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1
FRANCO PESARESI
2007
GLI ASSEGNI DI CURA E
I VOUCHERS
Strumenti per l’assistenza degli anziani
.
P A P E R N O N P U B B L I C A T O
2
GLI ASSEGNI DI CURA E I VOUCHERS
di Franco Pesaresi
Negli anni novanta, prima in Europa e poi anche in Italia si sono introdotte nel settore dei servizi
sociali delle nuove tipologie di prestazioni: gli assegni di cura e gli assegni di servizio (vouchers).
L’introduzione degli assegni di cura e dei voucher avviano una nuova fase nelle politiche sociali dei
paesi europei, quella della concorrenza amministrata e dei mercati sociali. Non basta più aumentare
la pluralità dei soggetti e la concorrenza, obiettivi perseguiti negli anni precedenti, ma occorre dare
agli utenti la possibilità di scegliere chi gli fornirà l’assistenza premiando in questo modo anche chi
offre maggiore qualità (che sarà prescelto più di altri) (Pasquinelli, 2006).
Le esperienze più significative e diffuse in Europa vedono spesso insieme assegni di cura e
voucher quali opzioni di uno stesso programma assistenziale che possono essere scelte
dall’assistito, anche se non mancano esperienze, soprattutto nelle regioni italiane, in cui compaiono
singolarmente.
Di fronte alla necessità di mantenere l’anziano al proprio domicilio e di sostenere nel contempo le
famiglie che hanno visto ridursi le loro capacità di accudire i familiari anziani non autosufficienti, le
regioni hanno pensato di sviluppare la modalità del trasferimento di risorse alle famiglie stesse per
sostenere i loro sforzi di contrastare l’istituzionalizzazione. Così è nato l’assegno di cura che è un
contributo economico fornito agli anziani (o ai loro familiari) per finanziarne l’assistenza. Tale
contributo è erogato dai comuni o dalle ASL affinché, all’interno delle famiglie, venga utilizzato
per compensare i caregivers familiari o per acquistare assistenza privata (Cfr. Tab. 1).
Con l’assegno di servizio o voucher, invece, gli utenti possono acquistare servizi da un fornitore
accreditato dando in cambio il buono-assegno di servizio, per il quale il soggetto fornitore potrà poi
richiedere il rimborso all’ente pubblico. Uno dei principali vantaggi del voucher è legato al fatto che
esso assicura una capacità di scelta all’utente e, allo stesso tempo, lo obbliga ad impiegare le risorse
ricevute per l’acquisto effettivo di servizi sociali, evitando un utilizzo improprio di queste risorse o
il ricorso al mercato sommerso (Cfr. Tab. 11).
L’assegno di servizio o voucher, in genere, richiede un sistema di accreditamento dei fornitori. Con
l’accreditamento il soggetto pubblico provvede a regolamentare, controllare e pre-selezionare i
possibili fornitori. L’ente pubblico, inoltre, ha il compito di fissare per i singoli interventi alcuni
standard di tipo strutturale e qualitativo oltre che relativi al costo della prestazione. Sulla base delle
caratteristiche e dei bisogni di un dato territorio, l’ente pubblico (regione o comune) accredita tutte
quelle realtà, pubbliche e private, che dimostrano di possedere i requisiti richiesti per l’erogazione
del servizio. Il modello dell’accreditamento si distingue da quello del convenzionamento in quanto
l’attore pubblico si limita a pre-selezionare i possibili fornitori, lasciando all’utente la possibilità di
scegliere a quale fornitore accreditato rivolgersi.
In base alla L. 328/2000 spetta alle regioni stabilire le modalità per l’accreditamento e i criteri e le
modalità per la concessione dei titoli per l’acquisto di servizi sociali (voucher) sulla base degli
indirizzi indicati nel Piano sociale nazionale.
Secondo la prima indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei comuni relativa al 2003
(Istat, 2005) i comuni italiani hanno speso per i voucher, gli assegni di cura e i buoni socio sanitari
per gli anziani la somma di € 62.003.633 che costituisce il 13,3% della spesa comunale per gli
anziani (a questo importo si potrebbe aggiungere la spesa dei voucher socio-sanitari della
Lombardia che sono gestiti dalle ASL).
3
Tab. 1 – Caratteristiche essenziali degli assegni di cura e di servizio.
Caratteristiche Assegni di cura Assegni di servizio (vouchers)
Che cosa sono Un contributo economico Titoli che attribuiscono il diritto a
determinati servizi
Sono forniti Dall’ente pubblico Dall’ente pubblico
Il beneficiario li utilizza Per finanziare l’assistenza Per acquistare le prestazioni assistenziali
da uno degli erogatori accreditati dall’ente
pubblico.
Chi è il beneficiario L’assistito o chi lo assiste
informalmente (il caregiver che
spesso è un familiare)
L’assistito
Modalità di utilizzo Libera o da rendicontare Cessione a fornitore accreditato
liberamente scelto.
L’utilizzo dei due strumenti comporta effetti potenzialmente diversi sulla rete dei servizi per cui la
scelta dell’uno o dell’altro deve basarsi, senza ideologismi, su riflessioni di carattere organizzativo
e strategico, finalizzando il ricorso al buono servizio o al voucher alla migliore soluzione dei
problemi di un territorio (Battistella, 2002).
1. GLI ASSEGNI DI CURA
L’assegno di cura è un contributo economico erogato agli anziani non autosufficienti o ai loro
familiari per finanziarne l’assistenza.
In Europa, gli assegni di cura si sono sviluppati a partire dagli anni novanta soprattutto per i
seguenti motivi:
 la presenza di una domanda sempre crescente di lavoro di cura a cui i servizi non riuscivano,
almeno in parte, a far fronte;
 le pressioni esercitate, soprattutto dalle organizzazioni dei disabili, che preferivano un
contributo in danaro, che avrebbe consentito maggiore autonomia di scelta;
 la fiducia nel mercato del lavoro in grado di fornire servizi migliori e meno costosi;
 la volontà politica di sviluppare il lavoro di cura domiciliare in alternativa alla più
dispendiosa assistenza istituzionale. (Pijl, 1999).
Oggi, in Italia, gli assegni di cura vengono forniti a livello regionale o municipale o di ASL e la loro
peculiarità risiede nell’essere erogati in sostituzione di servizi domiciliari o residenziali. La finalità
principale è quella di evitare o ritardare l’istituzionalizzazione degli anziani.
Gli assegni possono essere utilizzati per acquistare assistenza privata sul mercato (operatori
professionali o non professionali a pagamento) oppure per remunerare caregiver familiari che si
prendono cura dell’anziano (Gori, 2004).
Sono diverse le Regioni che hanno deciso di stanziare somme di denaro per le famiglie che
accudiscono a casa l’anziano non autosufficiente. È un intervento che incontra il favore sia delle
famiglie sia delle persone anziane. Le condizioni per l’accesso all’assegno di cura variano da
Regione a Regione ma sono sostanzialmente riconducibili ad alcuni elementi essenziali: la
valutazione di un certo grado di non autosufficienza; l’accertamento di condizioni reddituali del
nucleo familiare al di sotto di una determinata soglia (solo in alcuni casi non sono previsti limiti di
reddito), la capacità del nucleo familiare di accudire la persona anziana (ASSR, 2005). Le modalità
di erogazione dell’assegno di cura sono poi spesso caratterizzate da un percorso di valutazione
iniziale, di presa in carico, di stesura del piano assistenziale individualizzato, di monitoraggio e di
verifica nel corso del tempo (Gori, 2004).
4
La prima regione o provincia autonoma ad intervenire in questo senso è stata la provincia autonoma
di Bolzano che ha avviato l’esperienza già nel 1988 e che oggi assiste in questo modo il 4,3% di
famiglie, un numero di gran lunga di più elevato di tutte le altre regioni. Poi, negli anni ’90, si sono
aggiunte altre regioni a partire dal Veneto, Emilia Romagna e Toscana. Oggi sono
complessivamente 14 le regioni o province autonome che erogano assegni di cura alle famiglie per
l’assistenza domiciliare di anziani non autosufficienti.
Per completare il quadro nazionale occorre ricordare che una ricerca del 2000 (Gori, Torri, 2001)
effettuata su 43 comuni con più di 50.000 abitanti ha evidenziato che il 30% dei comuni (il 42% nel
centro nord) erogava assegni di cura.
VALLE D’AOSTA
La legge regionale n. 22/1993 ha previsto l’erogazione di contributi a favore di soggetti non
autosufficienti anziani, disabili, tossicodipendenti, alcoldipendenti e malati di AIDS per interventi
consistenti nel ricorso all’assistenza domiciliare privata regolarmente retribuita ad integrazione
d’interventi di assistenza domiciliare pubblica.
Nel caso degli anziani la non autosufficienza viene certificata dall’UVG.
La spesa massima ammissibile per il servizio privato a domicilio reso da personale regolarmente
assunto, è così determinata:
 € 1.400 mensili per il personale di assistenza non convivente;
 € 1.200 mensili per il personale di assistenza convivente;
 € 900 mensili per il personale di assistenza notturna;
 per il solo personale educativo qualificato, con rapporto di libera professione: € 800 mensili
con impegno di lavoro per 40 ore mensili.
Il contributo viene graduato in relazione alle condizioni economiche del beneficiario valutate con
l’IRSEE che è un indicatore della situazione economica equivalente regionalizzato con
modificazioni (rispetto all’ISEE). Il contributo viene erogato dalla regione e dal comune di Aosta
per i suoi residenti. Nel 2001, hanno ricevuto il contributo 70 persone (spesa € 307.800), non solo
anziani (regione Valle d’Aosta, 2002). La stessa legge prevede anche un contributo per il
pagamento di rette in strutture assistenziali private a favore dei soggetti non autosufficienti
ricoverati.
Inoltre, anche la legge regionale sulla famiglia prevede l’erogazione di un assegno di cura mensile
di importo massimo di 281 euro (nel 2001) per un periodo non superiore ad un anno a condizione
che un membro della famiglia rinunci temporaneamente od in parte alla propria attività lavorativa
per curare il congiunto. Questa esperienza, però, è sostanzialmente irrilevante visto che nel 2001
sono stati erogati solo 2 assegni di cura (regione Valle d’Aosta, 2002).
Tab. 2 – L’assegno di cura in Valle d’Aosta.
CARATTERISTICHE
Beneficiari Anziani ed altri soggetti non autosufficienti
Finalità Finanziare l’assistenza domiciliare privata regolarmente retribuita ad
integrazione d’interventi di assistenza domiciliare pubblica.
Chi eroga l’assegno di cura La regione e il comune di Aosta
Condizioni di salute per l’accesso Non autosufficienza certificata dall’UVG.
Reddito per l’accesso Graduazione del contributo in base all’IRSEE.
Altre condizioni per l’accesso No
Entità del contributo Max da 900 euro a 1.400 euro al mese.
Numero beneficiari 70 non solo anziani (pari allo 0,3% degli anziani nel 2001)
Spesa annua 307.800 euro (2001).
Fonte: bibliografia.
5
PIEMONTE
La regione ha previsto il finanziamento regionale di progetti per il potenziamento dell’assistenza
domiciliare in favore della popolazione anziana anche mediante assegni di cura per l’acquisto dei
servizi necessari o per il supporto al familiare che si occupa direttamente dell’anziano. L’assegno è
destinato ai nuclei familiari o alla singola persona con basso reddito ed è graduato sulla base della
gravità della patologia. Ogni altro aspetto, compresa la decisione se attivare o no questa forma
assistenziale, è stato attribuito alla discrezionalità degli enti locali, singoli o associati che
individuano gli interventi da attivare, le loro modalità e l’entità del contributo (DGR 6-3918/2001).
Numerosi comuni hanno già sperimentato l’assegno di cura che è finalizzato ad incentivare la
permanenza nel contesto familiare e domiciliare di persone anziane non autosufficienti.
Tab. 3 – L’assegno di cura in Piemonte.
CARATTERISTICHE
Beneficiari Anziani non autosufficienti o familiari che li assistono
Finalità Incentivare la permanenza nel contesto familiare e domiciliare di
anziani non autosufficienti finanziando l’acquisto di servizi privati o
supportando i caregiver familiari.
Chi eroga l’assegno di cura I comuni
Condizioni di salute per l’accesso Non autosufficienza
Reddito per l’accesso Definito dai singoli comuni
Altre condizioni per l’accesso Definite dai singoli comuni
Entità del contributo Definita dai singoli comuni
Numero beneficiari Dato non disponibile
Spesa annua Dato non disponibile
Fonte: bibliografia.
LOMBARDIA
La Regione Lombardia, nel 2002, ha dato l’avvio all’uso dei buoni sociali finalizzati a sostenere
economicamente la famiglia che accudisce autonomamente a domicilio un familiare in condizione
di fragilità. Il buono sociale si è caratterizzato come un contributo economico erogato dai comuni e
assegnato all’individuo o al suo nucleo familiare, in base a determinati requisiti per ritardare il
ricovero di anziani e disabili e per l’assistenza di minori. Il buono sociale decade in caso di
ricovero in RSA e viene sospeso in caso di ricoveri temporanei.
La Regione ha lasciato molta libertà di applicazione ai comuni vincolando però gli stessi
all’utilizzo, prima del 70% e poi del 50% (nel triennio 2006-2008), del Fondo sociale erogato dalla
regione per i buoni sociali e i voucher sociali. Di fatto, nel 2005, quasi tutti i distretti (92 su 98)
avevano introdotto i buoni sociali e l’avevano fatto in modo unitario ed omogeneo per l’intero
ambito sociale piuttosto che per singolo comune.
In tutti gli ambiti, i buoni sociali sono rivolti agli anziani e molto spesso anche ad altri soggetti
fragili, soprattutto i disabili. I requisiti di accesso variano fra un distretto e l’altro ma si basano
essenzialmente sui seguenti elementi:
 l’età richiesta, che in genere deve essere superiore ai 65 anni o, soprattutto, ai 75 anni;
 il reddito ISEE, che è estremamente variabile e non sintetizzabile potendo addirittura variare
anche fra i comuni dello stesso ambito;
 la condizione di fragilità dell’anziano, dimostrabile per esempio con l’invalidità al 100%,
con l’indennità di accompagnamento o con altri elementi.
6
Tab. 4 – L’assegno di cura (buono sociale) in Lombardia.
CARATTERISTICHE
Beneficiari Famiglie con anziani, bambini o disabili “fragili”.
Finalità sostenere economicamente la famiglia che accudisce autonomamente a
domicilio una persona in condizioni di fragilità.
Chi eroga l’assegno di cura I comuni
Condizioni di salute per l’accesso Determinati dai comuni. In genere invalidità al 100% e, in diversi casi,
anche l’indennità di accompagnamento).
Reddito per l’accesso Definito dai singoli comuni. Spesso ISEE inferiore a € 8.000.
Altre condizioni per l’accesso Definite dai singoli comuni. Età superiore a 65 o 75 anni.
Entità del contributo Definita dai singoli comuni. 200-428 euro mensili.
Numero beneficiari 20.081 di cui 11.928 anziani pari allo 0,65% degli anziani (2005).
Spesa annua € 36.134.739 (2005)
Fonte: bibliografia.
Il 53,6% dei buoni sociali è usato per l’assistenza fornita da familiari mentre il 17,7% è usato per
l’assistenza privata fornita dalle assistenti familiari1
(Rusmini, 2006).
Nella maggior parte degli ambiti sociali, l’entità mensile del buono ha un valore uguale per tutti i
beneficiari. In questo caso il suo importo è ricompreso nel range 200-428 euro. Negli altri casi, in
genere, sono previste tre fasce in relazione ai bisogni degli assistiti il cui valore intermedio è di
circa 194 euro mensili. La durata dell’intervento è annuale o semestrale. Pertanto, ogni famiglia
riceve mediamente 1.800 euro annui ma con differenze molto grandi (759-3930 euro annui) fra un
territorio e l’altro.
Nel 2005 i fruitori del buono sociale erano 20.081 di cui 11.928 anziani (Rusmini, 2006).
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
La Provincia autonoma di Bolzano è stata la prima ad attivare l’assegno di cura sin dal 1988 con la
previsione dell’“Assegno di ospedalizzazione a domicilio”. Hanno diritto all’assegno giornaliero:
 il familiare, coniuge o parente o affine entro il quarto grado, che assiste a domicilio una
persona dichiarata non autosufficiente;
 la persona che convive, non per ragioni di lavoro di cura, con la persona dichiarata non
autosufficiente e si assume i relativi obblighi di assistenza;
 l’ente gestore della comunità alloggio.
Sono considerate persone non autosufficienti:
 le persone fino a 14 anni di età assistite a domicilio, il cui stato di gravità e la necessità di
particolare assistenza sono attestate dal medico responsabile di un reparto ospedaliero sulla
base del quadro clinico e della mancanza di prospettive di miglioramento negli anni futuri;
 i pazienti terminali assistiti a domicilio, il cui stato di gravità e la necessità di particolare
assistenza sono attestate dal medico responsabile di un reparto ospedaliero;
 le persone affette da psicosi o gravi disturbi della personalità alle quali il responsabile del
servizio psichiatrico dell’azienda sanitaria rilasci a un parere attestante la possibilità di
fruire dell’assistenza domiciliare, da garantirsi durante tutte le 24 ore, predisponendo un
progetto terapeutico di assistenza.
La non autosufficienza non viene stabilita dall’Unità valutativa ma dal personale infermieristico del
Servizio di medicina di base dell’azienda sanitaria in base al punteggio conseguito con la
compilazione della “scheda di rilevazione del grado di non autosufficienza”.
1
Un altro 10,6% è usato per l’assistenza informale e il rimanente 18,1% per altri utilizzi.
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Tab. 5 – L’assegno di cura (assegno di ospedalizzazione a domicilio) nella Provincia autonoma
di Bolzano.
CARATTERISTICHE
Beneficiari Il familiare, parente o affine entro il quarto grado, che assiste a
domicilio una persona dichiarata non autosufficiente.
Finalità Sostenere economicamente la famiglia che assiste a domicilio una
persona non autosufficiente.
Chi eroga l’assegno di cura ASL
Condizioni di salute per l’accesso Non autosufficienza certificata dalla ASL.
Reddito per l’accesso Non sono previsti limiti di reddito.
Altre condizioni per l’accesso No.
Entità del contributo € 15,88 al giorno o, per i più gravi, € 19,69 al giorno
Numero beneficiari 3.650 nel 2004 (non tutti anziani) pari allo 0,46% degli anziani.
Spesa annua 17,8 milioni di euro nel 2004.
Fonte: bibliografia.
Non sono previsti limiti di reddito o incompatibilità con l’assegno di accompagnamento o di
invalidità.
Per gli anziani non autosufficienti gravissimi la somma erogata dalla ASL, per il 2006, è di € 19,69
al giorno, mentre per quelli “meno gravi” si scende a € 15,88. L’assegno è ridotto della metà (con
alcune deroghe) qualora la persona non autosufficiente sia assistita di giorno in una struttura
pubblica o privata.
L’assegno è erogato a tempo indeterminato se il grado di non autosufficienza è ritenuto stabile nel
tempo e la qualità dell’assistenza è adeguata.
Il numero degli assistiti è costantemente cresciuto dal 1994 al 2004. Nel 2004, 3.650 persone (non
solo anziani) hanno beneficiato dell’ Assegno di ospedalizzazione a domicilio (pari al 4,6% degli
anziani) per una spesa complessiva di 17,8 milioni di euro.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
La Provincia autonoma di Trento ha attivato l’assegno di cura nel 1998 al fine di sostenere
l’assistenza e la cura al domicilio di persone non autosufficienti. Tali assegni possono essere erogati
a soggetti che assicurino, nell’ambito domiciliare, il mantenimento e la cura dell’anziano non
autosufficiente, che si assumano la responsabilità dell’assistenza e che rispondano alle seguenti
caratteristiche o condizioni:
a) parenti e affini conviventi o conviventi da almeno due anni anche se non parenti (esclusi
coloro che hanno rapporti di lavoro con l’assistito);
b) parenti e affini non conviventi ma residenti entro 10 chilometri.
L’assegno di cura viene corrisposto per le persone che hanno già il riconoscimento dell’invalidità
con l’assegno di accompagnamento o hanno presentato la domanda per il riconoscimento.
L’assegno è incompatibile con altre forme di servizi e interventi di aiuto e sostegno che la Provincia
autonoma ha attivato per la tutela delle persone fragili. La valutazione del bisogno spetta, in via
ordinaria, ad un’apposita Unità di valutazione multidisciplinare.
L’ammissione al contributo avviene previa valutazione della situazione economica con il sistema
ICEF (variante dell’ISEE). Sono ammessi solo coloro che hanno un reddito ICEF inferiore a 8.200
euro per una persona. Per più persone si applicano dei parametri di conversione. Il sussidio ha un
importo giornaliero massimo di 36,15 euro ed un importo minimo di 5,16 euro al giorno per un
bisogno qualificato come “molto elevato” mentre ha un importo massimo di 20,66 euro ed un
importo minimo di 5,16 euro al giorno per un bisogno qualificato come “elevato”. Questo ultimo
sussidio si eroga anche a famiglie con minori con “difficoltà grave o totale incapacità". Il
contributo è graduato (fra il minimo ed il massimo indicati) in relazione alla situazione economica
del beneficiario.
8
Tab. 6 – L’assegno di cura nella Provincia autonoma di Trento.
CARATTERISTICHE
Beneficiari parente o affine che assiste a domicilio una persona dichiarata non
autosufficiente.
Finalità sostenere l’assistenza e la cura al domicilio di persone non
autosufficienti.
Chi eroga l’assegno di cura
Condizioni di salute per l’accesso Invalidità più la domanda o il riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento
Reddito per l’accesso ICEF (variante ISEE) inferiore a € 8.200.
Altre condizioni per l’accesso Valutazione del bisogno effettuata dalla UVM.
Entità del contributo Da € 5,16 a € 36,15 al giorno in base al bisogno e al reddito.
Numero beneficiari 369 (non solo anziani) nel 2001 pari allo 0,42% di tutti gli anziani.
Spesa annua
Fonte: bibliografia.
Al 31/12/2001 il numero dei sussidi in pagamento erano 369. Un numero abbastanza limitato
determinato da criteri troppo restrittivi di accesso dato che possono essere ammesse solo persone
con certificazione di invalidità e indennità di accompagnamento che non beneficiano di altre
prestazioni e con un reddito basso.
VENETO
La regione Veneto ha attivato tre diverse tipologie di assegno di cura:
1. l’assegno di cura per le persone non autosufficienti;
2. il contributo economico per le famiglie che utilizzano le assistenti familiari;
3. l’assegno di cura per le famiglie che assistono malati di Alzheimer.
L’assegno di cura è stato attivato per favorire la permanenza a domicilio dei soggetti non
autosufficienti. Sono beneficiarie del contributo le persone non autosufficienti che usufruiscono di
una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato (ad esclusione
degli istituti) e che devono possedere redditi sotto la soglia ISEE di 13.733,65 (2005). Secondo la
DGR 1234/2005, nel 2003 i beneficiari sono stati 14.417.
L’entità del contributo è calcolata in rapporto al punteggio risultante dalla scheda di rilevazione e
all’indicatore della situazione economica equivalente rilevata dalla dichiarazione sostitutiva unica,
nonché in relazione alle risorse regionali disponibili. La quota massima non può superare
l’ammontare dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili totali.
Il contributo è cumulabile con quello di chi usufruisce dell’aiuto delle assistenti familiari.
Nel 2002 è stato introdotto un contributo economico a favore delle famiglie che assistono in casa
persone non autosufficienti con l’aiuto di assistenti familiari (DGR n. 2907 e 3630/2002).
Sono beneficiarie del contributo le persone non autosufficienti che hanno sottoscritto un contratto
con una o più assistenti familiari per la propria assistenza in casa o per le quali lo stesso contratto
viene stipulato da un familiare. Il contributo è cumulabile con altre provvidenze economiche a
favore di persone non autosufficienti assistite a domicilio.
I requisiti di accesso al beneficio sono:
 la condizione di non autosufficienza della persona assistita a domicilio accertata dalla Unità
Valutativa Multidisciplinare (UVMD) del distretto;
 la regolare assunzione di una assistente familiare con regolare permesso di soggiorno, se
straniera;
 la condizione economica della famiglia rilevata in base all’indicatore della situazione
economica ISEE che deve essere inferiore per il 2005 a € 17.686,65.
9
L’entità del contributo erogato dal Comune è al massimo di 250 euro mensili per il 2005 ed è
commisurata ai livelli contrattuali di impegno delle assistenti familiari (da un minimo di 24 ad un
massimo di 60 ore settimanali), all’ISEE, nonché in relazione alle risorse regionali disponibili.
