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IL CROCIFISSO A SCUOLA
      Spunti riflessivi



                      a cura di Paola Barigelli-Calcari
Il Governo si impegna
a promuovere, nel rispetto del principio costituzionale dell'autonomia
scolastica, iniziative idonee a fare della scuola, luogo per eccellenza dei
processi formativi, uno strumento teso al dialogo tra le esperienze culturali e
religiose che faccia crescere il rispetto reciproco, la tolleranza, il
riconoscimento dei comuni valori di base;
Il Governo si impegna
a mettere in atto un'opera di sensibilizzazione utile a far comprendere a tutti
per quali motivi il crocifisso rappresenta un simbolo di valori che stanno alla
base della nostra identità nazionale, europea e occidentale e, lontano
dall'offendere il pluralismo culturale e religioso è ed è stato, al contrario, il
più antico e forte simbolo di amore e di difesa della libertà di tutti;
Il Governo si impegna
ad operare perché la libertà religiosa e il pluralismo culturale siano
effettivamente garantiti anche laddove, nei Paesi con tradizioni diverse dalle
nostre, essi fossero conculcati. (8-00061)
Problema:

Come comporre in Italia il principio supremo di laicità dello Stato
           con l’esposizione del crocifisso a scuola?


                             Metodo:

   Usare argomentazioni usate in sentenze italiane ed europee


                           Risoluzione:

Rispetto delle norme approvate dal Parlamento italiano ed europeo
Pregiudizi?
Precomprensioni?
Paure?
LAICITÁ

• un atteggiamento di favore nei confronti del fenomeno religioso e delle
confessioni che lo propugnano, (art. 7, 2° c., e art. 8, 3° c.)

• distinzione fra la dimensione temporale e la dimensione spirituale e fra
gli ordini e le società cui tali dimensioni sono proprie

• è relativa alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, e
quindi essenzialmente storica, legata com’è al divenire di questa
organizzazione
È evidente che il crocifisso è esso stesso un simbolo che può
  assumere diversi significati e servire per intenti diversi;
           innanzitutto per il luogo ove è posto.

    In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed
       esclusivamente un “simbolo religioso”, in
   quanto mira a sollecitare l’adesione riverente verso il
            fondatore della religione cristiana.
Il crocifisso
è in grado di rappresentare e di
richiamare in forma sintetica
immediatamente percepibile e intuibile
(al pari di ogni simbolo) valori
civilmente rilevanti?

Rappresenta ancora quei valori che
soggiacciono e ispirano il nostro ordine
costituzionale, fondamento del nostro
convivere civile?

