2. Cosa è l’immigrazione?
• E’ un concetto che fissa un centro
geografico-sociale e giuridico (uno Stato)
che è un punto di arrivo di una serie di
persone (migranti) che vi arrivano.
• E’ fenomeno che coinvolge centinaia di
migliaia, milioni di persone, nel mondo
che desiderano o sono costrette per un
progetto non occasionale a lasciare il
proprio paese di nascita o dove sono stati
per lungo tempo.
3. Cosa è il Diritto dell’Immigrazione ?
• E’ il complesso di norme, l’ordinamento che
regola, in un dato territorio, in uno Stato quel
fenomeno chiamato immigrazione, quel flusso di
persone che intende o costretto a stabilirvisi
(ingresso, soggiorno, eventuale allontanamento).
• E’ ordinariamente una branca del diritto
amministrativo (diritto pubblico) ma contiene
norme penali ovvero di procedura penale e che
influisce, dandogli delle forme e prassi obbligate,
anche nei rapporti tra privati.
4. Le caratteristiche del Diritto
dell’Immigrazione (in Italia)
• Una forte influenza delle norme di diritto
internazionale (Convenzioni, trattati e
direttive comunitarie);
• Una certa tendenza alla mutevolezza e alla
variabilità normativa (solo nell’ultimo
biennio sono entrate in vigore perlomeno
tre riforme strategiche in materia di
espulsione/rimpatrio, di accordo di
integrazione e permesso di soggiorno a
punti, del contributo di soggiorno);
5. Le caratteristiche del Diritto
dell’Immigrazione (in Italia)
• Un ricorrente intervento di strumenti
normativi (decreti legge e leggi) di natura
eccezionale e di validità temporanea
(emersioni e sanatorie dal lavoro irregolare
e straniero);
• Un deciso intervento giurisprudenziale di
natura costituzionale (Corte Costituzionale)
e nomofilattico ( della Corte di Cassazione
per certi versi del Consiglio di Stato).
6. Le fonti normative principali per
lo Stato italiano
• La Costituzione della Repubblica Italiana
• Convenzioni internazionali e direttive
comunitarie
• Il Testo Unico sull’Immigrazione (D. Lgs.
n. 286 del 1998 e ss. modificazioni) – legge
ordinaria -
• Il Regolamento di attuazione del T.U.
(D.p.r. n. 394 del 1999)
7. Le fonti normative principali per
lo Stato italiano
• Il D. Lgs. n. 30 del 2007 e ss. modificazioni
per la (libertà di) circolazione dei cittadini
comunitari;
• Rifugiati e protezione internazionale: D.
Lgs. n. 251 del 2007;
8. La Costituzione
art. 10, comma 2:
“La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali”.
art. 10, comma 3:
“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le
condizioni stabilite dalla legge. “
9. Art. 288 TFUE (Maastricht), 3°
comma:
“La direttiva vincola lo Stato membro cui è
rivolta per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, salva restando la competenza
degli organi nazionali in merito alla forma
e ai mezzi”
La direttiva comunitaria è uno strumento
normativo in condominio tra Parlamento e
Consiglio Europeo
10. La direttiva non è obbligatoria in tutti i suoi elementi, in quanto,
dettando solo un obbligo di risultato, lascia spazio all'iniziativa
normativa di ogni stato cui è diretta. La libertà dello Stato non
è assoluta in quanto deve garantire l'effetto voluto dall'Unione:
se ad esempio deve modificare una materia disciplinata da fonti
primarie (leggi e atti aventi "forza di legge") non può farlo
attraverso fonti regolamentari.
Allo Stato è inoltre posto un obbligo di stand still: nel periodo
antecedente il termine di attuazione non può adottare atti in
contrasto con gli obiettivi della direttiva. Lo Stato deve inoltre,
in fase di recepimento, comunicare la forma e i mezzi
attraverso i quali la direttiva è stata recepita sì da permettere,
nel caso, alla Corte di giustizia dell'Unione europea di valutare
se i mezzi adottati corrispondono al principio di certezza del
diritto.
11. IL SELF EXECUTING della
DIRETTIVA CE
La Corte di giustizia ha stabilito che in determinate
circostanze (termine scaduto senza attuazione,
disposizioni di precettività immediata e
sufficientemente precise) le direttive, pur non
essendo direttamente applicabili, possono avere
effetti diretti (caratteristica propria anche di
alcune disposizioni dei trattati), possono cioè
essere idonee a creare situazioni giuridiche
soggettive in capo ai singoli e prendono il nome di
direttive dettagliate
Non è necessaria l'integrazione di una norma nazionale!!!!
12. LO STRANIERO
Lo straniero è colui che non è cittadino
della Repubblica, e che è invece cittadino
di un altro Stato.
Quella di straniero è però una categoria
giuridica: non corrisponde sempre al
concetto che ne abbiamo nel senso comune,
e può cambiare nel tempo
13. Lo straniero come categoria
giuridica
• Nell’ordinamento italiano, è cittadino italiano colui
che nasce da genitori italiani (principio del jus
sanguinis)
• Nell’ordinamento italiano la cittadinanza si può anche
acquistare (diritto o concessione): 10 anni di
ininterrotta residenza, 2 anni di coniugio con cittadino
italiano, al 18 anno di età per figli di stranieri nati in
Italia.
In altri paesi ci sono anche modi diversi per avere la cittadinanza: per
esempio, è cittadino colui che nasce nel territorio dello Stato anche se è
figlio di stranieri (jus soli).
14. LO STRANIERO
Art. 1, comma 1, del D. Lgs. 286 del
1998
“Il presente testo unico, in attuazione
dell'articolo 10, secondo comma, della
Costituzione, si applica, salvo che sia
diversamente disposto, ai cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea e agli
apolidi, di seguito indicati come stranieri.”
15. Una novità: la cittadinanza
europea
• Con il Trattato di Amsterdam (1997), l’Unione
Europea ha istituito la cittadinanza europea.
• Ogni cittadino UE ha due cittadinanze: quella del
proprio paese, e quella dell’Unione
• La cittadinanza dell’Unione è riconosciuta in tutti
i paesi aderenti alla UE, e conferisce a tutti i
cittadini speciali diritti
16. Gli status collegati alla
cittadinanza
• Cittadino italiano: gode di tutti i diritti e di tutte le
prerogative di chi appartiene a pieno titolo alla comunità
• Cittadino comunitario: gode di quasi tutti i diritti di chi
appartiene alla comunità, ed è comunque un cittadino
• Straniero: è il cittadino di un paese non appartenente alla
UE. I suoi diritti sono limitati dal fatto di non essere
membro a pieno titolo della comunità dello Stato-nazione
• Apolide: è colui che non ha la cittadinanza di nessun
paese. Pur essendo straniero, è protetto dalla legge italiana
17. La libertà di circolazione (e
soggiorno) per il cittadino italiano
Art. 16 Cost. 1° e 2° comma
“Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può essere
determinata da ragioni politiche”.
“Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di
legge”.
18. Il diritto alla libera circolazione
• Il cittadino italiano ha dunque diritto alla libertà
di circolazione: può entrare e uscire liberamente
dal territorio italiano
• La libertà di circolazione è prevista anche – sia
pure con qualche limitazione in più – per il
cittadino comunitario.
• Per gli extracomunitari, invece, la libertà di
circolazione è subordinata al possesso di una
preventiva autorizzazione che si chiama permesso
di soggiorno. Solo chi ha il permesso di soggiorno
gode della libertà di circolazione prevista per i
cittadini
19. Differenza tra cittadino e
straniero
• Il cittadino ha diritto alla libera
circolazione, a entrare e uscire dal
territorio dello Stato
• Lo straniero non ha questo diritto. Può
circolare nel territorio solo dopo aver
acquisito una previa autorizzazione (il
permesso di soggiorno, appunto)
20. CONSEGUENZE GIURIDICHE
1) Nell’ordinamento italiano, 2) Ciò non significa che
dunque, l’immigrazione non venire in Italia sia
è un diritto. proibito: significa,
invece, che l’ingresso e il
soggiorno possono essere
limitati o impediti per
superiori esigenze legate
all’interesse collettivo
(pubblico).
21. Corte Costituzionale Sentenza n. 62
del 1994
“La regolamentazione dell'ingresso e del
soggiorno dello straniero nel territorio
nazionale é collegata alla ponderazione di
svariati interessi pubblici, quali, ad
esempio, la sicurezza e la sanità pubblica,
l'ordine pubblico, i vincoli di carattere
internazionale e la politica nazionale in
tema di immigrazione”.
22. “Tale ponderazione spetta (…) al legislatore
ordinario, il quale possiede in materia
un'ampia discrezionalità, limitata, sotto il
profilo della conformità alla Costituzione,
soltanto dal vincolo che le sue scelte non
risultino manifestamente irragionevoli”
LA CONFERMA DELLA
RISERVA DI LEGGE
23. Riassumiamo…
• Il cittadino italiano e – in misura minore – quello
comunitario - hanno diritto alla libera
circolazione. Ciò significa che lo Stato non può
limitare questo diritto, se non per contingenti e
gravi motivi di sicurezza
• Il cittadino straniero non ha un diritto pieno: la
facoltà di circolare sul territorio può essere
limitata in considerazione di un interesse pubblico
prevalente (per esempio, ordine pubblico o
politica in materia di immigrazione)
24. La normativa sugli stranieri
• A norma di Costituzione, dunque, la legge
non può stabilire limitazioni alla libertà di
circolazione per i cittadini italiani. Può
farlo, invece, per i cittadini stranieri.
• La legge può dunque stabilire se e in che
misura i cittadini stranieri possono entrare e
soggiornare nel territorio dello Stato
25.
26. Riprendiamo lentamente…
Per approfondire:
www.libertaciviliimmigrazione.interno.it
www.stranieriinitalia.it
www.immigrazione.biz
www.immigrazione.it
www.meltingpot.org
Facebook: Diritto e Immigrazione
www.michelerana.it
27. Ingresso in Italia
La domanda a cui dobbiamo rispondere: come
fa uno straniero ad entrare
REGOLARMENTE in Italia ?
- Il motivo (“le attività”)
- Il visto di ingresso
- Il valico di frontiera e la data di ingresso
- La connessione con la circolazione e il soggiorno
28. IL MOTIVO/LA CONNESSIONE
COL SOGGIORNO
Art. 5, comma 2, del D. Lgs. 286 del 1998
“Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal
suo ingresso nel territorio dello Stato ed è
rilasciato per le attività previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.”
29. IL VISTO DI INGRESSO
Art. 4, comma 1, del D. Lgs. 286 del 1998
“L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito
allo straniero in possesso di passaporto valido o
documento equipollente e del visto d'ingresso,
salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i
casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di
forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti.”
31. IL VISTO DI
INGRESSO/DURATA
SOGGIORNO/MOTIVO
Tipologie di visto:
• VSU (Visti Schengen Uniformi) rilasciati
per: transito aeroportuale (tipo A); transito
(tipo B); soggiorni di breve durata o di
viaggio/turismo (tipo C), fino a 90 giorni,
con uno o più ingressi.
32. IL VISTO DI
INGRESSO/DURATA
SOGGIORNO/MOTIVO
• VTL (Visti a Validità Territoriale Limitata), validi
soltanto per lo Stato Schengen la cui
Rappresentanza abbia rilasciato l’autorizzazione
all’ingresso, senza possibilità di accesso, neppure
per il solo transito, nel territorio degli altri Stati
Schengen. Esso costituisce una deroga
eccezionale al regime comune dei VSU ed è
ammessa soltanto per motivi umanitari, di
interesse nazionale o in forza diobblighi
internazionali.
33. IL VISTO DI
INGRESSO/DURATA
SOGGIORNO/MOTIVO
• VN (Visti per soggiorni di lunga durata o
“Nazionali) validi per soggiorni di oltre 90
giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel
territorio dello Stato Schengen la cui
Rappresentanza abbia rilasciato il visto, e
per l’eventuale transito, per non più di
cinque giorni, attraverso il territorio degli
altri Stati Schengen.
34. VN …i motivi principali…
• Coesione familiare
• Cure mediche
• Diplomatico
• Gara sportiva
• Lavoro autonomo
• Lavoro subordinato
• Motivi religiosi
36. Come si ottiene un visto ?
Art. 4, comma 2, D. Lgs. 286 del 1998
“Il visto di ingresso è rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero.