Mediamente vengono erogati 2.000 euro annui a famiglia. Nel 2004 le famiglie sostenute sono state
3.407 per una spesa complessiva di 6,5 milioni di euro (Regione Veneto, 2005)
Nel 2005 la regione ha deciso di unificare i finanziamenti per le provvidenze economiche a favore
di persone non autosufficienti assistite a domicilio (assegno di cura) di cui alla LR 28/1991 e i fondi
per il contributo economico a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti
con l’aiuto di assistenti familiari. I fondi complessivi stanziati per i due interventi sono stati 26,7
milioni di euro. Per il 2006 la somma stanziata è di 26,8 milioni di euro.
Nel 2001 la Regione Veneto, inoltre, ha approvato (L.R. 9.2.2001, n. 5) anche l’erogazione di
contributi a favore delle famiglie che assistono in casa persone con gravi disturbi
comportamentali, affette da malattia di Alzheimer o da altre gravi demenze.
Tab. 7 – Gli assegni di cura nel Veneto.
CARATTERISTICHE
Assegno di cura Contributo per assistenti
familiari
Assegno di cura per malati
di Alzheimer
Beneficiari Persone non autosufficienti
assistite a domicilio
le persone non autosufficienti
che hanno sottoscritto un
contratto con una o più
assistenti familiari per la
propria assistenza in casa.
famiglie che assistono in
casa persone affette da
malattia di Alzheimer o da
altre gravi demenze.
Finalità favorire la permanenza a
domicilio dei soggetti non
autosufficienti.
Sostenere le famiglie che
assistono in casa persone non
autosufficienti con l’aiuto di
assistenti familiari.
mantenimento in famiglia
della persona affetta da
malattia di Alzheimer.
Chi eroga
l’assegno di
cura
ASL Comune ASL
Condizioni di
salute per
l’accesso
Non autosufficienza condizione di non
autosufficienza della persona
assistita a domicilio accertata
dalla Unità Valutativa
Multidisciplinare
L’accertamento della
condizione di persona affetta
da Morbo di Alzheimer
effettuata dalla UVMD
integrata dall’UVA.
Reddito per
l’accesso
ISEE inferiore a 13.733,65
(2005)
ISEE inferiore a €
17.686,65 (2005)
reddito ISEE inferiore a €
13.733,65 (2005).
Altre
condizioni per
l’accesso
No La regolare assunzione di un
assistente familiare
l’accertamento della
possibilità di garantire i
livelli assistenziali accertati
da parte della famiglia.
Entità del
contributo
Variabile in relazione al
bisogno, all’ISEE e alle
risorse disponibili. Max €
443,83.
Variabile in relazione alle ore
di lavoro della assistente
familiare, all’ISEE e alle
risorse disponibili. Max €
250.
516,45 euro al mese
Numero
beneficiari
14.417 (non solo anziani)
pari all’1,7%. (2003)
3.407 (2004) non solo
anziani pari allo 0,38% degli
anziani.
1.613 anziani pari a 0,18%
del totale degli anziani
(2004).
Spesa annua 20 milioni di euro (2004) 6,5 milioni di euro (2004) 12 milioni di euro (2006)
Fonte: bibliografia.
10
La Giunta regionale ha riconosciuto un contributo mensile di 516,45 euro, erogato dalle ASL e
finalizzato al mantenimento in famiglia della persona stessa. Il contributo non è cumulabile con
altre provvidenze economiche regionali e con i contributi alle famiglie che assistono congiunti non
autosufficienti con l’aiuto di assistenti familiari.
I principali criteri per l’accesso al beneficio sono:
 l’accertamento della condizione di persona affetta dal Morbo di Alzheimer con gravi disturbi
comportamentali. L’accertamento viene effettuato dalla UVMD integrata dall’UVA (Unità
valutativa Alzheimer) o da altro operatore esperto. La valutazione viene fatta con la scheda NPI
(Neuropsychiatric Inventory) e con la scheda SVAMA.
 l’accertamento delle condizioni complessive della famiglia in ordine alla possibilità di garantire
i livelli assistenziali accertati;
 un reddito ISEE inferiore a € 13.733,65 (2005).
Secondo un documento della regione, le famiglie sostenute sono state 1.613 nel 2004 (Regione
Veneto, 2005) a cui se ne aggiungono altre 247 nel 2005 con l’aumento dei fondi regionali. Per cui
nel 2005 gli anziani assistiti dovrebbero essere stati circa 1860. Le domande soddisfatte sono state,
secondo la regione, il 75% circa.
Per far fronte alle domande insoddisfatte il finanziamento stanziato nel 2006 sale a 12 milioni di
euro (11 milioni nel 20059 per assistere 1.965 persone).
Nel 2004, la regione Veneto ha determinato in modo unitario i criteri economici di accesso alle tre
prestazioni economiche (DGR 1135/2004). La valutazione della situazione economica viene
effettuata in tutti i casi con i parametri ISEE applicati con le seguenti modalità:
1. l’ISEE è riferito all’intero nucleo familiare (escluso l’eventuale assistente familiare
convivente);
2. L’ISEE è riferito ai redditi dell’anno solare precedente a quello di riferimento del beneficio;
3. i valori soglia dei redditi ISEE sono rideterminati annualmente incrementando i valori annui
dell’indice ISTAT della variazione del costo della vita;
4. la mancata presentazione della DSU comporta la non accoglibilità della richiesta di accesso
ai benefici.
Infine, nel corso del 2001 la Regione ha previsto l’avvio del Servizio di Sollievo con due nuovi
strumenti per sostenere per 30-60 giorni le famiglie che si trovano nell’improvvisa difficoltà nel
garantire l’assistenza di persone non autosufficienti: il Buono servizio e l’Assegno di sollievo.
Entrambi gli strumenti sono volti a sostenere l’assistenza a domicilio da parte della famiglia di
persone non autosufficienti anche in situazioni critiche.
Le situazioni di emergenza nelle quali si vuole sostenere economicamente la famiglia sono:
 morte improvvisa di chi presta assistenza o di altro familiare convivente;
 particolari condizioni di salute di chi presta assistenza che ne limitano le capacità di cura;
 particolari condizioni di salute di altri membri del nucleo familiare (non solo conviventi) che
comportano un aumento dell’impegno assistenziale da parte di chi presta assistenza;
 allontanamento improvviso di un componente del nucleo familiare che era impegnato nella
cura della persona o che sosteneva economicamente il nucleo medesimo;
 casi di dimissione ospedaliera che necessitano di un certo grado di protezione;
 necessità di supportare la famiglia nelle attività di cura e di assistenza a causa della
particolare complessità della situazione familiare.
Il Buono servizio è una somma (contributo in denaro) che viene destinata per il pagamento del costo
del ricovero temporaneo presso le strutture residenziali convenzionate (Case di Riposo, RSA) nel
caso in cui la famiglia intenda programmare un ricovero temporaneo. Esso può essere motivato,
oltre ai casi già citati, anche dalla necessità di un adeguamento strutturale dell’alloggio. Consiste in
una compartecipazione alla retta giornaliera di ricovero presso le diverse strutture residenziali per
un periodo di 30 giorni prorogabili fino ad altri 30 giorni. Il buono è incompatibile con il contributo
Alzheimer, si riduce invece del 50% in presenza di altri contributi economici.
11
L’Assegno di sollievo è invece una somma che viene erogata a quelle famiglie che assistono
persone non autosufficienti nella propria casa, in alternativa al ricovero della persona in struttura,
pur in presenza di altri servizi. Esso ha un valore proporzionale ai giorni di assistenza assegnati fino
ad un massimo di € 516,46 per un periodo di 30 giorni prorogabili fino ad altri 30 giorni su
autorizzazione dell’UVMD. Nel caso di pazienti terminali (malato che presenta un residuo di vita
non superiore ai 90 giorni) l’intervento non ha limiti di tempo predefiniti. L’Assegno è
incompatibile con il contributo per Alzheimer, si riduce invece del 50% in presenza di altri
contributi economici.
Per l’accesso ai servizi occorre presentare il certificato di invalidità civile o altro certificato medico
comprovante la non autosufficienza della persona assistita che viene comunque valutata dalla
UVMD. L’ammissione al contributo è soggetta a vincoli economici legati al reddito familiare
ISEE che deve essere uguale o inferiore a € 13.503,60.
La sperimentazione del primo triennio ha coinvolto 7.647 utenti, di cui il 59% anziani non
autosufficienti e il 41% disabili in condizioni di gravità. Nel settore degli anziani, è stato fatto un
maggior ricorso all’assegno di sollievo (74% degli utenti) piuttosto che al buono servizio (26%
degli utenti), a conferma del fatto che il bisogno espresso dall’anziano e dalla sua famiglia consiste
soprattutto nella richiesta di aiuto alla famiglia stessa quale sostegno al suo lavoro di cura. Nel
settore della disabilità, invece, gli utenti hanno richiesto sostanzialmente nella stessa misura sia
l’assegno di sollievo (49% degli utenti) che il buono servizio (51% degli utenti). (DGR
3892/2005).
La spesa stanziata per il 2004 è stata di € 6.000.000 e per il 2005 di € 1.500.000.
FRIULI VENEZIA GIULIA
La regione Friuli-Venezia Giulia ha attivato due forme di intervento in denaro:
 l’assegno di cura e di assistenza;
 l’assegno per chi utilizza le assistenti familiari (badanti).
L’assegno di cura e assistenza del Friuli-Venezia Giulia (attivato con LR 10/1998) è un contributo
economico finalizzato a favorire la permanenza a domicilio di persone non autosufficienti o con
ridotta autonomia residua e che sono a grave rischio di ricovero in istituto.
I beneficiari dell’assegno di cura e assistenza sono coloro che si fanno carico dell’accudimento dei
soggetti e che si assumono la responsabilità di attuare il programma assistenziale personalizzato
elaborato dall’UVD, ancorché svolto con l’apporto di terzi. L’individuazione del beneficiario non
può prescindere dal coinvolgimento e dal consenso dell’assistito. Possono essere beneficiari sia i
familiari sia le persone estranee che, in assenza del nucleo familiare dell’assistito, vengono scelte
quali caregiver direttamente dall’assistito o dai suoi parenti.
L’assegno di cura e assistenza è concesso in presenza dei seguenti requisiti e condizioni:
 condizione economica del nucleo familiare di riferimento non superiore al limite stabilito
annualmente dalla Giunta regionale;
 esistenza di condizioni che garantiscano un adeguato livello quali-quantitativo di assistenza da
parte dell’aspirante beneficiario e/o della rete che questi è in grado di attivare;
 bisogno assistenziale medio o alto in rapporto al grado di non autosufficienza espresso con
specifico punteggio;
 specifica indicazione da parte dell’UVD sulla necessità di far ricorso all’assegno di cura e
assistenza pena il rischio di istituzionalizzazione;
 impegno sottoscritto dal beneficiario di dare applicazione alla parte spettante del programma
assistenziale, con esplicitazione delle modalità di attuazione (ASSR, 2003).
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Tab. 8 – L’assegno di cura (e assistenza) in Friuli-Venezia Giulia.
CARATTERISTICHE
Assegno di cura e assistenza Assegno per badanti
Beneficiari familiari o persone che assistono anziani e
adulti non autosufficienti o con ridotta
autonomia.
persone singole e famiglie che, per
l’accudimento di persone non
autosufficienti, si avvalgono di personale
addetto all’assistenza familiare.
Finalità favorire la permanenza a domicilio di
persone non autosufficienti o con ridotta
autonomia residua e che sono a grave
rischio di ricovero in istituto.
sostenere coloro che, per l’accudimento di
persone non autosufficienti, si avvalgono
di personale addetto all’assistenza
familiare, regolarmente assunto.
Chi eroga l’assegno
di cura
enti gestori del servizio sociale dei
comuni
enti gestori del servizio sociale dei
comuni
Condizioni di
salute per l’accesso
specifica indicazione da parte dell’UVD
sulla necessità di far ricorso all’assegno di
cura e assistenza pena il rischio di
istituzionalizzazione
non autosufficienza valutata dalla unità di
valutazione distrettuale
Reddito per
l’accesso
ISEE Inferiore a 21.691,18 secondo
quanto indicato nella Tab. 43.
Inferiore a € 21.500 (2005).
Altre condizioni
per l’accesso
esistenza di condizioni che garantiscano
un adeguato livello di assistenza da parte
del beneficiario e/o della rete
assistenziale.
Regolare contratto di lavoro dipendente
dell’assistente familiare.
Entità del
contributo
Da € 8,05 a € 24,16 al giorno secondo
quanto indicato nella tab. 53.
130 euro mensili per prestazioni
lavorative uguali o superiori a 40 ore
settimanali; 100 euro per prestazioni
lavorative da 25 a 39 ore settimanali.
Numero beneficiari 5.743 anziani pari al 2,3% degli anziani
nel 2001.
Spesa annua Bilancio regione: 1,2 milioni di euro nel
2005
Fonte: bibliografia.
L’UVD ha il compito di elaborare il piano assistenziale personalizzato (che va accettato dal
beneficiario) identificando attraverso una scala di valutazione multidimensionale, il programma
assistenziale, le risorse necessarie e la quota di programma realizzabile direttamente dai servizi
pubblici, quella a carico dei soggetti beneficiari/accudenti e l’apporto delle risorse del volontariato.
L’Unità di valutazione distrettuale (UVD) valuta anche l’appropriatezza del beneficio economico a
fronte del rischio di istituzionalizzazione, determinando la quota di programma a carico del
beneficiario.
Al fine di provvedere alla graduazione del contributo, l’UVD valuta il carico assistenziale spettante
al beneficiario responsabile del programma, pervenendo, indipendentemente dalla scala di
valutazione multidimensionale adottata, ad un giudizio di sintesi espresso con il termine di impegno
di “elevata intensità”, “di media intensità” o “di bassa intensità”.
Il nucleo familiare da prendere a riferimento per il calcolo dell’ISEE necessario per l’accesso al
programma assistenziale è quello del beneficiario del contributo economico. Se l’assistito fa parte
dello stesso nucleo familiare il suo reddito non sarà considerato. Se il beneficiario è un estraneo
rispetto alla famigli si terrà conto solo del suo reddito.
Il contributo giornaliero spettante viene determinato discrezionalmente dai comuni (o meglio dagli
ambito territoriali sociali) in base alla tabella 43 avendo cura di stabilire il contributo giornaliero
da assegnare entro gli importi minimi e massimi stabilita dalla regione.
13
Tab. 9 – Reddito di accesso e importo dell’assegno di cura in Friuli-Venezia Giulia.
profilo della quota di
programma a carico del
beneficiario
Fascia Indicatore della situazione
economica equivalente €
Contributo giornaliero
spettante: € min. e max
Elevata intensità Fascia A Da 0 a 9.296,22 Da 19,32 a 24,16
Fascia B Da 9.296,22 a 15.493,70 Da 15,94 a 19,08
Fascia C Da 15.493,70 a 21.691,18 Da 12,08 a 15,70
Media intensità Fascia A Da 0 a 9.296,22 Da 12,08 a 15,70
Fascia B Da 9.296,22 a 15.493,70 Da 9,66 a 11,83
Fascia C Da 15.493,70 a 21.691,18 Da 8,05 a 9,42
Bassa intensità NON VI E’ TITOLO
Fonte: bibliografia.
Nel 2004 la regione Friuli-Venezia Giulia (LR 24/2004) ha previsto l’erogazione di contributi
economici mensili per ridurre gli oneri sostenuti dalle famiglie per i contratti di lavoro delle badanti.
La legge regionale prevede il sostegno della regione alle persone singole e alle famiglie che, per
l’accudimento di persone non autosufficienti, si avvalgono di personale addetto all’assistenza
familiare, regolarmente assunto con contratto di lavoro dipendente. Il sostegno si realizza tramite la
concessione, da parte degli enti gestori del servizio sociale dei comuni, di appositi contributi
economici a favore di coloro che intervengono nel rapporto con il suddetto personale in qualità di
datori di lavoro. I requisiti di accesso sono:
 la non autosufficienza della persona assistita;
 un regolare contratto di lavoro dipendente della assistente familiare che lo accudisce;
 un reddito ISEE inferiore a 21.500 euro (DGR 2149 del 5/9/2005).
La valutazione della non autosufficienza viene effettuata dalla unità di valutazione distrettuale con
il metodo di valutazione multidimensionale.
Il contributo economico, cumulabile con altri interventi, spetta in presenza di rapporti di lavoro di
almeno 25 ore settimanali. La misura del contributo mensile è pari a:
 130 euro per prestazioni lavorative uguali o superiori a 40 ore settimanali;
 100 euro per prestazioni lavorative da 25 a 39 ore settimanali.
EMILIA ROMAGNA
La Regione ha introdotto, già dal 1994 (LR 5/1994), una contribuzione economica a favore delle
famiglie disponibili a mantenere le persone non autosufficienti nel proprio domicilio. L’intervento
di contribuzione è erogato, riconoscendo il lavoro di cura della famiglia nei confronti del non
autosufficiente, per attività socio-assistenziali a rilievo sanitario garantite dalla stessa famiglia. Dal
2003 (LR 2/2003), l’assegno che era destinato solo agli anziani non autosufficienti è stato esteso
anche a disabili ed altre persone in condizione di non autosufficienza affette da gravi patologie in
fase terminale o irreversibile.
Sono destinatarie dell’intervento di contribuzione le famiglie con anziani o disabili certificati non
autosufficienti e mantenuti al domicilio anche avvalendosi di persone non appartenenti al nucleo
familiare, sia in grado di rispettare il programma di assistenza personalizzato elaborato dall’Unità di
valutazione geriatrica.
Anche l’anziano stesso può essere il destinatario se in grado di determinare e organizzare la propria
assistenza. L’assegno di cura può essere richiesto, oltre che dai familiari, anche da persone che
hanno con l’anziano un rapporto di buon vicinato o di amicizia consolidata.
L’assegno di cura può essere richiesto ai Servizi Assistenza Anziani (SAA) che attiveranno l’Unità
di valutazione geriatrica (UVGT) per la valutazione multidimensionale dei bisogni degli anziani.
L’UVGT elabora in accordo con il MMG il Programma assistenziale personalizzato.
14
La famiglia sottoscrive un contratto che definisce gli impegni assistenziali assunti che di norma
dura 6 mesi (rinnovabili), come il contributo. I rinnovi di situazioni stabili sono annuali. Nel caso
in cui l’assistenza venga fornita con il contributo di assistenti familiari la famiglia si impegna a
sottoscrivere il contratto di lavoro.
Dall’1/1/2005, per usufruire, dell’assegno di cura l’ISEE dell’anziano beneficiario delle cure non
dovrà essere superiore a 20.000 euro annui. Si considera la situazione economica e patrimoniale del
solo anziano.
L’entità dell’assegno varia in relazione alla gravità della condizione di non autosufficienza
dell’anziano, alle sue necessità assistenziali e alle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario che
la famiglia si impegna a garantire.
Il contributo giornaliero, diviso in tre fasce, è il seguente:
 livello A – elevato: € 17,81 per anziani che necessitano di una presenza continua nell’arco
della giornata e di elevata assistenza diretta;
 livello B – alto: € 11,88 per anziani che necessitano di una presenza continua nell’arco della
giornata e di assistenza diretta di livello alto;
 livello C – media: € 8,31 laddove sono richiesti impegni di cura del familiare con una
prevalenza di attività assistenziali di livello medio.
Una tabella stabilisce le condizioni che ricorrono nei vari livelli di assistenza e cosa comportano. Se
l’anziano ha già l’indennità di accompagnamento, l’assegno viene ridotto rispettivamente per i vari
livelli a euro 7,75, 5,17 e 3,62.
Per seguire con continuità i beneficiari la USL nomina un “Responsabile del caso”, per lo più un
assistente sociale che cura l’attuazione del programma di intervento personalizzato. Il ruolo del
“responsabile del caso”, assume una valenza particolarmente significativa e trasversale, in quanto
egli è chiamato ad accompagnare l’anziano e la famiglia lungo l’intero percorso assistenziale,
attivando ruoli, gli organismi e i servizi necessari alla valutazione e alla gestione della domanda.
(Torri, 2001). Al responsabile del caso spetta il ruolo di:
 avallare in sede finale il progetto di assistenza controfirmato da tutti i membri dell’UVGT;
 di monitorare nel tempo, ma almeno semestralmente, le condizioni e l’assistenza
all’anziano;
 verificare che sia rispettato il PAI;
 fornire, attraverso la relazione con l’anziano e i suoi familiari, i supporti adeguati
all’assistenza e l’accesso alla rete dei servizi sociosanitari integrati attivi nel territorio.
Tab. 10 – L’assegno di cura in Emilia Romagna.
CARATTERISTICHE
Beneficiari le famiglie con anziani o disabili certificati non autosufficienti e
mantenuti al domicilio, la cui famiglia, sia in grado di rispettare il
programma di assistenza personalizzato. Anche l’anziano se capace.
Finalità Sostenere il lavoro di cura della famiglia nei confronti dell’anziano o
disabile non autosufficiente.
Chi eroga l’assegno di cura ASL
Condizioni di salute per l’accesso Condizione di non autosufficienza valutata dall’UVGT.
Reddito per l’accesso Reddito ISEE del solo anziano assistito inferiore a € 20.000 (2005)
Altre condizioni per l’accesso La famiglia sottoscrive un contratto che definisce gli impegni
assistenziali assunti.
Entità del contributo Da € 8,31 a 17,81 euro giornalieri in base alle necessità assistenziali.
Numero beneficiari 17.119 pari all’1,8% degli anziani (2004).
Spesa annua 26 milioni di euro (2004).
Fonte: bibliografia.
15
Al 31/12/2004 erano attivi 11.760 contratti di assegno di cura, in costante crescita rispetto agli anni
precedenti. Coloro che nel 2004 hanno ricevuto per un periodo più o meno lungo l’assegno di cura
sono stati 17.119. La durata media per utente è di 227 giornate di assistenza per beneficiario. L’87%
dei contratti ha una durata superiore ai sei mesi. Il 30% ha avuto una durata superiore ai 18 mesi. La
maggior parte dei contratti (59,6%) è di livello di media intensità mentre il livello moderato
(20,9%) e il livello elevato (19,5%) si attestano attorno al 20%. Il 67% dei beneficiari ha più di 80
anni. Il 64,2% dei familiari che garantiscono la cura convive con l’anziano. Il 66% dei beneficiari
ha anche l’indennità di accompagnamento per cui l’assegno di cura è ridotto del 50%.
In alternativa all’assegno di cura, l’UVGT ha proposto in 881 casi degli interventi alternativi in
servizi (centro diurno, ADI, ricovero sollievo, ecc.) che sono stati attivati in 619 casi. Il 32,7% dei
casi con assegno di cura prevede anche altre interventi di servizi (telesoccorso, ADI, centro diurno,
ricoveri sollievo) stabiliti dall’UVG. In media passano 33 giorni fra la segnalazione e la valutazione
dell’anziano da parte dell’UVG, poi passano mediamente altri 40 giorni per la decorrenza del
contratto.
I fondi per l’assegno di cura sono costantemente aumentati dal 1999 al 2004. In questo ultimo anno
erano di 20,8 milioni di euro del fondo sanitario regionale a cui si aggiungevano 5,6 milioni di euro
del fondo sociale (regione+comuni) per un totale di 26 milioni di euro (Regione Emilia Romagna,
2005).
TOSCANA
La regione Toscana ha previsto, sin dal 1996 (L.R. n.108/1995), l’erogazione alle famiglie di un
“assegno per l’assistenza” se le stesse assistono l’anziano non autosufficiente a domicilio. Tali
assegni possono essere erogati a soggetti che assicurino, nell’ambito domiciliare, il mantenimento e
la cura dell’anziano non autosufficiente, che sottoscrivano il piano terapeutico assistenziale e che
rispondano alle seguenti caratteristiche o condizioni:
 parenti e affini anche diversi dalle persone obbligate ai sensi dell’art. 433 del C.C.;
 persone conviventi all’interno del nucleo anagrafico;
 persone disponibili ad assicurare l’assistenza all’anziano non autosufficiente in modo da
consentire la sua permanenza al proprio domicilio.
I Comuni disciplinano le prestazioni, le modalità e le procedure di ammissione agli interventi. La
scelta della modalità di assistenza avviene sulla base di un progetto individuale di assistenza, con
caratteristiche di flessibilità e temporaneità, che viene adottato in base alla valutazione del bisogno
da parte dell’Unità di valutazione geriatrica e alla condivisione da parte dell’utente o di chi lo
rappresenta. Per il riconoscimento della non autosufficienza valgono le norme stabilite con D.C.R.
214 del 2/7/1991.
Nel 2004 gli anziani assistiti erano 2.784 pari allo 0,3% di tutti gli anziani.
Tab. 11 – L’assegno di cura (Assegno per l’assistenza) in Toscana.
CARATTERISTICHE
Beneficiari Soggetti che assicurino, nell’ambito domiciliare, il mantenimento e la
cura dell’anziano non autosufficiente.
Finalità Assicurare l’assistenza all’anziano non autosufficiente in modo da
consentire la sua permanenza al proprio domicilio.
Chi eroga l’assegno di cura Comuni
Condizioni di salute per l’accesso valutazione del bisogno di assistenza e della non autosufficienza da
parte dell’Unità di valutazione geriatrica
Reddito per l’accesso Stabilito dal comune
Altre condizioni per l’accesso Il caregiver deve sottoscrivere il piano terapeutico assistenziale
Entità del contributo Stabilito dal comune
Numero beneficiari Nel 2004 gli anziani assistiti erano 2.784 pari allo 0,3% di tutti gli
anziani
16
Spesa annua
Fonte: bibliografia.
UMBRIA
La regione Umbria ha introdotto l’assegno di cura al fine di valorizzare l’impegno di cura delle
famiglie finalizzato a ridurre l’istituzionalizzazione nell’ambito dei piani personalizzati di
assistenza degli anziani. L’assegno di cura è ricompreso nelle prestazioni socio-sanitarie ad elevata
integrazione sanitaria ed è a totale carico del servizio sanitario regionale per cui viene erogato dalla
ASL.
L’assegno di cura è assegnato in base a quatto requisiti:
 età superiore a 75 anni, prevedendo una deroga per gli anziani dai 65 anni già istituzionalizzati
che rientrano al domicilio;
 gravità della non autosufficienza, attestato dal riconoscimento dell’invalidità civile 100% con
diritto all’indennità di accompagnamento.
 Presenza di un familiare (anche non convivente) garante dell’impegno di cura;
 Condizione economica. Viene utilizzato un doppio filtro. Il primo filtro costituisce requisito di
accesso e considera l’ISEE soltanto dell’anziano per il quale si presenta la domanda, sia che
viva da solo o con il coniuge, sia che viva nello stesso nucleo del familiare che si prende cura,
con stato di famiglia unico o separato. Il valore ISEE posto come requisito di accesso è fissato
ad euro non superiore a 9.300. Il secondo filtro viene utilizzato per la formazione delle
graduatorie prendendo in considerazione l’ISEE del nucleo familiare che si prende cura
dell’anziano.
Nelle graduatorie la priorità si da agli anziani istituzionalizzati che rientrano al domicilio. Gli altri
criteri di priorità sono: il livello di gravità di non autosufficienza valutata dall’UVG, la presenza di
altri non autosufficienti in casa, le condizioni economiche, la presenza di domanda per il ricovero in
struttura sociosanitaria.
L’assegno di cura consiste in un contributo economico, pari a 418 euro mensili (13,94 pro die),
assegnato ai familiari parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado che si assumono
l’impegno di cura dell’anziano.
Il numero massimo di assegni di cura erogabili è di 800 annui pari allo 0,42% degli anziani. La
spesa annua è di 4,016 milioni di euro.
Tab. 12 – L’assegno di cura in Umbria.
CARATTERISTICHE
Beneficiari familiari parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado
che si assumono l’impegno di cura dell’anziano.
Finalità Valorizzare l’impegno di cura delle famiglie finalizzato a ridurre
l’istituzionalizzazione
Chi eroga l’assegno di cura ASL
Condizioni di salute per l’accesso gravità della non autosufficienza, attestato dal riconoscimento
dell’invalidità civile 100% con diritto all’indennità di
accompagnamento.
Reddito per l’accesso 1) Reddito ISEE non superiore a 9.300 euro del solo anziano che
presenta la domanda per l’accesso. 2) Reddito ISEE del nucleo
familiare che si prende cura dell’anziano per la formazione delle
graduatorie.
Altre condizioni per l’accesso Età superiore a 75 anni; Presenza di un familiare (anche non
convivente) garante dell’impegno di cura.
Entità del contributo 418 euro mensili (13,94 pro die)
Numero beneficiari Max 800 pari allo 0,42% degli anziani.
Spesa annua 4,016 milioni di euro. (2005)
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Fonte: bibliografia.
ABRUZZO
La regione Abruzzo, nel 2004, ha attivato l’erogazione di un sostegno economico per favorire e
sostenere la domiciliarità dell’assistenza alla persona non autosufficiente con il concorso dei
familiari e delle assistenti familiari. I destinatari degli interventi sono le famiglie che assistono
uno o più componenti presenti nel proprio nucleo e che versano in condizioni di non
autosufficienza. Le persone non autosufficienti sono:
 la persona disabile in situazione di gravità (L. 104/93);
 la persona riconosciuta invalida al 100% con assegno di accompagnamento;
 tutte le persone, comprese quelle riconosciute invalide al 100% senza accompagnamento,
che saranno definite non autosufficienti e assistibili sulla base della valutazione della UVM.
E’ previsto un contributo economico di € 150 mensili alle famiglie che assistono in casa persone
non autosufficienti con l’aiuto di un proprio componente o con l’assunzione di una badante o
ricorrendo al lavoro occasionale. Il contributo è erogato dagli Ambiti territoriali sociali dei comuni.
Per il 2004 la regione ha stanziato 1.040.000 euro, sufficienti per 578 famiglie.
Nel 2006, la regione Abruzzo ha previsto anche l’attivazione di un assegno di cura per i soli
anziani. L’erogazione dell’assegno di cura è subordinato alla disponibilità della famiglia ad
assicurare la permanenza dell’anziano nel proprio contesto abitativo e ad evitare il ricorso al
ricovero ospedaliero o in istituto. Tale disponibilità si realizza attraverso l’assistenza diretta verso
l’anziano non autosufficiente da parte della famiglia o mediante ricorso alla prestazione lavorativa
di assistenti familiari. La disponibilità all’assistenza diretta e, qualora ricorra il caso,
l’individuazione dell’assistente familiare, devono essere formalizzate attraverso apposito accordo
sottoscritto con il Servizio sociale competente ed inserito nel progetto assistenziale personalizzato.
L’Ente di Ambito Sociale è tenuto a verificare il rispetto dell’accordo sottoscritto e, in caso di
ricorso ad assistenti familiari esterni, ad acquisire copia dei versamenti contributivi trimestrali
effettuati.
Al fine della concessione dell’assegno di cura il nucleo familiare di riferimento è costituito dal solo
anziano beneficiario delle cure; si considera, pertanto, la situazione economica e patrimoniale del
solo anziano estratta da quella del nucleo familiare di riferimento.
Per la definizione della priorità di accesso all’assegno di cura, viene valutato il possesso del reddito
più basso ai sensi della normativa vigente sull’ISEE.
L’importo massimo mensile dell’assegno di cura è stabilito in 300,00 Euro. Tale importo è
decurtato del 50 % in presenza di assegno di accompagnamento.
Per il progetto la regione Abruzzo ha stanziato delle risorse straordinarie pari a 2,5 milioni di euro che
devono servire a finanziare tutto il Piano locale per la non autosufficienza. Questo significa che dovrà
finanziare oltre agli assegni di cura anche l’ADI, l’assistenza domiciliare socio assistenziale, il
telesoccorso-teleassistenza e i centri diurni. Le modalità di organizzazione ed approvazioni dei Piani
locali per la non autosufficienza sono tali per cui i nuovi servizi potranno svilupparsi solo nel 2007.
18
Tab. 13 – L’assegno di cura in Abruzzo.
CARATTERISTICHE
Assegno per assistenza (anche) con
badanti
Assegno di cura
Beneficiari Le famiglie che assistono uno o più
componenti non autosufficienti presenti
nel proprio nucleo.
Famiglie che assistono a casa anziani non
autosufficienti.
Finalità Sostenere la domiciliarità dell’assistenza
alla persona non autosufficiente con il
concorso dei familiari e assistenti
familiari.
Assicurare la permanenza dell’anziano nel
proprio contesto abitativo.
Chi eroga l’assegno
di cura
Ambiti territoriali sociali dei comuni. Ambiti territoriali sociali dei comuni.
Condizioni di
salute per l’accesso
Non autosufficienza o disabilità grave. Non autosufficienza.
Reddito per
l’accesso
No. No.
Altre condizioni
per l’accesso
La disponibilità di una persona per
l’assistenza.
Garanzia dell’assistenza diretta verso
l’anziano da parte della famiglia o
mediante ricorso ad assistenti familiari.
Entità del
contributo
€ 150 mensili. Max 300 euro mensili, decurtati del 50%
in presenza di indennità di
accompagnamento.
Numero beneficiari Max 578 persone (non solo anziani) pari
allo 0,2% degli anziani.
Spesa annua 1.040.000 euro (2004). 2,5 milioni di euro per il complesso degli
interventi contenuti nei piani locali per la
non autosufficienza.
Fonte: bibliografia.
PUGLIA
La regione Puglia ha istituito l’assegno di cura, nel 2006, per sostenere i possibili disagi economici
cui va incontro un nucleo familiare che si faccia carico della cura e della assistenza di una persona
in condizioni di fragilità, derivante da non autosufficienza (anziani e disabili psichici, fisici e
sensoriali). L’azione fa parte di un più ampio progetto di contrasto alle povertà per cui l’obiettivo
specifico dell’assegno di cura è quello di rimuovere o ridurre l’incidenza che i vincoli economici
possono esercitare sulla scelta e sulla capacità di un nucleo familiare prendersi carico del lavoro di
cura di un familiare non autosufficiente, favorendo così il ricorso ai servizi domiciliari e comunitari
per prolungare la permanenza del soggetto non autosufficiente nel proprio contesto di vita familiare
e sociale e riducendo il ricorso alle prestazioni residenziali e semiresidenziali.
L’assegno può essere percepito anche da persone parzialmente non autosufficienti che vivano da
sole nella propria abitazione, che vivano in condizione di indigenza economica, e che con l’assegno
di cura possano integrare l’assistenza domiciliare già assicurata dal comune o acquisire altri servizi
domiciliari privati.
Le risorse regionali sono assegnate agli ambiti sociali territoriali affinché le procedure vengano
gestite in modo associato. Il comune capofila provvede alla pubblicazione dell’avviso per la
raccolta delle istanze da parte delle famiglie residenti nel territorio dell’ambito e, con il supporto
dell’Ufficio di Piano, predispone una graduatoria unica di ambito dei beneficiari. L’avviso conterrà
i criteri di valutazione delle situazioni familiari (che definiranno poi i punteggi per la graduatoria)
che dovranno comunque considerare la dimensione e composizione familiare, la gravità della non
autosufficienza, la condizione economica familiare ed altri eventuali elementi. Ai comuni
19
dell’ambito potranno essere demandate le attività connesse alla definizione dei progetti
personalizzati ed alla erogazione degli assegni di cura ai destinatari finali.
I requisiti di accesso per l’assegno di cura sono i seguenti:
 Presenza da almeno un anno all’interno del nucleo familiare di una persona non
autosufficiente;
 Nucleo familiare con un reddito ISEE 2005 non superiore a € 40.000;
 Redditi 2005 della persona non autosufficiente non superiori a € 25.000;
 Attestazione da parte del nucleo familiare delle componenti del lavoro di cura che ricadono
sullo stesso individuo o sul nucleo familiare (Cfr. Tab. 14).
Tab. 14 – L’assegno di cura in Puglia.
CARATTERISTICHE
Beneficiari Nuclei familiari che si facciano carico della cura e della assistenza di persone non
autosufficienti (anziani e disabili psichici, fisici e sensoriali).
Persone parzialmente non autosufficienti che vivano da sole e in condizione di
indigenza economica.
Finalità Rimuovere l’incidenza che i vincoli economici possono esercitare sulla scelta di un
nucleo familiare di prendersi carico del lavoro di cura di un familiare non
autosufficiente.
Chi eroga l’assegno
di cura
Ambiti territoriali (comune capofila)
Condizioni di salute
per l’accesso
Presenza di persona non autosufficiente attestata da idonea documentazione medica e
amministrativa.
Reddito per
l’accesso
Nucleo familiare con un reddito ISEE 2005 non superiore a € 40.000;
Redditi 2005 della persona non autosufficiente non superiori a € 25.000.
Altre condizioni per
l’accesso
Attestazione da parte del nucleo familiare delle componenti del lavoro di cura che
ricadono sullo stesso individuo o sul nucleo familiare.
Entità del
contributo
Max 500 euro mensili per un massimo di 12 mesi in relazione alla gravità della non
autosufficienza e del reddito familiare.
Numero beneficiari
Spesa annua € 10.000.000 (annualità 2007)
Fonte: bibliografia.
L’assegno di cura non può superare l’importo di 500 euro per un massimo di 12 mesi. L’importo
dell’assegno di cura è dunque variabile e deve essere proporzionato soprattutto alla gravità della
non autosufficienza e alla situazione reddituale del nucleo familiare.
L’erogazione dell’assegno da parte dei comuni interessati resta subordinata alla predisposizione
degli stessi di un progetto personalizzato condiviso con il nucleo familiare della persona non
autosufficiente in cui risultino specificati gli usi delle risorse attribuite per assicurare le cure più
adeguate ed esplicitando le modalità di integrazione con la rete dei servizi sociali e socio-sanitari.
La dotazione finanziaria complessiva per la prima annualità è di 10.000.000 di euro.
CALABRIA
La Regione Calabria ha previsto nel 2002 l’erogazione di contributi in favore delle famiglie nel cui
nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento,
totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa
carico. I contributi sono destinati, in via prioritaria, a famiglie che versano in condizioni disagiate
per motivi, primariamente, di carattere economico, e secondariamente, di carattere sociale e
psicologico.
I contributi, non determinati dalla delibera regionale, sono erogati dai comuni sulla base di un
finanziamento regionale che nel 2002 era di 72.413 euro. I contributi sono erogati sulla base di una
20
graduatoria regionale che raccoglie tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili utilizzando il
criterio del reddito più basso.
L’intervento della regione Calabria appare irrilevante e non risulta essere stato rifinanziato negli
anni successivi.
Tab. 15 – L’assegno di cura in Calabria.
CARATTERISTICHE
Beneficiari Famiglie che versano in condizioni disagiate per motivi di carattere
economico, sociale e psicologico, nel cui nucleo siano comprese una o più
persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili
e bisognose di assistenza continuativa.
Finalità Sostenere le famiglie che assistono una o più persone anziane del nucleo
familiare costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa.
Chi eroga l’assegno di cura Comuni
Condizioni di salute per
l’accesso
Anziano totalmente immobile, costretto a letto e bisognoso di assistenza
continuativa a cui la famiglia stessa provvede.
Reddito per l’accesso Nessun limite
Altre condizioni per
l’accesso
Età superiore a 65 anni con assegno di accompagnamento.
Entità del contributo Non determinato
Numero beneficiari
Spesa annua € 72.413
Fonte: bibliografia.
SICILIA
L'art. 10 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 della regione Sicilia prevede, in alternativa alle
prestazioni di natura residenziale eventualmente dovute, l'erogazione di buoni socio-sanitari alle
famiglie che assistono nel proprio contesto anziani non autosufficienti di oltre 69 anni o soggetti
con grave disabilità (legge n. 104/92). Sono destinatari del buono socio-sanitario le famiglie
residenti nel territorio regionale che mantengono od accolgono anziani di età superiore a 69 anni in
condizioni di non autosufficienza debitamente certificata o disabili gravi, purché conviventi e legati
da vincoli di parentela, ai quali garantiscono direttamente, o con impiego di altre persone non
appartenenti al nucleo familiare, prestazioni di assistenza e di aiuto personale anche di rilievo
sanitario nell'ambito di un predefinito piano personalizzato di assistenza, elaborato dall'U.V.M.,
U.V.G. o U.V.D. .
Il buono socio-sanitario, da erogare a favore delle famiglie in relazione alla gravità della
condizione di non autosufficienza dell'anziano o del disabile, si distingue in:
a) buono sociale: che è una provvidenza economica a supporto del reddito familiare, finalizzata a
sostenere la famiglia nel "prendersi cura" dei propri familiari;
b) buono di servizio (voucher): che è un titolo per l'acquisto di specifiche prestazioni domiciliari
erogate da caregiver professionale presso organismi ed enti no profit, accreditati, liberamente scelti
dalle famiglie.
Le famiglie, in relazione alle necessità assistenziali, possono scegliere fra l’una e l’altra forma
assistenziale.
La condizione di non autosufficienza degli anziani deve essere valutata e certificata dall'U.V.M. o
dall’U.V.G. per patologie cronico-degenerative, per decadimento psico-fisico e/o disabilità,
demenza o avanzata senilità, utilizzando la scheda multidimensionale dell'anziano. Per i soggetti
con grave disabilità occorre fare riferimento alla certificazione ex art. 3, 3° comma, della
legge104/1992 valutata e certificata dall'U.V.M. o dall’U.V.D.
21
Tab. 16 – L’assegno di cura (buono sociale) in Sicilia.
CARATTERISTICHE
Beneficiari Le famiglie che mantengono od accolgono anziani non autosufficienti di età
non inferiore a 69 anni o disabili gravi, purché conviventi e legati da vincoli
di parentela, ai quali garantiscono direttamente, o con impiego di altre
persone non appartenenti al nucleo familiare, prestazioni di assistenza e di
aiuto personale anche di rilievo sanitario.
Finalità sostenere la domiciliarità, incentivare l'impegno ed il lavoro di assistenza e
cura della famiglia nei confronti dei soggetti conviventi, bisognevoli di
continua assistenza.
Chi eroga l’assegno di cura ASL (distretti socio-sanitari)
Condizioni di salute per
l’accesso
La condizione di non autosufficienza degli anziani deve essere valutata e
certificata dall'U.V.M., U.V.G., per i disabili occorre la certificazione di
grave disabilità di cui alla L.104/1993.
Reddito per l’accesso Reddito ISEE inferiore a 7.000 euro. (familiare).
Altre condizioni per
l’accesso
No
Entità del contributo Pari all’indennità di accompagnamento. € 443,83 nel 2005.
Numero beneficiari 5.620 persone (non solo anziani) pari allo 0,6% del totale degli anziani.
Spesa annua 15 milioni euro (2005)
Fonte: bibliografia.
Devono inoltre sussistere le condizioni socio-ambientali di assistibilità al domicilio, vale a dire un
supporto familiare e/o della rete informale ed un alloggio idoneo o reso tale con semplici
accorgimenti.
Il programma assistenziale personalizzato viene definito dall'U.V.M., U.V.G. o U.V.D. di concerto
con gli uffici del servizio sociale appartenenti ai distretti socio-sanitari.
I distretti socio-sanitari attivano il buono socio-sanitario. Il competente servizio sociale del distretto
affiancherà le famiglie per assicurare i necessari compiti di cura e di assistenza a cui è finalizzata la
concessione dell'intervento economico sia nella forma del buono sociale, ovvero del titolo per
l'acquisto delle prestazioni presso enti ed organismi abilitati ed accreditati. Il distretto socio-
sanitario provvederà ad individuare per ciascuna famiglia destinataria dell'intervento un referente
nella gestione del programma assistenziale con compiti di affiancamento e di assistenza per
l'espletamento del medesimo programma. Il programma personalizzato di erogazione di norma ha
durata annuale e può essere prorogato. Le prestazioni da garantire all'interno del nucleo familiare,
con l'utilizzo del buono socio-sanitario sono:
 igiene personale quotidiana e periodicamente pulizia completa della persona;
 governo ed igiene dell'alloggio occupato dal soggetto non autosufficiente;
 aiuto alla persona nell'alzata/messa a letto, nella preparazione ed assunzione dei pasti, nella
deambulazione, mobilità e nella gestione delle attività quotidiane all'interno ed all'esterno
dell'abitazione;
 disbrigo pratiche ed accompagnamento per visite mediche, specialistiche ed attività riabilitativa
ove non assicurata all'interno dell'abitazione;
 prevenzione delle piaghe da decubito, anche avvalendosi degli ausili ritenuti necessari;
 assistenza infermieristica domiciliare;
 assistenza riabilitativa;
 assistenza specialistica;
 ogni attività di stimolo al mantenimento delle residue capacità psico-fisiche.
L'importo del buono sociale sarà pari a quello dell'indennità di accompagnamento fissato per l'anno
di competenza.
22
Per l'accesso al buono sociale occorre avere un reddito ISEE inferiore a € 7.000,00. Alla
determinazione di detto indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare. Qualora
l'anziano od il disabile occupi un alloggio autonomo il nucleo familiare di riferimento ai fini della
determinazione della condizione economica è costituito dal nucleo familiare (compreso il soggetto
da assistere) che garantisce le prestazioni socio-assistenziali e che assume la responsabilità e
l'impegno all'attività di cura e di aiuto. Il buono sociale verrà concesso, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, con priorità per i nuclei familiari con ISEE più basso.
La quasi totalità dei beneficiari ha richiesto l’erogazione del buono sociale piuttosto che l’assegno
di servizi.
La Regione Sicilia ha stanziato, per il 2005, 15 milioni di euro per il buono socio sanitario che
hanno coperto (nel 2006) le richieste di 5.620 famiglie con anziani non autosufficienti o disabili
gravi. Se fossero stati tutti anziani sarebbero stati lo 0,6% del totale della popolazione anziana.
Molte domande sono rimaste insoddisfatte.
1.1. L’ASSEGNO DI CURA: SINTESI
Nel complesso sono 14 le regioni e le province autonome che hanno attivato l’assegno di cura per
l’assistenza degli anziani o di altre persone non autosufficienti. Le Regioni Liguria, Marche,
Molise, Lazio, Campania, Sardegna e Basilicata, invece, non lo hanno fatto scegliendo altre forme
di intervento.
Nelle finalità dell’intervento non ci sono grandi differenze di principio fra le varie regioni;
sostanzialmente tutte le regioni – anche se con sottolineature differenti – attivano l’intervento per
mantenere l’anziano non autosufficiente nel proprio domicilio sostenendo l’attività assistenziale
delle famiglie sia quella informale sia quella erogata con l’aiuto degli assistenti familiari. In questo
senso risulta del tutto consequenziale che la grande maggioranza delle regioni identifichi proprio le
famiglie dei non autosufficienti come le beneficiarie dell’assegno di cura con esclusione di tre
regioni del nord (Veneto, Piemonte e Valle d’Aosta) che invece intervengono direttamente
sull’assistito.
L’assegno di cura introdotto dalle regioni italiane interviene sempre sugli anziani non
autosufficienti e, nella maggioranza dei casi, anche sui non autosufficienti delle altre età (Cfr. Tab.
51).
L’assegno di cura non sempre è erogato dallo stesso soggetto in conseguenza anche del settore
regionale che rende disponibile la parte maggiore dei finanziamenti. Così, nei due terzi dei casi
sono i comuni o i loro enti gestori ad erogare il contributo mentre nelle regioni rimanenti sono le
ASL. In questo ultimo caso però, le ASL delle regioni Bolzano, Emilia Romagna, Sicilia, Umbria e
Veneto erogano il 70% circa di tutti gli assegni di cura italiani il che ci conferma che la
partecipazione della sanità nella organizzazione e nella erogazione di questa prestazione è in grado
di liberare risorse aggiuntive che permettono di raggiungere un numero più elevato di beneficiari
rispetto ad altri soggetti finanziatori (Cfr. Tab. 17).
Quasi tutte le regioni prevedono almeno due criteri di accesso alla prestazione: il reddito familiare
che deve essere sotto una certa soglia e le condizioni di rilevante non autosufficienza del soggetto
da assistere. Nelle regioni Abruzzo e Calabria e nella provincia autonoma di Bolzano, invece, basta
la sola non autosufficienza. La metà delle regioni ha poi previsto un terzo elemento necessario per
ottenere l’assegno di cura. Si tratta soprattutto dell’accertamento – anche attraverso la sottoscrizione
di un contratto assistenziale o di un piano terapeutico assistenziale – della disponibilità della
famiglia a garantire l’assistenza necessaria al familiare non autosufficiente (Abruzzo, Emilia
Romagna, Friuli-V.G., Puglia, Toscana, Umbria, Veneto) oppure, laddove si utilizza una assistente
familiare retribuita, viene richiesto un regolare contratto di lavoro (Veneto, Friuli-V.G.).
23
Tab. 17 – Caratteristiche dell’assegno di cura nelle regioni italiane.
Anziani Tutte le età
Rivolto ai non
autosufficienti
Abruzzo (a.c.), Calabria, Piemonte,
Toscana, Umbria.
Abruzzo (b.), Bolzano, Emilia Romagna,
Friuli-V.G., Lombardia, Puglia, Sicilia, Trento,
Valle d’Aosta, Veneto.
Chi eroga
l’assegno
Comuni o loro enti di gestione ASL
Abruzzo (ambiti), Calabria, Friuli-V.G.,
(enti gestori dei comuni), Lombardia,
Piemonte, Puglia (ambiti), Toscana, Valle
d’Aosta (anche la regione), Veneto (b.).
Bolzano, Emilia Romagna, Sicilia, Umbria,
Veneto (a.c.; alz.)
Requisiti per
l’accesso
3 condizioni: non autosufficienza,
reddito e altre condizioni.
2 condizioni: non
autosufficienza e
reddito.
1 condizione: non
autosufficienza
Emilia Romagna, Friuli-V.G.,
Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria,
Veneto (b., alz.).
Sicilia, Trento, Valle
d’Aosta, Veneto (a.c.).
Abruzzo, Bolzano,
Calabria.
importo medio
del contributo
130-400 euro mensili 401-500 euro mensili Oltre 500 euro
mensili
Friuli-V.G. (b.), Abruzzo (b.), Veneto (b.),
Abruzzo (a.c.), Lombardia, Emilia
Romagna.
Friuli-V.G., Sicilia,
Toscana, Veneto.
Valle d’Aosta, Veneto
(alz.), Bolzano, Trento.
Note: a.c.=assegno di cura; b.= badanti.; alz= per Alzheimer. Fonte: bibliografia.
Per l’accertamento della non autosufficienza la gran parte delle regioni si affida alla valutazione
della unità valutativa geriatrica o distrettuale mentre un più piccolo gruppo di regioni (Trento,
Umbria e Lombardia) considera non autosufficienti da ammettere all’assegno di cura coloro che
hanno sia l’invalidità del 100% sia l’indennità di accompagnamento.
Differenze regionali molto rilevanti si registrano nel requisito del reddito per accedere alla
prestazione dell’assegno di cura. Tutte le regioni utilizzano l’indicatore della situazione economica
equivalente ISEE (o sue varianti come Trento) per la valutazione del reddito ma in Sicilia per
accedere all’assegno di cura occorre avere un reddito ISEE inferiore a 7.000 euro mentre in Puglia
inferiore a 40.000 euro. In mezzo le altre regioni. In tre regioni infine non si pongono limiti di
reddito per l’accesso alla prestazione anche se il reddito ISEE viene richiesto ugualmente in
Abruzzo e Calabria per la formulazione della graduatoria degli aventi diritto per privilegiare i
redditi più bassi. Tra le soglie di reddito più elevate troviamo quelle collegate all’assegno per chi
utilizza le assistenti familiari con regolare contratto di lavoro (Veneto € 17.686,65; Friuli-V.G. €
21.500) a sostegno della ipotesi che queste possono essere assunte da famiglie con redditi medi.
(Cfr. Tab. 18).
Quasi tutte le regioni fanno riferimento al reddito ISEE della famiglia di riferimento mentre
l’Umbria e l’Emilia Romagna tengono conto del solo reddito ISEE dell’anziano non autosufficiente.
Gli importi degli assegni di cura variano moltissimo fra una regione e l’altra. Si passa dai 130 euro
mensili del Friuli-Venezia Giulia per le famiglie che utilizzano le assistenti familiari ai 1.400 euro
mensili erogabili dalla regione Valle d’Aosta. Se pensiamo agli importi medi mensili possiamo
affermare, con qualche cautela, che la maggioranza delle regioni eroga un contributo mensile
medio tendenzialmente pari o superiore all’indennità di accompagnamento. Infatti, le regioni Friuli-
V.G., Sicilia, Toscana e Veneto erogano un contributo medio compreso fra 400 e 500 euro mensili
mentre le regioni Valle d’Aosta, Trento, Bolzano e Veneto (per il solo programma relativo ai malati
di Alzheimer) erogano un assegno mensile superiore a € 500.
24
Tab. 18 – Reddito ISEE per l’accesso agli assegni di cura nelle regioni italiane.
Accesso con reddito
ISEE inferiore a €
Regione ISEE
7.000 Sicilia della famiglia
8.000 La maggior parte dei comuni lombardi della famiglia
8.200 (ICEF) Trento della famiglia
9.300 Umbria del solo anziano
13.733,65 Veneto (Assegno di cura, assegno per Alzheimer) della famiglia
17.686,65 Veneto (assegno per assistenti familiari) della famiglia
20.000 Emilia Romagna del solo anziano
21.500 Friuli-V. Giulia (assegno per assistenti familiari) della famiglia
21.691,18 Friuli-V. Giulia (assegno di cura) della famiglia
40.001 Puglia della famiglia
Nessun limite Abruzzo, Bolzano, Calabria
Fonte: bibliografia.
Le altre regioni, che costituiscono comunque un gruppo importante (Friuli-V.G. (badanti), Abruzzo
(badanti), Veneto (badanti), Abruzzo, Lombardia, Emilia Romagna) erogano un contributo medio
compreso fra 130 e 400 euro mensili (Cfr. Tab. 17). Dentro questa ultima fascia si trovano, in
genere, i contributi erogati alle famiglie che utilizzano le assistenti familiari (Friuli-V.G.: € 130;
Abruzzo: € 150; Veneto: max € 250).
Per necessità di sintesi e di semplificazione, nelle righe precedenti, abbiamo utilizzato come
indicatore il contributo medio mensile ma in realtà nella maggioranza dei casi le regioni hanno
graduato in varie fasce l’entità dell’assegno in relazione alle necessità assistenziali (Emilia
Romagna, Bolzano, comuni lombardi, Veneto per assegno di cura) o alla gravità della non
autosufficienza insieme al reddito familiare (Friuli-V.G., Puglia, Trento). Nel caso dei contributi
alle famiglie che utilizzano assistenti familiari l’importo del contributo mensile viene invece
modulato in relazione alle ore di assistenza prestate dalle stesse assistenti familiari (Friuli-V.G.,
Veneto).
Gli anziani che usufruiscono dell’assegno di cura promosso dalle regioni sono circa lo 0,5%2
del
totale. Questa bassa percentuale subisce anche il fatto che 8 regioni non hanno attivato programmi
di questo tipo. Tra le 13 regioni che hanno formalizzato un programma per l’erogazione degli
assegni di cura, grandi sono le differenze relative alle quote dei beneficiari. Solo 4 regioni superano
l’1% di anziani assistiti: si tratta della provincia autonoma di Bolzano (3,9%), del Friuli-Venezia
Giulia (2,3%), del Veneto (1,9%) e dell’Emilia Romagna (1,7%). Complessivamente, gli anziani
assistiti non superano lo 0,6% del totale dei residenti in Italia (Cfr. Tab. 19).
2
a questi aggiungono gli anziani che vengono assistiti dai singoli comuni per autonoma iniziativa e che non sono attualmente quantificabili.
25
Tab. 19 – La diffusione degli assegni di cura nelle regioni italiane
Regioni anno Totale utenti utenti % anziani utenti
Piemonte servizio presente
Valle d’Aosta 2001 70 59* 0,3
Lombardia 2005 20.081 11.928 0,6*
Bolzano 2004 3.650 3.070* 3,8*
Trento 2001 369 310* 0,4*
Veneto
ass. di cura
2003 14.417 12.125* 1,4*
Veneto
assist. familiari
2004 3.407 2.865* 0,3*
Veneto
ass. x Alzheimer
2004 1.613 1.613 0,2
Friuli-V. G. 2001 5.743 5.743 2,3
E. Romagna 2004 17.119 17.119 1,8
Toscana 2004 2.784 2.784 0,3
Umbria 2005 800 800 0,4
Abruzzo 2005 578 486* 0,2*
Calabria 2003 145 145 0,0
Sicilia 2005 5.620 4.726* 0,5*
ITALIA 2001-2005 76.396 63.773 0,6*
Note: *Stima. Per la stima si è moltiplicato il numero degli utenti complessivi (quando non sono solo anziani) per 84,1% che è la
percentuale di anziani che usufruiscono dell’ADI sul totale dei beneficiari. Una piccola parte dei beneficiari della Sicilia ha scelto il
voucher socio-sanitario.
Fonte: nostra elaborazione su dati Pavolini (2004), Da Roit (2005), Rusmini (2006) e regioni Abruzzo, Bolzano, Calabria, Emilia
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Umbria, Sicilia, Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.
Le stesse regioni che raggiungono il maggior numero di anziani non autosufficienti sono,
ovviamente, anche quelle che spendono di più per questo tipo di assistenza (Cfr. Tab. 20).
Tab. 20 – La spesa per assegni di cura nelle regioni italiane
Regioni anno Spesa pro-capite per anziano
residente
Bolzano 2004 228,40
Veneto 2006 43,30
E. Romagna 2004 27,70
Umbria 2005 20,10
Lombardia 2005 19,56
Sicilia 2005 16,90
Puglia 2007 14,20
Valle d’Aosta 2001 13,40
Abruzzo (solo assegno per badanti) 2004 3,80
Calabria 2002 0,20
Fonte: bibliografia.
L’assegno di cura tipico, pertanto, è costituito da una prestazione monetaria mensile che si eroga
alle famiglie che assistono i soggetti non autosufficienti, soprattutto anziani, evitando o rinviando
l’istituzionalizzazione dell’assistito. L’assegno, tendenzialmente pari o superiore all’indennità di
accompagnamento, è erogato dalle ASL a soggetti dichiarati non autosufficienti dalla Unità
valutative multidimensionali e con un reddito familiare inferiore a determinate soglie stabilite dalle
regioni.
26
Affinché possa produrre i migliori risultati l’assegno di cura non deve essere considerato come
sostitutivo di altri interventi ma deve essere considerato come uno dei servizi della rete assistenziale
che svolge in particolare la funzione di supporto alle reti formali ed informali di sostegno e cura al
domicilio. L’idea forza che sta alla base dell’assegno di cura è quella di garantire la massima
libertà possibile di scelta al beneficiario nella costruzione della risposta assistenziale personalizzata,
offrendo risorse di sostegno alle strategie di cura che ciascuno è in grado di scegliere per sé, e
combinando tali risorse con quelle provenienti dal sistema dei servizi non monetari (Ielasi, 2006).
L’assegno di cura, per le sue caratteristiche intrinseche, contiene il rischio che esso assuma la
caratteristica di mero trasferimento monetario laddove venga utilizzato semplicemente per integrare
il reddito familiare. Per rendere più efficace ed appropriato l’uso degli assegni di cura e collocarlo a
pieno titolo nel sistema dei servizi occorre accompagnarlo con le azioni della valutazione
multidimensionale, della progettazione personalizzata dell’assistenza e della verifica periodica dei
risultati. La presenza di queste azioni permette di considerare l’assegno di cura come risposta mirata
ed appropriata ad un bisogno rilevato. Occorre, pertanto, che l’assegno di cura preveda una azione
di affiancamento e sostegno dell’anziano nelle varie fasi del percorso assistenziale, come ha
previsto l’Emilia Romagna con l’identificazione di un case manager per ogni beneficiario. Oltre alla
valutazione iniziale del caso e del suo contesto e alla stesura del piano individualizzato d’intervento,
occorre provvedere a supportare le scelte dell’anziano, alla successiva azione di monitoraggio su
come evolvono le condizioni dell’utente e alla verifica delle conseguenze prodotte dall’assegno
controllando che lo stesso venga effettivamente utilizzato per assistere l’anziano.
In un contesto di limitata presenza di servizi pubblici tutte quelle politiche che sostengono
direttamente le famiglie nei loro compiti assistenziali tramite trasferimenti monetari finiscono per
promuovere il mercato privato della cura grazie all’afflusso nelle casse delle famiglie di ulteriori
risorse pubbliche (Pavolini, 2005). Infatti, gli assegni di cura finiscono spesso per essere usati per
pagare l’occupazione sommersa delle badanti. L’obiettivo che occorre porsi è quello di usare lo
stesso strumento per promuovere l’emersione del lavoro nero e la qualificazione di quel lavoro.
Questo obiettivo può essere perseguito, per esempio, imponendo la rendicontazione di come viene
speso l’assegno di cura e prevedendo assegni destinati esclusivamente a chi impiega le assistenti
familiari con regolare contratto (Gori, 2004).
27
2. GLI ASSEGNI DI SERVIZIO O VOUCHERS
I vouchers o assegni di servizio3
assegnati ad anziani non autosufficienti sono titoli che danno il
diritto ad acquistare a titolo gratuito o con una compartecipazione in denaro beni o servizi erogati
da soggetti accreditati. La persona che ha ottenuto il voucher lo consegna all’erogatore per ottenere
la prestazione; l’erogatore presenta all’ente pubblico che lo ha emesso il voucher ricevuto in cambio
della prestazione e ne ottiene il pagamento (Beltrametti, 2004).
L’utilizzo dei vouchers è previsto dall’art. 17 della L. 328/2000 che prevede esplicitamente che “i
comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell’interessato, di titoli validi per l’acquisto
di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero
come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale (…). Le
regioni (…) disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli (…) nell’ambito di un
percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari,
sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali”4
.
Le caratteristiche principali del voucher sono le seguenti:
 il voucher ha un valore predeterminato;
 la capacità di spesa viene attribuita direttamente al beneficiario;
 il beneficiario del voucher può scegliere l’erogatore della prestazione fra quelli accreditati;
 il voucher, in genere, ha una scadenza (Beltrametti, 2004).
Il processo di gestione del voucher coinvolge tre soggetti: l’erogatore, il beneficiario e il fornitore.
L’erogatore è il soggetto che trasferisce risorse attraverso un voucher stabilendo le prestazioni da
erogare e le caratteristiche e la numerosità dei fornitori riconosciuti attraverso l’accreditamento. Il
soggetto che materialmente fornisce la prestazioni deve decidere di farsi accreditare rispettando i
requisiti previsti dal soggetto emittente. Il soggetto portatore del bisogno deve innanzitutto scegliere
di richiedere il voucher dimostrando di possedere eventuali requisiti richiesti dall’emittente per poi
utilizzarlo scegliendo il fornitore fra quelli accreditati (Spano, 2005).
Uno degli argomenti che si utilizzano per la promozione dei voucher è che questi ultimi favoriscono
la libertà di scelta dell’utente. La libertà di scelta porterebbe con sé i seguenti aspetti positivi:
 è condizione per una personalizzazione delle prestazioni, più vicine alle reali necessità e
preferenze dei beneficiari;
 favorisce la competizione fra più erogatori di prestazioni sociali e questo induce ad un
miglioramento della qualità delle prestazioni e/o a ridurne il costo5
;
 In alcuni casi – l’assistenza domiciliare è l’esempio principale – il voucher consente di
perseguire anche l’obiettivo di combattere o ridurre il lavoro nero e non professionale.
Come è noto, l’efficacia dei meccanismi di competizione fra i vari soggetti erogatori delle
prestazioni e quindi la possibilità che ci siano ricadute positive sulla qualità dei servizi e sui loro
costi dipende dal livello di informazione delle parti contraenti e quindi dalla possibilità di scelta
consapevole dei beneficiari. In altre parole, il beneficiario del voucher deve trovarsi nelle
condizioni per poter effettivamente esercitare la libertà di scelta. Cosa questa difficile da realizzare
nel complesso settore dei servizi socio-assistenziali per la presenza del fenomeno conosciuto come
asimmetria informativa. In presenza di informazioni inadeguate è necessaria la presenza di una
figura che supporti il consumatore o, nei casi estremi, si sostituisca ad esso nelle decisioni da
assumere per far fronte ai suoi bisogni e che potrebbe essere sia un soggetto appartenente alla sua
3
o buoni servizio.
4
In realtà il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali aggiunge ben poco limitandosi ad affermare che
“L’obiettivo è introdurre una maggiore libertà di scelta in merito a come e da chi farsi assistere (elementi sempre più
essenziali per un servizio di qualità), all’interno di un sistema regolato in maniera tale da non produrre esiti negativi
sotto il profilo dell’equità e dell’appropriatezza degli interventi.
5
L’evidenza empirica ha dimostrato che questa aspettativa non sempre si realizza (Beltrametti, 2004).
28
rete familiare, sia un operatore dell’ente pubblico che ha emesso il voucher, sia un’associazione di
tutela degli utenti (Francalanci, Toso, 2001).
Il cittadino beneficiario è vincolato ad un uso ben preciso delle risorse messe a sua disposizione
dall’operatore pubblico. Il voucher viene infatti concesso per una determinata prestazione
assistenziale e non può essere impiegato per l’acquisto di beni e servizi diversi che il cittadino può
anche preferire. In questo sistema, l’accreditamento rappresenta l’elemento regolatore del
meccanismo dei voucher e della conseguente competizione. Infatti, agendo su questa leva
l’operatore pubblico determina quanto ampie siano le libertà di scelta dell’individuo beneficiario e
quanto possa essere sviluppata la competizione sul mercato (Spano, 2005). Spetta all’operatore
pubblico procedere all’accreditamento degli enti presso i quali i cittadini possono utilizzare i
voucher messi a loro disposizione. Si tratta innanzitutto di stabilire le modalità attraverso cui
procedere all’accreditamento fissando parametri, criteri di selezione e strumenti di monitoraggio
che garantiscano il rispetto del principio dell’uguaglianza di trattamento e assicurino la
standardizzazione almeno dei requisiti qualitativi minimi (Francalanci, Toso, 2001).
Inoltre, la possibilità di sviluppare una competizione fra fornitori appare praticabile per l’assistenza
domiciliare ma appare assai più complessa nelle strutture residenziali perché presuppone due ipotesi
non reali. E cioè l’ipotesi di strutture con posti liberi o di strutture che mantengono strutturalmente
posti liberi mentre nella realtà di solito la prima ipotesi è abbastanza rara e la seconda ha costi di
gestione assai elevati (per l’utilizzo non ottimale delle risorse).
Sperimentazioni regionali del voucher sono state attivate in 4 regioni: Valle d’Aosta, Lombardia,
Liguria e Sicilia.
VALLE D’AOSTA
La Regione Valle d’Aosta ha istituito, con la L.R. n. 44/1998 relativa alle “Iniziative a favore della
famiglia”, un voucher annuale del valore massimo di € 516 a favore di soggetti portatori di grave
handicap certificato o di anziani ultrasessantacinquenni dichiarati non autosufficienti dall’Unità di
valutazione geriatrica. Il voucher che è cumulabile con altri interventi economico-assistenziali
deve essere speso per servizi pubblici e/o privati a pagamento finalizzati a migliorare la qualità
della vita delle persone non autosufficienti nel quadro di un piano di assistenza.
Nel 2001 il limite massimo di reddito che permetteva di accedere al contributo era di € 22.956.
Potendo garantire solo 40 euro circa al mese il suo impatto è molto modesto nell’interesse delle
famiglie con non autosufficienti. Infatti, sono stati solo 5 i voucher per servizi erogati nella regione
(regione Valle d’Aosta, 2002).
Tab. 21 – Il voucher in Valle d’Aosta.
CARATTERISTICHE
Beneficiari Soggetti portatori di grave handicap certificato o anziani
ultrasessantacinquenni non autosufficienti.
Finalità Sostenere la spesa per servizi pubblici e/o privati a pagamento
finalizzati a migliorare la qualità della vita delle persone non
autosufficienti.
Chi eroga il voucher regione
Condizioni di salute per l’accesso non autosufficienza valutata dall’Unità di valutazione geriatrica
Reddito per l’accesso Inferiore a € 22.956 nel 2001.
Altre condizioni per l’accesso No
Valore del voucher Max € 516 annui.
Numero beneficiari 5 (2001) non solo anziani.
Spesa annua 2.580 (2001).
Fonte: bibliografia.
29
LOMBARDIA
La regione Lombardia ha attivato, nel proprio territorio, due tipologie di voucher: il voucher socio-
sanitario e il voucher sociale.
Il voucher socio-sanitario è un “titolo di acquisto”, erogato dalla regione attraverso le ASL, che
può essere utilizzato esclusivamente per comprare prestazioni di assistenza domiciliare socio-
sanitaria integrata da soggetti accreditati, pubblici o privati, erogate da personale professionalmente
qualificato.
Gli obiettivi che la regione si pone con l’introduzione del voucher socio-sanitario sono:
 garantire l’assistenza domiciliare a persone fragili affette da patologie cronico-degenerative
con bisogni socio-sanitari;
 garantire agli assistiti la libertà di scelta degli erogatori dell’assistenza;
 separare le funzioni di programmazione e controllo da quelle di produzione ed erogazione
delle prestazioni;
 promuovere un mercato più ampio e competitivo di fornitori delle prestazioni socio-
sanitarie.
Il voucher socio-sanitario è rivolto a persone fragili affette da patologie cronico-degenerative con
bisogni socio-sanitari senza distinzioni di età e di reddito.
L’ammissione dell’utente alle prestazioni viene proposta del medico di medicina generale (MMG),
senza l’ausilio formale di strumenti di valutazione multidimensionale, all’unità valutativa o alla
centrale operativa. L’unità valutativa (se presente) insieme al MMG valuta il caso e se rientra nelle
tipologie del voucher viene assegnato al profilo di cura più adatto. L’unità valutativa non formula il
PAI (piano assistenziale individualizzato) ma solo gli obiettivi. L’utente sceglie l’erogatore delle
prestazioni e questo ultimo redige il PAI (Gori, 2005).
Il beneficiario del voucher si può rivolgere solo a fornitori accreditati pubblici o privati i quali
possono essere accreditati senza alcun limite in ogni territorio fatto salvo il rispetto dei requisiti
necessari per l’accreditamento verificati dalla ASL e la sottoscrizione del patto di accreditamento
(che comporta l’accettazione da parte dell’erogatore delle regole e delle tariffe del voucher).
I requisiti di accreditamento di base dei fornitori sono:
 il responsabile non deve avere avuto condanne penali;
 la mission aziendale deve essere in linea con la specificità del settore;
 l’azienda deve operare da almeno due anni;
 l’azienda deve avere la carta dei servizi,
 l’azienda deve utilizzare personale qualificato professionalmente idoneo.
I distretti possono aggiungere altri requisiti. Il soggetto accreditato, all’atto della presa in carico
dell’assistito, s’impegna a definire con lui e la sua famiglia, un programma personalizzato di
assistenza individuando le prestazioni socio-sanitarie da svolgere a domicilio mediante operatori
dotati di effettiva competenza tecnico professionale (caregiver professionale). La persona assistita
(o uno dei suoi familiari se incapace), in relazione al grado di soddisfazione nei confronti delle
prestazioni ricevute, ha la facoltà di scegliere un’altra organizzazione fornitrice qualora subentrino
motivi di insoddisfazione durante l’erogazione delle prestazioni medesime. Attualmente in ogni
distretto sanitario operano almeno due erogatori di prestazioni accreditati. Con il voucher socio-
sanitario si intende offrire l’assistenza socio-sanitaria integrata in modo unitario, dove le prestazioni
infermieristiche, riabilitative e medico-specialistiche sono erogate dallo stesso fornitore, insieme a
prestazioni per la cura dell’igiene personale e per l’aiuto nelle attività della vita quotidiana, ecc.
(Gori, 2005). Per la verifica della qualità delle prestazioni viene somministrato un questionario di
customer satisfaction predisposto dalla regione.
30
Il valore del buono prevede tre livelli di gravità del bisogno (in base alla durata dell’intervento,
complessità e intensità assistenziale): nel 2005 era di € 362 per il profilo base, di € 619 per i
pazienti complessi e di € 646 per i pazienti terminali.
I percorsi attuativi dei singoli distretti sanitari sono stati piuttosto diversi perché la regione ha dato
poche indicazioni lasciando agli stessi distretti una grande autonomia.
Nel 2004 sono state assistite con il voucher socio-sanitario 19.382 persone, non solo anziani. Se
applichiamo le stesse percentuali che si registrano in Italia nell’assistenza domiciliare integrata e
che vedono l’ADI erogata per l’84,1% agli anziani, possiamo stimare in 16.300 gli anziani assistiti
con il voucher sociosanitario pari allo 0,9% degli anziani. Questa percentuale è già compresa nelle
statistiche lombarde sull’ADI. Il 21,2% degli utenti ADI lombardi, nel 2004, ha ricevuto
l’assistenza domiciliare con queste modalità mentre la spesa è stata del 34,1% rispetto a quella
complessiva per l’ADI (Gori, 2005).
Tab. 22 – I vouchers in Lombardia.
CARATTERISTICHE
voucher socio-sanitario voucher sociale
Beneficiari Persone fragili affette da patologie
cronico-degenerative con bisogni socio-
sanitari senza distinzioni di età.
Persone fragili affette da patologie
cronico-degenerative con bisogni socio-
sanitari senza distinzioni di età.
Finalità Garantire l’assistenza domiciliare
all’assistito e affidargli la libertà di scelta
degli erogatori dell’assistenza.
Acquisto di prestazioni sociali domiciliari
di operatori professionali per favorire la
permanenza nella loro abitazione degli
assistiti.
Procedure (Chi
eroga il voucher)
Le ASL accreditano i fornitori e rilasciano
i voucher. L’utente sceglie il fornitore
accreditato e paga con i voucher. La ASL
rimborsa i voucher ai fornitori.
