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LA COMUNICAZIONE E LA
LEGGE
1
Leggi dello Stato e
Costituzione
Leggi regionali
Usi provinciali codificati
dalle CCIAA
Normative europee per la
comunicazione estera o
all’estero
Norme dello IAP
Un Sistema di Norme
La pubblicità ha rilevanza giuridica in quanto:
• Può ledere interessi collettivi
• Può ledere l’interesse dei singoli
• Può ostacolare la concorrenza
• Può ledere interessi civili, morali e religiosi
Perché delle
norme ?
La gerarchia
normativa
2
LO IAP
Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria:
Compiti e funzioni
Lo IAP propone una regolamentazione precisa e tecnica della
materia.
L’istituto nato nel 1966 ha emanato nel
corso del tempo disposizioni, riunite in
un codice (CAP), alle quali si devono
attenere solo soggetti che hanno
sottoscritto lo stesso anche
indirettamente (associazioni di
categoria), rendendo così praticamente
impossibile sottrarsi dallo stesso
nell’iter di divulgazione.
Le sanzioni dello IAP riguardano
esclusivamente la cessazione
della pubblicità ritenuta
contraria alle norme.
Chiunque, anche un singolo
consumatore, può esporre
denuncia avviando la rapidissima
azione dell’istituto.
QUALI NORME?
COME TUTELARSI ?
QUALI SANZIONI?
3
Il giurì Il Comitato di Controllo
 esamina la comunicazione
commerciale che gli viene
sottoposta – dal Comitato o da
aziende – e si pronuncia su di essa
secondo il Codice, con decisione
definitiva;
 se la decisione stabilisce che la
comunicazione commerciale è contraria
al Codice, ordina agli interessati di
desistere immediatamente dalla
sua diffusione; i mezzi sono tenuti a
osservare la decisione;
 può ordinare la pubblicazione per
estratto della pronuncia; in caso di
inosservanza della decisione, il
Giurì dispone che
dell'inottemperanza si dia notizia
al pubblico.
 su segnalazione di consumatori, di loro
associazioni, o in virtù del monitoraggio
svolto dai componenti del Comitato
medesimo e dalla Segreteria dell'Istituto,
sottopone al Giurì le comunicazioni
commerciali ritenute non conformi alle
norme del Codice che tutelano il
cittadino-consumatore;
 può invitare a modificare la
comunicazione commerciale che ritiene
non conforme al Codice;
 emette ingiunzioni di desistenza nei
confronti di comunicazioni commerciali
manifestamente contrarie a norme del Codice;
 su richiesta della parte interessata, esprime
in via preventiva il proprio parere su
comunicazioni commerciali non ancora
diffuse.
LO IAP
Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria:
Organi e composizione4
IL SISTEMA DI NORME
Norme sulla Comunicazione
Pubblicitaria
Norme a tutela del
consumatore
Disposizioni
generali
Disposizioni
settoriali
Norme a tutela
della collettività
Norme a tutela
dei singoli
Norme a
tutela delle
imprese e dei
concorrenti
5
Norme a tutela del consumatore:
disposizioni generali
 L’identificazione della pubblicità: la comunicazione
pubblicitaria deve essere sempre identificabile
 La tutela da imbrogli, frodi, truffe e inganni
 Frode: offrire un prodotto/servizio per un altro pubblicizzato
 Truffa: indurre in errore tramite raggiri il consumatore
cagionando danno allo stesso
 La definizione delle caratteristiche fondamentali
della pubblicità: onesta, veritiera e corretta
 La tutela da pubblicità ingannevoli
 La regolamentazione nell’uso di termini tecnici, dati
statistici, garanzie e testimonianze.
A tutela del consumatore esistono leggi generali, valide per
qualunque settore riguardanti:
6
Norme a tutela del consumatore:
disposizioni settoriali
 Prodotti alimentari e agrari: su cui vige il divieto di attribuire
proprietà terapeutiche
 Bevande alcoliche: su cui vige i divieto di sponsorizzazione
televisiva in fascia protetta (16-19) e di incoraggiare l’abuso
 Prodotti dietetici: su cui vige il divieto di utilizzare espressioni
quali «toglie peso» e simili
 Prodotti medicinali e trattamenti sanitari: esaminati
preventivamente dal Ministero della Salute e sponsorizzabili
solo se non sottoposti ad obbligo di ricetta medica
 Prodotti cosmetici e igienici: non sponsorizzabili come aventi
finalità terapeutiche
 Corsi di istruzione: su cui vige il divieto di contenere promesse
di lavoro o occupazione derivante dagli stessi
 Giocattoli: su cui vige il divieto di minimizzare il prezzo del
prodotto facendolo apparire compatibile a qualsiasi bilancio
familiare
Esistono varie disposizioni, che interessano determinati settori
produttivi, che stabiliscono normative specifiche riguardo:
7
Norme a tutela della Collettività
Queste norme puntano ad evitare che la collettività venga lesa dalla
comunicazione pubblicitaria, tutelando numerosi interessi comuni
quali:
 Comune senso del pudore, pubblica decenza, morale:
punendo la pubblicizzazione di oggetti/immagini che
offendano il comune senso del pudore, la morale familiare,
la pubblica decenza o contengano: materiali pornografici,
incitamenti all’odio, alla violenza e sfruttamento della
superstizione
 Convinzioni civili e religiose: punendo offesa e vilipendio
di: emblemi dello stato e di stati esteri, oltraggio a corpi
politici, pubblica offesa alla religione, ai ministri e alle
tradizioni dello stato, discriminazioni di razza sesso e
nazionalità, dignità della persona
 Tutela dei minori: punendo l’induzione a violare norme di
comportamento sociale generalmente accettate, a compiere
azioni pericolose
 Sicurezza e incolumità personale: vietando la
pubblicizzazione di prodotti pericolosi o alla
rappresentazione di situazione potenzialmente pericolose.
8
Norme a tutela dei singoli
Si distinguono in:
 Diritti della personalità e in particolare:
 Diritto all’immagine: l’immagine di una persona può essere utilizzata solo con il
consenso dell’interessato
 Diritto al nome: è vietato l’utilizzo del nome di una persona, senza consenso
dello stesso, per fini pubblicitari
 Diritto all’onore, al decoro, alla reputazione: prevengono i reati di diffamazione
 Diritto alla riservatezza e all’identità personale
 Diritto d’autore: riguardanti il possesso di beni di natura
intellettuale
9
Norme a tutela delle imprese e dei
concorrenti
Sono tutte quelle disposizioni che mirano a tutelare il diritto all’unicità di
un’azienda in particolare:
 Tutela del nome e dei segni distintivi: nello specifico
 Il diritto a nome dell’azienda
 Il diritto sui marchi
 Il diritto su modelli ornamentali
 La tutela della comunicazione pubblicitaria: che evita
l’imitazione di produzioni pubblicitarie
 La denigrazione: che vieta la diffusione di
apprezzamenti su prodotti e attività concorrenti al
fine di screditarli
 La pubblicità comparativa: ammessa a parametri e
condizioni ben precisi
 Agganciamento e sfruttamento della notorietà altrui:
vieta lo sfruttamento non autorizzato della notorietà
di aziende altrui
10

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Comunicazione e legge

  • 1. LA COMUNICAZIONE E LA LEGGE 1
  • 2. Leggi dello Stato e Costituzione Leggi regionali Usi provinciali codificati dalle CCIAA Normative europee per la comunicazione estera o all’estero Norme dello IAP Un Sistema di Norme La pubblicità ha rilevanza giuridica in quanto: • Può ledere interessi collettivi • Può ledere l’interesse dei singoli • Può ostacolare la concorrenza • Può ledere interessi civili, morali e religiosi Perché delle norme ? La gerarchia normativa 2
  • 3. LO IAP Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria: Compiti e funzioni Lo IAP propone una regolamentazione precisa e tecnica della materia. L’istituto nato nel 1966 ha emanato nel corso del tempo disposizioni, riunite in un codice (CAP), alle quali si devono attenere solo soggetti che hanno sottoscritto lo stesso anche indirettamente (associazioni di categoria), rendendo così praticamente impossibile sottrarsi dallo stesso nell’iter di divulgazione. Le sanzioni dello IAP riguardano esclusivamente la cessazione della pubblicità ritenuta contraria alle norme. Chiunque, anche un singolo consumatore, può esporre denuncia avviando la rapidissima azione dell’istituto. QUALI NORME? COME TUTELARSI ? QUALI SANZIONI? 3
