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L’immigrazione
spunti per una introduzione allo studio del
         diritto all’immigrazione

     a cura del Dr. Michele RANA
Cosa è l’immigrazione?
• E’ un concetto che fissa un centro
  geografico-sociale e giuridico (uno Stato)
  che è un punto di arrivo di una serie di
  persone (migranti) che vi arrivano.
• E’ fenomeno che coinvolge centinaia di
  migliaia, milioni di persone, nel mondo
  che desiderano o sono costrette per un
  progetto non occasionale a lasciare il
  proprio paese di nascita o dove sono stati
  per lungo tempo.
Cosa è il Diritto dell’Immigrazione ?
 • E’ il complesso di norme, l’ordinamento che
   regola, in un dato territorio, in uno Stato quel
   fenomeno chiamato immigrazione, quel flusso di
   persone che intende o costretto a stabilirvisi
   (ingresso, soggiorno, eventuale allontanamento).
 • E’ ordinariamente una branca del diritto
   amministrativo (diritto pubblico) ma contiene
   norme penali ovvero di procedura penale e che
   influisce, dandogli delle forme e prassi obbligate,
   anche nei rapporti tra privati.
Le caratteristiche del Diritto
 dell’Immigrazione (in Italia)
• Una forte influenza delle norme di diritto
  internazionale (Convenzioni, trattati e
  direttive comunitarie);
• Una certa tendenza alla mutevolezza e alla
  variabilità normativa (solo nell’ultimo
  biennio sono entrate in vigore perlomeno
  tre riforme strategiche in materia di
  espulsione/rimpatrio, di accordo di
  integrazione e permesso di soggiorno a
  punti, del contributo di soggiorno);
Le caratteristiche del Diritto
 dell’Immigrazione (in Italia)
• Un ricorrente intervento di strumenti
  normativi (decreti legge e leggi) di natura
  eccezionale e di validità temporanea
  (emersioni e sanatorie dal lavoro irregolare
  e straniero);
• Un deciso intervento giurisprudenziale di
  natura costituzionale (Corte Costituzionale)
  e nomofilattico ( della Corte di Cassazione
  per certi versi del Consiglio di Stato).
Le fonti normative principali per
         lo Stato italiano
• La Costituzione della Repubblica Italiana
• Convenzioni internazionali e direttive
  comunitarie
• Il Testo Unico sull’Immigrazione (D. Lgs.
  n. 286 del 1998 e ss. modificazioni) – legge
  ordinaria -
• Il Regolamento di attuazione del T.U.
  (D.p.r. n. 394 del 1999)
Le fonti normative principali per
         lo Stato italiano
• Il D. Lgs. n. 30 del 2007 e ss. modificazioni
  per la (libertà di) circolazione dei cittadini
  comunitari;
• Rifugiati e protezione internazionale: D.
  Lgs. n. 251 del 2007;
La Costituzione
              art. 10, comma 2:
“La condizione giuridica dello straniero è regolata
 dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
                  internazionali”.
             art. 10, comma 3:
“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
   l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
  garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
 d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le
           condizioni stabilite dalla legge. “
Art. 288 TFUE (Maastricht), 3°
           comma:
“La direttiva vincola lo Stato membro cui è
  rivolta per quanto riguarda il risultato da
 raggiungere, salva restando la competenza
 degli organi nazionali in merito alla forma
                  e ai mezzi”
 La direttiva comunitaria è uno strumento
 normativo in condominio tra Parlamento e
              Consiglio Europeo
La direttiva non è obbligatoria in tutti i suoi elementi, in quanto,
  dettando solo un obbligo di risultato, lascia spazio all'iniziativa
  normativa di ogni stato cui è diretta. La libertà dello Stato non
  è assoluta in quanto deve garantire l'effetto voluto dall'Unione:
 se ad esempio deve modificare una materia disciplinata da fonti
    primarie (leggi e atti aventi "forza di legge") non può farlo
                    attraverso fonti regolamentari.
