SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 70
Baixar para ler offline
1
Trib. monocratico Taranto, sent. n° 408 del 20.4.2007
Est. Martino Rosati Impp. Riva Emilio ed altri
Tra gli argomenti trattati: art. 437, c.p.; art. 674, c.p., anche in rapporto con le leggi speciali anti-
inquinamento; costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste dopo il T.U. n° 152/06.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SOMMARIO
Capitolo I – IL PROCESSO
1. – Le fasi principali.
2. – L’istruttoria dibattimentale.
3. – Conclusioni delle parti.
4. – Ordinanze istruttorie e “sul processo”: rinvio.
Capitolo II – I FATTI RIGUARDANTI LE COKERIE (capi A, B e C
dell’imputazione)
1. – Premessa.
2. – La vicenda storica delle cokerie.
3. – L’omessa predisposizione di cautele contro gli infortuni sul lavoro (capo A
dell’imputazione).
4. – segue: L’individuazione dei soggetti responsabili.
5. – Le contravvenzioni di cui al D.P.R. n° 303 del 1956 (capo B).
6. – L’inosservanza dell’ordinanza del Sindaco di Taranto n° 244 del 22 maggio 2001 (capo
C).
capitolo III – I REATI IN MATERIA DI INQUINAMENTO DA PARTE
DELL’“ILVA” (capi D, E e F dell’imputazione).
1. – Premessa.
2. – La contravvenzione di cui all’art. 25, co. 3 e 4, D.P.R. 24 maggio 1988, n° 203 (capo E).
3. – La contravvenzione di cui all’art. 674, cod. pen. (capo D).
4. – Il danneggiamento di arredi urbani ed edifici pubblici (capo F).
Capitolo IV – I REATI CONTESTATI AI DIRIGENTI “AGIP” (capi G, H ed I
dell’imputazione).
2
1. – La violazione dell’art. 25, D.P.R. n° 203/1988 ed il danneggiamento (capi H ed I).
2. – La contravvenzione prevista dall’art. 674, cod. pen. (capo G)
capitolo V – TRATTAMENTO SANZIONATORIO E STATUIZIONI CIVILI.
1. – Le sanzioni penali principali ed accessorie.
2. – Le statuizioni civili.
capitolo I – IL PROCESSO
1. – Le fasi principali.
Il processo si è svolto nelle forme del rito ordinario.
Gli imputati sono stati deferiti all’intestato Tribunale monocratico con decreto emesso dal G.u.p. in
sede il 12 maggio 2005.
Già in fase di udienza preliminare si era costituita la parte civile “U.I.L. Provinciale” di Taranto, in
persona del suo segretario e legale rappresentante pro tempore Francesco Sorrentino.
Degli imputati, è comparso in giudizio il solo Elefante; tutti gli altri sono rimasti contumaci.
Alla prima udienza, tenutasi il 7 dicembre 2005, si è costituita la parte civile “Legambiente Puglia”,
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore Francesco Tarantini. Trattandosi
di udienza di mero smistamento ad altro ruolo, il giudice ha rinviato facendo salve tutte le facoltà
delle parti.
All’udienza del 9 gennaio 2006, i difensori degli imputati hanno eccepito la nullità del decreto che
ha disposto il giudizio, per violazione dell’art. 429, co. 1, lett. a) e c), co. 2 e co. 4, c.p.p., ed hanno
chiesto la esclusione di entrambe le parti civili dal processo, per difetto di legittimazione attiva; la
difesa di Emilio Riva ha eccepito altresì la nullità della notifica del medesimo decreto al proprio
assistito, perché eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto ed a mani di persona diversa dal
destinatario. Il giudice, con ordinanza scritta, letta in udienza ed allegata al relativo verbale, ha
respinto le eccezioni di nullità ed ha disposto la rinnovazione della predetta notifica all’imputato
Emilio Riva, riservandosi di decidere sulle questioni riguardanti parti civili all’esito della compiuta
costituzione degli imputati.
Alla successiva udienza, tenutasi il 6 marzo 2006, ritualmente instaurato il contraddittorio anche
con l’imputato Emilio Riva, il giudice, sciogliendo la precedente riserva, ha respinto la richiesta di
esclusione delle parti civili, con ordinanza scritta, letta in udienza ed allegata al verbale. Quindi la
difesa degli imputati interessati ha chiesto la sospensione del processo, a norma dell’art. 23, D.L.vo
n° 758/1994, in relazione alla contravvenzione contestata al capo B) dell’imputazione. Il giudice ha
respinto tale richiesta, con ordinanza trascritta a verbale. Dopo di che, è stato dichiarato aperto il
dibattimento e le parti hanno formulato le rispettive richieste istruttorie, ammesse dal giudice, in
quanto conformi al disposto dell’art. 190, c.p.p..
3
L’attività istruttoria si è articolata in tredici udienze, a partire da quella dal 13 marzo e sino a quella
del 20 novembre 2006, attraverso l’assunzione delle prove orali e documentali meglio indicate nei
paragrafi seguenti, portate in giudizio da tutte le parti processuali.
Il processo è stato sospeso all’udienza del 10 luglio 2006 ed a quella successiva del 18 settembre
2006, per l’adesione dei difensori ad altrettante astensioni di categoria. In relazione alla stabilita
durata di queste, è stata disposta la sospensione del decorso dei termini di prescrizione dei reati – a
norma dell’art. 159, co. 1, n° 3, c.p. – per il periodo, rispettivamente, di due mesi ed otto giorni e di
21 giorni.
All’udienza del 16 ottobre 2006, il P.M. ha contestato agli imputati Emilio Riva e Capogrosso la
recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. La contestazione è stata inserita a verbale e
quest’ultimo, ai sensi dell’art. 520, c.p.p., è stato notificato agli imputati, in quanto contumaci.
All’udienza del 20 novembre 2006, è stata dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale e si è
proceduto alla indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione, a norma dell’art. 511, co. 4,
c.p.p..
La discussione ha avuto inizio alla successiva udienza del 18 dicembre 2006, allorchè hanno
rassegnato ed illustrato le rispettive conclusioni i rappresentanti del Pubblico Ministero, i difensori
delle parti civili e l’avv. Panagia (che ha altresì depositato memoria scritta con allegati) per
l’imputato Elefante.
All’udienza dell’8 gennaio 2007, hanno discusso gli avv. Raffaelli ed Albanese per gli imputati
Capogrosso e Pensa, nonché gli avv. Maggi e Chiatante (con memoria scritta ed allegati) per gli
imputati Moroni ed Elefante. A mente del combinato disposto degli artt. 507 e 523, c0. 6, c.p.p., il
giudice ha acquisito due precedenti sentenze irrevocabili emesse nei confronti degli imputati Emilio
Riva e Capogrosso, ai fini previsti dall’art. 236, c.p.p..
All’udienza del 15 gennaio seguente, ha concluso la discussione l’avv. Mattesi per entrambi i Riva.
La difesa della parte civile “U.I.L.” ha depositato memoria scritta.
All’odierna udienza, sono state allegate a verbale due memorie scritte depositate nelle more in
cancelleria da ciascuno dei difensori delle due parti civili. Hanno replicato gli stessi difensori
nonché l’avv. Mattesi.
Indi la causa è stata decisa, con dispositivo letto in udienza e motivazione riservata, a norma
dell’art. 544, co. 3, c.p.p..
2. – L’istruttoria dibattimentale.
Gli elementi di prova raccolti in dibattimento, su richiesta delle parti ovvero per iniziativa officiosa
del giudice, possono sintetizzarsi nei termini che seguono, quasi a guisa di indice, sulla base delle
varie udienze in cui sono stati acquisiti, distinguendo tra prove orali e documentali.
Va sin d’ora precisato, tuttavia, che eventuali elementi ulteriori, essenzialmente di carattere
documentale, qualora rilevanti ai fini della decisione, saranno compiutamente indicati in parte
motiva, laddove si tratterà delle circostanze e delle questioni cui gli stessi si riferiscono.
2.1. - Su richiesta del Pubblico Ministero hanno reso testimonianza od esame le seguenti persone,
alle udienze e sui temi per ciascuno sommariamente indicati:
4
 ud. 13.3.2006: dr.ssa Rossana DI BELLO e dr. Gianni FLORIDO, rispettivamente Sindaco
di Taranto e Presidente della Provincia di Taranto, entrambi sulle tematiche generali
dell’inquinamento ambientale dell’area tarantina nonché sulle iniziative intraprese e le
attività compiute in materia da ciascuno di essi nelle rispettive qualità istituzionali; Aldo
PUGLIESE e Francesco SORRENTINO, segretari, rispettivamente, della “U.I.L. Regionale
Puglia” e della “U.I.L. Provinciale” di Taranto, sulle medesime tematiche generali e, più
specificamente, sui rapporti tra i loro sindacati e le aziende rappresentate dagli imputati
nonché sull’attività del sindacato in materia ambientale e di tutela dei lavoratori dai rischi
connessi all’insalubrità degli ambienti di lavoro;
 ud. 20.3.2006: Luciano MINEO, vice-presidente del Consiglio della Regione Puglia e già
vice-presidente della Commissione Ambiente del medesimo Consiglio; Carmine DE
GREGORIO, già consigliere comunale di Taranto e vice-presidente della Commissione
Ambiente del Comune di Taranto; Walter SCOTTI, già segretario provinciale del partito dei
“Verdi”: tutti sulle tematiche generali dell’inquinamento ambientale dell’area tarantina
nonché sulle iniziative intraprese e le attività compiute in materia da ciascuno di essi nelle
rispettive qualità; Anselmo BRIGANTI, residente nel quartiere cittadino denominato
“Tamburi”, sui fenomeni di inquinamento nell’ambito del quartiere;
 ud. 27.3.2006: Francesco FERULLI, componente dell’associazione ambientalista
denominata “Galesus” ed operante nel quartiere “Tamburi”, sui fenomeni di inquinamento
nell’ambito del quartiere medesimo; ing. Michele MIRELLI, già funzionario dirigente della
“Direzione ambiente e qualità della vita” del Comune di Taranto, sui rapporti tra
quest’ultimo e le aziende operanti nell’area industriale, nonchè sulle iniziative e le attività
intraprese da codesto ente territoriale in materia ambientale e, in particolare, sulla campagna
di monitoraggio dell’aria dallo stesso eseguita; ing. Guido COLAVINI, già dirigente “Ilva”
e consulente del Comune di Taranto per la materia ambientale, sulle medesime circostanze
del teste Mirelli; isp. Michele TRIA, funzionario tecnico del “Dipartimento di prevenzione,
igiene e sanità pubblica” della A.s.l., sull’attività eseguita al fine di verificare l’ottemperanza
o meno, da parte dell’”Ilva”, dell’ordinanza del Sindaco di Taranto del 22.5.2001, di cui al
capo C) della rubrica; dr. Alessandro MARESCOTTI, responsabile della rete informativa
telematica “Peace link”, sull’attività svolta da tale organismo in merito alle condizioni di
lavoro nel reparto cokerie dell’”Ilva”; m.llo Antonio MORCIANO, all’epoca comandante
del “N.o.e.” dei Carabinieri di Bari, sulle indagini svolte in ordine alle cariche ricoperte
dagli imputati;
 ud. 10.4.2006: m.llo Giampiero MASTROMARINO, anch’egli in servizio presso il “N.o.e.”
dei Carabinieri di Bari, sulla stessa posizione del suo collega Morciano nonché sulla
situazione dei luoghi riscontrata presso il reparto cokerie dell’”Ilva”; Danilo CROCCO,
Giuseppe GENTILE, Domenico GUARINO e Paolo GULINO, tutti consiglieri della
Circoscrizione comunale “Tamburi” ed abitanti tutt’ora, o comunque in precedenza, in quel
quartiere, sui fenomeni di inquinamento avvertiti dai residenti; sull’accordo delle parti ed in
luogo delle rispettive testimonianze, sono stati acquisiti i verbali di sommarie informazioni
rese agli inquirenti durante le indagini preliminari da Salvatore DI PASQUALE e Gaetano
BLE’, anch’essi già consiglieri di quella circoscrizione, sempre sulle medesime circostanze;
 ud. 15.5.2006: dr. Roberto GIUA, chimico già in servizio presso lo “Spesal” della locale
A.s.l., sulle condizioni strutturali del reparto cokerie dell’”Ilva” e sui risultati di un’indagine
relativa a tali impianti, da lui svolta nel 1996; isp. Bruno GIORDANO, in servizio presso la
A.s.l., sulle indagini svolte in relazione in merito alle condizioni strutturali del reparto
cokerie dell’”Ilva”, con particolare riguardo ai fatti di cui al capo B) dell’imputazione;
Andrea LORUSSO, attuale presidente della circoscrizione “Tamburi”, sulle iniziative
intraprese in tale sua qualità in materia ambientale;
 ud. 22.5.2006: Marco AMATI, Francesco SECONDO, Pietro VENTRUTI, Vito
MARINARO, Fedele CRISTOFARO, Gaetano LADIANA, Michele SISTO, Ciro
5
PIERGIANNI, Franco SPATARO, Giuseppe SCIALPI, Giovanni BRAMANTE,
Bonaventura D’APRILE e Mario VIPERA: tutti già operai presso il reparto cokerie
dell’”Ilva” (tranne l’ultimo, tutt’ora costì occupato), sulle condizioni strutturali e di lavoro;
sull’accordo delle parti e ad integrazione delle testimonianze di costoro, sono stati acquisiti
anche i verbali delle sommarie informazioni dagli stessi rese agli inquirenti durante le
indagini preliminari; ed altrettanto è avvenuto per altri due operai, Pietro SCORRANO e
Giorgio FIORE, in luogo delle rispettive testimonianze;
 ud. 29.5.2006: dr. Michele CONVERSANO, dirigente del “Dipartimento di prevenzione”
della A.s.l. di Taranto; dr. Ermanno CORBO, primario del reparto di pneumologia della
A.s.l. TA-1; dr. Onofrio LATTARULO, dirigente dell’ “A.r.p.a.” Puglia: tutti consulenti
tecnici nominati dal P.M. nel corso dell’attività di perizia disposta dal G.i.p. con le forme
dell’incidente probatorio, sull’attività tecnica da ciascuno svolta;
 ud. 12.6.2006: ing. Giovanni CARBOTTI e dr.ssa Maria SPARTERA, sull’attività e sui
risultati della perizia collegiale disposta dal G.i.p. durante le indagini con le forme
dell’incidente probatorio, in relazione ai fatti di cui ai capi D) – F) dell’imputazione;
 ud. 19.6.2006: prof. Lorenzo LIBERTI, prof. Giorgio ASSENNATO, prof. Michele
GIUGLIANO, prof. Vincenzo CAPRIO: sull’attività ed i risultati della consulenza tecnica
da loro eseguita su incarico del P.M., nelle forme di cui all’art. 360, c.p.p., riguardo alle
condizioni strutturali, la gestione e le ricadute sull’ambiente e sulla salute dei lavoratori
delle cokerie di cui al capo A) dell’imputazione; ing. Candido MORAMARCO, consulente
tecnico nominato dal P.M., per indicare le modalità tecniche più opportune per dare
esecuzione al sequestro preventivo disposto dal G.i.p. durante le indagini;
 ud. 3.7.2006: dr. Giovanni ZIEMACKI, dr. Giuseppe VIVIANO e prof. Michele QUARTO:
ulteriori componenti del collegio peritale nominato dal G.i.p., unitamente ai predetti Carbotti
e Spartera.
2.2. – Su richiesta delle difese degli imputati rispettivamente interessate, invece, hanno reso
testimonianza od esame le seguenti persone, alle udienze e sui temi per ciascuno sommariamente
indicati:
 ud. 9.10.2006: dr. Gian Paolo TALPONE, dirigente amministrativo dell’”Ilva s.p.a.”, sulle
cariche ricoperte dagli imputati Claudio ed Emilio Riva, Capogrosso e Pensa all’interno
dell’organizzazione aziendale, nonchè sui poteri e le competenze loro attribuiti dallo statuto
e dagli altri atti normativi interni; prof. Ivo ALLEGRINI e prof. Vito FOA’, consulenti
tecnici nominati dalla difesa dei predetti imputati durante la perizia eseguita su incarico del
G.i.p.; prof. Pierluigi GIACOMELLO ed ing. Lucia FRASCAROLI, consulenti tecnici della
difesa degli imputati Moroni ed Elefante, a confutazione delle circostanze e delle valutazioni
di ordine tecnico evidenziate dai periti del G.i.p. e sottese alle imputazioni a costoro elevate;
 ud. 16.10.2006: dr.ssa Vittoria ROMEO ed ing. Gaetano DI TURSI, rispettivamente
responsabile dei rapporti istituzionali per l’”Ilva s.p.a.” e funzionario tecnico della stessa
addetto alle tematiche ambientali, sulle politiche e gli investimenti adottati dall’azienda nel
settore ambientale; prof. Domenico LA FORGIA, ulteriore consulente tecnico della difesa
dei Riva, sulle modalità operative delle cokerie e sugli investimenti nel tempo compiuti
dall’”Ilva” su tali impianti; prof. Filippo CASSANO, ulteriore consulente tecnico della
difesa di Moroni ed Elefante, sulle medesime circostanze degli altri suoi colleghi.
2.3. - Le principali prove documentali offerte al giudicante, invece, possono indicarsi nei termini di
cui appresso, anche in questo caso facendo riferimento alle udienze nelle quali sono state prodotte
o, comunque, ai verbali delle udienze in cui sono state inserite.
6
Ai sensi dell’art. 431, c.p.p., risultavano raccolti nel fascicolo del dibattimento, sin dalla sua
formazione operata dal G.i.p., i seguenti documenti:
 relazione di perizia eseguita su incarico del G.i.p. in sede di incidente probatorio (ing.
Carbotti ed altri); verbali di prelievo dei campioni esaminati dai periti; verbali delle udienze
tenutesi dinanzi al G.i.p. ed atti a queste relativi;
 relazione dei consulenti tecnici della difesa degli imputati Riva, Capogrosso e Pensa, con i
relativi allegati;
 relazione di consulenza tecnica, svolta ex art. 360, c.p.p., su incarico del P.M. (prof. Liberti
ed altri), riguardo alle cokerie, con relativi allegati;
 relazione di consulenza tecnica per conto del P.M. (prof. Meschinelli e ing. Moramarco),
sulle modalità di spegnimento delle cokerie oggetto di sequestro;
 decreto di sequestro preventivo delle batterie 3-6 della cokeria “Ilva”, emesso dal G.i.p.-sede
il 10 settembre 2001, con relativa richiesta del P.M. ed atti vari e consequenziali, tra cui il
successivo decreto di dissequestro, adottato dal P.M. il 16 dicembre 2002;
 protocollo di intesa tra “ILVA s.p.a.” ed enti territoriali del 22 maggio 2002;
 informativa inviata in data 12.7.2003 dallo “Spesal” della A.s.l. di Taranto alla locale
Procura della Repubblica, firma degli ispp. De Pasquale e Giordano, sull’attività da
quell’ufficio svolta presso il reparto cokerie dell’”Ilva”, con gli atti ed i documenti acquisiti
nel corso della stessa o comunque a questa relativi.
I più significativi documenti acquisiti nel corso del dibattimento, invece, possono così elencarsi:
 ud. 6.3.2006: ordini di servizio del presidente dell’”Agip” nn. 816/1996, 1027/1999 e
1086/2000, relativi agli incarichi aziendali degli imputati Moroni ed Elefante;
 ud. 13.3.2006: ordinanze del Sindaco di Taranto nn. 36 e 64 del 2001, relative al fermo delle
batterie 3-6 della cokeria “Ilva”; nota di risposta dell’”Ilva” del 16.2.2001; nota datata
8.11.2000 ed inviata alla Regione Puglia ed al Sindaco di Taranto dal dirigente del P.m.p.
della A.s.l. TA-1; atti di intesa tra “ILVA s.p.a.”, enti territoriali ed organizzazioni sindacali
stipulati in data 8.1.2003, 27.2.2004 e 15.12.2004, con relative note di sintesi su impegni e
stato di esecuzione; D.P.R. 23.4.1998, n° 196, di “Approvazione del piano di
disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto”; bollettini
epidemiologici redatti dalla A.s.l. di Taranto relativamente agli anni 1996 e 1998;
 ud. 27.3.2006: nota a firma dell’ing. Colavini, datata maggio 2001, contenente stima della
produzione di coke da parte dello stabilimento “Ilva” di Taranto; ordinanze di immediata
sospensione dell’esercizio delle batterie 3-6 del reparto cokeria dell’”Ilva”, emesse dal
Sindaco di Taranto il 22.5.2001 (n° 244) e l’11.6.2001 (n° 291); ricorsi presentati
dall’”ILVA s.p.a.” al T.A.R. della Puglia – Sez. di Lecce, avverso le predette ordinanze del
Sindaco; “Rapporti sugli effetti delle contromisure adottate da Ilva per il contenimento delle
emissioni ed il miglioramento del livello di pulizia degli impianti”, elaborati nel 2001 dal
“Comitato tecnico misto” istituito dall’amministrazione comunale di Taranto con specifico
riferimento alle cokerie dell’”Ilva”, con relative schede di rilevazione e documentazione di
riferimento; prospetti riassuntivi ed atti relativi alla rete di monitoraggio dell’inquinamento
atmosferico allestita dal Comune di Taranto; delibera della Giunta municipale di Taranto n°
862 del 27.12.2004, di revoca di quelle precedenti con le quali il medesimo organo aveva
disposto che il Comune si costituisse parte civile in vari processi penali in corso contro
organi e funzionari dell’”Ilva”;
 ud. 10.4.2006: relazione di servizio del 7.2.2001 del “N.o.e.” – Carabinieri di Bari su
controlli eseguiti presso la raffineria “Agip” di Taranto; comunicazione di notizia di reato
del “N.o.e.” – Carabinieri di Bari del 21.2.2001, relativa ad accertamenti eseguiti presso lo
stabilimento “Ilva” di Taranto, con allegati rilievi fotografici; verbali del “N.o.e.” –
7
Carabinieri di Bari, relativi all’attività di assistenza ai campionamenti personali eseguiti, nei
giorni 15 e 16 maggio 2002, sugli operai addetti alle batterie nn. 3 e 4 del reparto cokeria
dell’”Ilva”, nel corso della consulenza tecnica eseguita dal collegio del prof. Liberti;
 ud. 15.5.2006: verbale dell’ispezione eseguita il 13.6.2001 dai funzionari tecnici dello
“Spesal” della A.s.l. Giordano e De Pasquale presso il reparto cokeria dello stabilimento
“Ilva” di Taranto, con le relative prescrizioni ex art. 20, D.L.vo n° 758/1994; relazione
tecnica redatta dal dr. Giua il 7.8.1996, sulle condizioni delle cokerie “Ilva”;
 ud. 29.5.2006: relazione dei consulenti tecnici del P.M. Conversano, Corbo, Lattarulo e Di
Francesco, con allegata documentazione di riferimento, acquisita ex art. 501, co. 2, c.p.p.;
prospetto riepilogativo dei risultati dell’indagine statistica condotta dal “Dipartimento di
prevenzione” della A.s.l. di Taranto, sulla mortalità per neoplasie nell’area jonica, nel
periodo 1998 – 2002;
 ud. 19.6.2006: nota dell’”ILVA s.p.a.” del 31.7.2001, con allegato prospetto dei principali
interventi per il miglioramento della cokeria dello stabilimento di Taranto, effettuati nel
periodo 1995 – 2001; estratto di una pubblicazione dell’“A.I.D.I.I” (Associazione italiana
degli igienisti industriali), contenente la definizione dei “valori limite di soglia” di
esposizione ad agenti inquinanti negli ambienti di lavoro; estratto della direttiva della
Commissione Europea, contenente le indicazioni delle cc.dd. “b.a.t.” (best available
techniques) nel settore della produzione siderurgica, alla data del dicembre 2001;
 ud. 9.10.2006: statuto dell’”ILVA s.p.a.” del 3.7.2000; verbali dei consigli di
amministrazione dell’”ILVA s.p.a.” del 18.10.1999 e del 24.7.2000, contenenti una
specificazione dei poteri e delle competenze spettanti ai vari organi amministrativi della
società; convenzione tra “ILVA LAMINATI PIANI s.p.a” e l’imputato Capogrosso del
15.11.1996, avente per oggetto il conferimento a quest’ultimo della funzione di direttore
dello stabilimento di Taranto, con indicazione dei relativi poteri e doveri; relazioni dei
consulenti tecnici delle difese degli imputati, acquisite ex art. 501, co. 2, c.p.p.;
 ud. 16.10.2006: certificazioni di qualità rilasciate ad “Ilva” e “Agip”; referti dei
campionamenti eseguiti dall’”A.r.p.a.” Puglia sulle emissioni da parte dei camini della
raffineria “Agip” di Taranto, relativamente agli anni 2002 – 2005; carteggio intercorso tra il
dirigente del “Presidio multizonale di prevenzione” della A.s.l. di Taranto e la direzione
dell”Ilva”, negli anni 1997 – 2001, con gli atti pubblici e la relativa documentazione di
riferimento, riguardanti in particolare la questione delle ricadute ambientali dell’esercizio
della cokeria “Ilva”;
 ud. 20.11.2006:atto di intesa del 23.10.2006 tra “ILVA s.p.a”, enti territoriali,
organizzazioni sindacali, prefetto ed organi tecnici territoriali; delibere ed atti relativi ai
lavori di ripulitura e ripristino del cimitero cittadino e di un campo sportivo, entrambi situati
nel quartiere denominato “Tamburi”; documento di valutazione dei rischi, ex art. 4, D.L.vo
n° 626/1994, redatto dall’”ILVA s.p.a” in relazione agli impianti di cokeria dello
stabilimento di Taranto;
 ud. 8.1.2007: sentenze della Corte di Cassazione, sez. III pen., n° 1653 del 28.9.2005, e sez.
VI pen., n° 376 del 2006, nei confronti degli imputati Emilio Riva e Capogrosso; nota del
presidente dell’”AGIP Petroli s.p.a.” del 22.12.1997, diretta all’imputato Elefante
contenente la specificazione dei poteri connessi alla funzione di direttore della raffineria di
Taranto; nota dell’Assessorato ambiente della Regione Puglia del 17.1.1996, sulle emissioni
in atmosfera rilevate presso la raffineria “Agip” di Taranto;
 ud. 12.2.2007: certificati del casellario giudiziale degli imputati.
3. – Conclusioni delle parti.
Le conclusioni rassegnate ed illustrate dalle parti in sede di discussione finale possono sintetizzarsi
nei termini che seguono, comunque rinviandosi a quanto trascritto nei relativi verbali d’udienza.
8
s Pubblico ministero: – condanna degli imputati Emilio Riva, Capogrosso e Pensa per tutti i reati
loro ascritti, unificati per continuazione, alle seguenti pene: i primi due, 3 anni e 6 mesi di
reclusione per ciascuno; il terzo, 3 anni e 2 mesi di reclusione;
- per Claudio Riva: assoluzione dal reato di cui al capo F) della rubrica, per non aver commesso il
fatto; non doversi procedere per i reati di cui ai capi D) ed E), perché estinti per intervenuta
prescrizione;
- condanna degli imputati Moroni ed Elefante per i reati di cui ai capi G) ed H), alla pena di 4 mesi
di arresto per ciascuno; assoluzione di entrambi dal reato di cui al capo I), perché il fatto non
costituisce o per non aver commesso il fatto.
s Parte civile legale rappresentante “U.I.L. provinciale”: condanna di tutti gli imputati alla pena di
giustizia per tutti i reati loro rispettivamente ascritti, nonchè al risarcimento dei danni nella misura
di € 500.000,00, oltre accessori di legge, ed alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, con
clausola di provvisoria esecuzione per € 250.000,00 e subordinando l’eventuale sospensione
condizionale della pena al pagamento di tale provvisionale.
s Parte civile legale rappresentante “LEGAMBIENTE Puglia”: condanna di tutti gli imputati alla
pena di giustizia per tutti i reati loro rispettivamente ascritti, nonchè al risarcimento dei danni nella
misura di € 2.000.000,00, oltre accessori di legge, in favore di essa parte civile o della Provincia e
del Comune di Taranto (ex art. 9, D.L.vo n° 267/2000), ed alla rifusione delle spese di costituzione
e difesa, con clausola di provvisoria esecuzione per € 250.000,00 e subordinando l’eventuale
sospensione condizionale della pena al pagamento di tale provvisionale.
s Difesa imputati Emilio Riva e Claudio Riva: assoluzione di entrambi da tutti i reati contestati
perché i fatti non sussistono ovvero, per il capo A), perché il fatto non costituisce reato; in
subordine, non doversi procedere per il reato di cui al capo B), perché estinto ex art. 24, D.L.vo n°
758/1994; per quelli di cui ai capi C) ed E), perché estinti per prescrizione; per quello di cui al capo
F), per difetto di querela, previa riqualificazione del fatto nel reato p. e p. dall’art. 639, c.p.; in via
ulteriormente gradata, condanna al minimo della pena, riconoscimento di attenuanti generiche e dei
benefici di legge; rigetto delle domande risarcitorie delle parti civili.
s Difesa imputato Capogrosso: assoluzione da tutti i reati contestati perché i fatti non sussistono
ovvero, per il capo A), perché il fatto non costituisce reato; in subordine, non doversi procedere per
il reato di cui al capo B), perché estinto ex art. 24, D.L.vo n° 758/1994; per quelli di cui ai capi C)
ed E), perché estinti per prescrizione; per quello di cui al capo F), per difetto di querela, previa
riqualificazione del fatto nel reato p. e p. dall’art. 639, c.p.; in via ulteriormente gradata, condanna
al minimo della pena, riconoscimento di attenuanti generiche e dei benefici di legge; rigetto delle
domande risarcitorie delle parti civili.
s Difesa imputato Pensa: assoluzione da tutti i reati contestati perché i fatti non sussistono ovvero,
per il capo A), perché il fatto non costituisce reato; in subordine, non doversi procedere per il reato
di cui al capo B), perché estinto ex art. 24, D.L.vo n° 758/1994; per quelli di cui ai capi C) ed E),
perché estinti per prescrizione; per quello di cui al capo F), per difetto di querela, previa
riqualificazione del fatto nel reato p. e p. dall’art. 639, c.p. (avv. Raffaelli); in via ulteriormente
gradata, condanna al minimo della pena, riconoscimento di attenuanti generiche e dei benefici di
legge; rigetto delle domande risarcitorie delle parti civili (avv. Albanese).
s Difesa imputato Moroni: assoluzione da tutti i reati contestati, per non aver commesso il fatto; in
subordine, non doversi procedere per i reati di cui ai capi G) ed H), per intervenuta prescrizione.
9
s Difesa imputato Elefante: assoluzione da tutti i reati contestati, per non aver commesso il fatto; in
subordine, non doversi procedere per i reati di cui ai capi G) ed H), per intervenuta prescrizione.
4. – Ordinanze istruttorie e “sul processo”: rinvio.
Tutte le ordinanze concernenti sia l’attività istruttoria che le altre questioni prodromiche alla
definizione del merito (quali, ad esempio, quelle preliminari ai sensi dell’art. 491, c.p.p.), emesse
durante il dibattimento emesse dal giudice e pubblicate mediante lettura in udienza, ovvero senza
l’osservanza di particolari formalità, debbono quivi aversi per richiamate, trascritte e confermate
nella loro interezza.
Evidenti ed imprescindibili ragioni di sintesi impongono, infatti, di riservare eventuali chiarimenti
ed integrazioni ai soli temi controversi che, quantunque in quelle trattati, siano stati tuttavia
riproposti dalle parti nel corso della discussione finale, potendo gli altri reputarsi superati.
Su codeste questioni, dunque, si ritornerà all’occorrenza più avanti in parte motiva, ove le stesse
verranno in rilievo ai fini della prova dei fatti oggetto di giudizio.
² ² ² ²
capitolo II – I FATTI RIGUARDANTI LE
COKERIE (capi A, B e C dell’imputazione)
1. – Premessa.
Prima di affrontare il merito delle questioni devolute alla cognizione dell’odierno giudicante, appare
opportuna – ancorchè ovvia, quanto meno agli occhi di un tecnico del diritto – una precisazione; la
quale è di metodo ma anche, e soprattutto, di contenuti, ed attiene in generale ai temi oggetto del
presente processo e non solo alle vicende che saranno specificamente trattate in questo capitolo.
Non sfugge certamente al giudice che i fatti di cui si discorre abbiano una dimensione e delle
ricadute di carattere sociale ed economico che esondano dall’àmbito strettamente giudiziario. Più
che le cronache di stampa, dove la presente vicenda giudiziaria è stata comunemente evocata come
“il processo alla grande industria”, lo attestano – tanto per ricordare soltanto alcune delle
circostanze più evidenti – la lunga teoria di esponenti delle istituzioni politico-amministrative
territoriali sfilati in dibattimento come testimoni; i numerosissimi atti di intesa stipulati nel corso
degli anni tra la dirigenza “Ilva” e le massime autorità politiche ed amministrative locali; l’avvenuta
costituzione di parte civile di importanti organizzazioni sindacali ed ambientaliste, nelle loro
articolazioni territoriali; i reiterati riferimenti di tutte le parti a quegli aspetti nel corso delle
rispettive discussioni. E, del resto, non potrebbe essere diversamente in un territorio ed in una
comunità in cui coesistono il più grande stabilimento siderurgico d’Europa, che occupa circa 12.000
dipendenti, ed uno dei più alti tassi di disoccupazione dell’intero territorio nazionale (tal ultimo
dato, tristemente notorio e costantemente confermato dalle varie indagini statistiche nella materia,
non versate in atti ma ovunque consultabili, risulta acquisito al dibattimento attraverso il D.P.R. del
23.4.1998: vds. pag. 169, ult. capoverso).
10
Ma l’ormai diffusa tendenza ad affidare esclusivamente al giudice penale la risposta statuale ai
fenomeni di illegalità, e quindi a gravare la sentenza penale di contenuti, funzioni e – dal lato della
communitas civium – di aspettative che non le sono propri, non può e non deve essere condivisa.
Il giudice penale non ha il compito, né i mezzi e le capacità, di disciplinare situazioni di conflitto
sociale o di preoccuparsi di assetti economici; esso è chiamato soltanto – e, se si vuole, più
modestamente – a verificare se un dato comportamento di singoli individui sia sussumibile in
un’astratta fattispecie di reato.
De rebus publicis – potrebbe dirsi, parafrasando un noto brocardo – non curat praetor.
Peraltro, nel caso specifico, quand’anche lo volesse, ad impedirglielo vi sarebbe il tempo, il vero
nemico di questo processo, come di tutti quelli nei quali vengano in rilievo questioni ed indagini
tecniche estremamente complesse. Nonostante, infatti, le cadenze serratissime con le quali esso è
stato celebrato, rese possibili anche dalla collaborazione di tutte le parti processuali, comprese le
difese degli imputati, che mai hanno posto in essere quelle manovre dilatorie che pur il nostro
tortuoso ordinamento processuale rende possibili, incombe su tale processo, o comunque su diversi
reati che ne sono oggetto, la ghigliottina della prescrizione.
La presente motivazione, pertanto, si soffermerà esclusivamente sugli elementi essenziali ai fini
della decisione sulle imputazioni, trascurando tutti gli aspetti che, pur emersi dalle diverse indagini
tecniche e dalla massa imponente di documenti versati in atti, e pur rilevanti ai fini della
comprensione della più ampia questione ambientale dell’area jonica, non riguardino strettamente il
thema decidendum.
2. – La vicenda storica delle cokerie.
Coerentemente con l’appena detta premessa, ai fini della decisione sulle imputazioni di cui si va a
trattare, non è necessario ripercorrere tutte le fasi dell’intera e risalente questione relativa alle
emissioni inquinanti derivanti dalle batterie del reparto cokeria dello stabilimento “Ilva”.
Tuttavia, al fine di contestualizzare codeste imputazioni e di apprezzarne più compiutamente la
rilevanza, appare comunque utile rammentare almeno i momenti essenziali di tale vicenda. I quali –
va subito detto – sono per lo più riconducibili ad atti e documenti emessi da enti ed uffici pubblici, o
comunque a determinazioni consacrate in documenti formali, tutti acquisiti al fascicolo del
dibattimento: talchè si tratta di circostanze non controverse tra le parti, se non altro nella loro
dimensione storica.
Ancor prima, peraltro, ai fini di una migliore comprensione delle relative questioni, non paiono
superflue alcune nozioni tecniche di base, relative alla struttura ed al funzionamento di siffatti
impianti, che sono state offerte dai consulenti delle parti al giudice attraverso i loro elaborati scritti
ed i loro esami dibattimentali.
2.1. - Il coke è il residuo secco derivante dalla distillazione a secco ed in assenza di aria di una
miscela di carboni fossili; esso è il combustibile necessario per far funzionare gli altoforni.
Le cokerie, all’interno delle quali avviene tale distillazione, altro non sono se non dei forni; ovvero,
rectius, delle batterie di forni, le quali operano a coppie, poiché condividono alcuni apparati
comuni. I vari forni che compongono ciascuna batteria sono delle celle lunghe e strette, chiuse
all’estremità da porte metalliche a tenuta ermetica. Completano l’impianto i seguenti macchinari: 1)
la torre di carica, ove si accumula il carbone macinato da distillare; 2) la macchina caricatrice, che è
11
rifornita dalle tramogge della torre di carica e, traslando al di sopra delle celle, svuota al loro interno
il carbone; 3) la sfornatrice ed il carro di spegnimento, situati sul fronte opposto delle celle, i quali
raccolgono il prodotto della distillazione (il cosidetto “salmone”); 4) le torri di spegnimento, ove
tale prodotto viene raffreddato; 5) la rampa, da cui il coke così ottenuto viene condotto agli
altoforni.
Trattandosi di impianti che operano a temperature di esercizio elevatissime (intorno, ossia, ai
1.200°C) ed a ciclo continuo, si coglie agevolmente come essi siano particolarmente esposti ai
rischi connessi alla dilatazione termica delle strutture, con possibilità di formazioni di crepe nelle
parti costruite in materiale refrattario o di imperfette congiunzioni a livello delle porte, e dunque
con conseguente pericolo di fuoruscita di fiamme, fumi e gas di lavorazione altamente nocivi.
E’ altresì comprensibile, anche da parte di chi non possieda specifiche cognizioni tecniche, che dei
forni in perfetto stato di conservazione consentano di sviluppare temperature più elevate e,
conseguentemente, di diminuire i tempi di distillazione nonchè di aumentare la produttività
dell’impianto. Invece, quanto più quest’ultimo versi in condizioni strutturali deficitarie, tanto più
risulta necessario aumentare i tempi – per così dire – di cottura, al fine di evitare le emissioni di
polveri e gas venefici prodotte dal coke c.d. “crudo” o “verde”. Il prezzo di tale rallentamento dei
tempi di esercizio dell’impianto, ovviamente, è rappresentato da un decremento della produttività.
Al fine, poi, di assicurare standards di produttività soddisfacenti e di garantire le minori
sollecitazioni possibili a carico delle strutture, risulta indispensabile che il ritmo di sfornamento sia
quanto più regolare e costante: ogni fermata, dunque, incide negativamente su quei profili.
Infine, per quel che attiene agli aspetti tecnici di tal genere di impianti, va evidenziato che essi
abbisognano, dopo non più di 20 – 25 anni di funzionamento, di interventi di completo risanamento
strutturale (cosiddetto “revamping”) nonchè, a cadenze più ravvicinate, nell’ordine dei 10-15 anni,
di opere di manutenzione straordinaria (nella pratica operativa denominate “refreshing”).
2.2. - All’interno dello stabilimento “Ilva” di Taranto, negli anni che qui interessano, ovvero sino al
2002, erano attive dieci batterie di forni, suddivise in cinque coppie, contraddistinte con
numerazione progressiva: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
Le coppie di batterie nn. 3-4 e 5-6, quelle, ossia, che rilevano ai fini del giudizio, rappresentano due
unità produttive distinte ma identiche, avviate, rispettivamente, negli anni 1964 e 1970; ognuna di
esse è composta da 90 forni, ciascuno dei quali è alto 5 mt., lungo 15 mt. e largo 45 cm..
Le batterie nn. 5-6 hanno subìto un refreshing completo verso la fine degli anni ’80, dopo circa
diciotto anni di funzionamento; altrettanto non è avvenuto per quelle nn. 3-4, che quindi, dal
momento della loro implementazione, sono state oggetto soltanto di opere di manutenzione
ordinaria e di interventi additivi isolati (installazione di cuffie para-fiamma, di sistemi di apertura
dello sportello della macchina sfornatrice, di cappellotti a tenuta idraulica, di nuovi pulisci-telai
sulla macchina sfornatrice, di una grata di depolverazione nella torre di spegnimento: un elenco
completo degli interventi, redatto dai responsabili dell’azienda, è allegato – come s’è detto – al
verbale dell’udienza del 19 giugno 2006).
Va precisato che queste notizie, come pure quelle riguardanti la caratteristiche tecniche di tali
impianti, sono state tratte dalla relazione di consulenza tecnica redatta dal collegio guidato dal prof.
Liberti e da quella dell’ing. Moramarco, oltre che dai rispettivi esami dibattimentali. Peraltro, su tali
punti non v’è stata alcuna obiezione da parte delle difese avversarie e dei loro consulenti, così che
gli stessi possono ritenersi tranquillamente comprovati.
12
2.3. - Il gruppo industriale guidato da Emilio Riva acquistava le acciaierie “Ilva”, sino ad allora in
mano pubblica, nel maggio del 1995.
Tra le priorità stabilite nell’atto di acquisizione v’erano gli interventi da eseguirsi sulle batterie del
reparto cokeria, già all’epoca piuttosto obsolete ed usurate (vds. test. dr.ssa Romeo, pagg. 3, 11).
Già nell’agosto del 1996, in una sua relazione tecnica predisposta nella sua qualità di funzionario
del “Dipartimento di prevenzione” della A.s.l. TA/1, il dott. Giua evidenziava la rilevante presenza,
all’interno del reparto cokeria, di idrocarburi policiclici aromatici (d’ora in poi “i.p.a.”), sostanze
cancerogene derivanti dai processi di distillazione del carbon fossile, alla cui azione erano
particolarmente esposti coloro che ivi prestavano la loro attività lavorativa, calcolati in numero di
629, tra dipendenti dell’”Ilva” e delle società appaltatrici. E, pur dando atto di alcuni miglioramenti
introdotti nel tempo dall’azienda, il dott. Giua rappresentava l’obsolescenza dei tali impianti ed il
carattere ancora manuale di molte operazioni previste dal ciclo operativo. Significava, infine, come,
nonostante l’espressa previsione in tal senso contenuta nel D.P.R. n° 203 del 1991, le batterie di
forni a coke fossero per lo più sprovviste di dispositivi di aspirazione dei fumi all’origine (presenti,
più precisamente, solo su quelle nn. 7, 8 e 11).
Il 30 giugno 1997 interveniva il primo atto di intesa tra l’azienda – all’epoca “ILVA LAMINATI
PIANI s.p.a.”, in persona dell’imputato Emilio Riva, allora presidente ed amministratore delegato
della società – e la Regione Puglia. In quell’atto, si concordava anzitutto “circa l’urgente necessità
e l’indispensabilità di procedere in tempi congrui alla riduzione delle emissioni in atmosfera
derivanti dal centro siderurgico di Taranto, tramite l’utilizzazione di tecnologie che consentano di
contenere le stesse, nel medio periodo, a valori significativamente inferiori a quelli previsti dalla
attuale normativa”. Si dava atto, quindi, del fatto che l’”Ilva” avesse individuato, tra i “campi di
intervento in via prioritaria”, quello della “riduzione delle emissioni diffuse della cokeria”; e si
conveniva, pertanto, che l’azienda dovesse intervenire “con l’utilizzo delle migliori tecnologie per
la riduzione delle emissioni in atmosfera”, mediante, tra gli altri, dei “sistemi per la limitazione
delle emissioni derivanti dal processo di distillazione del carbon fossile in cokeria” (una copia di
tale atto si può rinvenire nel carteggio tra il “P.m.p.” della A.s.l. e l’”Ilva”, prodotto dal P.M.
all’udienza del 16.10.2006).
In tale convenzione si dava atto, peraltro, dell’indagine già allora in corso da parte dell’”E.n.e.a.” su
commissione del Ministero dell’Ambiente. Gli esiti di codesta indagine verranno poi trasfusi,
costituendone l’impalcatura tecnico-scientifica, nel D.P.R. del 23 aprile 1998: con il quale,
richiamando le delibere del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990 e dell’11 luglio 1997, che
avevano dichiarato e confermato il territorio della provincia di Taranto quale “area ad elevato
rischio ambientale”, veniva approvato il “Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio
della provincia di Taranto”. E, anche in tale D.P.R., tra i molti interventi previsti a carico degli enti
pubblici e dei vari soggetti economici operanti nell’area, una parte non secondaria riguardava quelli
relativi alla cokeria “Ilva” (vds. Tabella 2, schede 1/a – 7/a, pag. 194).
Le ricadute ambientali di tali impianti, però, non registravano sensibili miglioramenti; e, tra continui
botta e risposta tra “P.m.p.” della A.s.l. e dirigenza “Ilva” (dei quali v’è ampissima documentazione
nel carteggio dianzi citato), si giungeva al 18 novembre 2000.
In questa data, con nota n° 753/00 prot., il dirigente coordinatore del “P.m.p.”, dott. Nicola Virtù,
scriveva al competente Assessore regionale ed al Sindaco di Taranto, evidenziando che “frequenti e
ricorrenti sono le segnalazioni, da parte di questo Servizio nei confronti della ILVA s.p.a., in merito
ad emissioni diffuse e/o convogliate visibilmente eccedentarie dall’impianto produzione coke
(cokeria), relativamente… in particolare alla fase di distillazione del fossile ed alle fasi di
13
sfornamento e spegnimento del coke”. E, dopo aver dato atto delle puntuali giustificazioni ogni
volta fornite dall’azienda, come pure del completamento, da parte di questa, degli interventi
migliorativi previsti dal piano di risanamento, il dott. Virtù proseguiva: “… non può non
evidenziarsi la non transitorietà di tali situazioni, che incidono significativamente sul carico
inquinante emesso dall’area cokeria, con ovvi riflessi sulla sostenibilità ambientale dell’area
cittadina circostante.” Ed ancora: “… non può sottacersi il permanere di situazioni operative
deficitarie, da ricollegarsi sostanzialmente a carenze strutturali legate alla vetustà dei forni delle
batterie 3/6 nonché alla mancanza di un impianto di aspirazione e depolverazione delle emissioni
diffuse nella fase di sfornamento coke.”
Quindi, dopo aver significato come il più basso regime di funzionamento delle batterie nn. 3-6 fosse
compensato con un’elevazione di quello delle restanti batterie, con l’effetto di determinare
“emissioni eccedentarie dai relativi camini per presenza di incombusti”, il coordinatore del
“P.m.p.” concludeva: “… non può prescindersi o da una riduzione della produzione di coke con il
fermo delle batterie 3/6 o, in alternativa, dalla sostituzione delle stesse con nuove batterie, con un
conseguente riequilibrio dei ritmi di cokefazione,… e dalla installazione dell’annesso sistema di
depolverazione allo sfornamento…”. Ed anch’egli, infine, non mancava di rammentare che “… le
emissioni di che trattasi attengono ad inquinanti, oltre i primari convenzionali, con notevole
valenza igienico-sanitaria tipo idrocarburi policiclici aromatici, benzene, particolato PM10,
PM2,5.”
Alla luce di tale nota, il 6 febbraio del 2001 il Sindaco di Taranto, dr.ssa Di Bello, emetteva
l’ordinanza n° 36, con la quale ingiungeva al direttore di stabilimento, ing. Capogrosso: 1) di
mettere in atto gli interventi necessari ad eliminare le carenze strutturali della batterie nn. 3-6,
relative, in particolare, alla mancanza di un impianto di aspirazione e depolverazione delle
emissioni diffuse in fase di sfornamento, oltre che a vari cedimenti strutturali; 2) di fermare
l’esercizio di tali batterie ovvero di sostituirle con altre nuove.
Il 16 febbraio seguente, il direttore Capogrosso, rammentando quanto stabilito in un incontro
tenutosi il 14 febbraio presso la sede municipale tra le rappresentanze dell’azienda e della
municipalità, rispondeva per iscritto al Sindaco, comunicando la disponibilità dell’azienda,
nell’immediato, a proseguire l’esercizio di tali batterie nel rigoroso rispetto delle pratiche operative
di manutenzione e pulizia convenute con l’amministrazione municipale; nonché “a perseguire la
ricostruzione delle attuali secondo i più avanzati criteri tecnologici”.
Di conseguenza, il 19 di febbraio, il Sindaco emetteva un’altra ordinanza, la n° 64, con la quale
ordinava al direttore tecnico dell’“Ilva” di tenere le anzidette condotte, nonché di presentare il
programma definitivo e dettagliato di ricostruzione di codeste batterie entro i successivi 90 giorni.
Peraltro, l’amministrazione comunale, proprio al fine di verificare l’ottemperanza a tali deliberati,
istituiva un “Comitato tecnico misto”, costituito da funzionari di vertice della A.u.s.l. TA/1, dottori
Conversano, Scarnera e Virtù, nonché dagli ingegneri Mirelli e Colavini, nelle qualità più sopra
indicate.
I vari rapporti di tale comitato, però, non solo non rilevavano un miglioramento dei dodici parametri
tecnico-impiantistici individuati come riferimento, ma anzi stimavano un netto peggioramento
complessivo degli stessi, già in partenza ritenuti tutti al di sotto dell’indice di performance di
semplice accettabilità. Nel verbale del 21 maggio 2001, in particolare, i membri del comitato
segnalavano, tra l’altro: la possibilità di adottare “ulteriori misure per contenere e ridurre le
emissioni di fumi e/o gas densi generati durante sia le fasi di carica e sfornamento, sia dall’area
bariletti”; la necessità di adottare “parametri di marcia meno spinti”, che “possono contenere in
14
modo significativo le emissioni diffuse”; l’inottemperanza all’obbligo di “rigoroso rispetto delle
pratiche operative di manutenzione e pulizia”, cui l’”Ilva” si era impegnata; la vaghezza del
programma di ricostruzione delle batterie in questione, presentato dall’azienda nell’aprile
precedente.
Preso atto di ciò, nonché dell’inutilità di una diffida spedita all’”Ilva” il 23 aprile precedente, il
Sindaco emetteva il 22 maggio 2001 l’ordinanza n° 244, con la quale ingiungeva al direttore tecnico
dello stabilimento la “immediata sospensione dell’esercizio delle batterie 3-6 della cokeria”. E tale
ordine ribadiva, stante l’inerzia dell’”Ilva”, con un’ulteriore ordinanza, la n° 291 dell’11 giugno
seguente. Entrambe le ordinanze, peraltro, venivano impugnate dalla società dinanzi al T.A.R. della
Puglia – sez. di Lecce.
Due giorni dopo, il 13 di giugno, spediti dalla Procura della Repubblica, si presentavano presso il
reparto cokeria dell’”Ilva” gli ispettori dello “Spesal” della A.s.l. Giordano e De Pasquale, i quali
rilevavano numerose carenze strutturali, insufficienti condizioni manutentive ed inadempienze
formali, debitamente compendiate in 6 punti, ed impartivano le relative prescrizioni.
Il 22 giugno, poi, sempre la Procura conferiva l’incarico di consulenza tecnica al collegio guidato
dal prof. Liberti.
Intanto proseguiva anche l’attività del già ricordato “Comitato tecnico misto”. Il quale, nel mese di
agosto, presentava il suo “IV Rapporto sugli effetti delle contromisure adottate da Ilva per il
contenimento delle emissioni ed il miglioramento del livello di pulizia degli impianti”, nel quale
venivano compendiati anche i precedenti e che, tra le sue osservazioni conclusive, censurava come
ancora “del tutto inadeguata” la situazione relativa alle emissioni, sia diffuse che convogliate,
altresì affermando come un “miglioramento sostanziale e definitivo” delle emissioni di fumi e gas
generate durante la carica e lo sfornamento si sarebbe potuto conseguire “solamente a seguito di
rilevanti interventi impiantistici”.
Si giungeva, dunque, al 10 di settembre, allorchè il G.i.p. del Tribunale, in accoglimento di una
richiesta avanzatagli dalla Procura della Repubblica il 20 luglio precedente, disponeva il sequestro
preventivo delle batterie di forni nn. 3-6, in relazione ai reati poi trasfusi negli attuali capi A) e C)
dell’imputazione.
Le fasi esecutive di tale provvedimento giudiziario si presentavano piuttosto laboriose, al punto da
costringere la Procura, nel novembre di quell’anno, ad affidare un ulteriore incarico di consulenza
tecnica, ex art. 360, c.p.p., al prof. Meschinelli ed all ing. Moramarco, per stabilire il programma
operativo della fermata conservativa di quelle batterie.
L’iniziativa, stante l’accertata indisponibilità ad eseguire le relative attività nolente domino, contro,
ossia, la volontà dell’”Ilva”, manifestata dalle – pochissime – aziende europee provviste del know-
how necessario, non sortiva altro risultato, se non quello di convenire con la dirigenza aziendale un
rallentamento dei tempi di marcia di quegli impianti.
Intanto, il 22 maggio 2002 interveniva un nuovo “protocollo di intesa” tra “Ilva” (rappresentata
nell’occasione da Claudio Riva), enti territoriali ed organizzazioni sindacali, questa volta avente per
oggetto esclusivo gli interventi di risanamento delle batterie nn. 3-6. Questi venivano individuati in
quelli già indicati dall’azienda nel rammentato piano-progetto varato nel 2001, ma si conveniva che
essi fossero stralciati dal più generale piano di disinquinamento di cui al D.P.R. n° 196/1998: e ciò
– si legge in quel documento – sul presupposto della necessità di “riconoscere assoluta priorità alle
problematiche connesse al reparto cokeria”.
15
Il 15 luglio 2002, poi, il “collegio Liberti” terminava la sua attività e depositava la relazione di
consulenza tecnica, le cui conclusioni possono così riassumersi nei loro termini essenziali (si
vedano le pagg. 74 – 80 di quel documento): 1) le condizioni generali di funzionamento delle
batterie 3-6 erano caratterizzate da “ricorrenti irregolarità, anomalie e discontinuità, in linea con il
particolare grado di vetustà e lo stato di deterioramento”; 2) il regime di produzione di tali batterie,
quantunque ridotto del 15% rispetto ai valori di progetto sugli impianti nuovi (tempo di distillazione
di 18 h.), risultava “spinto e non compatibile con le odierne condizioni degli impianti”, al punto
che, nel corso dei numerosi sopralluoghi effettuati dai consulenti, si erano registrati, durante la
distillazione, “lo sprigionamento continuo ed incontrollabile di emissioni gassose e fiamme”,
nonché, la “diffusione di fumi e polveri cariche di sostanze pericolose nelle fasi di caricamento,
sfornamento e spegnimento”; 3) le fasi di processo non risultavano assistite dall’applicazione delle
migliori tecnologie disponibili nel settore, né da idonee apparecchiature e metodologie; 4) tanto
determinava la dispersione di migliaia di tonnellate all’anno di sostanze nocive nei luoghi
circostanti, con la conseguenza di un “grave impatto ambientale sul territorio interessato ed
oggettive condizioni di pericolo di gravi danni alla salute per gli addetti”; 5) in particolare,
relativamente agli inquinanti più pericolosi, ovvero polveri, benzene ed i.p.a., i parametri di
riferimento unanimemente adottati dalla comunità scientifica, i cc.dd. “TLV” elaborati
dall’associazione dei medici igienisti industriali americani (“ACGIH”), erano risultati superati in
molte occasioni, anche per vari ordini di grandezza; 6) negli escreti dei lavoratori si era rinvenuta,
in misura significativa, la presenza di metaboliti tipici degli i.p.a., con conseguente rischio di gravi
conseguenze sanitarie; 7) al fine di abbattere e controllare le emissioni allo sfornamento ed allo
spegnimento, si presentavano necessari ed urgenti “radicali interventi di ricostruzione,
ammodernamento ed integrazione impiantistici”, quali cappe aspiranti, sistema di spegnimento “a
secco”, dispositivi di monitoraggio in continuo dei principali parametri di processo, del regime
emissivo e del conseguente livello di inquinamento.
Nel successivo mese di agosto i vertici “Ilva” si decidevano finalmente a dare compiuta esecuzione
al provvedimento di sequestro preventivo del G.i.p., avviando le operazioni di spegnimento delle
batterie di cui si discorre.
Il 30 di settembre, quindi, i già ricordati ispettori De Pasquale e Giordano dello “Spesal”, a seguito
di sopralluogo presso l’azienda, ne accertavano l’avvenuto spegnimento (una copia del relativo
verbale si rinviene in allegato alla più ampia e conclusiva informativa redatta da quegli ispettori il
12.7.2003, a sua volta contenuta negli atti inseriti sin dall’origine nel fascicolo del dibattimento).
Dopo di che, su richiesta avanzata dal direttore Capogrosso il 14 novembre 2002, la Procura della
Repubblica, con proprio decreto del 16 dicembre seguente, disponeva il dissequestro delle anzidette
batterie.
E, con questo, la vicenda delle batterie nn. 3-6 può dirsi conclusa, quanto meno per quanto interessa
ai fini del processo, ove si consideri il dato cronologico fissato nell’imputazione.
Solo per curiosità, quindi, può rammentarsi quanto riferito dalla teste Romeo: ovvero che
attualmente sono state riavviate le batterie nn. 1, 2 e 3, e che, invece, nel corso del 2008 dovrebbe
ripartire la n° 4.
3. – L’omessa predisposizione di cautele contro gli infortuni
sul lavoro (capo A dell’imputazione).
16
E’ dunque il momento di valutare se sussista il reato contestato al capo A) e, in caso affermativo, di
stabilire chi ne debba essere ritenuto colpevole.
A tal fine, può essere utile dapprima delimitare la fattispecie sanzionatoria astratta, per lo meno
negli aspetti che rilevano ai fini della decisione, e quindi verificare se ed in che misura vi possano
essere sussunte le condotte tenute dagli imputati.
3.1. - Evitando di appesantire la motivazione con la trascrizione del testo normativo, gli elementi
qualificanti del reato previsto e punito dall’art. 437 del codice penale possono sinteticamente
declinarsi nei termini che seguono.
a) In primo luogo, non basta ad integrare il reato qualsiasi omissione di cautele antinfortunistiche,
anche quella, ossia, che si realizzi attraverso un’inadeguata gestione od un improvvido esercizio
dell’impianto, dai quali possa derivare il pericolo di disastri od infortuni sul lavoro.
In verità, la rubrica di tale articolo, là dove recita “omissione… di cautele contro infortuni sul
lavoro”, potrebbe trarre in inganno. Ma – com’è noto – rubrica legis non est lex, e, se posta a
confronto con il dato testuale della norma, quella si presenta piuttosto infelice.
Il dettato normativo, infatti, è chiaro: rilevano unicamente condotte di omessa collocazione,
rimozione o danneggiamento.
b) L’oggetto materiale di tali condotte è rappresentato esclusivamente da “impianti, apparecchi o
segnali”.
Sul punto, nessun problema esegetico si pone per i “segnali”, ovviamente, e per gli “impianti”, il
cui elemento qualificante risiede essenzialmente nel loro carattere fisso (l’unanime lettura
dottrinaria e giurisprudenziale in tal senso trova conforto, ad esempio, tanto per rimanere alla
materia che qui interessa, nella definizione di “impianto”, appunto, già contenuta nell’art. 2, n° 9,
D.P.R. n° 203/1988, ed ora ripresa e specificata dall’art. 268, co. 1, lett. h, D.L.vo n° 152/2006, che
ne ha altresì sottolineato la “autonomia funzionale” e la “destinazione ad una specifica attività”, pur
all’interno di un ciclo produttivo più ampio).
Ma anche per gli “apparecchi” non sorgono soverchi problemi, potendo in questi farsi rientrare i
dispositivi di qualsiasi natura (ossia a funzionamento meccanico, fisico, elettrico od elettronico), ma
comunque qualificati da tipiche ed autonome caratteristiche funzionali (pur quando siano
inevitabilmente destinati ad operare quali parti inscindibili di altra apparecchiatura più complessa) e
da una propria consistenza morfologica (tale, ossia, da poterli far “collocare”, “rimuovere” o
“danneggiare”).
c) Deve trattarsi, inoltre, di impianti, apparecchi o segnali, “destinati a prevenire disastri od
infortuni sul lavoro”.
Occorre, ossia, che quei dispositivi abbiano una specifica ed immediata destinazione
antinfortunistica o di prevenzione dei rischi derivanti dalle attività lavorative, tanto per la
collettività (si rammenti la allogazione della norma nel titolo relativo ai “delitti contro l’incolumità
pubblica”), quanto per i singoli (sul punto, infatti, i problemi ermeneutici connessi alla appena
ricordata posizione sistematica della norma sono stati ormai da tempo superati in giurisprudenza,
tanto che, pure in letteratura, si va sempre più affermando una lettura che individua nella “sicurezza
del lavoro”, più che nella incolumità pubblica in senso lato, il bene giuridico da quella protetto).
17
Nulla autorizza a sostenere, invece, che detta destinazione debba essere altresì esclusiva. Non
soltanto, infatti, manca qualsiasi aggancio testuale in tal senso; ma, anzi, una siffatta lettura si
porrebbe in contrasto con la risoluta tendenza legislativa ad ampliare e rafforzare gli spazi di tutela
della sicurezza dei lavoratori, nonché con l’esigenza, coerente con tali scelte legislative ed avvertita
in giurisprudenza ed in dottrina sin dall’inizio degli anni ’90 (e della quale si dirà meglio tra breve),
di estendere l’àmbito applicativo dell’art. 437 sino al massimo consentito dal principio
costituzionale di legalità, adeguando la norma alle rivoluzioni intervenute nello scorso secolo
nell’organizzazione e nell’esercizio del lavoro, e così consentendole di continuare ad esercitare
quella funzione che le avevano assegnato i compilatori del codice penale nel lontanissimo 1930.
Tuttavia, laddove si sia in presenza di apparecchiature od impianti immediatamente produttivi di
rischi per l’incolumità dei lavoratori, l’anzidetto vincolo di destinazione non potrebbe essere
riconosciuto indifferentemente a tutte le apparecchiature comunque inserite nel relativo ciclo
produttivo, sul presupposto che esse, quantunque soltanto indirettamente, siano funzionali al
migliore e più sicuro esercizio di quegli impianti pericolosi (si pensi, a mero titolo esemplificativo,
ad un apparecchio di analisi chimica di un combustibile utilizzato per alimentare un impianto che
presenti rischi di incendio). Si finirebbe, in questo modo, evidentemente, per far entrare dalla
finestra ciò che il legislatore ha inteso metter fuori dalla porta.
Invece, l’anzidetta impostazione epistemica (destinazione antinfortunistica, ossia, specifica,
immediata ma non necessariamente esclusiva) consente di far ricadere sotto la previsione
sanzionatoria in rassegna quei dispositivi che, quantunque funzionali in primo luogo al migliore
esercizio ed al maggiore rendimento produttivo di un dato impianto, provvedano, per loro natura e
nello stesso tempo, ad eliminare o contenere i pericoli per l’incolumità delle persone che da quello
scaturiscono (anche in questo caso – per fare un esempio che si può attagliare alla vicenda
processuale in esame – si pensi ad un forno: la porta o le condutture di convogliamento dei gas di
lavorazione, se integri, in primo luogo, permettono che l’impianto abbia una resa ottimale; ma, ad
un tempo, impediscono pure il verificarsi di fiammate, esplosioni, esalazioni di gas tossici ed altri
eventi suscettibili di arrecare danno all’incolumità di coloro che si trovino nel luogo di lavoro).
Ovviamente – ma sul punto non occorre più d’un cenno, perché si deduce da quanto appena esposto
e perché, soprattutto, la questione non è controversa tra le parti – la suddetta destinazione di tali
apparecchi non dev’essere necessariamente normativa (ossia specificamente contemplata da norme
positive), ma può anche essere di mero fatto, e derivare, cioè, dalle cognizioni tecniche del settore.
Peraltro, va evidenziato, per inciso, che, proprio nella materia di cui si sta discorrendo, gli articoli
20 e 21 del D.P.R. n° 303 del 1956 hanno sostanzialmente finito per tradurre in uno specifico
obbligo giuridico l’impegno dell’imprenditore ad adeguarsi alla migliore scienza ed esperienza del
settore, avendogli imposto di adottare quei provvedimenti atti ad impedire o ridurre “per quanto è
possibile” lo sviluppo e la diffusione di gas, fumi, polveri, etc..
d) I rischi, che tali dispositivi sono destinati a prevenire (e che non è necessario che si realizzino: il
punto è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza e non ha formato oggetto di discussione neppure
nel processo), sono costituiti da “disastri” od “infortuni sul lavoro”.
Tralasciando i primi, che qui non interessano, mette conto soffermarsi invece sui secondi, sui quali
si sono appuntate le attenzioni dei difensori, che hanno evocato la vexata quaestio del confine tra le
nozioni di “infortunio sul lavoro” e “malattia professionale”.
Fino alla metà degli anni ’80, infatti, la notoriamente scarna produzione giurisprudenziale sull’art.
437, cod. pen., registrava per lo più pronunzie di segno restrittivo, che valorizzavano il dato testuale
della norma ed utilizzavano, quale parametro di riferimento, la nozione di “infortunio” prevista dal
18
R.D. 17 agosto 1935, n° 1765, in cui si valorizzava l’aspetto della “causa violenta” (nei vari
commenti dottrinari si sogliono ricordare, in particolare, una sentenza del Tribunale di Bolzano del
1979, ed una del Tribunale di Padova del 1984).
Per la verità, della questione aveva avuto modo di occuparsi – tuttavia sostanzialmente eludendola –
anche la Corte Costituzionale: la quale, investita dal Tribunale di Rieti della eccezione di
illegittimità costituzionale della disposizione di cui si discorre, sotto il profilo della irragionevole
disparità di trattamento di situazioni meritevoli di analoga tutela, aveva in poche righe dichiarato
l’inammissibilità di tale eccezione, assumendo che l’estensione del precetto alla malattie
professionali avrebbe comportato un ampliamento della fattispecie incriminatrice, che invece era
prerogativa esclusiva del legislatore (sent. n° 232 del 21 luglio 1983, richiamata anche dalla difesa
degli imputati).
A prescindere dal rilievo per cui la causa violenta non si identifica necessariamente nella causa
traumatica (come già Carnelutti rammentava nei suoi scritti sulla materia), quella lettura
giurisprudenziale comunque non rispondeva alla già accennata esigenza di adeguare il precetto
dell’art. 437 allo sviluppo delle tecnologie produttive e delle cognizioni mediche sulla eziologia
delle malattie, maturato nei sessant’anni successivi.
La svolta è dunque avvenuta in giurisprudenza con la sentenza n° 12367 del 9 luglio 1990, ric.
Chili, con la quale la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha elaborato, attraendolo
nell’area di penale rilevanza tracciata dalla norma in esame, il concetto di “malattie-infortunio”:
ovvero quelle “sindromi morbose imputabili all’azione lesiva di agenti esterni diversi da quelli
meccanico-fisici, purchè insorte in esecuzione di lavoro”. Tali possono essere – ha spiegato la Corte
– “le patologie di origine barica, elettrica, radioattiva, chimica”; mentre “nelle malattie
professionali in senso stretto rientrano tutte quelle manifestazioni morbose contratte nell’esercizio
ed a causa di lavoro, ma che non siano prodotte da agenti esterni”. E, in applicazione di tale
principio di diritto, ha ravvisato il reato in questione a carico del datore di lavoro che – similmente a
quanto è avvenuto nell’ipotesi oggetto di giudizio: infra, § 3.2.d) – aveva omesso di collocare
nell’ambiente lavorativo degli impianti di aspirazione di gas tossici, la cui ripetuta inalazione aveva
cagionato una nefropatia a due dipendenti.
Quindi, lungo il solco tracciato da questa pronuncia si sono poste Cass. pen., 26.11.1996, ric.
Martini ed altri, in una fattispecie relativa ad ipoacusia da rumore, ritenuta il prodotto della somma
di una serie quotidiana di microlesioni; ma soprattutto Cass. pen., sez. I, sent. n° 350 del 14.1.1999,
