1. Guida operativa per le imprese associate
LE PRINCIPALI NOVITÀ
DELLA RIFORMA DEL
MERCATO DEL LAVORO
Direzione Sindacale – Welfare – Sicurezza sul lavoro
Direttore: Pierantonio Poy
Corso Venezia, 47 – 20121 Milano
Tel. 027750314 – Fax 027750488
sindacale@unione.milano.it
www.unione.milano.it
2. LE PRINCIPALI NOVITÀ
DELLA RIFORMA DEL
MERCATO DEL LAVORO
Servizio di Assistenza al Mercato del Lavoro Servizio Welfare
ed Amministrazione del Personale
Coordinatore: Coordinatore:
Paolo Pagaria Gianbattista Guzzetti
Le slides sono a cura di: Le slides sono a cura di:
Maria Cristina Allocca Maria Di Fazio
Michele Ceppinati Elisabetta Giandonati
Maurizio Forbice
Katia Goldoni
Federica Menga
Piero Perdomi
Alessandra Setti
LUGLIO 2012
3. 1. LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
● contratto a tempo determinato pag. 6
INDICE ●
●
●
●
contratto di inserimento
apprendistato
lavoro a tempo parziale
lavoro intermittente
pag. 12
pag. 13
pag. 15
pag. 16
● tirocini formativi e di orientamento pag. 17
2. I CONTRATTI ATIPICI
● contratto a progetto pag. 20
● partite IVA pag. 23
● associazione in partecipazione pag. 26
● lavoro occasionale accessorio pag. 28
3. IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE pag. 31
4. LE DIMISSIONI pag. 48
5. I LICENZIAMENTI COLLETTIVI pag. 54
6. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
● ASPI – Assicurazione Sociale per l’Impiego pag. 64
● Mini - ASPI pag. 70
● fondi di solidarietà bilaterale pag. 85
7. LE POLITICHE ATTIVE E I SERVIZI PER L’IMPIEGO
● livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l’impiego pag. 90
● sistema informativo ASPI pag. 93
● offerta di lavoro congrua pag. 95
8. ALTRE NORME DI RIFORMA DEL LAVORO
● interventi in favore dei lavoratori anziani pag. 97
● incentivi alle assunzioni (lavoratori anziani e donne) pag. 99
● principi generali degli incentivi alle assunzioni pag. 101
● sostegno alla genitorialità pag. 103
● diritto al lavoro dei disabili pag. 104
● disposizioni in tema di contrattazione di secondo livello pag. 106
● contrasto del lavoro irregolare degli immigrati pag. 107
● responsabilità solidale negli appalti pag. 108
4. Per ricevere le Guide operative per le imprese associate, inviare
una e-mail con i dati identificativi dell’azienda a:
sindacale@unione.milano.it
5. 1. LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
● contratto a tempo determinato
● contratto di inserimento
● apprendistato
● lavoro a tempo parziale
● lavoro intermittente
● tirocini formativi e di orientamento
5
6. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Art. 1, commi da 9 a 13
primo contratto a tempo determinato concluso
tra datore di lavoro e lavoratore
non è richiesto il requisito delle ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo;
la durata non può essere superiore a 12 mesi e non può essere prorogata;
i CCNL o, in caso di delega i contratti di secondo livello, potranno prevedere
l’esclusione della necessità delle ragioni, nell’ambito di determinati processi
organizzativi (start up, lancio prodotto/servizio innovativo, cambiamenti tecnologici
ecc.), nel limite del 6% dei lavoratori occupati nell’unità produttiva;
le nuove regole valgono anche per i contratti di somministrazione a tempo
determinato;
le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo continueranno
a sussistere per l’instaurazione di ulteriori contratti a termine successivi al primo o
qualora non si ricorra a questa nuova disposizione.
6
7. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Art. 1, commi da 9 a 13
Nuovi limiti temporali per evitare
la trasformazione a tempo indeterminato
Contratti tempo determinato Contratti tempo determinato
inferiori a 6 mesi superiori a 6 mesi
Limite di superamento
oltre la scadenza 30 giorni 50 giorni
del contratto (in precedenza 20 gg.) (in precedenza 30 gg.)
(periodo di tolleranza)
Limite di intervallo
60 giorni 90 giorni
in caso di riassunzione
(in precedenza 10 gg.) (in precedenza 20 gg.)
a tempo determinato
Limite di intervallo in caso
di riassunzione a tempo fino a 20 giorni secondo le fino a 30 giorni secondo le
determinato motivati da previsioni dei CCNL previsioni dei CCNL
particolari processi
produttivi
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8. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Art. 1, commi da 9 a 13
Adempimenti e regole
Entro la scadenza del termine preventivato, vi è l’obbligo di comunicare al Centro
per l’impiego territorialmente competente la prosecuzione del rapporto durante il
periodo di tolleranza, indicando la durata della prosecuzione.
I contratti a termine svolti per mansioni equivalenti, prorogati e/o rinnovati non
possono superare complessivamente i 36 mesi, considerando anche i contratti di
somministrazione svolti tra i medesimi soggetti.
8
9. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Art. 1, commi da 9 a 13
Impugnazioni: nuovi termini per le cessazioni decorrenti dal
1° gennaio 2013
entro 120 giorni
Impugnazione (decorrenti dalla data di
(anche extragiudiziale) cessazione)
entro 180 giorni Successivo ricorso giudiziale o
(decorrenti dalla precedente comunicazione alla controparte di
impugnazione) richiesta di tentativo
di conciliazione o arbitrato
9
10. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Art. 2, commi 28 e 29
CONTRIBUTO ADDIZIONALE A CARICO AZIENDA DALL’1/1/2013
1,40%
(della retribuzione imponibile a fini previdenziali)
ECCEZIONI
Il contributo non deve essere versato nei seguenti casi:
Lavoratori a termine in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto di lavoro.
Lavoratori a termine per lo svolgimento di attività stagionali (DPR n.
1525/63).
Apprendisti.
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11. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Art. 2, comma 30
CONTRIBUTO ADDIZIONALE A CARICO AZIENDA
In caso di è prevista la restituzione del
trasformazione in contributo addizionale versato,
contratto a tempo per un massimo di sei
indeterminato mensilità, successivamente al
del contratto a termine decorso del periodo di prova.
la restituzione del contributo
In caso di addizionale avviene detraendo
riassunzione dalle mensilità spettanti (max 6
con contratto a tempo mesi) un numero di mensilità
indeterminato pari al periodo di interruzione
del lavoratore della prestazione lavorativa.
(entro sei mesi dalla cessazione del
precedente contratto a termine)
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12. CONTRATTI DI INSERIMENTO
Art. 1, commi 14 e 15
Soppressione dei contratti di inserimento attraverso
l’abrogazione degli articoli dal 54 al 59 del decreto legislativo
n. 276/2003 che, attualmente ne dettano la disciplina.
La disciplina previgente continua tuttavia a trovare
applicazione per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre
2012.
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13. APPRENDISTATO
Art. 1, commi da 16 a 19
Durata minima: non inferiore a 6 mesi;
Preavviso: durante il periodo di preavviso continua a trovare
applicazione la disciplina del contratto di apprendistato;
Somministrazione: è esclusa la possibilità di assumere
apprendisti in somministrazione a tempo determinato.
13
14. APPRENDISTATO
Art. 1, commi da 16 a 19
PROPORZIONE NUMERICA
Aziende fino Aziende con più Aziende con meno
a 9 dipendenti di 9 dipendenti di 3 dipendenti
Numero apprendisti assumibili 1 apprendista ogni 3 apprendisti ogni Fino a un massimo di
dal 1° gennaio 2013 1 addetto qualificato 2 addetti qualificati 3 apprendisti
(non si applica all’artigianato)
PERCENTUALE DI CONFERMA PER EFFETTUARE NUOVE ASSUNZIONI
Aziende con più
di 9 dipendenti
30% nei 36 mesi precedenti
Percentuale di conferma la nuova assunzione
Percentuale di conferma decorrente dopo 36 mesi dalla 50% nei 36 mesi precedenti
data di entrata in vigore della legge la nuova assunzione
E’ tuttavia consentita l’ulteriore assunzione di 1 apprendista in caso di mancato rispetto
delle percentuali di conferma o in caso di totale mancata conferma.