 Allo Stato è inoltre posto un obbligo di stand still: nel periodo
    antecedente il termine di attuazione non può adottare atti in
  contrasto con gli obiettivi della direttiva. Lo Stato deve inoltre,
       in fase di recepimento, comunicare la forma e i mezzi
   attraverso i quali la direttiva è stata recepita sì da permettere,
  nel caso, alla Corte di giustizia dell'Unione europea di valutare
   se i mezzi adottati corrispondono al principio di certezza del
                                 diritto.
IL SELF EXECUTING della
        DIRETTIVA CE
La Corte di giustizia ha stabilito che in determinate
    circostanze (termine scaduto senza attuazione,
        disposizioni di precettività immediata e
    sufficientemente precise) le direttive, pur non
   essendo direttamente applicabili, possono avere
     effetti diretti (caratteristica propria anche di
    alcune disposizioni dei trattati), possono cioè
      essere idonee a creare situazioni giuridiche
 soggettive in capo ai singoli e prendono il nome di
                  direttive dettagliate
Non è necessaria l'integrazione di una norma nazionale!!!!
LO STRANIERO
  Lo straniero è colui che non è cittadino
 della Repubblica, e che è invece cittadino
              di un altro Stato.
  Quella di straniero è però una categoria
   giuridica: non corrisponde sempre al
concetto che ne abbiamo nel senso comune,
         e può cambiare nel tempo
Lo straniero come categoria
             giuridica
• Nell’ordinamento italiano, è cittadino italiano colui
  che nasce da genitori italiani (principio del jus
  sanguinis)
• Nell’ordinamento italiano la cittadinanza si può anche
  acquistare (diritto o concessione): 10 anni di
  ininterrotta residenza, 2 anni di coniugio con cittadino
  italiano, al 18 anno di età per figli di stranieri nati in
  Italia.
    In altri paesi ci sono anche modi diversi per avere la cittadinanza: per
     esempio, è cittadino colui che nasce nel territorio dello Stato anche se è
                             figlio di stranieri (jus soli).
LO STRANIERO
Art. 1, comma 1, del D. Lgs. 286 del
               1998
  “Il presente testo unico, in attuazione
   dell'articolo 10, secondo comma, della
   Costituzione, si applica, salvo che sia
 diversamente disposto, ai cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea e agli
apolidi, di seguito indicati come stranieri.”
Una novità: la cittadinanza
             europea
• Con il Trattato di Amsterdam (1997), l’Unione
  Europea ha istituito la cittadinanza europea.
• Ogni cittadino UE ha due cittadinanze: quella del
  proprio paese, e quella dell’Unione
• La cittadinanza dell’Unione è riconosciuta in tutti
  i paesi aderenti alla UE, e conferisce a tutti i
  cittadini speciali diritti
Gli status collegati alla
                cittadinanza
• Cittadino italiano: gode di tutti i diritti e di tutte le
  prerogative di chi appartiene a pieno titolo alla comunità
• Cittadino comunitario: gode di quasi tutti i diritti di chi
  appartiene alla comunità, ed è comunque un cittadino
• Straniero: è il cittadino di un paese non appartenente alla
  UE. I suoi diritti sono limitati dal fatto di non essere
  membro a pieno titolo della comunità dello Stato-nazione
• Apolide: è colui che non ha la cittadinanza di nessun
  paese. Pur essendo straniero, è protetto dalla legge italiana
La libertà di circolazione (e
  soggiorno) per il cittadino italiano
            Art. 16 Cost. 1° e 2° comma
    “Ogni cittadino può circolare e soggiornare
     liberamente in qualsiasi parte del territorio
      nazionale, salvo le limitazioni che la legge
  stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
       sicurezza. Nessuna restrizione può essere
           determinata da ragioni politiche”.
“Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
   Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di
                        legge”.
Il diritto alla libera circolazione
• Il cittadino italiano ha dunque diritto alla libertà
  di circolazione: può entrare e uscire liberamente
  dal territorio italiano
• La libertà di circolazione è prevista anche – sia
  pure con qualche limitazione in più – per il
  cittadino comunitario.
