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Dott.ssa Paola Fiore                Torino,
                          18 Novembre 2003

                                Centro Incontri
                        della Regione Piemonte
La Legislazione Comunitaria
- Direttiva 85/337/CE (VIA) sulla valutazione di
impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e privati.

- Direttiva 90/313/CEE sulla libertà di accesso
all’informazione in materia di ambiente.

 - Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento (IPPC).

- Direttiva 97/11/CE (VAS) modificativa della
Direttiva VIA sulla Valutazione Ambientale
Strategica.
- Direttiva 2001/42/CE (SEA, Strategic
Environmental Assessment) concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente.

- Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico
all’informazione ambientale, abrogativa della
Direttiva 90/313/CEE (entrerà in vigore il 14
febbraio 2005).

- Direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del
pubblico all’elaborazione di taluni piani e
programmi in materia ambientale e modificativa
delle Direttive VIA e IPPC relativamente alla
partecipazione del pubblico e all’accesso alla
giustizia.
La Normativa Nazionale
- Legge 8/07/1986 n. 349 (Art. 6) “Istituzione del
Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno
ambientale”.

- D.P.C.M. 10/08/1988 n. 377 “Regolamentazione
delle pronunce di compatibilità ambientale di cui
all’art. 6 della L. 349/86”.

- D.P.C.M. 27/12/1988 “Norme tecniche per la
redazione degli studi di impatto ambientale e la
formulazione del giudizio di compatibilità di cui
all’art. 6 della L. 349/86, adottate ai sensi dell’art. 3
del D.P.C.M. 377/88”.
- L. 7/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”.

- D.P.R. 12/04/1996 “Atto di indirizzo e
coordinamento per l’attuazione dell’art. 40 comma 1
della L. 22/02/1994 n. 146, concernente disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale”.
- D.P.R. 11/02/1998 “Disposizioni integrative al
D.P.C.M. 10/08/1988 n. 377 in materia di disciplina
delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui
alla L. 8/07/1986 n. 349 Art. 6”.

- L. 16/03/2001 n. 108 “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sull’accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e
l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due
Allegati, fatta ad Aarhus il 25/06/1998”.
La Legislazione della Regione
          Piemonte

  La Legge Regionale 20 Novembre 1998
     n. 40 “Disposizioni concernenti la
 compatibilità ambientale e le procedure di
   valutazione” e successive modifiche e
                integrazioni.
Gli Obiettivi della Legge
    Regionale n. 40/1998
La Legge Regionale n. 40/1998 si basa sul principio
generale del miglioramento globale - vale a dire poter
trasformare un adempimento amministrativo in
opportunità - perseguendo:
- il miglioramento della qualità dell’ambiente e della
qualità della vita, mediante un approccio preventivo e
integrato ed analisi e valutazioni preliminari;
- il miglioramento del rapporto tra P.A., soggetti
proponenti e cittadini, attraverso la logica
dell’interazione, partecipazione e confronto diretto;
- il miglioramento del funzionamento della P.A.,
attraverso una più razionale attribuzione delle
competenze e il riordino procedurale e normativo.
 La Legge Regionale n. 40/1998 considera la
procedura di VIA uno strumento strategico flessibile,
il quale permette di affrontare in modo non più
settoriale ma integrato tutte le possibili
problematiche legate alla realizzazione di opere e
interventi, assicurando così un confronto e una
interazione sostanziale tra chi progetta e autorizza
già dalle fasi iniziali della progettazione. Mediante
l’esame integrato dei diversi aspetti progettuali e
degli impatti ambientali sia positivi che negativi si
assicurano elevati livelli di tutela e qualità
ambientale.
La Legge Regionale n. 40/1998 consegue inoltre altri
obiettivi, quali:
- la subordinazione di ogni programmazione,
pianificazione e progettazione alla valutazione
preventiva degli impatti ambientali;
- l’accorpamento in un unico soggetto delle varie
funzioni di valutazione e autorizzazione, al fine di
snellire e velocizzare le procedure mediante un
esame integrato di tutti gli aspetti e interessi
coinvolti;
- il coinvolgimento delle istituzioni locali in fase di
scelta e approfondimento attraverso una
informazione e partecipazione attiva a tutte le fasi
della procedura;
- il diffondere la cultura, le metodologie e le
procedure della VIA presso le istituzioni locali nelle
diverse scelte di politica ambientale, offrendo allo
stesso tempo un livello unitario e omogeneo di
conoscenze sul territorio e l’ambiente, anche
attraverso il contributo tecnico-scientifico
dell’ARPA, a fine di una coerente programmazione,
pianificazione e progettazione; e
- il garantire una effettiva e attiva partecipazione dei
cittadini mediante la presentazione di osservazioni,
memorie, approfondimenti tecnici e momenti di
confronto diretto con la P.A. e i proponenti.
La Filosofia dell’Approccio
  Integrato e la Normativa di
         Riferimento
- Articolo 7 Direttiva IPPC 96/61/CE “Approccio
integrato del rilascio dell’autorizzazione”:

“Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il
pieno coordinamento della procedura e delle condizioni
di autorizzazione quando sono coinvolte più autorità
competenti al fine di garantire un approccio integrato
effettivo di tutte le autorità competenti per questa
procedura”.
“...approcci distinti nel controllo delle emissioni
nell’aria, nell’acqua o nel terreno possono incoraggiare
il trasferimento dell’inquinamento tra i vari settori
ambientali anziché proteggere l’ambiente considerato nel
suo complesso.
…l’applicazione dello sviluppo sostenibile è rafforzato da
un approccio integrato della riduzione
dell’inquinamento”.

- Articolo 2 comma 2 Direttiva VIA 85/337/CEE:

“2. La valutazione dell’impatto ambientale può essere
integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei
progetti negli Stati membri, ovvero in mancanza di
queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire
per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.
2-bis. Gli stati membri possono prevedere una procedura
unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e
quelli della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo integrati
dell’inquinamento”.

- Articoli 5 - 6 - 7 - D.P.R. 12/04/1996:

“5. Le Regioni e le Province autonome definiscono per le
materie attinenti alla valutazione d’impatto ambientale,
nonché per gli aspetti urbanistici, le modalità per
l’armonizzazione delle procedure nei casi in cui la
realizzazione del progetto prevede specifici pareri, nulla
osta, autorizzazioni e assensi, comunque denominati, da
differenti amministrazioni non statali.”
6. L’autorità competente può indire una o più conferenze
di servizi. Alla conferenza partecipano i rappresentanti
legittimati ad esprimere definitivamente la volontà
dell’amministrazione di appartenenza. Le determinazioni
concordate nella conferenza dei servizi, descritte nel
verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono
luogo degli atti di rispettiva competenza.

7. Nelle materie di loro competenza le Regioni e le
Province autonome provvedono affinché il giudizio di
compatibilità ambientale esoneri il committente o
l’autorità proponente da ogni altra autorizzazione
preliminare per le materie stesse connesse alla procedura
di valutazione di impatto ambientale”.
- Articolo 12 comma 3 L.R. n. 40/1998 “Fase di
valutazione e giudizio di compatibilità
ambientale” (Tutti i soggetti autorizzatori sono
chiamati a partecipare alla Conferenza di Servizi e
nella prima riunione è fissato un cronoprogramma
comprensivo di:

1. Un elenco delle autorizzazioni che saranno ‘assorbite’
dal provvedimento recante il giudizio di VIA, ex
Articolo 13 comma 4 L.R. n. 40/1998;

2. Ulteriori procedure da coordinare nei termini
previsti per l’espressione del giudizio di compatibilità
ambientale; e

3. Modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni
residue ed il coordinamento delle procedure oltre i
termini).
- Articolo 13 comma 4 L.R. n. 40/1998 “Istruttoria
integrata della fase di valutazione e coordinamento di
procedure” (Il provvedimento recante il giudizio di
compatibilità ambientale deve necessariamente
‘assorbire’ tutte le autorizzazioni ambientali e
urbanistiche. Inoltre, il provvedimento recante il
giudizio di compatibilità ambientale ‘assorbe’ anche le
altre autorizzazioni necessarie per la realizzazione
dell’opera, salvo casi eccezionali in cui non sia possibile
il rilascio coordinato di tutte le autorizzazioni. In
relazione a tale ipotesi la Conferenza di Servizi prevede
modalità e tempi per il rilascio coordinato delle
autorizzazioni residue ed il coordinamento delle
procedure anche oltre i termini previsti per
l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale.).
La Filosofia dell’Approccio
 Integrato nell’Ambito del
   Procedimento di VIA
I Principi Cardine del
      Procedimento Integrato
- Principio generale dell’Analisi di Compatibilità
Ambientale di Piani e Programmi (ex Articolo 20 L.R.
n. 40/1998, che per prima ha introdotto tale principio,
il quale sancisce che gli strumenti di programmazione e
pianificazione siano predisposti, studiati e organizzati
anche sulla base dell’Analisi di Compatibilità
Ambientale);

- Principio di Prevenzione (Analisi Preliminare degli
impatti ambientali negativi e positivi, vale a dire di tutte
le possibili ricadute dell’azione dell’uomo,
al fine di salvaguardare e migliorare la qualità
dell’ambiente e della vita);

- Principio di Integrazione (Considerazione di tutte le
componenti ambientali e delle interazioni tra i diversi
effetti possibili attraverso l’integrazione della
Valutazione di Impatto Ambientale nella
programmazione di progetti e interventi nei principali
settori economici);

- Principio di Interazione e Confronto (Dialogo e
riscontro tra chi progetta e chi autorizza sulla base
della raccolta, analisi, elaborazione e impiego di dati
scientifici e tecnici quale importante base di
informazione);
- Principio della Partecipazione del Pubblico e della
Pubblicità del procedimento amministrativo (Attivo
contributo dei cittadini nel processo di valutazione dei
progetti sulla base dei principi di Trasparenza e Libero
Accesso agli atti della Pubblica Amministrazione);

- Principio della Semplificazione e Razionalizzazione
delle procedure amministrative in tutte le fasi del
procedimento (Ottimizzazione di tempi e risorse della
P.A. e del singolo cittadino mediante l’accorpamento
delle diverse funzioni di Valutazione e Autorizzazione
in un unico soggetto o “canale”, inteso quale luogo di
confluenza di tutte le autorizzazioni necessarie alla
realizzazione dell’opera, e attraverso un confronto
tecnico - consultivo continuo tra le autorità
competenti e il pubblico sin dalle prime fasi di
progettazione).
La Conferenza di Servizi
nell’ambito del Sistema
   Autorizzatorio del
 Procedimento di VIA
Natura della Conferenza
       di Servizi