N.B.: Continua a trovare applicazione la norma contrattuale del CCNL del
Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, relativa alla conferma dell’80% degli
apprendisti nel biennio.
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15. LAVORO A TEMPO PARZIALE
Art. 1, comma 20
I contratti collettivi dovranno stabilire modalità che consentano al
lavoratore a tempo parziale di richiedere l’eliminazione o la
modifica delle clausole flessibili ed elastiche;
È riconosciuta la facoltà di revoca del consenso alle clausole
flessibili ed elastiche ai:
• lavoratori studenti;
• lavoratori affetti o che assistano soggetti affetti da patologie
oncologiche o che assistono titolari di permessi ex legge
104/92;
• lavoratori con figlio convivente di età non superiore tredici
anni;
• lavoratori con figlio convivente portatore di handicap.
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16. LAVORO INTERMITTENTE
Art.1, commi 21 e 22
c.d. LAVORO A CHIAMATA
Vengono modificati i limiti di età per i soggetti per i quali può essere
in ogni caso stipulato il contratto: soggetti con meno di 24 anni di età
da concludersi entro il 25esimo anno, ovvero lavoratori con più di 55
anni di età;
Obbligo di comunicazione amministrativa preventiva alla DTL con
modalità semplificate (sms, fax o posta elettronica) a ogni chiamata
del lavoratore o per cicli lavorativi di durata inferiore a 30 giorni.
Sanzione da 400 a 2.400 euro in relazione all’omessa comunicazione
per ogni lavoratore;
Abrogata la previsione di corrispondere l’indennità di disponibilità al
lavoratore solo in caso di effettiva chiamata per i periodi di fine
settimana, ferie estive, vacanze natalizie e pasquali e altri periodi
previsti dal CCNL;
I contratti in corso, non compatibili con le nuove disposizioni, cessano
di produrre i loro effetti decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore della 16
legge.
17. TIROCINI FORMATIVI
Art. 1, commi da 34 a 36
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle legge verrà concluso un
accordo Stato/Regioni per la definizione di linee guida condivise in
materia di tirocini formativi di orientamento.
Gli interventi saranno mirati:
• alla revisione della disciplina;
• a contrastare l’uso distorto anche attraverso l’individuazione di
modalità di svolgimento della prestazione;
• ad individuare elementi qualificanti del tirocinio;
• a stabilire una congrua indennità anche in forma forfettaria in
relazione alla prestazione svolta. La mancata corresponsione di
una congrua indennità comporta l’erogazione di una sanzione
amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.
17
18. ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME IN MATERIA DI
MERCATO DEL LAVORO
Le norme entrano in vigore il 18 luglio 2012.
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19. 2. CONTRATTI ATIPICI
● contratto a progetto
● partite IVA
● associazione in partecipazione
● lavoro occasionale accessorio
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20. CONTRATTO A PROGETTO
Art. 1, commi da 23 a 25
FATTISPECIE
Le collaborazioni coordinate e continuative devono essere riconducibili ad uno
o più progetti specifici.
Eliminato il riferimento alla fase e al programma.
Il progetto deve:
essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale.
Non può:
a) consistere in una mera riproposizione dell’attività tipica del committente;
b) comportare lo svolgimento di compiti meramente ripetitivi o esecutivi
(anche individuabili dai contratti collettivi).
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21. CONTRATTO A PROGETTO
Art. 1, commi da 23 a 25
FORMA
nel contratto deve essere descritto il progetto ed individuato il
risultato.
CORRISPETTIVO
non può essere inferiore ai minimi stabiliti da eventuali contratti
collettivi specifici;
in mancanza, si fa riferimento ai contratti collettivi dei lavoratori
dipendenti.
21
22. CONTRATTO A PROGETTO
Art. 1, commi da 23 a 25
RISOLUZIONE
è consentita la risoluzione del rapporto prima del termine soltanto:
a) per giusta causa;
b) per sopravvenuta inidoneità del collaboratore;
c) ad nutum (ovvero senza motivazione). Tale facoltà deve essere prevista nel
contratto ed è esercitabile solo dal collaboratore.
PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE
qualora il collaboratore esegua la prestazione con modalità analoghe a quelle
dei dipendenti del committente, salve le prestazioni di elevata professionalità
(anche individuabili dai contratti collettivi).
MANCANZA DEL PROGETTO
L’impossibilità di individuare uno specifico progetto determina la costituzione di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
APPLICAZIONE
contratti di collaborazione stipulati dal 18 luglio 2012.
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23. PARTITE IVA
Art. 1, comma 26
PRESUNZIONE DI PARASUBORDINAZIONE
I rapporti di lavoro instaurati con titolari di partita IVA si considerano, fino a
prova contraria, collaborazioni coordinate e continuative qualora ricorrano
almeno due dei seguenti presupposti:
a) durata della collaborazione superiore a 8 mesi nell’arco dell’anno solare;
b) il corrispettivo derivante dalla collaborazione è superiore all’80% dei
corrispettivi complessivamente percepiti nell’arco dell’anno solare;
c) il lavoratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi
del committente.
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24. PARTITE IVA
Art. 1, comma 26
ECCEZIONI
la presunzione non opera in presenza delle seguenti circostanze:
a) la prestazione lavorativa è connotata da competenze teoriche elevate, acquisite
tramite significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche acquisite
tramite esperienze rilevanti;
b) il collaboratore possiede un reddito da lavoro autonomo non inferiore a 1,25
volte l’importo del minimale contributivo della Gestione speciale artigiani e
commercianti (per l’anno 2012 il limite di reddito è pari a € 18.662,5).
La presunzione non opera, altresì, quando la prestazione lavorativa è svolta
nell’esercizio di attività professionali per le quali è richiesta l’iscrizione ad ordini,
registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati, raccolti in apposito decreto
da emanare.
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25. PARTITE IVA
Art. 1, comma 26
CONSEGUENZE
Dove opera la presunzione, il rapporto di lavoro autonomo con il titolare di
partita IVA si considera come collaborazione coordinata e continuativa con
applicazione della relativa disciplina;
Conseguentemente, qualora non sia possibile individuare un progetto
specifico si determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato fin
dall’origine.
APPLICAZIONE
Le nuove disposizioni si applicano ai rapporti instaurati a decorrere dal 18
luglio 2012. Per quelli in corso a tale data, le nuove norme si applicano a
decorrere dal 18 luglio 2013.
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26. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Art. 1, commi da 28 a 31
FATTISPECIE
Nel contratto di associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e
seguenti del cod. civ., qualora l’apporto dell’associato consista anche in
una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una
medesima attività non può essere superiore a 3, salvo che tra associato e
associante non sussista un rapporto di coniugio, di parentela entro il
terzo grado o di affinità entro il secondo.
CONSEGUENZE
Il superamento del limite di 3 associati con apporto di prestazione
lavorativa trasforma il rapporto in lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
26
27. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Art. 1, commi da 28 a 31
PRESUNZIONE DI LAVORO SUBORDINATO
il rapporto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione
lavorativa si presume, salvo prova contraria, di lavoro subordinato a tempo
indeterminato qualora ricorrano le seguenti circostanze:
a) il rapporto si è instaurato o è stato attuato senza che vi sia stata effettiva
partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare;
b) non vi sia stata consegna del rendiconto di cui all’art. 2552 del cod. civ.;
c) la prestazione dell’associato non sia connotata da competenze teoriche
elevate, acquisite tramite significativi percorsi formativi, o da capacità
tecnico-pratiche acquisite tramite esperienze rilevanti.
APPLICAZIONE
Per tutti i contratti (compresi quelli attualmente in corso) a decorrere dal
18 luglio 2012, ad eccezione di quelli certificati ai sensi del D.Lgs. n.
276/2003 che mantengono efficacia fino alla loro cessazione.
27
28. LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
(VOUCHER)
art. 1, commi 32 e 33
FATTISPECIE
Attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno
luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori
a € 5.000 (annualmente rivalutabili) nel corso dell’anno solare.
