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La gestione della prevenzione
nei luoghi di lavoro
Decreto Legislativo 81/08
melania.marano@fastwebnet.it
2
Il sistema aziendale
Soggetti
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SOGGETTI
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MC Datore di lavoro SPP
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4
Obblighi del datore di lavoro art 17 e 18
Obblighi del DL e dirigenti art 18
Valutazione dei rischi
Nomina dell’RSPP
Nomina MC
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Salute e sicurezza dei propri dipendenti nello svolgimento delle attività da lui stesso assegnate a
ciascuno
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Informazione , formazione e addestramento
Richiede l’osservanza delle norme e delle procedure
Sorveglianza sanitaria
Misure di controllo delle emergenze
Rapporti con RLS
Salvaguardia dell’ambiente e della salute della popolazione
Comunicazioni INAIL ed IPSEMA
Riunione periodica art 35 ( più di 15 lavoratori )
Aggiornamento della valutazione e delle misure protettive e preventive in caso di modifiche
dell’organizzazione dell’ambiente e delle procedure lavorative o in relazione ad evoluzioni
tecniche
Fornisce le dovute informazioni al servizio PP ed al MC
Provvede ad attuare gli interventi strutturali e manutentivi necessari
Vigila sugli adempimenti a carico del preposto, dei lavoratori, dei progettisti, degli installatori e del MC
5
Obblighi dei preposti
art 19
Sovrintende e vigila sulla osservanza da parte dei lavoratori degli
obblighi di legge, delle disposizioni aziendali, dell’uso dei dispositivi
collettivi ed individuali e comunica al diretto superiore i casi di
inosservanza
Verifica che solo i lavoratori adeguatamente istruiti accedano a zone a
rischio grave e specifico
Vigila sull’osservanza delle misure di emergenza ( abbandono da
parte dei lavoratori delle zone pericolose )
Informa i lavoratori sui rischi gravi ed immediati e circa le disposizioni
prese a protezione
Non fa riprendere ai lavoratori l’attività in caso di persistenza di rischio
grave
Segnala tempestivamente al DL le carenze di mezzi , di attrezzature,
di DPI o ogni altra situazione di pericolo
Frequenta i corsi di formazione ( art 37 )
6
Obblighi dei lavoratori
art 20
Adempiere agli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza
Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite del DL, dai dirigenti e
dai preposti
Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze, i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza
Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a
disposizione
Segnalare immediatamente ogni deficienza o pericolo al preposto
adoperandosi direttamente, secondo le proprie competenze, per
ridurre le situazioni di pericolo e darne informazione all’RLS
Non rimuovere i dispositivi di sicurezza di segnalazione e di controllo
Non compiere operazioni di propria iniziativa che possano
compromettere la propria ed altrui sicurezza
Partecipare a corsi di formazione e d addestramento
Sottoporsi ai controlli sanitari previsti e disposti dal MC
I lavoratori in subappalto e quelli autonomi devono esporre apposita
tessera di riconoscimento
7
Servizio Prevenzione e Protezione
art 31
• Il Dl organizza il SPP all’interno dell’azienda o incarica persone o
servizi esterni
• Il responsabile del servizio e gli addetti devono possedere i requisiti
di cui all’art 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle
dimensioni dell’azienda e non devono subire pregiudizio in virtù dei
compiti da loro svolti
• L’istituzione del servizio è obbligatoria ed il responsabile del SPP
deve essere interno:
Nelle aziende ad alto rischio ( DL 334/99 )
Nelle centrali termoelettriche
Negli impianti e laboratori nucleari DL 230/95
Nelle aziende che fabbricano e depositano esplosivi,polveri e munizioni
Nelle aziende con oltre 200 lavoratori
Nelle industrie estrattive con più di 50 lavoratori
Nelle strutture di ricovero e cura con più di 50 lavoratori
• In aziende con più unità operative può essere istituito un unico SPP
8
Compiti del SPP
art 33
Individua e valuta i rischi
Elabora le misure preventive e protettive (art 28.2)
Elabora le misure di sicurezza
Propone programmi di informazione e formazione
Partecipa alla riunione periodica ( più di 15 lavoratori , una
volta all’anno , su richiesta del RLS )
Fornisce le informazioni di cui all’art 36
Sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi
E’ utilizzato dal DL
9
Salvo che nei casi di cui all’art 31.6
il dl può svolgere direttamente i compiti
propri del SPP, di primo soccorso di
prevenzione incendi e di evacuazione
nelle ipotesi previste dall’allegato II:
Aziende industriali fino a 30 lav.
Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lav.
Azienda pesca fino a 20 lav.
