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VISITAVISITA DIDI STUDIO AL CENTRO RICERCASTUDIO AL CENTRO RICERCA
ELETTRONICA INDUSTRIALE VENETOELETTRONICA INDUSTRIALE VENETO
Ing. AlessandroIng. Alessandro ZuccatoZuccato
CREI Ven S.c.a.r.l.
Centro Ricerca Elettronica Industriale
Tel.: 049/8704036
Fax.: 049/8707037
E-mail: info@creiven.it
URL: http://www.creiven.it
CREICREI VenVen -- MissioneMissione
CREI Ven è una organizzazione senza
scopo di lucro che opera nel settore
della certificazione e della ricerca e
sviluppo.
Collaborazioni con:
Università di Padova
IEIIT-CNR di Torino
Certificazione:
Fotovoltaico
Sicurezza Elettrica
Compatibilità Elettromagnetica
Radio
LABORATORY ACCREDITED by ACCREDIA
Certificate no. 0259 Accredia
CEI 0-21
CEI 0-16 (categoria “0” e “III”)
CREICREI VenVen -- AccreditamentiAccreditamenti
LABORATORY CBTL ACCREDITED by IECEE
(CB scheme)
LABORATORY ACCREDITED by MINISTRY of
COMMUNICATIONS
Certificate no. 065 Ministry of Communications
• Le direttive europee e la marcatura CE
• La direttiva EMC
• La direttiva sicurezza elettrica
• Le norme armonizzate
Le direttive europeeLe direttive europee
UnioneUnione EuropeaEuropea
Dal 1992 la UE non possiede più frontiere interne. E’
garantita la libera circolazione di persone, beni,
servizi e capitali.
Per eliminare le barriere tecniche in grado di
ostacolare il commercio tra paesi membri, sono
state implementate le seguenti strategie:
• Recepimento delle direttive europee all’interno
delle leggi nazionali dei paesi membri
• Armonizzazione degli standard nazionali con gli
standard europei
• Creazione di un sistema europeo di
accreditamento, test e certificazione (mutuo
riconoscimento dei test reports e dei certificati tra
differenti paesi membri)
I provvedimenti dellI provvedimenti dell’’Unione EuropeaUnione Europea
• I regolamenti
– hanno carattere generale
– non necessitano di un atto interno di ricezione
– stesso piano delle Leggi ordinarie nazionali
• Le decisioni
– stessa impostazione dei regolamenti
– atti a contenuto particolare e non generale (regolamenti)
• Le direttive
– provvedimenti a carattere generale
– i Paesi decidono il percorso (cioè le norme di dettaglio) per ottenere
l’obiettivo voluto
• Le raccomandazioni
– atti contenenti una mera esortazione ai Paesi membri dell’Unione
Europea, assolutamente non obbligatoria, a tenere un certo
comportamento
DirettiveDirettive EuropeeEuropee:: ““NuovoNuovo ApproccioApproccio””
Quando uno standard europeo (EN) approvato viene
pubblicato sull’ “Official Journal of the European
Community” diventa un “European harmonized
standard”.
Con il “nuovo approccio” i contenuti tecnici sono stati rimossi
dalle direttive e affidati agli enti di standardizzazione europei:
CEN European Standards Committee
CENELEC European Electrotechnical Standards
Committee
ETSI European Telecommunication Standards
Institute
• La marcatura CE rappresenta la conformità del prodotto a
tutte le direttive europee applicabili, sviluppate con il
proncipio del “nuovo approccio”
• La marcatura CE deve essere riportata su tutti i prodotti
immessi in commercio
• La responsabilità per la marcatura CE ricade su chi
immette il bene nel mercato europeo (costruttore,
importatore)
• La marcatura CE indica che il costruttore o il suo agente
ha sottoscritto una esplicita dichiarazione di conformità
• La marcatura CE deve essere affissa in modo visibile,
leggibile e permanente
DirettiveDirettive EuropeeEuropee:: ““ApproccioApproccio globaleglobale””
Si richiede la marcatura
per le direttive:
• 2004/108/CE
Electromagnetic compatibility (EMC)
• 2006/95/CE
Low voltage (LVD)
LaLa marcaturamarcatura CE perCE per ilil materialemateriale elettricoelettrico
LaLa marcaturamarcatura CECE
LaLa marcaturamarcatura CECE
1. La marcatura CE è apposta dal fabbricante (o dal suo
rappresentante stabilito nella Comunità) in modo visibile,
facilmente leggibile e indelebile, sul materiale elettrico o,
quando non possibile, sull’imballaggio, sulle avvertenze d’uso
o sul certificato di garanzia.
2. È vietato apporre sui materiali elettrici ogni altro marchio
che possa trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo
grafico della marcatura CE. Sul materiale elettrico,
sull’imballaggio, sulle avvertenze d’uso o sul certificato di
garanzia può essere apposto ogni altro marchio purché questo
non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
Deve contenere:
• Un riferimento alla presente direttiva;
• L'identificazione dell'apparecchio a cui si riferisce;
• Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito
nella Comunità;
• Un riferimento datato alle specificazioni rispetto a cui è
dichiarata la conformità, per assicurare la conformità
dell'apparecchio alle disposizioni della presente direttiva;
• La data della dichiarazione;
• Identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità;
LaLa dichiarazionedichiarazione didi conformitconformitàà
Tutti gli apparecchi elettrici
ed elettronici, nonché gli
impianti e le installazioni
che contengono componenti
elettrici e/o elettronici
Chi deve
sottostare alla …
LaLa direttivadirettiva 2004/108/CE2004/108/CE ““EMCEMC””
La direttiva si applica a:
• "apparecchio": ogni dispositivo finito, o combinazione di
dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale
indipendente, destinato all'utente finale e che può
generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui
funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;
• "impianto fisso": una combinazione particolare di
apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri
dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad
essere utilizzati in modo permanente in un luogo
prestabilito;
Per le loro specifiche caratteristiche, gli impianti fissi non
sono assoggettati all’obbligo della marcatura “CE”
DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE
Requisiti essenziali di protezione
1. Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, secondo le
tecniche più recenti, in modo tale che:
• Le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano
un'intensità tale da impedire il normale funzionamento delle
apparecchiature radio e di telecomunicazione;
• Presentino un livello d'immunità alle perturbazioni elettromagnetiche
prevedibili nelle condizioni d'uso cui sono destinate tale da
preservarne il normale funzionamento da un deterioramento
inaccettabile.
2. Gli impianti fissi sono installati secondo le regole
dell'ingegneria industriale e le indicazioni sull'uso cui i loro
componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti in
materia di protezione di cui al punto 1.
DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE
Requisiti essenziali di protezione
• L’applicazione delle norme armonizzate NON è obbligatoria
• I prodotti realizzati in accordo alle norme armonizzate soddisfano I
requisiti essenziali di protezione dettati dalla direttiva
• Elenco norme armonizzate:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/
reflist/emc.html
DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE
Sono considerati apparecchi :
• i "componenti" o "sottoinsiemi" destinati ad essere integrati in un
apparecchio dall'utente finale e che possono generare perturbazioni
elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali
perturbazioni
• gli "impianti mobili", definiti come una combinazione di apparecchi ed
eventualmente altri dispositivi destinata ad essere spostata e utilizzata
in ubicazioni diverse;
DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE
Apparecchiature destinate ad essere integrate in un impianto
fisso e non altrimenti disponibili in commercio:
• Non hanno l’obbligo del rispetto ai requisiti essenziali e
della verifica di conformità
• Non hanno l’obbligo della marcatura CE
• Deve essere fornita la documentazione
d'accompagnamento per identificare l'impianto fisso e le
relative caratteristiche di compatibilità elettromagnetica, e
indicare le precauzioni da prendere per l'integrazione
dell'apparecchio nell'impianto fisso al fine di non
pregiudicare la conformità dell'impianto specificato
Impianti fissi
DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE
• Tuttavia, in caso di dubbi o reclami, le autorità competenti dello Stato
membro interessato possono chiedere la prova della conformità
dell'impianto fisso in questione e, se necessario, avviare una
valutazione.
• Quando è stabilita una non conformità, le autorità competenti
possono imporre le misure necessarie per rendere gli impianti fissi
conformi ai requisiti in materia di protezione
Impianti fissi
DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE
– resistors, capacitors, coils
– diodes, transistors, SCR’s
– integrated circuits
– cables, plugs
– LED’s
– …..
La direttiva EMC non è applicabile
(no marcatura CE)
Componenti utilizzati nelle apparecchiature
DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE
Apparecchiature
• Se immesse sul mercato per la distribuzione e l’uso finale:
– si applica la direttiva
– è richiesta la marcatura CE
• Se NON immesse sul mercato per la distribuzione e l’uso
finale:
– NON si applica la direttiva
– NON è richiesta la marcatura CE
DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE
a) Mediante il “Controllo di produzione interno”
(allegato II)
b) Con il supporto dell’ Organismo Notificato
(allegato III)
Procedure per la verifica della conformità
DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE
Controllo di produzione interno
a) Il costruttore verifica la conformità. La applicazione delle
norme armonizzate (non obbligatoria) presume la
conformità ai requisiti essenziali.
b) Il costruttore redige un fascicolo tecnico per produrre
evidenza della conformità ai requisiti essenziali della
direttiva.
DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE
Organismo Notificato
Il costruttore può coinvolgere ad un Organismo
Notificato al fine di richiedere l’attestato di conformità.
A tale scopo, sottopone il proprio fascicolo tecnico
all’organismo, il quale effettua le proprie valutazioni
tecniche
DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE
• Deve permettere di valutare la conformità dell'apparecchio ai
requisiti essenziali
• Deve comprendere la progettazione e la fabbricazione
dell'apparecchio, in particolare deve prevedere:
– Una descrizione generale dell'apparecchio,
– La prova della conformità alle norme armonizzate eventualmente
applicate, in tutto o in parte,
– Quando il fabbricante non ha applicato norme armonizzate o le ha
applicate solo in parte, una descrizione e una spiegazione delle misure
adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva, con una
descrizione della valutazione della compatibilità elettromagnetica di cui
all'allegato II, punto 1, i risultati dei calcoli progettuali effettuati, gli
esami effettuati, i rapporti di prova, ecc.,
– Una dichiarazione dell'organismo notificato, se è stata seguita la
procedura di cui all'allegato III.
Il fascicolo tecnico
DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE
Tutti gli apparecchi con
tensione di
alimentazione:
• compresa fra 50 e 1000 V in
corrente alternata
oppure:
• fra 75 e 1500 V in corrente
continua
Chi deve
sottostare alla …
LaLa direttivadirettiva sicurezzasicurezza elettricaelettrica
Eccezioni:
a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di
esplosione;
b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
d) contatori elettrici;
e) prese e spine di corrente per uso domestico;
f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli
aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da
organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità
economica europea;
i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della
Comunità economica europea.
LaLa direttivadirettiva sicurezzasicurezza elettricaelettrica
DirettivaDirettiva 2006/95/CE2006/95/CE
“Bassa Tensione”
Il materiale elettrico può essere immesso sul mercato solo
se, costruito conformemente alla regola dell'arte in
materia di sicurezza valida all'interno della Comunità, non
compromette, in caso di installazione e di manutenzione
non difettose e di utilizzazione conforme alla sua
destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali
domestici e dei beni.
DirettivaDirettiva 2006/95/CE2006/95/CE
Obiettivi di sicurezza
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza
ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla
destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale
elettrico stesso oppure, qualora ciò sia possibile, su una scheda che
l'accompagna.
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti
distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile,
sull'imballaggio.
c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da
poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.
d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare
la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato,
sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e
osservando le norme di manutenzione.
DirettivaDirettiva 2006/95/CE2006/95/CE
Obiettivi di sicurezza
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale
elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere
tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente
protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono
derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o
radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano
adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica
che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal
materiale elettrico;
d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.
DirettivaDirettiva 2006/95/CE2006/95/CE
Obiettivi di sicurezza
3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni
sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine
tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da
non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e
agli oggetti;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle
condizioni ambientali previste, in modo da non causare
pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo
alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.
DirettivaDirettiva 2006/95/CE2006/95/CE
Norme armonizzate
Si considera in particolare conforme agli obiettivi di
sicurezza il materiale elettrico che soddisfa alle
disposizioni in materia di sicurezza delle norme
armonizzate.
Elenco norme armonizzate:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardizati
on/harmstds/reflist/lvd.html
DirettivaDirettiva 2006/95/CE2006/95/CE
Controllo interno di fabbricazione
1. Il controllo interno della fabbricazione è la procedura con la quale il
fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità si accerta
e dichiara che il materiale elettrico soddisfa i requisiti della legge ad
esso applicabili. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella
Comunità appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una
dichiarazione scritta di conformità.
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al
paragrafo 3; il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella
Comunità tiene questa documentazione nel territorio della Comunità
a disposizione delle autorità nazionali a fini ispettivi per almeno 10
anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel
caso in cui nè il fabbricante nè il suo rappresentante siano stabiliti
nella Comunità, l’obbligo incombe alla persona responsabile
dell’immissione del materiale elettrico nel mercato comunitario.
DirettivaDirettiva 2006/95/CE2006/95/CE
Controllo interno di fabbricazione
La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità
del materiale elettrico ai requisiti della legge. Essa deve comprendere,
nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione
ed il funzionamento del materiale elettrico; essa contiene:
• la descrizione generale del materiale elettrico;
• disegni di progettazione e fabbricazione nonché‚ schemi di
componenti, sottounità, circuiti;
• le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali
disegni e schemi e il funzionamento del materiale elettrico;
• un elenco delle norme che sono state applicate completamente o in
parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli
aspetti di sicurezza della legge qualora non siano state applicate le
norme;
• i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;
• i rapporti sulle prove effettuate.
DirettivaDirettiva 2006/95/CE2006/95/CE
Controllo interno di fabbricazione
Il fabbricante o il suo rappresentante conserva copia della
dichiarazione di conformità insieme con la
documentazione tecnica.
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il
processo di fabbricazione garantisca la conformità dei
prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2
e ai requisiti della presente legge che ad essi si applicano.
Le direttive EMC e LVDLe direttive EMC e LVD
• Enti normativi europei ed
internazionali per la sicurezza
elettrica dei prodotti
• Principali norme europee utilizzate
per la valutazione della conformità
dei prodotti
• IEC (International Electrotechnical Commission)
• Basic international organization for standardization in
electrical safety
Comitati internazionaliComitati internazionali
• CEN (European Committee for Standardization)
• Unico organismo riconosciuto per la redazione di norme europee in
tutti i settori di attività, con l'eccezione del settore elettrotecnico
(CENELEC) e telecomunicazioni (ETSI)
• CENELEC (European Committee for Electrotechnical
Standardization)
• Organizzazione senza scopo di lucro composta dai Comitati
Elettrotecnici Nazionali di 30 paesi europei
• Fondata nel 1973
• Incaricata di emettere norme tecniche utilizzate per la presunzione
di conformità
• ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
• produce gli standard applicabili per le tecnologie delle
comunicazioni, compresa la rete fissa, mobile, radio, broadcasting
ComitatiComitati normativinormativi europeieuropei
CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)
• Ente istituzionale riconosciuto dallo Stato Italiano e
dall’Unione Europea, preposto alla normazione in Italia
del settore elettrotecnico, elettronico e delle
telecomunicazioni
• Ai lavori dei Comitati Tecnici e delle Commissioni del
CEI partecipano oltre 3.000 esperti
ComitatoComitato ElettrotecnicoElettrotecnico italianoitaliano
www.ceiweb.it
www.cenelec.org
www.iec.ch
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardizatio
n/harmstds/reflist.html
Siti di utilitSiti di utilitàà
Dichiarazione di conformità per le direttive europee
• periodico monitoraggio delle norme sostituite
• periodico monitoraggio delle date di cessazione di
presunzione di conformità delle norme sostituite
• periodica revisione delle dichiarazioni di conformità degli
apparati ancora in produzione
Gestire lGestire l’’evoluzione delle normeevoluzione delle norme
• Interruttori per apparecchi e controlli automatici per
elettrodomestici
• Elettrodomestici e apparecchiature simili
• Apparecchi di illuminazione
• Misurazione, controllo e attrezzature da laboratorio
• Apparecchiature elettriche per uso medico
• Information Technology e apparecchiature per ufficio
• Fotovoltaico
Principali categorie di prodottiPrincipali categorie di prodotti
Interruttori per apparecchi e controlli automatici per
elettrodomestici
CONT (IEC 60730CONT (IEC 60730--x,x, ……))
Elettrodomestici e apparecchiature simili
HOUS (IEC 60335HOUS (IEC 60335--x,x, ……))
Apparecchi di illuminazione
LITE (IEC 60598LITE (IEC 60598--x,x, ……))
Misurazione, controllo e attrezzature da laboratorio
MEAS (IEC 61010MEAS (IEC 61010--x,x, ……))
Apparecchiature elettriche per uso medico
MED (IEC 60601MED (IEC 60601--x,x, ……))
Information Technology e apparecchiature per ufficio
OFF (IEC 60950,OFF (IEC 60950, ……))
Fotovoltaico
PV (IEC 62109PV (IEC 62109--x,x, ……))
Accreditamento dei laboratoriAccreditamento dei laboratori
• Schemi di accreditamento dei
laboratori di prova, aspetti di
certificazione dei prodotti elettrici
Se non si intraprendono azioni specifiche, è possibile ottenere
risultati diversi nei seguenti casi:
• Laboratori diversi di paesi diversi eseguono lo
stesso test
• Laboratori diversi dello stesso paese eseguono
lo stesso test
• Lo stesso laboratorio esegue il medesimo test
con persone diverse
!
!
!
Laboratori di provaLaboratori di prova
• Le norme si prestano ad interpretazioni soggettive
A. Incertezze introdotte dal metodo utilizzato
C. Incertezze introdotte dalla strumentazione
• Strumentazione non conforme
• Taratura degli strumenti non complete
B. Incertezze introdotte dagli operatori
• I risultati sono estremamente dipendenti da particolari apparentemente
insignificanti (es.: lievi differenze nella lunghezza dei cavi, lievi differenze
nella disposizione dei cavi e degli apparati, …)
Laboratori di provaLaboratori di prova
La formazione tecnica specifica degli operatori di prova
La strumentazione in uso, conforme alle norme richieste e
tarata nei campi di interesse, con autentica riferibilità al
sistema metrologico europeo (SIT/NAMAS/…)
L’adozione di un completo sistema di procedure, per
evitare la variabilità dei risultati in funzione dell’operatore
L’adozione di un sistema di gestione delle attività del
laboratorio
Il valore sta nell’attività di
esperti tecnici internazionali
che verificano…
Laboratori di provaLaboratori di prova
ILAC / ACCREDIA
ILAC / ACCREDIA / EA
International Laboratory Accreditation Cooperation
EA
MLA
IECEE CBIECEE CB SchemeScheme
schema internazionale riconosciuto per la
sicurezza delle apparecchiature elettriche
IECEE CBIECEE CB SchemeScheme
n. 1 test
n. 1 certificato
n. 1 marchio
Obiettivo:
IECEE CB Test CertificateIECEE CB Test Certificate
IECEE CBIECEE CB SchemeScheme
4917
6237
7794
9825
12175
15893
19597
24259
27685
34117
36565
40817
49752
50392
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Issued
IECEE CBIECEE CB SchemeScheme
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  • 1. VISITAVISITA DIDI STUDIO AL CENTRO RICERCASTUDIO AL CENTRO RICERCA ELETTRONICA INDUSTRIALE VENETOELETTRONICA INDUSTRIALE VENETO Ing. AlessandroIng. Alessandro ZuccatoZuccato CREI Ven S.c.a.r.l. Centro Ricerca Elettronica Industriale Tel.: 049/8704036 Fax.: 049/8707037 E-mail: info@creiven.it URL: http://www.creiven.it CREICREI VenVen -- MissioneMissione CREI Ven è una organizzazione senza scopo di lucro che opera nel settore della certificazione e della ricerca e sviluppo. Collaborazioni con: Università di Padova IEIIT-CNR di Torino Certificazione: Fotovoltaico Sicurezza Elettrica Compatibilità Elettromagnetica Radio
  • 2. LABORATORY ACCREDITED by ACCREDIA Certificate no. 0259 Accredia CEI 0-21 CEI 0-16 (categoria “0” e “III”) CREICREI VenVen -- AccreditamentiAccreditamenti LABORATORY CBTL ACCREDITED by IECEE (CB scheme) LABORATORY ACCREDITED by MINISTRY of COMMUNICATIONS Certificate no. 065 Ministry of Communications • Le direttive europee e la marcatura CE • La direttiva EMC • La direttiva sicurezza elettrica • Le norme armonizzate Le direttive europeeLe direttive europee
  • 3. UnioneUnione EuropeaEuropea Dal 1992 la UE non possiede più frontiere interne. E’ garantita la libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali. Per eliminare le barriere tecniche in grado di ostacolare il commercio tra paesi membri, sono state implementate le seguenti strategie: • Recepimento delle direttive europee all’interno delle leggi nazionali dei paesi membri • Armonizzazione degli standard nazionali con gli standard europei • Creazione di un sistema europeo di accreditamento, test e certificazione (mutuo riconoscimento dei test reports e dei certificati tra differenti paesi membri) I provvedimenti dellI provvedimenti dell’’Unione EuropeaUnione Europea • I regolamenti – hanno carattere generale – non necessitano di un atto interno di ricezione – stesso piano delle Leggi ordinarie nazionali • Le decisioni – stessa impostazione dei regolamenti – atti a contenuto particolare e non generale (regolamenti) • Le direttive – provvedimenti a carattere generale – i Paesi decidono il percorso (cioè le norme di dettaglio) per ottenere l’obiettivo voluto • Le raccomandazioni – atti contenenti una mera esortazione ai Paesi membri dell’Unione Europea, assolutamente non obbligatoria, a tenere un certo comportamento
  • 4. DirettiveDirettive EuropeeEuropee:: ““NuovoNuovo ApproccioApproccio”” Quando uno standard europeo (EN) approvato viene pubblicato sull’ “Official Journal of the European Community” diventa un “European harmonized standard”. Con il “nuovo approccio” i contenuti tecnici sono stati rimossi dalle direttive e affidati agli enti di standardizzazione europei: CEN European Standards Committee CENELEC European Electrotechnical Standards Committee ETSI European Telecommunication Standards Institute • La marcatura CE rappresenta la conformità del prodotto a tutte le direttive europee applicabili, sviluppate con il proncipio del “nuovo approccio” • La marcatura CE deve essere riportata su tutti i prodotti immessi in commercio • La responsabilità per la marcatura CE ricade su chi immette il bene nel mercato europeo (costruttore, importatore) • La marcatura CE indica che il costruttore o il suo agente ha sottoscritto una esplicita dichiarazione di conformità • La marcatura CE deve essere affissa in modo visibile, leggibile e permanente DirettiveDirettive EuropeeEuropee:: ““ApproccioApproccio globaleglobale””
  • 5. Si richiede la marcatura per le direttive: • 2004/108/CE Electromagnetic compatibility (EMC) • 2006/95/CE Low voltage (LVD) LaLa marcaturamarcatura CE perCE per ilil materialemateriale elettricoelettrico LaLa marcaturamarcatura CECE