Scompare ogni riferimento a requisiti soggettivi (es. studenti infra
venticinquenni ecc.) o a tipologie di prestazione (es. pulizia e
manutenzione di edifici ecc.).
ECCEZIONI
Fermo restando il limite complessivo di € 5.000 annui, nei confronti dei
committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività
lavorative accessorie possono essere svolte a favore di ciascun
committente per compensi non superiori a € 2.000 annui (anche questi
rivalutabili annualmente).
28
29. LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
(VOUCHER)
Art. 1, commi 32 e 33
CORRISPETTIVO E CONTRIBUTI
I buoni lavoro (voucher) saranno:
a) orari;
b) numerati progressivamente;
c) datati.
L’aliquota contributiva previdenziale varierà in funzione delle modifiche
dell’aliquota di versamento nella gestione separata Inps.
APPLICAZIONE
Voucher richiesti a decorrere dal 18 luglio 2012. Per quelli richiesti prima
valgono le vecchie disposizioni, comunque non oltre il 31 maggio 2013.
29
30. ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME IN MATERIA DI
CONTRATTI ATIPICI
Le norme entrano in vigore il 18 luglio 2012.
30
32. PRINCIPI GENERALI
La comunicazione del licenziamento deve contenere la
specificazione dei motivi che lo hanno determinato. (La
disposizione previgente prevedeva che il datore di lavoro fosse
tenuto a comunicare i motivi solo previa richiesta del
lavoratore).
Il termine per impugnare il licenziamento è sempre di 60
giorni, ma il termine per depositare il ricorso in sede giudiziale
o comunicare alla controparte la richiesta del tentativo di
conciliazione si riduce a 180 giorni (il Collegato Lavoro
prevedeva 270 gg).
L’efficacia del licenziamento è sospesa in caso di maternità,
paternità e infortunio sul lavoro.
32
33. DA SAPERE …
Cosa si intende per giustificato motivo oggettivo – G.M.O.?
(c.d. licenziamento per motivi economici)
La nozione di GMO si rinviene nell’art. 3 della legge n. 604/1966, il quale
dispone che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato
da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al
regolare funzionamento di essa.
Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza in tali casi spetta al
datore di lavoro l’onere di provare il nesso di causalità tra il licenziamento e la
riorganizzazione del lavoro.
Il giudice può valutare l’effettiva sussistenza di tale nesso, ma non può
sindacare il merito delle scelte imprenditoriali che portano al licenziamento.
Sempre la giurisprudenza ha individuato alcune fattispecie:
• cessazione dell’attività produttiva e liquidazione dell’azienda;
• fallimento;
• soppressione del posto di lavoro;
• riorganizzazione per maggiore economicità della gestione;
• fine lavori o fase lavorativa …..
33
34. TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
PREVENTIVO NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O.
Art. 1, comma 40
PER AZIENDE + 15 DIPENDENTI
Il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, deve
effettuare una specifica comunicazione:
• alla DTL del luogo ove il lavoratore presta la sua opera;
• al lavoratore presso il domicilio indicato nel contratto
ovvero consegnata a mano e sottoscritta per ricevuta.
La comunicazione deve contenere l’intenzione di procedere
al licenziamento per G.M.O. ed i motivi del licenziamento,
nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione
del lavoratore interessato.
34
35. TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
PREVENTIVO NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O.
Art. 1, comma 40
PER AZIENDE + 15 DIPENDENTI
Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione del datore di
lavoro la DTL deve convocare le parti.
Le parti si possono fare assistere da un rappresentante di Unione
Confcommercio MI-LO-MB, da un sindacalista ovvero da un avvocato
o da un consulente del lavoro.
La procedura si conclude entro 20 giorni (il termine viene sospeso
max di 15 giorni nel caso di impedimento del lavoratore) dal momento
in cui la DTL ha trasmesso la convocazione per l’incontro, fatta salva
l’ipotesi in cui le parti decidano di non proseguire la discussione
finalizzata al raggiungimento di un accordo.
35
36. TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
PREVENTIVO NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O.
Art. 1, comma 40
PER AZIENDE + 15 DIPENDENTI
Durante la procedura le parti esaminano eventuali soluzioni alternative
al recesso.
Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di sostegno
al reddito (ASPI) e può essere previsto l’affidamento del lavoratore ad
un’agenzia di somministrazione per il lavoro (APL) per il ricollocamento.
Se fallisce il tentativo di conciliazione ed in ogni caso qualora la DTL non
proceda alla convocazione delle parti entro il termine di 7 giorni, il
datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore, con
decorrenza dal giorno della comunicazione alla DTL.
36
37. TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O.
PER AZIENDE + 15 DIPENDENTI
La comunicazione deve contenere l’intenzione di Se il tentativo di conciliazione ha esito
procedere al licenziamento per GMO con indicati i positivo e prevede la risoluzione
motivi, nonché le eventuali misure di assistenza alla consensuale si applicano le disposizioni in
ricollocazione del lavoratore. materia di ASpI e può essere previsto
l’affidamento del lavoratore ad una
Agenzia di somministrazione.
Il datore di lavoro deve effettuare La DTL deve convocare il datore di lavoro
una comunicazione alla DTL del ed il lavoratore entro 7 giorni dalla
luogo ove lavora il dipendente, ricezione della richiesta e l’incontro si
inviata per conoscenza anche allo svolge innanzi alla Commissione provinciale
stesso lavoratore. di conciliazione.
In caso di successivo giudizio di Se il tentativo di conciliazione fallisce o la
licenziamento, il complessivo DTL non convoca le parti entro 7 giorni, il
comportamento delle parti sarà valutato datore di lavoro può comunicare il
dal giudice. licenziamento al lavoratore.
37
38. TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O.
PER AZIENDE + 15 DIPENDENTI
esempio:
La DTL riceve per raccomandata A.R. la richiesta del
18 giugno 2012 datore di lavoro con la quale si dichiara l’intenzione
di licenziare per GMO.
Termine ultimo entro il quale la DTL provvede a
25 giugno 2012 fissare la convocazione delle parti davanti alla
Commissione di conciliazione.
Termine massimo entro il quale la procedura di
conciliazione deve concludersi. Dal giorno successivo
15 luglio 2012 è possibile procedere all’invio della lettera di
licenziamento.
38
40. LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO
MOTIVO OGGETTIVO
Art. 1, comma 42
AZIENDE + 15 DIPENDENTI
Il lavoratore ha diritto alla reintegra, inoltre, è
prevista un’indennità risarcitoria commisurata
all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno
del licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegra, dedotto quanto eventualmente
Il Giudice accerta la percepito per altre attività lavorative. In ogni
“manifesta insussistenza” caso l’indennità risarcitoria non potrà superare
LICENZIAMENTO del “fatto posto a base del le 12 mensilità. (Il datore dovrà anche versare i
licenziamento per G.M.O.. contributi previdenziali ed assistenziali). Il
INTIMATO:
lavoratore in alternativa alla reintegra può
chiedere un’indennità pari a 15 mensilità
•PER MOTIVO dell'ultima retribuzione, non assoggettata a
ECONOMICO contribuzione previdenziale e che determina la
risoluzione del rapporto.
Il Giudice accerta la “non Il lavoratore ha diritto ad un’indennità
manifesta insussistenza” risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un
del fatto posto a base del minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità
licenziamento per G.M.O. dell’ultima retribuzione globale di fatto.
40
41. LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO
MOTIVO OGGETTIVO O IN VIOLAZIONE DELL’ART. 2110,
2° COMMA DEL C.C.
Art. 1, comma 42
AZIENDE + 15 DIPENDENTI
Il Giudice oltre alla reintegra, condanna il
LICENZIAMENTO INTIMATO: datore di lavoro a pagare un’indennità
risarcitoria commisurata all’ultima
retribuzione globale di fatto dal giorno del
PER INIDONEITÀ PSICHICA licenziamento sino a quello dell’effettiva
Il Giudice accerta la reintegra, dedotto quanto eventualmente
O FISICA DEL LAVORATORE non inidoneità fisica o percepito per altre attività lavorative. In ogni
psichica del lavoratore, caso l’indennità risarcitoria non potrà
LICENZIAMENTO INTIMATO: ovvero se il superare le 12 mensilità. (Il datore dovrà
licenziamento è stato anche versare i contributi previdenziali ed
intimato durante il assistenziali). Il lavoratore in alternativa alla
DURANTE IL PERIODO DI periodo di comporto. reintegra può chiedere un’indennità pari a 15
COMPORTO IN VIOLAZIONE mensilità dell'ultima retribuzione, non
DEL 2° C., ART. 2110, C.C. assoggettata a contribuzione previdenziale e
(MALATTIA E INFORTUNIO) che determina la risoluzione del rapporto.
