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Allegato “A” Al n. 8.484 di racc.                                        TITOLO II
                                                                OGGETTO DELLA SOCIETÀ
                   Statuto
                                                           Art. 4
                      del
“Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.”          4.1. La Società ha per oggetto l’esercizio delle
                                                             funzioni di natura pubblicistica del settore
                    TITOLO I                                 elettrico e in particolare delle attività di ca-
  COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE -                             rattere regolamentare, di verifica e certifica-
    SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ                              zione relativa al settore dell’energia elettrica
                                                             di cui all’articolo 3, commi 12 e 13 e di cui
   Art. 1                                                    all’articolo 11, comma 3 del decreto legi-
1.1.La Società per azioni ha la denominazio-                 slativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive
     ne “Gestore dei Servizi Energetici - GSE                modifiche e integrazioni, nonché le attivi-
     S.p.A.” ed è regolata dal presente statuto. La          tà correlate di cui al decreto legislativo 29
     Società è stata costituita ai sensi dell’articolo       dicembre 2003 n. 387 e successive modifi-
     3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo            che e integrazioni, in materia di promozio-
     1999 n. 79 e dell’articolo 1, commi 1, lettera          ne dell’energia elettrica prodotta da fonti
     a), b) e c) e 3, del Decreto del Presidente del         energetiche rinnovabili nel mercato interno
     Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.                  dell’elettricità, comprese le attività di carat-
                                                             tere regolamentare e le altre competenze,
1.2.La denominazione sociale potrà essere usata
                                                             diritti e poteri ad esse inerenti.
     nella forma “GSE S.p.A.”.
                                                            In particolare la Società, nello svolgimento
   Art. 2                                                    della propria attività, provvede a:
2.1. La Società ha sede legale in Roma.                  a) ritirare l’energia elettrica di cui al comma 3
2.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà de-              dell’articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n.
     liberare il trasferimento della sede legale            9, offerta dai produttori a prezzi determinati
     all’interno del territorio nazionale.                  dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in
                                                            applicazione del criterio del costo evitato;
2.3 Con delibera del Consiglio di Amministra-
     zione potranno essere istituite e soppresse,        b) acquisire l’energia elettrica ed i relativi
     nei modi di legge, sedi secondarie, sia in Ita-        diritti di cui al Titolo IV, lettera b), del
     lia che all’estero.                                    provvedimento CIP n. 6/1992;
                                                         c) cedere al mercato l’energia acquisita ai sensi
   Art. 3
                                                            delle precedenti lettere a) e b);
3.1. La durata della Società è stabilita al 31 di-
                                                         d) qualificare gli impianti alimentati da fonti
     cembre 2100 e potrà essere prorogata, una
                                                            rinnovabili e gli impianti di cogenerazione
     o più volte, con deliberazione dell’Assem-
                                                            abbinati al teleriscaldamento nonché
     blea degli azionisti.
                                                            effettuare     il   riconoscimento     della




                                                       —2—
cogenerazione ad alto rendimento;                      provvedimenti conseguenti;
e) rilasciare la garanzia d’origine dell’energia       m) svolgere i compiti di cui all’art. 3, comma
   elettrica prodotta da fonti rinnovabili,               15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
   nonché da impianti di cogenerazione ad                 79 e successive modifiche ed integrazioni;
   alto rendimento;                                    n) effettuare le verifiche previste ai fini
f) emettere i certificati verdi alla produzione           del riconoscimento ai produttori della
   di energia elettrica da fonti rinnovabili e            produzione combinata di energia elettrica
   da impianti di cogenerazione abbinati al               e calore come cogenerazione disciplinate
   teleriscaldamento;                                     dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai
g) acquisire i diritti relativi agli impianti di cui      sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto
   all’art. 3, comma 7 della legge 14 novembre            legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e successive
   1995 n. 481 e collocare sul mercato elettrico          modifiche e integrazioni;
   i “certificati verdi” relativi ai medesimi          o) fornire supporto per lo svolgimento dei
   impianti;                                              servizi specialistici in campo energetico
h) tenere ed aggiornare il registro degli                 alle Amministrazioni di cui all’articolo 1,
   operatori abilitati alle transazioni dei               comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
   “certificati verdi”;                                   2001, n. 165;

i) identificare gli impianti alimentati da fonti       p) espletare      attività   in      avvalimento
   rinnovabili nonché gestire ed emettere                 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
   le certificazioni di origine per i suddetti            per il rafforzamento delle funzioni relative
   impianti, relativamente alla composizione              alla tutela dei consumatori di energia,
   del mix energetico utilizzato, ai sensi della          anche con riferimento alle attività di cui
   legge 3 agosto 2007, n. 125 e del decreto              all’art. 2, comma 12 lett. l) e m) della legge
   ministeriale 31 luglio 2009;                           14 novembre 1995, n. 481, nonché per
                                                          l’esecuzione di attività tecniche sottese
j) effettuare le verifiche ed i controlli sulle           all’accertamento e alla verifica dei costi posti
   autocertificazioni dei soggetti tenuti                 a carico dei clienti come maggiorazioni
   all’adempimento degli obblighi di cui                  e ulteriori componenti del prezzo finale
   all’art.11 del decreto legislativo 16 marzo            dell’energia.
   1999, n. 79 e sull’adempimento degli
                                                4.2 La Società gestisce le partecipazioni in socie-
   obblighi;
                                                     tà costituite ai sensi degli articoli 4 e 5 del
k) effettuare le verifiche ed i controlli sugli      decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
   impianti alimentati da fonti rinnovabili e 4.3 La Società, altresì, per il conseguimento
   sugli impianti di cogenerazione, inclusi          dell’oggetto sociale, può assumere parteci-
   quelli abbinati al teleriscaldamento;             pazioni ed interessenze in società ed impre-
l) effettuare le segnalazioni all’Autorità per            se, sia italiane che straniere, che svolgono
   l’energia elettrica previste dal decreto               attività in settori connessi o strumentali od
   legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 per i              aventi comunque attinenza con l’attività




                                          —3—
propria o con quella delle controllate.        7.2. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà
4.4 Per il conseguimento dell’oggetto socia-             diritto a un voto.
    le la Società può altresì compiere tutte le 7.3. La qualità di azionista costituisce, di per sé
    operazioni necessarie o utili in funzione        sola, adesione al presente statuto.
    strumentale o comunque connessa, quali,
    a titolo esemplificativo e non esaustivo: la   Art. 8
    prestazione di garanzie reali e/o personali 8.1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decre-
    per obbligazioni proprie o delle controllate,    to legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i diritti
    operazioni mobiliari, immobiliari, commer-       dell’azionista sono esercitati d’intesa tra il
    ciali, finanziarie, mutui e quant’altro colle-   Ministro dell’economia e delle finanze ed il
    gato all’oggetto sociale o che consenta una      Ministro dello sviluppo economico.
    migliore utilizzazione delle strutture e/o
    risorse proprie e delle controllate.           Art. 9
4.5 La Società svolge le attività di cui all’oggetto 9.1 L’Assemblea potrà deliberare aumenti di ca-
     sociale nel rispetto delle norme vigenti e in       pitale, fissandone termini, condizioni e mo-
     conformità agli indirizzi strategici ed ope-        dalità. In sede di aumento di capitale sono
     rativi definiti dal Ministero dello sviluppo        ammessi conferimenti di beni in natura e di
     economico.                                          crediti.

                TITOLO III                             Art. 10
            DOMICILIO DEI SOCI                    10.1. L’Assemblea straordinaria può attribuire
                                                        agli amministratori la facoltà di emettere in
   Art. 5
                                                        una o più volte obbligazioni convertibili,
5.1 Il domicilio di ciascun socio, per quanto           fino ad un ammontare determinato e per il
     concerne i rapporti con la società, è quello       periodo massimo di cinque anni dalla data
     risultante dai libri sociali.                      di adozione del presente statuto. In tal caso
                                                        la delega comprende anche quella relativa al
                 TITOLO IV                              corrispondente aumento del capitale socia-
   CAPITALE-AZIONI-OBBLIGAZIONI                         le.

   Art. 6                                                            TITOLO V
6.1. Il capitale sociale è di Euro 26.000.000,00,                   ASSEMBLEA
     rappresentato da n. 26.000.000 azioni or-
     dinarie del valore nominale di Euro 1,00        Art. 11
     ciascuna.                                    11.1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie
                                                        sono tenute di regola, presso la sede sociale,
   Art. 7                                               salva diversa deliberazione del consiglio di
7.1. Le azioni sono nominative.                         amministrazione e purché in Italia.




                                                    —4—
11.2. L’Assemblea ordinaria deve essere convo-       l’Assemblea. Per lo svolgimento delle proprie
     cata almeno una volta l’anno, per l’approva-    funzioni, il Presidente dell’Assemblea può
     zione del bilancio, entro centottanta giorni    farsi coadiuvare da uno o più assistenti
     dalla chiusura dell’esercizio, tenuto conto     presenti in ciascuno dei luoghi audio e/o
     dei tempi tecnici per la predisposizione        video collegati. Analoga facoltà è attribuita
     dei dati consuntivi del comparto elettrico,     al soggetto verbalizzante per lo svolgimento
     dell’esigenza di attendere l’approvazione       delle proprie funzioni.
     dei bilanci delle società partecipate che 11.4. L’Assemblea è convocata dal Consiglio di
     pure operano nel comparto elettrico e dei       Amministrazione, nella sede della Società
     particolari compiti attribuiti alla società dal o in altro luogo, in Italia, mediante avvi-
     D.Lgs. 16 marzo 1999 n.79.                      so – contenente il giorno, l’ora e il luogo
11.3. L’Assemblea, sia ordinaria che straordina-     dell’adunanza e l’elenco delle materie da
     ria, può svolgersi anche con gli intervenuti    trattare – comunicato con mezzi che garan-
     dislocati in più luoghi, contigui o distanti,   tiscano la prova dell’avvenuto ricevimento
     che siano audio e video collegati fra loro, a   almeno quindici giorni prima di quello fis-
     condizione che sia rispettato il metodo col-    sato per l’adunanza. In caso di urgenza, det-
     legiale e che:                                  to termine può essere ridotto a otto giorni
  a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea     prima dell’adunanza.
                                               11.5. L’Assemblea è comunque valida, a pre-
    di effettuare le attività di cui al successivo
    articolo 12;                                     scindere da dette formalità, qualora sia
                                                     rappresentato l’intero capitale sociale e sia
 b) sia consentito al Presidente e al soggetto
                                                     presente la maggioranza dei componenti il
    verbalizzante di percepire adeguatamente
                                                     Consiglio di Amministrazione e del Colle-
    gli eventi assembleari oggetto di
                                                     gio Sindacale.
    verbalizzazione;
 c) sia consentito agli intervenuti di partecipare  Art. 12
    in tempo reale alla discussione e in maniera 12.1. Il Presidente dell’Assemblea verifica la re-
    simultanea alla votazione sugli argomenti          golarità della costituzione, accerta l’identità
    all’ordine del giorno nonché di trasmettere,       e la legittimazione dei presenti ed, in genere,
    ricevere e visionare documenti;                    il diritto di intervento e di voto, regola lo
 d) vengano indicati nell’avviso di convocazione       svolgimento dei lavori assembleari ed ac-
    i luoghi audio e video collegati a cura della      certa i risultati delle votazioni; degli esiti di
    società nei quali gli intervenienti potranno       tali accertamenti deve essere dato conto nel
    affluire.                                          verbale.
    Nell’ipotesi di cui al presente comma,
                                              Art. 13
    il Presidente dell’Assemblea e il
    soggetto verbalizzante devono trovarsi 13.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del
    contemporaneamente presso il medesimo        Consiglio di Amministrazione o, in caso di
    luogo; in detto luogo si intende tenuta      sua assenza o impedimento, dal Vice Presi-




                                        —5—
dente se nominato, ovvero da altra persona                        TITOLO VI
     eletta dall’ Assemblea.                            CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
13.2. Il Presidente dell’Assemblea è assistito da
      un segretario, anche non socio, designato         Art. 15
      dall’Assemblea.                                15.1. La Società è amministrata da un Consiglio
                                                           di Amministrazione composto da un nume-
   Art. 14
                                                           ro di membri non inferiore a tre e non supe-
14.1. L’Assemblea delibera su tutti gli oggetti di         riore a cinque. L’Assemblea ne determina il
      sua competenza per legge.                            numero entro i limiti suddetti.
14.2. Spetta all’Assemblea Ordinaria, fintanto- 15.2. Gli amministratori sono nominati per un
      ché lo Stato Italiano detiene direttamente           periodo non superiore a tre esercizi e scado-
      o indirettamente il controllo della società ai       no alla data dell’Assemblea convocata per
      sensi dell’art. 2359 I comma n. 1 c.c., auto-        l’approvazione del bilancio relativo all’ulti-
      rizzare il Consiglio di Amministrazione ad           mo esercizio della loro carica; gli ammini-
      attribuire deleghe operative al Presidente,          stratori sono rieleggibili a norma dell’art.
      su specifiche materie delegabili ai sensi di         2383 del codice civile.
      legge.                                         15.3. L’assunzione della carica di amministratore
14.3. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro        è subordinata al possesso dei requisiti di se-
      caso in cui ritenuto opportuno, il verbale è         guito specificati. In particolare:
      redatto da notaio.
                                                        a) i consiglieri di amministrazione devono
14.4. Per la validità della costituzione dell’Assem-       essere scelti secondo criteri di professionalità
      blea, sia ordinaria che straordinaria, e per la      e competenza tra persone che abbiano
      validità delle relative deliberazioni si osser-      maturato un’esperienza complessiva di
      vano le disposizioni di legge.                       almeno un triennio attraverso l’esercizio di:
14.5. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in
                                                          i) attività di amministrazione o di controllo
      conformità delle norme di legge e del pre-
                                                             ovvero compiti direttivi presso imprese,
      sente statuto, vincolano tutti i soci, ancor-
                                                             ovvero,
      ché non intervenuti o dissenzienti.
14.6. Le deliberazioni dell’Assemblea devono              ii) attività professionali o di insegnamento
      constare da verbale sottoscritto dal Presi-             universitario in materie giuridiche,
      dente dell’Assemblea e dal segretario o no-             economiche, finanziarie o tecnico-
      taio.                                                   scientifiche, attinenti o comunque
                                                              funzionali all’attività di impresa, ovvero,
                                                          iii) funzioni amministrative o dirigenziali,
                                                               presso enti pubblici o pubbliche
                                                               amministrazioni, operanti in settori
                                                               attinenti a quello di attività dell’impresa,
                                                               ovvero presso enti o pubbliche




