alle nuove forme di obesità o di quelle più gravi,
con indice di massa corporea anche del 57% o superiori).
(*) Corte di Cassazione, I Sezione Civile, n. 16.251/2004.
Norme a tutela dei pazienti oncologici
Le norme esistenti a tutela dei diritti dei malati oncologici sono sparse in diversi testi non
coordinati tra loro al punto tale che ne è difficile la conoscenza perfino agli operatori
professionali oltre che ai diretti interessati i quali sovente ne ignorano l’esistenza a causa di una
grave carenza di informazione. E’ evidente che la non conoscenza dei propri diritti ne impedisce
la fruizione. Inoltre, la caotica quanto stratificata disciplina normativa in tema di invalidità e di
handicap, pur essendo applicabile ai malati cronici, non è stata pensata per le patologie come
quella oncologica caratterizzata dall’alternanza di fasi acute che necessitano di cure lunghe e
spesso gravemente invalidanti e fasi di stabilità della malattia che consentono lo svolgimento di
una vita pressoché normale.
Lo Stato assiste i malati oncologici che siano in specifiche condizioni economiche e di gravità
della malattia per mezzo del riconoscimento dell’invalidità civile e della condizione di handicap.
Per ottenere il sussidio il malato o un suo familiare deve richiedere la visita medico-legale
presso l’ufficio invalidi della Asl presentando una relazione del medico di famiglia e dello
specialista o del centro ospedaliero che ha in cura il malato. La pratica viene istruita in un
tempo di diverse settimane, talora anche di diversi mesi a seconda dell’Asl, ma l’assegno
spetta a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda. Pertanto, le mensilità
che vengono corrisposte in ritardo saranno rivalutate al momento del pagamento e pagate in
un’unica soluzione mentre gli assegni successivi vengono liquidati mensilmente.
Le tabelle ministeriali di valutazione (Dm Sanità 5 febbraio del 1992) prevedono tre
percentuali di invalidità per patologia oncologica: 11% con prognosi favorevole e modesta
compromissione funzionale (con questa percentuale non si è ammessi a nessun beneficio),
70% con prognosi favorevole ma grave compromissione funzionale, 100% con esclusione dal
collocamento per prognosi infausta o probabilmente sfavorevole, nonostante asportazione
chirurgica. Durante la chemioterapia spesso viene riconosciuto il 100% di invalidità che dà
diritto all’assegno di inabilità pari a 432,65 euro mensili. Con il 74% di invalidità, invece, i
cittadini hanno diritto all’assegno di invalidità pari a 218,65 euro.
L’accertamento dell’invalidità civile, per il malato che non ha ancora un lavoro, è utile ai fini
di una futura assunzione al lavoro facilitata in quanto la legge n. 68 del 1999 sul
collocamento dei disabili obbliga le imprese all’inserimento di una certa percentuale di
lavoratori cui sia accertata un’invalidità superiore al 46% e che siano iscritti nelle liste del
collocamento obbligatorio. Il riconoscimento di un’invalidità superiore al 67%, invece,

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comporta il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili per i vincitori di concorsi presso
Enti pubblici.
Riguardo al diritto al sostegno sociale ed alla tutela sul lavoro, le leggi n. 104 del 1992 e n.
53 del 2002, ed i D. Lgs. n. 509 del 1983 e n. 151 del 2001, riconoscono la possibilità al
malato riconosciuto invalido o con un “handicap in situazione di gravità” di assentarsi dal
lavoro per curarsi, e consentono ai suo familiari di assisterlo usufruendo di permessi dal
lavoro.
Pertanto, nella medesima domanda che si presenta all’ Asl per l’accertamento dell’invalidità, è
consigliabile richiedere l’accertamento anche ai sensi della legge 104 del 1992 (handicap
grave). In
tal modo il malato lavoratore ha diritto a tre giorni al mese o a due ore al giorno di permesso
retribuito, ed un suo familiare (anche non convivente) può assisterlo usufruendo di tre giorni al
mese di permesso retribuito dal lavoro, ed avvantaggiarsi nella scelta della sede di lavoro. I
permessi sono fruibili a semplice richiesta senza necessità di ulteriore documentazione.
Inoltre, agli invalidi con percentuale di invalidità superiore al 50% spettano 30 giorni all’anno
di congedo (anche frazionabile) per cure mediche (art. 26 legge 118 del 1971 e art. l0 legge
509 del 1988). Detti permessi si sommano ai giorni di malattia previsti dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato al lavoratore malato.
La Legge 23 dicembre 2000 n. 388 all’articolo 80 comma 3 prevede l’opportunità, per i
lavoratori invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al
74% o assimilabile), di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, due mesi di
beneficio di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di
cinque anni di contribuzione figurativa, utile ai soli fini del diritto alla pensione e
dell’anzianità contributiva. L’entrata in vigore di questa agevolazione è stata fissata al 1°
gennaio 2002.
L’Inpdap, Istituto che assicura buona parte dei dipendenti pubblici, con la circolare
informativa numero 75 del 27 dicembre 2001, conferma che vengono concessi due mesi di
contributi figurativi per ogni anno effettivamente lavorato, fino ad un massimo di 5 anni di
contributi figurativi. Se un dipendente ha lavorato per 30 anni si vedrà riconoscere 6 mesi (5
anni) di contributi figurativi. L’aspetto positivo è che l’Inpdap ammette che questi contributi
figurativi incidono anche sull’ammontare della pensione non solo per il raggiungimento del
diritto alla quiescenza.
Per alcuni malati in condizioni gravemente invalidanti è possibile ottenere (sempre seguendo
la procedura della richiesta di visita medico-legale alla Asl di appartenenza), l’assegno di
accompagnamento. I requisiti richiesti dalla legge per l’attribuzione dell’assegno di
accompagnamento sono: l’impossibilità di deambulare o l’impossibilità a svolgere gli atti
della vita quotidiana.
Un’agevolazione molto utile che può ottenere il malato in terapia è il contrassegno per
circolare con un’autovettura nelle aree normalmente non transitabili e per utilizzare i
parcheggi riservati ai disabili o, in mancanza, non pagare nelle aree di sosta a pagamento che
ormai esistono in molte città.
I malati di cancro hanno diritto all’esenzione dal pagamento per i farmaci e per tutte le
prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie cui sono affetti e dalle loro
complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Per
ottenere che dette prestazioni sanitarie siano poste a carico del Ssn il malato deve farne
richiesta presso la Asl di appartenenza allegando la documentazione medica, specialistica ed
ospedaliera, comprovante la malattia. La Asl rilascerà un tesserino personale con l’indicazione
del cod. 048 relativo alle esenzioni per patologia neoplastica. L’esenzione ovviamente è valida
per i farmaci e per le prestazioni sanitarie effettuate presso strutture pubbliche e
convenzionate.