può svolgere, anche in un orizzonte
“laico”, diverso da quello religioso che
gli è proprio, una funzione simbolica
altamente educativa, a prescindere
dalla religione professata dagli alunni?
Il crocifisso è atto a esprimere,
appunto in chiave simbolica ma
                  in
     modo adeguato, l’origine
religiosa dei valori di tolleranza,
      di rispetto reciproco, di
valorizzazione della persona, di
 affermazione dei suoi diritti, di
   riguardo alla sua libertà, di
    autonomia della coscienza
       morale nei confronti
    dell’autorità, di solidarietà
     umana, di rifiuto di ogni
 discriminazione, che connotano
         la civiltà italiana.
Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere,
cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme
fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i
“Principî fondamentali” e la Parte I della stessa, e, specificamente,
da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità
propria dello Stato italiano.
Il richiamo, attraverso il crocifisso,
dell’origine religiosa di tali valori e
della loro piena e radicale consonanza
con gli insegnamenti cristiani, serve
dunque a porre in evidenza la loro
trascendente fondazione, senza
mettere in discussione, anzi
ribadendo, l’autonomia (non la
contrapposizione, sottesa a una
interpretazione ideologica della laicità
che non trova riscontro alcuno nella
nostra Carta fondamentale)
dell’ordine temporale rispetto
all’ordine spirituale, e senza sminuire
la loro specifica “laicità”, confacente al
contesto culturale fatto proprio e
manifestato dall’ordinamento
fondamentale dello Stato italiano.
Non si può però pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come a
una suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come a un oggetto di culto;
si deve pensare piuttosto come a un simbolo idoneo a esprimere l’elevato
fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che
delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato.
La decisione delle autorità scolastiche, in esecuzione di norme regolamentari,
di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche, non appare pertanto censurabile
con riferimento al principio di laicità proprio dello Stato italiano.
Può lo Stato astenersi nel presentare e nel
    propugnare in un luogo educativo i valori
certamente laici, quantunque di origine religiosa,
     di cui è pervasa la società italiana e che
     connotano la sua Carta fondamentale?
Perciò è necessario
indagare come il
cristianesimo si
ponga rispetto ad
alcuni valori
giuridicamente
sanciti dalla
costituzione
repubblicana, per
valutare la
compatibilità della
collocazione di un
simbolo cristiano in
una scuola pubblica.
Non si può fare a meno
di rilevare come il
cristianesimo e anche il
suo fratello maggiore,
l’ebraismo - almeno da
Mosé in poi e
sicuramente
nell’interpretazione
talmudica - abbiano
posto la tolleranza
dell’altro e la difesa della
dignità dell’uomo, al
centro della loro fede.
In particolare poi il cristianesimo – anche per il riferimento al noto e
spesso incompreso "Date a Cesare quello che è di Cesare, e a…" - con
la sua forte accentuazione del precetto dell’amore per il prossimo e
ancor più con l’esplicita prevalenza data alla carità sulla stessa fede,
contiene in nuce quelle idee di tolleranza, eguaglianza e libertà che
sono alla base dello Stato laico moderno e di quello italiano in
particolare.
nel nucleo centrale e
costante della fede
cristiana,
nonostante
l’inquisizione,
l’antisemitismo e le
crociate, si può
agevolmente
individuare il
principio di dignità
dell’uomo, di
tolleranza, di libertà
anche religiosa e
quindi in ultima
analisi il
fondamento della
stessa laicità dello
Stato.
A saper mirare la storia, ponendosi cioè su di un poggio e
non rimanendo confinati a fondovalle, si individua una
percepibile affinità (non identità) tra il "nocciolo duro" del
cristianesimo, che, privilegiando la carità su ogni altro
aspetto, fede inclusa, pone l’accento sull’accettazione del
diverso, e il "nocciolo duro" della Costituzione repubblicana,
che consiste nella valorizzazione solidale della libertà di
ciascuno e quindi nella garanzia giuridica del rispetto
dell’altro.
Si può quindi sostenere che, nell’attuale realtà sociale, il crocifisso debba
essere considerato non solo come simbolo di un’evoluzione storica e
culturale, e quindi dell’identità del nostro popolo, ma quale simbolo
altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e
tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi
che innervano la nostra Carta costituzionale.
Il simbolo del cristianesimo -
    la croce - non può quindi
    escludere nessuno senza
  negare sé stessa; anzi, essa
costituisce, in un certo senso,
       il segno universale
dell’accettazione e del rispetto
   per ogni essere umano in
           quanto tale,
  indipendentemente da ogni
    sua credenza, religiosa o
               meno.
Per azzardare un
paragone, nessuno
potrebbe contestare il
senso simbolico,
inclusivo e assertivo –
mutatis mutandis – dei
versetti del Corano
inneggianti alla
misericordia divina
esposti in bella evidenza
nella sede dell’università
statale di Tunisi –
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cristiani, ebrei,
indifferenti e atei -
ovvero della mezzaluna
che spicca nella bandiera
della pur laica Turchia.
il crocifisso non è
      unicamente il
      simbolo della
        religione
   fondamentale del
 nostro Paese e della
 tradizione del nostro
  popolo, ma è anche
espressione profonda
      di cultura, di
  umanità e segno di
    duemila anni di
 storia, di civiltà e di
  cultura, della quale
         si trova
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tutti i comuni d'Italia
Dopo l’entrata in vigore il 1 dicembre del 2009 del Trattato di Lisbona,
l’articolo 17 del trattato sul funzionamento dell’ unione europea riconosce
esplicitamente l’identità e il contributo specifico delle Chiese come quello
delle organizzazioni filosofiche e non confessionali (n.9)
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è stata istituita a Strasburgo nel 1959
dagli Stati membri del Consiglio d’Europa per esprimersi sulle presunte
violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950.
La Corte constata che nel rendere obbligatoria la presenza del crocifisso nelle
aule delle scuole pubbliche, la normativa italiana attribuisce alla religione
maggioritaria del Paese una visibilità preponderante nell’ambiente scolastico.
La Corte ritiene tuttavia che ciò non basta a integrare un’opera
d’indottrinamento da parte dello Stato convenuto e a dimostrare una violazione
degli obblighi previsti dall’articolo 2 del Protocollo n. 18 (Sentenza n. 234 del 18
marzo 2011)
La Corte ritiene inoltre che gli effetti della grande visibilità che la presenza
del crocifisso attribuisce al cristianesimo nell’ambiente scolastico debbono
essere ridimensionati alla luce di quanto segue:
• tale presenza non è associata a un insegnamento obbligatorio del
   cristianesimo;
•   secondo il Governo lo spazio scolastico è aperto ad altre religioni (il fatto
    di portare simboli e di indossare tenute a connotazione religiosa non è
    proibito agli alunni, le pratiche relative alle religioni non maggioritarie
    sono prese in considerazione, e possibile organizzare l’ insegnamento
    religioso facoltativo per tutte le religioni riconosciute, la fine del Ramadan
    è spesso festeggiata nelle scuole...);
•   non sussistono elementi tali da indicare che le autorità siano intolleranti
    rispetto ad alunni appartenenti ad altre religioni, non credenti o detentori
    di convinzioni filosofiche che non si riferiscano a una religione.