I comuni accreditano i fornitori e
rilasciano i voucher. L’utente sceglie il
fornitore accreditato e paga con i voucher.
I comuni rimborsano i voucher ai
fornitori.
Condizioni di
salute per l’accesso
Presenza di patologie cronico-
degenerative con bisogni socio-sanitari in
persone fragili.
Molti territori fanno riferimento ad una
invalidità totale certificata con presenza di
indennità di accompagnamento.
Reddito per
l’accesso
No. Stabilito dai Comuni: redditi ISEE
inferiori da 4.000 euro fino a 11.000 euro.
Altre condizioni
per l’accesso
No No
Valore del voucher € 362 per il profilo base, di € 619 per i
pazienti complessi e di € 646 per i
pazienti terminali (2005).
Modello prevalente: 1. bassa intensità di
bisogno: da 60 a 207 euro nei vari
distretti, media 165 euro; 2. media
intensità di bisogno: da 180 a 412 euro nei
vari distretti, media 312 euro; 3. alta
intensità di bisogno: da 300 a 620 euro nei
vari distretti, media 441 euro.
Numero beneficiari 19.382 persone di cui 16.300 anziani
(stima) pari allo 0,9% degli anziani.
Numero già compreso nelle statistiche
ADI. (2004).
3.580 di cui 2.019 anziani (0,11%).
Numero già compreso nelle statistiche del
SAD. (2005).
Spesa annua 43.920.000 euro (nostra stima 2002. Spesa
compresa nell’ADI)
€ 7.416.640 (2005)
Fonte: bibliografia.
La regione Lombardia, negli ultimissimi anni, ha introdotto una modalità organizzativa nuova per
l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare sociale dei comuni: il voucher sociale. Si tratta
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LEPS: IL PERCORSO ASSISTENZIALE INTEGRATO. Parte 2
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Gli assegni di cura e i vouchers per gli anziani

  • 1. 1 FRANCO PESARESI 2007 GLI ASSEGNI DI CURA E I VOUCHERS Strumenti per l’assistenza degli anziani . P A P E R N O N P U B B L I C A T O
  • 2. 2 GLI ASSEGNI DI CURA E I VOUCHERS di Franco Pesaresi Negli anni novanta, prima in Europa e poi anche in Italia si sono introdotte nel settore dei servizi sociali delle nuove tipologie di prestazioni: gli assegni di cura e gli assegni di servizio (vouchers). L’introduzione degli assegni di cura e dei voucher avviano una nuova fase nelle politiche sociali dei paesi europei, quella della concorrenza amministrata e dei mercati sociali. Non basta più aumentare la pluralità dei soggetti e la concorrenza, obiettivi perseguiti negli anni precedenti, ma occorre dare agli utenti la possibilità di scegliere chi gli fornirà l’assistenza premiando in questo modo anche chi offre maggiore qualità (che sarà prescelto più di altri) (Pasquinelli, 2006). Le esperienze più significative e diffuse in Europa vedono spesso insieme assegni di cura e voucher quali opzioni di uno stesso programma assistenziale che possono essere scelte dall’assistito, anche se non mancano esperienze, soprattutto nelle regioni italiane, in cui compaiono singolarmente. Di fronte alla necessità di mantenere l’anziano al proprio domicilio e di sostenere nel contempo le famiglie che hanno visto ridursi le loro capacità di accudire i familiari anziani non autosufficienti, le regioni hanno pensato di sviluppare la modalità del trasferimento di risorse alle famiglie stesse per sostenere i loro sforzi di contrastare l’istituzionalizzazione. Così è nato l’assegno di cura che è un contributo economico fornito agli anziani (o ai loro familiari) per finanziarne l’assistenza. Tale contributo è erogato dai comuni o dalle ASL affinché, all’interno delle famiglie, venga utilizzato per compensare i caregivers familiari o per acquistare assistenza privata (Cfr. Tab. 1). Con l’assegno di servizio o voucher, invece, gli utenti possono acquistare servizi da un fornitore accreditato dando in cambio il buono-assegno di servizio, per il quale il soggetto fornitore potrà poi richiedere il rimborso all’ente pubblico. Uno dei principali vantaggi del voucher è legato al fatto che esso assicura una capacità di scelta all’utente e, allo stesso tempo, lo obbliga ad impiegare le risorse ricevute per l’acquisto effettivo di servizi sociali, evitando un utilizzo improprio di queste risorse o il ricorso al mercato sommerso (Cfr. Tab. 11). L’assegno di servizio o voucher, in genere, richiede un sistema di accreditamento dei fornitori. Con l’accreditamento il soggetto pubblico provvede a regolamentare, controllare e pre-selezionare i possibili fornitori. L’ente pubblico, inoltre, ha il compito di fissare per i singoli interventi alcuni standard di tipo strutturale e qualitativo oltre che relativi al costo della prestazione. Sulla base delle caratteristiche e dei bisogni di un dato territorio, l’ente pubblico (regione o comune) accredita tutte quelle realtà, pubbliche e private, che dimostrano di possedere i requisiti richiesti per l’erogazione del servizio. Il modello dell’accreditamento si distingue da quello del convenzionamento in quanto l’attore pubblico si limita a pre-selezionare i possibili fornitori, lasciando all’utente la possibilità di scegliere a quale fornitore accreditato rivolgersi. In base alla L. 328/2000 spetta alle regioni stabilire le modalità per l’accreditamento e i criteri e le modalità per la concessione dei titoli per l’acquisto di servizi sociali (voucher) sulla base degli indirizzi indicati nel Piano sociale nazionale. Secondo la prima indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei comuni relativa al 2003 (Istat, 2005) i comuni italiani hanno speso per i voucher, gli assegni di cura e i buoni socio sanitari per gli anziani la somma di € 62.003.633 che costituisce il 13,3% della spesa comunale per gli anziani (a questo importo si potrebbe aggiungere la spesa dei voucher socio-sanitari della Lombardia che sono gestiti dalle ASL).
  • 3. 3 Tab. 1 – Caratteristiche essenziali degli assegni di cura e di servizio. Caratteristiche Assegni di cura Assegni di servizio (vouchers) Che cosa sono Un contributo economico Titoli che attribuiscono il diritto a determinati servizi Sono forniti Dall’ente pubblico Dall’ente pubblico Il beneficiario li utilizza Per finanziare l’assistenza Per acquistare le prestazioni assistenziali da uno degli erogatori accreditati dall’ente pubblico. Chi è il beneficiario L’assistito o chi lo assiste informalmente (il caregiver che spesso è un familiare) L’assistito Modalità di utilizzo Libera o da rendicontare Cessione a fornitore accreditato liberamente scelto. L’utilizzo dei due strumenti comporta effetti potenzialmente diversi sulla rete dei servizi per cui la scelta dell’uno o dell’altro deve basarsi, senza ideologismi, su riflessioni di carattere organizzativo e strategico, finalizzando il ricorso al buono servizio o al voucher alla migliore soluzione dei problemi di un territorio (Battistella, 2002). 1. GLI ASSEGNI DI CURA L’assegno di cura è un contributo economico erogato agli anziani non autosufficienti o ai loro familiari per finanziarne l’assistenza. In Europa, gli assegni di cura si sono sviluppati a partire dagli anni novanta soprattutto per i seguenti motivi:  la presenza di una domanda sempre crescente di lavoro di cura a cui i servizi non riuscivano, almeno in parte, a far fronte;  le pressioni esercitate, soprattutto dalle organizzazioni dei disabili, che preferivano un contributo in danaro, che avrebbe consentito maggiore autonomia di scelta;  la fiducia nel mercato del lavoro in grado di fornire servizi migliori e meno costosi;  la volontà politica di sviluppare il lavoro di cura domiciliare in alternativa alla più dispendiosa assistenza istituzionale. (Pijl, 1999). Oggi, in Italia, gli assegni di cura vengono forniti a livello regionale o municipale o di ASL e la loro peculiarità risiede nell’essere erogati in sostituzione di servizi domiciliari o residenziali. La finalità principale è quella di evitare o ritardare l’istituzionalizzazione degli anziani. Gli assegni possono essere utilizzati per acquistare assistenza privata sul mercato (operatori professionali o non professionali a pagamento) oppure per remunerare caregiver familiari che si prendono cura dell’anziano (Gori, 2004). Sono diverse le Regioni che hanno deciso di stanziare somme di denaro per le famiglie che accudiscono a casa l’anziano non autosufficiente. È un intervento che incontra il favore sia delle famiglie sia delle persone anziane. Le condizioni per l’accesso all’assegno di cura variano da Regione a Regione ma sono sostanzialmente riconducibili ad alcuni elementi essenziali: la valutazione di un certo grado di non autosufficienza; l’accertamento di condizioni reddituali del nucleo familiare al di sotto di una determinata soglia (solo in alcuni casi non sono previsti limiti di reddito), la capacità del nucleo familiare di accudire la persona anziana (ASSR, 2005). Le modalità di erogazione dell’assegno di cura sono poi spesso caratterizzate da un percorso di valutazione iniziale, di presa in carico, di stesura del piano assistenziale individualizzato, di monitoraggio e di verifica nel corso del tempo (Gori, 2004).
  • 4. 4 La prima regione o provincia autonoma ad intervenire in questo senso è stata la provincia autonoma di Bolzano che ha avviato l’esperienza già nel 1988 e che oggi assiste in questo modo il 4,3% di famiglie, un numero di gran lunga di più elevato di tutte le altre regioni. Poi, negli anni ’90, si sono aggiunte altre regioni a partire dal Veneto, Emilia Romagna e Toscana. Oggi sono complessivamente 14 le regioni o province autonome che erogano assegni di cura alle famiglie per l’assistenza domiciliare di anziani non autosufficienti. Per completare il quadro nazionale occorre ricordare che una ricerca del 2000 (Gori, Torri, 2001) effettuata su 43 comuni con più di 50.000 abitanti ha evidenziato che il 30% dei comuni (il 42% nel centro nord) erogava assegni di cura. VALLE D’AOSTA La legge regionale n. 22/1993 ha previsto l’erogazione di contributi a favore di soggetti non autosufficienti anziani, disabili, tossicodipendenti, alcoldipendenti e malati di AIDS per interventi consistenti nel ricorso all’assistenza domiciliare privata regolarmente retribuita ad integrazione d’interventi di assistenza domiciliare pubblica. Nel caso degli anziani la non autosufficienza viene certificata dall’UVG. La spesa massima ammissibile per il servizio privato a domicilio reso da personale regolarmente assunto, è così determinata:  € 1.400 mensili per il personale di assistenza non convivente;  € 1.200 mensili per il personale di assistenza convivente;  € 900 mensili per il personale di assistenza notturna;  per il solo personale educativo qualificato, con rapporto di libera professione: € 800 mensili con impegno di lavoro per 40 ore mensili. Il contributo viene graduato in relazione alle condizioni economiche del beneficiario valutate con l’IRSEE che è un indicatore della situazione economica equivalente regionalizzato con modificazioni (rispetto all’ISEE). Il contributo viene erogato dalla regione e dal comune di Aosta per i suoi residenti. Nel 2001, hanno ricevuto il contributo 70 persone (spesa € 307.800), non solo anziani (regione Valle d’Aosta, 2002). La stessa legge prevede anche un contributo per il pagamento di rette in strutture assistenziali private a favore dei soggetti non autosufficienti ricoverati. Inoltre, anche la legge regionale sulla famiglia prevede l’erogazione di un assegno di cura mensile di importo massimo di 281 euro (nel 2001) per un periodo non superiore ad un anno a condizione che un membro della famiglia rinunci temporaneamente od in parte alla propria attività lavorativa per curare il congiunto. Questa esperienza, però, è sostanzialmente irrilevante visto che nel 2001 sono stati erogati solo 2 assegni di cura (regione Valle d’Aosta, 2002). Tab. 2 – L’assegno di cura in Valle d’Aosta. CARATTERISTICHE Beneficiari Anziani ed altri soggetti non autosufficienti Finalità Finanziare l’assistenza domiciliare privata regolarmente retribuita ad integrazione d’interventi di assistenza domiciliare pubblica. Chi eroga l’assegno di cura La regione e il comune di Aosta Condizioni di salute per l’accesso Non autosufficienza certificata dall’UVG. Reddito per l’accesso Graduazione del contributo in base all’IRSEE. Altre condizioni per l’accesso No Entità del contributo Max da 900 euro a 1.400 euro al mese. Numero beneficiari 70 non solo anziani (pari allo 0,3% degli anziani nel 2001) Spesa annua 307.800 euro (2001). Fonte: bibliografia.
  • 5. 5 PIEMONTE La regione ha previsto il finanziamento regionale di progetti per il potenziamento dell’assistenza domiciliare in favore della popolazione anziana anche mediante assegni di cura per l’acquisto dei servizi necessari o per il supporto al familiare che si occupa direttamente dell’anziano. L’assegno è destinato ai nuclei familiari o alla singola persona con basso reddito ed è graduato sulla base della gravità della patologia. Ogni altro aspetto, compresa la decisione se attivare o no questa forma assistenziale, è stato attribuito alla discrezionalità degli enti locali, singoli o associati che individuano gli interventi da attivare, le loro modalità e l’entità del contributo (DGR 6-3918/2001). Numerosi comuni hanno già sperimentato l’assegno di cura che è finalizzato ad incentivare la permanenza nel contesto familiare e domiciliare di persone anziane non autosufficienti. Tab. 3 – L’assegno di cura in Piemonte. CARATTERISTICHE Beneficiari Anziani non autosufficienti o familiari che li assistono Finalità Incentivare la permanenza nel contesto familiare e domiciliare di anziani non autosufficienti finanziando l’acquisto di servizi privati o supportando i caregiver familiari. Chi eroga l’assegno di cura I comuni Condizioni di salute per l’accesso Non autosufficienza Reddito per l’accesso Definito dai singoli comuni Altre condizioni per l’accesso Definite dai singoli comuni Entità del contributo Definita dai singoli comuni Numero beneficiari Dato non disponibile Spesa annua Dato non disponibile Fonte: bibliografia. LOMBARDIA La Regione Lombardia, nel 2002, ha dato l’avvio all’uso dei buoni sociali finalizzati a sostenere economicamente la famiglia che accudisce autonomamente a domicilio un familiare in condizione di fragilità. Il buono sociale si è caratterizzato come un contributo economico erogato dai comuni e assegnato all’individuo o al suo nucleo familiare, in base a determinati requisiti per ritardare il ricovero di anziani e disabili e per l’assistenza di minori. Il buono sociale decade in caso di ricovero in RSA e viene sospeso in caso di ricoveri temporanei. La Regione ha lasciato molta libertà di applicazione ai comuni vincolando però gli stessi all’utilizzo, prima del 70% e poi del 50% (nel triennio 2006-2008), del Fondo sociale erogato dalla regione per i buoni sociali e i voucher sociali. Di fatto, nel 2005, quasi tutti i distretti (92 su 98) avevano introdotto i buoni sociali e l’avevano fatto in modo unitario ed omogeneo per l’intero ambito sociale piuttosto che per singolo comune. In tutti gli ambiti, i buoni sociali sono rivolti agli anziani e molto spesso anche ad altri soggetti fragili, soprattutto i disabili. I requisiti di accesso variano fra un distretto e l’altro ma si basano essenzialmente sui seguenti elementi:  l’età richiesta, che in genere deve essere superiore ai 65 anni o, soprattutto, ai 75 anni;  il reddito ISEE, che è estremamente variabile e non sintetizzabile potendo addirittura variare anche fra i comuni dello stesso ambito;  la condizione di fragilità dell’anziano, dimostrabile per esempio con l’invalidità al 100%, con l’indennità di accompagnamento o con altri elementi.
  • 6. 6 Tab. 4 – L’assegno di cura (buono sociale) in Lombardia. CARATTERISTICHE Beneficiari Famiglie con anziani, bambini o disabili “fragili”. Finalità sostenere economicamente la famiglia che accudisce autonomamente a domicilio una persona in condizioni di fragilità. Chi eroga l’assegno di cura I comuni Condizioni di salute per l’accesso Determinati dai comuni. In genere invalidità al 100% e, in diversi casi, anche l’indennità di accompagnamento). Reddito per l’accesso Definito dai singoli comuni. Spesso ISEE inferiore a € 8.000. Altre condizioni per l’accesso Definite dai singoli comuni. Età superiore a 65 o 75 anni. Entità del contributo Definita dai singoli comuni. 200-428 euro mensili. Numero beneficiari 20.081 di cui 11.928 anziani pari allo 0,65% degli anziani (2005). Spesa annua € 36.134.739 (2005) Fonte: bibliografia. Il 53,6% dei buoni sociali è usato per l’assistenza fornita da familiari mentre il 17,7% è usato per l’assistenza privata fornita dalle assistenti familiari1 (Rusmini, 2006). Nella maggior parte degli ambiti sociali, l’entità mensile del buono ha un valore uguale per tutti i beneficiari. In questo caso il suo importo è ricompreso nel range 200-428 euro. Negli altri casi, in genere, sono previste tre fasce in relazione ai bisogni degli assistiti il cui valore intermedio è di circa 194 euro mensili. La durata dell’intervento è annuale o semestrale. Pertanto, ogni famiglia riceve mediamente 1.800 euro annui ma con differenze molto grandi (759-3930 euro annui) fra un territorio e l’altro. Nel 2005 i fruitori del buono sociale erano 20.081 di cui 11.928 anziani (Rusmini, 2006). PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO La Provincia autonoma di Bolzano è stata la prima ad attivare l’assegno di cura sin dal 1988 con la previsione dell’“Assegno di ospedalizzazione a domicilio”. Hanno diritto all’assegno giornaliero:  il familiare, coniuge o parente o affine entro il quarto grado, che assiste a domicilio una persona dichiarata non autosufficiente;  la persona che convive, non per ragioni di lavoro di cura, con la persona dichiarata non autosufficiente e si assume i relativi obblighi di assistenza;  l’ente gestore della comunità alloggio. Sono considerate persone non autosufficienti:  le persone fino a 14 anni di età assistite a domicilio, il cui stato di gravità e la necessità di particolare assistenza sono attestate dal medico responsabile di un reparto ospedaliero sulla base del quadro clinico e della mancanza di prospettive di miglioramento negli anni futuri;  i pazienti terminali assistiti a domicilio, il cui stato di gravità e la necessità di particolare assistenza sono attestate dal medico responsabile di un reparto ospedaliero;  le persone affette da psicosi o gravi disturbi della personalità alle quali il responsabile del servizio psichiatrico dell’azienda sanitaria rilasci a un parere attestante la possibilità di fruire dell’assistenza domiciliare, da garantirsi durante tutte le 24 ore, predisponendo un progetto terapeutico di assistenza. La non autosufficienza non viene stabilita dall’Unità valutativa ma dal personale infermieristico del Servizio di medicina di base dell’azienda sanitaria in base al punteggio conseguito con la compilazione della “scheda di rilevazione del grado di non autosufficienza”. 1 Un altro 10,6% è usato per l’assistenza informale e il rimanente 18,1% per altri utilizzi.
  • 7. 7 Tab. 5 – L’assegno di cura (assegno di ospedalizzazione a domicilio) nella Provincia autonoma di Bolzano. CARATTERISTICHE Beneficiari Il familiare, parente o affine entro il quarto grado, che assiste a domicilio una persona dichiarata non autosufficiente. Finalità Sostenere economicamente la famiglia che assiste a domicilio una persona non autosufficiente. Chi eroga l’assegno di cura ASL Condizioni di salute per l’accesso Non autosufficienza certificata dalla ASL. Reddito per l’accesso Non sono previsti limiti di reddito. Altre condizioni per l’accesso No. Entità del contributo € 15,88 al giorno o, per i più gravi, € 19,69 al giorno Numero beneficiari 3.650 nel 2004 (non tutti anziani) pari allo 0,46% degli anziani. Spesa annua 17,8 milioni di euro nel 2004. Fonte: bibliografia. Non sono previsti limiti di reddito o incompatibilità con l’assegno di accompagnamento o di invalidità. Per gli anziani non autosufficienti gravissimi la somma erogata dalla ASL, per il 2006, è di € 19,69 al giorno, mentre per quelli “meno gravi” si scende a € 15,88. L’assegno è ridotto della metà (con alcune deroghe) qualora la persona non autosufficiente sia assistita di giorno in una struttura pubblica o privata. L’assegno è erogato a tempo indeterminato se il grado di non autosufficienza è ritenuto stabile nel tempo e la qualità dell’assistenza è adeguata. Il numero degli assistiti è costantemente cresciuto dal 1994 al 2004. Nel 2004, 3.650 persone (non solo anziani) hanno beneficiato dell’ Assegno di ospedalizzazione a domicilio (pari al 4,6% degli anziani) per una spesa complessiva di 17,8 milioni di euro. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO La Provincia autonoma di Trento ha attivato l’assegno di cura nel 1998 al fine di sostenere l’assistenza e la cura al domicilio di persone non autosufficienti. Tali assegni possono essere erogati a soggetti che assicurino, nell’ambito domiciliare, il mantenimento e la cura dell’anziano non autosufficiente, che si assumano la responsabilità dell’assistenza e che rispondano alle seguenti caratteristiche o condizioni: a) parenti e affini conviventi o conviventi da almeno due anni anche se non parenti (esclusi coloro che hanno rapporti di lavoro con l’assistito); b) parenti e affini non conviventi ma residenti entro 10 chilometri. L’assegno di cura viene corrisposto per le persone che hanno già il riconoscimento dell’invalidità con l’assegno di accompagnamento o hanno presentato la domanda per il riconoscimento. L’assegno è incompatibile con altre forme di servizi e interventi di aiuto e sostegno che la Provincia autonoma ha attivato per la tutela delle persone fragili. La valutazione del bisogno spetta, in via ordinaria, ad un’apposita Unità di valutazione multidisciplinare. L’ammissione al contributo avviene previa valutazione della situazione economica con il sistema ICEF (variante dell’ISEE). Sono ammessi solo coloro che hanno un reddito ICEF inferiore a 8.200 euro per una persona. Per più persone si applicano dei parametri di conversione. Il sussidio ha un importo giornaliero massimo di 36,15 euro ed un importo minimo di 5,16 euro al giorno per un bisogno qualificato come “molto elevato” mentre ha un importo massimo di 20,66 euro ed un importo minimo di 5,16 euro al giorno per un bisogno qualificato come “elevato”. Questo ultimo sussidio si eroga anche a famiglie con minori con “difficoltà grave o totale incapacità". Il contributo è graduato (fra il minimo ed il massimo indicati) in relazione alla situazione economica del beneficiario.
  • 8. 8 Tab. 6 – L’assegno di cura nella Provincia autonoma di Trento. CARATTERISTICHE Beneficiari parente o affine che assiste a domicilio una persona dichiarata non autosufficiente. Finalità sostenere l’assistenza e la cura al domicilio di persone non autosufficienti. Chi eroga l’assegno di cura Condizioni di salute per l’accesso Invalidità più la domanda o il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento Reddito per l’accesso ICEF (variante ISEE) inferiore a € 8.200. Altre condizioni per l’accesso Valutazione del bisogno effettuata dalla UVM. Entità del contributo Da € 5,16 a € 36,15 al giorno in base al bisogno e al reddito. Numero beneficiari 369 (non solo anziani) nel 2001 pari allo 0,42% di tutti gli anziani. Spesa annua Fonte: bibliografia. Al 31/12/2001 il numero dei sussidi in pagamento erano 369. Un numero abbastanza limitato determinato da criteri troppo restrittivi di accesso dato che possono essere ammesse solo persone con certificazione di invalidità e indennità di accompagnamento che non beneficiano di altre prestazioni e con un reddito basso. VENETO La regione Veneto ha attivato tre diverse tipologie di assegno di cura: 1. l’assegno di cura per le persone non autosufficienti; 2. il contributo economico per le famiglie che utilizzano le assistenti familiari; 3. l’assegno di cura per le famiglie che assistono malati di Alzheimer. L’assegno di cura è stato attivato per favorire la permanenza a domicilio dei soggetti non autosufficienti. Sono beneficiarie del contributo le persone non autosufficienti che usufruiscono di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato (ad esclusione degli istituti) e che devono possedere redditi sotto la soglia ISEE di 13.733,65 (2005). Secondo la DGR 1234/2005, nel 2003 i beneficiari sono stati 14.417. L’entità del contributo è calcolata in rapporto al punteggio risultante dalla scheda di rilevazione e all’indicatore della situazione economica equivalente rilevata dalla dichiarazione sostitutiva unica, nonché in relazione alle risorse regionali disponibili. La quota massima non può superare l’ammontare dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili totali. Il contributo è cumulabile con quello di chi usufruisce dell’aiuto delle assistenti familiari. Nel 2002 è stato introdotto un contributo economico a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con l’aiuto di assistenti familiari (DGR n. 2907 e 3630/2002). Sono beneficiarie del contributo le persone non autosufficienti che hanno sottoscritto un contratto con una o più assistenti familiari per la propria assistenza in casa o per le quali lo stesso contratto viene stipulato da un familiare. Il contributo è cumulabile con altre provvidenze economiche a favore di persone non autosufficienti assistite a domicilio. I requisiti di accesso al beneficio sono:  la condizione di non autosufficienza della persona assistita a domicilio accertata dalla Unità Valutativa Multidisciplinare (UVMD) del distretto;  la regolare assunzione di una assistente familiare con regolare permesso di soggiorno, se straniera;  la condizione economica della famiglia rilevata in base all’indicatore della situazione economica ISEE che deve essere inferiore per il 2005 a € 17.686,65.
  • 9. 9 L’entità del contributo erogato dal Comune è al massimo di 250 euro mensili per il 2005 ed è commisurata ai livelli contrattuali di impegno delle assistenti familiari (da un minimo di 24 ad un massimo di 60 ore settimanali), all’ISEE, nonché in relazione alle risorse regionali disponibili. Mediamente vengono erogati 2.000 euro annui a famiglia. Nel 2004 le famiglie sostenute sono state 3.407 per una spesa complessiva di 6,5 milioni di euro (Regione Veneto, 2005) Nel 2005 la regione ha deciso di unificare i finanziamenti per le provvidenze economiche a favore di persone non autosufficienti assistite a domicilio (assegno di cura) di cui alla LR 28/1991 e i fondi per il contributo economico a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con l’aiuto di assistenti familiari. I fondi complessivi stanziati per i due interventi sono stati 26,7 milioni di euro. Per il 2006 la somma stanziata è di 26,8 milioni di euro. Nel 2001 la Regione Veneto, inoltre, ha approvato (L.R. 9.2.2001, n. 5) anche l’erogazione di contributi a favore delle famiglie che assistono in casa persone con gravi disturbi comportamentali, affette da malattia di Alzheimer o da altre gravi demenze. Tab. 7 – Gli assegni di cura nel Veneto. CARATTERISTICHE Assegno di cura Contributo per assistenti familiari Assegno di cura per malati di Alzheimer Beneficiari Persone non autosufficienti assistite a domicilio le persone non autosufficienti che hanno sottoscritto un contratto con una o più assistenti familiari per la propria assistenza in casa. famiglie che assistono in casa persone affette da malattia di Alzheimer o da altre gravi demenze. Finalità favorire la permanenza a domicilio dei soggetti non autosufficienti. Sostenere le famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con l’aiuto di assistenti familiari. mantenimento in famiglia della persona affetta da malattia di Alzheimer. Chi eroga l’assegno di cura ASL Comune ASL Condizioni di salute per l’accesso Non autosufficienza condizione di non autosufficienza della persona assistita a domicilio accertata dalla Unità Valutativa Multidisciplinare L’accertamento della condizione di persona affetta da Morbo di Alzheimer effettuata dalla UVMD integrata dall’UVA. Reddito per l’accesso ISEE inferiore a 13.733,65 (2005) ISEE inferiore a € 17.686,65 (2005) reddito ISEE inferiore a € 13.733,65 (2005). Altre condizioni per l’accesso No La regolare assunzione di un assistente familiare l’accertamento della possibilità di garantire i livelli assistenziali accertati da parte della famiglia. Entità del contributo Variabile in relazione al bisogno, all’ISEE e alle risorse disponibili. Max € 443,83. Variabile in relazione alle ore di lavoro della assistente familiare, all’ISEE e alle risorse disponibili. Max € 250. 516,45 euro al mese Numero beneficiari 14.417 (non solo anziani) pari all’1,7%. (2003) 3.407 (2004) non solo anziani pari allo 0,38% degli anziani. 1.613 anziani pari a 0,18% del totale degli anziani (2004). Spesa annua 20 milioni di euro (2004) 6,5 milioni di euro (2004) 12 milioni di euro (2006) Fonte: bibliografia.
  • 10. 10 La Giunta regionale ha riconosciuto un contributo mensile di 516,45 euro, erogato dalle ASL e finalizzato al mantenimento in famiglia della persona stessa. Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze economiche regionali e con i contributi alle famiglie che assistono congiunti non autosufficienti con l’aiuto di assistenti familiari. I principali criteri per l’accesso al beneficio sono:  l’accertamento della condizione di persona affetta dal Morbo di Alzheimer con gravi disturbi comportamentali. L’accertamento viene effettuato dalla UVMD integrata dall’UVA (Unità valutativa Alzheimer) o da altro operatore esperto. La valutazione viene fatta con la scheda NPI (Neuropsychiatric Inventory) e con la scheda SVAMA.  l’accertamento delle condizioni complessive della famiglia in ordine alla possibilità di garantire i livelli assistenziali accertati;  un reddito ISEE inferiore a € 13.733,65 (2005). Secondo un documento della regione, le famiglie sostenute sono state 1.613 nel 2004 (Regione Veneto, 2005) a cui se ne aggiungono altre 247 nel 2005 con l’aumento dei fondi regionali. Per cui nel 2005 gli anziani assistiti dovrebbero essere stati circa 1860. Le domande soddisfatte sono state, secondo la regione, il 75% circa. Per far fronte alle domande insoddisfatte il finanziamento stanziato nel 2006 sale a 12 milioni di euro (11 milioni nel 20059 per assistere 1.965 persone). Nel 2004, la regione Veneto ha determinato in modo unitario i criteri economici di accesso alle tre prestazioni economiche (DGR 1135/2004). La valutazione della situazione economica viene effettuata in tutti i casi con i parametri ISEE applicati con le seguenti modalità: 1. l’ISEE è riferito all’intero nucleo familiare (escluso l’eventuale assistente familiare convivente); 2. L’ISEE è riferito ai redditi dell’anno solare precedente a quello di riferimento del beneficio; 3. i valori soglia dei redditi ISEE sono rideterminati annualmente incrementando i valori annui dell’indice ISTAT della variazione del costo della vita; 4. la mancata presentazione della DSU comporta la non accoglibilità della richiesta di accesso ai benefici. Infine, nel corso del 2001 la Regione ha previsto l’avvio del Servizio di Sollievo con due nuovi strumenti per sostenere per 30-60 giorni le famiglie che si trovano nell’improvvisa difficoltà nel garantire l’assistenza di persone non autosufficienti: il Buono servizio e l’Assegno di sollievo. Entrambi gli strumenti sono volti a sostenere l’assistenza a domicilio da parte della famiglia di persone non autosufficienti anche in situazioni critiche. Le situazioni di emergenza nelle quali si vuole sostenere economicamente la famiglia sono:  morte improvvisa di chi presta assistenza o di altro familiare convivente;  particolari condizioni di salute di chi presta assistenza che ne limitano le capacità di cura;  particolari condizioni di salute di altri membri del nucleo familiare (non solo conviventi) che comportano un aumento dell’impegno assistenziale da parte di chi presta assistenza;  allontanamento improvviso di un componente del nucleo familiare che era impegnato nella cura della persona o che sosteneva economicamente il nucleo medesimo;  casi di dimissione ospedaliera che necessitano di un certo grado di protezione;  necessità di supportare la famiglia nelle attività di cura e di assistenza a causa della particolare complessità della situazione familiare. Il Buono servizio è una somma (contributo in denaro) che viene destinata per il pagamento del costo del ricovero temporaneo presso le strutture residenziali convenzionate (Case di Riposo, RSA) nel caso in cui la famiglia intenda programmare un ricovero temporaneo. Esso può essere motivato, oltre ai casi già citati, anche dalla necessità di un adeguamento strutturale dell’alloggio. Consiste in una compartecipazione alla retta giornaliera di ricovero presso le diverse strutture residenziali per un periodo di 30 giorni prorogabili fino ad altri 30 giorni. Il buono è incompatibile con il contributo Alzheimer, si riduce invece del 50% in presenza di altri contributi economici.
  • 11. 11 L’Assegno di sollievo è invece una somma che viene erogata a quelle famiglie che assistono persone non autosufficienti nella propria casa, in alternativa al ricovero della persona in struttura, pur in presenza di altri servizi. Esso ha un valore proporzionale ai giorni di assistenza assegnati fino ad un massimo di € 516,46 per un periodo di 30 giorni prorogabili fino ad altri 30 giorni su autorizzazione dell’UVMD. Nel caso di pazienti terminali (malato che presenta un residuo di vita non superiore ai 90 giorni) l’intervento non ha limiti di tempo predefiniti. L’Assegno è incompatibile con il contributo per Alzheimer, si riduce invece del 50% in presenza di altri contributi economici. Per l’accesso ai servizi occorre presentare il certificato di invalidità civile o altro certificato medico comprovante la non autosufficienza della persona assistita che viene comunque valutata dalla UVMD. L’ammissione al contributo è soggetta a vincoli economici legati al reddito familiare ISEE che deve essere uguale o inferiore a € 13.503,60. La sperimentazione del primo triennio ha coinvolto 7.647 utenti, di cui il 59% anziani non autosufficienti e il 41% disabili in condizioni di gravità. Nel settore degli anziani, è stato fatto un maggior ricorso all’assegno di sollievo (74% degli utenti) piuttosto che al buono servizio (26% degli utenti), a conferma del fatto che il bisogno espresso dall’anziano e dalla sua famiglia consiste soprattutto nella richiesta di aiuto alla famiglia stessa quale sostegno al suo lavoro di cura. Nel settore della disabilità, invece, gli utenti hanno richiesto sostanzialmente nella stessa misura sia l’assegno di sollievo (49% degli utenti) che il buono servizio (51% degli utenti). (DGR 3892/2005). La spesa stanziata per il 2004 è stata di € 6.000.000 e per il 2005 di € 1.500.000. FRIULI VENEZIA GIULIA La regione Friuli-Venezia Giulia ha attivato due forme di intervento in denaro:  l’assegno di cura e di assistenza;  l’assegno per chi utilizza le assistenti familiari (badanti). L’assegno di cura e assistenza del Friuli-Venezia Giulia (attivato con LR 10/1998) è un contributo economico finalizzato a favorire la permanenza a domicilio di persone non autosufficienti o con ridotta autonomia residua e che sono a grave rischio di ricovero in istituto. I beneficiari dell’assegno di cura e assistenza sono coloro che si fanno carico dell’accudimento dei soggetti e che si assumono la responsabilità di attuare il programma assistenziale personalizzato elaborato dall’UVD, ancorché svolto con l’apporto di terzi. L’individuazione del beneficiario non può prescindere dal coinvolgimento e dal consenso dell’assistito. Possono essere beneficiari sia i familiari sia le persone estranee che, in assenza del nucleo familiare dell’assistito, vengono scelte quali caregiver direttamente dall’assistito o dai suoi parenti. L’assegno di cura e assistenza è concesso in presenza dei seguenti requisiti e condizioni:  condizione economica del nucleo familiare di riferimento non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta regionale;  esistenza di condizioni che garantiscano un adeguato livello quali-quantitativo di assistenza da parte dell’aspirante beneficiario e/o della rete che questi è in grado di attivare;  bisogno assistenziale medio o alto in rapporto al grado di non autosufficienza espresso con specifico punteggio;  specifica indicazione da parte dell’UVD sulla necessità di far ricorso all’assegno di cura e assistenza pena il rischio di istituzionalizzazione;  impegno sottoscritto dal beneficiario di dare applicazione alla parte spettante del programma assistenziale, con esplicitazione delle modalità di attuazione (ASSR, 2003).
  • 12. 12 Tab. 8 – L’assegno di cura (e assistenza) in Friuli-Venezia Giulia. CARATTERISTICHE Assegno di cura e assistenza Assegno per badanti Beneficiari familiari o persone che assistono anziani e adulti non autosufficienti o con ridotta autonomia. persone singole e famiglie che, per l’accudimento di persone non autosufficienti, si avvalgono di personale addetto all’assistenza familiare. Finalità favorire la permanenza a domicilio di persone non autosufficienti o con ridotta autonomia residua e che sono a grave rischio di ricovero in istituto. sostenere coloro che, per l’accudimento di persone non autosufficienti, si avvalgono di personale addetto all’assistenza familiare, regolarmente assunto. Chi eroga l’assegno di cura enti gestori del servizio sociale dei comuni enti gestori del servizio sociale dei comuni Condizioni di salute per l’accesso specifica indicazione da parte dell’UVD sulla necessità di far ricorso all’assegno di cura e assistenza pena il rischio di istituzionalizzazione non autosufficienza valutata dalla unità di valutazione distrettuale Reddito per l’accesso ISEE Inferiore a 21.691,18 secondo quanto indicato nella Tab. 43. Inferiore a € 21.500 (2005). Altre condizioni per l’accesso esistenza di condizioni che garantiscano un adeguato livello di assistenza da parte del beneficiario e/o della rete assistenziale. Regolare contratto di lavoro dipendente dell’assistente familiare. Entità del contributo Da € 8,05 a € 24,16 al giorno secondo quanto indicato nella tab. 53. 130 euro mensili per prestazioni lavorative uguali o superiori a 40 ore settimanali; 100 euro per prestazioni lavorative da 25 a 39 ore settimanali. Numero beneficiari 5.743 anziani pari al 2,3% degli anziani nel 2001. Spesa annua Bilancio regione: 1,2 milioni di euro nel 2005 Fonte: bibliografia. L’UVD ha il compito di elaborare il piano assistenziale personalizzato (che va accettato dal beneficiario) identificando attraverso una scala di valutazione multidimensionale, il programma assistenziale, le risorse necessarie e la quota di programma realizzabile direttamente dai servizi pubblici, quella a carico dei soggetti beneficiari/accudenti e l’apporto delle risorse del volontariato. L’Unità di valutazione distrettuale (UVD) valuta anche l’appropriatezza del beneficio economico a fronte del rischio di istituzionalizzazione, determinando la quota di programma a carico del beneficiario. Al fine di provvedere alla graduazione del contributo, l’UVD valuta il carico assistenziale spettante al beneficiario responsabile del programma, pervenendo, indipendentemente dalla scala di valutazione multidimensionale adottata, ad un giudizio di sintesi espresso con il termine di impegno di “elevata intensità”, “di media intensità” o “di bassa intensità”. Il nucleo familiare da prendere a riferimento per il calcolo dell’ISEE necessario per l’accesso al programma assistenziale è quello del beneficiario del contributo economico. Se l’assistito fa parte dello stesso nucleo familiare il suo reddito non sarà considerato. Se il beneficiario è un estraneo rispetto alla famigli si terrà conto solo del suo reddito. Il contributo giornaliero spettante viene determinato discrezionalmente dai comuni (o meglio dagli ambito territoriali sociali) in base alla tabella 43 avendo cura di stabilire il contributo giornaliero da assegnare entro gli importi minimi e massimi stabilita dalla regione.
  • 13. 13 Tab. 9 – Reddito di accesso e importo dell’assegno di cura in Friuli-Venezia Giulia. profilo della quota di programma a carico del beneficiario Fascia Indicatore della situazione economica equivalente € Contributo giornaliero spettante: € min. e max Elevata intensità Fascia A Da 0 a 9.296,22 Da 19,32 a 24,16 Fascia B Da 9.296,22 a 15.493,70 Da 15,94 a 19,08 Fascia C Da 15.493,70 a 21.691,18 Da 12,08 a 15,70 Media intensità Fascia A Da 0 a 9.296,22 Da 12,08 a 15,70 Fascia B Da 9.296,22 a 15.493,70 Da 9,66 a 11,83 Fascia C Da 15.493,70 a 21.691,18 Da 8,05 a 9,42 Bassa intensità NON VI E’ TITOLO Fonte: bibliografia. Nel 2004 la regione Friuli-Venezia Giulia (LR 24/2004) ha previsto l’erogazione di contributi economici mensili per ridurre gli oneri sostenuti dalle famiglie per i contratti di lavoro delle badanti. La legge regionale prevede il sostegno della regione alle persone singole e alle famiglie che, per l’accudimento di persone non autosufficienti, si avvalgono di personale addetto all’assistenza familiare, regolarmente assunto con contratto di lavoro dipendente. Il sostegno si realizza tramite la concessione, da parte degli enti gestori del servizio sociale dei comuni, di appositi contributi economici a favore di coloro che intervengono nel rapporto con il suddetto personale in qualità di datori di lavoro. I requisiti di accesso sono:  la non autosufficienza della persona assistita;  un regolare contratto di lavoro dipendente della assistente familiare che lo accudisce;  un reddito ISEE inferiore a 21.500 euro (DGR 2149 del 5/9/2005). La valutazione della non autosufficienza viene effettuata dalla unità di valutazione distrettuale con il metodo di valutazione multidimensionale. Il contributo economico, cumulabile con altri interventi, spetta in presenza di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali. La misura del contributo mensile è pari a:  130 euro per prestazioni lavorative uguali o superiori a 40 ore settimanali;  100 euro per prestazioni lavorative da 25 a 39 ore settimanali. EMILIA ROMAGNA La Regione ha introdotto, già dal 1994 (LR 5/1994), una contribuzione economica a favore delle famiglie disponibili a mantenere le persone non autosufficienti nel proprio domicilio. L’intervento di contribuzione è erogato, riconoscendo il lavoro di cura della famiglia nei confronti del non autosufficiente, per attività socio-assistenziali a rilievo sanitario garantite dalla stessa famiglia. Dal 2003 (LR 2/2003), l’assegno che era destinato solo agli anziani non autosufficienti è stato esteso anche a disabili ed altre persone in condizione di non autosufficienza affette da gravi patologie in fase terminale o irreversibile. Sono destinatarie dell’intervento di contribuzione le famiglie con anziani o disabili certificati non autosufficienti e mantenuti al domicilio anche avvalendosi di persone non appartenenti al nucleo familiare, sia in grado di rispettare il programma di assistenza personalizzato elaborato dall’Unità di valutazione geriatrica. Anche l’anziano stesso può essere il destinatario se in grado di determinare e organizzare la propria assistenza. L’assegno di cura può essere richiesto, oltre che dai familiari, anche da persone che hanno con l’anziano un rapporto di buon vicinato o di amicizia consolidata. L’assegno di cura può essere richiesto ai Servizi Assistenza Anziani (SAA) che attiveranno l’Unità di valutazione geriatrica (UVGT) per la valutazione multidimensionale dei bisogni degli anziani. L’UVGT elabora in accordo con il MMG il Programma assistenziale personalizzato.
  • 14. 14 La famiglia sottoscrive un contratto che definisce gli impegni assistenziali assunti che di norma dura 6 mesi (rinnovabili), come il contributo. I rinnovi di situazioni stabili sono annuali. Nel caso in cui l’assistenza venga fornita con il contributo di assistenti familiari la famiglia si impegna a sottoscrivere il contratto di lavoro. Dall’1/1/2005, per usufruire, dell’assegno di cura l’ISEE dell’anziano beneficiario delle cure non dovrà essere superiore a 20.000 euro annui. Si considera la situazione economica e patrimoniale del solo anziano. L’entità dell’assegno varia in relazione alla gravità della condizione di non autosufficienza dell’anziano, alle sue necessità assistenziali e alle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario che la famiglia si impegna a garantire. Il contributo giornaliero, diviso in tre fasce, è il seguente:  livello A – elevato: € 17,81 per anziani che necessitano di una presenza continua nell’arco della giornata e di elevata assistenza diretta;  livello B – alto: € 11,88 per anziani che necessitano di una presenza continua nell’arco della giornata e di assistenza diretta di livello alto;  livello C – media: € 8,31 laddove sono richiesti impegni di cura del familiare con una prevalenza di attività assistenziali di livello medio. Una tabella stabilisce le condizioni che ricorrono nei vari livelli di assistenza e cosa comportano. Se l’anziano ha già l’indennità di accompagnamento, l’assegno viene ridotto rispettivamente per i vari livelli a euro 7,75, 5,17 e 3,62. Per seguire con continuità i beneficiari la USL nomina un “Responsabile del caso”, per lo più un assistente sociale che cura l’attuazione del programma di intervento personalizzato. Il ruolo del “responsabile del caso”, assume una valenza particolarmente significativa e trasversale, in quanto egli è chiamato ad accompagnare l’anziano e la famiglia lungo l’intero percorso assistenziale, attivando ruoli, gli organismi e i servizi necessari alla valutazione e alla gestione della domanda. (Torri, 2001). Al responsabile del caso spetta il ruolo di:  avallare in sede finale il progetto di assistenza controfirmato da tutti i membri dell’UVGT;  di monitorare nel tempo, ma almeno semestralmente, le condizioni e l’assistenza all’anziano;  verificare che sia rispettato il PAI;  fornire, attraverso la relazione con l’anziano e i suoi familiari, i supporti adeguati all’assistenza e l’accesso alla rete dei servizi sociosanitari integrati attivi nel territorio. Tab. 10 – L’assegno di cura in Emilia Romagna. CARATTERISTICHE Beneficiari le famiglie con anziani o disabili certificati non autosufficienti e mantenuti al domicilio, la cui famiglia, sia in grado di rispettare il programma di assistenza personalizzato. Anche l’anziano se capace. Finalità Sostenere il lavoro di cura della famiglia nei confronti dell’anziano o disabile non autosufficiente. Chi eroga l’assegno di cura ASL Condizioni di salute per l’accesso Condizione di non autosufficienza valutata dall’UVGT. Reddito per l’accesso Reddito ISEE del solo anziano assistito inferiore a € 20.000 (2005) Altre condizioni per l’accesso La famiglia sottoscrive un contratto che definisce gli impegni assistenziali assunti. Entità del contributo Da € 8,31 a 17,81 euro giornalieri in base alle necessità assistenziali. Numero beneficiari 17.119 pari all’1,8% degli anziani (2004). Spesa annua 26 milioni di euro (2004). Fonte: bibliografia.
  • 15. 15 Al 31/12/2004 erano attivi 11.760 contratti di assegno di cura, in costante crescita rispetto agli anni precedenti. Coloro che nel 2004 hanno ricevuto per un periodo più o meno lungo l’assegno di cura sono stati 17.119. La durata media per utente è di 227 giornate di assistenza per beneficiario. L’87% dei contratti ha una durata superiore ai sei mesi. Il 30% ha avuto una durata superiore ai 18 mesi. La maggior parte dei contratti (59,6%) è di livello di media intensità mentre il livello moderato (20,9%) e il livello elevato (19,5%) si attestano attorno al 20%. Il 67% dei beneficiari ha più di 80 anni. Il 64,2% dei familiari che garantiscono la cura convive con l’anziano. Il 66% dei beneficiari ha anche l’indennità di accompagnamento per cui l’assegno di cura è ridotto del 50%. In alternativa all’assegno di cura, l’UVGT ha proposto in 881 casi degli interventi alternativi in servizi (centro diurno, ADI, ricovero sollievo, ecc.) che sono stati attivati in 619 casi. Il 32,7% dei casi con assegno di cura prevede anche altre interventi di servizi (telesoccorso, ADI, centro diurno, ricoveri sollievo) stabiliti dall’UVG. In media passano 33 giorni fra la segnalazione e la valutazione dell’anziano da parte dell’UVG, poi passano mediamente altri 40 giorni per la decorrenza del contratto. I fondi per l’assegno di cura sono costantemente aumentati dal 1999 al 2004. In questo ultimo anno erano di 20,8 milioni di euro del fondo sanitario regionale a cui si aggiungevano 5,6 milioni di euro del fondo sociale (regione+comuni) per un totale di 26 milioni di euro (Regione Emilia Romagna, 2005). TOSCANA La regione Toscana ha previsto, sin dal 1996 (L.R. n.108/1995), l’erogazione alle famiglie di un “assegno per l’assistenza” se le stesse assistono l’anziano non autosufficiente a domicilio. Tali assegni possono essere erogati a soggetti che assicurino, nell’ambito domiciliare, il mantenimento e la cura dell’anziano non autosufficiente, che sottoscrivano il piano terapeutico assistenziale e che rispondano alle seguenti caratteristiche o condizioni:  parenti e affini anche diversi dalle persone obbligate ai sensi dell’art. 433 del C.C.;  persone conviventi all’interno del nucleo anagrafico;  persone disponibili ad assicurare l’assistenza all’anziano non autosufficiente in modo da consentire la sua permanenza al proprio domicilio. I Comuni disciplinano le prestazioni, le modalità e le procedure di ammissione agli interventi. La scelta della modalità di assistenza avviene sulla base di un progetto individuale di assistenza, con caratteristiche di flessibilità e temporaneità, che viene adottato in base alla valutazione del bisogno da parte dell’Unità di valutazione geriatrica e alla condivisione da parte dell’utente o di chi lo rappresenta. Per il riconoscimento della non autosufficienza valgono le norme stabilite con D.C.R. 214 del 2/7/1991. Nel 2004 gli anziani assistiti erano 2.784 pari allo 0,3% di tutti gli anziani. Tab. 11 – L’assegno di cura (Assegno per l’assistenza) in Toscana. CARATTERISTICHE Beneficiari Soggetti che assicurino, nell’ambito domiciliare, il mantenimento e la cura dell’anziano non autosufficiente. Finalità Assicurare l’assistenza all’anziano non autosufficiente in modo da consentire la sua permanenza al proprio domicilio. Chi eroga l’assegno di cura Comuni Condizioni di salute per l’accesso valutazione del bisogno di assistenza e della non autosufficienza da parte dell’Unità di valutazione geriatrica Reddito per l’accesso Stabilito dal comune Altre condizioni per l’accesso Il caregiver deve sottoscrivere il piano terapeutico assistenziale Entità del contributo Stabilito dal comune Numero beneficiari Nel 2004 gli anziani assistiti erano 2.784 pari allo 0,3% di tutti gli anziani
  • 16. 16 Spesa annua Fonte: bibliografia. UMBRIA La regione Umbria ha introdotto l’assegno di cura al fine di valorizzare l’impegno di cura delle famiglie finalizzato a ridurre l’istituzionalizzazione nell’ambito dei piani personalizzati di assistenza degli anziani. L’assegno di cura è ricompreso nelle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria ed è a totale carico del servizio sanitario regionale per cui viene erogato dalla ASL. L’assegno di cura è assegnato in base a quatto requisiti:  età superiore a 75 anni, prevedendo una deroga per gli anziani dai 65 anni già istituzionalizzati che rientrano al domicilio;  gravità della non autosufficienza, attestato dal riconoscimento dell’invalidità civile 100% con diritto all’indennità di accompagnamento.  Presenza di un familiare (anche non convivente) garante dell’impegno di cura;  Condizione economica. Viene utilizzato un doppio filtro. Il primo filtro costituisce requisito di accesso e considera l’ISEE soltanto dell’anziano per il quale si presenta la domanda, sia che viva da solo o con il coniuge, sia che viva nello stesso nucleo del familiare che si prende cura, con stato di famiglia unico o separato. Il valore ISEE posto come requisito di accesso è fissato ad euro non superiore a 9.300. Il secondo filtro viene utilizzato per la formazione delle graduatorie prendendo in considerazione l’ISEE del nucleo familiare che si prende cura dell’anziano. Nelle graduatorie la priorità si da agli anziani istituzionalizzati che rientrano al domicilio. Gli altri criteri di priorità sono: il livello di gravità di non autosufficienza valutata dall’UVG, la presenza di altri non autosufficienti in casa, le condizioni economiche, la presenza di domanda per il ricovero in struttura sociosanitaria. L’assegno di cura consiste in un contributo economico, pari a 418 euro mensili (13,94 pro die), assegnato ai familiari parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado che si assumono l’impegno di cura dell’anziano. Il numero massimo di assegni di cura erogabili è di 800 annui pari allo 0,42% degli anziani. La spesa annua è di 4,016 milioni di euro. Tab. 12 – L’assegno di cura in Umbria. CARATTERISTICHE Beneficiari familiari parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado che si assumono l’impegno di cura dell’anziano. Finalità Valorizzare l’impegno di cura delle famiglie finalizzato a ridurre l’istituzionalizzazione Chi eroga l’assegno di cura ASL Condizioni di salute per l’accesso gravità della non autosufficienza, attestato dal riconoscimento dell’invalidità civile 100% con diritto all’indennità di accompagnamento. Reddito per l’accesso 1) Reddito ISEE non superiore a 9.300 euro del solo anziano che presenta la domanda per l’accesso. 2) Reddito ISEE del nucleo familiare che si prende cura dell’anziano per la formazione delle graduatorie. Altre condizioni per l’accesso Età superiore a 75 anni; Presenza di un familiare (anche non convivente) garante dell’impegno di cura. Entità del contributo 418 euro mensili (13,94 pro die) Numero beneficiari Max 800 pari allo 0,42% degli anziani. Spesa annua 4,016 milioni di euro. (2005)
  • 17. 17 Fonte: bibliografia. ABRUZZO La regione Abruzzo, nel 2004, ha attivato l’erogazione di un sostegno economico per favorire e sostenere la domiciliarità dell’assistenza alla persona non autosufficiente con il concorso dei familiari e delle assistenti familiari. I destinatari degli interventi sono le famiglie che assistono uno o più componenti presenti nel proprio nucleo e che versano in condizioni di non autosufficienza. Le persone non autosufficienti sono:  la persona disabile in situazione di gravità (L. 104/93);  la persona riconosciuta invalida al 100% con assegno di accompagnamento;  tutte le persone, comprese quelle riconosciute invalide al 100% senza accompagnamento, che saranno definite non autosufficienti e assistibili sulla base della valutazione della UVM. E’ previsto un contributo economico di € 150 mensili alle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con l’aiuto di un proprio componente o con l’assunzione di una badante o ricorrendo al lavoro occasionale. Il contributo è erogato dagli Ambiti territoriali sociali dei comuni. Per il 2004 la regione ha stanziato 1.040.000 euro, sufficienti per 578 famiglie. Nel 2006, la regione Abruzzo ha previsto anche l’attivazione di un assegno di cura per i soli anziani. L’erogazione dell’assegno di cura è subordinato alla disponibilità della famiglia ad assicurare la permanenza dell’anziano nel proprio contesto abitativo e ad evitare il ricorso al ricovero ospedaliero o in istituto. Tale disponibilità si realizza attraverso l’assistenza diretta verso l’anziano non autosufficiente da parte della famiglia o mediante ricorso alla prestazione lavorativa di assistenti familiari. La disponibilità all’assistenza diretta e, qualora ricorra il caso, l’individuazione dell’assistente familiare, devono essere formalizzate attraverso apposito accordo sottoscritto con il Servizio sociale competente ed inserito nel progetto assistenziale personalizzato. L’Ente di Ambito Sociale è tenuto a verificare il rispetto dell’accordo sottoscritto e, in caso di ricorso ad assistenti familiari esterni, ad acquisire copia dei versamenti contributivi trimestrali effettuati. Al fine della concessione dell’assegno di cura il nucleo familiare di riferimento è costituito dal solo anziano beneficiario delle cure; si considera, pertanto, la situazione economica e patrimoniale del solo anziano estratta da quella del nucleo familiare di riferimento. Per la definizione della priorità di accesso all’assegno di cura, viene valutato il possesso del reddito più basso ai sensi della normativa vigente sull’ISEE. L’importo massimo mensile dell’assegno di cura è stabilito in 300,00 Euro. Tale importo è decurtato del 50 % in presenza di assegno di accompagnamento. Per il progetto la regione Abruzzo ha stanziato delle risorse straordinarie pari a 2,5 milioni di euro che devono servire a finanziare tutto il Piano locale per la non autosufficienza. Questo significa che dovrà finanziare oltre agli assegni di cura anche l’ADI, l’assistenza domiciliare socio assistenziale, il telesoccorso-teleassistenza e i centri diurni. Le modalità di organizzazione ed approvazioni dei Piani locali per la non autosufficienza sono tali per cui i nuovi servizi potranno svilupparsi solo nel 2007.
  • 18. 18 Tab. 13 – L’assegno di cura in Abruzzo. CARATTERISTICHE Assegno per assistenza (anche) con badanti Assegno di cura Beneficiari Le famiglie che assistono uno o più componenti non autosufficienti presenti nel proprio nucleo. Famiglie che assistono a casa anziani non autosufficienti. Finalità Sostenere la domiciliarità dell’assistenza alla persona non autosufficiente con il concorso dei familiari e assistenti familiari. Assicurare la permanenza dell’anziano nel proprio contesto abitativo. Chi eroga l’assegno di cura Ambiti territoriali sociali dei comuni. Ambiti territoriali sociali dei comuni. Condizioni di salute per l’accesso Non autosufficienza o disabilità grave. Non autosufficienza. Reddito per l’accesso No. No. Altre condizioni per l’accesso La disponibilità di una persona per l’assistenza. Garanzia dell’assistenza diretta verso l’anziano da parte della famiglia o mediante ricorso ad assistenti familiari. Entità del contributo € 150 mensili. Max 300 euro mensili, decurtati del 50% in presenza di indennità di accompagnamento. Numero beneficiari Max 578 persone (non solo anziani) pari allo 0,2% degli anziani. Spesa annua 1.040.000 euro (2004). 2,5 milioni di euro per il complesso degli interventi contenuti nei piani locali per la non autosufficienza. Fonte: bibliografia. PUGLIA La regione Puglia ha istituito l’assegno di cura, nel 2006, per sostenere i possibili disagi economici cui va incontro un nucleo familiare che si faccia carico della cura e della assistenza di una persona in condizioni di fragilità, derivante da non autosufficienza (anziani e disabili psichici, fisici e sensoriali). L’azione fa parte di un più ampio progetto di contrasto alle povertà per cui l’obiettivo specifico dell’assegno di cura è quello di rimuovere o ridurre l’incidenza che i vincoli economici possono esercitare sulla scelta e sulla capacità di un nucleo familiare prendersi carico del lavoro di cura di un familiare non autosufficiente, favorendo così il ricorso ai servizi domiciliari e comunitari per prolungare la permanenza del soggetto non autosufficiente nel proprio contesto di vita familiare e sociale e riducendo il ricorso alle prestazioni residenziali e semiresidenziali. L’assegno può essere percepito anche da persone parzialmente non autosufficienti che vivano da sole nella propria abitazione, che vivano in condizione di indigenza economica, e che con l’assegno di cura possano integrare l’assistenza domiciliare già assicurata dal comune o acquisire altri servizi domiciliari privati. Le risorse regionali sono assegnate agli ambiti sociali territoriali affinché le procedure vengano gestite in modo associato. Il comune capofila provvede alla pubblicazione dell’avviso per la raccolta delle istanze da parte delle famiglie residenti nel territorio dell’ambito e, con il supporto dell’Ufficio di Piano, predispone una graduatoria unica di ambito dei beneficiari. L’avviso conterrà i criteri di valutazione delle situazioni familiari (che definiranno poi i punteggi per la graduatoria) che dovranno comunque considerare la dimensione e composizione familiare, la gravità della non autosufficienza, la condizione economica familiare ed altri eventuali elementi. Ai comuni
  • 19. 19 dell’ambito potranno essere demandate le attività connesse alla definizione dei progetti personalizzati ed alla erogazione degli assegni di cura ai destinatari finali. I requisiti di accesso per l’assegno di cura sono i seguenti:  Presenza da almeno un anno all’interno del nucleo familiare di una persona non autosufficiente;  Nucleo familiare con un reddito ISEE 2005 non superiore a € 40.000;  Redditi 2005 della persona non autosufficiente non superiori a € 25.000;  Attestazione da parte del nucleo familiare delle componenti del lavoro di cura che ricadono sullo stesso individuo o sul nucleo familiare (Cfr. Tab. 14). Tab. 14 – L’assegno di cura in Puglia. CARATTERISTICHE Beneficiari Nuclei familiari che si facciano carico della cura e della assistenza di persone non autosufficienti (anziani e disabili psichici, fisici e sensoriali). Persone parzialmente non autosufficienti che vivano da sole e in condizione di indigenza economica. Finalità Rimuovere l’incidenza che i vincoli economici possono esercitare sulla scelta di un nucleo familiare di prendersi carico del lavoro di cura di un familiare non autosufficiente. Chi eroga l’assegno di cura Ambiti territoriali (comune capofila) Condizioni di salute per l’accesso Presenza di persona non autosufficiente attestata da idonea documentazione medica e amministrativa. Reddito per l’accesso Nucleo familiare con un reddito ISEE 2005 non superiore a € 40.000; Redditi 2005 della persona non autosufficiente non superiori a € 25.000. Altre condizioni per l’accesso Attestazione da parte del nucleo familiare delle componenti del lavoro di cura che ricadono sullo stesso individuo o sul nucleo familiare. Entità del contributo Max 500 euro mensili per un massimo di 12 mesi in relazione alla gravità della non autosufficienza e del reddito familiare. Numero beneficiari Spesa annua € 10.000.000 (annualità 2007) Fonte: bibliografia. L’assegno di cura non può superare l’importo di 500 euro per un massimo di 12 mesi. L’importo dell’assegno di cura è dunque variabile e deve essere proporzionato soprattutto alla gravità della non autosufficienza e alla situazione reddituale del nucleo familiare. L’erogazione dell’assegno da parte dei comuni interessati resta subordinata alla predisposizione degli stessi di un progetto personalizzato condiviso con il nucleo familiare della persona non autosufficiente in cui risultino specificati gli usi delle risorse attribuite per assicurare le cure più adeguate ed esplicitando le modalità di integrazione con la rete dei servizi sociali e socio-sanitari. La dotazione finanziaria complessiva per la prima annualità è di 10.000.000 di euro. CALABRIA La Regione Calabria ha previsto nel 2002 l’erogazione di contributi in favore delle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. I contributi sono destinati, in via prioritaria, a famiglie che versano in condizioni disagiate per motivi, primariamente, di carattere economico, e secondariamente, di carattere sociale e psicologico. I contributi, non determinati dalla delibera regionale, sono erogati dai comuni sulla base di un finanziamento regionale che nel 2002 era di 72.413 euro. I contributi sono erogati sulla base di una
  • 20. 20 graduatoria regionale che raccoglie tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili utilizzando il criterio del reddito più basso. L’intervento della regione Calabria appare irrilevante e non risulta essere stato rifinanziato negli anni successivi. Tab. 15 – L’assegno di cura in Calabria. CARATTERISTICHE Beneficiari Famiglie che versano in condizioni disagiate per motivi di carattere economico, sociale e psicologico, nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili e bisognose di assistenza continuativa. Finalità Sostenere le famiglie che assistono una o più persone anziane del nucleo familiare costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa. Chi eroga l’assegno di cura Comuni Condizioni di salute per l’accesso Anziano totalmente immobile, costretto a letto e bisognoso di assistenza continuativa a cui la famiglia stessa provvede. Reddito per l’accesso Nessun limite Altre condizioni per l’accesso Età superiore a 65 anni con assegno di accompagnamento. Entità del contributo Non determinato Numero beneficiari Spesa annua € 72.413 Fonte: bibliografia. SICILIA L'art. 10 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 della regione Sicilia prevede, in alternativa alle prestazioni di natura residenziale eventualmente dovute, l'erogazione di buoni socio-sanitari alle famiglie che assistono nel proprio contesto anziani non autosufficienti di oltre 69 anni o soggetti con grave disabilità (legge n. 104/92). Sono destinatari del buono socio-sanitario le famiglie residenti nel territorio regionale che mantengono od accolgono anziani di età superiore a 69 anni in condizioni di non autosufficienza debitamente certificata o disabili gravi, purché conviventi e legati da vincoli di parentela, ai quali garantiscono direttamente, o con impiego di altre persone non appartenenti al nucleo familiare, prestazioni di assistenza e di aiuto personale anche di rilievo sanitario nell'ambito di un predefinito piano personalizzato di assistenza, elaborato dall'U.V.M., U.V.G. o U.V.D. . Il buono socio-sanitario, da erogare a favore delle famiglie in relazione alla gravità della condizione di non autosufficienza dell'anziano o del disabile, si distingue in: a) buono sociale: che è una provvidenza economica a supporto del reddito familiare, finalizzata a sostenere la famiglia nel "prendersi cura" dei propri familiari; b) buono di servizio (voucher): che è un titolo per l'acquisto di specifiche prestazioni domiciliari erogate da caregiver professionale presso organismi ed enti no profit, accreditati, liberamente scelti dalle famiglie. Le famiglie, in relazione alle necessità assistenziali, possono scegliere fra l’una e l’altra forma assistenziale. La condizione di non autosufficienza degli anziani deve essere valutata e certificata dall'U.V.M. o dall’U.V.G. per patologie cronico-degenerative, per decadimento psico-fisico e/o disabilità, demenza o avanzata senilità, utilizzando la scheda multidimensionale dell'anziano. Per i soggetti con grave disabilità occorre fare riferimento alla certificazione ex art. 3, 3° comma, della legge104/1992 valutata e certificata dall'U.V.M. o dall’U.V.D.
  • 21. 21 Tab. 16 – L’assegno di cura (buono sociale) in Sicilia. CARATTERISTICHE Beneficiari Le famiglie che mantengono od accolgono anziani non autosufficienti di età non inferiore a 69 anni o disabili gravi, purché conviventi e legati da vincoli di parentela, ai quali garantiscono direttamente, o con impiego di altre persone non appartenenti al nucleo familiare, prestazioni di assistenza e di aiuto personale anche di rilievo sanitario. Finalità sostenere la domiciliarità, incentivare l'impegno ed il lavoro di assistenza e cura della famiglia nei confronti dei soggetti conviventi, bisognevoli di continua assistenza. Chi eroga l’assegno di cura ASL (distretti socio-sanitari) Condizioni di salute per l’accesso La condizione di non autosufficienza degli anziani deve essere valutata e certificata dall'U.V.M., U.V.G., per i disabili occorre la certificazione di grave disabilità di cui alla L.104/1993. Reddito per l’accesso Reddito ISEE inferiore a 7.000 euro. (familiare). Altre condizioni per l’accesso No Entità del contributo Pari all’indennità di accompagnamento. € 443,83 nel 2005. Numero beneficiari 5.620 persone (non solo anziani) pari allo 0,6% del totale degli anziani. Spesa annua 15 milioni euro (2005) Fonte: bibliografia. Devono inoltre sussistere le condizioni socio-ambientali di assistibilità al domicilio, vale a dire un supporto familiare e/o della rete informale ed un alloggio idoneo o reso tale con semplici accorgimenti. Il programma assistenziale personalizzato viene definito dall'U.V.M., U.V.G. o U.V.D. di concerto con gli uffici del servizio sociale appartenenti ai distretti socio-sanitari. I distretti socio-sanitari attivano il buono socio-sanitario. Il competente servizio sociale del distretto affiancherà le famiglie per assicurare i necessari compiti di cura e di assistenza a cui è finalizzata la concessione dell'intervento economico sia nella forma del buono sociale, ovvero del titolo per l'acquisto delle prestazioni presso enti ed organismi abilitati ed accreditati. Il distretto socio- sanitario provvederà ad individuare per ciascuna famiglia destinataria dell'intervento un referente nella gestione del programma assistenziale con compiti di affiancamento e di assistenza per l'espletamento del medesimo programma. Il programma personalizzato di erogazione di norma ha durata annuale e può essere prorogato. Le prestazioni da garantire all'interno del nucleo familiare, con l'utilizzo del buono socio-sanitario sono:  igiene personale quotidiana e periodicamente pulizia completa della persona;  governo ed igiene dell'alloggio occupato dal soggetto non autosufficiente;  aiuto alla persona nell'alzata/messa a letto, nella preparazione ed assunzione dei pasti, nella deambulazione, mobilità e nella gestione delle attività quotidiane all'interno ed all'esterno dell'abitazione;  disbrigo pratiche ed accompagnamento per visite mediche, specialistiche ed attività riabilitativa ove non assicurata all'interno dell'abitazione;  prevenzione delle piaghe da decubito, anche avvalendosi degli ausili ritenuti necessari;  assistenza infermieristica domiciliare;  assistenza riabilitativa;  assistenza specialistica;  ogni attività di stimolo al mantenimento delle residue capacità psico-fisiche. L'importo del buono sociale sarà pari a quello dell'indennità di accompagnamento fissato per l'anno di competenza.
  • 22. 22 Per l'accesso al buono sociale occorre avere un reddito ISEE inferiore a € 7.000,00. Alla determinazione di detto indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare. Qualora l'anziano od il disabile occupi un alloggio autonomo il nucleo familiare di riferimento ai fini della determinazione della condizione economica è costituito dal nucleo familiare (compreso il soggetto da assistere) che garantisce le prestazioni socio-assistenziali e che assume la responsabilità e l'impegno all'attività di cura e di aiuto. Il buono sociale verrà concesso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con priorità per i nuclei familiari con ISEE più basso. La quasi totalità dei beneficiari ha richiesto l’erogazione del buono sociale piuttosto che l’assegno di servizi. La Regione Sicilia ha stanziato, per il 2005, 15 milioni di euro per il buono socio sanitario che hanno coperto (nel 2006) le richieste di 5.620 famiglie con anziani non autosufficienti o disabili gravi. Se fossero stati tutti anziani sarebbero stati lo 0,6% del totale della popolazione anziana. Molte domande sono rimaste insoddisfatte. 1.1. L’ASSEGNO DI CURA: SINTESI Nel complesso sono 14 le regioni e le province autonome che hanno attivato l’assegno di cura per l’assistenza degli anziani o di altre persone non autosufficienti. Le Regioni Liguria, Marche, Molise, Lazio, Campania, Sardegna e Basilicata, invece, non lo hanno fatto scegliendo altre forme di intervento. Nelle finalità dell’intervento non ci sono grandi differenze di principio fra le varie regioni; sostanzialmente tutte le regioni – anche se con sottolineature differenti – attivano l’intervento per mantenere l’anziano non autosufficiente nel proprio domicilio sostenendo l’attività assistenziale delle famiglie sia quella informale sia quella erogata con l’aiuto degli assistenti familiari. In questo senso risulta del tutto consequenziale che la grande maggioranza delle regioni identifichi proprio le famiglie dei non autosufficienti come le beneficiarie dell’assegno di cura con esclusione di tre regioni del nord (Veneto, Piemonte e Valle d’Aosta) che invece intervengono direttamente sull’assistito. L’assegno di cura introdotto dalle regioni italiane interviene sempre sugli anziani non autosufficienti e, nella maggioranza dei casi, anche sui non autosufficienti delle altre età (Cfr. Tab. 51). L’assegno di cura non sempre è erogato dallo stesso soggetto in conseguenza anche del settore regionale che rende disponibile la parte maggiore dei finanziamenti. Così, nei due terzi dei casi sono i comuni o i loro enti gestori ad erogare il contributo mentre nelle regioni rimanenti sono le ASL. In questo ultimo caso però, le ASL delle regioni Bolzano, Emilia Romagna, Sicilia, Umbria e Veneto erogano il 70% circa di tutti gli assegni di cura italiani il che ci conferma che la partecipazione della sanità nella organizzazione e nella erogazione di questa prestazione è in grado di liberare risorse aggiuntive che permettono di raggiungere un numero più elevato di beneficiari rispetto ad altri soggetti finanziatori (Cfr. Tab. 17). Quasi tutte le regioni prevedono almeno due criteri di accesso alla prestazione: il reddito familiare che deve essere sotto una certa soglia e le condizioni di rilevante non autosufficienza del soggetto da assistere. Nelle regioni Abruzzo e Calabria e nella provincia autonoma di Bolzano, invece, basta la sola non autosufficienza. La metà delle regioni ha poi previsto un terzo elemento necessario per ottenere l’assegno di cura. Si tratta soprattutto dell’accertamento – anche attraverso la sottoscrizione di un contratto assistenziale o di un piano terapeutico assistenziale – della disponibilità della famiglia a garantire l’assistenza necessaria al familiare non autosufficiente (Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-V.G., Puglia, Toscana, Umbria, Veneto) oppure, laddove si utilizza una assistente familiare retribuita, viene richiesto un regolare contratto di lavoro (Veneto, Friuli-V.G.).
  • 23. 23 Tab. 17 – Caratteristiche dell’assegno di cura nelle regioni italiane. Anziani Tutte le età Rivolto ai non autosufficienti Abruzzo (a.c.), Calabria, Piemonte, Toscana, Umbria. Abruzzo (b.), Bolzano, Emilia Romagna, Friuli-V.G., Lombardia, Puglia, Sicilia, Trento, Valle d’Aosta, Veneto. Chi eroga l’assegno Comuni o loro enti di gestione ASL Abruzzo (ambiti), Calabria, Friuli-V.G., (enti gestori dei comuni), Lombardia, Piemonte, Puglia (ambiti), Toscana, Valle d’Aosta (anche la regione), Veneto (b.). Bolzano, Emilia Romagna, Sicilia, Umbria, Veneto (a.c.; alz.) Requisiti per l’accesso 3 condizioni: non autosufficienza, reddito e altre condizioni. 2 condizioni: non autosufficienza e reddito. 1 condizione: non autosufficienza Emilia Romagna, Friuli-V.G., Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto (b., alz.). Sicilia, Trento, Valle d’Aosta, Veneto (a.c.). Abruzzo, Bolzano, Calabria. importo medio del contributo 130-400 euro mensili 401-500 euro mensili Oltre 500 euro mensili Friuli-V.G. (b.), Abruzzo (b.), Veneto (b.), Abruzzo (a.c.), Lombardia, Emilia Romagna. Friuli-V.G., Sicilia, Toscana, Veneto. Valle d’Aosta, Veneto (alz.), Bolzano, Trento. Note: a.c.=assegno di cura; b.= badanti.; alz= per Alzheimer. Fonte: bibliografia. Per l’accertamento della non autosufficienza la gran parte delle regioni si affida alla valutazione della unità valutativa geriatrica o distrettuale mentre un più piccolo gruppo di regioni (Trento, Umbria e Lombardia) considera non autosufficienti da ammettere all’assegno di cura coloro che hanno sia l’invalidità del 100% sia l’indennità di accompagnamento. Differenze regionali molto rilevanti si registrano nel requisito del reddito per accedere alla prestazione dell’assegno di cura. Tutte le regioni utilizzano l’indicatore della situazione economica equivalente ISEE (o sue varianti come Trento) per la valutazione del reddito ma in Sicilia per accedere all’assegno di cura occorre avere un reddito ISEE inferiore a 7.000 euro mentre in Puglia inferiore a 40.000 euro. In mezzo le altre regioni. In tre regioni infine non si pongono limiti di reddito per l’accesso alla prestazione anche se il reddito ISEE viene richiesto ugualmente in Abruzzo e Calabria per la formulazione della graduatoria degli aventi diritto per privilegiare i redditi più bassi. Tra le soglie di reddito più elevate troviamo quelle collegate all’assegno per chi utilizza le assistenti familiari con regolare contratto di lavoro (Veneto € 17.686,65; Friuli-V.G. € 21.500) a sostegno della ipotesi che queste possono essere assunte da famiglie con redditi medi. (Cfr. Tab. 18). Quasi tutte le regioni fanno riferimento al reddito ISEE della famiglia di riferimento mentre l’Umbria e l’Emilia Romagna tengono conto del solo reddito ISEE dell’anziano non autosufficiente. Gli importi degli assegni di cura variano moltissimo fra una regione e l’altra. Si passa dai 130 euro mensili del Friuli-Venezia Giulia per le famiglie che utilizzano le assistenti familiari ai 1.400 euro mensili erogabili dalla regione Valle d’Aosta. Se pensiamo agli importi medi mensili possiamo affermare, con qualche cautela, che la maggioranza delle regioni eroga un contributo mensile medio tendenzialmente pari o superiore all’indennità di accompagnamento. Infatti, le regioni Friuli- V.G., Sicilia, Toscana e Veneto erogano un contributo medio compreso fra 400 e 500 euro mensili mentre le regioni Valle d’Aosta, Trento, Bolzano e Veneto (per il solo programma relativo ai malati di Alzheimer) erogano un assegno mensile superiore a € 500.
  • 24. 24 Tab. 18 – Reddito ISEE per l’accesso agli assegni di cura nelle regioni italiane. Accesso con reddito ISEE inferiore a € Regione ISEE 7.000 Sicilia della famiglia 8.000 La maggior parte dei comuni lombardi della famiglia 8.200 (ICEF) Trento della famiglia 9.300 Umbria del solo anziano 13.733,65 Veneto (Assegno di cura, assegno per Alzheimer) della famiglia 17.686,65 Veneto (assegno per assistenti familiari) della famiglia 20.000 Emilia Romagna del solo anziano 21.500 Friuli-V. Giulia (assegno per assistenti familiari) della famiglia 21.691,18 Friuli-V. Giulia (assegno di cura) della famiglia 40.001 Puglia della famiglia Nessun limite Abruzzo, Bolzano, Calabria Fonte: bibliografia. Le altre regioni, che costituiscono comunque un gruppo importante (Friuli-V.G. (badanti), Abruzzo (badanti), Veneto (badanti), Abruzzo, Lombardia, Emilia Romagna) erogano un contributo medio compreso fra 130 e 400 euro mensili (Cfr. Tab. 17). Dentro questa ultima fascia si trovano, in genere, i contributi erogati alle famiglie che utilizzano le assistenti familiari (Friuli-V.G.: € 130; Abruzzo: € 150; Veneto: max € 250). Per necessità di sintesi e di semplificazione, nelle righe precedenti, abbiamo utilizzato come indicatore il contributo medio mensile ma in realtà nella maggioranza dei casi le regioni hanno graduato in varie fasce l’entità dell’assegno in relazione alle necessità assistenziali (Emilia Romagna, Bolzano, comuni lombardi, Veneto per assegno di cura) o alla gravità della non autosufficienza insieme al reddito familiare (Friuli-V.G., Puglia, Trento). Nel caso dei contributi alle famiglie che utilizzano assistenti familiari l’importo del contributo mensile viene invece modulato in relazione alle ore di assistenza prestate dalle stesse assistenti familiari (Friuli-V.G., Veneto). Gli anziani che usufruiscono dell’assegno di cura promosso dalle regioni sono circa lo 0,5%2 del totale. Questa bassa percentuale subisce anche il fatto che 8 regioni non hanno attivato programmi di questo tipo. Tra le 13 regioni che hanno formalizzato un programma per l’erogazione degli assegni di cura, grandi sono le differenze relative alle quote dei beneficiari. Solo 4 regioni superano l’1% di anziani assistiti: si tratta della provincia autonoma di Bolzano (3,9%), del Friuli-Venezia Giulia (2,3%), del Veneto (1,9%) e dell’Emilia Romagna (1,7%). Complessivamente, gli anziani assistiti non superano lo 0,6% del totale dei residenti in Italia (Cfr. Tab. 19). 2 a questi aggiungono gli anziani che vengono assistiti dai singoli comuni per autonoma iniziativa e che non sono attualmente quantificabili.
  • 25. 25 Tab. 19 – La diffusione degli assegni di cura nelle regioni italiane Regioni anno Totale utenti utenti % anziani utenti Piemonte servizio presente Valle d’Aosta 2001 70 59* 0,3 Lombardia 2005 20.081 11.928 0,6* Bolzano 2004 3.650 3.070* 3,8* Trento 2001 369 310* 0,4* Veneto ass. di cura 2003 14.417 12.125* 1,4* Veneto assist. familiari 2004 3.407 2.865* 0,3* Veneto ass. x Alzheimer 2004 1.613 1.613 0,2 Friuli-V. G. 2001 5.743 5.743 2,3 E. Romagna 2004 17.119 17.119 1,8 Toscana 2004 2.784 2.784 0,3 Umbria 2005 800 800 0,4 Abruzzo 2005 578 486* 0,2* Calabria 2003 145 145 0,0 Sicilia 2005 5.620 4.726* 0,5* ITALIA 2001-2005 76.396 63.773 0,6* Note: *Stima. Per la stima si è moltiplicato il numero degli utenti complessivi (quando non sono solo anziani) per 84,1% che è la percentuale di anziani che usufruiscono dell’ADI sul totale dei beneficiari. Una piccola parte dei beneficiari della Sicilia ha scelto il voucher socio-sanitario. Fonte: nostra elaborazione su dati Pavolini (2004), Da Roit (2005), Rusmini (2006) e regioni Abruzzo, Bolzano, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Umbria, Sicilia, Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. Le stesse regioni che raggiungono il maggior numero di anziani non autosufficienti sono, ovviamente, anche quelle che spendono di più per questo tipo di assistenza (Cfr. Tab. 20). Tab. 20 – La spesa per assegni di cura nelle regioni italiane Regioni anno Spesa pro-capite per anziano residente Bolzano 2004 228,40 Veneto 2006 43,30 E. Romagna 2004 27,70 Umbria 2005 20,10 Lombardia 2005 19,56 Sicilia 2005 16,90 Puglia 2007 14,20 Valle d’Aosta 2001 13,40 Abruzzo (solo assegno per badanti) 2004 3,80 Calabria 2002 0,20 Fonte: bibliografia. L’assegno di cura tipico, pertanto, è costituito da una prestazione monetaria mensile che si eroga alle famiglie che assistono i soggetti non autosufficienti, soprattutto anziani, evitando o rinviando l’istituzionalizzazione dell’assistito. L’assegno, tendenzialmente pari o superiore all’indennità di accompagnamento, è erogato dalle ASL a soggetti dichiarati non autosufficienti dalla Unità valutative multidimensionali e con un reddito familiare inferiore a determinate soglie stabilite dalle regioni.
  • 26. 26 Affinché possa produrre i migliori risultati l’assegno di cura non deve essere considerato come sostitutivo di altri interventi ma deve essere considerato come uno dei servizi della rete assistenziale che svolge in particolare la funzione di supporto alle reti formali ed informali di sostegno e cura al domicilio. L’idea forza che sta alla base dell’assegno di cura è quella di garantire la massima libertà possibile di scelta al beneficiario nella costruzione della risposta assistenziale personalizzata, offrendo risorse di sostegno alle strategie di cura che ciascuno è in grado di scegliere per sé, e combinando tali risorse con quelle provenienti dal sistema dei servizi non monetari (Ielasi, 2006). L’assegno di cura, per le sue caratteristiche intrinseche, contiene il rischio che esso assuma la caratteristica di mero trasferimento monetario laddove venga utilizzato semplicemente per integrare il reddito familiare. Per rendere più efficace ed appropriato l’uso degli assegni di cura e collocarlo a pieno titolo nel sistema dei servizi occorre accompagnarlo con le azioni della valutazione multidimensionale, della progettazione personalizzata dell’assistenza e della verifica periodica dei risultati. La presenza di queste azioni permette di considerare l’assegno di cura come risposta mirata ed appropriata ad un bisogno rilevato. Occorre, pertanto, che l’assegno di cura preveda una azione di affiancamento e sostegno dell’anziano nelle varie fasi del percorso assistenziale, come ha previsto l’Emilia Romagna con l’identificazione di un case manager per ogni beneficiario. Oltre alla valutazione iniziale del caso e del suo contesto e alla stesura del piano individualizzato d’intervento, occorre provvedere a supportare le scelte dell’anziano, alla successiva azione di monitoraggio su come evolvono le condizioni dell’utente e alla verifica delle conseguenze prodotte dall’assegno controllando che lo stesso venga effettivamente utilizzato per assistere l’anziano. In un contesto di limitata presenza di servizi pubblici tutte quelle politiche che sostengono direttamente le famiglie nei loro compiti assistenziali tramite trasferimenti monetari finiscono per promuovere il mercato privato della cura grazie all’afflusso nelle casse delle famiglie di ulteriori risorse pubbliche (Pavolini, 2005). Infatti, gli assegni di cura finiscono spesso per essere usati per pagare l’occupazione sommersa delle badanti. L’obiettivo che occorre porsi è quello di usare lo stesso strumento per promuovere l’emersione del lavoro nero e la qualificazione di quel lavoro. Questo obiettivo può essere perseguito, per esempio, imponendo la rendicontazione di come viene speso l’assegno di cura e prevedendo assegni destinati esclusivamente a chi impiega le assistenti familiari con regolare contratto (Gori, 2004).
  • 27. 27 2. GLI ASSEGNI DI SERVIZIO O VOUCHERS I vouchers o assegni di servizio3 assegnati ad anziani non autosufficienti sono titoli che danno il diritto ad acquistare a titolo gratuito o con una compartecipazione in denaro beni o servizi erogati da soggetti accreditati. La persona che ha ottenuto il voucher lo consegna all’erogatore per ottenere la prestazione; l’erogatore presenta all’ente pubblico che lo ha emesso il voucher ricevuto in cambio della prestazione e ne ottiene il pagamento (Beltrametti, 2004). L’utilizzo dei vouchers è previsto dall’art. 17 della L. 328/2000 che prevede esplicitamente che “i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell’interessato, di titoli validi per l’acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale (…). Le regioni (…) disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli (…) nell’ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali”4 . Le caratteristiche principali del voucher sono le seguenti:  il voucher ha un valore predeterminato;  la capacità di spesa viene attribuita direttamente al beneficiario;  il beneficiario del voucher può scegliere l’erogatore della prestazione fra quelli accreditati;  il voucher, in genere, ha una scadenza (Beltrametti, 2004). Il processo di gestione del voucher coinvolge tre soggetti: l’erogatore, il beneficiario e il fornitore. L’erogatore è il soggetto che trasferisce risorse attraverso un voucher stabilendo le prestazioni da erogare e le caratteristiche e la numerosità dei fornitori riconosciuti attraverso l’accreditamento. Il soggetto che materialmente fornisce la prestazioni deve decidere di farsi accreditare rispettando i requisiti previsti dal soggetto emittente. Il soggetto portatore del bisogno deve innanzitutto scegliere di richiedere il voucher dimostrando di possedere eventuali requisiti richiesti dall’emittente per poi utilizzarlo scegliendo il fornitore fra quelli accreditati (Spano, 2005). Uno degli argomenti che si utilizzano per la promozione dei voucher è che questi ultimi favoriscono la libertà di scelta dell’utente. La libertà di scelta porterebbe con sé i seguenti aspetti positivi:  è condizione per una personalizzazione delle prestazioni, più vicine alle reali necessità e preferenze dei beneficiari;  favorisce la competizione fra più erogatori di prestazioni sociali e questo induce ad un miglioramento della qualità delle prestazioni e/o a ridurne il costo5 ;  In alcuni casi – l’assistenza domiciliare è l’esempio principale – il voucher consente di perseguire anche l’obiettivo di combattere o ridurre il lavoro nero e non professionale. Come è noto, l’efficacia dei meccanismi di competizione fra i vari soggetti erogatori delle prestazioni e quindi la possibilità che ci siano ricadute positive sulla qualità dei servizi e sui loro costi dipende dal livello di informazione delle parti contraenti e quindi dalla possibilità di scelta consapevole dei beneficiari. In altre parole, il beneficiario del voucher deve trovarsi nelle condizioni per poter effettivamente esercitare la libertà di scelta. Cosa questa difficile da realizzare nel complesso settore dei servizi socio-assistenziali per la presenza del fenomeno conosciuto come asimmetria informativa. In presenza di informazioni inadeguate è necessaria la presenza di una figura che supporti il consumatore o, nei casi estremi, si sostituisca ad esso nelle decisioni da assumere per far fronte ai suoi bisogni e che potrebbe essere sia un soggetto appartenente alla sua 3 o buoni servizio. 4 In realtà il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali aggiunge ben poco limitandosi ad affermare che “L’obiettivo è introdurre una maggiore libertà di scelta in merito a come e da chi farsi assistere (elementi sempre più essenziali per un servizio di qualità), all’interno di un sistema regolato in maniera tale da non produrre esiti negativi sotto il profilo dell’equità e dell’appropriatezza degli interventi. 5 L’evidenza empirica ha dimostrato che questa aspettativa non sempre si realizza (Beltrametti, 2004).
  • 28. 28 rete familiare, sia un operatore dell’ente pubblico che ha emesso il voucher, sia un’associazione di tutela degli utenti (Francalanci, Toso, 2001). Il cittadino beneficiario è vincolato ad un uso ben preciso delle risorse messe a sua disposizione dall’operatore pubblico. Il voucher viene infatti concesso per una determinata prestazione assistenziale e non può essere impiegato per l’acquisto di beni e servizi diversi che il cittadino può anche preferire. In questo sistema, l’accreditamento rappresenta l’elemento regolatore del meccanismo dei voucher e della conseguente competizione. Infatti, agendo su questa leva l’operatore pubblico determina quanto ampie siano le libertà di scelta dell’individuo beneficiario e quanto possa essere sviluppata la competizione sul mercato (Spano, 2005). Spetta all’operatore pubblico procedere all’accreditamento degli enti presso i quali i cittadini possono utilizzare i voucher messi a loro disposizione. Si tratta innanzitutto di stabilire le modalità attraverso cui procedere all’accreditamento fissando parametri, criteri di selezione e strumenti di monitoraggio che garantiscano il rispetto del principio dell’uguaglianza di trattamento e assicurino la standardizzazione almeno dei requisiti qualitativi minimi (Francalanci, Toso, 2001). Inoltre, la possibilità di sviluppare una competizione fra fornitori appare praticabile per l’assistenza domiciliare ma appare assai più complessa nelle strutture residenziali perché presuppone due ipotesi non reali. E cioè l’ipotesi di strutture con posti liberi o di strutture che mantengono strutturalmente posti liberi mentre nella realtà di solito la prima ipotesi è abbastanza rara e la seconda ha costi di gestione assai elevati (per l’utilizzo non ottimale delle risorse). Sperimentazioni regionali del voucher sono state attivate in 4 regioni: Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria e Sicilia. VALLE D’AOSTA La Regione Valle d’Aosta ha istituito, con la L.R. n. 44/1998 relativa alle “Iniziative a favore della famiglia”, un voucher annuale del valore massimo di € 516 a favore di soggetti portatori di grave handicap certificato o di anziani ultrasessantacinquenni dichiarati non autosufficienti dall’Unità di valutazione geriatrica. Il voucher che è cumulabile con altri interventi economico-assistenziali deve essere speso per servizi pubblici e/o privati a pagamento finalizzati a migliorare la qualità della vita delle persone non autosufficienti nel quadro di un piano di assistenza. Nel 2001 il limite massimo di reddito che permetteva di accedere al contributo era di € 22.956. Potendo garantire solo 40 euro circa al mese il suo impatto è molto modesto nell’interesse delle famiglie con non autosufficienti. Infatti, sono stati solo 5 i voucher per servizi erogati nella regione (regione Valle d’Aosta, 2002). Tab. 21 – Il voucher in Valle d’Aosta. CARATTERISTICHE Beneficiari Soggetti portatori di grave handicap certificato o anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti. Finalità Sostenere la spesa per servizi pubblici e/o privati a pagamento finalizzati a migliorare la qualità della vita delle persone non autosufficienti. Chi eroga il voucher regione Condizioni di salute per l’accesso non autosufficienza valutata dall’Unità di valutazione geriatrica Reddito per l’accesso Inferiore a € 22.956 nel 2001. Altre condizioni per l’accesso No Valore del voucher Max € 516 annui. Numero beneficiari 5 (2001) non solo anziani. Spesa annua 2.580 (2001). Fonte: bibliografia.
  • 29. 29 LOMBARDIA La regione Lombardia ha attivato, nel proprio territorio, due tipologie di voucher: il voucher socio- sanitario e il voucher sociale. Il voucher socio-sanitario è un “titolo di acquisto”, erogato dalla regione attraverso le ASL, che può essere utilizzato esclusivamente per comprare prestazioni di assistenza domiciliare socio- sanitaria integrata da soggetti accreditati, pubblici o privati, erogate da personale professionalmente qualificato. Gli obiettivi che la regione si pone con l’introduzione del voucher socio-sanitario sono:  garantire l’assistenza domiciliare a persone fragili affette da patologie cronico-degenerative con bisogni socio-sanitari;  garantire agli assistiti la libertà di scelta degli erogatori dell’assistenza;  separare le funzioni di programmazione e controllo da quelle di produzione ed erogazione delle prestazioni;  promuovere un mercato più ampio e competitivo di fornitori delle prestazioni socio- sanitarie. Il voucher socio-sanitario è rivolto a persone fragili affette da patologie cronico-degenerative con bisogni socio-sanitari senza distinzioni di età e di reddito. L’ammissione dell’utente alle prestazioni viene proposta del medico di medicina generale (MMG), senza l’ausilio formale di strumenti di valutazione multidimensionale, all’unità valutativa o alla centrale operativa. L’unità valutativa (se presente) insieme al MMG valuta il caso e se rientra nelle tipologie del voucher viene assegnato al profilo di cura più adatto. L’unità valutativa non formula il PAI (piano assistenziale individualizzato) ma solo gli obiettivi. L’utente sceglie l’erogatore delle prestazioni e questo ultimo redige il PAI (Gori, 2005). Il beneficiario del voucher si può rivolgere solo a fornitori accreditati pubblici o privati i quali possono essere accreditati senza alcun limite in ogni territorio fatto salvo il rispetto dei requisiti necessari per l’accreditamento verificati dalla ASL e la sottoscrizione del patto di accreditamento (che comporta l’accettazione da parte dell’erogatore delle regole e delle tariffe del voucher). I requisiti di accreditamento di base dei fornitori sono:  il responsabile non deve avere avuto condanne penali;  la mission aziendale deve essere in linea con la specificità del settore;  l’azienda deve operare da almeno due anni;  l’azienda deve avere la carta dei servizi,  l’azienda deve utilizzare personale qualificato professionalmente idoneo. I distretti possono aggiungere altri requisiti. Il soggetto accreditato, all’atto della presa in carico dell’assistito, s’impegna a definire con lui e la sua famiglia, un programma personalizzato di assistenza individuando le prestazioni socio-sanitarie da svolgere a domicilio mediante operatori dotati di effettiva competenza tecnico professionale (caregiver professionale). La persona assistita (o uno dei suoi familiari se incapace), in relazione al grado di soddisfazione nei confronti delle prestazioni ricevute, ha la facoltà di scegliere un’altra organizzazione fornitrice qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l’erogazione delle prestazioni medesime. Attualmente in ogni distretto sanitario operano almeno due erogatori di prestazioni accreditati. Con il voucher socio- sanitario si intende offrire l’assistenza socio-sanitaria integrata in modo unitario, dove le prestazioni infermieristiche, riabilitative e medico-specialistiche sono erogate dallo stesso fornitore, insieme a prestazioni per la cura dell’igiene personale e per l’aiuto nelle attività della vita quotidiana, ecc. (Gori, 2005). Per la verifica della qualità delle prestazioni viene somministrato un questionario di customer satisfaction predisposto dalla regione.
  • 30. 30 Il valore del buono prevede tre livelli di gravità del bisogno (in base alla durata dell’intervento, complessità e intensità assistenziale): nel 2005 era di € 362 per il profilo base, di € 619 per i pazienti complessi e di € 646 per i pazienti terminali. I percorsi attuativi dei singoli distretti sanitari sono stati piuttosto diversi perché la regione ha dato poche indicazioni lasciando agli stessi distretti una grande autonomia. Nel 2004 sono state assistite con il voucher socio-sanitario 19.382 persone, non solo anziani. Se applichiamo le stesse percentuali che si registrano in Italia nell’assistenza domiciliare integrata e che vedono l’ADI erogata per l’84,1% agli anziani, possiamo stimare in 16.300 gli anziani assistiti con il voucher sociosanitario pari allo 0,9% degli anziani. Questa percentuale è già compresa nelle statistiche lombarde sull’ADI. Il 21,2% degli utenti ADI lombardi, nel 2004, ha ricevuto l’assistenza domiciliare con queste modalità mentre la spesa è stata del 34,1% rispetto a quella complessiva per l’ADI (Gori, 2005). Tab. 22 – I vouchers in Lombardia. CARATTERISTICHE voucher socio-sanitario voucher sociale Beneficiari Persone fragili affette da patologie cronico-degenerative con bisogni socio- sanitari senza distinzioni di età. Persone fragili affette da patologie cronico-degenerative con bisogni socio- sanitari senza distinzioni di età. Finalità Garantire l’assistenza domiciliare all’assistito e affidargli la libertà di scelta degli erogatori dell’assistenza. Acquisto di prestazioni sociali domiciliari di operatori professionali per favorire la permanenza nella loro abitazione degli assistiti. Procedure (Chi eroga il voucher) Le ASL accreditano i fornitori e rilasciano i voucher. L’utente sceglie il fornitore accreditato e paga con i voucher. La ASL rimborsa i voucher ai fornitori. I comuni accreditano i fornitori e rilasciano i voucher. L’utente sceglie il fornitore accreditato e paga con i voucher. I comuni rimborsano i voucher ai fornitori. Condizioni di salute per l’accesso Presenza di patologie cronico- degenerative con bisogni socio-sanitari in persone fragili. Molti territori fanno riferimento ad una invalidità totale certificata con presenza di indennità di accompagnamento. Reddito per l’accesso No. Stabilito dai Comuni: redditi ISEE inferiori da 4.000 euro fino a 11.000 euro. Altre condizioni per l’accesso No No Valore del voucher € 362 per il profilo base, di € 619 per i pazienti complessi e di € 646 per i pazienti terminali (2005). Modello prevalente: 1. bassa intensità di bisogno: da 60 a 207 euro nei vari distretti, media 165 euro; 2. media intensità di bisogno: da 180 a 412 euro nei vari distretti, media 312 euro; 3. alta intensità di bisogno: da 300 a 620 euro nei vari distretti, media 441 euro. Numero beneficiari 19.382 persone di cui 16.300 anziani (stima) pari allo 0,9% degli anziani. Numero già compreso nelle statistiche ADI. (2004). 3.580 di cui 2.019 anziani (0,11%). Numero già compreso nelle statistiche del SAD. (2005). Spesa annua 43.920.000 euro (nostra stima 2002. Spesa compresa nell’ADI) € 7.416.640 (2005) Fonte: bibliografia. La regione Lombardia, negli ultimissimi anni, ha introdotto una modalità organizzativa nuova per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare sociale dei comuni: il voucher sociale. Si tratta