  La Conferenza di Servizi è lo
  strumento cardine dell’intero
 Procedimento Autorizzatorio di
             VIA.
La prima previsione legislativa della Conferenza di
servizi si trova nell’articolo 14, 14-bis, 14-ter, 14-
quater della L. n. 214/1990 “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”, successivamente
modificati dalla L. n. 340/2000 “Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi”.
I Principi Informatori
La Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40
“Disposizioni concernenti la compatibilità
ambientale e le procedure di valutazione”, in
attuazione della normativa comunitaria e statale
in materia di Valutazione di Impatto
Ambientale, si pone come Legge Quadro della
Regione Piemonte e strumento strategico
innovativo al fine di perseguire importanti
obiettivi, quali:
- Affermare la Valutazione di Impatto Ambientale
come metodo ed elemento informatore di scelte
strategiche integrate di politiche, piani e programmi e
di decisioni puntuali a tutela dell’ambiente e della
salute;

- Riorganizzare le diverse procedure in un unico
processo decisionale e accorpare in capo ad un solo
soggetto le funzioni di autorizzazione e valutazione;

- Coinvolgere in modo diretto il Sistema delle
Autonomie Locali;

- Perseguire la trasparenza delle procedure;
Fare partecipare attivamente i cittadini al processo
decisionale attraverso iniziative di divulgazione e
informazione.
Le Finalità

La Conferenza di Servizi è indetta dal Comune al
fine di condurre l’istruttoria integrata della fase di
valutazione della procedura di VIA ex art. 13 L.R.
n. 40/1998 con gli obiettivi di:

- effettuare l’esame contestuale dei vari interessi
pubblici coinvolti nella procedura di VIA o di
interessi coinvolti in più procedimenti
amministrativi ad essa connessi;
- valutare mediante l’analisi dei diversi impatti tra loro
collegati se sussistono le condizioni per l’espressione di
un giudizio di compatibilità ambientale positivo,
presupposto indispensabile per i successivi
approfondimenti istruttori funzionali anche al rilascio
coordinato delle autorizzazioni ambientali necessarie;

- acquisire autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti
di natura analoga anche di altre amministrazioni
pubbliche, nel caso sussistano le condizioni di
compatibilità ambientale.
La Conferenza di Servizi nella procedura di VIA della
Regione Piemonte si svolge attraverso tre fasi:

- Fase Preliminare (esame di tutte le problematiche
relative al progetto e le autorizzazioni necessarie alla
sua realizzazione ed esercizio, sulla base della
normativa vigente e mediante un loro esame
contestuale e integrato);

- Fase Consultiva (al fine della valutazione integrata di
impatto e del bilancio ambientale complessivo, tenendo
conto degli apporti derivanti dalla partecipazione del
pubblico ex art. 14 L.R. n. 40/1998, e verificando se vi
siano o meno le condizioni di compatibilità ambientale
per continuare nei lavori della conferenza, finalizzati
anche al rilascio delle autorizzazioni);
Durante questa parte dell’istruttoria integrata ex art.
13 L.R. n. 40/1998 qualora non sussistano le condizioni
per l’espressione di un giudizio di compatibilità
ambientale positivo, la Conferenza stessa chiuderà i
lavori senza procedere oltre. L’autorità competente,
preso atto anche delle risultanze istruttorie, esprimerà
il giudizio di compatibilità ambientale negativo.
- Fase Decisoria (rilascio delle autorizzazioni
coordinate necessarie alla realizzazione ed esercizio
dell’opera, se nelle fasi precedenti siano emerse le
necessarie condizioni di compatibilità ambientale).
Nella sua prima riunione la Conferenza di Servizi
definisce quali consensi e autorizzazioni:
saranno ‘assorbiti’ nel provvedimento unico finale
recante anche il giudizio di compatibilità ambientale,
costituendo parte integrante necessaria del
provvedimento finale e attuando il principio legislativo
per il quale tutti i provvedimenti autorizzatori devono
essere oggetto di “rilascio coordinato” in sede di
giudizio di compatibilità ambientale (art. 13 L.R. n.
40/1998);
Potranno (nei casi eccezionali previsti dall’art. 13
com. 4 L.R. n. 40/1998) essere acquisiti solo oltre i
termini previsti per il rilascio del giudizio di
compatibilità ambientale, nel cui caso la Conferenza
di servizi prevede modalità e tempi per il rilascio
delle autorizzazioni residue.
Tuttavia, tale circostanza può emergere anche
successivamente alla prima riunione, semprechè si
verifichino i casi eccezionali ex art. 13 com. 4 L.R. n.
40/1998, e ferma restando da parte della Conferenza
la fissazione dei tempi per il loro rilascio, anche nelle
riunioni successive alla prima.
Sempre nella prima riunione la Conferenza definisce
un cronoprogramma dei lavori dell’istruttoria
integrata, prevedendo una apposita riunione della
conferenza in sede decisoria per il raccordo dei
consensi e delle autorizzazioni sopra citate.
Il Comune invita almeno una volta il proponente a
partecipare alle riunioni previste per la Conferenza
di Servizi ex art. 13 com. 6 L.R. n. 40/1998. Qualora
una amministrazione regolarmente convocata alla
Conferenza non vi partecipi, o vi partecipi con un
rappresentante privo della competenza ad
esprimerne definitivamente la volontà, o in caso di
espressione di motivato dissenso alla conclusione del
procedimento, si procede come previsto dall’art. 14
com. 3, 3-bis e 4 L.R. n. 241/1990.
L’Organo Tecnico
Regionale ex art. 7 Legge
  Regionale n. 40/1998
L’Organo Tecnico Regionale

 Ex articolo 7, comma 1 L.R. n. 40/1998 “Organo
 tecnico presso l’autorità competente” presso
 l’autorità competente è istituito l’organo tecnico
 della Regione, avente un’articolazione flessibile e
 costituito da un nucleo centrale e dalle diverse
 strutture regionali interessate. Le province e i
 Comuni, nell’ambito della propria autonomia
 organizzativa, devono provvedere a definire la
 composizione e le modalità di funzionamento dei
 rispettivi organi tecnici.
L’organo tecnico ha varie funzioni tra cui:

- Ricevere le domande e le istanze di avvio dei
procedimenti;

- Espletare le procedure;

- Promuovere le attività di monitoraggio relative
all’attuazione dei progetti.