• Per gli extracomunitari, invece, la libertà di
  circolazione è subordinata al possesso di una
  preventiva autorizzazione che si chiama permesso
  di soggiorno. Solo chi ha il permesso di soggiorno
  gode della libertà di circolazione prevista per i
  cittadini
Differenza tra cittadino e
              straniero
• Il cittadino ha diritto alla libera
  circolazione, a entrare e uscire dal
  territorio dello Stato
• Lo straniero non ha questo diritto. Può
  circolare nel territorio solo dopo aver
  acquisito una previa autorizzazione (il
  permesso di soggiorno, appunto)
CONSEGUENZE GIURIDICHE
1) Nell’ordinamento italiano,   2) Ciò non significa che
dunque, l’immigrazione non          venire in Italia sia
        è un diritto.               proibito: significa,
                                invece, che l’ingresso e il
                                soggiorno possono essere
                                  limitati o impediti per
                                 superiori esigenze legate
                                  all’interesse collettivo
                                        (pubblico).
Corte Costituzionale Sentenza n. 62
             del 1994
 “La regolamentazione dell'ingresso e del
   soggiorno dello straniero nel territorio
 nazionale é collegata alla ponderazione di
      svariati interessi pubblici, quali, ad
  esempio, la sicurezza e la sanità pubblica,
    l'ordine pubblico, i vincoli di carattere
   internazionale e la politica nazionale in
            tema di immigrazione”.
“Tale ponderazione spetta (…) al legislatore
     ordinario, il quale possiede in materia
  un'ampia discrezionalità, limitata, sotto il
  profilo della conformità alla Costituzione,
   soltanto dal vincolo che le sue scelte non
    risultino manifestamente irragionevoli”

         LA CONFERMA DELLA
         RISERVA DI LEGGE
Riassumiamo…
• Il cittadino italiano e – in misura minore – quello
  comunitario - hanno diritto alla libera
  circolazione. Ciò significa che lo Stato non può
  limitare questo diritto, se non per contingenti e
  gravi motivi di sicurezza
• Il cittadino straniero non ha un diritto pieno: la
  facoltà di circolare sul territorio può essere
  limitata in considerazione di un interesse pubblico
  prevalente (per esempio, ordine pubblico o
  politica in materia di immigrazione)
La normativa sugli stranieri
• A norma di Costituzione, dunque, la legge
  non può stabilire limitazioni alla libertà di
  circolazione per i cittadini italiani. Può
  farlo, invece, per i cittadini stranieri.
• La legge può dunque stabilire se e in che
  misura i cittadini stranieri possono entrare e
  soggiornare nel territorio dello Stato
Riprendiamo lentamente…
            Per approfondire:
www.libertaciviliimmigrazione.interno.it
       www.stranieriinitalia.it
       www.immigrazione.biz
       www.immigrazione.it
        www.meltingpot.org

    Facebook: Diritto e Immigrazione
           www.michelerana.it
Ingresso in Italia
La domanda a cui dobbiamo rispondere: come
         fa uno straniero ad entrare
       REGOLARMENTE in Italia ?
-   Il motivo (“le attività”)
-   Il visto di ingresso
-   Il valico di frontiera e la data di ingresso
-   La connessione con la circolazione e il soggiorno
IL MOTIVO/LA CONNESSIONE
     COL SOGGIORNO
   Art. 5, comma 2, del D. Lgs. 286 del 1998
“Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
 secondo le modalità previste nel regolamento di
  attuazione, al questore della provincia in cui lo
 straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal
     suo ingresso nel territorio dello Stato ed è
     rilasciato per le attività previste dal visto
      d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.”
IL VISTO DI INGRESSO
   Art. 4, comma 1, del D. Lgs. 286 del 1998
“L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito
 allo straniero in possesso di passaporto valido o
  documento equipollente e del visto d'ingresso,
  salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i
  casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di
  forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
          frontiera appositamente istituiti.”
