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                                                  Ai Presidenti dei Comitati regionali
                                                  Ai Presidenti dei Comitati provinciali




OGGETTO:          Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto
                  1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale
                  e minimale per l’anno 2013.
SOMMARIO:         1.   Aliquote contributive e di computo
                  2.   Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento
                  3.   Massimale annuo di reddito
                  4.   Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013
                  5.   Minimale per l’accredito contributivo
1)Aliquote contributive e di computo


A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n.
92, come modificato dall’art.46 bis, comma 1 lett. g) della Legge 7 agosto 2012, n.134, di
conversione del DL n.83/2012, per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso
altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo
per l’anno 2013 è elevata al 20 per cento, mentre rimane ferma al 27 per cento quella per i
soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.

Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad
altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59,
comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione
agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza
ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva
aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre
2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).

Pertanto le aliquote per il calcolo della contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2013
sono complessivamente fissate come segue:

                                  Soggetti                                          Aliquote
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie                       27,72%
                                                                               (27,00 IVS + 0,72
                                                                              aliquota aggiuntiva)
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
                                                                                    20,00%



Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella
Gestione separata si rimanda alla circolare n. 7/2007.


2) Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento


La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella
misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione,
per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al
55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.

Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto
contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA).

Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo
è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito,
tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte
sui redditi (saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013).



3) Massimale annuo di reddito
Le predette aliquote del 27,72 per cento e del 20,00 per cento, sono applicabili, con i criteri
sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino
al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n.
335/1995, che per l’anno 2013 è pari a euro 99.034,00.



4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013


Per il versamento dei contributi in favore dei soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-
bis, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono
assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo
comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12
del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c.d. principio
di cassa allargato, v. circolare n. 10 dell’8 gennaio 2002).

Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2013 e
riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 sono da calcolare con le aliquote
contributive in vigore nel 2012.



5) Minimale per l’accredito contributivo


Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo
1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2013 detto minimale è pari
ad euro 15.357,00.

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 20 per
cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.071,40, mentre gli
iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento
avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo pari ad euro 4.256,96 (di cui
4.146,39 ai fini pensionistici).

Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una
contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L.
335/1995).

                                      Il Direttore Generale
                                               Nori

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Circolare numero 27 del 12 02-2013

  • 1. Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Roma, 12/02/2013 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici Circolare n. 27 e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2013. SOMMARIO: 1. Aliquote contributive e di computo 2. Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento 3. Massimale annuo di reddito 4. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013 5. Minimale per l’accredito contributivo
  • 2. 1)Aliquote contributive e di computo A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall’art.46 bis, comma 1 lett. g) della Legge 7 agosto 2012, n.134, di conversione del DL n.83/2012, per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2013 è elevata al 20 per cento, mentre rimane ferma al 27 per cento quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria. Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007). Pertanto le aliquote per il calcolo della contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2013 sono complessivamente fissate come segue: Soggetti Aliquote non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 20,00% Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rimanda alla circolare n. 7/2007. 2) Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale. Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA). Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013). 3) Massimale annuo di reddito
  • 3. Le predette aliquote del 27,72 per cento e del 20,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2013 è pari a euro 99.034,00. 4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013 Per il versamento dei contributi in favore dei soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c- bis, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato, v. circolare n. 10 dell’8 gennaio 2002). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2013 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2012. 5) Minimale per l’accredito contributivo Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2013 detto minimale è pari ad euro 15.357,00. Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 20 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo pari ad euro 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici). Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995). Il Direttore Generale Nori