Lavoro - Niente part-time se il lavoratore rifiuta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno. L'art. 5, co. 1, d. lgs. 61/2000 prevede che su ACCORDO delle parti, accordo convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, è possibile trasformare il rapporto di lavoro full time in rapporto part time. Pertanto, la scelta "unilaterale" del datore di lavoro di ridurre l'orario del proprio prestatore di lavoro da full time a part time è NULLA con onere al pagamento, in favore del dipendente, della retribuzione per intero. La Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 24476 del 21.04.2011, ha riaffermato tale disciplina nel caso di una Sas salentina che aveva ridotto l'orario di lavoro del dipendente adducendo la presenza di accordi verbali, che però, durante l'istruttoria, risultavano non confermati in quanto sforniti di prova scritta ad substantiam (fonte: Guida al Diritto - IlSole24Ore)