ric. P.G. in proc. Mantovani ed altri, che, richiamando espressamente la “sentenza Chili”, ne ha
ribadito il principio di diritto ed ha concluso per la configurabilità del delitto di cui all’art. 437, cod.
pen., nella condotta di chi aveva omesso di predisporre impianti od adottare altre misure idonee a
prevenire il pericolo derivante dall’elevata concentrazione di amianto nell’ambiente di lavoro (la
motivazione si può leggere, ad esempio, in Giustizia penale, II, 2000, 24 ss.).
e) Un accenno merita, altresì, il profilo del dolo, sul quale pure si sono soffermati i difensori degli
imputati.
Affinchè sussista tale elemento psicologico del reato, ovviamente non è necessario che l’agente
voglia cagionare il disastro o l’infortunio, anche soltanto nella forma dell’accettazione del rischio di
verificazione di esso. Tali eventi, infatti, non rientrano neppure tra gli elementi costitutivi del reato,
quanto meno della fattispecie di cui al co. 1 della norma in scrutinio.
Invece, per rimanere all’ipotesi – che qui sola interessa – della omessa collocazione di impianti o
apparecchiature, è sufficiente: a) che l’autore sia consapevole dell’obbligo giuridico di
19
collocazione, gravante su di lui (consapevolezza che, nel caso di un imprenditore professionale, può
tenersi per scontata); b) che egli si sia per lo meno rappresentato il pericolo per l’altrui incolumità,
derivante dalla mancata predisposizione di quei presìdi antifortunistici; c) che sia consapevole della
esistenza di dispositivi atti a contenere quel rischio; d) che, infine, volontariamente non provveda a
collocarli. In presenza di tali presupposti, nessun rilievo possono avere le motivazioni sottese alla
condotta omissiva e, in particolare, del tutto insignificanti sono eventuali ragioni economiche od
organizzative dell’impresa (tra le tante, sul profilo dell’irrilevanza dell’eccessiva onerosità della
spesa richiesta, si può leggere già Cass. pen., sez. IV, 22.3.1984, n° 2699, ric. Albano).
Anzi, con riguardo, in ispecie, al profilo della scelta dei mezzi preventivi da adottare, non possono
residuare dubbi sul fatto che l’imprenditore sia tenuto a calibrare la propria condotta sul parametro
della migliore tecnologia disponibile.
Correttamente in dottrina è stato rilevato come tale principio informatore pervada tutto l’impianto
del D.L.vo n° 626 del 1994, venendo sovente evocato, seppur con locuzioni testuali diverse, in
numerose norme qualificanti di quel testo – ad esempio, l’art. 3, co. 1, lett. b), o l’art. 4, co. 5, lett.
b) – ed in particolare nel caso della esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, che viene in
rilievo nel presente processo (si veda l’art. 62, co. 3, sul quale si tornerà nel prossimo capitolo,
quando si parlerà del reato di cui all’art. 674, cod. pen.).
Ma, a ben vedere, quel modello comportamentale viene recepito ed imposto, ancora prima, dalla
norma fondamentale in materia di obblighi del datore di lavoro: l’art. 2087 del codice civile. Il
quale, prevedendo che quegli debba “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro”, gli impone un obbligo di costante aggiornamento in
materia. Del resto, ripetutamente e da tempo la Cassazione si è espressa in tal senso (tra moltissime,
si vedano: 11.4.1992, ric. Quaini; 5.4.2001, ric. Merlini; 24.6.2000, ric. Mantero ed altro, secondo
cui, più precisamente, non è sufficiente che “una macchina sia munita degli accorgimenti previsti
dalla legge in un dato momento storico, se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire
ulteriori e più sofisticati presìdi per rendere la stessa sempre più sicura”).
Per concludere riguardo all’aspetto del dolo, non si riescono invece a rinvenire elementi di conforto
alla tesi affacciata dalla difesa di Riva, secondo cui la fattispecie di reato in questione postulerebbe
necessariamente un atteggiamento psicologico di pervicace inerzia dell’obbligato. Non pare, infatti,
che la norma richieda indefettibilmente tale particolare intensità del dolo, ed anzi riesce
francamente difficile escludere che, laddove gli elementi obiettivi del reato siano accompagnati
dagli aspetti cognitivi e volitivi poco sopra ricordati, il reato medesimo si perfezioni pur quando
l’omissione sia rimasta isolata e circoscritta nel tempo.
f) Veramente poche battute merita, infine, per compiutezza espositiva, un ultimo aspetto: quello,
ossia, del concorso tra l’art. 437, cod. pen., e la normativa della legislazione speciale
antinfortunistica.
La questione, che in verità agita essenzialmente la dottrina, trova invece la giurisprudenza attestata
su posizioni piuttosto consolidate. “Le norme contenute nelle leggi speciali dirette alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro non hanno abrogato l’art. 437, c.p., né sono in rapporto di specialità con
la norma suddetta. Infatti, per la configurazione del delitto previsto dall’art. 437, c.p., occorre che
la rimozione od omissione di cautele abbia posto in pericolo la pubblica incolumità e che l’agente
abbia tenuto la condotta vietata nonostante la consapevolezza di tale pericolo, mentre, ai fini della
sussistenza delle contravvenzioni in materia antinfortunistica, non occorre che si sia verificata una
situazione di pericolo per la pubblica incolumità ed è sufficiente la semplice colpa. Ne consegue
20
che il delitto e le contravvenzioni in esame, presentando elementi strutturali diversi sotto l’aspetto
sia oggettivo che soggettivo, non danno luogo a conflitto di norme, ma possono concorrere tra
loro” (così Cass. pen., sez. I, P.G. in proc. Mantovani, cit., nella quale si indicano numerosi
precedenti conformi).
V’è solo da aggiungere – non avendone nemmeno fatto materia di discussione le parti – che, pur
nella diversità di opinioni affacciate in dottrina, rimane comunque minoritaria, più risalente e
sostanzialmente abbandonata dagli studiosi più recenti, la tesi di coloro che individuavano un
rapporto di specialità tra quelle norme e concludevano per l’applicabilità delle sole fattispecie
contravvenzionali speciali. Per cui si tratterebbe, in buona sostanza, di decidere se applicare solo
l’art. 437 ovvero anche le disposizioni contravvenzionali: ma, poiché nel nostro caso – come si
vedrà più avanti – il reato contravvenzionale di riferimento, quello ossia di cui al capo B) della
rubrica, è estinto, la questione risulta priva di pratica rilevanza ai fini del giudizio.
3.2. - Così delimitato il perimetro applicativo dell’art. 437, cod. pen., occorre passare all’esame
della fattispecie concreta devoluta al Tribunale.
Rispetto alla quale, volendo rimanere il più possibile aderenti all’imputazione, va anzitutto precisato
che il rischio preso in considerazione è esclusivamente quello della “dispersione… di fumi, gas,
vapori e polveri di lavorazione”, e la condotta contestata è la omessa predisposizione di
“apparecchiature” necessarie ad evitare il verificarsi di tale rischio.
Ne consegue che rimangono al di là della cognizione del giudicante alcune condotte pur emerse nel
corso del procedimento ed astrattamente riconducibili al paradigma sanzionatorio del medesimo art.
437 o, per lo meno, a quello del contiguo art. 451, stesso codice. Ci si riferisce, per esempio, alla
assenza di idonea segnaletica di avvertimento e di sicurezza nonché di idonei dispositivi di
protezione individuale, rilevata dagli ispettori dello “Spesal” in occasione del loro accesso del 13
giugno 2001 (si vedano i punti 2 e 4 del relativo verbale); ovvero al non funzionamento
dell’impianto di condizionamento d’aria installato sulla macchina caricatrice del fossile delle
batterie nn. 3-4, tale da imporre agli operai addetti, affinchè vi fosse un minimo circolo di aria, di
mantenere aperte le finestre della cabina di comando, tuttavia esponendosi in tal modo a massicce
quantità di polveri e fumi (si veda il verbale dei Carabinieri – “N.o.e.” Bari, relativo all’attività di
assistenza ai campionamenti eseguiti dal “collegio Liberti” nei giorni 15 e 16 maggio 2002; leggasi,
pure, il verbale di sommarie informazioni alla p.g. dell’operaio Marco Amati); oppure ancora alle
carenze strutturali e di dotazioni, lamentate da vari operai addetti a tali impianti: pochi estintori,
mancanza di condizionatori d’aria, illuminazione notturna assolutamente insufficiente (vds. verbali
di sommarie informazioni di Amati, Cristofaro, Ladiana, Sisto, Scialpi, D’Aprile).
Tanto premesso, le circostanze rilevanti ai fini del giudizio del Tribunale in parte qua possono
riassumersi nei termini seguenti, con la precisazione – evidentemente non insignificante – per cui si
tratta di aspetti sostanzialmente non contestati nemmeno dagli imputati.
a) Le batterie di forni a coke emettono numerose sostanze inquinanti: tra queste, le più nocive per la
salute umana sono le polveri di fossile, gli idrocarburi policiclici aromatici (i.p.a.) e il benzene.
Sin dal 1984, l’”Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (I.A.R.C.)” ha ritenuto sussistente
una evidenza sufficiente delle proprietà cancerogene per l’uomo delle esposizioni nelle industrie di
produzione del coke, classificando gli i.p.a. in parte in “classe 2/A (probabili cancerogeni per
l’uomo) ed in parte in “classe 2/B” (possibili cancerogeni per l’uomo), mentre il benzene addirittura
in “classe 1”, ovvero tra le sostanze sicuramente cancerogene per l’uomo (vds. relaz. c.t. Liberti ed
altri, pagg. 53 – 57).
21
Ma anche la legislazione italiana è giunta a conclusioni conformi, espressamente qualificando come
“agenti cancerogeni” gli “idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame e
nella pece di carbone” ed il benzene [art. 61, co. 1, lett. a), n° 3), e lett. c), in riferimento agli
allegati VIII e VIII-bis, D.L.vo n° 626 del 1994].
Sulle forme di esposizione ad i.p.a. e benzene, sulle modalità di assorbimento, sulle loro
conseguenze per la salute dell’uomo e sui relativi dati epidemiologici generali, trattandosi di
circostanze incontroverse tra le parti, è sufficiente qui far integrale e recettizio rinvio a quanto in
maniera dettagliatissima esposto dai consulenti del “collegio Liberti” nelle “Appendici” nn. 2 e 3
alla loro relazione scritta.
Del carattere estremamente concreto del rischio cui erano esposti i lavoratori addetti alle batterie nn.
3 – 6 (e non solo), a causa della situazione di grave sofferenza in cui versavano tali impianti, si
tratterà più diffusamente, invece, nel prossimo capitolo, allorchè si tratterà dei reati legati ai
fenomeni inquinanti (capi D – F della rubrica).
b) Considerando la natura delle patologie causalmente riconducibili alla esposizione a codeste
sostanze (per dirla in breve, tumori!), non v’è dubbio che esse debbano classificarsi tra le “malattie-
infortunio”, secondo la anzidetta definizione elaborata dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, che – come s’è visto – pone l’accento sulla azione lesiva di agenti esterni diversi da
quelli meccanico-fisici, quale si ravvisa, in particolare, nelle patologie di origine barica, elettrica,
radioattiva e chimica.
c) Le polveri sono emesse nel corso di tutte le fasi di lavorazione: caricamento, distillazione (a
causa dell’imperfetta tenuta della strutture dei forni), sfornamento (soprattutto) e spegnimento.
Gli i.p.a. ed il benzene, invece, si formano e si diffondono nel caso di incompleta distillazione del
coke. Quando questo accade – cosiddetto coke “verde” o “crudo” – all’atto dello sfornamento si
forma una nube densa di fumo di colore giallo-marrone, con elevata polverosità unita a vapori e gas
(tali condizioni sono ben raffigurate nelle foto nn. 12, 13 e 20 del report fotografico allegato alla
relazione di consulenza del “collegio Liberti”).
d) Le batterie nn. 3-6 non sono mai state dotate quanto meno dei seguenti dispositivi principali: 1)
canotti di collegamento delle tramogge del carro di riempimento, i quali permettono di inserire il
carbon fossile direttamente nel forno, evitando lo spargimento sul piano di carica; 2) dispositivi
meccanici di spazzamento del piano di carico e di aspirazione del materiale rimosso (operazioni
invece eseguite a mano dagli operai: vds. foto 21-25, report cit.); 3) cappe aspiranti all’atto dello
sfornamento e/o sul carro di spegnimento; 4) dispositivi di spegnimento “a secco” e non ad acqua;
5) dispositivi di monitoraggio e controllo computerizzati dei principali parametri di processo, del
regime emissivo e del conseguente livello di inquinamento, ed in particolare indicatori automatici
dell’avvenuta distillazione, sensori di allarme specifici per gli inquinanti più pericolosi (cc.dd.
“rilevatori PIDs”; si vedano, la relazione di c.t. Liberti ed altri, pagg. 24 s., 78-80; test. Liberti,
pagg. 8, 29-31, 52-54, trascr. verb. ud.; inoltre, più in generale, ad esempio, i numerosi documenti
redatti dal “Comitato tecnico misto”, acquisiti all’udienza del 27 marzo 2006);.
Si tratta, anzitutto ed indiscutibilmente, di “apparecchiature”, nel senso dianzi illustrato, se non
addirittura di “impianti”.
Inoltre, esse si presentano specificamente ed immediatamente destinate a contenere o a tenere sotto
controllo le emissioni diffuse di quegli agenti inquinanti nelle fasi di lavorazione più critiche delle
batterie. Tanto dicasi, in particolare, per le cappe aspiranti, che sono deputate ad operare nella fase
22
foriera di maggiori rischi per la salute umana (quella, ossia, dello sfornamento del coke, in cui si
liberano i.p.a. e benzene dagli incombusti) e per le quali tale destinazione antinfortunistica è
addirittura unica ed esclusiva.
E, anche a voler limitare l’attenzione alle sole cappe, va evidenziato come queste rappresentino
dispositivi a contenuto tecnologico tutt’altro che avanzato, di impiego comune e risalente, non
soltanto all’interno di analoghe realtà aziendali, ma addirittura nell’àmbito dello stesso stabilimento
“Ilva” di Taranto, ove erano presenti sulle batterie nn. 7-8 e 11 già nel 1996 (vds. relazione del dr.
Giua dell’agosto di quell’anno, dianzi citata). Anzi, si tratta di misure che erano espressamente
previste già dal D.M. 12.7.1990 (allegati 2, 6 e 7), che, al fine di contenere le emissioni diffuse
inquinanti degli impianti industriali, aveva stabilito la necessità del “convogliamento di tutte le
polveri, nei punti di introduzione, estrazione, trasferimento, carico e scarico, ad un impianto di
depolverizzazione”, come pure la “necessità di idonea tenuta o di convogliamento ad impianti di
abbattimento nelle operazioni di movimentazione o caricazione di sostanze organiche” (vds. relaz.
perizia Carbotti ed altri, pag. 142).
Si tratta, infine, di apparecchiature che, se presenti, avrebbero potuto ridurre in modo drastico ed
imponente le emissioni rivenienti da quegli impianti. E’ quanto emerge – tanto per ricordare
soltanto alcune delle molteplici ed eterogenee acquisizioni istruttorie sul punto – dalla ricordata
nota n° 753 dell’8 novembre 2000 del dr. Virtù, dalla testimonianza del prof. Giugliano (pagg. 94
s., trascr. verb. ud.), ma soprattutto da uno studio svoltosi in esecuzione di una direttiva CEE, la n°
61 del 1996 (c.d. “direttiva IPPC”, ossia “Integrated pollution prevention control”) da gruppi
tecnici internazionali, appositamente creati per fornire al Consiglio dell’Unione Europea ed agli
Stati membri dei riferimenti per la individuazione delle migliori tecnologie del settore.
Ebbene, sulla base dei dati che quest’indagine ha ricavato da una media delle rilevazioni condotte
su alcuni dei maggiori stabilimenti siderurgici europei ed ha individuato quali parametri di
riferimento ottimali, il “collegio Liberti” ha potuto stimare che le emissioni dello stabilimento di
Taranto, calcolate sulla base della quantità di acciaio prodotto, si sarebbero ridotte di vari ordini di
grandezza, ove fossero state utilizzate le migliori tecnologie disponibili: e, segnatamente, le polveri
sarebbero state inferiori all’incirca di 3-4 volte; gli i.p.a. di 2-3 volte; il benzene, addirittura, di 30-
50 volte (vds. pagg. 45-47, e Tab. 22, relaz. c.t. Liberti ed altri). E, pur dando per ammesso che si
tratti di un’elaborazione scientifica di stima, come tale non necessariamente precisa, appare
francamente innegabile che si sia in presenza di ordini di grandezza di tali dimensioni da superare
ogni inevitabile margine di approssimazione.
e) Le circostanze sin qui evidenziate sostanzialmente non sono state contestate dalle difese degli
imputati, se non per la idoneità (ed addirittura la conformità a legge) del sistema di spegnimento “a
secco” e per la attendibilità – per così dire – alla virgola dei dati dello studio da ultimo illustrato.
E’ addirittura pacifico, anzi, che i vertici tecnici ed amministrativi dell’”Ilva” fossero perfettamente
a conoscenza delle anzidette carenze strutturali, della destinazione antinfortunistica delle
apparecchiature mancanti e dei pericoli per l’incolumità dei lavoratori, derivanti da tali omissioni.
E’ sufficiente rammentare, a tal proposito, alcuni tra i tanti documenti già evocati (retro, § 2.3.). A
cominciare dal primo atto di intesa del giugno 1997, ove era lo stesso Emilio Riva a convenire
“circa l’urgente necessità e l’indispensabilità di procedere in tempi congrui alla riduzione delle
emissioni in atmosfera derivanti dal centro siderurgico di Taranto”, ed in particolare alla
“riduzione delle emissioni diffuse della cokeria”, mediante “l’utilizzo delle migliori tecnologie” e di
“sistemi per la limitazione delle emissioni derivanti dal processo di distillazione del carbon fossile
in cokeria”. Ed ancora dopo cinque anni, ovvero a maggio del 2002, in occasione del secondo
23
“protocollo di intesa” tra l’azienda e gli enti territoriali, veniva riaffermata la necessità di
“riconoscere assoluta priorità alle problematiche connesse al reparto cokeria”, al punto da
garantire una via preferenziale ai relativi interventi strutturali.
Ma, più d’ogni altro documento, eloquente risulta la nota del direttore Capogrosso del 16 febbraio
2001: con la quale questi non soltanto ribadiva la disponibilità dell’azienda a perseguire la
ricostruzione delle batterie in questione “secondo i più avanzati criteri tecnologici” (che
evidentemente, quindi, come si desume per argomento logico a contrario, non venivano ancora
osservati), ma praticamente ammetteva la mancanza di numerosi dispositivi destinati al
contenimento delle emissioni. Da tale nota, infatti, si evince che le batterie nn. 3 – 6 mancavano, tra
l’altro: 1) di un sistema di caricamento fossile; 2) di un impianto di depolverazione allo
sfornamento; 3) di porte ad elevata tenuta.
E di tanto si rinviene conferma ulteriore nel progetto preliminare di rifacimento di quelle batterie,
col quale l’azienda aveva previsto che le stesse fossero munite: di un “sistema di captazione e
depolverazione delle emissioni allo sfornamento coke” su ciascun gruppo termico; di “nuovi
pulisciporte meccanici e nuovo sistema levaporte, per assicurare la pulizia e l’idonea collocazione
delle porte sul forno dopo ogni ciclo di sfornamento”; di macchine caricatrici dotate di un “nuovo
sistema di estrazione per una distribuzione controllata del fossile nelle celle, in modo da evitare la
formazione di emissioni durante e a fine caricamento”. Tutti dispositivi di impiego comune e già
installati dalla stessa “Ilva” sulle batterie nn. 7 – 11 (vds. allegati nn. 3 e 4 alla informativa dello
“Spesal” del 13.9.2001, in fald. n° 7).
Inoltre, gli organi aziendali ben conoscevano quali fossero le sostanze prodotte da tali impianti, e
quali la natura ed il grado della loro tossicità per l’uomo. A tacer d’altro, basta soltanto ricordare, a
questo fine, quanto la stessa “Ilva” scriveva nel “documento di valutazione dei rischi”, adottato a
norma dell’art. 4 del D.L.vo n° 626, citato, ovvero: che “… nell’ambito del processo di distillazione
del carbon fossile, per la produzione del carbon coke, si effettuano lavorazioni di cui all’allegato
VIII del D.L.vo 626/94, che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella
fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone”; che, tra le “attività lavorative che comportano la
presenza di sostanze o preparati cancerogeni”, vi è la “distillazione di carbon fossile”; che, infine,
tra i “preparati cancerogeni” presenti nel ciclo di lavorazione della cokeria, in particolare perché
contenenti i.p.a., vi sono il carbon fossile, il gas cok, il catrame, l’olio di lavaggio e la pece (vds.
“DOC-008”, in particolare fogli 1, 2 e 10).
f) Dunque il management – come dicono i più moderni – dell’”Ilva” conosceva molto bene quelle
deficienze strutturali ed i rischi connessi; e, pur tuttavia, ha volontariamente omesso di dotare le
batterie nn. 3-6 di quei dispositivi. Niente e nessuno, infatti, glielo ha impedito.
Tanto è sufficiente, come s’è detto più sopra, perché possa riconoscersi il dolo nella condotta degli
agenti responsabili (sulla individuazione dei quali ci si intratterrà nel prossimo paragrafo).
Le difese hanno contestato l’esistenza di tale elemento psicologico, valorizzando anche la
dimensione dell’impegno economico sostenuto dall’”Ilva” negli anni dal 1995 al 2001 per
ammodernare le altre batterie del reparto cokeria, nonché di quello necessario per il rifacimento
delle nn. 3-6, stimato da Capogrosso, in quella nota del 16 febbraio 2001, in 150 miliardi di lire.
Parrebbe di capire, dunque, che la difesa abbia inteso evocare una sorta di inesigibilità del
comportamento oggetto di contestazione.
Un simile argomentare, però, presta il fianco a più d’un’obiezione.
24
Su di un piano tipicamente dogmatico, è sufficiente ricordare come la teoria della inesigibilità,
sorta in Germania ed accolta con misere fortune altrove, con l’obiettivo di cercare un comune
denominatore tra le diverse scusanti codificate ed un parametro di riferimento per l’enucleazione di
quelle non codificate, si presenta priva di pregio.
E’ stato acutamente osservato, dalla nostra migliore dottrina, come, a voler individuare la
inesigibilità quale causa generale ed ulteriore di esclusione della colpevolezza (al di là, ossia, delle
ipotesi codificate), o significa dire una verità ovvia, perché ricavabile dalle norme che disciplinano
la colpevolezza (il comportamento prudente, diligente etc. dev’essere, evidentemente, anzitutto
possibile); oppure si finisce per attingere la scusa da fonti materiali del diritto, con grave nocumento
alla certezza di questo ed al principio di legalità.
Inoltre, il vizio insuperabile della teoria in esame è rappresentato dalla impossibilità di individuare
un soddisfacente parametro di riferimento per la esigibilità di un dato comportamento. Se, infatti, si
guardasse allo stesso agente nella situazione concreta in cui s’è trovato, vi sarebbe il rischio di finire
per scusare ogni azione criminosa; se, invece, il modello comportamentale lo si volesse individuare
nell’”uomo medio”, si finirebbe per navigare nella massima incertezza, trattandosi all’evidenza di
un parametro vago ed evanescente.
Ma, superando a piè pari queste dispute teoriche, che qui possono essere soltanto accennate, v’è da
dire che, nell’ipotesi oggetto di giudizio, non ricorrerebbero nemmeno gli estremi di tale
inesigibilità.
S’è già accennato dianzi – in questo stesso paragrafo, al punto 3.1.e) – di come siano ritenute
irrilevanti, per giurisprudenza unanime, le eventuali motivazioni economiche od organizzative
dell’impresa, che abbiano indotto il datore di lavoro ad omettere la predisposizione delle necessarie
cautele. E, del resto, nel conflitto tra due beni di rango costituzionale, quali l’iniziativa economica
privata e ed il diritto alla salute, non vi può esser dubbio sulla prevalenza del secondo rispetto alla
prima, la quale peraltro – come si ricorderà – “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (art. 41, cpv., Cost.).
Né debbono trarre in inganno, e condurre a conclusioni differenti, l’inciso “sempre che
l’applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi”, contenuto nella definizione di “migliore
tecnologia disponibile” adottata dall’art. 2, n° 7, del D.P.R. n° 203/1988, ovvero quello, senza
dubbio più mite e sfumato, elaborato dal legislatore del recente Testo Unico in materia ambientale,
secondo cui debbono intendersi come “disponibili” le “migliori tecniche”, “purchè il gestore possa
avervi accesso a condizioni ragionevoli” [art. 268, lett. aa), n° 2), D.L.vo 3.4.2006, n° 152]. Non va
dimenticato, infatti, che si tratta di norme in materia di contrasto ai fenomeni di inquinamento, le
quali, pertanto, a differenza della normativa antinfortunistica, proteggono il bene salute soltanto di
riflesso ed indirettamente.
Nel caso specifico, comunque, non vi sarebbe neppure spazio per simili obiezioni. Infatti, pur
dovendo darsi atto del consistente impegno di spesa necessario per dotare le batterie nn. 3-6 di quei
dispositivi, non va dimenticato che, stando al bilancio di esercizio relativo all’anno 2000, il
“Gruppo Riva” (del quale l’”ILVA s.p.a.” rappresenta la società di gran lunga più importante, e che
ha nello stabilimento di Taranto il suo insediamento aziendale più grande, pari a 7-8 volte il
secondo: vds. test. Talpone, pagg. 5 s., trascr. verb. ud.) ha realizzato in quell’anno un fatturato
consolidato di 4.947 ml./€, con un incremento del 21% rispetto all’anno precedente, ed un utile
netto di 286,5 ml./€ (+ 24,6% rispetto all’anno precedente), che gli ha consentito di compiere
investimenti per 595 ml./€ e, in particolare, di acquistare la società francese “SAM” per 126 ml./€
25
(tali notizie si leggono nella relazione del “collegio Liberti” alla pag. 26 e non sono state contestate
dalle difese degli imputati).
Si tratta, evidentemente, di un dato parziale, che tuttavia viene qui evocato soltanto quale indice
esemplificativo del volume d’affari dell’”Ilva” e delle sue capacità economiche, e che consente di
affermare con tutta tranquillità come tale società disponesse di risorse finanziarie ampiamente
sufficienti per provvedere ad installare le cappe e gli altri dispositivi di sicurezza sulle batterie di
forni in questione, ma abbia preferito dirottare quelle provviste su altri investimenti ed acquisizioni
aziendali, verosimilmente più redditizi.
Ma, piaccia o meno, per la nostra Costituzione, e vieppiù per la legge penale, la salute dei lavoratori
viene prima del profitto dell’azienda e va tutelata anche a discapito di questo.
4. – segue: L’individuazione dei soggetti responsabili.
Fino ad ora si è parlato, quasi impersonalmente, dell’”Ilva”, dei suoi obblighi e delle sue
inadempienze. Ovviamente, però, è necessario individuare le singole persone che, in funzione della
loro collocazione nell’organigramma aziendale, avevano l’obbligo di predisporre i descritti
apparecchi antinfortunistici e, invece, hanno consapevolmente ed intenzionalmente omesso di farlo.
E’ del pari evidente, inoltre, che, perché si possa parlare di una omissione colpevole, è necessario
anzitutto che il soggetto avesse il potere, giuridico e materiale, di compiere l’attività richiesta.
Orbene, l’aspetto qualificante, ai fini della individuazione dei responsabili, risiede nel fatto che la
collocazione di quelle apparecchiature antinfortunistiche sulle batterie nn. 3-6, non potendo essere
disgiunta da un più ampio programma di ristrutturazione di quegli impianti (“revamping” o
“refreshing” che fosse), postulava l’impiego di notevoli risorse finanziarie e, ad un tempo, il
riassetto della organizzazione produttiva dell’azienda: ond’è che essa andava necessariamente
inserita all’interno del più generale piano di investimenti della società.
Se ne deve logicamente dedurre, allora, che la relativa deliberazione fosse prerogativa esclusiva dei
massimi vertici amministrativi e tecnici di quella: sui quali, pertanto, va fatta gravare la
responsabilità per la mancata adozione di essa.
Peraltro, le ricadute economiche di quegli interventi escludono l’operatività delle deleghe di
funzioni all’interno dell’organigramma aziendale. Come la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ripetutamente rammenta, infatti, uno dei requisiti essenziali perché la responsabilità
penale possa esser fatta ricadere sul preposto è quello della sua autonomia tecnica, gestionale, ma
anche finanziaria, quanto meno in misura funzionale all’assolvimento degli obblighi trasferitigli dal
datore di lavoro.
Senza contare che, costituendo la delega una causa di esonero da responsabilità, l’onere di offrire la
prova dei suoi presupposti operativi spetta all’imputato che la rivendichi (così, tra moltissime, già
Cass. pen., sez. IV, 16.1.1990, n° 444; idem, 23.3.1998, n° 3602, che ha aggiunto come tale prova
debba essere “rigorosa”). E nessuno degli imputati, nel corso del processo, ha adempiuto a tanto.
4.1. - Sulla base di tale considerazione di fondo, il principale colpevole è Emilio Riva.
Questi è, ed era all’epoca, il presidente del consiglio di amministrazione dell’”Ilva s.p.a”.
26
In base allo statuto della società, adottato in data 3 luglio 2000, il c.d.a. poteva nominare
amministratori delegati, ma non poteva delegare, tra altre attività, la “approvazione di budget
(comprensivo del piano di investimenti) e relativo programma aziendale, e loro eventuali modifiche
sostanziali” (art. 23, co. 1 e co. 2, lett. e). Peraltro, disposizione identica era stata adottata dallo
stesso c.d.a. nella riunione del 18.10.1999 e ribadita in quella del 24.7.2000.
In tali riunioni era stato altresì stabilito, e quindi ribadito, “di riservare al Presidente del Consiglio
di Amministrazione, escludendoli dalla competenza del Vice Presidente e Consigliere Delegato,
nonché dei Consiglieri Delegati, … tutti gli atti, anche di controllo, relativi alla… sicurezza sul
lavoro, all’ecologia ed alla tutela ambientale”.
Peraltro, ma, a fronte di tali dati formali, la circostanza si appalesa finanche superflua, Emilio Riva
ha personalmente siglato parte dei numerosi “atti di intesa” già ricordati, e soprattutto il primo tra
quelli.
Egli, dunque, in quanto presidente del c.d.a. e da quest’ultimo organo delegato alle funzioni in
materia – per quel che qui interessa – di sicurezza sul lavoro, era la voce più autorevole per decidere
quando, come e quanto si dovesse investire in questo settore.
Stupisce, piuttosto, considerando i descritti poteri in materia di budget comunque spettanti al c.d.a.,
la scelta della Procura della Repubblica di non elevare l’imputazione in argomento anche nei
confronti dell’amministratore delegato Claudio Riva. I cui effettivi poteri decisionali nella materia
trovano un pregnante riscontro, per esempio, nella circostanza per cui egli abbia sottoscritto, quale
unico rappresentante per l’azienda, vari “atti di intesa”, ed in particolare quello del 22 maggio 2002,
esclusivamente dedicato alla questione delle batterie nn. 3-6.
4.2. - Un giudizio di colpevolezza va pure formulato nei confronti del direttore di stabilimento Luigi
Capogrosso.
Con la convenzione stipulata tra questi ed Emilio Riva nel gennaio del 1996, mediante la quale egli
è stato nominato direttore dello stabilimento di Taranto, gli sono stati attribuiti “tutti gli incarichi e i
poteri inerenti la gestione ed organizzazione dell’attività dello Stabilimento, favorendo il migliore
utilizzo e sviluppo delle risorse messe a sua disposizione e ciò in autonomia decisionale e di spesa,
nel rispetto degli ambiti economici determinati su sua indicazione in sede di budget annuale”.
In particolare, gli è stato affidato il compito di “dirigere e condurre tutta la complessa attività
assegnata all’imprenditore in materia di sicurezza, di prevenzione e di igiene del lavoro, nonché di
tutela dell’ambiente naturale, in relazione a disposizioni di legge, a norme di comportamento
impartite dalla pubblica competente Autorità o suggerite dall’esperienza tecnica specifica e, in
generale, da ogni altra regola di prudenza o diligenza che deve essere applicata nell’esecuzione del
lavoro al fine di eliminare ogni possibile rischio e prevenire le conseguenze di danno alle persone e
alle cose”.
E, nell’esecuzione di tale compito, egli è stato altresì gravato: a) di “vigilare sulla dotazione al
personale dipendente… dei mezzi e strumenti antinfortunistici e di tutela della salute sulla base di
quanto prescritto dalla normativa, … nonché attuare le disposizioni in materia di sicurezza, di
igiene del lavoro e di tutela dell’ambiente naturale, agendo in piena autonomia all’interno delle
somme destinate nel budget”; b) di “emanare disposizioni idonee ad assicurare l’osservanza della
normativa vigente e delle regole di prudenza” nelle medesime materie.
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007
Sentenza ilva-2007

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Scioglimento c.c. isola tributi tricoli posta relazione da pag 51 a pag 56 ...
Scioglimento c.c.  isola tributi tricoli posta relazione  da pag 51 a pag 56 ...Scioglimento c.c.  isola tributi tricoli posta relazione  da pag 51 a pag 56 ...
Scioglimento c.c. isola tributi tricoli posta relazione da pag 51 a pag 56 ...Pino Ciampolillo
 
Copia di convenzione piano-aria-sicilia-2007-al-capitolo-7-alla-pag-220-conv...
Copia di convenzione  piano-aria-sicilia-2007-al-capitolo-7-alla-pag-220-conv...Copia di convenzione  piano-aria-sicilia-2007-al-capitolo-7-alla-pag-220-conv...
Copia di convenzione piano-aria-sicilia-2007-al-capitolo-7-alla-pag-220-conv...Pino Ciampolillo
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria    ferrara Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria    ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria ferrara Pino Ciampolillo
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria    ferrara Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria    ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria ferrara Pino Ciampolillo
 
Anza dottore salvatore anza' condannato a 18 mesi
Anza dottore salvatore anza' condannato a 18 mesiAnza dottore salvatore anza' condannato a 18 mesi
Anza dottore salvatore anza' condannato a 18 mesiPino Ciampolillo
 
Italcementi allegato 3 osservazioni a.i.a. zuccarello 9 giugno 2011 tavolo te...
Italcementi allegato 3 osservazioni a.i.a. zuccarello 9 giugno 2011 tavolo te...Italcementi allegato 3 osservazioni a.i.a. zuccarello 9 giugno 2011 tavolo te...
Italcementi allegato 3 osservazioni a.i.a. zuccarello 9 giugno 2011 tavolo te...Pino Ciampolillo
 
Cannova gianfranco ascesa e declino dellantimafia degli affari che non si pos...
Cannova gianfranco ascesa e declino dellantimafia degli affari che non si pos...Cannova gianfranco ascesa e declino dellantimafia degli affari che non si pos...
Cannova gianfranco ascesa e declino dellantimafia degli affari che non si pos...Pino Ciampolillo
 
FASCICOLO FONTI DEL COPIATO DEL PIANO ARIA REGIONE SICILIA TUTELA QUALITA ARI...
FASCICOLO FONTI DEL COPIATO DEL PIANO ARIA REGIONE SICILIA TUTELA QUALITA ARI...FASCICOLO FONTI DEL COPIATO DEL PIANO ARIA REGIONE SICILIA TUTELA QUALITA ARI...
FASCICOLO FONTI DEL COPIATO DEL PIANO ARIA REGIONE SICILIA TUTELA QUALITA ARI...Pino Ciampolillo
 
PIANO ARIA REGIONE SIILIA CAPITOLO 1 DA PAG 9 A 29 COPIATO DAL PIANO VENETO D...
PIANO ARIA REGIONE SIILIA CAPITOLO 1 DA PAG 9 A 29 COPIATO DAL PIANO VENETO D...PIANO ARIA REGIONE SIILIA CAPITOLO 1 DA PAG 9 A 29 COPIATO DAL PIANO VENETO D...
PIANO ARIA REGIONE SIILIA CAPITOLO 1 DA PAG 9 A 29 COPIATO DAL PIANO VENETO D...Pino Ciampolillo
 
Scioglimento c.c. isola scioglimento consiglio comunale isola porto isola bil...
Scioglimento c.c. isola scioglimento consiglio comunale isola porto isola bil...Scioglimento c.c. isola scioglimento consiglio comunale isola porto isola bil...
Scioglimento c.c. isola scioglimento consiglio comunale isola porto isola bil...Pino Ciampolillo
 
Isola delle femmine omicidio enea vincenzo intimidazione contro il blogger di...
Isola delle femmine omicidio enea vincenzo intimidazione contro il blogger di...Isola delle femmine omicidio enea vincenzo intimidazione contro il blogger di...
Isola delle femmine omicidio enea vincenzo intimidazione contro il blogger di...Pino Ciampolillo
 
ITALCEMENTI DECRETO AIA 693 18 LUGLIO 20008 ING TOLOMEO PIETRO SANSONE VINCEN...
ITALCEMENTI DECRETO AIA 693 18 LUGLIO 20008 ING TOLOMEO PIETRO SANSONE VINCEN...ITALCEMENTI DECRETO AIA 693 18 LUGLIO 20008 ING TOLOMEO PIETRO SANSONE VINCEN...
ITALCEMENTI DECRETO AIA 693 18 LUGLIO 20008 ING TOLOMEO PIETRO SANSONE VINCEN...Pino Ciampolillo
 
BRUNO FRANCESCO 2015 19 FEBBRAIO CORTE ASSISE APPELLO PA CONFERMA SENTENZA 6 ...
BRUNO FRANCESCO 2015 19 FEBBRAIO CORTE ASSISE APPELLO PA CONFERMA SENTENZA 6 ...BRUNO FRANCESCO 2015 19 FEBBRAIO CORTE ASSISE APPELLO PA CONFERMA SENTENZA 6 ...
BRUNO FRANCESCO 2015 19 FEBBRAIO CORTE ASSISE APPELLO PA CONFERMA SENTENZA 6 ...Pino Ciampolillo
 
SCIOGLIMENTO C C PER INFILTRAZIONI MAFIOSE NOMINA COMMISSIONE STRAORDINARIA G...
SCIOGLIMENTO C C PER INFILTRAZIONI MAFIOSE NOMINA COMMISSIONE STRAORDINARIA G...SCIOGLIMENTO C C PER INFILTRAZIONI MAFIOSE NOMINA COMMISSIONE STRAORDINARIA G...
SCIOGLIMENTO C C PER INFILTRAZIONI MAFIOSE NOMINA COMMISSIONE STRAORDINARIA G...Pino Ciampolillo
 
Bruno pentiti frazese pulizzi spataro velardi pag 23 29 142 157 custodia caut...
Bruno pentiti frazese pulizzi spataro velardi pag 23 29 142 157 custodia caut...Bruno pentiti frazese pulizzi spataro velardi pag 23 29 142 157 custodia caut...
Bruno pentiti frazese pulizzi spataro velardi pag 23 29 142 157 custodia caut...Pino Ciampolillo
 
L italcementi ricorso al tar provincia 5355 2012 pagina 4 egale novembre 2012
L italcementi ricorso al tar provincia 5355 2012 pagina 4 egale novembre 2012L italcementi ricorso al tar provincia 5355 2012 pagina 4 egale novembre 2012
L italcementi ricorso al tar provincia 5355 2012 pagina 4 egale novembre 2012Pino Ciampolillo
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria    ferrara Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria    ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria ferrara Pino Ciampolillo
 
EUROPA 2014 GUIDA ALLE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO 2014 2020
EUROPA 2014 GUIDA ALLE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO 2014 2020EUROPA 2014 GUIDA ALLE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO 2014 2020
EUROPA 2014 GUIDA ALLE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO 2014 2020Pino Ciampolillo
 

Destaque (18)

Scioglimento c.c. isola tributi tricoli posta relazione da pag 51 a pag 56 ...
Scioglimento c.c.  isola tributi tricoli posta relazione  da pag 51 a pag 56 ...Scioglimento c.c.  isola tributi tricoli posta relazione  da pag 51 a pag 56 ...
Scioglimento c.c. isola tributi tricoli posta relazione da pag 51 a pag 56 ...
 
Copia di convenzione piano-aria-sicilia-2007-al-capitolo-7-alla-pag-220-conv...
Copia di convenzione  piano-aria-sicilia-2007-al-capitolo-7-alla-pag-220-conv...Copia di convenzione  piano-aria-sicilia-2007-al-capitolo-7-alla-pag-220-conv...
Copia di convenzione piano-aria-sicilia-2007-al-capitolo-7-alla-pag-220-conv...
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria    ferrara Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria    ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria ferrara
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria    ferrara Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria    ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria ferrara
 
Anza dottore salvatore anza' condannato a 18 mesi
Anza dottore salvatore anza' condannato a 18 mesiAnza dottore salvatore anza' condannato a 18 mesi
Anza dottore salvatore anza' condannato a 18 mesi
 
Italcementi allegato 3 osservazioni a.i.a. zuccarello 9 giugno 2011 tavolo te...
Italcementi allegato 3 osservazioni a.i.a. zuccarello 9 giugno 2011 tavolo te...Italcementi allegato 3 osservazioni a.i.a. zuccarello 9 giugno 2011 tavolo te...
Italcementi allegato 3 osservazioni a.i.a. zuccarello 9 giugno 2011 tavolo te...
 
Cannova gianfranco ascesa e declino dellantimafia degli affari che non si pos...
Cannova gianfranco ascesa e declino dellantimafia degli affari che non si pos...Cannova gianfranco ascesa e declino dellantimafia degli affari che non si pos...
Cannova gianfranco ascesa e declino dellantimafia degli affari che non si pos...
 
FASCICOLO FONTI DEL COPIATO DEL PIANO ARIA REGIONE SICILIA TUTELA QUALITA ARI...
FASCICOLO FONTI DEL COPIATO DEL PIANO ARIA REGIONE SICILIA TUTELA QUALITA ARI...FASCICOLO FONTI DEL COPIATO DEL PIANO ARIA REGIONE SICILIA TUTELA QUALITA ARI...
FASCICOLO FONTI DEL COPIATO DEL PIANO ARIA REGIONE SICILIA TUTELA QUALITA ARI...
 
PIANO ARIA REGIONE SIILIA CAPITOLO 1 DA PAG 9 A 29 COPIATO DAL PIANO VENETO D...
PIANO ARIA REGIONE SIILIA CAPITOLO 1 DA PAG 9 A 29 COPIATO DAL PIANO VENETO D...PIANO ARIA REGIONE SIILIA CAPITOLO 1 DA PAG 9 A 29 COPIATO DAL PIANO VENETO D...
PIANO ARIA REGIONE SIILIA CAPITOLO 1 DA PAG 9 A 29 COPIATO DAL PIANO VENETO D...
 
Scioglimento c.c. isola scioglimento consiglio comunale isola porto isola bil...
Scioglimento c.c. isola scioglimento consiglio comunale isola porto isola bil...Scioglimento c.c. isola scioglimento consiglio comunale isola porto isola bil...
Scioglimento c.c. isola scioglimento consiglio comunale isola porto isola bil...
 
Isola delle femmine omicidio enea vincenzo intimidazione contro il blogger di...
Isola delle femmine omicidio enea vincenzo intimidazione contro il blogger di...Isola delle femmine omicidio enea vincenzo intimidazione contro il blogger di...
Isola delle femmine omicidio enea vincenzo intimidazione contro il blogger di...
 
ITALCEMENTI DECRETO AIA 693 18 LUGLIO 20008 ING TOLOMEO PIETRO SANSONE VINCEN...
ITALCEMENTI DECRETO AIA 693 18 LUGLIO 20008 ING TOLOMEO PIETRO SANSONE VINCEN...ITALCEMENTI DECRETO AIA 693 18 LUGLIO 20008 ING TOLOMEO PIETRO SANSONE VINCEN...
ITALCEMENTI DECRETO AIA 693 18 LUGLIO 20008 ING TOLOMEO PIETRO SANSONE VINCEN...
 
BRUNO FRANCESCO 2015 19 FEBBRAIO CORTE ASSISE APPELLO PA CONFERMA SENTENZA 6 ...
BRUNO FRANCESCO 2015 19 FEBBRAIO CORTE ASSISE APPELLO PA CONFERMA SENTENZA 6 ...BRUNO FRANCESCO 2015 19 FEBBRAIO CORTE ASSISE APPELLO PA CONFERMA SENTENZA 6 ...
BRUNO FRANCESCO 2015 19 FEBBRAIO CORTE ASSISE APPELLO PA CONFERMA SENTENZA 6 ...
 
SCIOGLIMENTO C C PER INFILTRAZIONI MAFIOSE NOMINA COMMISSIONE STRAORDINARIA G...
SCIOGLIMENTO C C PER INFILTRAZIONI MAFIOSE NOMINA COMMISSIONE STRAORDINARIA G...SCIOGLIMENTO C C PER INFILTRAZIONI MAFIOSE NOMINA COMMISSIONE STRAORDINARIA G...
SCIOGLIMENTO C C PER INFILTRAZIONI MAFIOSE NOMINA COMMISSIONE STRAORDINARIA G...
 
Bruno pentiti frazese pulizzi spataro velardi pag 23 29 142 157 custodia caut...
Bruno pentiti frazese pulizzi spataro velardi pag 23 29 142 157 custodia caut...Bruno pentiti frazese pulizzi spataro velardi pag 23 29 142 157 custodia caut...
Bruno pentiti frazese pulizzi spataro velardi pag 23 29 142 157 custodia caut...
 
L italcementi ricorso al tar provincia 5355 2012 pagina 4 egale novembre 2012
L italcementi ricorso al tar provincia 5355 2012 pagina 4 egale novembre 2012L italcementi ricorso al tar provincia 5355 2012 pagina 4 egale novembre 2012
L italcementi ricorso al tar provincia 5355 2012 pagina 4 egale novembre 2012
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria    ferrara Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria    ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria ferrara
 
EUROPA 2014 GUIDA ALLE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO 2014 2020
EUROPA 2014 GUIDA ALLE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO 2014 2020EUROPA 2014 GUIDA ALLE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO 2014 2020
EUROPA 2014 GUIDA ALLE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO 2014 2020
 

Semelhante a Sentenza ilva-2007

ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...
ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...
ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...Pino Ciampolillo
 
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...Pino Ciampolillo
 
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...Pino Ciampolillo
 
ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...
ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...
ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...Pino Ciampolillo
 
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...Pino Ciampolillo
 
ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...
ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...
ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...Pino Ciampolillo
 
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...Pino Ciampolillo
 
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...Pino Ciampolillo
 
Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...
Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...
Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...Pino Ciampolillo
 
Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...
Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...
Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...Pino Ciampolillo
 
Caravello selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...
Caravello  selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...Caravello  selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...
Caravello selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...Pino Ciampolillo
 
Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...
Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...
Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...Pino Ciampolillo
 
Caravello selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...
Caravello  selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...Caravello  selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...
Caravello selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...Pino Ciampolillo
 
Caravello selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...
Caravello  selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...Caravello  selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...
Caravello selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...Pino Ciampolillo
 
Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_
Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_
Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_Pino Ciampolillo
 
Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_
Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_
Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_Pino Ciampolillo
 
Caravello selespurghi mutolo riccobono micalizzi enea da pag 65 a pag 72 e da...
Caravello selespurghi mutolo riccobono micalizzi enea da pag 65 a pag 72 e da...Caravello selespurghi mutolo riccobono micalizzi enea da pag 65 a pag 72 e da...
Caravello selespurghi mutolo riccobono micalizzi enea da pag 65 a pag 72 e da...Pino Ciampolillo
 
Caravello selespurghi mutolo riccobono micalizzi enea da pag 65 a pag 72 e da...
Caravello selespurghi mutolo riccobono micalizzi enea da pag 65 a pag 72 e da...Caravello selespurghi mutolo riccobono micalizzi enea da pag 65 a pag 72 e da...
Caravello selespurghi mutolo riccobono micalizzi enea da pag 65 a pag 72 e da...Pino Ciampolillo
 
Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_
Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_
Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_Pino Ciampolillo
 

Semelhante a Sentenza ilva-2007 (20)

Cassazione mastella
Cassazione mastellaCassazione mastella
Cassazione mastella
 
ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...
ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...
ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...
 
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
 
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
 
ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...
ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...
ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...
 
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
 
ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...
ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...
ENEA 1982 BRUNO MUTOLO LO PICCOLO MICALIZZI RICCOBONO ONORATO D AGOSTINO BADA...
 
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
 
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
Enea 1982 bruno mutolo lo piccolo micalizzi riccobono onorato d agostino bada...
 
Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...
Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...
Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...
 
Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...
Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...
Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...
 
Caravello selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...
Caravello  selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...Caravello  selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...
Caravello selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...
 
Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...
Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...
Caravello villa pantelleria mutolo riccobono onorato micalizzi enea pag 463 a...
 
Caravello selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...
Caravello  selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...Caravello  selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...
Caravello selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...
 
Caravello selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...
Caravello  selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...Caravello  selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...
Caravello selespurghi mutolo micalizzi onorato riccobono enea da pag 463 a p...
 
Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_
Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_
Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_
 
Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_
Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_
Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_
 
Caravello selespurghi mutolo riccobono micalizzi enea da pag 65 a pag 72 e da...
Caravello selespurghi mutolo riccobono micalizzi enea da pag 65 a pag 72 e da...Caravello selespurghi mutolo riccobono micalizzi enea da pag 65 a pag 72 e da...
Caravello selespurghi mutolo riccobono micalizzi enea da pag 65 a pag 72 e da...
 
Caravello selespurghi mutolo riccobono micalizzi enea da pag 65 a pag 72 e da...
Caravello selespurghi mutolo riccobono micalizzi enea da pag 65 a pag 72 e da...Caravello selespurghi mutolo riccobono micalizzi enea da pag 65 a pag 72 e da...
Caravello selespurghi mutolo riccobono micalizzi enea da pag 65 a pag 72 e da...
 
Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_
Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_
Caravello micalizzi mutolo riccobono enea contrada sentenza ii_appello__2_
 

Sentenza ilva-2007

  • 1. 1 Trib. monocratico Taranto, sent. n° 408 del 20.4.2007 Est. Martino Rosati Impp. Riva Emilio ed altri Tra gli argomenti trattati: art. 437, c.p.; art. 674, c.p., anche in rapporto con le leggi speciali anti- inquinamento; costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste dopo il T.U. n° 152/06. MOTIVI DELLA DECISIONE SOMMARIO Capitolo I – IL PROCESSO 1. – Le fasi principali. 2. – L’istruttoria dibattimentale. 3. – Conclusioni delle parti. 4. – Ordinanze istruttorie e “sul processo”: rinvio. Capitolo II – I FATTI RIGUARDANTI LE COKERIE (capi A, B e C dell’imputazione) 1. – Premessa. 2. – La vicenda storica delle cokerie. 3. – L’omessa predisposizione di cautele contro gli infortuni sul lavoro (capo A dell’imputazione). 4. – segue: L’individuazione dei soggetti responsabili. 5. – Le contravvenzioni di cui al D.P.R. n° 303 del 1956 (capo B). 6. – L’inosservanza dell’ordinanza del Sindaco di Taranto n° 244 del 22 maggio 2001 (capo C). capitolo III – I REATI IN MATERIA DI INQUINAMENTO DA PARTE DELL’“ILVA” (capi D, E e F dell’imputazione). 1. – Premessa. 2. – La contravvenzione di cui all’art. 25, co. 3 e 4, D.P.R. 24 maggio 1988, n° 203 (capo E). 3. – La contravvenzione di cui all’art. 674, cod. pen. (capo D). 4. – Il danneggiamento di arredi urbani ed edifici pubblici (capo F). Capitolo IV – I REATI CONTESTATI AI DIRIGENTI “AGIP” (capi G, H ed I dell’imputazione).
  • 2. 2 1. – La violazione dell’art. 25, D.P.R. n° 203/1988 ed il danneggiamento (capi H ed I). 2. – La contravvenzione prevista dall’art. 674, cod. pen. (capo G) capitolo V – TRATTAMENTO SANZIONATORIO E STATUIZIONI CIVILI. 1. – Le sanzioni penali principali ed accessorie. 2. – Le statuizioni civili. capitolo I – IL PROCESSO 1. – Le fasi principali. Il processo si è svolto nelle forme del rito ordinario. Gli imputati sono stati deferiti all’intestato Tribunale monocratico con decreto emesso dal G.u.p. in sede il 12 maggio 2005. Già in fase di udienza preliminare si era costituita la parte civile “U.I.L. Provinciale” di Taranto, in persona del suo segretario e legale rappresentante pro tempore Francesco Sorrentino. Degli imputati, è comparso in giudizio il solo Elefante; tutti gli altri sono rimasti contumaci. Alla prima udienza, tenutasi il 7 dicembre 2005, si è costituita la parte civile “Legambiente Puglia”, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore Francesco Tarantini. Trattandosi di udienza di mero smistamento ad altro ruolo, il giudice ha rinviato facendo salve tutte le facoltà delle parti. All’udienza del 9 gennaio 2006, i difensori degli imputati hanno eccepito la nullità del decreto che ha disposto il giudizio, per violazione dell’art. 429, co. 1, lett. a) e c), co. 2 e co. 4, c.p.p., ed hanno chiesto la esclusione di entrambe le parti civili dal processo, per difetto di legittimazione attiva; la difesa di Emilio Riva ha eccepito altresì la nullità della notifica del medesimo decreto al proprio assistito, perché eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto ed a mani di persona diversa dal destinatario. Il giudice, con ordinanza scritta, letta in udienza ed allegata al relativo verbale, ha respinto le eccezioni di nullità ed ha disposto la rinnovazione della predetta notifica all’imputato Emilio Riva, riservandosi di decidere sulle questioni riguardanti parti civili all’esito della compiuta costituzione degli imputati. Alla successiva udienza, tenutasi il 6 marzo 2006, ritualmente instaurato il contraddittorio anche con l’imputato Emilio Riva, il giudice, sciogliendo la precedente riserva, ha respinto la richiesta di esclusione delle parti civili, con ordinanza scritta, letta in udienza ed allegata al verbale. Quindi la difesa degli imputati interessati ha chiesto la sospensione del processo, a norma dell’art. 23, D.L.vo n° 758/1994, in relazione alla contravvenzione contestata al capo B) dell’imputazione. Il giudice ha respinto tale richiesta, con ordinanza trascritta a verbale. Dopo di che, è stato dichiarato aperto il dibattimento e le parti hanno formulato le rispettive richieste istruttorie, ammesse dal giudice, in quanto conformi al disposto dell’art. 190, c.p.p..
  • 3. 3 L’attività istruttoria si è articolata in tredici udienze, a partire da quella dal 13 marzo e sino a quella del 20 novembre 2006, attraverso l’assunzione delle prove orali e documentali meglio indicate nei paragrafi seguenti, portate in giudizio da tutte le parti processuali. Il processo è stato sospeso all’udienza del 10 luglio 2006 ed a quella successiva del 18 settembre 2006, per l’adesione dei difensori ad altrettante astensioni di categoria. In relazione alla stabilita durata di queste, è stata disposta la sospensione del decorso dei termini di prescrizione dei reati – a norma dell’art. 159, co. 1, n° 3, c.p. – per il periodo, rispettivamente, di due mesi ed otto giorni e di 21 giorni. All’udienza del 16 ottobre 2006, il P.M. ha contestato agli imputati Emilio Riva e Capogrosso la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. La contestazione è stata inserita a verbale e quest’ultimo, ai sensi dell’art. 520, c.p.p., è stato notificato agli imputati, in quanto contumaci. All’udienza del 20 novembre 2006, è stata dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale e si è proceduto alla indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione, a norma dell’art. 511, co. 4, c.p.p.. La discussione ha avuto inizio alla successiva udienza del 18 dicembre 2006, allorchè hanno rassegnato ed illustrato le rispettive conclusioni i rappresentanti del Pubblico Ministero, i difensori delle parti civili e l’avv. Panagia (che ha altresì depositato memoria scritta con allegati) per l’imputato Elefante. All’udienza dell’8 gennaio 2007, hanno discusso gli avv. Raffaelli ed Albanese per gli imputati Capogrosso e Pensa, nonché gli avv. Maggi e Chiatante (con memoria scritta ed allegati) per gli imputati Moroni ed Elefante. A mente del combinato disposto degli artt. 507 e 523, c0. 6, c.p.p., il giudice ha acquisito due precedenti sentenze irrevocabili emesse nei confronti degli imputati Emilio Riva e Capogrosso, ai fini previsti dall’art. 236, c.p.p.. All’udienza del 15 gennaio seguente, ha concluso la discussione l’avv. Mattesi per entrambi i Riva. La difesa della parte civile “U.I.L.” ha depositato memoria scritta. All’odierna udienza, sono state allegate a verbale due memorie scritte depositate nelle more in cancelleria da ciascuno dei difensori delle due parti civili. Hanno replicato gli stessi difensori nonché l’avv. Mattesi. Indi la causa è stata decisa, con dispositivo letto in udienza e motivazione riservata, a norma dell’art. 544, co. 3, c.p.p.. 2. – L’istruttoria dibattimentale. Gli elementi di prova raccolti in dibattimento, su richiesta delle parti ovvero per iniziativa officiosa del giudice, possono sintetizzarsi nei termini che seguono, quasi a guisa di indice, sulla base delle varie udienze in cui sono stati acquisiti, distinguendo tra prove orali e documentali. Va sin d’ora precisato, tuttavia, che eventuali elementi ulteriori, essenzialmente di carattere documentale, qualora rilevanti ai fini della decisione, saranno compiutamente indicati in parte motiva, laddove si tratterà delle circostanze e delle questioni cui gli stessi si riferiscono. 2.1. - Su richiesta del Pubblico Ministero hanno reso testimonianza od esame le seguenti persone, alle udienze e sui temi per ciascuno sommariamente indicati:
  • 4. 4  ud. 13.3.2006: dr.ssa Rossana DI BELLO e dr. Gianni FLORIDO, rispettivamente Sindaco di Taranto e Presidente della Provincia di Taranto, entrambi sulle tematiche generali dell’inquinamento ambientale dell’area tarantina nonché sulle iniziative intraprese e le attività compiute in materia da ciascuno di essi nelle rispettive qualità istituzionali; Aldo PUGLIESE e Francesco SORRENTINO, segretari, rispettivamente, della “U.I.L. Regionale Puglia” e della “U.I.L. Provinciale” di Taranto, sulle medesime tematiche generali e, più specificamente, sui rapporti tra i loro sindacati e le aziende rappresentate dagli imputati nonché sull’attività del sindacato in materia ambientale e di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all’insalubrità degli ambienti di lavoro;  ud. 20.3.2006: Luciano MINEO, vice-presidente del Consiglio della Regione Puglia e già vice-presidente della Commissione Ambiente del medesimo Consiglio; Carmine DE GREGORIO, già consigliere comunale di Taranto e vice-presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto; Walter SCOTTI, già segretario provinciale del partito dei “Verdi”: tutti sulle tematiche generali dell’inquinamento ambientale dell’area tarantina nonché sulle iniziative intraprese e le attività compiute in materia da ciascuno di essi nelle rispettive qualità; Anselmo BRIGANTI, residente nel quartiere cittadino denominato “Tamburi”, sui fenomeni di inquinamento nell’ambito del quartiere;  ud. 27.3.2006: Francesco FERULLI, componente dell’associazione ambientalista denominata “Galesus” ed operante nel quartiere “Tamburi”, sui fenomeni di inquinamento nell’ambito del quartiere medesimo; ing. Michele MIRELLI, già funzionario dirigente della “Direzione ambiente e qualità della vita” del Comune di Taranto, sui rapporti tra quest’ultimo e le aziende operanti nell’area industriale, nonchè sulle iniziative e le attività intraprese da codesto ente territoriale in materia ambientale e, in particolare, sulla campagna di monitoraggio dell’aria dallo stesso eseguita; ing. Guido COLAVINI, già dirigente “Ilva” e consulente del Comune di Taranto per la materia ambientale, sulle medesime circostanze del teste Mirelli; isp. Michele TRIA, funzionario tecnico del “Dipartimento di prevenzione, igiene e sanità pubblica” della A.s.l., sull’attività eseguita al fine di verificare l’ottemperanza o meno, da parte dell’”Ilva”, dell’ordinanza del Sindaco di Taranto del 22.5.2001, di cui al capo C) della rubrica; dr. Alessandro MARESCOTTI, responsabile della rete informativa telematica “Peace link”, sull’attività svolta da tale organismo in merito alle condizioni di lavoro nel reparto cokerie dell’”Ilva”; m.llo Antonio MORCIANO, all’epoca comandante del “N.o.e.” dei Carabinieri di Bari, sulle indagini svolte in ordine alle cariche ricoperte dagli imputati;  ud. 10.4.2006: m.llo Giampiero MASTROMARINO, anch’egli in servizio presso il “N.o.e.” dei Carabinieri di Bari, sulla stessa posizione del suo collega Morciano nonché sulla situazione dei luoghi riscontrata presso il reparto cokerie dell’”Ilva”; Danilo CROCCO, Giuseppe GENTILE, Domenico GUARINO e Paolo GULINO, tutti consiglieri della Circoscrizione comunale “Tamburi” ed abitanti tutt’ora, o comunque in precedenza, in quel quartiere, sui fenomeni di inquinamento avvertiti dai residenti; sull’accordo delle parti ed in luogo delle rispettive testimonianze, sono stati acquisiti i verbali di sommarie informazioni rese agli inquirenti durante le indagini preliminari da Salvatore DI PASQUALE e Gaetano BLE’, anch’essi già consiglieri di quella circoscrizione, sempre sulle medesime circostanze;  ud. 15.5.2006: dr. Roberto GIUA, chimico già in servizio presso lo “Spesal” della locale A.s.l., sulle condizioni strutturali del reparto cokerie dell’”Ilva” e sui risultati di un’indagine relativa a tali impianti, da lui svolta nel 1996; isp. Bruno GIORDANO, in servizio presso la A.s.l., sulle indagini svolte in relazione in merito alle condizioni strutturali del reparto cokerie dell’”Ilva”, con particolare riguardo ai fatti di cui al capo B) dell’imputazione; Andrea LORUSSO, attuale presidente della circoscrizione “Tamburi”, sulle iniziative intraprese in tale sua qualità in materia ambientale;  ud. 22.5.2006: Marco AMATI, Francesco SECONDO, Pietro VENTRUTI, Vito MARINARO, Fedele CRISTOFARO, Gaetano LADIANA, Michele SISTO, Ciro
  • 5. 5 PIERGIANNI, Franco SPATARO, Giuseppe SCIALPI, Giovanni BRAMANTE, Bonaventura D’APRILE e Mario VIPERA: tutti già operai presso il reparto cokerie dell’”Ilva” (tranne l’ultimo, tutt’ora costì occupato), sulle condizioni strutturali e di lavoro; sull’accordo delle parti e ad integrazione delle testimonianze di costoro, sono stati acquisiti anche i verbali delle sommarie informazioni dagli stessi rese agli inquirenti durante le indagini preliminari; ed altrettanto è avvenuto per altri due operai, Pietro SCORRANO e Giorgio FIORE, in luogo delle rispettive testimonianze;  ud. 29.5.2006: dr. Michele CONVERSANO, dirigente del “Dipartimento di prevenzione” della A.s.l. di Taranto; dr. Ermanno CORBO, primario del reparto di pneumologia della A.s.l. TA-1; dr. Onofrio LATTARULO, dirigente dell’ “A.r.p.a.” Puglia: tutti consulenti tecnici nominati dal P.M. nel corso dell’attività di perizia disposta dal G.i.p. con le forme dell’incidente probatorio, sull’attività tecnica da ciascuno svolta;  ud. 12.6.2006: ing. Giovanni CARBOTTI e dr.ssa Maria SPARTERA, sull’attività e sui risultati della perizia collegiale disposta dal G.i.p. durante le indagini con le forme dell’incidente probatorio, in relazione ai fatti di cui ai capi D) – F) dell’imputazione;  ud. 19.6.2006: prof. Lorenzo LIBERTI, prof. Giorgio ASSENNATO, prof. Michele GIUGLIANO, prof. Vincenzo CAPRIO: sull’attività ed i risultati della consulenza tecnica da loro eseguita su incarico del P.M., nelle forme di cui all’art. 360, c.p.p., riguardo alle condizioni strutturali, la gestione e le ricadute sull’ambiente e sulla salute dei lavoratori delle cokerie di cui al capo A) dell’imputazione; ing. Candido MORAMARCO, consulente tecnico nominato dal P.M., per indicare le modalità tecniche più opportune per dare esecuzione al sequestro preventivo disposto dal G.i.p. durante le indagini;  ud. 3.7.2006: dr. Giovanni ZIEMACKI, dr. Giuseppe VIVIANO e prof. Michele QUARTO: ulteriori componenti del collegio peritale nominato dal G.i.p., unitamente ai predetti Carbotti e Spartera. 2.2. – Su richiesta delle difese degli imputati rispettivamente interessate, invece, hanno reso testimonianza od esame le seguenti persone, alle udienze e sui temi per ciascuno sommariamente indicati:  ud. 9.10.2006: dr. Gian Paolo TALPONE, dirigente amministrativo dell’”Ilva s.p.a.”, sulle cariche ricoperte dagli imputati Claudio ed Emilio Riva, Capogrosso e Pensa all’interno dell’organizzazione aziendale, nonchè sui poteri e le competenze loro attribuiti dallo statuto e dagli altri atti normativi interni; prof. Ivo ALLEGRINI e prof. Vito FOA’, consulenti tecnici nominati dalla difesa dei predetti imputati durante la perizia eseguita su incarico del G.i.p.; prof. Pierluigi GIACOMELLO ed ing. Lucia FRASCAROLI, consulenti tecnici della difesa degli imputati Moroni ed Elefante, a confutazione delle circostanze e delle valutazioni di ordine tecnico evidenziate dai periti del G.i.p. e sottese alle imputazioni a costoro elevate;  ud. 16.10.2006: dr.ssa Vittoria ROMEO ed ing. Gaetano DI TURSI, rispettivamente responsabile dei rapporti istituzionali per l’”Ilva s.p.a.” e funzionario tecnico della stessa addetto alle tematiche ambientali, sulle politiche e gli investimenti adottati dall’azienda nel settore ambientale; prof. Domenico LA FORGIA, ulteriore consulente tecnico della difesa dei Riva, sulle modalità operative delle cokerie e sugli investimenti nel tempo compiuti dall’”Ilva” su tali impianti; prof. Filippo CASSANO, ulteriore consulente tecnico della difesa di Moroni ed Elefante, sulle medesime circostanze degli altri suoi colleghi. 2.3. - Le principali prove documentali offerte al giudicante, invece, possono indicarsi nei termini di cui appresso, anche in questo caso facendo riferimento alle udienze nelle quali sono state prodotte o, comunque, ai verbali delle udienze in cui sono state inserite.
  • 6. 6 Ai sensi dell’art. 431, c.p.p., risultavano raccolti nel fascicolo del dibattimento, sin dalla sua formazione operata dal G.i.p., i seguenti documenti:  relazione di perizia eseguita su incarico del G.i.p. in sede di incidente probatorio (ing. Carbotti ed altri); verbali di prelievo dei campioni esaminati dai periti; verbali delle udienze tenutesi dinanzi al G.i.p. ed atti a queste relativi;  relazione dei consulenti tecnici della difesa degli imputati Riva, Capogrosso e Pensa, con i relativi allegati;  relazione di consulenza tecnica, svolta ex art. 360, c.p.p., su incarico del P.M. (prof. Liberti ed altri), riguardo alle cokerie, con relativi allegati;  relazione di consulenza tecnica per conto del P.M. (prof. Meschinelli e ing. Moramarco), sulle modalità di spegnimento delle cokerie oggetto di sequestro;  decreto di sequestro preventivo delle batterie 3-6 della cokeria “Ilva”, emesso dal G.i.p.-sede il 10 settembre 2001, con relativa richiesta del P.M. ed atti vari e consequenziali, tra cui il successivo decreto di dissequestro, adottato dal P.M. il 16 dicembre 2002;  protocollo di intesa tra “ILVA s.p.a.” ed enti territoriali del 22 maggio 2002;  informativa inviata in data 12.7.2003 dallo “Spesal” della A.s.l. di Taranto alla locale Procura della Repubblica, firma degli ispp. De Pasquale e Giordano, sull’attività da quell’ufficio svolta presso il reparto cokerie dell’”Ilva”, con gli atti ed i documenti acquisiti nel corso della stessa o comunque a questa relativi. I più significativi documenti acquisiti nel corso del dibattimento, invece, possono così elencarsi:  ud. 6.3.2006: ordini di servizio del presidente dell’”Agip” nn. 816/1996, 1027/1999 e 1086/2000, relativi agli incarichi aziendali degli imputati Moroni ed Elefante;  ud. 13.3.2006: ordinanze del Sindaco di Taranto nn. 36 e 64 del 2001, relative al fermo delle batterie 3-6 della cokeria “Ilva”; nota di risposta dell’”Ilva” del 16.2.2001; nota datata 8.11.2000 ed inviata alla Regione Puglia ed al Sindaco di Taranto dal dirigente del P.m.p. della A.s.l. TA-1; atti di intesa tra “ILVA s.p.a.”, enti territoriali ed organizzazioni sindacali stipulati in data 8.1.2003, 27.2.2004 e 15.12.2004, con relative note di sintesi su impegni e stato di esecuzione; D.P.R. 23.4.1998, n° 196, di “Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto”; bollettini epidemiologici redatti dalla A.s.l. di Taranto relativamente agli anni 1996 e 1998;  ud. 27.3.2006: nota a firma dell’ing. Colavini, datata maggio 2001, contenente stima della produzione di coke da parte dello stabilimento “Ilva” di Taranto; ordinanze di immediata sospensione dell’esercizio delle batterie 3-6 del reparto cokeria dell’”Ilva”, emesse dal Sindaco di Taranto il 22.5.2001 (n° 244) e l’11.6.2001 (n° 291); ricorsi presentati dall’”ILVA s.p.a.” al T.A.R. della Puglia – Sez. di Lecce, avverso le predette ordinanze del Sindaco; “Rapporti sugli effetti delle contromisure adottate da Ilva per il contenimento delle emissioni ed il miglioramento del livello di pulizia degli impianti”, elaborati nel 2001 dal “Comitato tecnico misto” istituito dall’amministrazione comunale di Taranto con specifico riferimento alle cokerie dell’”Ilva”, con relative schede di rilevazione e documentazione di riferimento; prospetti riassuntivi ed atti relativi alla rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico allestita dal Comune di Taranto; delibera della Giunta municipale di Taranto n° 862 del 27.12.2004, di revoca di quelle precedenti con le quali il medesimo organo aveva disposto che il Comune si costituisse parte civile in vari processi penali in corso contro organi e funzionari dell’”Ilva”;  ud. 10.4.2006: relazione di servizio del 7.2.2001 del “N.o.e.” – Carabinieri di Bari su controlli eseguiti presso la raffineria “Agip” di Taranto; comunicazione di notizia di reato del “N.o.e.” – Carabinieri di Bari del 21.2.2001, relativa ad accertamenti eseguiti presso lo stabilimento “Ilva” di Taranto, con allegati rilievi fotografici; verbali del “N.o.e.” –
  • 7. 7 Carabinieri di Bari, relativi all’attività di assistenza ai campionamenti personali eseguiti, nei giorni 15 e 16 maggio 2002, sugli operai addetti alle batterie nn. 3 e 4 del reparto cokeria dell’”Ilva”, nel corso della consulenza tecnica eseguita dal collegio del prof. Liberti;  ud. 15.5.2006: verbale dell’ispezione eseguita il 13.6.2001 dai funzionari tecnici dello “Spesal” della A.s.l. Giordano e De Pasquale presso il reparto cokeria dello stabilimento “Ilva” di Taranto, con le relative prescrizioni ex art. 20, D.L.vo n° 758/1994; relazione tecnica redatta dal dr. Giua il 7.8.1996, sulle condizioni delle cokerie “Ilva”;  ud. 29.5.2006: relazione dei consulenti tecnici del P.M. Conversano, Corbo, Lattarulo e Di Francesco, con allegata documentazione di riferimento, acquisita ex art. 501, co. 2, c.p.p.; prospetto riepilogativo dei risultati dell’indagine statistica condotta dal “Dipartimento di prevenzione” della A.s.l. di Taranto, sulla mortalità per neoplasie nell’area jonica, nel periodo 1998 – 2002;  ud. 19.6.2006: nota dell’”ILVA s.p.a.” del 31.7.2001, con allegato prospetto dei principali interventi per il miglioramento della cokeria dello stabilimento di Taranto, effettuati nel periodo 1995 – 2001; estratto di una pubblicazione dell’“A.I.D.I.I” (Associazione italiana degli igienisti industriali), contenente la definizione dei “valori limite di soglia” di esposizione ad agenti inquinanti negli ambienti di lavoro; estratto della direttiva della Commissione Europea, contenente le indicazioni delle cc.dd. “b.a.t.” (best available techniques) nel settore della produzione siderurgica, alla data del dicembre 2001;  ud. 9.10.2006: statuto dell’”ILVA s.p.a.” del 3.7.2000; verbali dei consigli di amministrazione dell’”ILVA s.p.a.” del 18.10.1999 e del 24.7.2000, contenenti una specificazione dei poteri e delle competenze spettanti ai vari organi amministrativi della società; convenzione tra “ILVA LAMINATI PIANI s.p.a” e l’imputato Capogrosso del 15.11.1996, avente per oggetto il conferimento a quest’ultimo della funzione di direttore dello stabilimento di Taranto, con indicazione dei relativi poteri e doveri; relazioni dei consulenti tecnici delle difese degli imputati, acquisite ex art. 501, co. 2, c.p.p.;  ud. 16.10.2006: certificazioni di qualità rilasciate ad “Ilva” e “Agip”; referti dei campionamenti eseguiti dall’”A.r.p.a.” Puglia sulle emissioni da parte dei camini della raffineria “Agip” di Taranto, relativamente agli anni 2002 – 2005; carteggio intercorso tra il dirigente del “Presidio multizonale di prevenzione” della A.s.l. di Taranto e la direzione dell”Ilva”, negli anni 1997 – 2001, con gli atti pubblici e la relativa documentazione di riferimento, riguardanti in particolare la questione delle ricadute ambientali dell’esercizio della cokeria “Ilva”;  ud. 20.11.2006:atto di intesa del 23.10.2006 tra “ILVA s.p.a”, enti territoriali, organizzazioni sindacali, prefetto ed organi tecnici territoriali; delibere ed atti relativi ai lavori di ripulitura e ripristino del cimitero cittadino e di un campo sportivo, entrambi situati nel quartiere denominato “Tamburi”; documento di valutazione dei rischi, ex art. 4, D.L.vo n° 626/1994, redatto dall’”ILVA s.p.a” in relazione agli impianti di cokeria dello stabilimento di Taranto;  ud. 8.1.2007: sentenze della Corte di Cassazione, sez. III pen., n° 1653 del 28.9.2005, e sez. VI pen., n° 376 del 2006, nei confronti degli imputati Emilio Riva e Capogrosso; nota del presidente dell’”AGIP Petroli s.p.a.” del 22.12.1997, diretta all’imputato Elefante contenente la specificazione dei poteri connessi alla funzione di direttore della raffineria di Taranto; nota dell’Assessorato ambiente della Regione Puglia del 17.1.1996, sulle emissioni in atmosfera rilevate presso la raffineria “Agip” di Taranto;  ud. 12.2.2007: certificati del casellario giudiziale degli imputati. 3. – Conclusioni delle parti. Le conclusioni rassegnate ed illustrate dalle parti in sede di discussione finale possono sintetizzarsi nei termini che seguono, comunque rinviandosi a quanto trascritto nei relativi verbali d’udienza.
  • 8. 8 s Pubblico ministero: – condanna degli imputati Emilio Riva, Capogrosso e Pensa per tutti i reati loro ascritti, unificati per continuazione, alle seguenti pene: i primi due, 3 anni e 6 mesi di reclusione per ciascuno; il terzo, 3 anni e 2 mesi di reclusione; - per Claudio Riva: assoluzione dal reato di cui al capo F) della rubrica, per non aver commesso il fatto; non doversi procedere per i reati di cui ai capi D) ed E), perché estinti per intervenuta prescrizione; - condanna degli imputati Moroni ed Elefante per i reati di cui ai capi G) ed H), alla pena di 4 mesi di arresto per ciascuno; assoluzione di entrambi dal reato di cui al capo I), perché il fatto non costituisce o per non aver commesso il fatto. s Parte civile legale rappresentante “U.I.L. provinciale”: condanna di tutti gli imputati alla pena di giustizia per tutti i reati loro rispettivamente ascritti, nonchè al risarcimento dei danni nella misura di € 500.000,00, oltre accessori di legge, ed alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, con clausola di provvisoria esecuzione per € 250.000,00 e subordinando l’eventuale sospensione condizionale della pena al pagamento di tale provvisionale. s Parte civile legale rappresentante “LEGAMBIENTE Puglia”: condanna di tutti gli imputati alla pena di giustizia per tutti i reati loro rispettivamente ascritti, nonchè al risarcimento dei danni nella misura di € 2.000.000,00, oltre accessori di legge, in favore di essa parte civile o della Provincia e del Comune di Taranto (ex art. 9, D.L.vo n° 267/2000), ed alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, con clausola di provvisoria esecuzione per € 250.000,00 e subordinando l’eventuale sospensione condizionale della pena al pagamento di tale provvisionale. s Difesa imputati Emilio Riva e Claudio Riva: assoluzione di entrambi da tutti i reati contestati perché i fatti non sussistono ovvero, per il capo A), perché il fatto non costituisce reato; in subordine, non doversi procedere per il reato di cui al capo B), perché estinto ex art. 24, D.L.vo n° 758/1994; per quelli di cui ai capi C) ed E), perché estinti per prescrizione; per quello di cui al capo F), per difetto di querela, previa riqualificazione del fatto nel reato p. e p. dall’art. 639, c.p.; in via ulteriormente gradata, condanna al minimo della pena, riconoscimento di attenuanti generiche e dei benefici di legge; rigetto delle domande risarcitorie delle parti civili. s Difesa imputato Capogrosso: assoluzione da tutti i reati contestati perché i fatti non sussistono ovvero, per il capo A), perché il fatto non costituisce reato; in subordine, non doversi procedere per il reato di cui al capo B), perché estinto ex art. 24, D.L.vo n° 758/1994; per quelli di cui ai capi C) ed E), perché estinti per prescrizione; per quello di cui al capo F), per difetto di querela, previa riqualificazione del fatto nel reato p. e p. dall’art. 639, c.p.; in via ulteriormente gradata, condanna al minimo della pena, riconoscimento di attenuanti generiche e dei benefici di legge; rigetto delle domande risarcitorie delle parti civili. s Difesa imputato Pensa: assoluzione da tutti i reati contestati perché i fatti non sussistono ovvero, per il capo A), perché il fatto non costituisce reato; in subordine, non doversi procedere per il reato di cui al capo B), perché estinto ex art. 24, D.L.vo n° 758/1994; per quelli di cui ai capi C) ed E), perché estinti per prescrizione; per quello di cui al capo F), per difetto di querela, previa riqualificazione del fatto nel reato p. e p. dall’art. 639, c.p. (avv. Raffaelli); in via ulteriormente gradata, condanna al minimo della pena, riconoscimento di attenuanti generiche e dei benefici di legge; rigetto delle domande risarcitorie delle parti civili (avv. Albanese). s Difesa imputato Moroni: assoluzione da tutti i reati contestati, per non aver commesso il fatto; in subordine, non doversi procedere per i reati di cui ai capi G) ed H), per intervenuta prescrizione.
  • 9. 9 s Difesa imputato Elefante: assoluzione da tutti i reati contestati, per non aver commesso il fatto; in subordine, non doversi procedere per i reati di cui ai capi G) ed H), per intervenuta prescrizione. 4. – Ordinanze istruttorie e “sul processo”: rinvio. Tutte le ordinanze concernenti sia l’attività istruttoria che le altre questioni prodromiche alla definizione del merito (quali, ad esempio, quelle preliminari ai sensi dell’art. 491, c.p.p.), emesse durante il dibattimento emesse dal giudice e pubblicate mediante lettura in udienza, ovvero senza l’osservanza di particolari formalità, debbono quivi aversi per richiamate, trascritte e confermate nella loro interezza. Evidenti ed imprescindibili ragioni di sintesi impongono, infatti, di riservare eventuali chiarimenti ed integrazioni ai soli temi controversi che, quantunque in quelle trattati, siano stati tuttavia riproposti dalle parti nel corso della discussione finale, potendo gli altri reputarsi superati. Su codeste questioni, dunque, si ritornerà all’occorrenza più avanti in parte motiva, ove le stesse verranno in rilievo ai fini della prova dei fatti oggetto di giudizio. ² ² ² ² capitolo II – I FATTI RIGUARDANTI LE COKERIE (capi A, B e C dell’imputazione) 1. – Premessa. Prima di affrontare il merito delle questioni devolute alla cognizione dell’odierno giudicante, appare opportuna – ancorchè ovvia, quanto meno agli occhi di un tecnico del diritto – una precisazione; la quale è di metodo ma anche, e soprattutto, di contenuti, ed attiene in generale ai temi oggetto del presente processo e non solo alle vicende che saranno specificamente trattate in questo capitolo. Non sfugge certamente al giudice che i fatti di cui si discorre abbiano una dimensione e delle ricadute di carattere sociale ed economico che esondano dall’àmbito strettamente giudiziario. Più che le cronache di stampa, dove la presente vicenda giudiziaria è stata comunemente evocata come “il processo alla grande industria”, lo attestano – tanto per ricordare soltanto alcune delle circostanze più evidenti – la lunga teoria di esponenti delle istituzioni politico-amministrative territoriali sfilati in dibattimento come testimoni; i numerosissimi atti di intesa stipulati nel corso degli anni tra la dirigenza “Ilva” e le massime autorità politiche ed amministrative locali; l’avvenuta costituzione di parte civile di importanti organizzazioni sindacali ed ambientaliste, nelle loro articolazioni territoriali; i reiterati riferimenti di tutte le parti a quegli aspetti nel corso delle rispettive discussioni. E, del resto, non potrebbe essere diversamente in un territorio ed in una comunità in cui coesistono il più grande stabilimento siderurgico d’Europa, che occupa circa 12.000 dipendenti, ed uno dei più alti tassi di disoccupazione dell’intero territorio nazionale (tal ultimo dato, tristemente notorio e costantemente confermato dalle varie indagini statistiche nella materia, non versate in atti ma ovunque consultabili, risulta acquisito al dibattimento attraverso il D.P.R. del 23.4.1998: vds. pag. 169, ult. capoverso).
  • 10. 10 Ma l’ormai diffusa tendenza ad affidare esclusivamente al giudice penale la risposta statuale ai fenomeni di illegalità, e quindi a gravare la sentenza penale di contenuti, funzioni e – dal lato della communitas civium – di aspettative che non le sono propri, non può e non deve essere condivisa. Il giudice penale non ha il compito, né i mezzi e le capacità, di disciplinare situazioni di conflitto sociale o di preoccuparsi di assetti economici; esso è chiamato soltanto – e, se si vuole, più modestamente – a verificare se un dato comportamento di singoli individui sia sussumibile in un’astratta fattispecie di reato. De rebus publicis – potrebbe dirsi, parafrasando un noto brocardo – non curat praetor. Peraltro, nel caso specifico, quand’anche lo volesse, ad impedirglielo vi sarebbe il tempo, il vero nemico di questo processo, come di tutti quelli nei quali vengano in rilievo questioni ed indagini tecniche estremamente complesse. Nonostante, infatti, le cadenze serratissime con le quali esso è stato celebrato, rese possibili anche dalla collaborazione di tutte le parti processuali, comprese le difese degli imputati, che mai hanno posto in essere quelle manovre dilatorie che pur il nostro tortuoso ordinamento processuale rende possibili, incombe su tale processo, o comunque su diversi reati che ne sono oggetto, la ghigliottina della prescrizione. La presente motivazione, pertanto, si soffermerà esclusivamente sugli elementi essenziali ai fini della decisione sulle imputazioni, trascurando tutti gli aspetti che, pur emersi dalle diverse indagini tecniche e dalla massa imponente di documenti versati in atti, e pur rilevanti ai fini della comprensione della più ampia questione ambientale dell’area jonica, non riguardino strettamente il thema decidendum. 2. – La vicenda storica delle cokerie. Coerentemente con l’appena detta premessa, ai fini della decisione sulle imputazioni di cui si va a trattare, non è necessario ripercorrere tutte le fasi dell’intera e risalente questione relativa alle emissioni inquinanti derivanti dalle batterie del reparto cokeria dello stabilimento “Ilva”. Tuttavia, al fine di contestualizzare codeste imputazioni e di apprezzarne più compiutamente la rilevanza, appare comunque utile rammentare almeno i momenti essenziali di tale vicenda. I quali – va subito detto – sono per lo più riconducibili ad atti e documenti emessi da enti ed uffici pubblici, o comunque a determinazioni consacrate in documenti formali, tutti acquisiti al fascicolo del dibattimento: talchè si tratta di circostanze non controverse tra le parti, se non altro nella loro dimensione storica. Ancor prima, peraltro, ai fini di una migliore comprensione delle relative questioni, non paiono superflue alcune nozioni tecniche di base, relative alla struttura ed al funzionamento di siffatti impianti, che sono state offerte dai consulenti delle parti al giudice attraverso i loro elaborati scritti ed i loro esami dibattimentali. 2.1. - Il coke è il residuo secco derivante dalla distillazione a secco ed in assenza di aria di una miscela di carboni fossili; esso è il combustibile necessario per far funzionare gli altoforni. Le cokerie, all’interno delle quali avviene tale distillazione, altro non sono se non dei forni; ovvero, rectius, delle batterie di forni, le quali operano a coppie, poiché condividono alcuni apparati comuni. I vari forni che compongono ciascuna batteria sono delle celle lunghe e strette, chiuse all’estremità da porte metalliche a tenuta ermetica. Completano l’impianto i seguenti macchinari: 1) la torre di carica, ove si accumula il carbone macinato da distillare; 2) la macchina caricatrice, che è
  • 11. 11 rifornita dalle tramogge della torre di carica e, traslando al di sopra delle celle, svuota al loro interno il carbone; 3) la sfornatrice ed il carro di spegnimento, situati sul fronte opposto delle celle, i quali raccolgono il prodotto della distillazione (il cosidetto “salmone”); 4) le torri di spegnimento, ove tale prodotto viene raffreddato; 5) la rampa, da cui il coke così ottenuto viene condotto agli altoforni. Trattandosi di impianti che operano a temperature di esercizio elevatissime (intorno, ossia, ai 1.200°C) ed a ciclo continuo, si coglie agevolmente come essi siano particolarmente esposti ai rischi connessi alla dilatazione termica delle strutture, con possibilità di formazioni di crepe nelle parti costruite in materiale refrattario o di imperfette congiunzioni a livello delle porte, e dunque con conseguente pericolo di fuoruscita di fiamme, fumi e gas di lavorazione altamente nocivi. E’ altresì comprensibile, anche da parte di chi non possieda specifiche cognizioni tecniche, che dei forni in perfetto stato di conservazione consentano di sviluppare temperature più elevate e, conseguentemente, di diminuire i tempi di distillazione nonchè di aumentare la produttività dell’impianto. Invece, quanto più quest’ultimo versi in condizioni strutturali deficitarie, tanto più risulta necessario aumentare i tempi – per così dire – di cottura, al fine di evitare le emissioni di polveri e gas venefici prodotte dal coke c.d. “crudo” o “verde”. Il prezzo di tale rallentamento dei tempi di esercizio dell’impianto, ovviamente, è rappresentato da un decremento della produttività. Al fine, poi, di assicurare standards di produttività soddisfacenti e di garantire le minori sollecitazioni possibili a carico delle strutture, risulta indispensabile che il ritmo di sfornamento sia quanto più regolare e costante: ogni fermata, dunque, incide negativamente su quei profili. Infine, per quel che attiene agli aspetti tecnici di tal genere di impianti, va evidenziato che essi abbisognano, dopo non più di 20 – 25 anni di funzionamento, di interventi di completo risanamento strutturale (cosiddetto “revamping”) nonchè, a cadenze più ravvicinate, nell’ordine dei 10-15 anni, di opere di manutenzione straordinaria (nella pratica operativa denominate “refreshing”). 2.2. - All’interno dello stabilimento “Ilva” di Taranto, negli anni che qui interessano, ovvero sino al 2002, erano attive dieci batterie di forni, suddivise in cinque coppie, contraddistinte con numerazione progressiva: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12. Le coppie di batterie nn. 3-4 e 5-6, quelle, ossia, che rilevano ai fini del giudizio, rappresentano due unità produttive distinte ma identiche, avviate, rispettivamente, negli anni 1964 e 1970; ognuna di esse è composta da 90 forni, ciascuno dei quali è alto 5 mt., lungo 15 mt. e largo 45 cm.. Le batterie nn. 5-6 hanno subìto un refreshing completo verso la fine degli anni ’80, dopo circa diciotto anni di funzionamento; altrettanto non è avvenuto per quelle nn. 3-4, che quindi, dal momento della loro implementazione, sono state oggetto soltanto di opere di manutenzione ordinaria e di interventi additivi isolati (installazione di cuffie para-fiamma, di sistemi di apertura dello sportello della macchina sfornatrice, di cappellotti a tenuta idraulica, di nuovi pulisci-telai sulla macchina sfornatrice, di una grata di depolverazione nella torre di spegnimento: un elenco completo degli interventi, redatto dai responsabili dell’azienda, è allegato – come s’è detto – al verbale dell’udienza del 19 giugno 2006). Va precisato che queste notizie, come pure quelle riguardanti la caratteristiche tecniche di tali impianti, sono state tratte dalla relazione di consulenza tecnica redatta dal collegio guidato dal prof. Liberti e da quella dell’ing. Moramarco, oltre che dai rispettivi esami dibattimentali. Peraltro, su tali punti non v’è stata alcuna obiezione da parte delle difese avversarie e dei loro consulenti, così che gli stessi possono ritenersi tranquillamente comprovati.
  • 12. 12 2.3. - Il gruppo industriale guidato da Emilio Riva acquistava le acciaierie “Ilva”, sino ad allora in mano pubblica, nel maggio del 1995. Tra le priorità stabilite nell’atto di acquisizione v’erano gli interventi da eseguirsi sulle batterie del reparto cokeria, già all’epoca piuttosto obsolete ed usurate (vds. test. dr.ssa Romeo, pagg. 3, 11). Già nell’agosto del 1996, in una sua relazione tecnica predisposta nella sua qualità di funzionario del “Dipartimento di prevenzione” della A.s.l. TA/1, il dott. Giua evidenziava la rilevante presenza, all’interno del reparto cokeria, di idrocarburi policiclici aromatici (d’ora in poi “i.p.a.”), sostanze cancerogene derivanti dai processi di distillazione del carbon fossile, alla cui azione erano particolarmente esposti coloro che ivi prestavano la loro attività lavorativa, calcolati in numero di 629, tra dipendenti dell’”Ilva” e delle società appaltatrici. E, pur dando atto di alcuni miglioramenti introdotti nel tempo dall’azienda, il dott. Giua rappresentava l’obsolescenza dei tali impianti ed il carattere ancora manuale di molte operazioni previste dal ciclo operativo. Significava, infine, come, nonostante l’espressa previsione in tal senso contenuta nel D.P.R. n° 203 del 1991, le batterie di forni a coke fossero per lo più sprovviste di dispositivi di aspirazione dei fumi all’origine (presenti, più precisamente, solo su quelle nn. 7, 8 e 11). Il 30 giugno 1997 interveniva il primo atto di intesa tra l’azienda – all’epoca “ILVA LAMINATI PIANI s.p.a.”, in persona dell’imputato Emilio Riva, allora presidente ed amministratore delegato della società – e la Regione Puglia. In quell’atto, si concordava anzitutto “circa l’urgente necessità e l’indispensabilità di procedere in tempi congrui alla riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dal centro siderurgico di Taranto, tramite l’utilizzazione di tecnologie che consentano di contenere le stesse, nel medio periodo, a valori significativamente inferiori a quelli previsti dalla attuale normativa”. Si dava atto, quindi, del fatto che l’”Ilva” avesse individuato, tra i “campi di intervento in via prioritaria”, quello della “riduzione delle emissioni diffuse della cokeria”; e si conveniva, pertanto, che l’azienda dovesse intervenire “con l’utilizzo delle migliori tecnologie per la riduzione delle emissioni in atmosfera”, mediante, tra gli altri, dei “sistemi per la limitazione delle emissioni derivanti dal processo di distillazione del carbon fossile in cokeria” (una copia di tale atto si può rinvenire nel carteggio tra il “P.m.p.” della A.s.l. e l’”Ilva”, prodotto dal P.M. all’udienza del 16.10.2006). In tale convenzione si dava atto, peraltro, dell’indagine già allora in corso da parte dell’”E.n.e.a.” su commissione del Ministero dell’Ambiente. Gli esiti di codesta indagine verranno poi trasfusi, costituendone l’impalcatura tecnico-scientifica, nel D.P.R. del 23 aprile 1998: con il quale, richiamando le delibere del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990 e dell’11 luglio 1997, che avevano dichiarato e confermato il territorio della provincia di Taranto quale “area ad elevato rischio ambientale”, veniva approvato il “Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto”. E, anche in tale D.P.R., tra i molti interventi previsti a carico degli enti pubblici e dei vari soggetti economici operanti nell’area, una parte non secondaria riguardava quelli relativi alla cokeria “Ilva” (vds. Tabella 2, schede 1/a – 7/a, pag. 194). Le ricadute ambientali di tali impianti, però, non registravano sensibili miglioramenti; e, tra continui botta e risposta tra “P.m.p.” della A.s.l. e dirigenza “Ilva” (dei quali v’è ampissima documentazione nel carteggio dianzi citato), si giungeva al 18 novembre 2000. In questa data, con nota n° 753/00 prot., il dirigente coordinatore del “P.m.p.”, dott. Nicola Virtù, scriveva al competente Assessore regionale ed al Sindaco di Taranto, evidenziando che “frequenti e ricorrenti sono le segnalazioni, da parte di questo Servizio nei confronti della ILVA s.p.a., in merito ad emissioni diffuse e/o convogliate visibilmente eccedentarie dall’impianto produzione coke (cokeria), relativamente… in particolare alla fase di distillazione del fossile ed alle fasi di
  • 13. 13 sfornamento e spegnimento del coke”. E, dopo aver dato atto delle puntuali giustificazioni ogni volta fornite dall’azienda, come pure del completamento, da parte di questa, degli interventi migliorativi previsti dal piano di risanamento, il dott. Virtù proseguiva: “… non può non evidenziarsi la non transitorietà di tali situazioni, che incidono significativamente sul carico inquinante emesso dall’area cokeria, con ovvi riflessi sulla sostenibilità ambientale dell’area cittadina circostante.” Ed ancora: “… non può sottacersi il permanere di situazioni operative deficitarie, da ricollegarsi sostanzialmente a carenze strutturali legate alla vetustà dei forni delle batterie 3/6 nonché alla mancanza di un impianto di aspirazione e depolverazione delle emissioni diffuse nella fase di sfornamento coke.” Quindi, dopo aver significato come il più basso regime di funzionamento delle batterie nn. 3-6 fosse compensato con un’elevazione di quello delle restanti batterie, con l’effetto di determinare “emissioni eccedentarie dai relativi camini per presenza di incombusti”, il coordinatore del “P.m.p.” concludeva: “… non può prescindersi o da una riduzione della produzione di coke con il fermo delle batterie 3/6 o, in alternativa, dalla sostituzione delle stesse con nuove batterie, con un conseguente riequilibrio dei ritmi di cokefazione,… e dalla installazione dell’annesso sistema di depolverazione allo sfornamento…”. Ed anch’egli, infine, non mancava di rammentare che “… le emissioni di che trattasi attengono ad inquinanti, oltre i primari convenzionali, con notevole valenza igienico-sanitaria tipo idrocarburi policiclici aromatici, benzene, particolato PM10, PM2,5.” Alla luce di tale nota, il 6 febbraio del 2001 il Sindaco di Taranto, dr.ssa Di Bello, emetteva l’ordinanza n° 36, con la quale ingiungeva al direttore di stabilimento, ing. Capogrosso: 1) di mettere in atto gli interventi necessari ad eliminare le carenze strutturali della batterie nn. 3-6, relative, in particolare, alla mancanza di un impianto di aspirazione e depolverazione delle emissioni diffuse in fase di sfornamento, oltre che a vari cedimenti strutturali; 2) di fermare l’esercizio di tali batterie ovvero di sostituirle con altre nuove. Il 16 febbraio seguente, il direttore Capogrosso, rammentando quanto stabilito in un incontro tenutosi il 14 febbraio presso la sede municipale tra le rappresentanze dell’azienda e della municipalità, rispondeva per iscritto al Sindaco, comunicando la disponibilità dell’azienda, nell’immediato, a proseguire l’esercizio di tali batterie nel rigoroso rispetto delle pratiche operative di manutenzione e pulizia convenute con l’amministrazione municipale; nonché “a perseguire la ricostruzione delle attuali secondo i più avanzati criteri tecnologici”. Di conseguenza, il 19 di febbraio, il Sindaco emetteva un’altra ordinanza, la n° 64, con la quale ordinava al direttore tecnico dell’“Ilva” di tenere le anzidette condotte, nonché di presentare il programma definitivo e dettagliato di ricostruzione di codeste batterie entro i successivi 90 giorni. Peraltro, l’amministrazione comunale, proprio al fine di verificare l’ottemperanza a tali deliberati, istituiva un “Comitato tecnico misto”, costituito da funzionari di vertice della A.u.s.l. TA/1, dottori Conversano, Scarnera e Virtù, nonché dagli ingegneri Mirelli e Colavini, nelle qualità più sopra indicate. I vari rapporti di tale comitato, però, non solo non rilevavano un miglioramento dei dodici parametri tecnico-impiantistici individuati come riferimento, ma anzi stimavano un netto peggioramento complessivo degli stessi, già in partenza ritenuti tutti al di sotto dell’indice di performance di semplice accettabilità. Nel verbale del 21 maggio 2001, in particolare, i membri del comitato segnalavano, tra l’altro: la possibilità di adottare “ulteriori misure per contenere e ridurre le emissioni di fumi e/o gas densi generati durante sia le fasi di carica e sfornamento, sia dall’area bariletti”; la necessità di adottare “parametri di marcia meno spinti”, che “possono contenere in
  • 14. 14 modo significativo le emissioni diffuse”; l’inottemperanza all’obbligo di “rigoroso rispetto delle pratiche operative di manutenzione e pulizia”, cui l’”Ilva” si era impegnata; la vaghezza del programma di ricostruzione delle batterie in questione, presentato dall’azienda nell’aprile precedente. Preso atto di ciò, nonché dell’inutilità di una diffida spedita all’”Ilva” il 23 aprile precedente, il Sindaco emetteva il 22 maggio 2001 l’ordinanza n° 244, con la quale ingiungeva al direttore tecnico dello stabilimento la “immediata sospensione dell’esercizio delle batterie 3-6 della cokeria”. E tale ordine ribadiva, stante l’inerzia dell’”Ilva”, con un’ulteriore ordinanza, la n° 291 dell’11 giugno seguente. Entrambe le ordinanze, peraltro, venivano impugnate dalla società dinanzi al T.A.R. della Puglia – sez. di Lecce. Due giorni dopo, il 13 di giugno, spediti dalla Procura della Repubblica, si presentavano presso il reparto cokeria dell’”Ilva” gli ispettori dello “Spesal” della A.s.l. Giordano e De Pasquale, i quali rilevavano numerose carenze strutturali, insufficienti condizioni manutentive ed inadempienze formali, debitamente compendiate in 6 punti, ed impartivano le relative prescrizioni. Il 22 giugno, poi, sempre la Procura conferiva l’incarico di consulenza tecnica al collegio guidato dal prof. Liberti. Intanto proseguiva anche l’attività del già ricordato “Comitato tecnico misto”. Il quale, nel mese di agosto, presentava il suo “IV Rapporto sugli effetti delle contromisure adottate da Ilva per il contenimento delle emissioni ed il miglioramento del livello di pulizia degli impianti”, nel quale venivano compendiati anche i precedenti e che, tra le sue osservazioni conclusive, censurava come ancora “del tutto inadeguata” la situazione relativa alle emissioni, sia diffuse che convogliate, altresì affermando come un “miglioramento sostanziale e definitivo” delle emissioni di fumi e gas generate durante la carica e lo sfornamento si sarebbe potuto conseguire “solamente a seguito di rilevanti interventi impiantistici”. Si giungeva, dunque, al 10 di settembre, allorchè il G.i.p. del Tribunale, in accoglimento di una richiesta avanzatagli dalla Procura della Repubblica il 20 luglio precedente, disponeva il sequestro preventivo delle batterie di forni nn. 3-6, in relazione ai reati poi trasfusi negli attuali capi A) e C) dell’imputazione. Le fasi esecutive di tale provvedimento giudiziario si presentavano piuttosto laboriose, al punto da costringere la Procura, nel novembre di quell’anno, ad affidare un ulteriore incarico di consulenza tecnica, ex art. 360, c.p.p., al prof. Meschinelli ed all ing. Moramarco, per stabilire il programma operativo della fermata conservativa di quelle batterie. L’iniziativa, stante l’accertata indisponibilità ad eseguire le relative attività nolente domino, contro, ossia, la volontà dell’”Ilva”, manifestata dalle – pochissime – aziende europee provviste del know- how necessario, non sortiva altro risultato, se non quello di convenire con la dirigenza aziendale un rallentamento dei tempi di marcia di quegli impianti. Intanto, il 22 maggio 2002 interveniva un nuovo “protocollo di intesa” tra “Ilva” (rappresentata nell’occasione da Claudio Riva), enti territoriali ed organizzazioni sindacali, questa volta avente per oggetto esclusivo gli interventi di risanamento delle batterie nn. 3-6. Questi venivano individuati in quelli già indicati dall’azienda nel rammentato piano-progetto varato nel 2001, ma si conveniva che essi fossero stralciati dal più generale piano di disinquinamento di cui al D.P.R. n° 196/1998: e ciò – si legge in quel documento – sul presupposto della necessità di “riconoscere assoluta priorità alle problematiche connesse al reparto cokeria”.
  • 15. 15 Il 15 luglio 2002, poi, il “collegio Liberti” terminava la sua attività e depositava la relazione di consulenza tecnica, le cui conclusioni possono così riassumersi nei loro termini essenziali (si vedano le pagg. 74 – 80 di quel documento): 1) le condizioni generali di funzionamento delle batterie 3-6 erano caratterizzate da “ricorrenti irregolarità, anomalie e discontinuità, in linea con il particolare grado di vetustà e lo stato di deterioramento”; 2) il regime di produzione di tali batterie, quantunque ridotto del 15% rispetto ai valori di progetto sugli impianti nuovi (tempo di distillazione di 18 h.), risultava “spinto e non compatibile con le odierne condizioni degli impianti”, al punto che, nel corso dei numerosi sopralluoghi effettuati dai consulenti, si erano registrati, durante la distillazione, “lo sprigionamento continuo ed incontrollabile di emissioni gassose e fiamme”, nonché, la “diffusione di fumi e polveri cariche di sostanze pericolose nelle fasi di caricamento, sfornamento e spegnimento”; 3) le fasi di processo non risultavano assistite dall’applicazione delle migliori tecnologie disponibili nel settore, né da idonee apparecchiature e metodologie; 4) tanto determinava la dispersione di migliaia di tonnellate all’anno di sostanze nocive nei luoghi circostanti, con la conseguenza di un “grave impatto ambientale sul territorio interessato ed oggettive condizioni di pericolo di gravi danni alla salute per gli addetti”; 5) in particolare, relativamente agli inquinanti più pericolosi, ovvero polveri, benzene ed i.p.a., i parametri di riferimento unanimemente adottati dalla comunità scientifica, i cc.dd. “TLV” elaborati dall’associazione dei medici igienisti industriali americani (“ACGIH”), erano risultati superati in molte occasioni, anche per vari ordini di grandezza; 6) negli escreti dei lavoratori si era rinvenuta, in misura significativa, la presenza di metaboliti tipici degli i.p.a., con conseguente rischio di gravi conseguenze sanitarie; 7) al fine di abbattere e controllare le emissioni allo sfornamento ed allo spegnimento, si presentavano necessari ed urgenti “radicali interventi di ricostruzione, ammodernamento ed integrazione impiantistici”, quali cappe aspiranti, sistema di spegnimento “a secco”, dispositivi di monitoraggio in continuo dei principali parametri di processo, del regime emissivo e del conseguente livello di inquinamento. Nel successivo mese di agosto i vertici “Ilva” si decidevano finalmente a dare compiuta esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo del G.i.p., avviando le operazioni di spegnimento delle batterie di cui si discorre. Il 30 di settembre, quindi, i già ricordati ispettori De Pasquale e Giordano dello “Spesal”, a seguito di sopralluogo presso l’azienda, ne accertavano l’avvenuto spegnimento (una copia del relativo verbale si rinviene in allegato alla più ampia e conclusiva informativa redatta da quegli ispettori il 12.7.2003, a sua volta contenuta negli atti inseriti sin dall’origine nel fascicolo del dibattimento). Dopo di che, su richiesta avanzata dal direttore Capogrosso il 14 novembre 2002, la Procura della Repubblica, con proprio decreto del 16 dicembre seguente, disponeva il dissequestro delle anzidette batterie. E, con questo, la vicenda delle batterie nn. 3-6 può dirsi conclusa, quanto meno per quanto interessa ai fini del processo, ove si consideri il dato cronologico fissato nell’imputazione. Solo per curiosità, quindi, può rammentarsi quanto riferito dalla teste Romeo: ovvero che attualmente sono state riavviate le batterie nn. 1, 2 e 3, e che, invece, nel corso del 2008 dovrebbe ripartire la n° 4. 3. – L’omessa predisposizione di cautele contro gli infortuni sul lavoro (capo A dell’imputazione).
  • 16. 16 E’ dunque il momento di valutare se sussista il reato contestato al capo A) e, in caso affermativo, di stabilire chi ne debba essere ritenuto colpevole. A tal fine, può essere utile dapprima delimitare la fattispecie sanzionatoria astratta, per lo meno negli aspetti che rilevano ai fini della decisione, e quindi verificare se ed in che misura vi possano essere sussunte le condotte tenute dagli imputati. 3.1. - Evitando di appesantire la motivazione con la trascrizione del testo normativo, gli elementi qualificanti del reato previsto e punito dall’art. 437 del codice penale possono sinteticamente declinarsi nei termini che seguono. a) In primo luogo, non basta ad integrare il reato qualsiasi omissione di cautele antinfortunistiche, anche quella, ossia, che si realizzi attraverso un’inadeguata gestione od un improvvido esercizio dell’impianto, dai quali possa derivare il pericolo di disastri od infortuni sul lavoro. In verità, la rubrica di tale articolo, là dove recita “omissione… di cautele contro infortuni sul lavoro”, potrebbe trarre in inganno. Ma – com’è noto – rubrica legis non est lex, e, se posta a confronto con il dato testuale della norma, quella si presenta piuttosto infelice. Il dettato normativo, infatti, è chiaro: rilevano unicamente condotte di omessa collocazione, rimozione o danneggiamento. b) L’oggetto materiale di tali condotte è rappresentato esclusivamente da “impianti, apparecchi o segnali”. Sul punto, nessun problema esegetico si pone per i “segnali”, ovviamente, e per gli “impianti”, il cui elemento qualificante risiede essenzialmente nel loro carattere fisso (l’unanime lettura dottrinaria e giurisprudenziale in tal senso trova conforto, ad esempio, tanto per rimanere alla materia che qui interessa, nella definizione di “impianto”, appunto, già contenuta nell’art. 2, n° 9, D.P.R. n° 203/1988, ed ora ripresa e specificata dall’art. 268, co. 1, lett. h, D.L.vo n° 152/2006, che ne ha altresì sottolineato la “autonomia funzionale” e la “destinazione ad una specifica attività”, pur all’interno di un ciclo produttivo più ampio). Ma anche per gli “apparecchi” non sorgono soverchi problemi, potendo in questi farsi rientrare i dispositivi di qualsiasi natura (ossia a funzionamento meccanico, fisico, elettrico od elettronico), ma comunque qualificati da tipiche ed autonome caratteristiche funzionali (pur quando siano inevitabilmente destinati ad operare quali parti inscindibili di altra apparecchiatura più complessa) e da una propria consistenza morfologica (tale, ossia, da poterli far “collocare”, “rimuovere” o “danneggiare”). c) Deve trattarsi, inoltre, di impianti, apparecchi o segnali, “destinati a prevenire disastri od infortuni sul lavoro”. Occorre, ossia, che quei dispositivi abbiano una specifica ed immediata destinazione antinfortunistica o di prevenzione dei rischi derivanti dalle attività lavorative, tanto per la collettività (si rammenti la allogazione della norma nel titolo relativo ai “delitti contro l’incolumità pubblica”), quanto per i singoli (sul punto, infatti, i problemi ermeneutici connessi alla appena ricordata posizione sistematica della norma sono stati ormai da tempo superati in giurisprudenza, tanto che, pure in letteratura, si va sempre più affermando una lettura che individua nella “sicurezza del lavoro”, più che nella incolumità pubblica in senso lato, il bene giuridico da quella protetto).
  • 17. 17 Nulla autorizza a sostenere, invece, che detta destinazione debba essere altresì esclusiva. Non soltanto, infatti, manca qualsiasi aggancio testuale in tal senso; ma, anzi, una siffatta lettura si porrebbe in contrasto con la risoluta tendenza legislativa ad ampliare e rafforzare gli spazi di tutela della sicurezza dei lavoratori, nonché con l’esigenza, coerente con tali scelte legislative ed avvertita in giurisprudenza ed in dottrina sin dall’inizio degli anni ’90 (e della quale si dirà meglio tra breve), di estendere l’àmbito applicativo dell’art. 437 sino al massimo consentito dal principio costituzionale di legalità, adeguando la norma alle rivoluzioni intervenute nello scorso secolo nell’organizzazione e nell’esercizio del lavoro, e così consentendole di continuare ad esercitare quella funzione che le avevano assegnato i compilatori del codice penale nel lontanissimo 1930. Tuttavia, laddove si sia in presenza di apparecchiature od impianti immediatamente produttivi di rischi per l’incolumità dei lavoratori, l’anzidetto vincolo di destinazione non potrebbe essere riconosciuto indifferentemente a tutte le apparecchiature comunque inserite nel relativo ciclo produttivo, sul presupposto che esse, quantunque soltanto indirettamente, siano funzionali al migliore e più sicuro esercizio di quegli impianti pericolosi (si pensi, a mero titolo esemplificativo, ad un apparecchio di analisi chimica di un combustibile utilizzato per alimentare un impianto che presenti rischi di incendio). Si finirebbe, in questo modo, evidentemente, per far entrare dalla finestra ciò che il legislatore ha inteso metter fuori dalla porta. Invece, l’anzidetta impostazione epistemica (destinazione antinfortunistica, ossia, specifica, immediata ma non necessariamente esclusiva) consente di far ricadere sotto la previsione sanzionatoria in rassegna quei dispositivi che, quantunque funzionali in primo luogo al migliore esercizio ed al maggiore rendimento produttivo di un dato impianto, provvedano, per loro natura e nello stesso tempo, ad eliminare o contenere i pericoli per l’incolumità delle persone che da quello scaturiscono (anche in questo caso – per fare un esempio che si può attagliare alla vicenda processuale in esame – si pensi ad un forno: la porta o le condutture di convogliamento dei gas di lavorazione, se integri, in primo luogo, permettono che l’impianto abbia una resa ottimale; ma, ad un tempo, impediscono pure il verificarsi di fiammate, esplosioni, esalazioni di gas tossici ed altri eventi suscettibili di arrecare danno all’incolumità di coloro che si trovino nel luogo di lavoro). Ovviamente – ma sul punto non occorre più d’un cenno, perché si deduce da quanto appena esposto e perché, soprattutto, la questione non è controversa tra le parti – la suddetta destinazione di tali apparecchi non dev’essere necessariamente normativa (ossia specificamente contemplata da norme positive), ma può anche essere di mero fatto, e derivare, cioè, dalle cognizioni tecniche del settore. Peraltro, va evidenziato, per inciso, che, proprio nella materia di cui si sta discorrendo, gli articoli 20 e 21 del D.P.R. n° 303 del 1956 hanno sostanzialmente finito per tradurre in uno specifico obbligo giuridico l’impegno dell’imprenditore ad adeguarsi alla migliore scienza ed esperienza del settore, avendogli imposto di adottare quei provvedimenti atti ad impedire o ridurre “per quanto è possibile” lo sviluppo e la diffusione di gas, fumi, polveri, etc.. d) I rischi, che tali dispositivi sono destinati a prevenire (e che non è necessario che si realizzino: il punto è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza e non ha formato oggetto di discussione neppure nel processo), sono costituiti da “disastri” od “infortuni sul lavoro”. Tralasciando i primi, che qui non interessano, mette conto soffermarsi invece sui secondi, sui quali si sono appuntate le attenzioni dei difensori, che hanno evocato la vexata quaestio del confine tra le nozioni di “infortunio sul lavoro” e “malattia professionale”. Fino alla metà degli anni ’80, infatti, la notoriamente scarna produzione giurisprudenziale sull’art. 437, cod. pen., registrava per lo più pronunzie di segno restrittivo, che valorizzavano il dato testuale della norma ed utilizzavano, quale parametro di riferimento, la nozione di “infortunio” prevista dal
  • 18. 18 R.D. 17 agosto 1935, n° 1765, in cui si valorizzava l’aspetto della “causa violenta” (nei vari commenti dottrinari si sogliono ricordare, in particolare, una sentenza del Tribunale di Bolzano del 1979, ed una del Tribunale di Padova del 1984). Per la verità, della questione aveva avuto modo di occuparsi – tuttavia sostanzialmente eludendola – anche la Corte Costituzionale: la quale, investita dal Tribunale di Rieti della eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui si discorre, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento di situazioni meritevoli di analoga tutela, aveva in poche righe dichiarato l’inammissibilità di tale eccezione, assumendo che l’estensione del precetto alla malattie professionali avrebbe comportato un ampliamento della fattispecie incriminatrice, che invece era prerogativa esclusiva del legislatore (sent. n° 232 del 21 luglio 1983, richiamata anche dalla difesa degli imputati). A prescindere dal rilievo per cui la causa violenta non si identifica necessariamente nella causa traumatica (come già Carnelutti rammentava nei suoi scritti sulla materia), quella lettura giurisprudenziale comunque non rispondeva alla già accennata esigenza di adeguare il precetto dell’art. 437 allo sviluppo delle tecnologie produttive e delle cognizioni mediche sulla eziologia delle malattie, maturato nei sessant’anni successivi. La svolta è dunque avvenuta in giurisprudenza con la sentenza n° 12367 del 9 luglio 1990, ric. Chili, con la quale la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha elaborato, attraendolo nell’area di penale rilevanza tracciata dalla norma in esame, il concetto di “malattie-infortunio”: ovvero quelle “sindromi morbose imputabili all’azione lesiva di agenti esterni diversi da quelli meccanico-fisici, purchè insorte in esecuzione di lavoro”. Tali possono essere – ha spiegato la Corte – “le patologie di origine barica, elettrica, radioattiva, chimica”; mentre “nelle malattie professionali in senso stretto rientrano tutte quelle manifestazioni morbose contratte nell’esercizio ed a causa di lavoro, ma che non siano prodotte da agenti esterni”. E, in applicazione di tale principio di diritto, ha ravvisato il reato in questione a carico del datore di lavoro che – similmente a quanto è avvenuto nell’ipotesi oggetto di giudizio: infra, § 3.2.d) – aveva omesso di collocare nell’ambiente lavorativo degli impianti di aspirazione di gas tossici, la cui ripetuta inalazione aveva cagionato una nefropatia a due dipendenti. Quindi, lungo il solco tracciato da questa pronuncia si sono poste Cass. pen., 26.11.1996, ric. Martini ed altri, in una fattispecie relativa ad ipoacusia da rumore, ritenuta il prodotto della somma di una serie quotidiana di microlesioni; ma soprattutto Cass. pen., sez. I, sent. n° 350 del 14.1.1999, ric. P.G. in proc. Mantovani ed altri, che, richiamando espressamente la “sentenza Chili”, ne ha ribadito il principio di diritto ed ha concluso per la configurabilità del delitto di cui all’art. 437, cod. pen., nella condotta di chi aveva omesso di predisporre impianti od adottare altre misure idonee a prevenire il pericolo derivante dall’elevata concentrazione di amianto nell’ambiente di lavoro (la motivazione si può leggere, ad esempio, in Giustizia penale, II, 2000, 24 ss.). e) Un accenno merita, altresì, il profilo del dolo, sul quale pure si sono soffermati i difensori degli imputati. Affinchè sussista tale elemento psicologico del reato, ovviamente non è necessario che l’agente voglia cagionare il disastro o l’infortunio, anche soltanto nella forma dell’accettazione del rischio di verificazione di esso. Tali eventi, infatti, non rientrano neppure tra gli elementi costitutivi del reato, quanto meno della fattispecie di cui al co. 1 della norma in scrutinio. Invece, per rimanere all’ipotesi – che qui sola interessa – della omessa collocazione di impianti o apparecchiature, è sufficiente: a) che l’autore sia consapevole dell’obbligo giuridico di
  • 19. 19 collocazione, gravante su di lui (consapevolezza che, nel caso di un imprenditore professionale, può tenersi per scontata); b) che egli si sia per lo meno rappresentato il pericolo per l’altrui incolumità, derivante dalla mancata predisposizione di quei presìdi antifortunistici; c) che sia consapevole della esistenza di dispositivi atti a contenere quel rischio; d) che, infine, volontariamente non provveda a collocarli. In presenza di tali presupposti, nessun rilievo possono avere le motivazioni sottese alla condotta omissiva e, in particolare, del tutto insignificanti sono eventuali ragioni economiche od organizzative dell’impresa (tra le tante, sul profilo dell’irrilevanza dell’eccessiva onerosità della spesa richiesta, si può leggere già Cass. pen., sez. IV, 22.3.1984, n° 2699, ric. Albano). Anzi, con riguardo, in ispecie, al profilo della scelta dei mezzi preventivi da adottare, non possono residuare dubbi sul fatto che l’imprenditore sia tenuto a calibrare la propria condotta sul parametro della migliore tecnologia disponibile. Correttamente in dottrina è stato rilevato come tale principio informatore pervada tutto l’impianto del D.L.vo n° 626 del 1994, venendo sovente evocato, seppur con locuzioni testuali diverse, in numerose norme qualificanti di quel testo – ad esempio, l’art. 3, co. 1, lett. b), o l’art. 4, co. 5, lett. b) – ed in particolare nel caso della esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, che viene in rilievo nel presente processo (si veda l’art. 62, co. 3, sul quale si tornerà nel prossimo capitolo, quando si parlerà del reato di cui all’art. 674, cod. pen.). Ma, a ben vedere, quel modello comportamentale viene recepito ed imposto, ancora prima, dalla norma fondamentale in materia di obblighi del datore di lavoro: l’art. 2087 del codice civile. Il quale, prevedendo che quegli debba “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, gli impone un obbligo di costante aggiornamento in materia. Del resto, ripetutamente e da tempo la Cassazione si è espressa in tal senso (tra moltissime, si vedano: 11.4.1992, ric. Quaini; 5.4.2001, ric. Merlini; 24.6.2000, ric. Mantero ed altro, secondo cui, più precisamente, non è sufficiente che “una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un dato momento storico, se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presìdi per rendere la stessa sempre più sicura”). Per concludere riguardo all’aspetto del dolo, non si riescono invece a rinvenire elementi di conforto alla tesi affacciata dalla difesa di Riva, secondo cui la fattispecie di reato in questione postulerebbe necessariamente un atteggiamento psicologico di pervicace inerzia dell’obbligato. Non pare, infatti, che la norma richieda indefettibilmente tale particolare intensità del dolo, ed anzi riesce francamente difficile escludere che, laddove gli elementi obiettivi del reato siano accompagnati dagli aspetti cognitivi e volitivi poco sopra ricordati, il reato medesimo si perfezioni pur quando l’omissione sia rimasta isolata e circoscritta nel tempo. f) Veramente poche battute merita, infine, per compiutezza espositiva, un ultimo aspetto: quello, ossia, del concorso tra l’art. 437, cod. pen., e la normativa della legislazione speciale antinfortunistica. La questione, che in verità agita essenzialmente la dottrina, trova invece la giurisprudenza attestata su posizioni piuttosto consolidate. “Le norme contenute nelle leggi speciali dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro non hanno abrogato l’art. 437, c.p., né sono in rapporto di specialità con la norma suddetta. Infatti, per la configurazione del delitto previsto dall’art. 437, c.p., occorre che la rimozione od omissione di cautele abbia posto in pericolo la pubblica incolumità e che l’agente abbia tenuto la condotta vietata nonostante la consapevolezza di tale pericolo, mentre, ai fini della sussistenza delle contravvenzioni in materia antinfortunistica, non occorre che si sia verificata una situazione di pericolo per la pubblica incolumità ed è sufficiente la semplice colpa. Ne consegue
  • 20. 20 che il delitto e le contravvenzioni in esame, presentando elementi strutturali diversi sotto l’aspetto sia oggettivo che soggettivo, non danno luogo a conflitto di norme, ma possono concorrere tra loro” (così Cass. pen., sez. I, P.G. in proc. Mantovani, cit., nella quale si indicano numerosi precedenti conformi). V’è solo da aggiungere – non avendone nemmeno fatto materia di discussione le parti – che, pur nella diversità di opinioni affacciate in dottrina, rimane comunque minoritaria, più risalente e sostanzialmente abbandonata dagli studiosi più recenti, la tesi di coloro che individuavano un rapporto di specialità tra quelle norme e concludevano per l’applicabilità delle sole fattispecie contravvenzionali speciali. Per cui si tratterebbe, in buona sostanza, di decidere se applicare solo l’art. 437 ovvero anche le disposizioni contravvenzionali: ma, poiché nel nostro caso – come si vedrà più avanti – il reato contravvenzionale di riferimento, quello ossia di cui al capo B) della rubrica, è estinto, la questione risulta priva di pratica rilevanza ai fini del giudizio. 3.2. - Così delimitato il perimetro applicativo dell’art. 437, cod. pen., occorre passare all’esame della fattispecie concreta devoluta al Tribunale. Rispetto alla quale, volendo rimanere il più possibile aderenti all’imputazione, va anzitutto precisato che il rischio preso in considerazione è esclusivamente quello della “dispersione… di fumi, gas, vapori e polveri di lavorazione”, e la condotta contestata è la omessa predisposizione di “apparecchiature” necessarie ad evitare il verificarsi di tale rischio. Ne consegue che rimangono al di là della cognizione del giudicante alcune condotte pur emerse nel corso del procedimento ed astrattamente riconducibili al paradigma sanzionatorio del medesimo art. 437 o, per lo meno, a quello del contiguo art. 451, stesso codice. Ci si riferisce, per esempio, alla assenza di idonea segnaletica di avvertimento e di sicurezza nonché di idonei dispositivi di protezione individuale, rilevata dagli ispettori dello “Spesal” in occasione del loro accesso del 13 giugno 2001 (si vedano i punti 2 e 4 del relativo verbale); ovvero al non funzionamento dell’impianto di condizionamento d’aria installato sulla macchina caricatrice del fossile delle batterie nn. 3-4, tale da imporre agli operai addetti, affinchè vi fosse un minimo circolo di aria, di mantenere aperte le finestre della cabina di comando, tuttavia esponendosi in tal modo a massicce quantità di polveri e fumi (si veda il verbale dei Carabinieri – “N.o.e.” Bari, relativo all’attività di assistenza ai campionamenti eseguiti dal “collegio Liberti” nei giorni 15 e 16 maggio 2002; leggasi, pure, il verbale di sommarie informazioni alla p.g. dell’operaio Marco Amati); oppure ancora alle carenze strutturali e di dotazioni, lamentate da vari operai addetti a tali impianti: pochi estintori, mancanza di condizionatori d’aria, illuminazione notturna assolutamente insufficiente (vds. verbali di sommarie informazioni di Amati, Cristofaro, Ladiana, Sisto, Scialpi, D’Aprile). Tanto premesso, le circostanze rilevanti ai fini del giudizio del Tribunale in parte qua possono riassumersi nei termini seguenti, con la precisazione – evidentemente non insignificante – per cui si tratta di aspetti sostanzialmente non contestati nemmeno dagli imputati. a) Le batterie di forni a coke emettono numerose sostanze inquinanti: tra queste, le più nocive per la salute umana sono le polveri di fossile, gli idrocarburi policiclici aromatici (i.p.a.) e il benzene. Sin dal 1984, l’”Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (I.A.R.C.)” ha ritenuto sussistente una evidenza sufficiente delle proprietà cancerogene per l’uomo delle esposizioni nelle industrie di produzione del coke, classificando gli i.p.a. in parte in “classe 2/A (probabili cancerogeni per l’uomo) ed in parte in “classe 2/B” (possibili cancerogeni per l’uomo), mentre il benzene addirittura in “classe 1”, ovvero tra le sostanze sicuramente cancerogene per l’uomo (vds. relaz. c.t. Liberti ed altri, pagg. 53 – 57).
  • 21. 21 Ma anche la legislazione italiana è giunta a conclusioni conformi, espressamente qualificando come “agenti cancerogeni” gli “idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame e nella pece di carbone” ed il benzene [art. 61, co. 1, lett. a), n° 3), e lett. c), in riferimento agli allegati VIII e VIII-bis, D.L.vo n° 626 del 1994]. Sulle forme di esposizione ad i.p.a. e benzene, sulle modalità di assorbimento, sulle loro conseguenze per la salute dell’uomo e sui relativi dati epidemiologici generali, trattandosi di circostanze incontroverse tra le parti, è sufficiente qui far integrale e recettizio rinvio a quanto in maniera dettagliatissima esposto dai consulenti del “collegio Liberti” nelle “Appendici” nn. 2 e 3 alla loro relazione scritta. Del carattere estremamente concreto del rischio cui erano esposti i lavoratori addetti alle batterie nn. 3 – 6 (e non solo), a causa della situazione di grave sofferenza in cui versavano tali impianti, si tratterà più diffusamente, invece, nel prossimo capitolo, allorchè si tratterà dei reati legati ai fenomeni inquinanti (capi D – F della rubrica). b) Considerando la natura delle patologie causalmente riconducibili alla esposizione a codeste sostanze (per dirla in breve, tumori!), non v’è dubbio che esse debbano classificarsi tra le “malattie- infortunio”, secondo la anzidetta definizione elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che – come s’è visto – pone l’accento sulla azione lesiva di agenti esterni diversi da quelli meccanico-fisici, quale si ravvisa, in particolare, nelle patologie di origine barica, elettrica, radioattiva e chimica. c) Le polveri sono emesse nel corso di tutte le fasi di lavorazione: caricamento, distillazione (a causa dell’imperfetta tenuta della strutture dei forni), sfornamento (soprattutto) e spegnimento. Gli i.p.a. ed il benzene, invece, si formano e si diffondono nel caso di incompleta distillazione del coke. Quando questo accade – cosiddetto coke “verde” o “crudo” – all’atto dello sfornamento si forma una nube densa di fumo di colore giallo-marrone, con elevata polverosità unita a vapori e gas (tali condizioni sono ben raffigurate nelle foto nn. 12, 13 e 20 del report fotografico allegato alla relazione di consulenza del “collegio Liberti”). d) Le batterie nn. 3-6 non sono mai state dotate quanto meno dei seguenti dispositivi principali: 1) canotti di collegamento delle tramogge del carro di riempimento, i quali permettono di inserire il carbon fossile direttamente nel forno, evitando lo spargimento sul piano di carica; 2) dispositivi meccanici di spazzamento del piano di carico e di aspirazione del materiale rimosso (operazioni invece eseguite a mano dagli operai: vds. foto 21-25, report cit.); 3) cappe aspiranti all’atto dello sfornamento e/o sul carro di spegnimento; 4) dispositivi di spegnimento “a secco” e non ad acqua; 5) dispositivi di monitoraggio e controllo computerizzati dei principali parametri di processo, del regime emissivo e del conseguente livello di inquinamento, ed in particolare indicatori automatici dell’avvenuta distillazione, sensori di allarme specifici per gli inquinanti più pericolosi (cc.dd. “rilevatori PIDs”; si vedano, la relazione di c.t. Liberti ed altri, pagg. 24 s., 78-80; test. Liberti, pagg. 8, 29-31, 52-54, trascr. verb. ud.; inoltre, più in generale, ad esempio, i numerosi documenti redatti dal “Comitato tecnico misto”, acquisiti all’udienza del 27 marzo 2006);. Si tratta, anzitutto ed indiscutibilmente, di “apparecchiature”, nel senso dianzi illustrato, se non addirittura di “impianti”. Inoltre, esse si presentano specificamente ed immediatamente destinate a contenere o a tenere sotto controllo le emissioni diffuse di quegli agenti inquinanti nelle fasi di lavorazione più critiche delle batterie. Tanto dicasi, in particolare, per le cappe aspiranti, che sono deputate ad operare nella fase
  • 22. 22 foriera di maggiori rischi per la salute umana (quella, ossia, dello sfornamento del coke, in cui si liberano i.p.a. e benzene dagli incombusti) e per le quali tale destinazione antinfortunistica è addirittura unica ed esclusiva. E, anche a voler limitare l’attenzione alle sole cappe, va evidenziato come queste rappresentino dispositivi a contenuto tecnologico tutt’altro che avanzato, di impiego comune e risalente, non soltanto all’interno di analoghe realtà aziendali, ma addirittura nell’àmbito dello stesso stabilimento “Ilva” di Taranto, ove erano presenti sulle batterie nn. 7-8 e 11 già nel 1996 (vds. relazione del dr. Giua dell’agosto di quell’anno, dianzi citata). Anzi, si tratta di misure che erano espressamente previste già dal D.M. 12.7.1990 (allegati 2, 6 e 7), che, al fine di contenere le emissioni diffuse inquinanti degli impianti industriali, aveva stabilito la necessità del “convogliamento di tutte le polveri, nei punti di introduzione, estrazione, trasferimento, carico e scarico, ad un impianto di depolverizzazione”, come pure la “necessità di idonea tenuta o di convogliamento ad impianti di abbattimento nelle operazioni di movimentazione o caricazione di sostanze organiche” (vds. relaz. perizia Carbotti ed altri, pag. 142). Si tratta, infine, di apparecchiature che, se presenti, avrebbero potuto ridurre in modo drastico ed imponente le emissioni rivenienti da quegli impianti. E’ quanto emerge – tanto per ricordare soltanto alcune delle molteplici ed eterogenee acquisizioni istruttorie sul punto – dalla ricordata nota n° 753 dell’8 novembre 2000 del dr. Virtù, dalla testimonianza del prof. Giugliano (pagg. 94 s., trascr. verb. ud.), ma soprattutto da uno studio svoltosi in esecuzione di una direttiva CEE, la n° 61 del 1996 (c.d. “direttiva IPPC”, ossia “Integrated pollution prevention control”) da gruppi tecnici internazionali, appositamente creati per fornire al Consiglio dell’Unione Europea ed agli Stati membri dei riferimenti per la individuazione delle migliori tecnologie del settore. Ebbene, sulla base dei dati che quest’indagine ha ricavato da una media delle rilevazioni condotte su alcuni dei maggiori stabilimenti siderurgici europei ed ha individuato quali parametri di riferimento ottimali, il “collegio Liberti” ha potuto stimare che le emissioni dello stabilimento di Taranto, calcolate sulla base della quantità di acciaio prodotto, si sarebbero ridotte di vari ordini di grandezza, ove fossero state utilizzate le migliori tecnologie disponibili: e, segnatamente, le polveri sarebbero state inferiori all’incirca di 3-4 volte; gli i.p.a. di 2-3 volte; il benzene, addirittura, di 30- 50 volte (vds. pagg. 45-47, e Tab. 22, relaz. c.t. Liberti ed altri). E, pur dando per ammesso che si tratti di un’elaborazione scientifica di stima, come tale non necessariamente precisa, appare francamente innegabile che si sia in presenza di ordini di grandezza di tali dimensioni da superare ogni inevitabile margine di approssimazione. e) Le circostanze sin qui evidenziate sostanzialmente non sono state contestate dalle difese degli imputati, se non per la idoneità (ed addirittura la conformità a legge) del sistema di spegnimento “a secco” e per la attendibilità – per così dire – alla virgola dei dati dello studio da ultimo illustrato. E’ addirittura pacifico, anzi, che i vertici tecnici ed amministrativi dell’”Ilva” fossero perfettamente a conoscenza delle anzidette carenze strutturali, della destinazione antinfortunistica delle apparecchiature mancanti e dei pericoli per l’incolumità dei lavoratori, derivanti da tali omissioni. E’ sufficiente rammentare, a tal proposito, alcuni tra i tanti documenti già evocati (retro, § 2.3.). A cominciare dal primo atto di intesa del giugno 1997, ove era lo stesso Emilio Riva a convenire “circa l’urgente necessità e l’indispensabilità di procedere in tempi congrui alla riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dal centro siderurgico di Taranto”, ed in particolare alla “riduzione delle emissioni diffuse della cokeria”, mediante “l’utilizzo delle migliori tecnologie” e di “sistemi per la limitazione delle emissioni derivanti dal processo di distillazione del carbon fossile in cokeria”. Ed ancora dopo cinque anni, ovvero a maggio del 2002, in occasione del secondo
  • 23. 23 “protocollo di intesa” tra l’azienda e gli enti territoriali, veniva riaffermata la necessità di “riconoscere assoluta priorità alle problematiche connesse al reparto cokeria”, al punto da garantire una via preferenziale ai relativi interventi strutturali. Ma, più d’ogni altro documento, eloquente risulta la nota del direttore Capogrosso del 16 febbraio 2001: con la quale questi non soltanto ribadiva la disponibilità dell’azienda a perseguire la ricostruzione delle batterie in questione “secondo i più avanzati criteri tecnologici” (che evidentemente, quindi, come si desume per argomento logico a contrario, non venivano ancora osservati), ma praticamente ammetteva la mancanza di numerosi dispositivi destinati al contenimento delle emissioni. Da tale nota, infatti, si evince che le batterie nn. 3 – 6 mancavano, tra l’altro: 1) di un sistema di caricamento fossile; 2) di un impianto di depolverazione allo sfornamento; 3) di porte ad elevata tenuta. E di tanto si rinviene conferma ulteriore nel progetto preliminare di rifacimento di quelle batterie, col quale l’azienda aveva previsto che le stesse fossero munite: di un “sistema di captazione e depolverazione delle emissioni allo sfornamento coke” su ciascun gruppo termico; di “nuovi pulisciporte meccanici e nuovo sistema levaporte, per assicurare la pulizia e l’idonea collocazione delle porte sul forno dopo ogni ciclo di sfornamento”; di macchine caricatrici dotate di un “nuovo sistema di estrazione per una distribuzione controllata del fossile nelle celle, in modo da evitare la formazione di emissioni durante e a fine caricamento”. Tutti dispositivi di impiego comune e già installati dalla stessa “Ilva” sulle batterie nn. 7 – 11 (vds. allegati nn. 3 e 4 alla informativa dello “Spesal” del 13.9.2001, in fald. n° 7). Inoltre, gli organi aziendali ben conoscevano quali fossero le sostanze prodotte da tali impianti, e quali la natura ed il grado della loro tossicità per l’uomo. A tacer d’altro, basta soltanto ricordare, a questo fine, quanto la stessa “Ilva” scriveva nel “documento di valutazione dei rischi”, adottato a norma dell’art. 4 del D.L.vo n° 626, citato, ovvero: che “… nell’ambito del processo di distillazione del carbon fossile, per la produzione del carbon coke, si effettuano lavorazioni di cui all’allegato VIII del D.L.vo 626/94, che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone”; che, tra le “attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni”, vi è la “distillazione di carbon fossile”; che, infine, tra i “preparati cancerogeni” presenti nel ciclo di lavorazione della cokeria, in particolare perché contenenti i.p.a., vi sono il carbon fossile, il gas cok, il catrame, l’olio di lavaggio e la pece (vds. “DOC-008”, in particolare fogli 1, 2 e 10). f) Dunque il management – come dicono i più moderni – dell’”Ilva” conosceva molto bene quelle deficienze strutturali ed i rischi connessi; e, pur tuttavia, ha volontariamente omesso di dotare le batterie nn. 3-6 di quei dispositivi. Niente e nessuno, infatti, glielo ha impedito. Tanto è sufficiente, come s’è detto più sopra, perché possa riconoscersi il dolo nella condotta degli agenti responsabili (sulla individuazione dei quali ci si intratterrà nel prossimo paragrafo). Le difese hanno contestato l’esistenza di tale elemento psicologico, valorizzando anche la dimensione dell’impegno economico sostenuto dall’”Ilva” negli anni dal 1995 al 2001 per ammodernare le altre batterie del reparto cokeria, nonché di quello necessario per il rifacimento delle nn. 3-6, stimato da Capogrosso, in quella nota del 16 febbraio 2001, in 150 miliardi di lire. Parrebbe di capire, dunque, che la difesa abbia inteso evocare una sorta di inesigibilità del comportamento oggetto di contestazione. Un simile argomentare, però, presta il fianco a più d’un’obiezione.
  • 24. 24 Su di un piano tipicamente dogmatico, è sufficiente ricordare come la teoria della inesigibilità, sorta in Germania ed accolta con misere fortune altrove, con l’obiettivo di cercare un comune denominatore tra le diverse scusanti codificate ed un parametro di riferimento per l’enucleazione di quelle non codificate, si presenta priva di pregio. E’ stato acutamente osservato, dalla nostra migliore dottrina, come, a voler individuare la inesigibilità quale causa generale ed ulteriore di esclusione della colpevolezza (al di là, ossia, delle ipotesi codificate), o significa dire una verità ovvia, perché ricavabile dalle norme che disciplinano la colpevolezza (il comportamento prudente, diligente etc. dev’essere, evidentemente, anzitutto possibile); oppure si finisce per attingere la scusa da fonti materiali del diritto, con grave nocumento alla certezza di questo ed al principio di legalità. Inoltre, il vizio insuperabile della teoria in esame è rappresentato dalla impossibilità di individuare un soddisfacente parametro di riferimento per la esigibilità di un dato comportamento. Se, infatti, si guardasse allo stesso agente nella situazione concreta in cui s’è trovato, vi sarebbe il rischio di finire per scusare ogni azione criminosa; se, invece, il modello comportamentale lo si volesse individuare nell’”uomo medio”, si finirebbe per navigare nella massima incertezza, trattandosi all’evidenza di un parametro vago ed evanescente. Ma, superando a piè pari queste dispute teoriche, che qui possono essere soltanto accennate, v’è da dire che, nell’ipotesi oggetto di giudizio, non ricorrerebbero nemmeno gli estremi di tale inesigibilità. S’è già accennato dianzi – in questo stesso paragrafo, al punto 3.1.e) – di come siano ritenute irrilevanti, per giurisprudenza unanime, le eventuali motivazioni economiche od organizzative dell’impresa, che abbiano indotto il datore di lavoro ad omettere la predisposizione delle necessarie cautele. E, del resto, nel conflitto tra due beni di rango costituzionale, quali l’iniziativa economica privata e ed il diritto alla salute, non vi può esser dubbio sulla prevalenza del secondo rispetto alla prima, la quale peraltro – come si ricorderà – “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (art. 41, cpv., Cost.). Né debbono trarre in inganno, e condurre a conclusioni differenti, l’inciso “sempre che l’applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi”, contenuto nella definizione di “migliore tecnologia disponibile” adottata dall’art. 2, n° 7, del D.P.R. n° 203/1988, ovvero quello, senza dubbio più mite e sfumato, elaborato dal legislatore del recente Testo Unico in materia ambientale, secondo cui debbono intendersi come “disponibili” le “migliori tecniche”, “purchè il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli” [art. 268, lett. aa), n° 2), D.L.vo 3.4.2006, n° 152]. Non va dimenticato, infatti, che si tratta di norme in materia di contrasto ai fenomeni di inquinamento, le quali, pertanto, a differenza della normativa antinfortunistica, proteggono il bene salute soltanto di riflesso ed indirettamente. Nel caso specifico, comunque, non vi sarebbe neppure spazio per simili obiezioni. Infatti, pur dovendo darsi atto del consistente impegno di spesa necessario per dotare le batterie nn. 3-6 di quei dispositivi, non va dimenticato che, stando al bilancio di esercizio relativo all’anno 2000, il “Gruppo Riva” (del quale l’”ILVA s.p.a.” rappresenta la società di gran lunga più importante, e che ha nello stabilimento di Taranto il suo insediamento aziendale più grande, pari a 7-8 volte il secondo: vds. test. Talpone, pagg. 5 s., trascr. verb. ud.) ha realizzato in quell’anno un fatturato consolidato di 4.947 ml./€, con un incremento del 21% rispetto all’anno precedente, ed un utile netto di 286,5 ml./€ (+ 24,6% rispetto all’anno precedente), che gli ha consentito di compiere investimenti per 595 ml./€ e, in particolare, di acquistare la società francese “SAM” per 126 ml./€
  • 25. 25 (tali notizie si leggono nella relazione del “collegio Liberti” alla pag. 26 e non sono state contestate dalle difese degli imputati). Si tratta, evidentemente, di un dato parziale, che tuttavia viene qui evocato soltanto quale indice esemplificativo del volume d’affari dell’”Ilva” e delle sue capacità economiche, e che consente di affermare con tutta tranquillità come tale società disponesse di risorse finanziarie ampiamente sufficienti per provvedere ad installare le cappe e gli altri dispositivi di sicurezza sulle batterie di forni in questione, ma abbia preferito dirottare quelle provviste su altri investimenti ed acquisizioni aziendali, verosimilmente più redditizi. Ma, piaccia o meno, per la nostra Costituzione, e vieppiù per la legge penale, la salute dei lavoratori viene prima del profitto dell’azienda e va tutelata anche a discapito di questo. 4. – segue: L’individuazione dei soggetti responsabili. Fino ad ora si è parlato, quasi impersonalmente, dell’”Ilva”, dei suoi obblighi e delle sue inadempienze. Ovviamente, però, è necessario individuare le singole persone che, in funzione della loro collocazione nell’organigramma aziendale, avevano l’obbligo di predisporre i descritti apparecchi antinfortunistici e, invece, hanno consapevolmente ed intenzionalmente omesso di farlo. E’ del pari evidente, inoltre, che, perché si possa parlare di una omissione colpevole, è necessario anzitutto che il soggetto avesse il potere, giuridico e materiale, di compiere l’attività richiesta. Orbene, l’aspetto qualificante, ai fini della individuazione dei responsabili, risiede nel fatto che la collocazione di quelle apparecchiature antinfortunistiche sulle batterie nn. 3-6, non potendo essere disgiunta da un più ampio programma di ristrutturazione di quegli impianti (“revamping” o “refreshing” che fosse), postulava l’impiego di notevoli risorse finanziarie e, ad un tempo, il riassetto della organizzazione produttiva dell’azienda: ond’è che essa andava necessariamente inserita all’interno del più generale piano di investimenti della società. Se ne deve logicamente dedurre, allora, che la relativa deliberazione fosse prerogativa esclusiva dei massimi vertici amministrativi e tecnici di quella: sui quali, pertanto, va fatta gravare la responsabilità per la mancata adozione di essa. Peraltro, le ricadute economiche di quegli interventi escludono l’operatività delle deleghe di funzioni all’interno dell’organigramma aziendale. Come la giurisprudenza della Corte di Cassazione ripetutamente rammenta, infatti, uno dei requisiti essenziali perché la responsabilità penale possa esser fatta ricadere sul preposto è quello della sua autonomia tecnica, gestionale, ma anche finanziaria, quanto meno in misura funzionale all’assolvimento degli obblighi trasferitigli dal datore di lavoro. Senza contare che, costituendo la delega una causa di esonero da responsabilità, l’onere di offrire la prova dei suoi presupposti operativi spetta all’imputato che la rivendichi (così, tra moltissime, già Cass. pen., sez. IV, 16.1.1990, n° 444; idem, 23.3.1998, n° 3602, che ha aggiunto come tale prova debba essere “rigorosa”). E nessuno degli imputati, nel corso del processo, ha adempiuto a tanto. 4.1. - Sulla base di tale considerazione di fondo, il principale colpevole è Emilio Riva. Questi è, ed era all’epoca, il presidente del consiglio di amministrazione dell’”Ilva s.p.a”.
  • 26. 26 In base allo statuto della società, adottato in data 3 luglio 2000, il c.d.a. poteva nominare amministratori delegati, ma non poteva delegare, tra altre attività, la “approvazione di budget (comprensivo del piano di investimenti) e relativo programma aziendale, e loro eventuali modifiche sostanziali” (art. 23, co. 1 e co. 2, lett. e). Peraltro, disposizione identica era stata adottata dallo stesso c.d.a. nella riunione del 18.10.1999 e ribadita in quella del 24.7.2000. In tali riunioni era stato altresì stabilito, e quindi ribadito, “di riservare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, escludendoli dalla competenza del Vice Presidente e Consigliere Delegato, nonché dei Consiglieri Delegati, … tutti gli atti, anche di controllo, relativi alla… sicurezza sul lavoro, all’ecologia ed alla tutela ambientale”. Peraltro, ma, a fronte di tali dati formali, la circostanza si appalesa finanche superflua, Emilio Riva ha personalmente siglato parte dei numerosi “atti di intesa” già ricordati, e soprattutto il primo tra quelli. Egli, dunque, in quanto presidente del c.d.a. e da quest’ultimo organo delegato alle funzioni in materia – per quel che qui interessa – di sicurezza sul lavoro, era la voce più autorevole per decidere quando, come e quanto si dovesse investire in questo settore. Stupisce, piuttosto, considerando i descritti poteri in materia di budget comunque spettanti al c.d.a., la scelta della Procura della Repubblica di non elevare l’imputazione in argomento anche nei confronti dell’amministratore delegato Claudio Riva. I cui effettivi poteri decisionali nella materia trovano un pregnante riscontro, per esempio, nella circostanza per cui egli abbia sottoscritto, quale unico rappresentante per l’azienda, vari “atti di intesa”, ed in particolare quello del 22 maggio 2002, esclusivamente dedicato alla questione delle batterie nn. 3-6. 4.2. - Un giudizio di colpevolezza va pure formulato nei confronti del direttore di stabilimento Luigi Capogrosso. Con la convenzione stipulata tra questi ed Emilio Riva nel gennaio del 1996, mediante la quale egli è stato nominato direttore dello stabilimento di Taranto, gli sono stati attribuiti “tutti gli incarichi e i poteri inerenti la gestione ed organizzazione dell’attività dello Stabilimento, favorendo il migliore utilizzo e sviluppo delle risorse messe a sua disposizione e ciò in autonomia decisionale e di spesa, nel rispetto degli ambiti economici determinati su sua indicazione in sede di budget annuale”. In particolare, gli è stato affidato il compito di “dirigere e condurre tutta la complessa attività assegnata all’imprenditore in materia di sicurezza, di prevenzione e di igiene del lavoro, nonché di tutela dell’ambiente naturale, in relazione a disposizioni di legge, a norme di comportamento impartite dalla pubblica competente Autorità o suggerite dall’esperienza tecnica specifica e, in generale, da ogni altra regola di prudenza o diligenza che deve essere applicata nell’esecuzione del lavoro al fine di eliminare ogni possibile rischio e prevenire le conseguenze di danno alle persone e alle cose”. E, nell’esecuzione di tale compito, egli è stato altresì gravato: a) di “vigilare sulla dotazione al personale dipendente… dei mezzi e strumenti antinfortunistici e di tutela della salute sulla base di quanto prescritto dalla normativa, … nonché attuare le disposizioni in materia di sicurezza, di igiene del lavoro e di tutela dell’ambiente naturale, agendo in piena autonomia all’interno delle somme destinate nel budget”; b) di “emanare disposizioni idonee ad assicurare l’osservanza della normativa vigente e delle regole di prudenza” nelle medesime materie.