41
42. LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
(LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO
O PER GIUSTA CAUSA)
Art. 1, comma 42
AZIENDE CON + 15 DIPENDENTI
Il Giudice oltre alla reintegra condanna il
datore di lavoro a pagare un’indennità
risarcitoria commisurata all’ultima
INSUSSISTENZA DEI retribuzione globale di fatto dal giorno del
Il Giudice se accerta la mancanza licenziamento sino a quello dell’effettiva
FATTI CONTESTATI della giusta causa o del giustificato reintegra, dedotto quanto percepito per
O motivo soggettivo, per altre attività lavorative. In ogni caso
PUNIBILE CON UNA l’insussistenza dei fatti contestati l’indennità risarcitoria non potrà superare le
SANZIONE ovvero perché il fatto rientra tra le 12 mensilità. (Il datore dovrà anche versare i
condotte punibili con una sanzione contributi previdenziali ed assistenziali ). Il
DIVERSA PREVISTA conservativa lavoratore in alternativa alla reintegra può
DAL CCNL chiedere un’indennità pari a 15 mensilità
dell'ultima retribuzione, non assoggettata a
contribuzione previdenziale e che determina
la risoluzione del rapporto.
Il Giudice se accerta che non Il lavoratore ha diritto ad un’indennità
IN TUTTI GLI ricorrono gli estremi del giustificato risarcitoria omnicomprensiva determinata
motivo soggettivo o della giusta tra un minimo di 12 ed un massimo di 24
ALTRI CASI causa dichiara risolto il rapporto di mensilità dell’ultima retribuzione globale di
lavoro. fatto. 42
43. LICENZIAMENTO NULLO
Art. 1, comma 42
SI APPLICA A TUTTE LE AZIENDE (+ / – DI 15 DIP.)
LICENZIAMENTO Il Giudice oltre al provvedimento di
DISCRIMINATORIO reintegra condanna il datore di lavoro al
risarcimento del danno subito a seguito
LICENZIAMENTO IN del licenziamento di cui sia stata
accertata l’inefficacia. La misura del
CONCOMITANZA DI
risarcimento è commisurata all’ultima
MATRIMONIO retribuzione globale di fatto dal giorno
Il Giudice con sentenza dichiara
la nullità del licenziamento ed del licenziamento sino a quello
ordina la reintegrazione del dell’effettiva reintegra e non può essere
LICENZIAMENTO inferiore a 5 mensilità della retribuzione
lavoratore nel posto di lavoro.
INTIMATO IN VIOLAZIONE globale di fatto. Il datore dovrà anche
DELLE NORME A TUTELA versare i contributi previdenziali ed
Tale norma vale anche per i assistenziali dal giorno del licenziamento
DELLA MATERNITA’ dirigenti. sino a quello di effettiva reintegra. Il
lavoratore in alternativa alla reintegra
LICENZIAMENTO può chiedere un indennità pari a 15
mensilità dell'ultima retribuzione, non
DETERMINATO DA UN assoggettata a contribuzione
MOTIVO ILLECITO previdenziale e che determina la
EX ART. 1345 C.C. risoluzione del rapporto.
43
44. LICENZIAMENTO INEFFICACE
SI APPLICA A TUTTE LE AZIENDE (+ / – DI 15 DIP.)
Il Giudice oltre al provvedimento di reintegra
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno
subito a seguito del licenziamento di cui è stata
accertata la nullità. La misura del risarcimento è
In questi casi il commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto
Giudice ordina la dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva
LICENZIAMENTO INTIMATO IN reintegrazione del reintegra e non può essere inferiore a 5 mensilità. Il
VIOLAZIONE DEL REQUISITO lavoratore nel posto datore dovrà anche versare i contributi previdenziali
DELLA FORMA SCRITTA di lavoro. ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a
(LICENZIAMENTO ORALE) quello di effettiva reintegra.
Il lavoratore in alternativa alla reintegra può chiedere
un’indennità pari a 15 mensilità dell'ultima
retribuzione, non assoggettata a contribuzione
previdenziale e che determina la risoluzione del
rapporto.
VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA
DEL PREVENTIVO TENTATIVO
OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
(ART. 7 LEGGE N.604/1966) Se il licenziamento è Il lavoratore ha diritto a una indennità risarcitoria
VIOLAZIONE DELLA legittimo, il Giudice omnicomprensiva determinata tra un minimo di 6 ed
PROCEDURA DISCIPLINARE dichiara risolto il un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione
(ART. 7 STATUTO LAVORATORI) rapporto di lavoro. globale di fatto.
VIOLAZIONE DEL REQUISITO DI
MOTIVAZIONE OBBLIGATORIA
44
45. TERMINI PER LA RICHIESTA DEL LAVORATORE
DELL’INDENNITA’ PARI A 15 MENSILITA’ IN LUOGO
DELLA REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO
Art. 1, comma 42
A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si
intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio
entro 30 giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in
cui abbia richiesto l’indennità in sostituzione della reintegra.
La richiesta da parte del lavoratore dell’indennità in
sostituzione della reintegrazione del posto di lavoro
determina la risoluzione del rapporto di lavoro.
La richiesta dell’indennità deve essere effettuata entro 30
giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o
dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio se
anteriore alla predetta comunicazione.
45
46. REVOCA DEL LICENZIAMENTO
Art. 1, comma 42
Il datore di lavoro può revocare il licenziamento entro il
termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione.
Se il datore di lavoro revoca il licenziamento il rapporto di
lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità e il
lavoratore ha diritto alla retribuzione maturata nel periodo
precedente alla revoca.
46
47. ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME IN MATERIA DI
LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
Le norme entrano in vigore il 18 luglio 2012.
Per quanto riguarda il nuovo termine di 180 giorni entro il
quale depositare il ricorso in sede giudiziale o comunicare alla
controparte la richiesta del tentativo di conciliazione, si
applica ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in
vigore della legge (18 luglio 2012).
47
49. LA PROCEDURA DELLE DIMISSIONI
Art. 4, comma 16
Durante la gravidanza della
MATERNITA’ – lavoratrice;
PATERNITA’
durante i primi tre anni di vita del
Convalida da parte del bambino (lavoratrice/lavoratore);
Servizio Ispettivo della
nei primi tre anni di accoglienza del
DTL minore adottato o in affidamento
delle dimissioni (lavoratrice/lavoratore);
e della
nei primi tre anni decorrenti dal
risoluzione momento della comunicazione della
consensuale proposta di incontro con il minore
adottando (lavoratrice/lavoratore).
49
50. LA PROCEDURA DELLE DIMISSIONI
Art. 4, comma da 17 a 20
convalida c/o:
1. Direzione Territoriale del Lavoro – DTL;
2. Centro per l’Impiego;
3. Sedi individuate dai CCNL.
Per TUTTE LE In alternativa l’efficacia è sospensivamente
ALTRE IPOTESI condizionata alla:
• sottoscrizione di apposita dichiarazione
di dimissioni o apposta in calce alla ricevuta di trasmissione
risoluzioni della comunicazione di cessazione.
consensuali : In assenza della convalida o della
sottoscrizione della dichiarazione, il rapporto si
intende risolto se il lavoratore/trice non
aderisce, entro 7 giorni dalla ricezione, all’invito
del datore di lavoro di mettere in atto una delle
modalità sopra descritte.
L’invito si considera validamente effettuato
quando è recapitato al domicilio della
lavoratrice o del lavoratore.
50
51. REVOCA DELLE DIMISSIONI
Art. 4, commi 21 e 22
Facoltà di revoca delle dimissioni o della
risoluzione consensuale, esercitabile dalla lavoratrice
o dal lavoratore entro i sette giorni dall’invito a
confermare il recesso. Tale periodo può sovrapporsi
Facoltà di revoca al preavviso.
delle dimissioni La revoca può essere comunicata in forma scritta.
o della Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del
risoluzione recesso, torna normalmente a decorrere dal giorno
successivo alla comunicazione della revoca.
consensuale:
Durante il periodo intercorrente tra il recesso e la
revoca non matura alcun diritto retributivo.
Con la revoca del recesso cessano gli effetti di ogni
eventuale pattuizione.
Se il datore di lavoro, in mancanza di convalida o
sottoscrizione, non inoltra l’invito alla convalida
entro 30gg dalla data delle dimissioni o della
risoluzione, le dimissioni sono prive di effetto.
51
52. PROCEDURA
Dimissioni o DATORE DI
LAVORATRICE/
Mancata
LAVORO convalida il
risoluzione Entro 30 gg invito
LAVORATORE
rapporto si
Entro 7 gg
consensuale alla convalida intende risolto
Convalida Mancato invito le PUO’
o dimissioni sono Revocare le
sottoscrizione prive di effetto dimissioni
per dimissioni in bianco
Sanzioni abuso punito con sanzione amministrativa
da 5.000 a 30.000 euro
52
53. ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME IN MATERIA DI
DIMISSIONI
Le norme entrano in vigore il 18 luglio 2012.
53
55. DA SAPERE …
LICENZIAMENTO COLLETTIVO
(riduzione o trasformazione di attività o di lavoro)
si caratterizza:
Dalle dimensioni dell’impresa:
almeno 15 dipendenti
Legge n. 223/1991, art. 24
Dal numero dei licenziamenti previsti:
almeno 5 dipendenti
Dall’arco temporale di riferimento
dei licenziamenti:
120 giorni
55
56. Comunicazione preventiva del datore di lavoro Per la regione Lombardia:
a RSA/RSU e associazioni di categoria A.R.I.F.L.
Fase sindacale
Entro 7 giorni può essere richiesto l’esame
congiunto
La procedura deve esaurirsi entro 45 giorni
Fase amministrativa
In caso di mancato accordo le parti vengono La procedura deve terminare
convocate dalla Provincia o dalla Regione entro 30 giorni
Raggiunto l’accordo o esaurita la procedura,
entro 7 giorni dall’intimazione del recesso al Alle Province / Centri per
singolo lavoratore occorre comunicare l’Impiego
l’elenco dei lavoratori licenziati
56
57. COSA CAMBIA
Art. 1, commi 44 e 45
(art. 4 della Legge n. 223/1991)
La Riforma interviene sulla procedura che il datore di lavoro deve seguire se
intende effettuare licenziamenti collettivi, prevedendo che:
i vizi della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali e alle
rispettive associazioni di categoria, possono essere sanati ad ogni effetto di
legge mediante l’accordo sindacale che viene stipulato nel corso della
procedura di licenziamento collettivo;
il datore di lavoro deve, entro 7 giorni dalla comunicazione del recesso ad ogni
singolo lavoratore, comunicare per iscritto ai competenti uffici pubblici,
nonché ai sindacati aziendali o in mancanza a quelli aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative l’elenco dei lavoratori licenziati
(in precedenza le comunicazioni dovevano essere effettuate contestualmente
alla comunicazione del recesso al singolo lavoratore).
57
58. LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Art. 1, comma 46
intimati ai singoli lavoratori all’esito della procedura di licenziamento collettivo
Il Giudice oltre al provvedimento di reintegra condanna il
Il licenziamento è datore di lavoro al risarcimento del danno subito. La misura
inefficace ed il del risarcimento è commisurata all’ultima retribuzione globale
LICENZIAMENTO Giudice ordina la di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva
INTIMATO IN reintegra del reintegra e non può essere inferiore a 5 mensilità. Il datore di
VIOLAZIONE DEL lavoratore nel posto lavoro dovrà anche versare i contributi previdenziali ed
REQUISITO DELLA di lavoro. assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello di
FORMA SCRITTA effettiva reintegra.
(LICENZIAMENTO
ORALE) Il lavoratore in alternativa alla reintegra può chiedere
un’indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione, non
assoggettata a contribuzione previdenziale e che determina la
risoluzione del rapporto.
58
59. LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Art. 1, comma 46
intimati ai singoli lavoratori all’esito della procedura di licenziamento collettivo
LICENZIAMENTO Se il licenziamento è
INTIMATO IN legittimo, il Giudice Il lavoratore ha diritto ad una indennità
VIOLAZIONE DELLA dichiara risolto il risarcitoria omnicomprensiva determinata tra
PROCEDURA DI rapporto di lavoro, se un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità
LICENZIAMENTO rispettati i criteri di dell’ultima retribuzione globale di fatto.
COLLETTIVO scelta
Il lavoratore ha diritto alla reintegra, inoltre, è
prevista un’indennità risarcitoria commisurata
all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno
del licenziamento sino a quello dell’effettiva
LICENZIAMENTO reintegra, dedotto quanto eventualmente
INTIMATO IN percepito per altre attività lavorative. In ogni
VIOLAZIONE DEI Il Giudice dispone la caso l’indennità risarcitoria non potrà superare
CRITERI DI SCELTA DEI reintegra le 12 mensilità. (Il datore dovrà anche versare i
LAVORATORI DA contributi previdenziali ed assistenziali). Il
LICENZIARE lavoratore in alternativa alla reintegra può
chiedere un’indennità pari a 15 mensilità
dell'ultima retribuzione, non assoggettata a
contribuzione previdenziale e che determina la
59
risoluzione del rapporto.
60. LICENZIAMENTI COLLETTIVI
IMPUGNAZIONE
Art. 1, comma 46
(art. 6 della Legge n.604/1966)
Il licenziamento deve essere impugnato:
nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione;
il ricorso deve essere depositato nei 180 giorni successivi (270
giorni fino all’entrata in vigore della legge).
60
61. LICENZIAMENTI COLLETTIVI
La Riforma abroga tutta la precedente regolamentazione
relativa all’indennità di mobilità legata al licenziamento
collettivo, sostituendola con l’Assicurazione sociale per
l’impiego – ASPI, con un regime transitorio per il periodo
1.1.2013 – 31.12.2016 (si vedano le apposite slides).
61
62. ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME IN MATERIA DI
LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Le norme entrano in vigore il 18 luglio 2012.
62
63. 6. LA RIFORMA DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI
• ASPI
• Mini Aspi
• Fondi di solidarietà bilaterale
63
64. LA RIFORMA DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI
La proposta di riforma si articola su due pilastri:
Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI), per i lavoratori
che vengono licenziati;
Tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, Fondi di
solidarietà).
64
65. ASPI
Art. 2, commi da 1 a 3
La nuova “Assicurazione sociale per l’impiego” è destinata
a sostituire, a regime, i seguenti istituti oggi vigenti:
Indennità di mobilità;
Indennità di disoccupazione non agricola ordinaria;
Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
Indennità di disoccupazione speciale edile.
65
66. ASPI
Art. 2, commi 4 e 5
Beneficiari e requisiti
Esclusioni
di accesso
Tutti i lavoratori dipendenti operai agricoli a tempo
privati inclusi: determinato ed indeterminato
apprendisti dipendenti cessati per dimissioni
soci lavoratori di o per risoluzione consensuale ad
cooperativa eccezione della risoluzione
2 anni di anzianità assicurativa consensuale del rapporto
ed almeno un anno di intervenuta nell’ambito della
contribuzione nel biennio procedura preventiva ed
precedente l’inizio del periodo obbligatoria di tentativo di
di disoccupazione; conciliazione per licenziamento per
G.M.O. (art. 7 della legge n.
essere in stato di
604/1966).
disoccupazione.
66
67. ASPI
Calcolo dell’indennità
Art. 2, commi da 6 a 10
Retribuzione imponibile* x 4,33 = retribuzione mensile di riferimento (RMR)
n. settimane di contribuzione
RMR pari o inferiore a euro 1.180,00 RMR superiore a 1.180,00
ASPI = 75% di RMR ASPI = 75% di 1.180,00 + 25% (RMR - 1.180,00)
Importo massimo ASPI
*La retribuzione imponibile è quella determinata 1.119,32 EURO
ai fini previdenziali degli ultimi due anni,
comprensiva degli elementi continuativi e non e
delle mensilità aggiuntive 67
68. ASPI
Misura dell’indennità
Art. 2, commi da 6 a 10
PERIODO LIMITE DI RETRIBUZIONE MISURA ASPI
PRIMI 6 MESI Inferiore o pari 1.180 euro 75% RMR
PRIMI 6 MESI Superiore a 1.180 euro 75% di 1.180,00 + 25% (RMR -
1.180,00)
DAL 7° AL 12° MESE Riduzione del 15%
DAL 13° AL 18° MESE Ulteriore riduzione del 15%
68
69. ASPI
Durata a regime
Art. 2, comma 11
A decorrere dal 1° gennaio 2016, in relazione a nuovi eventi di
disoccupazione verificatisi dalla predetta data:
Lavoratori di età inferiore a 55 anni Massimo 12 mesi
Lavoratori di età pari o superiore a 55 anni Massimo 18 mesi
69
70. Mini – ASPI
Art. 2, commi da 20 a 25
Dal 1° gennaio 2013, in sostituzione dell’indennità di disoccupazione con
requisiti ridotti, tutti i lavoratori dipendenti licenziati che:
hanno almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi;
sono disoccupati;
avranno diritto a una specifica indennità, di importo pari a quello dell’ASPI,
denominata MINI-ASPI.
Alla MINI-ASPI si applicano le medesime disposizioni relative all’ASPI per
quanto riguarda importo e modalità di calcolo, procedure per l’erogazione e
la sospensione.
Il trattamento è corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari
alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno.
70
71. ASPI & Mini ASPI
Procedura
Art. 2, commi da 12 a 14
Il lavoratore deve presentare la domanda di indennizzo
all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro 2 mesi dalla
data di spettanza del trattamento.
L’indennità ASPI è dovuta dall’ottavo giorno successivo alla
data di cessazione del rapporto, ovvero dal giorno successivo a
quello di presentazione della domanda all’Inps.
71
72. ASPI & Mini ASPI
Sospensione
Art. 2, commi da 15 a 18
Nel caso di stipula di un contratto di lavoro subordinato,
l’indennità è sospesa fino ad un massimo di 6 mesi (5gg nel caso
di Mini ASPI). Qualora il periodo sia inferiore a 6 mesi, l’Aspi
riprende a decorrere dal momento in cui è rimasta sospesa.
Nel caso di attività autonoma, con reddito inferiore a 4.800 euro,
l’Inps ridurrà il pagamento dell’indennità di un importo pari
all’80% dei proventi preventivati tra la data di inizio attività e la
data di fine dell’indennità o se antecedente la fine dell’anno.
In via sperimentale (per gli anni 2013, 2014 e 2015) il lavoratore
può richiedere la liquidazione di tutta l’indennità (ad eccezione
della Mini ASPI) per intraprendere un’attività di lavoro autonomo
(occorre decreto ministeriale).
72
73. ASPI & Mini ASPI
Casi di decadenza
Art. 2, commi 40 e 41
Perdita dello stato di disoccupazione;
Attività in forma autonoma in mancanza di
comunicazione all’Inps;
Requisiti per il raggiungimento della pensione
di vecchiaia o anticipata;
Acquisizione del diritto all’assegno di invalidità.
73
74. ASPI & Mini – ASPI
Modalità di finanziamento dal 1° gennaio 2013
Contributo ordinario
Contributo addizionale
Contributo di licenziamento
74
75. ASPI & Mini – ASPI
Modalità di finanziamento
Contributo ordinario (a carico azienda)
Art. 2, commi da 26 a 39
1,31%
(della retribuzione imponibile ai fini previdenziali)
Si applica a tutti i lavoratori
(anche nei confronti dei quali si applicano le agevolazioni
che rimandano alla contribuzione prevista per gli
apprendisti)
75
76. ASPI & Mini – ASPI
Modalità di finanziamento
Contributo addizionale (a carico azienda)
Art. 2, commi 28 e 29
1,40%
(della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali)
ECCEZIONI
Si applica ad ogni rapporto di Lavoratori a termine in
lavoro subordinato diverso da sostituzione di lavoratori assenti
quello a tempo indeterminato Lavoratori a termine per lo
(contratti a termine) svolgimento di attività stagionali
Apprendisti
76
77. ASPI & Mini – ASPI
Modalità di finanziamento
Contributo di licenziamento (a carico azienda)
Art. 2, commi da 31 a 35
In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, per cause diverse dalle dimissioni, il datore di lavoro
deve versare un contributo pari al 50% del trattamento mensile
iniziale dell’ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli
ultimi tre anni.
Fino al 31 dicembre 2016, A decorrere dal 1° gennaio 2017,
il contributo non è dovuto per il nei casi di licenziamento collettivo
lavoratori licenziati a seguito di senza che sia stato raggiunto
procedura di mobilità l’accordo sindacale il contributo di
licenziamento è triplicato.
77
78. ASPI & Mini – ASPI
Fase transitoria - 1
Art. 2, commi 44 e 45
Ai casi di cessazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012 trovano
applicazione le disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria non
agricola
Indennità di disoccupazione ordinaria non agricola
Età Durata importo
60% (primi 6 mesi)
Pari o superiore a 50 anni 12 mesi 50% (successivi 3 mesi)
40% (ultimi 3 mesi)
60% (primi 6 mesi)
Inferiore a 50 anni 8 mesi
50% (successivi 2 mesi)
78
79. ASPI & Mini – ASPI
Fase transitoria - 2
Art. 2, commi 44 e 45
Ai nuovi eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 si applica la seguente
disciplina:
ASPI
Anno Età Durata
Pari o superiore a 50 anni 12 mesi
2013
Inferiore a 50 anni 8 mesi
Pari o superiore a 55 anni 14 mesi
2014 Pari o superiore a 50 anni e Inferiore a 55 anni 12 mesi
Inferiore a 50 anni 8 mesi
Pari o superiore a 55 anni 16 mesi
2015 Pari o superiore a 50 anni e Inferiore a 55 anni 12 mesi
Inferiore a 50 anni 10 mesi
79
80. INDENNITA’ DI MOBILITÀ
Fase transitoria – 3
Art. 2, comma 46
Per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre
2016, il periodo massimo di diritto della relativa indennità di mobilità segue la seguente
disciplina :
Indennità di mobilità
Età Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
Fino a 39 anni 12 12 12 12
Centro nord Da 40 a 49 anni 24 24 18 12
Da 50 anni 36 30 24 18
Fino a 39 anni 24 18 12 12
Mezzogiorno Da 40 a 49 anni 36 30 24 18
Da 50 anni 48 42 36 24
Gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori in mobilità restano in vigore sino al 31.12.2016
80
81. ABROGAZIONI
(AL FINE DI MEGLIO COORDINARE LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI)
Art. 2, commi da 69 a 73
Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e
ridotti (a decorrere dal 1° gennaio 2013)
Cigs per aziende sottoposte a procedure concorsuali (a decorrere dal
1° gennaio 2016)
Contributo di ingresso alla mobilità (a decorrere dal 1° gennaio 2017)
Liste di mobilità (a decorrere dal 1° gennaio 2017)
Contributo mensile di mobilità pari allo 0,30% (aziende rientranti nel
campo di applicazione Cigs) (a decorrere dal 1° gennaio 2017)
Assunzione agevolata di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (a
decorrere dal 1° gennaio 2017)
81
82. APPLICAZIONE STRUTTURALE
DELLA CIGS A PARTICOLARI SETTORI
(IMPRESE GIÀ INTERESSATE MEDIANTE NORME TRANSITORIE)
Art. 3, comma 1
Imprese commerciali con più di 50 e fino a 200
dipendenti;
Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti;
Imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
82
83. AMMORTIZZATORI
SOCIALI IN DEROGA
PERIODO TRANSITORIO 2013-2016
Art. 2, commi da 64 a 67
Il Ministero del Lavoro può predisporre, perdurando lo
stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per
periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa
vigente, trattamenti di integrazione salariale e mobilità.
83
84. SOPPRESSIONE DELLA CIGS NEI CASI
DI PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 2, commi da 69 a 73
A decorrere dal 1° gennaio 2016 è soppressa la CIGS nei casi di:
Fallimento;
Liquidazione coatta amministrativa;
Amministrazione straordinaria;
Omologazione del concordato preventivo;
Aziende sottoposte a sequestro confisca.
84
85. FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI
DA SAPERE …
Campo di applicazione della CIG
CIGO CIGS
Cause Cause
Crisi temporanee di mercato; Crisi aziendale (economica, settoriale o locale);
Ragioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili Processi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione
all’imprenditore o ai lavoratori; aziendale;
Eventi oggettivamente non evitabili (mancanza di scorte, Cessazione dell’attività;
interruzione dell’energia elettrica, sospensione dell’attività per
ragioni sanitarie, terremoti, alluvioni, …)
Procedure concorsuali (non più a decorrere dal 1° gennaio
2016).
Settori esclusi Settori esclusi
Aziende del terziario Imprese commerciali fino a 50 dipendenti;
Imprese artigiane Agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici)
fino a 50 dipendenti.
85
86. FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI
Art. 3, commi da 4 a 10, commi 14 e 19
1) Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, allo
scopo di assicurare un sistema di tutele in costanza di rapporto di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nei
settori oggi non coperti dalla normativa in materia di integrazione
salariale, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative
a livello nazionale devono stipulare accordi e/o contratti collettivi, anche
intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di FONDI DI SOLIDARIETÀ
BILATERALI. La costituzione dei Fondi presso L’Inps (con apposito
decreto) è obbligatoria per tutti i settori in relazione alle imprese che
occupino mediamente più di 15 dipendenti.
2) Nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione
salariale, nei quali siano già operanti consolidati sistemi di bilateralità si
prevede la facoltà, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, di
adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità
perseguite dai fondi di solidarietà bilaterali.
3) Per i settori nei quali non verranno attivati, entro il 31 marzo 2013, i
Fondi di solidarietà bilaterali si prevede l’istituzione (sempre con decreto)
di un FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE PER L’INTEGRAZIONE
SALARIALE. 86
87. FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI
Prestazioni
Art. 3, comma 20 e commi da 32 a 34
I Fondi hanno l’obbligo di assicurare un assegno ordinario di importo pari
all’integrazione salariale, di durata non superiore a 1/8 delle ore
complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in
relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa
integrazione ordinaria o straordinaria.
Tipologie di prestazioni facoltative:
• prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a
quanto garantito dall’ASPI;
• assegni straordinari di sostegno al reddito riconosciuti nel quadro dei
processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungono i
requisiti previsti per il pensionamento nei successivi cinque anni;
• contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione
o riqualificazione professionale.
87
88. FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI
Contributi di finanziamento modello alternativo
Art. 3, commi da 14 a 15
Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono entro il 18 gennaio 2013:
Adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali;
Prevedere misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in
costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione di personale o sospensione
dell’attività lavorativa.
Per tali finalità gli accordi e i contratti collettivi definiscono:
1) un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non
inferiore allo 0,20%;
2) le tipologie di prestazione in funzione delle disponibilità del fondo
solidarietà;
3) l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione;
4) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del
contributo previsto per l’eventuale fondo interprofessionale;
5) i criteri e i requisiti per la gestione dei fondi.
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90. LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI
CONCERNENTI I SERVIZI PER L’IMPIEGO
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO n. 181/2000
Art. 4, comma 33
Colloquio di orientamento entro i 3
mesi dall’inizio dello stato di
disoccupazione;
azioni di orientamento collettive fra i 3
e i 6 mesi dall’inizio dello stato di
OFFERTA MINIMA PER I disoccupazione, con formazione sulle
BENEFICIARI DI modalità più efficaci di ricerca di
AMMORTIZZATORI occupazione adeguate al contesto
SOCIALI A SEGUITO DI produttivo territoriale;
CESSAZIONE DEL formazione della durata complessiva
RAPPORTO DI LAVORO non inferiore a 2 settimane tra i 6 e i 12
mesi dall’inizio dello stato di
disoccupazione, adeguata alle
competenze professionali del disoccupato
e alla domanda di lavoro dell’area
territoriale di residenza;
proposta di adesione ad iniziative di
inserimento lavorativo entro la scadenza
del periodo di percezione del trattamento
di sostegno del reddito. 90
91. Colloquio di orientamento entro tre
mesi dall'inizio dello stato di
disoccupazione;
OFFERTA MINIMA PER I proposta di adesione ad iniziative di
BENEFICIARI DI inserimento lavorativo o di formazione
TRATTAMENTO DI o di riqualificazione professionale od
INTEGRAZIONE SALARIALE altra misura che favorisca
O DI ALTRE PRESTAZIONI IN l'integrazione professionale:
COSTANZA DI RAPPORTO 1) nei confronti degli adolescenti, dei
DI LAVORO CON giovani e delle donne in cerca di
SOSPENSIONE reinserimento lavorativo, non oltre
DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA quattro mesi dall'inizio dello stato di
PER UN PERIODO disoccupazione;
SUPERIORE AI 6 MESI 2) nei confronti degli altri soggetti a
rischio di disoccupazione di lunga
durata, non oltre sei mesi dall'inizio
dello stato di disoccupazione;
offerta di formazione professionale
della durata complessiva non inferiore
a 2 settimane adeguata alle
competenze professionali del
disoccupato
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92. MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 181/2000
Art. 4, comma 33
Le Regioni stabiliscono i criteri per
Art. 4, c. 1, lett. a):
perdita dello stato di l'adozione da parte dei servizi competenti
disoccupazione di procedure uniformi in materia di
ABROGATO accertamento dello stato di
disoccupazione.
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93. SISTEMA INFORMATIVO ASPI MONITORAGGIO
DEI LIVELLI ESSENZIALI DEI SERVIZI EROGATI
Art. 4, commi 34 e 36
Definizione di un sistema di premialità per i Servizi al Lavoro nella
ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla
prestazione di politiche attive e servizi per l’impiego.
Istituzione, entro il 30 giugno 2013 da parte dell’INPS, di una banca
dati telematica, contenente i dati individuali dei beneficiari di
ammortizzatori sociali, a disposizione dei Centri per l’Impiego.
Obbligo per i Centri per l’Impiego di inserire nella banca dati le
informazioni essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di
attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori
sociali.
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94. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI
ACQUISIZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
Art. 4, commi 38 e 39
Domanda di indennità Adempimenti per il riconoscimento
nell’ambito dell’ASPI degli incentivi
La dichiarazione dell’interessato Si prevede che le Regioni e le
volta ad attestare l’attività Province mettano a disposizione
lavorativa precedentemente svolta dell’INPS le informazioni di propria
e l’immediata disponibilità allo competenza necessarie per il
svolgimento di attività lavorativa riconoscimento degli incentivi
PUO’ essere resa dall’interessato all’assunzione.
all’INPS che la trasmette ai servizi
competenti.
Procedura operativa entro il 30 giugno 2013
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95. OFFERTA DI LAVORO CONGRUA
Art. 4, commi da 40 a 44
Decadenza dai trattamenti di integrazione salariale straordinari (Aspi) per i
lavoratori che rifiutino di partecipare ad un corso di formazione o riqualificazione
ovvero non lo frequentino con regolarità senza un giustificato motivo.
Decadenza dall’indennità di mobilità o di altra indennità o sussidio per i lavoratori
che:
Rifiutino di partecipare a iniziative di politiche attive proposte dai centri per
l’impiego o non vi partecipino regolarmente senza un giustificato motivo.
Non accettino un’offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo
superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità cui hanno
diritto.
La decadenza dai trattamenti si applica quando le attività lavorative o di
formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di
50 km dalla residenza del lavoratore, o comunque che sia raggiungibile
mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
I Centri per l’Impiego devono comunicare, tempestivamente, all’Inps gli eventi
sopra elencati, l’Istituto provvederà ad emettere provvedimento di decadenza e a
recuperare le eventuali somme erogate indebitamente.
