14. SISTEMA SANZIONATORIO L’INSIEME DELLE REGOLE CHE DISCIPLINANO L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI LA SANZIONE MISURA AFFLITTIVA PREDISPOSTA DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO A CARICO DELLA PERSONA RESPONSABILE DI UN ATTO ILLECITO
15. ATTI ILLECITI atti e comportamenti contrari alle norme CIVILI AMMINISTRATIVI PENALI CONTRATTUALI
16. LA RESPONSABILITA’ Il fatto, la condizione, la situazione di essere chiamato a rispondere di certi atti delle proprie azioni e dei propri comportamenti rendendone ragione e subendone le conseguenze
17. LA RESPONSABILITA’ (nell’uso giuridico) Soggetto che è chiamato a rispondere della violazione colposa o dolosa di un obbligo
18. CODICE PENALE Art. 43. ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO Il delitto: è doloso … è preterintenzionale … è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
21. RESPONSABILITA’ CIVILE situazione giuridica di obbligo gravante su un soggetto tenuto a risarcire il danno ingiusto che ha provocato in conseguenza: - o di inadempimento di un obbligo contrattuale (responsabilità contrattuale) - o di qualunque atto illecito doloso o colposo (responsabilità extracontrattuale)
22. RESPONSABILITA’ PENALE Situazione giuridica di obbligo gravante su un soggetto conseguente alla commissione di un illecito presidiato da sanzione penale
23. LA SANZIONE A CARICO DELLA PERSONA RESPONSABILE DI UN ATTO ILLECITO SANZIONE PENALE: VIENE INFLITTA AL REO RICONOSCIUTO COLPEVOLE ATTRAVERSO LA SENTENZA DI CONDANNA PENALE SANZIONE CIVILE: OBBLIGO PER IL COLPEVOLE DI RISARCIRE IL DANNO PRODOTTO, DI RESTITUIRE IL BENE SOTTRATTO, E SIMILI …
24. LA SANZIONE A CARICO DELLA PERSONA RESPONSABILE DI UN ATTO ILLECITO SANZIONE AMMINISTRATIVA, DI CARATTERE PECUNIARIO, INFLITTA DALL’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA A CHI VIOLA UNA NORMA DI NATURA AMMINISTRATIVA SANZIONE DISCIPLINARE: SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DEI DIPENDENTI CHE VIOLANO NORME CONTRATTUALI CONCERNENTI IL RAPPORTO DI LAVORO
25.
26. Codice Penale Art. 42 Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.