Altre aziende fino a 200 lav
10
In questo caso
• Deve frequentare corsi di formazione
di durata minima di 16 ore e massima
48
• Deve frequentare corsi di
aggiornamento quinquennale
11
Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza RLS
art 47
• Viene eletto dai lavoratori o individuato per più
aziende nell’ambito territoriale o di comparto
secondo l’art 48
• Il numero, le modalità di designazione e di
elezione, il tempo e gli strumenti per
l’espletamento delle funzioni vengono stabilite in
sede di contrattazione collettiva
• Il numero minimo è un RLS per unità produttive
sino 200 lavoratori
12
Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ( art 50 )
• Accede ai luoghi di lavoro
• È consultato preventivamente per la VR e per la individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione aziendale
• È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al SPP,
all’attività prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione e del MC
• È consultato in merito alla formazione
• Riceve le informazioni e la documentazione inerente la VR , le misure di
prevenzione, le sostanze, le macchine gli impianti,gli infortuni, le malattie
professionali …
• Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
• Riceve formazione adeguata
• Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di
prevenzione
• Formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti dalle quali è di norma sentito
• Partecipa alla riunione periodica art 35
• Fa proposte per la prevenzione
• Avverte il responsabile aziendale dei rischi individuati nel corso della sua
attività
• Può fare ricorso alle autorità competenti quando ritiene che le misure di
prevenzione e protezione adottate e i mezzi impiegati non siano idonei
13
Attribuzioni del RLS
• Deve disporre di tempo necessario allo
svolgimento dell’incarico, senza perdita di
retribuzione, nonché di mezzi e di spazi
• Non può subire pregiudizio a causa del suo
compito e per lui si applicano le stesse tutele
previste per le rappresentanze sindacali
• Su richiesta riceve copia del DVR art 17.1 lett a
e DVR art 26.3
• E tenuto al segreto industriale e dei processi
lavorativi
• E’ incompatibile con la nomina di RSPP e ASPP
14
Obblighi del MC art 25
• Collabora con il DL e il SPP alla VR
• Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
• Istituisce aggiorna e custodisce la cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore
• Consegna al Dl alla cessazione dell’incarico la documentazione sanitaria
con salvaguardia del segreto professionale
• Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto copia della cartella
sanitaria
• Fornisce al lavoratore informazione sul significato della SS e sugli effetti a
lungo termine
• Informa il lavoratore dei risultati della SS e a richiesta gli rilascia copia
• Comunica nel corso della riunione periodica art 35 i risultati anonimi collettivi
e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione
delle misure di tutela della salute e dell’ integrità psico-fisica dei lavoratori
• Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno
• Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori
15
AZIONI
• Valutazione del rischio
• Programma delle misure di prevenzione e
protezione
• Informazione formazione e addestramento
• Sorveglianza sanitaria
• Gestione delle emergenze
• Consultazione e partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori
16
La valutazione dei rischi è
un processo tecnico, scientifico e organizzativo all’interno
del quale si confrontano e collaborano tra di loro diverse
professionalità che interagiscono sulla base della propria
CONOSCENZA
INTERESSI
PERCEZIONE DEL RISCHIO
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Gli effetti del processo portano a decisioni operative
immediate e a programmi organizzativi e di gestione
17
La Valutazione del rischio
è l’atto
PRELIMINARE
alle decisioni aziendali
da mettere in campo per la
tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori
18
E siccome è un processo possiamo provare ad
identificare le fasi principali:
Identificare il pericolo
Identificare il rischio
Valutare il rischio
Eliminare o ridurre il rischio
Stimare il rischio residuo
Sceglie e adottare le misure per contenerlo
( collettive ed individuali )
Nominare, quando previsto, il MC per la
Sorveglianza Sanitaria
19
E siccome è un processo di valutazione
possiamo avere diversi risultati :
Assenza del rischio
Presenza di rischio “sotto controllo “
( per il quale è necessario prevedere un
monitoraggio nel tempo )
Presenza di rischio per gli esposti
( per cui diventa necessario intraprendere
immediatamente interventi di prevenzione e
protezione )
20
La valutazione è un obbligo del
DL
In seguito alla valutazione il dl elabora il
documento in collaborazione con
RSPP
MC ( nei casi ex art 41 )
previa consultazione RLS
21
La VR deve essere aggiornata in occasione di modifiche
del processo produttivo o della organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e della sicurezza o in
relazione del grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria
ne evidenziano la necessità
Il documento deve essere custodito presso l’unità
produttiva alla quale si riferisce la valutazione
I dl che occupano fino a 10 lavoratori ( fino al 30 giugno
2012 ) possono autocertificare l’effettuazione della
valutazione dei rischi
22
Il DVR non deve rimanere un atto cartaceo
ma deve essere partecipato a tutti i
lavoratori.