37. Requisiti per il visto di ingresso
art. 4, comma 3, del D. Lgs. 286 del
1998:
• Possesso di idonea documentazione atta a
confermare lo scopo e le condizioni del
soggiorno
• La disponibilità di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e,
fatta eccezione per i permessi di soggiorno
per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel
Paese di provenienza
38. Requisiti per il visto di ingresso
art. 4, comma 3, del D. Lgs. 286
del 1998:
• Lo straniero non deve essere considerato una
minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato;
• Lo straniero condannato, anche con sentenza
non definitiva, adottata (2) a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati previsti dall'articolo 380,
commi 1 e 2, del codice di procedura penale…
39. ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la
libertà sessuale, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia
e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in
attività illecite.
40. Requisiti per il visto di ingresso
art. 4, comma 3, del D. Lgs. 286
del 1998
• gli stranieri espulsi, salvo che abbiano
ottenuto la speciale autorizzazione o che sia
trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli
segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai
fini del respingimento o della non ammissione
per gravi motivi di ordine pubblico, di
sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali
41. Automatismo di non
ammissibilità
Condanne, anche solo in primo grado, art.
380, comma 1 e 2, del C.p.p.
42. Valutazione discrezionale sul
pericolo/minaccia per l’ordine e la
sicurezza pubblica
art. 1, D. Lgs. 159 del 2011 (già L.1423 del
1956)
I provvedimenti previsti dal presente capo si
applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, abitualmente dediti a
traffici delittuosi;
43. b) coloro che per la condotta ed il tenore di
vita debba ritenersi, sulla base di elementi
di fatto, che vivono abitualmente, anche in
parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento
debba ritenersi, sulla base di elementi di
fatto, che sono dediti alla commissione di
reati che offendono o mettono in pericolo
l'integrità fisica o morale dei minorenni, la
sanità, la sicurezza o la tranquillità
pubblica.
44. LA PERICOLOSITA’ SOCIALE
La valutazione sulla pericolosità sociale e,
dunque, sulla probabilità che un individuo
incappi ancora in comportamenti lesivi per
l’ordinata e pacifica convivenza delle
persone va effettuata “sulla base degli stessi
criteri del giudice quando venga in rilievo
una proposta di applicazione di una misura
di prevenzione e cioè tenendo presente
45. a) il carattere oggettivo degli elementi che
giustificano sospetti e presunzioni; b)
l’attualità della pericolosità; c) la necessità
di un esame globale della personalità del
soggetto”
(Cass. Sez. VI, Ord. n. 17585 del 27.07.2010;
Cass. Sez. VI, Sent. n. 18482, VI, 8.09.2011;
Cass. Sez. I, Sent. n. 826, 19.01.2010; Cass.
Sez. I, n. 27068, 07.12.2005)
46. “il giudizio (discrezionale) in termini di
pericolosità sociale non può che essere, per
sua natura, espresso in termini di
probabilità, così prescindendosi dagli
accertamenti eventualmente svolti in sede
penale. […] detto giudizio di pericolosità
ha contenuto meramente prognostico e non
implica l’esistenza un accertamento
definitivo già intervenuto in sede penale, o
meglio, ne può prescindere,…
47. sicché quando sussistano elementi fattuali
sufficienti a generare allarme sociale il
giudizio di pericolosità è giustificato,
dovendo ritenersi anche che si tratta
comunque di attività discrezionale della P.A.,
sindacabile soltanto nelle ipotesi di illogicità,
di carenza di presupposti o di manifesta
incongruità”
(Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 Febbraio 2008,
n. 415).
48. IL VALICO DI FRONTIERA E
LA DATA DI INGRESSO
(il timbro di ingresso)
49. Perché è importante la data di
ingresso ?
• Dalla data di ingresso decorrono alcuni
termini per lo straniero…
Art. 5, comma 2, D. Lgs. 286 del 1998
“Il permesso di soggiorno deve essere
richiesto, secondo le modalità previste nel
regolamento di attuazione, al questore della
provincia in cui lo straniero si trova entro
otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato”