Disciplina e tutela giuridica dei programmi per elaboratore.
(Modulo I del corso di Diritto dell\'Informatica e delle Nuove Tecnologie, Facoltà di Ingegneria, laurea specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Università di Cagliari)
1. 1
A.A. 2008/09
Corso di Laurea Specialistica in
Ingegneria delle Telecomunicazioni
http://tlc.diee.unica.it/
Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie
Docente: Massimo Farina MODULO I
http://www.massimofarina.it
massimo@massimofarina.it
2. MODULO I
Disciplina e tutela giuridica dei programmi per
elaboratore
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3. DEFINIZIONE DI SOFTWARE
“espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni in
qualsiasi forma o su qualunque supporto capace, direttamente o
indirettamente, di far eseguire o far ottenere una funzione o un
compito o far ottenere un risultato particolare per mezzo di un
sistema di elaborazione elettronica dell’informazione.”
FONTE:
Organizzazione Mondiale della Proprietà
Intellettuale (OMPI o WIPO)
Canberra dal 2 al 6 aprile 1984
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4. L’ESSENZA DEL SOFTWARE
CODICE SORGENTE
COMPILAZIONE
CODICE OGGETTO
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5. Decreto Legislativo n. 518/1992 è stato aggiunto un secondo comma
all’art. 1 della Legge 633/1941 (LdA)
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne
sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai
sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed
artistiche […], nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione
del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
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6. I SOGGETTI DEL DIRITTO D’AUTORE
AUTORE UTILIZZATORE
Diritti esclusivi Diritti di utilizzazione
Contemperare 2 opposti interessi
Interesse pubblico: Interesse privato:
favorire il progresso tecnico tutelare la proprietà intellettuale
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7. Diritto Morale
(a titolo originario)
Persone fisiche
Diritto Patrimoniale
(a titolo originario e
derivativo)
Diritto Patrimoniale
Persone giuridiche (a titolo derivativo)
nel caso di contratti di lavoro dipendente o
Acquisto dal realizzatore o
di prestazione d’opera spetta al datore di
successivi aventi causa
lavoro, a meno che non sia pattuito
diversamente (art. 12 bis LDA)
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8. Diritti Morali
CATEGORIA: diritti della personalità di natura non patrimoniale riconosciuti e garantiti dalla
Costituzione (es. diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute, all'immagine, all'onore, alla
privacy, diritti di libertà personale, di pensiero, di religione, di associazione, di riunione, etc... )
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
INALIENABILI IRRINUNCIABILI
INESPROPRIABILI
FORME ESPRESSIVE
opposizione a qualsiasi
“deformazione, mutilazione od altra diritto alla paternità
modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera
dell'opera stessa, che possano essere
di pregiudizio al suo onore o alla sua
reputazione”
(art. 20 L.D.A.)
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9. Diritti Patrimoniali
CATEGORIA: diritti soggettivi assoluti, i quali hanno ad oggetto i beni; es. i diritti reali (diritti
sulle cose ), dei quali il principale è il diritto di proprietà che garantisce al soggetto il potere
pieno ed esclusivo di godere delle della cosa entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi
stabiliti dalla legge.
possono essere
trasferiti a terzi e il loro
CARATTERISTICA PRINCIPALE
trasferimento deve
ALIENABILITA’
essere provato per
iscritto
(art. 110 L.D.A.)
FORME ESPRESSIVE “durano tutta la vita
pubblicare l’opera, dell'autore e sino al termine
diffonderla, metterla in del settantesimo anno solare
commercio, elaborarla e dopo la sua morte”
tradurla (art. 25 L.D.A.)
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10. Diritti Esclusivi
Spettanti all’Autore
(art. 64 bis L.D.A.)
all’autore spetta il diritto di effettuare o autorizzare:
“a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del
programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma
[…]
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra
modificazione del programma per elaboratore […]
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione,
del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La
prima vendita di una copia del programma nella comunità economica
europea da parte del titolare dei diritti […] esaurisce il diritto di
distribuzione […] all'interno della comunità […].”
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11. I diritti dell’utilizzatore
art. 64 quater L.D.A.
DECOMPILAZIONE procedimento attraverso il quale è
(limita i Diritti Esclusivi
possibile risalire dall’eseguibile al
Spettanti all’Autore )
codice sorgente
Non è necessaria l’autorizzazione dell’Autore se:
•la decompilazione è eseguita dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una
copia del programma (art. 64 quater comma 1, lett. a);
•le informazioni non sono già facilmente reperibili e rapidamente accessibili (art. 64 quater
comma 1, lett. b);
•la decompilazione è limitata solo alle parti del programma originale necessarie per
conseguire l’interoperabilità (art. 64 quater comma 1, lett. c);
•le informazioni acquisite non sono comunicate a terzi (art. 64 quater comma 2, lett. b);
•le informazioni acquisite non sono utilizzate per costruire programmi sostanzialmente simili
nella loro forma espressiva (art. 64 quater comma 2, lett. c).
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12. Il Registro Pubblico per il Software
FUNZIONI
La registrazione di La trascrizione di atti
un software
Sono trascrivibili:
Le registrazioni fanno fede, fino a
•gli atti che trasferiscono i diritti di
prova contraria, dell’esistenza del
utilizzazione economica su un software
programma e di chi ne sia l’autore.
o costituiscono su di essi diritti di
Si pubblicizzano l’esistenza e il titolo
usufrutto o garanzia;
del software, il nome dell’autore, la
•gli atti di divisione (se ci sono più
data e il luogo di pubblicazione, il nome
coautori);
del titolare dei diritti di utilizzazione
•di società (quando la titolarità del
economica sul software
software e di una società)
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13. Il Registro Pubblico per il Software
La SIAE inserisce nel Registro, gestito con sistemi informatici, i dati dichiarati e
conserva nei suoi archivi, con un numero progressivo e la data di registrazione,
gli esemplari dei programmi e degli atti, fornendo al richiedente un attestato di
registrazione.
La SIAE consente la consultazione del Registro e rilascia estratti e copie
autentiche degli atti (dichiarazioni, descrizioni e atti depositati); solo l’esemplare
del programma non è oggetto di visura.
IL REGISTRO FA FEDE, FINO A PROVA LA REGISTRAZIONE NON È OBBLIGATORIA.
CONTRARIA, DELL’ESISTENZA IL REGISTRO NON RAPPRESENTA
DEL PROGRAMMA E DELLA SUA UN’ANAGRAFE
PUBBLICAZIONE COMPLETA DEI PROGRAMMI
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14. IL CASO DEL “BOLLINO” SIAE
181-bis. - […] la Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto
contenente programmi per elaboratore o multimediali
nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o
FONTI immagini in movimento, […] destinati ad essere posti
comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque
(LDA) titolo a fine di lucro. […]
171-ter. - [I] È punito […] con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire
La mancanza del
chiunque a fini di lucro: […]
contrassegno
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
SIAE è prevista
commercio, […] qualsiasi supporto […] per il quale è
come elemento
prescritta […] l'apposizione di contrassegno da parte
essenziale del
della S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo […]
reato
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15. Il “bollino” SIAE
IL CASO
Sentenza quot;Schwibbertquot;
Corte di Giustizia delle Comunità Europee
8 novembre 2007
Sono inapplicabili le norme penali che
prevedono l'obbligatorietà del quot;bollinoquot; SIAE.
Sentenza n. 13853/2008
CONFORME
Sentenza n. 13816/2008
LA CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 13810/2008
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16. Il “bollino” SIAE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983 prevede che ogni Stato membro
che intenda adottare una normativa tecnica debba procedere alla
notificazione del progetto legislativo alla Commissione delle Comunità
europee
(PENA L’INOPPONIBILITA’ AL PRIVATO)
RATIO
Consentire alla Commissione Europea di
verificare la compatibilità col principio
Le norme nazionali in tema di
comunitario di libera circolazione delle
contrassegni SIAE hanno la
merci
natura di quot;regole tecniche“
(= requisito di un prodotto la cui
L'Italia non ha mai adempiuto
osservanza è obbligatoria, de jure o de
all'obbligo di notifica
facto, per la sua commercializzazione )
PQM: La Corte del Lussemburgo ha dichiarato che le norme tecniche in tema di
bollini SIAE non possono essere quot;oppostequot; ai privati.
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17. Il “bollino” SIAE
LA CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 13853/2008
Sentenza n. 13816/2008
Sentenza n. 13810/2008
le disposizioni nazionali che hanno
Accoglie i principi stabilito, l'obbligo di apporre sui
dichiarati dai Giudici supporti il contrassegno SIAE,
costituiscono una regola tecnica che,
Comunitari ove non notificata alla Commissione,
è inopponibile al privato.
Non è più reato apporre i contrassegni SIAE
=
IL FATTO NON SUSSISTE
se la fattispecie contestata (art. 171-ter, comma 1, lett. d) contempla, come
elemento costitutivo tipico, la mancanza del contrassegno SIAE
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18. Il “bollino” SIAE
RIMBORSABILITA’?
Regola applicabile in tutte le
ipotesi nelle quali l'obbligo di
apposizione del contrassegno
Chi ha pagato un importo non sia entrato nell'ordinamento per
dovuto ha diritto a ripeterlo effetto di una disposizione di
legge posteriore alla direttiva
83/189/CEE
ESISTONO ALCUNI PRECEDENTI
La tassa di concessione L’Erario, convenuto in molteplici giudizi, fù
governativa per l'iscrizione delle condannato a restituire agli imprenditori
società del registro delle imprese fù quanto versato in forza della citata
dichiarata illegittima da una previsione
decisione della Corte di Giustizia
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19. LICENZA D’USO ?
L’esatto inquadramento negoziale della licenza
d’uso agevola le parti nella predisposizione di un
accordo che tutela i rispettivi diritti
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20. PRIMO PASSO
La licenza d’uso è un contratto
Che tipo di diritti è in grado di
Che tipo di contratto è?
trasferire?
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21. DIRITTI TRASFERIBILI
La licenza d’uso è un contratto attraverso il quale
si trasferiscono diritti di utilizzazione economica
ESCLUSIVAMENTE DIRITTI PATRIMONIALI
Per Esempio: installare, utilizzare, accedere, visualizzare ed eseguire
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22. TIPOLOGIA NEGOZIALE
E’ una locazione?
E’ una vendita?
Il comune denominatore è
Principio dell’esaurimento art. 64
senz’altro la cessione del diritto di
bis, lett. c., legge 633/1941
godimento sul programma dietro
corrispettivo pecuniario
“ […]La prima vendita di una copia del gli altri effetti tipici della locazione,
programma […] da parte del titolare dei diritti, sono estranei alle principali
[…] esaurisce il diritto di distribuzione di detta
distribuzioni di software
copia […] ”
pacchettizzato
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23. TIPOLOGIA NEGOZIALE
E’ un contratto atipico
LIMITI
LIBERTA’ CONTRATTUALE RISPETTO DELLE NORME IMPERATIVE
Art. 1322, II comma, c.c. (= regole inderogabili, neppure con il
consenso dell'interessato)
“Le parti possono anche concludere
contratti che non appartengano ai tipi
aventi una disciplina particolare, purché
siano diretti a realizzare interessi
MERITEVOLEZZA DI TUTELA DEGLI INTERESSI
meritevoli di tutela secondo
(Secondo l’interpretazione prevalente
l’ordinamento giuridico” sono meritevoli di tutela i contratti che
perseguono interessi socialmente utili)
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24. QUALE DISCIPLINA ?
CIOÈ
Contiene elementi di
più contratti tipici
E’ un contratto misto che si fondono in
un’unica causa
CRITERIO CRITERIO DELLA
DELL’ASSORBIMENTO COMBINAZIONE
Individuazione del contratto Applicazione delle singole discipline
prevalente, ed applicazione della di riferimento per ciascun elemento
relativa disciplina contrattuale
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25. Prima di redigere il contratto di licenza d’uso è necessario inoltre
tener conto di un principio fondamentale
PRINCIPIO DEL CONSENSO
DELL’AUTORE
L’autore che esercita il suo potere oltre i limiti imposti dai diritti della
controparte, o che fornisce un prodotto viziato, incorre in
responsabilità di natura contrattuale ed extracontrattuale
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26. IL CASO: ADUC vs. HP
(rimborsabilità del software preinstallato)
quot;qualora l'utente non accetti le condizioni del
LICENZA EULA presente contratto, non potra' utilizzare o
= duplicare il software e dovra' contattare
prontamente il produttore per ottenere
End User License
informazioni sulla restituzione del prodotto o
Agreement
dei prodotti e sulle condizioni di rimborso in
(Contratto con
conformita' alle disposizioni stabilite dal
l'utente finale) produttore stessoquot;.
Il Giudice ha altresì affermato che quot;Le clausole contrattuali vanno eseguite
secondo buona fede e perciò astenendosi da condotte vessatorie ed
ostruzionistiche, come stabilisce l'art. 1375 cc
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27. LA FORMA DEL CONTRATTO DI LICENZA D’USO
il trasferimento dei diritti patrimoniali deve
essere provato per iscritto
(art. 110 Legge 633/1941)
Problema di validità delle clausole vessatorie per i contratti di
licenza d’uso stipulati con modalità “a strappo” o “point and
clik” (art. 1341 – 1342 c.c.)
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28. CONCLUSIONI
Il contratto di licenza d’uso non è vincolato ad
un preciso contenuto
Libertà dei Principio del Rispetto Rispetto della
contraenti consenso della disciplina
dell’autore disciplina protettiva per il
generale dei consumatore
contratti
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29. PRINCIPALI LICENZE D’USO
Trasferimento a prestazioni
corrispettive;
Alienazione a titolo oneroso
immediato (l’acquirente è
immediatamente obbligato a
TRASFERIMENTO COPYRIGHT pagare il prezzo)
acquisto del diritto all’uso L’utilizzatore acquista una
serie di poteri limitati dalla
(godimento) del prodotto
riserva dei diritti esclusivi di
accompagnato dal
sfruttamento economico in
trasferimento in proprietà
capo all’autore, il quale
del supporto materiale che
conserva il controllo
lo contiene (floppy-disk,
patrimoniale sulla circolazione
CD-ROM o DVD)
del bene.
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30. PRINCIPALI LICENZE D’USO
Libertà ideologica risultante
da un’estrema
compressione dei diritti
TRASFERIMENTO COPYLEFT dell’autore.
Non è esclusa l’onerosità
acquisto del diritto all’uso dell’operazione
(godimento) del prodotto
Garantito all’autore il diritto
accompagnato dal
morale di paternità
trasferimento della
sull’opera
disponibilità del codice
sorgente
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31. PRINCIPALI LICENZE D’USO
L’opera, senza alcun
genere di vincolo,
garantisce il massimo
SOFTWARE DI PUBBLICO DOMINIO
grado di liberta a
qualunque utilizzatore. Da
distribuito
questo punto di vista il
gratuitamente e
bene è assimilabile alla
liberamente e privo di
cosa mobile oggetto di
ogni riferimento al
occupazione (art. 923
titolare del diritto
c.c.).
morale d’autore
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32. Illecito Civile
CONTRATTUALE EXTRACONTRATTUALE
violazione di danno ingiusto
clausole previste nei contratti di causato, per colpa o dolo,
vendita e a un soggetto
nelle licenze d’uso dei con cui non vi è legame
programmi per elaboratori negoziale
Fonte: artt. 156/170 L.D.A.
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33. LESIONE NELL’ESERCIZIO DI UN DIRITTO DI
UTILIZZAZIONE ECONOMICA
SANZIONI
1. Condanna alla distruzione o 2. risarcimento del danno
rimozione dello stato di fatto
da cui risulta la violazione
Il giudice può altresì liquidare il danno in
via forfettaria sulla base quanto meno
Il lucro cessante è valutato dal dell'importo dei diritti che avrebbero
giudice […] anche tenuto conto dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore
degli utili realizzati in della violazione avesse chiesto al titolare
violazione del diritto. l'autorizzazione per l'utilizzazione del
diritto
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34. SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI PROPRIETÀ
INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168
12 sezioni specializzate
presso i Tribunali e le Corti d’Appello di Bari,
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia
NOTA: NON È STATA ISTITUITA UNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN SARDEGNA
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35. Il tribunale di Cagliari con ordinanza datata 13 ottobre 2003 ha
inoltrato alla corte costituzionale la questione di legittimità
costituzionale con particolare riferimento agli art. 3 e 24 cost.
Il contenzioso riguardava la commercializzazione di T-Shirts illustranti la
fauna tipica sarda con l’indicazione delle abitudini di vita di tali animali.
L’attore agisce sostenendo la sussistenza di atti di concorrenza sleale, ai
sensi dell’art. 2598 e ss del codice civile, e richiedendo l’inibitoria della
condotta sleale del convenuto, nonché il risarcimento danni.
Il giudice rilevando l’incompetenza della
sua giurisdizione in favore del giudice
specializzato con sede a Roma deferiva
questione di legittimità alla corte
costituzionale, lamentando:
Violazione del principio di uguaglianza
Violazione dell’art. 24, comma primo e secondo:
sostanziale sancito dall’art. 3, comma secondo :
“tutti possono agire per la difesa dei propri diritti e
“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
interessi legittimi […]” “ la difesa è un diritto
di ordine economico e sociale, che, limitando di
inviolabile”.
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
NOTA: Il diritto alla difesa rischia di rimanere una
impediscono il pieno sviluppo della persona umana
mera enunciazione formale a causa degli ingenti
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
costi relativi all’accesso alla giustizia che può
all'organizzazione politica, economica e sociale del
indurre il cittadino a rinunciare a proteggere i
Paese”.
propri interessi.
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36. LA CORTE COSTITUZIONALE HA RIGETTATO LA QUESTIONE DI
LEGITTIMITÀ CON L’ORDINANZA 386/2004.
MOTIVAZIONI
1. la lamentata disparità di trattamento
tratta delle situazioni non omogenee
2. non sussiste conflitto con l’art. 3 cost.
in relazione a tutti coloro
(abitanti nel territorio nazionale italiano),
che come i residenti in Sardegna
non si trovano nelle vicinanze delle corti
3. Non sussiste conflitto con l’art. 24 cost
perchè nell’assegnare alla Sardegna la
competenza della sezione di Roma,
si è tenuto conto della maggiore facilità
di collegamenti verso la capitale
PRECEDENTI: sentt. nn. 66/77, 427/99 e ord. n. 99/2000: il dettato costituzionale dell’art 24
“non impedisce che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo
e con i medesimi effetti purchè non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità
tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio della difesa o lo svolgimento
dell’attività processuale”.
Sentenza 82/96: “il legislatore è libero di regolare in modo non rigorosamente uniforme i modi
della tutela giurisdizionale a condizione che non siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia
ed effettività della tutela medesima”.
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37. Grazie per l’attenzione 37
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Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
anno accademico 2005/2006
38. LICENZA
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