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96. 8. ALTRE NORME DI
RIFORMA DEL LAVORO
● interventi in favore dei lavoratori anziani
● incentivi alle assunzioni (lavoratori anziani e donne)
● principi generali degli incentivi alle assunzioni
● sostegno alla genitorialità
● diritto al lavoro dei disabili
● disposizioni in tema di contrattazione di secondo livello
● interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati
● responsabilità solidale negli appalti
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97. INTERVENTI IN FAVORE DI
LAVORATORI ANZIANI
Art. 4, commi 1 e 2
Le imprese che occupano mediamente + di 15 dipendenti possono:
in caso di eccedenza del personale;
tramite appositi accordi tra datore di lavoro e le organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello aziendale;
subordinatamente all’accettazione da parte dell’INPS;
incentivare all’esodo i lavoratori più anziani (in grado di raggiungere i requisiti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipata* entro i 4 anni dalla cessazione del rapporto
di lavoro).
* Pensione di VECCHIAIA – anno 2012 Pensione ANTICIPATA – anno 2012
20 anni di contribuzione minima
66 anni di età per gli uomini 42 anni e 1 mese di contribuzione per gli uomini
62 anni di età per le donne 41 anni e 1 mese di contribuzione per le donne
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98. INTERVENTI IN FAVORE DI
LAVORATORI ANZIANI
Art. 4, comma 3
Il datore di lavoro presenta apposita domanda all’INPS accompagnata da
una fidejussione bancaria e, a seguito dell’accoglimento della domanda,
versa:
una provvista per garantire al lavoratore una prestazione pari al
trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti;
la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il
pensionamento.
Entrata in vigore: 18 luglio 2012.
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99. INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE
PER LAVORATORI ANZIANI E DONNE IN AREE SVANTAGGIATE
Art. 4, commi 8 e 11
DECORRENZA 1° gennaio 2013
È una nuova tipologia di incentivo all’occupazione:
lavoratori di età non inferiore ai 50 anni,
disoccupati da oltre 12 mesi;
donne di qualsiasi età, ovunque residenti
prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno 24 mesi;
DESTINATARI donne di qualsiasi età, prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi,
residenti in regioni ammissibili ai
finanziamenti nell’ambito dei fondi
strutturali dell’Unione Europea e nelle aree
individuate dal regolamento CE n.
800/2008, art. 2, punto 18), lett. e).
99
100. INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE
PER LAVORATORI ANZIANI E DONNE IN AREE SVANTAGGIATE
Art. 4, commi da 8 a 10
Riduzione del 50% dei contributi a carico del
MISURA datore di lavoro per 12 mesi se l’assunzione
avviene con contratto a tempo determinato
AGEVOLAZIONE anche in somministrazione.
Se il contratto viene trasformato a tempo
indeterminato la riduzione si prolunga fino al
18mo mese dalla data di assunzione con
DURATA contratto a tempo determinato;
se l’assunzione avviene a tempo
indeterminato l’agevolazione spetta per un
periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.
100
101. PRINCIPI GENERALI DEGLI
INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
Se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo
preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva e nel caso in cui il lavoratore avente diritto
all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di
Esclusione somministrazione;
se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di
dagli un altro lavoratore licenziato da un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine e nel caso in
incentivi cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore in somministrazione,
l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza
quando per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a
tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
ricorrono le se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di
somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro
seguenti connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale ad eccezione
di assunzioni, trasformazioni o somministrazioni finalizzate
all’acquisizione di professionalità diverse da quelle dei
situazioni: lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso un’unità
produttiva diversa;
con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei
sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al
momento del licenziamento, presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che
assume o risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento
o controllo. In caso di somministrazione tale condizione si
applica all’utilizzatore. 101
102. PRINCIPI GENERALI
DEGLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
Si sommano i periodi in cui il lavoratore ha prestato
l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato;
non si sommano le prestazioni in somministrazione
effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi
DURATA DEGLI utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di
somministrazione di lavoro;
INCENTIVI
l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la
data della tardiva comunicazione.
Tali principi valgono anche per le assunzioni agevolate previste:
• dall’art. 8, c. 9 della L. 407/90 (disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi);
• dagli artt. 8, c. 2 e 4 , e 25, c. 9 della L. 223/1991 (lavoratori in mobilità).
102
103. SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
(SPERIMENTALE PER GLI ANNI 2013 – 2015)
Art. 4, commi 24 e 25
Il padre lavoratore è obbligato ad assentarsi dal lavoro per un giorno entro 5
mesi dalla nascita del figlio in aggiunta al congedo di maternità della madre.
Permesso retribuito a carico del datore di lavoro.
Il padre lavoratore può astenersi per altri 2 giorni, sempre durante il
medesimo periodo, anche continuativi, in sostituzione della madre. Indennizzo
a carico Inps al 100%.
Preventiva comunicazione scritta delle date di astensione da inviare almeno
15gg prima al datore di lavoro.
Corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o a parziale
copertura delle rette per asili nido pubblici e privati, da richiedere al datore di
lavoro.
Può essere richiesto dalla madre lavoratrice al termine del periodo di congedo
di maternità, per 11 mesi successivi in alternativa al congedo parentale
(facoltativa).
Si attende decreto attuativo per criteri e modalità di fruizione.
103
104. DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Art. 4, comma 27
LAVORATORI ESCLUSI DAL COMPUTO
DELLA QUOTA DI RISERVA
lavoratori disabili già occupati
Per la soci di cooperative di produzione e lavoro
determinazione dirigenti
del numero dei
lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero
disabili da
assumere sono lavoratori socialmente utili
computati di lavoratori a domicilio
norma tutti i
lavoratori aderenti al programma di emersione
dipendenti con
esclusione di: lavoratori con contratto di inserimento
lavoratori con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore
lavoratori esclusi da specifiche discipline di settore
104
105. DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Art. 4, comma 27
Con decreto da emanarsi entro due mesi dal 18
luglio 2012, vengono ridefiniti i procedimenti
amministrativi, i criteri, le modalità di concessione e
potenziata l’attività di controllo degli ESONERI
PARZIALI.
Gli organismi regionali (Province), almeno
mensilmente, dovranno comunicare alla DTL il
mancato rispetto degli obblighi relativi alle
assunzioni obbligatorie, nonché il ricorso agli
esoneri.
105
106. DISPOSIZIONI IN TEMA DI
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Art. 4, comma 28
Dall’anno 2012 diventa strutturale, e
quindi non avrà più carattere
sperimentale, lo sgravio contributivo
(decontribuzione) previsto per la
contrattazione di secondo livello.
106
107. INTERVENTI VOLTI AL CONTRASTO DEL
LAVORO IRREGOLARE DEGLI IMMIGRATI
Art. 4, comma 30
Viene modificata la disciplina relativa al prolungamento del soggiorno dello straniero
extracomunitario nell’ipotesi di perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni:
elevando ad un anno il periodo minimo di iscrizione nelle liste di collocamento;
comunque per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno;
prevedendo che il permesso per attesa occupazione sia valido per tutto il periodo
di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita, qualora ne derivi una
durata superiore;
decorso il periodo minimo di iscrizione nelle liste di collocamento o del periodo
più ampio di godimento delle prestazioni di sostegno al reddito, lo straniero deve
dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo, tenendo conto anche del
reddito annuo complessivo dei familiari conviventi.
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108. RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 29 DEL D.LGS. N. 276/03
Art. 4, comma 31
Viene confermata entro il limite di 2 anni
dalla cessazione dell’appalto l’obbligazione
solidale, tra committente, appaltatore ed
eventuali subappaltatori, nella corresponsione
Responsabilità ai lavoratori dei trattamenti retributivi, quote di
solidale trattamento di fine rapporto, contributi
previdenziali e premi assicurativi dovuti.
di committente
e appaltatore L’obbligazione solidale rimane ferma, salva
diversa previsione delle norme della
contrattazione collettiva che possano
individuare metodi e procedure di controllo e di
verifica della regolarità complessiva degli
appalti.
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