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Stato Risorgimentale E Codificazione Unitaria

Linea di tendenza comune nella formazione del diritto moderno è la statizzazione del diritto, è una tendenza
vigente nelle maggiori monarchie occidentali e c'è un grande legame tra l'affermazione della sovranità dello
Stato e l'opera di codificazione del suo diritto che culmina con l'ideologia rivoluzionaria francese. Per quanto
riguarda l'Italia la ricezione della codificazione napoleonica rappresentava formalmente l'attuazione di quel
principio di statizzazione che in Francia coincideva con la sua nazionalizzazione.
I corollari della statizzazione: positività del sistema normativo, completezza dell'ordinamento giuridico, rigidità
nell'interpretazione e applicazione della legge; è nell'unità tra diritto statale e la rete nazionale che si modella di
unificazione giuridica italiana che si avvenne di quella francese: ordinamento francese che aveva prodotto il più
elevato sistema di civiltà giuridica dell'età moderna.

Le tesi del Savigny.
Il giudice Antonio Salvotti di Trento è il maggior fautore delle tesi del Savigny, grande storico giurista tedesco,




Insegnamento Hegeliano e l'idea di codice in Italia.

Pochi hanno affrontato le teorie di Hegel in Italia sull'opportunità del popolo di avere una propria codificazione
per i soli problemi della vita quotidiana. Lui contestava ampiamente il Savigny il quale negava la necessità di
compilare un codice e che vedeva nei testi legislativi più recenti, a partire da quello austriaco, e quello
napoleonico dell'ottocento quattro, difettosa ed erronea codificazione. Il giurista tedesco nel suo trattato di
lineamenti di filosofia, esaltava l'estremo diritto positivo spiegando nella sua superiorità rispetto a consuetudine
la quale più difficilmente poteva essere conosciuta dai cittadini, e meno determinata nel contenuto. Lo studio
dell'opera hegeliana, fu in Italia soprattutto negli anni 1848-1849, quando l'idea di codice era ormai stata
accettata da tutti come una cosa necessaria. Quindi in questa situazione poco spazio si prospettava per quelli
schieravano contro il codice, i fautori del diritto comune avevano quindi poche possibilità di fermare questo
fervore della codificazione.

Tradizione Giuridica E Codificazione

L'idea di codice quindi non vede più messo in discussione nell'Italia degli anni cinquanta, in questo periodo
storico si discuteva su come doveva essere il nuovo ordinamento unitario ma era pressoché accettato da tutti
che alla base di questo ci fosse una codificazione scritta. Tutti gli autori del tempo sostenevano le tesi di Hegel,
lo Stato doveva elaborare subito codificato che dovrà fondarsi sulla tradizione giuridica nazionale. Dimostrazione
di come il popolo fosse predisposto alla codificazione è stata la felice recezione del codice civile francese il
quale venne accettato e applicato da tutti. Va sottolineato come questo testo, insieme agli altri testi unici, hanno
rappresentato nella penisola la realizzazione della statizzazione totale del diritto in quanto nessuna norma da
quel momento in poi venne considerata valida tranne quelle derivanti direttamente della volontà del sovrano.

Interessi Settoriali Nella Resistenza Da Codificazione

Quindi l'unità dello Stato presupponeva l'unità del diritto andava abrogato il pluralismo giuridico a base
territoriale. Come codice civile napoleonico aveva eliminato il pluralismo normativo, la nuova codificazione
nazionale avrebbe unificato l'intera società italiana. Questa svolta però non era così facile perché dietro a ogni
legislazione statale c'erano degli interessi ben precisi e si nascondevano dei timori verso il nuovo. In questo
periodo ci furono alcuni richiami al common law inglese, basato sul diritto giurisprudenziale e sulla consuetudine,
questo rifletteva alcuni timori per il nuovo. La situazione attuale vedeva la vigenza dei codici: austriaci,
Napoleonici, parmensi, modenesi e questo causava non solo la diffidenza verso il nuovo perché si era abituati
ad usare questi codici i quali erano ben conosciuti, ma anche l'atteggiamento di qualcuno il quale per vari motivi
era affezionato a questi codici e voleva prolungare la vita. Ciò nonostante tutti giuridica del tempo rimanevano
consapevoli della necessità italiana di superare quest'ordinamento particolarea per far spazio ad un unitario.
Perché codificazione sia davvero nazionale non doveva derivare dall'estensione di quella esistente nel regno di
Sardegna alle nuove province, per non ripetere la stessa esperienza vissuta dai governanti di Torino quando
abrogando di fretta le leggi vigenti per sostituirle con le proprie, causando disagi. Diveniva difficile quindi
estendere tale codificazione ad altre regioni che aveva una propria tradizione giuridica. C'è un continuo dibattito
su quale codice fosse migliore. C'era quindi perplessità sull'estensione dei codici piemontesi a tutto il territorio
anche perché il codice penale, quello di procedura, è quello di procedura civile, erano stati redatti in fretta in
furia dal Rattazzi nell'otto cento cinquantanove, senza che avessero un ampio dibattito parlamentare. A seconda
delle zone dell'Italia poteva sembrare più facile o più difficile introdurre i codici, soprattutto nel meridione e in
Toscana bisogna procedere con molta attenzione visto la tradizione giuridica esistente.

Polemiche Contro La Piemontisazzione Dell'Ordinamento Unitario

A parte il codice austriaci della Lombardia, i codici degli antichi Stati soprattutto i civili, erano molto simili perché
fondati su modelli Franco Napoleonici. La scienza del diritto di alcuni Stati, che si schierava spesso a favore
delle legislazioni preunitarie vigenti, doveva essere però consapevole della loro comune derivazione dal modello
francese e quindi della loro similitudine. Inoltre i giuristi, nell'interpretazione, usavano i canoni interpretativi della
scuola dell'esegesi francese che aveva portato ad un processo di assimilazione culturale con la Francia, e quindi
un avvicinamento metodico delle dottrine. Anche le sentenze andavano pressoché ad imitare quelle francesi,
tutte queste ragioni avrebbero dovuto smentire questa resistenza al particolarismo legislativo che però ancora si
trovava variamente nell'Italia attuale. È famoso discorso di Carlo Cattaneo, il quale sosteneva, che il Piemonte
anche se in sei mesi avesse raccolto i progressi di cento anni di diritto sarebbe comunque inferiore al diritto
penale toscano, in diritto civile a Parma, in ordini comunali alla Lombardia. Questo aspro tono polemico
scorgeva sicuramente delle verità, infatti le codificazione che si volevano imporre erano sicuramente
tecnicamente inferiori a quelle presenti ma in ogni caso il Cattaneo e gli altri oppositori dovevano ormai farsi una
ragione dell'unificazione che stava per realizzarsi.

In possibilità di riutilizzare il codice napoleonico e gli altri testi francesi.
anche le tesi per il recupero del codice napoleonico, che sottolineava l'importanza di tale testo della società
moderna, avrebbe incontrato gravi ostacoli. Nonostante la grande stima per il testo, e la consapevolezza della
sua perfezione tecnica, c'erano delle considerazioni sul suo carattere non nazionale e un'esigenza di un suo
superamento per adeguarsi ai bisogni del tempo. Nonostante La sua bontà quindi rimaneva un codice straniero,
che non poteva sostituirsi ad uno di dettatura nazionale. In realtà tale polemica non era molto fondata perché il
codice napoleonico era sicuramente molto più progressivo di tanti codici dell'epoca che appariva perfettamente
rispondente ai bisogni della società italiana.

Quindi dal rifiuto della codificazione napoleonica aveva più che altro basi politiche: si voleva un diritto codificato
a base nazionale scaturito direttamente dal popolo nazionale e non straniero.

Ideologia Unitaria, Codificazione Nazionale, Unificazione Legislativa.

Anche l'idea opposta di mantenere in vigore il codice preunitarie aveva perso ogni validità, si voleva realmente
quindi una nuova codificazione dello Stato unitario. Quindi le varie tesi che avevano caratterizzato questo
periodo: il rifiuto dell'estensione della legislazione subalpina alle province annesse, quella del mantenimento di
quelle vigenti negli antichi Stati per timore di azioni municipalistiche, e quella alternativa dell'applicazione della
codificazione napoleonica a tutta la penisola non andavano bene. Si vuole una codificazione statale che era
spinta dalla coscienza politica patriottica.

Capitolo secondo
l'unificazione legislativa e i codici del mille otto cento sessantacinque

Codici subalpini prima dell'unificazione.

Prima dell'apertura del dibattito sulla codificazione, i codici esistenti nel regno di Sardegna, sembravano abbastanza
completi per soddisfare la società. Il popolo, l'opinione pubblica, davano in giudizio per lo più positivo delle leggi che
regolavano la vita sociale. Il problema posto non era tanto quello della grandezza di tale codificazione subalpina ma della
possibilità di utilizzarla per un più vasto e ampio ordinamento: l'Italia nascente.
C'era però un punto non trascurabile il quale faceva ritenere la codificazione subalpina, al pari delle altre del periodo che
potevano essere estesa al nuovo Stato, non idonea: la sua incompletezza normativa esistente infatti una serie di disposizioni
integrative e suppletive, e la sua incompletezza rispetta i settori che il nuovo ordinamento statale in poneva disciplinare in
modo nuovo rispetto al passato. Quindi si può dire che i codici subalpini, non potevano sopravvivere alla formazione del
nuovo Stato nazionale, al massimo potevano essere uno dei punti di riferimento per accompagnare la nuova codificazione.

Varietà situazione legislativa italiana dopo le annessioni:

L'unificazione legislativa avrebbe dovuto radere al suolo l'ampio e complesso sistema di codici e dileggi vigenti
negli Stati preunitari.

Nel regno di Sardegna erano vigenti: il codice civile del 1837, il codice di commercio del 1842, il codice di
commercio del 1842, il codice penale del 1859, e per quelli di procedura penale e di procedura civile negli anni
successivi. prova immediata delle difficoltà riscontrate si ebbe nella Lombardia, dove il governo di Torino aveva
dovuto accettare che rimaneva in vigore il codice civile austriaco. Le altre branche del diritto vengono fatti
entrare in vigore tra il 1859-1862 i nuovi codici subalpini. Questi poi non erano molto coordinabili con le norme di
diritto privato austriaco che rimanevano ben accettate dalla popolazione e dagli operatori del diritto, i quali erano
abituati ad usarle da oltre quaranta anni: il sistema, restando in vigore il solo codice civile austriaco appariva
disarmonico e incongruente. Per quanto riguarda i due sistemi processuali, sviluppati in diversi ordinamenti
statuali, aveva in comune solo alcuni principi essenziali di ferendo nella definizione normativa delle strutture
giudiziarie e nelle tecniche procedurali. In Emilia Marche Umbria viene estesa dal primo gennaio 1861 la validità
della codificazione piemontese. Nelle province pontificie invece, mancava una moderna legislazione privatistica
e le norme esistenti erano molto arretrate. Lieti di ducati di Parma Modena invece l'eccezione si dimostrò
inefficace, perché i loro contenuti normativi non erano di certo inferiori a quelle subalpini: vennero fatti tenuti in
vigore il codice civile parmense e quello modenese. Problema simile si ravvisava le province meridionali dove
erano rimasti in vigore solo le parti concernenti le leggi civili, mentre delle materie processuali erano stati
introdotti, anche se emendati, i nuovi codici piemontesi. Intascare invece il sistema normativo ducale venne
tenuto in vigore anche se in via provvisoria, questo perché era fondato su premesse diverse rispetto gli altri Stati
preunitari e tradizionalmente non legato ad esperienze codicistica.

Codificazione del diritto privato come riflesso dell'unificazione.

Quindi la situazione era molto variegata al momento dell'unificazione legislativa. In questa varietà però c'è un elemento
comune: le annessioni non hanno alterato il diritto privato preunitari il quale rimase in vigore in molte zone (come in
Toscana). Il primo problema del legislatore era quindi uniformare la disciplina della materia privatistica. È da sottolineare
che la classe dirigente del tempo vide l'unificazione legislativa come corollario della creazione del nuovo Stato e non come
strumento per la modifica dei rapporti patrimoniali. Il dibattito di allora si focalizzò più che altro sulla necessità di creare tal
unificazione, tralasciando in parte la definizione di alcuni elementi importanti quali la proprietà e altri diritti reali. Il
legislatore, sul piano contenutistico, ha avuto più modo di guardare aspetti politici che riguardavano lo status delle persone e
il diritto di famiglia, lasciando del tutto inalterato il diritto dell'economia le situazioni patrimoniali come le obbligazioni. In
questo momento storico non era più in discussione l'utilità del codice, che era ben accettato dalla collettività ma più che
altro si discuteva su quali dovessero essere i suoi contenuti. Il nuovo codice doveva esprimere profondamente l'identità del
nuovo Stato.

Progetto di revisione del ministro Cassinis del codice Albertino.

Analizzando il processo di formazione del codice civile del mille otto cento sessantacinque, emergono vari dati:

Nel cinquantanove, il gabinetto la marmora nel cinquantanove, affrontare il problema del rinnovamento legislativo
dell'ordinamento piemontese non aveva ritenuto di sostituire totalmente legislazione vigente, soltanto emendarla e
modificarla attraverso la preparazione di nuovi codici più moderni.
Questo si era tradotto nella preparazione immediata da parte di una commissione di giuristi di un progetto di codice civile,
molto rinnovato nella struttura, ma legato sempre la tradizione Albertina sul quale veniva basato.

Quindici fu un progetto di revisione del codice Albertino: lo presentò il ministro cassinis al Parlamento nel giugno del
sessanta, e teneva conto di alcune esigenze particolari di quegli anni basandosi su un maggior numero di esperienze
normative. Teneva conto anche del code Napoleon, ancora vigenti in Francia, del codice austriaco e degli altri testi della
restaurazione ma affrontare in maniera autonoma il problema della disciplina dei rapporti di diritto privato.
i redattori del progetto cassinis volevano: recuperare con emendamenti al testo subalpino quanto perso del testo
napoleonico, che era stato cancellato dalla politica legislativa del regno di Sardegna. Alcuni giuristi sottolinearono le
peculiarità del progetto che lo differenziavano sia dal testo Albertino che da quello napoleonico. C'era chi si lamentava
dell'allontanamento del progetto dalla Chiesa cattolica, che invece si lamentava delle modifiche napoleoniche considerate
parte di un testo straniero.

Orlando ad esempio, nel suo saggio "ordinamento da dare ai codice civile italiano" sosteneva la frettolosità avuta nel non
aver tenuto presente le nuove circostanze e l'ambiente. mentre vecchi codici si dividevano in tre libri: persone, beni,
proprietà, il nuovo codice si articolano in quattro libri perché il terzo era stato diviso in altri due: obbligazioni e contratti.

Le modifiche sostanziali introdotte al codice subalpino del progetto cassinis erano significative: molte di esse avevano
carattere politico (estensione ai diritti civili agli stranieri) , altre riguardavano la materia familiare e successoria ed avevano
quindi un contenuto altamente tecnico che migliorava le precedenti disposizioni (piena capacità giuridica alla moglie per
amministrare i propri beni); l'istituzione del testamento olografo .

Altro progresso era rappresentato dal secondo progetto dei cassinis, dopo la proclamazione del regno d'Italia, quando vide le
difficoltà sorte in merito all'approvazione del suo primo testo. Anche tale revisione era considerata in chiave troppo
subalpina, e quindi poco nazionale dello spirito e nei contenuti.

Il progetto Miglietti di un nuovo codice civile del regno d'Italia.recupero modello napoleonico.
La nuova fase del processo di unificazione d'Italia, prevede ora l'abbandono dell'idea di revisione del codice Albertino; si
ritorna l'idea che il codice napoleonico forse la base idonea per la formazione di un codice civile nazionale. Dall'idea si deve
al ministro Miglietti, che nel sessantadue presentavo disegno di legge relativo al nuovo codice civile il quale si ispirava al
codice francese con alcuni emendamenti del modello napoletano del diciannove. Anche qui ci fu la richiesta del governo di
un parere motivato dei corpi giudiziari. Tale parere è necessario, interpellata che doveva riguardare sia iniziale progetto
cassinis, il successivo progetto Miglietti, e definitivo progetto Pisanelli. Rimanevano comunque alcune riserve di carattere
conservatore, ma insieme a queste c'erano alcune di esclusivo carattere tecnico normativo: esempio è il consiglio di
utilizzare le discussioni preliminari sulle leggi generali del codice Albertino; erano problemi quindi molto interessanti quelle
affrontate dai diversi corti. Il ministro successivo al cassinis, chiese il parere anche delle corti meridionali che dal ministro
precedente erano state trascurate. Il progetto fu sottoposto di definitivamente all'esame di cinque commissioni di giuristi:
Torino, Milano, Firenze, Napoli, Palermo, tutto questo avrebbe dovuto dare a carattere nazionale e unitario al nuovo codice.

Sul piano formale il progetto Miglietti si apriva con una trattazione riguardante il rapporto necessario tra unità dello Stato e
unificazione giuridica, ed è in linea con la dottrina della destra storica di quel periodo. Contenutisticamente parlando il testo
invece si differenziava da cassinis perché sulla scia di quello napoleonico prevedeva la privazione dei diritti civili in seguito
al grave condanna penale, assegnava rilevanza giuridica alla residenza, manteneva il matrimonio civile aNella forma laica,
ed attenuava i poteri della patria potestà che sembravano eccessivi nel codice Albertino. Norma dichiarò contenuto
progressivo era quella relativa alla riserve in favore del coniuge superstite dell'usufrutto uguale a una porzione della quota
legittima della Asse ereditario, norma che migliorava lentamente la posizione della donna

L'opera del Pisanelli per il progetto definitivo del codice.
Quando la carica di guardasigilli si dette il Pisanelli, esaminare scrupolosamente il testo dalle cinque commissioni previste.
Le commissioni erano state composte selezionando tre più alti magistrati e avvocati e, ciononostante non risposero
pienamente alle attese del ministro. Solo la commissione di Napoli esaminò l'intero progetto, e altre si limitarono ad
esaminarlo solo in parte mentre Firenze addirittura non concluso nulla. Elaborazione del manuale legislativo, opera
prevalente dello stesso Pisanelli: la sua relazione introduttiva al progetto da tal senato sul primo libro e poi sul secondo il
terzo, rappresenta un importante documento per capire l'ideologia che ispirò la redazione del codice. Nella sua relazione e si
esprimeva la massima fiducia nella capacità di assemblee legislative di discuterlo e approvarlo, com'era venuto in Francia
per il codice napoleonico. Questa rimase però un'illusione che cade ben presto, a causa della complessità e dell'ampiezza
dell'opera.

Molto interessanti erano alcune considerazioni del Pisanelli si contenuti necessari di un moderno codice civile:
essenzialmente doveva essere trattato il diritto di proprietà e la materia dei beni, per quanto riguarda la disciplina delle
persone e del diritto di famiglia nonostante avessero connotati privatistiche si collocavano in una posizione intermedia tra il
codice civile ero seduto nel regno in quanto erano di natura speciale. Nonostante ciò senza molta convinzione accettò
l'inserimento del primo libro presso le famiglie del progetto del codice mostrando così di rispettare la tradizione.

Discussioni E Contrasti Nell'Iter Formativo Del Testo.

Per il contenuto molto innovativo della relazione essa suscitò qualche perplessità negli ambienti più conservatori. Era
prevedibile quindi che il progetto avrebbe trovato alcune difficoltà verso la sua approvazione finale. C'erano alcune
difficoltà che il testo dovrà superare: l'esclusione della reciprocità dei diritti privati individuali nei rapporti internazionali, la
soppressione della autorizzazione maritale, l'eliminazione dell'istituto dell'adozione estraneo nella vita moderna,
l'affievolimento della patria potestà. La commissione nominata dal senato per esaminare il progetto, eliminò dal testo quanto
apparisse troppo innovativo rispetto alla tradizione preunitaria. Questo si vuole vincere dalle tre relazioni elaborati da
commissione senatoria: nel libro primo dal Vigliani, per il secondo da de foresta, per il terzo dal vacca. Tali relazioni e
annunciavano alcuni principi essenziali: l'uso è la più sicura fonte del diritto perché solo le norme rispettose delle abitudini e
delle consuetudini popolari possono essere efficaci. Con le loro relazioni i commissari, avevano paura di urtare un senato
molto conservatore e fu per questo che decisero di emendare il progetto Pisanelli, in alcuni punti considerati importanti dalla
storiografia. Non tutti gli emendamenti però erano espressioni di una volontà conservatrice, dato che alcune modifiche
richieste erano ancora necessarie per la dottrina del tempo. nemmeno può essere considerata conservativa la scelta
riguardante i matrimoni civili....
Le modifiche restrittive apportate dalla commissione al progetto furono: godimento dei diritti dello straniero in relazione
all'acquisizione della cittadina, limitato ripristino dell'autorizzazione maritare l'introduzione dell'adozione che i Pisanelli
aveva qualificato come aristocratic

Fase conclusiva dell'iter

Con il trasferimento a Firenze della capitale, doveva cessare quell'aurea di incertezza che si respirava da
cinquantanove, causato anche dalle lungaggini della nuova codificazione. È famoso l'ordine del giorno Boggio
nel novembre del sessantaquattro con il quale si invitava il governo a presentare un progetto di legge per
l'unificazione legislativa, urgentemente richiesta in seguito al trasferimento della capitale. Sono quattro giorni
dopo ci fu un'esplicita richiesta al governo di rendere esecutivi un semplice decreto i codici che erano ancora
all'approvazione. Di fronte a questa richiesta del governo di rendere attive le seguenti leggi, con i primi si codici
civile, ha scatenato diverse reazioni soprattutto della stampa da quale sottolineava il anticostituzionalità della
vicenda. Tuttavia nelle due camere non fu troppo forte opposizione all'iniziativa ministeriale: il dodici gennaio del
sessantacinque, la camera si dichiarò favorevole all'iniziativa ministeriale (con ben otto uffici su nove) dal nove
al ventidue febbraio, l'assemblea discusse disegno di legge approvando la maggioranza con qualche
emendamento; poi toccò al senato che lo approvò tra il quindici e il ventinove marzo: il due aprile del
sessantacinque venne promulgata la legge sull'unificazione legislativa del regno d'Italia.

Limiti e carenze del dibattito parlamentare.
Il dibattito parlamentare ebbe per oggetto alcuni aspetti tecnici dell'unificazione, insieme ad altri problemi di
grande ampiezza nella realtà sociale, nonostante ciò il Parlamento non riuscì a far valere la sua pienezza
legislativa dimostrando come il lavoro ministeriale fosse stato molto funzionale ed efficiente e come il
Parlamento non era la sede idonea per progettare discutere testi normativi. Nonostante ciò ci furono alcuni
parlamentari che cercarono di far valere il propri poteri dei legislativi. Il governo seppe prendersi le sue
responsabilità dando grandi garanzie ai cittadini, anche grazie alla destra storica che generò il rispetto dei
cittadini verso i codici che permise ad essi di essere applicati. Un ulteriore legge del sessantasei stabilì il termine
ultimo entro il quale il codice sarebbe entrato in vigore permettendo così ai cittadini di imparare a conoscerlo
prima di dover utilizzare.

Formazione codice di procedura

A differenza del complesso iter del codice civile, quello di procedura giunse al traguardo molto velocemente. Tale
codice venne approvato direttamente dai Pirenei, con la collaborazione di grandi giuristi, e venne presentato al
senato nel novembre del sessantatré, con tanto di relazione introduttiva. Il testo era diviso in tre libri: nel primo le
regole dei giudizi, nel secondo le norme speciali e procedimenti di esecuzione forzata, nel terzo altri
procedimenti di giurisdizione volontaria o contenziosa. Nella relazione, che aveva per oggetto perlopiù primo
libro, veniva sottolineata la strumentalità del processo ai fini della tutela giuridica. Nel Parlamento e moderno
processo civile non era stato grande oggetto di discussione, a differenza che nella dottrina dov'era stato
ampiamente discusso. In ogni caso bisogna ricordare come la relazione specificava che il progetto Pirenei era
stato visionato e migliorato da molti celebri magistrati prima della sua pubblicazione. Così anche il codice di
procedure civile, come quello civile, entra in vigore però insieme ad una speciale commissione di coordinamento
la quale il dover esaminare per bene prima della sua concreta attuazione.


problema aggiornamento legislazione commerciale


La decisione di emanare e anche un codice di commercio fu presa in corso di processo, anzi inizialmente non lo
si riteneva necessario , data l'unità delle materie commerciali degli Stati preunitari. Tutte queste disposizioni
vigenti e echeggiavano il codice di commercio francese che era ancora vigente in Toscana e Lombardia ragione
questa che spinse il ministro vacca a prendere tempo sull'emanazione del nuovo codice. Si voleva quasi lasciare
inalterata la materia commerciale in attesa di una sua completa maturazione per poterla revisionare meglio.
Infatti i governanti di allora erano consapevoli delle differenze tra una Francia ben proiettata verso l'evoluzione
ed un'Italia dove lo sviluppo industriale. Nella discussione finale prevalsa la tesi contraria del mancini il quale
volle estendere il codice di commercio sardo del quarantadue a tutte le province del regno. Questo sarebbe
stato buono per dare omogeneità con il codice civile, che era nuovo e quello di procedura altrettanto nuovo.
Dato che non era possibile in breve tempo redigere il testo a perfetto della situazione bisognava scegliere quello
più idoneo a soddisfare le esigenze di tutta Italia, questo era sicuramente quello subalpino emendato con le più
recenti leggi commerciali.

La camera con spirito patriottico accettò le richieste e le sessantacinque approvò la pubblicazione del codice di
commercio Albertino del quarantadue., con alcune piccole modifiche.


Formazione codice marina mercantile


Legate alla disciplina del commercio è sempre stata quella mercantile e della navigazione, si ricorda la celebre
ordinanza della marina francese del mille sei centoottantuno. È materia delegazione è stata per lunghi anni
trascurata e così è stato anche nell'Italia della restaurazione. Così al momento dell'unificazione Vigevano nella
penisola molte leggi diverse tra loro e arretrate. Nell'ottocento cinquantanove, nel regno di Sardegna, Grazie a
Cavour, si decise di riordinare le norme della materia mercantile fino all'obiettivo di creare un codice ad hoc. Il
ventotto gennaio del sessantatré venne presentato assennato progetto di codice della marina mercantile,
approvato con quel punto fu l'unico testo di quel periodo ad aver seguito un iter normale. Prima dell'entrata in
vigore formalizzato con il codice di commercio. Il codice conteneva molte disposizioni inerenti l'attività privata sul
mare, e rivelava un intenso interesse statale nel deregolamentazione della navigazione. Furono adottati anche
alcuni criteri veramente innovativi, come la separazione dell'amministrazione della marina da quella militare, la
soppressione per le materie penali di ogni sanzione del tribunale che non fossero quelli del comune diritto
penale, fu istituito infine il corpo alla capitaneria di porto con precise attribuzioni.

L'invio unificazione in materia penale

Meno appariscente fu l'unificazione del ramo del diritto penale: si era operata l'estensione a tutti Italia del codice
penale sardo del cinquanta nove, tranne che per la Toscana dove vigeva il celebrato codice penale del
cinquantatré molto moderno: Carattere progressivo dimostrato dall'esclusione della pena di morte, la quale era
presente ancora nel codice sarto. Quindi la sua estensione avrebbe causato il ripristino di tale pena mentre la
sua non estensione avrebbe comunque rappresentato un problema. L'unica soluzione era un compromesso:
estendere la validità anche alla Toscana sopprimendo però la pena di morte. Tutte e tre le tesi ebbero i loro
sostenitori, governo, camera dei deputati, e senato; ma in questa commistione di idee si preferì per il momento
abbandonare l'unificazione legislativa del diritto penale per l'incapacità di prendere una decisione.

Più facile fu invece l'unificazione del processo penale: il codice di procedura sardo del cinquantanove fu esteso
anche in Toscana e con qualche emendamento dichiarato valido per intero territorio nazionale. Fu promulgato
dopo la consueta revisione da un regio decreto del ventisei novembre del sessantacinque, a completamento
della codificazioni



Capitolo tre
.


Ideologia liberale risorgimentale e codificazioni unitaria

Nella versione dello Stato unitario si vedeva il compimento di un ciclo contrassegnato dal recupero totale
dell'idea di nazione ed alla formazione di una coscienza nazionale, ma anche un nuovo ciclo caratterizzato dal
progresso di una società sempre più attenta al benessere dei suoi consociati. Da questo punto di vista, la
codificazione del sessantacinque, simboleggiava uno stato proteso verso la conquista di nuovo traguardi e da
questo punto di vista che erano degli similitudini con ideologie creatrice della codificazione napoleonica.
Entrambe permettevano di ottenere dei mutamenti dell'assetto sociale tramite delle norme grazie all'autonomia
dei privati, alla libertà dei contratti e alla proprietà privata.
entrambi inoltre riflettevano l'importanza del ceto borghese che stava per emergere in Italia inizi del secolo sulla
scia di quanto accaduto in Francia. Comunque la somiglianza ideale tra le due opere, non deve far perdere di
vista il carattere nazionale della codificazione italiana.

Tradizione e innovazione nei codici unitari.

È importante sottolineare la somiglianza delle finalità proposte dalle due grandi opere legislative: c'è quella di
non rompere con la tradizione giuridica civile e di una grande apertura verso l'avvenire: a "il codice non deve
opporsi né con il passato tanto meno con il futuro".come aveva fatto il codice napoleonico la nuova codificazioni
unitaria avrebbe dovuto costituire uno strumento in grado di migliorare il contesto politico e far fare un balzo in
avanti anche in Italia.inoltre in quel periodo c'è un dibattito in Francia riguardante l'insufficienza del codice civile
francese per il nuovo sistema economico industrializzato, e questo avevo reso l'idea della superiorità della
codificazione italiana unitaria rispetto quella francese: sia perché era a questa posteriore, sia perché abbia fatto
tesoro dell'esperienza francese di cinquant'anni.

Nonostante tutto i modelli normativi ancora vigenti oltralpe, in materia civile commerciale, aveva ancora una loro
funzionalità per l'Italia, comprovata dal fatto che non avevano impedito la crescita economica ma l'aveva
favorita. Questo fenomeno si era verificato anche in altre parti, come ad esempio nella Lombardia austriaca, ma
è noto il diritto dell'impero asburgico non è molto distante dai principi del francese.

I giuristi del Risorgimento e gli interessi di politica legislativa. ius condendum
Non deve stupire in questoperiodo l'assenza al dibattito della dottrina, quali erano le ragioni: in primis
l'atteggiamento dei giudici dell'epoca i quali erano attenti perlopiù all'interpretazione e riflettevano la metodologia
della scuola delle esegesi; altro motivo era la complessità del discorso giuridico completamente nuovo, altro
motivo ancora era dovuto lo stesso clima del periodo di attesa dell'unificazione dato che l'incertezza che non
favoriva l'interesse del accendersi del dibattito. Questi motivi spiegano con il dibattito sia stato portato avanti e
giuristi ma più che altro da politici giuristi. Si possono per comprendere le tesi di chi ha voluto sminuire la dottrina
giuridica dell'ottocento ritenendo inferiore ad altri, come si giustificano anche tesi opposte come quella dello stolfi
e dell' ungari che ritenevano la scienza di quel periodo tra le più elevate mai esistite.

Consenso popolare l'unificazione legislativa.

Qualunque sia il giudizio dato sulla scienza dell'epoca, è certo che il legislatore dell'epoca seppe rispondere ad
esigenze della società dato che i testi emanati in quel periodo sono ben accetti dalla popolazione, anche in
regioni "difficili" perché di grande tradizione giuridiche come la Toscana o la Lombardia. Inoltre un'ulteriore prova
di questa accettazione comune e data da un momento in cui il Veneto fu annesso, e Roma fu liberata, che le
codificazioni furono estese queste regioni dove furono benaccetto. Dell'accettazione generale e data soprattutto
dalla loro applicazione e dalla loro osservanza.inoltre confrontando la situazione in quanto successo quando
furono introdotti i testi francesi, ora ci furono meno resistenze di allora. Altra prova della felicità di questa
adesione generalizzata e data da lungo tempo in cui rimanete in vigore.

Codice civile e statuto Albertino.

Il successo della codificazione unitaria era dato anche dal perfezione con cui venivano trattati rapporti privati: le
persone, l'assetto della famiglia, definiva il diritto di proprietà, disciplinava le successioni, e regolava le
obbligazioni. Inoltre cornice costituzionale e norme della codificazione erano ben raccordate e questo è
evidenziato dalle disposizioni preliminari sull'interpretazione e applicazione delle leggi che erano premesse a
codice civile del mille otto cento sessantacinque.principi come quello degli irretroattività della legge, o quello
dell'efficacia spaziale erano contenute in queste disposizioni preliminari e rendevano il tutto permeato di quel
carattere pubblicistico di dimensione sostanzialmente costituzionale.

Nella nuova cornice del garantismo, era possibile per il legislatore a battere quel divieto presente nella
codificazione napoleonica, e permettere ora l'analogia e l'uso dei principi generali del diritto per colmare le
lacune legislative. c'è un punto dove l'ideologia giuridica differenziava nettamente da quella precedente cioè il
collegamento tra statuto Albertino e i codici civile, che univa le norme di di diritto pubblico a quelle di diritto
privato in chiave garantista.

Parzialità teoria della proprietà fulcro del sistema.

È quindi evidente il progresso realizzato dalla nuova codificazioni rispetta quella napoleonica, questo soprattutto
per la delimitazione della sera pubblicistica di quella privatistica non ben compiuta in Francia. I tre libri del codice
civile italiano, a copia del codice napoleonico e il rispetto della tradizione di gaio; persone, proprietà, morì di
acquisto proprietà e trasmissione, dava l'espressione legislativa a valori essenziali della società. Parte della
storiografia, quella più critica, ritiene che il articolarsi del codice civile intorno alla proprietà, abbia voluto
garantire per una scelta politica l'egemonia della borghesia possedente tutelandone i diritti. Ma questa paiono
affermazioni piuttosto parziali dato che autonomia negoziale e proprietà erano a prescindere da quest'molto
importanti per la nuova società nascente.

Sessantacinque e il codice napoleonico ci sono comunque molte analogie strutturali e similitudini normative, ma
questa è ovvio dato che il codice napoleonico era servito da modello ai primi legislatori italiani. Comunque i tre
libri di codici civile, nonostante siano suddivisi come il testo francese, risultano spesso innovativi e si distaccano
da questo soprattutto sul piano sistematico,, migliorandolo.

Persone fisiche e giuridiche nel primo libro

L'indipendenza da modello francese se ne approva nel primo di dato che si considera esistenza dei corpi morali
e di persone giuridiche differenza di quanto previsto nel testo napoleonico. Per quanto riguarda le persone
fisiche molto innovativa la norma che metteva allo straniero al godimento dei diritti civili, mettendo in parco
parcondicio lui con il cittadino senza imporre l'obbligo della residenza. Altro. Progressista era quello che
specificava che la nazionalità si poteva perdere rinuncia dei cittadini, si dava rilievo a una dichiarazione di
volontà e questo era innovativo rispetto al codice Napoleone.

Disposizioni sulla famiglia: matrimonio, rapporti coniuge, filiazione, adozione.
Reintroduzione del matrimonio civile e la sua indissolubilità mostrano un atteggiamento prudente si afferma
l'esclusività del matrimonio civile ma senza scontrarsi con la chiesa e rispettando l'eventuale precedente
celebrazione religiosa del nozze ed escludendo il divorzio che avrebbe portato uno scontro con quella. C'è
comunque una richiesta di integrazione dei divorzio che venne colmata con la disciplina della separazione tra
quale poteva sembrare sufficiente a sedare le esigenze di una società che non era ancora pronta per il divorzio.
La separazione era sufficiente liberare la donna dalla potestà del marito. Non molto felice fu invece le scelte del
mantenimento dell'autorizzazione maritale scelta dovuta a una volontà tradizionaliste. Società dell'ottocento la
dote era molto importante, e veniva da una vecchia tradizione civile sull'utilizzazione dei beni le famiglie originarie.
proprio per la sua origine la dote restavi inalienabili e rimaneva garanzie della donna anche se l'gestione spettava il marito.
Fu mantenuto migliorato l'istituto dell'adozione, sul quale Pisanelli aveva espresso molte critiche. E inoltre riviste le
disposizioni sulla patria potestà e sulla tutela, ora messe in chiave più liberale.

Così si prospettava il diritto di famiglia e delle persone del codice del sessantacinque: il diritto progredito rispetto
il francese anche se con qualche limitazione e chiusura rispetto al codice napoleonico, volute sicuramente dalla
prudenza forse eccessiva degli legislatori unitari

.il libro secondo: la proprietà e le situazioni reali

Il secondo libro del codice: il, proprietà, su modificazioni, secondo la storiografia è il fulcro dell'ideologia liberale
e individualistica del suo autore. Questa tesi è molto diffusa grazie anche ad un'affermazione del Pisanelli
stesso secondo il quale l'idea fondamentale del codice e quella di proprietà. Tale centralità della proprietà era
dovuto anche l'importanza del diritto in quell'epoca, e la sua stretta connessione con la libertà poneva l'accento
su una concezione individualistica di diritto.

Nella sua relazione introduttiva il Pisanelli sottolinea come le proprietà sia stata regolata con continuità rispetto a
codificazione napoleonica e a questa linea non ci furono mai grosse contraddizioni quindi secondo libro non
aveva mutamenti sostanziali cambiava perlopiù per quanto riguarda i cui miglioramenti sulle formulazioni
normative.. Alcune novità furono introdotte rispetto i codici precedenti il affermazione della tutela della proprietà
intellettuale, del diritto d'autore. La distinzione tra beni demaniali e non , inoltre vennero disciplinati meglio della
comunione del possesso e delle servitù prediali. Inoltre da sottolineare come i autori codice non vedessero di
buon grado l'idea di proprietà collettiva che avrebbe impedito il realizzarsi della completa signoria della persona
sui propri beni



terzo libro del codice

Riguardava l'acquisto e la trasmissione della proprietà e a volte toccava anche in maniera dettagliata
successioni, donazioni, obbligazioni, contratti; affrontava anche le delicate materie dell'espropriazione forzata e
delle ipoteche e della pubblicità immobiliare. La successione testamentaria, dal legislatore del sessantacinque,
fu meno favorita è stata quella del codice relativa a quella legittima dato che secondo il Pisanelli questa
rappresenta la regola l'altra eccezione. Innovazioni apportate alla materia delle successioni sembrano
accentuare la preferenza per i legami di carattere familiare dato che il potere di disporre del testatore è più
limitato rispetto a quello del codice napoleonico. I furono addirittura vietati una serie di atti a contenuto
patrimoniale inter vivos impedendo così eccessi con le donazioni. Per quanto riguarda la materia contrattuale
invece il legislatore non si distaccò molto dal codice napoleonico, ribadendo l'autonomia contrattuale dei
soggetti. E articolati in maniera molto precisa agevolando così la formulazione dei contratti e la speditezza degli
affari. Alla materia contrattuale non fu molto alterata dato che c'erano molte regole che potevano essere ben
utilizzate.
Problema aggiornamento legislazione commerciale

La costruzione normativa dei rapporti obbligatori, per molti, aveva dei difetti in almeno tre: il mantenimento di
enfiteusi, l'arresto personale, e la mancanza di una disciplina autonoma per quanto riguarda il lavoro . Il
reinserimento del enfiteusi, abrogato dal codice napoleonico, sembra un ritorno al passato: l'istituto era
considerato di derivazione feudale e quindi contestato perché superato. In realtà del nuovo codice di enfiteusi
era cambiata: attribuiva l'obbligo migliorare il fondo e quindi era strumento diverso; inoltre esisteva il diritto di
affrancazione che veniva ora garantito pagando l'equivalente fissato in dieci annualità di altra molto contrastato f
o anche mantenimento dell'istituto dell'arresto personale e debiti anche se i casi di, era strumento di coazione
personale e parve subito e non a torto una misura illiberale e contraria all'assetto della società
moderna.Altrettanto grave l'assenza del codice di una disciplina organica del rapporto di lavoro subordinato e
autonomo troppo legato ancora alla codificazione napoleonica, non si superava ancora di schemi romanistici
della locatio operarum cioè del lavoro retribuito a tempo e a cottimo.


Disciplina processo civile

C'è anche un rinnovamento sul piano del processo civile grazie l'apposito codice che era strettamente legato al
codice civile. La maggior preoccupazione del Pisanelli, il vero autore del codice di procedura sessantacinque,
era quella di dare al processo civile una visione liberale e individualistica . Si voleva fare il processo civile un
istituto nel quale è libertà e la personalità dell'individuo venivano rispettate i massimi livelli.

Soluzioni provvisorie mancato completamento codificazione

Il quadro legislativo si arricchiva dunque con il codice di procedura.le contraddizioni dei codic, visto il momento
storico non vennero a galla subito ma l’opera di codificazione sarebbe ripresa presto!!



Capitolo quattro

Il dibattito post unitario e le istanze riformistiche

L'età del codice civile: società e diritto codificato.

Quindi c'è stato un importante opera compiuta della destra grazie all'unificazione legislativa la quale si
presentava davvero molto imponente e grazie l'ingresso in vigore del codice del 1865, nonostante ciò questi
codici avevano dei limiti delle manchevolezze, dei difetti che la pubblicistica aveva prontamente segnalato:
c'erano quindi delle aspettative di revisione, e integrazione com'era naturale aspettarsi da una società liberale.

Ci si trova di fronte a un complesso normativo ove vige il primato del codice civile il quale garantiva al singolo la
garanzia le regole perché la sua vita le sue attività si svolgessero liberamente. Da questo punto di vista e il
codice veniva considerato una sicurezza, una garanzia. Ogni soggetto grazie il codice poteva contare sulla
prevedibilità del comportamento altrui, e poteva aspettarsi preventivamente quali fossero le conseguenze dei
suoi comportamenti. Controversie e conflitti venivano risolti in base all'accordo che c'era tra il codice civile e
quello di procedura civile; vedete contravvenzioni punite dal codice penale e processati tramite le regole del
codice di procedura penale: tutto questo origina un sistema giuridico molto omogeneo.

Intangibilità del codice è il mezzo secolo senza riforme.

Grazie alla omogeneità del sistema normativo, doveva essere più semplice impedire le riforme dello stesso o
perlomeno rallentare tentativi di modifica. Non era un grosso problema dell'unificazione disattivano fosse del
tutto realizzata nel campo della, dato che le norme del codice di sessantacinque trovavano buona copertura dal
codice penale sardo e da quello dell'antico granducato.
quindi l'eccezione all'unità del sistema era data da ramo penale di diritto. Ci troviamo quindi grazie questa
stabilità davanti ad un mezzo secolo senza riforme, e c'era la sensazione è che l'esperienza acquisita, che ogni
testo legislativo fosse talmente complesso da non poter essere oggetto di modifiche parziali. Per questo che
mancano i legislatori post Risorgimento ogni concreto atteggiamento di riforma nel settore privato e invece l'idea
di una sostanziale intangibilità delle norme di diritto privato modificate le sessantacinque. Tale atteggiamento
sembrava destinato a durare.

Riflessi civilistici nel loro aspetto laicizzato della partenza da chiesa.

Il mezzo secolo senza riforme trova d'accordo sia quelli che lo attribuivano alla completezza di sistema e la sua
intangibilità, sia quelli che avevano atteggiamenti perlopiù conservatori. Questo giudizio non può essere
smentito nei suoi contenuti. Colpa attribuibile agli strilli del diritto, è stata forse quella di focalizzare l'attenzione
solo al codice, come unico obiettivo la sua perfezione e sul miglioramento senza però intaccare i principi di
istituti. Nonostante ciò qualche piccola riforma ebbe successo: come ad esempio alcune norme emanate sui
rapporti tra stato e chiesa dopo l'unità; ad esempio una legge del sessantasei facevo riacquisire religiosi la piena
capacità giuridica e politica, e questo sembrava realizzare in modo definitivo l'uguaglianza di tutti cittadini
davanti alla legge. Altre disposizioni andavano a rendere meno stretto il controllo su alcuni beni della segregar,
stabilendo il divieto di formare mano morte tramite disposizioni mortis causa.
Uguaglianza delle persone e libertà di beni erano con i postulati fondamentali della codificazione liberale, ed
erano quei valori che venivano guardati dai legislatori per completare il sistema normativo.


Alcune riforme di carattere liberale: abolizione arresto personale per debiti

Nel dicembre del settantasette, accogliendo l'istanza di settori della pubblicistica, aboliva finalmente l'arresto per
debiti in materia civile commerciale, lasciando in vigore solo nel settore che è per ottenere l'adempimento di
obbligazioni nascenti da crimini. Molto importante è il tema della pubblicità, il merito è stata lamentato l'assenza
di una disciplina unitaria per quanto riguarda l'attività del notaio.provvede a questa lacuna, il testo unico delle
leggi sul notariato del settantanove. Altre leggi speciali andarono ad investire il settore dei beni mobili come
quelle riguardanti privilegi generali e speciali, o quella sulla tassa del registro, offre ricchezze immobili
Questa legislazione frammentaria e scarsa che andava ad integrare il codice, testimoniava il costante interesse
del legislatore per i problemi da società civile.

Scarsa influenza delle idee del socialismo giuridico sulla dottrina italiana.

Il ruolo del codice civile era sempre di preminenza, questa era ben chiaro alla generazione del codice da quale
erano consapevoli di non potervi affiancare un sistema parallelo basato su eccezionalità e specialità e deroga. Il
codice a questi sembrava insostituibile perché basato sul rispetto assoluto della libertà individuale. Fu questo il
motivo per il quale la dottrina del socialismo giuridico sviluppata negli anni ottanta anche in Italia, appare del
tutto minoritaria sul mondo intellettuale. Per la maggioranza dei giuristi della seconda metà dell'ottocento, grandi
difensori del codice civile, un cambio in nome di un diritto sociale appariva fortemente antitetico rispetto a quello
sancito dei testi codificati: l'idea di collettivizzazione dei beni del socialismo era molto lontana da quella di
proprietà del codice.

visione di un codice del diritto privato sociale.

L'esponente del socialismo giuridico aveva come bersaglio l'individualismo liberale, l'autonomia contrattuale e il
diritto civile codificato; considerati storicamente superati. Figlie dello storicismo giuridico, la scuola italiana del
diritto sociale se ne distingueva per un'aspra contestazione del sistema normativo vigente, contestazione volta a
teorizzare il bisogno di un'intera collettività considerata spesso in termini troppo astratti.Cimbali, Cogliolo,
Cosentini, furono tutti sostenitori del superamento dell'individualismo, in nome di tesi evoluzionistica.
Analizzando i loro scritti che si accorge subito dei caratteri metodici che distinguevano, ma se si rende conto
subito anche dello scarso significato che assumevano sul piano dottrinale perché troppo permeati da preconcetti
di natura ideologica che sviano del discorso scientifico.nonostante la loro mediocrità, di esponenti del socialismo
giuridico, segnarono un momento 'interessante nella vita della pubblicistica italiana, che era troppo legata alla
codificazione. Da questo punto di vista sono sensate le affermazioni di sosteneva che codice civile, celebrato
come il prodotto più alto della civiltà giuridica europea, fosse decisamente legato alla società e al tempo che
aveva visto nascere e quindi apparisse di fronte all'evoluzione di questa in tutti i suoi limiti e contraddizioni.

I primordi della legislazione sociale italiana: le normative loro limiti.

Nonostante le riserve di esponenti del socialismo giuridico, in quegli anni, pur non alterando il codice, si
volevano comunque le basi per una legislazione sociale di pari livello a quelle di paesi più avanzati nello
sviluppo industriale ed usati politicamente. Dalle testimonianze dei Cabrini, si vede come sia frammentaria e
carente tale tipo di legislazione che si limitava a pochissimi interventi: l'intervento degno di nota era la
contrattazione individuale, che si inseriva nella disciplina della locatio operis come altrettanto carente è nella
struttura assistenziale di allora. Si sentì di qui la necessità di una serie di interventi statali in materia legislativa
che contribuissero a rendere meno gravi certi squilibri di carattere sociale. Una legge dell'ottantatré,
sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro, una sul lavoro dei fanciulli, una sul riconoscimento giuridico del
società di mutuo soccorso, segnala prese di coscienza del legislatore sulla nuova problematica giuridica
estranea alla tradizione.

Condizionamenti culturali e ideologici: i limiti allo sviluppo di un'autonoma legislazione
sul lavoro.

Come detto è sicuramente scarsa disorganica legislazione sociale italiana, i motivi del suo inizio stentato
possono essere molti: il timore del socialismo e della rivoluzione, fortissimo; la volontà di dimostrare la possibilità
di rinnovare il sistema per libera scelta; l'ansia di alcuni conservatori conservatori. All'evoluzione era ben lontana
da quella auspicata, il codice civile non è incline a interpretazioni evolutive. Nonostante le successive ispezioni
normative che andarono ad integrare il codice nessuna di esse affrontava globalmente la materia del lavoro, si
intendeva inquadrare ancora tutto questo mondo nelle categorie della locatio operarum e locatio operisa o sia
retribuzione a cottimo o a tempo. E questo comincia a divenire un abbastanza serio e si cominciava a dubitare
dell'aderenza della codificazione al mutare della società per capire se era ancor idonea oppure si dovesse
essere integrata o emendate in alcune parti. Una ripresa sul discorso della codificazione però è ancora lontana.



capitolo cinque

Politica legislativa e i codici della sinistra

Continuità politica legislativa sinistra rispetto alla destra della sinistra al potere fu quello di far progredire i settori
che nella destra aveva trascurato. Non è però attribuibile alla sinistra la preparazione del codice della marina
mercantile settantasette, né quello di commercio dell'ottantadue, e nemmeno quello penale dell'ottantanove.
Infatti nei primi cinque anni in cui fu al potere che c'è un'opera di completamento e di perfezionamento di quello
che era già in corso della legislazione precedente. Infatti tale codificazione iniziata dalla destra e messi in atto di
fretta e furia per completare la codificazione unitaria andavano completate, anche perché fortemente criticate sin
dalla loro entrata in vigore e durante la loro applicazione erano emersi molti inconvenienti. In realtà di quanto la
sinistra avrebbe dovuto realizzare, non era facile perché non avevo un programma molto differenziato da quello
del La destra. Anche perché, anche se figli del liberalismo, non volevano toccare l'opera di codificazione in
maniera troppo sostanziale. I codici emanati dalla sinistra quindi non alterarono il tessuto istituzionale creato le
sessantacinque, ma rappresentarono il suo necessario completamento.

Il codice marina mercantile settantasette.

Il nuovo codice emanato nel settantasette, sostituì quello emanato nel sessantacinque. nella sua formulazione
erano state tenute presenti le critiche mosse sotto il governo della destra; la relazione ministeriale che
accompagnò questo progetto sottolineava come codice precedente contenesse disposizioni troppo severe.
l'obbiettivo principale era quindi diminuire il rigore del codice precedente il quale non era riuscito a completare il
proprio del legislativo. Il nuovo codice era composto da quattro cinque otto articoli ed era suddiviso in due parti
essenziali, una alle disposizioni amministrative, l'altra quelle del penale. Era talmente, articolato, complesso, che
richiede la redazione di un regolamento molto minuzioso con più di mille articoli per aiutare l'utilizzo del codice.
Il codice di commercio dell'ottantadue.

Anche le vicende che hanno portato all'adozione di questo codice, dimostrano come non si fosse
contrapposizione tra le due forze politiche che si erano alternate al governo. Questo è provato dal fatto che poco
dopo l'ingresso in vigore, del primo codice di commercio, c'era la consapevolezza nel gruppo dirigente della
presenza in esso di molti difetti formali e di redazione. Difetti che fino a pochi anni dopo avevano indotto il
Ministro di grazia ad avere uno studio di riforme da introdurre nel testo. In questo momento storico poi comincia
ad esserci un'attenzione maggiore alla legislazione commerciale data dall'esperienza del mondo germanico che
una volta era considerato troppo lontano e diverso. Fu così che nel settantadue una commissione nominata dal
Ministro di grazia giustizia fece redigere un codice che venne presentato nel settantasette, un anno dopo la
caduta della destra, ma la sua complessità e dell'approvazione del codice da parte dell'assemblea. Negli anni
successivi, avvalendosi della collaborazione di vari parlamentari non si portò a termine e il nuovo codice di
commercio accompagnato da una relazione dello Zanardelli, fu promulgato nell'ottobre dell'ottantadue entra in
vigore il primo gennaio dell'ottantatré.

Struttura normativa e contenuti del codice di commercio.

Non è facile confrontare tra di loro due codici commerciali Oltre a sua perfetta articolazione, questo codice fu
molto apprezzato per alcune novità che introduceva nella materia. In primis la precisazione dell'ambito della
legislazione commerciale e l'applicazione delle norme che lo caratterizzava: il codice definiva la materia del
commercio stabilendo un elenco di atti considerati commerciali e affiancando ad altriy altri atti che lo erano
grazie ai soggetti che avevano emanati c'è considerati soggettivamente.
Altra novità di questo codice era l'assoggettamento della materia commerciale di tutti quei atti che erano
considerati unilateralmente c ommerciali, cioè posti da contraenti il quale solo uno fosse commerciante. Questa
è un'innovazione rivoluzionaria per quanto riguarda lo schema tradizionale del diritto privato. Il carattere
innovativo del codice era presentato anche dell'inserimento del testo di una vasta serie di norme che non erano
presenti in quello precedente e che contribuivano a dargli una fisionomia moderna in linea con i tempi. In questo
testo c'è un riuscito tentativo di dare più salda base normativa al rapporto tra liberalismo politico e altre fonti del
diritto pubblico, e il liberalismo economico tutelato al diritto privato inoltre sembra realizzare un miglioramento
della disciplina delle società di capitali svincolandole dal controllo troppo forte amministrativo.

Declino dell'influenza della scuola dell'esegesi francese, in influenza tedesca.

lo sganciamento da dalla rigidità metodica della scuola dell'esegesi, era prevedibile.
era normale si è arrivati a questo punto alla scienza giuridica, volesse ampliare il proprio risorgi dottrinali, e
usare alcuni modelli diversi da quelli presi dalla Francia.

Qualcuno di formazione romanistica, aveva addirittura rispolverato il corpus iuris civilis , altri erano attenti in altre
direzioni e fu così che cade la scuola dell'esegesi, ritenuto ormai inadeguata e incapace di rinnovarsi. Il suo
spazio vuoto venne ben presto occupato da altre dottrine, soprattutto ci fu un prevalere del metodo sistematico
sul metodo e esegetico e questo caratterizzò anche l'approccio di giuristi ai nuovi codici della sinistra. Si
iniziarono qui ad usare le tecniche del mondo tedesco, soprattutto quelle della pandettistica, e tali criteri e le
scienze giuridiche dagli hanno in portò in quel periodo furono le basi di quell'immenso lavoro concettuale che
andò a produrre il primo gennaio del mille nove cento i B.G.B, codice civile tedesco. In Italia tali strumenti
apparvero come indispensabili alla costruzione di un impianto scientifico razionale del diritto.

I riflessi della nuova metodologia.

La tendenza alla dottrina di allontanarsi dall'esegesi per cercare scuole migliori, in quel coincidere anche con il
suo disimpegno verso la concreta problematica legislativa. L'indagine speculativa, classica di tipo sistematico,
che analizza il sistema nella sua interezza, modificava profondamente l'approccio metodologico dell'interprete il
quale veniva portato naturalmente all'astrazione formalistica della teoria e della riflessione astratta distraendo il
proprio interesse dei problemi della pratica legislativo. Con l'utilizzazione del metodo sistematico si aprivano
però nuovi orizzonti, nonostante l'abbandono della metodologia esegetica della scienza allontanava questa dà
diritto.
Il mezzo secolo senza riforme, potrebbe avere quindi anche un'altra motivazione, appunto questa rottura del
cambio di pensiero e di prassi del metodo di giuristi.
L’iter formativo del codice penale
L'iter formativo del nuovo codice penale Particolare significato sta all'emanazione del famoso codice Zanardelli,
nell'ottantanove, a conclusione della serie dei testi legislativi emanati della sinistra.dal momento della sua
entrata in vigore,, cessò ogni attività codificatoria in Italia. Lungo travagliato e fu l'iter formativo del codice
Zanardelli, nato dall'esigenza di unificazione della legge penale, unificazione mancato in passato per il noto
contrasto sulla soppressione della pena di morte
Le tappe di questo iter furono molte: infatti fin dalla presentazione dei primi due progetti (sessantotto, settanta)
era evidente che alcuni problemi avrebbero acceso le discussioni, soprattutto per quanto riguarda la definizione
delle pene. Il primo progetto redatto in due libri e escludeva sui reati commessi a mezzo di stampa perché di
carattere politico, se la materia delle contravvenzioni rimesse ad un codice di polizia consegnava la tradizione
toscana. Il secondo progetto invece, di includeva quei diritti del primo esclusi ed eliminare sulle contravvenzioni
rendendo così ad unificare maggiormente la materia penale. Da questi due progetti non si allontanarono molto
gli altri due successivi ad opera del ministro del falco e del suo successore Vigliani: questi progetti pur invitando i
precedenti se ne discostavano dal punto di vista della struttura e dei contenuti. Il Vigliani a Le aveva suddiviso
in due libri con cinque centoottantacinque articoli, questo progetto includeva la pena di morte ma ciò nonostante
razionalizzare umanizzava le sanzioni.

La caduta della destra non interruppe vite legislativo del codice perché il progetto approvato dal senato di
settantacinque per le riprese in esame dal mancini divenuto ministro e settantasei che lo affidò a una
commissione di esperti giuristi. Nonostante l'annotazione politica il parere prevalente era quella necessità del
nuovo codice penale.

Il codice Zanardelli: principi ispiratori e contenuti normativi

Dovettero passare alcuni anni perché la sinistra potesse realizzare il suo maggiore successo legislativo: il codice
Zanardelli. Nell'ottantatré il Zanardelli completò il suo progetto di codice penale, e lo compagno da una relazione
dalla quale emergeva chiaramente di degenerare del ministro che mostrava di far tesoro dell'esperienza di un
ventennio di studi. Solo nell'ottantasette però lo Zanardelli poté sbloccare la via verso la definitiva approvazione
del primo codice penale italiano redigendo però un nuovo testo che accoglieva anche le conclusioni formulate
da illustri colleghi. Questo codice era molto moderno nella sua struttura e le sue norme, e prospettava altrettanto
moderne soluzioni è più discussi problemi di diritto penale. Era fondato sulla bipartizione dei reati traditi e
contravvenzioni, abbandonandola tripartizione francese, lasciar fuori reati di stampa che non fossero
diffamazioni. Molto concreto nella sua impostazione e non riconducibili ad una singola scuola, il progetto
Zanardelli era liberale nelle previsioni delle pene e rispetto i precedenti codici: fissava dei minimi e massimi
dando al giudice una certa discrezionalità. Inoltre la pena rovistò a scopo di rieducazione del reo, niente di più
moderno. Molte erano state le innovazioni che avevano tenuto conto dell'avanzare della società moderna e
quindi sembrava un codice idoneo alle esigenze della società.

Alcuni problemi di rilievo penale ed entrate in vigore del codice Zanardelli.

Tra i motivi hanno spinto ad una critica di questo codice, c'era quello che criticava il testo in quanto e esaltava la
funzione repressiva dello Stato contro chi potesse minarne la sovranità e l'unità. Analizzando questo codice, ci si
rendeva conto che la repressione dei cosiddetti diritti politici era prevista in forma molto più mite rispetto al
passato. Inoltre se ne ricavava una generale umanizzazione e mitigazione del sistema repressivo che almeno su
alcuni aspetti poteva considerarsi più avanzato rispetto ad alcuni stranieri. In ogni caso alcune disposizioni
riflettevano le preoccupazioni della epoca. Nonostante questo la sinistra riuscì a superare una faticosa
discussione parlamentare, ottenendo larga maggioranza delle due camere l'approvazione che autorizzava il
governo a pubblicare il codice Zanardelli e così, il primo gennaio del novanta il codice penale del regno d'Italia
poté finalmente entra in vigore completando definitivamente la codificazione risorgimentale.
                                           capitolo sei


Problemi legislativi dell'Italia liberale
Consapevolezza in Italia della funzionalità dei codici
La completezza Del sistema normativo, generato dalla destra è terminato dalla sinistra era ammirato anche
all'estero come una delle migliori dei tempi. L'assenza di ampie modifiche del codice civile del sessantacinque,
di quello di commercio dell'ottantadue, e la completezza di quello penale, erano prove della rispondenza dei testi
alla società. Questa rispondenza non era ridotta dalle parziali modifiche introdotte al codice di procedura penale
e a quello di procedura civile culminati con la redazione del nuovo codice alle soglie dell'isola prima guerra
mondiale.

Atteggiamento di difesa diritto codificato

Eravamo in un mondo che credeva ancora molto ai postulati del liberalismo e per questo veniva difficile fare una
sostanziale modifica al sistema vigente: esso si presentava liberale garantista elevata attenzione dei diritti
fondamentali della persona, dell'autonomia negoziale, e dei beni personali. L'esistenza di un cinquantennio
senza riforme, cioè fino alla prima guerra mondiale, è motivato anche da un punto di vista politico, le poche
riforme presenti servivano più che altro per adeguare. Le riforme più importanti erano messi in secondo piano,
grazie all'elasticità del codice civile, il quale rendeva sufficiente la sua integrazione con poche iniziative
legislative. La sostituzione del codice una riforma avrebbero messo anche in cattiva luce la politica del tempo e
avrebbe sottolineato le sua inadeguatezze. Il fallimento del mese di riforma ed ravvisarsi anche
nell'atteggiamento delle assemblee parlamentari, che temevano di vedersi espropriati delle proprie prerogative
legislative. Si vedeva quindi come il sistema normativo codificato, apprezzato ovunque dall'intera società, non
avessi bisogno di sostanziali riforme.

Scarsa incidenza proposte riformatrici, eccezione legge sulla cittadinanza

Era inoltre diffuse l'idea della pericolosità di una riforma parziale della codificazione vigente come segnato
dall'esperienza napoleonica, un tessuto legislativo così ampio complesso non sarebbe potuto essere stato
toccato nemmeno in parte senza avere conseguenze sulla sistematicità dell'intero ordinamento. Da qui derivano
le grandi cautele avute sulle iniziative di riforma in materia privatistica. Anche l'Ascoli, il giurista forse più
riformista, aveva anche preoccupazioni sulle riforme e così analizzando anche i suoi più illustri colleghi si notava
quanta cautela dominasse questa innovazione. Nonostante i richiami della pubblicistica, e l'influenza della
scienza tedesca, si riteneva proprio che all'estero ci fossero state poche modifiche degne di nota da importare
nel nostro sistema. Un altro giurista che voleva essere ricordato come il riformatore del codice civile era lo
sjalajola il quale si fece promotore di varie proposte di legge per migliorare aggiornare. Tra queste alcune di
fondamentale importanza come il riconoscimento della paternità naturale o la regolarizzazione della transizione,
solo una cioè la legge sulla cittadinanza divenne legge con l'approvazione del Parlamento. Questo però non era
sufficiente ad alterare l'immagine della salvezza dell'ordinamento.
Sviluppo legislazione sul lavoro

È diverso il discorso per latere del lavoro. Nel periodo di Giolitti che fu un grande sviluppo di questa materia e si
può parlare quasi di un distacco dalla materia civile, distacco che originarierà il diritto del lavoro. In quegli anni
sono state approvate varie leggi in materia, le prime che toccavano insieme la materia del lavoro, ma non
sembravano ancora contrastare o alterare del tutto la tradizionale disciplina di cui rappresentavano
un'integrazione anche se importantissima. I codici erano completati dalle nuove leggi, si ricorda: la normativa
sugli infortuni sul lavoro di fine ottocento, la legge tutela del lavoro delle donne dei fanciulli di inizio novecento,
che riflettevo una visione più moderna e umana dell'impiego di manodopera debole, la legge sul riposo
settimanale e festivo dei lavoratori,; e inoltre da ricordare l'istituzione della cassa nazionale di previdenza della
vecchia invalidità degli operai e l'istituzione della maternità per le operaie
Impresa, lavoro, economia e società nell’epoca Giolittiana
C'era un sempre più ampio dibattito su un salto sulla Repubblica era stato ormai superate l'idea di uno Stato
indifferente alle dinamiche della società, questi problemi erano tetri battuti nel periodo insieme ad altri come
quello sulla natura dell'imprenditore, del commercio, l'autonomia patrimoniale, la personalità giuridica delle
società, ed altre figure istituzionali, le libertà di concorrenza e la lotta ai monopoli. Quindi dibattiti del tempo
riguardavano la legislazione sulle imprese sul lavoro e riflettevano la sensibilità sul paese di quei temi. Ma
ancora una volta lo Stato liberale garantista si prestava perfettamente nel determinare la nuova posizione del
lavoro e dell'impresa, regolandoli nell'essenza e nella dinamica. Fu decretata l'abolizione fin dal mille otto
centoottantotto dei tribunali di commercio, con l'attribuzione delle controversie giudici civile e questo prevedeva
seppur in parte la futura unificazione della disciplina normativa alle materie privatistiche. Nel mille otto cento
novantacinque una commissione nominata ad hoc, e si dedicò alla redazione di un progetto di modifica della
legislazione, una seconda commissione si dedicò ad un disegno di legge per la materia societaria. Ma nel loro
codice, all'unificazione del commerciale civile siamo ben distanti.

Dibattito su possibile riforma e modifiche al processo civile

Molteplici sono le cause della mancata formazione di un nuovo codice di procedura civile, nonostante si furono
molte innovazioni e riforme settoriali del processo a un'integrazione.
Fondamentalmente maggiore responsabilità è delle difficoltà e resistenze incontrate a causa della manca delle
forme, inoltre la popolazione tendenzialmente accettava la non riforma del processo. Agli studiosi come il Cao, si
schierava in una posizione diversa, era quasi un'eccezione, pubblicava un testo chiamato: "per una riforma del
processo civile in Italia". Nonostante l'età Giolittiana non mancarono alcune piccole riforme come quella sul rito
sommario e quella sul giudice unico di prima istanza.

Modifiche al sistema penale
Diversa la posizione del legislatore, in questo periodo, nei confronti di un eventuale riforma del codice penale.
Dato che perduravano gli elogi, anche da parte della cultura straniera, all'assoluta completezza del nostro codice
una riforma non sembrava necessaria e nemmeno una sua integrazione: il sistema penale era così un sistema
perfetto. Le uniche due leggi emanate prima dello scoppio della prima guerra mondiale, ad integrazione del
codice penale, sono: quella del novecento quattro chi introduceva alla sospensione condizionale della pena, e
quella sulla riabilitazione. Rimangono note le tappe della preparazione del nuovo testo, che passò ai soliti
processi di codificazione di diverse commissioni, dal mille nove cento cinque al dodici, tutte volte ad emendare in
progetti redatti. Le modifiche apportate in definitiva al progetto, non inserirono nella tradizione normativa
nazionale, dando nuovo codice, pubblicato nel febbraio del tredici un carattere fondamentalmente liberale che lo
raccordava pienamente al testo del codice Zanardelli. Venivano specificati del proprio ministero, la definizione
del suo rapporto con il giudice istruttore, le garanzie degli imputati, ed altre cose, offrivano la prova di carattere
progressivo del normativa processuale introdotto alla vigilia della prima guerra mondiale.

Interruzione a causa guerra

La redazione di tale codice, fu l'ultimo atto compiuto dal regime liberale prima della guerra. Dal in poi l'attività di
riforma cessò. Era purtroppo, con i suoi problemi le sue necessità, sviò all'attenzione delle questioni sugli
emendamenti delle codificazione .il conflitto, con la sua durezza non poteva sfuggire all'attenzione dei giuristi più
attenti, proprio per l'aumentare delle nuove situazioni giuridiche createsi con l'aumento degli stranieri nel nostro
paese, e per i mutamenti dovuti alla guerra. L'intervento massiccio della normazione pubblica era destinata
cambiare in breve tempo la vita giuridica del paese e dei suoi cittadini. In ogni caso le modificazioni introdotte nel
sistema normativo italiano, come negli altri Stati in conflitto, dovevano avere carattere temporaneo e cessare al
termine del conflitto mondiale. Al di là delle conseguenze va rilevato come l'esperienza bellica abbia inciso sulla
scienza giuridica: infatti malgrado il comportamento poco impegnato di alcuni suoi studiosi molti di essi non
potevano sottrarsi all'impegno che pervadeva tutto il paese a causa del peso sforzo bellico.

Trasformazioni ordinamento a causa conflitto

Un rapido susseguirsi di una legislazione di guerra. Il ventidue maggio del quindici , una legge attribuiva pieni
poteri al governo per la condotta della guerra, ed era alla prima norma di una legislazione eccezionale imposta
da circostanze belliche. La vita delle persone della famiglia venne modificata nel suo essere più profondo dalla
militarizzazione con svariate conseguenze legali, anche a metà privata subire limitazioni. Il conflitto inoltre
implicava una profonda trasformazione della vita economica perché impegnava tutte le forze del paese nella
produzione dello scambio di beni e servizi utili alla guerra. Ci fu ovviamente anche un grande aumento della
produzione industriale, e questo va di pari passo con le esigenze belliche; in queste fabbriche vennero impiegati
gran parte della popolazione attiva non chiamate le armi. Non c'erano le conseguenze economiche dovute alla
legislazione di guerra: blocco delle locazioni urbane, contingentamento, requisizioni, confische, espropriazioni.
In ogni caso considerare da legislazione giuridica di guerra come l'elemento che ha innovato la vita giuridica del
paese potrebbe sembrare alquanto azzardato.

Settore processuale, i codici militari
A parte l'incidenza della legislazione di guerra sul terreno del diritto privato, va rilevato come la guerra abbia
influito sia sul campo processuale, che in quello penale. La magistratura in quegli anni dovette trovarsi ad
affrontare in sede giudiziaria dei problemi piuttosto nuovi soprattutto in materia penale che criminalizzano
comportamenti prima considerati liberi o comunque non vietati. La condizione degli stranieri, sudditi di paesi
nemici, il regime dei beni a essi posti sotto sequestro, le procedure per il risarcimento dei danni di guerra, erano
tutti argomenti affrontati dalla dottrina quegli anni consapevole delle novità che il conflitto avrebbe implicato
anche in sede processuale. Il giudice civile rimane inalterato in quel periodo sia nella struttura che nella forma
ma si sono più organi giudicanti creati ad hoc per risolvere le controversie. È diversificato nel settore penale e
accanto al codice Zanardelli, tuttora vigente, vengono introdotte nuove tecniche sanzionatorie e punitive dalla
legislazione di guerra per reprimere comportamenti definiti da questa illeciti. C'era nel codice penale per
l'esercito, il codice penale militare marittimo, entrambi risalenti agli anni dell'unificazione ma in certe parti
modificati per adattare le necessità. Questi codici erano destinati a regolare il diritto del processo penale e
prevedevano reati sia per il tempo di pace che per il tempo di guerra. Inoltre guardavano anche di appartenere
le forze armate che il tempo di pace fossero accusati, processati, condannati. Erano comunque poco umani.




Capitolo sette
La formazione della nuova codificazione.

I problemi giuridici del primo dopoguerra: ripristino della normalità legislativa.

Il ritorno alla normalità legislativa del primo dopoguerra fu accompagnata dall'annessione al regno di nuove
province in seguito al trattato di pace. Non s'erano Venezia Giulia, Venezia tre dentina. Ripristinare lo status
presente prima della guerra avrebbe portato a profonde contraddizioni per il mutamento di alcuni assetti di
rapporti giuridici. Inoltre introduzione della legislazione dei codici italiani nelle province annesse sarebbe stato
fatto naturale privo di conseguenze solo se con un periodo di transizione normativa abbastanza lungo. Di fronte
ai problemi della classe politica italiana finì col superare le proprie decisioni e si decise di ripristinare la
normativa prebellica ponendo fine a quell'emanata a causa del conflitto. Ci fu una commissione reale per il
dopoguerra che aveva assunto presso i compiti quello dello studio di eventuali riforme da proporre; comunque
l'attività di tale commissione fu poco rilevante.
Mancato rispetto diritto linguistici
L'estensione della validità della legislazione nelle province annesse, fu attuata senza troppe tutele per i cittadini
che si vedono private di utilizzare il diritto tedesco e sloveno davanti al tribunale. Inoltre non c'erano più lingue
riconosciute, come nell'impero austroungarico, dinanzi a giudizio. Erano state altresì prevista dalle norme a
tutela delle minoranze ma prevedono comunque l'utilizzazione della lingua parlata che rappresentava uno
strumento per la difesa dei propri interessi e dei propri diritti. Inoltre ci furono anche delle correnti che, oltre a
salvaguardare la lingua delle minoranze, volevano salvare anche certe peculiarità normative. Ad ogni modo
l'unica deroga degna di rilievo nel nove province, sarà la decisione presa più per ragioni pratiche, di lasciare la
pubblicità immobiliare così com'era senza adeguarla a quella del resto d'Italia: il cosiddetto catasto probatorio.
Inoltre viene mantenuto il maso chiuso nella provincia di Bolzano. L'incidenza della legislazione austriaca delle
province annesse non va sopravvalutata, nonostante l'abolizione dell'istituto dell'autorizzazione maritare, che era
ignoto al codice austriaco. Comunque nello stesso diciannove altri progressi civili furono sanciti dalla normativa
italiana per adeguarla alla più moderna realtà democratica: ad esempio il decreto sulla disciplina dell'impiego
privato ho ancora quello sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.
Avvento regime
Oltre agli altri fatti accaduti, va notato come ascesa del regime fascista notaste gradualmente i orientamenti
della materia giuridica. Ci fu una legge del trenta dicembre del ventitré che dava la facoltà al governo di
emendare il codice civile e predisporre dei nuovi codici di procedura, commercio, marina in occasione
dell'unificazione legislativa con le nuove province del regno; e quella di qualche tempo dopo che prevedeva la
facoltà di emendare il codice penale e quello di procedura insieme le norme sull'ordinamento giudiziario. Erano
sicuramente decisioni importanti, preparatori di una nuova codificazione. In ogni caso va ricordato che,
nonostante il fascismo, le codificazione che verranno non sarà del tutto permeato da questo va saranno anche
in seguito di una naturale evoluzione dovuta a oltre cinquanta anni di esperienza, inoltre la formazione
intellettuale e la preparazione culturale dei suoi autori erano impeccabili. A Cap
Progetto Ferri
Il nuovo progetto di codice penale, il progetto ferri, fu la conseguenza di un enorme lavoro del grande giurista
penalista nominato presidente della commissione incaricata di aggiornare la legislazione penale nel 1919.a
differenza del codice Zanardelli, ispirato al liberalismo giuridico, era fondato su un rapporto più rigido tra reati
sanzioni penali senza troppo intervenire da parte della prevenzione ritenuta un connotato illiberale dalla
coscienza collettiva. E motivato dei postulati positivisti, ha creato un progetto nato tra contrasti profondi di
carattere scientifico e politico che rappresentava una decisa antitesi del progetto di Zanardelli. Ribaltava alcuni
connotati fondamentali del codice penale, come la repressione che veniva ora vista in forma retributiva e non più
preventiva, o una considerazione del reato oggettiva piuttosto che soggettiva. Il progetto nella sua originalità, e
si incentrava sulla personalità e sulla pericolosità del delinquente e riteneva il delitto solo un elemento di
valutazione di queste. Il progetto ferri dava la sanzione penale e significato di misure di prevenzione del delitto, e
dava così al giudice maggiore discrezionalità. Prevedeva inoltre un'ampia gamma di sanzioni penali in funzione
della mera difesa sociale quasi a danno dei principi garantisti e liberali finora osservati. Una volta contestato il
garantismo liberale in nome di una difesa sociale sarebbe stato anche più facile, come in realtà è stato, l'avvento
del regime fascista. La prova è data dalle leggi per la difesa dello Stato del ventisei introdussero alla pena di
morte per una svariata serie di reati politici. Inoltre si introdusse i confini di polizia al quale venivano inviati in
individui particolarmente pericolosi per la vita sociale.

Formazione codice penale

Al di là delle sorti del progetto ferri, saggiamente abbandonato anche per le critiche ricevute a livello dottrinale,
l'idea di un nuovo codice penale si faceva strada. Sia per la volontà della dottrina, che della scienza, che della
magistratura, era necessario un ammodernamento e un aggiornamento della legislazione penale. Va
sottolineato come il codice Rocco, cioè il nuovo testo del trentuno, sarà per lo più frutto dell'esperienza giuridica
italiana e non dettato dall'ideologia del regime perlomeno nei suoi contenuti normativi più qualificanti. Questo è
stato provato dallo stesso andamento del suo iter formativo che ha impegnato una pluralità di istituzioni e di
persone non per forza legate al regime fascista. La commissione incaricata dal guardasigilli Rocco, per la
redazione del progetto preliminare del nuovo codice, magistratura, università e sindacati tutti chiamati a
esprimere il loro parere sono state tutte cappe della vasta collaborazione tecnico scientifica che hanno portato al
nuovo codice e grazie questo le si può anche perlopiù escludere dall'idea di un codice anche parzialmente
fascista. Questo anche perché il peso della tradizione prefascista giuridica era rilevante e impedivano una totale
rottura col passato. Il testo definitivo entro in vigore il primo luglio del trentuno, e le sue norme e riflettevano
alcune formulate dall'esperienza maturata dell'applicazione del Zanardelli. Le prove di ciò sono molteplici
soprattutto dal punto di vista tecnico: la prima è della sua natura indipendente e autonoma da una scuola o
dall'altra: il codice Rocco è il frutto di influssi e convergenze dottrinali tra i più disparati coordinati tra di loro per
dare delle soluzioni piuttosto moderne. Altra prova della sua aderenza laterizio le penalistica è data dall'affinità
sistematica che li caratterizza i tre libri del vecchio sono riportati nel nuovo anche se c'è una maggior numero di
articoli o la due cento quaranta in più. Il codice Rocco appare più ricco di contenuti normativi del precedente, è
ampiamente articolato nella parte generale e appare rispondente all'esigenza di una società; lo si nota anche
della lunghezza e dal contenuto dettagliato della parte speciale strutturata come nel codice Zanardelli in due libri
delitti, contravvenzioni. Ulteriore prova della destra televisione è data dall'osservanza dei postulati di legalità
contenute nella incriminatrici e anche nell'assoluta irretroattività della legge penale.

Codice procedura

Insieme al codice penale, viene pubblicato anche il nuovo codice di procedura fatto predisporre dal guardasigilli
Rocco per fini di sussidiarietà nel codice penale. In realtà si sentiva da tempo l'esigenza di una riforma, alla fine
del conflitto e il dibattito era ripreso. Nel quadro di una più ampia riforma legislativa, il regime fece redigere
anche il nuovo testo di procedura penale che si adoperò un metodo di produzione alquanto originale. Io
materiale del testo sono perlopiù i Manzini e il saltelli e non ho i mesi e Dall'idea sul metodo di differenze
produzione del nuovo codice era di Rocco il quale sosteneva il carattere squisitamente tecnico della procedura
penale e la necessità di produrre questo modo . Alla base della riforma del processo penale, si voleva saldare
l'autorità del giudice, s'assegnare maggiore spazio al ruolo della polizia giudiziaria, ed esaltare l'opera e la figura
del pubblico ministero nell'azione penale. La religione era data dal fatto che il processo era considerato
strumento per eccellenza in grado di tutelare l'imputato. Era composto da sei cento settantacinque articoli,
raggruppati in cinque libri ed era sia strettamente funzionale al nuovo codice penale che molto autoritario in
certe sue disposizioni. Questo testo si può considerare il più vicino all'ideologia giuridica del fascismo anche se
non era del tutto permeato da questo.
Strategie istituzionali società italiana
Discorsi del regime fascista per la realizzazione della sua legislazione penale davano a regime il connotato di
una superiorità realizzativa nella produzione legislativa rispetto al passato regime liberale. Il governo autoritario
era certamente spinto da ben più forti motivazioni e di iniziativa governativa in materia di codificazione aveva un
sostegno maggiore rispetto all'età di Giolitti. Questo perché i governanti fascisti potevano imporre un ritmo all'iter
formativo dei nuovi testi cosa che i precedenti governanti non potete fare. l'eclettismo del fascismo andava a
sfociare in una legislazione dei contenuti più vari, nonostante questo il codice penale e quello di procedura, per il
modo in cui erano strutturati e articolati, e per le concezioni giuridiche che ispiravano, sembravano coerenti con
le esigenze di difesa sociale e di prevenzione criminale del paese inoltre tali codici non erano presenti inferiori a
quelli vigenti in altri paesi dalla tradizione giuridica simile alla nostra, in certi casi inoltre, sembravano anche più
avanzati dal punto di vista tecnico. La disciplina del sistema penale, non terminò con due codici che ne erano le
basi; il decreto del dieci luglio del trentaquattro affrontò il problema dei minori autori di reati e umanizzava il
trattamento di questi prevedendo un più largo uso del perdono giudiziale, e della sospensione condizionale,
aprendo la strada ad una riforma di questo settore compiuta dal regime con una legge del quarantadue.

Scarsi risultati lavoro codice commercio

Il problema centrale sul terreno legislativo rimaneva il rinnovamento del diritto privato. Era essenziale per il
regime fascista il quale voleva dare un'impronta alla società civile italiana imporre nuovi schemi normativi
totalitari. In realtà sia all'interno dello Stato, sia negli addetti ai lavori, i convincimenti fascisti non erano tali da
scalfire la fiducia sulla vecchia codificazione. Infatti l'operato delle commissioni non fu per niente influenzato
dall'ideologia giuridica dominante. Il nuovo codice di commercio, non cedeva le pressioni di chi voleva una
codificazione unica, pressioni esercitate sia da chi voleva un più deciso controllo statale sulla vita economica sia
da chi apparteneva ai circoli fascisti ed esaltava ogni forma di disciplina e di vincolo pubblico. Non si allontanava
dal vecchio al nuovo progetto di codice di procedura ad opera di carne lutti, il quale finì per decadere perché
privo di consenso del guardasigilli Rocco. Non giunse al traguardo finale nemmeno la nuova codificazione del
diritto marittimo, è rimasta anch'essa un singolo progetto: il suo abbandono a parte le eventuali motivazioni
ideologiche o dedussi dalle incrementate pressioni per l'unificazione del settore privatistico che fino adesso era
basato sulla diversificazione della materia commerciale dalla navale dall'aeronautica.
Fallimento iniziative riforma diritto pvt

Sul terreno civilistico scarse furono le iniziative che giunsero a compimento. Persisteva l'idea della dannosità di
riforme parziali e questo fu la causa di ciò. Inoltre non sembravano procedere spediti i lavori del nuovo codice
civile, dato che dopo cinque anni dalla delega era stato redatto solo il primo libro (delle persone), mentre gli altri
comparvero entro due anni successivi insieme al quarto. Tale lentezza dei lavori del codice civile provocava
malumori e critiche da parte della dottrina e da parte di chiunque lamentasse delle gravi lacune nell'ordinamento
vigente. Dai contenuti dei progetti preliminari ben poco di fascista emergeva. Il testo preliminare venne
sottoposto, come d'uso, all'esame degli enti dei corpi più interessati alle problematiche del diritto privato affinché
si potessero disporre dei suggerimenti per emendare progetti: si trattava di professori universitari od operatori
del diritto. Il lungo tempo per il quale il codice civile impiegò a veder luce, futile per perfezionarlo normativamente
dandogli un carattere progredito e tecnicamente avanzato.

Redazione finale testo

Condizionato quindi della tradizione mai rinnegata, il nuovo codice continuava a riflettere quella separazione
tradirete politica teorizzate nel pianeta liberale. La dottrina si salvò perlopiù da influssi del regime anche quando
alcuni suoi esponenti, in maggioranza, o per qualche motivo in particolare ad esempio la volontà di vivere in
modo tranquillo, aderirono al regime. Il regime voleva imprimere codice civile i caratteri politici sociali del nuovo
ordinamento e voleva trasmettere i contenuti della sua nuova struttura statale autoritaria gerarchica e
corporativa. Completato tre trentanove quaranta iter formativo del primo libro e del secondo (successioni),
vennero fatti nel giro di due anni successivi gli altri testi (proprietà, obbligazioni, lavoro, tutela dei diritti.) I quali
avevano maggiormente riflettuto l'ideologia fascista. Il terzo libro, proprietà, non era di difficile formulazione; il
quarto libro, obbligazioni, era nato dall'abbandono dei principi e dei contenuti del progettato codice di commercio
per realizzare il lungamente desiderata unificazione normativa privatistica; il quinto libro, del lavoro, costituiva
secondo gli addetti ai lavori la conseguenza logica della traduzione in legge della carta del lavoro del ventisette,
abbracciava per la prima volta il tema di imprese agricole di quella commerciale, delle società commerciali, e
delle imprese con cooperative. Il sesto libro, infine, tutela dei diritti, dava un senso la materia trascrizione,
pubblicità, probatoria, responsabilità, prescrizione decadenza. Tutti istituti strumentali rispetto del diritto privato
tradizionale. Il formativo degli altri libri fu molto più veloce rispetto ai primi, questo sia per la volontà del
guardasigilli grandi, sia per le mutate circostanze seguite entrati in guerra dell'Italia. Il codice civile, preceduto
dalle disposizioni sulla legge in generale, entra in vigore il ventun aprile del quarantadue dopo che era stato
compiuto il solito coordinamento tra le parti.

Iter formativo e promulgazione c.p.c e c. n.

Le spinta che portò il concepimento del codice civile in questi anche i lavori su quello di procedura. Il regime fino
ad allora non aveva mostrato molto impegno per la riforma del processo civile; solo allora il guardasigilli De
Francisi si incaricò di preparare un progetto preliminare di codice di procedura antisemita del primo libro:
processo di cognizione. Tale schema sembravano con ispirato il neofascista. Il suo successore fece fare un testo
ancora più autoritario e più in linea con l'ordinamento fascista, anche questo testo era largamente condizionato
dalla tradizione e dalle necessità di uno snellimento dei giudizi. Lentezza dei giudizi e snellimento del sistema
giudiziario erano i punti di maggior dibattito nella dottrina ed erano le spinte verso la riforma del codice di
procedura. A grandi giuristi si deve il carattere dottrinale sistematico dell'opera che in vigore nell'aprile del
quarantadue, con il suo tecnicismo formalistico accento contenuto pubblicistico del giudice civile, è l'aver loro di
giudice, e dà più spazio al ministero. Insieme a questo furono completati anche lavori del nuovo codice della
navigazione. Il relatore del progetto definitivo completarono l'iter della pubblicazione avvenne nel gennaio del
quarantuno in forma completata integrata per il coordinamento col nuovo codice civile, concludendo così con la
disciplina della materia marittima l'intera grande opera della nuova codificazione italiana.




                        Capitolo otto

la società italiana e i codici del ventennio

giudizi e polemiche sui codici del ventennio
nonostante la caduta del fascismo, e il ritorno dell'Italia relazioni democratiche non placarono le polemiche
intorno decodificazione del ventennio si rimproverava ai codici la loro genesi fascista e il contenuto che il regime
mi avrebbe impresso. Qualcuno riproponeva un ritorno all'antico, facendo tabula rasa delle legislazioni dell'ente,
altri invece più innovatori volevano sostituire i codici del regime con altri del tutto nuovi basati su principi diversi.
Se ciò nonostante la codificazione sembrava aderente alle necessità della società di allora. I nuovi testi usavano
la terminologia e i concetti dell'Italia giuridica liberale innovando sia dell'articolazione che nella formazione
adeguandola ai bisogni della nazione. Anzi i codici del ventennio fascista, sembrano più puntuali nelle definizioni
e sembrano compiere classificazioni in base ad una logica giuridica più profondo: anche questo spiega che
erano stati creati dai migliori giuristi dell'epoca non per forza fascisti nelle idee ma sicuramente di derivazione
liberale.

Codice civile 42
Il codice civile del quarantadue è il più importante ma anche più complesso, ed era considerato il fulcro
dell'intera sistema normativo del ventennio e si inseriva degnamente nella tradizione del diritto italiano
rispondendogli ideali e gli interessi della società. Il codice civile era quindi giustamente considerato il centro della
nuova legislazione italiana. Negli anni del secondo voto mondiale, da parte del regime, ci fu un ampio uso della
legislazione eccezionale per coprire in maniera autoritaria molti settori sensibili; solo dopo l'abrogazione di
questa legislazione eccezionale regicidi del potere essere applicato esperimentato nel suo intero valore di
strumento moderno. Furono abrogate innanzitutto le leggi razziali e soppressa la carta del lavoro espressione
del corporativismo fascista. La polemica del dopoguerra si concetti giuridici lasciò totalmente intatto il codice del
quarantadue. Questo anche perché la costituzione di qualche anno dopo, seppur con caratteri innovativi, non
andò contraddire le norme del codice. Anzi a ben vedere, la codificazione del quarantadue fece da base
scientifica a quegli studiosi che andarono a lavorare alla costituzione del quarantotto.

La tradizione giuridica
Erano molto buone rispondenza del testo alle esigenze della società, il regime che l'aveva programmato però
non sopravvisse al testo e quindi codice ebbe una vita propria e diversa da quella per la quale era stato ideato e
servì alla facilitazione del rinnovamento della società italiana. Infatti il codice era rimasto impermeabile a molte
delle ideologie fasciste. Quindi oltre le intenzioni del regime, che avrebbe voluto utilizzare il codice per la nuova
organizzazione sociale, la legislazione di diritto privato italiana rimase legata alle tradizionali concezioni
individualistiche ereditate dal liberalismo pur aggiornandole ed adeguandone soprattutto per le esigenze della
nuova vita associata.


Contenuti del codice libro 1
Analizzando l'articolazione e i contenuti del nuovo codice rende conto della sua aderenza alla tradizione
privatistica italiana. I 2969 sono sistemati diversamente a quelli del testo precedente a causa della sua maggior
ampiezza e alla collocazioni su sei libri al posto di tre..
Anche le leggi del nuovo codice sono molto più estese di quelle del vecchio: trentun articoli contro le dodici
precedenti, in tali disposizioni che toccano dalle fonti del diritto all'efficacia temporale a quella spaziale viene
confermato il primato della legislazione privatistica sente l'ordinamento; e ribadita la centralità del codice civile.
Inoltre altre novazione molto importante, grazie ad una visione moderna vengono dettati criteri alquanto liberali
per il godimento dello straniero a condizione di reciprocità dei diritti civili.
nei testi inoltre è dato maggior spazio alle persone giuridiche, spazio richiesto dal crescente a associazionismo
del tempo. Inoltre viene adeguata la normativa del matrimonio a concezioni concordatarie dei rapporti tra fate
chiesa. Rimane inoltre indissolubile vincolo matrimoniale, il quale è basato ancora sull'antico regime della
separazione dei beni. Vennero inoltre migliorate le condizioni dei figli naturali e quelle dei minori affidate la
pubblica assistenza.

Libro 2
Il legislatore, svincolando la disciplina dei rapporti successori della vecchia collocazione ha fatto una scelta
ideologica. Nel vecchio testo secondo tradizione napoleonica, le successioni erano collocate nel terzo libro
inerente i modi di acquisto della proprietà, quasi privilegiando il contenuto economico rispetto al contenuto
familiare che in realtà ne doveva qualificare l'essenza. Non ho codici invece la materia ha autonomia. Rimane
indifferente invece, a differenza della dottrina, sul privilegiare la successione legittima rispetta quella
testamentari dato che in realtà favorì implicitamente la prima. Si trattava proprio di modifiche in apparenza poco
significative e poco incidenti sulla vita dell'istituzione, nonostante ciò finivano per segnare una tappa: quella del
graduale adeguamento della normazione civile ai mutamenti del costume sociale.

Libro 3
Diverse maggiori sono le novità contenute nel libro terzo, originariamente intitolato dei beni poi cambiata in de le
proprietà. Strutture contenuti apparivano moderni, e davano grandi punti di contatto tra pubblico e privato. Si
riafferma il sostanziale carattere individualistico della proprietà, collocato non a caso dopo la materia personale
familiare.si è discusso molto sulla connessione attuata nel testo del quarantadue, tra diritto di proprietà,
processo produttivo, e l'economia nazionale affermando la funzione sociale dell'istituto per il legislatore. Si può
notare come la proprietà non c'è più l'asse portante dell'intero codice, infatti complessivamente nei codice
vietato minore spazio. Consapevole della varietà delle situazioni reali che intercorrono tra le persone e in beni, il
legislatore del quarantadue ha dato il concetto di proprietà un significato adeguato ai tempi nuovi ; gli ha dato
limitazioni e vincoli pubblicistici come l'espropriazione del pubblico utilità. La mia articoli del codice apparivano
anche le novità sostanziali già emerse dalla coscienza giuridica della prassi. La definizione del muc in
agricoltura, il ruolo dei consorzi, la disciplina nella comunione e dei condomini, erano le altre scelte normative
qualificanti della nuova politica legislativa nel settore privatistico. Si può discutere se questi esempi delineano un
nuovo modo di vedere la proprietà.


Al codice del sessantacinque, del quarantadue opponeva le obbligazioni in un contesto nuovo; realizzavano ora
l'obiettivo lungamente indicato dai giuristi e dei politici del codice unico semplificando una larga serie di rapporti
economici e definivano molto bene anche la disciplina del negozio giuridico nella sua essenza e le sue finalità.
Nel quarantadue viene tutelata la buona fede, l'affidamento, ben esaltata autonomia contrattuale, tutto questo è
risultato dell'unificazione operato nel campo delle obbligazioni. Questo grazie all'inserimento nel testo di contratti
propri della tradizione commerciale come il porto, il bancario, assicurazione. Nella scena italiana, si introduceva
quindi un sistema contrattuale unitario che abbandonava la ripartizione tra obbligazioni civili e commerciali.
Stato Risorgimentale E Codificazione Unitaria
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Stato Risorgimentale E Codificazione Unitaria

  • 1. Stato Risorgimentale E Codificazione Unitaria Linea di tendenza comune nella formazione del diritto moderno è la statizzazione del diritto, è una tendenza vigente nelle maggiori monarchie occidentali e c'è un grande legame tra l'affermazione della sovranità dello Stato e l'opera di codificazione del suo diritto che culmina con l'ideologia rivoluzionaria francese. Per quanto riguarda l'Italia la ricezione della codificazione napoleonica rappresentava formalmente l'attuazione di quel principio di statizzazione che in Francia coincideva con la sua nazionalizzazione. I corollari della statizzazione: positività del sistema normativo, completezza dell'ordinamento giuridico, rigidità nell'interpretazione e applicazione della legge; è nell'unità tra diritto statale e la rete nazionale che si modella di unificazione giuridica italiana che si avvenne di quella francese: ordinamento francese che aveva prodotto il più elevato sistema di civiltà giuridica dell'età moderna. Le tesi del Savigny. Il giudice Antonio Salvotti di Trento è il maggior fautore delle tesi del Savigny, grande storico giurista tedesco, Insegnamento Hegeliano e l'idea di codice in Italia. Pochi hanno affrontato le teorie di Hegel in Italia sull'opportunità del popolo di avere una propria codificazione per i soli problemi della vita quotidiana. Lui contestava ampiamente il Savigny il quale negava la necessità di compilare un codice e che vedeva nei testi legislativi più recenti, a partire da quello austriaco, e quello napoleonico dell'ottocento quattro, difettosa ed erronea codificazione. Il giurista tedesco nel suo trattato di lineamenti di filosofia, esaltava l'estremo diritto positivo spiegando nella sua superiorità rispetto a consuetudine la quale più difficilmente poteva essere conosciuta dai cittadini, e meno determinata nel contenuto. Lo studio dell'opera hegeliana, fu in Italia soprattutto negli anni 1848-1849, quando l'idea di codice era ormai stata accettata da tutti come una cosa necessaria. Quindi in questa situazione poco spazio si prospettava per quelli schieravano contro il codice, i fautori del diritto comune avevano quindi poche possibilità di fermare questo fervore della codificazione. Tradizione Giuridica E Codificazione L'idea di codice quindi non vede più messo in discussione nell'Italia degli anni cinquanta, in questo periodo storico si discuteva su come doveva essere il nuovo ordinamento unitario ma era pressoché accettato da tutti che alla base di questo ci fosse una codificazione scritta. Tutti gli autori del tempo sostenevano le tesi di Hegel, lo Stato doveva elaborare subito codificato che dovrà fondarsi sulla tradizione giuridica nazionale. Dimostrazione di come il popolo fosse predisposto alla codificazione è stata la felice recezione del codice civile francese il quale venne accettato e applicato da tutti. Va sottolineato come questo testo, insieme agli altri testi unici, hanno rappresentato nella penisola la realizzazione della statizzazione totale del diritto in quanto nessuna norma da quel momento in poi venne considerata valida tranne quelle derivanti direttamente della volontà del sovrano. Interessi Settoriali Nella Resistenza Da Codificazione Quindi l'unità dello Stato presupponeva l'unità del diritto andava abrogato il pluralismo giuridico a base territoriale. Come codice civile napoleonico aveva eliminato il pluralismo normativo, la nuova codificazione nazionale avrebbe unificato l'intera società italiana. Questa svolta però non era così facile perché dietro a ogni legislazione statale c'erano degli interessi ben precisi e si nascondevano dei timori verso il nuovo. In questo periodo ci furono alcuni richiami al common law inglese, basato sul diritto giurisprudenziale e sulla consuetudine, questo rifletteva alcuni timori per il nuovo. La situazione attuale vedeva la vigenza dei codici: austriaci, Napoleonici, parmensi, modenesi e questo causava non solo la diffidenza verso il nuovo perché si era abituati ad usare questi codici i quali erano ben conosciuti, ma anche l'atteggiamento di qualcuno il quale per vari motivi era affezionato a questi codici e voleva prolungare la vita. Ciò nonostante tutti giuridica del tempo rimanevano consapevoli della necessità italiana di superare quest'ordinamento particolarea per far spazio ad un unitario.
  • 2. Perché codificazione sia davvero nazionale non doveva derivare dall'estensione di quella esistente nel regno di Sardegna alle nuove province, per non ripetere la stessa esperienza vissuta dai governanti di Torino quando abrogando di fretta le leggi vigenti per sostituirle con le proprie, causando disagi. Diveniva difficile quindi estendere tale codificazione ad altre regioni che aveva una propria tradizione giuridica. C'è un continuo dibattito su quale codice fosse migliore. C'era quindi perplessità sull'estensione dei codici piemontesi a tutto il territorio anche perché il codice penale, quello di procedura, è quello di procedura civile, erano stati redatti in fretta in furia dal Rattazzi nell'otto cento cinquantanove, senza che avessero un ampio dibattito parlamentare. A seconda delle zone dell'Italia poteva sembrare più facile o più difficile introdurre i codici, soprattutto nel meridione e in Toscana bisogna procedere con molta attenzione visto la tradizione giuridica esistente. Polemiche Contro La Piemontisazzione Dell'Ordinamento Unitario A parte il codice austriaci della Lombardia, i codici degli antichi Stati soprattutto i civili, erano molto simili perché fondati su modelli Franco Napoleonici. La scienza del diritto di alcuni Stati, che si schierava spesso a favore delle legislazioni preunitarie vigenti, doveva essere però consapevole della loro comune derivazione dal modello francese e quindi della loro similitudine. Inoltre i giuristi, nell'interpretazione, usavano i canoni interpretativi della scuola dell'esegesi francese che aveva portato ad un processo di assimilazione culturale con la Francia, e quindi un avvicinamento metodico delle dottrine. Anche le sentenze andavano pressoché ad imitare quelle francesi, tutte queste ragioni avrebbero dovuto smentire questa resistenza al particolarismo legislativo che però ancora si trovava variamente nell'Italia attuale. È famoso discorso di Carlo Cattaneo, il quale sosteneva, che il Piemonte anche se in sei mesi avesse raccolto i progressi di cento anni di diritto sarebbe comunque inferiore al diritto penale toscano, in diritto civile a Parma, in ordini comunali alla Lombardia. Questo aspro tono polemico scorgeva sicuramente delle verità, infatti le codificazione che si volevano imporre erano sicuramente tecnicamente inferiori a quelle presenti ma in ogni caso il Cattaneo e gli altri oppositori dovevano ormai farsi una ragione dell'unificazione che stava per realizzarsi. In possibilità di riutilizzare il codice napoleonico e gli altri testi francesi. anche le tesi per il recupero del codice napoleonico, che sottolineava l'importanza di tale testo della società moderna, avrebbe incontrato gravi ostacoli. Nonostante la grande stima per il testo, e la consapevolezza della sua perfezione tecnica, c'erano delle considerazioni sul suo carattere non nazionale e un'esigenza di un suo superamento per adeguarsi ai bisogni del tempo. Nonostante La sua bontà quindi rimaneva un codice straniero, che non poteva sostituirsi ad uno di dettatura nazionale. In realtà tale polemica non era molto fondata perché il codice napoleonico era sicuramente molto più progressivo di tanti codici dell'epoca che appariva perfettamente rispondente ai bisogni della società italiana. Quindi dal rifiuto della codificazione napoleonica aveva più che altro basi politiche: si voleva un diritto codificato a base nazionale scaturito direttamente dal popolo nazionale e non straniero. Ideologia Unitaria, Codificazione Nazionale, Unificazione Legislativa. Anche l'idea opposta di mantenere in vigore il codice preunitarie aveva perso ogni validità, si voleva realmente quindi una nuova codificazione dello Stato unitario. Quindi le varie tesi che avevano caratterizzato questo periodo: il rifiuto dell'estensione della legislazione subalpina alle province annesse, quella del mantenimento di quelle vigenti negli antichi Stati per timore di azioni municipalistiche, e quella alternativa dell'applicazione della codificazione napoleonica a tutta la penisola non andavano bene. Si vuole una codificazione statale che era spinta dalla coscienza politica patriottica. Capitolo secondo l'unificazione legislativa e i codici del mille otto cento sessantacinque Codici subalpini prima dell'unificazione. Prima dell'apertura del dibattito sulla codificazione, i codici esistenti nel regno di Sardegna, sembravano abbastanza completi per soddisfare la società. Il popolo, l'opinione pubblica, davano in giudizio per lo più positivo delle leggi che regolavano la vita sociale. Il problema posto non era tanto quello della grandezza di tale codificazione subalpina ma della possibilità di utilizzarla per un più vasto e ampio ordinamento: l'Italia nascente.
  • 3. C'era però un punto non trascurabile il quale faceva ritenere la codificazione subalpina, al pari delle altre del periodo che potevano essere estesa al nuovo Stato, non idonea: la sua incompletezza normativa esistente infatti una serie di disposizioni integrative e suppletive, e la sua incompletezza rispetta i settori che il nuovo ordinamento statale in poneva disciplinare in modo nuovo rispetto al passato. Quindi si può dire che i codici subalpini, non potevano sopravvivere alla formazione del nuovo Stato nazionale, al massimo potevano essere uno dei punti di riferimento per accompagnare la nuova codificazione. Varietà situazione legislativa italiana dopo le annessioni: L'unificazione legislativa avrebbe dovuto radere al suolo l'ampio e complesso sistema di codici e dileggi vigenti negli Stati preunitari. Nel regno di Sardegna erano vigenti: il codice civile del 1837, il codice di commercio del 1842, il codice di commercio del 1842, il codice penale del 1859, e per quelli di procedura penale e di procedura civile negli anni successivi. prova immediata delle difficoltà riscontrate si ebbe nella Lombardia, dove il governo di Torino aveva dovuto accettare che rimaneva in vigore il codice civile austriaco. Le altre branche del diritto vengono fatti entrare in vigore tra il 1859-1862 i nuovi codici subalpini. Questi poi non erano molto coordinabili con le norme di diritto privato austriaco che rimanevano ben accettate dalla popolazione e dagli operatori del diritto, i quali erano abituati ad usarle da oltre quaranta anni: il sistema, restando in vigore il solo codice civile austriaco appariva disarmonico e incongruente. Per quanto riguarda i due sistemi processuali, sviluppati in diversi ordinamenti statuali, aveva in comune solo alcuni principi essenziali di ferendo nella definizione normativa delle strutture giudiziarie e nelle tecniche procedurali. In Emilia Marche Umbria viene estesa dal primo gennaio 1861 la validità della codificazione piemontese. Nelle province pontificie invece, mancava una moderna legislazione privatistica e le norme esistenti erano molto arretrate. Lieti di ducati di Parma Modena invece l'eccezione si dimostrò inefficace, perché i loro contenuti normativi non erano di certo inferiori a quelle subalpini: vennero fatti tenuti in vigore il codice civile parmense e quello modenese. Problema simile si ravvisava le province meridionali dove erano rimasti in vigore solo le parti concernenti le leggi civili, mentre delle materie processuali erano stati introdotti, anche se emendati, i nuovi codici piemontesi. Intascare invece il sistema normativo ducale venne tenuto in vigore anche se in via provvisoria, questo perché era fondato su premesse diverse rispetto gli altri Stati preunitari e tradizionalmente non legato ad esperienze codicistica. Codificazione del diritto privato come riflesso dell'unificazione. Quindi la situazione era molto variegata al momento dell'unificazione legislativa. In questa varietà però c'è un elemento comune: le annessioni non hanno alterato il diritto privato preunitari il quale rimase in vigore in molte zone (come in Toscana). Il primo problema del legislatore era quindi uniformare la disciplina della materia privatistica. È da sottolineare che la classe dirigente del tempo vide l'unificazione legislativa come corollario della creazione del nuovo Stato e non come strumento per la modifica dei rapporti patrimoniali. Il dibattito di allora si focalizzò più che altro sulla necessità di creare tal unificazione, tralasciando in parte la definizione di alcuni elementi importanti quali la proprietà e altri diritti reali. Il legislatore, sul piano contenutistico, ha avuto più modo di guardare aspetti politici che riguardavano lo status delle persone e il diritto di famiglia, lasciando del tutto inalterato il diritto dell'economia le situazioni patrimoniali come le obbligazioni. In questo momento storico non era più in discussione l'utilità del codice, che era ben accettato dalla collettività ma più che altro si discuteva su quali dovessero essere i suoi contenuti. Il nuovo codice doveva esprimere profondamente l'identità del nuovo Stato. Progetto di revisione del ministro Cassinis del codice Albertino. Analizzando il processo di formazione del codice civile del mille otto cento sessantacinque, emergono vari dati: Nel cinquantanove, il gabinetto la marmora nel cinquantanove, affrontare il problema del rinnovamento legislativo dell'ordinamento piemontese non aveva ritenuto di sostituire totalmente legislazione vigente, soltanto emendarla e modificarla attraverso la preparazione di nuovi codici più moderni.
  • 4. Questo si era tradotto nella preparazione immediata da parte di una commissione di giuristi di un progetto di codice civile, molto rinnovato nella struttura, ma legato sempre la tradizione Albertina sul quale veniva basato. Quindici fu un progetto di revisione del codice Albertino: lo presentò il ministro cassinis al Parlamento nel giugno del sessanta, e teneva conto di alcune esigenze particolari di quegli anni basandosi su un maggior numero di esperienze normative. Teneva conto anche del code Napoleon, ancora vigenti in Francia, del codice austriaco e degli altri testi della restaurazione ma affrontare in maniera autonoma il problema della disciplina dei rapporti di diritto privato. i redattori del progetto cassinis volevano: recuperare con emendamenti al testo subalpino quanto perso del testo napoleonico, che era stato cancellato dalla politica legislativa del regno di Sardegna. Alcuni giuristi sottolinearono le peculiarità del progetto che lo differenziavano sia dal testo Albertino che da quello napoleonico. C'era chi si lamentava dell'allontanamento del progetto dalla Chiesa cattolica, che invece si lamentava delle modifiche napoleoniche considerate parte di un testo straniero. Orlando ad esempio, nel suo saggio "ordinamento da dare ai codice civile italiano" sosteneva la frettolosità avuta nel non aver tenuto presente le nuove circostanze e l'ambiente. mentre vecchi codici si dividevano in tre libri: persone, beni, proprietà, il nuovo codice si articolano in quattro libri perché il terzo era stato diviso in altri due: obbligazioni e contratti. Le modifiche sostanziali introdotte al codice subalpino del progetto cassinis erano significative: molte di esse avevano carattere politico (estensione ai diritti civili agli stranieri) , altre riguardavano la materia familiare e successoria ed avevano quindi un contenuto altamente tecnico che migliorava le precedenti disposizioni (piena capacità giuridica alla moglie per amministrare i propri beni); l'istituzione del testamento olografo . Altro progresso era rappresentato dal secondo progetto dei cassinis, dopo la proclamazione del regno d'Italia, quando vide le difficoltà sorte in merito all'approvazione del suo primo testo. Anche tale revisione era considerata in chiave troppo subalpina, e quindi poco nazionale dello spirito e nei contenuti. Il progetto Miglietti di un nuovo codice civile del regno d'Italia.recupero modello napoleonico. La nuova fase del processo di unificazione d'Italia, prevede ora l'abbandono dell'idea di revisione del codice Albertino; si ritorna l'idea che il codice napoleonico forse la base idonea per la formazione di un codice civile nazionale. Dall'idea si deve al ministro Miglietti, che nel sessantadue presentavo disegno di legge relativo al nuovo codice civile il quale si ispirava al codice francese con alcuni emendamenti del modello napoletano del diciannove. Anche qui ci fu la richiesta del governo di un parere motivato dei corpi giudiziari. Tale parere è necessario, interpellata che doveva riguardare sia iniziale progetto cassinis, il successivo progetto Miglietti, e definitivo progetto Pisanelli. Rimanevano comunque alcune riserve di carattere conservatore, ma insieme a queste c'erano alcune di esclusivo carattere tecnico normativo: esempio è il consiglio di utilizzare le discussioni preliminari sulle leggi generali del codice Albertino; erano problemi quindi molto interessanti quelle affrontate dai diversi corti. Il ministro successivo al cassinis, chiese il parere anche delle corti meridionali che dal ministro precedente erano state trascurate. Il progetto fu sottoposto di definitivamente all'esame di cinque commissioni di giuristi: Torino, Milano, Firenze, Napoli, Palermo, tutto questo avrebbe dovuto dare a carattere nazionale e unitario al nuovo codice. Sul piano formale il progetto Miglietti si apriva con una trattazione riguardante il rapporto necessario tra unità dello Stato e unificazione giuridica, ed è in linea con la dottrina della destra storica di quel periodo. Contenutisticamente parlando il testo invece si differenziava da cassinis perché sulla scia di quello napoleonico prevedeva la privazione dei diritti civili in seguito al grave condanna penale, assegnava rilevanza giuridica alla residenza, manteneva il matrimonio civile aNella forma laica, ed attenuava i poteri della patria potestà che sembravano eccessivi nel codice Albertino. Norma dichiarò contenuto progressivo era quella relativa alla riserve in favore del coniuge superstite dell'usufrutto uguale a una porzione della quota legittima della Asse ereditario, norma che migliorava lentamente la posizione della donna L'opera del Pisanelli per il progetto definitivo del codice.
  • 5. Quando la carica di guardasigilli si dette il Pisanelli, esaminare scrupolosamente il testo dalle cinque commissioni previste. Le commissioni erano state composte selezionando tre più alti magistrati e avvocati e, ciononostante non risposero pienamente alle attese del ministro. Solo la commissione di Napoli esaminò l'intero progetto, e altre si limitarono ad esaminarlo solo in parte mentre Firenze addirittura non concluso nulla. Elaborazione del manuale legislativo, opera prevalente dello stesso Pisanelli: la sua relazione introduttiva al progetto da tal senato sul primo libro e poi sul secondo il terzo, rappresenta un importante documento per capire l'ideologia che ispirò la redazione del codice. Nella sua relazione e si esprimeva la massima fiducia nella capacità di assemblee legislative di discuterlo e approvarlo, com'era venuto in Francia per il codice napoleonico. Questa rimase però un'illusione che cade ben presto, a causa della complessità e dell'ampiezza dell'opera. Molto interessanti erano alcune considerazioni del Pisanelli si contenuti necessari di un moderno codice civile: essenzialmente doveva essere trattato il diritto di proprietà e la materia dei beni, per quanto riguarda la disciplina delle persone e del diritto di famiglia nonostante avessero connotati privatistiche si collocavano in una posizione intermedia tra il codice civile ero seduto nel regno in quanto erano di natura speciale. Nonostante ciò senza molta convinzione accettò l'inserimento del primo libro presso le famiglie del progetto del codice mostrando così di rispettare la tradizione. Discussioni E Contrasti Nell'Iter Formativo Del Testo. Per il contenuto molto innovativo della relazione essa suscitò qualche perplessità negli ambienti più conservatori. Era prevedibile quindi che il progetto avrebbe trovato alcune difficoltà verso la sua approvazione finale. C'erano alcune difficoltà che il testo dovrà superare: l'esclusione della reciprocità dei diritti privati individuali nei rapporti internazionali, la soppressione della autorizzazione maritale, l'eliminazione dell'istituto dell'adozione estraneo nella vita moderna, l'affievolimento della patria potestà. La commissione nominata dal senato per esaminare il progetto, eliminò dal testo quanto apparisse troppo innovativo rispetto alla tradizione preunitaria. Questo si vuole vincere dalle tre relazioni elaborati da commissione senatoria: nel libro primo dal Vigliani, per il secondo da de foresta, per il terzo dal vacca. Tali relazioni e annunciavano alcuni principi essenziali: l'uso è la più sicura fonte del diritto perché solo le norme rispettose delle abitudini e delle consuetudini popolari possono essere efficaci. Con le loro relazioni i commissari, avevano paura di urtare un senato molto conservatore e fu per questo che decisero di emendare il progetto Pisanelli, in alcuni punti considerati importanti dalla storiografia. Non tutti gli emendamenti però erano espressioni di una volontà conservatrice, dato che alcune modifiche richieste erano ancora necessarie per la dottrina del tempo. nemmeno può essere considerata conservativa la scelta riguardante i matrimoni civili.... Le modifiche restrittive apportate dalla commissione al progetto furono: godimento dei diritti dello straniero in relazione all'acquisizione della cittadina, limitato ripristino dell'autorizzazione maritare l'introduzione dell'adozione che i Pisanelli aveva qualificato come aristocratic Fase conclusiva dell'iter Con il trasferimento a Firenze della capitale, doveva cessare quell'aurea di incertezza che si respirava da cinquantanove, causato anche dalle lungaggini della nuova codificazione. È famoso l'ordine del giorno Boggio nel novembre del sessantaquattro con il quale si invitava il governo a presentare un progetto di legge per l'unificazione legislativa, urgentemente richiesta in seguito al trasferimento della capitale. Sono quattro giorni dopo ci fu un'esplicita richiesta al governo di rendere esecutivi un semplice decreto i codici che erano ancora all'approvazione. Di fronte a questa richiesta del governo di rendere attive le seguenti leggi, con i primi si codici civile, ha scatenato diverse reazioni soprattutto della stampa da quale sottolineava il anticostituzionalità della vicenda. Tuttavia nelle due camere non fu troppo forte opposizione all'iniziativa ministeriale: il dodici gennaio del sessantacinque, la camera si dichiarò favorevole all'iniziativa ministeriale (con ben otto uffici su nove) dal nove al ventidue febbraio, l'assemblea discusse disegno di legge approvando la maggioranza con qualche emendamento; poi toccò al senato che lo approvò tra il quindici e il ventinove marzo: il due aprile del sessantacinque venne promulgata la legge sull'unificazione legislativa del regno d'Italia. Limiti e carenze del dibattito parlamentare.
  • 6. Il dibattito parlamentare ebbe per oggetto alcuni aspetti tecnici dell'unificazione, insieme ad altri problemi di grande ampiezza nella realtà sociale, nonostante ciò il Parlamento non riuscì a far valere la sua pienezza legislativa dimostrando come il lavoro ministeriale fosse stato molto funzionale ed efficiente e come il Parlamento non era la sede idonea per progettare discutere testi normativi. Nonostante ciò ci furono alcuni parlamentari che cercarono di far valere il propri poteri dei legislativi. Il governo seppe prendersi le sue responsabilità dando grandi garanzie ai cittadini, anche grazie alla destra storica che generò il rispetto dei cittadini verso i codici che permise ad essi di essere applicati. Un ulteriore legge del sessantasei stabilì il termine ultimo entro il quale il codice sarebbe entrato in vigore permettendo così ai cittadini di imparare a conoscerlo prima di dover utilizzare. Formazione codice di procedura A differenza del complesso iter del codice civile, quello di procedura giunse al traguardo molto velocemente. Tale codice venne approvato direttamente dai Pirenei, con la collaborazione di grandi giuristi, e venne presentato al senato nel novembre del sessantatré, con tanto di relazione introduttiva. Il testo era diviso in tre libri: nel primo le regole dei giudizi, nel secondo le norme speciali e procedimenti di esecuzione forzata, nel terzo altri procedimenti di giurisdizione volontaria o contenziosa. Nella relazione, che aveva per oggetto perlopiù primo libro, veniva sottolineata la strumentalità del processo ai fini della tutela giuridica. Nel Parlamento e moderno processo civile non era stato grande oggetto di discussione, a differenza che nella dottrina dov'era stato ampiamente discusso. In ogni caso bisogna ricordare come la relazione specificava che il progetto Pirenei era stato visionato e migliorato da molti celebri magistrati prima della sua pubblicazione. Così anche il codice di procedure civile, come quello civile, entra in vigore però insieme ad una speciale commissione di coordinamento la quale il dover esaminare per bene prima della sua concreta attuazione. problema aggiornamento legislazione commerciale La decisione di emanare e anche un codice di commercio fu presa in corso di processo, anzi inizialmente non lo si riteneva necessario , data l'unità delle materie commerciali degli Stati preunitari. Tutte queste disposizioni vigenti e echeggiavano il codice di commercio francese che era ancora vigente in Toscana e Lombardia ragione questa che spinse il ministro vacca a prendere tempo sull'emanazione del nuovo codice. Si voleva quasi lasciare inalterata la materia commerciale in attesa di una sua completa maturazione per poterla revisionare meglio. Infatti i governanti di allora erano consapevoli delle differenze tra una Francia ben proiettata verso l'evoluzione ed un'Italia dove lo sviluppo industriale. Nella discussione finale prevalsa la tesi contraria del mancini il quale volle estendere il codice di commercio sardo del quarantadue a tutte le province del regno. Questo sarebbe stato buono per dare omogeneità con il codice civile, che era nuovo e quello di procedura altrettanto nuovo. Dato che non era possibile in breve tempo redigere il testo a perfetto della situazione bisognava scegliere quello più idoneo a soddisfare le esigenze di tutta Italia, questo era sicuramente quello subalpino emendato con le più recenti leggi commerciali. La camera con spirito patriottico accettò le richieste e le sessantacinque approvò la pubblicazione del codice di commercio Albertino del quarantadue., con alcune piccole modifiche. Formazione codice marina mercantile Legate alla disciplina del commercio è sempre stata quella mercantile e della navigazione, si ricorda la celebre ordinanza della marina francese del mille sei centoottantuno. È materia delegazione è stata per lunghi anni trascurata e così è stato anche nell'Italia della restaurazione. Così al momento dell'unificazione Vigevano nella penisola molte leggi diverse tra loro e arretrate. Nell'ottocento cinquantanove, nel regno di Sardegna, Grazie a Cavour, si decise di riordinare le norme della materia mercantile fino all'obiettivo di creare un codice ad hoc. Il ventotto gennaio del sessantatré venne presentato assennato progetto di codice della marina mercantile, approvato con quel punto fu l'unico testo di quel periodo ad aver seguito un iter normale. Prima dell'entrata in vigore formalizzato con il codice di commercio. Il codice conteneva molte disposizioni inerenti l'attività privata sul mare, e rivelava un intenso interesse statale nel deregolamentazione della navigazione. Furono adottati anche
  • 7. alcuni criteri veramente innovativi, come la separazione dell'amministrazione della marina da quella militare, la soppressione per le materie penali di ogni sanzione del tribunale che non fossero quelli del comune diritto penale, fu istituito infine il corpo alla capitaneria di porto con precise attribuzioni. L'invio unificazione in materia penale Meno appariscente fu l'unificazione del ramo del diritto penale: si era operata l'estensione a tutti Italia del codice penale sardo del cinquanta nove, tranne che per la Toscana dove vigeva il celebrato codice penale del cinquantatré molto moderno: Carattere progressivo dimostrato dall'esclusione della pena di morte, la quale era presente ancora nel codice sarto. Quindi la sua estensione avrebbe causato il ripristino di tale pena mentre la sua non estensione avrebbe comunque rappresentato un problema. L'unica soluzione era un compromesso: estendere la validità anche alla Toscana sopprimendo però la pena di morte. Tutte e tre le tesi ebbero i loro sostenitori, governo, camera dei deputati, e senato; ma in questa commistione di idee si preferì per il momento abbandonare l'unificazione legislativa del diritto penale per l'incapacità di prendere una decisione. Più facile fu invece l'unificazione del processo penale: il codice di procedura sardo del cinquantanove fu esteso anche in Toscana e con qualche emendamento dichiarato valido per intero territorio nazionale. Fu promulgato dopo la consueta revisione da un regio decreto del ventisei novembre del sessantacinque, a completamento della codificazioni Capitolo tre . Ideologia liberale risorgimentale e codificazioni unitaria Nella versione dello Stato unitario si vedeva il compimento di un ciclo contrassegnato dal recupero totale dell'idea di nazione ed alla formazione di una coscienza nazionale, ma anche un nuovo ciclo caratterizzato dal progresso di una società sempre più attenta al benessere dei suoi consociati. Da questo punto di vista, la codificazione del sessantacinque, simboleggiava uno stato proteso verso la conquista di nuovo traguardi e da questo punto di vista che erano degli similitudini con ideologie creatrice della codificazione napoleonica. Entrambe permettevano di ottenere dei mutamenti dell'assetto sociale tramite delle norme grazie all'autonomia dei privati, alla libertà dei contratti e alla proprietà privata. entrambi inoltre riflettevano l'importanza del ceto borghese che stava per emergere in Italia inizi del secolo sulla scia di quanto accaduto in Francia. Comunque la somiglianza ideale tra le due opere, non deve far perdere di vista il carattere nazionale della codificazione italiana. Tradizione e innovazione nei codici unitari. È importante sottolineare la somiglianza delle finalità proposte dalle due grandi opere legislative: c'è quella di non rompere con la tradizione giuridica civile e di una grande apertura verso l'avvenire: a "il codice non deve opporsi né con il passato tanto meno con il futuro".come aveva fatto il codice napoleonico la nuova codificazioni unitaria avrebbe dovuto costituire uno strumento in grado di migliorare il contesto politico e far fare un balzo in avanti anche in Italia.inoltre in quel periodo c'è un dibattito in Francia riguardante l'insufficienza del codice civile francese per il nuovo sistema economico industrializzato, e questo avevo reso l'idea della superiorità della codificazione italiana unitaria rispetto quella francese: sia perché era a questa posteriore, sia perché abbia fatto tesoro dell'esperienza francese di cinquant'anni. Nonostante tutto i modelli normativi ancora vigenti oltralpe, in materia civile commerciale, aveva ancora una loro funzionalità per l'Italia, comprovata dal fatto che non avevano impedito la crescita economica ma l'aveva favorita. Questo fenomeno si era verificato anche in altre parti, come ad esempio nella Lombardia austriaca, ma è noto il diritto dell'impero asburgico non è molto distante dai principi del francese. I giuristi del Risorgimento e gli interessi di politica legislativa. ius condendum
  • 8. Non deve stupire in questoperiodo l'assenza al dibattito della dottrina, quali erano le ragioni: in primis l'atteggiamento dei giudici dell'epoca i quali erano attenti perlopiù all'interpretazione e riflettevano la metodologia della scuola delle esegesi; altro motivo era la complessità del discorso giuridico completamente nuovo, altro motivo ancora era dovuto lo stesso clima del periodo di attesa dell'unificazione dato che l'incertezza che non favoriva l'interesse del accendersi del dibattito. Questi motivi spiegano con il dibattito sia stato portato avanti e giuristi ma più che altro da politici giuristi. Si possono per comprendere le tesi di chi ha voluto sminuire la dottrina giuridica dell'ottocento ritenendo inferiore ad altri, come si giustificano anche tesi opposte come quella dello stolfi e dell' ungari che ritenevano la scienza di quel periodo tra le più elevate mai esistite. Consenso popolare l'unificazione legislativa. Qualunque sia il giudizio dato sulla scienza dell'epoca, è certo che il legislatore dell'epoca seppe rispondere ad esigenze della società dato che i testi emanati in quel periodo sono ben accetti dalla popolazione, anche in regioni "difficili" perché di grande tradizione giuridiche come la Toscana o la Lombardia. Inoltre un'ulteriore prova di questa accettazione comune e data da un momento in cui il Veneto fu annesso, e Roma fu liberata, che le codificazioni furono estese queste regioni dove furono benaccetto. Dell'accettazione generale e data soprattutto dalla loro applicazione e dalla loro osservanza.inoltre confrontando la situazione in quanto successo quando furono introdotti i testi francesi, ora ci furono meno resistenze di allora. Altra prova della felicità di questa adesione generalizzata e data da lungo tempo in cui rimanete in vigore. Codice civile e statuto Albertino. Il successo della codificazione unitaria era dato anche dal perfezione con cui venivano trattati rapporti privati: le persone, l'assetto della famiglia, definiva il diritto di proprietà, disciplinava le successioni, e regolava le obbligazioni. Inoltre cornice costituzionale e norme della codificazione erano ben raccordate e questo è evidenziato dalle disposizioni preliminari sull'interpretazione e applicazione delle leggi che erano premesse a codice civile del mille otto cento sessantacinque.principi come quello degli irretroattività della legge, o quello dell'efficacia spaziale erano contenute in queste disposizioni preliminari e rendevano il tutto permeato di quel carattere pubblicistico di dimensione sostanzialmente costituzionale. Nella nuova cornice del garantismo, era possibile per il legislatore a battere quel divieto presente nella codificazione napoleonica, e permettere ora l'analogia e l'uso dei principi generali del diritto per colmare le lacune legislative. c'è un punto dove l'ideologia giuridica differenziava nettamente da quella precedente cioè il collegamento tra statuto Albertino e i codici civile, che univa le norme di di diritto pubblico a quelle di diritto privato in chiave garantista. Parzialità teoria della proprietà fulcro del sistema. È quindi evidente il progresso realizzato dalla nuova codificazioni rispetta quella napoleonica, questo soprattutto per la delimitazione della sera pubblicistica di quella privatistica non ben compiuta in Francia. I tre libri del codice civile italiano, a copia del codice napoleonico e il rispetto della tradizione di gaio; persone, proprietà, morì di acquisto proprietà e trasmissione, dava l'espressione legislativa a valori essenziali della società. Parte della storiografia, quella più critica, ritiene che il articolarsi del codice civile intorno alla proprietà, abbia voluto garantire per una scelta politica l'egemonia della borghesia possedente tutelandone i diritti. Ma questa paiono affermazioni piuttosto parziali dato che autonomia negoziale e proprietà erano a prescindere da quest'molto importanti per la nuova società nascente. Sessantacinque e il codice napoleonico ci sono comunque molte analogie strutturali e similitudini normative, ma questa è ovvio dato che il codice napoleonico era servito da modello ai primi legislatori italiani. Comunque i tre libri di codici civile, nonostante siano suddivisi come il testo francese, risultano spesso innovativi e si distaccano da questo soprattutto sul piano sistematico,, migliorandolo. Persone fisiche e giuridiche nel primo libro L'indipendenza da modello francese se ne approva nel primo di dato che si considera esistenza dei corpi morali e di persone giuridiche differenza di quanto previsto nel testo napoleonico. Per quanto riguarda le persone fisiche molto innovativa la norma che metteva allo straniero al godimento dei diritti civili, mettendo in parco
  • 9. parcondicio lui con il cittadino senza imporre l'obbligo della residenza. Altro. Progressista era quello che specificava che la nazionalità si poteva perdere rinuncia dei cittadini, si dava rilievo a una dichiarazione di volontà e questo era innovativo rispetto al codice Napoleone. Disposizioni sulla famiglia: matrimonio, rapporti coniuge, filiazione, adozione. Reintroduzione del matrimonio civile e la sua indissolubilità mostrano un atteggiamento prudente si afferma l'esclusività del matrimonio civile ma senza scontrarsi con la chiesa e rispettando l'eventuale precedente celebrazione religiosa del nozze ed escludendo il divorzio che avrebbe portato uno scontro con quella. C'è comunque una richiesta di integrazione dei divorzio che venne colmata con la disciplina della separazione tra quale poteva sembrare sufficiente a sedare le esigenze di una società che non era ancora pronta per il divorzio. La separazione era sufficiente liberare la donna dalla potestà del marito. Non molto felice fu invece le scelte del mantenimento dell'autorizzazione maritale scelta dovuta a una volontà tradizionaliste. Società dell'ottocento la dote era molto importante, e veniva da una vecchia tradizione civile sull'utilizzazione dei beni le famiglie originarie. proprio per la sua origine la dote restavi inalienabili e rimaneva garanzie della donna anche se l'gestione spettava il marito. Fu mantenuto migliorato l'istituto dell'adozione, sul quale Pisanelli aveva espresso molte critiche. E inoltre riviste le disposizioni sulla patria potestà e sulla tutela, ora messe in chiave più liberale. Così si prospettava il diritto di famiglia e delle persone del codice del sessantacinque: il diritto progredito rispetto il francese anche se con qualche limitazione e chiusura rispetto al codice napoleonico, volute sicuramente dalla prudenza forse eccessiva degli legislatori unitari .il libro secondo: la proprietà e le situazioni reali Il secondo libro del codice: il, proprietà, su modificazioni, secondo la storiografia è il fulcro dell'ideologia liberale e individualistica del suo autore. Questa tesi è molto diffusa grazie anche ad un'affermazione del Pisanelli stesso secondo il quale l'idea fondamentale del codice e quella di proprietà. Tale centralità della proprietà era dovuto anche l'importanza del diritto in quell'epoca, e la sua stretta connessione con la libertà poneva l'accento su una concezione individualistica di diritto. Nella sua relazione introduttiva il Pisanelli sottolinea come le proprietà sia stata regolata con continuità rispetto a codificazione napoleonica e a questa linea non ci furono mai grosse contraddizioni quindi secondo libro non aveva mutamenti sostanziali cambiava perlopiù per quanto riguarda i cui miglioramenti sulle formulazioni normative.. Alcune novità furono introdotte rispetto i codici precedenti il affermazione della tutela della proprietà intellettuale, del diritto d'autore. La distinzione tra beni demaniali e non , inoltre vennero disciplinati meglio della comunione del possesso e delle servitù prediali. Inoltre da sottolineare come i autori codice non vedessero di buon grado l'idea di proprietà collettiva che avrebbe impedito il realizzarsi della completa signoria della persona sui propri beni terzo libro del codice Riguardava l'acquisto e la trasmissione della proprietà e a volte toccava anche in maniera dettagliata successioni, donazioni, obbligazioni, contratti; affrontava anche le delicate materie dell'espropriazione forzata e delle ipoteche e della pubblicità immobiliare. La successione testamentaria, dal legislatore del sessantacinque, fu meno favorita è stata quella del codice relativa a quella legittima dato che secondo il Pisanelli questa rappresenta la regola l'altra eccezione. Innovazioni apportate alla materia delle successioni sembrano accentuare la preferenza per i legami di carattere familiare dato che il potere di disporre del testatore è più limitato rispetto a quello del codice napoleonico. I furono addirittura vietati una serie di atti a contenuto patrimoniale inter vivos impedendo così eccessi con le donazioni. Per quanto riguarda la materia contrattuale invece il legislatore non si distaccò molto dal codice napoleonico, ribadendo l'autonomia contrattuale dei soggetti. E articolati in maniera molto precisa agevolando così la formulazione dei contratti e la speditezza degli affari. Alla materia contrattuale non fu molto alterata dato che c'erano molte regole che potevano essere ben utilizzate.
  • 10. Problema aggiornamento legislazione commerciale La costruzione normativa dei rapporti obbligatori, per molti, aveva dei difetti in almeno tre: il mantenimento di enfiteusi, l'arresto personale, e la mancanza di una disciplina autonoma per quanto riguarda il lavoro . Il reinserimento del enfiteusi, abrogato dal codice napoleonico, sembra un ritorno al passato: l'istituto era considerato di derivazione feudale e quindi contestato perché superato. In realtà del nuovo codice di enfiteusi era cambiata: attribuiva l'obbligo migliorare il fondo e quindi era strumento diverso; inoltre esisteva il diritto di affrancazione che veniva ora garantito pagando l'equivalente fissato in dieci annualità di altra molto contrastato f o anche mantenimento dell'istituto dell'arresto personale e debiti anche se i casi di, era strumento di coazione personale e parve subito e non a torto una misura illiberale e contraria all'assetto della società moderna.Altrettanto grave l'assenza del codice di una disciplina organica del rapporto di lavoro subordinato e autonomo troppo legato ancora alla codificazione napoleonica, non si superava ancora di schemi romanistici della locatio operarum cioè del lavoro retribuito a tempo e a cottimo. Disciplina processo civile C'è anche un rinnovamento sul piano del processo civile grazie l'apposito codice che era strettamente legato al codice civile. La maggior preoccupazione del Pisanelli, il vero autore del codice di procedura sessantacinque, era quella di dare al processo civile una visione liberale e individualistica . Si voleva fare il processo civile un istituto nel quale è libertà e la personalità dell'individuo venivano rispettate i massimi livelli. Soluzioni provvisorie mancato completamento codificazione Il quadro legislativo si arricchiva dunque con il codice di procedura.le contraddizioni dei codic, visto il momento storico non vennero a galla subito ma l’opera di codificazione sarebbe ripresa presto!! Capitolo quattro Il dibattito post unitario e le istanze riformistiche L'età del codice civile: società e diritto codificato. Quindi c'è stato un importante opera compiuta della destra grazie all'unificazione legislativa la quale si presentava davvero molto imponente e grazie l'ingresso in vigore del codice del 1865, nonostante ciò questi codici avevano dei limiti delle manchevolezze, dei difetti che la pubblicistica aveva prontamente segnalato: c'erano quindi delle aspettative di revisione, e integrazione com'era naturale aspettarsi da una società liberale. Ci si trova di fronte a un complesso normativo ove vige il primato del codice civile il quale garantiva al singolo la garanzia le regole perché la sua vita le sue attività si svolgessero liberamente. Da questo punto di vista e il codice veniva considerato una sicurezza, una garanzia. Ogni soggetto grazie il codice poteva contare sulla prevedibilità del comportamento altrui, e poteva aspettarsi preventivamente quali fossero le conseguenze dei suoi comportamenti. Controversie e conflitti venivano risolti in base all'accordo che c'era tra il codice civile e quello di procedura civile; vedete contravvenzioni punite dal codice penale e processati tramite le regole del codice di procedura penale: tutto questo origina un sistema giuridico molto omogeneo. Intangibilità del codice è il mezzo secolo senza riforme. Grazie alla omogeneità del sistema normativo, doveva essere più semplice impedire le riforme dello stesso o perlomeno rallentare tentativi di modifica. Non era un grosso problema dell'unificazione disattivano fosse del tutto realizzata nel campo della, dato che le norme del codice di sessantacinque trovavano buona copertura dal codice penale sardo e da quello dell'antico granducato.
  • 11. quindi l'eccezione all'unità del sistema era data da ramo penale di diritto. Ci troviamo quindi grazie questa stabilità davanti ad un mezzo secolo senza riforme, e c'era la sensazione è che l'esperienza acquisita, che ogni testo legislativo fosse talmente complesso da non poter essere oggetto di modifiche parziali. Per questo che mancano i legislatori post Risorgimento ogni concreto atteggiamento di riforma nel settore privato e invece l'idea di una sostanziale intangibilità delle norme di diritto privato modificate le sessantacinque. Tale atteggiamento sembrava destinato a durare. Riflessi civilistici nel loro aspetto laicizzato della partenza da chiesa. Il mezzo secolo senza riforme trova d'accordo sia quelli che lo attribuivano alla completezza di sistema e la sua intangibilità, sia quelli che avevano atteggiamenti perlopiù conservatori. Questo giudizio non può essere smentito nei suoi contenuti. Colpa attribuibile agli strilli del diritto, è stata forse quella di focalizzare l'attenzione solo al codice, come unico obiettivo la sua perfezione e sul miglioramento senza però intaccare i principi di istituti. Nonostante ciò qualche piccola riforma ebbe successo: come ad esempio alcune norme emanate sui rapporti tra stato e chiesa dopo l'unità; ad esempio una legge del sessantasei facevo riacquisire religiosi la piena capacità giuridica e politica, e questo sembrava realizzare in modo definitivo l'uguaglianza di tutti cittadini davanti alla legge. Altre disposizioni andavano a rendere meno stretto il controllo su alcuni beni della segregar, stabilendo il divieto di formare mano morte tramite disposizioni mortis causa. Uguaglianza delle persone e libertà di beni erano con i postulati fondamentali della codificazione liberale, ed erano quei valori che venivano guardati dai legislatori per completare il sistema normativo. Alcune riforme di carattere liberale: abolizione arresto personale per debiti Nel dicembre del settantasette, accogliendo l'istanza di settori della pubblicistica, aboliva finalmente l'arresto per debiti in materia civile commerciale, lasciando in vigore solo nel settore che è per ottenere l'adempimento di obbligazioni nascenti da crimini. Molto importante è il tema della pubblicità, il merito è stata lamentato l'assenza di una disciplina unitaria per quanto riguarda l'attività del notaio.provvede a questa lacuna, il testo unico delle leggi sul notariato del settantanove. Altre leggi speciali andarono ad investire il settore dei beni mobili come quelle riguardanti privilegi generali e speciali, o quella sulla tassa del registro, offre ricchezze immobili Questa legislazione frammentaria e scarsa che andava ad integrare il codice, testimoniava il costante interesse del legislatore per i problemi da società civile. Scarsa influenza delle idee del socialismo giuridico sulla dottrina italiana. Il ruolo del codice civile era sempre di preminenza, questa era ben chiaro alla generazione del codice da quale erano consapevoli di non potervi affiancare un sistema parallelo basato su eccezionalità e specialità e deroga. Il codice a questi sembrava insostituibile perché basato sul rispetto assoluto della libertà individuale. Fu questo il motivo per il quale la dottrina del socialismo giuridico sviluppata negli anni ottanta anche in Italia, appare del tutto minoritaria sul mondo intellettuale. Per la maggioranza dei giuristi della seconda metà dell'ottocento, grandi difensori del codice civile, un cambio in nome di un diritto sociale appariva fortemente antitetico rispetto a quello sancito dei testi codificati: l'idea di collettivizzazione dei beni del socialismo era molto lontana da quella di proprietà del codice. visione di un codice del diritto privato sociale. L'esponente del socialismo giuridico aveva come bersaglio l'individualismo liberale, l'autonomia contrattuale e il diritto civile codificato; considerati storicamente superati. Figlie dello storicismo giuridico, la scuola italiana del diritto sociale se ne distingueva per un'aspra contestazione del sistema normativo vigente, contestazione volta a teorizzare il bisogno di un'intera collettività considerata spesso in termini troppo astratti.Cimbali, Cogliolo, Cosentini, furono tutti sostenitori del superamento dell'individualismo, in nome di tesi evoluzionistica. Analizzando i loro scritti che si accorge subito dei caratteri metodici che distinguevano, ma se si rende conto subito anche dello scarso significato che assumevano sul piano dottrinale perché troppo permeati da preconcetti di natura ideologica che sviano del discorso scientifico.nonostante la loro mediocrità, di esponenti del socialismo giuridico, segnarono un momento 'interessante nella vita della pubblicistica italiana, che era troppo legata alla codificazione. Da questo punto di vista sono sensate le affermazioni di sosteneva che codice civile, celebrato
  • 12. come il prodotto più alto della civiltà giuridica europea, fosse decisamente legato alla società e al tempo che aveva visto nascere e quindi apparisse di fronte all'evoluzione di questa in tutti i suoi limiti e contraddizioni. I primordi della legislazione sociale italiana: le normative loro limiti. Nonostante le riserve di esponenti del socialismo giuridico, in quegli anni, pur non alterando il codice, si volevano comunque le basi per una legislazione sociale di pari livello a quelle di paesi più avanzati nello sviluppo industriale ed usati politicamente. Dalle testimonianze dei Cabrini, si vede come sia frammentaria e carente tale tipo di legislazione che si limitava a pochissimi interventi: l'intervento degno di nota era la contrattazione individuale, che si inseriva nella disciplina della locatio operis come altrettanto carente è nella struttura assistenziale di allora. Si sentì di qui la necessità di una serie di interventi statali in materia legislativa che contribuissero a rendere meno gravi certi squilibri di carattere sociale. Una legge dell'ottantatré, sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro, una sul lavoro dei fanciulli, una sul riconoscimento giuridico del società di mutuo soccorso, segnala prese di coscienza del legislatore sulla nuova problematica giuridica estranea alla tradizione. Condizionamenti culturali e ideologici: i limiti allo sviluppo di un'autonoma legislazione sul lavoro. Come detto è sicuramente scarsa disorganica legislazione sociale italiana, i motivi del suo inizio stentato possono essere molti: il timore del socialismo e della rivoluzione, fortissimo; la volontà di dimostrare la possibilità di rinnovare il sistema per libera scelta; l'ansia di alcuni conservatori conservatori. All'evoluzione era ben lontana da quella auspicata, il codice civile non è incline a interpretazioni evolutive. Nonostante le successive ispezioni normative che andarono ad integrare il codice nessuna di esse affrontava globalmente la materia del lavoro, si intendeva inquadrare ancora tutto questo mondo nelle categorie della locatio operarum e locatio operisa o sia retribuzione a cottimo o a tempo. E questo comincia a divenire un abbastanza serio e si cominciava a dubitare dell'aderenza della codificazione al mutare della società per capire se era ancor idonea oppure si dovesse essere integrata o emendate in alcune parti. Una ripresa sul discorso della codificazione però è ancora lontana. capitolo cinque Politica legislativa e i codici della sinistra Continuità politica legislativa sinistra rispetto alla destra della sinistra al potere fu quello di far progredire i settori che nella destra aveva trascurato. Non è però attribuibile alla sinistra la preparazione del codice della marina mercantile settantasette, né quello di commercio dell'ottantadue, e nemmeno quello penale dell'ottantanove. Infatti nei primi cinque anni in cui fu al potere che c'è un'opera di completamento e di perfezionamento di quello che era già in corso della legislazione precedente. Infatti tale codificazione iniziata dalla destra e messi in atto di fretta e furia per completare la codificazione unitaria andavano completate, anche perché fortemente criticate sin dalla loro entrata in vigore e durante la loro applicazione erano emersi molti inconvenienti. In realtà di quanto la sinistra avrebbe dovuto realizzare, non era facile perché non avevo un programma molto differenziato da quello del La destra. Anche perché, anche se figli del liberalismo, non volevano toccare l'opera di codificazione in maniera troppo sostanziale. I codici emanati dalla sinistra quindi non alterarono il tessuto istituzionale creato le sessantacinque, ma rappresentarono il suo necessario completamento. Il codice marina mercantile settantasette. Il nuovo codice emanato nel settantasette, sostituì quello emanato nel sessantacinque. nella sua formulazione erano state tenute presenti le critiche mosse sotto il governo della destra; la relazione ministeriale che accompagnò questo progetto sottolineava come codice precedente contenesse disposizioni troppo severe. l'obbiettivo principale era quindi diminuire il rigore del codice precedente il quale non era riuscito a completare il proprio del legislativo. Il nuovo codice era composto da quattro cinque otto articoli ed era suddiviso in due parti essenziali, una alle disposizioni amministrative, l'altra quelle del penale. Era talmente, articolato, complesso, che richiede la redazione di un regolamento molto minuzioso con più di mille articoli per aiutare l'utilizzo del codice.
  • 13. Il codice di commercio dell'ottantadue. Anche le vicende che hanno portato all'adozione di questo codice, dimostrano come non si fosse contrapposizione tra le due forze politiche che si erano alternate al governo. Questo è provato dal fatto che poco dopo l'ingresso in vigore, del primo codice di commercio, c'era la consapevolezza nel gruppo dirigente della presenza in esso di molti difetti formali e di redazione. Difetti che fino a pochi anni dopo avevano indotto il Ministro di grazia ad avere uno studio di riforme da introdurre nel testo. In questo momento storico poi comincia ad esserci un'attenzione maggiore alla legislazione commerciale data dall'esperienza del mondo germanico che una volta era considerato troppo lontano e diverso. Fu così che nel settantadue una commissione nominata dal Ministro di grazia giustizia fece redigere un codice che venne presentato nel settantasette, un anno dopo la caduta della destra, ma la sua complessità e dell'approvazione del codice da parte dell'assemblea. Negli anni successivi, avvalendosi della collaborazione di vari parlamentari non si portò a termine e il nuovo codice di commercio accompagnato da una relazione dello Zanardelli, fu promulgato nell'ottobre dell'ottantadue entra in vigore il primo gennaio dell'ottantatré. Struttura normativa e contenuti del codice di commercio. Non è facile confrontare tra di loro due codici commerciali Oltre a sua perfetta articolazione, questo codice fu molto apprezzato per alcune novità che introduceva nella materia. In primis la precisazione dell'ambito della legislazione commerciale e l'applicazione delle norme che lo caratterizzava: il codice definiva la materia del commercio stabilendo un elenco di atti considerati commerciali e affiancando ad altriy altri atti che lo erano grazie ai soggetti che avevano emanati c'è considerati soggettivamente. Altra novità di questo codice era l'assoggettamento della materia commerciale di tutti quei atti che erano considerati unilateralmente c ommerciali, cioè posti da contraenti il quale solo uno fosse commerciante. Questa è un'innovazione rivoluzionaria per quanto riguarda lo schema tradizionale del diritto privato. Il carattere innovativo del codice era presentato anche dell'inserimento del testo di una vasta serie di norme che non erano presenti in quello precedente e che contribuivano a dargli una fisionomia moderna in linea con i tempi. In questo testo c'è un riuscito tentativo di dare più salda base normativa al rapporto tra liberalismo politico e altre fonti del diritto pubblico, e il liberalismo economico tutelato al diritto privato inoltre sembra realizzare un miglioramento della disciplina delle società di capitali svincolandole dal controllo troppo forte amministrativo. Declino dell'influenza della scuola dell'esegesi francese, in influenza tedesca. lo sganciamento da dalla rigidità metodica della scuola dell'esegesi, era prevedibile. era normale si è arrivati a questo punto alla scienza giuridica, volesse ampliare il proprio risorgi dottrinali, e usare alcuni modelli diversi da quelli presi dalla Francia. Qualcuno di formazione romanistica, aveva addirittura rispolverato il corpus iuris civilis , altri erano attenti in altre direzioni e fu così che cade la scuola dell'esegesi, ritenuto ormai inadeguata e incapace di rinnovarsi. Il suo spazio vuoto venne ben presto occupato da altre dottrine, soprattutto ci fu un prevalere del metodo sistematico sul metodo e esegetico e questo caratterizzò anche l'approccio di giuristi ai nuovi codici della sinistra. Si iniziarono qui ad usare le tecniche del mondo tedesco, soprattutto quelle della pandettistica, e tali criteri e le scienze giuridiche dagli hanno in portò in quel periodo furono le basi di quell'immenso lavoro concettuale che andò a produrre il primo gennaio del mille nove cento i B.G.B, codice civile tedesco. In Italia tali strumenti apparvero come indispensabili alla costruzione di un impianto scientifico razionale del diritto. I riflessi della nuova metodologia. La tendenza alla dottrina di allontanarsi dall'esegesi per cercare scuole migliori, in quel coincidere anche con il suo disimpegno verso la concreta problematica legislativa. L'indagine speculativa, classica di tipo sistematico, che analizza il sistema nella sua interezza, modificava profondamente l'approccio metodologico dell'interprete il quale veniva portato naturalmente all'astrazione formalistica della teoria e della riflessione astratta distraendo il proprio interesse dei problemi della pratica legislativo. Con l'utilizzazione del metodo sistematico si aprivano però nuovi orizzonti, nonostante l'abbandono della metodologia esegetica della scienza allontanava questa dà diritto.
  • 14. Il mezzo secolo senza riforme, potrebbe avere quindi anche un'altra motivazione, appunto questa rottura del cambio di pensiero e di prassi del metodo di giuristi. L’iter formativo del codice penale L'iter formativo del nuovo codice penale Particolare significato sta all'emanazione del famoso codice Zanardelli, nell'ottantanove, a conclusione della serie dei testi legislativi emanati della sinistra.dal momento della sua entrata in vigore,, cessò ogni attività codificatoria in Italia. Lungo travagliato e fu l'iter formativo del codice Zanardelli, nato dall'esigenza di unificazione della legge penale, unificazione mancato in passato per il noto contrasto sulla soppressione della pena di morte Le tappe di questo iter furono molte: infatti fin dalla presentazione dei primi due progetti (sessantotto, settanta) era evidente che alcuni problemi avrebbero acceso le discussioni, soprattutto per quanto riguarda la definizione delle pene. Il primo progetto redatto in due libri e escludeva sui reati commessi a mezzo di stampa perché di carattere politico, se la materia delle contravvenzioni rimesse ad un codice di polizia consegnava la tradizione toscana. Il secondo progetto invece, di includeva quei diritti del primo esclusi ed eliminare sulle contravvenzioni rendendo così ad unificare maggiormente la materia penale. Da questi due progetti non si allontanarono molto gli altri due successivi ad opera del ministro del falco e del suo successore Vigliani: questi progetti pur invitando i precedenti se ne discostavano dal punto di vista della struttura e dei contenuti. Il Vigliani a Le aveva suddiviso in due libri con cinque centoottantacinque articoli, questo progetto includeva la pena di morte ma ciò nonostante razionalizzare umanizzava le sanzioni. La caduta della destra non interruppe vite legislativo del codice perché il progetto approvato dal senato di settantacinque per le riprese in esame dal mancini divenuto ministro e settantasei che lo affidò a una commissione di esperti giuristi. Nonostante l'annotazione politica il parere prevalente era quella necessità del nuovo codice penale. Il codice Zanardelli: principi ispiratori e contenuti normativi Dovettero passare alcuni anni perché la sinistra potesse realizzare il suo maggiore successo legislativo: il codice Zanardelli. Nell'ottantatré il Zanardelli completò il suo progetto di codice penale, e lo compagno da una relazione dalla quale emergeva chiaramente di degenerare del ministro che mostrava di far tesoro dell'esperienza di un ventennio di studi. Solo nell'ottantasette però lo Zanardelli poté sbloccare la via verso la definitiva approvazione del primo codice penale italiano redigendo però un nuovo testo che accoglieva anche le conclusioni formulate da illustri colleghi. Questo codice era molto moderno nella sua struttura e le sue norme, e prospettava altrettanto moderne soluzioni è più discussi problemi di diritto penale. Era fondato sulla bipartizione dei reati traditi e contravvenzioni, abbandonandola tripartizione francese, lasciar fuori reati di stampa che non fossero diffamazioni. Molto concreto nella sua impostazione e non riconducibili ad una singola scuola, il progetto Zanardelli era liberale nelle previsioni delle pene e rispetto i precedenti codici: fissava dei minimi e massimi dando al giudice una certa discrezionalità. Inoltre la pena rovistò a scopo di rieducazione del reo, niente di più moderno. Molte erano state le innovazioni che avevano tenuto conto dell'avanzare della società moderna e quindi sembrava un codice idoneo alle esigenze della società. Alcuni problemi di rilievo penale ed entrate in vigore del codice Zanardelli. Tra i motivi hanno spinto ad una critica di questo codice, c'era quello che criticava il testo in quanto e esaltava la funzione repressiva dello Stato contro chi potesse minarne la sovranità e l'unità. Analizzando questo codice, ci si rendeva conto che la repressione dei cosiddetti diritti politici era prevista in forma molto più mite rispetto al passato. Inoltre se ne ricavava una generale umanizzazione e mitigazione del sistema repressivo che almeno su alcuni aspetti poteva considerarsi più avanzato rispetto ad alcuni stranieri. In ogni caso alcune disposizioni riflettevano le preoccupazioni della epoca. Nonostante questo la sinistra riuscì a superare una faticosa discussione parlamentare, ottenendo larga maggioranza delle due camere l'approvazione che autorizzava il governo a pubblicare il codice Zanardelli e così, il primo gennaio del novanta il codice penale del regno d'Italia poté finalmente entra in vigore completando definitivamente la codificazione risorgimentale. capitolo sei Problemi legislativi dell'Italia liberale
  • 15. Consapevolezza in Italia della funzionalità dei codici La completezza Del sistema normativo, generato dalla destra è terminato dalla sinistra era ammirato anche all'estero come una delle migliori dei tempi. L'assenza di ampie modifiche del codice civile del sessantacinque, di quello di commercio dell'ottantadue, e la completezza di quello penale, erano prove della rispondenza dei testi alla società. Questa rispondenza non era ridotta dalle parziali modifiche introdotte al codice di procedura penale e a quello di procedura civile culminati con la redazione del nuovo codice alle soglie dell'isola prima guerra mondiale. Atteggiamento di difesa diritto codificato Eravamo in un mondo che credeva ancora molto ai postulati del liberalismo e per questo veniva difficile fare una sostanziale modifica al sistema vigente: esso si presentava liberale garantista elevata attenzione dei diritti fondamentali della persona, dell'autonomia negoziale, e dei beni personali. L'esistenza di un cinquantennio senza riforme, cioè fino alla prima guerra mondiale, è motivato anche da un punto di vista politico, le poche riforme presenti servivano più che altro per adeguare. Le riforme più importanti erano messi in secondo piano, grazie all'elasticità del codice civile, il quale rendeva sufficiente la sua integrazione con poche iniziative legislative. La sostituzione del codice una riforma avrebbero messo anche in cattiva luce la politica del tempo e avrebbe sottolineato le sua inadeguatezze. Il fallimento del mese di riforma ed ravvisarsi anche nell'atteggiamento delle assemblee parlamentari, che temevano di vedersi espropriati delle proprie prerogative legislative. Si vedeva quindi come il sistema normativo codificato, apprezzato ovunque dall'intera società, non avessi bisogno di sostanziali riforme. Scarsa incidenza proposte riformatrici, eccezione legge sulla cittadinanza Era inoltre diffuse l'idea della pericolosità di una riforma parziale della codificazione vigente come segnato dall'esperienza napoleonica, un tessuto legislativo così ampio complesso non sarebbe potuto essere stato toccato nemmeno in parte senza avere conseguenze sulla sistematicità dell'intero ordinamento. Da qui derivano le grandi cautele avute sulle iniziative di riforma in materia privatistica. Anche l'Ascoli, il giurista forse più riformista, aveva anche preoccupazioni sulle riforme e così analizzando anche i suoi più illustri colleghi si notava quanta cautela dominasse questa innovazione. Nonostante i richiami della pubblicistica, e l'influenza della scienza tedesca, si riteneva proprio che all'estero ci fossero state poche modifiche degne di nota da importare nel nostro sistema. Un altro giurista che voleva essere ricordato come il riformatore del codice civile era lo sjalajola il quale si fece promotore di varie proposte di legge per migliorare aggiornare. Tra queste alcune di fondamentale importanza come il riconoscimento della paternità naturale o la regolarizzazione della transizione, solo una cioè la legge sulla cittadinanza divenne legge con l'approvazione del Parlamento. Questo però non era sufficiente ad alterare l'immagine della salvezza dell'ordinamento. Sviluppo legislazione sul lavoro È diverso il discorso per latere del lavoro. Nel periodo di Giolitti che fu un grande sviluppo di questa materia e si può parlare quasi di un distacco dalla materia civile, distacco che originarierà il diritto del lavoro. In quegli anni sono state approvate varie leggi in materia, le prime che toccavano insieme la materia del lavoro, ma non sembravano ancora contrastare o alterare del tutto la tradizionale disciplina di cui rappresentavano un'integrazione anche se importantissima. I codici erano completati dalle nuove leggi, si ricorda: la normativa sugli infortuni sul lavoro di fine ottocento, la legge tutela del lavoro delle donne dei fanciulli di inizio novecento, che riflettevo una visione più moderna e umana dell'impiego di manodopera debole, la legge sul riposo settimanale e festivo dei lavoratori,; e inoltre da ricordare l'istituzione della cassa nazionale di previdenza della vecchia invalidità degli operai e l'istituzione della maternità per le operaie Impresa, lavoro, economia e società nell’epoca Giolittiana C'era un sempre più ampio dibattito su un salto sulla Repubblica era stato ormai superate l'idea di uno Stato indifferente alle dinamiche della società, questi problemi erano tetri battuti nel periodo insieme ad altri come quello sulla natura dell'imprenditore, del commercio, l'autonomia patrimoniale, la personalità giuridica delle società, ed altre figure istituzionali, le libertà di concorrenza e la lotta ai monopoli. Quindi dibattiti del tempo riguardavano la legislazione sulle imprese sul lavoro e riflettevano la sensibilità sul paese di quei temi. Ma ancora una volta lo Stato liberale garantista si prestava perfettamente nel determinare la nuova posizione del lavoro e dell'impresa, regolandoli nell'essenza e nella dinamica. Fu decretata l'abolizione fin dal mille otto centoottantotto dei tribunali di commercio, con l'attribuzione delle controversie giudici civile e questo prevedeva seppur in parte la futura unificazione della disciplina normativa alle materie privatistiche. Nel mille otto cento
  • 16. novantacinque una commissione nominata ad hoc, e si dedicò alla redazione di un progetto di modifica della legislazione, una seconda commissione si dedicò ad un disegno di legge per la materia societaria. Ma nel loro codice, all'unificazione del commerciale civile siamo ben distanti. Dibattito su possibile riforma e modifiche al processo civile Molteplici sono le cause della mancata formazione di un nuovo codice di procedura civile, nonostante si furono molte innovazioni e riforme settoriali del processo a un'integrazione. Fondamentalmente maggiore responsabilità è delle difficoltà e resistenze incontrate a causa della manca delle forme, inoltre la popolazione tendenzialmente accettava la non riforma del processo. Agli studiosi come il Cao, si schierava in una posizione diversa, era quasi un'eccezione, pubblicava un testo chiamato: "per una riforma del processo civile in Italia". Nonostante l'età Giolittiana non mancarono alcune piccole riforme come quella sul rito sommario e quella sul giudice unico di prima istanza. Modifiche al sistema penale Diversa la posizione del legislatore, in questo periodo, nei confronti di un eventuale riforma del codice penale. Dato che perduravano gli elogi, anche da parte della cultura straniera, all'assoluta completezza del nostro codice una riforma non sembrava necessaria e nemmeno una sua integrazione: il sistema penale era così un sistema perfetto. Le uniche due leggi emanate prima dello scoppio della prima guerra mondiale, ad integrazione del codice penale, sono: quella del novecento quattro chi introduceva alla sospensione condizionale della pena, e quella sulla riabilitazione. Rimangono note le tappe della preparazione del nuovo testo, che passò ai soliti processi di codificazione di diverse commissioni, dal mille nove cento cinque al dodici, tutte volte ad emendare in progetti redatti. Le modifiche apportate in definitiva al progetto, non inserirono nella tradizione normativa nazionale, dando nuovo codice, pubblicato nel febbraio del tredici un carattere fondamentalmente liberale che lo raccordava pienamente al testo del codice Zanardelli. Venivano specificati del proprio ministero, la definizione del suo rapporto con il giudice istruttore, le garanzie degli imputati, ed altre cose, offrivano la prova di carattere progressivo del normativa processuale introdotto alla vigilia della prima guerra mondiale. Interruzione a causa guerra La redazione di tale codice, fu l'ultimo atto compiuto dal regime liberale prima della guerra. Dal in poi l'attività di riforma cessò. Era purtroppo, con i suoi problemi le sue necessità, sviò all'attenzione delle questioni sugli emendamenti delle codificazione .il conflitto, con la sua durezza non poteva sfuggire all'attenzione dei giuristi più attenti, proprio per l'aumentare delle nuove situazioni giuridiche createsi con l'aumento degli stranieri nel nostro paese, e per i mutamenti dovuti alla guerra. L'intervento massiccio della normazione pubblica era destinata cambiare in breve tempo la vita giuridica del paese e dei suoi cittadini. In ogni caso le modificazioni introdotte nel sistema normativo italiano, come negli altri Stati in conflitto, dovevano avere carattere temporaneo e cessare al termine del conflitto mondiale. Al di là delle conseguenze va rilevato come l'esperienza bellica abbia inciso sulla scienza giuridica: infatti malgrado il comportamento poco impegnato di alcuni suoi studiosi molti di essi non potevano sottrarsi all'impegno che pervadeva tutto il paese a causa del peso sforzo bellico. Trasformazioni ordinamento a causa conflitto Un rapido susseguirsi di una legislazione di guerra. Il ventidue maggio del quindici , una legge attribuiva pieni poteri al governo per la condotta della guerra, ed era alla prima norma di una legislazione eccezionale imposta da circostanze belliche. La vita delle persone della famiglia venne modificata nel suo essere più profondo dalla militarizzazione con svariate conseguenze legali, anche a metà privata subire limitazioni. Il conflitto inoltre implicava una profonda trasformazione della vita economica perché impegnava tutte le forze del paese nella produzione dello scambio di beni e servizi utili alla guerra. Ci fu ovviamente anche un grande aumento della produzione industriale, e questo va di pari passo con le esigenze belliche; in queste fabbriche vennero impiegati gran parte della popolazione attiva non chiamate le armi. Non c'erano le conseguenze economiche dovute alla legislazione di guerra: blocco delle locazioni urbane, contingentamento, requisizioni, confische, espropriazioni. In ogni caso considerare da legislazione giuridica di guerra come l'elemento che ha innovato la vita giuridica del paese potrebbe sembrare alquanto azzardato. Settore processuale, i codici militari
  • 17. A parte l'incidenza della legislazione di guerra sul terreno del diritto privato, va rilevato come la guerra abbia influito sia sul campo processuale, che in quello penale. La magistratura in quegli anni dovette trovarsi ad affrontare in sede giudiziaria dei problemi piuttosto nuovi soprattutto in materia penale che criminalizzano comportamenti prima considerati liberi o comunque non vietati. La condizione degli stranieri, sudditi di paesi nemici, il regime dei beni a essi posti sotto sequestro, le procedure per il risarcimento dei danni di guerra, erano tutti argomenti affrontati dalla dottrina quegli anni consapevole delle novità che il conflitto avrebbe implicato anche in sede processuale. Il giudice civile rimane inalterato in quel periodo sia nella struttura che nella forma ma si sono più organi giudicanti creati ad hoc per risolvere le controversie. È diversificato nel settore penale e accanto al codice Zanardelli, tuttora vigente, vengono introdotte nuove tecniche sanzionatorie e punitive dalla legislazione di guerra per reprimere comportamenti definiti da questa illeciti. C'era nel codice penale per l'esercito, il codice penale militare marittimo, entrambi risalenti agli anni dell'unificazione ma in certe parti modificati per adattare le necessità. Questi codici erano destinati a regolare il diritto del processo penale e prevedevano reati sia per il tempo di pace che per il tempo di guerra. Inoltre guardavano anche di appartenere le forze armate che il tempo di pace fossero accusati, processati, condannati. Erano comunque poco umani. Capitolo sette La formazione della nuova codificazione. I problemi giuridici del primo dopoguerra: ripristino della normalità legislativa. Il ritorno alla normalità legislativa del primo dopoguerra fu accompagnata dall'annessione al regno di nuove province in seguito al trattato di pace. Non s'erano Venezia Giulia, Venezia tre dentina. Ripristinare lo status presente prima della guerra avrebbe portato a profonde contraddizioni per il mutamento di alcuni assetti di rapporti giuridici. Inoltre introduzione della legislazione dei codici italiani nelle province annesse sarebbe stato fatto naturale privo di conseguenze solo se con un periodo di transizione normativa abbastanza lungo. Di fronte ai problemi della classe politica italiana finì col superare le proprie decisioni e si decise di ripristinare la normativa prebellica ponendo fine a quell'emanata a causa del conflitto. Ci fu una commissione reale per il dopoguerra che aveva assunto presso i compiti quello dello studio di eventuali riforme da proporre; comunque l'attività di tale commissione fu poco rilevante. Mancato rispetto diritto linguistici L'estensione della validità della legislazione nelle province annesse, fu attuata senza troppe tutele per i cittadini che si vedono private di utilizzare il diritto tedesco e sloveno davanti al tribunale. Inoltre non c'erano più lingue riconosciute, come nell'impero austroungarico, dinanzi a giudizio. Erano state altresì prevista dalle norme a tutela delle minoranze ma prevedono comunque l'utilizzazione della lingua parlata che rappresentava uno strumento per la difesa dei propri interessi e dei propri diritti. Inoltre ci furono anche delle correnti che, oltre a salvaguardare la lingua delle minoranze, volevano salvare anche certe peculiarità normative. Ad ogni modo l'unica deroga degna di rilievo nel nove province, sarà la decisione presa più per ragioni pratiche, di lasciare la pubblicità immobiliare così com'era senza adeguarla a quella del resto d'Italia: il cosiddetto catasto probatorio. Inoltre viene mantenuto il maso chiuso nella provincia di Bolzano. L'incidenza della legislazione austriaca delle province annesse non va sopravvalutata, nonostante l'abolizione dell'istituto dell'autorizzazione maritare, che era ignoto al codice austriaco. Comunque nello stesso diciannove altri progressi civili furono sanciti dalla normativa italiana per adeguarla alla più moderna realtà democratica: ad esempio il decreto sulla disciplina dell'impiego privato ho ancora quello sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. Avvento regime Oltre agli altri fatti accaduti, va notato come ascesa del regime fascista notaste gradualmente i orientamenti della materia giuridica. Ci fu una legge del trenta dicembre del ventitré che dava la facoltà al governo di emendare il codice civile e predisporre dei nuovi codici di procedura, commercio, marina in occasione dell'unificazione legislativa con le nuove province del regno; e quella di qualche tempo dopo che prevedeva la facoltà di emendare il codice penale e quello di procedura insieme le norme sull'ordinamento giudiziario. Erano sicuramente decisioni importanti, preparatori di una nuova codificazione. In ogni caso va ricordato che, nonostante il fascismo, le codificazione che verranno non sarà del tutto permeato da questo va saranno anche in seguito di una naturale evoluzione dovuta a oltre cinquanta anni di esperienza, inoltre la formazione intellettuale e la preparazione culturale dei suoi autori erano impeccabili. A Cap
  • 18. Progetto Ferri Il nuovo progetto di codice penale, il progetto ferri, fu la conseguenza di un enorme lavoro del grande giurista penalista nominato presidente della commissione incaricata di aggiornare la legislazione penale nel 1919.a differenza del codice Zanardelli, ispirato al liberalismo giuridico, era fondato su un rapporto più rigido tra reati sanzioni penali senza troppo intervenire da parte della prevenzione ritenuta un connotato illiberale dalla coscienza collettiva. E motivato dei postulati positivisti, ha creato un progetto nato tra contrasti profondi di carattere scientifico e politico che rappresentava una decisa antitesi del progetto di Zanardelli. Ribaltava alcuni connotati fondamentali del codice penale, come la repressione che veniva ora vista in forma retributiva e non più preventiva, o una considerazione del reato oggettiva piuttosto che soggettiva. Il progetto nella sua originalità, e si incentrava sulla personalità e sulla pericolosità del delinquente e riteneva il delitto solo un elemento di valutazione di queste. Il progetto ferri dava la sanzione penale e significato di misure di prevenzione del delitto, e dava così al giudice maggiore discrezionalità. Prevedeva inoltre un'ampia gamma di sanzioni penali in funzione della mera difesa sociale quasi a danno dei principi garantisti e liberali finora osservati. Una volta contestato il garantismo liberale in nome di una difesa sociale sarebbe stato anche più facile, come in realtà è stato, l'avvento del regime fascista. La prova è data dalle leggi per la difesa dello Stato del ventisei introdussero alla pena di morte per una svariata serie di reati politici. Inoltre si introdusse i confini di polizia al quale venivano inviati in individui particolarmente pericolosi per la vita sociale. Formazione codice penale Al di là delle sorti del progetto ferri, saggiamente abbandonato anche per le critiche ricevute a livello dottrinale, l'idea di un nuovo codice penale si faceva strada. Sia per la volontà della dottrina, che della scienza, che della magistratura, era necessario un ammodernamento e un aggiornamento della legislazione penale. Va sottolineato come il codice Rocco, cioè il nuovo testo del trentuno, sarà per lo più frutto dell'esperienza giuridica italiana e non dettato dall'ideologia del regime perlomeno nei suoi contenuti normativi più qualificanti. Questo è stato provato dallo stesso andamento del suo iter formativo che ha impegnato una pluralità di istituzioni e di persone non per forza legate al regime fascista. La commissione incaricata dal guardasigilli Rocco, per la redazione del progetto preliminare del nuovo codice, magistratura, università e sindacati tutti chiamati a esprimere il loro parere sono state tutte cappe della vasta collaborazione tecnico scientifica che hanno portato al nuovo codice e grazie questo le si può anche perlopiù escludere dall'idea di un codice anche parzialmente fascista. Questo anche perché il peso della tradizione prefascista giuridica era rilevante e impedivano una totale rottura col passato. Il testo definitivo entro in vigore il primo luglio del trentuno, e le sue norme e riflettevano alcune formulate dall'esperienza maturata dell'applicazione del Zanardelli. Le prove di ciò sono molteplici soprattutto dal punto di vista tecnico: la prima è della sua natura indipendente e autonoma da una scuola o dall'altra: il codice Rocco è il frutto di influssi e convergenze dottrinali tra i più disparati coordinati tra di loro per dare delle soluzioni piuttosto moderne. Altra prova della sua aderenza laterizio le penalistica è data dall'affinità sistematica che li caratterizza i tre libri del vecchio sono riportati nel nuovo anche se c'è una maggior numero di articoli o la due cento quaranta in più. Il codice Rocco appare più ricco di contenuti normativi del precedente, è ampiamente articolato nella parte generale e appare rispondente all'esigenza di una società; lo si nota anche della lunghezza e dal contenuto dettagliato della parte speciale strutturata come nel codice Zanardelli in due libri delitti, contravvenzioni. Ulteriore prova della destra televisione è data dall'osservanza dei postulati di legalità contenute nella incriminatrici e anche nell'assoluta irretroattività della legge penale. Codice procedura Insieme al codice penale, viene pubblicato anche il nuovo codice di procedura fatto predisporre dal guardasigilli Rocco per fini di sussidiarietà nel codice penale. In realtà si sentiva da tempo l'esigenza di una riforma, alla fine del conflitto e il dibattito era ripreso. Nel quadro di una più ampia riforma legislativa, il regime fece redigere anche il nuovo testo di procedura penale che si adoperò un metodo di produzione alquanto originale. Io materiale del testo sono perlopiù i Manzini e il saltelli e non ho i mesi e Dall'idea sul metodo di differenze produzione del nuovo codice era di Rocco il quale sosteneva il carattere squisitamente tecnico della procedura penale e la necessità di produrre questo modo . Alla base della riforma del processo penale, si voleva saldare l'autorità del giudice, s'assegnare maggiore spazio al ruolo della polizia giudiziaria, ed esaltare l'opera e la figura del pubblico ministero nell'azione penale. La religione era data dal fatto che il processo era considerato strumento per eccellenza in grado di tutelare l'imputato. Era composto da sei cento settantacinque articoli, raggruppati in cinque libri ed era sia strettamente funzionale al nuovo codice penale che molto autoritario in certe sue disposizioni. Questo testo si può considerare il più vicino all'ideologia giuridica del fascismo anche se non era del tutto permeato da questo.
  • 19. Strategie istituzionali società italiana Discorsi del regime fascista per la realizzazione della sua legislazione penale davano a regime il connotato di una superiorità realizzativa nella produzione legislativa rispetto al passato regime liberale. Il governo autoritario era certamente spinto da ben più forti motivazioni e di iniziativa governativa in materia di codificazione aveva un sostegno maggiore rispetto all'età di Giolitti. Questo perché i governanti fascisti potevano imporre un ritmo all'iter formativo dei nuovi testi cosa che i precedenti governanti non potete fare. l'eclettismo del fascismo andava a sfociare in una legislazione dei contenuti più vari, nonostante questo il codice penale e quello di procedura, per il modo in cui erano strutturati e articolati, e per le concezioni giuridiche che ispiravano, sembravano coerenti con le esigenze di difesa sociale e di prevenzione criminale del paese inoltre tali codici non erano presenti inferiori a quelli vigenti in altri paesi dalla tradizione giuridica simile alla nostra, in certi casi inoltre, sembravano anche più avanzati dal punto di vista tecnico. La disciplina del sistema penale, non terminò con due codici che ne erano le basi; il decreto del dieci luglio del trentaquattro affrontò il problema dei minori autori di reati e umanizzava il trattamento di questi prevedendo un più largo uso del perdono giudiziale, e della sospensione condizionale, aprendo la strada ad una riforma di questo settore compiuta dal regime con una legge del quarantadue. Scarsi risultati lavoro codice commercio Il problema centrale sul terreno legislativo rimaneva il rinnovamento del diritto privato. Era essenziale per il regime fascista il quale voleva dare un'impronta alla società civile italiana imporre nuovi schemi normativi totalitari. In realtà sia all'interno dello Stato, sia negli addetti ai lavori, i convincimenti fascisti non erano tali da scalfire la fiducia sulla vecchia codificazione. Infatti l'operato delle commissioni non fu per niente influenzato dall'ideologia giuridica dominante. Il nuovo codice di commercio, non cedeva le pressioni di chi voleva una codificazione unica, pressioni esercitate sia da chi voleva un più deciso controllo statale sulla vita economica sia da chi apparteneva ai circoli fascisti ed esaltava ogni forma di disciplina e di vincolo pubblico. Non si allontanava dal vecchio al nuovo progetto di codice di procedura ad opera di carne lutti, il quale finì per decadere perché privo di consenso del guardasigilli Rocco. Non giunse al traguardo finale nemmeno la nuova codificazione del diritto marittimo, è rimasta anch'essa un singolo progetto: il suo abbandono a parte le eventuali motivazioni ideologiche o dedussi dalle incrementate pressioni per l'unificazione del settore privatistico che fino adesso era basato sulla diversificazione della materia commerciale dalla navale dall'aeronautica. Fallimento iniziative riforma diritto pvt Sul terreno civilistico scarse furono le iniziative che giunsero a compimento. Persisteva l'idea della dannosità di riforme parziali e questo fu la causa di ciò. Inoltre non sembravano procedere spediti i lavori del nuovo codice civile, dato che dopo cinque anni dalla delega era stato redatto solo il primo libro (delle persone), mentre gli altri comparvero entro due anni successivi insieme al quarto. Tale lentezza dei lavori del codice civile provocava malumori e critiche da parte della dottrina e da parte di chiunque lamentasse delle gravi lacune nell'ordinamento vigente. Dai contenuti dei progetti preliminari ben poco di fascista emergeva. Il testo preliminare venne sottoposto, come d'uso, all'esame degli enti dei corpi più interessati alle problematiche del diritto privato affinché si potessero disporre dei suggerimenti per emendare progetti: si trattava di professori universitari od operatori del diritto. Il lungo tempo per il quale il codice civile impiegò a veder luce, futile per perfezionarlo normativamente dandogli un carattere progredito e tecnicamente avanzato. Redazione finale testo Condizionato quindi della tradizione mai rinnegata, il nuovo codice continuava a riflettere quella separazione tradirete politica teorizzate nel pianeta liberale. La dottrina si salvò perlopiù da influssi del regime anche quando alcuni suoi esponenti, in maggioranza, o per qualche motivo in particolare ad esempio la volontà di vivere in modo tranquillo, aderirono al regime. Il regime voleva imprimere codice civile i caratteri politici sociali del nuovo ordinamento e voleva trasmettere i contenuti della sua nuova struttura statale autoritaria gerarchica e corporativa. Completato tre trentanove quaranta iter formativo del primo libro e del secondo (successioni), vennero fatti nel giro di due anni successivi gli altri testi (proprietà, obbligazioni, lavoro, tutela dei diritti.) I quali avevano maggiormente riflettuto l'ideologia fascista. Il terzo libro, proprietà, non era di difficile formulazione; il quarto libro, obbligazioni, era nato dall'abbandono dei principi e dei contenuti del progettato codice di commercio per realizzare il lungamente desiderata unificazione normativa privatistica; il quinto libro, del lavoro, costituiva secondo gli addetti ai lavori la conseguenza logica della traduzione in legge della carta del lavoro del ventisette, abbracciava per la prima volta il tema di imprese agricole di quella commerciale, delle società commerciali, e
  • 20. delle imprese con cooperative. Il sesto libro, infine, tutela dei diritti, dava un senso la materia trascrizione, pubblicità, probatoria, responsabilità, prescrizione decadenza. Tutti istituti strumentali rispetto del diritto privato tradizionale. Il formativo degli altri libri fu molto più veloce rispetto ai primi, questo sia per la volontà del guardasigilli grandi, sia per le mutate circostanze seguite entrati in guerra dell'Italia. Il codice civile, preceduto dalle disposizioni sulla legge in generale, entra in vigore il ventun aprile del quarantadue dopo che era stato compiuto il solito coordinamento tra le parti. Iter formativo e promulgazione c.p.c e c. n. Le spinta che portò il concepimento del codice civile in questi anche i lavori su quello di procedura. Il regime fino ad allora non aveva mostrato molto impegno per la riforma del processo civile; solo allora il guardasigilli De Francisi si incaricò di preparare un progetto preliminare di codice di procedura antisemita del primo libro: processo di cognizione. Tale schema sembravano con ispirato il neofascista. Il suo successore fece fare un testo ancora più autoritario e più in linea con l'ordinamento fascista, anche questo testo era largamente condizionato dalla tradizione e dalle necessità di uno snellimento dei giudizi. Lentezza dei giudizi e snellimento del sistema giudiziario erano i punti di maggior dibattito nella dottrina ed erano le spinte verso la riforma del codice di procedura. A grandi giuristi si deve il carattere dottrinale sistematico dell'opera che in vigore nell'aprile del quarantadue, con il suo tecnicismo formalistico accento contenuto pubblicistico del giudice civile, è l'aver loro di giudice, e dà più spazio al ministero. Insieme a questo furono completati anche lavori del nuovo codice della navigazione. Il relatore del progetto definitivo completarono l'iter della pubblicazione avvenne nel gennaio del quarantuno in forma completata integrata per il coordinamento col nuovo codice civile, concludendo così con la disciplina della materia marittima l'intera grande opera della nuova codificazione italiana. Capitolo otto la società italiana e i codici del ventennio giudizi e polemiche sui codici del ventennio nonostante la caduta del fascismo, e il ritorno dell'Italia relazioni democratiche non placarono le polemiche intorno decodificazione del ventennio si rimproverava ai codici la loro genesi fascista e il contenuto che il regime mi avrebbe impresso. Qualcuno riproponeva un ritorno all'antico, facendo tabula rasa delle legislazioni dell'ente, altri invece più innovatori volevano sostituire i codici del regime con altri del tutto nuovi basati su principi diversi. Se ciò nonostante la codificazione sembrava aderente alle necessità della società di allora. I nuovi testi usavano la terminologia e i concetti dell'Italia giuridica liberale innovando sia dell'articolazione che nella formazione adeguandola ai bisogni della nazione. Anzi i codici del ventennio fascista, sembrano più puntuali nelle definizioni e sembrano compiere classificazioni in base ad una logica giuridica più profondo: anche questo spiega che erano stati creati dai migliori giuristi dell'epoca non per forza fascisti nelle idee ma sicuramente di derivazione liberale. Codice civile 42 Il codice civile del quarantadue è il più importante ma anche più complesso, ed era considerato il fulcro dell'intera sistema normativo del ventennio e si inseriva degnamente nella tradizione del diritto italiano rispondendogli ideali e gli interessi della società. Il codice civile era quindi giustamente considerato il centro della nuova legislazione italiana. Negli anni del secondo voto mondiale, da parte del regime, ci fu un ampio uso della legislazione eccezionale per coprire in maniera autoritaria molti settori sensibili; solo dopo l'abrogazione di questa legislazione eccezionale regicidi del potere essere applicato esperimentato nel suo intero valore di strumento moderno. Furono abrogate innanzitutto le leggi razziali e soppressa la carta del lavoro espressione del corporativismo fascista. La polemica del dopoguerra si concetti giuridici lasciò totalmente intatto il codice del quarantadue. Questo anche perché la costituzione di qualche anno dopo, seppur con caratteri innovativi, non andò contraddire le norme del codice. Anzi a ben vedere, la codificazione del quarantadue fece da base scientifica a quegli studiosi che andarono a lavorare alla costituzione del quarantotto. La tradizione giuridica
  • 21. Erano molto buone rispondenza del testo alle esigenze della società, il regime che l'aveva programmato però non sopravvisse al testo e quindi codice ebbe una vita propria e diversa da quella per la quale era stato ideato e servì alla facilitazione del rinnovamento della società italiana. Infatti il codice era rimasto impermeabile a molte delle ideologie fasciste. Quindi oltre le intenzioni del regime, che avrebbe voluto utilizzare il codice per la nuova organizzazione sociale, la legislazione di diritto privato italiana rimase legata alle tradizionali concezioni individualistiche ereditate dal liberalismo pur aggiornandole ed adeguandone soprattutto per le esigenze della nuova vita associata. Contenuti del codice libro 1 Analizzando l'articolazione e i contenuti del nuovo codice rende conto della sua aderenza alla tradizione privatistica italiana. I 2969 sono sistemati diversamente a quelli del testo precedente a causa della sua maggior ampiezza e alla collocazioni su sei libri al posto di tre.. Anche le leggi del nuovo codice sono molto più estese di quelle del vecchio: trentun articoli contro le dodici precedenti, in tali disposizioni che toccano dalle fonti del diritto all'efficacia temporale a quella spaziale viene confermato il primato della legislazione privatistica sente l'ordinamento; e ribadita la centralità del codice civile. Inoltre altre novazione molto importante, grazie ad una visione moderna vengono dettati criteri alquanto liberali per il godimento dello straniero a condizione di reciprocità dei diritti civili. nei testi inoltre è dato maggior spazio alle persone giuridiche, spazio richiesto dal crescente a associazionismo del tempo. Inoltre viene adeguata la normativa del matrimonio a concezioni concordatarie dei rapporti tra fate chiesa. Rimane inoltre indissolubile vincolo matrimoniale, il quale è basato ancora sull'antico regime della separazione dei beni. Vennero inoltre migliorate le condizioni dei figli naturali e quelle dei minori affidate la pubblica assistenza. Libro 2 Il legislatore, svincolando la disciplina dei rapporti successori della vecchia collocazione ha fatto una scelta ideologica. Nel vecchio testo secondo tradizione napoleonica, le successioni erano collocate nel terzo libro inerente i modi di acquisto della proprietà, quasi privilegiando il contenuto economico rispetto al contenuto familiare che in realtà ne doveva qualificare l'essenza. Non ho codici invece la materia ha autonomia. Rimane indifferente invece, a differenza della dottrina, sul privilegiare la successione legittima rispetta quella testamentari dato che in realtà favorì implicitamente la prima. Si trattava proprio di modifiche in apparenza poco significative e poco incidenti sulla vita dell'istituzione, nonostante ciò finivano per segnare una tappa: quella del graduale adeguamento della normazione civile ai mutamenti del costume sociale. Libro 3 Diverse maggiori sono le novità contenute nel libro terzo, originariamente intitolato dei beni poi cambiata in de le proprietà. Strutture contenuti apparivano moderni, e davano grandi punti di contatto tra pubblico e privato. Si riafferma il sostanziale carattere individualistico della proprietà, collocato non a caso dopo la materia personale familiare.si è discusso molto sulla connessione attuata nel testo del quarantadue, tra diritto di proprietà, processo produttivo, e l'economia nazionale affermando la funzione sociale dell'istituto per il legislatore. Si può notare come la proprietà non c'è più l'asse portante dell'intero codice, infatti complessivamente nei codice vietato minore spazio. Consapevole della varietà delle situazioni reali che intercorrono tra le persone e in beni, il legislatore del quarantadue ha dato il concetto di proprietà un significato adeguato ai tempi nuovi ; gli ha dato limitazioni e vincoli pubblicistici come l'espropriazione del pubblico utilità. La mia articoli del codice apparivano anche le novità sostanziali già emerse dalla coscienza giuridica della prassi. La definizione del muc in agricoltura, il ruolo dei consorzi, la disciplina nella comunione e dei condomini, erano le altre scelte normative qualificanti della nuova politica legislativa nel settore privatistico. Si può discutere se questi esempi delineano un nuovo modo di vedere la proprietà. Al codice del sessantacinque, del quarantadue opponeva le obbligazioni in un contesto nuovo; realizzavano ora l'obiettivo lungamente indicato dai giuristi e dei politici del codice unico semplificando una larga serie di rapporti economici e definivano molto bene anche la disciplina del negozio giuridico nella sua essenza e le sue finalità. Nel quarantadue viene tutelata la buona fede, l'affidamento, ben esaltata autonomia contrattuale, tutto questo è risultato dell'unificazione operato nel campo delle obbligazioni. Questo grazie all'inserimento nel testo di contratti propri della tradizione commerciale come il porto, il bancario, assicurazione. Nella scena italiana, si introduceva quindi un sistema contrattuale unitario che abbandonava la ripartizione tra obbligazioni civili e commerciali.