  • 6. LaLa marcaturamarcatura CECE 1. La marcatura CE è apposta dal fabbricante (o dal suo rappresentante stabilito nella Comunità) in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile, sul materiale elettrico o, quando non possibile, sull’imballaggio, sulle avvertenze d’uso o sul certificato di garanzia. 2. È vietato apporre sui materiali elettrici ogni altro marchio che possa trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura CE. Sul materiale elettrico, sull’imballaggio, sulle avvertenze d’uso o sul certificato di garanzia può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE. Deve contenere: • Un riferimento alla presente direttiva; • L'identificazione dell'apparecchio a cui si riferisce; • Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; • Un riferimento datato alle specificazioni rispetto a cui è dichiarata la conformità, per assicurare la conformità dell'apparecchio alle disposizioni della presente direttiva; • La data della dichiarazione; • Identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità; LaLa dichiarazionedichiarazione didi conformitconformitàà
  • 7. Tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici, nonché gli impianti e le installazioni che contengono componenti elettrici e/o elettronici Chi deve sottostare alla … LaLa direttivadirettiva 2004/108/CE2004/108/CE ““EMCEMC”” La direttiva si applica a: • "apparecchio": ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato all'utente finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni; • "impianto fisso": una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito; Per le loro specifiche caratteristiche, gli impianti fissi non sono assoggettati all’obbligo della marcatura “CE” DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE
  • 8. Requisiti essenziali di protezione 1. Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, secondo le tecniche più recenti, in modo tale che: • Le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano un'intensità tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione; • Presentino un livello d'immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni d'uso cui sono destinate tale da preservarne il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile. 2. Gli impianti fissi sono installati secondo le regole dell'ingegneria industriale e le indicazioni sull'uso cui i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti in materia di protezione di cui al punto 1. DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE Requisiti essenziali di protezione • L’applicazione delle norme armonizzate NON è obbligatoria • I prodotti realizzati in accordo alle norme armonizzate soddisfano I requisiti essenziali di protezione dettati dalla direttiva • Elenco norme armonizzate: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/ reflist/emc.html DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE
  • 9. Sono considerati apparecchi : • i "componenti" o "sottoinsiemi" destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utente finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni • gli "impianti mobili", definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse; DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE Apparecchiature destinate ad essere integrate in un impianto fisso e non altrimenti disponibili in commercio: • Non hanno l’obbligo del rispetto ai requisiti essenziali e della verifica di conformità • Non hanno l’obbligo della marcatura CE • Deve essere fornita la documentazione d'accompagnamento per identificare l'impianto fisso e le relative caratteristiche di compatibilità elettromagnetica, e indicare le precauzioni da prendere per l'integrazione dell'apparecchio nell'impianto fisso al fine di non pregiudicare la conformità dell'impianto specificato Impianti fissi DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE
  • 10. • Tuttavia, in caso di dubbi o reclami, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono chiedere la prova della conformità dell'impianto fisso in questione e, se necessario, avviare una valutazione. • Quando è stabilita una non conformità, le autorità competenti possono imporre le misure necessarie per rendere gli impianti fissi conformi ai requisiti in materia di protezione Impianti fissi DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE – resistors, capacitors, coils – diodes, transistors, SCR’s – integrated circuits – cables, plugs – LED’s – ….. La direttiva EMC non è applicabile (no marcatura CE) Componenti utilizzati nelle apparecchiature DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE
  • 11. Apparecchiature • Se immesse sul mercato per la distribuzione e l’uso finale: – si applica la direttiva – è richiesta la marcatura CE • Se NON immesse sul mercato per la distribuzione e l’uso finale: – NON si applica la direttiva – NON è richiesta la marcatura CE DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE a) Mediante il “Controllo di produzione interno” (allegato II) b) Con il supporto dell’ Organismo Notificato (allegato III) Procedure per la verifica della conformità DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE
  • 12. Controllo di produzione interno a) Il costruttore verifica la conformità. La applicazione delle norme armonizzate (non obbligatoria) presume la conformità ai requisiti essenziali. b) Il costruttore redige un fascicolo tecnico per produrre evidenza della conformità ai requisiti essenziali della direttiva. DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE Organismo Notificato Il costruttore può coinvolgere ad un Organismo Notificato al fine di richiedere l’attestato di conformità. A tale scopo, sottopone il proprio fascicolo tecnico all’organismo, il quale effettua le proprie valutazioni tecniche DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE
  • 13. • Deve permettere di valutare la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali • Deve comprendere la progettazione e la fabbricazione dell'apparecchio, in particolare deve prevedere: – Una descrizione generale dell'apparecchio, – La prova della conformità alle norme armonizzate eventualmente applicate, in tutto o in parte, – Quando il fabbricante non ha applicato norme armonizzate o le ha applicate solo in parte, una descrizione e una spiegazione delle misure adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva, con una descrizione della valutazione della compatibilità elettromagnetica di cui all'allegato II, punto 1, i risultati dei calcoli progettuali effettuati, gli esami effettuati, i rapporti di prova, ecc., – Una dichiarazione dell'organismo notificato, se è stata seguita la procedura di cui all'allegato III. Il fascicolo tecnico DirettivaDirettiva 2004/108/CE2004/108/CE Tutti gli apparecchi con tensione di alimentazione: • compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata oppure: • fra 75 e 1500 V in corrente continua Chi deve sottostare alla … LaLa direttivadirettiva sicurezzasicurezza elettricaelettrica
  • 14. Eccezioni: a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione; b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico; c) parti elettriche di ascensori e montacarichi; d) contatori elettrici; e) prese e spine di corrente per uso domestico; f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici; g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici; h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica europea; i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea. LaLa direttivadirettiva sicurezzasicurezza elettricaelettrica DirettivaDirettiva 2006/95/CE2006/95/CE “Bassa Tensione” Il materiale elettrico può essere immesso sul mercato solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno della Comunità, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
  • 15. DirettivaDirettiva 2006/95/CE2006/95/CE Obiettivi di sicurezza 1. Requisiti generali a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò sia possibile, su una scheda che l'accompagna. b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio. c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata. d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione. DirettivaDirettiva 2006/95/CE2006/95/CE Obiettivi di sicurezza 2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché: a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti; b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo; c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico; d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.
  • 16. DirettivaDirettiva 2006/95/CE2006/95/CE Obiettivi di sicurezza 3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico: a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti; b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti; c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti. DirettivaDirettiva 2006/95/CE2006/95/CE Norme armonizzate Si considera in particolare conforme agli obiettivi di sicurezza il materiale elettrico che soddisfa alle disposizioni in materia di sicurezza delle norme armonizzate. Elenco norme armonizzate: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardizati on/harmstds/reflist/lvd.html
  • 17. DirettivaDirettiva 2006/95/CE2006/95/CE Controllo interno di fabbricazione 1. Il controllo interno della fabbricazione è la procedura con la quale il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che il materiale elettrico soddisfa i requisiti della legge ad esso applicabili. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. 2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità tiene questa documentazione nel territorio della Comunità a disposizione delle autorità nazionali a fini ispettivi per almeno 10 anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui nè il fabbricante nè il suo rappresentante siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo incombe alla persona responsabile dell’immissione del materiale elettrico nel mercato comunitario. DirettivaDirettiva 2006/95/CE2006/95/CE Controllo interno di fabbricazione La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti della legge. Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del materiale elettrico; essa contiene: • la descrizione generale del materiale elettrico; • disegni di progettazione e fabbricazione nonché‚ schemi di componenti, sottounità, circuiti; • le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento del materiale elettrico; • un elenco delle norme che sono state applicate completamente o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza della legge qualora non siano state applicate le norme; • i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.; • i rapporti sulle prove effettuate.
  • 18. DirettivaDirettiva 2006/95/CE2006/95/CE Controllo interno di fabbricazione Il fabbricante o il suo rappresentante conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della presente legge che ad essi si applicano. Le direttive EMC e LVDLe direttive EMC e LVD • Enti normativi europei ed internazionali per la sicurezza elettrica dei prodotti • Principali norme europee utilizzate per la valutazione della conformità dei prodotti
  • 19. • IEC (International Electrotechnical Commission) • Basic international organization for standardization in electrical safety Comitati internazionaliComitati internazionali • CEN (European Committee for Standardization) • Unico organismo riconosciuto per la redazione di norme europee in tutti i settori di attività, con l'eccezione del settore elettrotecnico (CENELEC) e telecomunicazioni (ETSI) • CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) • Organizzazione senza scopo di lucro composta dai Comitati Elettrotecnici Nazionali di 30 paesi europei • Fondata nel 1973 • Incaricata di emettere norme tecniche utilizzate per la presunzione di conformità • ETSI (European Telecommunications Standards Institute) • produce gli standard applicabili per le tecnologie delle comunicazioni, compresa la rete fissa, mobile, radio, broadcasting ComitatiComitati normativinormativi europeieuropei
  • 20. CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) • Ente istituzionale riconosciuto dallo Stato Italiano e dall’Unione Europea, preposto alla normazione in Italia del settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni • Ai lavori dei Comitati Tecnici e delle Commissioni del CEI partecipano oltre 3.000 esperti ComitatoComitato ElettrotecnicoElettrotecnico italianoitaliano www.ceiweb.it www.cenelec.org www.iec.ch http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardizatio n/harmstds/reflist.html Siti di utilitSiti di utilitàà
  • 21. Dichiarazione di conformità per le direttive europee • periodico monitoraggio delle norme sostituite • periodico monitoraggio delle date di cessazione di presunzione di conformità delle norme sostituite • periodica revisione delle dichiarazioni di conformità degli apparati ancora in produzione Gestire lGestire l’’evoluzione delle normeevoluzione delle norme • Interruttori per apparecchi e controlli automatici per elettrodomestici • Elettrodomestici e apparecchiature simili • Apparecchi di illuminazione • Misurazione, controllo e attrezzature da laboratorio • Apparecchiature elettriche per uso medico • Information Technology e apparecchiature per ufficio • Fotovoltaico Principali categorie di prodottiPrincipali categorie di prodotti
  • 22. Interruttori per apparecchi e controlli automatici per elettrodomestici CONT (IEC 60730CONT (IEC 60730--x,x, ……)) Elettrodomestici e apparecchiature simili HOUS (IEC 60335HOUS (IEC 60335--x,x, ……))
  • 23. Apparecchi di illuminazione LITE (IEC 60598LITE (IEC 60598--x,x, ……)) Misurazione, controllo e attrezzature da laboratorio MEAS (IEC 61010MEAS (IEC 61010--x,x, ……))
  • 24. Apparecchiature elettriche per uso medico MED (IEC 60601MED (IEC 60601--x,x, ……)) Information Technology e apparecchiature per ufficio OFF (IEC 60950,OFF (IEC 60950, ……))
  • 25. Fotovoltaico PV (IEC 62109PV (IEC 62109--x,x, ……)) Accreditamento dei laboratoriAccreditamento dei laboratori • Schemi di accreditamento dei laboratori di prova, aspetti di certificazione dei prodotti elettrici
  • 26. Se non si intraprendono azioni specifiche, è possibile ottenere risultati diversi nei seguenti casi: • Laboratori diversi di paesi diversi eseguono lo stesso test • Laboratori diversi dello stesso paese eseguono lo stesso test • Lo stesso laboratorio esegue il medesimo test con persone diverse ! ! ! Laboratori di provaLaboratori di prova • Le norme si prestano ad interpretazioni soggettive A. Incertezze introdotte dal metodo utilizzato C. Incertezze introdotte dalla strumentazione • Strumentazione non conforme • Taratura degli strumenti non complete B. Incertezze introdotte dagli operatori • I risultati sono estremamente dipendenti da particolari apparentemente insignificanti (es.: lievi differenze nella lunghezza dei cavi, lievi differenze nella disposizione dei cavi e degli apparati, …) Laboratori di provaLaboratori di prova
  • 27. La formazione tecnica specifica degli operatori di prova La strumentazione in uso, conforme alle norme richieste e tarata nei campi di interesse, con autentica riferibilità al sistema metrologico europeo (SIT/NAMAS/…) L’adozione di un completo sistema di procedure, per evitare la variabilità dei risultati in funzione dell’operatore L’adozione di un sistema di gestione delle attività del laboratorio Il valore sta nell’attività di esperti tecnici internazionali che verificano… Laboratori di provaLaboratori di prova ILAC / ACCREDIA
  • 28. ILAC / ACCREDIA / EA International Laboratory Accreditation Cooperation
  • 29. EA MLA IECEE CBIECEE CB SchemeScheme schema internazionale riconosciuto per la sicurezza delle apparecchiature elettriche
  • 30. IECEE CBIECEE CB SchemeScheme n. 1 test n. 1 certificato n. 1 marchio Obiettivo: IECEE CB Test CertificateIECEE CB Test Certificate
  • 31. IECEE CBIECEE CB SchemeScheme 4917 6237 7794 9825 12175 15893 19597 24259 27685 34117 36565 40817 49752 50392 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Issued IECEE CBIECEE CB SchemeScheme India Indonesia Ireland Israel Italy Japan Kenya Korea Rep. of Malaysia Mexico Netherlands New Zealand Norway Poland Portugal Romania Russia Argentina Australia Austria Belarus Belgium Brazil Bulgaria Canada China Croatia Czech Rep. Denmark Finland France Germany Greece Hungary Saudia Arabia Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa Spain Sweden Switzerland Thailand Turkey Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States Uruguay