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Guida operativa per le imprese associate


                                           LE PRINCIPALI NOVITÀ
                                            DELLA RIFORMA DEL
                                           MERCATO DEL LAVORO



                                                  Direzione Sindacale – Welfare – Sicurezza sul lavoro
                                                               Direttore: Pierantonio Poy
                                                               Corso Venezia, 47 – 20121 Milano
                                                               Tel. 027750314 – Fax 027750488
                                                                 sindacale@unione.milano.it
                                                                     www.unione.milano.it
LE PRINCIPALI NOVITÀ
                  DELLA RIFORMA DEL
                 MERCATO DEL LAVORO
Servizio di Assistenza al Mercato del Lavoro           Servizio Welfare
     ed Amministrazione del Personale

          Coordinatore:                              Coordinatore:
          Paolo Pagaria                              Gianbattista Guzzetti

          Le slides sono a cura di:                  Le slides sono a cura di:
          Maria Cristina Allocca                     Maria Di Fazio
          Michele Ceppinati                          Elisabetta Giandonati
          Maurizio Forbice
          Katia Goldoni
          Federica Menga
          Piero Perdomi
          Alessandra Setti
                                       LUGLIO 2012
1. LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
           ● contratto a tempo determinato                                              pag. 6


INDICE     ●
           ●
           ●
           ●
               contratto di inserimento
               apprendistato
               lavoro a tempo parziale
               lavoro intermittente
                                                                                        pag. 12
                                                                                        pag. 13
                                                                                        pag. 15
                                                                                        pag. 16
           ●   tirocini formativi e di orientamento                                     pag. 17
         2. I CONTRATTI ATIPICI
           ●   contratto a progetto                                                     pag. 20
           ●   partite IVA                                                              pag. 23
           ●   associazione in partecipazione                                           pag. 26
           ●   lavoro occasionale accessorio                                            pag. 28
         3. IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE                                                pag. 31
         4. LE DIMISSIONI                                                               pag. 48
         5. I LICENZIAMENTI COLLETTIVI                                                  pag. 54
         6. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
           ● ASPI – Assicurazione Sociale per l’Impiego                                 pag. 64
           ● Mini - ASPI                                                                pag. 70
           ● fondi di solidarietà bilaterale                                            pag. 85
         7. LE POLITICHE ATTIVE E I SERVIZI PER L’IMPIEGO
           ● livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l’impiego   pag. 90
           ● sistema informativo ASPI                                                   pag. 93
           ● offerta di lavoro congrua                                                  pag. 95
         8. ALTRE NORME DI RIFORMA DEL LAVORO
           ●   interventi in favore dei lavoratori anziani                              pag. 97
           ●   incentivi alle assunzioni (lavoratori anziani e donne)                   pag. 99
           ●   principi generali degli incentivi alle assunzioni                        pag. 101
           ●   sostegno alla genitorialità                                              pag. 103
           ●   diritto al lavoro dei disabili                                           pag. 104
           ●   disposizioni in tema di contrattazione di secondo livello                pag. 106
           ●   contrasto del lavoro irregolare degli immigrati                          pag. 107
           ●   responsabilità solidale negli appalti                                    pag. 108
Per ricevere le Guide operative per le imprese associate, inviare
        una e-mail con i dati identificativi dell’azienda a:
                  sindacale@unione.milano.it
1. LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
●   contratto a tempo determinato
●   contratto di inserimento
●   apprendistato
●   lavoro a tempo parziale
●   lavoro intermittente
●   tirocini formativi e di orientamento




                                           5
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
                                 Art. 1, commi da 9 a 13
      primo contratto a tempo determinato concluso
             tra datore di lavoro e lavoratore
non è richiesto il requisito delle ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo;
la durata non può essere superiore a 12 mesi e non può essere prorogata;
i CCNL o, in caso di delega i contratti di secondo livello, potranno prevedere
l’esclusione della necessità delle ragioni, nell’ambito di determinati processi
organizzativi (start up, lancio prodotto/servizio innovativo, cambiamenti tecnologici
ecc.), nel limite del 6% dei lavoratori occupati nell’unità produttiva;
le nuove regole valgono anche per i contratti di somministrazione a tempo
determinato;
le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo continueranno
a sussistere per l’instaurazione di ulteriori contratti a termine successivi al primo o
qualora non si ricorra a questa nuova disposizione.
                                                                                          6
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
                                    Art. 1, commi da 9 a 13


                Nuovi limiti temporali per evitare
           la trasformazione a tempo indeterminato
                               Contratti tempo determinato    Contratti tempo determinato
                                     inferiori a 6 mesi            superiori a 6 mesi

 Limite di superamento
    oltre la scadenza                    30 giorni                      50 giorni
      del contratto               (in precedenza 20 gg.)         (in precedenza 30 gg.)
 (periodo di tolleranza)
    Limite di intervallo
                                         60 giorni                      90 giorni
  in caso di riassunzione
                                  (in precedenza 10 gg.)         (in precedenza 20 gg.)
   a tempo determinato
Limite di intervallo in caso
 di riassunzione a tempo        fino a 20 giorni secondo le    fino a 30 giorni secondo le
 determinato motivati da            previsioni dei CCNL            previsioni dei CCNL
    particolari processi
         produttivi

                                                                                             7
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
                               Art. 1, commi da 9 a 13

                         Adempimenti e regole
 Entro la scadenza del termine preventivato, vi è l’obbligo di comunicare al Centro
  per l’impiego territorialmente competente la prosecuzione del rapporto durante il
  periodo di tolleranza, indicando la durata della prosecuzione.

 I contratti a termine svolti per mansioni equivalenti, prorogati e/o rinnovati non
  possono superare complessivamente i 36 mesi, considerando anche i contratti di
  somministrazione svolti tra i medesimi soggetti.




                                                                                       8
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
                     Art. 1, commi da 9 a 13
    Impugnazioni: nuovi termini per le cessazioni decorrenti dal
                         1° gennaio 2013



                                               entro 120 giorni
    Impugnazione                             (decorrenti dalla data di
 (anche extragiudiziale)                           cessazione)




   entro 180 giorni                        Successivo ricorso giudiziale o
(decorrenti dalla precedente             comunicazione alla controparte di
      impugnazione)                             richiesta di tentativo
                                            di conciliazione o arbitrato




                                                                             9
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
                               Art. 2, commi 28 e 29
CONTRIBUTO ADDIZIONALE A CARICO AZIENDA DALL’1/1/2013

                                         1,40%
                   (della retribuzione imponibile a fini previdenziali)




                                   ECCEZIONI
          Il contributo non deve essere versato nei seguenti casi:
   Lavoratori a termine in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
  conservazione del posto di lavoro.
   Lavoratori a termine per lo svolgimento di attività stagionali (DPR n.
  1525/63).
   Apprendisti.

                                                                                  10
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
                                       Art. 2, comma 30
   CONTRIBUTO ADDIZIONALE A CARICO AZIENDA
        In caso di                              è prevista la restituzione del
   trasformazione in                             contributo addizionale versato,
   contratto a tempo                             per un massimo di sei
      indeterminato                              mensilità, successivamente al
 del contratto a termine                         decorso del periodo di prova.

                                                la restituzione del contributo
        In caso di                               addizionale avviene detraendo
      riassunzione                               dalle mensilità spettanti (max 6
 con contratto a tempo                           mesi) un numero di mensilità
     indeterminato                               pari al periodo di interruzione
     del lavoratore                              della prestazione lavorativa.
(entro sei mesi dalla cessazione del
  precedente contratto a termine)

                                                                                    11
CONTRATTI DI INSERIMENTO
                      Art. 1, commi 14 e 15


 Soppressione  dei contratti di inserimento attraverso
 l’abrogazione degli articoli dal 54 al 59 del decreto legislativo
 n. 276/2003 che, attualmente ne dettano la disciplina.

 La disciplina previgente continua tuttavia a trovare
 applicazione per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre
 2012.




                                                                12
APPRENDISTATO
                   Art. 1, commi da 16 a 19

 Durata minima: non inferiore a 6 mesi;


 Preavviso: durante il periodo di preavviso continua a trovare
  applicazione la disciplina del contratto di apprendistato;

 Somministrazione: è esclusa la possibilità di assumere
  apprendisti in somministrazione a tempo determinato.




                                                               13
APPRENDISTATO
                                            Art. 1, commi da 16 a 19
                                        PROPORZIONE NUMERICA
                                            Aziende fino         Aziende con più                  Aziende con meno
                                           a 9 dipendenti        di 9 dipendenti                   di 3 dipendenti
   Numero apprendisti assumibili         1 apprendista ogni      3 apprendisti ogni           Fino a un massimo di
       dal 1° gennaio 2013              1 addetto qualificato   2 addetti qualificati              3 apprendisti
                                                                                          (non si applica all’artigianato)


       PERCENTUALE DI CONFERMA PER EFFETTUARE NUOVE ASSUNZIONI
                                                                                Aziende con più
                                                                                di 9 dipendenti
                                                                         30% nei 36 mesi precedenti
                 Percentuale di conferma                                    la nuova assunzione

   Percentuale di conferma decorrente dopo 36 mesi dalla                 50% nei 36 mesi precedenti
            data di entrata in vigore della legge                           la nuova assunzione

        E’ tuttavia consentita l’ulteriore assunzione di 1 apprendista in caso di mancato rispetto
                    delle percentuali di conferma o in caso di totale mancata conferma.


 N.B.: Continua a trovare applicazione la norma contrattuale del CCNL del
  Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, relativa alla conferma dell’80% degli
  apprendisti nel biennio.
                                                                                                                             14
LAVORO A TEMPO PARZIALE
                            Art. 1, comma 20
 I contratti collettivi dovranno stabilire modalità che consentano al
  lavoratore a tempo parziale di richiedere l’eliminazione o la
  modifica delle clausole flessibili ed elastiche;

 È riconosciuta la facoltà di revoca del consenso alle clausole
  flessibili ed elastiche ai:
    • lavoratori studenti;
    • lavoratori affetti o che assistano soggetti affetti da patologie
      oncologiche o che assistono titolari di permessi ex legge
      104/92;
    • lavoratori con figlio convivente di età non superiore tredici
      anni;
    • lavoratori con figlio convivente portatore di handicap.




                                                                         15
LAVORO INTERMITTENTE
                             Art.1, commi 21 e 22
                       c.d. LAVORO A CHIAMATA
 Vengono modificati i limiti di età per i soggetti per i quali può essere
  in ogni caso stipulato il contratto: soggetti con meno di 24 anni di età
  da concludersi entro il 25esimo anno, ovvero lavoratori con più di 55
  anni di età;
 Obbligo di comunicazione amministrativa preventiva alla DTL con
  modalità semplificate (sms, fax o posta elettronica) a ogni chiamata
  del lavoratore o per cicli lavorativi di durata inferiore a 30 giorni.
  Sanzione da 400 a 2.400 euro in relazione all’omessa comunicazione
  per ogni lavoratore;
 Abrogata la previsione di corrispondere l’indennità di disponibilità al
  lavoratore solo in caso di effettiva chiamata per i periodi di fine
  settimana, ferie estive, vacanze natalizie e pasquali e altri periodi
  previsti dal CCNL;
 I contratti in corso, non compatibili con le nuove disposizioni, cessano
  di produrre i loro effetti decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore della 16
  legge.
TIROCINI FORMATIVI
                        Art. 1, commi da 34 a 36
 Entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle legge verrà concluso un
  accordo Stato/Regioni per la definizione di linee guida condivise in
  materia di tirocini formativi di orientamento.

 Gli interventi saranno mirati:
   • alla revisione della disciplina;
   • a contrastare l’uso distorto anche attraverso l’individuazione di
     modalità di svolgimento della prestazione;
   • ad individuare elementi qualificanti del tirocinio;
   • a stabilire una congrua indennità anche in forma forfettaria in
     relazione alla prestazione svolta. La mancata corresponsione di
     una congrua indennità comporta l’erogazione di una sanzione
     amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.



                                                                          17
ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME IN MATERIA DI
             MERCATO DEL LAVORO



 Le norme entrano in vigore il 18 luglio 2012.




                                                  18
2. CONTRATTI ATIPICI
●   contratto a progetto
●    partite IVA
●    associazione in partecipazione
●    lavoro occasionale accessorio




                                      19
CONTRATTO A PROGETTO
                           Art. 1, commi da 23 a 25

                              FATTISPECIE
 Le collaborazioni coordinate e continuative devono essere riconducibili ad uno
  o più progetti specifici.
  Eliminato il riferimento alla fase e al programma.
 Il progetto deve:
  essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale.
 Non può:
  a) consistere in una mera riproposizione dell’attività tipica del committente;
  b) comportare lo svolgimento di compiti meramente ripetitivi o esecutivi
     (anche individuabili dai contratti collettivi).




                                                                               20
CONTRATTO A PROGETTO
                       Art. 1, commi da 23 a 25

  FORMA
 nel contratto deve essere descritto il progetto ed individuato il
  risultato.


  CORRISPETTIVO
 non può essere inferiore ai minimi stabiliti da eventuali contratti
  collettivi specifici;

 in mancanza, si fa riferimento ai contratti collettivi dei lavoratori
  dipendenti.




                                                                      21
CONTRATTO A PROGETTO
                              Art. 1, commi da 23 a 25
 RISOLUZIONE
    è consentita la risoluzione del rapporto prima del termine soltanto:
a)   per giusta causa;
b)   per sopravvenuta inidoneità del collaboratore;
c)   ad nutum (ovvero senza motivazione). Tale facoltà deve essere prevista nel
     contratto ed è esercitabile solo dal collaboratore.
 PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE
 qualora il collaboratore esegua la prestazione con modalità analoghe a quelle
  dei dipendenti del committente, salve le prestazioni di elevata professionalità
  (anche individuabili dai contratti collettivi).
 MANCANZA DEL PROGETTO
 L’impossibilità di individuare uno specifico progetto determina la costituzione di un
  rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
 APPLICAZIONE
 contratti di collaborazione stipulati dal 18 luglio 2012.

                                                                                   22
PARTITE IVA
                                   Art. 1, comma 26

PRESUNZIONE DI PARASUBORDINAZIONE
 I rapporti di lavoro instaurati con titolari di partita IVA si considerano, fino a
  prova contraria, collaborazioni coordinate e continuative qualora ricorrano
  almeno due dei seguenti presupposti:
  a) durata della collaborazione superiore a 8 mesi nell’arco dell’anno solare;

   b)   il corrispettivo derivante dalla collaborazione è superiore all’80% dei
        corrispettivi complessivamente percepiti nell’arco dell’anno solare;

   c)   il lavoratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi
        del committente.




                                                                                        23
PARTITE IVA
                                    Art. 1, comma 26
   ECCEZIONI
 la presunzione non opera in presenza delle seguenti circostanze:
a) la prestazione lavorativa è connotata da competenze teoriche elevate, acquisite
   tramite significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche acquisite
   tramite esperienze rilevanti;
b) il collaboratore possiede un reddito da lavoro autonomo non inferiore a 1,25
   volte l’importo del minimale contributivo della Gestione speciale artigiani e
   commercianti (per l’anno 2012 il limite di reddito è pari a € 18.662,5).
 La presunzione non opera, altresì, quando la prestazione lavorativa è svolta
  nell’esercizio di attività professionali per le quali è richiesta l’iscrizione ad ordini,
  registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati, raccolti in apposito decreto
  da emanare.




                                                                                          24
PARTITE IVA
                                Art. 1, comma 26
  CONSEGUENZE
 Dove opera la presunzione, il rapporto di lavoro autonomo con il titolare di
  partita IVA si considera come collaborazione coordinata e continuativa con
  applicazione della relativa disciplina;
 Conseguentemente, qualora non sia possibile individuare un progetto
  specifico si determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato fin
  dall’origine.

   APPLICAZIONE
 Le nuove disposizioni si applicano ai rapporti instaurati a decorrere dal 18
  luglio 2012. Per quelli in corso a tale data, le nuove norme si applicano a
  decorrere dal 18 luglio 2013.




                                                                                    25
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
                            Art. 1, commi da 28 a 31



  FATTISPECIE
 Nel contratto di associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e
  seguenti del cod. civ., qualora l’apporto dell’associato consista anche in
  una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una
  medesima attività non può essere superiore a 3, salvo che tra associato e
  associante non sussista un rapporto di coniugio, di parentela entro il
  terzo grado o di affinità entro il secondo.

CONSEGUENZE
 Il superamento del limite di 3 associati con apporto di prestazione
  lavorativa trasforma il rapporto in lavoro subordinato a tempo
  indeterminato.


                                                                               26
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
                              Art. 1, commi da 28 a 31

  PRESUNZIONE DI LAVORO SUBORDINATO
 il rapporto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione
  lavorativa si presume, salvo prova contraria, di lavoro subordinato a tempo
  indeterminato qualora ricorrano le seguenti circostanze:
  a) il rapporto si è instaurato o è stato attuato senza che vi sia stata effettiva
     partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare;
  b) non vi sia stata consegna del rendiconto di cui all’art. 2552 del cod. civ.;
  c) la prestazione dell’associato non sia connotata da competenze teoriche
     elevate, acquisite tramite significativi percorsi formativi, o da capacità
     tecnico-pratiche acquisite tramite esperienze rilevanti.

   APPLICAZIONE
       Per tutti i contratti (compresi quelli attualmente in corso) a decorrere dal
        18 luglio 2012, ad eccezione di quelli certificati ai sensi del D.Lgs. n.
        276/2003 che mantengono efficacia fino alla loro cessazione.

                                                                                       27
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
                             (VOUCHER)
                           art. 1, commi 32 e 33
FATTISPECIE
    Attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno
     luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori
     a € 5.000 (annualmente rivalutabili) nel corso dell’anno solare.
     Scompare ogni riferimento a requisiti soggettivi (es. studenti infra
     venticinquenni ecc.) o a tipologie di prestazione (es. pulizia e
     manutenzione di edifici ecc.).

 ECCEZIONI
    Fermo restando il limite complessivo di € 5.000 annui, nei confronti dei
     committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività
     lavorative accessorie possono essere svolte a favore di ciascun
     committente per compensi non superiori a € 2.000 annui (anche questi
     rivalutabili annualmente).

                                                                                  28
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
                          (VOUCHER)
                        Art. 1, commi 32 e 33

CORRISPETTIVO E CONTRIBUTI
I buoni lavoro (voucher) saranno:
a) orari;
b) numerati progressivamente;
c) datati.

L’aliquota contributiva previdenziale varierà in funzione delle modifiche
dell’aliquota di versamento nella gestione separata Inps.

APPLICAZIONE
Voucher richiesti a decorrere dal 18 luglio 2012. Per quelli richiesti prima
valgono le vecchie disposizioni, comunque non oltre il 31 maggio 2013.



                                                                            29
ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME IN MATERIA DI
               CONTRATTI ATIPICI




 Le norme entrano in vigore il 18 luglio 2012.




                                                  30
3. IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE




                              31
PRINCIPI GENERALI

La comunicazione del licenziamento deve contenere la
specificazione dei motivi che lo hanno determinato. (La
disposizione previgente prevedeva che il datore di lavoro fosse
tenuto a comunicare i motivi solo previa richiesta del
lavoratore).

Il termine per impugnare il licenziamento è sempre di 60
giorni, ma il termine per depositare il ricorso in sede giudiziale
o comunicare alla controparte la richiesta del tentativo di
conciliazione si riduce a 180 giorni (il Collegato Lavoro
prevedeva 270 gg).

L’efficacia del licenziamento è sospesa in caso di maternità,
paternità e infortunio sul lavoro.

                                                                     32
DA SAPERE …
   Cosa si intende per giustificato motivo oggettivo – G.M.O.?
                         (c.d. licenziamento per motivi economici)
 La nozione di GMO si rinviene nell’art. 3 della legge n. 604/1966, il quale
  dispone che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato
  da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al
  regolare funzionamento di essa.
 Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza in tali casi spetta al
  datore di lavoro l’onere di provare il nesso di causalità tra il licenziamento e la
  riorganizzazione del lavoro.
 Il giudice può valutare l’effettiva sussistenza di tale nesso, ma non può
  sindacare il merito delle scelte imprenditoriali che portano al licenziamento.
 Sempre la giurisprudenza ha individuato alcune fattispecie:
   • cessazione dell’attività produttiva e liquidazione dell’azienda;
   • fallimento;
   • soppressione del posto di lavoro;
   • riorganizzazione per maggiore economicità della gestione;
   • fine lavori o fase lavorativa …..
                                                                                   33
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
PREVENTIVO NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O.
                         Art. 1, comma 40
                   PER AZIENDE + 15 DIPENDENTI


 Il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, deve
  effettuare una specifica comunicazione:
  • alla DTL del luogo ove il lavoratore presta la sua opera;
  • al lavoratore presso il domicilio indicato nel contratto
    ovvero consegnata a mano e sottoscritta per ricevuta.

 La comunicazione deve contenere l’intenzione di procedere
  al licenziamento per G.M.O. ed i motivi del licenziamento,
  nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione
  del lavoratore interessato.
                                                                34
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
PREVENTIVO NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O.
                           Art. 1, comma 40
                     PER AZIENDE + 15 DIPENDENTI

Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione del datore di
lavoro la DTL deve convocare le parti.

Le parti si possono fare assistere da un rappresentante di Unione
Confcommercio MI-LO-MB, da un sindacalista ovvero da un avvocato
o da un consulente del lavoro.

La procedura si conclude entro 20 giorni (il termine viene sospeso
max di 15 giorni nel caso di impedimento del lavoratore) dal momento
in cui la DTL ha trasmesso la convocazione per l’incontro, fatta salva
l’ipotesi in cui le parti decidano di non proseguire la discussione
finalizzata al raggiungimento di un accordo.
                                                                    35
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
PREVENTIVO NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O.
                                Art. 1, comma 40
                        PER AZIENDE + 15 DIPENDENTI
 Durante la procedura le parti esaminano eventuali soluzioni alternative
  al recesso.

 Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale
  del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di sostegno
  al reddito (ASPI) e può essere previsto l’affidamento del lavoratore ad
  un’agenzia di somministrazione per il lavoro (APL) per il ricollocamento.

 Se fallisce il tentativo di conciliazione ed in ogni caso qualora la DTL non
  proceda alla convocazione delle parti entro il termine di 7 giorni, il
  datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore, con
  decorrenza dal giorno della comunicazione alla DTL.


                                                                             36
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
            NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O.
                                   PER AZIENDE + 15 DIPENDENTI


La comunicazione deve contenere l’intenzione di         Se il tentativo di conciliazione ha esito
procedere al licenziamento per GMO con indicati i       positivo e prevede la risoluzione
motivi, nonché le eventuali misure di assistenza alla   consensuale si applicano le disposizioni in
ricollocazione del lavoratore.                          materia di ASpI e può essere previsto
                                                        l’affidamento del lavoratore ad una
                                                        Agenzia di somministrazione.


      Il datore di lavoro deve effettuare               La DTL deve convocare il datore di lavoro
      una comunicazione alla DTL del                    ed il lavoratore entro 7 giorni dalla
      luogo ove lavora il dipendente,                   ricezione della richiesta e l’incontro si
      inviata per conoscenza anche allo                 svolge innanzi alla Commissione provinciale
      stesso lavoratore.                                di conciliazione.



        In caso di successivo giudizio di               Se il tentativo di conciliazione fallisce o la
        licenziamento,     il      complessivo          DTL non convoca le parti entro 7 giorni, il
        comportamento delle parti sarà valutato         datore di lavoro può comunicare il
        dal giudice.                                    licenziamento al lavoratore.
                                                                                                         37
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
  NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O.
                  PER AZIENDE + 15 DIPENDENTI
                           esempio:
                                 La DTL riceve per raccomandata A.R. la richiesta del
18 giugno 2012                   datore di lavoro con la quale si dichiara l’intenzione
                                                di licenziare per GMO.




                                Termine ultimo entro il quale la DTL provvede a
25 giugno 2012                  fissare la convocazione delle parti davanti alla
                                Commissione di conciliazione.




                                Termine massimo entro il quale la procedura di
                                conciliazione deve concludersi. Dal giorno successivo
 15 luglio 2012                 è possibile procedere all’invio della lettera di
                                licenziamento.
                                                                                     38
LE CONSEGUENZE DEL
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE




                            39
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO
              MOTIVO OGGETTIVO
                            Art. 1, comma 42
                     AZIENDE + 15 DIPENDENTI
                                              Il lavoratore ha diritto alla reintegra, inoltre, è
                                              prevista un’indennità risarcitoria commisurata
                                              all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno
                                              del licenziamento sino a quello dell’effettiva
                                              reintegra, dedotto quanto eventualmente
                Il Giudice accerta la         percepito per altre attività lavorative. In ogni
                “manifesta insussistenza”     caso l’indennità risarcitoria non potrà superare
LICENZIAMENTO   del “fatto posto a base del   le 12 mensilità. (Il datore dovrà anche versare i
                licenziamento per G.M.O..     contributi previdenziali ed assistenziali). Il
   INTIMATO:
                                              lavoratore in alternativa alla reintegra può
                                              chiedere un’indennità pari a 15 mensilità
•PER MOTIVO                                   dell'ultima retribuzione, non assoggettata a
 ECONOMICO                                    contribuzione previdenziale e che determina la
                                              risoluzione del rapporto.


                Il Giudice accerta la “non    Il lavoratore ha diritto ad un’indennità
                manifesta insussistenza”      risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un
                del fatto posto a base del    minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità
                licenziamento per G.M.O.      dell’ultima retribuzione globale di fatto.
                                                                                                    40
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO
  MOTIVO OGGETTIVO O IN VIOLAZIONE DELL’ART. 2110,
                2° COMMA DEL C.C.
                                Art. 1, comma 42
                         AZIENDE + 15 DIPENDENTI

                                                          Il Giudice oltre alla reintegra, condanna il
LICENZIAMENTO INTIMATO:                                   datore di lavoro a pagare un’indennità
                                                          risarcitoria        commisurata        all’ultima
                                                          retribuzione globale di fatto dal giorno del
 PER INIDONEITÀ PSICHICA                                 licenziamento sino a quello dell’effettiva
                          Il Giudice accerta la           reintegra, dedotto quanto eventualmente
O FISICA DEL LAVORATORE   non inidoneità fisica o         percepito per altre attività lavorative. In ogni
                              psichica del lavoratore,    caso l’indennità risarcitoria non potrà
LICENZIAMENTO INTIMATO:       ovvero        se       il   superare le 12 mensilità. (Il datore dovrà
                              licenziamento è stato       anche versare i contributi previdenziali ed
                              intimato durante il         assistenziali). Il lavoratore in alternativa alla
 DURANTE IL PERIODO DI       periodo di comporto.        reintegra può chiedere un’indennità pari a 15
COMPORTO IN VIOLAZIONE                                    mensilità dell'ultima retribuzione, non
DEL 2° C., ART. 2110, C.C.                                assoggettata a contribuzione previdenziale e
(MALATTIA E INFORTUNIO)                                   che determina la risoluzione del rapporto.



                                                                                                        41
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
         (LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO
                        O PER GIUSTA CAUSA)
                                       Art. 1, comma 42
                           AZIENDE CON + 15 DIPENDENTI
                                                             Il Giudice oltre alla reintegra condanna il
                                                             datore di lavoro a pagare un’indennità
                                                             risarcitoria      commisurata        all’ultima
INSUSSISTENZA DEI                                            retribuzione globale di fatto dal giorno del
                    Il Giudice se accerta la mancanza        licenziamento sino a quello dell’effettiva
 FATTI CONTESTATI   della giusta causa o del giustificato    reintegra, dedotto quanto percepito per
         O          motivo         soggettivo,        per    altre attività lavorative. In ogni caso
PUNIBILE CON UNA    l’insussistenza dei fatti contestati     l’indennità risarcitoria non potrà superare le
     SANZIONE       ovvero perché il fatto rientra tra le    12 mensilità. (Il datore dovrà anche versare i
                    condotte punibili con una sanzione       contributi previdenziali ed assistenziali ). Il
 DIVERSA PREVISTA   conservativa                             lavoratore in alternativa alla reintegra può
     DAL CCNL                                                chiedere un’indennità pari a 15 mensilità
                                                             dell'ultima retribuzione, non assoggettata a
                                                             contribuzione previdenziale e che determina
                                                             la risoluzione del rapporto.
                    Il Giudice se accerta che non            Il lavoratore ha diritto ad un’indennità
   IN TUTTI GLI     ricorrono gli estremi del giustificato   risarcitoria omnicomprensiva determinata
                    motivo soggettivo o della giusta         tra un minimo di 12 ed un massimo di 24
    ALTRI CASI      causa dichiara risolto il rapporto di    mensilità dell’ultima retribuzione globale di
                    lavoro.                                  fatto.                                            42
LICENZIAMENTO NULLO
                                 Art. 1, comma 42
             SI APPLICA A TUTTE LE AZIENDE (+ / – DI 15 DIP.)
    LICENZIAMENTO                                           Il Giudice oltre al provvedimento di
   DISCRIMINATORIO                                          reintegra condanna il datore di lavoro al
                                                            risarcimento del danno subito a seguito
  LICENZIAMENTO IN                                          del licenziamento di cui sia stata
                                                            accertata l’inefficacia. La misura del
  CONCOMITANZA DI
                                                            risarcimento è commisurata all’ultima
     MATRIMONIO                                             retribuzione globale di fatto dal giorno
                         Il Giudice con sentenza dichiara
                         la nullità del licenziamento ed    del licenziamento sino a quello
                         ordina la reintegrazione del       dell’effettiva reintegra e non può essere
    LICENZIAMENTO                                           inferiore a 5 mensilità della retribuzione
                         lavoratore nel posto di lavoro.
INTIMATO IN VIOLAZIONE                                      globale di fatto. Il datore dovrà anche
 DELLE NORME A TUTELA                                       versare i contributi previdenziali ed
                         Tale norma vale anche per i        assistenziali dal giorno del licenziamento
   DELLA MATERNITA’      dirigenti.                         sino a quello di effettiva reintegra. Il
                                                            lavoratore in alternativa alla reintegra
   LICENZIAMENTO                                            può chiedere un indennità pari a 15
                                                            mensilità dell'ultima retribuzione, non
 DETERMINATO DA UN                                          assoggettata         a       contribuzione
   MOTIVO ILLECITO                                          previdenziale e che determina la
   EX ART. 1345 C.C.                                        risoluzione del rapporto.


                                                                                                     43
LICENZIAMENTO INEFFICACE
                    SI APPLICA A TUTTE LE AZIENDE (+ / – DI 15 DIP.)
                                                        Il Giudice oltre al provvedimento di reintegra
                                                        condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno
                                                        subito a seguito del licenziamento di cui è stata
                                                        accertata la nullità. La misura del risarcimento è
                                In questi casi il       commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto
                                Giudice ordina la       dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva
 LICENZIAMENTO INTIMATO IN      reintegrazione   del    reintegra e non può essere inferiore a 5 mensilità. Il
  VIOLAZIONE DEL REQUISITO      lavoratore nel posto    datore dovrà anche versare i contributi previdenziali
     DELLA FORMA SCRITTA        di lavoro.              ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a
    (LICENZIAMENTO ORALE)                               quello di effettiva reintegra.
                                                        Il lavoratore in alternativa alla reintegra può chiedere
                                                        un’indennità pari a 15 mensilità dell'ultima
                                                        retribuzione, non assoggettata a contribuzione
                                                        previdenziale e che determina la risoluzione del
                                                        rapporto.
 VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA
   DEL PREVENTIVO TENTATIVO
OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
    (ART. 7 LEGGE N.604/1966)   Se il licenziamento è   Il lavoratore ha diritto a una indennità risarcitoria
       VIOLAZIONE DELLA         legittimo, il Giudice   omnicomprensiva determinata tra un minimo di 6 ed
   PROCEDURA DISCIPLINARE       dichiara risolto il     un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione
 (ART. 7 STATUTO LAVORATORI)    rapporto di lavoro.     globale di fatto.