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Il crocifisso a scuola

  • 1. IL CROCIFISSO A SCUOLA Spunti riflessivi a cura di Paola Barigelli-Calcari
  • 2. Il Governo si impegna a promuovere, nel rispetto del principio costituzionale dell'autonomia scolastica, iniziative idonee a fare della scuola, luogo per eccellenza dei processi formativi, uno strumento teso al dialogo tra le esperienze culturali e religiose che faccia crescere il rispetto reciproco, la tolleranza, il riconoscimento dei comuni valori di base;
  • 3. Il Governo si impegna a mettere in atto un'opera di sensibilizzazione utile a far comprendere a tutti per quali motivi il crocifisso rappresenta un simbolo di valori che stanno alla base della nostra identità nazionale, europea e occidentale e, lontano dall'offendere il pluralismo culturale e religioso è ed è stato, al contrario, il più antico e forte simbolo di amore e di difesa della libertà di tutti;
  • 4. Il Governo si impegna ad operare perché la libertà religiosa e il pluralismo culturale siano effettivamente garantiti anche laddove, nei Paesi con tradizioni diverse dalle nostre, essi fossero conculcati. (8-00061)
  • 5. Problema: Come comporre in Italia il principio supremo di laicità dello Stato con l’esposizione del crocifisso a scuola? Metodo: Usare argomentazioni usate in sentenze italiane ed europee Risoluzione: Rispetto delle norme approvate dal Parlamento italiano ed europeo
  • 7. LAICITÁ • un atteggiamento di favore nei confronti del fenomeno religioso e delle confessioni che lo propugnano, (art. 7, 2° c., e art. 8, 3° c.) • distinzione fra la dimensione temporale e la dimensione spirituale e fra gli ordini e le società cui tali dimensioni sono proprie • è relativa alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, e quindi essenzialmente storica, legata com’è al divenire di questa organizzazione
  • 8. È evidente che il crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto. In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un “simbolo religioso”, in quanto mira a sollecitare l’adesione riverente verso il fondatore della religione cristiana.
  • 9. Il crocifisso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile e intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti? Rappresenta ancora quei valori che soggiacciono e ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile? può svolgere, anche in un orizzonte “laico”, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni?
  • 10. Il crocifisso è atto a esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana.
  • 11. Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i “Principî fondamentali” e la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano.
  • 12. Il richiamo, attraverso il crocifisso, dell’origine religiosa di tali valori e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani, serve dunque a porre in evidenza la loro trascendente fondazione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l’autonomia (non la contrapposizione, sottesa a una interpretazione ideologica della laicità che non trova riscontro alcuno nella nostra Carta fondamentale) dell’ordine temporale rispetto all’ordine spirituale, e senza sminuire la loro specifica “laicità”, confacente al contesto culturale fatto proprio e manifestato dall’ordinamento fondamentale dello Stato italiano.
  • 13. Non si può però pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come a una suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come a un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come a un simbolo idoneo a esprimere l’elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato.
  • 14. La decisione delle autorità scolastiche, in esecuzione di norme regolamentari, di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche, non appare pertanto censurabile con riferimento al principio di laicità proprio dello Stato italiano.
  • 15. Può lo Stato astenersi nel presentare e nel propugnare in un luogo educativo i valori certamente laici, quantunque di origine religiosa, di cui è pervasa la società italiana e che connotano la sua Carta fondamentale?
  • 16. Perciò è necessario indagare come il cristianesimo si ponga rispetto ad alcuni valori giuridicamente sanciti dalla costituzione repubblicana, per valutare la compatibilità della collocazione di un simbolo cristiano in una scuola pubblica.
  • 17. Non si può fare a meno di rilevare come il cristianesimo e anche il suo fratello maggiore, l’ebraismo - almeno da Mosé in poi e sicuramente nell’interpretazione talmudica - abbiano posto la tolleranza dell’altro e la difesa della dignità dell’uomo, al centro della loro fede.
  • 18. In particolare poi il cristianesimo – anche per il riferimento al noto e spesso incompreso "Date a Cesare quello che è di Cesare, e a…" - con la sua forte accentuazione del precetto dell’amore per il prossimo e ancor più con l’esplicita prevalenza data alla carità sulla stessa fede, contiene in nuce quelle idee di tolleranza, eguaglianza e libertà che sono alla base dello Stato laico moderno e di quello italiano in particolare.
  • 19. nel nucleo centrale e costante della fede cristiana, nonostante l’inquisizione, l’antisemitismo e le crociate, si può agevolmente individuare il principio di dignità dell’uomo, di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi in ultima analisi il fondamento della stessa laicità dello Stato.
  • 20. A saper mirare la storia, ponendosi cioè su di un poggio e non rimanendo confinati a fondovalle, si individua una percepibile affinità (non identità) tra il "nocciolo duro" del cristianesimo, che, privilegiando la carità su ogni altro aspetto, fede inclusa, pone l’accento sull’accettazione del diverso, e il "nocciolo duro" della Costituzione repubblicana, che consiste nella valorizzazione solidale della libertà di ciascuno e quindi nella garanzia giuridica del rispetto dell’altro.
  • 21. Si può quindi sostenere che, nell’attuale realtà sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di un’evoluzione storica e culturale, e quindi dell’identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale.
  • 22. Il simbolo del cristianesimo - la croce - non può quindi escludere nessuno senza negare sé stessa; anzi, essa costituisce, in un certo senso, il segno universale dell’accettazione e del rispetto per ogni essere umano in quanto tale, indipendentemente da ogni sua credenza, religiosa o meno.
  • 23. Per azzardare un paragone, nessuno potrebbe contestare il senso simbolico, inclusivo e assertivo – mutatis mutandis – dei versetti del Corano inneggianti alla misericordia divina esposti in bella evidenza nella sede dell’università statale di Tunisi – frequentata anche da cristiani, ebrei, indifferenti e atei - ovvero della mezzaluna che spicca nella bandiera della pur laica Turchia.
  • 24. il crocifisso non è unicamente il simbolo della religione fondamentale del nostro Paese e della tradizione del nostro popolo, ma è anche espressione profonda di cultura, di umanità e segno di duemila anni di storia, di civiltà e di cultura, della quale si trova testimonianza in tutti i comuni d'Italia
  • 25. Dopo l’entrata in vigore il 1 dicembre del 2009 del Trattato di Lisbona, l’articolo 17 del trattato sul funzionamento dell’ unione europea riconosce esplicitamente l’identità e il contributo specifico delle Chiese come quello delle organizzazioni filosofiche e non confessionali (n.9)
  • 26. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è stata istituita a Strasburgo nel 1959 dagli Stati membri del Consiglio d’Europa per esprimersi sulle presunte violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950.
  • 27. La Corte constata che nel rendere obbligatoria la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, la normativa italiana attribuisce alla religione maggioritaria del Paese una visibilità preponderante nell’ambiente scolastico. La Corte ritiene tuttavia che ciò non basta a integrare un’opera d’indottrinamento da parte dello Stato convenuto e a dimostrare una violazione degli obblighi previsti dall’articolo 2 del Protocollo n. 18 (Sentenza n. 234 del 18 marzo 2011)
  • 28. La Corte ritiene inoltre che gli effetti della grande visibilità che la presenza del crocifisso attribuisce al cristianesimo nell’ambiente scolastico debbono essere ridimensionati alla luce di quanto segue: • tale presenza non è associata a un insegnamento obbligatorio del cristianesimo;
  • 29. secondo il Governo lo spazio scolastico è aperto ad altre religioni (il fatto di portare simboli e di indossare tenute a connotazione religiosa non è proibito agli alunni, le pratiche relative alle religioni non maggioritarie sono prese in considerazione, e possibile organizzare l’ insegnamento religioso facoltativo per tutte le religioni riconosciute, la fine del Ramadan è spesso festeggiata nelle scuole...);
  • 30. non sussistono elementi tali da indicare che le autorità siano intolleranti rispetto ad alunni appartenenti ad altre religioni, non credenti o detentori di convinzioni filosofiche che non si riferiscano a una religione.