Inoltre, l’organo tecnico istituito presso la regione ha
anche funzioni di tipo istruttorio, relative alle
procedure di VIA di competenza statale, nonché di
elaborazione di linee guida e di coordinamento per
garantire la necessaria omogeneità di applicazione
delle procedure sul territorio regionale.
I Soggetti istituzionali
Interessati ex art. 9 Legge
   Regionale n. 40/1998
I Soggetti Istituzionali
           Interessati

 Ex articolo 9 L.R. n. 40/1998 “Soggetti interessati”
sono individuati quali soggetti interessati ai progetti
sottoposti alla VIA alcuni soggetti territoriali e
istituzionali direttamente coinvolti nell’istruttoria
integrata e nel coordinamento delle procedure
attraverso i lavori della Conferenza di Servizi.
Tali soggetti sono:
- Gli enti locali territoriali sedi dell’opera e degli
impianti ad essa collegati;
- L’ente di gestione dell’area protetta, nel caso di
progetti che ricadano anche parzialmente nel suo
territorio;

- L’azienda sanitaria locale (ASL) competente;

- I soggetti che rilasciano le autorizzazioni, i nulla osta,
i pareri o gli altri atti di analoga natura, necessari per
la realizzazione e per l’esercizio dell’opera o
dell’intervento, con particolare riferimento a quelli di
carattere ambientale e urbanistico;

- Altri soggetti, i quali possono essere coinvolti
dall’autorità competente, anche a seguito di motivata
richiesta, nei casi di impatti ambientali
particolarmente rilevanti, individuati nel corso della
procedura.
La Procedura di VIA

 La procedura di VIA è un procedimento
amministrativo che concentra, armonizza e
approfondisce tutti gli aspetti inerenti l’impatto
ambientale di un progetto, quali:
- la tutela delle risorse naturali;
- le motivazioni;
- i vincoli;
- la specificità delle scelte.
Al suo interno la procedura di VIA contiene i
presupposti per il coordinamento e lo snellimento
delle procedure amministrative, consentendo di
giungere all’obiettivo di unificare le autorizzazioni.
La procedura di VIA è divisa in tre diverse fasi, che
non rappresentano passaggi obbligati, ma
costituiscono un insieme di tappe che il progetto può o
deve toccare in base alle sue caratteristiche specifiche,
(tra cui tipologia e localizzazione del progetto), alle
decisioni dell’autorità competente e alle scelte del
proponente. Quest’ultimo durante ogni fase della VIA
è chiamato a presentare all’autorità competente
elaborati specifici, per predisporre i quali egli ha la
possibilità di accedere ai dati e alle informazioni in
possesso della stessa autorità competente, dell’ARPA,
del Sistema Informativo Regionale, nonché degli altri
uffici della Pubblica Amministrazione.
Le tre fasi della VIA sono:

- La fase di verifica, volta a determinare se un progetto
debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di
valutazione;

- La fase di specificazione dei contenuti dello studio di
impatto ambientale, volta a individuare,
preliminarmente alla redazione dello stesso studio, gli
argomenti e i temi sui quali deve essere focalizzata
l’attenzione di uno specifico studio di impatto
ambientale. Tale fase è facoltativa, attuandosi
sull’eventuale richiesta del proponente l’opera.
- La fase di valutazione, finalizzata all’espressione del
giudizio di compatibilità ambientale ex articolo 3
comma 1 lettera A L.R. n. 40/1998 e, qualora questo
giudizio sia positivo, al rilascio coordinato delle
autorizzazioni ambientali, urbanistiche e degli altri
atti di analoga natura, necessari per la realizzazione
e l’esercizio dell’opera o intervento.
La Partecipazione del
Pubblico ex art. 14 Legge
  Regionale n. 40/1998
La Partecipazione dei
      Cittadini
L’elemento della partecipazione è uno degli aspetti
fondamentali e innovativi dell’intero procedimento
di VIA e, in modo particolare, della Legge
Regionale n. 40/1998. La partecipazione, quale
strumento di trasparenza, coinvolgimento e
confronto secondo specifiche modalità, si rivolge ai
cittadini e a tutti coloro che non prendono
direttamente parte al procedimento istruttorio
attraverso la Conferenza di Servizi.
L’Informazione al
             Pubblico
L’informazione al pubblico costituisce il presupposto
logico e indispensabile della partecipazione dei cittadini
ad ogni attività decisionale in materia di ambiente:
senza una corretta ed effettiva informazione non ci può
infatti essere alcuna reale partecipazione. La
pubblicità da mero requisito formale diventa vero e
proprio requisito sostanziale del procedimento di VIA e
la P.A. da soggetto passivo, mero erogatore
dell’informazione ambientale attraverso l’esercizio del
diritto di accesso, diventa soggetto attivo mediante la
diffusione continua di informazioni e comunicazioni
ambientali.
Nel corso della procedura di VIA ogni persona
interessata può essere informata su singoli progetti,
relativi procedimenti ed esiti finali. A tale scopo sono
previsti momenti e forme di pubblicità quali:
- la pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale
o regionale;
- inchieste pubbliche, contradditori e dibattiti;
- una sintesi in linguaggio non tecnico; e una apposita
struttura presso le autorità competenti che raccoglie,
archivia e mette a disposizione del pubblico tutti gli
elaborati presentati dal proponente e l’eventuale
sintesi in linguaggio non tecnico, vale a dire:
- l’Ufficio di Deposito Progetti.
Nel valutare le caratteristiche del progetto e della sua
localizzazione i cittadini possono fornire ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi sui possibili effetti
dell’opera. Infatti, ciascun cittadino può presentare
all’autorità competente, secondo modalità e tempi
prestabiliti, osservazioni, informazioni, memorie,
approfondimenti e contributi tecnico-scientifici, i quali
saranno raccolti nei provvedimenti conclusivi delle
fasi di verifica e di valutazione. In base a quanto
emerso dal confronto con i cittadini il proponente può
decidere di modificare alcune scelte progettuali,
presentando una specifica richiesta e indicando i
tempi necessari.
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Dott.ssa Paola Fiore                Torino,
                          18 Novembre 2003

