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La rideterminazione del valore di acquisto delle
partecipazioni sociali non negoziate
LA PERIZIA DI
RIVALUTAZIONE
 Studio Panato
Milano – 26 ottobre 2010
Andrea Arrigo Panato
www.studiopanato.it
Riapertura dei termini per la rivalutazione
• La Legge n.191 del 23/12/2009 ha riaperto i termini per
effettuare la rivalutazione del costo di acquisto delle
partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2010 non
in regime d’impresa.
• Negli ultimi anni il provvedimento è stato riproposto
diverse volte. Anche per questa riapertura le regole
applicative rimangono quelle originarie previste dagli art. 5
e 7 della Legge n.448 del 2001.
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2
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3
Vantaggi
La rideterminazione del valore fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni consente di azzerare o comunque ridurre la
plusvalenza che altrimenti emergerebbe in caso di cessione.
In luogo delle imposte sull’eventuale plusvalenza (12,50%
oppure tassazione IRPEF) è richiesto il pagamento di
un’imposta sostitutiva sull’intero valore rivalutato risultante
dalla perizia di stima.
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4
Soggetti titolari di partecipazioni interessati alla rivalutazione
• Persone fisiche, per le operazioni non rientranti
nell’esercizio di attività commerciali;
• Società semplici e società e associazioni a esse
equiparate ai sensi dell’art.5 del Tuir;
• Enti non commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lettera
c) del Tuir;
• Soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla
cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società
residenti in Italia che non siano riferibili a stabili
organizzazioni.
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5
Partecipazioni rivalutabili
L’ambito oggettivo della rivalutazione è rappresentato da:
• Titoli, quote e diritti emessi da qualsiasi tipo di società purché non
quotate nei mercati regolamentati, ad esclusione delle associazioni
professionali, possedute alla data del 1° gennaio 2010.
• È possibile procedere alla rivalutazione anche soltanto di una parte
delle partecipazioni possedute.
• È possibile rivalutare partecipazioni già rivalutate in precedenza
(provvedendo alla redazione di una nuova perizia di stima)
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6
La perizia di stima
• Per poter beneficiare dell’affrancamento, il valore della partecipazione deve
essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima riferita all’intero
patrimonio sociale
• Sono abilitati alla redazione della perizia: i soggetti iscritti nell’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili e gli iscritti nell’elenco dei Revisori
Contabili.
• L’asseverazione della perizia dovrà avvenire entro il 2 novembre 2010
• Il costo sostenuto dal socio per la predisposizione della perizia giurata di stima
andrà ad incrementare il valore affrancato, da far valere in sede di successiva
cessione.
• Se il costo per la perizia è invece sostenuto dalla società, sarà deducibile dal
reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei quattro
successivi.
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7
Effettuazione e rilascio della stima del valore del complesso aziendale
In seguito all’attività di Due Diligence e valutazione secondo i metodi indicati, il
perito terminerà la relazione attestando il valore dell’azienda
Lo scrivente in base in base agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, così come modificati
dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 riguardante la tassazione delle attività finanziarie, dopo aver seguito
i criteri di valutazione indicati nel paragrafo .........., tenendo conto che successivamente al 1° gennaio 2010,
non risulta che si siano verificati ai fini valutativi fatti di rilievo, dichiara che il valore economico stimato
della società ........... …... con sede legale in .........., capitale sociale pari a euro .......... i.v., REA n. ..........
è pari a euro ..........
Metodo di stima: ..........
Valore stimato: euro ..........
Con quanto sopra esposto il sottoscritto ritiene di aver assolto l’incarico affidatogli in
ottemperanza alle disposizioni di legge e ai principi della tecnica professionale.
.........., lì ..........
Il perito ..........
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8
Giuramento della perizia di stima
La formalità del giuramento è espressamente prevista per legge. Si ricorda che il
giuramento della perizia può essere effettuato dal perito direttamente avanti al
notaio, in alternativa al giuramento presso la cancelleria del Tribunale
L’anno .......... (..........) addì ........... settembre. In .........., nella casa in via .......... n. ..........
Avanti a me Dott. .........., Notaio in .........., iscritto presso il Collegio Notarile di ..........
È presente il Sig. .......... nato a .......... il .......... e domiciliato in .........., iscritto al Registro dei Revisori
Contabili n. .......... come da provvedimento .......... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, .........., della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi presenta il documento che
precede e chiede di asseverarlo con giuramento. Da me ammonito ai sensi di legge, il comparente
presta il giuramento di rito ripetendo le parole «Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle
operazioni affidatemi e di non avere avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità».
Di quest’atto io Notaio ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive.
Consta il presente atto di un foglio dattiloscritto su una pagina da persone di mia fiducia.
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9
Imposta sostitutiva
• Il contribuente dovrà provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva, calcolata
sull’intero valore risultante dalla perizia di stima, nella seguente misura:
• 4% per le partecipazioni qualificate;
• 2% per le partecipazioni non qualificate.
• Il versamento dell’imposta potrà avvenire
• in un’unica soluzione entro il 2 novembre 2010;
• In tre rate annuali di pari importo con scadenza
2 novembre 2010
31 ottobre 2011 (con maggiorazione del 3% annuo a titolo di interesse)
31 ottobre 2012 (con maggiorazione del 3% annuo a titolo di interesse)
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10
Imposta sostitutiva - versamento
• Il versamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata) rappresenta il
perfezionamento dell’opzione per la rivalutazione, pertanto, l’adempimento
dell’obbligazione tributaria oltre il termine previsto per il 2 novembre 2010
comporta l’impossibilità di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo
delle plusvalenze
• Per il pagamento dell’imposta dovrà essere compilata la sezione ERARIO del
modello F24 indicando come codice tributo 8055 e come anno di riferimento
2010
• L’imposta sostitutiva potrà essere compensata con eventuali altri crediti
tributari (Irpef, Iva etc.)
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11
Imposta sostitutiva – precedenti rivalutazioni
In caso la partecipazione sia già stata oggetto di rivalutazione e conseguentemente
sia già stata versata l’intera imposta sostitutiva o parte di essa, è possibile:
• chiedere a rimborso l’imposta già versata attraverso regolare istanza nel termine di
48 mesi dal versamento;
• Interrompere il versamento delle somme relative alla rateazione non ancora venute
a scadenza e procedere con i versamenti dell’imposta secondo i nuovi valori.
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12
Cessione della partecipazione rivalutata
• Il costo di acquisto rideterminato con perizia giurata è utilizzabile ai fini del calcolo
dei redditi diversi di cui all’art. 67 del Tuir.
Il nuovo valore della partecipazione assume la natura di prezzo di acquisto della
stessa ai fini della quantificazione delle plusvalenze realizzate.
• Il confronto tra corrispettivo di vendita e valore di perizia non può dar luogo a
minusvalenze fiscalmente rilevanti
• Si fa presente che relativamente alle partecipazioni detenute in regime della
dichiarazione, la perizia di stima può essere redatta anche successivamente
alla cessione delle quote. Questo non può avvenire in caso le partecipazioni
siano detenute nel regime del risparmio gestito o amministrato.
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13
Cessione della partecipazione – convenienza fiscale
Realizzo plusvalenza da cessione partecipazione:
Tassazione ordinaria Imposta sostitutiva
Partecipazione
Qualificata
Il 49,72% della plusvalenza
concorre a formare la base
imponibile ai fini IRPEF del
contribuente.
4% sul valore
rideterminato della
partecipazione
Partecipazione
Non Qualificata
Imposta sostitutiva 12,50%
sull’intero importo della
plusvalenza
2% sul valore
rideterminato della
partecipazione
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14
Dichiarazione dei redditi
• La rideterminazione del valore delle partecipazioni tramite perizia asseverata
troverà evidenza nel Modello Unico 2011 – Redditi 2010.
Nel quadro RT dovrà essere indicato il valore che emerge dalla perizia, l’imposta
sostitutiva e l’eventuale scelta per la rateizzazione.
Anche i contribuenti che utilizzano il Modello 730/2010 sono tenuti a presentare
quadro RT di Unico Persone Fisiche 2011 – Redditi 2010 ed il relativo frontespizio
(C.M. 9 maggio 2003, n.27/E)
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15
Operazioni straordinarie e partecipazione rivalutata
• Fusione : L’art. 172, comma 3 del Tuir stabilisce che le azioni o quote
ricevute a seguito della fusione mantengono il costo (complessivo) di
quelle originarie. La partecipazione rivalutata e poi oggetto di fusione
mantiene quindi il maggior valore attributo dalla perizia.
• Scissione: il costo rivalutato si trasferisce alle partecipazioni nelle società
beneficiarie (esistenti al 01.01.2010). Per la ripartizione del costo, secondo
la prassi stabilita dall’Agenzia delle Entrate (circolari 98/E del 2000
par.7.2.3 e 6/E del 2006 par.5.3), la ripartizione avverrebbe in base alla
proporzione esistente tra patrimonio netto contabile della società scissa
prima e dopo l’operazione. PARERE ASSONIME non conforme.
• Trasformazione società: sono rivalutabili le partecipazioni possedute in
una società che si è trasformata dopo il 01/01/2010 ?. Dottrina propende
per il si.
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16
RIEPILOGO ADEMPIMENTI
Possesso partecipazione non negoziata in mercati
regolamentati
1°gennaio 2010
Redazione della perizia di stima e relativo giuramento 2 novembre 2010
Versamento imposta sostitutiva di rivalutazione in
un’unica soluzione
2 novembre 2010
Opzione per rateizzo imposta sostitutiva di
rivalutazione
Prima rata
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2 novembre 2010
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Rivalutazione fiscale partecipazioni

  • 1. La rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni sociali non negoziate LA PERIZIA DI RIVALUTAZIONE  Studio Panato Milano – 26 ottobre 2010 Andrea Arrigo Panato www.studiopanato.it
  • 2. Riapertura dei termini per la rivalutazione • La Legge n.191 del 23/12/2009 ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2010 non in regime d’impresa. • Negli ultimi anni il provvedimento è stato riproposto diverse volte. Anche per questa riapertura le regole applicative rimangono quelle originarie previste dagli art. 5 e 7 della Legge n.448 del 2001. www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 2
  • 3. www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 3 Vantaggi La rideterminazione del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni consente di azzerare o comunque ridurre la plusvalenza che altrimenti emergerebbe in caso di cessione. In luogo delle imposte sull’eventuale plusvalenza (12,50% oppure tassazione IRPEF) è richiesto il pagamento di un’imposta sostitutiva sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima.
  • 4. www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 4 Soggetti titolari di partecipazioni interessati alla rivalutazione • Persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali; • Società semplici e società e associazioni a esse equiparate ai sensi dell’art.5 del Tuir; • Enti non commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lettera c) del Tuir; • Soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.
  • 5. www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 5 Partecipazioni rivalutabili L’ambito oggettivo della rivalutazione è rappresentato da: • Titoli, quote e diritti emessi da qualsiasi tipo di società purché non quotate nei mercati regolamentati, ad esclusione delle associazioni professionali, possedute alla data del 1° gennaio 2010. • È possibile procedere alla rivalutazione anche soltanto di una parte delle partecipazioni possedute. • È possibile rivalutare partecipazioni già rivalutate in precedenza (provvedendo alla redazione di una nuova perizia di stima)
  • 6. www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 6 La perizia di stima • Per poter beneficiare dell’affrancamento, il valore della partecipazione deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima riferita all’intero patrimonio sociale • Sono abilitati alla redazione della perizia: i soggetti iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e gli iscritti nell’elenco dei Revisori Contabili. • L’asseverazione della perizia dovrà avvenire entro il 2 novembre 2010 • Il costo sostenuto dal socio per la predisposizione della perizia giurata di stima andrà ad incrementare il valore affrancato, da far valere in sede di successiva cessione. • Se il costo per la perizia è invece sostenuto dalla società, sarà deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei quattro successivi.
  • 7. www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 7 Effettuazione e rilascio della stima del valore del complesso aziendale In seguito all’attività di Due Diligence e valutazione secondo i metodi indicati, il perito terminerà la relazione attestando il valore dell’azienda Lo scrivente in base in base agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, così come modificati dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 riguardante la tassazione delle attività finanziarie, dopo aver seguito i criteri di valutazione indicati nel paragrafo .........., tenendo conto che successivamente al 1° gennaio 2010, non risulta che si siano verificati ai fini valutativi fatti di rilievo, dichiara che il valore economico stimato della società ........... …... con sede legale in .........., capitale sociale pari a euro .......... i.v., REA n. .......... è pari a euro .......... Metodo di stima: .......... Valore stimato: euro .......... Con quanto sopra esposto il sottoscritto ritiene di aver assolto l’incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di legge e ai principi della tecnica professionale. .........., lì .......... Il perito ..........
  • 8. www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 8 Giuramento della perizia di stima La formalità del giuramento è espressamente prevista per legge. Si ricorda che il giuramento della perizia può essere effettuato dal perito direttamente avanti al notaio, in alternativa al giuramento presso la cancelleria del Tribunale L’anno .......... (..........) addì ........... settembre. In .........., nella casa in via .......... n. .......... Avanti a me Dott. .........., Notaio in .........., iscritto presso il Collegio Notarile di .......... È presente il Sig. .......... nato a .......... il .......... e domiciliato in .........., iscritto al Registro dei Revisori Contabili n. .......... come da provvedimento .......... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, .........., della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi presenta il documento che precede e chiede di asseverarlo con giuramento. Da me ammonito ai sensi di legge, il comparente presta il giuramento di rito ripetendo le parole «Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni affidatemi e di non avere avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità». Di quest’atto io Notaio ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive. Consta il presente atto di un foglio dattiloscritto su una pagina da persone di mia fiducia.
  • 9. www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 9 Imposta sostitutiva • Il contribuente dovrà provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva, calcolata sull’intero valore risultante dalla perizia di stima, nella seguente misura: • 4% per le partecipazioni qualificate; • 2% per le partecipazioni non qualificate. • Il versamento dell’imposta potrà avvenire • in un’unica soluzione entro il 2 novembre 2010; • In tre rate annuali di pari importo con scadenza 2 novembre 2010 31 ottobre 2011 (con maggiorazione del 3% annuo a titolo di interesse) 31 ottobre 2012 (con maggiorazione del 3% annuo a titolo di interesse)
  • 10. www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 10 Imposta sostitutiva - versamento • Il versamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata) rappresenta il perfezionamento dell’opzione per la rivalutazione, pertanto, l’adempimento dell’obbligazione tributaria oltre il termine previsto per il 2 novembre 2010 comporta l’impossibilità di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo delle plusvalenze • Per il pagamento dell’imposta dovrà essere compilata la sezione ERARIO del modello F24 indicando come codice tributo 8055 e come anno di riferimento 2010 • L’imposta sostitutiva potrà essere compensata con eventuali altri crediti tributari (Irpef, Iva etc.)
  • 11. www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 11 Imposta sostitutiva – precedenti rivalutazioni In caso la partecipazione sia già stata oggetto di rivalutazione e conseguentemente sia già stata versata l’intera imposta sostitutiva o parte di essa, è possibile: • chiedere a rimborso l’imposta già versata attraverso regolare istanza nel termine di 48 mesi dal versamento; • Interrompere il versamento delle somme relative alla rateazione non ancora venute a scadenza e procedere con i versamenti dell’imposta secondo i nuovi valori.
  • 12. www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 12 Cessione della partecipazione rivalutata • Il costo di acquisto rideterminato con perizia giurata è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’art. 67 del Tuir. Il nuovo valore della partecipazione assume la natura di prezzo di acquisto della stessa ai fini della quantificazione delle plusvalenze realizzate. • Il confronto tra corrispettivo di vendita e valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti • Si fa presente che relativamente alle partecipazioni detenute in regime della dichiarazione, la perizia di stima può essere redatta anche successivamente alla cessione delle quote. Questo non può avvenire in caso le partecipazioni siano detenute nel regime del risparmio gestito o amministrato.
  • 13. www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 13 Cessione della partecipazione – convenienza fiscale Realizzo plusvalenza da cessione partecipazione: Tassazione ordinaria Imposta sostitutiva Partecipazione Qualificata Il 49,72% della plusvalenza concorre a formare la base imponibile ai fini IRPEF del contribuente. 4% sul valore rideterminato della partecipazione Partecipazione Non Qualificata Imposta sostitutiva 12,50% sull’intero importo della plusvalenza 2% sul valore rideterminato della partecipazione
  • 14. www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 14 Dichiarazione dei redditi • La rideterminazione del valore delle partecipazioni tramite perizia asseverata troverà evidenza nel Modello Unico 2011 – Redditi 2010. Nel quadro RT dovrà essere indicato il valore che emerge dalla perizia, l’imposta sostitutiva e l’eventuale scelta per la rateizzazione. Anche i contribuenti che utilizzano il Modello 730/2010 sono tenuti a presentare quadro RT di Unico Persone Fisiche 2011 – Redditi 2010 ed il relativo frontespizio (C.M. 9 maggio 2003, n.27/E)
  • 15. www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 15 Operazioni straordinarie e partecipazione rivalutata • Fusione : L’art. 172, comma 3 del Tuir stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito della fusione mantengono il costo (complessivo) di quelle originarie. La partecipazione rivalutata e poi oggetto di fusione mantiene quindi il maggior valore attributo dalla perizia. • Scissione: il costo rivalutato si trasferisce alle partecipazioni nelle società beneficiarie (esistenti al 01.01.2010). Per la ripartizione del costo, secondo la prassi stabilita dall’Agenzia delle Entrate (circolari 98/E del 2000 par.7.2.3 e 6/E del 2006 par.5.3), la ripartizione avverrebbe in base alla proporzione esistente tra patrimonio netto contabile della società scissa prima e dopo l’operazione. PARERE ASSONIME non conforme. • Trasformazione società: sono rivalutabili le partecipazioni possedute in una società che si è trasformata dopo il 01/01/2010 ?. Dottrina propende per il si.
  • 16. www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 16 RIEPILOGO ADEMPIMENTI Possesso partecipazione non negoziata in mercati regolamentati 1°gennaio 2010 Redazione della perizia di stima e relativo giuramento 2 novembre 2010 Versamento imposta sostitutiva di rivalutazione in un’unica soluzione 2 novembre 2010 Opzione per rateizzo imposta sostitutiva di rivalutazione Prima rata Seconda rata Terza rata 2 novembre 2010 31 ottobre 2010 31 ottobre 2010