(*) Sergio Panzanella, Denaro Sanità-House Hospital, ottobre 2004

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Nuove norme antifumo
Le nuove norme anti fumo (DPCM 23 dicembre 200; nota Ministero della Salute 27.05.04) in
vigore dal 29 dicembre 2004 (*) prevedono:
divieto assoluto di fumo: oltre ai luoghi in cui era già previsto (ospedali, scuole, treni,
sale di attesa delle stazioni, autobus e metropolitane, cinema e teatri, biblioteche e
musei) è esteso anche a tutti gli esercizi aperti al pubblico (alberghi, ristoranti, bar,
uffici e luoghi di lavoro); i divieti valgono anche per gli spazi pubblici adibiti ad
attività ricreative e nei circoli privati in cui il relativo regolamento lo preveda;
zone riservate ai fumatori: devono essere contrassegnate, delimitate e separate con
pareti. Se c’è un solo locale o se non è possibile assicurare una idonea separazione
degli ambienti, il divieto di fumo è assoluto;
cartelli luminosi: le zone riservate ai fumatori devono essere indicate da cartelli
luminosi riportanti la scritta “Area per fumatori”. In caso di guasto all’impianto di
ventilazione, un altro cartello luminoso deve accendersi automaticamente indicando
l’eventuale divieto di fumo. Nei locali per non fumatori basta, invece, esporre il
cartello “Vietato fumare” con il riepilogo di tutte le sanzioni per i trasgressori;
impianti di ventilazione: in tutti gli esercizi pubblici e i luoghi di lavoro dovranno
essere installati impianti per la ventilazione ed il ricambio dell’aria. Gli impianti di
ventilazione devono garantire una quantità d’aria supplementare minima di 30 litri al
secondo per ogni persona che può essere ospitata nel locale sulla base di un indice di
affollamento di 0,7 persone per ogni metro quadrato. I locali per i fumatori devono
essere in depressione non inferiore a 5 Pa (Pascal) rispetto alle zone circostanti e l’aria
proveniente da questi dovrà essere espulsa all’esterno. Gli impianti devono essere
verificati annualmente.
Le multe per infrazione passano dai 25 ai 100 euro per i fumatori e dai 200 ai 2000 euro per i
proprietari dei locali. E’ previsto, infine, il varo di nuove procedure per l’accertamento delle
infrazioni e l’individuazione di nuovi operatori deputati al controllo, per nomina delle Regioni,
che saranno abilitati ad emettere le sanzioni.
Non fumatori e fumatori, comunque, possono convivere a patto di applicare alla lettera le
misure della nuova legislazione sul fumo da sigaretta negli spazi pubblici che prevede una
ventilazione forzata dei locali (**). Lo hanno dimostrato gli esperti dell’Istituto nazionale
tumori di Milano (Int) che hanno simulato in scala reale cosa succede in due locali attigui
come, per esempio, quelli di un ristorante: uno riservato ai non fumatori e l’altro riservato ai
fumatori. Se l’impianto di ventilazione è a norma e funziona, la sala fumatori avrà una
pressione di 0,1 atmosfere inferiore all’ambiente non fumatori: sufficiente a garantire
l’assenza di inquinanti solidi (come le polveri fini e gassose, il monossido di carbonio e il
benzene) nella prima sala e riducendo significativamente anche l’esposizione dei fumatori.
Un secondo esperimento dell’Int, invece, ha dimostrato che anche in un grande ambiente (di
oltre 900 metri cubi) e con la ventilazione in funzione chi è seduto di fronte a un fumatore è
esposto a concentrazioni di inquinanti ben cinque volte più alte rispetto a prima
dell’accensione della sigaretta e quasi doppie rispetto al livello di allarme di 75 microgrammi
per metro cubo.
(*) Fonte: Il Sole-24 Ore - Norme e Tributi, 3 giugno 2004 - n. 152
(**) Fonte: Il Sole-24 Ore - @lfa: Scienze Tecnologia Medicina, 8 luglio 2004

16
Danni da vaccini e emoderivati
La Legge n. 210/92 (articolo l) prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati, che ne facciano richiesta.
I beneficiari sono:
a. Le persone che hanno riportato lesioni o infern1ità, dalle quali sia derivata una
menomazione permanente dell'integrità psicofisica a seguito di:
vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria;
vaccinazioni non obbligatorie per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per poter
accedere ad uno stato estero;
vaccinazioni anche non obbligatorie assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle
strutture sanitarie ospedaliere;
vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della Legge 30 luglio
1959, n. 695 (Legge 14 ottobre 1999, n. 362, articolo 3, comma 3).
b. Le persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con
persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente
dell'integrità psicofisica.
c. Le persone contagiate da virus HIV o da epatiti con danni irreversibili a seguito di
somministrazione di sangue e suoi derivati sia periodica (esempio: emofiliaci, talassemici) che
occasionale (esempio: interventi chirurgici, emodialisi).
d. Il personale sanitario di ogni ordine e grado che ha contratto l'infezione da HIV durante il
servizio, a seguito di contatto diretto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti
da infezione da HIV.
e. Le persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virati dal proprio coniuge
appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate che hanno diritto all'indennizzo
ai sensi della Legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art.
2, comma 6, Legge 210/92).
f. Gli eredi.
Se la persona danneggiata dopo aver presentato domanda muore prima di percepire
l'indennizzo, agli eredi compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di
indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte
(compreso) del danneggiato.
Inoltre, se a causa delle vaccinazioni o delle patologie irreversibili previste dalla Legge 210/92
ne derivi la morte del danneggiato, i parenti aventi diritto, dietro specifica domanda, possono
optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum di e 77.468,53 (Legge
210/92, articolo 2, comma 3; Legge 238/97 articolo, 1 comma 3). I parenti aventi diritto sono
nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni.
Oltre ai benefici sopra indicati, le persone danneggiate sono esentate dalla partecipazione alla
spesa sanitaria, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta limitatamente alle
prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla Legge 210/92
(Legge 537/93, articolo 8, commi 14,15,16 e successive modificazioni; Legge 724/94, art. l).
2. Benefici economici
I benefici economici previsti dalla Legge 210/92 e successive integrazioni e modificazioni
sono:
a. Indennizzo vitalizio costituito da un assegno periodico erogato, a paI1ire dal 10 giorno del
mese successivo a quello della data di presentazione della domanda, il cui ammontare, varia
secondo la gravità del danno e viene aggiornato annualmente in base al tasso di inflazione
programmato (art. 2, comma 1 e 2, Legge 210/92).
b. Revisione della categoria di danno per aggravamento della patologia per la quale si
percepisce l'indennizzo (articolo 6, Legge 210/92).
c. Indennizzo aggiuntivo pari al 50% di quello previsto al precedente "punto a" per le
persone danneggiate, che avendo contratto più di una malattia determinante un esito
invalidante distinto (doppia patologia), presentano domanda di doppia patologia (art. 2,
comma 7, Legge 210/92).

17
d. Importo aggiuntivo "una tantum” nega misura del 30%, per ogni anno, dell'indennizzo
dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, Legge 210/92, per il periodo compreso tra il
manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, con esclusione di interessi
legali e rivalutazione monetaria. Tale importo viene corrisposto su specifica domanda alle
persone che a causa di vaccinazioni (così come elencate al paragrafo l. Beneficiari, punto a),
abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica (articolo 2, comma 2,
Legge 210/92) da presentarsi entro il temine di prescrizione di dieci anni dalla conoscenza del
danno. Per coloro che alla data di entrata in vigore della Legge 238/97 hanno già subito la
menomazione, il termine di prescrizione per la presentazione della domanda è di dieci anni
dall'entrata in vigore della suddetta legge.
e. Quota ereditaria, agli eredi, delle rate di indennizzo maturate dalla data della domanda
sino al giorno della morte ( compreso) del danneggiato, nel caso in cui la domanda di
indennizzo sia stata prodotta in vita dal danneggiato e la morte sia sopraggiunta prima della
erogazione dell'indennizzo.
f. Assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum di £ 77.468,53 (articolo 2 comma
3, Legge 210/92) ai parenti aventi diritto che ne fanno domanda, nel caso in cui la morte del
danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni o dalle patologie irreversibili previste
nella Legge 210/92. La domanda deve essere presentata entro il termine di prescrizione di
dieci anni dal decesso.
I benefici di cui al presente punto spettano anche nel caso in cui il reddito della persona
deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.
Il processo di indennizzo si articola in quattro fasi: Istruttoria della domanda; Giudizio
medico-legale; Notifica giudizio medico-legale; Erogazione indennizzo.
(*) Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Permanente per i Rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano: Modifiche ed
integrazioni all’accordo sancito alla conferenza Stato-Regioni nella sedut del 1° agosto 2002
(Repertorio atti n.1508) recante “Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche
applicative della legge 25 febbraio 1992, n.210 in materia di indennizzi per danni da
trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell’accordo dell’8 agosto 2001” (repertorio atti
n.1285)”; ottobre 2004.

Unione Europea
Caratteristiche qualificanti dell’Europa della salute (*)
Garantire un livello di salute adeguato a tutti. Gli europei godono di un livello di salute buono.
Ma ci sono ancora troppe diseguaglianze nell’attesa di vita e nell’incidenza delle malattie tra i
Paesi della nuova Unione allargata a venticinque.
La salute è una responsabilità di tutti. Le politiche sanitarie sono principalmenteuna
competenza dei Governi nazionali. Ma l’Unione Europea deve puntare a promuovere sinergie e
condivisione di scelte puntando sui cittadini che devono essere informati e coinvolti di più.
La salute genera ricchezza. Curare le principali malattie significa garantire maggiore
produttività alle economie nazionali. Aumentare del 10% l’aspettativa di vita< produce una
crescita del Prodotto Interno Lordo dello 0,35% all’anno.
Politica sanitaria al centro dell’Unione Europea. In tutte le politiche regionali, nazinali ed
europee la salute deve essere difesa e promossa: dai trasporti, alla ricerca, all’ambiente, al
commercio. La prevenzione e la promozione di stili di vita salutari devono essere rafforzati.
(*) Fonte: Sole 24 Ore del Lunedi, Norme e Tributi - 9 agosto 2004 n. 219.

18
Cure mediche: documenti e assistenza
In tredici Paesi dell’Unione Europea è partita la distribuzione della Carta Sanitaria Europea,
tessera magnetica simile ad un bancomat con tutti i dati sensibili del paziente che sostituirà i
moduli cartacei come l’E111 per essere curati all’estero come se si fosse nel proprio Paese e,
quindi, avendo diritto a prestazioni sanitarie gratuite. La CSE ha una validità superiore al
modello E111 (che al massimo copre permanenze di 6 mesi).
In Italia ad ottobre 2004 è partita in Abruzzo la sperimentazione della Tessera Sanitaria
Nazionale che ha il retro destinato all’assistenza sanitaria europea.
Per i nuovi Stati membri dell’Unione Europea (escluso Estonia, Repubblica Ceca e Slovenia)
che hanno aderito all’European Health Insurance Card, è a disposizione un nuovo modello
E111.
In ogni caso, non essendoci ancora una totale armonizzazione intracomunitaria, può risultare
opportuno stipulare una polizza assicurativa privata.

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  • 3. Quel che già sappiamo è il grande ostacolo all’acquisizione di quel che non sappiamo ancora Claude Bernard fisiologo francese 3
  • 4. Lo scopo di questo lavoro, di fatto consistente in una nuova edizione riveduta ed ampliata del mio “Manuale sanitario per la Terza Età” pubblicato nel 2000, è di offrire un agile strumento di consultazione che migliori sia l’individuazione e la fruizione di talune strutture esistenti e l’informazione sui principali percorsi burocratici che l’effettuazione di scelte e di comportamenti nonché il rafforzamento di cognizioni ed autoformazione nell’importante e delicato settore sanitario. Tutto ciò, sia pur considerando che i cambiamenti normativi, operativi ed anche logistici sono tutt’altro che infrequenti, può senza dubbio concorrere ad accrescere consapevolezza ed autosufficienza di massima nel lettore e, pertanto, in definitiva, porlo in grado di essere sempre più “soggetto” anziché meramente “oggetto” del Servizio Sanitario in un virtuoso sinergismo con gli sforzi che, d’altro canto, continuamente si prefiggono di effettuare ai vari livelli gli operatori del settore. Raimondo Villano 4
  • 5. INDICE Prefazione Viaggi e vacanze Farmacia da viaggio Problema della conservazione dei medicinali Farmaci e spostamento del fuso orario Il diabetico in viaggio Certificazioni sanitarie richieste dai vari Paesi Vaccinazioni consigliate dai vari Paesi Alimentazione Gli alimenti Indirizzi di sana alimentazione Classificazione dell’obesità Alimentazione nella terza età Alimentazione nello sportivo Raccomandazioni nutrizionali Anoressia e bulimia Dieta frazionata L’altezza e il peso messi a confronto Composizione chimica e valore energetico degli alimenti Tabella delle vitamine Tabella dei sali minerali Raccomandazioni nutrizionali speciali Allergie Calcolosi biliare Calcolosi renale (litiasi di natura non precisata) Calcolosi renale da acido urico – Gotta Calcolosi renale da fosfati Calcolosi renale da ossalati Colite Diarrea Emorroidi Epatite cronica Epatopatia Gastrite cronica Gravidanza Gestazione e allattamento Influenza Insonnia Ipercolesterolemia – Ipertrigliceridemia Ipertrigliceridemia pura Ipertensione arteriosa Malattie del pancreas Meteorismo Stipsi semplice e atonica Ulcera peptica 5
