Fabrizio de Stefani - Apicoltura e prodotti d'alveare - Montecchio Precalcino...
Annalisa Calvi - Ordinamento normativo laboratori di smielatura
1.
2. Classificazione delle produzioni:
1. Produzione primaria per autoconsumo
2. Produzione primaria per il commercio
3. Piccole Produzioni Locali - DGR 1526/2012
4. Laboratorio di smielatura - DGR 3710/2007
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3. Produzione primaria
«tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della
coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la
mungitura e la produzione zootecnica precedente la
macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di
prodotti selvatici» (Reg. 178/2002 art. 3 punto 17).
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4. Ambito di applicazione del Reg. 852/2004 nel contesto
della produzione primaria
Le Linee guida applicative del Regolamento (CE) 852/2004, recepite dalla Regione Veneto
con Decreto del Dirigente dell’Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare n.
158 del 31/08/2010, definiscono l’ambito di applicazione del Reg. 852/2004 nel contesto
della produzione primaria ed in particolare, per quanto riguarda l’apicoltura, stabiliscono
quanto segue:
«Tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall’apicoltura devono
essere considerate produzione primaria, compreso l’allevamento delle api, la raccolta del
miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell’Azienda di apicoltura. Tutte
le operazioni che avvengono al di fuori dell’Azienda, compreso il confezionamento e/o
imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria»
Le linee guida stabiliscono inoltre, per tali attività, la necessità di registrazione/denuncia di
inizio attività ai sensi del Reg. (CE) 852/2004.
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5. Il Regolamento (CE) N. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari non
si applica:
a) alla produzione primaria per uso domestico privato;
b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione
domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal
produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che
forniscono direttamente il consumatore finale;
d) …………
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6. La produzione primaria di miele per autoconsumo:
▪ è quindi esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) 852/2004
▪ non è soggetta a Registrazione da parte dell’Az. U.L.SS
▪ non è soggetta a controllo ufficiale
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7. La produzione primaria di miele per il commercio:
▪ ricade nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) 852/2004 (Allegato I
– Parte A)
▪ è soggetta a Registrazione da parte dell’Az. U.L.SS.
▪ è soggetta a controllo ufficiale
con l’esclusione della fornitura di piccoli quantitativi al consumatore finale o a
dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.
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8. PICCOLI QUANTITATIVI DI MIELE ?
La presente legge si applica a coloro che siano in possesso di un numero di alveari
denunciati non superiore a quaranta tali da considerare di tipo
hobbistico/amatoriale la loro attività. Per alveari intendesi il numero di famiglie
produttive
Secondo la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 14 - Art. 2 - Individuazione dei piccoli
apicoltori
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9. PICCOLI QUANTITATIVI DI MIELE?
Produzioni di miele e di altri prodotti primari derivanti dall’apicoltura per
quantitativi ottenuti, nella medesima azienda, da non più di 40 alveari…
Secondo la Nota Regione Veneto prot. 587791 del 31/12/2012 avente per oggetto
«Imprenditori agricoli che effettuano attività di preparazione, somministrazione e/o
vendita di alimenti e bevande. Chiarimenti e semplificazioni.
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10. PICCOLI QUANTITATIVI DI MIELE?
In conformità ai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004, per fornitura diretta di
piccoli quantitativi di prodotti primari si deve intendere la cessione occasionale e su
richiesta del consumatore finale o dell’esercente un esercizio al commercio al
dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell’azienda stessa, a condizione che tale
attività sia marginale rispetto all’attività principale.
Decreto Dirigente dell’Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare n. 158
del 31/08/2010 «LINEA GUIDA APPLICATIVA DEL REGOLAMENTO CE N. 852/2004…»
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11. Piccole Produzioni Locali - DGRV 1526/2012
▪ ricadono nell’ambito di applicazione del Reg. (CE) 852/2004 (Allegati I o II)
▪ i requisiti generali applicabili ai locali ed alle attrezzature sono definiti
nell’Allegato B della DGRV 1526/2012
▪ il personale impiegato, oltre al possesso dell’attestato di cui alla L.R. n.
41/2003, è obbligato a frequentare il corso di formazione conformemente
all’allegato D della DGRV 1526/2012
▪ sono soggette a Registrazione da parte dell’Az. U.L.SS, con le modalità
specificate nell’Allegato C della DGRV 1526/2012
▪ sono soggette a controllo ufficiale
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12. Piccole Produzioni Locali - DGRV 1526/2012
▪ Possono aderire gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del C.C., così
come modificato dal D. Lgs n. 228/2001, titolari di una azienda agricola, che
lavorano e vendono prodotti provenienti dall’azienda stessa
▪ E’ possibile destinare alla produzione di “PPL” i prodotti ottenuti da massimo
40 alveari
▪ E’ consentita la produzione di prodotti «trasformati» (prodotti dolciari a
base di miele con frutta secca, idromele, aceto di miele,…)
▪ Le materie prime devono provenire esclusivamente dalla propria azienda
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13. Piccole Produzioni Locali DGRV 1526/2012
Ambito di vendita
I prodotti possono essere destinati alla vendita diretta al consumatore finale, nell'ambito
della Provincia e delle Province contermini alla sede dell'azienda di produzione:
▪ presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi,
compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo;
▪ nell’ambito di mercati, fiere ed altri eventi/manifestazioni, da parte del medesimo
imprenditore agricolo.
Possono altresì essere venduti ad esercizi di commercio al dettaglio, o di somministrazione,
in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale, purché ubicati nel
territorio della Provincia in cui è situata l’azienda di produzione e nelle Province
contermini.
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14. Laboratorio di smielatura DGRV 3710/2007
▪ ricade nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) 852/2004 (Allegato II)
▪ è soggetto a Registrazione da parte dell’Az. U.L.SS (dettaglio o non dettaglio)
▪ è soggetto a controllo ufficiale
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15. ▪ La situazione attuale nell’azienda ulss 4 «Alto Vicentino»
Censimento anno 2012:
Apicoltorori N. 130
Alveari N. 3.142
Produttori primari N. 108
Produttori primari (ex aut. san. L 283/1962) N. 20
Laboratori di smielatura registrati (DGR 3710/2007) N. 2
Piccole Produzioni Locali N. 0
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16. ▪ La consistenza degli alveari per apicoltore nell’azienda ulss 4 «Alto Vicentino»
da 1 a 10
da 10 a 20
da 20 a 30 71
da 30 a 40
da 40 a100
da 100 a 200
oltre 200
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17. ▪ La consistenza degli alveari per apicoltore nell’azienda ulss 4 «Alto Vicentino»
da 1 a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 40
da 40 a100
da 100 a 200
oltre 200
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