                                Centro Incontri
                        della Regione Piemonte

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Presentazione 11 2003 | Progetto Twinning Italia Ungheria

  • 1. Twinning Italy - Hungary Dott.ssa Paola Fiore Torino, 18 Novembre 2003 Centro Incontri della Regione Piemonte
  • 2.
  • 3. La Legislazione Comunitaria - Direttiva 85/337/CE (VIA) sulla valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. - Direttiva 90/313/CEE sulla libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente. - Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC). - Direttiva 97/11/CE (VAS) modificativa della Direttiva VIA sulla Valutazione Ambientale Strategica.
  • 4. - Direttiva 2001/42/CE (SEA, Strategic Environmental Assessment) concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. - Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, abrogativa della Direttiva 90/313/CEE (entrerà in vigore il 14 febbraio 2005). - Direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico all’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modificativa delle Direttive VIA e IPPC relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia.
  • 5. La Normativa Nazionale - Legge 8/07/1986 n. 349 (Art. 6) “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”. - D.P.C.M. 10/08/1988 n. 377 “Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della L. 349/86”. - D.P.C.M. 27/12/1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della L. 349/86, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 377/88”.
  • 6. - L. 7/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. - D.P.R. 12/04/1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40 comma 1 della L. 22/02/1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”.
  • 7. - D.P.R. 11/02/1998 “Disposizioni integrative al D.P.C.M. 10/08/1988 n. 377 in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla L. 8/07/1986 n. 349 Art. 6”. - L. 16/03/2001 n. 108 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due Allegati, fatta ad Aarhus il 25/06/1998”.
  • 8. La Legislazione della Regione Piemonte La Legge Regionale 20 Novembre 1998 n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” e successive modifiche e integrazioni.
  • 9. Gli Obiettivi della Legge Regionale n. 40/1998 La Legge Regionale n. 40/1998 si basa sul principio generale del miglioramento globale - vale a dire poter trasformare un adempimento amministrativo in opportunità - perseguendo: - il miglioramento della qualità dell’ambiente e della qualità della vita, mediante un approccio preventivo e integrato ed analisi e valutazioni preliminari; - il miglioramento del rapporto tra P.A., soggetti proponenti e cittadini, attraverso la logica dell’interazione, partecipazione e confronto diretto;
  • 10. - il miglioramento del funzionamento della P.A., attraverso una più razionale attribuzione delle competenze e il riordino procedurale e normativo. La Legge Regionale n. 40/1998 considera la procedura di VIA uno strumento strategico flessibile, il quale permette di affrontare in modo non più settoriale ma integrato tutte le possibili problematiche legate alla realizzazione di opere e interventi, assicurando così un confronto e una interazione sostanziale tra chi progetta e autorizza già dalle fasi iniziali della progettazione. Mediante l’esame integrato dei diversi aspetti progettuali e degli impatti ambientali sia positivi che negativi si assicurano elevati livelli di tutela e qualità ambientale.
  • 11. La Legge Regionale n. 40/1998 consegue inoltre altri obiettivi, quali: - la subordinazione di ogni programmazione, pianificazione e progettazione alla valutazione preventiva degli impatti ambientali; - l’accorpamento in un unico soggetto delle varie funzioni di valutazione e autorizzazione, al fine di snellire e velocizzare le procedure mediante un esame integrato di tutti gli aspetti e interessi coinvolti;
  • 12. - il coinvolgimento delle istituzioni locali in fase di scelta e approfondimento attraverso una informazione e partecipazione attiva a tutte le fasi della procedura; - il diffondere la cultura, le metodologie e le procedure della VIA presso le istituzioni locali nelle diverse scelte di politica ambientale, offrendo allo stesso tempo un livello unitario e omogeneo di conoscenze sul territorio e l’ambiente, anche attraverso il contributo tecnico-scientifico dell’ARPA, a fine di una coerente programmazione, pianificazione e progettazione; e - il garantire una effettiva e attiva partecipazione dei cittadini mediante la presentazione di osservazioni, memorie, approfondimenti tecnici e momenti di confronto diretto con la P.A. e i proponenti.
  • 13. La Filosofia dell’Approccio Integrato e la Normativa di Riferimento - Articolo 7 Direttiva IPPC 96/61/CE “Approccio integrato del rilascio dell’autorizzazione”: “Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il pieno coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione quando sono coinvolte più autorità competenti al fine di garantire un approccio integrato effettivo di tutte le autorità competenti per questa procedura”.
  • 14. “...approcci distinti nel controllo delle emissioni nell’aria, nell’acqua o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell’inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l’ambiente considerato nel suo complesso. …l’applicazione dello sviluppo sostenibile è rafforzato da un approccio integrato della riduzione dell’inquinamento”. - Articolo 2 comma 2 Direttiva VIA 85/337/CEE: “2. La valutazione dell’impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri, ovvero in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.