IL VISTO DI INGRESSO
IL VISTO DI
      INGRESSO/DURATA
     SOGGIORNO/MOTIVO
               Tipologie di visto:
• VSU (Visti Schengen Uniformi) rilasciati
  per: transito aeroportuale (tipo A); transito
  (tipo B); soggiorni di breve durata o di
  viaggio/turismo (tipo C), fino a 90 giorni,
  con uno o più ingressi.
IL VISTO DI
        INGRESSO/DURATA
       SOGGIORNO/MOTIVO
• VTL (Visti a Validità Territoriale Limitata), validi
  soltanto per lo Stato Schengen la cui
  Rappresentanza abbia rilasciato l’autorizzazione
  all’ingresso, senza possibilità di accesso, neppure
  per il solo transito, nel territorio degli altri Stati
  Schengen. Esso costituisce una deroga
  eccezionale al regime comune dei VSU ed è
  ammessa soltanto per motivi umanitari, di
  interesse nazionale o in forza diobblighi
  internazionali.
IL VISTO DI
        INGRESSO/DURATA
       SOGGIORNO/MOTIVO
• VN (Visti per soggiorni di lunga durata o
  “Nazionali) validi per soggiorni di oltre 90
  giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel
  territorio dello Stato Schengen la cui
  Rappresentanza abbia rilasciato il visto, e
  per l’eventuale transito, per non più di
  cinque giorni, attraverso il territorio degli
  altri Stati Schengen.
VN …i motivi principali…
•   Coesione familiare
•   Cure mediche
•   Diplomatico
•   Gara sportiva
•   Lavoro autonomo
•   Lavoro subordinato
•   Motivi religiosi
VN …i motivi principali…
• Residenza elettiva
• Studio
• …
Come si ottiene un visto ?
 Art. 4, comma 2, D. Lgs. 286 del 1998
  “Il visto di ingresso è rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane nello Stato di origine o di stabile
          residenza dello straniero.
Requisiti per il visto di ingresso
    art. 4, comma 3, del D. Lgs. 286 del
                   1998:
• Possesso di idonea documentazione atta a
  confermare lo scopo e le condizioni del
  soggiorno
• La disponibilità di mezzi di sussistenza
  sufficienti per la durata del soggiorno e,
  fatta eccezione per i permessi di soggiorno
  per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel
  Paese di provenienza
Requisiti per il visto di ingresso
art. 4, comma 3, del D. Lgs. 286
           del 1998:
• Lo straniero non deve essere considerato una
   minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza
                     dello Stato;
• Lo straniero condannato, anche con sentenza
     non definitiva, adottata (2) a seguito di
   applicazione della pena su richiesta ai sensi
     dell'articolo 444 del codice di procedura
    penale, per reati previsti dall'articolo 380,
  commi 1 e 2, del codice di procedura penale…
ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la
     libertà sessuale, il favoreggiamento
 dell'immigrazione clandestina verso l'Italia
  e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
     verso altri Stati o per reati diretti al
  reclutamento di persone da destinare alla
    prostituzione o allo sfruttamento della
  prostituzione o di minori da impiegare in
                attività illecite.
Requisiti per il visto di ingresso
art. 4, comma 3, del D. Lgs. 286
            del 1998
   • gli stranieri espulsi, salvo che abbiano
 ottenuto la speciale autorizzazione o che sia
trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
   stranieri che debbono essere espulsi e quelli
       segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai
 fini del respingimento o della non ammissione
      per gravi motivi di ordine pubblico, di
  sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
                    internazionali
Automatismo di non
          ammissibilità

Condanne, anche solo in primo grado, art.
      380, comma 1 e 2, del C.p.p.
Valutazione discrezionale sul
pericolo/minaccia per l’ordine e la
        sicurezza pubblica
art. 1, D. Lgs. 159 del 2011 (già L.1423 del
                    1956)
 I provvedimenti previsti dal presente capo si
                  applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di
     elementi di fatto, abitualmente dediti a
               traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di
  vita debba ritenersi, sulla base di elementi
 di fatto, che vivono abitualmente, anche in
  parte, con i proventi di attività delittuose;
  c) coloro che per il loro comportamento
   debba ritenersi, sulla base di elementi di
  fatto, che sono dediti alla commissione di
  reati che offendono o mettono in pericolo
 l'integrità fisica o morale dei minorenni, la
      sanità, la sicurezza o la tranquillità
                    pubblica.