Per attivare il circuito virtuoso di promozione di
comportamenti corretti e di azioni a protezione
dei lavoratori bisogna “diseducare” coloro che
adottano comportamenti contrastanti a garantire la
propria integrità fisica come se non avessero la
capacità di comprendere il rischio.
Si ritiene che una idonea formazione possa
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La gestione della prevenzione

  • 1. 1 La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Decreto Legislativo 81/08 melania.marano@fastwebnet.it
  • 3. 3 SOGGETTI Lavoratori MC Datore di lavoro SPP Organi Istituzionali
  • 4. 4 Obblighi del datore di lavoro art 17 e 18 Obblighi del DL e dirigenti art 18 Valutazione dei rischi Nomina dell’RSPP Nomina MC Nomina dei lavoratori per le emergenze e per il pronto soccorso Salute e sicurezza dei propri dipendenti nello svolgimento delle attività da lui stesso assegnate a ciascuno DPI Informazione , formazione e addestramento Richiede l’osservanza delle norme e delle procedure Sorveglianza sanitaria Misure di controllo delle emergenze Rapporti con RLS Salvaguardia dell’ambiente e della salute della popolazione Comunicazioni INAIL ed IPSEMA Riunione periodica art 35 ( più di 15 lavoratori ) Aggiornamento della valutazione e delle misure protettive e preventive in caso di modifiche dell’organizzazione dell’ambiente e delle procedure lavorative o in relazione ad evoluzioni tecniche Fornisce le dovute informazioni al servizio PP ed al MC Provvede ad attuare gli interventi strutturali e manutentivi necessari Vigila sugli adempimenti a carico del preposto, dei lavoratori, dei progettisti, degli installatori e del MC
  • 5. 5 Obblighi dei preposti art 19 Sovrintende e vigila sulla osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali, dell’uso dei dispositivi collettivi ed individuali e comunica al diretto superiore i casi di inosservanza Verifica che solo i lavoratori adeguatamente istruiti accedano a zone a rischio grave e specifico Vigila sull’osservanza delle misure di emergenza ( abbandono da parte dei lavoratori delle zone pericolose ) Informa i lavoratori sui rischi gravi ed immediati e circa le disposizioni prese a protezione Non fa riprendere ai lavoratori l’attività in caso di persistenza di rischio grave Segnala tempestivamente al DL le carenze di mezzi , di attrezzature, di DPI o ogni altra situazione di pericolo Frequenta i corsi di formazione ( art 37 )
  • 6. 6 Obblighi dei lavoratori art 20 Adempiere agli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite del DL, dai dirigenti e dai preposti Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze, i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione Segnalare immediatamente ogni deficienza o pericolo al preposto adoperandosi direttamente, secondo le proprie competenze, per ridurre le situazioni di pericolo e darne informazione all’RLS Non rimuovere i dispositivi di sicurezza di segnalazione e di controllo Non compiere operazioni di propria iniziativa che possano compromettere la propria ed altrui sicurezza Partecipare a corsi di formazione e d addestramento Sottoporsi ai controlli sanitari previsti e disposti dal MC I lavoratori in subappalto e quelli autonomi devono esporre apposita tessera di riconoscimento
  • 7. 7 Servizio Prevenzione e Protezione art 31 • Il Dl organizza il SPP all’interno dell’azienda o incarica persone o servizi esterni • Il responsabile del servizio e gli addetti devono possedere i requisiti di cui all’art 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle dimensioni dell’azienda e non devono subire pregiudizio in virtù dei compiti da loro svolti • L’istituzione del servizio è obbligatoria ed il responsabile del SPP deve essere interno: Nelle aziende ad alto rischio ( DL 334/99 ) Nelle centrali termoelettriche Negli impianti e laboratori nucleari DL 230/95 Nelle aziende che fabbricano e depositano esplosivi,polveri e munizioni Nelle aziende con oltre 200 lavoratori Nelle industrie estrattive con più di 50 lavoratori Nelle strutture di ricovero e cura con più di 50 lavoratori • In aziende con più unità operative può essere istituito un unico SPP
  • 8. 8 Compiti del SPP art 33 Individua e valuta i rischi Elabora le misure preventive e protettive (art 28.2) Elabora le misure di sicurezza Propone programmi di informazione e formazione Partecipa alla riunione periodica ( più di 15 lavoratori , una volta all’anno , su richiesta del RLS ) Fornisce le informazioni di cui all’art 36 Sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi E’ utilizzato dal DL
  • 9. 9 Salvo che nei casi di cui all’art 31.6 il dl può svolgere direttamente i compiti propri del SPP, di primo soccorso di prevenzione incendi e di evacuazione nelle ipotesi previste dall’allegato II: Aziende industriali fino a 30 lav. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lav. Azienda pesca fino a 20 lav. Altre aziende fino a 200 lav
  • 10. 10 In questo caso • Deve frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima 48 • Deve frequentare corsi di aggiornamento quinquennale
  • 11. 11 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS art 47 • Viene eletto dai lavoratori o individuato per più aziende nell’ambito territoriale o di comparto secondo l’art 48 • Il numero, le modalità di designazione e di elezione, il tempo e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni vengono stabilite in sede di contrattazione collettiva • Il numero minimo è un RLS per unità produttive sino 200 lavoratori