  • 6. Indicazioni terapeutiche delle acque minerali Farmaci Corretto uso del farmaco da parte degli anziani Conservazione dei farmaci Scadenza dei farmaci L’armadietto ideale Assunzione dei farmaci più ricorrenti Interazioni farmaci - alimenti Temperatura di conservazione dei farmaci Elementi di prevenzione ed autocura Cancro Colesterolo alto Colpo di calore Controlli sanitari per età Diabete Fumo Ipertensione Ipotensione Misurazione della pressione arteriosa Morte in culla – Fattori di rischio Osteoporosi Protesi dentarie Sars Vertigini Acidità di stomaco Calura Denti – Mal di denti Diarrea Dolori addominali Ecchimosi palpebrali (occhio nero) Febbre Igiene orale Insonnia Insufficienza venosa – varici Protesi dentarie Protezione dal sole Raffreddore e sindromi influenzali Reflusso esofageo Stipsi Stress Ulteriori indicazioni per favorire il benessere e il prolungamento della vita Elementi di primo soccorso Assideramento Avvelenamento accidentale Rimedi per agenti tossici Coma diabetico e reazione da eccesso di insulina Congelamento Convulsioni 6
  • 7. Cuore - Infarto Emorragia Ferite da punta Folgorazione Fratture Gola - Corpi estranei Massaggio cardiaco Morsi - Cani, gatti, rettili Naso - Corpi estranei, emorragia Occhi - Corpi estranei Orecchi Perdita di coscienza Posizione di sicurezza Punture di ape, vespa, calabrone, formiche, zanzare Punture - Pesci velenosi, ricci di mare. Contatto con meduse Punture - Scorpioni, ragni, zecche Schegge Scottature solari Shock Singhiozzo Slogature, lussazioni, storte, distorsioni Soffocamento - Respirazione artificiale Tagli, graffi, escoriazioni Testa (trauma cranico) Tetano Trasporto di un ferito Ustioni chimiche, ustioni e scottature gravi o leggere Vesciche La cassetta del Primo Soccorso Sicurezza domestica Gli incidenti domestici Impianti elettrici Consigli pratici di sicurezza elettrica domestica Apparecchi di cottura Bombole di gas Serbatoio di gas Estintori Campi magnetici Rumori Personal computer Climatizzazione Microclima Illuminazione Controlli su elettricità e gas Assicurazione per incidenti da fughe di gas Assistenza sanitaria Assistenza sanitaria di base Assistenza medica di base Assistenza specialistica Assistenza in regime di ricovero 7
  • 8. Cure termali Prestazioni specialistiche non convenzionate Servizio di Guardia Medica Assistenza sanitaria integrativa Prodotti dietetici Ossigeno liquido per terapia a lungo termine Presidi sanitari per diabetici Esenzioni ticket Assistenza riabilitativa Progetto “Tessera sanitaria” Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri Cittadini stranieri appartenenti all’Unione Europea Cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea ed apolidi Assistenza per i detenuti Iscrizione volontaria al SSN Stranieri regolarmente soggiornanti non iscritti al SSN Invalidità civile - Assistenza sociale Ingresso e soggiorno per cure mediche Trasferimento in Italia nell’ambito di interventi umanitari Leggi e ordinamenti Obblighi del medico di informazione al paziente Il danno iatrogeno Il risk management ospedaliero Obesità e invalidità Norme a tutela dei pazienti oncologici Nuove norme antifumo Danni da vaccini e emoderivati Caratteristiche qualificanti dell’Europa della salute Cure mediche in Europa: documenti e assistenza Detrazioni fiscali sanitarie Spese mediche Analisi e radiografie, terapie, riabilitazione e assistenza Protesi e apparecchi Cure a familiare defunto Non vedenti e sordomuti Detrazioni per portatori di handicap Medicinali Spese veterinarie Glossario sanitario Frasi indispensabili per fronteggiare le situazioni d'emergenza Le frasi da usare in caso di malesseri o problemi sanitari Se si ha bisogno di una farmacia Indispensable sentences to face an emergency situation Phrases to be used in cases of illness or health problems If you need a chemist 8
  • 9. Les phrases indispensables en cas d'urgence Les phrases à utiliser en cas de malaises ou de problèmes de santé Si vous avez besoin d’une pharmacie Unentbehrliche Sätze, um eine Notsituation zu bewältigen Sätze, die man benutzen kann, wenn man unwohl ist oder Probleme sanitärer Art hat Wenn sie eine apotheke brauchen Frases indispensables para enfrentarse con una situación de emergencia Frases que se utilizan en caso de malestares o problemas sanitarios Si ud. Necessita una farmacia Numeri telefonici utili Cancro Cecità Cardiologia Diabete Distrofia muscolare Emopatie Epilessia Handicappati e invalidi Malattie renali Parkinson Pazienti spastici Reumatismo Sclerosi multipla e sindromi analoghe Sordità Trombosi Tubercolosi Centri per la profilassi dei viaggiatori internazionali autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale Centri ospedalieri convenzionati SSN per la terapia dei Disturbi Alimentari Centri antifumo in Campania Numero verde sul funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale Numeri telefonici di emergenza Pronto Soccorso Rianimazione Centri Grandi Ustionati Centri antiveleni Associazioni nazionali di pazienti Malattie neurologiche Malattie dell’apparato digerente Malattie del sistema cardiovascolare Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche Malattie infettive Malattie oncologiche Malattie pediatriche Malformazioni congenite, anomalie cromosomiche 9
  • 10. Patologie della funzione uditiva Patologie oftalmologiche Trapianti d’organo Bibliografia essenziale Cenni biografici dell’autore 10
  • 11. LEGGI E ORDINAMENTI Obblighi del medico di informazione al paziente (*) Il medico ha l’obbligo di informare il paziente non solo dei rischi dell’intervento da effettuare ma anche dello stato di efficienza e delle dotazioni della struttura sanitaria in cui presta la sua attività. Il consenso informato in vista di un trattamento chirurgico o di una terapia specialistica invasiva, dunque, non riguarda solo i problemi tecnici legati all’operazione bensì coinvolge anche la struttura ospedaliera ed il suo regolare funzionamento , in modo che il paziente possa non solo decidere se sottoporsi o meno all’operazione ma anche se farlo in quella struttura o chiedere di essere trasferito altrove (Corte di Cassazione, III Sezione, sentenza 14.638/2004). Secondo la Cassazione il professionista ha il dovere di informare il paziente sulla natura dell’intervento, sulla portata ed estensione dei suoi risultati e sulle possibilità di successo dell’operazione. Responsabilità e doveri non riguardano solo l’attività propria del sanitario ma si estendono anche a quella della equipe. Il sanitario, inoltre, ha il dovere di informare il malato dei rischi prevedibili ma non degli esiti anomali, al limite del fortuito, dovendo contemplare l’esigenza di informazione con la necessità di evitare che il paziente, per una qualsiasi eventualità, eviti di sottoporsi anche ad un intervento banale. Per quanto riguarda le operazioni particolarmente complesse, poi, sussistono rischi differenziati per le diverse fasi