                                                        —6—
amministrazioni che non hanno attinenza                  inferiore a un anno per un delitto
     con i predetti settori purché le funzioni                contro la pubblica amministrazione,
     comportino la gestione di risorse                        contro la fede pubblica, contro il
     economico-finanziarie.                                   patrimonio, contro l’ordine pubblico,
b) L’amministratore cui siano state delegate                  contro l’economia pubblica ovvero per
   in modo continuativo, ai sensi dell’articolo               un delitto in materia tributaria;
   2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali           - alla reclusione per un tempo non
   proprie del Consiglio di Amministrazione,                inferiore a due anni per un qualunque
   può rivestire la carica di amministratore                delitto non colposo;
   in non più di due ulteriori consigli in              iv) sia stato soggetto all’applicazione su
   società per azioni. Ai fini del calcolo di              richiesta delle parti di una delle pene
   tale limite, non si considerano gli incarichi           indicate al punto iii), salvo il caso di
   di amministratore in società controllate o              estinzione del reato; le pene previste dal
   collegate. Gli amministratori cui non siano             precedente punto iii), primo alinea, non
   state delegate le attribuzioni di cui sopra             rilevano se inferiori ad un anno.
   possono rivestire la carica di amministratore
                                                        Il difetto dei requisiti determina la
   in non più di cinque ulteriori consigli in
                                                        decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal
   società per azioni.
                                                        Consiglio di Amministrazione entro trenta
c) La carica di amministratore non può essere           giorni dalla nomina o dalla conoscenza del
   ricoperta da colui che:                              difetto sopravvenuto.
  i) si trovi in una delle condizioni di              d) Costituiscono cause di sospensione dalle
     ineleggibilità o decadenza previste                 funzioni di amministratore:
     dall’art. 2382 del codice civile;
                                                        i) la condanna con sentenza non definitiva
  ii) sia stato sottoposto a misure di prevenzione          per uno dei reati di cui alla precedente
       disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi          lettera c), punto iii);
       della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
                                                        ii) l’applicazione su richiesta delle parti di una
       o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
                                                             delle pene di cui alla precedente lettera c),
       successive modificazioni ed integrazioni,
                                                             punto iv), con sentenza non definitiva;
       salvi gli effetti della riabilitazione;
                                                        iii) l’applicazione provvisoria di una delle
  iii) sia stato condannato con sentenza
                                                            misure previste dall’articolo 10, comma
      irrevocabile, salvi gli effetti della
                                                            3, della legge 31 maggio 1965, n. 575,
      riabilitazione:
                                                            come sostituito dall’articolo 3 della
     - alla reclusione per uno dei delitti previsti         legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
         nel titolo XI del libro V del codice               modificazioni e integrazioni;
         civile e nel regio decreto 16 marzo
                                                        iv) l’applicazione di una misura cautelare di
         1942, n. 267;
                                                            tipo personale.
     - alla reclusione per un tempo non




                                         —7—
Il Consiglio di Amministrazione iscrive            di sostituire il Presidente nei casi di assenza
     l’eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha      o di impedimento del Presidente medesi-
     dichiarato la sospensione, fra le materie da       mo; tale carica non darà in ogni caso titolo
     trattare nella prima assemblea successiva al       a compensi aggiuntivi.
     verificarsi di una delle cause di sospensione 16.3. Il Consiglio, su proposta del Presidente,
     indicate alla precedente lettera d). La revoca è   nomina un segretario, anche estraneo alla
     dichiarata, sentito l’interessato nei confronti    Società.
     del quale è effettuata la contestazione,
     almeno quindici giorni prima della sua           Art. 17
     audizione. L’esponente non revocato è 17.1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato
     reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle        nell’avviso di convocazione tutte le volte
     ipotesi previste dai punti iii) e iv) della        che il Presidente o, in caso di sua assenza o
     precedente lettera d), la sospensione si           impedimento, il Vice Presidente lo giudichi-
     applica in ogni caso per l’intera durata delle     no necessario ed in ogni caso almeno ogni
     misure ivi previste.                               due mesi, o quando ne sia fatta richiesta
15.4. L’Assemblea, anche nel corso del mandato,         scritta dalla maggioranza dei suoi compo-
     può variare il numero dei componenti del           nenti o dal collegio sindacale.
     Consiglio di Amministrazione, sempre en- 17.2. E’ammessa la possibilità che le riunioni del
     tro il limite di cui al primo punto del presen-    Consiglio si tengano a mezzo di sistemi di
     te articolo, provvedendo alle relative nomi-       collegamento audiovisivi e teleconferenza o
     ne. Gli amministratori così eletti scadranno       altri similari sistemi di telecomunicazione, a
     con quelli in carica.                              condizione che tutti i partecipanti possano
15.5. Se nel corso dell’esercizio vengono a man-         essere identificati e sia loro consentito se-
     care uno o più amministratori, si provvede          guire la discussione in tempo reale nella trat-
     ai sensi dell’art. 2386 del codice civile. Se       tazione degli argomenti affrontati nonché
     viene meno la maggioranza dei consiglieri,          ricevere e trasmettere documenti. Verifican-
     si intenderà dimissionario l’intero Consiglio       dosi tali requisiti, il Consiglio si considera
     e l’Assemblea dovrà essere convocata d’ur-          riunito nel luogo in cui si trova il Presidente,
     genza dagli amministratori rimasti in carica        dove pure deve trovarsi il segretario.
     per la nomina del nuovo Consiglio.             17.3. La convocazione è fatta con lettera racco-
                                                         mandata o telegramma o telefax o posta
   Art. 16
                                                         elettronica contenente l’indicazione della
16.1. Il Consiglio di Amministrazione nella pri-         data, ora e luogo della riunione nonché de-
     ma seduta successiva all’Assemblea che ha           gli argomenti che debbono essere trattati,
     proceduto alla sua nomina e qualora non             da spedirsi almeno cinque giorni prima di
     vi abbia già provveduto l’Assemblea stessa,         quello fissato per la riunione o, in caso di
     elegge tra i suoi membri un Presidente.             urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro
16.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà al-          ore prima, al domicilio di ciascun ammini-
     tresì eleggere un Vice Presidente al solo fine      stratore e di ciascun sindaco.




                                                     —8—
17.4 Il Consiglio di Amministrazione deve essere      no le operazioni necessarie per l’attuazione
     altresì convocato quando ne è fatta richiesta    dell’oggetto sociale.
     scritta da almeno due consiglieri – o da uno
     se il Consiglio è composto da tre membri –     Art. 22
     per deliberare su uno specifico argomento 22.1. Il Consiglio di Amministrazione, previa
     da essi ritenuto di particolare rilievo, atti-   delibera dell’Assemblea degli Azionisti di
     nente alla gestione, argomento da indicare       cui al comma 2 dell’art. 14 del presente
     nella richiesta stessa.                          statuto, può attribuire deleghe operative al
                                                      Presidente sulle materie delegabili ai sensi di
   Art. 18                                            legge, indicate dall’Assemblea, determinan-
18.1. Le riunioni del Consiglio sono presiedute       done in concreto il contenuto.
     dal Presidente o, in caso di sua assenza od 22.2. Il Consiglio di Amministrazione, fermo re-
     impedimento, dal Vice Presidente, se nomi-       stando quanto previsto al precedente com-
     nato. In mancanza anche di quest’ultimo,         ma, può inoltre delegare, sempre nei limiti
     saranno presiedute dal consigliere più an-       di legge, parte delle sue attribuzioni ad un
     ziano di età.                                    solo componente che conseguentemente
                                                         viene nominato Amministratore Delegato.
   Art. 19                                               Solo a tale componente, e al Presidente nel
19.1. Per la validità delle riunioni del Consiglio       caso di attribuzione di deleghe operative di
     è necessaria la presenza della maggioranza          cui al precedente comma, possono essere
     degli amministratori in carica.                     riconosciuti compensi ai sensi dell’art. 2389
19.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza          III comma c.c.
     dei voti dei presenti. In caso di parità preva- 22.3. Il Consiglio di Amministrazione può de-
     le il voto di chi presiede.                          legare il compimento di singoli atti anche
                                                          ad altri membri del Consiglio stesso, a con-
   Art. 20                                                dizione che non siano previsti compensi
20.1. Le deliberazioni del Consiglio di Ammini-           aggiuntivi.
     strazione risultano da processi verbali che, 22.4. L’amministratore delegato cura che l’asset-
     trascritti su apposito libro tenuto a norma       to organizzativo e contabile sia adeguato
     di legge, vengono firmati dal Presidente          alla natura e alle dimensioni dell’impresa e
     della seduta e dal segretario.                    riferisce al Consiglio di Amministrazione e
20.2. Le copie dei verbali fanno piena fede se         al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi
     sottoscritte dal Presidente della seduta e dal    sul generale andamento della gestione e sul-
     segretario.                                       la sua prevedibile evoluzione nonché sulle
                                                       operazioni di maggior rilievo per le loro
   Art. 21                                             dimensioni o caratteristiche effettuate dalla
21.1. La gestione dell’impresa spetta esclusiva-       società e dalle sue controllate.
     mente agli amministratori, i quali compio- 22.5. Il Responsabile della funzione di control-




                                        —9—
lo interno riferisce al Consiglio di Ammi-         Consiglio.
     nistrazione ovvero ad apposito Comitato
     eventualmente costituito all’interno dello                      TITOLO VII
     stesso.                                            DIRIGENTE PREPOSTO ALLA
                                                        REDAZIONE DEI DOCUMENTI
   Art. 23                                           CONTABILI SOCIETARI (ART. 154-BIS
                                                       D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)
23.1 La rappresentanza legale e la firma socia-
     le spettano al Presidente del Consiglio di    Art. 26
     Amministrazione. In caso di sua assenza
     e/o impedimento spettano al Vice Presi- 26.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina,
     dente se nominato; la firma del Vice Pre-      previo parere obbligatorio del Collegio Sin-
     sidente fa fede di fronte ai terzi dell’as-    dacale, per un periodo non inferiore alla
     senza e/o impedimento del Presidente.          durata in carica del Consiglio stesso e non
     La rappresentanza della società spetta altre-  superiore a sei esercizi, il dirigente prepo-
     sì agli amministratori con delega, nei limiti  sto alla redazione dei documenti contabili
     della delega medesima.                         societari di cui all’art. 154 bis del D.Lgs.
                                                    58/1998.
23.2. I predetti legali rappresentanti potranno
     conferire poteri di rappresentanza legale 26.2. Il dirigente preposto alla redazione dei do-
     della Società, pure in sede processuale, an-   cumenti contabili societari deve possedere
     che con facoltà di subdelega.                  i requisiti di onorabilità previsti per gli am-
                                                    ministratori.
   Art. 24                                          26.3. Il dirigente preposto alla redazione dei
24.1. Ai membri del Consiglio di Amministra-             documenti contabili societari deve essere
     zione spetta un compenso da determinarsi            scelto secondo criteri di professionalità e
     dall’Assemblea ordinaria. Tale deliberazio-         competenza tra i dirigenti che abbiano ma-
     ne, una volta presa, sarà valida anche per gli      turato un’esperienza complessiva di almeno
     esercizi successivi fino a diversa determina-       tre anni in funzioni amministrative presso
     zione dell’Assemblea.                               imprese, o presso società di consulenza o
                                                         studi professionali.
   Art. 25                                         26.4. Il dirigente preposto alla redazione dei
25.1. Il Presidente:                                    documenti contabili societari può essere
                                                        revocato dal Consiglio di Amministrazione,
 a) fissa l’ordine del giorno del Consiglio di
                                                        sentito il parere del Collegio Sindacale, solo
    Amministrazione e ne coordina i lavori;
                                                        per giusta causa.
 b) provvede affinché adeguate informazioni 26.5. Il dirigente preposto alla redazione dei do-
    sulle materie iscritte all’ordine del giorno  cumenti contabili societari decade dall’uffi-
    vengano fornite a tutti gli amministratori e  cio in mancanza dei requisiti necessari per la
    sindaci;                                      carica. La decadenza è dichiarata dal Consi-
 c) verifica l’attuazione delle deliberazioni del glio di Amministrazione entro trenta giorni




                                                  — 10 —
dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.     27.2. I sindaci restano in carica per tre eser-
26.6. Il dirigente preposto alla redazione dei do-       cizi e scadono alla data dell’Assemblea
     cumenti contabili societari predispone ade-         convocata per l’approvazione del bilan-
     guate procedure amministrative e contabili          cio relativo al terzo esercizio della carica.
     per la formazione del bilancio d’esercizio e,       I sindaci uscenti sono rieleggibili.
     ove previsto, del bilancio consolidato.        27.3. E’ ammessa la possibilità che le riunioni
26.7. Il Consiglio di Amministrazione vigila af-         del Collegio Sindacale si tengano a mezzo
     finché il dirigente preposto alla redazione         di sistemi di collegamento audiovisivi e/o
     di documenti contabili societari disponga di        teleconferenza o altri similari sistemi di
     adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei         telecomunicazione, a condizione che tutti
     compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto       i partecipanti possano essere identificati e
     effettivo delle procedure amministrative e          sia loro consentito seguire la discussione
     contabili.                                          in tempo reale nella trattazione degli argo-
26.8. Gli organi amministrativi delegati e il diri-      menti affrontati nonché ricevere e trasmet-
     gente preposto alla redazione dei documen-          tere documenti. Verificandosi tali requisiti,
     ti contabili societari attestano, con apposita      il Collegio si considera riunito nel luogo in
     relazione allegata al bilancio d’esercizio e,       cui si trova il presidente.
     ove previsto, al bilancio consolidato, l’ade-
     guatezza e l’effettiva applicazione delle
                                                                         TITOLO IX
     procedure di cui al comma 6 del presente                 REVISIONE LEGALE DEI CONTI
     articolo nel corso dell’esercizio cui si rife-
                                                            Art. 28
     riscono i documenti, nonché la corrispon-
     denza di questi alle risultanze dei libri e delle   28.1. La revisione legale dei conti sulla Società è
     scritture contabili e la loro idoneità a forni-          esercitata da una società di revisione legale
     re una rappresentazione veritiera e corretta             iscritta nell’apposito registro. L’Assemblea,
     della situazione patrimoniale, economica                 su proposta motivata del Collegio Sindaca-
     e finanziaria della società e, ove previsto il           le, conferisce alla società di revisione legale
     bilancio consolidato, dell’insieme delle im-             l’incarico di revisione legale dei conti, de-
     prese incluse nel consolidamento.                        terminandone il corrispettivo spettante per
                                                              l’intera durata dell’incarico e gli eventuali
                TITOLO VIII                                   criteri per l’adeguamento di tale corrispetti-
          COLLEGIO SINDACALE                                  vo durante l’incarico.
                                                             L’incarico ha la durata di tre esercizi con
   Art. 27                                                   scadenza alla data dell’Assemblea convoca-
27.1. L’Assemblea nomina il Collegio Sindacale               ta per l’approvazione del bilancio relativo al
     costituito da tre sindaci effettivi e ne de-            terzo esercizio dell’incarico.
     termina il compenso. L’Assemblea nomina L’incarico è rinnovabile.
     altresì due sindaci supplenti.




