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A cura di 
Marcello Marzano
 IL PERCORSO: 
2 
 Il Lavoro: Definizioni e Forme 
Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 
Contratto Individuale e CCNL 
Il Cedolino - Busta Paga 
La Riforma Fornero 
Previdenza e Assistenza 
La Tutela della Lavoratrice Madre 
La Malattia
Il Lavoro: Definizioni e Forme
Il Lavoro: Definizioni e Forme 
 IL LAVORO: IN SENSO POLITICO E SOCIALE 
Il lavoro rappresenta l’elemento fondativo della Repubblica e il caposaldo di 
ogni diritto e di ogni dovere nella prospettiva di una società più giusta ed 
evoluta sul piano materiale e spirituale (artt. 1 e 4 della Costituzione). 
 IL LAVORO: IN SENSO ECONOMICO 
Il lavoro, quale fonte di produzione e di scambio di beni e servizi, concorre a 
migliorare la condizione umana e la libera autodeterminazione. 
 IL LAVORO: IN SENSO GIURIDICO 
Il lavoro riempie di contenuto l’obbligo contrattualmente assunto nei 
confronti di un altro soggetto (datore di lavoro, committente, organismo 
cooperativo, ecc…). 
4
Il Lavoro: Definizioni e Forme 
 LA TUTELA DEL LAVORO 
Considerata l’importanza la Repubblica offre la tutela al lavoro: 
“Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, 
intellettuali, tecniche e manuali” 
(Libro V – art. 2060 c.c.) 
5
Il Lavoro: Definizioni e Forme 
 IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE E NEI CODICI 
La disciplina del mercato del lavoro trae fondamento dai principi costituzionali 
e affonda le sue radici nell’esigenza di protezione del prestatore di lavoro. Il fine 
principale di tale disciplina si rinviene nella tutela dell’interesse dei lavoratori 
all’occupazione, costituzionalmente garantito anche sotto il profilo del diritto e 
del dovere al lavoro e, nello stesso tempo, dell’interesse collettivo. 
6
Il Lavoro: Definizioni e Forme 
 LAVORO SUBORDINATO 
Assimilato all’origine, in mancanza di specifici riferimenti legislativi, alla locatio 
operarum (prestare le proprie energie lavorative) rappresentativa del concetto di 
energie lavorative distinte dal lavoratore che le presta. 
7
Il Lavoro: Definizioni e Forme 
 LAVORO AUTONOMO 
In cui l’obbligo contrattuale si esaurisce nel compimento di un servizio o nella 
realizzazione di un’opera (locatio operis) senza alcun vincolo di subordinazione. 
8
Il Lavoro: Definizioni e Forme 
 PARASUBORDINAZIONE 
“… e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione 
d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se 
non a carattere subordinato” 
(art. 409 c.p.c.) 
9
Il Lavoro: Definizioni e Forme 
 LAVORO COSIDETTO ATIPICO 
Lavoro cosiddetto atipico in parte riconducibile alle collaborazioni 
(D.Lgs n. 276/2003). 
10
Il Lavoro: Definizioni e Forme 
 LAVORO SUBORDINATO 1/2 
DEFINIZIONE 
Si definisce lavoro subordinato il rapporto di lavoro complesso, giuridicamente 
configurabile come un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale un 
soggetto (lavoratore) esplica in posizione di subordinazione un’attività 
contrattualmente dovuta nell’interesse di altro soggetto (datore di lavoro, 
imprenditore) per avere in cambio una retribuzione (artt. 2086 e 2094 c.c.). 
Obbligazioni accessorie connesse allo svolgimento del rapporto di lavoro sono: 
• obbligo di sicurezza ai sensi dell'art. 2087 c.c. tale da garantire al lavoratore di 
poter svolgere la prestazione di lavoro senza pregiudizio della propria integrità 
fisica e morale; 
• tutela assicurativa e previdenziale per assicurare ai lavoratori “ mezzi adeguati 
alle loro esigenze di vita” (Cost. art. 38) 
11
Il Lavoro: Definizioni e Forme 
 LAVORO SUBORDINATO 2/2 
Criteri distintivi ed essenziali della subordinazione: 
• esercizio del potere direttivo, di vigilanza e controllo da parte del datore di 
lavoro; 
• subordinazione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di 
lavoro a fronte delle esigenze tecniche e funzionali dell’impresa; 
• assenza di rischio economico del lavoratore. 
Altri elementi di particolare rilevanza ai fini della qualificazione del rapporto 
ritenuti anche dalla giurisprudenza come indici di orientamento: 
• la definizione contrattuale del rapporto: c.d. “nomen iuris (prevalente in 
assenza di altri elementi di prova); 
• predeterminazione dell’orario di lavoro; 
• forma di retribuzione. 
12
13 
Il Lavoro: Definizioni e Forme 
 LAVORO AUTONOMO 1/4 
DEFINIZIONE 
Nel codice civile non è presente una definizione di lavoro autonomo che 
pertanto si ricava dal contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c. (Codice civile), 
in cui l’obbligo contrattuale si esaurisce nel compimento di un servizio o nella 
realizzazione di un’opera (locatio operis) senza alcun vincolo di 
subordinazione.
Il Lavoro: Definizioni e Forme 
 LAVORO AUTONOMO 2/4 
Nozione di contratto d’opera che si collega a quella di cui all’art. 2230 c.c. che 
ha per oggetto la prestazione d’opera intellettuale, caratterizzandosi per 
essere vincolati rispettivamente al conseguimento di un risultato finale e alla 
semplice fornitura di un mezzo (esplicazione dell’attività professionale), 
essendo, nel caso della prestazione d’opera intellettuale, il risultato 
puramente aleatorio e perciò estraneo al contratto. 
La nozione di lavoro autonomo pertanto può identificarsi nella realizzazione di 
un’opera o di un servizio di natura manuale o intellettuale, dietro corrispettivo 
e con totale assunzione del rischio del risultato concordato. 
14
Il Lavoro: Definizioni e Forme 
 LAVORO AUTONOMO 3/4 
Dalla definizione precedente si evince che il lavoratore autonomo si distingue dal 
lavoratore subordinato per la totale mancanza di poteri direttivi e di controllo 
anche in presenza di eventuali limiti e condizioni contenuti nel contratto. 
Nella categoria dei lavoratori autonomi possono comprendersi anche i piccoli 
imprenditori (art. 2083 c.c.), i quali, come nel contratto d’opera "esercitano 
un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei 
componenti della famiglia" per la produzione e cessione di un prodotto o servizio 
a differenza però del lavoratore autonomo di cui all’art. 2222 c.c. obbligato 
contrattualmente a fornire la prestazione pattuita. 
15
Il Lavoro: Definizioni e Forme 
 LAVORO AUTONOMO 4/4 
Il contratto d’opera, inoltre, costituisce il fondamento di fattispecie giuridiche 
di altri tipi di lavoro autonomo per i quali esistono distinte discipline 
legislative: il contratto di trasporto (art. 1678 c.c.) e il contratto di agenzia (art. 
1742 c.c.) nei quali è estranea ogni forma di subordinazione. 
Caso limite tra autonomia e subordinazione è il contratto di lavoro a cottimo 
(art. 2100 c.c.) che pur rientrando a pieno titolo nella categoria del lavoro 
subordinato, ammette che la retribuzione in determinati casi venga calcolata in 
modo esclusivo (cottimo pieno) in rapporto al risultato o misto in rapporto al 
risultato nell’unità di tempo, anziché in rapporto alla durata della prestazione 
come avviene normalmente nel rapporto classico di lavoro dipendente. 
16
Il Lavoro: Definizioni e Forme 
 LAVORO PARASUBORDINATO 1/5 
Antecedente della collaborazione coordinata e continuativa è rappresentato dal 
Contratto di agenzia che nell’art. 1742 c.c. riceve una propria disciplina. Con esso 
“una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, 
verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata” 
Un riconoscimento ufficiale del nuovo tipo di rapporto di lavoro avviene con la 
riforma del processo del lavoro (Legge n. 533/1973) che modificando l’art. 409 
c.p.c. include anche “… altri rapporti di collaborazione che si concretino in una 
prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche 
se non a carattere subordinato”. 
17
Il Lavoro: Definizioni e Forme 18 
 LAVORO PARASUBORDINATO 2/5 
La disciplina legale della collaborazione coordinata e continuativa, già presente 
nella giurisprudenza e nella pratica attuazione di alcuni rapporti di lavoro atipici, 
viene introdotta nella forma di contratto a progetto negli artt. 61-69 del Decreto 
legislativo 10 settembre 2003 n. 276, modificato dal Decreto legislativo 6 ottobre 
2004, n. 251, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del 
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e dalla Legge n.92/2012, cosiddetta 
riforma Fornero.
Il Lavoro: Definizioni e Forme 
 LAVORO PARASUBORDINATO 3/5 
Il rapporto di lavoro a progetto, per le sue connotazioni, rientra nella categoria dei 
contratti di lavoro autonomo di cui all’art. 2222 c.c.. 
Non deve, pertanto, essere condizionato da qualsiasi vincolo gerarchico o da 
esigenze tecniche e organizzative dell’impresa del committente il quale potrà 
effettuare controlli in via preventiva fissando le condizioni per la regolare 
esecuzione del servizio o dell’opera e in fase di svolgimento del rapporto per 
verificare lo stato di avanzamento del progetto o programma. 
19
Il Lavoro: Definizioni e Forme 
 LAVORO PARASUBORDINATO 4/5 
Gli elementi essenziali della parasubordinazione nella modalità a progetto sono: 
• obbligo di sicurezza ai sensi dell'art. 2087 c.c. tale da garantire al lavoratore di 
poter svolgere la prestazione di lavoro senza pregiudizio della propria 
integrità fisica e morale; 
• l’autonomia della gestione dell’attività oggetto del contratto di 
collaborazione; 
• la continuità della prestazione, intesa come prestazioni non meramente 
occasionali od istantanee, bensì inserite in un rapporto di durata; 
• la coordinazione con l’impresa del committente, intesa come collegamento 
funzionale tra le attività del prestatore e del committente. 
20
21 
Il Lavoro: Definizioni e Forme 
 LAVORO PARASUBORDINATO 5/5 
Gli elementi essenziali della parasubordinazione nella modalità a progetto sono: 
• la prevalenza del carattere personale del lavoro svolto dal collaboratore, 
prevalenza del valore “lavoro” sul “capitale” e dell’opera del prestatore su quella 
dei collaboratori; 
• qualificazione del rapporto di collaborazione: La certificazione, fino all’eventuale 
intervento giudiziario, conferisce piena forza legale al contratto.
Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: 
Adempimenti e Comunicazioni
Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 23 
 COSTITUZIONE 
• La costituzione del rapporto di lavoro avviene di norma con lettera di 
assunzione, anche se sussiste la libertà di forma del contratto di lavoro, tranne 
che nelle ipotesi stabilite dalla legge. Il patto di prova, ove previsto, deve sempre 
risultare da atto scritto, a pena di nullità, anche se stabilito dal contratto di 
categoria, che indica anche la durata dell’esperimento. 
• Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore, al momento 
dell’assunzione, circa il contenuto del rapporto di lavoro, mediante consegna di 
copia della comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego, ovvero del 
contratto individuale, che può essere costituito dalla lettera di assunzione.
Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 24 
 TIPOLOGIE DI RAPPORTI DA COMUNICARE 
Rapporti: 
• con lavoratori subordinati; 
• con collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto (anche mini 
collaborazioni) e con agenti e rappresentanti non organizzati ad impresa; 
• con soci lavoratori cooperative; 
• con associati in partecipazione (apporto prestazioni lavoro); 
• con stagisti (tirocinio formazione e orientamento, e altre esperienze lav. 
assimilate: borse lavoro, L.S.U.); 
• lavoro autonomo ex art.2222 c.c.; 
• lavoro agricolo autonomo; 
• collaboratori familiari; 
• volontari ex legge 11 agosto 1991, n. 266; 
• collaborazione come componenti degli organi amministrativi e di controllo 
delle società.
Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 25 
 TRASFORMAZIONI 
Trasformazioni: 
• trasformazione da rapporti di tirocinio e di altre esperienze assimilate al 
rapporto di lavoro subordinato; 
• proroga del termine inizialmente fissato; 
• trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato (sono assimilati 
contratti di inserimento); 
• trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; 
• trasformazione da apprendistato a tempo indeterminato; 
• trasferimento del lavoratore; 
• distacco del lavoratore; 
• modifica della ragione sociale del datore di lavoro; 
• trasferimento di azienda o di ramo di azienda.
Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 26 
 COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE 
Soggetti obbligati: 
• datori di lavoro privati; 
• committenti nei rapporti di collaborazione; 
• proponenti nei contratti di agenzia; 
• associanti nei contratti di associazione; 
• soggetto ospitante nel caso dei tirocini; 
• enti pubblici economici; 
• Pubbliche Amministrazioni con rapporti disciplinati dal D.Lgs 165/01. 
Termini per le comunicazioni di costituzione del rapporto 
Entro le ore 24 del giorno precedente l’effettivo inizio della prestazione lavorativa; 
anche in caso di festività, altrimenti la comunicazione va anticipata al giorno 
precedente la festività stessa.
Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 27 
 TERMINI PER LE COMUNICAZIONI DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO 
Entro le ore 24 del giorno precedente l’effettivo inizio della prestazione 
lavorativa; anche in caso di festività, altrimenti la comunicazione va anticipata al 
giorno precedente la festività stessa. 
DEROGHE: 
• comunicazione sintetica provvisoria il giorno precedente e comunicazione 
completa entro 5 giorni, in caso di assunzione d’urgenza per esigenze 
produttive, anche per evitare danno alle persone agli impianti; 
• comunicazione entro il primo giorno utile e comunque entro 5 giorni, nel 
caso di assunzione per forza maggiore o per avvenimenti di carattere 
straordinario; 
• è assimilato all’assunzione per forza maggiore o avvenimento straordinario 
l’assunzione per i servizi speciali nel turismo e nei pubblici esercizi 
(Interpello ministeriale n. 18 dell’11 luglio 2007).
Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 28 
 TERMINI PER LE COMUNICAZIONI DI TRASFORMAZIONE E 
CESSAZIONE DEI RAPPORTI 
• Entro 5 giorni dall’evento, se la scadenza coincide con un giorno festivo, la 
comunicazione va effettuata il primo giorno lavorativo utile; 
• Entro 10 giorni dalla cessazione per i rapporti con i disabili e le categorie 
protette.
Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 29 
 SISTEMA SANZIONATORIO 
In relazione alle nuove modalità di comunicazione, rimane immutata la sanzione 
amministrativa: da 100 a 500 euro per ogni lavoratore, sia per la mancata 
comunicazione di assunzione che per quella di cessazione e trasformazione dei 
rapporti. 
La dimostrazione degli adempimenti deve avvenire mediante ricevuta, che 
attesti la data di trasmissione. 
La mancata consegna al lavoratore della copia della comunicazione di 
assunzione, ovvero del contratto individuale di lavoro è punita con la sanzione 
amministrativa da 250 a 1500 euro per ogni addetto.
Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 30 
LIBRO UNICO DEL LAVORO 1/4 
Al fine di rendere più semplice gli adempimenti a carico delle aziende, il LIBRO 
UNICO DEL LAVORO ha sostituito i libri alla cui tenuta erano, per Legge, obbligati i 
datori di lavoro: i libri paga e matricola. Vengono così unificati in un unico 
registro i dati relativi ai singoli lavoratori, quali quelli riferiti a presenza e 
retribuzione. 
Il libro unico del lavoro equivale infatti al cedolino paga integrato con il dettaglio 
delle presenze. Debbono tenere questo registro tutti i datori di lavoro privati, con 
eccezione di quelli domestici. All'interno del libro vanno riportati i dati relativi 
ai rapporti di lavoro subordinato, a quelli di collaborazione (anche a progetto), di 
associazione in partecipazione con apporto lavorativo.
Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 31 
LIBRO UNICO DEL LAVORO 2/4 
Il libro unico è stato istituito dal D.L. 112/08 (attuato con il D.M. del 09/07/2008) 
ed è entrato in vigore dal 18/08/2008; dalla stessa data è stato abrogato il Libro 
Matricola, mentre, per quanto riguarda il Libro Paga è stato previsto un periodo 
transitorio (sino al 31/12/2008) in cui era possibile mantenere il sistema 
preesistente (libro paga e presenze), anche in forma manuale, nel rispetto delle 
nuove disposizioni relative alla tenuta, conservazione ed esibizione. 
Il decreto attuativo (D.M. del 09/07/2008) individua l’INAIL come unico Ente 
preposto ad effettuare la vidimazione del Libro Unico, unificando gli adempimenti 
anche di altri datori di lavoro che effettuavano la vidimazione presso altri Enti 
(ossia datori di lavoro agricolo e marittimo).
Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 32 
LIBRO UNICO DEL LAVORO 3/4 
Modalità di tenuta 
Il datore di lavoro ha obbligo di tenere un unico libro anche in presenza 
di azienda cui siano riferibili più posizioni assicurative o previdenziali (ad esempio 
azienda con dipendenti titolare di posizioni identificate con matricole diverse o che 
sia anche committente di lavoro a progetto ) o di più unità produttive.
Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 33 
LIBRO UNICO DEL LAVORO 4/4 
Modalità di tenuta 
Rispetto al sistema previgente, non è più possibile redigere il libro in forma 
manuale, bensì utilizzare in alternativa le seguenti modalità: 
Elaborazione e stampa meccanografica su moduli continui, preventivamente 
numerati e vidimati dall’INAIL o, in alternativa, con numerazione e vidimazione 
effettuata da soggetti autorizzati dall’INAIL (es. aziende di software); 
Stampa laser (preventivamente autorizzata dall’INAIL); 
Supporti magnetico ad elaborazione automatica dei dati.
Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 34 
LIBRO INFORTUNI 1/2 
Registro dove il datore di lavoro ha l’obbligo di annotare cronologicamente gli 
infortuni sul lavoro che comportino l’assenza di almeno un giorno sia del 
personale assicurato presso l’INAIL che di quello non soggetto all’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro. 
Prima di essere posto in uso, il registro infortuni deve essere vidimato dalla ASL 
di competenza territoriale che controllerà la numerazione progressiva 
contrassegnando ciascuna pagina.
Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 35 
LIBRO INFORTUNI 2/2 
Il registro degli infortuni deve essere conservato sul luogo di lavoro e pertanto 
presso ogni sede operativa di ciascuna azienda che abbia accentrato in una sola 
sede l’attività amministrativa. Esso deve essere conservato per 4 anni dalla data 
dell’ultima registrazione o da quella della vidimazione se non è stato utilizzato. 
Le annotazioni riportate sul registro infortuni devono essere riportate a 
conoscenza da parte del datore di lavoro al servizio di prevenzione e protezione 
dei rischi e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Dlgs 81/2008.)
Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 36 
LA RETRIBUZIONE 1/5 
Iniziamo, innanzi tutto, col vedere come si determina la retribuzione netta 
spettante al dipendente. Essa si ottiene sommando tra loro 
alcuni elementi aggiuntivi e sottraendo altri elementi detti, per 
l'appunto, elementi sottrattivi.
Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 37 
LA RETRIBUZIONE 2/5 
Gli elementi aggiuntivi della retribuzione sono: 
• paga base; 
• indennità di contingenza; 
• scatti di anzianità; 
• assegni "ad personam", "di merito", accordi aziendali, III elemento; 
• compenso per lavoro straordinario; 
• una tantum; 
• indennità e compensi vari (indennità di mensa, indennità di cassa, 
indennità di lavoro disagiato, premi di produzione, provvigioni, gratifiche, ecc.); 
• assegni familiari.
Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 38 
LA RETRIBUZIONE 3/5 
I principali elementi sottrattivi sono: 
• contributi sociali a carico del lavoratore; 
• IRPEF dovuta sul reddito di lavoro dipendente, addizionale regionale e 
comunale. 
Altri elementi sottrattivi possono essere: 
• importo di eventuali anticipi versati al dipendente prima del pagamento 
della retribuzione; 
• trattenute relative a scioperi; 
• eventuali quote per rimborso di prestiti erogati dall'azienda a favore del 
dipendente o per il pagamento da parte del dipendente di acquisti effettuati 
presso lo spaccio aziendale; 
• eventuale quota di iscrizione ad un sindacato dei lavoratori.
Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 39 
LA RETRIBUZIONE 4/5 
Alcuni elementi 
La paga base è detta anche retribuzione base o minimo tabellare, 
rappresenta l'elemento prevalente della retribuzione. 
L’entità della paga base è determinata dal contratto collettivo applicabile ed è in 
funzione del livello attribuito al dipendente. 
L'indennità di contingenza, detta più 
semplicemente contingenza o scala mobile è nata con lo scopo di adeguare il 
salario all'andamento del costo della vita. Il suo importo veniva modificato ogni 
trimestre, al fine di evitare perdita di potere d’acquisto dei salari 
causata dall'inflazione. A partire dal 1991, gli importi dell'indennità di 
contingenza sono stati congelati e non hanno più subito ulteriori adeguamenti.
Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 40 
LA RETRIBUZIONE 5/5 
Assegni ad personam (denominati talora anche superminimi) 
L’assegno ad personam è un elemento della retribuzione che può 
essere concesso al singolo dipendente in aggiunta al minimo contrattuale, in 
modo da garantirgli un trattamento economico più favorevole rispetto a quello 
previsto dal contratto collettivo per la categoria cui il lavoratore appartiene. 
La caratteristica fondamentale di tale elemento retributivo 
è quella di poter essere assorbito da eventuali successivi incrementi della 
paga base.
Contratto Individuale e CCNL
Contratto individuale e CCNL 42 
 CONTRATTO INDIVIDUALE 1/5 
NATURA 
Il contratto individuale di lavoro nasce dall’incontro della volontà delle parti ed è 
stipulato tra un datore di lavoro (persona fisica o giuridica) e un lavoratore per la 
costituzione di un rapporto di lavoro. 
Non si può pertanto dubitare della natura contrattuale del rapporto di lavoro 
nonostante la disciplina che lo governa non sia contenuta nel libro del Codice 
civile dedicato alle obbligazioni e ai contratti. 
E’ un contratto tipico e nominato, in cui la causa è prevista e disciplinata dalla 
legge, bilaterale e sinallagmatico (a prestazioni corrispettive), a titolo oneroso 
(art. 2099 c.c.)
Contratto individuale e CCNL 
REQUISITI SOGGETTIVI 
Il lavoratore, per potere stipulare validamente un contratto di lavoro deve 
godere della capacità di agire e della capacità giuridica. Il datore di lavoro, da 
parte sua, è soggetto alle disposizioni generali in materia contrattuale. 
La capacità di agire per la stipulazione di un contratto individuale di lavoro si 
raggiunge al 18° anno di età, fatta eccezione per i minori emancipati (art. 390 
c.c.), i maggiorenni inabilitati (art. 415 c.c.) e i falliti (art. 42 R.D. n. 267/1942. 
Possono però svolgere attività lavorativa anche i minori al raggiungimento 
dell’età minima per l’ammissione al lavoro, elevata dal 1° gennaio 2007 (art. 1, 
comma 622 Legge n. 296/2006) al compimento del 16° anno di età. 
43 
 CONTRATTO INDIVIDUALE 2/5
Contratto individuale e CCNL 
REQUISITI OGGETTIVI 
Oggetto del contratto di lavoro è lo scambio tra l’attività lavorativa (manuale o 
intellettuale), prestata in posizione subordinata, che secondo l’art. 1346 
c.c. deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile, e la retribuzione, 
normalmente quantificata, direttamente o indirettamente, dal contratto 
collettivo di lavoro, con esclusione di qualsiasi forma di discriminazione nei 
confronti delle donne o dei minori a parità di prestazione, nel rispetto del 
principio costituzionale secondo il quale “Il lavoratore ha diritto ad una 
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro” (art. 36 Cost.) 
44 
 CONTRATTO INDIVIDUALE 3/5
Contratto individuale e CCNL 
LA FORMA 
In genere nel contratto di lavoro la forma è libera e consiste nelle dichiarazioni di volontà 
delle parti. 
L’atto scritto ad substantiam è richiesto, quale elemento di prova, nei contratti a tempo 
determinato con la conseguenza che in mancanza il contratto si considera a tempo 
indeterminato. E’ invece assolutamente richiesto nei contratti per l’arruolamento di 
personale marittimo per il quale è necessario l’atto pubblico a pena di nullità, nei contratti 
del personale dell’aria o di lavoro sportivo. 
La forma scritta ad substantiam è inoltre richiesta per l’apposizione di eventuali clausole e 
condizioni (Patto di prova, patto di non concorrenza). 
L’atto scritto è richiesto talvolta quale elemento di prova (Part-time, contratto di 
inserimento …). 
45 
 CONTRATTO INDIVIDUALE 4/5
Contratto individuale e CCNL 
IL TERMINE 
Il contratto di lavoro può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a 
tempo determinato. Come stabilito dall'art. 1, comma 01 del Dlgs n. 368/2001, 
“il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma 
comune di rapporto di lavoro”. 
Il successivo comma 1 indica le fattispecie nell'ambito delle quali è ammesso il 
contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero a fronte di ragioni di carattere 
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria 
attività del datore di lavoro. 
46 
 CONTRATTO INDIVIDUALE 5/5
Contratto individuale e CCNL 
Il contratto collettivo è il contratto di diritto comune, in quanto regolato dalla 
disciplina del contratto in generale (Art. 1321 c.c.), stipulato tra i sindacati dei 
datori di lavoro e dei lavoratori. 
FUNZIONE NORMATIVA 
Predeterminare i contenuti minimi inderogabili dei singoli contratti individuali di 
lavoro con riferimento alla parte economica e alla disciplina di ogni altro aspetto 
del rapporto di lavoro (periodo di prova, durata del preavviso, delle ferie ecc..). 
Il contratto collettivo, in caso di difformità, se più favorevole, è prevalente sul 
contratto individuale(Art. 2077 c.c.). 
Per effetto dell’art. 2113 c.c. i diritti del prestatore di lavoro derivanti da 
disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi sono 
irrinunciabili. 
47 
 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 1/19
Contratto individuale e CCNL 
FUNZIONE OBBLIGATORIA: 
• Gestione del contratto Enti bilaterali, ecc.: Costituire rapporti obbligatori a 
carico dei soggetti stipulanti ( durata, modalità di disdetta, modalità di 
rinnovo del contratto), nonché clausole di tregua sindacale nella fase delle 
trattative o che riguardano il l'istituzione e il funzionamento di enti bilaterali, 
commissioni paritetiche, casse integrative di previdenza e assistenza; 
• Cassa Edile: Ente bilaterale speciale in quanto diversamente dagli altri enti 
bilaterali eroga prestazioni (funzioni normative di natura economica) in 
sostituzione di obblighi precisi del datore di lavoro (ferie, gratifica natalizia, 
riposi annui); 
• costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (accordo 
interconfederale 20 dicembre 1993). 
48 
 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 2/19
Contratto individuale e CCNL 
NATURA GIURIDICA 
Negozio giuridico a contenuto patrimoniale appartenente all'area dei contratti 
di diritto privato. 
SFERA DI APPLICAZIONE: 
• In linea generale il contratto collettivo è vincolante soltanto nei confronti 
dei soli iscritti alle associazioni sindacali che lo hanno stipulato o dei 
soggetti che hanno dato esplicita adesione; 
• Il giudice, in caso di controversia avente ad oggetto questioni di natura 
economica, può estendere l’applicazione del contratto collettivo anche a 
soggetti non obbligati in base all’art. 36 della Costituzione che riconosce al 
lavoratore “…. una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del 
suo lavoro …”, assumendo, a tale scopo, il contratto collettivo quale base di 
riferimento per la determinazione del minimo contrattuale dovuto. 
49 
 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 3/19
Contratto individuale e CCNL 
STRUTTURA DEL CONTRATTO COLLETTIVO: 
• Soggetti: associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori di 
un certo settore a livello nazionale, datore di lavoro e organizzazioni sindacali 
aziendali (R.S.U.) a livello aziendale; 
• Oggetto: predisposizione normativa dei futuri contratti individuali; 
• Causa: regolare in modo uniforme i rapporti tra le categorie interessate; 
• Forma: vale il principio della libertà di forma in mancanza di apposita previsione 
normativa. In pratica, secondo la prevalente dottrina, si ritiene vincolante la 
forma scritta, anche per motivi di chiarezza, uniformità di condotta e certezza dei 
contenuti. 
50 
 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 4/19
51 
Contratto individuale e CCNL 
 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 5/19 
PROCEDURA: 
•Presentazione delle proposte; 
•Trattative ed eventuali mediazioni; 
•Ipotesi d'accordo; 
•Approvazione degli iscritti previo giudizio di merito (ratifica -referendum); 
•Sottoscrizione.
Contratto individuale e CCNL 
EFFICACIA SOGGETTIVA 
In quanto contratto collettivo di diritto comune il contratto collettivo vincola i soli 
aderenti alle associazioni sindacali stipulanti. 
L’obbligo di osservanza può desumersi da un rinvio esplicito (Adesione formale). 
Vale in tal caso il principio di libertà e di individuazione del contratto collettivo 
applicabile attraverso una manifestazione di volontà esplicitamente espressa nel 
contratto individuale di lavoro. 
Il contratto collettivo applicabile può desumersi altresì da un rinvio implicito per la 
pratica, continua e pacifica osservanza di un determinato contratto (Adesione 
materiale). 
Nell’applicazione del contratto collettivo è escluso il criterio merceologico 
contenuto nell’art. 2070 c.c.( Cass. sez. unite 26.3.1997 n. 2665) dopo l’abrogazione 
del sistema corporativo. 
Non hanno efficacia obbligatoria i contratti collettivi di diritto comune a causa della 
mancata attuazione dell’art. 39 della Costituzione. 
52 
 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 6/19
Contratto individuale e CCNL 
EFFICACIA NEL TEMPO 
La durata del CCNL è fissata dalle parti . Il protocollo del 1993 ha previsto per i 
contratti collettivi nazionali due scadenze: biennale per la parte economica e 
quadriennale per la parte normativa (Accordo interconfederale 23 luglio 1993). 
Il contratto collettivo cessa di produrre qualsiasi effetto alla scadenza fissata dalle 
parti. Vengono comunque salvaguardate, anche dopo la scadenza, le clausole 
attinenti ai minimi retributivi per la rilevanza costituzionale della retribuzione 
contrattualmente dovuta al lavoratore. 
Tre mesi prima della scadenza vengono avviate le trattative per il rinnovo del 
contratto collettivo mediante la predisposizione delle “piattaforme contrattuali”. 
EFFICACIA NELLO SPAZIO 
Territorio nazionale per i contratti collettivi nazionali Ambito aziendale per i 
contratti unilaterali. 
53 
 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 7/19
Contratto individuale e CCNL 
Il 26 febbraio 2011 è stato rinnovato il CCNL del Commercio che era stato 
sottoscritto il 18 luglio 2008. 
Dopo quest’ultimo rinnovo la vigenza del CCNL è fino al 31 dicembre 2013. 
54 
 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 8/19
Contratto individuale e CCNL 
DECORRENZA E DURATA 
1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
“Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera 
unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti 
di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra 
tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi che svolgano la 
propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per 
corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori 
merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale 
dipendente.” (Premesse del CCNL) 
55 
 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 9/19
Contratto individuale e CCNL 
ORARIO SETTIMANALE 
La durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle aziende commerciali, 
è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai seguenti due commi. 
Sempre nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di 
chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore. 
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e 
continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al 
posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le 
soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero. 
56 
 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 10/19
Contratto individuale e CCNL 
Articolazione dell’orario settimanale 
a.1) 40 ore settimanali 
Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con 
la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 
ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale. 
a.2) 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità 
Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall'art. 
125, il monte ore di permessi di cui al 2° comma dell'art. 146, sarà, per l'anno di 
riferimento, incrementato di otto ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i 
criteri e le modalità previste dall'art. 146. 
57 
 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 11/19
Contratto individuale e CCNL 
Articolazione dell’orario settimanale 
b) 39 ore settimanali 
Si realizza attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al 3° 
comma dell'art. 146. Le rimanenti ore di cui all'art. 146, sono disciplinate con i 
criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l'applicabilità 
dell'art. 125. 
c) 38 ore settimanali 
Si realizza attraverso l'assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 
al 1° comma dell'art. 146, e 56 al 3° comma dell'art. 146. 
58 
 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 12/19
Contratto individuale e CCNL 
FLESSIBILITÀ 
Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale 
dall'art. 10, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, 
questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, 
con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al 
limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. 
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, 
l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di 
minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa 
articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario 
contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, 
queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. 
59 
 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 13/19
Contratto individuale e CCNL 
FERIE E PERMESSI ANNUI 
Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali 
nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana 
lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è 
comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del 
computo delle ferie. 
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le 
festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il 
periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le 
festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. 
60 
 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 14/19
Contratto individuale e CCNL 
ASSENZE PER MALATTIA 
Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del 
posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, 
perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con 
la corresponsione di quanto previsto agli artt. 235 e 236, del presente contratto, 
salvo quanto disposto dal successivo art. 181. Il periodo di malattia è considerato 
utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. 
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme 
relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al 
successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso. 
61 
 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 15/19
Contratto individuale e CCNL 
INFORTUNIO SUL LAVORO 
Ai sensi dell'art. 73, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a 
corrispondere un'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 
195, per la giornata in cui avviene l'infortunio. 
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà 
corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore non apprendista, assente per 
inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una 
integrazione all'indennità corrisposta dall'INAlL fino a raggiungere 
complessivamente le seguenti misure: 
Segue… 
62 
 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 16/19
Contratto individuale e CCNL 
…Segue 
1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 
2) 90% (novanta per cento), per i giorni dal 5° al 20°; 
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera 
netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del 
rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della 
retribuzione di fatto di cui all'art. 195. 
Per il periodo successivo al 180° giorno resta esclusa la maturazione della 
retribuzione e di tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compresa l'anzianità di 
servizio. 
63 
 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 17/19
Contratto individuale e CCNL 
Periodo di prova 
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i 60 giorni. I giorni 
indicati nel precedente comma debbono intendersi di lavoro effettivo. Durante il 
periodo di prova il fisso mensile del lavoratore non potrà essere inferiore a quello 
contrattuale stabilito per la categoria attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del 
periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento 
da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine 
rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. 
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare 
disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata e il periodo stesso 
sarà computato nell'anzianità di servizio. 
64 
 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 18/19
Contratto individuale e CCNL 
Estinzione del rapporto - Preavviso 
I termini di preavviso sono i seguenti: 
a) fino a 5 anni di servizio compiuti: 30 giorni; 
b) oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: 45 giorni; 
c) oltre 10 anni di servizio compiuti: 60 giorni. 
I termini di preavviso di cui sopra decorrono dalla fine o dalla metà di ciascun mese. 
65 
 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 19/19
Contratto individuale e CCNL 
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma 
comune di rapporto di lavoro. 
Il datore di lavoro può assumere personale dipendente con contratto a scadenza 
prefissata con l'obbligo di fornire in forma scritta le ragioni di carattere tecnico, 
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività 
del datore di lavoro. 
Tale obbligo non vige nei casi di primo rapporto a tempo determinato, di durata 
non superiore a dodici mesi (cosiddetto contratto a-causale), tra soggetti che 
non hanno già intrattenuto tra loro rapporti di lavoro di natura subordinata (art. 
1, comma 1 bis, D.lgs n. 368/2001, introdotto dall'art. 1, comma 9, lettera b) 
della Legge 28 giugno 2012, n. 92). 
66 
 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 1/20
67 
Contratto individuale e CCNL 
 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 2/20 
La contrattazione collettiva nazionale - e, per delega di quest'ultima, anche quella 
decentrata - può ammettere, in alternativa all’ipotesi di a-causalità citata, che la 
causale non sia indicata nel contratto a tempo determinato qualora vi sia un 
processo organizzativo determinato da particolari condizioni (start-up, lancio 
nuovo prodotto o attività, fase supplementare di un progetto di ricerca e altre), 
nel limite del 6% dei lavoratori impegnati nell'unità produttiva. 
Fonte normativa: 
D.Lgs 6 Settembre 2001, n. 368 
Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 
Legge 4 novembre 2010, n. 183 Art. 32 
Legge 28 giugno 2012, n. 92 
Circolare MLPS n. 18 del 2012 
Circolare MLPS n. 20 del 2012
Contratto individuale e CCNL 
Forma: 
Per l’apposizione del termine è obbligatoria la forma scritta (tranne nei contratti con 
durata non superiore a 12 giorni) con l’indicazione dettagliata delle concrete esigenze 
del datore di lavoro con riferimento alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo o sostitutivo, fatto salvo quanto previsto per i citati contratti acausali. 
Ove ricorrano ragioni di carattere sostitutivo l’apposizione del termine può risultare 
anche indirettamente con rinvio al rientro del lavoratore sostituito. 
Copia dell’atto deve essere consegnato al lavoratore entro cinque giorni lavorativi 
dall’inizio della prestazione. 
Non è necessaria la forma scritta per i contratti di breve durata, non superiore a 12 
giorni. 
L’illegittimità dell’apposizione del termina determina la conversione del contratto di 
lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato, come sancisce espressamente 
l’art. 32, co. 3, della legge n. 183/2010 
68 
 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 3/20
Contratto individuale e CCNL 
Proroga: 
E' permessa una sola volta, con il consenso del lavoratore, per ragioni oggettive, a 
condizione che la durata complessiva non sia superiore a 36 mesi. La proroga non è 
ammessa nel caso di contratti a tempo determinato cosiddetti acausali. 
Deroghe alla limitazione di 36 mesi: 
• Dirigenti, secondo l’art. 1,co.4 legge n.247/2007,e lavoratori in somministrazione 
secondo l’art. 22, co. 2 del Dlgs n. 276/2003; 
• Attività stagionali secondo l’art. 5,co.4-ter Dlgs n. 368/2001. 
69 
 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 4/20
Contratto individuale e CCNL 
Scadenza del termine 
Alla scadenza del termine il rapporto di lavoro cessa automaticamente senza 
necessità di preavviso, salvo proroga o prosecuzione. 
Il rapporto di lavoro può cessare anticipatamente solo per giusta causa e non per 
giustificato motivo (Cass. 10/2/2009 n. 3276) 
Limiti quantitativi: 
I CCNL possono stabilire il numero percentuale di lavoratori a termine. 
Nessun limite quantitativo in caso di: 
• Assunzione in fase di avvio di nuove attività; 
• Sostituzione di lavoratori assenti; 
• Assunzione per impieghi di carattere stagionale; 
• Assunzione di lavoratori di età superiore a 55 anni; 
• Assunzioni per specifici spettacoli o per specifici programmi radiofonici o televisivi. 
70 
 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 5/20
Contratto individuale e CCNL 
E’ vietato stipulare contratti di lavoro a termine: 
• Per sostituire lavoratori in sciopero; 
• In presenza di procedure di cassa integrazione o di licenziamenti collettivi; 
• Nel caso non sia stata effettuata la valutazione dei rischi. 
Trattamento economico: 
• Stesso trattamento economico dei lavoratori a tempo indeterminato, in 
proporzione al periodo di lavoro prestato. 
71 
 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 6/20
72 
Contratto individuale e CCNL 
 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 7/20 
Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di 
prosecuzione del rapporto di lavoro a termine: 
• oltre trenta giorni se il contratto ha avuto una durata inferiore ai sei mesi; 
• oltre cinquanta giorni se il contratto ha avuto una durata superiore ai sei mesi; 
• decorso il periodo di 36 mesi - A tal fine vengono computati anche i periodi di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato svolti, per mansioni 
equivalenti, a partire dall'entrata in vigore della riforma (18 luglio 2012).
Contratto individuale e CCNL 
TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO SE IL LAVORATORE 
VIENE RIASSUNTO: 
• entro sessanta giorni dalla scadenza di un precedente contratto di durata inferiore 
a sei mesi; 
• entro novanta giorni dalla scadenza di un precedente contratto di durata superiore 
a sei mesi. 
La contrattazione collettiva nazionale - e per delega di quest'ultima, anche quella 
decentrata - può prevedere la riduzione dei termini predetti, rispettivamente fino a 
venti giorni e trenta giorni, in presenza di un processo organizzativo determinato 
dalle seguenti condizioni: 
• avvio di una nuova attività; 
• lancio di un nuovo prodotto o servizio innovativo; 
• implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, 
• fase supplementare di un significativo progetto di ricerca; 
• rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. 
73 
 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 8/20
74 
Contratto individuale e CCNL 
 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 9/20 
In assenza dell'intervento delle parti sociali entro il 18 luglio 2013, 
il Ministero del lavoro provvede a specificare le condizioni di riduzione dei 
termini. 
I termini ridotti trovano applicazione per le attività stagionali e 
in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi 
Riflessi economici del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine 
iniziale o della proroga: 
Maggiorazione del 20% della retribuzione per i primi 10 giorni di 
continuazione, 40% per i giorni successivi.
Contratto individuale e CCNL 
Successione dei contratti a termine 
Il rapporto di lavoro, in caso di successione di contratti a termine (fatte salve 
diverse disposizioni della contrattazione collettiva o la sottoscrizione di un 
ulteriore contratto in deroga presso la Direzione Provinciale del Lavoro) si 
considera a tempo indeterminato alla scadenza del periodo massimo consentito 
di 36 mesi. 
Le norme in materia di successione contrattuale non si applicano: 
• alle attività stagionali (DPR 7 ottobre 1963 n. 1525); 
• ad altre attività identificate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi 
nazionali. 
75 
 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 10/20
Contratto individuale e CCNL 
 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 11/20 
Diritto di precedenza 
76 
Il lavoratore a termine, con il proprio datore di lavoro, ha diritto di precedenza nelle: 
• assunzioni a tempo indeterminato, per le mansioni già espletate, effettuate entro 
i successivi 12 mesi dalla risoluzione di un rapporto di lavoro superiore a sei mesi; 
• nuove assunzioni per attività stagionali effettuate per le medesime attività 
stagionali. 
Tale diritto può essere esercitato se manifestato del lavoratore, entro il termine di 
sei mesi dalla cessazione del rapporto in caso di anzianità superiore a sei mesi, ed 
entro tre mesi in caso di lavoro stagionale. 
Si estingue in ogni caso entro un anno dalla cessazione del lavoro a termine. 
Sono fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi.
Contratto individuale e CCNL 77 
 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 12/20 
Divieti e adempimenti: 
• Principio di non discriminazione (Trattamento economico conforme a quello 
degli altri lavoratori a tempo indeterminato in rapporto al periodo lavorato, tutela 
in caso di assenza per malattia o maternità, permessi sindacali ecc..); 
• Formazione e informazione per la salute e la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 
n.81/2008 – Art. 15); 
• Informazione ai lavoratori e ai rappresentanti sindacali sulla potenzialità 
occupazionale dell'azienda.
Contratto individuale e CCNL 
Licenziamento 
Il licenziamento anticipato nei contratti a termine può avvenire per giusta causa 
(art. 2119 cc) ascrivibile a comportamenti del lavoratore (il giustificato motivo 
soggettivo/oggettivo è applicabile nel rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato), deve avvenire in forma scritta e deve contenere i motivi che lo 
hanno comportato. 
Le stesse regole valgono per il lavoratore a termine che volesse recedere 
anticipatamente dal contratto. 
78 
 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 13/20
Contratto individuale e CCNL 
 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 14/20 
Impugnazione del licenziamento 
79 
Il licenziamento deve essere impugnato con atto scritto, anche per il tramite 
dell’organizzazione sindacale, entro 60 giorni dalla sua comunicazione scritta o dalla 
comunicazione dei motivi se non contestuali al recesso. 
L’impugnazione del licenziamento, secondo la norma di cui all’art. 6 del della legge 
604/1966, come stabilito all’art. 32 della legge n. 183/2010 si applica: 
• in tutti i casi di invalidità del licenziamento; 
• in caso di controversie relative alla qualificazione del rapporto di lavoro o 
all’apposizione del termine apposto al contratto ;
Contratto individuale e CCNL 80 
 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 15/20 
L’impugnazione del licenziamento, secondo la norma di cui all’art. 6 del della legge 
604/1966, come stabilito all’art. 32 della legge n. 183/2010 si applica: 
• in caso di recesso nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a 
progetto; 
• nei casi di trasferimento dei lavoratori; 
• alla scadenza del termine per i contratti a termine stipulati ai sensi della legge 
previgente; 
• alla cessione del contratto per trasferimento di azienda; 
• in tutti i casi in cui si chieda l’accertamento del rapporto di lavoro con un soggetto 
diverso dal titolare del contratto.
81 
Contratto individuale e CCNL 
 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 16/20 
Impugnazione del licenziamento 
Nelle controversie riguardanti questioni di nullità del termine apposto al 
contratto, per i contratti cessati a partire dal 1° gennaio 2013, il termine di 
impugnazione è fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla cessazione del 
contratto stesso (art. 1, comma 12, L. 92/2012).
Contratto individuale e CCNL 
Inefficacia dell’impugnazione del licenziamento: 
L’impugnazione del licenziamento è inefficace se entro 180 giorni dalla stessa (art. 1, 
comma 38, L. 92/2012) non si deposita il ricorso nel tribunale in funzione di giudice 
del lavoro o non si trasmette alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o 
arbitrato. 
Si applica il termine di 270 giorni previsto dalla normativa previgente in relazione a: 
• i licenziamenti intimati prima del 18/07/12; 
• le controversie riguardanti questioni di nullità del termine apposto al contratto, per i 
contratti cessati prima del 1° gennaio 2013 (art. 1, comma 12, L. 92/2012). 
In caso di rifiuto della conciliazione o arbitrato o di mancato accordo il ricorso al 
giudice deve essere depositato entro 60 giorni. 
82 
 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 17/20
83 
Contratto individuale e CCNL 
 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 18/20 
Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a tempo 
pieno o a tempo parziale. 
TEMPO PARZIALE 
Orario di lavoro fissato dal contratto individuale di lavoro inferiore all’orario 
di lavoro normale previsto dalla legge (40 ore settimanali) o dal contratto collettivo. 
IL LAVORO A TEMPO PARZIALE PUÒ ESSERE DI TRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI: 
• Orizzontale, in cui la riduzione dell’orario di lavoro viene operata con riferimento 
all’orario normale di lavoro giornaliero; 
• Verticale, in cui la prestazione è svolta a tempo pieno limitatamente ad alcuni 
periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno; 
• Misto, in cui si realizza una combinazione dei due modelli di tipo orizzontale e di tipo 
verticale - La riduzione dell’orario viene operata con riferimento alle giornate di 
lavoro e alla sua ripartizione in un periodo predefinito della settimana, del mese o 
dell’anno.
Contratto individuale e CCNL 
 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 19/20 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
84 
Può essere stipulato da tutti i lavoratori e tutti i datori di lavoro. 
La disciplina introdotta dal D.Lgs 25 febbraio 2000, n.61 , modificato dal D.Lgs 26 
febbraio 2001 n. 100 e dal D.Lgs 10 settembre 200, n.276 è applicabile a tutto il 
settore privato e al settore pubblico mentre sono precluse a quest’ultimo le 
innovazioni introdotte dall’art. 46 del D.Lgs 10 settembre 2003, n.276. 
CARATTERISTICHE 
Il contratto di lavoro part-time è un normale contratto di lavoro subordinato, quindi 
può essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.
85 
Contratto individuale e CCNL 
 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 20/20 
FORMA DEL CONTRATTO 
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta. In 
mancanza della forma scritta, quale elemento di prova del contratto di lavoro a 
tempo parziale, su espressa richiesta del lavoratore, il giudice può dichiarare la 
sussistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno dalla data 
dell’accertamento (D.Lgs 25 febbraio 2000, n.61 Art. 8). 
Deve, inoltre, indicare in modo preciso: 
• la durata della prestazione lavorativa, fatte salve le “clausole elastiche”; 
• la collocazione temporale dell’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla 
settimana, al mese, all’anno, fatte salve le “clausole flessibili”.
Contratto individuale e CCNL 86 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 1/12 
Strumenti di flessibilità: 
• Lavoro supplementare: Al lavoratore può essere richiesta una prestazione di 
lavoro oltre l’orario stabilito nel contratto individuale di lavoro part-time 
orizzontale (a tempo determinato o indeterminato), entro il limite del 
normale orario di lavoro, anche nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo 
verticale o misto, tutte le volte che la prestazione pattuita ai sensi dell'articolo 
2, comma 2, sia inferiore all'orario normale settimanale (Circ. n. 9 del 18 marzo 
2004); 
• Lavoro straordinario: Si considera lavoro straordinario quello prestato oltre 
l’orario di lavoro full-time fissato dalla legge o dal contratto 
collettivo nell’ambito dei rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o misto, 
anche a tempo determinato.
Contratto individuale e CCNL 87 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 2/12 
Strumenti di flessibilità: 
• Clausole elastiche: Con atto scritto, anche in modo contestuale al contratto 
individuale, possono essere introdotte clausole elastiche finalizzate alla variazione in 
aumento della durata della prestazione lavorativa rispetto a quella definita nel 
contratto di lavoro part-time di tipo verticale o misto. E’ affidata alla contrattazione 
collettiva la determinazione delle modalità e del limite massimo entro cui il datore di 
lavoro può pretendere la variazione in aumento della prestazione lavorativa. (Art. 46, 
co. 1, lett. j, D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276 – Circ. 30 aprile 2001, n. 46).
Contratto individuale e CCNL 88 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 3/12 
Trasformazione del rapporto: 
La conversione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve risultare da 
atto scritto e successivamente convalidato (Art. 46, co. 1, lett. o, punto 1,D.Lgs 10 
settembre 2003, n. 276) innanzi alla Direzione provinciale del lavoro. 
L’unica trasformazione legale riguarda i lavoratori affetti da patologie oncologiche. 
Il rifiuto del lavoratore alla trasformazione non costituisce giustificato motivo di 
licenziamento.
Contratto individuale e CCNL 89 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 4/12 
Computo dei lavoratori a part-time: 
Ai fini della consistenza dell’organico aziendale i lavoratori a tempo parziale 
vengono computati in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno, con 
arrotondamento all’unità superiore della sola frazione eccedente la metà dell’orario 
a tempo pieno. Il criterio pro-quota vale in tutte le ipotesi in cui, per disposizione di 
legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza 
dell'organico aziendale. Questo criterio vale anche per i diritti sindacali, per effetto 
della soppressione (Art. 46, co. 1, lett. p, D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276) del 
comma 2 dell’art. 6, del D.Lgs 25 febbraio 2000 n.61, modificato dal D.Lgs 25 
febbraio 2001 n.100, mentre originariamente era previsto il computo integrale ai 
fini dell'applicabilità del titolo III dello Statuto dei lavoratori dedicato all’attività 
sindacale (Legge 20 maggio 1970 n. 300)
Contratto individuale e CCNL 90 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 5/12 
Obblighi contributivi: 
I contributi previdenziali sono calcolati in proporzione alla ridotta prestazione e 
retribuzione. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo 
dei contributi, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad 
orario normale il minimale giornaliero (di cui all'art. 7 del D.L. n.463/1983, 
convertito nella legge 11 novembre 1983, n.638) e dividendo l'importo così 
ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal CCNL 
per i lavoratori a tempo pieno (art. 9, comma 3, D.Lgs n. 61/2000). 
La retribuzione utile ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla 
contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno 
(art. 9, comma 3, D.Lgs n. 61/2000). La retribuzione tabellare si determina su base 
oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa 
in ore.
Contratto individuale e CCNL 91 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 6/12 
Clausole flessibili 
Sempre con atto scritto, anche in modo contestuale al contratto individuale, 
attraverso una specifica pattuizione individuale o collettiva, purché recepita dal 
lavoratore, possono essere introdotte clausole di lavoro flessibile finalizzate alla 
prestazione di lavoro in periodi di tempo diversi rispetto a quelli stabiliti nel 
contratto di lavoro part-time delle tre tipologie (part-time di tipo orizzontale, 
verticale, misto). Il datore di lavoro, pertanto, ha la facoltà di modificare, previo un 
preavviso di almeno due giorni lavorativi, la collocazione temporale della 
prestazione.
Contratto individuale e CCNL 92 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 7/12 
Clausole flessibili 
In relazione all’effettivo mutamento della collocazione temporale della 
prestazione di lavoro (e non alla semplice dichiarazione di disponibilità) sono 
quindi riconosciute al lavoratore specifiche compensazioni (Art. 46, co. 1, 
lett. k, D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276). 
Come stabilito dall’art. 3 del D.lgs. n. 61/2000, modificato dall’art. 1, comma 
20 della L. n. 92/2012, è consentito al lavoratore di richiedere l'eliminazione o 
la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche stabilite, nei 
seguenti casi: 
secondo le condizioni e le modalità individuate dalla contrattazione collettiva 
(art. 3, comma 7, numero 3bis, D.lgs. n. 61/2000); 
a due specifiche categorie di lavoratori(art. 3, comma 9, D.Lgs. n. 61/2000): 
quelli affetti da patologie oncologiche (per i quali l’art. 12 bis del D.Lgs. 61/00 
prevede tutele specifiche) e gli studenti, di cui all’art. 10 della L. 300/70
Contratto individuale e CCNL 93 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 8/12 
Diritti del lavoratore: 
I lavoratori a tempo parziale hanno gli stessi diritti e doveri dei lavoratori 
subordinati e non devono ricevere trattamenti inferiori a quelli dei lavoratori full-time 
“comparabili” (Divieto di discriminazione - Art.4 D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 
61) Sono, pertanto, riproporzionabili soltanto i trattamenti dovuti in ragione della 
effettiva prestazione e non già i diritti spettanti indipendentemente dal tempo 
lavorato.
Contratto individuale e CCNL 94 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 9/12 
Diritto di precedenza 
Previa statuizione da contratto individuale il lavoratore ha diritto di 
precedenza (Art. 46, co. 1, lett. o, D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276) nel passaggio 
dal rapporto di lavoro a tempo parziale al rapporto di lavoro a tempo pieno 
rispetto alle nuove assunzioni a tempo pieno presso le unità produttive presenti 
nello stesso Comune (non più entro il limite di 50 Km), per le stesse mansioni o 
per mansioni equivalenti. 
Resta fermo, inoltre, l’obbligo per il datore di lavoro, che intenda effettuare 
assunzioni a tempo parziale, di dare preventiva informazione al personale a 
tempo pieno occupato nelle unità produttive dello stesso Comune. 
Nessuna conseguenza, tuttavia, è prevista in caso di rifiuto da parte del datore di 
lavoro circa la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time.
Contratto individuale e CCNL 95 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 10/12 
Condizioni e modalità 
I contratti collettivi, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs 25 febbraio 2000 n. 61, 
modificato dal D.Lgs 25 febbraio 2001 n. 100, possono determinare condizioni e 
modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il 
mancato rispetto di tali disposizioni contrattuali determina la decadenza dai benefici 
normativi e contributivi (Art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006 n. 296) e non 
consente il rilascio del DURC - Documento unico di regolarità contributiva (Interpello 
n 8 del 3 marzo 2011).
Contratto individuale e CCNL 96 
 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 11/12 
Sanzioni 
Nessuna sanzione è prevista per l’omessa comunicazione alla Direzione provinciale del 
lavoro del contratto di lavoro a tempo parziale sia originario che trasformato dopo 
l’abrogazione del relativo obbligo disposta con l’art.85 del D.Lgs n. 276/2003 anche se 
la disposizione sopravvenuta ha omesso di cancellare la relativa sanzione (Art. 8, 
comma 4 D.Lgs n. 61/ 2000). La mancanza della forma scritta e l’omessa indicazione 
della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario di 
lavoro consente al lavoratore di chiedere al Giudice il riconoscimento della sussistenza 
di un rapporto di lavoro a tempo pieno. 
Il rapporto di lavoro si considera proseguito a tempo pieno se trasformato da tempo 
pieno a tempo parziale senza atto scritto debitamente convalidato dalla Direzione 
Provinciale del Lavoro competente per territorio.
97 
Contratto individuale e CCNL 
 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 12/12 
Inefficacia dell’impugnazione del licenziamento 
L’impugnazione del licenziamento è inefficace se entro 180 giorni dalla stessa (art. 
6, L. n. 604/66 come modificato dall’art. 1, comma 38, L. 92/2012) non viene 
depositato il ricorso nel tribunale in funzione di giudice del lavoro o non si trasmette 
alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Si applica il 
termine di 270 giorni previsto dalla normativa previgente in relazione a: 
• licenziamenti intimati prima del 18/07/12; 
• controversie riguardanti questioni di nullità del termine apposto al contratto, per i 
contratti cessati prima del 1° gennaio 2013 (art. 1, comma 12, L. 92/2012).
 Il Cedolino – “Busta Paga”
Il Cedolino – “Busta Paga” 99 
 Il prospetto di paga 
« È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della 
corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei 
dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome 
e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si 
riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, 
compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole 
trattenute. » Articolo 1, comma 1 della legge 4/1953
Il Cedolino – “Busta Paga” 100 
 Elementi costitutivi 
 Dati anagrafici del datore di lavoro; 
 Dati identificativi del dipendente (nome, cognome, qualifica); 
 Periodo di riferimento; 
 Elementi fissi della retribuzione; 
 La parte variabile; 
 Trattenute fiscali; 
 Trattenute previdenziali.
Il Cedolino – “Busta Paga” 101 
Intestazione 
Corpo 
Dati Previdenziali 
Dati Fiscali 
TFR 
Retribuzione Netta
Il Cedolino – “Busta Paga” 102 
 Intestazione 
 Dati anagrafici azienda (anagrafica azienda, posizione Inps e Inail); 
 Dati anagrafici lavoratore (cognome e nome, CF, data di assunzione) 
 Elementi retributivi (mese di retribuzione, sede di lavoro, contratto di lavoro, 
qualifica, elementi del trattamento salariale, ferie, festività, permessi, modalità di 
pagamento).
Il Cedolino – “Busta Paga” 103 
 Corpo 
 Retribuzione diretta (paga base, contingenza, scatti anzianità, ecc.); 
 Retribuzione Indiretta (malattia, maternità, festività, ecc.); 
 Retribuzione differita (TFR, trattenuta fondo pensione, 13a e 14a mensilità, ecc.); 
 Retribuzione lorda.
Il Cedolino – “Busta Paga” 104 
 Dati previdenziali 
 Dati Fiscali 
 TFR 
 Retribuzione netta
La Riforma Fornero
La Riforma Fornero 106 
La riforma del lavoro 
“Riforma Fornero” 
Legge 28 giugno 2012, n°92 in G.U. del 3 luglio 2012 
ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA 
La Legge n. 92/2012 “ Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita” è entrata in vigore il 18 luglio scorso (prevedendo tuttavia delle 
specifiche decorrenze per taluni istituti in essa contenuti)
La Riforma Fornero 107 
 APPRENDISTATO 
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALIZZANTE: 
• per lavoratori dai 15 a 25 anni compiuti anche per l'assolvimento dell'obbligo di 
istruzione; 
• durata del contratto massimo 3 anni, 4 in caso di diploma quadriennale 
regionale; 
• le modalità e la durata di formazione è regolamentata dalle Regioni e Province 
autonome e dai CCNL; 
• per il conseguimento di una qualifica o diploma professionale.
La Riforma Fornero 108 
 APPRENDISTATO 
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE: 
• per lavoratori dai 18 e i 29 anni (17 se già in possesso della qualifica 
professionale); 
• durata del contratto massimo 3 anni, 5 per i profili professionali 
caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di 
riferimento (settore artigiano e commercio CCNL terziario, turismo, pubblici 
esercizi, aziende di panificazione). Solo per le attività stagionali è possibile 
prevedere contratti a tempo determinato; 
• per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali. La 
formazione può essere interna o esterna ed è svolta sotto la responsabilità 
dell'azienda. E' richiesto un monte ore di 120 ore in tre anni.
La Riforma Fornero 109 
 APPRENDISTATO 
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE 
Entro il 30 settembre la conferenza Stato-Regioni dovrà assumere le linee guida 
che regolino il contratto di apprendistato professionalizzante che le piccole e 
medie imprese e le microimprese dovranno adottare entro il 31 dicembre 2015. 
Il decreto lavoro stabilisce nelle more un accesso più semplice a questo genere 
contrattuale, sulla base di una semplificazione delle modalità di elaborazione del 
piano formativo individuale.
