3. • la norma
• L’art. 1, comma 473, della Legge n. 228/2012 (Finanziaria 2013) ha
riaperto il termine per procedere alla rideterminazione:
• del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola;
• e delle partecipazioni in società non quotate.
4. I soggetti interessati sono:
- le persone fisiche;
- le società semplici;
- le associazioni professionali;
- gli enti non commerciali.
CHI
5. Possono essere rivalutati:
- i titoli, le quote di partecipazione o i diritti
non negoziati nei mercati regolamentati;
- i terreni edificabili e con destinazione
agricola.
COSA
6. I beni devono essere posseduti alla data del
1.1.2013, non in regime di impresa.
Per procedere alla rivalutazione occorre:
- il versamento di un’imposta sostitutiva;
- la redazione e asseverazione di
un’apposita perizia di stima da parte di un
professionista abilitato.
A QUALI CONDIZIONI
7. Il riconoscimento fiscale dei nuovi valori è
subordinato al pagamento di un’imposta
sostitutiva calcolata sul valore attestato
dalla perizia:
- nella misura del 2% per le partecipazioni
non qualificate;
- nella misura del 4% per le partecipazioni
qualificate ed i terreni.
L'IMPOSTA SOSTITUTIVA
8. L’imposta sostitutiva deve essere versata
alternativamente:
- in un’unica soluzione entro il 1.7.2013 (il
30.6 cade di domenica);
- in tre rate annuali di pari importo, con la
maggiorazione degli interessi del 3%,
scadenti il 1.7.2013, il 30.6.2014, il
30.6.2015.
Entro il 1.7.2013 deve essere altresì
asseverata la perizia di stima.
I VERSAMENTI
9. La rivalutazione, comportando la
rideterminazione del costo di acquisto dei
terreni e delle partecipazioni, consente di
ridurre o di annullare
completamente la plusvalenza al
momento della successiva cessione del
terreni o partecipazioni, con un
conseguente risparmio fiscale consistente.
Entro il 1.7.2013 deve essere altresì
asseverata la perizia di stima.
IL RISPARMIO FISCALE
10. - a processi di riorganizzazione delle attività
imprenditoriali;
- al miglioramento dell’efficienza nella
gestione del patrimonio famigliare;
- alla programmazione del passaggio
generazionale;
- alla razionalizzazione del gruppo
attraverso l’utilizzo di società holding, anche
in caso di presenza di società di diritto
straniero;
- alla razionalizzazione della struttura
finanziaria.
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