Proposta di legge 292 del 2012 sulle "norme per l'elezione del consiglio regionale e del Presidente della Giunta". Le modifiche più importanti: via il listino; 50 consiglieri invece di 60; 4 circoscrizioni elettorali invece di 8; parità di genere; soglie di sbarramento.
La proposta di Davide Gariglio per la legge elettorale del Piemonte
1. Gruppo Consiliare Partito Democratico
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
n. 292 del 2012
NORME PER L’ELEZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE E DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
20 Settembre 2012
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2. Sistema elettorale
Elezione diretta del Presidente della Giunta
Elezione dei Consiglieri regionali attraverso sistema elettorale
proporzionale con premio di maggioranza e garanzia delle
minoranze.
Riduzione a 50 Consiglieri regionali (oggi sono 60 ed il numero
può variare in aumento) conformemente a quanto previsto
dall’art. 14 del d.l. 138/11 (conv. dalla legge 148/11).
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3. Circoscrizioni elettorali
Accorpamento delle circoscrizioni elettorali (oggi sono 8,
corrispondenti alle 8 province) in 4 nuove circoscrizioni:
- Torino
- Asti - Alessandria
- Cuneo
- Biella – Novara – Vercelli - VCO
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4. Attribuzione seggi alle
circoscrizioni elettorali
Seggi assegnati alle 4 circoscrizioni elettorali:
Torino (2.165.619 ab): 26 consiglieri
Asti–Alessandria (626.570 ab) 7 consiglieri
Cuneo (556.330 ab) 7 consiglieri
Biella–NO-VC-VCO (866.158 ab) 10 consiglieri
• La legge prevede la perfetta corrispondenza tra seggi
assegnati e seggi effettivamente attribuiti ad ogni singola
circoscrizione.
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5. Liste elettorali
In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste
circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di
Consigliere regionale, ognuna delle quali è collegata a un
candidato Presidente della Giunta regionale.
Non viene più prevista la presentazione della lista regionale, il
cosiddetto listino.
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6. Parità di genere
In ciascuna lista circoscrizionale e in ciascun gruppo di liste
nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore alla metà dei candidati. In caso di quoziente
frazionario si procede all’arrotondamento all’unità inferiore
(art. 7).
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7. Soglie di sbarramento
Novità in materia di soglie di sbarramento: non accedono al
riparto dei seggi i gruppi di liste che non abbiano conseguito il
2% dei voti validi e il cui candidato alla presidenza della
regione non abbia conseguito il 5% dei voti validi.
Con la legge vigente oggi, per accedere al riparto dei seggi
basta superare uno dei due sbarramenti: il gruppo di liste
deve raggiungere il 3% dei voti validi o il candidato presidente
deve conseguire il 5% dei voti validi (art. 6).
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8. Modalità votazione
All’elettore viene concessa la possibilità di esprimere una
doppia preferenza con eventuale annullamento della seconda
preferenza in caso di mancata indicazione di candidati di
generi diversi.
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9. Elezione dei 51 seggi del
Consiglio Regionale
Il sistema proporzionale introdotto distribuisce i 51 seggi di
cui si compone il Consiglio Regionale assegnando:
- un seggio al candidato Presidenza della Giunta regionale che
ha ottenuto il maggior numero di voti;
- cinquanta seggi sulla base di un sistema proporzionale, che
effettua una prima assegnazione dei seggi a quoziente intero
nelle singole circoscrizione e una successiva attribuzione dei
seggi rimanenti nel collegio unico regionale sulla base dei voti
non utilizzati per l’attribuzione dei seggi in sede
circoscrizionale (residui).
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10. Attribuzione del premio di
maggioranza
Al gruppo di liste, o all’insieme dei gruppi di liste collegati al
candidato eletto Presidente della Giunta Regionale, sono
assegnati almeno trenta seggi.
Nel caso in cui tale soglia non venga raggiunta al termine
della assegnazione dei seggi nelle singole circoscrizioni e nel
collegio unico regionale, l’Ufficio centrale regionale assegna i
seggi mancanti procedendo a un loro successivo riparto
proporzionale tra i gruppi di liste collegati al candidato eletto
Presidente della Giunta regionale.
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11. Modalità di riparto proporzionale del
premio di maggioranza
L’ufficio centrale regionale divide la somma delle cifre
elettorali di tutti i gruppi di liste collegati al presidente eletto
per il numero dei seggi assegnati con il premio di maggioranza
(la parte intera del risultato rappresenta il c.d. quoziente di
attribuzione degli ulteriori seggi,)
Si procede poi a dividere la cifra elettorale di ciascun gruppo
di liste per tale quoziente di attribuzione. La parte intera del
risultato rappresenta il numero di seggi da attribuire a ciascun
gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da assegnare
sono attribuiti ai gruppi di liste sulla base dei maggiori resti
risultanti da quest’ultima divisione.
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12. Attribuzione della garanzia di
rappresentanza delle minoranze e
modalità di riparto proporzionale
Al gruppo di liste o all’insieme dei gruppi di liste non collegati
al candidato eletto Presidente della Giunta Regionale sono
assegnati almeno quindici seggi.
Nel caso in cui tale soglia non venga raggiunta al termine
della assegnazione dei seggi nelle singole circoscrizioni e nel
collegio unico regionale, l’Ufficio Centrale Regionale assegna i
seggi mancanti, procedendo ad una loro successiva
distribuzione proporzionale sulla base dell’applicazione degli
stessi criteri utilizzati per ripartire i seggi conseguiti con il
premio di maggioranza.
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