2. Storia del CAD
È stato emanato con d. lgs , n. 82 del 7/3/2005, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale 112 del 16/5/2005,
E’ entrato in vigore il 1 gennaio 2006.
Nel 2006 il Codice è stato oggetto di una serie di correttivi, disposti con il
decreto legislativo . 159/2006.
Il decreto correttivo traspone nel "corpus" del Codice l'intero testo del d. lgs
n. 42/2005 (abrogato), disciplinante il Sistema Pubblico di Connettività e la
Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni.
Anche l'art. 16 del Decreto anti-crisi (Decreto legge 185/2008, oggi
convertito in Legge n. 2/2009) ha modificato i commi 4 e 5 dell'art. 23,
prevedendo per la copia firmata digitalmente lo stesso valore dell'originale
senza obbligo di autentica da parte di notaio o di altro pubblico ufficiale.
Altre modifiche sono state introdotte dalla legge n. 69/2009 e dalla legge
102/2009
Successivamente, importanti modifiche ed integrazioni sono state introdotte
dal decreto legislativo n. 235/2010 del 30 dicembre 2010.
Sono stati modificati 53 articoli su 92 originari
2
Marina Mancini
3. Struttura del CAD
Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n.
235/2010 il CAD si compone di 92 articoli, suddivisi in 9
capi
Si tratta in parte di disposizioni già presenti nella
normativa previgente, talvolta riportate alla lettera,
talvolta riprese con sostanziali modifiche, in parte di
norme emanate ex novo.
Rientrano nella prima categoria, per esempio, le norme
sulla firma digitale e sui certificatori (trasposte dal Testo
Unico n. 445 del 2000)
Sono ex-novo le norme di principio sul diritto all'uso delle
tecnologie nei rapporti con la pubblica amministrazione,
e le disposizioni sui siti internet istituzionali.
Marina Mancini 3
5. PERCHE’ IL CAD
Le PA italiane hanno un punto di riferimento primario
nel Codice dell'Amministrazione Digitale, per
trasformare le potenzialità dell'innovazione
tecnologica in maggiore efficienza, efficacia e
soddisfazione dei cittadini e delle imprese. Grazie
al Codice è possibile attuare quel processo di
digitalizzazione delle attività amministrative che
costituisce il presupposto per una reale
modernizzazione degli Enti pubblici. Tale processo
richiede una estesa adozione del documento
informatico, oltre che degli strumenti necessari per
gestirlo*.
Marina Mancini *da DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della PA ex CNIPA 5
6. Decreto Legislativo 235/2010
Il d.lgs 235/10, entrato in vigore all’inizio del
2011, ha apportato significative novità al CAD,
in termini di azioni concrete, obblighi e
scadenze per le PA.
Al centro delle novità introdotte, la stretta
correlazione fra l’innovazione dei processi
amministrativi e la valutazione del personale
delle amministrazioni, con la possibilità di
riutilizzare i risparmi ottenuti attraverso
l’innovazione tecnologica per incentivare il
personale interessato e per finanziare nuova
innovazione. 6
Marina Mancini
7. Pillole di CAD
Cittadini e imprese sono titolari di un diritto
Quale diritto: possono esigere l’uso dell’ICT nei
rapporti con la PA
Quali PA: tutte quelle indicate nel d. lgs 165/2001,
più le partecipate con totale o prevalente capitale
pubblico.
Quali difficoltà all’esercizio del diritto: digital
divide (Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione
informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di
esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle Pubbliche
Amministrazioni - art. 8, D. lgs. n. 82/2005)
La tutela del diritto all’uso è del giudice
amministrativo (TAR) 7
Marina Mancini
8. CAD e DIRITTI
Art. 3 Diritto all’uso delle tecnologie
Art. 6 Diritto all’uso della posta elettronica
certificata
Art. 5 Diritto all’effettuazione dei pagamenti on
line
Art. 9 E-democracy
Art. 50 Disponibilità dell’informazione pubblica
Art. 52 Accesso telematico agli atti amministrativi
Artt. 54 – 57 Siti web delle PA
Marina Mancini 8
9. CAD art. 3 diritto all’uso delle
tecnologie
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a
richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con le Pubbliche
Amministrazioni (tutte le PA come da d.lgs
165/2001 + società partecipate come art. 1 c. 5
legge 311/2004 art. 2 c.2 CAD)
ABROGATO ART.1- bis. Il principio di cui al comma 1
si applica alle Amministrazioni regionali e locali nei limiti
delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e
nel rispetto della loro autonomia normativa .
Marina Mancini 9
10. Pillole di CAD
Le Pa devono:
provvedere all’adeguamento tecnologico ed
organizzativo per la piena attuazione normativa in
materia di digitalizzazione (CAD, protocollo
informatico, Pec, firma digitale…)
Conservare i dati e permettere la leggibilità dei
documenti; (Il processo di Conservazione può essere
certificato anche da soggetti privati. I Conservatori
possono essere accreditati presso DigitPA)
hanno libertà delle forme e autonomia organizzativa
Non possono invocare difficoltà organizzative (CdS,
VI, sent. 635/1998);
10
Marina Mancini
11. Pillole di CAD
Art. 5 Pagamenti verso le PA deve essere
consentito il pagamento per via telematica, anche
attraverso intermediari privati di servizi; Possibili
strumenti di pagamento: carte di debito/credito,
prepagate, altri strumenti elettronici di pagamento
art. 5 bis La comunicazione tra imprese e PA deve
avvenire utilizzando esclusivamente le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (DigitPa
controllerà)
Art. 10 Il SUAP deve erogare i propri servizi verso
l’utenza in via telematica 11
Marina Mancini
12. Pillole di CAD
Art. 6 PEC per le comunicazioni
telematiche con la PA e tra PA si usa la
PEC (la consultazione degli indirizzi PEC e
l’estrazione degli elenchi da parte delle PA è
effettuata sulla base di regole tecniche che
emanate da DigitPA)
Art.7 Soddisfazione dell’utenza I cittadini
possono valutare l’operato dell’amministrazione,
la qualità e l’efficacia dei servizi erogati in rete
Marina Mancini 12
13. Pillole di CAD
Art. 12 L’attuazione delle disposizioni
del CAD è rilevante ai fini della
misurazione e valutazione delle
performance dei dirigenti
Art. 15 Nella valutazione dei progetti
ICT si deve tener conto dei risparmi
effettivi, nonché dei costi e delle
economie (le Pa quantifica
annualmente i risparmi (riforma Brunetta)
13
14. Il CAD per cittadini ed imprese
Con il CAD nasce il diritto
all’uso delle nuove
tecnologie nei rapporti con
le pubbliche amministrazioni
Marina Mancini 14
15. Trasparenza - Open Data
art. 11 D. Lgs. n. 150/2009
La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso
lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle
amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni
aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti
gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento
e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione.
I “dati” si chiamano così perché vanno dati
altrimenti si chiamerebbero “tenuti”
(da twitter)
Marina Mancini 15
16. art. 50, comma 1, D. lgs. n. 82/2005
I dati delle Pubbliche Amministrazioni sono
formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l’uso delle
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione che ne consentano la
fruizione e riutilizzazione, alle condizioni
fissate dall’ordinamento, da parte delle
altre Pubbliche Amministrazioni e dai
privati.
Marina Mancini 16
17. I tempi di attuazione
In coerenza con il Piano e‐Gov 2012,
l’orizzonte temporale dell’intervento
è il 2012.
Nel giro di 18 mesi, attraverso
computer e Internet, famiglie e
imprese potranno colloquiare con tutte
le amministrazioni locali e centrali.
Marina Mancini 17
18. Orizzonte temporale
Entro 3 mesi
Le PA utilizzano la PEC per le comunicazioni che richiedono
una ricevuta di consegna
Entro 4 mesi
Le PA individuano un unico ufficio responsabile
dell’attività ICT
Entro 6 mesi
Le PA centrali pubblicano sui siti istituzionali i bandi di
concorso
Le amministrazioni consentono ovunque i pagamenti ad
esse spettanti per via telematica
Le amministrazioni e le imprese comunicano tra loro
esclusivamente per via telematica
Marina Mancini 18
19. Orizzonte temporale
Entro 12 mesi
Dematerializzazione dei documenti della PA: saranno
emanate regole tecniche per dare piena validità alle copie
cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti
informatici,
Archivi informatizzati: si emanano le regole tecniche per
la conservazione sostitutiva dei documenti in forma
digitale
Le PA non potranno richiedere l’uso di moduli e formulari
che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali
Il cittadino fornisce una sola volta i propri dati alla PA.
Sarà onere delle amministrazioni (in possesso dei dati)
assicurare, tramite convenzioni, l’accessibilità delle
informazioni alle altre amministrazioni richiedenti. 19
Marina Mancini
20. Orizzonte temporale
Entro 12 mesi
Definite le basi di dati di interesse nazionale
Emanate tutte le regole tecniche previste dal CAD
Le regole del nuovo CAD si applicheranno, mediante un apposito
DPCM, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
all’Amministrazione finanziaria
Entro 15 mesi
Le PA predispongono appositi piani di emergenza idonei
ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità
delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il
ritorno alla normale operatività
Marina Mancini 20
21. Un po’ di storia – Evoluzione normativa
Raccomandazione 19/2001 del Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa
Le istituzioni e le amministrazioni pubbliche
devono ristabilire il contatto con i cittadini e
rispondere loro in modo nuovo, al fine di
mantenere la legittimità del processo
decisionale. I cittadini hanno il diritto di
partecipare alle decisioni che li riguardano.
Marina Mancini 21
22. Un po’ di storia – Evoluzione normativa
Raccomandazione 19/2001 del Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa
Devono essere pienamente utilizzate le
nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (all. II, lett. c), n.3)
Marina Mancini 22
23. Un po’ di storia – Evoluzione normativa
Legge n. 241 del 7 agosto 1990,
art. 3 –bis
Per conseguire maggiore efficienza
nella loro attività, le Amministrazioni
Pubbliche incentivano l’uso della
telematica, nei rapporti interni, tra le
diverse Amministrazioni e tra queste e
i privati”
Marina Mancini 23
24. Un po’ di storia – Evoluzione normativa
Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Legge Stanca)
D. lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 (SPC – Sistema
pubblico di connettività
Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo
sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio
informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per
assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione
applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la
sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e
l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica
amministrazione)
CAD d. lgs. 82/2005
Nuovo CAD d.lgs. 235/2010
Marina Mancini 24
25. Accessibilità Usabilità
Art. 53 CAD
Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali
su reti telematiche che rispettano i princìpi di
accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità,
anche da parte delle persone disabili, completezza di
informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità,
semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed
interoperabilità.
Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Stanca)
DPR 1 marzo 2005, n.75 (reg. attuazione legge 4/2004)
DM 8 luglio 2005 (Requisiti tecnici e i diversi livelli per
l'accessibilità agli strumenti informatici)
Marina Mancini 25
26. Contenuti minimi dei siti PA art. 54
Art. 54 del CAD contiene una serie di
contenuti minimi obbligatori per i siti
delle PA.
Tale aspetto viene considerato ai fini
della valutazione dei dirigenti
Le Pa sono tenute ad adottare
strumenti per la rilevazione immediata
e sicura del giudizio dei propri “clienti”
sui servizi online customer
satisfaction
26
27. Contenuti minimi dei siti PA art. 54
L’organigramma completo
a) L’elenco delle tipologie di procedimento svolte da
ciascun ufficio, il termine del procedimento, il RUP
(241/90)
b) Le scadenze e le modalità di adempimento dei
procedimenti (241/90)
c) L’elenco delle caselle di posta elettronica + le PEC
d) Pubblicazioni/Informazioni/comunicazioni ( L.241/90
mm1
e L. 150/2000)*
e) L’elenco dei bandi e concorsi
f) L’elenco dei servizi attivi e di prossima attivazione
27
L’elenco dei compensi
Marina Mancini
28. Diapositiva 27
mm1 e direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti di una pubblica amministrazione
marina; 11/06/2011
29. Contenuti minimi dei siti PA art. 54
Le Pa centrali comunicano in via telematica al
Dipartimento funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri i seguenti dati, che verranno
pubblicati sul sito del Min. Pa
b) elenco tipologie di procedimento, termine, il RUP
c) Scadenze e modalità di adempimento
g) Elenco dei servizi forniti in rete
g-bis) Bandi di concorso
Tale aspetto viene considerato ai
fini della valutazione dei dirigenti
Marina Mancini 28
30. Contenuti minimi dei siti PA – art. 54
Le PA pubblicano almeno un indirizzo PEC
indicando i tempi di risposta.
Le PA devono pubblicare un registro dei
processi automatizzati rivolti al pubblico con
strumenti di verifica a distanza per la
visualizzazione da parte del cittadino delle
pratiche che lo riguardano.(Entro il 31/12/2009 L.69/09 )
I dati pubblici presenti sui siti delle PA sono fruibili
gratuitamente senza necessità di identificazione
29
Marina Mancini
31. Contenuti minimi dei siti PA – art. 54
Di PEC se ne parla già all’Art. 34 Legge 69/2009,
che ha introdotto il comma 2-ter e 2-quater all'articolo
54 del CAD in materia di contenuto dei siti delle
pubbliche amministrazioni.
Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche
che già dispongono di propri siti erano tenute a
pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un
indirizzo di posta elettronica certificata a cui il
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai
sensi del presente codice. Le amministrazioni devono
altresì assicurare un servizio che renda noti al
pubblico i tempi di risposta, le modalità di
lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
Marina Mancini 30
32. Contenuti minimi dei siti PA – art. 54
Le Pa garantiscono che i dati pubblicati
nei rispettivi siti web siano conformi e
corrispondenti alle informazioni
contenute nei provvedimenti
amministrativi originali dei quali si
fornisce comunicazione tramite il sito.
La pubblicazione telematica produce
effetti di pubblicità legale
(art. 32 L.69/2009 – albi pretori on line)
Marina Mancini 31
33. Pubblicazione di moduli/formulari
•Le pubbliche amministrazioni non possono
richiedere l’uso di moduli e formulari che
non siano stati pubblicati; in caso di omessa
pubblicazione, i relativi procedimenti
possono essere avviati anche in assenza dei
suddetti moduli o formulari”
•la mancata pubblicazione è rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione delle performance
32
Marina Mancini
34. Ancora sui dati
Art. 50-58 - Scambio di dati fra amministrazioni
Qualunque dato trattato da una PA è reso
accessibile e fruibile ad altre PA per lo svolgimento
di compiti istituzionali
Le amministrazioni titolari di dati predispongono
apposite convenzioni aperte per assicurare
l’accessibilità dei dati
I dati sono disponibili gratuitamente, eventuali
elaborazioni dei dati possono essere remunerate
33
Marina Mancini
35. basi di dati di interesse nazionale
Art. 60
Repertorio nazionale dei dati territoriali
Indice nazionale delle anagrafi
Casellario giudiziale
Registro delle imprese
Banca dati nazionale dei contratti pubblici
Archivi automatizzati in materia di
immigrazione e di asilo
34
Marina Mancini
36. Accesso ai servizi in rete:
Identificazione informatica
Art. 64 Per offrire servizi in rete con sicurezza ed
affidabilità, è necessario avere la certezza che ad
un nome-utente e password sia associato
univocamente un soggetto fisico o giuridico -
cittadino o azienda.
Ciò avviene attraverso la validazione dell’insieme
di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad
esso, consentendone l’individuazione nei sistemi
informativi
Strumenti per ottenere l’identificazione informatica:
la carta di identità elettronica (CIE)
carta nazionale dei servizi (CNS),
strumenti diversi per individuare il soggetto richiedente, purché
ne consentano l’identificazione in modo univoco
Marina Mancini 35
37. Istanze alle PA
Vengono limitati i casi in cui è richiesta la
sottoscrizione mediante firma digitale e si
prevede l’utilizzo di strumenti di firma più
semplici, senza pregiudizio di sicurezza e
attendibilità; in particolare le istanze possono
essere trasmesse da tutte le caselle PEC
rilasciate previa identificazione del titolare.
Tramite PEC potranno essere effettuate anche le
diffide necessarie per avviare una class action
36
38. Istanze e dichiarazioni presentate alle PA per
via telematica
Art 65 c e c-bis: le istanze presentate alle
Pa sono valide se:
sottoscritte con firma digitale il cui certificato è
rilasciato da un certificatore accreditato
Sono presentate mediante CIE o CNS;
autore identificato informaticamente
c. 3 art. 38, DPR 445/2000 (invio dell’istanza con
copia fotostatica del documento di identità)
Invio tramite casella di PEC purché le credenziali
di accesso siano state rilasciate previa
identificazione del titolare, anche per via
telematica
Marina Mancini 37
39. Firma elettronica
Il CAD individua 4 tipi di firma:
La firma elettronica, la firma elettronica
avanzata, la firma elettronica qualificata, la firma
digitale.
La firma elettronica è l’insieme dei dati in
forma elettronica, allegati oppure connessi
tramite associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati con metodi di
identificazione informatica.
Marina Mancini 38
40. Firma elettronica avanzata
È l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati
oppure connessi ad un documento informatico
che consentono l’identificazione del firmatario
del documento e garantiscono la connessione
univoca al firmatario, creata con mezzi con i
quali il firmatario può conservare un controllo
esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si
riferisce in modo da consentire di rilevare se i
dati stessi siano stati successivamente modificati
INTRODOTTA PER LA PRIMA VOLTA DAL CAD
Ha piena validità legale
Marina Mancini 39
41. Firma elettronica qualificata
Una firma elettronica qualificata è definita come
la firma elettronica ottenuta attraverso una
procedura informatica che garantisce la
connessione univoca al firmatario, creata con
mezzi sui quali il firmatario può conservare un
controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si
riferisce in modo da consentire di rilevare se i
dati stessi siano stati successivamente
modificati, che sia basata su un certificato
qualificato e realizzata mediante un
dispositivo sicuro per la creazione della firma.
Marina Mancini 40
42. Firma digitale
Art. 24 E’ una firma elettronica che garantisce
con sicurezza l’identificazione di chi firma e la
sua volontà di firmare. Questa firma può
sostituire per sempre sigilli, punzoni, timbri
ecc
Per rendere più sicura la firma elettronica questa
deve essere certificata da un certificato
qualificato da un ente certificatore e su un
sistema di chiavi crittografate che risponda ai
requisiti di legge e che si faccia garante
dell’affidabilità della firma. SARANNO
EMANATE NUOVE REGOLE TECNICHE
Marina Mancini 41
43. Differenza tra firma digitale e firma
elettronica
Marina Mancini Da wikipedia 42
44. Riepilogo firme
Firma Insieme di dati
elettronica
Firma
elettronica
avanzata
FE +
Connessione univoca
con il soggetto,
controllo esclusivo
Firma
elettronica FEA +
Certificato
qualificata qualificato
Firma FEA + certificato
digitale qualificato +
crittigrafia 43
Marina Mancini
45. Dematerializzazione dei documenti
Si sviluppa il processo di
dematerializzazione dei documenti
prevedendo che le PA debbano formare gli
originali dei propri documenti utilizzando le
tecnologie informatiche e viene
conseguentemente riordinata anche la
disciplina delle copie e dei documenti
informatici e amministrativi
Marina Mancini 44
46. Documento informatico
documento informatico: la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
opposto al documento analogico.
Art.21 il d.i., cui è apposta la firma elettronica, sul
piano probatorio è liberamente valutabile in
giudizio, tenuto conto delle caratteristiche oggettive
di sicurezza, qualità, integrità e immodificabilità.
Le scritture private sono sottoscritte con firma
elettronica qualificata o firma digitale.
Le regole tecniche per la gestione del d.i. sono
stabilite dall’art. 71
Marina Mancini 45
47. Validità dei documenti
Art. 20- 23 Il nuovo CAD introduce un
sistema di contrassegno generato
elettronicamente e stampato direttamente
dal cittadino dal proprio pc per sancire la
conformità dei documenti cartacei a quelli
digitali
Marina Mancini 46
48. Copia informatica di documento
analogico
copia informatica di documento analogico: il
documento informatico avente contenuto
identico a quello del documento analogico da cui
è tratto - In sostanza una scansione OCR
VALIDITA’
Con attestazione di conformità stessa efficacia probatoria
degli originali
Senza attestazione di conformità, stessa efficacia
probatoria degli originali se non espressamente
disconosciuta
Nel caso di documenti della PA è sempre richiesta
l’attestazione di conformità da parte del pubblico ufficiale
Marina Mancini 47
49. Documento informatico e copie
Documento informatico
copia analogica di documento informatico: il
documento su carta avente contenuto identico a
quello del documento informatico da cui è tratto.
Copie analogiche di documenti informatici
Le copie su supporto analogico di documento
informatico, anche sottoscritto con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa
efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte
se la loro conformità all’originale in tutte le sue
componenti è attestata da un pubblico ufficiale a
ciò autorizzato
Marina Mancini 48
50. Protocollo informatico
ART. 40-bis Formano oggetto di registrazione
di protocollo ai sensi dell’art. 53 del DPR 445/2000 le
comunicazioni che pervengono o sono
inviate dalle caselle di posta elettronica
nonché le istanze e le dichiarazioni di cui
all’articolo 65 in conformità alle regole tecniche
di cui all’articolo 71.
Saranno protocollate in via informatica tutte le
comunicazioni inviata tramite posta elettronica
certificata tra le pubbliche amministrazioni e tra
le pubbliche amministrazioni e i cittadini o le
imprese
Marina Mancini 49
51. Procedimento e fascicolo informatico
Art. 41 L’amministrazione titolare del
procedimento è tenuta a raccogliere gli
atti, i documenti e i dati del procedimento
medesimo in un fascicolo informatico,
dotato di un apposito identificativo.
Al Fascicolo informatico possono accedere
i cittadini ai sensi delle L. 241/90, anche in
maniera telematica.
Marina Mancini 50
52. Conservazione dei documenti
Art. 43-44 I documenti, ed ogni atto di cui è
prescritta la conservazione per legge o
regolamento, ove riprodotti su supporti
informatici sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge, se la riproduzione e la
conservazione nel tempo siano effettuate
in modo da garantire la conformità dei
documenti agli originali, nel rispetto delle
regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71.
Saranno emanate nuove regole tecniche
Marina Mancini 51
53. Requisiti per la conservazione dei
documenti informatici
Il sistema di conservazione dei documenti
informatici assicura:
l'identificazione certa del soggetto che ha
formato il documento;
l'integrità del documento;
la leggibilità e l'agevole reperibilità dei
documenti e delle informazioni identificative,
inclusi i dati di registrazione e di
classificazione originari;
il rispetto delle misure di sicurezza
Marina Mancini 52
54. Conservazione dei documenti
informatici
Art. 44 - E’ istituita la figura del responsabile
della conservazione dei documenti informatici
che opera in accordo con il responsabile del
trattamento dei dati personali ed il responsabile
del protocollo informatico
Il responsabile della conservazione dei
documenti informatici può avvalersi di soggetti
esterni pubblici o privati per la conservazione
dei documenti che offrano garanzie
tecnologiche ed organizzative. 53
Marina Mancini
55. Conservatori accreditati
Viene quindi introdotta la figura dei
Conservatori accreditati soggetti che
ottengono da DigitPA il riconoscimento del
possesso dei requisiti di sicurezza ed
affidabilità per effettuare il processo e la
conservazione dei documenti informatici
54
56. PEC art. 47 - 48
Le amministrazioni:
devono utilizzare la posta certificata per tutte le comunicazioni che
necessitano di una ricevuta di invio e di una di consegna – tipo
raccomandata A/R – verso cittadini, professionisti, imprese che hanno
preventivamente comunicato il proprio di indirizzo di PEC;
devono pubblicare i propri indirizzi PEC nell’Indice delle Pubbliche
amministrazioni, che costituisce la rubrica degli indirizzi delle
amministrazioni, accessibile e consultabile da tutti all’indirizzo
www.indicepa.gov.it;
I cittadini:
accettano automaticamente l’invio di atti e provvedimenti che li
riguardano da parte delle pubbliche amministrazioni una volta dichiarato
il proprio indirizzo PEC
Gli indirizzi di PEC dei diversi enti all’indirizzo: www.indicepa.gov.it .
Le comunicazioni inviate via PEC devono essere protocollate
Marina Mancini 55
57. PEC
Le istanze possono essere inviate da tutte le
caselle PEC rilasciate previa identificazione del
titolare
Le amministrazioni possono accedere agli
elenchi di titolari di casella PEC (regole tecniche
con Garante)
Ad aprile 2010 è stata avviata l’iniziativa CEC-PAC
Postacertificat@: PEC gratuita ai cittadini per le
comunicazioni con le PA iscritte all’indice IPA
www.indicepa.gov.it
In fase di realizzazione: PEC per i dipendenti pubblici
Marina Mancini 56
58. Sistema pubblico di connettività
Art. 73 - SPC: è un insieme di infrastrutture
tecnologiche e di regole tecniche, per lo
sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la
diffusione del patrimonio informativo e dei
dati della pubblica amministrazione
Assicura il coordinamento informativo ed
informatico dei dati tra le amministrazioni
centrali, regionali e locali e promuove
l’omogeneità nella elaborazione e
trasmissione dei dati
Partecipano ad SPC tutte le amministrazioni di cui
all'art. 1 c.2, del d. lgs 165/2001
Marina Mancini 57
59. Sicurezza digitale
Art. 51 Il CAD contiene disposizioni importanti
sia sulla continuità operativa, sia sul disaster
recovery (Una calamità improvvisa e non
pianificata che causa gravi danni o perdite
es: anche un guasto critico nel server).
Le Pa dovranno predisporre appositi piani di
emergenza idonei ad assicurare, in caso di
eventi disastrosi, la continuità delle operazioni
indispensabili a fornire servizi ed il ritorno alla
normale operatività.
Marina Mancini 58
60. Continuità operativa
La pubblica amministrazione è tenuta ad
assicurare la continuità dei propri servizi per
garantire il corretto svolgimento della vita nel
Paese (art. 97 della Costituzione ed il principio di buon
andamento dell'amministrazione, da rispettare anche se si
utilizzano tecnologie ICT)
Da DigitPA: Continuità operativa : insieme di attività volte a
minimizzare gli effetti distruttivi di un evento che ha colpito una
organizzazione o parte di essa con l'obiettivo di garantire la
continuità delle attività in generale. Disaster Recovery :
insieme di attività volte a ripristinare lo stato del sistema
informatico o parte di esso, compresi gli aspetti fisici e
organizzativi e le persone necessarie per il suo funzionamento,
con l'obiettivo di riportarlo alle condizioni antecedenti a un
evento disastroso.
Marina Mancini 59
61. Piani
Piano di continuità operativa - Piano di
disaster recovery
Le amministrazioni pubbliche verificano la
funzionalità del piano di continuità
operativa con cadenza biennale
I piani sono adottati da ciascuna
amministrazione sulla base di appositi e
dettagliati studi di fattibilità tecnica
Sugli studi è obbligatoriamente acquisito
il parere di DigitPA”
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62. Ogni piano deve definire:
dove si identificano gli elementi fisici: sedi,data
center,
elementi funzionali: servizi dell’organizzazione
coperti dal piano
Ruoli e responsabilità nella gestione
dell’emergenza,
Criteri di attivazione delle procedure di
emergenza
reperibilità del personale chiave
modalità di comunicazione ai dipendenti
modalità di comunicazione agli esterni interessati
Modalità di verifica e di aggiornamento del Piano
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63. Punti di debolezza del CAD
Wikipedia alla voce CAD così riassume le critiche al Codice:
il Codice conterrebbe numerose enunciazioni di principio, spesso piuttosto solenni,
senza accompagnarle però con disposizioni operative che ne consentano la concreta
attuazione;
il Codice avrebbe scorporato un assetto normativo che già era organico: la disciplina
del documento informatico, secondo tale opinione, trovava, infatti, la propria sede
naturale nel "testo unico sulla documentazione amministrativa" (DPR 445/2000),
dove l'atto elettronico era disciplinato contestualmente all'atto cartaceo in un regime
di perfetta alternatività tra i due supporti;
con il Codice sarebbe degenerato l'intento iniziale di usare l'informatica come
strumento per la semplificazione amministrativa, facendo diventare la digitalizzazione
un fine a sé stante, sottovalutando i rischi di un passaggio non sufficientemente
graduale dal cartaceo all'elettronico, primo fra tutti l'acuirsi del digital divide fra
cittadini dotati di confidenza con lo strumento informatico, e cittadini che per ragioni
sociali o anagrafiche hanno difficoltà a rapportarsi telematicamente con
l'amministrazione.
Marina Mancini 62
64. Punti di debolezza del CAD
enunciazioni di principio solenni
Diritti = Obbligo
Semplificare:
“tecnologizzare la
burocrazia”
Marina Mancini 63
65. Conclusione
CAD
La semplificazione dell'accesso
informatico può portare ad una vera e
propria nuova cultura della
partecipazione e dell’uguaglianza!
Siamo pronti per questo?
Buona applicazione del CAD
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66. Piano di comunicazione del CAD
Per informazioni:
informacad@lineaamica.gov.it
Numero verde: 803001
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