  • 15. 2-bis. Gli stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo integrati dell’inquinamento”. - Articoli 5 - 6 - 7 - D.P.R. 12/04/1996: “5. Le Regioni e le Province autonome definiscono per le materie attinenti alla valutazione d’impatto ambientale, nonché per gli aspetti urbanistici, le modalità per l’armonizzazione delle procedure nei casi in cui la realizzazione del progetto prevede specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi, comunque denominati, da differenti amministrazioni non statali.”
  • 16. 6. L’autorità competente può indire una o più conferenze di servizi. Alla conferenza partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell’amministrazione di appartenenza. Le determinazioni concordate nella conferenza dei servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza. 7. Nelle materie di loro competenza le Regioni e le Province autonome provvedono affinché il giudizio di compatibilità ambientale esoneri il committente o l’autorità proponente da ogni altra autorizzazione preliminare per le materie stesse connesse alla procedura di valutazione di impatto ambientale”.
  • 17. - Articolo 12 comma 3 L.R. n. 40/1998 “Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale” (Tutti i soggetti autorizzatori sono chiamati a partecipare alla Conferenza di Servizi e nella prima riunione è fissato un cronoprogramma comprensivo di: 1. Un elenco delle autorizzazioni che saranno ‘assorbite’ dal provvedimento recante il giudizio di VIA, ex Articolo 13 comma 4 L.R. n. 40/1998; 2. Ulteriori procedure da coordinare nei termini previsti per l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale; e 3. Modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni residue ed il coordinamento delle procedure oltre i termini).
  • 18. - Articolo 13 comma 4 L.R. n. 40/1998 “Istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure” (Il provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale deve necessariamente ‘assorbire’ tutte le autorizzazioni ambientali e urbanistiche. Inoltre, il provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale ‘assorbe’ anche le altre autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera, salvo casi eccezionali in cui non sia possibile il rilascio coordinato di tutte le autorizzazioni. In relazione a tale ipotesi la Conferenza di Servizi prevede modalità e tempi per il rilascio coordinato delle autorizzazioni residue ed il coordinamento delle procedure anche oltre i termini previsti per l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale.).
  • 19. La Filosofia dell’Approccio Integrato nell’Ambito del Procedimento di VIA
  • 20. I Principi Cardine del Procedimento Integrato - Principio generale dell’Analisi di Compatibilità Ambientale di Piani e Programmi (ex Articolo 20 L.R. n. 40/1998, che per prima ha introdotto tale principio, il quale sancisce che gli strumenti di programmazione e pianificazione siano predisposti, studiati e organizzati anche sulla base dell’Analisi di Compatibilità Ambientale); - Principio di Prevenzione (Analisi Preliminare degli impatti ambientali negativi e positivi, vale a dire di tutte le possibili ricadute dell’azione dell’uomo,
  • 21. al fine di salvaguardare e migliorare la qualità dell’ambiente e della vita); - Principio di Integrazione (Considerazione di tutte le componenti ambientali e delle interazioni tra i diversi effetti possibili attraverso l’integrazione della Valutazione di Impatto Ambientale nella programmazione di progetti e interventi nei principali settori economici); - Principio di Interazione e Confronto (Dialogo e riscontro tra chi progetta e chi autorizza sulla base della raccolta, analisi, elaborazione e impiego di dati scientifici e tecnici quale importante base di informazione);
  • 22. - Principio della Partecipazione del Pubblico e della Pubblicità del procedimento amministrativo (Attivo contributo dei cittadini nel processo di valutazione dei progetti sulla base dei principi di Trasparenza e Libero Accesso agli atti della Pubblica Amministrazione); - Principio della Semplificazione e Razionalizzazione delle procedure amministrative in tutte le fasi del procedimento (Ottimizzazione di tempi e risorse della P.A. e del singolo cittadino mediante l’accorpamento delle diverse funzioni di Valutazione e Autorizzazione in un unico soggetto o “canale”, inteso quale luogo di confluenza di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera, e attraverso un confronto tecnico - consultivo continuo tra le autorità competenti e il pubblico sin dalle prime fasi di progettazione).
  • 23. La Conferenza di Servizi nell’ambito del Sistema Autorizzatorio del Procedimento di VIA
  • 24. Natura della Conferenza di Servizi La Conferenza di Servizi è lo strumento cardine dell’intero Procedimento Autorizzatorio di VIA.
  • 25. La prima previsione legislativa della Conferenza di servizi si trova nell’articolo 14, 14-bis, 14-ter, 14- quater della L. n. 214/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, successivamente modificati dalla L. n. 340/2000 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi”.
  • 26. I Principi Informatori La Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, in attuazione della normativa comunitaria e statale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, si pone come Legge Quadro della Regione Piemonte e strumento strategico innovativo al fine di perseguire importanti obiettivi, quali:
  • 27. - Affermare la Valutazione di Impatto Ambientale come metodo ed elemento informatore di scelte strategiche integrate di politiche, piani e programmi e di decisioni puntuali a tutela dell’ambiente e della salute; - Riorganizzare le diverse procedure in un unico processo decisionale e accorpare in capo ad un solo soggetto le funzioni di autorizzazione e valutazione; - Coinvolgere in modo diretto il Sistema delle Autonomie Locali; - Perseguire la trasparenza delle procedure; Fare partecipare attivamente i cittadini al processo decisionale attraverso iniziative di divulgazione e informazione.
  • 28. Le Finalità La Conferenza di Servizi è indetta dal Comune al fine di condurre l’istruttoria integrata della fase di valutazione della procedura di VIA ex art. 13 L.R. n. 40/1998 con gli obiettivi di: - effettuare l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA o di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi ad essa connessi;
  • 29. - valutare mediante l’analisi dei diversi impatti tra loro collegati se sussistono le condizioni per l’espressione di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, presupposto indispensabile per i successivi approfondimenti istruttori funzionali anche al rilascio coordinato delle autorizzazioni ambientali necessarie; - acquisire autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di natura analoga anche di altre amministrazioni pubbliche, nel caso sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.
  • 30. La Conferenza di Servizi nella procedura di VIA della Regione Piemonte si svolge attraverso tre fasi: - Fase Preliminare (esame di tutte le problematiche relative al progetto e le autorizzazioni necessarie alla sua realizzazione ed esercizio, sulla base della normativa vigente e mediante un loro esame contestuale e integrato); - Fase Consultiva (al fine della valutazione integrata di impatto e del bilancio ambientale complessivo, tenendo conto degli apporti derivanti dalla partecipazione del pubblico ex art. 14 L.R. n. 40/1998, e verificando se vi siano o meno le condizioni di compatibilità ambientale per continuare nei lavori della conferenza, finalizzati anche al rilascio delle autorizzazioni);
  • 31. Durante questa parte dell’istruttoria integrata ex art. 13 L.R. n. 40/1998 qualora non sussistano le condizioni per l’espressione di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, la Conferenza stessa chiuderà i lavori senza procedere oltre. L’autorità competente, preso atto anche delle risultanze istruttorie, esprimerà il giudizio di compatibilità ambientale negativo.
  • 32. - Fase Decisoria (rilascio delle autorizzazioni coordinate necessarie alla realizzazione ed esercizio dell’opera, se nelle fasi precedenti siano emerse le necessarie condizioni di compatibilità ambientale). Nella sua prima riunione la Conferenza di Servizi definisce quali consensi e autorizzazioni: saranno ‘assorbiti’ nel provvedimento unico finale recante anche il giudizio di compatibilità ambientale, costituendo parte integrante necessaria del provvedimento finale e attuando il principio legislativo per il quale tutti i provvedimenti autorizzatori devono essere oggetto di “rilascio coordinato” in sede di giudizio di compatibilità ambientale (art. 13 L.R. n. 40/1998);
  • 33. Potranno (nei casi eccezionali previsti dall’art. 13 com. 4 L.R. n. 40/1998) essere acquisiti solo oltre i termini previsti per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, nel cui caso la Conferenza di servizi prevede modalità e tempi per il rilascio delle autorizzazioni residue. Tuttavia, tale circostanza può emergere anche successivamente alla prima riunione, semprechè si verifichino i casi eccezionali ex art. 13 com. 4 L.R. n. 40/1998, e ferma restando da parte della Conferenza la fissazione dei tempi per il loro rilascio, anche nelle riunioni successive alla prima.
  • 34. Sempre nella prima riunione la Conferenza definisce un cronoprogramma dei lavori dell’istruttoria integrata, prevedendo una apposita riunione della conferenza in sede decisoria per il raccordo dei consensi e delle autorizzazioni sopra citate. Il Comune invita almeno una volta il proponente a partecipare alle riunioni previste per la Conferenza di Servizi ex art. 13 com. 6 L.R. n. 40/1998. Qualora una amministrazione regolarmente convocata alla Conferenza non vi partecipi, o vi partecipi con un rappresentante privo della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, o in caso di espressione di motivato dissenso alla conclusione del procedimento, si procede come previsto dall’art. 14 com. 3, 3-bis e 4 L.R. n. 241/1990.
  • 35. L’Organo Tecnico Regionale ex art. 7 Legge Regionale n. 40/1998
  • 36. L’Organo Tecnico Regionale Ex articolo 7, comma 1 L.R. n. 40/1998 “Organo tecnico presso l’autorità competente” presso l’autorità competente è istituito l’organo tecnico della Regione, avente un’articolazione flessibile e costituito da un nucleo centrale e dalle diverse strutture regionali interessate. Le province e i Comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, devono provvedere a definire la composizione e le modalità di funzionamento dei rispettivi organi tecnici.
  • 37. L’organo tecnico ha varie funzioni tra cui: - Ricevere le domande e le istanze di avvio dei procedimenti; - Espletare le procedure; - Promuovere le attività di monitoraggio relative all’attuazione dei progetti. Inoltre, l’organo tecnico istituito presso la regione ha anche funzioni di tipo istruttorio, relative alle procedure di VIA di competenza statale, nonché di elaborazione di linee guida e di coordinamento per garantire la necessaria omogeneità di applicazione delle procedure sul territorio regionale.
  • 38. I Soggetti istituzionali Interessati ex art. 9 Legge Regionale n. 40/1998
  • 39. I Soggetti Istituzionali Interessati Ex articolo 9 L.R. n. 40/1998 “Soggetti interessati” sono individuati quali soggetti interessati ai progetti sottoposti alla VIA alcuni soggetti territoriali e istituzionali direttamente coinvolti nell’istruttoria integrata e nel coordinamento delle procedure attraverso i lavori della Conferenza di Servizi. Tali soggetti sono: - Gli enti locali territoriali sedi dell’opera e degli impianti ad essa collegati; - L’ente di gestione dell’area protetta, nel caso di
  • 40. progetti che ricadano anche parzialmente nel suo territorio; - L’azienda sanitaria locale (ASL) competente; - I soggetti che rilasciano le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri o gli altri atti di analoga natura, necessari per la realizzazione e per l’esercizio dell’opera o dell’intervento, con particolare riferimento a quelli di carattere ambientale e urbanistico; - Altri soggetti, i quali possono essere coinvolti dall’autorità competente, anche a seguito di motivata richiesta, nei casi di impatti ambientali particolarmente rilevanti, individuati nel corso della procedura.
  • 41. La Procedura di VIA La procedura di VIA è un procedimento amministrativo che concentra, armonizza e approfondisce tutti gli aspetti inerenti l’impatto ambientale di un progetto, quali: - la tutela delle risorse naturali; - le motivazioni; - i vincoli; - la specificità delle scelte. Al suo interno la procedura di VIA contiene i presupposti per il coordinamento e lo snellimento
  • 42. delle procedure amministrative, consentendo di giungere all’obiettivo di unificare le autorizzazioni. La procedura di VIA è divisa in tre diverse fasi, che non rappresentano passaggi obbligati, ma costituiscono un insieme di tappe che il progetto può o deve toccare in base alle sue caratteristiche specifiche, (tra cui tipologia e localizzazione del progetto), alle decisioni dell’autorità competente e alle scelte del proponente. Quest’ultimo durante ogni fase della VIA è chiamato a presentare all’autorità competente elaborati specifici, per predisporre i quali egli ha la possibilità di accedere ai dati e alle informazioni in possesso della stessa autorità competente, dell’ARPA, del Sistema Informativo Regionale, nonché degli altri uffici della Pubblica Amministrazione.
  • 43. Le tre fasi della VIA sono: - La fase di verifica, volta a determinare se un progetto debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione; - La fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, volta a individuare, preliminarmente alla redazione dello stesso studio, gli argomenti e i temi sui quali deve essere focalizzata l’attenzione di uno specifico studio di impatto ambientale. Tale fase è facoltativa, attuandosi sull’eventuale richiesta del proponente l’opera.
  • 44. - La fase di valutazione, finalizzata all’espressione del giudizio di compatibilità ambientale ex articolo 3 comma 1 lettera A L.R. n. 40/1998 e, qualora questo giudizio sia positivo, al rilascio coordinato delle autorizzazioni ambientali, urbanistiche e degli altri atti di analoga natura, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o intervento.
  • 45. La Partecipazione del Pubblico ex art. 14 Legge Regionale n. 40/1998
  • 46. La Partecipazione dei Cittadini L’elemento della partecipazione è uno degli aspetti fondamentali e innovativi dell’intero procedimento di VIA e, in modo particolare, della Legge Regionale n. 40/1998. La partecipazione, quale strumento di trasparenza, coinvolgimento e confronto secondo specifiche modalità, si rivolge ai cittadini e a tutti coloro che non prendono direttamente parte al procedimento istruttorio attraverso la Conferenza di Servizi.
  • 47. L’Informazione al Pubblico L’informazione al pubblico costituisce il presupposto logico e indispensabile della partecipazione dei cittadini ad ogni attività decisionale in materia di ambiente: senza una corretta ed effettiva informazione non ci può infatti essere alcuna reale partecipazione. La pubblicità da mero requisito formale diventa vero e proprio requisito sostanziale del procedimento di VIA e la P.A. da soggetto passivo, mero erogatore dell’informazione ambientale attraverso l’esercizio del diritto di accesso, diventa soggetto attivo mediante la diffusione continua di informazioni e comunicazioni ambientali.
  • 48. Nel corso della procedura di VIA ogni persona interessata può essere informata su singoli progetti, relativi procedimenti ed esiti finali. A tale scopo sono previsti momenti e forme di pubblicità quali: - la pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale o regionale; - inchieste pubbliche, contradditori e dibattiti; - una sintesi in linguaggio non tecnico; e una apposita struttura presso le autorità competenti che raccoglie, archivia e mette a disposizione del pubblico tutti gli elaborati presentati dal proponente e l’eventuale sintesi in linguaggio non tecnico, vale a dire: - l’Ufficio di Deposito Progetti.
  • 49. Nel valutare le caratteristiche del progetto e della sua localizzazione i cittadini possono fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi sui possibili effetti dell’opera. Infatti, ciascun cittadino può presentare all’autorità competente, secondo modalità e tempi prestabiliti, osservazioni, informazioni, memorie, approfondimenti e contributi tecnico-scientifici, i quali saranno raccolti nei provvedimenti conclusivi delle fasi di verifica e di valutazione. In base a quanto emerso dal confronto con i cittadini il proponente può decidere di modificare alcune scelte progettuali, presentando una specifica richiesta e indicando i tempi necessari.
  • 50. Twinning Italy - Hungary Dott.ssa Paola Fiore Torino, 18 Novembre 2003 Centro Incontri della Regione Piemonte