  • 12. 12 Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( art 50 ) • Accede ai luoghi di lavoro • È consultato preventivamente per la VR e per la individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione aziendale • È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al SPP, all’attività prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione e del MC • È consultato in merito alla formazione • Riceve le informazioni e la documentazione inerente la VR , le misure di prevenzione, le sostanze, le macchine gli impianti,gli infortuni, le malattie professionali … • Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza • Riceve formazione adeguata • Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione • Formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è di norma sentito • Partecipa alla riunione periodica art 35 • Fa proposte per la prevenzione • Avverte il responsabile aziendale dei rischi individuati nel corso della sua attività • Può fare ricorso alle autorità competenti quando ritiene che le misure di prevenzione e protezione adottate e i mezzi impiegati non siano idonei
  • 13. 13 Attribuzioni del RLS • Deve disporre di tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, senza perdita di retribuzione, nonché di mezzi e di spazi • Non può subire pregiudizio a causa del suo compito e per lui si applicano le stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali • Su richiesta riceve copia del DVR art 17.1 lett a e DVR art 26.3 • E tenuto al segreto industriale e dei processi lavorativi • E’ incompatibile con la nomina di RSPP e ASPP
  • 14. 14 Obblighi del MC art 25 • Collabora con il DL e il SPP alla VR • Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria • Istituisce aggiorna e custodisce la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore • Consegna al Dl alla cessazione dell’incarico la documentazione sanitaria con salvaguardia del segreto professionale • Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto copia della cartella sanitaria • Fornisce al lavoratore informazione sul significato della SS e sugli effetti a lungo termine • Informa il lavoratore dei risultati della SS e a richiesta gli rilascia copia • Comunica nel corso della riunione periodica art 35 i risultati anonimi collettivi e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure di tutela della salute e dell’ integrità psico-fisica dei lavoratori • Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno • Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori
  • 15. 15 AZIONI • Valutazione del rischio • Programma delle misure di prevenzione e protezione • Informazione formazione e addestramento • Sorveglianza sanitaria • Gestione delle emergenze • Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
  • 16. 16 La valutazione dei rischi è un processo tecnico, scientifico e organizzativo all’interno del quale si confrontano e collaborano tra di loro diverse professionalità che interagiscono sulla base della propria CONOSCENZA INTERESSI PERCEZIONE DEL RISCHIO E’ un processo in continuo Gli effetti del processo portano a decisioni operative immediate e a programmi organizzativi e di gestione
  • 17. 17 La Valutazione del rischio è l’atto PRELIMINARE alle decisioni aziendali da mettere in campo per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
  • 18. 18 E siccome è un processo possiamo provare ad identificare le fasi principali: Identificare il pericolo Identificare il rischio Valutare il rischio Eliminare o ridurre il rischio Stimare il rischio residuo Sceglie e adottare le misure per contenerlo ( collettive ed individuali ) Nominare, quando previsto, il MC per la Sorveglianza Sanitaria
  • 19. 19 E siccome è un processo di valutazione possiamo avere diversi risultati : Assenza del rischio Presenza di rischio “sotto controllo “ ( per il quale è necessario prevedere un monitoraggio nel tempo ) Presenza di rischio per gli esposti ( per cui diventa necessario intraprendere immediatamente interventi di prevenzione e protezione )
  • 20. 20 La valutazione è un obbligo del DL In seguito alla valutazione il dl elabora il documento in collaborazione con RSPP MC ( nei casi ex art 41 ) previa consultazione RLS
  • 21. 21 La VR deve essere aggiornata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza o in relazione del grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità Il documento deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione I dl che occupano fino a 10 lavoratori ( fino al 30 giugno 2012 ) possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi
  • 22. 22 Il DVR non deve rimanere un atto cartaceo ma deve essere partecipato a tutti i lavoratori. Per attivare il circuito virtuoso di promozione di comportamenti corretti e di azioni a protezione dei lavoratori bisogna “diseducare” coloro che adottano comportamenti contrastanti a garantire la propria integrità fisica come se non avessero la capacità di comprendere il rischio. Si ritiene che una idonea formazione possa incrementare in questi individui la percezione del rischio per metterli in grado di orientare la loro scelta verso comportamenti di salvaguardia