                                           — 11 —
TITOLO X                                   di amministratore.
               BILANCI E UTILI                         32.3. Per quanto non espressamente disposto
                                                            nel presente statuto, valgono le norme del
   Art. 29                                                  codice civile e delle leggi speciali in materia.
29.1. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre
     di ogni anno.
29.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio prov- Firmato Emilio Cremona
     vede, in conformità alle prescrizioni di leg- Firmato Alfredo Maria Becchetti Notaio
     ge, alla formazione del bilancio sociale.

   Art. 30
30.1. I dividendi non riscossi entro il quinquen-
     nio dal giorno in cui siano diventati esigibili
     saranno prescritti a favore della Società con
     diretta loro apposizione a riserva.

                TITOLO XI
    SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
           DELLA SOCIETÀ

   Art. 31
31.1. In caso di scioglimento della Società, l’As-
     semblea determinerà le modalità della liqui-
     dazione e nominerà uno o più liquidatori
     fissandone i poteri e i compensi.

                TITOLO XII
         DISPOSIZIONI GENERALI

   Art. 32
32.1. E’ fatto divieto di corrispondere gettoni di
     presenza ai componenti degli organi sociali.
32.2. La remunerazione dei componenti di comi-
     tati con funzioni consultive o di proposta,
     ove sia necessaria la costituzione di detti
     comitati, può essere riconosciuta a ciascuno
     dei componenti in misura non superiore al
     30% del compenso deliberato per la carica




                                                       — 12 —

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Statuto GSE

  • 1.
  • 2. Allegato “A” Al n. 8.484 di racc. TITOLO II OGGETTO DELLA SOCIETÀ Statuto Art. 4 del “Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.” 4.1. La Società ha per oggetto l’esercizio delle funzioni di natura pubblicistica del settore TITOLO I elettrico e in particolare delle attività di ca- COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - rattere regolamentare, di verifica e certifica- SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ zione relativa al settore dell’energia elettrica di cui all’articolo 3, commi 12 e 13 e di cui Art. 1 all’articolo 11, comma 3 del decreto legi- 1.1.La Società per azioni ha la denominazio- slativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive ne “Gestore dei Servizi Energetici - GSE modifiche e integrazioni, nonché le attivi- S.p.A.” ed è regolata dal presente statuto. La tà correlate di cui al decreto legislativo 29 Società è stata costituita ai sensi dell’articolo dicembre 2003 n. 387 e successive modifi- 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo che e integrazioni, in materia di promozio- 1999 n. 79 e dell’articolo 1, commi 1, lettera ne dell’energia elettrica prodotta da fonti a), b) e c) e 3, del Decreto del Presidente del energetiche rinnovabili nel mercato interno Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004. dell’elettricità, comprese le attività di carat- tere regolamentare e le altre competenze, 1.2.La denominazione sociale potrà essere usata diritti e poteri ad esse inerenti. nella forma “GSE S.p.A.”. In particolare la Società, nello svolgimento Art. 2 della propria attività, provvede a: 2.1. La Società ha sede legale in Roma. a) ritirare l’energia elettrica di cui al comma 3 2.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà de- dell’articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. liberare il trasferimento della sede legale 9, offerta dai produttori a prezzi determinati all’interno del territorio nazionale. dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato; 2.3 Con delibera del Consiglio di Amministra- zione potranno essere istituite e soppresse, b) acquisire l’energia elettrica ed i relativi nei modi di legge, sedi secondarie, sia in Ita- diritti di cui al Titolo IV, lettera b), del lia che all’estero. provvedimento CIP n. 6/1992; c) cedere al mercato l’energia acquisita ai sensi Art. 3 delle precedenti lettere a) e b); 3.1. La durata della Società è stabilita al 31 di- d) qualificare gli impianti alimentati da fonti cembre 2100 e potrà essere prorogata, una rinnovabili e gli impianti di cogenerazione o più volte, con deliberazione dell’Assem- abbinati al teleriscaldamento nonché blea degli azionisti. effettuare il riconoscimento della —2—
  • 3. cogenerazione ad alto rendimento; provvedimenti conseguenti; e) rilasciare la garanzia d’origine dell’energia m) svolgere i compiti di cui all’art. 3, comma elettrica prodotta da fonti rinnovabili, 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. nonché da impianti di cogenerazione ad 79 e successive modifiche ed integrazioni; alto rendimento; n) effettuare le verifiche previste ai fini f) emettere i certificati verdi alla produzione del riconoscimento ai produttori della di energia elettrica da fonti rinnovabili e produzione combinata di energia elettrica da impianti di cogenerazione abbinati al e calore come cogenerazione disciplinate teleriscaldamento; dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai g) acquisire i diritti relativi agli impianti di cui sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto all’art. 3, comma 7 della legge 14 novembre legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e successive 1995 n. 481 e collocare sul mercato elettrico modifiche e integrazioni; i “certificati verdi” relativi ai medesimi o) fornire supporto per lo svolgimento dei impianti; servizi specialistici in campo energetico h) tenere ed aggiornare il registro degli alle Amministrazioni di cui all’articolo 1, operatori abilitati alle transazioni dei comma 2 del decreto legislativo 30 marzo “certificati verdi”; 2001, n. 165; i) identificare gli impianti alimentati da fonti p) espletare attività in avvalimento rinnovabili nonché gestire ed emettere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas le certificazioni di origine per i suddetti per il rafforzamento delle funzioni relative impianti, relativamente alla composizione alla tutela dei consumatori di energia, del mix energetico utilizzato, ai sensi della anche con riferimento alle attività di cui legge 3 agosto 2007, n. 125 e del decreto all’art. 2, comma 12 lett. l) e m) della legge ministeriale 31 luglio 2009; 14 novembre 1995, n. 481, nonché per l’esecuzione di attività tecniche sottese j) effettuare le verifiche ed i controlli sulle all’accertamento e alla verifica dei costi posti autocertificazioni dei soggetti tenuti a carico dei clienti come maggiorazioni all’adempimento degli obblighi di cui e ulteriori componenti del prezzo finale all’art.11 del decreto legislativo 16 marzo dell’energia. 1999, n. 79 e sull’adempimento degli 4.2 La Società gestisce le partecipazioni in socie- obblighi; tà costituite ai sensi degli articoli 4 e 5 del k) effettuare le verifiche ed i controlli sugli decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. impianti alimentati da fonti rinnovabili e 4.3 La Società, altresì, per il conseguimento sugli impianti di cogenerazione, inclusi dell’oggetto sociale, può assumere parteci- quelli abbinati al teleriscaldamento; pazioni ed interessenze in società ed impre- l) effettuare le segnalazioni all’Autorità per se, sia italiane che straniere, che svolgono l’energia elettrica previste dal decreto attività in settori connessi o strumentali od legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 per i aventi comunque attinenza con l’attività —3—
  • 4. propria o con quella delle controllate. 7.2. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà 4.4 Per il conseguimento dell’oggetto socia- diritto a un voto. le la Società può altresì compiere tutte le 7.3. La qualità di azionista costituisce, di per sé operazioni necessarie o utili in funzione sola, adesione al presente statuto. strumentale o comunque connessa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la Art. 8 prestazione di garanzie reali e/o personali 8.1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decre- per obbligazioni proprie o delle controllate, to legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i diritti operazioni mobiliari, immobiliari, commer- dell’azionista sono esercitati d’intesa tra il ciali, finanziarie, mutui e quant’altro colle- Ministro dell’economia e delle finanze ed il gato all’oggetto sociale o che consenta una Ministro dello sviluppo economico. migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle controllate. Art. 9 4.5 La Società svolge le attività di cui all’oggetto 9.1 L’Assemblea potrà deliberare aumenti di ca- sociale nel rispetto delle norme vigenti e in pitale, fissandone termini, condizioni e mo- conformità agli indirizzi strategici ed ope- dalità. In sede di aumento di capitale sono rativi definiti dal Ministero dello sviluppo ammessi conferimenti di beni in natura e di economico. crediti. TITOLO III Art. 10 DOMICILIO DEI SOCI 10.1. L’Assemblea straordinaria può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in Art. 5 una o più volte obbligazioni convertibili, 5.1 Il domicilio di ciascun socio, per quanto fino ad un ammontare determinato e per il concerne i rapporti con la società, è quello periodo massimo di cinque anni dalla data risultante dai libri sociali. di adozione del presente statuto. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al TITOLO IV corrispondente aumento del capitale socia- CAPITALE-AZIONI-OBBLIGAZIONI le. Art. 6 TITOLO V 6.1. Il capitale sociale è di Euro 26.000.000,00, ASSEMBLEA rappresentato da n. 26.000.000 azioni or- dinarie del valore nominale di Euro 1,00 Art. 11 ciascuna. 11.1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola, presso la sede sociale, Art. 7 salva diversa deliberazione del consiglio di 7.1. Le azioni sono nominative. amministrazione e purché in Italia. —4—
  • 5. 11.2. L’Assemblea ordinaria deve essere convo- l’Assemblea. Per lo svolgimento delle proprie cata almeno una volta l’anno, per l’approva- funzioni, il Presidente dell’Assemblea può zione del bilancio, entro centottanta giorni farsi coadiuvare da uno o più assistenti dalla chiusura dell’esercizio, tenuto conto presenti in ciascuno dei luoghi audio e/o dei tempi tecnici per la predisposizione video collegati. Analoga facoltà è attribuita dei dati consuntivi del comparto elettrico, al soggetto verbalizzante per lo svolgimento dell’esigenza di attendere l’approvazione delle proprie funzioni. dei bilanci delle società partecipate che 11.4. L’Assemblea è convocata dal Consiglio di pure operano nel comparto elettrico e dei Amministrazione, nella sede della Società particolari compiti attribuiti alla società dal o in altro luogo, in Italia, mediante avvi- D.Lgs. 16 marzo 1999 n.79. so – contenente il giorno, l’ora e il luogo 11.3. L’Assemblea, sia ordinaria che straordina- dell’adunanza e l’elenco delle materie da ria, può svolgersi anche con gli intervenuti trattare – comunicato con mezzi che garan- dislocati in più luoghi, contigui o distanti, tiscano la prova dell’avvenuto ricevimento che siano audio e video collegati fra loro, a almeno quindici giorni prima di quello fis- condizione che sia rispettato il metodo col- sato per l’adunanza. In caso di urgenza, det- legiale e che: to termine può essere ridotto a otto giorni a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea prima dell’adunanza. 11.5. L’Assemblea è comunque valida, a pre- di effettuare le attività di cui al successivo articolo 12; scindere da dette formalità, qualora sia rappresentato l’intero capitale sociale e sia b) sia consentito al Presidente e al soggetto presente la maggioranza dei componenti il verbalizzante di percepire adeguatamente Consiglio di Amministrazione e del Colle- gli eventi assembleari oggetto di gio Sindacale. verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare Art. 12 in tempo reale alla discussione e in maniera 12.1. Il Presidente dell’Assemblea verifica la re- simultanea alla votazione sugli argomenti golarità della costituzione, accerta l’identità all’ordine del giorno nonché di trasmettere, e la legittimazione dei presenti ed, in genere, ricevere e visionare documenti; il diritto di intervento e di voto, regola lo d) vengano indicati nell’avviso di convocazione svolgimento dei lavori assembleari ed ac- i luoghi audio e video collegati a cura della certa i risultati delle votazioni; degli esiti di società nei quali gli intervenienti potranno tali accertamenti deve essere dato conto nel affluire. verbale. Nell’ipotesi di cui al presente comma, Art. 13 il Presidente dell’Assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi 13.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del contemporaneamente presso il medesimo Consiglio di Amministrazione o, in caso di luogo; in detto luogo si intende tenuta sua assenza o impedimento, dal Vice Presi- —5—
  • 6. dente se nominato, ovvero da altra persona TITOLO VI eletta dall’ Assemblea. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 13.2. Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato Art. 15 dall’Assemblea. 15.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un nume- Art. 14 ro di membri non inferiore a tre e non supe- 14.1. L’Assemblea delibera su tutti gli oggetti di riore a cinque. L’Assemblea ne determina il sua competenza per legge. numero entro i limiti suddetti. 14.2. Spetta all’Assemblea Ordinaria, fintanto- 15.2. Gli amministratori sono nominati per un ché lo Stato Italiano detiene direttamente periodo non superiore a tre esercizi e scado- o indirettamente il controllo della società ai no alla data dell’Assemblea convocata per sensi dell’art. 2359 I comma n. 1 c.c., auto- l’approvazione del bilancio relativo all’ulti- rizzare il Consiglio di Amministrazione ad mo esercizio della loro carica; gli ammini- attribuire deleghe operative al Presidente, stratori sono rieleggibili a norma dell’art. su specifiche materie delegabili ai sensi di 2383 del codice civile. legge. 15.3. L’assunzione della carica di amministratore 14.3. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro è subordinata al possesso dei requisiti di se- caso in cui ritenuto opportuno, il verbale è guito specificati. In particolare: redatto da notaio. a) i consiglieri di amministrazione devono 14.4. Per la validità della costituzione dell’Assem- essere scelti secondo criteri di professionalità blea, sia ordinaria che straordinaria, e per la e competenza tra persone che abbiano validità delle relative deliberazioni si osser- maturato un’esperienza complessiva di vano le disposizioni di legge. almeno un triennio attraverso l’esercizio di: 14.5. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in i) attività di amministrazione o di controllo conformità delle norme di legge e del pre- ovvero compiti direttivi presso imprese, sente statuto, vincolano tutti i soci, ancor- ovvero, ché non intervenuti o dissenzienti. 14.6. Le deliberazioni dell’Assemblea devono ii) attività professionali o di insegnamento constare da verbale sottoscritto dal Presi- universitario in materie giuridiche, dente dell’Assemblea e dal segretario o no- economiche, finanziarie o tecnico- taio. scientifiche, attinenti o comunque funzionali all’attività di impresa, ovvero, iii) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell’impresa, ovvero presso enti o pubbliche —6—
  • 7. amministrazioni che non hanno attinenza inferiore a un anno per un delitto con i predetti settori purché le funzioni contro la pubblica amministrazione, comportino la gestione di risorse contro la fede pubblica, contro il economico-finanziarie. patrimonio, contro l’ordine pubblico, b) L’amministratore cui siano state delegate contro l’economia pubblica ovvero per in modo continuativo, ai sensi dell’articolo un delitto in materia tributaria; 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali - alla reclusione per un tempo non proprie del Consiglio di Amministrazione, inferiore a due anni per un qualunque può rivestire la carica di amministratore delitto non colposo; in non più di due ulteriori consigli in iv) sia stato soggetto all’applicazione su società per azioni. Ai fini del calcolo di richiesta delle parti di una delle pene tale limite, non si considerano gli incarichi indicate al punto iii), salvo il caso di di amministratore in società controllate o estinzione del reato; le pene previste dal collegate. Gli amministratori cui non siano precedente punto iii), primo alinea, non state delegate le attribuzioni di cui sopra rilevano se inferiori ad un anno. possono rivestire la carica di amministratore Il difetto dei requisiti determina la in non più di cinque ulteriori consigli in decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal società per azioni. Consiglio di Amministrazione entro trenta c) La carica di amministratore non può essere giorni dalla nomina o dalla conoscenza del ricoperta da colui che: difetto sopravvenuto. i) si trovi in una delle condizioni di d) Costituiscono cause di sospensione dalle ineleggibilità o decadenza previste funzioni di amministratore: dall’art. 2382 del codice civile; i) la condanna con sentenza non definitiva ii) sia stato sottoposto a misure di prevenzione per uno dei reati di cui alla precedente disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi lettera c), punto iii); della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ii) l’applicazione su richiesta delle parti di una o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e delle pene di cui alla precedente lettera c), successive modificazioni ed integrazioni, punto iv), con sentenza non definitiva; salvi gli effetti della riabilitazione; iii) l’applicazione provvisoria di una delle iii) sia stato condannato con sentenza misure previste dall’articolo 10, comma irrevocabile, salvi gli effetti della 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, riabilitazione: come sostituito dall’articolo 3 della - alla reclusione per uno dei delitti previsti legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive nel titolo XI del libro V del codice modificazioni e integrazioni; civile e nel regio decreto 16 marzo iv) l’applicazione di una misura cautelare di 1942, n. 267; tipo personale. - alla reclusione per un tempo non —7—
  • 8. Il Consiglio di Amministrazione iscrive di sostituire il Presidente nei casi di assenza l’eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha o di impedimento del Presidente medesi- dichiarato la sospensione, fra le materie da mo; tale carica non darà in ogni caso titolo trattare nella prima assemblea successiva al a compensi aggiuntivi. verificarsi di una delle cause di sospensione 16.3. Il Consiglio, su proposta del Presidente, indicate alla precedente lettera d). La revoca è nomina un segretario, anche estraneo alla dichiarata, sentito l’interessato nei confronti Società. del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua Art. 17 audizione. L’esponente non revocato è 17.1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle nell’avviso di convocazione tutte le volte ipotesi previste dai punti iii) e iv) della che il Presidente o, in caso di sua assenza o precedente lettera d), la sospensione si impedimento, il Vice Presidente lo giudichi- applica in ogni caso per l’intera durata delle no necessario ed in ogni caso almeno ogni misure ivi previste. due mesi, o quando ne sia fatta richiesta 15.4. L’Assemblea, anche nel corso del mandato, scritta dalla maggioranza dei suoi compo- può variare il numero dei componenti del nenti o dal collegio sindacale. Consiglio di Amministrazione, sempre en- 17.2. E’ammessa la possibilità che le riunioni del tro il limite di cui al primo punto del presen- Consiglio si tengano a mezzo di sistemi di te articolo, provvedendo alle relative nomi- collegamento audiovisivi e teleconferenza o ne. Gli amministratori così eletti scadranno altri similari sistemi di telecomunicazione, a con quelli in carica. condizione che tutti i partecipanti possano 15.5. Se nel corso dell’esercizio vengono a man- essere identificati e sia loro consentito se- care uno o più amministratori, si provvede guire la discussione in tempo reale nella trat- ai sensi dell’art. 2386 del codice civile. Se tazione degli argomenti affrontati nonché viene meno la maggioranza dei consiglieri, ricevere e trasmettere documenti. Verifican- si intenderà dimissionario l’intero Consiglio dosi tali requisiti, il Consiglio si considera e l’Assemblea dovrà essere convocata d’ur- riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, genza dagli amministratori rimasti in carica dove pure deve trovarsi il segretario. per la nomina del nuovo Consiglio. 17.3. La convocazione è fatta con lettera racco- mandata o telegramma o telefax o posta Art. 16 elettronica contenente l’indicazione della 16.1. Il Consiglio di Amministrazione nella pri- data, ora e luogo della riunione nonché de- ma seduta successiva all’Assemblea che ha gli argomenti che debbono essere trattati, proceduto alla sua nomina e qualora non da spedirsi almeno cinque giorni prima di vi abbia già provveduto l’Assemblea stessa, quello fissato per la riunione o, in caso di elegge tra i suoi membri un Presidente. urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro 16.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà al- ore prima, al domicilio di ciascun ammini- tresì eleggere un Vice Presidente al solo fine stratore e di ciascun sindaco. —8—
  • 9. 17.4 Il Consiglio di Amministrazione deve essere no le operazioni necessarie per l’attuazione altresì convocato quando ne è fatta richiesta dell’oggetto sociale. scritta da almeno due consiglieri – o da uno se il Consiglio è composto da tre membri – Art. 22 per deliberare su uno specifico argomento 22.1. Il Consiglio di Amministrazione, previa da essi ritenuto di particolare rilievo, atti- delibera dell’Assemblea degli Azionisti di nente alla gestione, argomento da indicare cui al comma 2 dell’art. 14 del presente nella richiesta stessa. statuto, può attribuire deleghe operative al Presidente sulle materie delegabili ai sensi di Art. 18 legge, indicate dall’Assemblea, determinan- 18.1. Le riunioni del Consiglio sono presiedute done in concreto il contenuto. dal Presidente o, in caso di sua assenza od 22.2. Il Consiglio di Amministrazione, fermo re- impedimento, dal Vice Presidente, se nomi- stando quanto previsto al precedente com- nato. In mancanza anche di quest’ultimo, ma, può inoltre delegare, sempre nei limiti saranno presiedute dal consigliere più an- di legge, parte delle sue attribuzioni ad un ziano di età. solo componente che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato. Art. 19 Solo a tale componente, e al Presidente nel 19.1. Per la validità delle riunioni del Consiglio caso di attribuzione di deleghe operative di è necessaria la presenza della maggioranza cui al precedente comma, possono essere degli amministratori in carica. riconosciuti compensi ai sensi dell’art. 2389 19.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza III comma c.c. dei voti dei presenti. In caso di parità preva- 22.3. Il Consiglio di Amministrazione può de- le il voto di chi presiede. legare il compimento di singoli atti anche ad altri membri del Consiglio stesso, a con- Art. 20 dizione che non siano previsti compensi 20.1. Le deliberazioni del Consiglio di Ammini- aggiuntivi. strazione risultano da processi verbali che, 22.4. L’amministratore delegato cura che l’asset- trascritti su apposito libro tenuto a norma to organizzativo e contabile sia adeguato di legge, vengono firmati dal Presidente alla natura e alle dimensioni dell’impresa e della seduta e dal segretario. riferisce al Consiglio di Amministrazione e 20.2. Le copie dei verbali fanno piena fede se al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sottoscritte dal Presidente della seduta e dal sul generale andamento della gestione e sul- segretario. la sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro Art. 21 dimensioni o caratteristiche effettuate dalla 21.1. La gestione dell’impresa spetta esclusiva- società e dalle sue controllate. mente agli amministratori, i quali compio- 22.5. Il Responsabile della funzione di control- —9—
  • 10. lo interno riferisce al Consiglio di Ammi- Consiglio. nistrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all’interno dello TITOLO VII stesso. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI Art. 23 CONTABILI SOCIETARI (ART. 154-BIS D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58) 23.1 La rappresentanza legale e la firma socia- le spettano al Presidente del Consiglio di Art. 26 Amministrazione. In caso di sua assenza e/o impedimento spettano al Vice Presi- 26.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, dente se nominato; la firma del Vice Pre- previo parere obbligatorio del Collegio Sin- sidente fa fede di fronte ai terzi dell’as- dacale, per un periodo non inferiore alla senza e/o impedimento del Presidente. durata in carica del Consiglio stesso e non La rappresentanza della società spetta altre- superiore a sei esercizi, il dirigente prepo- sì agli amministratori con delega, nei limiti sto alla redazione dei documenti contabili della delega medesima. societari di cui all’art. 154 bis del D.Lgs. 58/1998. 23.2. I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza legale 26.2. Il dirigente preposto alla redazione dei do- della Società, pure in sede processuale, an- cumenti contabili societari deve possedere che con facoltà di subdelega. i requisiti di onorabilità previsti per gli am- ministratori. Art. 24 26.3. Il dirigente preposto alla redazione dei 24.1. Ai membri del Consiglio di Amministra- documenti contabili societari deve essere zione spetta un compenso da determinarsi scelto secondo criteri di professionalità e dall’Assemblea ordinaria. Tale deliberazio- competenza tra i dirigenti che abbiano ma- ne, una volta presa, sarà valida anche per gli turato un’esperienza complessiva di almeno esercizi successivi fino a diversa determina- tre anni in funzioni amministrative presso zione dell’Assemblea. imprese, o presso società di consulenza o studi professionali. Art. 25 26.4. Il dirigente preposto alla redazione dei 25.1. Il Presidente: documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, a) fissa l’ordine del giorno del Consiglio di sentito il parere del Collegio Sindacale, solo Amministrazione e ne coordina i lavori; per giusta causa. b) provvede affinché adeguate informazioni 26.5. Il dirigente preposto alla redazione dei do- sulle materie iscritte all’ordine del giorno cumenti contabili societari decade dall’uffi- vengano fornite a tutti gli amministratori e cio in mancanza dei requisiti necessari per la sindaci; carica. La decadenza è dichiarata dal Consi- c) verifica l’attuazione delle deliberazioni del glio di Amministrazione entro trenta giorni — 10 —
  • 11. dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 27.2. I sindaci restano in carica per tre eser- 26.6. Il dirigente preposto alla redazione dei do- cizi e scadono alla data dell’Assemblea cumenti contabili societari predispone ade- convocata per l’approvazione del bilan- guate procedure amministrative e contabili cio relativo al terzo esercizio della carica. per la formazione del bilancio d’esercizio e, I sindaci uscenti sono rieleggibili. ove previsto, del bilancio consolidato. 27.3. E’ ammessa la possibilità che le riunioni 26.7. Il Consiglio di Amministrazione vigila af- del Collegio Sindacale si tengano a mezzo finché il dirigente preposto alla redazione di sistemi di collegamento audiovisivi e/o di documenti contabili societari disponga di teleconferenza o altri similari sistemi di adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei telecomunicazione, a condizione che tutti compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto i partecipanti possano essere identificati e effettivo delle procedure amministrative e sia loro consentito seguire la discussione contabili. in tempo reale nella trattazione degli argo- 26.8. Gli organi amministrativi delegati e il diri- menti affrontati nonché ricevere e trasmet- gente preposto alla redazione dei documen- tere documenti. Verificandosi tali requisiti, ti contabili societari attestano, con apposita il Collegio si considera riunito nel luogo in relazione allegata al bilancio d’esercizio e, cui si trova il presidente. ove previsto, al bilancio consolidato, l’ade- guatezza e l’effettiva applicazione delle TITOLO IX procedure di cui al comma 6 del presente REVISIONE LEGALE DEI CONTI articolo nel corso dell’esercizio cui si rife- Art. 28 riscono i documenti, nonché la corrispon- denza di questi alle risultanze dei libri e delle 28.1. La revisione legale dei conti sulla Società è scritture contabili e la loro idoneità a forni- esercitata da una società di revisione legale re una rappresentazione veritiera e corretta iscritta nell’apposito registro. L’Assemblea, della situazione patrimoniale, economica su proposta motivata del Collegio Sindaca- e finanziaria della società e, ove previsto il le, conferisce alla società di revisione legale bilancio consolidato, dell’insieme delle im- l’incarico di revisione legale dei conti, de- prese incluse nel consolidamento. terminandone il corrispettivo spettante per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali TITOLO VIII criteri per l’adeguamento di tale corrispetti- COLLEGIO SINDACALE vo durante l’incarico. L’incarico ha la durata di tre esercizi con Art. 27 scadenza alla data dell’Assemblea convoca- 27.1. L’Assemblea nomina il Collegio Sindacale ta per l’approvazione del bilancio relativo al costituito da tre sindaci effettivi e ne de- terzo esercizio dell’incarico. termina il compenso. L’Assemblea nomina L’incarico è rinnovabile. altresì due sindaci supplenti. — 11 —
  • 12. TITOLO X di amministratore. BILANCI E UTILI 32.3. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Art. 29 codice civile e delle leggi speciali in materia. 29.1. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 29.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio prov- Firmato Emilio Cremona vede, in conformità alle prescrizioni di leg- Firmato Alfredo Maria Becchetti Notaio ge, alla formazione del bilancio sociale. Art. 30 30.1. I dividendi non riscossi entro il quinquen- nio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro apposizione a riserva. TITOLO XI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ Art. 31 31.1. In caso di scioglimento della Società, l’As- semblea determinerà le modalità della liqui- dazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi. TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI Art. 32 32.1. E’ fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali. 32.2. La remunerazione dei componenti di comi- tati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica — 12 —