La Riforma Fornero 110 
 APPRENDISTATO 
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA: 
• per lavoratori tra i 18 e i 29 anni (17 se già in possesso della qualifica 
professionale); 
• durata del contratto stabilita dalle Regioni in accordo con le associazioni dei 
datori di lavoro e dei lavoratori, Università e altre istituzioni formative; 
• per il conseguimento di un titolo di studio universitari, di ricerca, di dottorati, 
di specializzazione e di praticantato; 
• in assenza di regolamentazioni regionali si rinvia ad apposite convenzioni tra 
datori di lavoro e Università.
La Riforma Fornero 111 
 APPRENDISTATO 
DURATA MINIMA DEL CONTRATTO 
Viene introdotta la durata minima di sei mesi del periodo di apprendistato, ferma 
restando la possibilità di durate inferiori per attività stagionali. 
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO 
Le parti devono stipulare in forma scritta i l contratto e l'eventuale patto di prova. 
E' necessaria la forma scritta anche il piano formativo individuale da fare entro 
trenta giorni dalla stipula del contratto (non più contestualmente).
La Riforma Fornero 112 
 APPRENDISTATO 
STABILIZZAZIONE 
CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE LEGALE 
DATORI DI LAVORO CON ALMENO 10 DIPENDENTI 
L’assunzione di nuovi apprendisti è collegata alla percentuale di stabilizzazioni 
effettuate nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione: 
• 30%: per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. 
• 50%: a partire dal 18 luglio 2015 
C’è l’esclusione dal computo della citata percentuale dei rapporti cessati durante il 
periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. 
Qualora non sia rispettata la precedente percentuale il legislatore consente comunque: 
• l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati (es. 
confermati 2 apprendisti su 8, possibilità di assumere 3 apprendisti cioè quelli già 
confermati più 1); 
• l’assunzione di un apprendista in caso di mancata conferma degli apprendisti 
pregressi (es. nessuna stabilizzazione, possibilità di assumere 1 solo apprendista).
La Riforma Fornero 113 
 APPRENDISTATO 
STABILIZZAZIONE 
CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE CONTRATTUALE 
DATORI DI LAVORO CON MENO DI 10 DIPENDENTI 
Per le aziende con meno di 10 dipendenti continua a valere la clausola di 
stabilizzazione contrattuale prevista dall’art. 2 comma 3 D.Lgs.167/2011 letti) che 
stabilisce la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere una percentuale 
diversa di conferma degli apprendisti. 
Laddove esistano contemporaneamente in aziende con almeno 10 dipendenti le 
due clausole si applica sempre quella legale. 
Gli apprendisti assunti in violazione della regola delle stabilizzazioni, sono considerati 
a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 
(Fonte art.1 comma 16 lett.d L.92/2012 introdotto i commi 3 bis e 3 ter dell’art.2 
D.Lgs.167/2011)
La Riforma Fornero 114 
 APPRENDISTATO 
AGEVOLAZIONI 
Per i contratti di apprendistato stipulati dal 1°gennaio 2012 fino al 31 dicembre 
2016 si prevede l'azzeramento, per i primi 3 anni, della quota di contribuzione a 
carico dei datore di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di 
addetti pari o inferiore a nove, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i 
periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. 
TUTORE AZIENDALE 
Il datore di lavoro deve nominare un tutore o referente aziendale. 
RECESSO 
E' possibile recedere dal contratto solo al termine del periodo di formazione, se 
nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso il rapporto prosegue come 
ordinario rapporto di lavoro subordinato a Tempo indeterminato.
La Riforma Fornero 115 
 APPRENDISTATO 
LIMITI DIMENSIONALI 
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con 
contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie 
di somministrazione, è il seguente: 
• 3 qualificati e 2 apprendisti (rapporto 3/2) per i datori di lavoro che occupano un 
numero di lavoratori superiore a 9 unità; 
• 1qualificato e 1 apprendista (rapporto 1/1) per i datori di lavoro che occupano un 
numero di lavoratori inferiore a 10 unità. 
È esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti a tempo 
determinato. 
Questa norma si applica alle assunzioni fatte dal 1°gennaio 2013. 
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o 
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere 
apprendisti in numero non superiore a tre. 
Non si applicano questi limiti per aziende artigiane 
(si continua ad applicare l’art. 4 L. 443/85).
La Riforma Fornero 116 
 APPRENDISTATO 
APPRENDISTATO IN SOMMINISTRAZIONE 
Il T.U. riconosce la possibilità di assumere apprendisti da parte di Agenzie per il 
Lavoro. L'Accordo delle Associazioni di categoria del 5/4/2012 prevede che tale 
novità si applichi in caso di apprendistato professionalizzante. 
Il lavoratore somministrato dovrà rapportarsi con 2 tutor: uno dell'Agenzia per il 
Lavoro e uno indicato dall'impresa utilizzatrice. Il Piano Formativo Individuale è 
predisposto dell'Agenzia per il Lavoro congiuntamente all'utilizzatore. 
Il decreto sviluppo consente di ricorrere al contratto di somministrazione a tempo 
indeterminato tra agenzia e soggetto utilizzatore in tutti i settori produttivi purché i 
lavoratori siano assunti come apprendisti(art. 46-bis lett. b D.L. 83/2012 Decreto 
Sviluppo).
La Riforma Fornero 117 
 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
Con la Riforma Lavoro il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma 
comune del contratto di lavoro subordinato (non più la regola come recitava l’art 
1 D.Lgs.368/01 - Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato). 
CONTRATTO A TERMINE “CAUSALE” 
È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto per ragioni di 
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili 
all’ordinaria attività (c.d. causalone art 1 comma 1 D.Lgs.368/01). 
N.B. Le regole del contratto a termine valgono anche per la somministrazione a 
tempo determinato.
La Riforma Fornero 118 
 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
CONTRATTO A TERMINE “ACAUSALE”(PRIVO DI CAUSALE) 
Le ragioni del causalone non sono richieste in due ipotesi (art. 1 comma 1 bis 
D.Lgs.368/01): 
1) Primo rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 12 
mesi fra un datore o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di 
qualunque tipo di mansione. 
Questa ipotesi è ammessa una sola volta e il contratto non può essere 
frazionato in periodi inferiori a 12 mesi né prorogato. 
ABROGATO DAL NUOVO DL 
OCCUPAZIONE
La Riforma Fornero 119 
 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
CONTRATTO A TERMINE “ACAUSALE”(PRIVO DI CAUSALE) 
Le ragioni del causalone non sono richieste in due ipotesi (art. 1 comma 1 bis 
D.Lgs.368/01): 
2) quando previsto dai CCNL e l’assunzione avviene per le motivazioni dell’art. 5 
comma 3 D.Lgs368/2001 
• Avvio di nuova attività; 
• Lancio di prodotto o servizio innovativo; 
• Rilevante cambiamento tecnologico; 
• Fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; 
• Rinnovo o proroga di una commessa consistente. 
Assunzioni nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati 
nell’ambito dell’unità produttiva.
La Riforma Fornero 120 
 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
L’articolo 1 comma 2 del D.Lgs.368/2001dice che l'apposizione del termine e‘ 
priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto 
nel quale sono specificate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo o sostitutivo fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis 
relativamente alla non operatività del requisito delle ragioni di carattere 
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (relativo a 12 mesi o 6%). 
CONTRIBUZIONE 
Per i contratti a tempo determinato è previsto l’aumento dei contributi con 
l’introduzione di un’aliquota aggiuntiva dell’1,4% per finanziare l’A.s.p.I. 
(Assicurazione Sociale per l’Impiego). 
Il contributo non deve essere versato per : 
• i lavoratori assunti in sostituzione di personale assente; 
• i lavoratori stagionali.
La Riforma Fornero 121 
 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
SCADENZA DEL TERMINE E SUCCESSIONE DEI CONTRATTI 
Il contratto a tempo determinato si considera a tempo indeterminato (art. 5, 
comma 2, D.Lgs.368/2001) se a partire dalla scadenza del termine dello stesso: 
• il rapporto di lavoro continua oltre il 30° giorno per i contratti di durata 
inferiore a sei mesi; 
• il rapporto di lavoro continua oltre il 50° giorno per i contratti di durata uguale 
o superiore a sei mesi. 
In questi casi per non violare i termini il datore deve comunicare al Cpi, entro la 
scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà e indicare la 
durata.
La Riforma Fornero 122 
 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
SCADENZA DEL TERMINE E SUCCESSIONE DEI CONTRATTI 
Il contratto a tempo determinato si considera a tempo indeterminato quando 
viene superato il periodo massimo di 36 mesi comprese proroghe e rinnovi. 
Nel calcolo si tiene conto sia del contratto a tempo determinato sia della 
somministrazione (novità per i contratti stipulati dal 18 luglio 2012). 
Il limite dei 36 mesi è derogabile dalla CCNL ed è un limite alla stipulazione di 
un contratto a tempo determinato ma non al ricorso alla somministrazione di 
lavoro e pertanto il lavoratore potrà essere utilizzato con contratto di 
somministrazione dopo lo scadere dei 36 mesi.
La Riforma Fornero 123 
 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
SCADENZA DEL TERMINE E SUCCESSIONE DEI CONTRATTI 
Il contratto a tempo determinato si trasforma in indeterminato: 
1) dal secondo contratto, quando il lavoratore venga riassunto a termine 
entro i 60 giorni dalla data della scadenza di un contratto di durata fino a 
sei mesi, ovvero 90 giorni dalla data della scadenza di un contratto di 
durata superiore ai sei mesi (art. 5, comma 3, D.Lgs.cit.). 
Deroga: termini ridotti rispettivamente di 20 giorni e 30 giorni se previsto 
dai CCNL (in mancanza il Ministero entro 12 mesi dall’entrata in vigore 
della legge): 
• nel caso di assunzioni in determinati casi(contratti stagionali, avvio di 
nuova attività, lancio di un prodotto o servizio, implementazione di un 
rilevante cambiamento tecnologico, significativo progetto di ricerca e 
sviluppo, proroga commessa consistente) 
• in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi. (art.46-bis lett.a 
D.L.83/2012 Decreto Sviluppo convertito in L.134/2012).
La Riforma Fornero 124 
 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
SCADENZA DEL TERMINE E SUCCESSIONE DEI CONTRATTI 
Il contratto a tempo determinato si trasforma in indeterminato: 
1) dal secondo contratto, quando il lavoratore venga riassunto a termine 
entro i 60 giorni dalla data della scadenza di un contratto di durata fino a 
sei mesi, ovvero 90 giorni dalla data della scadenza di un contratto di 
durata superiore ai sei mesi (art. 5, comma 3, D.Lgs.cit.). 
Deroga: termini ridotti rispettivamente di 20 giorni e 30 giorni se previsto 
dai CCNL (in mancanza il Ministero entro 12 mesi dall’entrata in vigore 
della legge): 
NOVITÀ DL OCCUPAZIONE : 
• nel La pausa caso di tra assunzioni un contratto in determinati a termine e l’altro casi(contratti torna a stagionali, 10/20 giorni, 
avvio di 
nuova attività, lancio a seconda di un della prodotto durata o del servizio, contratto. 
implementazione di un 
rilevante cambiamento tecnologico, significativo progetto di ricerca e 
sviluppo, proroga commessa consistente) 
• in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi. (art.46-bis lett.a 
D.L.83/2012 Decreto Sviluppo convertito in L.134/2012).
125 
 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
SCADENZA DEL TERMINE E SUCCESSIONE DEI CONTRATTI 
Il contratto a tempo determinato si trasforma in indeterminato: 
2) a far data dalla stipulazione del primo contratto quando il datore di 
lavoro sia ricorso a due assunzioni successive a termine effettuate 
senza alcun intervallo di tempo (art. 5, comma 4. D.lgs.cit). 
La Riforma Fornero
La Riforma Fornero 126 
 LAVORO ACCESSORIO 
DEFINIZIONE 
Per lavoro accessorio si intendono quelle attività di natura meramente occasionale 
in cui l'attività non dia complessivamente luogo con riferimento alla totalità dei 
committenti (non più con riferimento ad un solo committente) a compensi 
superiori a 5 mila euro nel corso di un anno solare. 
Il limite scende a 2 mila euro nel caso di attività lavorative svolte per committenti 
imprenditori commerciali o professionisti. 
Si può attivare per qualsiasi tipologia di attività.
La Riforma Fornero 127 
 LAVORO ACCESSORIO 
PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SALARIO O DI SOSTEGNO AL 
REDDITO – ANNO 2013 
Il lavoro accessorio può essere reso dai percettori in tutti i settori produttivi 
(anche Enti Locali) nel limite economico di 3 mila euro nel corso di un anno 
solare (art.46-bis lett.d D.L.83/2012 Decreto Sviluppo convertito in Legge 
134/2012).
La Riforma Fornero 128 
 LAVORO ACCESSORIO 
P.A. 
Nei confronti del committente pubblico il lavoro accessorio è consentito nel 
rispetto dei vincoli della vigente disciplina in materia di contenimento delle spese, 
e ove previsto, dal patto di stabilità interno. 
STRANIERI 
I compensi tramite i voucher sono computati ai fini della determinazione del 
reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
La Riforma Fornero 129 
 LAVORO ACCESSORIO 
La riforma del lavoro ha specificato che i voucher ora devono essere orari, 
numerati, progressivamente datati. 
Il valore nominale viene fissato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. 
La nuova disciplina è entrata in vigore da 18 luglio 2012 ad eccezione dei 
voucher già acquistati prima di questa data, per i quali fino al 31 maggio 2013 
resta ferma la vecchia disciplina.
La Riforma Fornero 130 
ABROGATO 
 CONTRATTO DI INSERIMENTO 
Per le assunzioni effettuate fino al 31/12/2012 continuano ad applicarsi le 
disposizioni abrogate.
La Riforma Fornero 131 
 LAVORO A TEMPO PARZIALE 
PART-TIME FLESSIBILE O ELASTICO 
Il datore di lavoro ha diritto, in accordo con il lavoratore, di stipulare clausole 
flessibili ed elastiche che variano l’orario part-time di base (preavviso di almeno 
due giorni lavorativi al lavoratore e corrispondere le adeguate compensazioni 
economiche). 
E’richiesto il consenso del lavoratore attraverso uno specifico patto scritto reso, su 
richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza 
sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del 
lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
La Riforma Fornero 132 
 LAVORO A TEMPO PARZIALE 
CLAUSOLE ELASTICHE 
Prevedono variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa 
con maggior apporto di prestazione lavorativa (es. in un part-time di base 
dalle 8.00 alle 10.00 aumentare la prestazione di un’ora dalle 8.00 alle 
11.00). 
CLAUSOLE FLESSIBILI 
Prevedono variazione della collocazione temporale della prestazione (es. in 
un part-time di base dalle 8.00 alle 10.00, modificare l’orario dalle 12.00 alle 
14.00)
La Riforma Fornero 133 
 LAVORO A TEMPO PARZIALE 
LE NOVITÀ RIGUARDANO LA FACOLTA’DI RIPENSAMENTO DEL LAVORATORE 
I contratti collettivi possono prevedere condizioni e modalità che consentono al 
lavoratore di richiedere l’eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili 
ed elastiche (numero 3–bis comma 7 art.3 D.Lgs.61/2000 come modificato art. 
20 lettera a) Legge Fornero). 
Il lavoratore ha facoltà di revocare il proprio consenso sulle clausole flessibili ed 
elastiche se si trova queste situazioni: 
• presenza di figlio convivente di età non superiore a 13 anni; 
• studente lavoratore – art.10 1°comma L.300/70 (iscritti e frequentanti corsi di 
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale); 
• gravi condizioni di salute per sé o per il proprio coniuge, figlio o genitore 
(patologie oncologiche o handicap previste dall’art.12 bis D.Lgs.61/2000) - 
comma aggiunto al comma 9 art.3 D.Lgs.61/2000 dall’art.20 lettera b) Legge 
Fornero.
La Riforma Fornero 134 
 CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE 
DEFINIZIONE 
Il contratto di lavoro intermittente (a chiamata o job on call) può essere 
concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o 
intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da 
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale o territoriale (art.34 comma 1 
D.Lgs.276/2003). 
Il contratto può riferirsi a periodi di durata significativa ma la prestazione deve 
essere intervallata da una o più interruzioni. 
Fonti: 
• Legge 92/2012 “Disposizioni in materia di Riforma del Mercato del Lavoro in 
una prospettiva di crescita”modifica il contratto di lavoro intermittente all’art.1 
commi 21-22. 
• Circolare MLPS n. 18 del 18/07/ 2012 
• Circolare MLPS n. 20 del 1°/8/2012
La Riforma Fornero 135 
 CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE 
Contratto può essere sempre concluso in qualsiasi momento dell’anno nelle 
sole ipotesi individuate dai CCNL o contratti territoriali o aziendali (è stato 
soppresso l’art. 37 che parlava di periodi predeterminati nell’arco della 
settimana, del mese o dell’anno ovvero ferie estive, vacanze natalizie e 
pasquali). 
Nelle more dell’intervento della contrattazione collettiva continua a farsi 
riferimento alle attività indicate con D.M. 23 ottobre 2004 che richiama la 
tabella approvata con R.D.2657/1923.
La Riforma Fornero 136 
 CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE 
LIMITI DI ETÀ 
Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti 
con: 
• più di cinquantacinque di età (era con più di quarantacinque anni, anche 
pensionati); 
• con meno di ventiquattro (era meno di venticinque anni) purché le prestazioni 
siano svolte entro il venticinquesimo anno di età (art.34 comma 2 
D.Lgs.276/2003 così come sostituito dall’art.21 lettera a Legge Fornero). 
Per l’età del lavoratore si precisa che: 
• ai fini della stipula del contratto non deve aver compiuto ventiquattro anni; 
• ai fini dell’effettiva prestazione non deve aver compiuto venticinque anni.
La Riforma Fornero 137 
 CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE 
COMUNICAZIONE AMMINISTRATIVA PREVENTIVA 
È un nuovo obbligo di comunicazione connesso non alla sottoscrizione del 
contratto ma alla chiamata del lavoratore. 
Si aggiunge e non modifica l’ordinario obbligo di comunicazione tramite il 
consueto sistema di GECO. 
Cosa fare 
Per ogni chiamata del medesimo lavoratore prima (anche nello stesso giorno 
purché antecedentemente l’effettivo impiego) dell’inizio della prestazione 
lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta 
giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare: 
• i dati identificativi del lavoratore; 
• la durata della prestazione (il numero di giorni ma non delle ore).
La Riforma Fornero 138 
 CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE 
In caso di violazione si applica una sanzione amministrativa da 400 a 2400 
euro per lavoratore. Non trova applicazione la procedura della diffida. 
PERIODO TRANSITORIO 
I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data della presente legge 
continuano ad avere effetto per un periodo massimo di dodici mesi (18 luglio 
2013) dopo tale data cessano di produrre effetti (art.22 Legge Fornero 
n.92/2012). 
Effetti dal 18 luglio 2013: 
• non èpossibile sottoscrivere nuovi contratti di lavoro secondo la previgente 
normativa; 
• non èpossibile imputare la chiamata del lavoratore intermittente alle causali 
di cui all’art. 37 D.Lgs.276/2003 (c.d. periodi pre-determinati) in quanto 
abrogato; 
• è immediatamente operativa la nuova procedura di comunicazione 
amministrativa preventiva anche per i contratti già in essere ovvero instaurati 
prima dell’entrata in vigore della riforma.
La Riforma Fornero 139 
 ALTRE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO 
- PARTITA IVA 
Le prestazioni con Partita Iva sono considerate, salvo prova contraria, rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa. 
Tale presunzione opera se ricorrono almeno due dei seguenti presupposti: 
• Collaborazione durata >8 mesi - a durata va calcolata su due anni consecutivi 
(art. 46-bis lett. c D.L. 83/2012 Decreto Sviluppo convertito in Legge 134/2012); 
• Corrispettivo (anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo 
centro di interessi) > 80% (due anni solari consecutivi - art. 46-bis lett.c D.L. 
83/2012 Decreto Sviluppo convertito in Legge 134/2012) dei corrispettivi 
complessivamente percepiti; 
• Postazione fissa di lavoro presso il committente.
La Riforma Fornero 140 
 ALTRE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO 
- PARTITA IVA 
La presunzione di cui sopra non opera se ricorrono le seguenti condizioni: 
• le competenze teoriche o le capacità tecniche siano di grado elevato; 
• il soggetto sia titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 
1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi 
previdenziali; 
• la prestazione sia svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali 
l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, albi, registri, 
ruoli.
La Riforma Fornero 141 
 ALTRE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO 
- PARTITA IVA 
PERIODO TRANSITORIO 
La nuova presunzione si applica ai rapporti instaurati successivamente 
all’entrata in vigore della presente legge (18 luglio 2012). 
Per i rapporti in corso le nuove disposizioni si applicano decorsi 12 mesi dalla 
data di entrata in vigore, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti. 
Se la prestazione si configura come collaborazione coordinata e continuativa si 
applica il regime di gestione separata INPS (i contributi sono a carico per 2/3 al 
committente e per 1/3 al collaboratore). 
(Fonte: art.26 Legge Fornero che aggiunge l’art.69-bis al D.Lgs.276/2003)
La Riforma Fornero 142 
 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 
DEFINIZIONE 
Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce 
all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari 
verso il corrispettivo di un determinato rapporto (art.2549 c.c.).
La Riforma Fornero 143 
 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 
Per evitare rapporti elusivi della normativa opera la presunzione legale di rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato in questi due casi: 
1) Qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di 
lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non possa 
essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti (a meno 
che gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo 
grado o di affinità entro il secondo). La nuova limitazione non opera in assenza di 
apporto di lavoro; 
2) I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, instaurati o 
attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili 
dell'impresa o dell'affare, o senza consegna del rendiconto, si presumono, salva 
prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
(N.B. Viene precisato che tale presunzione opera nel caso in cui l'apporto di lavoro 
non presenti i requisiti della collaborazione con Partita IVA (di cui all'articolo 69-bis, 
comma 1-bis, lettera a), del Dlgs276/2003 (modificato dal presente provvedimento).
La Riforma Fornero 144 
 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 
PERIODO TRANSITORIO 
Sono fatti salvi fino alla loro cessazione i contratti in essereche, alla data di 
entrata in vigore della presente legge (18 luglio 2012) siano stati certificati ai 
sensi dell’art.75 D.Lgs.276/2003. 
I nuovi contratti stipulati dopo il 18 luglio 2012 ricadono nella nuova disciplina. 
(Fonte: art.28-31 Legge Fornero che aggiunge un comma all’art.2549 c.c.)
La Riforma Fornero 145 
 IL LAVORO A PROGETTO 
Definizioni più stringenti per il progetto: 
• Deve essere specifico, determinato dal committente e gestito autonomamente 
dal collaboratore (non è più previsto che il progetto possa essere ricondotto ad un 
“programma di lavoro o fase di esso”); 
• Deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non 
può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, 
avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e 
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa; 
• Non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, 
che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
(Fonte comma 1 art.61 D.Lgs.276/2003 così come modificato dall’art.23 Legge 
Fornero)
La Riforma Fornero 146 
 IL LAVORO A PROGETTO 
CARATTERISTICHE 
Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve 
indicare, a fini della prova, i seguenti elementi: 
• la durata determinata o determinabile della prestazione di lavoro; 
• la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto 
caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire(art.62 comma 1 
lettera b così come sostituito dalla Legge Fornero); 
• il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le 
modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; 
• le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente; 
• le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a 
progetto.
La Riforma Fornero 147 
 IL LAVORO A PROGETTO 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il compenso non può essere inferiore ai minimi stabiliti dai CCNL applicati alle 
mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati (prima il riferimento era 
quello delle tariffe per lavoro autonomo). 
In assenza di contrattazione collettiva si fa riferimento alle figure professionali 
analoghe a quello del collaboratore a progetto. 
(Art.63 sostituito dalla Legge Fornero)
La Riforma Fornero 148 
 IL LAVORO A PROGETTO 
TRATTAMENTO NORMATIVO 
È prevista una forma tutela del lavoratore in caso di malattia, infortunio e 
gravidanza. 
In caso di gravidanza: sospensione del rapporto contrattuale, senza erogazione 
del corrispettivo. La durata è prorogata di 180 giorni. 
La malattia e l'infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione del 
rapporto che però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata nel contratto 
o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro. Il committente può 
comunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un 
sesto della durata stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero 
superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile.
La Riforma Fornero 149 
 IL LAVORO A PROGETTO 
DIVIETO DI CONCORRENZA 
Il collaboratore può svolgere attività a favore di più committenti, salvo che, in 
sede di contratto individuale, le parti non si siano accordate diversamente. 
Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i 
committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai 
programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in 
pregiudizio della attività dei committenti medesimi. 
CONTRIBUZIONE 
Per il versamento dei contributi i Lavoratori a Progetto devono iscriversi alla 
Gestione Separata Inps. 
La contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del 
lavoratore. 
Le aliquote per l’anno 2012 sono: 
• 18% per i soggetti iscritti anche ad altra gestione 
• 27,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale.
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Corso rec 8 luglio

  • 1. A cura di Marcello Marzano
  • 2.  IL PERCORSO: 2  Il Lavoro: Definizioni e Forme Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni Contratto Individuale e CCNL Il Cedolino - Busta Paga La Riforma Fornero Previdenza e Assistenza La Tutela della Lavoratrice Madre La Malattia
  • 4. Il Lavoro: Definizioni e Forme  IL LAVORO: IN SENSO POLITICO E SOCIALE Il lavoro rappresenta l’elemento fondativo della Repubblica e il caposaldo di ogni diritto e di ogni dovere nella prospettiva di una società più giusta ed evoluta sul piano materiale e spirituale (artt. 1 e 4 della Costituzione).  IL LAVORO: IN SENSO ECONOMICO Il lavoro, quale fonte di produzione e di scambio di beni e servizi, concorre a migliorare la condizione umana e la libera autodeterminazione.  IL LAVORO: IN SENSO GIURIDICO Il lavoro riempie di contenuto l’obbligo contrattualmente assunto nei confronti di un altro soggetto (datore di lavoro, committente, organismo cooperativo, ecc…). 4
  • 5. Il Lavoro: Definizioni e Forme  LA TUTELA DEL LAVORO Considerata l’importanza la Repubblica offre la tutela al lavoro: “Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali” (Libro V – art. 2060 c.c.) 5
  • 6. Il Lavoro: Definizioni e Forme  IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE E NEI CODICI La disciplina del mercato del lavoro trae fondamento dai principi costituzionali e affonda le sue radici nell’esigenza di protezione del prestatore di lavoro. Il fine principale di tale disciplina si rinviene nella tutela dell’interesse dei lavoratori all’occupazione, costituzionalmente garantito anche sotto il profilo del diritto e del dovere al lavoro e, nello stesso tempo, dell’interesse collettivo. 6
  • 7. Il Lavoro: Definizioni e Forme  LAVORO SUBORDINATO Assimilato all’origine, in mancanza di specifici riferimenti legislativi, alla locatio operarum (prestare le proprie energie lavorative) rappresentativa del concetto di energie lavorative distinte dal lavoratore che le presta. 7
  • 8. Il Lavoro: Definizioni e Forme  LAVORO AUTONOMO In cui l’obbligo contrattuale si esaurisce nel compimento di un servizio o nella realizzazione di un’opera (locatio operis) senza alcun vincolo di subordinazione. 8
  • 9. Il Lavoro: Definizioni e Forme  PARASUBORDINAZIONE “… e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato” (art. 409 c.p.c.) 9
  • 10. Il Lavoro: Definizioni e Forme  LAVORO COSIDETTO ATIPICO Lavoro cosiddetto atipico in parte riconducibile alle collaborazioni (D.Lgs n. 276/2003). 10
  • 11. Il Lavoro: Definizioni e Forme  LAVORO SUBORDINATO 1/2 DEFINIZIONE Si definisce lavoro subordinato il rapporto di lavoro complesso, giuridicamente configurabile come un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale un soggetto (lavoratore) esplica in posizione di subordinazione un’attività contrattualmente dovuta nell’interesse di altro soggetto (datore di lavoro, imprenditore) per avere in cambio una retribuzione (artt. 2086 e 2094 c.c.). Obbligazioni accessorie connesse allo svolgimento del rapporto di lavoro sono: • obbligo di sicurezza ai sensi dell'art. 2087 c.c. tale da garantire al lavoratore di poter svolgere la prestazione di lavoro senza pregiudizio della propria integrità fisica e morale; • tutela assicurativa e previdenziale per assicurare ai lavoratori “ mezzi adeguati alle loro esigenze di vita” (Cost. art. 38) 11
  • 12. Il Lavoro: Definizioni e Forme  LAVORO SUBORDINATO 2/2 Criteri distintivi ed essenziali della subordinazione: • esercizio del potere direttivo, di vigilanza e controllo da parte del datore di lavoro; • subordinazione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro a fronte delle esigenze tecniche e funzionali dell’impresa; • assenza di rischio economico del lavoratore. Altri elementi di particolare rilevanza ai fini della qualificazione del rapporto ritenuti anche dalla giurisprudenza come indici di orientamento: • la definizione contrattuale del rapporto: c.d. “nomen iuris (prevalente in assenza di altri elementi di prova); • predeterminazione dell’orario di lavoro; • forma di retribuzione. 12
  • 13. 13 Il Lavoro: Definizioni e Forme  LAVORO AUTONOMO 1/4 DEFINIZIONE Nel codice civile non è presente una definizione di lavoro autonomo che pertanto si ricava dal contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c. (Codice civile), in cui l’obbligo contrattuale si esaurisce nel compimento di un servizio o nella realizzazione di un’opera (locatio operis) senza alcun vincolo di subordinazione.
  • 14. Il Lavoro: Definizioni e Forme  LAVORO AUTONOMO 2/4 Nozione di contratto d’opera che si collega a quella di cui all’art. 2230 c.c. che ha per oggetto la prestazione d’opera intellettuale, caratterizzandosi per essere vincolati rispettivamente al conseguimento di un risultato finale e alla semplice fornitura di un mezzo (esplicazione dell’attività professionale), essendo, nel caso della prestazione d’opera intellettuale, il risultato puramente aleatorio e perciò estraneo al contratto. La nozione di lavoro autonomo pertanto può identificarsi nella realizzazione di un’opera o di un servizio di natura manuale o intellettuale, dietro corrispettivo e con totale assunzione del rischio del risultato concordato. 14
  • 15. Il Lavoro: Definizioni e Forme  LAVORO AUTONOMO 3/4 Dalla definizione precedente si evince che il lavoratore autonomo si distingue dal lavoratore subordinato per la totale mancanza di poteri direttivi e di controllo anche in presenza di eventuali limiti e condizioni contenuti nel contratto. Nella categoria dei lavoratori autonomi possono comprendersi anche i piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.), i quali, come nel contratto d’opera "esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia" per la produzione e cessione di un prodotto o servizio a differenza però del lavoratore autonomo di cui all’art. 2222 c.c. obbligato contrattualmente a fornire la prestazione pattuita. 15
  • 16. Il Lavoro: Definizioni e Forme  LAVORO AUTONOMO 4/4 Il contratto d’opera, inoltre, costituisce il fondamento di fattispecie giuridiche di altri tipi di lavoro autonomo per i quali esistono distinte discipline legislative: il contratto di trasporto (art. 1678 c.c.) e il contratto di agenzia (art. 1742 c.c.) nei quali è estranea ogni forma di subordinazione. Caso limite tra autonomia e subordinazione è il contratto di lavoro a cottimo (art. 2100 c.c.) che pur rientrando a pieno titolo nella categoria del lavoro subordinato, ammette che la retribuzione in determinati casi venga calcolata in modo esclusivo (cottimo pieno) in rapporto al risultato o misto in rapporto al risultato nell’unità di tempo, anziché in rapporto alla durata della prestazione come avviene normalmente nel rapporto classico di lavoro dipendente. 16
  • 17. Il Lavoro: Definizioni e Forme  LAVORO PARASUBORDINATO 1/5 Antecedente della collaborazione coordinata e continuativa è rappresentato dal Contratto di agenzia che nell’art. 1742 c.c. riceve una propria disciplina. Con esso “una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata” Un riconoscimento ufficiale del nuovo tipo di rapporto di lavoro avviene con la riforma del processo del lavoro (Legge n. 533/1973) che modificando l’art. 409 c.p.c. include anche “… altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”. 17
  • 18. Il Lavoro: Definizioni e Forme 18  LAVORO PARASUBORDINATO 2/5 La disciplina legale della collaborazione coordinata e continuativa, già presente nella giurisprudenza e nella pratica attuazione di alcuni rapporti di lavoro atipici, viene introdotta nella forma di contratto a progetto negli artt. 61-69 del Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, modificato dal Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e dalla Legge n.92/2012, cosiddetta riforma Fornero.
  • 19. Il Lavoro: Definizioni e Forme  LAVORO PARASUBORDINATO 3/5 Il rapporto di lavoro a progetto, per le sue connotazioni, rientra nella categoria dei contratti di lavoro autonomo di cui all’art. 2222 c.c.. Non deve, pertanto, essere condizionato da qualsiasi vincolo gerarchico o da esigenze tecniche e organizzative dell’impresa del committente il quale potrà effettuare controlli in via preventiva fissando le condizioni per la regolare esecuzione del servizio o dell’opera e in fase di svolgimento del rapporto per verificare lo stato di avanzamento del progetto o programma. 19
  • 20. Il Lavoro: Definizioni e Forme  LAVORO PARASUBORDINATO 4/5 Gli elementi essenziali della parasubordinazione nella modalità a progetto sono: • obbligo di sicurezza ai sensi dell'art. 2087 c.c. tale da garantire al lavoratore di poter svolgere la prestazione di lavoro senza pregiudizio della propria integrità fisica e morale; • l’autonomia della gestione dell’attività oggetto del contratto di collaborazione; • la continuità della prestazione, intesa come prestazioni non meramente occasionali od istantanee, bensì inserite in un rapporto di durata; • la coordinazione con l’impresa del committente, intesa come collegamento funzionale tra le attività del prestatore e del committente. 20
  • 21. 21 Il Lavoro: Definizioni e Forme  LAVORO PARASUBORDINATO 5/5 Gli elementi essenziali della parasubordinazione nella modalità a progetto sono: • la prevalenza del carattere personale del lavoro svolto dal collaboratore, prevalenza del valore “lavoro” sul “capitale” e dell’opera del prestatore su quella dei collaboratori; • qualificazione del rapporto di collaborazione: La certificazione, fino all’eventuale intervento giudiziario, conferisce piena forza legale al contratto.
  • 22. Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni
  • 23. Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 23  COSTITUZIONE • La costituzione del rapporto di lavoro avviene di norma con lettera di assunzione, anche se sussiste la libertà di forma del contratto di lavoro, tranne che nelle ipotesi stabilite dalla legge. Il patto di prova, ove previsto, deve sempre risultare da atto scritto, a pena di nullità, anche se stabilito dal contratto di categoria, che indica anche la durata dell’esperimento. • Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore, al momento dell’assunzione, circa il contenuto del rapporto di lavoro, mediante consegna di copia della comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego, ovvero del contratto individuale, che può essere costituito dalla lettera di assunzione.
  • 24. Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 24  TIPOLOGIE DI RAPPORTI DA COMUNICARE Rapporti: • con lavoratori subordinati; • con collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto (anche mini collaborazioni) e con agenti e rappresentanti non organizzati ad impresa; • con soci lavoratori cooperative; • con associati in partecipazione (apporto prestazioni lavoro); • con stagisti (tirocinio formazione e orientamento, e altre esperienze lav. assimilate: borse lavoro, L.S.U.); • lavoro autonomo ex art.2222 c.c.; • lavoro agricolo autonomo; • collaboratori familiari; • volontari ex legge 11 agosto 1991, n. 266; • collaborazione come componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società.
  • 25. Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 25  TRASFORMAZIONI Trasformazioni: • trasformazione da rapporti di tirocinio e di altre esperienze assimilate al rapporto di lavoro subordinato; • proroga del termine inizialmente fissato; • trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato (sono assimilati contratti di inserimento); • trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; • trasformazione da apprendistato a tempo indeterminato; • trasferimento del lavoratore; • distacco del lavoratore; • modifica della ragione sociale del datore di lavoro; • trasferimento di azienda o di ramo di azienda.
  • 26. Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 26  COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE Soggetti obbligati: • datori di lavoro privati; • committenti nei rapporti di collaborazione; • proponenti nei contratti di agenzia; • associanti nei contratti di associazione; • soggetto ospitante nel caso dei tirocini; • enti pubblici economici; • Pubbliche Amministrazioni con rapporti disciplinati dal D.Lgs 165/01. Termini per le comunicazioni di costituzione del rapporto Entro le ore 24 del giorno precedente l’effettivo inizio della prestazione lavorativa; anche in caso di festività, altrimenti la comunicazione va anticipata al giorno precedente la festività stessa.
  • 27. Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 27  TERMINI PER LE COMUNICAZIONI DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Entro le ore 24 del giorno precedente l’effettivo inizio della prestazione lavorativa; anche in caso di festività, altrimenti la comunicazione va anticipata al giorno precedente la festività stessa. DEROGHE: • comunicazione sintetica provvisoria il giorno precedente e comunicazione completa entro 5 giorni, in caso di assunzione d’urgenza per esigenze produttive, anche per evitare danno alle persone agli impianti; • comunicazione entro il primo giorno utile e comunque entro 5 giorni, nel caso di assunzione per forza maggiore o per avvenimenti di carattere straordinario; • è assimilato all’assunzione per forza maggiore o avvenimento straordinario l’assunzione per i servizi speciali nel turismo e nei pubblici esercizi (Interpello ministeriale n. 18 dell’11 luglio 2007).
  • 28. Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 28  TERMINI PER LE COMUNICAZIONI DI TRASFORMAZIONE E CESSAZIONE DEI RAPPORTI • Entro 5 giorni dall’evento, se la scadenza coincide con un giorno festivo, la comunicazione va effettuata il primo giorno lavorativo utile; • Entro 10 giorni dalla cessazione per i rapporti con i disabili e le categorie protette.
  • 29. Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 29  SISTEMA SANZIONATORIO In relazione alle nuove modalità di comunicazione, rimane immutata la sanzione amministrativa: da 100 a 500 euro per ogni lavoratore, sia per la mancata comunicazione di assunzione che per quella di cessazione e trasformazione dei rapporti. La dimostrazione degli adempimenti deve avvenire mediante ricevuta, che attesti la data di trasmissione. La mancata consegna al lavoratore della copia della comunicazione di assunzione, ovvero del contratto individuale di lavoro è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 1500 euro per ogni addetto.
  • 30. Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 30 LIBRO UNICO DEL LAVORO 1/4 Al fine di rendere più semplice gli adempimenti a carico delle aziende, il LIBRO UNICO DEL LAVORO ha sostituito i libri alla cui tenuta erano, per Legge, obbligati i datori di lavoro: i libri paga e matricola. Vengono così unificati in un unico registro i dati relativi ai singoli lavoratori, quali quelli riferiti a presenza e retribuzione. Il libro unico del lavoro equivale infatti al cedolino paga integrato con il dettaglio delle presenze. Debbono tenere questo registro tutti i datori di lavoro privati, con eccezione di quelli domestici. All'interno del libro vanno riportati i dati relativi ai rapporti di lavoro subordinato, a quelli di collaborazione (anche a progetto), di associazione in partecipazione con apporto lavorativo.
  • 31. Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 31 LIBRO UNICO DEL LAVORO 2/4 Il libro unico è stato istituito dal D.L. 112/08 (attuato con il D.M. del 09/07/2008) ed è entrato in vigore dal 18/08/2008; dalla stessa data è stato abrogato il Libro Matricola, mentre, per quanto riguarda il Libro Paga è stato previsto un periodo transitorio (sino al 31/12/2008) in cui era possibile mantenere il sistema preesistente (libro paga e presenze), anche in forma manuale, nel rispetto delle nuove disposizioni relative alla tenuta, conservazione ed esibizione. Il decreto attuativo (D.M. del 09/07/2008) individua l’INAIL come unico Ente preposto ad effettuare la vidimazione del Libro Unico, unificando gli adempimenti anche di altri datori di lavoro che effettuavano la vidimazione presso altri Enti (ossia datori di lavoro agricolo e marittimo).
  • 32. Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 32 LIBRO UNICO DEL LAVORO 3/4 Modalità di tenuta Il datore di lavoro ha obbligo di tenere un unico libro anche in presenza di azienda cui siano riferibili più posizioni assicurative o previdenziali (ad esempio azienda con dipendenti titolare di posizioni identificate con matricole diverse o che sia anche committente di lavoro a progetto ) o di più unità produttive.
  • 33. Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 33 LIBRO UNICO DEL LAVORO 4/4 Modalità di tenuta Rispetto al sistema previgente, non è più possibile redigere il libro in forma manuale, bensì utilizzare in alternativa le seguenti modalità: Elaborazione e stampa meccanografica su moduli continui, preventivamente numerati e vidimati dall’INAIL o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata da soggetti autorizzati dall’INAIL (es. aziende di software); Stampa laser (preventivamente autorizzata dall’INAIL); Supporti magnetico ad elaborazione automatica dei dati.
  • 34. Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 34 LIBRO INFORTUNI 1/2 Registro dove il datore di lavoro ha l’obbligo di annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza di almeno un giorno sia del personale assicurato presso l’INAIL che di quello non soggetto all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Prima di essere posto in uso, il registro infortuni deve essere vidimato dalla ASL di competenza territoriale che controllerà la numerazione progressiva contrassegnando ciascuna pagina.
  • 35. Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 35 LIBRO INFORTUNI 2/2 Il registro degli infortuni deve essere conservato sul luogo di lavoro e pertanto presso ogni sede operativa di ciascuna azienda che abbia accentrato in una sola sede l’attività amministrativa. Esso deve essere conservato per 4 anni dalla data dell’ultima registrazione o da quella della vidimazione se non è stato utilizzato. Le annotazioni riportate sul registro infortuni devono essere riportate a conoscenza da parte del datore di lavoro al servizio di prevenzione e protezione dei rischi e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Dlgs 81/2008.)
  • 36. Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 36 LA RETRIBUZIONE 1/5 Iniziamo, innanzi tutto, col vedere come si determina la retribuzione netta spettante al dipendente. Essa si ottiene sommando tra loro alcuni elementi aggiuntivi e sottraendo altri elementi detti, per l'appunto, elementi sottrattivi.
  • 37. Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 37 LA RETRIBUZIONE 2/5 Gli elementi aggiuntivi della retribuzione sono: • paga base; • indennità di contingenza; • scatti di anzianità; • assegni "ad personam", "di merito", accordi aziendali, III elemento; • compenso per lavoro straordinario; • una tantum; • indennità e compensi vari (indennità di mensa, indennità di cassa, indennità di lavoro disagiato, premi di produzione, provvigioni, gratifiche, ecc.); • assegni familiari.
  • 38. Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 38 LA RETRIBUZIONE 3/5 I principali elementi sottrattivi sono: • contributi sociali a carico del lavoratore; • IRPEF dovuta sul reddito di lavoro dipendente, addizionale regionale e comunale. Altri elementi sottrattivi possono essere: • importo di eventuali anticipi versati al dipendente prima del pagamento della retribuzione; • trattenute relative a scioperi; • eventuali quote per rimborso di prestiti erogati dall'azienda a favore del dipendente o per il pagamento da parte del dipendente di acquisti effettuati presso lo spaccio aziendale; • eventuale quota di iscrizione ad un sindacato dei lavoratori.
  • 39. Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 39 LA RETRIBUZIONE 4/5 Alcuni elementi La paga base è detta anche retribuzione base o minimo tabellare, rappresenta l'elemento prevalente della retribuzione. L’entità della paga base è determinata dal contratto collettivo applicabile ed è in funzione del livello attribuito al dipendente. L'indennità di contingenza, detta più semplicemente contingenza o scala mobile è nata con lo scopo di adeguare il salario all'andamento del costo della vita. Il suo importo veniva modificato ogni trimestre, al fine di evitare perdita di potere d’acquisto dei salari causata dall'inflazione. A partire dal 1991, gli importi dell'indennità di contingenza sono stati congelati e non hanno più subito ulteriori adeguamenti.
  • 40. Costituzione, Trasformazione e Risoluzione: Adempimenti e Comunicazioni 40 LA RETRIBUZIONE 5/5 Assegni ad personam (denominati talora anche superminimi) L’assegno ad personam è un elemento della retribuzione che può essere concesso al singolo dipendente in aggiunta al minimo contrattuale, in modo da garantirgli un trattamento economico più favorevole rispetto a quello previsto dal contratto collettivo per la categoria cui il lavoratore appartiene. La caratteristica fondamentale di tale elemento retributivo è quella di poter essere assorbito da eventuali successivi incrementi della paga base.
  • 42. Contratto individuale e CCNL 42  CONTRATTO INDIVIDUALE 1/5 NATURA Il contratto individuale di lavoro nasce dall’incontro della volontà delle parti ed è stipulato tra un datore di lavoro (persona fisica o giuridica) e un lavoratore per la costituzione di un rapporto di lavoro. Non si può pertanto dubitare della natura contrattuale del rapporto di lavoro nonostante la disciplina che lo governa non sia contenuta nel libro del Codice civile dedicato alle obbligazioni e ai contratti. E’ un contratto tipico e nominato, in cui la causa è prevista e disciplinata dalla legge, bilaterale e sinallagmatico (a prestazioni corrispettive), a titolo oneroso (art. 2099 c.c.)
  • 43. Contratto individuale e CCNL REQUISITI SOGGETTIVI Il lavoratore, per potere stipulare validamente un contratto di lavoro deve godere della capacità di agire e della capacità giuridica. Il datore di lavoro, da parte sua, è soggetto alle disposizioni generali in materia contrattuale. La capacità di agire per la stipulazione di un contratto individuale di lavoro si raggiunge al 18° anno di età, fatta eccezione per i minori emancipati (art. 390 c.c.), i maggiorenni inabilitati (art. 415 c.c.) e i falliti (art. 42 R.D. n. 267/1942. Possono però svolgere attività lavorativa anche i minori al raggiungimento dell’età minima per l’ammissione al lavoro, elevata dal 1° gennaio 2007 (art. 1, comma 622 Legge n. 296/2006) al compimento del 16° anno di età. 43  CONTRATTO INDIVIDUALE 2/5
  • 44. Contratto individuale e CCNL REQUISITI OGGETTIVI Oggetto del contratto di lavoro è lo scambio tra l’attività lavorativa (manuale o intellettuale), prestata in posizione subordinata, che secondo l’art. 1346 c.c. deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile, e la retribuzione, normalmente quantificata, direttamente o indirettamente, dal contratto collettivo di lavoro, con esclusione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne o dei minori a parità di prestazione, nel rispetto del principio costituzionale secondo il quale “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro” (art. 36 Cost.) 44  CONTRATTO INDIVIDUALE 3/5
  • 45. Contratto individuale e CCNL LA FORMA In genere nel contratto di lavoro la forma è libera e consiste nelle dichiarazioni di volontà delle parti. L’atto scritto ad substantiam è richiesto, quale elemento di prova, nei contratti a tempo determinato con la conseguenza che in mancanza il contratto si considera a tempo indeterminato. E’ invece assolutamente richiesto nei contratti per l’arruolamento di personale marittimo per il quale è necessario l’atto pubblico a pena di nullità, nei contratti del personale dell’aria o di lavoro sportivo. La forma scritta ad substantiam è inoltre richiesta per l’apposizione di eventuali clausole e condizioni (Patto di prova, patto di non concorrenza). L’atto scritto è richiesto talvolta quale elemento di prova (Part-time, contratto di inserimento …). 45  CONTRATTO INDIVIDUALE 4/5
  • 46. Contratto individuale e CCNL IL TERMINE Il contratto di lavoro può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Come stabilito dall'art. 1, comma 01 del Dlgs n. 368/2001, “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”. Il successivo comma 1 indica le fattispecie nell'ambito delle quali è ammesso il contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. 46  CONTRATTO INDIVIDUALE 5/5
  • 47. Contratto individuale e CCNL Il contratto collettivo è il contratto di diritto comune, in quanto regolato dalla disciplina del contratto in generale (Art. 1321 c.c.), stipulato tra i sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori. FUNZIONE NORMATIVA Predeterminare i contenuti minimi inderogabili dei singoli contratti individuali di lavoro con riferimento alla parte economica e alla disciplina di ogni altro aspetto del rapporto di lavoro (periodo di prova, durata del preavviso, delle ferie ecc..). Il contratto collettivo, in caso di difformità, se più favorevole, è prevalente sul contratto individuale(Art. 2077 c.c.). Per effetto dell’art. 2113 c.c. i diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi sono irrinunciabili. 47  CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 1/19
  • 48. Contratto individuale e CCNL FUNZIONE OBBLIGATORIA: • Gestione del contratto Enti bilaterali, ecc.: Costituire rapporti obbligatori a carico dei soggetti stipulanti ( durata, modalità di disdetta, modalità di rinnovo del contratto), nonché clausole di tregua sindacale nella fase delle trattative o che riguardano il l'istituzione e il funzionamento di enti bilaterali, commissioni paritetiche, casse integrative di previdenza e assistenza; • Cassa Edile: Ente bilaterale speciale in quanto diversamente dagli altri enti bilaterali eroga prestazioni (funzioni normative di natura economica) in sostituzione di obblighi precisi del datore di lavoro (ferie, gratifica natalizia, riposi annui); • costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (accordo interconfederale 20 dicembre 1993). 48  CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 2/19
  • 49. Contratto individuale e CCNL NATURA GIURIDICA Negozio giuridico a contenuto patrimoniale appartenente all'area dei contratti di diritto privato. SFERA DI APPLICAZIONE: • In linea generale il contratto collettivo è vincolante soltanto nei confronti dei soli iscritti alle associazioni sindacali che lo hanno stipulato o dei soggetti che hanno dato esplicita adesione; • Il giudice, in caso di controversia avente ad oggetto questioni di natura economica, può estendere l’applicazione del contratto collettivo anche a soggetti non obbligati in base all’art. 36 della Costituzione che riconosce al lavoratore “…. una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro …”, assumendo, a tale scopo, il contratto collettivo quale base di riferimento per la determinazione del minimo contrattuale dovuto. 49  CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 3/19
  • 50. Contratto individuale e CCNL STRUTTURA DEL CONTRATTO COLLETTIVO: • Soggetti: associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori di un certo settore a livello nazionale, datore di lavoro e organizzazioni sindacali aziendali (R.S.U.) a livello aziendale; • Oggetto: predisposizione normativa dei futuri contratti individuali; • Causa: regolare in modo uniforme i rapporti tra le categorie interessate; • Forma: vale il principio della libertà di forma in mancanza di apposita previsione normativa. In pratica, secondo la prevalente dottrina, si ritiene vincolante la forma scritta, anche per motivi di chiarezza, uniformità di condotta e certezza dei contenuti. 50  CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 4/19
  • 51. 51 Contratto individuale e CCNL  CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 5/19 PROCEDURA: •Presentazione delle proposte; •Trattative ed eventuali mediazioni; •Ipotesi d'accordo; •Approvazione degli iscritti previo giudizio di merito (ratifica -referendum); •Sottoscrizione.
  • 52. Contratto individuale e CCNL EFFICACIA SOGGETTIVA In quanto contratto collettivo di diritto comune il contratto collettivo vincola i soli aderenti alle associazioni sindacali stipulanti. L’obbligo di osservanza può desumersi da un rinvio esplicito (Adesione formale). Vale in tal caso il principio di libertà e di individuazione del contratto collettivo applicabile attraverso una manifestazione di volontà esplicitamente espressa nel contratto individuale di lavoro. Il contratto collettivo applicabile può desumersi altresì da un rinvio implicito per la pratica, continua e pacifica osservanza di un determinato contratto (Adesione materiale). Nell’applicazione del contratto collettivo è escluso il criterio merceologico contenuto nell’art. 2070 c.c.( Cass. sez. unite 26.3.1997 n. 2665) dopo l’abrogazione del sistema corporativo. Non hanno efficacia obbligatoria i contratti collettivi di diritto comune a causa della mancata attuazione dell’art. 39 della Costituzione. 52  CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 6/19
  • 53. Contratto individuale e CCNL EFFICACIA NEL TEMPO La durata del CCNL è fissata dalle parti . Il protocollo del 1993 ha previsto per i contratti collettivi nazionali due scadenze: biennale per la parte economica e quadriennale per la parte normativa (Accordo interconfederale 23 luglio 1993). Il contratto collettivo cessa di produrre qualsiasi effetto alla scadenza fissata dalle parti. Vengono comunque salvaguardate, anche dopo la scadenza, le clausole attinenti ai minimi retributivi per la rilevanza costituzionale della retribuzione contrattualmente dovuta al lavoratore. Tre mesi prima della scadenza vengono avviate le trattative per il rinnovo del contratto collettivo mediante la predisposizione delle “piattaforme contrattuali”. EFFICACIA NELLO SPAZIO Territorio nazionale per i contratti collettivi nazionali Ambito aziendale per i contratti unilaterali. 53  CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 7/19
  • 54. Contratto individuale e CCNL Il 26 febbraio 2011 è stato rinnovato il CCNL del Commercio che era stato sottoscritto il 18 luglio 2008. Dopo quest’ultimo rinnovo la vigenza del CCNL è fino al 31 dicembre 2013. 54  CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 8/19
  • 55. Contratto individuale e CCNL DECORRENZA E DURATA 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013 CAMPO DI APPLICAZIONE “Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.” (Premesse del CCNL) 55  CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 9/19
  • 56. Contratto individuale e CCNL ORARIO SETTIMANALE La durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle aziende commerciali, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai seguenti due commi. Sempre nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore. Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero. 56  CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 10/19
  • 57. Contratto individuale e CCNL Articolazione dell’orario settimanale a.1) 40 ore settimanali Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale. a.2) 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall'art. 125, il monte ore di permessi di cui al 2° comma dell'art. 146, sarà, per l'anno di riferimento, incrementato di otto ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previste dall'art. 146. 57  CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 11/19
  • 58. Contratto individuale e CCNL Articolazione dell’orario settimanale b) 39 ore settimanali Si realizza attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al 3° comma dell'art. 146. Le rimanenti ore di cui all'art. 146, sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l'applicabilità dell'art. 125. c) 38 ore settimanali Si realizza attraverso l'assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al 1° comma dell'art. 146, e 56 al 3° comma dell'art. 146. 58  CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 12/19
  • 59. Contratto individuale e CCNL FLESSIBILITÀ Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. 59  CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 13/19
  • 60. Contratto individuale e CCNL FERIE E PERMESSI ANNUI Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. 60  CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 14/19
  • 61. Contratto individuale e CCNL ASSENZE PER MALATTIA Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 235 e 236, del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 181. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso. 61  CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 15/19
  • 62. Contratto individuale e CCNL INFORTUNIO SUL LAVORO Ai sensi dell'art. 73, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 195, per la giornata in cui avviene l'infortunio. A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore non apprendista, assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione all'indennità corrisposta dall'INAlL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: Segue… 62  CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 16/19
  • 63. Contratto individuale e CCNL …Segue 1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 90% (novanta per cento), per i giorni dal 5° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 195. Per il periodo successivo al 180° giorno resta esclusa la maturazione della retribuzione e di tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compresa l'anzianità di servizio. 63  CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 17/19
  • 64. Contratto individuale e CCNL Periodo di prova La durata massima del periodo di prova non potrà superare i 60 giorni. I giorni indicati nel precedente comma debbono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova il fisso mensile del lavoratore non potrà essere inferiore a quello contrattuale stabilito per la categoria attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio. 64  CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 18/19
  • 65. Contratto individuale e CCNL Estinzione del rapporto - Preavviso I termini di preavviso sono i seguenti: a) fino a 5 anni di servizio compiuti: 30 giorni; b) oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: 45 giorni; c) oltre 10 anni di servizio compiuti: 60 giorni. I termini di preavviso di cui sopra decorrono dalla fine o dalla metà di ciascun mese. 65  CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 19/19
  • 66. Contratto individuale e CCNL Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Il datore di lavoro può assumere personale dipendente con contratto a scadenza prefissata con l'obbligo di fornire in forma scritta le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. Tale obbligo non vige nei casi di primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi (cosiddetto contratto a-causale), tra soggetti che non hanno già intrattenuto tra loro rapporti di lavoro di natura subordinata (art. 1, comma 1 bis, D.lgs n. 368/2001, introdotto dall'art. 1, comma 9, lettera b) della Legge 28 giugno 2012, n. 92). 66  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 1/20
  • 67. 67 Contratto individuale e CCNL  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 2/20 La contrattazione collettiva nazionale - e, per delega di quest'ultima, anche quella decentrata - può ammettere, in alternativa all’ipotesi di a-causalità citata, che la causale non sia indicata nel contratto a tempo determinato qualora vi sia un processo organizzativo determinato da particolari condizioni (start-up, lancio nuovo prodotto o attività, fase supplementare di un progetto di ricerca e altre), nel limite del 6% dei lavoratori impegnati nell'unità produttiva. Fonte normativa: D.Lgs 6 Settembre 2001, n. 368 Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 Legge 4 novembre 2010, n. 183 Art. 32 Legge 28 giugno 2012, n. 92 Circolare MLPS n. 18 del 2012 Circolare MLPS n. 20 del 2012
  • 68. Contratto individuale e CCNL Forma: Per l’apposizione del termine è obbligatoria la forma scritta (tranne nei contratti con durata non superiore a 12 giorni) con l’indicazione dettagliata delle concrete esigenze del datore di lavoro con riferimento alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, fatto salvo quanto previsto per i citati contratti acausali. Ove ricorrano ragioni di carattere sostitutivo l’apposizione del termine può risultare anche indirettamente con rinvio al rientro del lavoratore sostituito. Copia dell’atto deve essere consegnato al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Non è necessaria la forma scritta per i contratti di breve durata, non superiore a 12 giorni. L’illegittimità dell’apposizione del termina determina la conversione del contratto di lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato, come sancisce espressamente l’art. 32, co. 3, della legge n. 183/2010 68  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 3/20
  • 69. Contratto individuale e CCNL Proroga: E' permessa una sola volta, con il consenso del lavoratore, per ragioni oggettive, a condizione che la durata complessiva non sia superiore a 36 mesi. La proroga non è ammessa nel caso di contratti a tempo determinato cosiddetti acausali. Deroghe alla limitazione di 36 mesi: • Dirigenti, secondo l’art. 1,co.4 legge n.247/2007,e lavoratori in somministrazione secondo l’art. 22, co. 2 del Dlgs n. 276/2003; • Attività stagionali secondo l’art. 5,co.4-ter Dlgs n. 368/2001. 69  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 4/20
  • 70. Contratto individuale e CCNL Scadenza del termine Alla scadenza del termine il rapporto di lavoro cessa automaticamente senza necessità di preavviso, salvo proroga o prosecuzione. Il rapporto di lavoro può cessare anticipatamente solo per giusta causa e non per giustificato motivo (Cass. 10/2/2009 n. 3276) Limiti quantitativi: I CCNL possono stabilire il numero percentuale di lavoratori a termine. Nessun limite quantitativo in caso di: • Assunzione in fase di avvio di nuove attività; • Sostituzione di lavoratori assenti; • Assunzione per impieghi di carattere stagionale; • Assunzione di lavoratori di età superiore a 55 anni; • Assunzioni per specifici spettacoli o per specifici programmi radiofonici o televisivi. 70  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 5/20
  • 71. Contratto individuale e CCNL E’ vietato stipulare contratti di lavoro a termine: • Per sostituire lavoratori in sciopero; • In presenza di procedure di cassa integrazione o di licenziamenti collettivi; • Nel caso non sia stata effettuata la valutazione dei rischi. Trattamento economico: • Stesso trattamento economico dei lavoratori a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato. 71  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 6/20
  • 72. 72 Contratto individuale e CCNL  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 7/20 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro a termine: • oltre trenta giorni se il contratto ha avuto una durata inferiore ai sei mesi; • oltre cinquanta giorni se il contratto ha avuto una durata superiore ai sei mesi; • decorso il periodo di 36 mesi - A tal fine vengono computati anche i periodi di somministrazione di lavoro a tempo determinato svolti, per mansioni equivalenti, a partire dall'entrata in vigore della riforma (18 luglio 2012).
  • 73. Contratto individuale e CCNL TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO SE IL LAVORATORE VIENE RIASSUNTO: • entro sessanta giorni dalla scadenza di un precedente contratto di durata inferiore a sei mesi; • entro novanta giorni dalla scadenza di un precedente contratto di durata superiore a sei mesi. La contrattazione collettiva nazionale - e per delega di quest'ultima, anche quella decentrata - può prevedere la riduzione dei termini predetti, rispettivamente fino a venti giorni e trenta giorni, in presenza di un processo organizzativo determinato dalle seguenti condizioni: • avvio di una nuova attività; • lancio di un nuovo prodotto o servizio innovativo; • implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, • fase supplementare di un significativo progetto di ricerca; • rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. 73  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 8/20
  • 74. 74 Contratto individuale e CCNL  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 9/20 In assenza dell'intervento delle parti sociali entro il 18 luglio 2013, il Ministero del lavoro provvede a specificare le condizioni di riduzione dei termini. I termini ridotti trovano applicazione per le attività stagionali e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi Riflessi economici del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine iniziale o della proroga: Maggiorazione del 20% della retribuzione per i primi 10 giorni di continuazione, 40% per i giorni successivi.
  • 75. Contratto individuale e CCNL Successione dei contratti a termine Il rapporto di lavoro, in caso di successione di contratti a termine (fatte salve diverse disposizioni della contrattazione collettiva o la sottoscrizione di un ulteriore contratto in deroga presso la Direzione Provinciale del Lavoro) si considera a tempo indeterminato alla scadenza del periodo massimo consentito di 36 mesi. Le norme in materia di successione contrattuale non si applicano: • alle attività stagionali (DPR 7 ottobre 1963 n. 1525); • ad altre attività identificate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali. 75  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 10/20
  • 76. Contratto individuale e CCNL  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 11/20 Diritto di precedenza 76 Il lavoratore a termine, con il proprio datore di lavoro, ha diritto di precedenza nelle: • assunzioni a tempo indeterminato, per le mansioni già espletate, effettuate entro i successivi 12 mesi dalla risoluzione di un rapporto di lavoro superiore a sei mesi; • nuove assunzioni per attività stagionali effettuate per le medesime attività stagionali. Tale diritto può essere esercitato se manifestato del lavoratore, entro il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto in caso di anzianità superiore a sei mesi, ed entro tre mesi in caso di lavoro stagionale. Si estingue in ogni caso entro un anno dalla cessazione del lavoro a termine. Sono fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi.
  • 77. Contratto individuale e CCNL 77  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 12/20 Divieti e adempimenti: • Principio di non discriminazione (Trattamento economico conforme a quello degli altri lavoratori a tempo indeterminato in rapporto al periodo lavorato, tutela in caso di assenza per malattia o maternità, permessi sindacali ecc..); • Formazione e informazione per la salute e la sicurezza sul lavoro (D.Lgs n.81/2008 – Art. 15); • Informazione ai lavoratori e ai rappresentanti sindacali sulla potenzialità occupazionale dell'azienda.
  • 78. Contratto individuale e CCNL Licenziamento Il licenziamento anticipato nei contratti a termine può avvenire per giusta causa (art. 2119 cc) ascrivibile a comportamenti del lavoratore (il giustificato motivo soggettivo/oggettivo è applicabile nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato), deve avvenire in forma scritta e deve contenere i motivi che lo hanno comportato. Le stesse regole valgono per il lavoratore a termine che volesse recedere anticipatamente dal contratto. 78  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 13/20
  • 79. Contratto individuale e CCNL  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 14/20 Impugnazione del licenziamento 79 Il licenziamento deve essere impugnato con atto scritto, anche per il tramite dell’organizzazione sindacale, entro 60 giorni dalla sua comunicazione scritta o dalla comunicazione dei motivi se non contestuali al recesso. L’impugnazione del licenziamento, secondo la norma di cui all’art. 6 del della legge 604/1966, come stabilito all’art. 32 della legge n. 183/2010 si applica: • in tutti i casi di invalidità del licenziamento; • in caso di controversie relative alla qualificazione del rapporto di lavoro o all’apposizione del termine apposto al contratto ;
  • 80. Contratto individuale e CCNL 80  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 15/20 L’impugnazione del licenziamento, secondo la norma di cui all’art. 6 del della legge 604/1966, come stabilito all’art. 32 della legge n. 183/2010 si applica: • in caso di recesso nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; • nei casi di trasferimento dei lavoratori; • alla scadenza del termine per i contratti a termine stipulati ai sensi della legge previgente; • alla cessione del contratto per trasferimento di azienda; • in tutti i casi in cui si chieda l’accertamento del rapporto di lavoro con un soggetto diverso dal titolare del contratto.
  • 81. 81 Contratto individuale e CCNL  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 16/20 Impugnazione del licenziamento Nelle controversie riguardanti questioni di nullità del termine apposto al contratto, per i contratti cessati a partire dal 1° gennaio 2013, il termine di impugnazione è fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla cessazione del contratto stesso (art. 1, comma 12, L. 92/2012).
  • 82. Contratto individuale e CCNL Inefficacia dell’impugnazione del licenziamento: L’impugnazione del licenziamento è inefficace se entro 180 giorni dalla stessa (art. 1, comma 38, L. 92/2012) non si deposita il ricorso nel tribunale in funzione di giudice del lavoro o non si trasmette alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Si applica il termine di 270 giorni previsto dalla normativa previgente in relazione a: • i licenziamenti intimati prima del 18/07/12; • le controversie riguardanti questioni di nullità del termine apposto al contratto, per i contratti cessati prima del 1° gennaio 2013 (art. 1, comma 12, L. 92/2012). In caso di rifiuto della conciliazione o arbitrato o di mancato accordo il ricorso al giudice deve essere depositato entro 60 giorni. 82  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 17/20
  • 83. 83 Contratto individuale e CCNL  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 18/20 Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale. TEMPO PARZIALE Orario di lavoro fissato dal contratto individuale di lavoro inferiore all’orario di lavoro normale previsto dalla legge (40 ore settimanali) o dal contratto collettivo. IL LAVORO A TEMPO PARZIALE PUÒ ESSERE DI TRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI: • Orizzontale, in cui la riduzione dell’orario di lavoro viene operata con riferimento all’orario normale di lavoro giornaliero; • Verticale, in cui la prestazione è svolta a tempo pieno limitatamente ad alcuni periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno; • Misto, in cui si realizza una combinazione dei due modelli di tipo orizzontale e di tipo verticale - La riduzione dell’orario viene operata con riferimento alle giornate di lavoro e alla sua ripartizione in un periodo predefinito della settimana, del mese o dell’anno.
  • 84. Contratto individuale e CCNL  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 19/20 CAMPO DI APPLICAZIONE 84 Può essere stipulato da tutti i lavoratori e tutti i datori di lavoro. La disciplina introdotta dal D.Lgs 25 febbraio 2000, n.61 , modificato dal D.Lgs 26 febbraio 2001 n. 100 e dal D.Lgs 10 settembre 200, n.276 è applicabile a tutto il settore privato e al settore pubblico mentre sono precluse a quest’ultimo le innovazioni introdotte dall’art. 46 del D.Lgs 10 settembre 2003, n.276. CARATTERISTICHE Il contratto di lavoro part-time è un normale contratto di lavoro subordinato, quindi può essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.
  • 85. 85 Contratto individuale e CCNL  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO 20/20 FORMA DEL CONTRATTO Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta. In mancanza della forma scritta, quale elemento di prova del contratto di lavoro a tempo parziale, su espressa richiesta del lavoratore, il giudice può dichiarare la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno dalla data dell’accertamento (D.Lgs 25 febbraio 2000, n.61 Art. 8). Deve, inoltre, indicare in modo preciso: • la durata della prestazione lavorativa, fatte salve le “clausole elastiche”; • la collocazione temporale dell’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno, fatte salve le “clausole flessibili”.
  • 86. Contratto individuale e CCNL 86 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 1/12 Strumenti di flessibilità: • Lavoro supplementare: Al lavoratore può essere richiesta una prestazione di lavoro oltre l’orario stabilito nel contratto individuale di lavoro part-time orizzontale (a tempo determinato o indeterminato), entro il limite del normale orario di lavoro, anche nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, tutte le volte che la prestazione pattuita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sia inferiore all'orario normale settimanale (Circ. n. 9 del 18 marzo 2004); • Lavoro straordinario: Si considera lavoro straordinario quello prestato oltre l’orario di lavoro full-time fissato dalla legge o dal contratto collettivo nell’ambito dei rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato.
  • 87. Contratto individuale e CCNL 87 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 2/12 Strumenti di flessibilità: • Clausole elastiche: Con atto scritto, anche in modo contestuale al contratto individuale, possono essere introdotte clausole elastiche finalizzate alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa rispetto a quella definita nel contratto di lavoro part-time di tipo verticale o misto. E’ affidata alla contrattazione collettiva la determinazione delle modalità e del limite massimo entro cui il datore di lavoro può pretendere la variazione in aumento della prestazione lavorativa. (Art. 46, co. 1, lett. j, D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276 – Circ. 30 aprile 2001, n. 46).
  • 88. Contratto individuale e CCNL 88 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 3/12 Trasformazione del rapporto: La conversione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve risultare da atto scritto e successivamente convalidato (Art. 46, co. 1, lett. o, punto 1,D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276) innanzi alla Direzione provinciale del lavoro. L’unica trasformazione legale riguarda i lavoratori affetti da patologie oncologiche. Il rifiuto del lavoratore alla trasformazione non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
  • 89. Contratto individuale e CCNL 89 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 4/12 Computo dei lavoratori a part-time: Ai fini della consistenza dell’organico aziendale i lavoratori a tempo parziale vengono computati in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all’unità superiore della sola frazione eccedente la metà dell’orario a tempo pieno. Il criterio pro-quota vale in tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico aziendale. Questo criterio vale anche per i diritti sindacali, per effetto della soppressione (Art. 46, co. 1, lett. p, D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276) del comma 2 dell’art. 6, del D.Lgs 25 febbraio 2000 n.61, modificato dal D.Lgs 25 febbraio 2001 n.100, mentre originariamente era previsto il computo integrale ai fini dell'applicabilità del titolo III dello Statuto dei lavoratori dedicato all’attività sindacale (Legge 20 maggio 1970 n. 300)
  • 90. Contratto individuale e CCNL 90 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 5/12 Obblighi contributivi: I contributi previdenziali sono calcolati in proporzione alla ridotta prestazione e retribuzione. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero (di cui all'art. 7 del D.L. n.463/1983, convertito nella legge 11 novembre 1983, n.638) e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno (art. 9, comma 3, D.Lgs n. 61/2000). La retribuzione utile ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno (art. 9, comma 3, D.Lgs n. 61/2000). La retribuzione tabellare si determina su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.
  • 91. Contratto individuale e CCNL 91 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 6/12 Clausole flessibili Sempre con atto scritto, anche in modo contestuale al contratto individuale, attraverso una specifica pattuizione individuale o collettiva, purché recepita dal lavoratore, possono essere introdotte clausole di lavoro flessibile finalizzate alla prestazione di lavoro in periodi di tempo diversi rispetto a quelli stabiliti nel contratto di lavoro part-time delle tre tipologie (part-time di tipo orizzontale, verticale, misto). Il datore di lavoro, pertanto, ha la facoltà di modificare, previo un preavviso di almeno due giorni lavorativi, la collocazione temporale della prestazione.
  • 92. Contratto individuale e CCNL 92 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 7/12 Clausole flessibili In relazione all’effettivo mutamento della collocazione temporale della prestazione di lavoro (e non alla semplice dichiarazione di disponibilità) sono quindi riconosciute al lavoratore specifiche compensazioni (Art. 46, co. 1, lett. k, D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276). Come stabilito dall’art. 3 del D.lgs. n. 61/2000, modificato dall’art. 1, comma 20 della L. n. 92/2012, è consentito al lavoratore di richiedere l'eliminazione o la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche stabilite, nei seguenti casi: secondo le condizioni e le modalità individuate dalla contrattazione collettiva (art. 3, comma 7, numero 3bis, D.lgs. n. 61/2000); a due specifiche categorie di lavoratori(art. 3, comma 9, D.Lgs. n. 61/2000): quelli affetti da patologie oncologiche (per i quali l’art. 12 bis del D.Lgs. 61/00 prevede tutele specifiche) e gli studenti, di cui all’art. 10 della L. 300/70
  • 93. Contratto individuale e CCNL 93 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 8/12 Diritti del lavoratore: I lavoratori a tempo parziale hanno gli stessi diritti e doveri dei lavoratori subordinati e non devono ricevere trattamenti inferiori a quelli dei lavoratori full-time “comparabili” (Divieto di discriminazione - Art.4 D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 61) Sono, pertanto, riproporzionabili soltanto i trattamenti dovuti in ragione della effettiva prestazione e non già i diritti spettanti indipendentemente dal tempo lavorato.
  • 94. Contratto individuale e CCNL 94 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 9/12 Diritto di precedenza Previa statuizione da contratto individuale il lavoratore ha diritto di precedenza (Art. 46, co. 1, lett. o, D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276) nel passaggio dal rapporto di lavoro a tempo parziale al rapporto di lavoro a tempo pieno rispetto alle nuove assunzioni a tempo pieno presso le unità produttive presenti nello stesso Comune (non più entro il limite di 50 Km), per le stesse mansioni o per mansioni equivalenti. Resta fermo, inoltre, l’obbligo per il datore di lavoro, che intenda effettuare assunzioni a tempo parziale, di dare preventiva informazione al personale a tempo pieno occupato nelle unità produttive dello stesso Comune. Nessuna conseguenza, tuttavia, è prevista in caso di rifiuto da parte del datore di lavoro circa la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time.
  • 95. Contratto individuale e CCNL 95 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 10/12 Condizioni e modalità I contratti collettivi, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs 25 febbraio 2000 n. 61, modificato dal D.Lgs 25 febbraio 2001 n. 100, possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il mancato rispetto di tali disposizioni contrattuali determina la decadenza dai benefici normativi e contributivi (Art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006 n. 296) e non consente il rilascio del DURC - Documento unico di regolarità contributiva (Interpello n 8 del 3 marzo 2011).
  • 96. Contratto individuale e CCNL 96  CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 11/12 Sanzioni Nessuna sanzione è prevista per l’omessa comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro del contratto di lavoro a tempo parziale sia originario che trasformato dopo l’abrogazione del relativo obbligo disposta con l’art.85 del D.Lgs n. 276/2003 anche se la disposizione sopravvenuta ha omesso di cancellare la relativa sanzione (Art. 8, comma 4 D.Lgs n. 61/ 2000). La mancanza della forma scritta e l’omessa indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario di lavoro consente al lavoratore di chiedere al Giudice il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno. Il rapporto di lavoro si considera proseguito a tempo pieno se trasformato da tempo pieno a tempo parziale senza atto scritto debitamente convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.
  • 97. 97 Contratto individuale e CCNL  CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 12/12 Inefficacia dell’impugnazione del licenziamento L’impugnazione del licenziamento è inefficace se entro 180 giorni dalla stessa (art. 6, L. n. 604/66 come modificato dall’art. 1, comma 38, L. 92/2012) non viene depositato il ricorso nel tribunale in funzione di giudice del lavoro o non si trasmette alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Si applica il termine di 270 giorni previsto dalla normativa previgente in relazione a: • licenziamenti intimati prima del 18/07/12; • controversie riguardanti questioni di nullità del termine apposto al contratto, per i contratti cessati prima del 1° gennaio 2013 (art. 1, comma 12, L. 92/2012).
  • 98.  Il Cedolino – “Busta Paga”
  • 99. Il Cedolino – “Busta Paga” 99  Il prospetto di paga « È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. » Articolo 1, comma 1 della legge 4/1953
  • 100. Il Cedolino – “Busta Paga” 100  Elementi costitutivi  Dati anagrafici del datore di lavoro;  Dati identificativi del dipendente (nome, cognome, qualifica);  Periodo di riferimento;  Elementi fissi della retribuzione;  La parte variabile;  Trattenute fiscali;  Trattenute previdenziali.
  • 101. Il Cedolino – “Busta Paga” 101 Intestazione Corpo Dati Previdenziali Dati Fiscali TFR Retribuzione Netta
  • 102. Il Cedolino – “Busta Paga” 102  Intestazione  Dati anagrafici azienda (anagrafica azienda, posizione Inps e Inail);  Dati anagrafici lavoratore (cognome e nome, CF, data di assunzione)  Elementi retributivi (mese di retribuzione, sede di lavoro, contratto di lavoro, qualifica, elementi del trattamento salariale, ferie, festività, permessi, modalità di pagamento).
  • 103. Il Cedolino – “Busta Paga” 103  Corpo  Retribuzione diretta (paga base, contingenza, scatti anzianità, ecc.);  Retribuzione Indiretta (malattia, maternità, festività, ecc.);  Retribuzione differita (TFR, trattenuta fondo pensione, 13a e 14a mensilità, ecc.);  Retribuzione lorda.
  • 104. Il Cedolino – “Busta Paga” 104  Dati previdenziali  Dati Fiscali  TFR  Retribuzione netta
  • 106. La Riforma Fornero 106 La riforma del lavoro “Riforma Fornero” Legge 28 giugno 2012, n°92 in G.U. del 3 luglio 2012 ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA La Legge n. 92/2012 “ Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” è entrata in vigore il 18 luglio scorso (prevedendo tuttavia delle specifiche decorrenze per taluni istituti in essa contenuti)
  • 107. La Riforma Fornero 107  APPRENDISTATO APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALIZZANTE: • per lavoratori dai 15 a 25 anni compiuti anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione; • durata del contratto massimo 3 anni, 4 in caso di diploma quadriennale regionale; • le modalità e la durata di formazione è regolamentata dalle Regioni e Province autonome e dai CCNL; • per il conseguimento di una qualifica o diploma professionale.
  • 108. La Riforma Fornero 108  APPRENDISTATO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE: • per lavoratori dai 18 e i 29 anni (17 se già in possesso della qualifica professionale); • durata del contratto massimo 3 anni, 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento (settore artigiano e commercio CCNL terziario, turismo, pubblici esercizi, aziende di panificazione). Solo per le attività stagionali è possibile prevedere contratti a tempo determinato; • per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali. La formazione può essere interna o esterna ed è svolta sotto la responsabilità dell'azienda. E' richiesto un monte ore di 120 ore in tre anni.
  • 109. La Riforma Fornero 109  APPRENDISTATO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE Entro il 30 settembre la conferenza Stato-Regioni dovrà assumere le linee guida che regolino il contratto di apprendistato professionalizzante che le piccole e medie imprese e le microimprese dovranno adottare entro il 31 dicembre 2015. Il decreto lavoro stabilisce nelle more un accesso più semplice a questo genere contrattuale, sulla base di una semplificazione delle modalità di elaborazione del piano formativo individuale.
  • 110. La Riforma Fornero 110  APPRENDISTATO APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA: • per lavoratori tra i 18 e i 29 anni (17 se già in possesso della qualifica professionale); • durata del contratto stabilita dalle Regioni in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, Università e altre istituzioni formative; • per il conseguimento di un titolo di studio universitari, di ricerca, di dottorati, di specializzazione e di praticantato; • in assenza di regolamentazioni regionali si rinvia ad apposite convenzioni tra datori di lavoro e Università.
  • 111. La Riforma Fornero 111  APPRENDISTATO DURATA MINIMA DEL CONTRATTO Viene introdotta la durata minima di sei mesi del periodo di apprendistato, ferma restando la possibilità di durate inferiori per attività stagionali. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Le parti devono stipulare in forma scritta i l contratto e l'eventuale patto di prova. E' necessaria la forma scritta anche il piano formativo individuale da fare entro trenta giorni dalla stipula del contratto (non più contestualmente).
  • 112. La Riforma Fornero 112  APPRENDISTATO STABILIZZAZIONE CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE LEGALE DATORI DI LAVORO CON ALMENO 10 DIPENDENTI L’assunzione di nuovi apprendisti è collegata alla percentuale di stabilizzazioni effettuate nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione: • 30%: per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. • 50%: a partire dal 18 luglio 2015 C’è l’esclusione dal computo della citata percentuale dei rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la precedente percentuale il legislatore consente comunque: • l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati (es. confermati 2 apprendisti su 8, possibilità di assumere 3 apprendisti cioè quelli già confermati più 1); • l’assunzione di un apprendista in caso di mancata conferma degli apprendisti pregressi (es. nessuna stabilizzazione, possibilità di assumere 1 solo apprendista).
  • 113. La Riforma Fornero 113  APPRENDISTATO STABILIZZAZIONE CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE CONTRATTUALE DATORI DI LAVORO CON MENO DI 10 DIPENDENTI Per le aziende con meno di 10 dipendenti continua a valere la clausola di stabilizzazione contrattuale prevista dall’art. 2 comma 3 D.Lgs.167/2011 letti) che stabilisce la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere una percentuale diversa di conferma degli apprendisti. Laddove esistano contemporaneamente in aziende con almeno 10 dipendenti le due clausole si applica sempre quella legale. Gli apprendisti assunti in violazione della regola delle stabilizzazioni, sono considerati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. (Fonte art.1 comma 16 lett.d L.92/2012 introdotto i commi 3 bis e 3 ter dell’art.2 D.Lgs.167/2011)
  • 114. La Riforma Fornero 114  APPRENDISTATO AGEVOLAZIONI Per i contratti di apprendistato stipulati dal 1°gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2016 si prevede l'azzeramento, per i primi 3 anni, della quota di contribuzione a carico dei datore di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. TUTORE AZIENDALE Il datore di lavoro deve nominare un tutore o referente aziendale. RECESSO E' possibile recedere dal contratto solo al termine del periodo di formazione, se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a Tempo indeterminato.
  • 115. La Riforma Fornero 115  APPRENDISTATO LIMITI DIMENSIONALI Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione, è il seguente: • 3 qualificati e 2 apprendisti (rapporto 3/2) per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori superiore a 9 unità; • 1qualificato e 1 apprendista (rapporto 1/1) per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. È esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti a tempo determinato. Questa norma si applica alle assunzioni fatte dal 1°gennaio 2013. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Non si applicano questi limiti per aziende artigiane (si continua ad applicare l’art. 4 L. 443/85).
  • 116. La Riforma Fornero 116  APPRENDISTATO APPRENDISTATO IN SOMMINISTRAZIONE Il T.U. riconosce la possibilità di assumere apprendisti da parte di Agenzie per il Lavoro. L'Accordo delle Associazioni di categoria del 5/4/2012 prevede che tale novità si applichi in caso di apprendistato professionalizzante. Il lavoratore somministrato dovrà rapportarsi con 2 tutor: uno dell'Agenzia per il Lavoro e uno indicato dall'impresa utilizzatrice. Il Piano Formativo Individuale è predisposto dell'Agenzia per il Lavoro congiuntamente all'utilizzatore. Il decreto sviluppo consente di ricorrere al contratto di somministrazione a tempo indeterminato tra agenzia e soggetto utilizzatore in tutti i settori produttivi purché i lavoratori siano assunti come apprendisti(art. 46-bis lett. b D.L. 83/2012 Decreto Sviluppo).
  • 117. La Riforma Fornero 117  CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Con la Riforma Lavoro il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma comune del contratto di lavoro subordinato (non più la regola come recitava l’art 1 D.Lgs.368/01 - Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato). CONTRATTO A TERMINE “CAUSALE” È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività (c.d. causalone art 1 comma 1 D.Lgs.368/01). N.B. Le regole del contratto a termine valgono anche per la somministrazione a tempo determinato.
  • 118. La Riforma Fornero 118  CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CONTRATTO A TERMINE “ACAUSALE”(PRIVO DI CAUSALE) Le ragioni del causalone non sono richieste in due ipotesi (art. 1 comma 1 bis D.Lgs.368/01): 1) Primo rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi fra un datore o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Questa ipotesi è ammessa una sola volta e il contratto non può essere frazionato in periodi inferiori a 12 mesi né prorogato. ABROGATO DAL NUOVO DL OCCUPAZIONE
  • 119. La Riforma Fornero 119  CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CONTRATTO A TERMINE “ACAUSALE”(PRIVO DI CAUSALE) Le ragioni del causalone non sono richieste in due ipotesi (art. 1 comma 1 bis D.Lgs.368/01): 2) quando previsto dai CCNL e l’assunzione avviene per le motivazioni dell’art. 5 comma 3 D.Lgs368/2001 • Avvio di nuova attività; • Lancio di prodotto o servizio innovativo; • Rilevante cambiamento tecnologico; • Fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; • Rinnovo o proroga di una commessa consistente. Assunzioni nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva.
  • 120. La Riforma Fornero 120  CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO L’articolo 1 comma 2 del D.Lgs.368/2001dice che l'apposizione del termine e‘ priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis relativamente alla non operatività del requisito delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (relativo a 12 mesi o 6%). CONTRIBUZIONE Per i contratti a tempo determinato è previsto l’aumento dei contributi con l’introduzione di un’aliquota aggiuntiva dell’1,4% per finanziare l’A.s.p.I. (Assicurazione Sociale per l’Impiego). Il contributo non deve essere versato per : • i lavoratori assunti in sostituzione di personale assente; • i lavoratori stagionali.
  • 121. La Riforma Fornero 121  CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SCADENZA DEL TERMINE E SUCCESSIONE DEI CONTRATTI Il contratto a tempo determinato si considera a tempo indeterminato (art. 5, comma 2, D.Lgs.368/2001) se a partire dalla scadenza del termine dello stesso: • il rapporto di lavoro continua oltre il 30° giorno per i contratti di durata inferiore a sei mesi; • il rapporto di lavoro continua oltre il 50° giorno per i contratti di durata uguale o superiore a sei mesi. In questi casi per non violare i termini il datore deve comunicare al Cpi, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà e indicare la durata.
  • 122. La Riforma Fornero 122  CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SCADENZA DEL TERMINE E SUCCESSIONE DEI CONTRATTI Il contratto a tempo determinato si considera a tempo indeterminato quando viene superato il periodo massimo di 36 mesi comprese proroghe e rinnovi. Nel calcolo si tiene conto sia del contratto a tempo determinato sia della somministrazione (novità per i contratti stipulati dal 18 luglio 2012). Il limite dei 36 mesi è derogabile dalla CCNL ed è un limite alla stipulazione di un contratto a tempo determinato ma non al ricorso alla somministrazione di lavoro e pertanto il lavoratore potrà essere utilizzato con contratto di somministrazione dopo lo scadere dei 36 mesi.
  • 123. La Riforma Fornero 123  CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SCADENZA DEL TERMINE E SUCCESSIONE DEI CONTRATTI Il contratto a tempo determinato si trasforma in indeterminato: 1) dal secondo contratto, quando il lavoratore venga riassunto a termine entro i 60 giorni dalla data della scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 90 giorni dalla data della scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi (art. 5, comma 3, D.Lgs.cit.). Deroga: termini ridotti rispettivamente di 20 giorni e 30 giorni se previsto dai CCNL (in mancanza il Ministero entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge): • nel caso di assunzioni in determinati casi(contratti stagionali, avvio di nuova attività, lancio di un prodotto o servizio, implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, significativo progetto di ricerca e sviluppo, proroga commessa consistente) • in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi. (art.46-bis lett.a D.L.83/2012 Decreto Sviluppo convertito in L.134/2012).
  • 124. La Riforma Fornero 124  CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SCADENZA DEL TERMINE E SUCCESSIONE DEI CONTRATTI Il contratto a tempo determinato si trasforma in indeterminato: 1) dal secondo contratto, quando il lavoratore venga riassunto a termine entro i 60 giorni dalla data della scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 90 giorni dalla data della scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi (art. 5, comma 3, D.Lgs.cit.). Deroga: termini ridotti rispettivamente di 20 giorni e 30 giorni se previsto dai CCNL (in mancanza il Ministero entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge): NOVITÀ DL OCCUPAZIONE : • nel La pausa caso di tra assunzioni un contratto in determinati a termine e l’altro casi(contratti torna a stagionali, 10/20 giorni, avvio di nuova attività, lancio a seconda di un della prodotto durata o del servizio, contratto. implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, significativo progetto di ricerca e sviluppo, proroga commessa consistente) • in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi. (art.46-bis lett.a D.L.83/2012 Decreto Sviluppo convertito in L.134/2012).
  • 125. 125  CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SCADENZA DEL TERMINE E SUCCESSIONE DEI CONTRATTI Il contratto a tempo determinato si trasforma in indeterminato: 2) a far data dalla stipulazione del primo contratto quando il datore di lavoro sia ricorso a due assunzioni successive a termine effettuate senza alcun intervallo di tempo (art. 5, comma 4. D.lgs.cit). La Riforma Fornero
  • 126. La Riforma Fornero 126  LAVORO ACCESSORIO DEFINIZIONE Per lavoro accessorio si intendono quelle attività di natura meramente occasionale in cui l'attività non dia complessivamente luogo con riferimento alla totalità dei committenti (non più con riferimento ad un solo committente) a compensi superiori a 5 mila euro nel corso di un anno solare. Il limite scende a 2 mila euro nel caso di attività lavorative svolte per committenti imprenditori commerciali o professionisti. Si può attivare per qualsiasi tipologia di attività.
  • 127. La Riforma Fornero 127  LAVORO ACCESSORIO PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SALARIO O DI SOSTEGNO AL REDDITO – ANNO 2013 Il lavoro accessorio può essere reso dai percettori in tutti i settori produttivi (anche Enti Locali) nel limite economico di 3 mila euro nel corso di un anno solare (art.46-bis lett.d D.L.83/2012 Decreto Sviluppo convertito in Legge 134/2012).
  • 128. La Riforma Fornero 128  LAVORO ACCESSORIO P.A. Nei confronti del committente pubblico il lavoro accessorio è consentito nel rispetto dei vincoli della vigente disciplina in materia di contenimento delle spese, e ove previsto, dal patto di stabilità interno. STRANIERI I compensi tramite i voucher sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  • 129. La Riforma Fornero 129  LAVORO ACCESSORIO La riforma del lavoro ha specificato che i voucher ora devono essere orari, numerati, progressivamente datati. Il valore nominale viene fissato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. La nuova disciplina è entrata in vigore da 18 luglio 2012 ad eccezione dei voucher già acquistati prima di questa data, per i quali fino al 31 maggio 2013 resta ferma la vecchia disciplina.
  • 130. La Riforma Fornero 130 ABROGATO  CONTRATTO DI INSERIMENTO Per le assunzioni effettuate fino al 31/12/2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate.
  • 131. La Riforma Fornero 131  LAVORO A TEMPO PARZIALE PART-TIME FLESSIBILE O ELASTICO Il datore di lavoro ha diritto, in accordo con il lavoratore, di stipulare clausole flessibili ed elastiche che variano l’orario part-time di base (preavviso di almeno due giorni lavorativi al lavoratore e corrispondere le adeguate compensazioni economiche). E’richiesto il consenso del lavoratore attraverso uno specifico patto scritto reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
  • 132. La Riforma Fornero 132  LAVORO A TEMPO PARZIALE CLAUSOLE ELASTICHE Prevedono variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa con maggior apporto di prestazione lavorativa (es. in un part-time di base dalle 8.00 alle 10.00 aumentare la prestazione di un’ora dalle 8.00 alle 11.00). CLAUSOLE FLESSIBILI Prevedono variazione della collocazione temporale della prestazione (es. in un part-time di base dalle 8.00 alle 10.00, modificare l’orario dalle 12.00 alle 14.00)
  • 133. La Riforma Fornero 133  LAVORO A TEMPO PARZIALE LE NOVITÀ RIGUARDANO LA FACOLTA’DI RIPENSAMENTO DEL LAVORATORE I contratti collettivi possono prevedere condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l’eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche (numero 3–bis comma 7 art.3 D.Lgs.61/2000 come modificato art. 20 lettera a) Legge Fornero). Il lavoratore ha facoltà di revocare il proprio consenso sulle clausole flessibili ed elastiche se si trova queste situazioni: • presenza di figlio convivente di età non superiore a 13 anni; • studente lavoratore – art.10 1°comma L.300/70 (iscritti e frequentanti corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale); • gravi condizioni di salute per sé o per il proprio coniuge, figlio o genitore (patologie oncologiche o handicap previste dall’art.12 bis D.Lgs.61/2000) - comma aggiunto al comma 9 art.3 D.Lgs.61/2000 dall’art.20 lettera b) Legge Fornero.
  • 134. La Riforma Fornero 134  CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE DEFINIZIONE Il contratto di lavoro intermittente (a chiamata o job on call) può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale (art.34 comma 1 D.Lgs.276/2003). Il contratto può riferirsi a periodi di durata significativa ma la prestazione deve essere intervallata da una o più interruzioni. Fonti: • Legge 92/2012 “Disposizioni in materia di Riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita”modifica il contratto di lavoro intermittente all’art.1 commi 21-22. • Circolare MLPS n. 18 del 18/07/ 2012 • Circolare MLPS n. 20 del 1°/8/2012
  • 135. La Riforma Fornero 135  CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE Contratto può essere sempre concluso in qualsiasi momento dell’anno nelle sole ipotesi individuate dai CCNL o contratti territoriali o aziendali (è stato soppresso l’art. 37 che parlava di periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno ovvero ferie estive, vacanze natalizie e pasquali). Nelle more dell’intervento della contrattazione collettiva continua a farsi riferimento alle attività indicate con D.M. 23 ottobre 2004 che richiama la tabella approvata con R.D.2657/1923.
  • 136. La Riforma Fornero 136  CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE LIMITI DI ETÀ Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con: • più di cinquantacinque di età (era con più di quarantacinque anni, anche pensionati); • con meno di ventiquattro (era meno di venticinque anni) purché le prestazioni siano svolte entro il venticinquesimo anno di età (art.34 comma 2 D.Lgs.276/2003 così come sostituito dall’art.21 lettera a Legge Fornero). Per l’età del lavoratore si precisa che: • ai fini della stipula del contratto non deve aver compiuto ventiquattro anni; • ai fini dell’effettiva prestazione non deve aver compiuto venticinque anni.
  • 137. La Riforma Fornero 137  CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE COMUNICAZIONE AMMINISTRATIVA PREVENTIVA È un nuovo obbligo di comunicazione connesso non alla sottoscrizione del contratto ma alla chiamata del lavoratore. Si aggiunge e non modifica l’ordinario obbligo di comunicazione tramite il consueto sistema di GECO. Cosa fare Per ogni chiamata del medesimo lavoratore prima (anche nello stesso giorno purché antecedentemente l’effettivo impiego) dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare: • i dati identificativi del lavoratore; • la durata della prestazione (il numero di giorni ma non delle ore).
  • 138. La Riforma Fornero 138  CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE In caso di violazione si applica una sanzione amministrativa da 400 a 2400 euro per lavoratore. Non trova applicazione la procedura della diffida. PERIODO TRANSITORIO I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data della presente legge continuano ad avere effetto per un periodo massimo di dodici mesi (18 luglio 2013) dopo tale data cessano di produrre effetti (art.22 Legge Fornero n.92/2012). Effetti dal 18 luglio 2013: • non èpossibile sottoscrivere nuovi contratti di lavoro secondo la previgente normativa; • non èpossibile imputare la chiamata del lavoratore intermittente alle causali di cui all’art. 37 D.Lgs.276/2003 (c.d. periodi pre-determinati) in quanto abrogato; • è immediatamente operativa la nuova procedura di comunicazione amministrativa preventiva anche per i contratti già in essere ovvero instaurati prima dell’entrata in vigore della riforma.
  • 139. La Riforma Fornero 139  ALTRE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO - PARTITA IVA Le prestazioni con Partita Iva sono considerate, salvo prova contraria, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tale presunzione opera se ricorrono almeno due dei seguenti presupposti: • Collaborazione durata >8 mesi - a durata va calcolata su due anni consecutivi (art. 46-bis lett. c D.L. 83/2012 Decreto Sviluppo convertito in Legge 134/2012); • Corrispettivo (anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di interessi) > 80% (due anni solari consecutivi - art. 46-bis lett.c D.L. 83/2012 Decreto Sviluppo convertito in Legge 134/2012) dei corrispettivi complessivamente percepiti; • Postazione fissa di lavoro presso il committente.
  • 140. La Riforma Fornero 140  ALTRE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO - PARTITA IVA La presunzione di cui sopra non opera se ricorrono le seguenti condizioni: • le competenze teoriche o le capacità tecniche siano di grado elevato; • il soggetto sia titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali; • la prestazione sia svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, albi, registri, ruoli.
  • 141. La Riforma Fornero 141  ALTRE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO - PARTITA IVA PERIODO TRANSITORIO La nuova presunzione si applica ai rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della presente legge (18 luglio 2012). Per i rapporti in corso le nuove disposizioni si applicano decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti. Se la prestazione si configura come collaborazione coordinata e continuativa si applica il regime di gestione separata INPS (i contributi sono a carico per 2/3 al committente e per 1/3 al collaboratore). (Fonte: art.26 Legge Fornero che aggiunge l’art.69-bis al D.Lgs.276/2003)
  • 142. La Riforma Fornero 142  ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE DEFINIZIONE Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato rapporto (art.2549 c.c.).
  • 143. La Riforma Fornero 143  ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Per evitare rapporti elusivi della normativa opera la presunzione legale di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in questi due casi: 1) Qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non possa essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti (a meno che gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo). La nuova limitazione non opera in assenza di apporto di lavoro; 2) I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, o senza consegna del rendiconto, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. (N.B. Viene precisato che tale presunzione opera nel caso in cui l'apporto di lavoro non presenti i requisiti della collaborazione con Partita IVA (di cui all'articolo 69-bis, comma 1-bis, lettera a), del Dlgs276/2003 (modificato dal presente provvedimento).
  • 144. La Riforma Fornero 144  ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE PERIODO TRANSITORIO Sono fatti salvi fino alla loro cessazione i contratti in essereche, alla data di entrata in vigore della presente legge (18 luglio 2012) siano stati certificati ai sensi dell’art.75 D.Lgs.276/2003. I nuovi contratti stipulati dopo il 18 luglio 2012 ricadono nella nuova disciplina. (Fonte: art.28-31 Legge Fornero che aggiunge un comma all’art.2549 c.c.)
  • 145. La Riforma Fornero 145  IL LAVORO A PROGETTO Definizioni più stringenti per il progetto: • Deve essere specifico, determinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore (non è più previsto che il progetto possa essere ricondotto ad un “programma di lavoro o fase di esso”); • Deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa; • Non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. (Fonte comma 1 art.61 D.Lgs.276/2003 così come modificato dall’art.23 Legge Fornero)
  • 146. La Riforma Fornero 146  IL LAVORO A PROGETTO CARATTERISTICHE Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, a fini della prova, i seguenti elementi: • la durata determinata o determinabile della prestazione di lavoro; • la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire(art.62 comma 1 lettera b così come sostituito dalla Legge Fornero); • il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; • le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente; • le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
  • 147. La Riforma Fornero 147  IL LAVORO A PROGETTO TRATTAMENTO ECONOMICO Il compenso non può essere inferiore ai minimi stabiliti dai CCNL applicati alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati (prima il riferimento era quello delle tariffe per lavoro autonomo). In assenza di contrattazione collettiva si fa riferimento alle figure professionali analoghe a quello del collaboratore a progetto. (Art.63 sostituito dalla Legge Fornero)
  • 148. La Riforma Fornero 148  IL LAVORO A PROGETTO TRATTAMENTO NORMATIVO È prevista una forma tutela del lavoratore in caso di malattia, infortunio e gravidanza. In caso di gravidanza: sospensione del rapporto contrattuale, senza erogazione del corrispettivo. La durata è prorogata di 180 giorni. La malattia e l'infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione del rapporto che però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro. Il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile.
  • 149. La Riforma Fornero 149  IL LAVORO A PROGETTO DIVIETO DI CONCORRENZA Il collaboratore può svolgere attività a favore di più committenti, salvo che, in sede di contratto individuale, le parti non si siano accordate diversamente. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi. CONTRIBUZIONE Per il versamento dei contributi i Lavoratori a Progetto devono iscriversi alla Gestione Separata Inps. La contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore. Le aliquote per l’anno 2012 sono: • 18% per i soggetti iscritti anche ad altra gestione • 27,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale.