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CAD
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
   D. LGS. 82/2005 INTEGRATO DA D. LGS. 235/2010




 CERISDI – 15.06.2011            MARINA MANCINI
                                                   1
Storia del CAD
È stato emanato con d. lgs , n. 82 del 7/3/2005, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale 112 del 16/5/2005,
E’ entrato in vigore il 1 gennaio 2006.
Nel 2006 il Codice è stato oggetto di una serie di correttivi, disposti con il
decreto legislativo . 159/2006.
Il decreto correttivo traspone nel "corpus" del Codice l'intero testo del d. lgs
n. 42/2005 (abrogato), disciplinante il Sistema Pubblico di Connettività e la
Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni.
Anche l'art. 16 del Decreto anti-crisi (Decreto legge 185/2008, oggi
convertito in Legge n. 2/2009) ha modificato i commi 4 e 5 dell'art. 23,
prevedendo per la copia firmata digitalmente lo stesso valore dell'originale
senza obbligo di autentica da parte di notaio o di altro pubblico ufficiale.
Altre modifiche sono state introdotte dalla legge n. 69/2009 e dalla legge
102/2009
Successivamente, importanti modifiche ed integrazioni sono state introdotte
dal decreto legislativo n. 235/2010 del 30 dicembre 2010.
Sono stati modificati 53 articoli su 92 originari

                                                                             2
                                                            Marina Mancini
Struttura del CAD
  Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n.
  235/2010 il CAD si compone di 92 articoli, suddivisi in 9
  capi

  Si tratta in parte di disposizioni già presenti nella
  normativa previgente, talvolta riportate alla lettera,
  talvolta riprese con sostanziali modifiche, in parte di
  norme emanate ex novo.
  Rientrano nella prima categoria, per esempio, le norme
  sulla firma digitale e sui certificatori (trasposte dal Testo
  Unico n. 445 del 2000)
  Sono ex-novo le norme di principio sul diritto all'uso delle
  tecnologie nei rapporti con la pubblica amministrazione,
  e le disposizioni sui siti internet istituzionali.
Marina Mancini                                                    3
Struttura del CAD




                    4
Marina Mancini
PERCHE’ IL CAD
Le PA italiane hanno un punto di riferimento primario
  nel Codice dell'Amministrazione Digitale, per
  trasformare le potenzialità dell'innovazione
  tecnologica in maggiore efficienza, efficacia e
  soddisfazione dei cittadini e delle imprese. Grazie
  al Codice è possibile attuare quel processo di
  digitalizzazione delle attività amministrative che
  costituisce il presupposto per una reale
  modernizzazione degli Enti pubblici. Tale processo
  richiede una estesa adozione del documento
  informatico, oltre che degli strumenti necessari per
  gestirlo*.
 Marina Mancini   *da DigitPA   (Ente nazionale per la digitalizzazione della PA ex CNIPA 5
Decreto Legislativo 235/2010
  Il d.lgs 235/10, entrato in vigore all’inizio del
  2011, ha apportato significative novità al CAD,
  in termini di azioni concrete, obblighi e
  scadenze per le PA.
  Al centro delle novità introdotte, la stretta
  correlazione fra l’innovazione dei processi
  amministrativi e la valutazione del personale
  delle amministrazioni, con la possibilità di
  riutilizzare i risparmi ottenuti attraverso
  l’innovazione tecnologica per incentivare il
  personale interessato e per finanziare nuova
  innovazione.                                      6
Marina Mancini
Pillole di CAD
  Cittadini e imprese sono titolari di un diritto
  Quale diritto: possono esigere l’uso dell’ICT nei
  rapporti con la PA
  Quali PA: tutte quelle indicate nel d. lgs 165/2001,
  più le partecipate con totale o prevalente capitale
  pubblico.
  Quali difficoltà all’esercizio del diritto: digital
  divide (Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione
  informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di
  esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle Pubbliche
  Amministrazioni - art. 8, D. lgs. n. 82/2005)

  La tutela del diritto all’uso è del giudice
  amministrativo (TAR)                                                               7
Marina Mancini
CAD e DIRITTI
Art. 3 Diritto all’uso delle tecnologie
Art. 6 Diritto all’uso della posta elettronica
certificata
Art. 5 Diritto all’effettuazione dei pagamenti on
line
Art. 9 E-democracy
Art. 50 Disponibilità dell’informazione pubblica
Art. 52 Accesso telematico agli atti amministrativi
 Artt. 54 – 57 Siti web delle PA
 Marina Mancini                                 8
CAD art. 3 diritto all’uso delle
tecnologie
  1. I cittadini e le imprese hanno diritto a
  richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie
  telematiche nelle comunicazioni con le Pubbliche
  Amministrazioni (tutte le PA come da d.lgs
  165/2001 + società partecipate come art. 1 c. 5
  legge 311/2004 art. 2 c.2 CAD)

  ABROGATO ART.1- bis. Il principio di cui al comma 1
  si applica alle Amministrazioni regionali e locali nei limiti
  delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e
  nel rispetto della loro autonomia normativa .

Marina Mancini                                                9
Pillole di CAD
Le Pa devono:
provvedere all’adeguamento tecnologico ed
organizzativo per la piena attuazione normativa in
materia di digitalizzazione (CAD, protocollo
informatico, Pec, firma digitale…)
Conservare i dati e permettere la leggibilità dei
documenti; (Il processo di Conservazione può essere
certificato anche da soggetti privati. I Conservatori
possono essere accreditati presso DigitPA)
hanno libertà delle forme e autonomia organizzativa
Non possono invocare difficoltà organizzative (CdS,
VI, sent. 635/1998);
                                                        10
Marina Mancini
Pillole di CAD
  Art. 5 Pagamenti verso le PA deve essere
  consentito il pagamento per via telematica, anche
  attraverso intermediari privati di servizi; Possibili
  strumenti di pagamento: carte di debito/credito,
  prepagate, altri strumenti elettronici di pagamento
  art. 5 bis La comunicazione tra imprese e PA deve
  avvenire utilizzando esclusivamente le tecnologie
  dell’informazione e della comunicazione (DigitPa
  controllerà)
  Art. 10 Il SUAP deve erogare i propri servizi verso
  l’utenza in via telematica                            11
Marina Mancini
Pillole di CAD
  Art. 6 PEC per le comunicazioni
  telematiche con la PA e tra PA si usa la
  PEC (la consultazione degli indirizzi PEC e
  l’estrazione degli elenchi da parte delle PA è
  effettuata sulla base di regole tecniche che
  emanate da DigitPA)
  Art.7 Soddisfazione dell’utenza I cittadini
  possono valutare l’operato dell’amministrazione,
  la qualità e l’efficacia dei servizi erogati in rete

Marina Mancini                                       12
Pillole di CAD
 Art. 12 L’attuazione delle disposizioni
 del CAD è rilevante ai fini della
 misurazione e valutazione delle
 performance dei dirigenti

 Art. 15 Nella valutazione dei progetti
 ICT si deve tener conto dei risparmi
 effettivi, nonché dei costi e delle
 economie (le Pa quantifica
 annualmente i risparmi (riforma Brunetta)
                                             13
Il CAD per cittadini ed imprese

   Con il CAD nasce il diritto
       all’uso delle nuove
   tecnologie nei rapporti con
  le pubbliche amministrazioni


Marina Mancini                    14
Trasparenza - Open Data
                 art. 11 D. Lgs. n. 150/2009
La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso
          lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle
      amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni
    aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti
       gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
        funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e
     valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire
  forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento
    e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni
    erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117,
                secondo comma, lettera m), della Costituzione.

 I “dati” si chiamano così perché vanno dati
      altrimenti si chiamerebbero “tenuti”
                                 (da twitter)
Marina Mancini                                                             15
art. 50, comma 1, D. lgs. n. 82/2005

  I dati delle Pubbliche Amministrazioni sono
  formati, raccolti, conservati, resi
  disponibili e accessibili con l’uso delle
  tecnologie dell’informazione e della
  comunicazione che ne consentano la
  fruizione e riutilizzazione, alle condizioni
  fissate dall’ordinamento, da parte delle
  altre Pubbliche Amministrazioni e dai
  privati.
Marina Mancini                               16
I tempi di attuazione
In coerenza con il Piano e‐Gov 2012,
  l’orizzonte temporale dell’intervento
  è il 2012.

 Nel giro di 18 mesi, attraverso
 computer e Internet, famiglie e
 imprese potranno colloquiare con tutte
 le amministrazioni locali e centrali.
Marina Mancini                        17
Orizzonte temporale
Entro 3 mesi
  Le PA utilizzano la PEC per le comunicazioni che richiedono
  una ricevuta di consegna
Entro 4 mesi
  Le PA individuano un unico ufficio responsabile
  dell’attività ICT
Entro 6 mesi
  Le PA centrali pubblicano sui siti istituzionali i bandi di
  concorso
  Le amministrazioni consentono ovunque i pagamenti ad
  esse spettanti per via telematica
  Le amministrazioni e le imprese comunicano tra loro
  esclusivamente per via telematica

Marina Mancini                                          18
Orizzonte temporale
Entro 12 mesi
 Dematerializzazione dei documenti della PA: saranno
 emanate regole tecniche per dare piena validità alle copie
 cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti
 informatici,
 Archivi informatizzati: si emanano le regole tecniche per
 la conservazione sostitutiva dei documenti in forma
 digitale
 Le PA non potranno richiedere l’uso di moduli e formulari
 che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali
 Il cittadino fornisce una sola volta i propri dati alla PA.
 Sarà onere delle amministrazioni (in possesso dei dati)
 assicurare, tramite convenzioni, l’accessibilità delle
 informazioni alle altre amministrazioni richiedenti.         19
 Marina Mancini
Orizzonte temporale
Entro 12 mesi
  Definite le basi di dati di interesse nazionale
  Emanate tutte le regole tecniche previste dal CAD
  Le regole del nuovo CAD si applicheranno, mediante un apposito
  DPCM, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
  all’Amministrazione finanziaria


Entro 15 mesi
  Le PA predispongono appositi piani di emergenza idonei
  ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità
  delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il
  ritorno alla normale operatività
Marina Mancini                                                     20
Un po’ di storia – Evoluzione normativa
 Raccomandazione 19/2001 del Comitato dei
       Ministri del Consiglio d’Europa

Le istituzioni e le amministrazioni pubbliche
  devono ristabilire il contatto con i cittadini e
  rispondere loro in modo nuovo, al fine di
  mantenere la legittimità del processo
  decisionale. I cittadini hanno il diritto di
  partecipare alle decisioni che li riguardano.
 Marina Mancini                                  21
Un po’ di storia – Evoluzione normativa
  Raccomandazione 19/2001 del Comitato dei
        Ministri del Consiglio d’Europa

     Devono essere pienamente utilizzate le
     nuove tecnologie dell’informazione e della
        comunicazione (all. II, lett. c), n.3)



  Marina Mancini                              22
Un po’ di storia – Evoluzione normativa
 Legge n. 241 del 7 agosto 1990,
            art. 3 –bis

  Per conseguire maggiore efficienza
   nella loro attività, le Amministrazioni
     Pubbliche incentivano l’uso della
   telematica, nei rapporti interni, tra le
  diverse Amministrazioni e tra queste e
                   i privati”
Marina Mancini                            23
Un po’ di storia – Evoluzione normativa
  Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Legge Stanca)

  D. lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 (SPC – Sistema
  pubblico di connettività
Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo
   sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio
   informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per
   assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione
   applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la
   sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e
   l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica
   amministrazione)

  CAD d. lgs. 82/2005
  Nuovo CAD d.lgs. 235/2010

  Marina Mancini                                                            24
Accessibilità Usabilità
  Art. 53 CAD
  Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali
  su reti telematiche che rispettano i princìpi di
  accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità,
  anche da parte delle persone disabili, completezza di
  informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità,
  semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed
  interoperabilità.

  Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Stanca)
  DPR 1 marzo 2005, n.75 (reg. attuazione legge 4/2004)
  DM 8 luglio 2005 (Requisiti tecnici e i diversi livelli per
  l'accessibilità agli strumenti informatici)
Marina Mancini                                                  25
Contenuti minimi dei siti PA art. 54

Art. 54 del CAD contiene una serie di
 contenuti minimi obbligatori per i siti
 delle PA.
 Tale aspetto viene considerato ai fini
 della valutazione dei dirigenti
 Le Pa sono tenute ad adottare
 strumenti per la rilevazione immediata
 e sicura del giudizio dei propri “clienti”
 sui servizi online customer
 satisfaction
                                          26
Contenuti minimi dei siti PA art. 54
L’organigramma completo
a) L’elenco delle tipologie di procedimento svolte da
    ciascun ufficio, il termine del procedimento, il RUP
    (241/90)
b) Le scadenze e le modalità di adempimento dei
    procedimenti (241/90)
c) L’elenco delle caselle di posta elettronica + le PEC
d) Pubblicazioni/Informazioni/comunicazioni ( L.241/90
                           mm1
    e L. 150/2000)*
e) L’elenco dei bandi e concorsi
f) L’elenco dei servizi attivi e di prossima attivazione
                                                      27
    L’elenco dei compensi
  Marina Mancini
Diapositiva 27

mm1         e direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
            procedimenti di una pubblica amministrazione
            marina; 11/06/2011
Contenuti minimi dei siti PA art. 54
Le Pa centrali comunicano in via telematica al
Dipartimento funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri i seguenti dati, che verranno
pubblicati sul sito del Min. Pa
b) elenco tipologie di procedimento, termine, il RUP
c) Scadenze e modalità di adempimento
g) Elenco dei servizi forniti in rete
g-bis) Bandi di concorso
Tale aspetto viene considerato ai
fini della valutazione dei dirigenti
Marina Mancini                                         28
Contenuti minimi dei siti PA – art. 54
Le PA pubblicano almeno un indirizzo PEC
   indicando i tempi di risposta.
Le PA devono pubblicare un registro dei
   processi automatizzati rivolti al pubblico con
   strumenti di verifica a distanza per la
   visualizzazione da parte del cittadino delle
   pratiche che lo riguardano.(Entro il 31/12/2009 L.69/09 )
I dati pubblici presenti sui siti delle PA sono fruibili
   gratuitamente senza necessità di identificazione
                                                       29
  Marina Mancini
Contenuti minimi dei siti PA – art. 54
Di PEC se ne parla già all’Art. 34 Legge 69/2009,
che ha introdotto il comma 2-ter e 2-quater all'articolo
54 del CAD in materia di contenuto dei siti delle
pubbliche amministrazioni.
Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche
che già dispongono di propri siti erano tenute a
pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un
indirizzo di posta elettronica certificata a cui il
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai
sensi del presente codice. Le amministrazioni devono
altresì assicurare un servizio che renda noti al
pubblico i tempi di risposta, le modalità di
lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
 Marina Mancini                                     30
Contenuti minimi dei siti PA – art. 54

  Le Pa garantiscono che i dati pubblicati
  nei rispettivi siti web siano conformi e
  corrispondenti alle informazioni
  contenute nei provvedimenti
  amministrativi originali dei quali si
  fornisce comunicazione tramite il sito.
  La pubblicazione telematica produce
  effetti di pubblicità legale
  (art. 32 L.69/2009 – albi pretori on line)
Marina Mancini                                 31
Pubblicazione di moduli/formulari

•Le pubbliche amministrazioni non possono
richiedere l’uso di moduli e formulari che
non siano stati pubblicati; in caso di omessa
pubblicazione, i relativi procedimenti
possono essere avviati anche in assenza dei
suddetti moduli o formulari”

•la mancata pubblicazione è rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione delle performance
                                                      32
Marina Mancini
Ancora sui dati
 Art. 50-58 - Scambio di dati fra amministrazioni
 Qualunque dato trattato da una PA è reso
 accessibile e fruibile ad altre PA per lo svolgimento
 di compiti istituzionali
 Le amministrazioni titolari di dati predispongono
 apposite convenzioni aperte per assicurare
 l’accessibilità dei dati
 I dati sono disponibili gratuitamente, eventuali
 elaborazioni dei dati possono essere remunerate

                                                    33
Marina Mancini
basi di dati di interesse nazionale
         Art. 60
            Repertorio nazionale dei dati territoriali
            Indice nazionale delle anagrafi
            Casellario giudiziale
            Registro delle imprese
            Banca dati nazionale dei contratti pubblici
            Archivi automatizzati in materia di
            immigrazione e di asilo


                                                          34
Marina Mancini
Accesso ai servizi in rete:
Identificazione informatica
Art. 64 Per offrire servizi in rete con sicurezza ed
affidabilità, è necessario avere la certezza che ad
un nome-utente e password sia associato
univocamente un soggetto fisico o giuridico -
cittadino o azienda.
Ciò avviene attraverso la validazione dell’insieme
di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad
esso, consentendone l’individuazione nei sistemi
informativi
Strumenti per ottenere l’identificazione informatica:
         la carta di identità elettronica (CIE)
          carta nazionale dei servizi (CNS),
         strumenti diversi per individuare il soggetto richiedente, purché
         ne consentano l’identificazione in modo univoco
Marina Mancini                                                         35
Istanze alle PA
 Vengono limitati i casi in cui è richiesta la
 sottoscrizione mediante firma digitale e si
 prevede l’utilizzo di strumenti di firma più
 semplici, senza pregiudizio di sicurezza e
 attendibilità; in particolare le istanze possono
 essere trasmesse da tutte le caselle PEC
 rilasciate previa identificazione del titolare.
 Tramite PEC potranno essere effettuate anche le
 diffide necessarie per avviare una class action

                                                36
Istanze e dichiarazioni presentate alle PA per
via telematica

  Art 65 c e c-bis: le istanze presentate alle
   Pa sono valide se:
  sottoscritte con firma digitale il cui certificato è
   rilasciato da un certificatore accreditato
   Sono presentate mediante CIE o CNS;
   autore identificato informaticamente
   c. 3 art. 38, DPR 445/2000 (invio dell’istanza con
   copia fotostatica del documento di identità)
   Invio tramite casella di PEC purché le credenziali
   di accesso siano state rilasciate previa
   identificazione del titolare, anche per via
   telematica
  Marina Mancini                                     37
Firma elettronica
  Il CAD individua 4 tipi di firma:
  La firma elettronica, la firma elettronica
  avanzata, la firma elettronica qualificata, la firma
  digitale.
  La firma elettronica è l’insieme dei dati in
  forma elettronica, allegati oppure connessi
  tramite associazione logica ad altri dati
  elettronici, utilizzati con metodi di
  identificazione informatica.
Marina Mancini                                       38
Firma elettronica avanzata
  È l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati
  oppure connessi ad un documento informatico
  che consentono l’identificazione del firmatario
  del documento e garantiscono la connessione
  univoca al firmatario, creata con mezzi con i
  quali il firmatario può conservare un controllo
  esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si
  riferisce in modo da consentire di rilevare se i
  dati stessi siano stati successivamente modificati
  INTRODOTTA PER LA PRIMA VOLTA DAL CAD
  Ha piena validità legale
Marina Mancini                                       39
Firma elettronica qualificata
  Una firma elettronica qualificata è definita come
  la firma elettronica ottenuta attraverso una
  procedura informatica che garantisce la
  connessione univoca al firmatario, creata con
  mezzi sui quali il firmatario può conservare un
  controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si
  riferisce in modo da consentire di rilevare se i
  dati stessi siano stati successivamente
  modificati, che sia basata su un certificato
  qualificato e realizzata mediante un
  dispositivo sicuro per la creazione della firma.
Marina Mancini                                      40
Firma digitale
  Art. 24 E’ una firma elettronica che garantisce
  con sicurezza l’identificazione di chi firma e la
  sua volontà di firmare. Questa firma può
  sostituire per sempre sigilli, punzoni, timbri
  ecc
  Per rendere più sicura la firma elettronica questa
  deve essere certificata da un certificato
  qualificato da un ente certificatore e su un
  sistema di chiavi crittografate che risponda ai
  requisiti di legge e che si faccia garante
  dell’affidabilità della firma. SARANNO
  EMANATE NUOVE REGOLE TECNICHE
Marina Mancini                                     41
Differenza tra firma digitale e firma
elettronica




Marina Mancini         Da wikipedia     42
Riepilogo firme
Firma            Insieme di dati
elettronica

Firma
elettronica
avanzata
                       FE   +
                 Connessione univoca
                   con il soggetto,
                  controllo esclusivo
Firma
elettronica                             FEA   +
                                        Certificato
qualificata                             qualificato
Firma                                                 FEA + certificato
digitale                                              qualificato +
                                                      crittigrafia    43
Marina Mancini
Dematerializzazione dei documenti

  Si sviluppa il processo di
  dematerializzazione dei documenti
  prevedendo che le PA debbano formare gli
  originali dei propri documenti utilizzando le
  tecnologie informatiche e viene
  conseguentemente riordinata anche la
  disciplina delle copie e dei documenti
  informatici e amministrativi

Marina Mancini                                44
Documento informatico
  documento informatico: la rappresentazione
  informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
  opposto al documento analogico.
  Art.21 il d.i., cui è apposta la firma elettronica, sul
  piano probatorio è liberamente valutabile in
  giudizio, tenuto conto delle caratteristiche oggettive
  di sicurezza, qualità, integrità e immodificabilità.
  Le scritture private sono sottoscritte con firma
  elettronica qualificata o firma digitale.
  Le regole tecniche per la gestione del d.i. sono
  stabilite dall’art. 71
Marina Mancini                                         45
Validità dei documenti
  Art. 20- 23 Il nuovo CAD introduce un
  sistema di contrassegno generato
  elettronicamente e stampato direttamente
  dal cittadino dal proprio pc per sancire la
  conformità dei documenti cartacei a quelli
  digitali




Marina Mancini                                  46
Copia informatica di documento
analogico
 copia informatica di documento analogico: il
 documento informatico avente contenuto
 identico a quello del documento analogico da cui
 è tratto - In sostanza una scansione OCR
VALIDITA’
  Con attestazione di conformità stessa efficacia probatoria
  degli originali
  Senza attestazione di conformità, stessa efficacia
  probatoria degli originali se non espressamente
  disconosciuta
  Nel caso di documenti della PA è sempre richiesta
  l’attestazione di conformità da parte del pubblico ufficiale
Marina Mancini                                              47
Documento informatico e copie
Documento informatico
    copia analogica di documento informatico: il
    documento su carta avente contenuto identico a
    quello del documento informatico da cui è tratto.
   Copie analogiche di documenti informatici
    Le copie su supporto analogico di documento
    informatico, anche sottoscritto con firma elettronica
    avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa
    efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte
    se la loro conformità all’originale in tutte le sue
    componenti è attestata da un pubblico ufficiale a
    ciò autorizzato
Marina Mancini                                          48
Protocollo informatico
  ART. 40-bis Formano oggetto di registrazione
  di protocollo ai sensi dell’art. 53 del DPR 445/2000 le
  comunicazioni che pervengono o sono
  inviate dalle caselle di posta elettronica
  nonché le istanze e le dichiarazioni di cui
  all’articolo 65 in conformità alle regole tecniche
  di cui all’articolo 71.
  Saranno protocollate in via informatica tutte le
  comunicazioni inviata tramite posta elettronica
  certificata tra le pubbliche amministrazioni e tra
  le pubbliche amministrazioni e i cittadini o le
  imprese
Marina Mancini                                         49
Procedimento e fascicolo informatico

   Art. 41 L’amministrazione titolare del
   procedimento è tenuta a raccogliere gli
   atti, i documenti e i dati del procedimento
   medesimo in un fascicolo informatico,
   dotato di un apposito identificativo.
   Al Fascicolo informatico possono accedere
   i cittadini ai sensi delle L. 241/90, anche in
   maniera telematica.

 Marina Mancini                                 50
Conservazione dei documenti
  Art. 43-44 I documenti, ed ogni atto di cui è
  prescritta la conservazione per legge o
  regolamento, ove riprodotti su supporti
  informatici sono validi e rilevanti a tutti gli
  effetti di legge, se la riproduzione e la
  conservazione nel tempo siano effettuate
  in modo da garantire la conformità dei
  documenti agli originali, nel rispetto delle
  regole tecniche stabilite ai sensi
  dell'articolo 71.
                    Saranno emanate nuove regole tecniche
Marina Mancini                                         51
Requisiti per la conservazione dei
documenti informatici
Il sistema di conservazione dei documenti
   informatici assicura:
      l'identificazione certa del soggetto che ha
      formato il documento;
      l'integrità del documento;
      la leggibilità e l'agevole reperibilità dei
      documenti e delle informazioni identificative,
      inclusi i dati di registrazione e di
      classificazione originari;
      il rispetto delle misure di sicurezza
Marina Mancini                                         52
Conservazione dei documenti
informatici
Art. 44 - E’ istituita la figura del responsabile
della conservazione dei documenti informatici
che opera in accordo con il responsabile del
trattamento dei dati personali ed il responsabile
del protocollo informatico
Il responsabile della conservazione dei
documenti informatici può avvalersi di soggetti
esterni pubblici o privati per la conservazione
dei documenti che offrano garanzie
tecnologiche ed organizzative.                   53
Marina Mancini
Conservatori accreditati
 Viene quindi introdotta la figura dei
 Conservatori accreditati soggetti che
 ottengono da DigitPA il riconoscimento del
 possesso dei requisiti di sicurezza ed
 affidabilità per effettuare il processo e la
 conservazione dei documenti informatici



                                            54
PEC art. 47 - 48
Le amministrazioni:
      devono utilizzare la posta certificata per tutte le comunicazioni che
      necessitano di una ricevuta di invio e di una di consegna – tipo
      raccomandata A/R – verso cittadini, professionisti, imprese che hanno
      preventivamente comunicato il proprio di indirizzo di PEC;
      devono pubblicare i propri indirizzi PEC nell’Indice delle Pubbliche
      amministrazioni, che costituisce la rubrica degli indirizzi delle
      amministrazioni, accessibile e consultabile da tutti all’indirizzo
      www.indicepa.gov.it;
I cittadini:
      accettano automaticamente l’invio di atti e provvedimenti che li
      riguardano da parte delle pubbliche amministrazioni una volta dichiarato
      il proprio indirizzo PEC
      Gli indirizzi di PEC dei diversi enti all’indirizzo: www.indicepa.gov.it .
      Le comunicazioni inviate via PEC devono essere protocollate
    Marina Mancini                                                         55
PEC
  Le istanze possono essere inviate da tutte le
  caselle PEC rilasciate previa identificazione del
  titolare
  Le amministrazioni possono accedere agli
  elenchi di titolari di casella PEC (regole tecniche
  con Garante)
  Ad aprile 2010 è stata avviata l’iniziativa CEC-PAC
  Postacertificat@: PEC gratuita ai cittadini per le
  comunicazioni con le PA iscritte all’indice IPA
  www.indicepa.gov.it
  In fase di realizzazione: PEC per i dipendenti pubblici
Marina Mancini                                              56
Sistema pubblico di connettività
 Art. 73 - SPC: è un insieme di infrastrutture
 tecnologiche e di regole tecniche, per lo
 sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la
 diffusione del patrimonio informativo e dei
 dati della pubblica amministrazione
 Assicura il coordinamento informativo ed
 informatico dei dati tra le amministrazioni
 centrali, regionali e locali e promuove
 l’omogeneità nella elaborazione e
 trasmissione dei dati
 Partecipano ad SPC tutte le amministrazioni di cui
 all'art. 1 c.2, del d. lgs 165/2001
Marina Mancini                                   57
Sicurezza digitale
  Art. 51 Il CAD contiene disposizioni importanti
  sia sulla continuità operativa, sia sul disaster
  recovery (Una calamità improvvisa e non
  pianificata che causa gravi danni o perdite
  es: anche un guasto critico nel server).
  Le Pa dovranno predisporre appositi piani di
  emergenza idonei ad assicurare, in caso di
  eventi disastrosi, la continuità delle operazioni
  indispensabili a fornire servizi ed il ritorno alla
  normale operatività.
Marina Mancini                                      58
Continuità operativa
La pubblica amministrazione è tenuta ad
assicurare la continuità dei propri servizi per
garantire il corretto svolgimento della vita nel
Paese (art. 97 della Costituzione ed il principio di buon
andamento dell'amministrazione, da rispettare anche se si
utilizzano tecnologie ICT)
Da DigitPA: Continuità operativa : insieme di attività volte a
minimizzare gli effetti distruttivi di un evento che ha colpito una
organizzazione o parte di essa con l'obiettivo di garantire la
continuità delle attività in generale. Disaster Recovery :
insieme di attività volte a ripristinare lo stato del sistema
informatico o parte di esso, compresi gli aspetti fisici e
organizzativi e le persone necessarie per il suo funzionamento,
con l'obiettivo di riportarlo alle condizioni antecedenti a un
evento disastroso.
  Marina Mancini                                                59
Piani
Piano di continuità operativa - Piano di
  disaster recovery
  Le amministrazioni pubbliche verificano la
    funzionalità del piano di continuità
    operativa con cadenza biennale
    I piani sono adottati da ciascuna
    amministrazione sulla base di appositi e
    dettagliati studi di fattibilità tecnica
    Sugli studi è obbligatoriamente acquisito
    il parere di DigitPA”
                                            60
Ogni piano deve definire:
 dove si identificano gli elementi fisici: sedi,data
 center,
 elementi funzionali: servizi dell’organizzazione
 coperti dal piano
 Ruoli e responsabilità nella gestione
 dell’emergenza,
 Criteri di attivazione delle procedure di
 emergenza
 reperibilità del personale chiave
 modalità di comunicazione ai dipendenti
 modalità di comunicazione agli esterni interessati
 Modalità di verifica e di aggiornamento del Piano
                                                  61
Punti di debolezza del CAD
Wikipedia alla voce CAD così riassume le critiche al Codice:

il Codice conterrebbe numerose enunciazioni di principio, spesso piuttosto solenni,
senza accompagnarle però con disposizioni operative che ne consentano la concreta
attuazione;

il Codice avrebbe scorporato un assetto normativo che già era organico: la disciplina
del documento informatico, secondo tale opinione, trovava, infatti, la propria sede
naturale nel "testo unico sulla documentazione amministrativa" (DPR 445/2000),
dove l'atto elettronico era disciplinato contestualmente all'atto cartaceo in un regime
di perfetta alternatività tra i due supporti;

con il Codice sarebbe degenerato l'intento iniziale di usare l'informatica come
strumento per la semplificazione amministrativa, facendo diventare la digitalizzazione
un fine a sé stante, sottovalutando i rischi di un passaggio non sufficientemente
graduale dal cartaceo all'elettronico, primo fra tutti l'acuirsi del digital divide fra
cittadini dotati di confidenza con lo strumento informatico, e cittadini che per ragioni
sociali o anagrafiche hanno difficoltà a rapportarsi telematicamente con
l'amministrazione.

 Marina Mancini                                                                  62
Punti di debolezza del CAD
enunciazioni di principio solenni

  Diritti = Obbligo
  Semplificare:
  “tecnologizzare la
  burocrazia”
Marina Mancini                      63
Conclusione
                     CAD
        La semplificazione dell'accesso
     informatico può portare ad una vera e
           propria nuova cultura della
       partecipazione e dell’uguaglianza!

          Siamo pronti per questo?

          Buona applicazione del CAD

                                        64
Piano di comunicazione del CAD
         Per informazioni:
   informacad@lineaamica.gov.it
       Numero verde: 803001




                                  65
Sitografia e fonti
  http://www.e2012.gov.it/egov2012/index.php
  http://www.pubbliaccesso.gov.it
  http://www.digitpa.gov.it
  http://www.indicepa.gov.it/
  http://www.wikipedia.it
  http://www.webaccessibile.org
  http://www.indicepa.gov.it
  https://www.postacertificata.gov.it




Marina Mancini                                 66
GRAZIE PER L’ATTENZIONE


     Marina Mancini
  marina@marinamancini.it




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CAD - Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale

  • 1. CAD CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE D. LGS. 82/2005 INTEGRATO DA D. LGS. 235/2010 CERISDI – 15.06.2011 MARINA MANCINI 1
  • 2. Storia del CAD È stato emanato con d. lgs , n. 82 del 7/3/2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 112 del 16/5/2005, E’ entrato in vigore il 1 gennaio 2006. Nel 2006 il Codice è stato oggetto di una serie di correttivi, disposti con il decreto legislativo . 159/2006. Il decreto correttivo traspone nel "corpus" del Codice l'intero testo del d. lgs n. 42/2005 (abrogato), disciplinante il Sistema Pubblico di Connettività e la Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni. Anche l'art. 16 del Decreto anti-crisi (Decreto legge 185/2008, oggi convertito in Legge n. 2/2009) ha modificato i commi 4 e 5 dell'art. 23, prevedendo per la copia firmata digitalmente lo stesso valore dell'originale senza obbligo di autentica da parte di notaio o di altro pubblico ufficiale. Altre modifiche sono state introdotte dalla legge n. 69/2009 e dalla legge 102/2009 Successivamente, importanti modifiche ed integrazioni sono state introdotte dal decreto legislativo n. 235/2010 del 30 dicembre 2010. Sono stati modificati 53 articoli su 92 originari 2 Marina Mancini
  • 3. Struttura del CAD Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 235/2010 il CAD si compone di 92 articoli, suddivisi in 9 capi Si tratta in parte di disposizioni già presenti nella normativa previgente, talvolta riportate alla lettera, talvolta riprese con sostanziali modifiche, in parte di norme emanate ex novo. Rientrano nella prima categoria, per esempio, le norme sulla firma digitale e sui certificatori (trasposte dal Testo Unico n. 445 del 2000) Sono ex-novo le norme di principio sul diritto all'uso delle tecnologie nei rapporti con la pubblica amministrazione, e le disposizioni sui siti internet istituzionali. Marina Mancini 3
  • 4. Struttura del CAD 4 Marina Mancini
  • 5. PERCHE’ IL CAD Le PA italiane hanno un punto di riferimento primario nel Codice dell'Amministrazione Digitale, per trasformare le potenzialità dell'innovazione tecnologica in maggiore efficienza, efficacia e soddisfazione dei cittadini e delle imprese. Grazie al Codice è possibile attuare quel processo di digitalizzazione delle attività amministrative che costituisce il presupposto per una reale modernizzazione degli Enti pubblici. Tale processo richiede una estesa adozione del documento informatico, oltre che degli strumenti necessari per gestirlo*. Marina Mancini *da DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della PA ex CNIPA 5
  • 6. Decreto Legislativo 235/2010 Il d.lgs 235/10, entrato in vigore all’inizio del 2011, ha apportato significative novità al CAD, in termini di azioni concrete, obblighi e scadenze per le PA. Al centro delle novità introdotte, la stretta correlazione fra l’innovazione dei processi amministrativi e la valutazione del personale delle amministrazioni, con la possibilità di riutilizzare i risparmi ottenuti attraverso l’innovazione tecnologica per incentivare il personale interessato e per finanziare nuova innovazione. 6 Marina Mancini
  • 7. Pillole di CAD Cittadini e imprese sono titolari di un diritto Quale diritto: possono esigere l’uso dell’ICT nei rapporti con la PA Quali PA: tutte quelle indicate nel d. lgs 165/2001, più le partecipate con totale o prevalente capitale pubblico. Quali difficoltà all’esercizio del diritto: digital divide (Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle Pubbliche Amministrazioni - art. 8, D. lgs. n. 82/2005) La tutela del diritto all’uso è del giudice amministrativo (TAR) 7 Marina Mancini
  • 8. CAD e DIRITTI Art. 3 Diritto all’uso delle tecnologie Art. 6 Diritto all’uso della posta elettronica certificata Art. 5 Diritto all’effettuazione dei pagamenti on line Art. 9 E-democracy Art. 50 Disponibilità dell’informazione pubblica Art. 52 Accesso telematico agli atti amministrativi Artt. 54 – 57 Siti web delle PA Marina Mancini 8
  • 9. CAD art. 3 diritto all’uso delle tecnologie 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni (tutte le PA come da d.lgs 165/2001 + società partecipate come art. 1 c. 5 legge 311/2004 art. 2 c.2 CAD) ABROGATO ART.1- bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle Amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa . Marina Mancini 9
  • 10. Pillole di CAD Le Pa devono: provvedere all’adeguamento tecnologico ed organizzativo per la piena attuazione normativa in materia di digitalizzazione (CAD, protocollo informatico, Pec, firma digitale…) Conservare i dati e permettere la leggibilità dei documenti; (Il processo di Conservazione può essere certificato anche da soggetti privati. I Conservatori possono essere accreditati presso DigitPA) hanno libertà delle forme e autonomia organizzativa Non possono invocare difficoltà organizzative (CdS, VI, sent. 635/1998); 10 Marina Mancini
  • 11. Pillole di CAD Art. 5 Pagamenti verso le PA deve essere consentito il pagamento per via telematica, anche attraverso intermediari privati di servizi; Possibili strumenti di pagamento: carte di debito/credito, prepagate, altri strumenti elettronici di pagamento art. 5 bis La comunicazione tra imprese e PA deve avvenire utilizzando esclusivamente le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (DigitPa controllerà) Art. 10 Il SUAP deve erogare i propri servizi verso l’utenza in via telematica 11 Marina Mancini
  • 12. Pillole di CAD Art. 6 PEC per le comunicazioni telematiche con la PA e tra PA si usa la PEC (la consultazione degli indirizzi PEC e l’estrazione degli elenchi da parte delle PA è effettuata sulla base di regole tecniche che emanate da DigitPA) Art.7 Soddisfazione dell’utenza I cittadini possono valutare l’operato dell’amministrazione, la qualità e l’efficacia dei servizi erogati in rete Marina Mancini 12
  • 13. Pillole di CAD Art. 12 L’attuazione delle disposizioni del CAD è rilevante ai fini della misurazione e valutazione delle performance dei dirigenti Art. 15 Nella valutazione dei progetti ICT si deve tener conto dei risparmi effettivi, nonché dei costi e delle economie (le Pa quantifica annualmente i risparmi (riforma Brunetta) 13
  • 14. Il CAD per cittadini ed imprese Con il CAD nasce il diritto all’uso delle nuove tecnologie nei rapporti con le pubbliche amministrazioni Marina Mancini 14
  • 15. Trasparenza - Open Data art. 11 D. Lgs. n. 150/2009 La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. I “dati” si chiamano così perché vanno dati altrimenti si chiamerebbero “tenuti” (da twitter) Marina Mancini 15
  • 16. art. 50, comma 1, D. lgs. n. 82/2005 I dati delle Pubbliche Amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni e dai privati. Marina Mancini 16
  • 17. I tempi di attuazione In coerenza con il Piano e‐Gov 2012, l’orizzonte temporale dell’intervento è il 2012. Nel giro di 18 mesi, attraverso computer e Internet, famiglie e imprese potranno colloquiare con tutte le amministrazioni locali e centrali. Marina Mancini 17
  • 18. Orizzonte temporale Entro 3 mesi Le PA utilizzano la PEC per le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna Entro 4 mesi Le PA individuano un unico ufficio responsabile dell’attività ICT Entro 6 mesi Le PA centrali pubblicano sui siti istituzionali i bandi di concorso Le amministrazioni consentono ovunque i pagamenti ad esse spettanti per via telematica Le amministrazioni e le imprese comunicano tra loro esclusivamente per via telematica Marina Mancini 18
  • 19. Orizzonte temporale Entro 12 mesi Dematerializzazione dei documenti della PA: saranno emanate regole tecniche per dare piena validità alle copie cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti informatici, Archivi informatizzati: si emanano le regole tecniche per la conservazione sostitutiva dei documenti in forma digitale Le PA non potranno richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali Il cittadino fornisce una sola volta i propri dati alla PA. Sarà onere delle amministrazioni (in possesso dei dati) assicurare, tramite convenzioni, l’accessibilità delle informazioni alle altre amministrazioni richiedenti. 19 Marina Mancini
  • 20. Orizzonte temporale Entro 12 mesi Definite le basi di dati di interesse nazionale Emanate tutte le regole tecniche previste dal CAD Le regole del nuovo CAD si applicheranno, mediante un apposito DPCM, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Amministrazione finanziaria Entro 15 mesi Le PA predispongono appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività Marina Mancini 20
  • 21. Un po’ di storia – Evoluzione normativa Raccomandazione 19/2001 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa Le istituzioni e le amministrazioni pubbliche devono ristabilire il contatto con i cittadini e rispondere loro in modo nuovo, al fine di mantenere la legittimità del processo decisionale. I cittadini hanno il diritto di partecipare alle decisioni che li riguardano. Marina Mancini 21
  • 22. Un po’ di storia – Evoluzione normativa Raccomandazione 19/2001 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa Devono essere pienamente utilizzate le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (all. II, lett. c), n.3) Marina Mancini 22
  • 23. Un po’ di storia – Evoluzione normativa Legge n. 241 del 7 agosto 1990, art. 3 –bis Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le Amministrazioni Pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste e i privati” Marina Mancini 23
  • 24. Un po’ di storia – Evoluzione normativa Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Legge Stanca) D. lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 (SPC – Sistema pubblico di connettività Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione) CAD d. lgs. 82/2005 Nuovo CAD d.lgs. 235/2010 Marina Mancini 24
  • 25. Accessibilità Usabilità Art. 53 CAD Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Stanca) DPR 1 marzo 2005, n.75 (reg. attuazione legge 4/2004) DM 8 luglio 2005 (Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici) Marina Mancini 25
  • 26. Contenuti minimi dei siti PA art. 54 Art. 54 del CAD contiene una serie di contenuti minimi obbligatori per i siti delle PA. Tale aspetto viene considerato ai fini della valutazione dei dirigenti Le Pa sono tenute ad adottare strumenti per la rilevazione immediata e sicura del giudizio dei propri “clienti” sui servizi online customer satisfaction 26
  • 27. Contenuti minimi dei siti PA art. 54 L’organigramma completo a) L’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, il termine del procedimento, il RUP (241/90) b) Le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti (241/90) c) L’elenco delle caselle di posta elettronica + le PEC d) Pubblicazioni/Informazioni/comunicazioni ( L.241/90 mm1 e L. 150/2000)* e) L’elenco dei bandi e concorsi f) L’elenco dei servizi attivi e di prossima attivazione 27 L’elenco dei compensi Marina Mancini
  • 28. Diapositiva 27 mm1 e direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione marina; 11/06/2011
  • 29. Contenuti minimi dei siti PA art. 54 Le Pa centrali comunicano in via telematica al Dipartimento funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri i seguenti dati, che verranno pubblicati sul sito del Min. Pa b) elenco tipologie di procedimento, termine, il RUP c) Scadenze e modalità di adempimento g) Elenco dei servizi forniti in rete g-bis) Bandi di concorso Tale aspetto viene considerato ai fini della valutazione dei dirigenti Marina Mancini 28
  • 30. Contenuti minimi dei siti PA – art. 54 Le PA pubblicano almeno un indirizzo PEC indicando i tempi di risposta. Le PA devono pubblicare un registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico con strumenti di verifica a distanza per la visualizzazione da parte del cittadino delle pratiche che lo riguardano.(Entro il 31/12/2009 L.69/09 ) I dati pubblici presenti sui siti delle PA sono fruibili gratuitamente senza necessità di identificazione 29 Marina Mancini
  • 31. Contenuti minimi dei siti PA – art. 54 Di PEC se ne parla già all’Art. 34 Legge 69/2009, che ha introdotto il comma 2-ter e 2-quater all'articolo 54 del CAD in materia di contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti erano tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili. Marina Mancini 30
  • 32. Contenuti minimi dei siti PA – art. 54 Le Pa garantiscono che i dati pubblicati nei rispettivi siti web siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale (art. 32 L.69/2009 – albi pretori on line) Marina Mancini 31
  • 33. Pubblicazione di moduli/formulari •Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari” •la mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione delle performance 32 Marina Mancini
  • 34. Ancora sui dati Art. 50-58 - Scambio di dati fra amministrazioni Qualunque dato trattato da una PA è reso accessibile e fruibile ad altre PA per lo svolgimento di compiti istituzionali Le amministrazioni titolari di dati predispongono apposite convenzioni aperte per assicurare l’accessibilità dei dati I dati sono disponibili gratuitamente, eventuali elaborazioni dei dati possono essere remunerate 33 Marina Mancini
  • 35. basi di dati di interesse nazionale Art. 60 Repertorio nazionale dei dati territoriali Indice nazionale delle anagrafi Casellario giudiziale Registro delle imprese Banca dati nazionale dei contratti pubblici Archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo 34 Marina Mancini
  • 36. Accesso ai servizi in rete: Identificazione informatica Art. 64 Per offrire servizi in rete con sicurezza ed affidabilità, è necessario avere la certezza che ad un nome-utente e password sia associato univocamente un soggetto fisico o giuridico - cittadino o azienda. Ciò avviene attraverso la validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad esso, consentendone l’individuazione nei sistemi informativi Strumenti per ottenere l’identificazione informatica: la carta di identità elettronica (CIE) carta nazionale dei servizi (CNS), strumenti diversi per individuare il soggetto richiedente, purché ne consentano l’identificazione in modo univoco Marina Mancini 35
  • 37. Istanze alle PA Vengono limitati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale e si prevede l’utilizzo di strumenti di firma più semplici, senza pregiudizio di sicurezza e attendibilità; in particolare le istanze possono essere trasmesse da tutte le caselle PEC rilasciate previa identificazione del titolare. Tramite PEC potranno essere effettuate anche le diffide necessarie per avviare una class action 36
  • 38. Istanze e dichiarazioni presentate alle PA per via telematica Art 65 c e c-bis: le istanze presentate alle Pa sono valide se: sottoscritte con firma digitale il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato Sono presentate mediante CIE o CNS; autore identificato informaticamente c. 3 art. 38, DPR 445/2000 (invio dell’istanza con copia fotostatica del documento di identità) Invio tramite casella di PEC purché le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica Marina Mancini 37
  • 39. Firma elettronica Il CAD individua 4 tipi di firma: La firma elettronica, la firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata, la firma digitale. La firma elettronica è l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati con metodi di identificazione informatica. Marina Mancini 38
  • 40. Firma elettronica avanzata È l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi ad un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi con i quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati INTRODOTTA PER LA PRIMA VOLTA DAL CAD Ha piena validità legale Marina Mancini 39
  • 41. Firma elettronica qualificata Una firma elettronica qualificata è definita come la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. Marina Mancini 40
  • 42. Firma digitale Art. 24 E’ una firma elettronica che garantisce con sicurezza l’identificazione di chi firma e la sua volontà di firmare. Questa firma può sostituire per sempre sigilli, punzoni, timbri ecc Per rendere più sicura la firma elettronica questa deve essere certificata da un certificato qualificato da un ente certificatore e su un sistema di chiavi crittografate che risponda ai requisiti di legge e che si faccia garante dell’affidabilità della firma. SARANNO EMANATE NUOVE REGOLE TECNICHE Marina Mancini 41
  • 43. Differenza tra firma digitale e firma elettronica Marina Mancini Da wikipedia 42
  • 44. Riepilogo firme Firma Insieme di dati elettronica Firma elettronica avanzata FE + Connessione univoca con il soggetto, controllo esclusivo Firma elettronica FEA + Certificato qualificata qualificato Firma FEA + certificato digitale qualificato + crittigrafia 43 Marina Mancini
  • 45. Dematerializzazione dei documenti Si sviluppa il processo di dematerializzazione dei documenti prevedendo che le PA debbano formare gli originali dei propri documenti utilizzando le tecnologie informatiche e viene conseguentemente riordinata anche la disciplina delle copie e dei documenti informatici e amministrativi Marina Mancini 44
  • 46. Documento informatico documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti opposto al documento analogico. Art.21 il d.i., cui è apposta la firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle caratteristiche oggettive di sicurezza, qualità, integrità e immodificabilità. Le scritture private sono sottoscritte con firma elettronica qualificata o firma digitale. Le regole tecniche per la gestione del d.i. sono stabilite dall’art. 71 Marina Mancini 45
  • 47. Validità dei documenti Art. 20- 23 Il nuovo CAD introduce un sistema di contrassegno generato elettronicamente e stampato direttamente dal cittadino dal proprio pc per sancire la conformità dei documenti cartacei a quelli digitali Marina Mancini 46
  • 48. Copia informatica di documento analogico copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto - In sostanza una scansione OCR VALIDITA’ Con attestazione di conformità stessa efficacia probatoria degli originali Senza attestazione di conformità, stessa efficacia probatoria degli originali se non espressamente disconosciuta Nel caso di documenti della PA è sempre richiesta l’attestazione di conformità da parte del pubblico ufficiale Marina Mancini 47
  • 49. Documento informatico e copie Documento informatico copia analogica di documento informatico: il documento su carta avente contenuto identico a quello del documento informatico da cui è tratto. Copie analogiche di documenti informatici Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato Marina Mancini 48
  • 50. Protocollo informatico ART. 40-bis Formano oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell’art. 53 del DPR 445/2000 le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all’articolo 65 in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71. Saranno protocollate in via informatica tutte le comunicazioni inviata tramite posta elettronica certificata tra le pubbliche amministrazioni e tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini o le imprese Marina Mancini 49
  • 51. Procedimento e fascicolo informatico Art. 41 L’amministrazione titolare del procedimento è tenuta a raccogliere gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo in un fascicolo informatico, dotato di un apposito identificativo. Al Fascicolo informatico possono accedere i cittadini ai sensi delle L. 241/90, anche in maniera telematica. Marina Mancini 50
  • 52. Conservazione dei documenti Art. 43-44 I documenti, ed ogni atto di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo siano effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. Saranno emanate nuove regole tecniche Marina Mancini 51
  • 53. Requisiti per la conservazione dei documenti informatici Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura: l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento; l'integrità del documento; la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari; il rispetto delle misure di sicurezza Marina Mancini 52
  • 54. Conservazione dei documenti informatici Art. 44 - E’ istituita la figura del responsabile della conservazione dei documenti informatici che opera in accordo con il responsabile del trattamento dei dati personali ed il responsabile del protocollo informatico Il responsabile della conservazione dei documenti informatici può avvalersi di soggetti esterni pubblici o privati per la conservazione dei documenti che offrano garanzie tecnologiche ed organizzative. 53 Marina Mancini
  • 55. Conservatori accreditati Viene quindi introdotta la figura dei Conservatori accreditati soggetti che ottengono da DigitPA il riconoscimento del possesso dei requisiti di sicurezza ed affidabilità per effettuare il processo e la conservazione dei documenti informatici 54
  • 56. PEC art. 47 - 48 Le amministrazioni: devono utilizzare la posta certificata per tutte le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una di consegna – tipo raccomandata A/R – verso cittadini, professionisti, imprese che hanno preventivamente comunicato il proprio di indirizzo di PEC; devono pubblicare i propri indirizzi PEC nell’Indice delle Pubbliche amministrazioni, che costituisce la rubrica degli indirizzi delle amministrazioni, accessibile e consultabile da tutti all’indirizzo www.indicepa.gov.it; I cittadini: accettano automaticamente l’invio di atti e provvedimenti che li riguardano da parte delle pubbliche amministrazioni una volta dichiarato il proprio indirizzo PEC Gli indirizzi di PEC dei diversi enti all’indirizzo: www.indicepa.gov.it . Le comunicazioni inviate via PEC devono essere protocollate Marina Mancini 55
  • 57. PEC Le istanze possono essere inviate da tutte le caselle PEC rilasciate previa identificazione del titolare Le amministrazioni possono accedere agli elenchi di titolari di casella PEC (regole tecniche con Garante) Ad aprile 2010 è stata avviata l’iniziativa CEC-PAC Postacertificat@: PEC gratuita ai cittadini per le comunicazioni con le PA iscritte all’indice IPA www.indicepa.gov.it In fase di realizzazione: PEC per i dipendenti pubblici Marina Mancini 56
  • 58. Sistema pubblico di connettività Art. 73 - SPC: è un insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione Assicura il coordinamento informativo ed informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuove l’omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati Partecipano ad SPC tutte le amministrazioni di cui all'art. 1 c.2, del d. lgs 165/2001 Marina Mancini 57
  • 59. Sicurezza digitale Art. 51 Il CAD contiene disposizioni importanti sia sulla continuità operativa, sia sul disaster recovery (Una calamità improvvisa e non pianificata che causa gravi danni o perdite es: anche un guasto critico nel server). Le Pa dovranno predisporre appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire servizi ed il ritorno alla normale operatività. Marina Mancini 58
  • 60. Continuità operativa La pubblica amministrazione è tenuta ad assicurare la continuità dei propri servizi per garantire il corretto svolgimento della vita nel Paese (art. 97 della Costituzione ed il principio di buon andamento dell'amministrazione, da rispettare anche se si utilizzano tecnologie ICT) Da DigitPA: Continuità operativa : insieme di attività volte a minimizzare gli effetti distruttivi di un evento che ha colpito una organizzazione o parte di essa con l'obiettivo di garantire la continuità delle attività in generale. Disaster Recovery : insieme di attività volte a ripristinare lo stato del sistema informatico o parte di esso, compresi gli aspetti fisici e organizzativi e le persone necessarie per il suo funzionamento, con l'obiettivo di riportarlo alle condizioni antecedenti a un evento disastroso. Marina Mancini 59
  • 61. Piani Piano di continuità operativa - Piano di disaster recovery Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di continuità operativa con cadenza biennale I piani sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica Sugli studi è obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA” 60
  • 62. Ogni piano deve definire: dove si identificano gli elementi fisici: sedi,data center, elementi funzionali: servizi dell’organizzazione coperti dal piano Ruoli e responsabilità nella gestione dell’emergenza, Criteri di attivazione delle procedure di emergenza reperibilità del personale chiave modalità di comunicazione ai dipendenti modalità di comunicazione agli esterni interessati Modalità di verifica e di aggiornamento del Piano 61
  • 63. Punti di debolezza del CAD Wikipedia alla voce CAD così riassume le critiche al Codice: il Codice conterrebbe numerose enunciazioni di principio, spesso piuttosto solenni, senza accompagnarle però con disposizioni operative che ne consentano la concreta attuazione; il Codice avrebbe scorporato un assetto normativo che già era organico: la disciplina del documento informatico, secondo tale opinione, trovava, infatti, la propria sede naturale nel "testo unico sulla documentazione amministrativa" (DPR 445/2000), dove l'atto elettronico era disciplinato contestualmente all'atto cartaceo in un regime di perfetta alternatività tra i due supporti; con il Codice sarebbe degenerato l'intento iniziale di usare l'informatica come strumento per la semplificazione amministrativa, facendo diventare la digitalizzazione un fine a sé stante, sottovalutando i rischi di un passaggio non sufficientemente graduale dal cartaceo all'elettronico, primo fra tutti l'acuirsi del digital divide fra cittadini dotati di confidenza con lo strumento informatico, e cittadini che per ragioni sociali o anagrafiche hanno difficoltà a rapportarsi telematicamente con l'amministrazione. Marina Mancini 62
  • 64. Punti di debolezza del CAD enunciazioni di principio solenni Diritti = Obbligo Semplificare: “tecnologizzare la burocrazia” Marina Mancini 63
  • 65. Conclusione CAD La semplificazione dell'accesso informatico può portare ad una vera e propria nuova cultura della partecipazione e dell’uguaglianza! Siamo pronti per questo? Buona applicazione del CAD 64
  • 66. Piano di comunicazione del CAD Per informazioni: informacad@lineaamica.gov.it Numero verde: 803001 65
  • 67. Sitografia e fonti http://www.e2012.gov.it/egov2012/index.php http://www.pubbliaccesso.gov.it http://www.digitpa.gov.it http://www.indicepa.gov.it/ http://www.wikipedia.it http://www.webaccessibile.org http://www.indicepa.gov.it https://www.postacertificata.gov.it Marina Mancini 66
  • 68. GRAZIE PER L’ATTENZIONE Marina Mancini marina@marinamancini.it 67