  • 4. Il giurì Il Comitato di Controllo  esamina la comunicazione commerciale che gli viene sottoposta – dal Comitato o da aziende – e si pronuncia su di essa secondo il Codice, con decisione definitiva;  se la decisione stabilisce che la comunicazione commerciale è contraria al Codice, ordina agli interessati di desistere immediatamente dalla sua diffusione; i mezzi sono tenuti a osservare la decisione;  può ordinare la pubblicazione per estratto della pronuncia; in caso di inosservanza della decisione, il Giurì dispone che dell'inottemperanza si dia notizia al pubblico.  su segnalazione di consumatori, di loro associazioni, o in virtù del monitoraggio svolto dai componenti del Comitato medesimo e dalla Segreteria dell'Istituto, sottopone al Giurì le comunicazioni commerciali ritenute non conformi alle norme del Codice che tutelano il cittadino-consumatore;  può invitare a modificare la comunicazione commerciale che ritiene non conforme al Codice;  emette ingiunzioni di desistenza nei confronti di comunicazioni commerciali manifestamente contrarie a norme del Codice;  su richiesta della parte interessata, esprime in via preventiva il proprio parere su comunicazioni commerciali non ancora diffuse. LO IAP Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria: Organi e composizione4
  • 5. IL SISTEMA DI NORME Norme sulla Comunicazione Pubblicitaria Norme a tutela del consumatore Disposizioni generali Disposizioni settoriali Norme a tutela della collettività Norme a tutela dei singoli Norme a tutela delle imprese e dei concorrenti 5
  • 6. Norme a tutela del consumatore: disposizioni generali  L’identificazione della pubblicità: la comunicazione pubblicitaria deve essere sempre identificabile  La tutela da imbrogli, frodi, truffe e inganni  Frode: offrire un prodotto/servizio per un altro pubblicizzato  Truffa: indurre in errore tramite raggiri il consumatore cagionando danno allo stesso  La definizione delle caratteristiche fondamentali della pubblicità: onesta, veritiera e corretta  La tutela da pubblicità ingannevoli  La regolamentazione nell’uso di termini tecnici, dati statistici, garanzie e testimonianze. A tutela del consumatore esistono leggi generali, valide per qualunque settore riguardanti: 6
  • 7. Norme a tutela del consumatore: disposizioni settoriali  Prodotti alimentari e agrari: su cui vige il divieto di attribuire proprietà terapeutiche  Bevande alcoliche: su cui vige i divieto di sponsorizzazione televisiva in fascia protetta (16-19) e di incoraggiare l’abuso  Prodotti dietetici: su cui vige il divieto di utilizzare espressioni quali «toglie peso» e simili  Prodotti medicinali e trattamenti sanitari: esaminati preventivamente dal Ministero della Salute e sponsorizzabili solo se non sottoposti ad obbligo di ricetta medica  Prodotti cosmetici e igienici: non sponsorizzabili come aventi finalità terapeutiche  Corsi di istruzione: su cui vige il divieto di contenere promesse di lavoro o occupazione derivante dagli stessi  Giocattoli: su cui vige il divieto di minimizzare il prezzo del prodotto facendolo apparire compatibile a qualsiasi bilancio familiare Esistono varie disposizioni, che interessano determinati settori produttivi, che stabiliscono normative specifiche riguardo: 7
  • 8. Norme a tutela della Collettività Queste norme puntano ad evitare che la collettività venga lesa dalla comunicazione pubblicitaria, tutelando numerosi interessi comuni quali:  Comune senso del pudore, pubblica decenza, morale: punendo la pubblicizzazione di oggetti/immagini che offendano il comune senso del pudore, la morale familiare, la pubblica decenza o contengano: materiali pornografici, incitamenti all’odio, alla violenza e sfruttamento della superstizione  Convinzioni civili e religiose: punendo offesa e vilipendio di: emblemi dello stato e di stati esteri, oltraggio a corpi politici, pubblica offesa alla religione, ai ministri e alle tradizioni dello stato, discriminazioni di razza sesso e nazionalità, dignità della persona  Tutela dei minori: punendo l’induzione a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate, a compiere azioni pericolose  Sicurezza e incolumità personale: vietando la pubblicizzazione di prodotti pericolosi o alla rappresentazione di situazione potenzialmente pericolose. 8
  • 9. Norme a tutela dei singoli Si distinguono in:  Diritti della personalità e in particolare:  Diritto all’immagine: l’immagine di una persona può essere utilizzata solo con il consenso dell’interessato  Diritto al nome: è vietato l’utilizzo del nome di una persona, senza consenso dello stesso, per fini pubblicitari  Diritto all’onore, al decoro, alla reputazione: prevengono i reati di diffamazione  Diritto alla riservatezza e all’identità personale  Diritto d’autore: riguardanti il possesso di beni di natura intellettuale 9
  • 10. Norme a tutela delle imprese e dei concorrenti Sono tutte quelle disposizioni che mirano a tutelare il diritto all’unicità di un’azienda in particolare:  Tutela del nome e dei segni distintivi: nello specifico  Il diritto a nome dell’azienda  Il diritto sui marchi  Il diritto su modelli ornamentali  La tutela della comunicazione pubblicitaria: che evita l’imitazione di produzioni pubblicitarie  La denigrazione: che vieta la diffusione di apprezzamenti su prodotti e attività concorrenti al fine di screditarli  La pubblicità comparativa: ammessa a parametri e condizioni ben precisi  Agganciamento e sfruttamento della notorietà altrui: vieta lo sfruttamento non autorizzato della notorietà di aziende altrui 10