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CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
rivolto agli DS – DSGA - AA
LA SEGRETERIA DIGITALE: CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA, FIRME ELETTRONICHE,
ACCESSIBILITA' E TRASPARENZA
10/02/15 - 17/03/2015
C/O LICEO MELI, Via Salvatore Aldisio 2, PALERMO
Modulo n. 2
Gli strumenti e la normativa per la digitalizzazione
dei processi di gestione documentale
La digitalizzazione del processo di gestione informativa e documentale,
il ciclo di vita del documento informatico, firme elettroniche, la fattura
elettronica (Acrobat pro XI, Dike)
2Mario Grimaldi -
mario.grimaldi.743@gmail.com
Evoluzione della normativa
Il Codice dell’Amministrazione digitale
• D. Lgs. 82/2005 (CAD)
• Legge 15/2005 e 80/2005
• D. Lgs. 150/2009 (Legge Brunetta)
• D. Lgs. 235/2010 (Modifiche ed integrazioni nuovo CAD)
• D. L. 5/2012 convertito con L. 35/2012 (Decreto Semplificazioni)
• D. L. 83/2012 convertito con L. 134/2012 (Decreto Sviluppo)
• D. L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 (Spending Review)
• D. L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 (Decreto crescita 2.0)
• L. 228/2012 (Legge Stabilità 2013)
• D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni)
3Mario Grimaldi -
mario.grimaldi.743@gmail.com
Evoluzione della normativa
Il Codice dell’Amministrazione digitale
• DPCM 3/12/2013 (protocollo)
• DPCM 3/12/2013 (conservazione)
• D.L. 24 giugno 2014, n 90 – (Decreto Pubblica Amministrazione)
• DPCM 13/11/2014 (Regole tecniche in materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici nonche' di formazione
e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter,
40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD.)
Mario Grimaldi -
mario.grimaldi.743@gmail.com
Il Codice dell’Amministrazione digitale
I nuovi diritti sono garantiti dalla disponibilità dei
seguenti strumenti innovativi:
 i documenti informatici
 le firme elettroniche
 l’archiviazione ottica e la conservazione sostitutiva
 la posta elettronicae la posta elettronica certificata
 i siti Internet delle P.A.
5Mario Grimaldi -
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Il Processo di dematerializzazione dei documenti
6
• archiviazione
digitale
• PEC
• PEO
• protocollo
informatico
• firma
digitale
formazione gestione
conservazionetrasmissione
documento informatico
Mario Grimaldi -
mario.grimaldi.743@gmail.com
contesto, forma e contenuti obbligatori,
autenticità, paternità, integrità
protocollo informatico
modalità di tenuta, modalità di
emissione, trasmissione, notifica, ricezione;
modalità di memorizzazione e archiviazione,
modalità di conservazione
Formazione
Gestione
Trasmissione
Conservazione
Il processo di dematerializzazione dei documenti prevede che le
pubbliche amministrazioni debbano formare, gestire, trasmettere,
pubblicare, conservare gli originali dei propri documenti e gestire i
procedimenti amministrativi, utilizzando le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione.
Il Processo di dematerializzazione dei documenti
Il documento informatico
La possibilità per la P.A. di sostituire completamente il
documento cartaceo col documento informatico è stato
confermato dal nuovo quadro normativo che ha conferito
all’attività amministrativa informatica la medesima efficacia di
quella posta in essere attraverso la modalità tradizionale.
Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti art . 1 c. 1, p
Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione
su supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici conformi alle regole tecniche sono validi e rilevanti
agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del codice. Art
20
La firma elettronica
•[Art. 1, c. 1, lett. q, CAD] - definisce firma elettronica
“l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure
connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici
ed utilizzati come metodo di identificazione informatica”
•[Art 21, c. 1, CAD] - il documento informatico, cui è apposta
una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente
valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche
oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità
La firma elettronica
•[art. 64, c. 1 e 2, CAD] – la CIE e la CNS costituiscono strumenti
per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni per i quali sia necessaria l’identificazione
informatica. Le pubbliche amministrazioni possono consentire
l'accesso ai servizi in rete che richiedono l'identificazione
informatica anche con strumenti diversi dalla CIE e CNS, ma in
ogni caso devono consentire l’accesso ai loro servizi tramite la
CIE e la CNS
•[art. 64, c. 2-bis, CAD] – Per favorire la diffusione di servizi
in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'AGID, il sistema
pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese
(SPID)
a) il documento informatico è sprovvisto di qualsiasi firma elettronica ed
ha la stessa efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche disciplinate dall’art
2712 del codice civile; si tratta di qualsiasi documento informatico, nel significato più
lato che questo termine può assumere.
b) il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice o
debole o non avanzata è liberamente valutabile dal giudice tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, ai sensi
dell’articolo 116 del codice di procedura civile. Si tratta di tutti quei sistemi che in
vario modo possono permettere di individuare un soggetto in base alle sue
conoscenze (PIN, password e username e-mail). La valutazione dell’efficacia
probatoria di tali documenti è interamente rimessa alla decisione del giudice.
c) documento informatico munito di firma digitale o di firma elettronica
qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del
dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova
contraria (Art. 21 comma 2)
Valore probatorio del documento informatico
sottoscritto
La firma elettronica qualificata e firma digitale
•[ Art. 1, c. 1, lett. r), CAD] – Per firma elettronica qualificata
s’intende un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia
basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un
dispositivo sicuro per la creazione della firma
•[Art. 1, c. 1, lett. s), CAD] – Per firma digitale s’intende un
particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un
certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici
La firma elettronica remota ed avanzata
•[Art. 1, DPCM 22 febbraio 2013] – La firma remota è un particolare
procedura di firma elettronica qualificata o di firma digitale, generata su
HSM (Hardware Security Module), che consente di garantire il
controllo esclusivo delle chiavi private da parte dei titolari delle stesse
•[Art. 1, c. 1, lett. q-bis, CAD] – Per firma elettronica avanzata
s’intende l’insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi
a un documento informatico che:
• consentono l'identificazione del firmatario del documento
• garantiscono la connessione univoca al firmatario
• sono creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un
controllo esclusivo
• sono collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati
La firma elettronica remota ed avanzata
•[Art. 21, c. 1, CAD] – Il documento informatico sottoscritto con
firma elettronica avanzata formato nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano
l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del
documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice
civile
•[Art. 55, DPCM 22 febbraio 2013] - La realizzazione di soluzioni di
firma elettronica avanzata è libera e non è soggetta ad alcuna
autorizzazione preventiva
•La firma elettronica avanzata realizzata in conformità con le
disposizioni delle presenti regole tecniche, è utilizzabile
limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore
e il soggetto che ne fa uso per l’erogazione dei suoi servizi
La firma elettronica grafometrica
•Per firma grafometrica non s’intende la scansione di una
firma autografa né il processo di acquisizione del tratto
grafico mediante un tablet, bensì l'acquisizione, oltre che
del tratto grafico, anche di una serie di parametri
comportamentali legati alla firma, che permettono di
identificare con certezza il firmatario
•Tra questi parametri comportamentali figurano:
•la velocità di scrittura
•la pressione esercitata sul tablet
•l’angolo di inclinazione della penna
•l’accelerazione dei movimenti
•il numero di volte che la penna viene sollevata dalla tavoletta
 è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un
sistema di chiavi asimmetriche crittografiche, una pubblica e una
privata, correlate tra loro
 Strumento che permette di verificare la provenienza e l’integrità
di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici
 la generazione della firma digitale avviene tramite un certificato
digitale qualificato rilasciato da un’autorità certificata e riconosciuta
da AGID: certificatore ufficiale
Valore della Firma digitale:
- autenticità: certezza dell’autore non è una “firma falsa”
- integrità: non modificabilità del documento originale (dopo che è stato
firmato)
- non ripudiabilità: l’autore non può negare di aver firmato il documento
La firma digitale
L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce
l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e
marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla
normativa vigente, in sintesi il sistema della firma
digitale soddisfa il requisito della forma scritta.
Dunque, se si utilizza la firma digitale, in caso di
contenzioso un giudice non avrà margini di valutazione
su autenticità del documento, integrità e provenienza
della firma.
La firma digitale
Una firma digitale NON è valida se è generata con un
certificato elettronico scaduto, sospeso o revocato.
E’ valida quella firma digitale alla quale è associabile un
riferimento temporale opponibile a terzi che collochi la
generazione delle firma in un momento precedente alla
sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato.
• [Ai sensi dell’art. 41, c. 4, del DPCM 22 febbraio 2013] - Oltre
alla marca temporale, costituiscono validazione temporale:
• marca temporale;
• il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo;
• il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di
conservazione il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo
del servizio di posta elettronica certificata;
La dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale
Copie informatiche di documenti analogici (Art.22)
La dematerializzazione dei documenti a scuola
19
Copie informatiche di documenti analogici.
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici,
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e
documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su
supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari
pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena
efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice
civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui
che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma
elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione
sostituisce quella dell'originale.
La dematerializzazione dei documenti a scuola
20
Copie informatiche di documenti analogici.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto analogico
hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui
sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio
o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento informatico e
asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71.
La dematerializzazione dei documenti a scuola
21
Copie informatiche di documenti analogici.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad
ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto
analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di
conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal
comma 5.
5. Con D.P.C.M. possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di
esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della
conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di
conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve
essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.
La dematerializzazione dei documenti a scuola
22
Copie analogiche di documenti informatici. (Art. 23)
La dematerializzazione dei documenti a scuola
23
L'art. 23 prevede, al primo comma, che le copie su supporto
analogico (cartaceo) di documento informatico, anche
sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono
tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti
e' attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
La dematerializzazione dei documenti a scuola
Copie analogiche di documenti informatici.
24
Il Codice dell’Amministrazione digitale
Articolo 23-ter.
Documenti amministrativi informatici.
 Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti
informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle
stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è
possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni
e copie per gli usi consentiti dalla legge.
 I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al
procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica
avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile
 Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica
amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa
detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di
legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità
all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito
dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza,
mediante l'utilizzo della firma digitale
Copie analogiche di documenti informatici (Art. 23)
La dematerializzazione dei documenti a scuola
Noi PA Cedolino elettronico
26
Codici grafici bidimemsionali
La dematerializzazione dei documenti a scuola
27
Copie analogiche di documenti informatici.
La dematerializzazione dei documenti a scuola
28
l’articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del Codice
4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le
amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come
documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica
avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi,
per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia
analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa
sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti
di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti
previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al
cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento
informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato predisposto e conservato
presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui
all'articolo 71.
La dematerializzazione dei documenti a scuola
29
Il Dirigente Scolastico
MARIA GRAZIA ROSSI
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta
secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis,
comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione
Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
La dematerializzazione dei documenti a scuola
30
Gli standard europei prevedono tre tipi di sottoscrizione
digitale, identificati dagli acronimi CAdES, PAdES e XAdES
31
CAdES
PAdES
XAdES
(ETSI TS 101 733 CAdES specifications)(ETSI TS 102 778 PAdES specifications)
Tutte le firme “AdES” sono considerate “firme
elettroniche qualificate
(ETSI TS 101 903 XAdES specifications)
La firma Cades (acronimo di CMS Advanced Electronic
Signatures) è un particolare tipo di firma digitale.
La busta CAdES è un file con estensione .p7m, il cui
contenuto è visualizzabile solo attraverso idonei
software in grado di “sbustare” il documento
sottoscritto. Tale formato permette di firmare qualsiasi
tipo di file, ma presenta lo svantaggio di non consentire
di visualizzare il documento oggetto della sottoscrizione
in modo agevole. Infatti, è necessario utilizzare
un’applicazione specifica.
LE FIRME DIGITALI
La firma CAdes
32
Mario Grimaldi -
mario.grimaldi.743@gmail.com
Procedura operativa n° 1
Installare software specifico Dike
https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php
Procedura operativa n° 2
Usufruire di un servizio on-line
https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php
https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0
Procedura operativa n° 3
Attraverso software protocollo informatico (se è previsto)
LE FIRME DIGITALI
La firma CAdES - controllo
La firma Pades (acronimo di PDF Advanced Electronic
Signatures) è un particolare tipo di firma digitale, è un file
con estensione .pdf, leggibile con i comuni reader
disponibili per questo formato.
Questa tipologia di firma, nota come “firma PDF”,
prevede diverse modalità per l’apposizione della firma, a
seconda che il documento sia stato predisposto o meno
ad accogliere le firme previste ed eventuali ulteriori
informazioni, rende il documento più facilmente
accessibile, ma consente di firmare solo documenti di
tipo PDF.
LE FIRME DIGITALI
La firma PAdES
34
La firma Pades (acronimo di PDF Advanced Electronic
Signatures) è un particolare tipo di firma digitale, è un file
con estensione .pdf, leggibile con i comuni reader
disponibili per questo formato.
Questa tipologia di firma, nota come “firma PDF”,
prevede diverse modalità per l’apposizione della firma, a
seconda che il documento sia stato predisposto o meno
ad accogliere le firme previste ed eventuali ulteriori
informazioni, rende il documento più facilmente
accessibile, ma consente di firmare solo documenti di
tipo PDF.
LE FIRME DIGITALI
La firma PAdES
35
Acrobat reader XI necessario per il salvataggio pdf con
moduli e verifica della firma digitale:
- Windows 7 e 8
http://get.adobe.com/it/reader/
- Windows xp sp3 (32bit) xp sp2 (64bit)
http://get.adobe.com/it/reader/otherversions/
(nel caso di windows vista inserire come sistema operativo windows 7
ed effettuare il download)
- Utilizzo Adobe Acrobat e Adobe Reader versioni X, 9 e 8
per il controllo de della firma digitale
Scaricate l'add-on per la firma digitale con Adobe Acrobat e Adobe
Reader - Versione 4.4 (404 KB)
LE FIRME DIGITALI
La firma PAdES - controllo
36
Acrobat reader XI necessario per il salvataggio pdf con
moduli e verifica della firma digitale:
Per verificare la firma digitale con il formato Adobe Acrobat
Professional o Reader, l’utente deve effettuare le seguenti operazioni
di configurazione:
 1. selezionare: “Modifica”> “Preferenze”> “Protezione”
 2. selezionare il checkbox "Caricare le impostazioni di protezione
da un server" da “Impostazioni di protezione”
 3. inserire il seguente indirizzo nel campo URL
https://applicazioni.cnipa.gov.it/tsl/Listacer.acrobatsecuritysettings
LE FIRME DIGITALI
La firma PAdES
37
Acrobat reader XI necessario per l’utilizzo campi moduli,
salvataggio e verifica della firma digitale:
 4. selezionare la voce “Consenti qualunque certificato” dalla listbox
sottostante
 5. selezionare l'opzione "Controlla ogni" su "Settimana"
 6. cliccare il bottone "Aggiorna adesso" e quindi cliccare sul
bottone "OK«
Se nella procedura di verifica il certificatore risultasse sconosciuto,
l’utente può effettuare l’aggiornamento manualmente, seguendo
la procedura descritta al punto 6.
LE FIRME DIGITALI
La firma PAdES
38
Acrobat reader XI necessario per l’utilizzo campi moduli,
salvataggio e verifica della firma digitale:
Inoltre, per generare firme nel formato PDF attualmente in uso,
l’utente deve:
 1. selezionare: “Modifica” > “Preferenze” > “Firme”
 2. selezionare il tasto “Altre” dal riquadro “Firme digitali/Creazione
e aspetto”
 3. selezionare "Equivalente in CAdES" in "Formato di firma
predefinito"
 4. Cliccare "OK"
LE FIRME DIGITALI
La firma PAdES
39
Lo XAdES (XML Advanced Electronic Signature)
rappresenta un nuovo standard di firma digitale basato
su file XML (formato già definito dal W3C}.
Come per i PDF, questo formato non necessita della fase
di imbustamento/ sbustamento per poter essere
interpretato, ma a questa caratteristica aggiunge il fatto
che è possibile accedere ai "metadati" contenuti
all'interno del documento stesso (informazioni contenute
nei tag xml); il formato xml è infatti il supporto digitate
ideale per documenti che consentano l'accesso alle
informazioni contenute da parte di un elaboratore
(Machine Readable From).
LE FIRME DIGITALI
La firma XAdES
40
Un'altra caratteristica dello XAdES è la possibilità di firmare singole
parti del documento, cosa di particolare importanza nei caso di
documenti scritti da più persone, in cui ognuno deve firmare la
sua parte.
Il problema di questa tecnologia risiede però nella fase di
presentazione, dove le criticità sono molto più accentuate di quelle
affrontate dal PDF/ A. I file xml non prevedono, tra le varie cose,
l'ordinamento dei tag e due file "semanticamente" uguali possono
essere "sintatticamente" molto diversi; nel qual caso devono
essere considerati equivalenti o no? (qui entrano in gioco
complicate tecniche di canonicizzazione dei file). Il file xml è poi
poco leggibile, quindi ad esso deve essere solitamente abbinato
un file di presentazione ( foglio di stile: XSLT) che lo trasforma in
vero e proprio documento, come ad esempio descritto nelle
eguenti
trasformazioni: XML--> XML+ XSLT--> XSLT:FO--> PDF.
LE FIRME DIGITALI
La firma XAdES
41
Formato PDF
42
Il Portable Document Format, comunemente abbreviato PDF, è un
formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina
sviluppato da Adobe Systems nel 1993.
Lo standard ISO 19005-1 ha definito un formato di file basato su PDF,
conosciuto come PDF/A, lo standard per l’archiaviazione elettronica
dei documenti.
PDF PDF/A
PDF/A contiene le sole informazioni necessarie per visualizzare
il documento come nel momento in cui è stato formato. Tutto il
contenuto visibile del documento deve essere incluso, come il
testo, le immagini, vettori grafici, fonts, colori e altro.
Un documento PDF/A non può contenere macro-istruzioni o
riferimenti ad elementi od informazioni (come i font) non
contenuti nel file stesso.
Formato PDF
43
Tra le caratteristiche di questa tipologia di file
abbiamo:
􀁸􀁸 assenza di collegamenti esterni,
􀁸􀁸 assenza di codici eseguibili quali javascript ecc.,
􀁸􀁸 assenza di contenuti crittografati.
Queste caratteristiche rendono il file indipendente da codici e
collegamenti esterni che ne possono alterare l'integrità e
l'uniformità nel lungo periodo.
Le più diffuse suite d’ufficio permettono di salvare direttamente
i file nel formato PDF/A.
Sono disponibili prodotti per la verifica della conformità di un
documento PDF al formato PDF/A.
Formato PDF/A
44
Lo standard PDF/A è suddiviso in due parti.
Solo il PDF/A-1 è approvato, ed è suddiviso in due livelli:
1. PDF/A-1a massimo richiesto dallo standard
2. PDF/A-1b minimo richiesto dallo standard
Il PDF/A-1a (livello di conformità A) indica la piena conformità allo
standard PDF/A attualmente approvato ISO 19005-1: Part 1.
Esiste anche un livello di “conformità minima” per il PDF/A: il PDF/A-1b
(livello di conformità B). I requisiti del PDF/A-1b mirano a garantire che
l’aspetto visivo del file sia riproducibile nel lungo periodo.
La principale differenza tra il PDF/A-1a e il PDF/A-1b riguarda
l’estrazione del testo.
45
STRUMENTI PER LA
CREAZIONE
DEL FORMATO PDF/A
STRUMENTI PER LA CREAZIONE DEL
FORMATO PDF/A
46
La stampante virtuale PDFCreator (open source di libero utilizzo)
Installando la stampante virtuale PDFCreator, si può creare un
PDF da qualsiasi programma lanciando il documento su
questa stampante virtuale.
Perché il file sia generato in PDF/A, è necessario selezionare
la voce PDF/A-1b nella casella Formato del documento
predefinito nella finestra delle Opzioni della stampante
virtuale, sezione Salvataggio.
STRUMENTI PER LA CREAZIONE DEL
FORMATO PDF/A
47
Open Office (strumento gratuito)
Utilizzare il prodotto OpenOffice, a partire dalla versione 2.4,
scaricabile gratuitamente dal sito.
Istruzioni per produrre un PDF/A con OpenOffice:
1. aprire il documento di testo relativo all'atto redatto con i
propri relazionali (anche se in formato .doc od .xls)
utilizzando il software (swriter) di OpenOffice installato;
2. dalla voce menu "File" scegliere quindi l'opzione "Esporta
nel formato Pdf…..";
STRUMENTI PER LA CREAZIONE DEL
FORMATO PDF/A
48
Open Office (strumento gratuito)
3. dal Menu "Opzioni PDF" che si presenta, nella sezione
"Generale", impostare la casella "PDF/A-1";
4. attivare il tasto "Esporta";
5. salvare il documento.
Il documento così salvato (con estensione .pdf ) sarà in
formato PDF/A..
STRUMENTI PER LA CREAZIONE DEL
FORMATO PDF/A
49
Adobe (strumento a pagamento)
Utilizzare il prodotto Adobe Professional, a partire dalla
versione 8 (prodotto a pagamento).
Istruzioni per produrre un PDF/A con Adobe Professional:
1. dall'applicazione di creazione (ad es. da Word) scegliere
File>Stampa, quindi scegliere "Adobe PDF" come stampante;
2. fare clic su "Proprietà";
3. scegliere l'opzione PDF/A dal menù delle impostazioni;
4. salvare il documento.
Il documento così salvato (con estensione .pdf ) sarà in formato PDF/A.
STRUMENTI PER LA CREAZIONE DEL
FORMATO PDF/A
50
Microsoft Office 2010 in poi (strumento a pagamento)
Se vuoi convertire un file Word in PDF e sul tuo PC è
presente una versione di Microsoft Office pari o superiore
alla 2010, tutto quello che devi fare è servirti di Word per
aprire il documento da convertire e salvarlo come un nuovo
file selezionando il formato PDF come formato di output.
Dopo aver aperto normalmente il file DOC, DOCX o RTF con Word, devi
cliccare sul pulsante File collocato in alto a sinistra e selezionare la voce
Salva con nome dal menu che compare. Nelle versioni più recenti di
Word, dopo aver cliccato sul pulsante File devi selezionare la voce Salva e
invia dal menu che si apre e cliccare sul pulsante Crea documento
PDF/XPS.
STRUMENTI PER LA CREAZIONE DEL
FORMATO PDF/A
51
Microsoft Office 2017 (strumento a pagamento)
Componente aggiuntivo scaricabile separatamente in modo
gratuito, che permette la creazione di documenti compatibili al
formato PDF/A direttamente a partire dai prodotti Office.
1. selezionare dalla funzione "salva con nome" il formato "PDF
o XPS";
2. impostare il parametro "Conforme a ISO 19005-1 (PDF/A)"
nella pagina delle opzioni PDF;
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i tuoi testi personalizzati.
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aggiungere, facendo “tap” sulla piccola freccia collocata sotto
il pulsante T| e selezionare, evidenziare o sottolineare testi
usando le altre icone disponibili nella barra degli strumenti.
Quando sei soddisfatto del risultato ottenuto, salva il
documento finale pigiando prima sulla x in alto a destra, poi
sul pulsante menu (l’icona con i tre puntini) e selezionando la
voce Save a flattened copy dal menu che si apre.
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  • 1. CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE rivolto agli DS – DSGA - AA LA SEGRETERIA DIGITALE: CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA, FIRME ELETTRONICHE, ACCESSIBILITA' E TRASPARENZA 10/02/15 - 17/03/2015 C/O LICEO MELI, Via Salvatore Aldisio 2, PALERMO
  • 2. Modulo n. 2 Gli strumenti e la normativa per la digitalizzazione dei processi di gestione documentale La digitalizzazione del processo di gestione informativa e documentale, il ciclo di vita del documento informatico, firme elettroniche, la fattura elettronica (Acrobat pro XI, Dike) 2Mario Grimaldi - mario.grimaldi.743@gmail.com
  • 3. Evoluzione della normativa Il Codice dell’Amministrazione digitale • D. Lgs. 82/2005 (CAD) • Legge 15/2005 e 80/2005 • D. Lgs. 150/2009 (Legge Brunetta) • D. Lgs. 235/2010 (Modifiche ed integrazioni nuovo CAD) • D. L. 5/2012 convertito con L. 35/2012 (Decreto Semplificazioni) • D. L. 83/2012 convertito con L. 134/2012 (Decreto Sviluppo) • D. L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 (Spending Review) • D. L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 (Decreto crescita 2.0) • L. 228/2012 (Legge Stabilità 2013) • D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) 3Mario Grimaldi - mario.grimaldi.743@gmail.com
  • 4. Evoluzione della normativa Il Codice dell’Amministrazione digitale • DPCM 3/12/2013 (protocollo) • DPCM 3/12/2013 (conservazione) • D.L. 24 giugno 2014, n 90 – (Decreto Pubblica Amministrazione) • DPCM 13/11/2014 (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD.) Mario Grimaldi - mario.grimaldi.743@gmail.com
  • 5. Il Codice dell’Amministrazione digitale I nuovi diritti sono garantiti dalla disponibilità dei seguenti strumenti innovativi:  i documenti informatici  le firme elettroniche  l’archiviazione ottica e la conservazione sostitutiva  la posta elettronicae la posta elettronica certificata  i siti Internet delle P.A. 5Mario Grimaldi - mario.grimaldi.743@gmail.com
  • 6. Il Processo di dematerializzazione dei documenti 6 • archiviazione digitale • PEC • PEO • protocollo informatico • firma digitale formazione gestione conservazionetrasmissione documento informatico Mario Grimaldi - mario.grimaldi.743@gmail.com
  • 7. contesto, forma e contenuti obbligatori, autenticità, paternità, integrità protocollo informatico modalità di tenuta, modalità di emissione, trasmissione, notifica, ricezione; modalità di memorizzazione e archiviazione, modalità di conservazione Formazione Gestione Trasmissione Conservazione Il processo di dematerializzazione dei documenti prevede che le pubbliche amministrazioni debbano formare, gestire, trasmettere, pubblicare, conservare gli originali dei propri documenti e gestire i procedimenti amministrativi, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Processo di dematerializzazione dei documenti
  • 8. Il documento informatico La possibilità per la P.A. di sostituire completamente il documento cartaceo col documento informatico è stato confermato dal nuovo quadro normativo che ha conferito all’attività amministrativa informatica la medesima efficacia di quella posta in essere attraverso la modalità tradizionale. Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti art . 1 c. 1, p Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del codice. Art 20
  • 9. La firma elettronica •[Art. 1, c. 1, lett. q, CAD] - definisce firma elettronica “l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzati come metodo di identificazione informatica” •[Art 21, c. 1, CAD] - il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità
  • 10. La firma elettronica •[art. 64, c. 1 e 2, CAD] – la CIE e la CNS costituiscono strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l’identificazione informatica. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla CIE e CNS, ma in ogni caso devono consentire l’accesso ai loro servizi tramite la CIE e la CNS •[art. 64, c. 2-bis, CAD] – Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'AGID, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID)
  • 11. a) il documento informatico è sprovvisto di qualsiasi firma elettronica ed ha la stessa efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche disciplinate dall’art 2712 del codice civile; si tratta di qualsiasi documento informatico, nel significato più lato che questo termine può assumere. b) il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice o debole o non avanzata è liberamente valutabile dal giudice tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile. Si tratta di tutti quei sistemi che in vario modo possono permettere di individuare un soggetto in base alle sue conoscenze (PIN, password e username e-mail). La valutazione dell’efficacia probatoria di tali documenti è interamente rimessa alla decisione del giudice. c) documento informatico munito di firma digitale o di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria (Art. 21 comma 2) Valore probatorio del documento informatico sottoscritto
  • 12. La firma elettronica qualificata e firma digitale •[ Art. 1, c. 1, lett. r), CAD] – Per firma elettronica qualificata s’intende un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma •[Art. 1, c. 1, lett. s), CAD] – Per firma digitale s’intende un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
  • 13. La firma elettronica remota ed avanzata •[Art. 1, DPCM 22 febbraio 2013] – La firma remota è un particolare procedura di firma elettronica qualificata o di firma digitale, generata su HSM (Hardware Security Module), che consente di garantire il controllo esclusivo delle chiavi private da parte dei titolari delle stesse •[Art. 1, c. 1, lett. q-bis, CAD] – Per firma elettronica avanzata s’intende l’insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che: • consentono l'identificazione del firmatario del documento • garantiscono la connessione univoca al firmatario • sono creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo • sono collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati
  • 14. La firma elettronica remota ed avanzata •[Art. 21, c. 1, CAD] – Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile •[Art. 55, DPCM 22 febbraio 2013] - La realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata è libera e non è soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva •La firma elettronica avanzata realizzata in conformità con le disposizioni delle presenti regole tecniche, è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto che ne fa uso per l’erogazione dei suoi servizi
  • 15. La firma elettronica grafometrica •Per firma grafometrica non s’intende la scansione di una firma autografa né il processo di acquisizione del tratto grafico mediante un tablet, bensì l'acquisizione, oltre che del tratto grafico, anche di una serie di parametri comportamentali legati alla firma, che permettono di identificare con certezza il firmatario •Tra questi parametri comportamentali figurano: •la velocità di scrittura •la pressione esercitata sul tablet •l’angolo di inclinazione della penna •l’accelerazione dei movimenti •il numero di volte che la penna viene sollevata dalla tavoletta
  • 16.  è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un sistema di chiavi asimmetriche crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro  Strumento che permette di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici  la generazione della firma digitale avviene tramite un certificato digitale qualificato rilasciato da un’autorità certificata e riconosciuta da AGID: certificatore ufficiale Valore della Firma digitale: - autenticità: certezza dell’autore non è una “firma falsa” - integrità: non modificabilità del documento originale (dopo che è stato firmato) - non ripudiabilità: l’autore non può negare di aver firmato il documento La firma digitale
  • 17. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, in sintesi il sistema della firma digitale soddisfa il requisito della forma scritta. Dunque, se si utilizza la firma digitale, in caso di contenzioso un giudice non avrà margini di valutazione su autenticità del documento, integrità e provenienza della firma. La firma digitale
  • 18. Una firma digitale NON è valida se è generata con un certificato elettronico scaduto, sospeso o revocato. E’ valida quella firma digitale alla quale è associabile un riferimento temporale opponibile a terzi che collochi la generazione delle firma in un momento precedente alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato. • [Ai sensi dell’art. 41, c. 4, del DPCM 22 febbraio 2013] - Oltre alla marca temporale, costituiscono validazione temporale: • marca temporale; • il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo; • il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo del servizio di posta elettronica certificata; La dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale
  • 19. Copie informatiche di documenti analogici (Art.22) La dematerializzazione dei documenti a scuola 19
  • 20. Copie informatiche di documenti analogici. 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. La dematerializzazione dei documenti a scuola 20
  • 21. Copie informatiche di documenti analogici. 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. La dematerializzazione dei documenti a scuola 21
  • 22. Copie informatiche di documenti analogici. 4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 5. Con D.P.C.M. possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. La dematerializzazione dei documenti a scuola 22
  • 23. Copie analogiche di documenti informatici. (Art. 23) La dematerializzazione dei documenti a scuola 23
  • 24. L'art. 23 prevede, al primo comma, che le copie su supporto analogico (cartaceo) di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La dematerializzazione dei documenti a scuola Copie analogiche di documenti informatici. 24
  • 25. Il Codice dell’Amministrazione digitale Articolo 23-ter. Documenti amministrativi informatici.  Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.  I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile  Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale
  • 26. Copie analogiche di documenti informatici (Art. 23) La dematerializzazione dei documenti a scuola Noi PA Cedolino elettronico 26
  • 27. Codici grafici bidimemsionali La dematerializzazione dei documenti a scuola 27
  • 28. Copie analogiche di documenti informatici. La dematerializzazione dei documenti a scuola 28 l’articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del Codice
  • 29. 4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71. La dematerializzazione dei documenti a scuola 29
  • 30. Il Dirigente Scolastico MARIA GRAZIA ROSSI copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. La dematerializzazione dei documenti a scuola 30
  • 31. Gli standard europei prevedono tre tipi di sottoscrizione digitale, identificati dagli acronimi CAdES, PAdES e XAdES 31 CAdES PAdES XAdES (ETSI TS 101 733 CAdES specifications)(ETSI TS 102 778 PAdES specifications) Tutte le firme “AdES” sono considerate “firme elettroniche qualificate (ETSI TS 101 903 XAdES specifications)
  • 32. La firma Cades (acronimo di CMS Advanced Electronic Signatures) è un particolare tipo di firma digitale. La busta CAdES è un file con estensione .p7m, il cui contenuto è visualizzabile solo attraverso idonei software in grado di “sbustare” il documento sottoscritto. Tale formato permette di firmare qualsiasi tipo di file, ma presenta lo svantaggio di non consentire di visualizzare il documento oggetto della sottoscrizione in modo agevole. Infatti, è necessario utilizzare un’applicazione specifica. LE FIRME DIGITALI La firma CAdes 32
  • 33. Mario Grimaldi - mario.grimaldi.743@gmail.com Procedura operativa n° 1 Installare software specifico Dike https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php Procedura operativa n° 2 Usufruire di un servizio on-line https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0 Procedura operativa n° 3 Attraverso software protocollo informatico (se è previsto) LE FIRME DIGITALI La firma CAdES - controllo
  • 34. La firma Pades (acronimo di PDF Advanced Electronic Signatures) è un particolare tipo di firma digitale, è un file con estensione .pdf, leggibile con i comuni reader disponibili per questo formato. Questa tipologia di firma, nota come “firma PDF”, prevede diverse modalità per l’apposizione della firma, a seconda che il documento sia stato predisposto o meno ad accogliere le firme previste ed eventuali ulteriori informazioni, rende il documento più facilmente accessibile, ma consente di firmare solo documenti di tipo PDF. LE FIRME DIGITALI La firma PAdES 34
  • 35. La firma Pades (acronimo di PDF Advanced Electronic Signatures) è un particolare tipo di firma digitale, è un file con estensione .pdf, leggibile con i comuni reader disponibili per questo formato. Questa tipologia di firma, nota come “firma PDF”, prevede diverse modalità per l’apposizione della firma, a seconda che il documento sia stato predisposto o meno ad accogliere le firme previste ed eventuali ulteriori informazioni, rende il documento più facilmente accessibile, ma consente di firmare solo documenti di tipo PDF. LE FIRME DIGITALI La firma PAdES 35
  • 36. Acrobat reader XI necessario per il salvataggio pdf con moduli e verifica della firma digitale: - Windows 7 e 8 http://get.adobe.com/it/reader/ - Windows xp sp3 (32bit) xp sp2 (64bit) http://get.adobe.com/it/reader/otherversions/ (nel caso di windows vista inserire come sistema operativo windows 7 ed effettuare il download) - Utilizzo Adobe Acrobat e Adobe Reader versioni X, 9 e 8 per il controllo de della firma digitale Scaricate l'add-on per la firma digitale con Adobe Acrobat e Adobe Reader - Versione 4.4 (404 KB) LE FIRME DIGITALI La firma PAdES - controllo 36
  • 37. Acrobat reader XI necessario per il salvataggio pdf con moduli e verifica della firma digitale: Per verificare la firma digitale con il formato Adobe Acrobat Professional o Reader, l’utente deve effettuare le seguenti operazioni di configurazione:  1. selezionare: “Modifica”> “Preferenze”> “Protezione”  2. selezionare il checkbox "Caricare le impostazioni di protezione da un server" da “Impostazioni di protezione”  3. inserire il seguente indirizzo nel campo URL https://applicazioni.cnipa.gov.it/tsl/Listacer.acrobatsecuritysettings LE FIRME DIGITALI La firma PAdES 37
  • 38. Acrobat reader XI necessario per l’utilizzo campi moduli, salvataggio e verifica della firma digitale:  4. selezionare la voce “Consenti qualunque certificato” dalla listbox sottostante  5. selezionare l'opzione "Controlla ogni" su "Settimana"  6. cliccare il bottone "Aggiorna adesso" e quindi cliccare sul bottone "OK« Se nella procedura di verifica il certificatore risultasse sconosciuto, l’utente può effettuare l’aggiornamento manualmente, seguendo la procedura descritta al punto 6. LE FIRME DIGITALI La firma PAdES 38
  • 39. Acrobat reader XI necessario per l’utilizzo campi moduli, salvataggio e verifica della firma digitale: Inoltre, per generare firme nel formato PDF attualmente in uso, l’utente deve:  1. selezionare: “Modifica” > “Preferenze” > “Firme”  2. selezionare il tasto “Altre” dal riquadro “Firme digitali/Creazione e aspetto”  3. selezionare "Equivalente in CAdES" in "Formato di firma predefinito"  4. Cliccare "OK" LE FIRME DIGITALI La firma PAdES 39
  • 40. Lo XAdES (XML Advanced Electronic Signature) rappresenta un nuovo standard di firma digitale basato su file XML (formato già definito dal W3C}. Come per i PDF, questo formato non necessita della fase di imbustamento/ sbustamento per poter essere interpretato, ma a questa caratteristica aggiunge il fatto che è possibile accedere ai "metadati" contenuti all'interno del documento stesso (informazioni contenute nei tag xml); il formato xml è infatti il supporto digitate ideale per documenti che consentano l'accesso alle informazioni contenute da parte di un elaboratore (Machine Readable From). LE FIRME DIGITALI La firma XAdES 40
  • 41. Un'altra caratteristica dello XAdES è la possibilità di firmare singole parti del documento, cosa di particolare importanza nei caso di documenti scritti da più persone, in cui ognuno deve firmare la sua parte. Il problema di questa tecnologia risiede però nella fase di presentazione, dove le criticità sono molto più accentuate di quelle affrontate dal PDF/ A. I file xml non prevedono, tra le varie cose, l'ordinamento dei tag e due file "semanticamente" uguali possono essere "sintatticamente" molto diversi; nel qual caso devono essere considerati equivalenti o no? (qui entrano in gioco complicate tecniche di canonicizzazione dei file). Il file xml è poi poco leggibile, quindi ad esso deve essere solitamente abbinato un file di presentazione ( foglio di stile: XSLT) che lo trasforma in vero e proprio documento, come ad esempio descritto nelle eguenti trasformazioni: XML--> XML+ XSLT--> XSLT:FO--> PDF. LE FIRME DIGITALI La firma XAdES 41
  • 42. Formato PDF 42 Il Portable Document Format, comunemente abbreviato PDF, è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina sviluppato da Adobe Systems nel 1993. Lo standard ISO 19005-1 ha definito un formato di file basato su PDF, conosciuto come PDF/A, lo standard per l’archiaviazione elettronica dei documenti. PDF PDF/A PDF/A contiene le sole informazioni necessarie per visualizzare il documento come nel momento in cui è stato formato. Tutto il contenuto visibile del documento deve essere incluso, come il testo, le immagini, vettori grafici, fonts, colori e altro. Un documento PDF/A non può contenere macro-istruzioni o riferimenti ad elementi od informazioni (come i font) non contenuti nel file stesso.
  • 43. Formato PDF 43 Tra le caratteristiche di questa tipologia di file abbiamo: 􀁸􀁸 assenza di collegamenti esterni, 􀁸􀁸 assenza di codici eseguibili quali javascript ecc., 􀁸􀁸 assenza di contenuti crittografati. Queste caratteristiche rendono il file indipendente da codici e collegamenti esterni che ne possono alterare l'integrità e l'uniformità nel lungo periodo. Le più diffuse suite d’ufficio permettono di salvare direttamente i file nel formato PDF/A. Sono disponibili prodotti per la verifica della conformità di un documento PDF al formato PDF/A.
  • 44. Formato PDF/A 44 Lo standard PDF/A è suddiviso in due parti. Solo il PDF/A-1 è approvato, ed è suddiviso in due livelli: 1. PDF/A-1a massimo richiesto dallo standard 2. PDF/A-1b minimo richiesto dallo standard Il PDF/A-1a (livello di conformità A) indica la piena conformità allo standard PDF/A attualmente approvato ISO 19005-1: Part 1. Esiste anche un livello di “conformità minima” per il PDF/A: il PDF/A-1b (livello di conformità B). I requisiti del PDF/A-1b mirano a garantire che l’aspetto visivo del file sia riproducibile nel lungo periodo. La principale differenza tra il PDF/A-1a e il PDF/A-1b riguarda l’estrazione del testo.
  • 46. STRUMENTI PER LA CREAZIONE DEL FORMATO PDF/A 46 La stampante virtuale PDFCreator (open source di libero utilizzo) Installando la stampante virtuale PDFCreator, si può creare un PDF da qualsiasi programma lanciando il documento su questa stampante virtuale. Perché il file sia generato in PDF/A, è necessario selezionare la voce PDF/A-1b nella casella Formato del documento predefinito nella finestra delle Opzioni della stampante virtuale, sezione Salvataggio.
  • 47. STRUMENTI PER LA CREAZIONE DEL FORMATO PDF/A 47 Open Office (strumento gratuito) Utilizzare il prodotto OpenOffice, a partire dalla versione 2.4, scaricabile gratuitamente dal sito. Istruzioni per produrre un PDF/A con OpenOffice: 1. aprire il documento di testo relativo all'atto redatto con i propri relazionali (anche se in formato .doc od .xls) utilizzando il software (swriter) di OpenOffice installato; 2. dalla voce menu "File" scegliere quindi l'opzione "Esporta nel formato Pdf…..";
  • 48. STRUMENTI PER LA CREAZIONE DEL FORMATO PDF/A 48 Open Office (strumento gratuito) 3. dal Menu "Opzioni PDF" che si presenta, nella sezione "Generale", impostare la casella "PDF/A-1"; 4. attivare il tasto "Esporta"; 5. salvare il documento. Il documento così salvato (con estensione .pdf ) sarà in formato PDF/A..
  • 49. STRUMENTI PER LA CREAZIONE DEL FORMATO PDF/A 49 Adobe (strumento a pagamento) Utilizzare il prodotto Adobe Professional, a partire dalla versione 8 (prodotto a pagamento). Istruzioni per produrre un PDF/A con Adobe Professional: 1. dall'applicazione di creazione (ad es. da Word) scegliere File>Stampa, quindi scegliere "Adobe PDF" come stampante; 2. fare clic su "Proprietà"; 3. scegliere l'opzione PDF/A dal menù delle impostazioni; 4. salvare il documento. Il documento così salvato (con estensione .pdf ) sarà in formato PDF/A.
  • 50. STRUMENTI PER LA CREAZIONE DEL FORMATO PDF/A 50 Microsoft Office 2010 in poi (strumento a pagamento) Se vuoi convertire un file Word in PDF e sul tuo PC è presente una versione di Microsoft Office pari o superiore alla 2010, tutto quello che devi fare è servirti di Word per aprire il documento da convertire e salvarlo come un nuovo file selezionando il formato PDF come formato di output. Dopo aver aperto normalmente il file DOC, DOCX o RTF con Word, devi cliccare sul pulsante File collocato in alto a sinistra e selezionare la voce Salva con nome dal menu che compare. Nelle versioni più recenti di Word, dopo aver cliccato sul pulsante File devi selezionare la voce Salva e invia dal menu che si apre e cliccare sul pulsante Crea documento PDF/XPS.
  • 51. STRUMENTI PER LA CREAZIONE DEL FORMATO PDF/A 51 Microsoft Office 2017 (strumento a pagamento) Componente aggiuntivo scaricabile separatamente in modo gratuito, che permette la creazione di documenti compatibili al formato PDF/A direttamente a partire dai prodotti Office. 1. selezionare dalla funzione "salva con nome" il formato "PDF o XPS"; 2. impostare il parametro "Conforme a ISO 19005-1 (PDF/A)" nella pagina delle opzioni PDF; 3. salvare il documento. Download componente aggiuntivo: http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=7
  • 52. STRUMENTI PER LA CREAZIONE DEL FORMATO PDF/A 52 Microsoft Office 2007 (strumento a pagamento) Componente aggiuntivo scaricabile separatamente in modo gratuito, che permette la creazione di documenti compatibili al formato PDF/A direttamente a partire dai prodotti Office. 1. selezionare dalla funzione "salva con nome" il formato "PDF o XPS"; 2. impostare il parametro "Conforme a ISO 19005-1 (PDF/A)" nella pagina delle opzioni PDF; 3. salvare il documento. Download componente aggiuntivo: http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=7
  • 53. STRUMENTI PER LA CREAZIONE DEL FORMATO PDF/A 53 Open Office (strumento gratuito) Utilizzare il prodotto OpenOffice, a partire dalla versione 2.4, scaricabile gratuitamente dal sito. Istruzioni per produrre un PDF/A con OpenOffice: 1. aprire il documento di testo relativo all'atto redatto con i propri relazionali (anche se in formato .doc od .xls) utilizzando il software (swriter) di OpenOffice installato; 2. dalla voce menu "File" scegliere quindi l'opzione "Esporta nel formato Pdf…..";
  • 55. STRUMENTI PER LA CREAZIONE DEL FORMATO PDF/A 55 Open Office (strumento gratuito) Utilizzare il prodotto OpenOffice. cliccare sul pulsante Apri file e selezionare il documento PDF da modificare. Utilizza quindi gli strumenti presenti nella barra degli strumenti collocata in basso per editare il contenuto del documento (la lettera “T” per aggiungere testi, la freccia per aggiungere frecce ecc.), seleziona il testo con il mouse per modificarlo, copiarlo o evidenziarlo e, quando sei soddisfatto del risultato ottenuto, salva il tuo PDF selezionando la voce Esporta nel formato PDF dal menu File.
  • 56. STRUMENTI PER LA CREAZIONE DEL FORMATO PDF/A 56 Nitro PDF reader (strumento gratuito) Caratteristiche di Nitro PDF Reader  Interfaccia dal design straordinario e molto usabile.  Visualizzazione e stampa di documenti PDF.  Creazione rapida di PDF partendo da file di Microsoft Office, Word Perfect, HTML, ...  Estrazione di testo e/o di immagini da qualsiasi PDF.  Possibilità di scrivere testo sui PDF già creati.  Capacità per aggiungere note in qualsiasi punto del documento.  Possibilità di evidenziare il testo.
  • 57. STRUMENTI PER LA CREAZIONE DEL FORMATO PDF/A 57 Xodo PDF per Android, iPhone e iPad e Windows (strumento gratuito) Dopo aver scaricato la app sul tuo device, avviala pigia sul pulsante Menu collocato in alto a sinistra (l’icona con le tre linee orizzontali) e seleziona una delle voci presenti nella barra che compare lateralmente: Browse folders per navigare fra le cartelle del telefono/tablet e selezionare il PDF da modificare “manualmente”, Browse all PDFs per visualizzare una lista di tutti i PDF presenti sul dispositivo oppure Dropbox/Google Drive per caricare documenti da uno di questi servizi.
  • 58. STRUMENTI PER LA CREAZIONE DEL FORMATO PDF/A 58 Una volta aperto il tuo PDF, per inserire delle scritte in quest’ultimo, pigia in un punto qualsiasi del documento per far comparire la barra degli strumenti, dopodiché seleziona l’icona della matita e pigia sul pulsante T| in alto a destra per inserire i tuoi testi personalizzati. Puoi anche regolare dimensioni e colore delle scritte da aggiungere, facendo “tap” sulla piccola freccia collocata sotto il pulsante T| e selezionare, evidenziare o sottolineare testi usando le altre icone disponibili nella barra degli strumenti. Quando sei soddisfatto del risultato ottenuto, salva il documento finale pigiando prima sulla x in alto a destra, poi sul pulsante menu (l’icona con i tre puntini) e selezionando la voce Save a flattened copy dal menu che si apre.