dell’operazione e delle scelte effettuate. Quando vi sono infatti più tecniche di esecuzione di un’operazione è dovere del sanitario, cui spettano le scelte operative, di avvertire il paziente dei e dei vantaggi specifici ed operare la scelta in relazione all’assunzione che il malato ne intenda compiere. L’obbligo di informazione a carico del medico, infine, si estende anche allo stato di efficienza ed al livello di dotazioni della struttura sanitaria, le cui eventuali carenze, se conosciute, potrebbero indirizzare il paziente in un altro ospedale più attrezzato. Ma cosa vuol dire per un paziente ricoverato l’espressione consenso informato? (**) In primo luogo implica l’effettiva manifestazione della volontà di sottoporsi ad uno specifico trattamento medico-chirurgico. Deve quindi rispondere ad alcune caratteristiche: deve essere fornito direttamente dal paziente (tranne che per i minorenni); deve essere espresso in modo libero e inequivocabile; deve essere frutto di spiegazioni fornite al malato con un linguaggio comprensibile, secondo la sua cultura e le sue capacità, almeno ventiquattro ore prima dell’intervento. Il consenso informato è nato non come formalità burocratica o come “impiccio” nella pratica quotidiana del medico ma una rielaborazione di scelte e di atteggiamento da parte dei medici e dei malati per una vera “alleanza terapeutica” fra il curante e un paziente consapevole e motivato. Legittime domande che il paziente può porsi per giungere a scelte e decisioni consapevoli possono essere: 1) E’ necessario questo intervento? Quali sono i suoi rischi? 2) Posso rimandarlo? 3) Esistono alternative? Con quali rischi? 4) Quando potrò tornare alla mia vita normale? 5) Com’è la casistica di questa unità operativa? (*) Fonte: Sole 24 Ore del Lunedi, 9 agosto 2004 n. 219. (**) Fonte: Cittadinanza attiva – Tribunale per i diritti del malato – Guida “Per un corretto consenso informato”; website Cittadinanza attiva. 11
  • 12. Il danno iatrogeno Si intende per danno iatrogeno quello causato dal medico e generalmente definito malpractice (letteralmente: cattiva pratica; più propriamente: negligenza professionale). I reparti più ad alto rischio dove si registra il più alto tasso di errori risultano essere la sala operatoria (con oltre il 30% di errori), il pronto soccorso (con oltre il 20% di errori), l’ortopedia, l’oncologia, la ginecologia, l’ostetricia e la chirurgia generale. Principi fondamentali di riferimento del danno iatrogeno sono: il medico risponde di un eventuale danno nell’evenienza in cui non sia stato in grado di dimostrare di essersi impegnato con tutta la diligenza necessaria “in base alla natura dell’attività esercitata” (*); in casi di “speciale difficoltà”, il medico risponde solo nell’evenienza in cui il paziente riesca a dimostrare una particolare gravità della colpa o il dolo (**). Va posto in evidenza che allo stato attuale c’è una giurisprudenza intasata di casi e priva di principi universalmente validi. Le principali decisioni della giurisprudenza negli ultimi anni sono: “La professione sanitaria esige che il medico presti la sua attività con diligenza scrupolosa e superiore alla media, dovendo egli assumere, in base al secondo comma dell’art. 1176 del Codice Civile, la figura del regolato ed accorto professionista. Incombe al medico l’onere di fornire la dimostrazione dell’impossibilità , a lui non imputabile, della perfetta esecuzione della prestazione” (***); “In tema di responsabilità per colpa professionale sanitaria, il nesso di causalità tra la condotta imperita, negligente o imprudente del sanitario, che non abbia disposto cautele ed accertamenti suscettibili di determinare un sollecito intervento chirurgico su di un infortunato, e l’evento mortale che ne è seguito sussiste sempre quando tale intervento, anche se non avrebbe salvato con certezza il ferito, aveva buona probabilità di raggiungere tale scopo. Infatti, al criterio della certezza degli effetti si può sostituire quello della probabilità di tali effetti (e della idoneità della condotta a produrli) quando è in gioco la vita umana; pertanto, sono sufficienti anche solo poche probabilità di successo di un immediato o sollecito intervento chirurgico, sussistendo, in difetto, il nesso di causalità qualora un siffatto intervento non sia stato possibile a causa dell’incuria del sanitario che ha visitato il paziente” (****); “In tema di colpa professionale dei medici, sussiste sempre il nesso di causalità, allorché il tempestivo e corretto intervento sanitario sarebbe stato idoneo a produrre serie ed apprezzabili possibilità di successo per salvare la vita del paziente, anche se non la piena certezza” (*****); “ In tema di responsabilità per colpa professionale del medico, nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento, al criterio della certezza degli effetti della condotta, si può sostituire quello della probabilità, anche limitata, di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli. Ne consegue che il rapporto di causalità sussiste anche quando l’opera del sanitario, se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì soltanto serie ed apprezzabili possibilità di successo, tali che la vita del paziente sarebbe stata, con una certa probabilità, salvata” (******); “Ogni sanitario, oltre al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi agli specifici compiti svolti, è tenuto anche a considerare gli obblighi in forza dei quali tutte le attività di cura debbono convergere verso il fine comune. In virtù di questi obblighi ogni medico non può dispensarsi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da un altro collega e dal controllarne la correttezza, ponendovi, se del caso, rimedio o facendo in modo che si ponga convenientemente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e, come tali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio” (6*); “Non si ravvisa colpa grave e non è riconoscibile un comportamento connotato da imprudenza, imperizia e negligenza ai sanitari che hanno assistito alla parte finale di un parto, anche in presenza di un rischio di sofferenza fetale e di una microsomia 12
  • 13. fetale che doveva essere rilevata fin dal momento del ricovero nella struttura ospedaliera” (n.d.r.: la negligenza della struttura salva il medico) (7*); “L’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio” (8*); “In tema di responsabilità professionale del medico chirurgo, pur gravando sull’attore l’onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell’aspetto colposo dell’attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie di un non professionista della sanità” (9*); Le valutazioni sul legame tra operato del sanitario e morte del paziente si impongono, in presenza di “atti autolesivi o comunque imprudenti” di una persona in convalescenza, come limite alla colpa medica (10*); Un intervento di chirurgia estetica mal riuscito non può essere risarcito solo con la restituzione della parcella in quanto “una volta accertata l’eventuale sussistenza di un danno, questo va liquidato in tutte le sue componenti” (11*); “Il concreto e personale espletamento di attività da parte del medico specializzando comporta pur sempre l’assunzione diretta da parte sua della posizione di garanzia nei confronti del paziente” condivisa con quella di chi impartisce le direttive. Anche allo specializzando, dunque, “incombe l’obbligo di osservanza delle leges artis”. Di fronte a direttive non appropriate l’allievo ha “l’obbligo di astenersi dal direttamente operare” non potendo sostenere di aver svolto “mera attività didattica come discente e assistente alla lezione del cattedratico” (12*). (*) Codice Civile, art. 1176; (**) Codice Civile, art. 2236; (***) Cassazione Civile, sentenza 15 dicembre 1972 n. 3616; (****) Cassazione Penale, sentenza 12 maggio 1983 n. 4320; (*****) Cassazione Penale, sentenza 5 giugno 1990 n. 8148; (******) Cassazione Penale, sentenza 17 gennaio 1992 n. 371; (6*) Cassazione Penale, sentenza 25 febbraio 2000 n. 2285; (7*) Corte dei Conti, 3^ Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, sentenza 30 marzo 2000 n. 124; (8*) Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza 11 settembre 2002 n. 30328; (9*) Cassazione Civile, sentenza 19 maggio 2004 n. 9471; (10*) Cassazione Penale, sentenza 11 agosto 2004 n. 34369; (11*) Cassazione Civile, 3^ Sezione, sentenza 20 settembre 2004 n. 18853; (12*) Cassazione Penale, 4^ Sezione, sentenza 29 luglio 2004 n. 32901; Il risk management ospedaliero Di recente è partita l’elaborazione di una mappa di rischio in numerosi ospedali italiani promossa dalla Società Italiana di Risk Management e presentata presso la Guardia di Finanza di Ostia. Per motivi di privacy non sono stati resi noti gli ospedali che hanno deciso di monitorare gli errori che avvengono nelle diagnosi e cure dei pazienti. L’iniziativa prevede il contributo di tutte le componenti di ciascun ospedale, nel completo anonimato di chi segnala 13
  • 14. l’evento e della privacy del paziente. Organizzazione, somministrazione di farmaci, uso delle apparecchiature, turni di lavoro e caratteristiche peculiari delle varie specializzazioni mediche sono gli ambiti nei quali si verificano con maggiore frequenza gli errori. Nelle mappe che realizzate i rischi saranno differenziati in inaccettabili, tollerabili, accettabili. Obesità e invalidità Le persone obese hanno la possibilità di ottenere l’assegno di invalidità essendo state bocciate le tabelle del Ministero delle Finanze utilizzate dal 1992 per misurare l’entità dell’invalidità. I vecchi parametri annullati dalla Suprema Corte riconoscevano agli obesi (considerati nell’intervallo di massa corporea tra 35 e 40) la fascia di invalidità dal 31% al 40 %. Attualmente, con specifica sentenza (*), le forme di grave obesità vanno valutate in “maniera svincolata dai limiti tabellari” giungendo al riconoscimento di percentuali del 74% (sufficiente ad ottenere il diritto all’assegno di invalidità) in caso di grave rapporto squilibrato tra altezza e peso corporeo (riconsiderato anche in base alle nuove forme di obesità o di quelle più gravi, con indice di massa corporea anche del 57% o superiori). (*) Corte di Cassazione, I Sezione Civile, n. 16.251/2004. Norme a tutela dei pazienti oncologici Le norme esistenti a tutela dei diritti dei malati oncologici sono sparse in diversi testi non coordinati tra loro al punto tale che ne è difficile la conoscenza perfino agli operatori professionali oltre che ai diretti interessati i quali sovente ne ignorano l’esistenza a causa di una grave carenza di informazione. E’ evidente che la non conoscenza dei propri diritti ne impedisce la fruizione. Inoltre, la caotica quanto stratificata disciplina normativa in tema di invalidità e di handicap, pur essendo applicabile ai malati cronici, non è stata pensata per le patologie come quella oncologica caratterizzata dall’alternanza di fasi acute che necessitano di cure lunghe e spesso gravemente invalidanti e fasi di stabilità della malattia che consentono lo svolgimento di una vita pressoché normale. Lo Stato assiste i malati oncologici che siano in specifiche condizioni economiche e di gravità della malattia per mezzo del riconoscimento dell’invalidità civile e della condizione di handicap. Per ottenere il sussidio il malato o un suo familiare deve richiedere la visita medico-legale presso l’ufficio invalidi della Asl presentando una relazione del medico di famiglia e dello specialista o del centro ospedaliero che ha in cura il malato. La pratica viene istruita in un tempo di diverse settimane, talora anche di diversi mesi a seconda dell’Asl, ma l’assegno spetta a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda. Pertanto, le mensilità che vengono corrisposte in ritardo saranno rivalutate al momento del pagamento e pagate in un’unica soluzione mentre gli assegni successivi vengono liquidati mensilmente. Le tabelle ministeriali di valutazione (Dm Sanità 5 febbraio del 1992) prevedono tre percentuali di invalidità per patologia oncologica: 11% con prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale (con questa percentuale non si è ammessi a nessun beneficio), 70% con prognosi favorevole ma grave compromissione funzionale, 100% con esclusione dal collocamento per prognosi infausta o probabilmente sfavorevole, nonostante asportazione chirurgica. Durante la chemioterapia spesso viene riconosciuto il 100% di invalidità che dà diritto all’assegno di inabilità pari a 432,65 euro mensili. Con il 74% di invalidità, invece, i cittadini hanno diritto all’assegno di invalidità pari a 218,65 euro. L’accertamento dell’invalidità civile, per il malato che non ha ancora un lavoro, è utile ai fini di una futura assunzione al lavoro facilitata in quanto la legge n. 68 del 1999 sul collocamento dei disabili obbliga le imprese all’inserimento di una certa percentuale di lavoratori cui sia accertata un’invalidità superiore al 46% e che siano iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio. Il riconoscimento di un’invalidità superiore al 67%, invece, 14
  • 15. comporta il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili per i vincitori di concorsi presso Enti pubblici. Riguardo al diritto al sostegno sociale ed alla tutela sul lavoro, le leggi n. 104 del 1992 e n. 53 del 2002, ed i D. Lgs. n. 509 del 1983 e n. 151 del 2001, riconoscono la possibilità al malato riconosciuto invalido o con un “handicap in situazione di gravità” di assentarsi dal lavoro per curarsi, e consentono ai suo familiari di assisterlo usufruendo di permessi dal lavoro. Pertanto, nella medesima domanda che si presenta all’ Asl per l’accertamento dell’invalidità, è consigliabile richiedere l’accertamento anche ai sensi della legge 104 del 1992 (handicap grave). In tal modo il malato lavoratore ha diritto a tre giorni al mese o a due ore al giorno di permesso retribuito, ed un suo familiare (anche non convivente) può assisterlo usufruendo di tre giorni al mese di permesso retribuito dal lavoro, ed avvantaggiarsi nella scelta della sede di lavoro. I permessi sono fruibili a semplice richiesta senza necessità di ulteriore documentazione. Inoltre, agli invalidi con percentuale di invalidità superiore al 50% spettano 30 giorni all’anno di congedo (anche frazionabile) per cure mediche (art. 26 legge 118 del 1971 e art. l0 legge 509 del 1988). Detti permessi si sommano ai giorni di malattia previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al lavoratore malato. La Legge 23 dicembre 2000 n. 388 all’articolo 80 comma 3 prevede l’opportunità, per i lavoratori invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% o assimilabile), di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, due mesi di beneficio di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. L’entrata in vigore di questa agevolazione è stata fissata al 1° gennaio 2002. L’Inpdap, Istituto che assicura buona parte dei dipendenti pubblici, con la circolare informativa numero 75 del 27 dicembre 2001, conferma che vengono concessi due mesi di contributi figurativi per ogni anno effettivamente lavorato, fino ad un massimo di 5 anni di contributi figurativi. Se un dipendente ha lavorato per 30 anni si vedrà riconoscere 6 mesi (5 anni) di contributi figurativi. L’aspetto positivo è che l’Inpdap ammette che questi contributi figurativi incidono anche sull’ammontare della pensione non solo per il raggiungimento del diritto alla quiescenza. Per alcuni malati in condizioni gravemente invalidanti è possibile ottenere (sempre seguendo la procedura della richiesta di visita medico-legale alla Asl di appartenenza), l’assegno di accompagnamento. I requisiti richiesti dalla legge per l’attribuzione dell’assegno di accompagnamento sono: l’impossibilità di deambulare o l’impossibilità a svolgere gli atti della vita quotidiana. Un’agevolazione molto utile che può ottenere il malato in terapia è il contrassegno per circolare con un’autovettura nelle aree normalmente non transitabili e per utilizzare i parcheggi riservati ai disabili o, in mancanza, non pagare nelle aree di sosta a pagamento che ormai esistono in molte città. I malati di cancro hanno diritto all’esenzione dal pagamento per i farmaci e per tutte le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie cui sono affetti e dalle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Per ottenere che dette prestazioni sanitarie siano poste a carico del Ssn il malato deve farne richiesta presso la Asl di appartenenza allegando la documentazione medica, specialistica ed ospedaliera, comprovante la malattia. La Asl rilascerà un tesserino personale con l’indicazione del cod. 048 relativo alle esenzioni per patologia neoplastica. L’esenzione ovviamente è valida per i farmaci e per le prestazioni sanitarie effettuate presso strutture pubbliche e convenzionate. (*) Sergio Panzanella, Denaro Sanità-House Hospital, ottobre 2004 15
  • 16. Nuove norme antifumo Le nuove norme anti fumo (DPCM 23 dicembre 200; nota Ministero della Salute 27.05.04) in vigore dal 29 dicembre 2004 (*) prevedono: divieto assoluto di fumo: oltre ai luoghi in cui era già previsto (ospedali, scuole, treni, sale di attesa delle stazioni, autobus e metropolitane, cinema e teatri, biblioteche e musei) è esteso anche a tutti gli esercizi aperti al pubblico (alberghi, ristoranti, bar, uffici e luoghi di lavoro); i divieti valgono anche per gli spazi pubblici adibiti ad attività ricreative e nei circoli privati in cui il relativo regolamento lo preveda; zone riservate ai fumatori: devono essere contrassegnate, delimitate e separate con pareti. Se c’è un solo locale o se non è possibile assicurare una idonea separazione degli ambienti, il divieto di fumo è assoluto; cartelli luminosi: le zone riservate ai fumatori devono essere indicate da cartelli luminosi riportanti la scritta “Area per fumatori”. In caso di guasto all’impianto di ventilazione, un altro cartello luminoso deve accendersi automaticamente indicando l’eventuale divieto di fumo. Nei locali per non fumatori basta, invece, esporre il cartello “Vietato fumare” con il riepilogo di tutte le sanzioni per i trasgressori; impianti di ventilazione: in tutti gli esercizi pubblici e i luoghi di lavoro dovranno essere installati impianti per la ventilazione ed il ricambio dell’aria. Gli impianti di ventilazione devono garantire una quantità d’aria supplementare minima di 30 litri al secondo per ogni persona che può essere ospitata nel locale sulla base di un indice di affollamento di 0,7 persone per ogni metro quadrato. I locali per i fumatori devono essere in depressione non inferiore a 5 Pa (Pascal) rispetto alle zone circostanti e l’aria proveniente da questi dovrà essere espulsa all’esterno. Gli impianti devono essere verificati annualmente. Le multe per infrazione passano dai 25 ai 100 euro per i fumatori e dai 200 ai 2000 euro per i proprietari dei locali. E’ previsto, infine, il varo di nuove procedure per l’accertamento delle infrazioni e l’individuazione di nuovi operatori deputati al controllo, per nomina delle Regioni, che saranno abilitati ad emettere le sanzioni. Non fumatori e fumatori, comunque, possono convivere a patto di applicare alla lettera le misure della nuova legislazione sul fumo da sigaretta negli spazi pubblici che prevede una ventilazione forzata dei locali (**). Lo hanno dimostrato gli esperti dell’Istituto nazionale tumori di Milano (Int) che hanno simulato in scala reale cosa succede in due locali attigui come, per esempio, quelli di un ristorante: uno riservato ai non fumatori e l’altro riservato ai fumatori. Se l’impianto di ventilazione è a norma e funziona, la sala fumatori avrà una pressione di 0,1 atmosfere inferiore all’ambiente non fumatori: sufficiente a garantire l’assenza di inquinanti solidi (come le polveri fini e gassose, il monossido di carbonio e il benzene) nella prima sala e riducendo significativamente anche l’esposizione dei fumatori. Un secondo esperimento dell’Int, invece, ha dimostrato che anche in un grande ambiente (di oltre 900 metri cubi) e con la ventilazione in funzione chi è seduto di fronte a un fumatore è esposto a concentrazioni di inquinanti ben cinque volte più alte rispetto a prima dell’accensione della sigaretta e quasi doppie rispetto al livello di allarme di 75 microgrammi per metro cubo. (*) Fonte: Il Sole-24 Ore - Norme e Tributi, 3 giugno 2004 - n. 152 (**) Fonte: Il Sole-24 Ore - @lfa: Scienze Tecnologia Medicina, 8 luglio 2004 16
  • 17. Danni da vaccini e emoderivati La Legge n. 210/92 (articolo l) prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati, che ne facciano richiesta. I beneficiari sono: a. Le persone che hanno riportato lesioni o infern1ità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica a seguito di: vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni anche non obbligatorie assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della Legge 30 luglio 1959, n. 695 (Legge 14 ottobre 1999, n. 362, articolo 3, comma 3). b. Le persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica. c. Le persone contagiate da virus HIV o da epatiti con danni irreversibili a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati sia periodica (esempio: emofiliaci, talassemici) che occasionale (esempio: interventi chirurgici, emodialisi). d. Il personale sanitario di ogni ordine e grado che ha contratto l'infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. e. Le persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virati dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate che hanno diritto all'indennizzo ai sensi della Legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 6, Legge 210/92). f. Gli eredi. Se la persona danneggiata dopo aver presentato domanda muore prima di percepire l'indennizzo, agli eredi compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato. Inoltre, se a causa delle vaccinazioni o delle patologie irreversibili previste dalla Legge 210/92 ne derivi la morte del danneggiato, i parenti aventi diritto, dietro specifica domanda, possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum di e 77.468,53 (Legge 210/92, articolo 2, comma 3; Legge 238/97 articolo, 1 comma 3). I parenti aventi diritto sono nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. Oltre ai benefici sopra indicati, le persone danneggiate sono esentate dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla Legge 210/92 (Legge 537/93, articolo 8, commi 14,15,16 e successive modificazioni; Legge 724/94, art. l). 2. Benefici economici I benefici economici previsti dalla Legge 210/92 e successive integrazioni e modificazioni sono: a. Indennizzo vitalizio costituito da un assegno periodico erogato, a paI1ire dal 10 giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda, il cui ammontare, varia secondo la gravità del danno e viene aggiornato annualmente in base al tasso di inflazione programmato (art. 2, comma 1 e 2, Legge 210/92). b. Revisione della categoria di danno per aggravamento della patologia per la quale si percepisce l'indennizzo (articolo 6, Legge 210/92). c. Indennizzo aggiuntivo pari al 50% di quello previsto al precedente "punto a" per le persone danneggiate, che avendo contratto più di una malattia determinante un esito invalidante distinto (doppia patologia), presentano domanda di doppia patologia (art. 2, comma 7, Legge 210/92). 17
  • 18. d. Importo aggiuntivo "una tantum” nega misura del 30%, per ogni anno, dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, Legge 210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. Tale importo viene corrisposto su specifica domanda alle persone che a causa di vaccinazioni (così come elencate al paragrafo l. Beneficiari, punto a), abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica (articolo 2, comma 2, Legge 210/92) da presentarsi entro il temine di prescrizione di dieci anni dalla conoscenza del danno. Per coloro che alla data di entrata in vigore della Legge 238/97 hanno già subito la menomazione, il termine di prescrizione per la presentazione della domanda è di dieci anni dall'entrata in vigore della suddetta legge. e. Quota ereditaria, agli eredi, delle rate di indennizzo maturate dalla data della domanda sino al giorno della morte ( compreso) del danneggiato, nel caso in cui la domanda di indennizzo sia stata prodotta in vita dal danneggiato e la morte sia sopraggiunta prima della erogazione dell'indennizzo. f. Assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum di £ 77.468,53 (articolo 2 comma 3, Legge 210/92) ai parenti aventi diritto che ne fanno domanda, nel caso in cui la morte del danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni o dalle patologie irreversibili previste nella Legge 210/92. La domanda deve essere presentata entro il termine di prescrizione di dieci anni dal decesso. I benefici di cui al presente punto spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Il processo di indennizzo si articola in quattro fasi: Istruttoria della domanda; Giudizio medico-legale; Notifica giudizio medico-legale; Erogazione indennizzo. (*) Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano: Modifiche ed integrazioni all’accordo sancito alla conferenza Stato-Regioni nella sedut del 1° agosto 2002 (Repertorio atti n.1508) recante “Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n.210 in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell’accordo dell’8 agosto 2001” (repertorio atti n.1285)”; ottobre 2004. Unione Europea Caratteristiche qualificanti dell’Europa della salute (*) Garantire un livello di salute adeguato a tutti. Gli europei godono di un livello di salute buono. Ma ci sono ancora troppe diseguaglianze nell’attesa di vita e nell’incidenza delle malattie tra i Paesi della nuova Unione allargata a venticinque. La salute è una responsabilità di tutti. Le politiche sanitarie sono principalmenteuna competenza dei Governi nazionali. Ma l’Unione Europea deve puntare a promuovere sinergie e condivisione di scelte puntando sui cittadini che devono essere informati e coinvolti di più. La salute genera ricchezza. Curare le principali malattie significa garantire maggiore produttività alle economie nazionali. Aumentare del 10% l’aspettativa di vita< produce una crescita del Prodotto Interno Lordo dello 0,35% all’anno. Politica sanitaria al centro dell’Unione Europea. In tutte le politiche regionali, nazinali ed europee la salute deve essere difesa e promossa: dai trasporti, alla ricerca, all’ambiente, al commercio. La prevenzione e la promozione di stili di vita salutari devono essere rafforzati. (*) Fonte: Sole 24 Ore del Lunedi, Norme e Tributi - 9 agosto 2004 n. 219. 18
  • 19. Cure mediche: documenti e assistenza In tredici Paesi dell’Unione Europea è partita la distribuzione della Carta Sanitaria Europea, tessera magnetica simile ad un bancomat con tutti i dati sensibili del paziente che sostituirà i moduli cartacei come l’E111 per essere curati all’estero come se si fosse nel proprio Paese e, quindi, avendo diritto a prestazioni sanitarie gratuite. La CSE ha una validità superiore al modello E111 (che al massimo copre permanenze di 6 mesi). In Italia ad ottobre 2004 è partita in Abruzzo la sperimentazione della Tessera Sanitaria Nazionale che ha il retro destinato all’assistenza sanitaria europea. Per i nuovi Stati membri dell’Unione Europea (escluso Estonia, Repubblica Ceca e Slovenia) che hanno aderito all’European Health Insurance Card, è a disposizione un nuovo modello E111. In ogni caso, non essendoci ancora una totale armonizzazione intracomunitaria, può risultare opportuno stipulare una polizza assicurativa privata. 19