VF Omni-channel: L’evoluzione del Mondo Digitale - Annual meeting 2014
Presentazione della proposta di legge "Norme per la lotta ai ritardi nei pagamenti"
1. VII Panel Osservatorio Legislazione & Mercati
SEMPLIFICAZIONE, FISCO, LIQUIDITA’: TRE MOSSE PER UNA VERA CRESCITA
1a sessione
COME AFFRONTARE IL “NODO” DEL RITARDO NEI
PAGAMENTI
Villa Valmarana Morosini, Altavilla Vicentina (VI)
23 novembre 2012
3. PREMESSA. IL FALLIMENTO DEL D.LGS. 231/2002
BILANCIO A 10 anni dall’entrata in vigore:
stato endemico dei livelli di inadempimento
record di insoluti
costante inefficienza del processo esecutivo
“primato” delle imprese che falliscono per eccesso di credito
Norme troppo timide
CAUSE DEL
FALLIMENTO Sanzione economica non dissuasiva
Sistema di nullità azionabile solo in giudizio e con
larga discrezionalità del giudice
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4. PRINCIPIO ISPIRATORE DELLA PROPOSTA OLM-
CUOA
COSA FARE
costruire un meccanismo dotato di un’effettiva deterrenza
incidere pesantemente sul versante finanziario
rendere l’inadempimento sconveniente per qualunque debitore
prevenire abusi contrattuali e tatticismi dilatori
SCOPO
Il debitore deve essere conscio che l’inadempimento nell’immediato
potrebbe costargli molto più caro di quanto ad oggi non gli costi
STRUMENTO
TECNICO
Art. 12.3 Direttiva 2001/7: direttiva minima (no divieto di goldplating)
potere del legislatore nazionale di mantenere in vigore o adottare disposizioni più
favorevoli al creditore
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5. LINEE GUIDA DELLA PROPOSTA
1. differenziazione di trattamento in ragione della forza
finanziaria del debitore ed introduzione di un regime
economicamente punitivo (tasso moratorio + “sanzioni civili”)
2. procedura rapida e semplificata per stroncare prassi di
contestazione pretestuosa dei crediti a fini dilatori
3. snellimento delle procedure ingiuntive ed esecutive e
introduzione di meccanismi antielusivi rispetto ad abusi del
processo o a pratiche di fraudolenta autospoliazione
patrimoniale
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6. LINEA GUIDA 1: DIFFERENZIAZIONE DEI DEBITORI
CATEGORIE DI
DEBITORI
PRIVATO IMPRESA (*) GRANDE IMPRESA (***)
MICROIMPRESA(**) PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
MOTIVO DELLA
DIFFERENZIAZIONE
graduale intensità delle misure punitive in ragione della “stazza” del debitore:
maggiore dimensione = maggiore capacità finanziaria
= maggiore punizione della violazione
(*) impresa diversa da microimpresa o da grande impresa (**) max 2 mio fatturato netto annuo e non più di 10 unità
lavorative (***) più di 250 unità lavorative e, alternativamente, 43 milioni di totale di bilancio o 40 milioni di fatturato netto
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7. LINEA GUIDA 1: AMBITO DI APPLICAZIONE
Qualsiasi rapporto debitorio
TRANNE
Debiti tributari
Debiti di debitori falliti o soggetti a
procedura concorsuale
Debiti a pagamento istantaneo
INCLUSI PERO’
Debiti da rimborso, risarcitori o restitutori
Debiti da ristrutturazioni, conciliazioni, transazioni
rispetto a scadenze di piani di pagamento
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8. LINEA GUIDA 1: NORMA GENERALE ANTIELUSIONE
PATTO CONTRARIO A QUALUNQUE DISPOSIZIONE
(purché non sia più favorevole al creditore)
NULLITA’ SANZIONE
DEL PATTO CIVILE
Rilevabile
d’ufficio 10% del valore del debito
(15% se il debitore è
impresa, 20% se è grande
Azionabile sino al impresa o PA)
terzo anno dall’ultimo
pagamento
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9. LINEA GUIDA 1: TERMINI
TERMINE DI PAGAMENTO 90 giorni
MASSIMO (in assenza di pattuizione: 30 giorni)
privato-microimpresa min 30 max 45 gg.
TERMINE DI
Variabile: impresa min 15 max 30 gg.
GRAZIA
grande impresa-PA min 5 max 15 gg.
Da concedersi solo al debitore che
abbia pagato, entro il termine
contrattuale, almeno il 30% del
debito
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10. LINEA GUIDA 1: INTERESSI DI MORA
E SANZIONE CIVILE
INTERESSI DI MORA
Tasso legale vigente alla scadenza del termine contrattuale o di grazia
5 punti per debitore privato - microimpresa
7 punti per debitore impresa
10 punti per debitore grande impresa - PA
Mancato ritardato pagamento di credito portato da titolo giudiziario esecutivo
Interessi di mora raddoppiati
Sanzione civile pari al 35% del valore del credito
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11. LINEA GUIDA 2: PROCEDIMENTO DI
CONTESTAZIONE STRAGIUDIZIALE
Debitore
messa in mora
Creditore
entro 15 gg. contesta entro 15 gg. non
motivatamente e contesta o contesta in
documentalmente modo irregolare o
tardivamente o rinuncia
entro 10 gg. replica
Il credito diventa
entro 15 gg. avvia il entro 15 gg. non INCONTESTABILE
contenzioso avvia il contenzioso (si aggiunge una sanzione civile
del 5% per contestazioni
irregolari, tardive o rinunciate)
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12. LINEA GUIDA 2: SANZIONI PER
CONTESTAZIONE GIUDIZIALE
PRETESTUOSA
Riproposizione in giudizio di una contestazione omessa,
tardiva o irregolare
Rigetto giudiziario della contestazione
Sanzione civile aggiuntiva pari al 25%
sulla sommatoria di credito, interessi di mora ed eventuale
sanzione civile del 5% (v. slide 10)
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13. LINEA GUIDA 3: DECRETO INGIUNTIVO “VELOCE”
PER CREDITO NON CONTESTATO O PER CREDITO
CONTESTATO MANIFESTAMENTE INFONDATO
Formalità Documentazione contrattuale o fiscale.
documentali Autocertificazione che attesti la non contestazione
decreto immediatamente esecutivo per legge.
Caratteristiche del Sospensione non concedibile se non previa
provvedimento cauzione pari a intero valore ingiunto + 10%
Tempo massimo 45 giorni dal deposito del ricorso
emissione
Spese 15% del valore del credito con minimo di 50 e
forfetizzate massimo di 100.000 euro
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14. LINEA GUIDA 3: PUNIZIONE DEL CREDITORE
TEMERARIO O FRAUDOLENTO
Creditore
Soccombente in giudizio e che
Soccombente in giudizio non abbia dato atto della
presenza di una contestazione
Sanzione civile
Somma di interessi,
sanzioni e spese
addebitate al debitore
RADDOPPIATA TRIPLICATA
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15. LINEA GUIDA 3: LIQUIDAZIONE DI SOMME
PUNITIVE PER SOCCOMBENZA
Art. 96, ultimo comma c.p.c. In ogni caso, quando pronuncia sulle
spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può
altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore
della controparte, di una somma equitativamente determinata.
La somma è:
obbligatoriamente liquidata in caso di soccombenza
stabilita equitativamente dal giudice
variabile dal 20% al 60% del valore del credito
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16. LINEA GUIDA 3: SNELLIMENTI DEL
PROCESSO ESECUTIVO 1/2
•Esenzione del termine di 10 giorni (art. 482 c.p.c.)
concessa obbligatoriamente, su richiesta del creditore,
in caso di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo
PRECETT •Eliminazione dell’obbligo di indicazione della data di
O notifica del titolo esecutivo
•Validità del precetto estesa a 10 anni
•Giudice competente per il giudizio di
opposizione: giudice del luogo in cui risiede il
OPPOSIZIONE creditore (tranne che per esecuzione
AL PRECETTO immobiliare)
•Rito sommario da concludersi entro 90 giorni
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17. LINEA GUIDA 3: SNELLIMENTI DEL
PROCESSO ESECUTIVO 2/2
Predefinite: 20% del valore capitale del
credito (min 75 max 125.000 euro),
SPESE DI meccanismi di adeguamento per esecuzioni
PROCEDURA multiple, compenso addizionale per
ufficiale giudiziario (1%) incaricato
dell’esecuzione
La Guardia di Finanza, interpellata allo
scopo dall’ufficiale giudiziario, comunica
entro 5 giorni l’esistenza e la capienza di
COOPERAZIONE conti riferibili al debitore di cui il Corpo
ATTIVA GDF possa avere conoscenza consultando
qualsivoglia archivio o banca dati, senza
necessità di alcuna autorizzazione
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18. LINEA GUIDA 3: PREVENZIONE DELLE
SPOLIAZIONI PATRIMONIALI
Art. 2901, co. 1° cod. civ.: il creditore, anche se il credito è soggetto a
condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei
suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore
rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del
creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse
dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole
del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse
partecipe della dolosa preordinazione.
I requisiti sub 1) e 2) si presumono in caso di atto compiuto 6 mesi prima
dell’assunzione dell’obbligazione ovvero successivamente all’inadempimento.
Rito sommario da concludersi entro 90 giorni
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