 VIOLAZIONE DEL REQUISITO DI
 MOTIVAZIONE OBBLIGATORIA
                                                                                                               44
TERMINI PER LA RICHIESTA DEL LAVORATORE
DELL’INDENNITA’ PARI A 15 MENSILITA’ IN LUOGO
   DELLA REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO
                          Art. 1, comma 42
 A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si
  intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio
  entro 30 giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in
  cui abbia richiesto l’indennità in sostituzione della reintegra.
 La richiesta da parte del lavoratore dell’indennità in
  sostituzione della reintegrazione del posto di lavoro
  determina la risoluzione del rapporto di lavoro.
 La richiesta dell’indennità deve essere effettuata entro 30
  giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o
  dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio se
  anteriore alla predetta comunicazione.


                                                                       45
REVOCA DEL LICENZIAMENTO
                          Art. 1, comma 42


 Il datore di lavoro può revocare il licenziamento entro il
  termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione.


 Se il datore di lavoro revoca il licenziamento il rapporto di
  lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità e il
  lavoratore ha diritto alla retribuzione maturata nel periodo
  precedente alla revoca.




                                                                      46
ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME IN MATERIA DI
         LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

 Le norme entrano in vigore il 18 luglio 2012.

 Per quanto riguarda il nuovo termine di 180 giorni entro il
  quale depositare il ricorso in sede giudiziale o comunicare alla
  controparte la richiesta del tentativo di conciliazione, si
  applica ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in
  vigore della legge (18 luglio 2012).




                                                                     47
4. LE DIMISSIONI




                   48
LA PROCEDURA DELLE DIMISSIONI
                           Art. 4, comma 16
                                   Durante       la   gravidanza   della
    MATERNITA’ –                   lavoratrice;
      PATERNITA’
                                   durante i primi tre anni di vita del
Convalida da parte del             bambino (lavoratrice/lavoratore);
Servizio Ispettivo della
                                   nei primi tre anni di accoglienza del
          DTL                      minore adottato o in affidamento
   delle dimissioni                (lavoratrice/lavoratore);
         e della
                                   nei primi tre anni decorrenti dal
      risoluzione                  momento della comunicazione della
     consensuale                   proposta di incontro con il minore
                                   adottando (lavoratrice/lavoratore).



                                                                       49
LA PROCEDURA DELLE DIMISSIONI
                  Art. 4, comma da 17 a 20

                            convalida c/o:
                            1. Direzione Territoriale del Lavoro – DTL;
                            2. Centro per l’Impiego;
                            3. Sedi individuate dai CCNL.
 Per TUTTE LE               In alternativa l’efficacia è sospensivamente
ALTRE IPOTESI               condizionata alla:
                            • sottoscrizione di apposita dichiarazione
di dimissioni o             apposta in calce alla ricevuta di trasmissione
  risoluzioni               della comunicazione di cessazione.
 consensuali :              In assenza della convalida o della
                            sottoscrizione della dichiarazione, il rapporto si
                            intende risolto se il lavoratore/trice non
                            aderisce, entro 7 giorni dalla ricezione, all’invito
                            del datore di lavoro di mettere in atto una delle
                            modalità sopra descritte.
                            L’invito si considera validamente effettuato
                            quando è recapitato al domicilio della
                            lavoratrice o del lavoratore.
                                                                          50
REVOCA DELLE DIMISSIONI
                    Art. 4, commi 21 e 22
                           Facoltà di revoca delle dimissioni o della
                           risoluzione consensuale, esercitabile dalla lavoratrice
                           o dal lavoratore entro i sette giorni dall’invito a
                           confermare il recesso. Tale periodo può sovrapporsi
Facoltà di revoca          al preavviso.
 delle dimissioni          La revoca può essere comunicata in forma scritta.
      o della              Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del
   risoluzione             recesso, torna normalmente a decorrere dal giorno
                           successivo alla comunicazione della revoca.
  consensuale:
                           Durante il periodo intercorrente tra il recesso e la
                           revoca non matura alcun diritto retributivo.
                           Con la revoca del recesso cessano gli effetti di ogni
                           eventuale pattuizione.
                           Se il datore di lavoro, in mancanza di convalida o
                           sottoscrizione, non inoltra l’invito alla convalida
                           entro 30gg dalla data delle dimissioni o della
                           risoluzione, le dimissioni sono prive di effetto.


                                                                              51
PROCEDURA
Dimissioni o         DATORE DI
                                       LAVORATRICE/
                                                                Mancata
                       LAVORO                                  convalida il
 risoluzione      Entro 30 gg invito
                                        LAVORATORE
                                                               rapporto si
                                         Entro 7 gg
consensuale         alla convalida                           intende risolto




   Convalida      Mancato invito le        PUO’
       o          dimissioni sono       Revocare le
 sottoscrizione    prive di effetto      dimissioni




                          per dimissioni in bianco
Sanzioni          abuso punito con sanzione amministrativa
                          da 5.000 a 30.000 euro
                                                                         52
ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME IN MATERIA DI
                 DIMISSIONI




 Le norme entrano in vigore il 18 luglio 2012.




                                                  53
5. I LICENZIAMENTI COLLETTIVI




                                54
DA SAPERE …

            LICENZIAMENTO COLLETTIVO
        (riduzione o trasformazione di attività o di lavoro)
                           si caratterizza:

Dalle dimensioni dell’impresa:
    almeno 15 dipendenti
                                                     Legge n. 223/1991, art. 24

     Dal numero dei licenziamenti previsti:
            almeno 5 dipendenti



                                 Dall’arco temporale di riferimento
                                          dei licenziamenti:
                                              120 giorni
                                                                              55
Comunicazione preventiva del datore di lavoro     Per la regione Lombardia:
                         a RSA/RSU e associazioni di categoria                   A.R.I.F.L.
Fase sindacale



                        Entro 7 giorni può essere richiesto l’esame
                                         congiunto




                        La procedura deve esaurirsi entro 45 giorni
Fase amministrativa




                       In caso di mancato accordo le parti vengono      La procedura deve terminare
                         convocate dalla Provincia o dalla Regione             entro 30 giorni




                       Raggiunto l’accordo o esaurita la procedura,
                       entro 7 giorni dall’intimazione del recesso al    Alle Province / Centri per
                          singolo lavoratore occorre comunicare                  l’Impiego
                              l’elenco dei lavoratori licenziati
                                                                                                      56
COSA CAMBIA
                               Art. 1, commi 44 e 45
                           (art. 4 della Legge n. 223/1991)
La Riforma interviene sulla procedura che il datore di lavoro deve seguire se
   intende effettuare licenziamenti collettivi, prevedendo che:
 i vizi della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali e alle
  rispettive associazioni di categoria, possono essere sanati ad ogni effetto di
  legge mediante l’accordo sindacale che viene stipulato nel corso della
  procedura di licenziamento collettivo;

 il datore di lavoro deve, entro 7 giorni dalla comunicazione del recesso ad ogni
  singolo lavoratore, comunicare per iscritto ai competenti uffici pubblici,
  nonché ai sindacati aziendali o in mancanza a quelli aderenti alle
  confederazioni maggiormente rappresentative l’elenco dei lavoratori licenziati
  (in precedenza le comunicazioni dovevano essere effettuate contestualmente
  alla comunicazione del recesso al singolo lavoratore).


                                                                               57
LICENZIAMENTI COLLETTIVI
                                       Art. 1, comma 46
intimati ai singoli lavoratori all’esito della procedura di licenziamento collettivo


                                            Il Giudice oltre al provvedimento di reintegra condanna il
                    Il licenziamento è      datore di lavoro al risarcimento del danno subito. La misura
                    inefficace   ed    il   del risarcimento è commisurata all’ultima retribuzione globale
 LICENZIAMENTO      Giudice ordina la       di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva
    INTIMATO IN     reintegra        del    reintegra e non può essere inferiore a 5 mensilità. Il datore di
 VIOLAZIONE DEL     lavoratore nel posto    lavoro dovrà anche versare i contributi previdenziali ed
 REQUISITO DELLA    di lavoro.              assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello di
  FORMA SCRITTA                             effettiva reintegra.
 (LICENZIAMENTO
      ORALE)                                Il lavoratore in alternativa alla reintegra può chiedere
                                            un’indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione, non
                                            assoggettata a contribuzione previdenziale e che determina la
                                            risoluzione del rapporto.




                                                                                                           58
LICENZIAMENTI COLLETTIVI
                                        Art. 1, comma 46
intimati ai singoli lavoratori all’esito della procedura di licenziamento collettivo

  LICENZIAMENTO          Se il licenziamento è
    INTIMATO IN          legittimo, il Giudice      Il lavoratore ha diritto ad una indennità
 VIOLAZIONE DELLA           dichiara risolto il     risarcitoria omnicomprensiva determinata tra
   PROCEDURA DI         rapporto di lavoro, se      un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità
  LICENZIAMENTO           rispettati i criteri di   dell’ultima retribuzione globale di fatto.
     COLLETTIVO                   scelta
                                                    Il lavoratore ha diritto alla reintegra, inoltre, è
                                                    prevista un’indennità risarcitoria commisurata
                                                    all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno
                                                    del licenziamento sino a quello dell’effettiva
  LICENZIAMENTO                                     reintegra, dedotto quanto eventualmente
    INTIMATO IN                                     percepito per altre attività lavorative. In ogni
  VIOLAZIONE DEI        Il Giudice dispone la       caso l’indennità risarcitoria non potrà superare
CRITERI DI SCELTA DEI         reintegra             le 12 mensilità. (Il datore dovrà anche versare i
  LAVORATORI DA                                     contributi previdenziali ed assistenziali). Il
     LICENZIARE                                     lavoratore in alternativa alla reintegra può
                                                    chiedere un’indennità pari a 15 mensilità
                                                    dell'ultima retribuzione, non assoggettata a
                                                    contribuzione previdenziale e che determina la
                                                                                                        59
                                                    risoluzione del rapporto.
LICENZIAMENTI COLLETTIVI
                  IMPUGNAZIONE
                            Art. 1, comma 46
                     (art. 6 della Legge n.604/1966)


Il licenziamento deve essere impugnato:

 nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione;


 il ricorso deve essere depositato nei 180 giorni successivi (270
  giorni fino all’entrata in vigore della legge).




                                                               60
LICENZIAMENTI COLLETTIVI

La Riforma abroga tutta la precedente regolamentazione
relativa all’indennità di mobilità legata al licenziamento
collettivo, sostituendola con l’Assicurazione sociale per
l’impiego – ASPI, con un regime transitorio per il periodo
1.1.2013 – 31.12.2016 (si vedano le apposite slides).




                                                         61
ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME IN MATERIA DI
           LICENZIAMENTI COLLETTIVI




 Le norme entrano in vigore il 18 luglio 2012.




                                                  62
6. LA RIFORMA DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI
• ASPI
• Mini Aspi
• Fondi di solidarietà bilaterale




                                    63
LA RIFORMA DEGLI
         AMMORTIZZATORI SOCIALI
La proposta di riforma si articola su due pilastri:

 Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI), per i lavoratori
 che vengono licenziati;

 Tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, Fondi di
 solidarietà).




                                                                   64
ASPI
                    Art. 2, commi da 1 a 3
La nuova “Assicurazione sociale per l’impiego” è destinata
   a sostituire, a regime, i seguenti istituti oggi vigenti:

   Indennità di mobilità;
   Indennità di disoccupazione non agricola ordinaria;
   Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
   Indennità di disoccupazione speciale edile.




                                                               65
ASPI
                            Art. 2, commi 4 e 5

    Beneficiari e requisiti
                                                      Esclusioni
         di accesso
 Tutti i lavoratori dipendenti          operai agricoli a tempo
   privati inclusi:                     determinato ed indeterminato
 apprendisti                           dipendenti cessati per dimissioni
 soci          lavoratori      di      o per risoluzione consensuale ad
     cooperativa                        eccezione        della risoluzione
2 anni di anzianità assicurativa        consensuale        del     rapporto
  ed almeno un anno di                  intervenuta     nell’ambito    della
  contribuzione nel biennio             procedura        preventiva      ed
  precedente l’inizio del periodo       obbligatoria di tentativo di
  di disoccupazione;                    conciliazione per licenziamento per
                                        G.M.O. (art. 7 della legge n.
 essere       in     stato      di
                                        604/1966).
  disoccupazione.

                                                                           66
ASPI
                          Calcolo dell’indennità
                                       Art. 2, commi da 6 a 10

          Retribuzione imponibile* x 4,33 = retribuzione mensile di riferimento (RMR)
           n. settimane di contribuzione




 RMR pari o inferiore a euro 1.180,00                        RMR superiore a 1.180,00




           ASPI = 75% di RMR                        ASPI = 75% di 1.180,00 + 25% (RMR - 1.180,00)




                                                                 Importo massimo ASPI
*La retribuzione imponibile è quella determinata                    1.119,32 EURO
     ai fini previdenziali degli ultimi due anni,
 comprensiva degli elementi continuativi e non e
              delle mensilità aggiuntive                                                      67
ASPI
                 Misura dell’indennità
                        Art. 2, commi da 6 a 10

       PERIODO        LIMITE DI RETRIBUZIONE               MISURA ASPI

PRIMI 6 MESI          Inferiore o pari 1.180 euro   75% RMR

PRIMI 6 MESI          Superiore a 1.180 euro        75% di 1.180,00 + 25% (RMR -
                                                    1.180,00)
DAL 7° AL 12° MESE                                  Riduzione del 15%

DAL 13° AL 18° MESE                                 Ulteriore riduzione del 15%




                                                                                   68
ASPI
                    Durata a regime
                            Art. 2, comma 11

A decorrere dal 1° gennaio 2016, in relazione a nuovi eventi di
disoccupazione verificatisi dalla predetta data:



 Lavoratori di età inferiore a 55 anni          Massimo 12 mesi


 Lavoratori di età pari o superiore a 55 anni   Massimo 18 mesi




                                                                  69
Mini – ASPI
                          Art. 2, commi da 20 a 25

Dal 1° gennaio 2013, in sostituzione dell’indennità di disoccupazione con
requisiti ridotti, tutti i lavoratori dipendenti licenziati che:

 hanno almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi;
 sono disoccupati;
avranno diritto a una specifica indennità, di importo pari a quello dell’ASPI,
denominata MINI-ASPI.
Alla MINI-ASPI si applicano le medesime disposizioni relative all’ASPI per
quanto riguarda importo e modalità di calcolo, procedure per l’erogazione e
la sospensione.
Il trattamento è corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari
alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno.


                                                                            70
ASPI & Mini ASPI
                        Procedura
                       Art. 2, commi da 12 a 14


 Il lavoratore deve presentare la domanda di indennizzo
  all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro 2 mesi dalla
  data di spettanza del trattamento.

 L’indennità ASPI è dovuta dall’ottavo giorno successivo alla
  data di cessazione del rapporto, ovvero dal giorno successivo a
  quello di presentazione della domanda all’Inps.




                                                               71
ASPI & Mini ASPI
                         Sospensione
                          Art. 2, commi da 15 a 18


 Nel caso di stipula di un contratto di lavoro subordinato,
  l’indennità è sospesa fino ad un massimo di 6 mesi (5gg nel caso
  di Mini ASPI). Qualora il periodo sia inferiore a 6 mesi, l’Aspi
  riprende a decorrere dal momento in cui è rimasta sospesa.
 Nel caso di attività autonoma, con reddito inferiore a 4.800 euro,
  l’Inps ridurrà il pagamento dell’indennità di un importo pari
  all’80% dei proventi preventivati tra la data di inizio attività e la
  data di fine dell’indennità o se antecedente la fine dell’anno.
 In via sperimentale (per gli anni 2013, 2014 e 2015) il lavoratore
  può richiedere la liquidazione di tutta l’indennità (ad eccezione
  della Mini ASPI) per intraprendere un’attività di lavoro autonomo
  (occorre decreto ministeriale).
                                                                          72
ASPI & Mini ASPI
               Casi di decadenza
                   Art. 2, commi 40 e 41

 Perdita dello stato di disoccupazione;
 Attività in forma autonoma in mancanza di
  comunicazione all’Inps;
 Requisiti per il raggiungimento della pensione
  di vecchiaia o anticipata;
 Acquisizione del diritto all’assegno di invalidità.




                                                        73
ASPI & Mini – ASPI
Modalità di finanziamento dal 1° gennaio 2013

            Contributo ordinario


           Contributo addizionale


         Contributo di licenziamento




                                                74
ASPI & Mini – ASPI
  Modalità di finanziamento
Contributo ordinario (a carico azienda)
                Art. 2, commi da 26 a 39


                            1,31%
      (della retribuzione imponibile ai fini previdenziali)




              Si applica a tutti i lavoratori
   (anche nei confronti dei quali si applicano le agevolazioni
       che rimandano alla contribuzione prevista per gli
                         apprendisti)




                                                                 75
ASPI & Mini – ASPI
                Modalità di finanziamento
        Contributo addizionale (a carico azienda)
                             Art. 2, commi 28 e 29


                                  1,40%
                   (della retribuzione imponibile ai fini
                                previdenziali)


                                                                 ECCEZIONI
 Si applica ad ogni rapporto di                       Lavoratori      a    termine     in
lavoro subordinato diverso da                        sostituzione di lavoratori assenti
quello a tempo indeterminato                          Lavoratori a termine per lo
      (contratti a termine)                          svolgimento di attività stagionali
                                                      Apprendisti



                                                                                        76
ASPI & Mini – ASPI
                 Modalità di finanziamento
       Contributo di licenziamento (a carico azienda)
                               Art. 2, commi da 31 a 35
        In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
        indeterminato, per cause diverse dalle dimissioni, il datore di lavoro
        deve versare un contributo pari al 50% del trattamento mensile
        iniziale dell’ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli
        ultimi tre anni.




     Fino al 31 dicembre 2016,                  A decorrere dal 1° gennaio 2017,
il contributo non è dovuto per il               nei casi di licenziamento collettivo
lavoratori licenziati a seguito di              senza che sia stato raggiunto
procedura di mobilità                           l’accordo sindacale il contributo di
                                                licenziamento è triplicato.


                                                                                       77
ASPI & Mini – ASPI
                               Fase transitoria - 1
                                  Art. 2, commi 44 e 45
Ai casi di cessazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012 trovano
applicazione le disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria non
agricola

            Indennità di disoccupazione ordinaria non agricola

            Età                         Durata                  importo
                                                            60% (primi 6 mesi)
  Pari o superiore a 50 anni             12 mesi          50% (successivi 3 mesi)
                                                            40% (ultimi 3 mesi)

                                                            60% (primi 6 mesi)
     Inferiore a 50 anni                 8 mesi
                                                          50% (successivi 2 mesi)




                                                                                    78
ASPI & Mini – ASPI
                     Fase transitoria - 2
                            Art. 2, commi 44 e 45
Ai nuovi eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 si applica la seguente
disciplina:
                                      ASPI
   Anno                              Età                           Durata
                          Pari o superiore a 50 anni               12 mesi
    2013
                              Inferiore a 50 anni                  8 mesi
                          Pari o superiore a 55 anni               14 mesi
    2014        Pari o superiore a 50 anni e Inferiore a 55 anni   12 mesi
                              Inferiore a 50 anni                  8 mesi
                          Pari o superiore a 55 anni               16 mesi

    2015        Pari o superiore a 50 anni e Inferiore a 55 anni   12 mesi

                              Inferiore a 50 anni                  10 mesi
                                                                             79
INDENNITA’ DI MOBILITÀ
                           Fase transitoria – 3
                                      Art. 2, comma 46
Per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre
2016, il periodo massimo di diritto della relativa indennità di mobilità segue la seguente
disciplina :
                                      Indennità di mobilità
                          Età          Anno 2013   Anno 2014   Anno 2015   Anno 2016
                    Fino a 39 anni        12          12          12           12

     Centro nord    Da 40 a 49 anni       24          24          18           12

                    Da 50 anni            36          30          24           18
                    Fino a 39 anni        24          18          12           12

     Mezzogiorno    Da 40 a 49 anni       36          30          24           18

                    Da 50 anni            48          42          36           24


Gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori in mobilità restano in vigore sino al 31.12.2016
                                                                                           80
ABROGAZIONI
       (AL FINE DI MEGLIO COORDINARE LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI
                       AMMORTIZZATORI SOCIALI)
                            Art. 2, commi da 69 a 73
 Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e
  ridotti (a decorrere dal 1° gennaio 2013)
 Cigs per aziende sottoposte a procedure concorsuali (a decorrere dal
  1° gennaio 2016)
 Contributo di ingresso alla mobilità (a decorrere dal 1° gennaio 2017)
 Liste di mobilità (a decorrere dal 1° gennaio 2017)
 Contributo mensile di mobilità pari allo 0,30% (aziende rientranti nel
  campo di applicazione Cigs) (a decorrere dal 1° gennaio 2017)
 Assunzione agevolata di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (a
  decorrere dal 1° gennaio 2017)


                                                                           81
APPLICAZIONE STRUTTURALE
DELLA CIGS A PARTICOLARI SETTORI
  (IMPRESE GIÀ INTERESSATE MEDIANTE NORME TRANSITORIE)
                       Art. 3, comma 1

 Imprese commerciali con più di 50 e fino a 200
  dipendenti;

 Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti;

 Imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.




                                                           82
AMMORTIZZATORI
           SOCIALI IN DEROGA
       PERIODO TRANSITORIO 2013-2016
                   Art. 2, commi da 64 a 67


Il Ministero del Lavoro può predisporre, perdurando lo
stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per
periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa
vigente, trattamenti di integrazione salariale e mobilità.




                                                             83
SOPPRESSIONE DELLA CIGS NEI CASI
     DI PROCEDURE CONCORSUALI
                      Art. 2, commi da 69 a 73

A decorrere dal 1° gennaio 2016 è soppressa la CIGS nei casi di:
 Fallimento;
 Liquidazione coatta amministrativa;
 Amministrazione straordinaria;
 Omologazione del concordato preventivo;
 Aziende sottoposte a sequestro confisca.




                                                                   84
FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI
                              DA SAPERE …
                     Campo di applicazione della CIG
                             CIGO                                                                 CIGS

                             Cause                                                               Cause
Crisi temporanee di mercato;                                         Crisi aziendale (economica, settoriale o locale);


Ragioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili       Processi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione
all’imprenditore o ai lavoratori;                                    aziendale;
Eventi oggettivamente non evitabili (mancanza di scorte,             Cessazione dell’attività;
interruzione dell’energia elettrica, sospensione dell’attività per
ragioni sanitarie, terremoti, alluvioni, …)
                                                                     Procedure concorsuali (non più a decorrere dal 1° gennaio
                                                                     2016).
                        Settori esclusi                                                      Settori esclusi
Aziende del terziario                                                Imprese commerciali fino a 50 dipendenti;


Imprese artigiane                                                    Agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici)
                                                                     fino a 50 dipendenti.


                                                                                                                                       85
FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI
                      Art. 3, commi da 4 a 10, commi 14 e 19
1) Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, allo
   scopo di assicurare un sistema di tutele in costanza di rapporto di
   lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nei
   settori oggi non coperti dalla normativa in materia di integrazione
   salariale, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative
   a livello nazionale devono stipulare accordi e/o contratti collettivi, anche
   intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di FONDI DI SOLIDARIETÀ
   BILATERALI. La costituzione dei Fondi presso L’Inps (con apposito
   decreto) è obbligatoria per tutti i settori in relazione alle imprese che
   occupino mediamente più di 15 dipendenti.
2) Nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione
   salariale, nei quali siano già operanti consolidati sistemi di bilateralità si
   prevede la facoltà, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, di
   adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità
   perseguite dai fondi di solidarietà bilaterali.
3) Per i settori nei quali non verranno attivati, entro il 31 marzo 2013, i
   Fondi di solidarietà bilaterali si prevede l’istituzione (sempre con decreto)
   di un FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE PER L’INTEGRAZIONE
   SALARIALE.                                                                     86
FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI
                      Prestazioni
                      Art. 3, comma 20 e commi da 32 a 34
 I Fondi hanno l’obbligo di assicurare un assegno ordinario di importo pari
  all’integrazione salariale, di durata non superiore a 1/8 delle ore
  complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in
  relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa
  integrazione ordinaria o straordinaria.
 Tipologie di prestazioni facoltative:
     • prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a
       quanto garantito dall’ASPI;
     • assegni straordinari di sostegno al reddito riconosciuti nel quadro dei
       processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungono i
       requisiti previsti per il pensionamento nei successivi cinque anni;
     • contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione
       o riqualificazione professionale.

                                                                             87
FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI
      Contributi di finanziamento modello alternativo
                                  Art. 3, commi da 14 a 15

Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono entro il 18 gennaio 2013:
 Adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali;
 Prevedere misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in
  costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione di personale o sospensione
  dell’attività lavorativa.
Per tali finalità gli accordi e i contratti collettivi definiscono:
         1) un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non
             inferiore allo 0,20%;
         2) le tipologie di prestazione in funzione delle disponibilità del fondo
             solidarietà;
         3) l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione;
         4) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del
             contributo previsto per l’eventuale fondo interprofessionale;
         5) i criteri e i requisiti per la gestione dei fondi.
                                                                                  88
7. LE POLITICHE ATTIVE E I
 SERVIZI PER L’IMPIEGO




                             89
LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI
      CONCERNENTI I SERVIZI PER L’IMPIEGO
            MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO n. 181/2000
                          Art. 4, comma 33
                                Colloquio di orientamento entro i 3
                                mesi      dall’inizio   dello   stato   di
                                disoccupazione;
                                azioni di orientamento collettive fra i 3
                                e i 6 mesi dall’inizio dello stato di
OFFERTA MINIMA PER I            disoccupazione, con formazione sulle
    BENEFICIARI DI              modalità più efficaci di ricerca di
  AMMORTIZZATORI                occupazione adeguate al contesto
SOCIALI A SEGUITO DI            produttivo territoriale;
   CESSAZIONE DEL               formazione della durata complessiva
RAPPORTO DI LAVORO              non inferiore a 2 settimane tra i 6 e i 12
                                mesi      dall’inizio   dello   stato   di
                                disoccupazione,         adeguata      alle
                                competenze professionali del disoccupato
                                e alla domanda di lavoro dell’area
                                territoriale di residenza;
                                proposta di adesione ad iniziative di
                                inserimento lavorativo entro la scadenza
                                del periodo di percezione del trattamento
                                di sostegno del reddito.                     90
 Colloquio di orientamento entro tre
                              mesi dall'inizio dello stato di
                              disoccupazione;
  OFFERTA MINIMA PER I       proposta di adesione ad iniziative di
      BENEFICIARI DI          inserimento lavorativo o di formazione
     TRATTAMENTO DI           o di riqualificazione professionale od
INTEGRAZIONE SALARIALE        altra      misura      che     favorisca
O DI ALTRE PRESTAZIONI IN     l'integrazione professionale:
 COSTANZA DI RAPPORTO        1) nei confronti degli adolescenti, dei
      DI LAVORO CON           giovani e delle donne in cerca di
       SOSPENSIONE            reinserimento lavorativo, non oltre
DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA      quattro mesi dall'inizio dello stato di
     PER UN PERIODO           disoccupazione;
   SUPERIORE AI 6 MESI       2) nei confronti degli altri soggetti a
                              rischio di disoccupazione di lunga
                              durata, non oltre sei mesi dall'inizio
                              dello stato di disoccupazione;
                             offerta di formazione professionale
                              della durata complessiva non inferiore
                              a 2 settimane adeguata alle
                              competenze         professionali     del
                              disoccupato
                                                                         91
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 181/2000
                           Art. 4, comma 33




                                 Le Regioni stabiliscono i criteri per
 Art. 4, c. 1, lett. a):
perdita dello stato di           l'adozione da parte dei servizi competenti
  disoccupazione                 di procedure uniformi in materia di
     ABROGATO                    accertamento       dello      stato     di
                                 disoccupazione.




                                                                              92
SISTEMA INFORMATIVO ASPI MONITORAGGIO
 DEI LIVELLI ESSENZIALI DEI SERVIZI EROGATI
                   Art. 4, commi 34 e 36
  Definizione di un sistema di premialità per i Servizi al Lavoro nella
  ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla
  prestazione di politiche attive e servizi per l’impiego.
  Istituzione, entro il 30 giugno 2013 da parte dell’INPS, di una banca
  dati telematica, contenente i dati individuali dei beneficiari di
  ammortizzatori sociali, a disposizione dei Centri per l’Impiego.
  Obbligo per i Centri per l’Impiego di inserire nella banca dati le
  informazioni essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di
  attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori
  sociali.




                                                                          93
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI
  ACQUISIZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
                            Art. 4, commi 38 e 39
        Domanda di indennità             Adempimenti per il riconoscimento
         nell’ambito dell’ASPI                   degli incentivi
 La dichiarazione dell’interessato       Si prevede che le Regioni e le
 volta    ad    attestare   l’attività   Province mettano a disposizione
 lavorativa precedentemente svolta       dell’INPS le informazioni di propria
 e l’immediata disponibilità allo        competenza necessarie per il
 svolgimento di attività lavorativa      riconoscimento     degli    incentivi
 PUO’ essere resa dall’interessato       all’assunzione.
 all’INPS che la trasmette ai servizi
 competenti.



                Procedura operativa entro il 30 giugno 2013

                                                                                 94
OFFERTA DI LAVORO CONGRUA
                              Art. 4, commi da 40 a 44
 Decadenza dai trattamenti di integrazione salariale straordinari (Aspi) per i
  lavoratori che rifiutino di partecipare ad un corso di formazione o riqualificazione
  ovvero non lo frequentino con regolarità senza un giustificato motivo.
 Decadenza dall’indennità di mobilità o di altra indennità o sussidio per i lavoratori
  che:

     Rifiutino di partecipare a iniziative di politiche attive proposte dai centri per
     l’impiego o non vi partecipino regolarmente senza un giustificato motivo.
     Non accettino un’offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo
     superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità cui hanno
     diritto.

    La decadenza dai trattamenti si applica quando le attività lavorative o di
    formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di
    50 km dalla residenza del lavoratore, o comunque che sia raggiungibile
    mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
    I Centri per l’Impiego devono comunicare, tempestivamente, all’Inps gli eventi
    sopra elencati, l’Istituto provvederà ad emettere provvedimento di decadenza e a
    recuperare le eventuali somme erogate indebitamente.


                                                                                          95
8. ALTRE NORME DI
       RIFORMA DEL LAVORO
●   interventi in favore dei lavoratori anziani
●   incentivi alle assunzioni (lavoratori anziani e donne)
●   principi generali degli incentivi alle assunzioni
●   sostegno alla genitorialità
●   diritto al lavoro dei disabili
●   disposizioni in tema di contrattazione di secondo livello
●   interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati
●   responsabilità solidale negli appalti
                                                                      96
INTERVENTI IN FAVORE DI
                    LAVORATORI ANZIANI
                                          Art. 4, commi 1 e 2

Le imprese che occupano mediamente + di 15 dipendenti possono:
 in caso di eccedenza del personale;
 tramite appositi accordi tra datore di lavoro e le organizzazioni maggiormente
  rappresentative a livello aziendale;
 subordinatamente all’accettazione da parte dell’INPS;
incentivare all’esodo i lavoratori più anziani (in grado di raggiungere i requisiti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipata* entro i 4 anni dalla cessazione del rapporto
di lavoro).
   *         Pensione di VECCHIAIA – anno 2012             Pensione ANTICIPATA – anno 2012
              20 anni di contribuzione minima
                66 anni di età per gli uomini        42 anni e 1 mese di contribuzione per gli uomini

                 62 anni di età per le donne          41 anni e 1 mese di contribuzione per le donne


                                                                                                        97
INTERVENTI IN FAVORE DI
                LAVORATORI ANZIANI
                              Art. 4, comma 3

Il datore di lavoro presenta apposita domanda all’INPS accompagnata da
una fidejussione bancaria e, a seguito dell’accoglimento della domanda,
versa:
 una provvista per garantire al lavoratore una prestazione pari al
trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti;
la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il
pensionamento.

Entrata in vigore: 18 luglio 2012.




                                                                     98
INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE
     PER LAVORATORI ANZIANI E DONNE IN AREE SVANTAGGIATE
                      Art. 4, commi 8 e 11
                DECORRENZA 1° gennaio 2013

       È una nuova tipologia di incentivo all’occupazione:

                         lavoratori di età non inferiore ai 50 anni,
                          disoccupati da oltre 12 mesi;

                         donne di qualsiasi età, ovunque residenti
                          prive di un impiego regolarmente
                          retribuito da almeno 24 mesi;
DESTINATARI              donne di qualsiasi età, prive di un impiego
                          regolarmente retribuito da almeno 6 mesi,
                          residenti in regioni ammissibili ai
                          finanziamenti nell’ambito dei fondi
                          strutturali dell’Unione Europea e nelle aree
                          individuate dal regolamento CE n.
                          800/2008, art. 2, punto 18), lett. e).
                                                                    99
INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE
    PER LAVORATORI ANZIANI E DONNE IN AREE SVANTAGGIATE

                   Art. 4, commi da 8 a 10

                        Riduzione del 50% dei contributi a carico del
   MISURA               datore di lavoro per 12 mesi se l’assunzione
                        avviene con contratto a tempo determinato
AGEVOLAZIONE            anche in somministrazione.



                        Se il contratto viene trasformato a tempo
                        indeterminato la riduzione si prolunga fino al
                        18mo mese dalla data di assunzione con
  DURATA                contratto a tempo determinato;
                        se    l’assunzione     avviene      a   tempo
                        indeterminato l’agevolazione spetta per un
                        periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.

                                                                     100
PRINCIPI GENERALI DEGLI
      INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
                  Se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo
                   preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione
                   collettiva e nel caso in cui il lavoratore avente diritto
                   all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di
 Esclusione        somministrazione;
                  se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di
    dagli          un altro lavoratore licenziato da un rapporto di lavoro a tempo
                   indeterminato o cessato da un rapporto a termine e nel caso in
  incentivi        cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore in somministrazione,
                   l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la
                   riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza
   quando          per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a
                   tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
ricorrono le      se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di
                   somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro
  seguenti         connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale ad eccezione
                   di assunzioni, trasformazioni o somministrazioni finalizzate
                   all’acquisizione di professionalità diverse da quelle dei
 situazioni:       lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso un’unità
                   produttiva diversa;
                  con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei
                   sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al
                   momento del licenziamento, presenti assetti proprietari
                   sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che
                   assume o risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento
                   o controllo. In caso di somministrazione tale condizione si
                   applica all’utilizzatore.                                       101
PRINCIPI GENERALI
       DEGLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
                           Si sommano i periodi in cui il lavoratore ha prestato
                           l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
                           subordinato o somministrato;
                           non si sommano le prestazioni in somministrazione
                           effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi
  DURATA DEGLI             utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di
                           somministrazione di lavoro;
   INCENTIVI
                           l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
                           obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un
                           rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
                           perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo
                           compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la
                           data della tardiva comunicazione.

Tali principi valgono anche per le assunzioni agevolate previste:
• dall’art. 8, c. 9 della L. 407/90 (disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi);
• dagli artt. 8, c. 2 e 4 , e 25, c. 9 della L. 223/1991 (lavoratori in mobilità).
                                                                                      102
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
                   (SPERIMENTALE PER GLI ANNI 2013 – 2015)
                            Art. 4, commi 24 e 25
 Il padre lavoratore è obbligato ad assentarsi dal lavoro per un giorno entro 5
  mesi dalla nascita del figlio in aggiunta al congedo di maternità della madre.
  Permesso retribuito a carico del datore di lavoro.

 Il padre lavoratore può astenersi per altri 2 giorni, sempre durante il
  medesimo periodo, anche continuativi, in sostituzione della madre. Indennizzo
  a carico Inps al 100%.

 Preventiva comunicazione scritta delle date di astensione da inviare almeno
  15gg prima al datore di lavoro.

 Corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o a parziale
  copertura delle rette per asili nido pubblici e privati, da richiedere al datore di
  lavoro.

 Può essere richiesto dalla madre lavoratrice al termine del periodo di congedo
  di maternità, per 11 mesi successivi in alternativa al congedo parentale
  (facoltativa).

 Si attende decreto attuativo per criteri e modalità di fruizione.
                                                                                    103
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
                      Art. 4, comma 27

                                     LAVORATORI ESCLUSI DAL COMPUTO
                                         DELLA QUOTA DI RISERVA
                      lavoratori disabili già occupati

     Per la           soci di cooperative di produzione e lavoro
determinazione        dirigenti
del numero dei
                      lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero
   disabili da
assumere sono         lavoratori socialmente utili
 computati di         lavoratori a domicilio
  norma tutti i
                      lavoratori aderenti al programma di emersione
dipendenti con
 esclusione di:       lavoratori con contratto di inserimento

                      lavoratori con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore

                      lavoratori esclusi da specifiche discipline di settore


                                                                                       104
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
                     Art. 4, comma 27

Con decreto da emanarsi entro due mesi dal 18
luglio 2012, vengono ridefiniti i procedimenti
amministrativi, i criteri, le modalità di concessione e
potenziata l’attività di controllo degli ESONERI
PARZIALI.
Gli organismi regionali (Province), almeno
mensilmente, dovranno comunicare alla DTL il
mancato rispetto degli obblighi relativi alle
assunzioni obbligatorie, nonché il ricorso agli
esoneri.



                                                          105
DISPOSIZIONI IN TEMA DI
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
                 Art. 4, comma 28


 Dall’anno 2012 diventa strutturale, e
 quindi    non     avrà   più     carattere
 sperimentale, lo sgravio contributivo
 (decontribuzione) previsto per la
 contrattazione di secondo livello.




                                              106
INTERVENTI VOLTI AL CONTRASTO DEL
        LAVORO IRREGOLARE DEGLI IMMIGRATI
                                   Art. 4, comma 30
Viene modificata la disciplina relativa al prolungamento del soggiorno dello straniero
extracomunitario nell’ipotesi di perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni:
 elevando ad un anno il periodo minimo di iscrizione nelle liste di collocamento;
 comunque per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno;
 prevedendo che il permesso per attesa occupazione sia valido per tutto il periodo
  di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita, qualora ne derivi una
  durata superiore;
 decorso il periodo minimo di iscrizione nelle liste di collocamento o del periodo
  più ampio di godimento delle prestazioni di sostegno al reddito, lo straniero deve
  dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo, tenendo conto anche del
  reddito annuo complessivo dei familiari conviventi.




                                                                                     107
RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI
      MODIFICHE ALL’ARTICOLO 29 DEL D.LGS. N. 276/03
                       Art. 4, comma 31
                         Viene confermata entro il limite di 2 anni
                        dalla cessazione dell’appalto l’obbligazione
                        solidale, tra committente, appaltatore ed
                        eventuali subappaltatori, nella corresponsione
Responsabilità          ai lavoratori dei trattamenti retributivi, quote di
    solidale            trattamento di fine rapporto, contributi
                        previdenziali e premi assicurativi dovuti.
di committente
 e appaltatore           L’obbligazione solidale rimane ferma, salva
                        diversa    previsione     delle  norme     della
                        contrattazione     collettiva   che    possano
                        individuare metodi e procedure di controllo e di
                        verifica della regolarità complessiva degli
                        appalti.




                                                                          108
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  • 1. Guida operativa per le imprese associate LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Direzione Sindacale – Welfare – Sicurezza sul lavoro Direttore: Pierantonio Poy Corso Venezia, 47 – 20121 Milano Tel. 027750314 – Fax 027750488 sindacale@unione.milano.it www.unione.milano.it
  • 2. LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Servizio di Assistenza al Mercato del Lavoro Servizio Welfare ed Amministrazione del Personale Coordinatore: Coordinatore: Paolo Pagaria Gianbattista Guzzetti Le slides sono a cura di: Le slides sono a cura di: Maria Cristina Allocca Maria Di Fazio Michele Ceppinati Elisabetta Giandonati Maurizio Forbice Katia Goldoni Federica Menga Piero Perdomi Alessandra Setti LUGLIO 2012
  • 3. 1. LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI ● contratto a tempo determinato pag. 6 INDICE ● ● ● ● contratto di inserimento apprendistato lavoro a tempo parziale lavoro intermittente pag. 12 pag. 13 pag. 15 pag. 16 ● tirocini formativi e di orientamento pag. 17 2. I CONTRATTI ATIPICI ● contratto a progetto pag. 20 ● partite IVA pag. 23 ● associazione in partecipazione pag. 26 ● lavoro occasionale accessorio pag. 28 3. IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE pag. 31 4. LE DIMISSIONI pag. 48 5. I LICENZIAMENTI COLLETTIVI pag. 54 6. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ● ASPI – Assicurazione Sociale per l’Impiego pag. 64 ● Mini - ASPI pag. 70 ● fondi di solidarietà bilaterale pag. 85 7. LE POLITICHE ATTIVE E I SERVIZI PER L’IMPIEGO ● livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l’impiego pag. 90 ● sistema informativo ASPI pag. 93 ● offerta di lavoro congrua pag. 95 8. ALTRE NORME DI RIFORMA DEL LAVORO ● interventi in favore dei lavoratori anziani pag. 97 ● incentivi alle assunzioni (lavoratori anziani e donne) pag. 99 ● principi generali degli incentivi alle assunzioni pag. 101 ● sostegno alla genitorialità pag. 103 ● diritto al lavoro dei disabili pag. 104 ● disposizioni in tema di contrattazione di secondo livello pag. 106 ● contrasto del lavoro irregolare degli immigrati pag. 107 ● responsabilità solidale negli appalti pag. 108
  • 4. Per ricevere le Guide operative per le imprese associate, inviare una e-mail con i dati identificativi dell’azienda a: sindacale@unione.milano.it
  • 5. 1. LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI ● contratto a tempo determinato ● contratto di inserimento ● apprendistato ● lavoro a tempo parziale ● lavoro intermittente ● tirocini formativi e di orientamento 5
  • 6. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Art. 1, commi da 9 a 13 primo contratto a tempo determinato concluso tra datore di lavoro e lavoratore non è richiesto il requisito delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; la durata non può essere superiore a 12 mesi e non può essere prorogata; i CCNL o, in caso di delega i contratti di secondo livello, potranno prevedere l’esclusione della necessità delle ragioni, nell’ambito di determinati processi organizzativi (start up, lancio prodotto/servizio innovativo, cambiamenti tecnologici ecc.), nel limite del 6% dei lavoratori occupati nell’unità produttiva; le nuove regole valgono anche per i contratti di somministrazione a tempo determinato; le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo continueranno a sussistere per l’instaurazione di ulteriori contratti a termine successivi al primo o qualora non si ricorra a questa nuova disposizione. 6
  • 7. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Art. 1, commi da 9 a 13 Nuovi limiti temporali per evitare la trasformazione a tempo indeterminato Contratti tempo determinato Contratti tempo determinato inferiori a 6 mesi superiori a 6 mesi Limite di superamento oltre la scadenza 30 giorni 50 giorni del contratto (in precedenza 20 gg.) (in precedenza 30 gg.) (periodo di tolleranza) Limite di intervallo 60 giorni 90 giorni in caso di riassunzione (in precedenza 10 gg.) (in precedenza 20 gg.) a tempo determinato Limite di intervallo in caso di riassunzione a tempo fino a 20 giorni secondo le fino a 30 giorni secondo le determinato motivati da previsioni dei CCNL previsioni dei CCNL particolari processi produttivi 7
  • 8. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Art. 1, commi da 9 a 13 Adempimenti e regole  Entro la scadenza del termine preventivato, vi è l’obbligo di comunicare al Centro per l’impiego territorialmente competente la prosecuzione del rapporto durante il periodo di tolleranza, indicando la durata della prosecuzione.  I contratti a termine svolti per mansioni equivalenti, prorogati e/o rinnovati non possono superare complessivamente i 36 mesi, considerando anche i contratti di somministrazione svolti tra i medesimi soggetti. 8
  • 9. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Art. 1, commi da 9 a 13 Impugnazioni: nuovi termini per le cessazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013 entro 120 giorni Impugnazione (decorrenti dalla data di (anche extragiudiziale) cessazione) entro 180 giorni Successivo ricorso giudiziale o (decorrenti dalla precedente comunicazione alla controparte di impugnazione) richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato 9
  • 10. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Art. 2, commi 28 e 29 CONTRIBUTO ADDIZIONALE A CARICO AZIENDA DALL’1/1/2013 1,40% (della retribuzione imponibile a fini previdenziali) ECCEZIONI Il contributo non deve essere versato nei seguenti casi:  Lavoratori a termine in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.  Lavoratori a termine per lo svolgimento di attività stagionali (DPR n. 1525/63).  Apprendisti. 10
  • 11. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Art. 2, comma 30 CONTRIBUTO ADDIZIONALE A CARICO AZIENDA In caso di  è prevista la restituzione del trasformazione in contributo addizionale versato, contratto a tempo per un massimo di sei indeterminato mensilità, successivamente al del contratto a termine decorso del periodo di prova.  la restituzione del contributo In caso di addizionale avviene detraendo riassunzione dalle mensilità spettanti (max 6 con contratto a tempo mesi) un numero di mensilità indeterminato pari al periodo di interruzione del lavoratore della prestazione lavorativa. (entro sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine) 11
  • 12. CONTRATTI DI INSERIMENTO Art. 1, commi 14 e 15  Soppressione dei contratti di inserimento attraverso l’abrogazione degli articoli dal 54 al 59 del decreto legislativo n. 276/2003 che, attualmente ne dettano la disciplina.  La disciplina previgente continua tuttavia a trovare applicazione per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012. 12
  • 13. APPRENDISTATO Art. 1, commi da 16 a 19  Durata minima: non inferiore a 6 mesi;  Preavviso: durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato;  Somministrazione: è esclusa la possibilità di assumere apprendisti in somministrazione a tempo determinato. 13
  • 14. APPRENDISTATO Art. 1, commi da 16 a 19 PROPORZIONE NUMERICA Aziende fino Aziende con più Aziende con meno a 9 dipendenti di 9 dipendenti di 3 dipendenti Numero apprendisti assumibili 1 apprendista ogni 3 apprendisti ogni Fino a un massimo di dal 1° gennaio 2013 1 addetto qualificato 2 addetti qualificati 3 apprendisti (non si applica all’artigianato) PERCENTUALE DI CONFERMA PER EFFETTUARE NUOVE ASSUNZIONI Aziende con più di 9 dipendenti 30% nei 36 mesi precedenti Percentuale di conferma la nuova assunzione Percentuale di conferma decorrente dopo 36 mesi dalla 50% nei 36 mesi precedenti data di entrata in vigore della legge la nuova assunzione  E’ tuttavia consentita l’ulteriore assunzione di 1 apprendista in caso di mancato rispetto  delle percentuali di conferma o in caso di totale mancata conferma.  N.B.: Continua a trovare applicazione la norma contrattuale del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, relativa alla conferma dell’80% degli apprendisti nel biennio. 14
  • 15. LAVORO A TEMPO PARZIALE Art. 1, comma 20  I contratti collettivi dovranno stabilire modalità che consentano al lavoratore a tempo parziale di richiedere l’eliminazione o la modifica delle clausole flessibili ed elastiche;  È riconosciuta la facoltà di revoca del consenso alle clausole flessibili ed elastiche ai: • lavoratori studenti; • lavoratori affetti o che assistano soggetti affetti da patologie oncologiche o che assistono titolari di permessi ex legge 104/92; • lavoratori con figlio convivente di età non superiore tredici anni; • lavoratori con figlio convivente portatore di handicap. 15
  • 16. LAVORO INTERMITTENTE Art.1, commi 21 e 22 c.d. LAVORO A CHIAMATA  Vengono modificati i limiti di età per i soggetti per i quali può essere in ogni caso stipulato il contratto: soggetti con meno di 24 anni di età da concludersi entro il 25esimo anno, ovvero lavoratori con più di 55 anni di età;  Obbligo di comunicazione amministrativa preventiva alla DTL con modalità semplificate (sms, fax o posta elettronica) a ogni chiamata del lavoratore o per cicli lavorativi di durata inferiore a 30 giorni. Sanzione da 400 a 2.400 euro in relazione all’omessa comunicazione per ogni lavoratore;  Abrogata la previsione di corrispondere l’indennità di disponibilità al lavoratore solo in caso di effettiva chiamata per i periodi di fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie e pasquali e altri periodi previsti dal CCNL;  I contratti in corso, non compatibili con le nuove disposizioni, cessano di produrre i loro effetti decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore della 16 legge.
  • 17. TIROCINI FORMATIVI Art. 1, commi da 34 a 36  Entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle legge verrà concluso un accordo Stato/Regioni per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini formativi di orientamento.  Gli interventi saranno mirati: • alla revisione della disciplina; • a contrastare l’uso distorto anche attraverso l’individuazione di modalità di svolgimento della prestazione; • ad individuare elementi qualificanti del tirocinio; • a stabilire una congrua indennità anche in forma forfettaria in relazione alla prestazione svolta. La mancata corresponsione di una congrua indennità comporta l’erogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro. 17
  • 18. ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO  Le norme entrano in vigore il 18 luglio 2012. 18
  • 19. 2. CONTRATTI ATIPICI ● contratto a progetto ● partite IVA ● associazione in partecipazione ● lavoro occasionale accessorio 19
  • 20. CONTRATTO A PROGETTO Art. 1, commi da 23 a 25 FATTISPECIE  Le collaborazioni coordinate e continuative devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici. Eliminato il riferimento alla fase e al programma.  Il progetto deve: essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale.  Non può: a) consistere in una mera riproposizione dell’attività tipica del committente; b) comportare lo svolgimento di compiti meramente ripetitivi o esecutivi (anche individuabili dai contratti collettivi). 20
  • 21. CONTRATTO A PROGETTO Art. 1, commi da 23 a 25 FORMA  nel contratto deve essere descritto il progetto ed individuato il risultato. CORRISPETTIVO  non può essere inferiore ai minimi stabiliti da eventuali contratti collettivi specifici;  in mancanza, si fa riferimento ai contratti collettivi dei lavoratori dipendenti. 21
  • 22. CONTRATTO A PROGETTO Art. 1, commi da 23 a 25 RISOLUZIONE  è consentita la risoluzione del rapporto prima del termine soltanto: a) per giusta causa; b) per sopravvenuta inidoneità del collaboratore; c) ad nutum (ovvero senza motivazione). Tale facoltà deve essere prevista nel contratto ed è esercitabile solo dal collaboratore. PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE  qualora il collaboratore esegua la prestazione con modalità analoghe a quelle dei dipendenti del committente, salve le prestazioni di elevata professionalità (anche individuabili dai contratti collettivi). MANCANZA DEL PROGETTO  L’impossibilità di individuare uno specifico progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. APPLICAZIONE  contratti di collaborazione stipulati dal 18 luglio 2012. 22
  • 23. PARTITE IVA Art. 1, comma 26 PRESUNZIONE DI PARASUBORDINAZIONE  I rapporti di lavoro instaurati con titolari di partita IVA si considerano, fino a prova contraria, collaborazioni coordinate e continuative qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) durata della collaborazione superiore a 8 mesi nell’arco dell’anno solare; b) il corrispettivo derivante dalla collaborazione è superiore all’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti nell’arco dell’anno solare; c) il lavoratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. 23
  • 24. PARTITE IVA Art. 1, comma 26 ECCEZIONI  la presunzione non opera in presenza delle seguenti circostanze: a) la prestazione lavorativa è connotata da competenze teoriche elevate, acquisite tramite significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche acquisite tramite esperienze rilevanti; b) il collaboratore possiede un reddito da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte l’importo del minimale contributivo della Gestione speciale artigiani e commercianti (per l’anno 2012 il limite di reddito è pari a € 18.662,5).  La presunzione non opera, altresì, quando la prestazione lavorativa è svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali è richiesta l’iscrizione ad ordini, registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati, raccolti in apposito decreto da emanare. 24
  • 25. PARTITE IVA Art. 1, comma 26 CONSEGUENZE  Dove opera la presunzione, il rapporto di lavoro autonomo con il titolare di partita IVA si considera come collaborazione coordinata e continuativa con applicazione della relativa disciplina;  Conseguentemente, qualora non sia possibile individuare un progetto specifico si determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato fin dall’origine. APPLICAZIONE  Le nuove disposizioni si applicano ai rapporti instaurati a decorrere dal 18 luglio 2012. Per quelli in corso a tale data, le nuove norme si applicano a decorrere dal 18 luglio 2013. 25
  • 26. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Art. 1, commi da 28 a 31 FATTISPECIE  Nel contratto di associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e seguenti del cod. civ., qualora l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a 3, salvo che tra associato e associante non sussista un rapporto di coniugio, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. CONSEGUENZE  Il superamento del limite di 3 associati con apporto di prestazione lavorativa trasforma il rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato. 26
  • 27. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Art. 1, commi da 28 a 31 PRESUNZIONE DI LAVORO SUBORDINATO  il rapporto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa si presume, salvo prova contraria, di lavoro subordinato a tempo indeterminato qualora ricorrano le seguenti circostanze: a) il rapporto si è instaurato o è stato attuato senza che vi sia stata effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare; b) non vi sia stata consegna del rendiconto di cui all’art. 2552 del cod. civ.; c) la prestazione dell’associato non sia connotata da competenze teoriche elevate, acquisite tramite significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche acquisite tramite esperienze rilevanti. APPLICAZIONE  Per tutti i contratti (compresi quelli attualmente in corso) a decorrere dal 18 luglio 2012, ad eccezione di quelli certificati ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 che mantengono efficacia fino alla loro cessazione. 27
  • 28. LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (VOUCHER) art. 1, commi 32 e 33 FATTISPECIE  Attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 5.000 (annualmente rivalutabili) nel corso dell’anno solare. Scompare ogni riferimento a requisiti soggettivi (es. studenti infra venticinquenni ecc.) o a tipologie di prestazione (es. pulizia e manutenzione di edifici ecc.). ECCEZIONI  Fermo restando il limite complessivo di € 5.000 annui, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative accessorie possono essere svolte a favore di ciascun committente per compensi non superiori a € 2.000 annui (anche questi rivalutabili annualmente). 28
  • 29. LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (VOUCHER) Art. 1, commi 32 e 33 CORRISPETTIVO E CONTRIBUTI I buoni lavoro (voucher) saranno: a) orari; b) numerati progressivamente; c) datati. L’aliquota contributiva previdenziale varierà in funzione delle modifiche dell’aliquota di versamento nella gestione separata Inps. APPLICAZIONE Voucher richiesti a decorrere dal 18 luglio 2012. Per quelli richiesti prima valgono le vecchie disposizioni, comunque non oltre il 31 maggio 2013. 29
  • 30. ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRATTI ATIPICI  Le norme entrano in vigore il 18 luglio 2012. 30
  • 31. 3. IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE 31
  • 32. PRINCIPI GENERALI La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. (La disposizione previgente prevedeva che il datore di lavoro fosse tenuto a comunicare i motivi solo previa richiesta del lavoratore). Il termine per impugnare il licenziamento è sempre di 60 giorni, ma il termine per depositare il ricorso in sede giudiziale o comunicare alla controparte la richiesta del tentativo di conciliazione si riduce a 180 giorni (il Collegato Lavoro prevedeva 270 gg). L’efficacia del licenziamento è sospesa in caso di maternità, paternità e infortunio sul lavoro. 32
  • 33. DA SAPERE … Cosa si intende per giustificato motivo oggettivo – G.M.O.? (c.d. licenziamento per motivi economici)  La nozione di GMO si rinviene nell’art. 3 della legge n. 604/1966, il quale dispone che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.  Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza in tali casi spetta al datore di lavoro l’onere di provare il nesso di causalità tra il licenziamento e la riorganizzazione del lavoro.  Il giudice può valutare l’effettiva sussistenza di tale nesso, ma non può sindacare il merito delle scelte imprenditoriali che portano al licenziamento.  Sempre la giurisprudenza ha individuato alcune fattispecie: • cessazione dell’attività produttiva e liquidazione dell’azienda; • fallimento; • soppressione del posto di lavoro; • riorganizzazione per maggiore economicità della gestione; • fine lavori o fase lavorativa ….. 33
  • 34. TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE PREVENTIVO NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O. Art. 1, comma 40 PER AZIENDE + 15 DIPENDENTI  Il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, deve effettuare una specifica comunicazione: • alla DTL del luogo ove il lavoratore presta la sua opera; • al lavoratore presso il domicilio indicato nel contratto ovvero consegnata a mano e sottoscritta per ricevuta.  La comunicazione deve contenere l’intenzione di procedere al licenziamento per G.M.O. ed i motivi del licenziamento, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 34
  • 35. TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE PREVENTIVO NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O. Art. 1, comma 40 PER AZIENDE + 15 DIPENDENTI Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione del datore di lavoro la DTL deve convocare le parti. Le parti si possono fare assistere da un rappresentante di Unione Confcommercio MI-LO-MB, da un sindacalista ovvero da un avvocato o da un consulente del lavoro. La procedura si conclude entro 20 giorni (il termine viene sospeso max di 15 giorni nel caso di impedimento del lavoratore) dal momento in cui la DTL ha trasmesso la convocazione per l’incontro, fatta salva l’ipotesi in cui le parti decidano di non proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. 35
  • 36. TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE PREVENTIVO NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O. Art. 1, comma 40 PER AZIENDE + 15 DIPENDENTI  Durante la procedura le parti esaminano eventuali soluzioni alternative al recesso.  Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di sostegno al reddito (ASPI) e può essere previsto l’affidamento del lavoratore ad un’agenzia di somministrazione per il lavoro (APL) per il ricollocamento.  Se fallisce il tentativo di conciliazione ed in ogni caso qualora la DTL non proceda alla convocazione delle parti entro il termine di 7 giorni, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore, con decorrenza dal giorno della comunicazione alla DTL. 36
  • 37. TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O. PER AZIENDE + 15 DIPENDENTI La comunicazione deve contenere l’intenzione di Se il tentativo di conciliazione ha esito procedere al licenziamento per GMO con indicati i positivo e prevede la risoluzione motivi, nonché le eventuali misure di assistenza alla consensuale si applicano le disposizioni in ricollocazione del lavoratore. materia di ASpI e può essere previsto l’affidamento del lavoratore ad una Agenzia di somministrazione. Il datore di lavoro deve effettuare La DTL deve convocare il datore di lavoro una comunicazione alla DTL del ed il lavoratore entro 7 giorni dalla luogo ove lavora il dipendente, ricezione della richiesta e l’incontro si inviata per conoscenza anche allo svolge innanzi alla Commissione provinciale stesso lavoratore. di conciliazione. In caso di successivo giudizio di Se il tentativo di conciliazione fallisce o la licenziamento, il complessivo DTL non convoca le parti entro 7 giorni, il comportamento delle parti sarà valutato datore di lavoro può comunicare il dal giudice. licenziamento al lavoratore. 37
  • 38. TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O. PER AZIENDE + 15 DIPENDENTI esempio: La DTL riceve per raccomandata A.R. la richiesta del 18 giugno 2012 datore di lavoro con la quale si dichiara l’intenzione di licenziare per GMO. Termine ultimo entro il quale la DTL provvede a 25 giugno 2012 fissare la convocazione delle parti davanti alla Commissione di conciliazione. Termine massimo entro il quale la procedura di conciliazione deve concludersi. Dal giorno successivo 15 luglio 2012 è possibile procedere all’invio della lettera di licenziamento. 38
  • 40. LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Art. 1, comma 42 AZIENDE + 15 DIPENDENTI Il lavoratore ha diritto alla reintegra, inoltre, è prevista un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra, dedotto quanto eventualmente Il Giudice accerta la percepito per altre attività lavorative. In ogni “manifesta insussistenza” caso l’indennità risarcitoria non potrà superare LICENZIAMENTO del “fatto posto a base del le 12 mensilità. (Il datore dovrà anche versare i licenziamento per G.M.O.. contributi previdenziali ed assistenziali). Il INTIMATO: lavoratore in alternativa alla reintegra può chiedere un’indennità pari a 15 mensilità •PER MOTIVO dell'ultima retribuzione, non assoggettata a ECONOMICO contribuzione previdenziale e che determina la risoluzione del rapporto. Il Giudice accerta la “non Il lavoratore ha diritto ad un’indennità manifesta insussistenza” risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un del fatto posto a base del minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità licenziamento per G.M.O. dell’ultima retribuzione globale di fatto. 40
  • 41. LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO O IN VIOLAZIONE DELL’ART. 2110, 2° COMMA DEL C.C. Art. 1, comma 42 AZIENDE + 15 DIPENDENTI Il Giudice oltre alla reintegra, condanna il LICENZIAMENTO INTIMATO: datore di lavoro a pagare un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del  PER INIDONEITÀ PSICHICA licenziamento sino a quello dell’effettiva Il Giudice accerta la reintegra, dedotto quanto eventualmente O FISICA DEL LAVORATORE non inidoneità fisica o percepito per altre attività lavorative. In ogni psichica del lavoratore, caso l’indennità risarcitoria non potrà LICENZIAMENTO INTIMATO: ovvero se il superare le 12 mensilità. (Il datore dovrà licenziamento è stato anche versare i contributi previdenziali ed intimato durante il assistenziali). Il lavoratore in alternativa alla  DURANTE IL PERIODO DI periodo di comporto. reintegra può chiedere un’indennità pari a 15 COMPORTO IN VIOLAZIONE mensilità dell'ultima retribuzione, non DEL 2° C., ART. 2110, C.C. assoggettata a contribuzione previdenziale e (MALATTIA E INFORTUNIO) che determina la risoluzione del rapporto. 41
  • 42. LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO O PER GIUSTA CAUSA) Art. 1, comma 42 AZIENDE CON + 15 DIPENDENTI Il Giudice oltre alla reintegra condanna il datore di lavoro a pagare un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima INSUSSISTENZA DEI retribuzione globale di fatto dal giorno del Il Giudice se accerta la mancanza licenziamento sino a quello dell’effettiva FATTI CONTESTATI della giusta causa o del giustificato reintegra, dedotto quanto percepito per O motivo soggettivo, per altre attività lavorative. In ogni caso PUNIBILE CON UNA l’insussistenza dei fatti contestati l’indennità risarcitoria non potrà superare le SANZIONE ovvero perché il fatto rientra tra le 12 mensilità. (Il datore dovrà anche versare i condotte punibili con una sanzione contributi previdenziali ed assistenziali ). Il DIVERSA PREVISTA conservativa lavoratore in alternativa alla reintegra può DAL CCNL chiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione, non assoggettata a contribuzione previdenziale e che determina la risoluzione del rapporto. Il Giudice se accerta che non Il lavoratore ha diritto ad un’indennità IN TUTTI GLI ricorrono gli estremi del giustificato risarcitoria omnicomprensiva determinata motivo soggettivo o della giusta tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 ALTRI CASI causa dichiara risolto il rapporto di mensilità dell’ultima retribuzione globale di lavoro. fatto. 42
  • 43. LICENZIAMENTO NULLO Art. 1, comma 42 SI APPLICA A TUTTE LE AZIENDE (+ / – DI 15 DIP.) LICENZIAMENTO Il Giudice oltre al provvedimento di DISCRIMINATORIO reintegra condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito a seguito LICENZIAMENTO IN del licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia. La misura del CONCOMITANZA DI risarcimento è commisurata all’ultima MATRIMONIO retribuzione globale di fatto dal giorno Il Giudice con sentenza dichiara la nullità del licenziamento ed del licenziamento sino a quello ordina la reintegrazione del dell’effettiva reintegra e non può essere LICENZIAMENTO inferiore a 5 mensilità della retribuzione lavoratore nel posto di lavoro. INTIMATO IN VIOLAZIONE globale di fatto. Il datore dovrà anche DELLE NORME A TUTELA versare i contributi previdenziali ed Tale norma vale anche per i assistenziali dal giorno del licenziamento DELLA MATERNITA’ dirigenti. sino a quello di effettiva reintegra. Il lavoratore in alternativa alla reintegra LICENZIAMENTO può chiedere un indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione, non DETERMINATO DA UN assoggettata a contribuzione MOTIVO ILLECITO previdenziale e che determina la EX ART. 1345 C.C. risoluzione del rapporto. 43
  • 44. LICENZIAMENTO INEFFICACE SI APPLICA A TUTTE LE AZIENDE (+ / – DI 15 DIP.) Il Giudice oltre al provvedimento di reintegra condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito a seguito del licenziamento di cui è stata accertata la nullità. La misura del risarcimento è In questi casi il commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto Giudice ordina la dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva LICENZIAMENTO INTIMATO IN reintegrazione del reintegra e non può essere inferiore a 5 mensilità. Il VIOLAZIONE DEL REQUISITO lavoratore nel posto datore dovrà anche versare i contributi previdenziali DELLA FORMA SCRITTA di lavoro. ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a (LICENZIAMENTO ORALE) quello di effettiva reintegra. Il lavoratore in alternativa alla reintegra può chiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione, non assoggettata a contribuzione previdenziale e che determina la risoluzione del rapporto. VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DEL PREVENTIVO TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE (ART. 7 LEGGE N.604/1966) Se il licenziamento è Il lavoratore ha diritto a una indennità risarcitoria VIOLAZIONE DELLA legittimo, il Giudice omnicomprensiva determinata tra un minimo di 6 ed PROCEDURA DISCIPLINARE dichiara risolto il un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione (ART. 7 STATUTO LAVORATORI) rapporto di lavoro. globale di fatto. VIOLAZIONE DEL REQUISITO DI MOTIVAZIONE OBBLIGATORIA 44
  • 45. TERMINI PER LA RICHIESTA DEL LAVORATORE DELL’INDENNITA’ PARI A 15 MENSILITA’ IN LUOGO DELLA REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO Art. 1, comma 42  A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità in sostituzione della reintegra.  La richiesta da parte del lavoratore dell’indennità in sostituzione della reintegrazione del posto di lavoro determina la risoluzione del rapporto di lavoro.  La richiesta dell’indennità deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio se anteriore alla predetta comunicazione. 45
  • 46. REVOCA DEL LICENZIAMENTO Art. 1, comma 42  Il datore di lavoro può revocare il licenziamento entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione.  Se il datore di lavoro revoca il licenziamento il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità e il lavoratore ha diritto alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca. 46
  • 47. ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME IN MATERIA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI  Le norme entrano in vigore il 18 luglio 2012.  Per quanto riguarda il nuovo termine di 180 giorni entro il quale depositare il ricorso in sede giudiziale o comunicare alla controparte la richiesta del tentativo di conciliazione, si applica ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della legge (18 luglio 2012). 47
  • 49. LA PROCEDURA DELLE DIMISSIONI Art. 4, comma 16 Durante la gravidanza della MATERNITA’ – lavoratrice; PATERNITA’ durante i primi tre anni di vita del Convalida da parte del bambino (lavoratrice/lavoratore); Servizio Ispettivo della nei primi tre anni di accoglienza del DTL minore adottato o in affidamento delle dimissioni (lavoratrice/lavoratore); e della nei primi tre anni decorrenti dal risoluzione momento della comunicazione della consensuale proposta di incontro con il minore adottando (lavoratrice/lavoratore). 49
  • 50. LA PROCEDURA DELLE DIMISSIONI Art. 4, comma da 17 a 20 convalida c/o: 1. Direzione Territoriale del Lavoro – DTL; 2. Centro per l’Impiego; 3. Sedi individuate dai CCNL. Per TUTTE LE In alternativa l’efficacia è sospensivamente ALTRE IPOTESI condizionata alla: • sottoscrizione di apposita dichiarazione di dimissioni o apposta in calce alla ricevuta di trasmissione risoluzioni della comunicazione di cessazione. consensuali : In assenza della convalida o della sottoscrizione della dichiarazione, il rapporto si intende risolto se il lavoratore/trice non aderisce, entro 7 giorni dalla ricezione, all’invito del datore di lavoro di mettere in atto una delle modalità sopra descritte. L’invito si considera validamente effettuato quando è recapitato al domicilio della lavoratrice o del lavoratore. 50
  • 51. REVOCA DELLE DIMISSIONI Art. 4, commi 21 e 22 Facoltà di revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale, esercitabile dalla lavoratrice o dal lavoratore entro i sette giorni dall’invito a confermare il recesso. Tale periodo può sovrapporsi Facoltà di revoca al preavviso. delle dimissioni La revoca può essere comunicata in forma scritta. o della Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del risoluzione recesso, torna normalmente a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. consensuale: Durante il periodo intercorrente tra il recesso e la revoca non matura alcun diritto retributivo. Con la revoca del recesso cessano gli effetti di ogni eventuale pattuizione. Se il datore di lavoro, in mancanza di convalida o sottoscrizione, non inoltra l’invito alla convalida entro 30gg dalla data delle dimissioni o della risoluzione, le dimissioni sono prive di effetto. 51
  • 52. PROCEDURA Dimissioni o DATORE DI LAVORATRICE/ Mancata LAVORO convalida il risoluzione Entro 30 gg invito LAVORATORE rapporto si Entro 7 gg consensuale alla convalida intende risolto Convalida Mancato invito le PUO’ o dimissioni sono Revocare le sottoscrizione prive di effetto dimissioni per dimissioni in bianco Sanzioni abuso punito con sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro 52
  • 53. ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME IN MATERIA DI DIMISSIONI  Le norme entrano in vigore il 18 luglio 2012. 53
  • 54. 5. I LICENZIAMENTI COLLETTIVI 54
  • 55. DA SAPERE … LICENZIAMENTO COLLETTIVO (riduzione o trasformazione di attività o di lavoro) si caratterizza: Dalle dimensioni dell’impresa: almeno 15 dipendenti Legge n. 223/1991, art. 24 Dal numero dei licenziamenti previsti: almeno 5 dipendenti Dall’arco temporale di riferimento dei licenziamenti: 120 giorni 55
  • 56. Comunicazione preventiva del datore di lavoro Per la regione Lombardia: a RSA/RSU e associazioni di categoria A.R.I.F.L. Fase sindacale Entro 7 giorni può essere richiesto l’esame congiunto La procedura deve esaurirsi entro 45 giorni Fase amministrativa In caso di mancato accordo le parti vengono La procedura deve terminare convocate dalla Provincia o dalla Regione entro 30 giorni Raggiunto l’accordo o esaurita la procedura, entro 7 giorni dall’intimazione del recesso al Alle Province / Centri per singolo lavoratore occorre comunicare l’Impiego l’elenco dei lavoratori licenziati 56
  • 57. COSA CAMBIA Art. 1, commi 44 e 45 (art. 4 della Legge n. 223/1991) La Riforma interviene sulla procedura che il datore di lavoro deve seguire se intende effettuare licenziamenti collettivi, prevedendo che:  i vizi della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali e alle rispettive associazioni di categoria, possono essere sanati ad ogni effetto di legge mediante l’accordo sindacale che viene stipulato nel corso della procedura di licenziamento collettivo;  il datore di lavoro deve, entro 7 giorni dalla comunicazione del recesso ad ogni singolo lavoratore, comunicare per iscritto ai competenti uffici pubblici, nonché ai sindacati aziendali o in mancanza a quelli aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative l’elenco dei lavoratori licenziati (in precedenza le comunicazioni dovevano essere effettuate contestualmente alla comunicazione del recesso al singolo lavoratore). 57
  • 58. LICENZIAMENTI COLLETTIVI Art. 1, comma 46 intimati ai singoli lavoratori all’esito della procedura di licenziamento collettivo Il Giudice oltre al provvedimento di reintegra condanna il Il licenziamento è datore di lavoro al risarcimento del danno subito. La misura inefficace ed il del risarcimento è commisurata all’ultima retribuzione globale LICENZIAMENTO Giudice ordina la di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva INTIMATO IN reintegra del reintegra e non può essere inferiore a 5 mensilità. Il datore di VIOLAZIONE DEL lavoratore nel posto lavoro dovrà anche versare i contributi previdenziali ed REQUISITO DELLA di lavoro. assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello di FORMA SCRITTA effettiva reintegra. (LICENZIAMENTO ORALE) Il lavoratore in alternativa alla reintegra può chiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione, non assoggettata a contribuzione previdenziale e che determina la risoluzione del rapporto. 58
  • 59. LICENZIAMENTI COLLETTIVI Art. 1, comma 46 intimati ai singoli lavoratori all’esito della procedura di licenziamento collettivo LICENZIAMENTO Se il licenziamento è INTIMATO IN legittimo, il Giudice Il lavoratore ha diritto ad una indennità VIOLAZIONE DELLA dichiara risolto il risarcitoria omnicomprensiva determinata tra PROCEDURA DI rapporto di lavoro, se un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità LICENZIAMENTO rispettati i criteri di dell’ultima retribuzione globale di fatto. COLLETTIVO scelta Il lavoratore ha diritto alla reintegra, inoltre, è prevista un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva LICENZIAMENTO reintegra, dedotto quanto eventualmente INTIMATO IN percepito per altre attività lavorative. In ogni VIOLAZIONE DEI Il Giudice dispone la caso l’indennità risarcitoria non potrà superare CRITERI DI SCELTA DEI reintegra le 12 mensilità. (Il datore dovrà anche versare i LAVORATORI DA contributi previdenziali ed assistenziali). Il LICENZIARE lavoratore in alternativa alla reintegra può chiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione, non assoggettata a contribuzione previdenziale e che determina la 59 risoluzione del rapporto.
  • 60. LICENZIAMENTI COLLETTIVI IMPUGNAZIONE Art. 1, comma 46 (art. 6 della Legge n.604/1966) Il licenziamento deve essere impugnato:  nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione;  il ricorso deve essere depositato nei 180 giorni successivi (270 giorni fino all’entrata in vigore della legge). 60
  • 61. LICENZIAMENTI COLLETTIVI La Riforma abroga tutta la precedente regolamentazione relativa all’indennità di mobilità legata al licenziamento collettivo, sostituendola con l’Assicurazione sociale per l’impiego – ASPI, con un regime transitorio per il periodo 1.1.2013 – 31.12.2016 (si vedano le apposite slides). 61
  • 62. ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI  Le norme entrano in vigore il 18 luglio 2012. 62
  • 63. 6. LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI • ASPI • Mini Aspi • Fondi di solidarietà bilaterale 63
  • 64. LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI La proposta di riforma si articola su due pilastri:  Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI), per i lavoratori che vengono licenziati;  Tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, Fondi di solidarietà). 64
  • 65. ASPI Art. 2, commi da 1 a 3 La nuova “Assicurazione sociale per l’impiego” è destinata a sostituire, a regime, i seguenti istituti oggi vigenti:  Indennità di mobilità;  Indennità di disoccupazione non agricola ordinaria;  Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;  Indennità di disoccupazione speciale edile. 65
  • 66. ASPI Art. 2, commi 4 e 5 Beneficiari e requisiti Esclusioni di accesso Tutti i lavoratori dipendenti operai agricoli a tempo privati inclusi: determinato ed indeterminato  apprendisti dipendenti cessati per dimissioni  soci lavoratori di o per risoluzione consensuale ad cooperativa eccezione della risoluzione 2 anni di anzianità assicurativa consensuale del rapporto ed almeno un anno di intervenuta nell’ambito della contribuzione nel biennio procedura preventiva ed precedente l’inizio del periodo obbligatoria di tentativo di di disoccupazione; conciliazione per licenziamento per G.M.O. (art. 7 della legge n. essere in stato di 604/1966). disoccupazione. 66
  • 67. ASPI Calcolo dell’indennità Art. 2, commi da 6 a 10 Retribuzione imponibile* x 4,33 = retribuzione mensile di riferimento (RMR) n. settimane di contribuzione RMR pari o inferiore a euro 1.180,00 RMR superiore a 1.180,00 ASPI = 75% di RMR ASPI = 75% di 1.180,00 + 25% (RMR - 1.180,00) Importo massimo ASPI *La retribuzione imponibile è quella determinata 1.119,32 EURO ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non e delle mensilità aggiuntive 67
  • 68. ASPI Misura dell’indennità Art. 2, commi da 6 a 10 PERIODO LIMITE DI RETRIBUZIONE MISURA ASPI PRIMI 6 MESI Inferiore o pari 1.180 euro 75% RMR PRIMI 6 MESI Superiore a 1.180 euro 75% di 1.180,00 + 25% (RMR - 1.180,00) DAL 7° AL 12° MESE Riduzione del 15% DAL 13° AL 18° MESE Ulteriore riduzione del 15% 68
  • 69. ASPI Durata a regime Art. 2, comma 11 A decorrere dal 1° gennaio 2016, in relazione a nuovi eventi di disoccupazione verificatisi dalla predetta data: Lavoratori di età inferiore a 55 anni Massimo 12 mesi Lavoratori di età pari o superiore a 55 anni Massimo 18 mesi 69
  • 70. Mini – ASPI Art. 2, commi da 20 a 25 Dal 1° gennaio 2013, in sostituzione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, tutti i lavoratori dipendenti licenziati che:  hanno almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi;  sono disoccupati; avranno diritto a una specifica indennità, di importo pari a quello dell’ASPI, denominata MINI-ASPI. Alla MINI-ASPI si applicano le medesime disposizioni relative all’ASPI per quanto riguarda importo e modalità di calcolo, procedure per l’erogazione e la sospensione. Il trattamento è corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno. 70
  • 71. ASPI & Mini ASPI Procedura Art. 2, commi da 12 a 14  Il lavoratore deve presentare la domanda di indennizzo all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento.  L’indennità ASPI è dovuta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto, ovvero dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda all’Inps. 71
  • 72. ASPI & Mini ASPI Sospensione Art. 2, commi da 15 a 18  Nel caso di stipula di un contratto di lavoro subordinato, l’indennità è sospesa fino ad un massimo di 6 mesi (5gg nel caso di Mini ASPI). Qualora il periodo sia inferiore a 6 mesi, l’Aspi riprende a decorrere dal momento in cui è rimasta sospesa.  Nel caso di attività autonoma, con reddito inferiore a 4.800 euro, l’Inps ridurrà il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati tra la data di inizio attività e la data di fine dell’indennità o se antecedente la fine dell’anno.  In via sperimentale (per gli anni 2013, 2014 e 2015) il lavoratore può richiedere la liquidazione di tutta l’indennità (ad eccezione della Mini ASPI) per intraprendere un’attività di lavoro autonomo (occorre decreto ministeriale). 72
  • 73. ASPI & Mini ASPI Casi di decadenza Art. 2, commi 40 e 41  Perdita dello stato di disoccupazione;  Attività in forma autonoma in mancanza di comunicazione all’Inps;  Requisiti per il raggiungimento della pensione di vecchiaia o anticipata;  Acquisizione del diritto all’assegno di invalidità. 73
  • 74. ASPI & Mini – ASPI Modalità di finanziamento dal 1° gennaio 2013 Contributo ordinario Contributo addizionale Contributo di licenziamento 74
  • 75. ASPI & Mini – ASPI Modalità di finanziamento Contributo ordinario (a carico azienda) Art. 2, commi da 26 a 39 1,31% (della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) Si applica a tutti i lavoratori (anche nei confronti dei quali si applicano le agevolazioni che rimandano alla contribuzione prevista per gli apprendisti) 75
  • 76. ASPI & Mini – ASPI Modalità di finanziamento Contributo addizionale (a carico azienda) Art. 2, commi 28 e 29 1,40% (della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) ECCEZIONI Si applica ad ogni rapporto di  Lavoratori a termine in lavoro subordinato diverso da sostituzione di lavoratori assenti quello a tempo indeterminato  Lavoratori a termine per lo (contratti a termine) svolgimento di attività stagionali  Apprendisti 76
  • 77. ASPI & Mini – ASPI Modalità di finanziamento Contributo di licenziamento (a carico azienda) Art. 2, commi da 31 a 35 In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per cause diverse dalle dimissioni, il datore di lavoro deve versare un contributo pari al 50% del trattamento mensile iniziale dell’ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Fino al 31 dicembre 2016, A decorrere dal 1° gennaio 2017, il contributo non è dovuto per il nei casi di licenziamento collettivo lavoratori licenziati a seguito di senza che sia stato raggiunto procedura di mobilità l’accordo sindacale il contributo di licenziamento è triplicato. 77
  • 78. ASPI & Mini – ASPI Fase transitoria - 1 Art. 2, commi 44 e 45 Ai casi di cessazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012 trovano applicazione le disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria non agricola Indennità di disoccupazione ordinaria non agricola Età Durata importo 60% (primi 6 mesi) Pari o superiore a 50 anni 12 mesi 50% (successivi 3 mesi) 40% (ultimi 3 mesi) 60% (primi 6 mesi) Inferiore a 50 anni 8 mesi 50% (successivi 2 mesi) 78
  • 79. ASPI & Mini – ASPI Fase transitoria - 2 Art. 2, commi 44 e 45 Ai nuovi eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 si applica la seguente disciplina: ASPI Anno Età Durata Pari o superiore a 50 anni 12 mesi 2013 Inferiore a 50 anni 8 mesi Pari o superiore a 55 anni 14 mesi 2014 Pari o superiore a 50 anni e Inferiore a 55 anni 12 mesi Inferiore a 50 anni 8 mesi Pari o superiore a 55 anni 16 mesi 2015 Pari o superiore a 50 anni e Inferiore a 55 anni 12 mesi Inferiore a 50 anni 10 mesi 79
  • 80. INDENNITA’ DI MOBILITÀ Fase transitoria – 3 Art. 2, comma 46 Per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016, il periodo massimo di diritto della relativa indennità di mobilità segue la seguente disciplina : Indennità di mobilità Età Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Fino a 39 anni 12 12 12 12 Centro nord Da 40 a 49 anni 24 24 18 12 Da 50 anni 36 30 24 18 Fino a 39 anni 24 18 12 12 Mezzogiorno Da 40 a 49 anni 36 30 24 18 Da 50 anni 48 42 36 24 Gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori in mobilità restano in vigore sino al 31.12.2016 80
  • 81. ABROGAZIONI (AL FINE DI MEGLIO COORDINARE LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI) Art. 2, commi da 69 a 73  Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti (a decorrere dal 1° gennaio 2013)  Cigs per aziende sottoposte a procedure concorsuali (a decorrere dal 1° gennaio 2016)  Contributo di ingresso alla mobilità (a decorrere dal 1° gennaio 2017)  Liste di mobilità (a decorrere dal 1° gennaio 2017)  Contributo mensile di mobilità pari allo 0,30% (aziende rientranti nel campo di applicazione Cigs) (a decorrere dal 1° gennaio 2017)  Assunzione agevolata di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (a decorrere dal 1° gennaio 2017) 81
  • 82. APPLICAZIONE STRUTTURALE DELLA CIGS A PARTICOLARI SETTORI (IMPRESE GIÀ INTERESSATE MEDIANTE NORME TRANSITORIE) Art. 3, comma 1  Imprese commerciali con più di 50 e fino a 200 dipendenti;  Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti;  Imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. 82
  • 83. AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PERIODO TRANSITORIO 2013-2016 Art. 2, commi da 64 a 67 Il Ministero del Lavoro può predisporre, perdurando lo stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, trattamenti di integrazione salariale e mobilità. 83
  • 84. SOPPRESSIONE DELLA CIGS NEI CASI DI PROCEDURE CONCORSUALI Art. 2, commi da 69 a 73 A decorrere dal 1° gennaio 2016 è soppressa la CIGS nei casi di:  Fallimento;  Liquidazione coatta amministrativa;  Amministrazione straordinaria;  Omologazione del concordato preventivo;  Aziende sottoposte a sequestro confisca. 84
  • 85. FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI DA SAPERE … Campo di applicazione della CIG CIGO CIGS Cause Cause Crisi temporanee di mercato; Crisi aziendale (economica, settoriale o locale); Ragioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili Processi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione all’imprenditore o ai lavoratori; aziendale; Eventi oggettivamente non evitabili (mancanza di scorte, Cessazione dell’attività; interruzione dell’energia elettrica, sospensione dell’attività per ragioni sanitarie, terremoti, alluvioni, …) Procedure concorsuali (non più a decorrere dal 1° gennaio 2016). Settori esclusi Settori esclusi Aziende del terziario Imprese commerciali fino a 50 dipendenti; Imprese artigiane Agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) fino a 50 dipendenti. 85
  • 86. FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI Art. 3, commi da 4 a 10, commi 14 e 19 1) Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, allo scopo di assicurare un sistema di tutele in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nei settori oggi non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale devono stipulare accordi e/o contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI. La costituzione dei Fondi presso L’Inps (con apposito decreto) è obbligatoria per tutti i settori in relazione alle imprese che occupino mediamente più di 15 dipendenti. 2) Nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, nei quali siano già operanti consolidati sistemi di bilateralità si prevede la facoltà, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, di adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità perseguite dai fondi di solidarietà bilaterali. 3) Per i settori nei quali non verranno attivati, entro il 31 marzo 2013, i Fondi di solidarietà bilaterali si prevede l’istituzione (sempre con decreto) di un FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE PER L’INTEGRAZIONE SALARIALE. 86
  • 87. FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI Prestazioni Art. 3, comma 20 e commi da 32 a 34  I Fondi hanno l’obbligo di assicurare un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, di durata non superiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.  Tipologie di prestazioni facoltative: • prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dall’ASPI; • assegni straordinari di sostegno al reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento nei successivi cinque anni; • contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. 87
  • 88. FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI Contributi di finanziamento modello alternativo Art. 3, commi da 14 a 15 Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono entro il 18 gennaio 2013:  Adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali;  Prevedere misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione di personale o sospensione dell’attività lavorativa. Per tali finalità gli accordi e i contratti collettivi definiscono: 1) un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20%; 2) le tipologie di prestazione in funzione delle disponibilità del fondo solidarietà; 3) l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione; 4) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l’eventuale fondo interprofessionale; 5) i criteri e i requisiti per la gestione dei fondi. 88
  • 89. 7. LE POLITICHE ATTIVE E I SERVIZI PER L’IMPIEGO 89
  • 90. LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI I SERVIZI PER L’IMPIEGO MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO n. 181/2000 Art. 4, comma 33 Colloquio di orientamento entro i 3 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione; azioni di orientamento collettive fra i 3 e i 6 mesi dall’inizio dello stato di OFFERTA MINIMA PER I disoccupazione, con formazione sulle BENEFICIARI DI modalità più efficaci di ricerca di AMMORTIZZATORI occupazione adeguate al contesto SOCIALI A SEGUITO DI produttivo territoriale; CESSAZIONE DEL formazione della durata complessiva RAPPORTO DI LAVORO non inferiore a 2 settimane tra i 6 e i 12 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell’area territoriale di residenza; proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito. 90
  • 91.  Colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; OFFERTA MINIMA PER I  proposta di adesione ad iniziative di BENEFICIARI DI inserimento lavorativo o di formazione TRATTAMENTO DI o di riqualificazione professionale od INTEGRAZIONE SALARIALE altra misura che favorisca O DI ALTRE PRESTAZIONI IN l'integrazione professionale: COSTANZA DI RAPPORTO  1) nei confronti degli adolescenti, dei DI LAVORO CON giovani e delle donne in cerca di SOSPENSIONE reinserimento lavorativo, non oltre DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA quattro mesi dall'inizio dello stato di PER UN PERIODO disoccupazione; SUPERIORE AI 6 MESI  2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;  offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a 2 settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato 91
  • 92. MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 181/2000 Art. 4, comma 33 Le Regioni stabiliscono i criteri per Art. 4, c. 1, lett. a): perdita dello stato di l'adozione da parte dei servizi competenti disoccupazione di procedure uniformi in materia di ABROGATO accertamento dello stato di disoccupazione. 92
  • 93. SISTEMA INFORMATIVO ASPI MONITORAGGIO DEI LIVELLI ESSENZIALI DEI SERVIZI EROGATI Art. 4, commi 34 e 36 Definizione di un sistema di premialità per i Servizi al Lavoro nella ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l’impiego. Istituzione, entro il 30 giugno 2013 da parte dell’INPS, di una banca dati telematica, contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, a disposizione dei Centri per l’Impiego. Obbligo per i Centri per l’Impiego di inserire nella banca dati le informazioni essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali. 93
  • 94. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE Art. 4, commi 38 e 39 Domanda di indennità Adempimenti per il riconoscimento nell’ambito dell’ASPI degli incentivi La dichiarazione dell’interessato Si prevede che le Regioni e le volta ad attestare l’attività Province mettano a disposizione lavorativa precedentemente svolta dell’INPS le informazioni di propria e l’immediata disponibilità allo competenza necessarie per il svolgimento di attività lavorativa riconoscimento degli incentivi PUO’ essere resa dall’interessato all’assunzione. all’INPS che la trasmette ai servizi competenti. Procedura operativa entro il 30 giugno 2013 94
  • 95. OFFERTA DI LAVORO CONGRUA Art. 4, commi da 40 a 44  Decadenza dai trattamenti di integrazione salariale straordinari (Aspi) per i lavoratori che rifiutino di partecipare ad un corso di formazione o riqualificazione ovvero non lo frequentino con regolarità senza un giustificato motivo.  Decadenza dall’indennità di mobilità o di altra indennità o sussidio per i lavoratori che: Rifiutino di partecipare a iniziative di politiche attive proposte dai centri per l’impiego o non vi partecipino regolarmente senza un giustificato motivo. Non accettino un’offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità cui hanno diritto. La decadenza dai trattamenti si applica quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 km dalla residenza del lavoratore, o comunque che sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. I Centri per l’Impiego devono comunicare, tempestivamente, all’Inps gli eventi sopra elencati, l’Istituto provvederà ad emettere provvedimento di decadenza e a recuperare le eventuali somme erogate indebitamente. 95
  • 96. 8. ALTRE NORME DI RIFORMA DEL LAVORO ● interventi in favore dei lavoratori anziani ● incentivi alle assunzioni (lavoratori anziani e donne) ● principi generali degli incentivi alle assunzioni ● sostegno alla genitorialità ● diritto al lavoro dei disabili ● disposizioni in tema di contrattazione di secondo livello ● interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati ● responsabilità solidale negli appalti 96
  • 97. INTERVENTI IN FAVORE DI LAVORATORI ANZIANI Art. 4, commi 1 e 2 Le imprese che occupano mediamente + di 15 dipendenti possono:  in caso di eccedenza del personale;  tramite appositi accordi tra datore di lavoro e le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello aziendale;  subordinatamente all’accettazione da parte dell’INPS; incentivare all’esodo i lavoratori più anziani (in grado di raggiungere i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata* entro i 4 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro). * Pensione di VECCHIAIA – anno 2012 Pensione ANTICIPATA – anno 2012 20 anni di contribuzione minima 66 anni di età per gli uomini 42 anni e 1 mese di contribuzione per gli uomini 62 anni di età per le donne 41 anni e 1 mese di contribuzione per le donne 97
  • 98. INTERVENTI IN FAVORE DI LAVORATORI ANZIANI Art. 4, comma 3 Il datore di lavoro presenta apposita domanda all’INPS accompagnata da una fidejussione bancaria e, a seguito dell’accoglimento della domanda, versa:  una provvista per garantire al lavoratore una prestazione pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti; la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. Entrata in vigore: 18 luglio 2012. 98
  • 99. INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE PER LAVORATORI ANZIANI E DONNE IN AREE SVANTAGGIATE Art. 4, commi 8 e 11 DECORRENZA 1° gennaio 2013 È una nuova tipologia di incentivo all’occupazione:  lavoratori di età non inferiore ai 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi;  donne di qualsiasi età, ovunque residenti prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; DESTINATARI  donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea e nelle aree individuate dal regolamento CE n. 800/2008, art. 2, punto 18), lett. e). 99
  • 100. INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE PER LAVORATORI ANZIANI E DONNE IN AREE SVANTAGGIATE Art. 4, commi da 8 a 10 Riduzione del 50% dei contributi a carico del MISURA datore di lavoro per 12 mesi se l’assunzione avviene con contratto a tempo determinato AGEVOLAZIONE anche in somministrazione. Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione si prolunga fino al 18mo mese dalla data di assunzione con DURATA contratto a tempo determinato; se l’assunzione avviene a tempo indeterminato l’agevolazione spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione. 100
  • 101. PRINCIPI GENERALI DEGLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI  Se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva e nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di Esclusione somministrazione;  se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di dagli un altro lavoratore licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine e nel caso in incentivi cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore in somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza quando per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; ricorrono le  se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro seguenti connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale ad eccezione di assunzioni, trasformazioni o somministrazioni finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse da quelle dei situazioni: lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso un’unità produttiva diversa;  con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. In caso di somministrazione tale condizione si applica all’utilizzatore. 101
  • 102. PRINCIPI GENERALI DEGLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI Si sommano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si sommano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi DURATA DEGLI utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro; INCENTIVI l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. Tali principi valgono anche per le assunzioni agevolate previste: • dall’art. 8, c. 9 della L. 407/90 (disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi); • dagli artt. 8, c. 2 e 4 , e 25, c. 9 della L. 223/1991 (lavoratori in mobilità). 102
  • 103. SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ (SPERIMENTALE PER GLI ANNI 2013 – 2015) Art. 4, commi 24 e 25  Il padre lavoratore è obbligato ad assentarsi dal lavoro per un giorno entro 5 mesi dalla nascita del figlio in aggiunta al congedo di maternità della madre. Permesso retribuito a carico del datore di lavoro.  Il padre lavoratore può astenersi per altri 2 giorni, sempre durante il medesimo periodo, anche continuativi, in sostituzione della madre. Indennizzo a carico Inps al 100%.  Preventiva comunicazione scritta delle date di astensione da inviare almeno 15gg prima al datore di lavoro.  Corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o a parziale copertura delle rette per asili nido pubblici e privati, da richiedere al datore di lavoro.  Può essere richiesto dalla madre lavoratrice al termine del periodo di congedo di maternità, per 11 mesi successivi in alternativa al congedo parentale (facoltativa).  Si attende decreto attuativo per criteri e modalità di fruizione. 103
  • 104. DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI Art. 4, comma 27 LAVORATORI ESCLUSI DAL COMPUTO DELLA QUOTA DI RISERVA  lavoratori disabili già occupati Per la  soci di cooperative di produzione e lavoro determinazione  dirigenti del numero dei  lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero disabili da assumere sono  lavoratori socialmente utili computati di  lavoratori a domicilio norma tutti i  lavoratori aderenti al programma di emersione dipendenti con esclusione di:  lavoratori con contratto di inserimento  lavoratori con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore  lavoratori esclusi da specifiche discipline di settore 104
  • 105. DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI Art. 4, comma 27 Con decreto da emanarsi entro due mesi dal 18 luglio 2012, vengono ridefiniti i procedimenti amministrativi, i criteri, le modalità di concessione e potenziata l’attività di controllo degli ESONERI PARZIALI. Gli organismi regionali (Province), almeno mensilmente, dovranno comunicare alla DTL il mancato rispetto degli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie, nonché il ricorso agli esoneri. 105
  • 106. DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO Art. 4, comma 28 Dall’anno 2012 diventa strutturale, e quindi non avrà più carattere sperimentale, lo sgravio contributivo (decontribuzione) previsto per la contrattazione di secondo livello. 106
  • 107. INTERVENTI VOLTI AL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE DEGLI IMMIGRATI Art. 4, comma 30 Viene modificata la disciplina relativa al prolungamento del soggiorno dello straniero extracomunitario nell’ipotesi di perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni:  elevando ad un anno il periodo minimo di iscrizione nelle liste di collocamento;  comunque per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno;  prevedendo che il permesso per attesa occupazione sia valido per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita, qualora ne derivi una durata superiore;  decorso il periodo minimo di iscrizione nelle liste di collocamento o del periodo più ampio di godimento delle prestazioni di sostegno al reddito, lo straniero deve dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo, tenendo conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi. 107
  • 108. RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI MODIFICHE ALL’ARTICOLO 29 DEL D.LGS. N. 276/03 Art. 4, comma 31  Viene confermata entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto l’obbligazione solidale, tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, nella corresponsione Responsabilità ai lavoratori dei trattamenti retributivi, quote di solidale trattamento di fine rapporto, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti. di committente e appaltatore  L’obbligazione solidale rimane ferma, salva diversa previsione delle norme della contrattazione collettiva che possano individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. 108