LA PERICOLOSITA’ SOCIALE

La valutazione sulla pericolosità sociale e,
 dunque, sulla probabilità che un individuo
 incappi ancora in comportamenti lesivi per
    l’ordinata e pacifica convivenza delle
persone va effettuata “sulla base degli stessi
 criteri del giudice quando venga in rilievo
una proposta di applicazione di una misura
   di prevenzione e cioè tenendo presente
a) il carattere oggettivo degli elementi che
     giustificano sospetti e presunzioni; b)
 l’attualità della pericolosità; c) la necessità
   di un esame globale della personalità del
                    soggetto”

(Cass. Sez. VI, Ord. n. 17585 del 27.07.2010;
 Cass. Sez. VI, Sent. n. 18482, VI, 8.09.2011;
  Cass. Sez. I, Sent. n. 826, 19.01.2010; Cass.
         Sez. I, n. 27068, 07.12.2005)
“il giudizio (discrezionale) in termini di
pericolosità sociale non può che essere, per
      sua natura, espresso in termini di
   probabilità, così prescindendosi dagli
 accertamenti eventualmente svolti in sede
 penale. […] detto giudizio di pericolosità
ha contenuto meramente prognostico e non
    implica l’esistenza un accertamento
 definitivo già intervenuto in sede penale, o
       meglio, ne può prescindere,…
sicché quando sussistano elementi fattuali
    sufficienti a generare allarme sociale il
     giudizio di pericolosità è giustificato,
     dovendo ritenersi anche che si tratta
comunque di attività discrezionale della P.A.,
sindacabile soltanto nelle ipotesi di illogicità,
   di carenza di presupposti o di manifesta
                   incongruità”
(Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 Febbraio 2008,
                      n. 415).
IL VALICO DI FRONTIERA E
   LA DATA DI INGRESSO
    (il timbro di ingresso)
Perché è importante la data di
           ingresso ?
• Dalla data di ingresso decorrono alcuni
  termini per lo straniero…
    Art. 5, comma 2, D. Lgs. 286 del 1998
    “Il permesso di soggiorno deve essere
   richiesto, secondo le modalità previste nel
  regolamento di attuazione, al questore della
   provincia in cui lo straniero si trova entro
    otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
              territorio dello Stato”
Diritto dell'immigrazione  parte 1

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Diritto dell'immigrazione parte 1

  • 1. L’immigrazione spunti per una introduzione allo studio del diritto all’immigrazione a cura del Dr. Michele RANA
  • 2. Cosa è l’immigrazione? • E’ un concetto che fissa un centro geografico-sociale e giuridico (uno Stato) che è un punto di arrivo di una serie di persone (migranti) che vi arrivano. • E’ fenomeno che coinvolge centinaia di migliaia, milioni di persone, nel mondo che desiderano o sono costrette per un progetto non occasionale a lasciare il proprio paese di nascita o dove sono stati per lungo tempo.
  • 3. Cosa è il Diritto dell’Immigrazione ? • E’ il complesso di norme, l’ordinamento che regola, in un dato territorio, in uno Stato quel fenomeno chiamato immigrazione, quel flusso di persone che intende o costretto a stabilirvisi (ingresso, soggiorno, eventuale allontanamento). • E’ ordinariamente una branca del diritto amministrativo (diritto pubblico) ma contiene norme penali ovvero di procedura penale e che influisce, dandogli delle forme e prassi obbligate, anche nei rapporti tra privati.
  • 4. Le caratteristiche del Diritto dell’Immigrazione (in Italia) • Una forte influenza delle norme di diritto internazionale (Convenzioni, trattati e direttive comunitarie); • Una certa tendenza alla mutevolezza e alla variabilità normativa (solo nell’ultimo biennio sono entrate in vigore perlomeno tre riforme strategiche in materia di espulsione/rimpatrio, di accordo di integrazione e permesso di soggiorno a punti, del contributo di soggiorno);
  • 5. Le caratteristiche del Diritto dell’Immigrazione (in Italia) • Un ricorrente intervento di strumenti normativi (decreti legge e leggi) di natura eccezionale e di validità temporanea (emersioni e sanatorie dal lavoro irregolare e straniero); • Un deciso intervento giurisprudenziale di natura costituzionale (Corte Costituzionale) e nomofilattico ( della Corte di Cassazione per certi versi del Consiglio di Stato).
  • 6. Le fonti normative principali per lo Stato italiano • La Costituzione della Repubblica Italiana • Convenzioni internazionali e direttive comunitarie • Il Testo Unico sull’Immigrazione (D. Lgs. n. 286 del 1998 e ss. modificazioni) – legge ordinaria - • Il Regolamento di attuazione del T.U. (D.p.r. n. 394 del 1999)
  • 7. Le fonti normative principali per lo Stato italiano • Il D. Lgs. n. 30 del 2007 e ss. modificazioni per la (libertà di) circolazione dei cittadini comunitari; • Rifugiati e protezione internazionale: D. Lgs. n. 251 del 2007;
  • 8. La Costituzione art. 10, comma 2: “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”. art. 10, comma 3: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. “
  • 9. Art. 288 TFUE (Maastricht), 3° comma: “La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi” La direttiva comunitaria è uno strumento normativo in condominio tra Parlamento e Consiglio Europeo
  • 10. La direttiva non è obbligatoria in tutti i suoi elementi, in quanto, dettando solo un obbligo di risultato, lascia spazio all'iniziativa normativa di ogni stato cui è diretta. La libertà dello Stato non è assoluta in quanto deve garantire l'effetto voluto dall'Unione: se ad esempio deve modificare una materia disciplinata da fonti primarie (leggi e atti aventi "forza di legge") non può farlo attraverso fonti regolamentari. Allo Stato è inoltre posto un obbligo di stand still: nel periodo antecedente il termine di attuazione non può adottare atti in contrasto con gli obiettivi della direttiva. Lo Stato deve inoltre, in fase di recepimento, comunicare la forma e i mezzi attraverso i quali la direttiva è stata recepita sì da permettere, nel caso, alla Corte di giustizia dell'Unione europea di valutare se i mezzi adottati corrispondono al principio di certezza del diritto.
  • 11. IL SELF EXECUTING della DIRETTIVA CE La Corte di giustizia ha stabilito che in determinate circostanze (termine scaduto senza attuazione, disposizioni di precettività immediata e sufficientemente precise) le direttive, pur non essendo direttamente applicabili, possono avere effetti diretti (caratteristica propria anche di alcune disposizioni dei trattati), possono cioè essere idonee a creare situazioni giuridiche soggettive in capo ai singoli e prendono il nome di direttive dettagliate Non è necessaria l'integrazione di una norma nazionale!!!!
  • 12. LO STRANIERO Lo straniero è colui che non è cittadino della Repubblica, e che è invece cittadino di un altro Stato. Quella di straniero è però una categoria giuridica: non corrisponde sempre al concetto che ne abbiamo nel senso comune, e può cambiare nel tempo
  • 13. Lo straniero come categoria giuridica • Nell’ordinamento italiano, è cittadino italiano colui che nasce da genitori italiani (principio del jus sanguinis) • Nell’ordinamento italiano la cittadinanza si può anche acquistare (diritto o concessione): 10 anni di ininterrotta residenza, 2 anni di coniugio con cittadino italiano, al 18 anno di età per figli di stranieri nati in Italia. In altri paesi ci sono anche modi diversi per avere la cittadinanza: per esempio, è cittadino colui che nasce nel territorio dello Stato anche se è figlio di stranieri (jus soli).
  • 14. LO STRANIERO Art. 1, comma 1, del D. Lgs. 286 del 1998 “Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.”
  • 15. Una novità: la cittadinanza europea • Con il Trattato di Amsterdam (1997), l’Unione Europea ha istituito la cittadinanza europea. • Ogni cittadino UE ha due cittadinanze: quella del proprio paese, e quella dell’Unione • La cittadinanza dell’Unione è riconosciuta in tutti i paesi aderenti alla UE, e conferisce a tutti i cittadini speciali diritti
  • 16. Gli status collegati alla cittadinanza • Cittadino italiano: gode di tutti i diritti e di tutte le prerogative di chi appartiene a pieno titolo alla comunità • Cittadino comunitario: gode di quasi tutti i diritti di chi appartiene alla comunità, ed è comunque un cittadino • Straniero: è il cittadino di un paese non appartenente alla UE. I suoi diritti sono limitati dal fatto di non essere membro a pieno titolo della comunità dello Stato-nazione • Apolide: è colui che non ha la cittadinanza di nessun paese. Pur essendo straniero, è protetto dalla legge italiana
  • 17. La libertà di circolazione (e soggiorno) per il cittadino italiano Art. 16 Cost. 1° e 2° comma “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”. “Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”.
  • 18. Il diritto alla libera circolazione • Il cittadino italiano ha dunque diritto alla libertà di circolazione: può entrare e uscire liberamente dal territorio italiano • La libertà di circolazione è prevista anche – sia pure con qualche limitazione in più – per il cittadino comunitario. • Per gli extracomunitari, invece, la libertà di circolazione è subordinata al possesso di una preventiva autorizzazione che si chiama permesso di soggiorno. Solo chi ha il permesso di soggiorno gode della libertà di circolazione prevista per i cittadini
  • 19. Differenza tra cittadino e straniero • Il cittadino ha diritto alla libera circolazione, a entrare e uscire dal territorio dello Stato • Lo straniero non ha questo diritto. Può circolare nel territorio solo dopo aver acquisito una previa autorizzazione (il permesso di soggiorno, appunto)
  • 20. CONSEGUENZE GIURIDICHE 1) Nell’ordinamento italiano, 2) Ciò non significa che dunque, l’immigrazione non venire in Italia sia è un diritto. proibito: significa, invece, che l’ingresso e il soggiorno possono essere limitati o impediti per superiori esigenze legate all’interesse collettivo (pubblico).
  • 21. Corte Costituzionale Sentenza n. 62 del 1994 “La regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale é collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione”.
  • 22. “Tale ponderazione spetta (…) al legislatore ordinario, il quale possiede in materia un'ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità alla Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli” LA CONFERMA DELLA RISERVA DI LEGGE
  • 23. Riassumiamo… • Il cittadino italiano e – in misura minore – quello comunitario - hanno diritto alla libera circolazione. Ciò significa che lo Stato non può limitare questo diritto, se non per contingenti e gravi motivi di sicurezza • Il cittadino straniero non ha un diritto pieno: la facoltà di circolare sul territorio può essere limitata in considerazione di un interesse pubblico prevalente (per esempio, ordine pubblico o politica in materia di immigrazione)
  • 24. La normativa sugli stranieri • A norma di Costituzione, dunque, la legge non può stabilire limitazioni alla libertà di circolazione per i cittadini italiani. Può farlo, invece, per i cittadini stranieri. • La legge può dunque stabilire se e in che misura i cittadini stranieri possono entrare e soggiornare nel territorio dello Stato
  • 25.
  • 26. Riprendiamo lentamente… Per approfondire: www.libertaciviliimmigrazione.interno.it www.stranieriinitalia.it www.immigrazione.biz www.immigrazione.it www.meltingpot.org Facebook: Diritto e Immigrazione www.michelerana.it
  • 27. Ingresso in Italia La domanda a cui dobbiamo rispondere: come fa uno straniero ad entrare REGOLARMENTE in Italia ? - Il motivo (“le attività”) - Il visto di ingresso - Il valico di frontiera e la data di ingresso - La connessione con la circolazione e il soggiorno
  • 28. IL MOTIVO/LA CONNESSIONE COL SOGGIORNO Art. 5, comma 2, del D. Lgs. 286 del 1998 “Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.”
  • 29. IL VISTO DI INGRESSO Art. 4, comma 1, del D. Lgs. 286 del 1998 “L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.”
  • 30. IL VISTO DI INGRESSO
  • 31. IL VISTO DI INGRESSO/DURATA SOGGIORNO/MOTIVO Tipologie di visto: • VSU (Visti Schengen Uniformi) rilasciati per: transito aeroportuale (tipo A); transito (tipo B); soggiorni di breve durata o di viaggio/turismo (tipo C), fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.
  • 32. IL VISTO DI INGRESSO/DURATA SOGGIORNO/MOTIVO • VTL (Visti a Validità Territoriale Limitata), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato l’autorizzazione all’ingresso, senza possibilità di accesso, neppure per il solo transito, nel territorio degli altri Stati Schengen. Esso costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU ed è ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza diobblighi internazionali.
  • 33. IL VISTO DI INGRESSO/DURATA SOGGIORNO/MOTIVO • VN (Visti per soggiorni di lunga durata o “Nazionali) validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto, e per l’eventuale transito, per non più di cinque giorni, attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.
  • 34. VN …i motivi principali… • Coesione familiare • Cure mediche • Diplomatico • Gara sportiva • Lavoro autonomo • Lavoro subordinato • Motivi religiosi
  • 35. VN …i motivi principali… • Residenza elettiva • Studio • …
  • 36. Come si ottiene un visto ? Art. 4, comma 2, D. Lgs. 286 del 1998 “Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.
  • 37. Requisiti per il visto di ingresso art. 4, comma 3, del D. Lgs. 286 del 1998: • Possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno • La disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza
  • 38. Requisiti per il visto di ingresso art. 4, comma 3, del D. Lgs. 286 del 1998: • Lo straniero non deve essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; • Lo straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, adottata (2) a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale…
  • 39. ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
  • 40. Requisiti per il visto di ingresso art. 4, comma 3, del D. Lgs. 286 del 1998 • gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali
  • 41. Automatismo di non ammissibilità Condanne, anche solo in primo grado, art. 380, comma 1 e 2, del C.p.p.
  • 42. Valutazione discrezionale sul pericolo/minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica art. 1, D. Lgs. 159 del 2011 (già L.1423 del 1956) I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
  • 43. b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
  • 44. LA PERICOLOSITA’ SOCIALE La valutazione sulla pericolosità sociale e, dunque, sulla probabilità che un individuo incappi ancora in comportamenti lesivi per l’ordinata e pacifica convivenza delle persone va effettuata “sulla base degli stessi criteri del giudice quando venga in rilievo una proposta di applicazione di una misura di prevenzione e cioè tenendo presente
  • 45. a) il carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) l’attualità della pericolosità; c) la necessità di un esame globale della personalità del soggetto” (Cass. Sez. VI, Ord. n. 17585 del 27.07.2010; Cass. Sez. VI, Sent. n. 18482, VI, 8.09.2011; Cass. Sez. I, Sent. n. 826, 19.01.2010; Cass. Sez. I, n. 27068, 07.12.2005)
  • 46. “il giudizio (discrezionale) in termini di pericolosità sociale non può che essere, per sua natura, espresso in termini di probabilità, così prescindendosi dagli accertamenti eventualmente svolti in sede penale. […] detto giudizio di pericolosità ha contenuto meramente prognostico e non implica l’esistenza un accertamento definitivo già intervenuto in sede penale, o meglio, ne può prescindere,…
  • 47. sicché quando sussistano elementi fattuali sufficienti a generare allarme sociale il giudizio di pericolosità è giustificato, dovendo ritenersi anche che si tratta comunque di attività discrezionale della P.A., sindacabile soltanto nelle ipotesi di illogicità, di carenza di presupposti o di manifesta incongruità” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 Febbraio 2008, n. 415).
  • 48. IL VALICO DI FRONTIERA E LA DATA DI INGRESSO (il timbro di ingresso)
  • 49. Perché è importante la data di ingresso ? • Dalla data di ingresso decorrono alcuni termini per lo straniero… Art. 5, comma 2, D. Lgs. 286 del 1998 “Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato”