SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 25
1
ILRATINGDILEGALITÀ
Introduzione: cosa c'è in gioco
In estrema sintesi, il rating di legalità, introdotto nel nostro ordinamento nel 2012, consiste in
un meccanismo di incentivazione e sostegno rivolto alle aziende eticamente virtuose operanti
in Italia. L'intento è quello di premiarne l'impegno sul fronte della legalità attraverso strumenti
di facilitazione dell'accesso al credito, nonché, in prospettiva futura, di preferenza
nell'aggiudicazione di appalti pubblici.
Rinviando al seguito l'approfondimento del funzionamento pratico dell'istituto, preme mettere
subito in evidenza quali e quanto importanti siano gli interessi collettivi che ne stanno alla
base e che fanno apparire poco condivisibile l'atteggiamento eccessivamente critico di chi,
rilevandone gli innegabili limiti attuali, ha sentenziato l'inutilità del nuovo "bollino".
Grazie alla moderna riflessione in merito all'impatto della criminalità sulla società civile è
ormai chiaro a tutti come essa non esponga a rischio solo l'incolumità del singolo individuo,
ma provochi effetti distorsivi dalle conseguenze disastrose soprattutto sulla vita economica
delle nostre comunità.
Per quanto riguarda l'attuale situazione italiana, secondo il parere pressoché unanime di tutti
gli analisti, sono soprattutto gli illeciti delle organizzazioni mafiose e la corruzione a impedire
o rallentare fortemente la ripresa economica anche ora che la fase di crisi più acuta dovrebbe
potersi dire superata.
In particolare, è noto che le organizzazioni mafiose sono oggi in grado di penetrare anche nei
mercati legali attraverso il riciclaggio e l'impiego degli enormi proventi della loro attività
illecita (circa 190 miliardi di euro, già di per se accumulati, in gran parte, attraverso
l'estorsione ai danni delle imprese sane) in imprese nuove o in aziende preesistenti nelle quali
riescono ad infiltrarsi, esercitando una concorrenza estremamente sleale contro le imprese
regolari operanti nel medesimo settore.
Come in un circolo vizioso, l'alterazione delle condizioni di concorrenza del mercato
determina il progressivo impoverimento delle aziende sane - quando non la loro espulsione da
esso - e la necessità di ricorrere all'indebitamento che, per via delle attuali politiche di
austerità, viene negato nei canali ufficiali (istituti di credito ed enti pubblici). Il disperato
ricorso all'usura chiude il cerchio a tutto vantaggio delle organizzazioni criminali.
2
ILRATINGDILEGALITÀ
L'indisponibilità degli istituti di credito a concedere finanziamenti e l'incapacità della P.A. di
onorare i propri impegni economici verso i privati finiscono con l'essere terreno fertile per le
mafie, che vedono ingigantirsi il proprio potere economico e la propria influenza nel tessuto
sociale del paese. Per questo l'accesso al credito, oltre ad essere indispensabile per riattivare
gli investimenti produttivi e facilitare la ripresa, diventa vero e proprio strumento di contrasto
alle mafie. Non è un caso, dunque, se nell'impianto originario del rating si è ritenuto di
individuare lo strumento di premialità proprio sul terreno dell'accesso al credito.
Non minori sono gli scempi provocati dalla corruzione. Al di là delle cifre, note e
impressionanti, che descrivono la perdita economica netta che ogni anno questo cancro
provoca alla nostra economia, sconcerta il dato per cui, secondo una stima del Ministero
dell'Economia, le aziende che operano in un contesto corrotto crescono in media del 25% in
meno rispetto alle concorrenti che operano in un'area di legalità.
Secondo quanto riferisce il Centro Studi di Confindustria, se il livello di corruzione dell’Italia,
attualmente fanalino di coda tra i paesi europei, si riducesse fino al livello della Spagna,
potremmo beneficiare di un incremento del PIL stimato nello 0,6% del totale, mentre se esso
fosse stato pari a quello della Francia negli anni fino al 2014, il PIL attuale sarebbe stato di
quasi 300 miliardi di euro superiore.
Sbalordisce ancor di più leggere, in un passaggio dell'ultima Relazione Ocse sulla corruzione
in Italia, una descrizione del rapporto tra corruzione ed "alte sfere" secondo cui"...è
soprattutto la corruzione diffusa nella sfera sociale, economica e politica ad attrarre i gruppi
criminali organizzati e non già la criminalità organizzata a causare la corruzione".
Mafia e corruzione, insieme con l'ipertrofia legislativa e l'eccessiva pressione fiscale, fanno da
deterrente per qualsiasi investimento straniero (in maniera ben peggiore di quanto non faccia
la nostra regolamentazione del mercato del lavoro, che pure sembra aver tolto il sonno ai
recenti governi) e finiscono, anche in questo senso, per sottrarre possibili risorse alle nostre
aziende.
In un contesto come quello appena descritto, l'ambizione del rating di legalità è proprio quella
di compensare le distorsioni attualmente esistenti sul mercato a causa dell'elevato tasso
d’illegalità ed espellere da esso le aziende illegali, al fine di restituire competitività alle
imprese sane ed efficienza al sistema produttivo.
3
ILRATINGDILEGALITÀ
Quest’ambizioso obbiettivo non può che avere un orizzonte di medio – lungo periodo ed è
perseguito a partire dal basso, stimolando le imprese ad investire in legalità. I conseguenti
benefici nell'accesso al credito sono, allo stesso tempo, strumento di contrasto essi stessi alla
criminalità organizzata (poiché sottraggono possibili prede alle trappole degli usurai) e
incentivo di breve periodo per i destinatari della normativa.
Infatti, se è giusto guardare al rating di legalità come ad uno strumento potenzialmente in
grado di coniugare, nel lungo periodo, gli interessi dell'intero sistema economico e sociale con
quelli dei singoli imprenditori, è altrettanto giusto prevedere di compensare questi ultimi per
le risorse a ciò dedicate, anche nell'immediato.
A tal fine, la P. A. e gli enti di credito, seppure questi ultimi in maniera più blanda, sono
chiamati ad agevolare le aziende virtuose nell'ottenimento delle risorse finanziarie ad esse
necessarie.
Alle banche, in particolare, sebbene esse siano subito apparse come l'anello debole del
meccanismo, si chiede di essere consapevoli dell'essenzialità del proprio ruolo ai fini della
diffusione del rating, da cui, per altro, potrebbero trarre non trascurabili benefici. Si pensi, ad
esempio, alla maggiore affidabilità che un'impresa eticamente responsabile può garantire loro,
almeno in termini generali, rispetto ad una che non si sia strutturata per il presidio della
legalità; oppure alla riduzione del rischio di venire a contatto con liquidità provenienti da
riciclaggio o con il provento di altro tipo di reati.
Proprio la diffusione sarà uno dei fattori determinanti per il successo o l'insuccesso del
processo avviato con l'introduzione del rating di legalità. In esso, come detto, gli interessi
collettivi di lungo periodo e gli interessi specifici della singola azienda virtuosa nel breve
periodo sono strettamente intrecciati, ed è realistico credere che possano trovare
contemporanea soddisfazione solo in un ambiente di diffusa legalità, tale da estromettere le
aziende illegali escludendole dalla competizione economica. Al contrario, se le aziende
virtuose rimanessero sparute e isolate, è probabile che esse otterrebbero trascurabili vantaggi
dall'ottenimento del rating.
Tornando alla considerazione iniziale circa la non condivisibilità di certi atteggiamenti troppo
critici se non, addirittura, canzonatori nei confronti dei primi passi mossi dal rating di legalità
4
ILRATINGDILEGALITÀ
in questi due anni di vita, si ritiene che essi possano avere alla base una visione parziale
dell'istituto e non aver colto entrambi gli orizzonti temporali sui quali l'istituto si muove.
In particolare, l'attenzione dei primi commentatori pare essersi soffermata troppo sull'analisi
costi – benefici immediati nell'ottica dell'azienda richiedente ed aver del tutto trascurato
l'obiettivo di lungo termine.
In realtà, se proprio si vuol guardare al rating di legalità in un'ottica costi–benefici, dovrebbe
farsi riferimento non all'immediato vantaggio competitivo realizzabile dalla singola azienda e
nel breve periodo, ma ai benefici che ognuna delle aziende virtuose operanti nel mercato
potrebbe trarre dalla sua chiusura alle aziende illegali e, di conseguenza, da una maggiore
competitività ed efficienza dell'intero sistema economico di cui fanno parte.
In definitiva, pare legittimo guardare con benevolenza a questo nuovo istituto, il quale deve
senza dubbio maturare ma è potenzialmente in grado di incidere in profondamente sul
contesto economico nazionale.
Semmai, sarà opportuno vigilare che le future scelte legislative non abbiano a snaturarne lo
spirito originario, riducendo il rating ad un ennesimo bollino obbligatorio ma vuoto di
contenuti, come successo nei casi di molte altre forme di certificazione e come temuto da
alcune associazioni di categoria che non hanno fatto mistero delle loro riserve.
Funzionamento del rating in sintesi
Come anticipato, il rating di legalità consiste in uno strumento di premialità riservato alle
imprese individuali o in forma collettiva aventi sede operativa nel territorio italiano che
abbiano almeno due anni d’iscrizione nel Registro delle Imprese ed un fatturato minimo di 2
milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza.
Esso è stato introdotto nel nostro Ordinamento con D.L. n. 1/2012, convertito con
modificazioni in L. n. 27/2012, ma risulta disciplinato puntualmente dal Regolamento
Attuativo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) n. 24075/2012, più
volte modificato in questi anni, e dal Decreto n. 57/2014 “MEF-MISE" concernente
l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating ai fini della
concessione di finanziamenti.
5
ILRATINGDILEGALITÀ
L'ultima modifica del Regolamento Attuativo anzidetto è del mese di dicembre 2014 e si è
resa necessaria per recepire gli accordi contenuti in un recente protocollo d'intesa tra
l'Antitrust e l'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC).
I benefici con cui il Legislatore intende
premiare le imprese che abbiano conseguito il
rating di legalità, al momento attuale,
riguardano principalmente l'accesso al credito,
sia pubblico che privato.
Per quanto riguarda il pubblico, il
summenzionato Decreto Mef - Mise prevede
che in sede di predisposizione di provvedimenti
di concessione di finanziamenti alle imprese, le
P.A. predispongano, in favore delle aziende in
possesso del rating almeno un sistema di
premialità tra: preferenza in graduatoria,
attribuzione di un punteggio aggiuntivo e
riserva di quote di risorse finanziarie
impegnate.
Quanto al credito privato, invece, è stabilito che
le banche tengano conto del possesso del rating
nell'istruttoria delle richieste di concessione dei
finanziamenti al fine di ridurne sia i tempi che i
costi. Gli istituti di credito, inoltre, pur
rimanendo, evidentemente, liberi di
determinarsi in merito alla convenienza del
finanziamento, devono includere il rating di
legalità tra le variabili utilizzate per valutare
l'affidabilità dell'impresa. Esse inviano alla
Banca d'Italia, con cadenza annuale, un dettagliato resoconto sui casi in cui il rating non ha
influito su tempi e sui costi dell'istruttoria e/o sulle condizioni economiche di erogazione,
illustrandone i motivi.
Modalità di considerazione del
rating di legalità in sede di
concessione di finanziamenti da
parte delle pubbliche
amministrazioni.
- L'impresa che ha conseguito il rating di
legalità e' esonerata dalla dichiarazione
del possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 2, del regolamento
di attuazione , fatta salva l'applicazione
delle disposizioni di cui al c.d. Codice
Antimafia. Resta fermo l'obbligo di
comunicare all'amministrazione
l'eventuale revoca o sospensione del
rating che fosse disposta nei suoi
confronti nel periodo intercorrente tra
la data di richiesta del finanziamento e
la data dell'erogazione del contributo.
- I provvedimenti di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123, nonché i bandi di
cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo
6, comma 2, del medesimo decreto
legislativo prevedono almeno uno dei
seguenti sistemi di premialità delle
imprese in possesso del rating di legalità:
a) preferenza in graduatoria;
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse
finanziarie allocate.
- Il sistema o i sistemi di premialità sono
prescelti in considerazione della natura,
dell'entità e della finalità del
finanziamento, nonché dei destinatari e
della procedura prevista per
l'erogazione e possono essere graduati in
ragione del punteggio conseguito in sede
di attribuzione del rating.
6
ILRATINGDILEGALITÀ
In prospettiva futura, fanno ben sperare i contenuti del menzionato protocollo d'intesa tra
l'Antitrust e l'ANAC in base ai quali
è possibile aspettarsi che il rating
trovi posto anche tra i requisiti di
partecipazione o di aggiudicazione
degli appalti per lavori pubblici,
anche se questo richiederà un nuovo
intervento legislativo sul Codice
degli Appalti e ci saranno da
superare non poche resistenze, già
preventivamente espresse, da parte
di varie categorie di interessati.
Venendo ai requisiti di
conseguimento del rating bisogna,
innanzitutto, ricordare che esso è
riservato alle imprese che:
1. abbiano sede operativa nel
territorio nazionale;
2. abbiano raggiunto un
fatturato minimo di due milioni di
euro nell’ultimo esercizio chiuso
nell’anno precedente alla richiesta di
rating, riferito alla singola impresa o
al gruppo di appartenenza e
risultante da un bilancio
regolarmente approvato dall'organo
aziendale competente e pubblicato ai
sensi di legge;
3. alla data della richiesta di
rating, risultino iscritte nel Registro
delle Imprese da almeno due anni.
Modalità di considerazione del rating di
legalità in sede di accesso al credito
bancario
- Le banche tengono conto della presenza del rating
di legalità attribuito alla impresa nel processo di
istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei
costi per la concessione di finanziamenti.
- Definiscono e formalizzano procedure interne per
disciplinare l'utilizzo del rating di legalità e i suoi
riflessi su tempi e sui costi delle istruttorie.
- Considerano il rating di legalità tra le variabili
utilizzate per la valutazione di accesso al credito
dell'impresa e ne tengono conto nella
determinazione delle condizioni economiche di
erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto
all'andamento del rapporto creditizio.
- L'impresa che chiede il finanziamento dichiara di
essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del
regolamento dell'Autorità e si impegna a
comunicare alla banca l'eventuale revoca o
sospensione del rating intervenuta tra la data di
richiesta del finanziamento e la data di erogazione.
- Le banche, nei casi in cui abbiano tenuto conto del
rating di legalità nella determinazione delle
condizioni economiche di erogazione del credito,
verificano, in sede di monitoraggio del credito, la
persistenza del rating di legalità e del punteggio di
rating attribuito all'impresa ai fini dell'eventuale
revisione delle suddette condizioni economiche.
- La Banca d'Italia vigila sull'osservanza da parte
delle banche delle presenti disposizioni.
- Le banche trasmettono annualmente alla Banca
d'Italia una dettagliata relazione sui casi in cui il
rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi
di istruttoria o sulle condizioni economiche di
erogazione illustrandone le ragioni sottostanti. Della
suddetta relazione ciascuna banca fornisce
adeguata pubblicità attraverso il proprio sito
internet.
- In base alle informazioni ricevute dalle banche ai
sensi del precedente comma, la Banca d'Italia
pubblica annualmente, a fini statistici, dati
aggregati relativi ai casi di omessa considerazione
del rating di legalità.
7
ILRATINGDILEGALITÀ
Soddisfatti tali prerequisiti, affinché possa essere attribuito il punteggio minimo, che si
sostanzia in una stelletta, è necessario che siano rispettate tutte le condizioni previste dal
secondo comma dell'art. 2 del Regolamento AGCM 24075/2012.
Sul sito web del Garante Antitrust dette condizioni sono sintetizzate come segue: "Per
ottenere il punteggio minimo l’azienda dovrà dichiarare che l’imprenditore e gli altri soggetti
rilevanti ai fini del rating (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale,
amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari,
sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex d.lgs.
74/2000, per reati ex d.lgs. n. 231/2001, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353
bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n.
463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito
condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p., né
l'impresa dovrà essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in
corso di validità. Nei confronti dell'impresa, inoltre non dovrà essere stato disposto il
commissariamento in base al d.l. n.90/2014 successivamente convertito in legge. L’impresa
stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli
illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001.
L’impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata
condannata per illeciti antitrust gravi o per violazioni del codice del consumo, per mancato
rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni
degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti
e collaboratori. Non dovrà inoltre avere subito accertamenti di un maggior reddito
imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di
finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione e non essere
destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse.
Dovrà inoltre dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC
di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario
informatico delle imprese di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implichino preclusioni
alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di
gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture.
8
ILRATINGDILEGALITÀ
L’impresa dovrà inoltre dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di
ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento
tracciabili.
Il regolamento prevede 6 ulteriori requisiti che, se rispettati, garantiranno alle imprese il
punteggio massimo di 3 stellette. Se ne verranno rispettati 3 si otterranno due stellette. In
particolare le aziende dovranno:
- rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da
Confindustria, delle linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo sottoscritto
dal Ministero dell’Interno e dalla Lega delle Cooperative, e a livello locale dalle Prefetture e
dalle associazioni di categoria;
- utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli
fissati dalla legge;
- adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività
aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo ai sensi
del d.lgs. 231/2001;
- adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility;
- essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di
categoria;
-aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.
Sarà valorizzata anche la denuncia, all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia, di reati
previsti dal Regolamento commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e
collaboratori, qualora alla denuncia sia seguito l’esercizio dell’azione penale".
In termini pratici, per poter ottenere l'attribuzione del rating di legalità è necessario farne
domanda attraverso la compilazione e l'invio telematico all'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato di un apposito formulario in cui il Legale Rappresentante
dell'impresa dovrà attestare il possesso dei requisiti visti sopra.
9
ILRATINGDILEGALITÀ
L’Autorità, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunica al richiedente
l’esito della medesima. Se esso è
positivo, l’Autorità inserisce l’impresa
nell’elenco delle imprese dotate del
rating da essa stessa tenuto in
un'apposita sezione del suo sito web.
Ove, invece, intenda negare
l’attribuzione del rating, l'Autorità
deve comunicare all’impresa i motivi
ostativi. Entro il termine di quindici
giorni dal ricevimento della
comunicazione, l’impresa ha il diritto
di presentare per iscritto le proprie
osservazioni.
Il rating di legalità ha durata di due
anni dal rilascio ed è rinnovabile su
richiesta. In sede di rinnovo, l’impresa
invia all’Autorità, nei sessanta giorni
precedenti la scadenza, una
certificazione sottoscritta dal legale
rappresentante che attesti la
permanenza di tutti i requisiti.
A seconda delle situazioni, alla
scadenza il rating può essere
confermato, revocato o modificato.
Anche prima della scadenza il rating è
sempre passibile di revoca,
sospensione e riduzione. La revoca
consegue alla perdita di uno dei
requisiti minimi per l'attribuzione del rating ed ha decorrenza dal momento in cui il requisito
è venuto meno. Laddove il rating sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o
La verifica dei requisiti
Dopo aver ricevuto la richiesta di attribuzione del
rating l'Autorità Antitrust ne trasmette copia
integrale al Ministero dell’Interno, al Ministero
della Giustizia e all’Autorità Nazionale
Anticorruzione - Anac, i quali possono formulare
eventuali osservazioni entro trenta giorni dal suo
ricevimento. In questo caso, il termine è
prorogato di trenta giorni.
Le richieste vengono trasmesse, altresì, alla
Commissione Consultiva rating, composta da un
rappresentante dell’Autorità, un rappresentante
del Ministero dell’Interno, un rappresentante del
Ministero della Giustizia, un rappresentante
dell’Anac e un rappresentante del mondo
imprenditoriale. La Commissione, entro il
termine di venti giorni dalla ricezione della
richiesta, segnala l’eventuale sussistenza di
elementi e comportamenti oggettivamente
rilevanti ai fini della valutazione delle suddette
richieste, anche sotto il profilo della violazione di
regole di diligenza e del mancato rispetto dei
principi di legalità informatori dell’ordinamento.
Ove vengano segnalati dalla Commissione, ovvero
da istituzioni preposte al controllo della legalità,
elementi o comportamenti rilevanti l’Autorità
sospende il procedimento per un periodo di tempo
non superiore ai dodici mesi, prorogabile
motivatamente in casi di particolare gravità, al
fine di svolgere i necessari accertamenti.
Sulla base di quanto dichiarato dal legale
rappresentante dell’impresa, l’Autorità può
compiere le verifiche necessarie, anche
richiedendo a tal fine informazioni a tutte le
pubbliche amministrazioni sulla sussistenza dei
requisiti dichiarati dal richiedente per
l’attribuzione del rating di legalità. Le
informazioni richieste alle pubbliche
amministrazioni devono pervenire entro il
termine di quarantacinque giorni dalla richiesta,
decorso il quale l’esistenza dei requisiti dichiarati
dalle imprese si intende confermata. La richiesta
di informazioni alle pubbliche amministrazioni
sospende, per un periodo non superiore a
quarantacinque giorni, il termine di attribuzione.
10
ILRATINGDILEGALITÀ
mendaci, l’Autorità dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della
natura falsa o mendace della dichiarazione.
La sospensione è sempre disposta in conseguenza dell'adozione di misure cautelari personali
o patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati ostativi all'attribuzione
del punteggio minimo di cui all’articolo 2 del Regolamento e si protrae sino al perdurare
dell’efficacia delle misure cautelari.
Essa è facoltativa, inoltre, nei casi in cui siano pendenti procedimenti per reati il cui
accertamento costituisce motivo di mancata concessione o revoca del rating solo in seguito ad
inoppugnabilità e passaggio in giudicato. L'Autorità, in relazione alla gravità dei fatti e
all'acquisizione di maggiori informazioni relativamente agli stessi, può disporre la
sospensione del rating fintanto che l'accertamento non sia divenuto definitivo.
La riduzione del rating si verifica in seguito al venir meno di uno dei requisiti per
l'ottenimento dei punteggi superiori al minimo, ossia delle “stellette aggiuntive”.
L'Autorità, prima della formale adozione del provvedimento di revoca, di riduzione del
punteggio o di sospensione, comunica all’impresa i motivi che vi danno luogo. Entro il
termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l’impresa ha il diritto di
presentare per iscritto le proprie osservazioni.
Particolarmente rilevante è la previsione normativa per cui anche le informazioni circa la
sospensione e la revoca del rating vengono registrate nell'apposito elenco pubblicato sul sito
web dell'Autorità, poiché, ad avviso di alcuni commentatori, essa costituisce uno degli aspetti
più delicati della disciplina.
A causa di tale forma di pubblicità, l'azienda che abbia ottenuto il rating, magari anche con
punteggio superiore al minimo (il che sta a significare l'adozione di strumenti interni di
presidio attivo della legalità) e che, successivamente, si venga a trovare in una delle situazioni
cui conseguono la sua revoca o sospensione, potrebbe subire, in termini di reputazione, effetti
deteriori rispetto alle concorrenti che non abbiano mai fatto richiesta del rating o non lo
possano ottenere per la sussistenza di una o più circostanze ostative.
Seppure criticabile sotto l'aspetto appena evidenziato, tale meccanismo di pubblicità finisce
con l'avere anche qualche effetto positivo: ad esempio, rende indispensabile che l'impresa si
11
ILRATINGDILEGALITÀ
preoccupi di mantenere nel tempo le condizioni di legalità che hanno permesso l'attribuzione
del punteggio e le “impone”, a tal fine, ad adottare strumenti di controllo interno e gestione
del rischio.
Prospettive applicative del rating ed interazioni con altri istituti
Rating di legalità e appalti pubblici
Dopo aver suscitato più dubbi che consensi nei primi due anni di vita, il rating di legalità
sembra ora godere di considerazione sempre crescente. Lo dimostra pure il fatto che se ne
stiano attualmente studiando possibili applicazioni nel settore degli appalti pubblici, anche
oltre il ristretto ambito delle procedure informali in cui esso, già ad oggi, sembra
pacificamente utilizzabile.
Una svolta in questo senso è particolarmente caldeggiata dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione che già durante l'iter di approvazione del Decreto Legge 133/2014, c.d.
Decreto Sblocca Italia, era riuscita a far inserire in bozza una norma che avrebbe consentito,
in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, l'aggiudicazione di gare di appalto per
l'affidamento di piccole opere sulla base del rating di legalità posseduto dalle imprese
concorrenti.
Più precisamente, si prevedeva che nell'ambito delle gare di affidamento di opere pubbliche di
valore compreso tra 200.000 ed un milione di euro, stabilita preventivamente la percentuale
massima di ribasso ed in caso di parità tra concorrenti che avessero offerto lo stesso ribasso, le
stazioni appaltanti aggiudicassero l'appalto all'impresa che risultasse detenere il rating di
legalità più alto alla data di presentazione dell'offerta. In caso di parità di rating, l'appalto
avrebbe dovuto essere aggiudicato mediante sorteggio pubblico.
Tuttavia, nel testo definitivo del decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 2014 non vi è stata più traccia delle disposizioni prima contenute negli articoli 18 e
18 bis, così come di vari altri strumenti la cui introduzione era stata annunciata dall'Esecutivo
nell'ambito del più generale intervento volto a ridurre alcuni eccessi di burocrazia.
Più di recente, in favore del rating di legalità si sono registrate due importanti iniziative
dell'ANAC che si dimostra molto sensibili alle potenzialità dello strumento quale mezzo di
contrasto della corruzione.
12
ILRATINGDILEGALITÀ
La prima è rappresentata dalla sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la stessa ANAC e
l'Antitrust che ha comportato la revisione di alcuni articoli del Regolamento Attuativo del
rating di legalità (con delibera dell'Antitrust n.25207 del 4 dicembre 2014 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2014) e, segnatamente:
- la previsione, tra i reati ostativi all’attribuzione del rating, del millantato credito (art. 346
c.p.), del traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.), della turbata libertà degli incanti (art.
353 c.p.), della turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.),
dell’astensione dagli incanti (art. 354 c.p.), dell’inadempimento di contratti di pubbliche
forniture (art. 355 c.p.) e della frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.);
- l'inclusione, tra le altre condizioni impeditive all'attribuzione del rating, della sussistenza di
provvedimenti sanzionatori dell’ANAC di natura pecuniaria e/o interdittiva, nonché di
annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 207/2010
che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione o alla
partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o
forniture, ed in particolare annotazioni di episodi di grave negligenza o errore grave
nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento
all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di
lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio
precedente la richiesta di rating;
- la previsione dell’impossibilità di rilasciare il rating alle imprese nei cui confronti sia stato
disposto il commissariamento di cui all’art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114. (la cui
proposta spetta al Presidente dell’ANAC);
- la previsione dell’incremento del rating (un segno +) per le imprese che abbiano adottato
modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione;
- la modifica al procedimento di attribuzione del rating che ora prevede che la relativa
richiesta sia trasmessa (anche) all’ANAC la quale può svolgere osservazioni.
La seconda, notevole iniziativa svolta dall'Anticorruzione con l'obiettivo di introdurre il rating
di legalità nei meccanismi di scelta dei contraenti privati in sede di appalto pubblico è
contenuta nelle “Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali” di cui
13
ILRATINGDILEGALITÀ
alla Determina del 9 dicembre 2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2015.
Essa prevede che “per gli appalti di maggiori dimensioni, le stazioni appaltati possono
valutare l'opportunità di attribuire un punteggio aggiuntivo e proporzionato alle imprese in
possesso del rating di legalità rilasciato dall'Agcm ai sensi dell'art. 5-ter decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1 o di certificazioni equivalenti rilasciati alle imprese straniere da altri
organismi o autorità pubbliche. Ciò poiché possono richiedere il rating di legalità
esclusivamente le imprese italiane con un fatturato superiore ai due milioni di euro. Pertanto,
al fine di garantire l'effettiva partecipazione alle gare, a parità di condizioni, delle piccole e
medie imprese, si suggerisce di introdurre tale criterio di valutazione esclusivamente per gli
appalti per i quali il fatturato minimo di partecipazione, per le imprese che partecipano
anche in qualità di mandatarie, sia superiore a tale soglie”.
A proposito delle suddette linee guida, possono trarsi considerazioni interessanti dal modo in
cui si è pervenuti all'inserimento del rating tra i possibili criteri d’incremento del punteggio.
Nella bozza di determinazione originariamente predisposta dall'ANAC e sottoposta alla
valutazione dei potenziali interessati attraverso consultazione on line, non vi era alcun
riferimento al rating di legalità.
L'utilizzo del rating in funzione selettiva del concorrente aggiudicatario è stato suggerito,
durante la fase di consultazione pubblica, dalla FISE Are, l'associazione di Confindustria che
rappresenta le aziende private di recapito e distribuzione postale, secondo la quale “sarebbe
opportuno tenere conto del rating di legalità rilasciato dall’AGCM ai sensi dell’art. 5 ter del
d.l. 1/2012, quanto meno ai fini di un punteggio aggiuntivo. Non ci sarebbe infatti contrasto,
come invece ha obiettato l’Autorità, con il principio di tassatività delle cause di esclusione
previste dal Codice dei contratti pubblici qualora tale requisito fosse previsto ai fini del
calcolo del punteggio e non come requisito escludente. Il rilascio del rating certifica tutta una
serie di principi etici e darebbe concretezza ai principi di carattere generale richiesti dal
Codice dei contratti pubblici”.
In un primo momento, l’ANAC aveva osservato che, allo stato attuale della normativa, del
rating di legalità si potrebbe tenere conto esclusivamente in sede di concessione di
finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni ed in sede di accesso al credito
bancario e non quale requisito di partecipazione negli appalti pubblici, anche perché ciò
14
ILRATINGDILEGALITÀ
sembrerebbe porsi in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito
dall’art. 46, c. 1-bis,
del Codice degli
Appalti.
Alla fine, il
suggerimento della
Fise ARE è stato
accolto ed il rating
introdotto nelle
Linee Guida quale
possibile criterio per
l'ottenimento di un
punteggio
aggiuntivo.
Tuttavia, il dubbio
sulla compatibilità di
tale soluzione con
l'attuale quadro
normativo in materia
di appalti rimane, e
non è difficile
immaginare che sarà
affrontato in sede
giudiziaria,
nell'eventualità, in
vero assai probabile,
che essa dia luogo a
ricorsi da parte dei
soggetti che se ne ritengano danneggiati e salvo, ovviamente, che prima non intervenga
l'attesa riforma del settore a chiarire se ed in che misura le stazioni appaltanti possano
effettivamente tenere conto del rating.
Precedenti giurisprudenziali analoghi
la questione dell'utilizzabilità del rating di legalità nell'ambito degli
appalti pubblici non è stata ancora affrontata dalla Giurisprudenza.
Tuttavia, negli anni passati, una questione analoga aveva riguardato
la possibilità di riconoscere incrementi di punteggio alle aziende
dotate di certificazione di qualità ed era stata per lo più risolta, dai
Tribunali Amministrativi chiamati a giudicare, in senso negativo,
proprio sulla base del già citato principio di tassatività, nonché del
principio di separazione fra i criteri soggettivi di qualificazione e
quelli oggettivi di valutazione dell’offerta.
È da registrare anche una recente decisione giurisprudenziale in
controtendenza che, con specifico riferimento ai “protocolli di
legalità”, ha affermato la legittimità del loro inserimento tra i
requisiti di ammissione alla gara.
Il riferimento è alla decisione del Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione siciliana di cui alla sentenza non
definitiva n. 490 del 2014, in merito all'impugnazione di un
disciplinare di gara, nella parte in cui esso comminava la sanzione
espulsiva per la mancanza della dichiarazione di accettazione del
protocollo di legalità. Il Consiglio ha ritenuto, nella suddetta
sentenza non definitiva, che – sebbene nell’ordinamento italiano viga
il principio della tassatività delle cause di esclusione – nondimeno
l’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 considera legittime le
esclusioni disposte in base alle leggi vigenti. In questo caso la norma
legittimante è stata rintracciata nell'art. 1, comma 17 della Legge n.
190 del 2012, la c.d. Legge Anticorruzione, secondo il quale “le
stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o
lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei
protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara”.
Seppur convinto della correttezza della propria interpretazione dal
punto di vista del diritto interno, il Consiglio di Giustizia Siciliano ha
espresso dei dubbi residui in merito al profilo della compatibilità con
il diritto dell’Unione europea di una clausola che preveda la sopra
descritta causa di esclusione, posto che la direttiva 2004/18/CE, del
pari ispirata a un principio di tendenziale tassatività dei motivi di
esclusione, non contempla un’analoga previsione. A fronte di questi
dubbi, la questione è stata sottoposta al vaglio della Corte di
Giustizia Europea che, a quanto consta, non si è ancora pronunciata.
15
ILRATINGDILEGALITÀ
Per concludere in punto di utilizzabilità del rating di legalità nei procedimenti di evidenza
pubblica, in attesa di chiarimenti definitivi da parte della Giurisprudenza o del Legislatore
della riforma, è utile rilevare una divisione tra le associazioni di rappresentanza delle varie
categorie di operatori del mercato.
Se da un lato associazioni come quelle facenti capo a Confindustria guardano con favore a
tale soluzione, riconoscendo le potenzialità degli strumenti di self regulation, altre, come
l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e l'Assonime (Associazione fra le Società
Italiane per Azioni) manifestano ampie resistenze che, a ben guardare, derivano non dalla
diffidenza verso lo strumento in sé, ma dal timore (giustificabile, purtroppo) che di esso possa
farsi un mero mercimonio trasformandolo in un ennesimo e costoso orpello burocratico a
carico delle imprese.
Quel che è certo è che un generalizzato recepimento dell'istituto del rating di legalità
all'interno della normativa sugli appalti, potrebbe ottenere il doppio risultato di dare un
impulso determinante e definitivo allo strumento, superando ogni resistenza fondata
sull'incertezza o sulla scarsa attrattiva degli attuali benefici, e di stimolare le imprese a
competere sul piano della legalità ai fini dell'aggiudicazione delle gare.
Nella prospettiva del Pubblico, parallelamente, tale soluzione consentirebbe di effettuare una
selezione delle imprese più affidabili poiché impegnate a raggiungere e mantenere nel tempo
determinati standard nel presidio della legalità all'interno delle proprie organizzazioni.
Beni sottratti alla criminalità
Fin dalla sua introduzione, è stata riconosciuta al rating di legalità la propensione a fornire
sostegno agli strumenti giuridici riguardanti i beni sottratti alla criminalità. Già nell'originaria
formulazione, accogliendo le osservazioni avanzate da Confindustria in sede di pubblica
consultazione, il Regolamento Attuativo prevedeva una parziale deroga alle norme
disciplinanti i requisiti minimi, tale da consentire l'attribuzione del rating anche ad imprese
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, nonché ad imprese sottoposte alle misure di prevenzione patrimoniale del
sequestro o della confisca ai sensi del c. d. Codice Antimafia (decreto legislativo 6 settembre
16
ILRATINGDILEGALITÀ
2011, n. 159), qualora esse fossero state affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario per finalità di continuazione o ripresa dell’attività produttiva.1
Non che non vi siano state resistenze. L’Ance, ad esempio, ha fin da subito espresso la propria
contrarietà a tale soluzione. In una nota pubblicata sul proprio portale web, essa ha
evidenziato “il rischio che ciò possa determinare un’alterazione del mercato proprio a
vantaggio di quelle imprese che hanno operato e proliferato grazie a comportamenti illeciti
propri della criminalità organizzata. Vale la pena ricordare, infatti, che tali imprese sono
cresciute ed hanno prosperato grazie a comportamenti criminali, proprio in danno alle
imprese sane che, al contrario, hanno agito in modo etico e trasparente su quegli stessi
territori. Sarebbe opportuno, invece, che il punteggio aggiuntivo, ai fini del rating di legalità,
venisse attribuito solo nel caso in cui la gestione fosse affidata a un soggetto imprenditoriale
privato, scelto mediante un confronto concorrenziale pubblico, indetto, entro una data
predeterminata non superiore ai sei mesi, dall’amministratore giudiziario, nominato dal
Giudice ai sensi dell'art. 12 sexies, del DL 306/1992 convertito con modificazioni in legge
356/92. Il soggetto imprenditoriale, costituito nelle forme societarie individuali o consortili
previste dalla legge, dovrà, oltre ad essere in regola con la normativa antimafia, possedere
tutti i requisiti previsti dal Regolamento attuativo del rating di legalità.
E’ opportuno chiarire che la gestione dell’impresa confiscata da parte dell’amministrazione
giudiziaria è un’attività temporanea, limitata al tempo necessario per il ritorno in bonis
dell’impresa e del successivo affidamento, tramite procedure al evidenza pubblica, a soggetti
imprenditoriali, in grado, grazie ad un progetto industriale, di offrire una soluzione alla
gestione delle aziende e, allo stesso tempo, di salvaguardare posti di lavoro”.
Ciononostante, la deroga in favore delle aziende sequestrate, confiscate ed assoggettate a
misure di prevenzione patrimoniale è rimasta ferma anche in seguito alle successive
modifiche del regolamento Attuativo ed è presente nel testo attualmente vigente.
Essa appare opportuna se si pensa alle già gravi difficoltà finora incontrate nel tentativo di
dare continuità alle attività produttive sottratte al malaffare, soprattutto a causa
dell'indisponibilità di mezzi finanziari con cui custodi e amministratori si vengono a misurare
1
L'art. 2, comma 2 n. 5 prevede, altresì, che il rating possa essere attribuito se i beni aziendali oggetto di confisca definitiva
siano stati destinati all’affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche o private per finalità di continuazione o
ripresa dell’attività produttiva con provvedimento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione, la gestione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 48, comma 8 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
17
ILRATINGDILEGALITÀ
all'indomani dell'affidamento, anche in quei casi in cui l'azienda aveva goduto della fiducia
degli istituti di credito fino al momento della sottrazione.
Per altro verso, è innegabile che attraverso il sostegno prestato alle aziende oggetto di
provvedimenti antimafia si persegue il fine di interesse generale di salvaguardarne il valore
economico ed occupazionale e ciò finisce per ridimensionare l'aspetto, per così dire,
anticoncorrenziale sottolineato dall'ANCE.
Tuttavia, ad avviso di chi scrive è possibile che nelle osservazioni avanzate da quest'ultima si
fosse colto nel segno ravvisando un favor forse eccessivo per le aziende sottratte alla
criminalità, cui si riconosce una sorta di “riacquisizione della verginità”, quanto ai trascorsi
penali, per il solo fatto che esse siano state affidate all'amministratore o al custode per la
ripresa dell'attività produttiva.
Se è vero che le potenzialità del rating dovrebbero essere misurate avendo riguardo ai
vantaggi collettivi che un suo uso generalizzato da parte di amministrazioni ed aziende
potrebbe portare all'intero sistema economico, allora l'attuale apertura in favore delle aziende
sequestrate e confiscate dovrebbe essere intesa non nel senso di garantire loro, in ogni caso,
l'attribuzione del rating, ma di non precludere tale “premio” ai soggetti chiamati a gestirle,
qualora s’impegnino fattivamente in un processo di ripristino della piena legalità e nella
costruzione di un sistema organizzativo che faccia ad essa da presidio nel tempo.
In altri termini, va bene permettere alle aziende qui considerate di ottenere l'attribuzione del
rating nonostante la mancanza di uno o più requisiti minimi richiesti in via generale, ma a
fronte di tale favore potrebbe, forse, pretendersi che i nuovi amministratori intraprendano un
percorso d’innovazione sul piano della legalità e della diffusione dei valori etici, nonché,
almeno nelle realtà le cui dimensioni lo permettano, predispongano strumenti organizzativi
idonei a impedire la commissione di nuovi reati.
Illeciti antitrust e pratiche commerciali scorrette
Forse, sono rimaste poco esplorate le potenzialità del rating di legalità quale fattore di
ulteriore deterrenza (rispetto alle sanzioni già previste nelle normative specifiche) in relazione
agli illeciti antitrust e alle pratiche commerciali scorrette.
18
ILRATINGDILEGALITÀ
Nei confronti delle grandi imprese e soprattutto per le infrazioni al codice del consumo spesso
capita che le sanzioni applicate e applicabili dall'Autorità competente risultino avere limitata
efficacia dissuasiva. Ciò può succedere perché viene percepita una bassa probabilità di subire
effettivamente la sanzione, oppure perché la misura (quanto alle sanzioni pecuniarie) o gli
effetti (quanto alle sanzioni di altro genere) di quest'ultima vengono, per così dire, accettati
come costo o come rischio d'impresa.
In altri termini, può darsi che il guadagno atteso da una o più operazioni che potrebbero dare
luogo a sanzione sia grandemente più rilevante rispetto alla sanzione che si rischia di subire (o
anche che si è certi di subire!). Ciò va a tutto svantaggio della concorrenzialità del mercato e
dei diritti dei consumatori che, spesso, si trovano privi di efficaci strumenti di tutela
preventiva.
Come accennato in precedenza, l'esistenza di provvedimenti di condanna subiti per illeciti
antitrust gravi o per pratiche commerciali scorrette o per inottemperanza a quanto disposto
dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ai sensi dell'art. 27 c.12 del Codice del
Consumo che siano divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel
biennio precedente la richiesta di rating, ne impedirebbero l'ottenimento ovvero, qualora
fossero successivi alla sua concessione, ne comporterebbero la revoca. Il rating, inoltre,
potrebbe essere sospeso, avuto riguardo alla gravità dei fatti, nel periodo intercorrente tra
l'intervento del provvedimento e la sua eventuale inoppugnabilità.
Ovvio che per aziende molto grandi, allo stato attuale della normativa sul rating, ciò non
costituisca un problema. Per esse il rating di legalità continuerà ad avere uno scarso appeal2
fino a quando i benefici ad esso collegati saranno limitati alla sfera dell'acceso ai
finanziamenti pubblici ed al credito privato. Tuttavia, se veramente si riuscissero a superare,
anche con le opportune riforme normative, le resistenze che, ad oggi, impediscono di
utilizzare detto strumento ai fini della selezione delle imprese private nell'ambito delle
commesse provenienti dalla Pubblica Amministrazione, allora esso potrebbe diventare, anche
per le grandi aziende, un vero e proprio asset da conseguire e conservare.
In questo caso, il rischio di non poter accedere al rating o di poterlo perdere, laddove già
ottenuto, potrebbe giungere a costituire il vero fattore deterrente nell'insieme delle
2
Secondo i dati diffusi dall'Antitrust, circa l’80% delle imprese che hanno richiesto il rating di legalità realizza un fatturato
tra i 2 e i 50 milioni di euro all’anno. Sono meno del 3% invece quelle che hanno un volume d’affari superiore ai 300 milioni.
La maggior parte ha meno di 100 addetti (78%), contro un 3% che occupa più di mille persone.
19
ILRATINGDILEGALITÀ
conseguenze che l'ordinamento ricollega agli illeciti antitrust (gravi) ed alle pratiche
commerciali scorrette. Non è difficile immaginare che tale rischio, sarebbe percepito come
grave (anche se confrontato con gli ipotizzati vantaggi dell'attività vietata) e darebbe luogo
alla necessità di specifico presidio attraverso una mirata compliance.
Rapporti con la responsabilità degli enti
Nel meccanismo del rating di legalità gioca un ruolo fondamentale la normativa dettata dal
D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche.
Com’è noto, a decorrere dalla sua entrata in vigore nel nostro Ordinamento, anche le persone
giuridiche possono essere chiamate a rispondere del compimento di determinati reati da parte
di persone fisiche che, a vario titolo, fanno parte della loro organizzazione, a condizione che i
reati stessi siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio di esse.
Tale forma di responsabilità non è conseguenza di qualsiasi tipo d’illecito, ma solo di quelli
tassativamente indicati negli articoli 24 e seguenti del Decreto 231/01, i cosiddetti “reati
presupposto”. Nei casi da esso disciplinati, da un'unica fattispecie criminosa possono
discendere conseguenze afflittive sia nei confronti dell'autore materiale che dell'ente nel suo
complesso. Si tratta di due forme di responsabilità diverse ed autonome e ben può capitare che
l'ente sia condannato in assenza di condanna dell'autore materiale o viceversa.
Il punto di contatto più importante tra le due normative consiste nel fatto che gli illeciti
ostativi alla concessione ed al mantenimento del rating di legalità sono, in gran parte,
individuati dal Regolamento Attuativo attraverso il rinvio ai “reati presupposto” del Decreto
231/01 e ciò non solo per quanto riguarda gli enti collettivi (originari destinatari di tale
normativa), ma anche per quanto riguarda le ditte individuali.
È importante rimarcare, per quanto riguarda gli enti, che le eventuali condanne per uno dei
“reati presupposto” rilevano non solo nel caso in cui l'ente stesso abbia subito una sentenza di
condanna, ma anche nel caso in cui, pur in assenza di conseguenze per quest'ultimo, siano
stati i suoi amministratori o il direttore generale o il direttore tecnico o il rappresentante legale
o i soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, ad aver
subito condanne o altri strumenti di repressione penale per uno dei reati presupposto.
20
ILRATINGDILEGALITÀ
In altre parole non è necessario che la società sia stata condannata ai sensi del Decreto 231/01,
ma è sufficiente che uno dei reati da esso previsti sia stato accertato in capo a uno dei soggetti
indicati dal secondo comma lettera b) del Regolamento Attuativo.
Essendo il catalogo dei reati presupposto del Decreto 231/01 soggetto a continua integrazione
e modifica (per altro in maniera non sempre coerente), il rinvio ad esso operato dal
Regolamento Attuativo rende anche l'insieme degli illeciti incompatibili con l'ottenimento ed
il mantenimento del rating abbastanza fluido e variabile.
A fronte dell'introduzione, in danno delle società, del rischio di essere sanzionate per i
comportamenti illeciti posti in essere dai propri rappresentanti, amministratori e dipendenti, il
Decreto 231/01 individua esplicitamente il presidio che esse possono mettere in atto per
andare esenti da responsabilità. È, infatti, attribuita efficacia esimente alla circostanza che gli
enti, prima della commissione del fatto, avessero adottato ed efficacemente attuato un
modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati analoghi a quello contestato,
ne avessero affidato la vigilanza ad un organismo interno (organismo di vigilanza) dotato di
autonomi poteri di controllo e iniziativa e che, nonostante ciò, l'illecito sia stato reso possibile
da una fraudolenta elusione del modello da parte del suo autore materiale.
Si tratta, in buona sostanza, di sistemi di gestione e controllo delle attività aziendali che fanno
applicazione delle best practice di gestione dei rischi d'impresa individuate a livello
internazionale, applicandole al presidio del rischio di commissione dei reati.
Essi costituiscono il secondo punto di contatto tra la normativa sulla responsabilità
amministrativa degli enti ed il rating di legalità, il cui Regolamento Attuativo prevede che ai
richiedenti in possesso dei requisiti minimi possa essere concesso anche un punteggio
ulteriore qualora abbiano adottato un modello organizzativo ai sensi del Decreto 231/01.
Con una certa approssimazione, tuttavia, ai fini dell'attribuzione del maggior punteggio, il
Regolamento Attuativo equipara l'adozione dei modelli organizzativi alla costituzione di una
funzione compliance interna o esterna all'azienda “che espleti il controllo di conformità delle
attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa”, nonostante le due
alternative siano tutt'altro che equivalenti.
21
ILRATINGDILEGALITÀ
Infatti, i modelli richiamati dal Decreto 231/01 dovrebbero essere dei veri e propri sistemi di
gestione nei quali tutte le funzioni (o, meglio, i processi) delle aziende, compresa quella di
compliance, dovrebbero essere integrate con l'obiettivo di impedire la commissione dei reati.
Rispetto al semplice controllo di conformità, essi costituiscono qualcosa di molto più ampio e
“impegnativo” per le organizzazioni collettive, e sono destinati all'inefficacia qualora non
siano tali da consentirvi l'instaurazione di un clima di legalità e di rispetto delle regole.
Se questi sono gli aspetti che rendono esplicito il collegamento tra le due discipline qui
richiamate, non possono trascurarsi alcune ulteriori connessioni forse meno evidenti.
Entrambi gli istituti condividono la circostanza di rappresentare un incentivo alle imprese ad
agire eticamente e nel rispetto della legalità. Entrambi prefigurano un vantaggio diretto
conseguibile dalle imprese virtuose – l'esenzione dalla responsabilità amministrativa nel caso
del Decreto 231/01 e l'accesso al credito nel caso del rating – ma entrambe hanno come fine
ultimo la lotta ai fattori distorsivi dell'efficienza e della concorrenzialità del mercato.
Essi possono darsi vicendevole sostegno. Nell'ottica dell'impresa che voglia investire in
legalità come fattore di innovazione al fine di trarne un vantaggio competitivo nel medio-
lungo periodo, l'ottenimento del rating, con i suoi benefici in termini di accesso al credito,
potrebbe consentire di rientrare, già nel breve periodo, delle risorse impegnate per l'adozione
e l'attuazione dei modelli organizzativi di gestione. Questi ultimi, a loro volta, sono l'unico
strumento veramente efficace per prevenire il rischio che eventuali sospensioni o revoche del
rating ne annullino gli effetti positivi, non ultimo sotto l'aspetto della reputazione, attraverso
il criticato meccanismo della pubblicazione nell'elenco tenuto dall'Antitrust.
La diffusione del rating e sue potenzialità per il Sud Italia
Consultando l'elenco pubblico presente sul portale web dell'Autorità Antitrust è possibile
ricavare il numero complessivo delle aziende cui è stato riconosciuto il rating di legalità. Alla
data di chiusura del presente lavoro esse erano 297 e, tra di loro, ben poche erano quelle cui è
stata attribuita solo la prima stelletta. Questo non è un elemento da poco, se si considera che
tra i requisiti di concessione delle stellette aggiuntive ci sono quelli che maggiormente
rivelano un atteggiamento attivo dell'impresa nella prevenzione dell'illegalità che va oltre
l'adempimento di ciò che è obbligatorio, nonché, in alcuni casi, la sua attenzione verso gli
attualissimi temi della responsabilità sociale e della sostenibilità.
22
ILRATINGDILEGALITÀ
Il dato numerico complessivo sconta una partenza in sordina nel primo biennio successivo
all'introduzione del rating, ma il trend è sicuramente di crescita, anche grazie all'aumentare
dell'interesse dei media, alla definizione degli strumenti premiali attraverso il citato Decreto
MISE-MEF del 2014 e alla prospettata estensione all'ambito degli appalti pubblici.
Secondo le stime dell'Antitrust, le richieste sono più che raddoppiate nel 2014, rispetto
all'anno precedente. Nel 2013 esse furono 142, contro le 402 del 2014, per un totale di 544 al
31 dicembre scorso, e continuano ad aumentare di giorno in giorno anche nel nuovo anno.
In complesso, dall’entrata in vigore del Regolamento Attuativo a tutto il 2014 il rating è stato
attribuito ad una percentuale pari quasi al 50% delle aziende richiedenti, contro 12 dinieghi.
In 64 casi le richieste sono state considerate non valutabili, perché il fatturato delle aziende
non raggiungeva la soglia minima, mentre erano 173 le richieste in corso d’esame.
Allo stesso tempo, non può essere sottovalutato il dato che vede le imprese già in possesso del
rating, distribuite su tutto il territorio nazionale con una certa omogeneità (rapportata,
ovviamente, alla diversa densità di attività produttive rilevabile nelle varie Regioni). Al
contrario di quello che si potrebbe superficialmente pensare, anche nelle Regioni meridionali
ci sono imprese la cui domanda di legalità è forte e che sono pronte a investirvi tempo e
risorse.
Se c'è un'area del Paese dove fare business in modo etico e nel pieno rispetto della legalità è
davvero una “impresa” meritevole di massimo sostegno ed appoggio da parte di tutte le
Istituzioni, dove l'esigenza di far emergere le esperienze positive e virtuose è più impellente,
dove è vitale distinguere le aziende marce da quelle sane e rendere disponibili a queste ultime
dei canali preferenziali per l'accesso alle risorse finanziarie, quella è certamente il Meridione
d'Italia poiché i luoghi in cui la criminalità organizzata di tipo mafioso ha avuto origine sono
anche quelli in cui essa esercita il maggior ostacolo alla crescita ed il più penetrante controllo
sociale.
Con il giusto sostegno da parte di tutti gli attori istituzionali e con le necessarie riforme
normative, il rating di legalità potrebbe davvero costituire per le aziende che operano in
queste aree un vantaggio competitivo con cui cercare di colmare il gap che le separa dalle
aziende del resto d'Italia e d'Europa.
23
ILRATINGDILEGALITÀ
Conclusioni
Per valutare l'efficacia di un qualsiasi strumento è necessario considerarne le qualità, anche
potenziali o latenti, ed i margini di sviluppo senza lasciarsi condizionare dal giudizio sul
soggetto che ne dovrà far uso.
Nel caso di un congegno normativo deputato a incentivare soggetti privati ad adottare
comportamenti etici e conformi alla legge può essere forte la tentazione di ritenere che esso
non potrà che essere disapplicato o fuorviato a causa della scarsa propensione italiana al
rispetto delle regole. Oppure che esso si ridurrà ad un mero adempimento burocratico o un
affare per società di consulenza e certificazione. O, ancora, che sia uno strumento
concettualmente sbagliato poiché non dovrebbe darsi un premio alle aziende rispettose della
legge, ma punire sempre e gravemente quelle che non fanno altrettanto.
Purtroppo, è vero che molte delle esperienze passate legittimano una certa prudenza
nell'esprimersi in favore del rating di legalità.
Tuttavia, è opinione di chi scrive che il successo di questo strumento possa essere facilitato da
una crescente domanda di legalità che non è più solo dei cittadini o delle istituzioni. Sembra
di intravvedere, finalmente, una richiesta di legalità che PARTE dalle aziende italiane, le
quali paiono aver abbandonato l'inconfessabile convinzione che l'illegalità possa essere una
strategia conveniente anche nel lungo periodo.
La legalità è faticosa, certo, ma non è un lusso di cui si possa fare più a meno, poiché senza di
essa non vi è crescita. Ed il rating può essere un valido incentivo ed un supporto per le
imprese che abbiano maturato questa consapevolezza.
Se si riconosce ad esso una capacità almeno potenziale di incidere positivamente sulla
competitività e sull'efficienza del mercato, bisogna essere anche consapevoli che ciò non è
ipotizzabile se non con una diffusione molto ampia dello strumento e che un eccessivo
pessimismo, ancorché giustificabile, costituirebbe certamente un ostacolo in tal senso.
Dubitare che il rating possa proseguire il percorso ipotizzato è sicuramente lecito, ma
l'investimento in legalità può essere comunque una scommessa vincente. Esso è in grado di
ripagarsi da solo ed anche senza riconoscimenti esterni, poiché – rating o non rating - potrà
comunque consentire all'azienda un più incisivo controllo delle performance, conferire
24
ILRATINGDILEGALITÀ
maggiore affidabilità di fronte ai partner commerciali, migliorare la reputazione e, in caso di
necessità, rendere possibile l'esenzione dalla responsabilità amministrativa a carico delle
società prevista dal Decreto 231/01.

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Il rating di legalità. Potenzialità e prospettive applicative (AltaLex)

Aumentano le richieste di attribuzione del Rating di legalità. Le aziende si ...
Aumentano le richieste di attribuzione del Rating di legalità. Le aziende si ...Aumentano le richieste di attribuzione del Rating di legalità. Le aziende si ...
Aumentano le richieste di attribuzione del Rating di legalità. Le aziende si ...Luigi Occhiuto
 
La bozza del documento sulle liberalizzazioni del Governo Monti
La bozza del documento sulle liberalizzazioni del Governo MontiLa bozza del documento sulle liberalizzazioni del Governo Monti
La bozza del documento sulle liberalizzazioni del Governo MontiQuotidiano Piemontese
 
Programma giu
Programma giuProgramma giu
Programma giujordy83
 
Finanziarsi la carriera. Employability e progettualità nel finanziamento dell...
Finanziarsi la carriera. Employability e progettualità nel finanziamento dell...Finanziarsi la carriera. Employability e progettualità nel finanziamento dell...
Finanziarsi la carriera. Employability e progettualità nel finanziamento dell...Alessandro Valgimigli
 
Programma politico 2012 giovani italiani uniti
Programma politico 2012 giovani italiani unitiProgramma politico 2012 giovani italiani uniti
Programma politico 2012 giovani italiani unitijordy83
 
Programma giu
Programma giuProgramma giu
Programma giujordy83
 
Programma giu
Programma giuProgramma giu
Programma giujordy83
 
Piccola Mini-guida sul bail In
Piccola Mini-guida sul bail In Piccola Mini-guida sul bail In
Piccola Mini-guida sul bail In Elisabetta Massa
 
2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...
2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...
2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...Ciro Strazzeri
 
Turismo e rapporto Banca Impresa: un rapporto normalizzato per il futuro?
Turismo e rapporto Banca Impresa: un rapporto normalizzato per il futuro?Turismo e rapporto Banca Impresa: un rapporto normalizzato per il futuro?
Turismo e rapporto Banca Impresa: un rapporto normalizzato per il futuro?FormazioneTurismo
 
Riforma del Terzo Settore: le proposte di Banca Etica
Riforma del Terzo Settore: le proposte di Banca EticaRiforma del Terzo Settore: le proposte di Banca Etica
Riforma del Terzo Settore: le proposte di Banca EticaBanca Popolare Etica
 
D.lgs 231/2001 e Rating di Legalità
D.lgs 231/2001 e Rating di LegalitàD.lgs 231/2001 e Rating di Legalità
D.lgs 231/2001 e Rating di Legalitàlucia zazzetta
 
Investire Sostenibile CORRUZIONE
Investire Sostenibile CORRUZIONE Investire Sostenibile CORRUZIONE
Investire Sostenibile CORRUZIONE Valentina Sagona
 

Semelhante a Il rating di legalità. Potenzialità e prospettive applicative (AltaLex) (20)

Aumentano le richieste di attribuzione del Rating di legalità. Le aziende si ...
Aumentano le richieste di attribuzione del Rating di legalità. Le aziende si ...Aumentano le richieste di attribuzione del Rating di legalità. Le aziende si ...
Aumentano le richieste di attribuzione del Rating di legalità. Le aziende si ...
 
Impresa e Territorio
Impresa e TerritorioImpresa e Territorio
Impresa e Territorio
 
reimpre
reimprereimpre
reimpre
 
La bozza del documento sulle liberalizzazioni del Governo Monti
La bozza del documento sulle liberalizzazioni del Governo MontiLa bozza del documento sulle liberalizzazioni del Governo Monti
La bozza del documento sulle liberalizzazioni del Governo Monti
 
Verso la Borsa Sociale
Verso la Borsa SocialeVerso la Borsa Sociale
Verso la Borsa Sociale
 
Come un maggior credito bancario può favorire la ripresa
Come un maggior credito bancario può favorire la ripresaCome un maggior credito bancario può favorire la ripresa
Come un maggior credito bancario può favorire la ripresa
 
Programma giu
Programma giuProgramma giu
Programma giu
 
Finanziarsi la carriera. Employability e progettualità nel finanziamento dell...
Finanziarsi la carriera. Employability e progettualità nel finanziamento dell...Finanziarsi la carriera. Employability e progettualità nel finanziamento dell...
Finanziarsi la carriera. Employability e progettualità nel finanziamento dell...
 
Programma politico 2012 giovani italiani uniti
Programma politico 2012 giovani italiani unitiProgramma politico 2012 giovani italiani uniti
Programma politico 2012 giovani italiani uniti
 
Programma giu
Programma giuProgramma giu
Programma giu
 
Programma giu
Programma giuProgramma giu
Programma giu
 
Piccola Mini-guida sul bail In
Piccola Mini-guida sul bail In Piccola Mini-guida sul bail In
Piccola Mini-guida sul bail In
 
2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...
2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...
2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...
 
Libro bianco sul terzo settore estratto borsa sociale.pages
Libro bianco sul terzo settore estratto borsa sociale.pagesLibro bianco sul terzo settore estratto borsa sociale.pages
Libro bianco sul terzo settore estratto borsa sociale.pages
 
Turismo e rapporto Banca Impresa: un rapporto normalizzato per il futuro?
Turismo e rapporto Banca Impresa: un rapporto normalizzato per il futuro?Turismo e rapporto Banca Impresa: un rapporto normalizzato per il futuro?
Turismo e rapporto Banca Impresa: un rapporto normalizzato per il futuro?
 
Crisi d'Impresa e fiscalità
Crisi d'Impresa e fiscalitàCrisi d'Impresa e fiscalità
Crisi d'Impresa e fiscalità
 
Riforma del Terzo Settore: le proposte di Banca Etica
Riforma del Terzo Settore: le proposte di Banca EticaRiforma del Terzo Settore: le proposte di Banca Etica
Riforma del Terzo Settore: le proposte di Banca Etica
 
D.lgs 231/2001 e Rating di Legalità
D.lgs 231/2001 e Rating di LegalitàD.lgs 231/2001 e Rating di Legalità
D.lgs 231/2001 e Rating di Legalità
 
Investire Sostenibile CORRUZIONE
Investire Sostenibile CORRUZIONE Investire Sostenibile CORRUZIONE
Investire Sostenibile CORRUZIONE
 
Equity crowdfunding - CONSOB
Equity crowdfunding - CONSOBEquity crowdfunding - CONSOB
Equity crowdfunding - CONSOB
 

Mais de Fabrizio Callarà

"Il Sole 24 ore" su AREA PROFESSIONISTI (lunedi 2 ottobre)
"Il Sole 24 ore" su AREA PROFESSIONISTI (lunedi 2 ottobre)"Il Sole 24 ore" su AREA PROFESSIONISTI (lunedi 2 ottobre)
"Il Sole 24 ore" su AREA PROFESSIONISTI (lunedi 2 ottobre)Fabrizio Callarà
 
Nuova Copertura assicurativa per gli Organismi di composizione delle crisi da...
Nuova Copertura assicurativa per gli Organismi di composizione delle crisi da...Nuova Copertura assicurativa per gli Organismi di composizione delle crisi da...
Nuova Copertura assicurativa per gli Organismi di composizione delle crisi da...Fabrizio Callarà
 
L’AGCM rinnova il “Rating di legalità” di AEC
L’AGCM rinnova il “Rating di legalità” di AECL’AGCM rinnova il “Rating di legalità” di AEC
L’AGCM rinnova il “Rating di legalità” di AECFabrizio Callarà
 
AEC a fianco dell'Oice in Romania
AEC a fianco dell'Oice in RomaniaAEC a fianco dell'Oice in Romania
AEC a fianco dell'Oice in RomaniaFabrizio Callarà
 
Copertura obbligatoria di RC professionale per l’attività di apposizione del ...
Copertura obbligatoria di RC professionale per l’attività di apposizione del ...Copertura obbligatoria di RC professionale per l’attività di apposizione del ...
Copertura obbligatoria di RC professionale per l’attività di apposizione del ...Fabrizio Callarà
 
Country Profile ITALY May 2014
Country Profile ITALY May 2014Country Profile ITALY May 2014
Country Profile ITALY May 2014Fabrizio Callarà
 
Il tar della lombardia si pronuncia sulle modalità operative dei lloyd's
Il tar della lombardia si pronuncia sulle modalità operative dei lloyd'sIl tar della lombardia si pronuncia sulle modalità operative dei lloyd's
Il tar della lombardia si pronuncia sulle modalità operative dei lloyd'sFabrizio Callarà
 
La Catena di Sicurezza dei Lloyd's (2007)
La Catena di Sicurezza dei Lloyd's (2007)La Catena di Sicurezza dei Lloyd's (2007)
La Catena di Sicurezza dei Lloyd's (2007)Fabrizio Callarà
 
Ania - Premi del Lavoro Diretto Italiano 2013
Ania - Premi del Lavoro Diretto Italiano 2013Ania - Premi del Lavoro Diretto Italiano 2013
Ania - Premi del Lavoro Diretto Italiano 2013Fabrizio Callarà
 
testo aggiornato del Regolamento n. 5/2006 sull’intermediazione assicurativa ...
testo aggiornato del Regolamento n. 5/2006 sull’intermediazione assicurativa ...testo aggiornato del Regolamento n. 5/2006 sull’intermediazione assicurativa ...
testo aggiornato del Regolamento n. 5/2006 sull’intermediazione assicurativa ...Fabrizio Callarà
 
Circolare Entro il 20 dicembre, le richieste di rinnovi da far pervenire ad A...
Circolare Entro il 20 dicembre, le richieste di rinnovi da far pervenire ad A...Circolare Entro il 20 dicembre, le richieste di rinnovi da far pervenire ad A...
Circolare Entro il 20 dicembre, le richieste di rinnovi da far pervenire ad A...Fabrizio Callarà
 
Cass. sez 3 sent. n. 8157 del 3 aprile 2009
Cass. sez 3 sent. n. 8157 del 3 aprile 2009Cass. sez 3 sent. n. 8157 del 3 aprile 2009
Cass. sez 3 sent. n. 8157 del 3 aprile 2009Fabrizio Callarà
 
Circolare RC Professionale obbligatoria degli Autotrasportatori (Trasportator...
Circolare RC Professionale obbligatoria degli Autotrasportatori (Trasportator...Circolare RC Professionale obbligatoria degli Autotrasportatori (Trasportator...
Circolare RC Professionale obbligatoria degli Autotrasportatori (Trasportator...Fabrizio Callarà
 
Panoramica sull’economia, sul mercato assicurativo e sul business dei Lloyd’s...
Panoramica sull’economia, sul mercato assicurativo e sul business dei Lloyd’s...Panoramica sull’economia, sul mercato assicurativo e sul business dei Lloyd’s...
Panoramica sull’economia, sul mercato assicurativo e sul business dei Lloyd’s...Fabrizio Callarà
 
Analisi del Country Manager per l'Italia sulle sfide e le opportunità per i L...
Analisi del Country Manager per l'Italia sulle sfide e le opportunità per i L...Analisi del Country Manager per l'Italia sulle sfide e le opportunità per i L...
Analisi del Country Manager per l'Italia sulle sfide e le opportunità per i L...Fabrizio Callarà
 
AIBA - CONVEGNO 2013 "Le nuove frontiere dell'Assicurazione professionale" (...
AIBA - CONVEGNO 2013  "Le nuove frontiere dell'Assicurazione professionale" (...AIBA - CONVEGNO 2013  "Le nuove frontiere dell'Assicurazione professionale" (...
AIBA - CONVEGNO 2013 "Le nuove frontiere dell'Assicurazione professionale" (...Fabrizio Callarà
 
Roadshow Sna 2013 - AEC Wholesale Group
Roadshow Sna 2013 - AEC Wholesale Group Roadshow Sna 2013 - AEC Wholesale Group
Roadshow Sna 2013 - AEC Wholesale Group Fabrizio Callarà
 
Decreto ministro interno_1_12_2010_n.269
Decreto ministro interno_1_12_2010_n.269Decreto ministro interno_1_12_2010_n.269
Decreto ministro interno_1_12_2010_n.269Fabrizio Callarà
 

Mais de Fabrizio Callarà (20)

"Il Sole 24 ore" su AREA PROFESSIONISTI (lunedi 2 ottobre)
"Il Sole 24 ore" su AREA PROFESSIONISTI (lunedi 2 ottobre)"Il Sole 24 ore" su AREA PROFESSIONISTI (lunedi 2 ottobre)
"Il Sole 24 ore" su AREA PROFESSIONISTI (lunedi 2 ottobre)
 
Nuova Copertura assicurativa per gli Organismi di composizione delle crisi da...
Nuova Copertura assicurativa per gli Organismi di composizione delle crisi da...Nuova Copertura assicurativa per gli Organismi di composizione delle crisi da...
Nuova Copertura assicurativa per gli Organismi di composizione delle crisi da...
 
L’AGCM rinnova il “Rating di legalità” di AEC
L’AGCM rinnova il “Rating di legalità” di AECL’AGCM rinnova il “Rating di legalità” di AEC
L’AGCM rinnova il “Rating di legalità” di AEC
 
AEC a fianco dell'Oice in Romania
AEC a fianco dell'Oice in RomaniaAEC a fianco dell'Oice in Romania
AEC a fianco dell'Oice in Romania
 
Copertura obbligatoria di RC professionale per l’attività di apposizione del ...
Copertura obbligatoria di RC professionale per l’attività di apposizione del ...Copertura obbligatoria di RC professionale per l’attività di apposizione del ...
Copertura obbligatoria di RC professionale per l’attività di apposizione del ...
 
Country Profile ITALY May 2014
Country Profile ITALY May 2014Country Profile ITALY May 2014
Country Profile ITALY May 2014
 
Studio Pagamenti 1Q 2014
Studio Pagamenti 1Q 2014Studio Pagamenti 1Q 2014
Studio Pagamenti 1Q 2014
 
Il tar della lombardia si pronuncia sulle modalità operative dei lloyd's
Il tar della lombardia si pronuncia sulle modalità operative dei lloyd'sIl tar della lombardia si pronuncia sulle modalità operative dei lloyd's
Il tar della lombardia si pronuncia sulle modalità operative dei lloyd's
 
La Catena di Sicurezza dei Lloyd's (2007)
La Catena di Sicurezza dei Lloyd's (2007)La Catena di Sicurezza dei Lloyd's (2007)
La Catena di Sicurezza dei Lloyd's (2007)
 
Ania - Premi del Lavoro Diretto Italiano 2013
Ania - Premi del Lavoro Diretto Italiano 2013Ania - Premi del Lavoro Diretto Italiano 2013
Ania - Premi del Lavoro Diretto Italiano 2013
 
testo aggiornato del Regolamento n. 5/2006 sull’intermediazione assicurativa ...
testo aggiornato del Regolamento n. 5/2006 sull’intermediazione assicurativa ...testo aggiornato del Regolamento n. 5/2006 sull’intermediazione assicurativa ...
testo aggiornato del Regolamento n. 5/2006 sull’intermediazione assicurativa ...
 
Circolare Entro il 20 dicembre, le richieste di rinnovi da far pervenire ad A...
Circolare Entro il 20 dicembre, le richieste di rinnovi da far pervenire ad A...Circolare Entro il 20 dicembre, le richieste di rinnovi da far pervenire ad A...
Circolare Entro il 20 dicembre, le richieste di rinnovi da far pervenire ad A...
 
Cass. sez 3 sent. n. 8157 del 3 aprile 2009
Cass. sez 3 sent. n. 8157 del 3 aprile 2009Cass. sez 3 sent. n. 8157 del 3 aprile 2009
Cass. sez 3 sent. n. 8157 del 3 aprile 2009
 
Circolare RC Professionale obbligatoria degli Autotrasportatori (Trasportator...
Circolare RC Professionale obbligatoria degli Autotrasportatori (Trasportator...Circolare RC Professionale obbligatoria degli Autotrasportatori (Trasportator...
Circolare RC Professionale obbligatoria degli Autotrasportatori (Trasportator...
 
Panoramica sull’economia, sul mercato assicurativo e sul business dei Lloyd’s...
Panoramica sull’economia, sul mercato assicurativo e sul business dei Lloyd’s...Panoramica sull’economia, sul mercato assicurativo e sul business dei Lloyd’s...
Panoramica sull’economia, sul mercato assicurativo e sul business dei Lloyd’s...
 
Lloyd's annual report 2012
Lloyd's annual report 2012Lloyd's annual report 2012
Lloyd's annual report 2012
 
Analisi del Country Manager per l'Italia sulle sfide e le opportunità per i L...
Analisi del Country Manager per l'Italia sulle sfide e le opportunità per i L...Analisi del Country Manager per l'Italia sulle sfide e le opportunità per i L...
Analisi del Country Manager per l'Italia sulle sfide e le opportunità per i L...
 
AIBA - CONVEGNO 2013 "Le nuove frontiere dell'Assicurazione professionale" (...
AIBA - CONVEGNO 2013  "Le nuove frontiere dell'Assicurazione professionale" (...AIBA - CONVEGNO 2013  "Le nuove frontiere dell'Assicurazione professionale" (...
AIBA - CONVEGNO 2013 "Le nuove frontiere dell'Assicurazione professionale" (...
 
Roadshow Sna 2013 - AEC Wholesale Group
Roadshow Sna 2013 - AEC Wholesale Group Roadshow Sna 2013 - AEC Wholesale Group
Roadshow Sna 2013 - AEC Wholesale Group
 
Decreto ministro interno_1_12_2010_n.269
Decreto ministro interno_1_12_2010_n.269Decreto ministro interno_1_12_2010_n.269
Decreto ministro interno_1_12_2010_n.269
 

Il rating di legalità. Potenzialità e prospettive applicative (AltaLex)

  • 1.
  • 2. 1 ILRATINGDILEGALITÀ Introduzione: cosa c'è in gioco In estrema sintesi, il rating di legalità, introdotto nel nostro ordinamento nel 2012, consiste in un meccanismo di incentivazione e sostegno rivolto alle aziende eticamente virtuose operanti in Italia. L'intento è quello di premiarne l'impegno sul fronte della legalità attraverso strumenti di facilitazione dell'accesso al credito, nonché, in prospettiva futura, di preferenza nell'aggiudicazione di appalti pubblici. Rinviando al seguito l'approfondimento del funzionamento pratico dell'istituto, preme mettere subito in evidenza quali e quanto importanti siano gli interessi collettivi che ne stanno alla base e che fanno apparire poco condivisibile l'atteggiamento eccessivamente critico di chi, rilevandone gli innegabili limiti attuali, ha sentenziato l'inutilità del nuovo "bollino". Grazie alla moderna riflessione in merito all'impatto della criminalità sulla società civile è ormai chiaro a tutti come essa non esponga a rischio solo l'incolumità del singolo individuo, ma provochi effetti distorsivi dalle conseguenze disastrose soprattutto sulla vita economica delle nostre comunità. Per quanto riguarda l'attuale situazione italiana, secondo il parere pressoché unanime di tutti gli analisti, sono soprattutto gli illeciti delle organizzazioni mafiose e la corruzione a impedire o rallentare fortemente la ripresa economica anche ora che la fase di crisi più acuta dovrebbe potersi dire superata. In particolare, è noto che le organizzazioni mafiose sono oggi in grado di penetrare anche nei mercati legali attraverso il riciclaggio e l'impiego degli enormi proventi della loro attività illecita (circa 190 miliardi di euro, già di per se accumulati, in gran parte, attraverso l'estorsione ai danni delle imprese sane) in imprese nuove o in aziende preesistenti nelle quali riescono ad infiltrarsi, esercitando una concorrenza estremamente sleale contro le imprese regolari operanti nel medesimo settore. Come in un circolo vizioso, l'alterazione delle condizioni di concorrenza del mercato determina il progressivo impoverimento delle aziende sane - quando non la loro espulsione da esso - e la necessità di ricorrere all'indebitamento che, per via delle attuali politiche di austerità, viene negato nei canali ufficiali (istituti di credito ed enti pubblici). Il disperato ricorso all'usura chiude il cerchio a tutto vantaggio delle organizzazioni criminali.
  • 3. 2 ILRATINGDILEGALITÀ L'indisponibilità degli istituti di credito a concedere finanziamenti e l'incapacità della P.A. di onorare i propri impegni economici verso i privati finiscono con l'essere terreno fertile per le mafie, che vedono ingigantirsi il proprio potere economico e la propria influenza nel tessuto sociale del paese. Per questo l'accesso al credito, oltre ad essere indispensabile per riattivare gli investimenti produttivi e facilitare la ripresa, diventa vero e proprio strumento di contrasto alle mafie. Non è un caso, dunque, se nell'impianto originario del rating si è ritenuto di individuare lo strumento di premialità proprio sul terreno dell'accesso al credito. Non minori sono gli scempi provocati dalla corruzione. Al di là delle cifre, note e impressionanti, che descrivono la perdita economica netta che ogni anno questo cancro provoca alla nostra economia, sconcerta il dato per cui, secondo una stima del Ministero dell'Economia, le aziende che operano in un contesto corrotto crescono in media del 25% in meno rispetto alle concorrenti che operano in un'area di legalità. Secondo quanto riferisce il Centro Studi di Confindustria, se il livello di corruzione dell’Italia, attualmente fanalino di coda tra i paesi europei, si riducesse fino al livello della Spagna, potremmo beneficiare di un incremento del PIL stimato nello 0,6% del totale, mentre se esso fosse stato pari a quello della Francia negli anni fino al 2014, il PIL attuale sarebbe stato di quasi 300 miliardi di euro superiore. Sbalordisce ancor di più leggere, in un passaggio dell'ultima Relazione Ocse sulla corruzione in Italia, una descrizione del rapporto tra corruzione ed "alte sfere" secondo cui"...è soprattutto la corruzione diffusa nella sfera sociale, economica e politica ad attrarre i gruppi criminali organizzati e non già la criminalità organizzata a causare la corruzione". Mafia e corruzione, insieme con l'ipertrofia legislativa e l'eccessiva pressione fiscale, fanno da deterrente per qualsiasi investimento straniero (in maniera ben peggiore di quanto non faccia la nostra regolamentazione del mercato del lavoro, che pure sembra aver tolto il sonno ai recenti governi) e finiscono, anche in questo senso, per sottrarre possibili risorse alle nostre aziende. In un contesto come quello appena descritto, l'ambizione del rating di legalità è proprio quella di compensare le distorsioni attualmente esistenti sul mercato a causa dell'elevato tasso d’illegalità ed espellere da esso le aziende illegali, al fine di restituire competitività alle imprese sane ed efficienza al sistema produttivo.
  • 4. 3 ILRATINGDILEGALITÀ Quest’ambizioso obbiettivo non può che avere un orizzonte di medio – lungo periodo ed è perseguito a partire dal basso, stimolando le imprese ad investire in legalità. I conseguenti benefici nell'accesso al credito sono, allo stesso tempo, strumento di contrasto essi stessi alla criminalità organizzata (poiché sottraggono possibili prede alle trappole degli usurai) e incentivo di breve periodo per i destinatari della normativa. Infatti, se è giusto guardare al rating di legalità come ad uno strumento potenzialmente in grado di coniugare, nel lungo periodo, gli interessi dell'intero sistema economico e sociale con quelli dei singoli imprenditori, è altrettanto giusto prevedere di compensare questi ultimi per le risorse a ciò dedicate, anche nell'immediato. A tal fine, la P. A. e gli enti di credito, seppure questi ultimi in maniera più blanda, sono chiamati ad agevolare le aziende virtuose nell'ottenimento delle risorse finanziarie ad esse necessarie. Alle banche, in particolare, sebbene esse siano subito apparse come l'anello debole del meccanismo, si chiede di essere consapevoli dell'essenzialità del proprio ruolo ai fini della diffusione del rating, da cui, per altro, potrebbero trarre non trascurabili benefici. Si pensi, ad esempio, alla maggiore affidabilità che un'impresa eticamente responsabile può garantire loro, almeno in termini generali, rispetto ad una che non si sia strutturata per il presidio della legalità; oppure alla riduzione del rischio di venire a contatto con liquidità provenienti da riciclaggio o con il provento di altro tipo di reati. Proprio la diffusione sarà uno dei fattori determinanti per il successo o l'insuccesso del processo avviato con l'introduzione del rating di legalità. In esso, come detto, gli interessi collettivi di lungo periodo e gli interessi specifici della singola azienda virtuosa nel breve periodo sono strettamente intrecciati, ed è realistico credere che possano trovare contemporanea soddisfazione solo in un ambiente di diffusa legalità, tale da estromettere le aziende illegali escludendole dalla competizione economica. Al contrario, se le aziende virtuose rimanessero sparute e isolate, è probabile che esse otterrebbero trascurabili vantaggi dall'ottenimento del rating. Tornando alla considerazione iniziale circa la non condivisibilità di certi atteggiamenti troppo critici se non, addirittura, canzonatori nei confronti dei primi passi mossi dal rating di legalità
  • 5. 4 ILRATINGDILEGALITÀ in questi due anni di vita, si ritiene che essi possano avere alla base una visione parziale dell'istituto e non aver colto entrambi gli orizzonti temporali sui quali l'istituto si muove. In particolare, l'attenzione dei primi commentatori pare essersi soffermata troppo sull'analisi costi – benefici immediati nell'ottica dell'azienda richiedente ed aver del tutto trascurato l'obiettivo di lungo termine. In realtà, se proprio si vuol guardare al rating di legalità in un'ottica costi–benefici, dovrebbe farsi riferimento non all'immediato vantaggio competitivo realizzabile dalla singola azienda e nel breve periodo, ma ai benefici che ognuna delle aziende virtuose operanti nel mercato potrebbe trarre dalla sua chiusura alle aziende illegali e, di conseguenza, da una maggiore competitività ed efficienza dell'intero sistema economico di cui fanno parte. In definitiva, pare legittimo guardare con benevolenza a questo nuovo istituto, il quale deve senza dubbio maturare ma è potenzialmente in grado di incidere in profondamente sul contesto economico nazionale. Semmai, sarà opportuno vigilare che le future scelte legislative non abbiano a snaturarne lo spirito originario, riducendo il rating ad un ennesimo bollino obbligatorio ma vuoto di contenuti, come successo nei casi di molte altre forme di certificazione e come temuto da alcune associazioni di categoria che non hanno fatto mistero delle loro riserve. Funzionamento del rating in sintesi Come anticipato, il rating di legalità consiste in uno strumento di premialità riservato alle imprese individuali o in forma collettiva aventi sede operativa nel territorio italiano che abbiano almeno due anni d’iscrizione nel Registro delle Imprese ed un fatturato minimo di 2 milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza. Esso è stato introdotto nel nostro Ordinamento con D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012, ma risulta disciplinato puntualmente dal Regolamento Attuativo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) n. 24075/2012, più volte modificato in questi anni, e dal Decreto n. 57/2014 “MEF-MISE" concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating ai fini della concessione di finanziamenti.
  • 6. 5 ILRATINGDILEGALITÀ L'ultima modifica del Regolamento Attuativo anzidetto è del mese di dicembre 2014 e si è resa necessaria per recepire gli accordi contenuti in un recente protocollo d'intesa tra l'Antitrust e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). I benefici con cui il Legislatore intende premiare le imprese che abbiano conseguito il rating di legalità, al momento attuale, riguardano principalmente l'accesso al credito, sia pubblico che privato. Per quanto riguarda il pubblico, il summenzionato Decreto Mef - Mise prevede che in sede di predisposizione di provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, le P.A. predispongano, in favore delle aziende in possesso del rating almeno un sistema di premialità tra: preferenza in graduatoria, attribuzione di un punteggio aggiuntivo e riserva di quote di risorse finanziarie impegnate. Quanto al credito privato, invece, è stabilito che le banche tengano conto del possesso del rating nell'istruttoria delle richieste di concessione dei finanziamenti al fine di ridurne sia i tempi che i costi. Gli istituti di credito, inoltre, pur rimanendo, evidentemente, liberi di determinarsi in merito alla convenienza del finanziamento, devono includere il rating di legalità tra le variabili utilizzate per valutare l'affidabilità dell'impresa. Esse inviano alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, un dettagliato resoconto sui casi in cui il rating non ha influito su tempi e sui costi dell'istruttoria e/o sulle condizioni economiche di erogazione, illustrandone i motivi. Modalità di considerazione del rating di legalità in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. - L'impresa che ha conseguito il rating di legalità e' esonerata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di attuazione , fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al c.d. Codice Antimafia. Resta fermo l'obbligo di comunicare all'amministrazione l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell'erogazione del contributo. - I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché i bandi di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialità delle imprese in possesso del rating di legalità: a) preferenza in graduatoria; b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate. - Il sistema o i sistemi di premialità sono prescelti in considerazione della natura, dell'entità e della finalità del finanziamento, nonché dei destinatari e della procedura prevista per l'erogazione e possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating.
  • 7. 6 ILRATINGDILEGALITÀ In prospettiva futura, fanno ben sperare i contenuti del menzionato protocollo d'intesa tra l'Antitrust e l'ANAC in base ai quali è possibile aspettarsi che il rating trovi posto anche tra i requisiti di partecipazione o di aggiudicazione degli appalti per lavori pubblici, anche se questo richiederà un nuovo intervento legislativo sul Codice degli Appalti e ci saranno da superare non poche resistenze, già preventivamente espresse, da parte di varie categorie di interessati. Venendo ai requisiti di conseguimento del rating bisogna, innanzitutto, ricordare che esso è riservato alle imprese che: 1. abbiano sede operativa nel territorio nazionale; 2. abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge; 3. alla data della richiesta di rating, risultino iscritte nel Registro delle Imprese da almeno due anni. Modalità di considerazione del rating di legalità in sede di accesso al credito bancario - Le banche tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti. - Definiscono e formalizzano procedure interne per disciplinare l'utilizzo del rating di legalità e i suoi riflessi su tempi e sui costi delle istruttorie. - Considerano il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio. - L'impresa che chiede il finanziamento dichiara di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità e si impegna a comunicare alla banca l'eventuale revoca o sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione. - Le banche, nei casi in cui abbiano tenuto conto del rating di legalità nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione del credito, verificano, in sede di monitoraggio del credito, la persistenza del rating di legalità e del punteggio di rating attribuito all'impresa ai fini dell'eventuale revisione delle suddette condizioni economiche. - La Banca d'Italia vigila sull'osservanza da parte delle banche delle presenti disposizioni. - Le banche trasmettono annualmente alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sui casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione illustrandone le ragioni sottostanti. Della suddetta relazione ciascuna banca fornisce adeguata pubblicità attraverso il proprio sito internet. - In base alle informazioni ricevute dalle banche ai sensi del precedente comma, la Banca d'Italia pubblica annualmente, a fini statistici, dati aggregati relativi ai casi di omessa considerazione del rating di legalità.
  • 8. 7 ILRATINGDILEGALITÀ Soddisfatti tali prerequisiti, affinché possa essere attribuito il punteggio minimo, che si sostanzia in una stelletta, è necessario che siano rispettate tutte le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2 del Regolamento AGCM 24075/2012. Sul sito web del Garante Antitrust dette condizioni sono sintetizzate come segue: "Per ottenere il punteggio minimo l’azienda dovrà dichiarare che l’imprenditore e gli altri soggetti rilevanti ai fini del rating (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex d.lgs. 74/2000, per reati ex d.lgs. n. 231/2001, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p., né l'impresa dovrà essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità. Nei confronti dell'impresa, inoltre non dovrà essere stato disposto il commissariamento in base al d.l. n.90/2014 successivamente convertito in legge. L’impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001. L’impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata condannata per illeciti antitrust gravi o per violazioni del codice del consumo, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. Non dovrà inoltre avere subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione e non essere destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse. Dovrà inoltre dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture.
  • 9. 8 ILRATINGDILEGALITÀ L’impresa dovrà inoltre dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili. Il regolamento prevede 6 ulteriori requisiti che, se rispettati, garantiranno alle imprese il punteggio massimo di 3 stellette. Se ne verranno rispettati 3 si otterranno due stellette. In particolare le aziende dovranno: - rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da Confindustria, delle linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dalla Lega delle Cooperative, e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria; - utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge; - adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001; - adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility; - essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa; - avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria; -aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione. Sarà valorizzata anche la denuncia, all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia, di reati previsti dal Regolamento commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori, qualora alla denuncia sia seguito l’esercizio dell’azione penale". In termini pratici, per poter ottenere l'attribuzione del rating di legalità è necessario farne domanda attraverso la compilazione e l'invio telematico all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di un apposito formulario in cui il Legale Rappresentante dell'impresa dovrà attestare il possesso dei requisiti visti sopra.
  • 10. 9 ILRATINGDILEGALITÀ L’Autorità, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunica al richiedente l’esito della medesima. Se esso è positivo, l’Autorità inserisce l’impresa nell’elenco delle imprese dotate del rating da essa stessa tenuto in un'apposita sezione del suo sito web. Ove, invece, intenda negare l’attribuzione del rating, l'Autorità deve comunicare all’impresa i motivi ostativi. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l’impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In sede di rinnovo, l’impresa invia all’Autorità, nei sessanta giorni precedenti la scadenza, una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la permanenza di tutti i requisiti. A seconda delle situazioni, alla scadenza il rating può essere confermato, revocato o modificato. Anche prima della scadenza il rating è sempre passibile di revoca, sospensione e riduzione. La revoca consegue alla perdita di uno dei requisiti minimi per l'attribuzione del rating ed ha decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno. Laddove il rating sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o La verifica dei requisiti Dopo aver ricevuto la richiesta di attribuzione del rating l'Autorità Antitrust ne trasmette copia integrale al Ministero dell’Interno, al Ministero della Giustizia e all’Autorità Nazionale Anticorruzione - Anac, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal suo ricevimento. In questo caso, il termine è prorogato di trenta giorni. Le richieste vengono trasmesse, altresì, alla Commissione Consultiva rating, composta da un rappresentante dell’Autorità, un rappresentante del Ministero dell’Interno, un rappresentante del Ministero della Giustizia, un rappresentante dell’Anac e un rappresentante del mondo imprenditoriale. La Commissione, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, segnala l’eventuale sussistenza di elementi e comportamenti oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione delle suddette richieste, anche sotto il profilo della violazione di regole di diligenza e del mancato rispetto dei principi di legalità informatori dell’ordinamento. Ove vengano segnalati dalla Commissione, ovvero da istituzioni preposte al controllo della legalità, elementi o comportamenti rilevanti l’Autorità sospende il procedimento per un periodo di tempo non superiore ai dodici mesi, prorogabile motivatamente in casi di particolare gravità, al fine di svolgere i necessari accertamenti. Sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa, l’Autorità può compiere le verifiche necessarie, anche richiedendo a tal fine informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l’attribuzione del rating di legalità. Le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso il quale l’esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende confermata. La richiesta di informazioni alle pubbliche amministrazioni sospende, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, il termine di attribuzione.
  • 11. 10 ILRATINGDILEGALITÀ mendaci, l’Autorità dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione. La sospensione è sempre disposta in conseguenza dell'adozione di misure cautelari personali o patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati ostativi all'attribuzione del punteggio minimo di cui all’articolo 2 del Regolamento e si protrae sino al perdurare dell’efficacia delle misure cautelari. Essa è facoltativa, inoltre, nei casi in cui siano pendenti procedimenti per reati il cui accertamento costituisce motivo di mancata concessione o revoca del rating solo in seguito ad inoppugnabilità e passaggio in giudicato. L'Autorità, in relazione alla gravità dei fatti e all'acquisizione di maggiori informazioni relativamente agli stessi, può disporre la sospensione del rating fintanto che l'accertamento non sia divenuto definitivo. La riduzione del rating si verifica in seguito al venir meno di uno dei requisiti per l'ottenimento dei punteggi superiori al minimo, ossia delle “stellette aggiuntive”. L'Autorità, prima della formale adozione del provvedimento di revoca, di riduzione del punteggio o di sospensione, comunica all’impresa i motivi che vi danno luogo. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l’impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Particolarmente rilevante è la previsione normativa per cui anche le informazioni circa la sospensione e la revoca del rating vengono registrate nell'apposito elenco pubblicato sul sito web dell'Autorità, poiché, ad avviso di alcuni commentatori, essa costituisce uno degli aspetti più delicati della disciplina. A causa di tale forma di pubblicità, l'azienda che abbia ottenuto il rating, magari anche con punteggio superiore al minimo (il che sta a significare l'adozione di strumenti interni di presidio attivo della legalità) e che, successivamente, si venga a trovare in una delle situazioni cui conseguono la sua revoca o sospensione, potrebbe subire, in termini di reputazione, effetti deteriori rispetto alle concorrenti che non abbiano mai fatto richiesta del rating o non lo possano ottenere per la sussistenza di una o più circostanze ostative. Seppure criticabile sotto l'aspetto appena evidenziato, tale meccanismo di pubblicità finisce con l'avere anche qualche effetto positivo: ad esempio, rende indispensabile che l'impresa si
  • 12. 11 ILRATINGDILEGALITÀ preoccupi di mantenere nel tempo le condizioni di legalità che hanno permesso l'attribuzione del punteggio e le “impone”, a tal fine, ad adottare strumenti di controllo interno e gestione del rischio. Prospettive applicative del rating ed interazioni con altri istituti Rating di legalità e appalti pubblici Dopo aver suscitato più dubbi che consensi nei primi due anni di vita, il rating di legalità sembra ora godere di considerazione sempre crescente. Lo dimostra pure il fatto che se ne stiano attualmente studiando possibili applicazioni nel settore degli appalti pubblici, anche oltre il ristretto ambito delle procedure informali in cui esso, già ad oggi, sembra pacificamente utilizzabile. Una svolta in questo senso è particolarmente caldeggiata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione che già durante l'iter di approvazione del Decreto Legge 133/2014, c.d. Decreto Sblocca Italia, era riuscita a far inserire in bozza una norma che avrebbe consentito, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, l'aggiudicazione di gare di appalto per l'affidamento di piccole opere sulla base del rating di legalità posseduto dalle imprese concorrenti. Più precisamente, si prevedeva che nell'ambito delle gare di affidamento di opere pubbliche di valore compreso tra 200.000 ed un milione di euro, stabilita preventivamente la percentuale massima di ribasso ed in caso di parità tra concorrenti che avessero offerto lo stesso ribasso, le stazioni appaltanti aggiudicassero l'appalto all'impresa che risultasse detenere il rating di legalità più alto alla data di presentazione dell'offerta. In caso di parità di rating, l'appalto avrebbe dovuto essere aggiudicato mediante sorteggio pubblico. Tuttavia, nel testo definitivo del decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014 non vi è stata più traccia delle disposizioni prima contenute negli articoli 18 e 18 bis, così come di vari altri strumenti la cui introduzione era stata annunciata dall'Esecutivo nell'ambito del più generale intervento volto a ridurre alcuni eccessi di burocrazia. Più di recente, in favore del rating di legalità si sono registrate due importanti iniziative dell'ANAC che si dimostra molto sensibili alle potenzialità dello strumento quale mezzo di contrasto della corruzione.
  • 13. 12 ILRATINGDILEGALITÀ La prima è rappresentata dalla sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la stessa ANAC e l'Antitrust che ha comportato la revisione di alcuni articoli del Regolamento Attuativo del rating di legalità (con delibera dell'Antitrust n.25207 del 4 dicembre 2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2014) e, segnatamente: - la previsione, tra i reati ostativi all’attribuzione del rating, del millantato credito (art. 346 c.p.), del traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.), della turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), della turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.), dell’astensione dagli incanti (art. 354 c.p.), dell’inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) e della frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.); - l'inclusione, tra le altre condizioni impeditive all'attribuzione del rating, della sussistenza di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC di natura pecuniaria e/o interdittiva, nonché di annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, ed in particolare annotazioni di episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating; - la previsione dell’impossibilità di rilasciare il rating alle imprese nei cui confronti sia stato disposto il commissariamento di cui all’art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114. (la cui proposta spetta al Presidente dell’ANAC); - la previsione dell’incremento del rating (un segno +) per le imprese che abbiano adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione; - la modifica al procedimento di attribuzione del rating che ora prevede che la relativa richiesta sia trasmessa (anche) all’ANAC la quale può svolgere osservazioni. La seconda, notevole iniziativa svolta dall'Anticorruzione con l'obiettivo di introdurre il rating di legalità nei meccanismi di scelta dei contraenti privati in sede di appalto pubblico è contenuta nelle “Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali” di cui
  • 14. 13 ILRATINGDILEGALITÀ alla Determina del 9 dicembre 2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2015. Essa prevede che “per gli appalti di maggiori dimensioni, le stazioni appaltati possono valutare l'opportunità di attribuire un punteggio aggiuntivo e proporzionato alle imprese in possesso del rating di legalità rilasciato dall'Agcm ai sensi dell'art. 5-ter decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 o di certificazioni equivalenti rilasciati alle imprese straniere da altri organismi o autorità pubbliche. Ciò poiché possono richiedere il rating di legalità esclusivamente le imprese italiane con un fatturato superiore ai due milioni di euro. Pertanto, al fine di garantire l'effettiva partecipazione alle gare, a parità di condizioni, delle piccole e medie imprese, si suggerisce di introdurre tale criterio di valutazione esclusivamente per gli appalti per i quali il fatturato minimo di partecipazione, per le imprese che partecipano anche in qualità di mandatarie, sia superiore a tale soglie”. A proposito delle suddette linee guida, possono trarsi considerazioni interessanti dal modo in cui si è pervenuti all'inserimento del rating tra i possibili criteri d’incremento del punteggio. Nella bozza di determinazione originariamente predisposta dall'ANAC e sottoposta alla valutazione dei potenziali interessati attraverso consultazione on line, non vi era alcun riferimento al rating di legalità. L'utilizzo del rating in funzione selettiva del concorrente aggiudicatario è stato suggerito, durante la fase di consultazione pubblica, dalla FISE Are, l'associazione di Confindustria che rappresenta le aziende private di recapito e distribuzione postale, secondo la quale “sarebbe opportuno tenere conto del rating di legalità rilasciato dall’AGCM ai sensi dell’art. 5 ter del d.l. 1/2012, quanto meno ai fini di un punteggio aggiuntivo. Non ci sarebbe infatti contrasto, come invece ha obiettato l’Autorità, con il principio di tassatività delle cause di esclusione previste dal Codice dei contratti pubblici qualora tale requisito fosse previsto ai fini del calcolo del punteggio e non come requisito escludente. Il rilascio del rating certifica tutta una serie di principi etici e darebbe concretezza ai principi di carattere generale richiesti dal Codice dei contratti pubblici”. In un primo momento, l’ANAC aveva osservato che, allo stato attuale della normativa, del rating di legalità si potrebbe tenere conto esclusivamente in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni ed in sede di accesso al credito bancario e non quale requisito di partecipazione negli appalti pubblici, anche perché ciò
  • 15. 14 ILRATINGDILEGALITÀ sembrerebbe porsi in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 46, c. 1-bis, del Codice degli Appalti. Alla fine, il suggerimento della Fise ARE è stato accolto ed il rating introdotto nelle Linee Guida quale possibile criterio per l'ottenimento di un punteggio aggiuntivo. Tuttavia, il dubbio sulla compatibilità di tale soluzione con l'attuale quadro normativo in materia di appalti rimane, e non è difficile immaginare che sarà affrontato in sede giudiziaria, nell'eventualità, in vero assai probabile, che essa dia luogo a ricorsi da parte dei soggetti che se ne ritengano danneggiati e salvo, ovviamente, che prima non intervenga l'attesa riforma del settore a chiarire se ed in che misura le stazioni appaltanti possano effettivamente tenere conto del rating. Precedenti giurisprudenziali analoghi la questione dell'utilizzabilità del rating di legalità nell'ambito degli appalti pubblici non è stata ancora affrontata dalla Giurisprudenza. Tuttavia, negli anni passati, una questione analoga aveva riguardato la possibilità di riconoscere incrementi di punteggio alle aziende dotate di certificazione di qualità ed era stata per lo più risolta, dai Tribunali Amministrativi chiamati a giudicare, in senso negativo, proprio sulla base del già citato principio di tassatività, nonché del principio di separazione fra i criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi di valutazione dell’offerta. È da registrare anche una recente decisione giurisprudenziale in controtendenza che, con specifico riferimento ai “protocolli di legalità”, ha affermato la legittimità del loro inserimento tra i requisiti di ammissione alla gara. Il riferimento è alla decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana di cui alla sentenza non definitiva n. 490 del 2014, in merito all'impugnazione di un disciplinare di gara, nella parte in cui esso comminava la sanzione espulsiva per la mancanza della dichiarazione di accettazione del protocollo di legalità. Il Consiglio ha ritenuto, nella suddetta sentenza non definitiva, che – sebbene nell’ordinamento italiano viga il principio della tassatività delle cause di esclusione – nondimeno l’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 considera legittime le esclusioni disposte in base alle leggi vigenti. In questo caso la norma legittimante è stata rintracciata nell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190 del 2012, la c.d. Legge Anticorruzione, secondo il quale “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”. Seppur convinto della correttezza della propria interpretazione dal punto di vista del diritto interno, il Consiglio di Giustizia Siciliano ha espresso dei dubbi residui in merito al profilo della compatibilità con il diritto dell’Unione europea di una clausola che preveda la sopra descritta causa di esclusione, posto che la direttiva 2004/18/CE, del pari ispirata a un principio di tendenziale tassatività dei motivi di esclusione, non contempla un’analoga previsione. A fronte di questi dubbi, la questione è stata sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia Europea che, a quanto consta, non si è ancora pronunciata.
  • 16. 15 ILRATINGDILEGALITÀ Per concludere in punto di utilizzabilità del rating di legalità nei procedimenti di evidenza pubblica, in attesa di chiarimenti definitivi da parte della Giurisprudenza o del Legislatore della riforma, è utile rilevare una divisione tra le associazioni di rappresentanza delle varie categorie di operatori del mercato. Se da un lato associazioni come quelle facenti capo a Confindustria guardano con favore a tale soluzione, riconoscendo le potenzialità degli strumenti di self regulation, altre, come l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e l'Assonime (Associazione fra le Società Italiane per Azioni) manifestano ampie resistenze che, a ben guardare, derivano non dalla diffidenza verso lo strumento in sé, ma dal timore (giustificabile, purtroppo) che di esso possa farsi un mero mercimonio trasformandolo in un ennesimo e costoso orpello burocratico a carico delle imprese. Quel che è certo è che un generalizzato recepimento dell'istituto del rating di legalità all'interno della normativa sugli appalti, potrebbe ottenere il doppio risultato di dare un impulso determinante e definitivo allo strumento, superando ogni resistenza fondata sull'incertezza o sulla scarsa attrattiva degli attuali benefici, e di stimolare le imprese a competere sul piano della legalità ai fini dell'aggiudicazione delle gare. Nella prospettiva del Pubblico, parallelamente, tale soluzione consentirebbe di effettuare una selezione delle imprese più affidabili poiché impegnate a raggiungere e mantenere nel tempo determinati standard nel presidio della legalità all'interno delle proprie organizzazioni. Beni sottratti alla criminalità Fin dalla sua introduzione, è stata riconosciuta al rating di legalità la propensione a fornire sostegno agli strumenti giuridici riguardanti i beni sottratti alla criminalità. Già nell'originaria formulazione, accogliendo le osservazioni avanzate da Confindustria in sede di pubblica consultazione, il Regolamento Attuativo prevedeva una parziale deroga alle norme disciplinanti i requisiti minimi, tale da consentire l'attribuzione del rating anche ad imprese sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, nonché ad imprese sottoposte alle misure di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del c. d. Codice Antimafia (decreto legislativo 6 settembre
  • 17. 16 ILRATINGDILEGALITÀ 2011, n. 159), qualora esse fossero state affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario per finalità di continuazione o ripresa dell’attività produttiva.1 Non che non vi siano state resistenze. L’Ance, ad esempio, ha fin da subito espresso la propria contrarietà a tale soluzione. In una nota pubblicata sul proprio portale web, essa ha evidenziato “il rischio che ciò possa determinare un’alterazione del mercato proprio a vantaggio di quelle imprese che hanno operato e proliferato grazie a comportamenti illeciti propri della criminalità organizzata. Vale la pena ricordare, infatti, che tali imprese sono cresciute ed hanno prosperato grazie a comportamenti criminali, proprio in danno alle imprese sane che, al contrario, hanno agito in modo etico e trasparente su quegli stessi territori. Sarebbe opportuno, invece, che il punteggio aggiuntivo, ai fini del rating di legalità, venisse attribuito solo nel caso in cui la gestione fosse affidata a un soggetto imprenditoriale privato, scelto mediante un confronto concorrenziale pubblico, indetto, entro una data predeterminata non superiore ai sei mesi, dall’amministratore giudiziario, nominato dal Giudice ai sensi dell'art. 12 sexies, del DL 306/1992 convertito con modificazioni in legge 356/92. Il soggetto imprenditoriale, costituito nelle forme societarie individuali o consortili previste dalla legge, dovrà, oltre ad essere in regola con la normativa antimafia, possedere tutti i requisiti previsti dal Regolamento attuativo del rating di legalità. E’ opportuno chiarire che la gestione dell’impresa confiscata da parte dell’amministrazione giudiziaria è un’attività temporanea, limitata al tempo necessario per il ritorno in bonis dell’impresa e del successivo affidamento, tramite procedure al evidenza pubblica, a soggetti imprenditoriali, in grado, grazie ad un progetto industriale, di offrire una soluzione alla gestione delle aziende e, allo stesso tempo, di salvaguardare posti di lavoro”. Ciononostante, la deroga in favore delle aziende sequestrate, confiscate ed assoggettate a misure di prevenzione patrimoniale è rimasta ferma anche in seguito alle successive modifiche del regolamento Attuativo ed è presente nel testo attualmente vigente. Essa appare opportuna se si pensa alle già gravi difficoltà finora incontrate nel tentativo di dare continuità alle attività produttive sottratte al malaffare, soprattutto a causa dell'indisponibilità di mezzi finanziari con cui custodi e amministratori si vengono a misurare 1 L'art. 2, comma 2 n. 5 prevede, altresì, che il rating possa essere attribuito se i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all’affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche o private per finalità di continuazione o ripresa dell’attività produttiva con provvedimento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 48, comma 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
  • 18. 17 ILRATINGDILEGALITÀ all'indomani dell'affidamento, anche in quei casi in cui l'azienda aveva goduto della fiducia degli istituti di credito fino al momento della sottrazione. Per altro verso, è innegabile che attraverso il sostegno prestato alle aziende oggetto di provvedimenti antimafia si persegue il fine di interesse generale di salvaguardarne il valore economico ed occupazionale e ciò finisce per ridimensionare l'aspetto, per così dire, anticoncorrenziale sottolineato dall'ANCE. Tuttavia, ad avviso di chi scrive è possibile che nelle osservazioni avanzate da quest'ultima si fosse colto nel segno ravvisando un favor forse eccessivo per le aziende sottratte alla criminalità, cui si riconosce una sorta di “riacquisizione della verginità”, quanto ai trascorsi penali, per il solo fatto che esse siano state affidate all'amministratore o al custode per la ripresa dell'attività produttiva. Se è vero che le potenzialità del rating dovrebbero essere misurate avendo riguardo ai vantaggi collettivi che un suo uso generalizzato da parte di amministrazioni ed aziende potrebbe portare all'intero sistema economico, allora l'attuale apertura in favore delle aziende sequestrate e confiscate dovrebbe essere intesa non nel senso di garantire loro, in ogni caso, l'attribuzione del rating, ma di non precludere tale “premio” ai soggetti chiamati a gestirle, qualora s’impegnino fattivamente in un processo di ripristino della piena legalità e nella costruzione di un sistema organizzativo che faccia ad essa da presidio nel tempo. In altri termini, va bene permettere alle aziende qui considerate di ottenere l'attribuzione del rating nonostante la mancanza di uno o più requisiti minimi richiesti in via generale, ma a fronte di tale favore potrebbe, forse, pretendersi che i nuovi amministratori intraprendano un percorso d’innovazione sul piano della legalità e della diffusione dei valori etici, nonché, almeno nelle realtà le cui dimensioni lo permettano, predispongano strumenti organizzativi idonei a impedire la commissione di nuovi reati. Illeciti antitrust e pratiche commerciali scorrette Forse, sono rimaste poco esplorate le potenzialità del rating di legalità quale fattore di ulteriore deterrenza (rispetto alle sanzioni già previste nelle normative specifiche) in relazione agli illeciti antitrust e alle pratiche commerciali scorrette.
  • 19. 18 ILRATINGDILEGALITÀ Nei confronti delle grandi imprese e soprattutto per le infrazioni al codice del consumo spesso capita che le sanzioni applicate e applicabili dall'Autorità competente risultino avere limitata efficacia dissuasiva. Ciò può succedere perché viene percepita una bassa probabilità di subire effettivamente la sanzione, oppure perché la misura (quanto alle sanzioni pecuniarie) o gli effetti (quanto alle sanzioni di altro genere) di quest'ultima vengono, per così dire, accettati come costo o come rischio d'impresa. In altri termini, può darsi che il guadagno atteso da una o più operazioni che potrebbero dare luogo a sanzione sia grandemente più rilevante rispetto alla sanzione che si rischia di subire (o anche che si è certi di subire!). Ciò va a tutto svantaggio della concorrenzialità del mercato e dei diritti dei consumatori che, spesso, si trovano privi di efficaci strumenti di tutela preventiva. Come accennato in precedenza, l'esistenza di provvedimenti di condanna subiti per illeciti antitrust gravi o per pratiche commerciali scorrette o per inottemperanza a quanto disposto dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ai sensi dell'art. 27 c.12 del Codice del Consumo che siano divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating, ne impedirebbero l'ottenimento ovvero, qualora fossero successivi alla sua concessione, ne comporterebbero la revoca. Il rating, inoltre, potrebbe essere sospeso, avuto riguardo alla gravità dei fatti, nel periodo intercorrente tra l'intervento del provvedimento e la sua eventuale inoppugnabilità. Ovvio che per aziende molto grandi, allo stato attuale della normativa sul rating, ciò non costituisca un problema. Per esse il rating di legalità continuerà ad avere uno scarso appeal2 fino a quando i benefici ad esso collegati saranno limitati alla sfera dell'acceso ai finanziamenti pubblici ed al credito privato. Tuttavia, se veramente si riuscissero a superare, anche con le opportune riforme normative, le resistenze che, ad oggi, impediscono di utilizzare detto strumento ai fini della selezione delle imprese private nell'ambito delle commesse provenienti dalla Pubblica Amministrazione, allora esso potrebbe diventare, anche per le grandi aziende, un vero e proprio asset da conseguire e conservare. In questo caso, il rischio di non poter accedere al rating o di poterlo perdere, laddove già ottenuto, potrebbe giungere a costituire il vero fattore deterrente nell'insieme delle 2 Secondo i dati diffusi dall'Antitrust, circa l’80% delle imprese che hanno richiesto il rating di legalità realizza un fatturato tra i 2 e i 50 milioni di euro all’anno. Sono meno del 3% invece quelle che hanno un volume d’affari superiore ai 300 milioni. La maggior parte ha meno di 100 addetti (78%), contro un 3% che occupa più di mille persone.
  • 20. 19 ILRATINGDILEGALITÀ conseguenze che l'ordinamento ricollega agli illeciti antitrust (gravi) ed alle pratiche commerciali scorrette. Non è difficile immaginare che tale rischio, sarebbe percepito come grave (anche se confrontato con gli ipotizzati vantaggi dell'attività vietata) e darebbe luogo alla necessità di specifico presidio attraverso una mirata compliance. Rapporti con la responsabilità degli enti Nel meccanismo del rating di legalità gioca un ruolo fondamentale la normativa dettata dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Com’è noto, a decorrere dalla sua entrata in vigore nel nostro Ordinamento, anche le persone giuridiche possono essere chiamate a rispondere del compimento di determinati reati da parte di persone fisiche che, a vario titolo, fanno parte della loro organizzazione, a condizione che i reati stessi siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio di esse. Tale forma di responsabilità non è conseguenza di qualsiasi tipo d’illecito, ma solo di quelli tassativamente indicati negli articoli 24 e seguenti del Decreto 231/01, i cosiddetti “reati presupposto”. Nei casi da esso disciplinati, da un'unica fattispecie criminosa possono discendere conseguenze afflittive sia nei confronti dell'autore materiale che dell'ente nel suo complesso. Si tratta di due forme di responsabilità diverse ed autonome e ben può capitare che l'ente sia condannato in assenza di condanna dell'autore materiale o viceversa. Il punto di contatto più importante tra le due normative consiste nel fatto che gli illeciti ostativi alla concessione ed al mantenimento del rating di legalità sono, in gran parte, individuati dal Regolamento Attuativo attraverso il rinvio ai “reati presupposto” del Decreto 231/01 e ciò non solo per quanto riguarda gli enti collettivi (originari destinatari di tale normativa), ma anche per quanto riguarda le ditte individuali. È importante rimarcare, per quanto riguarda gli enti, che le eventuali condanne per uno dei “reati presupposto” rilevano non solo nel caso in cui l'ente stesso abbia subito una sentenza di condanna, ma anche nel caso in cui, pur in assenza di conseguenze per quest'ultimo, siano stati i suoi amministratori o il direttore generale o il direttore tecnico o il rappresentante legale o i soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, ad aver subito condanne o altri strumenti di repressione penale per uno dei reati presupposto.
  • 21. 20 ILRATINGDILEGALITÀ In altre parole non è necessario che la società sia stata condannata ai sensi del Decreto 231/01, ma è sufficiente che uno dei reati da esso previsti sia stato accertato in capo a uno dei soggetti indicati dal secondo comma lettera b) del Regolamento Attuativo. Essendo il catalogo dei reati presupposto del Decreto 231/01 soggetto a continua integrazione e modifica (per altro in maniera non sempre coerente), il rinvio ad esso operato dal Regolamento Attuativo rende anche l'insieme degli illeciti incompatibili con l'ottenimento ed il mantenimento del rating abbastanza fluido e variabile. A fronte dell'introduzione, in danno delle società, del rischio di essere sanzionate per i comportamenti illeciti posti in essere dai propri rappresentanti, amministratori e dipendenti, il Decreto 231/01 individua esplicitamente il presidio che esse possono mettere in atto per andare esenti da responsabilità. È, infatti, attribuita efficacia esimente alla circostanza che gli enti, prima della commissione del fatto, avessero adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati analoghi a quello contestato, ne avessero affidato la vigilanza ad un organismo interno (organismo di vigilanza) dotato di autonomi poteri di controllo e iniziativa e che, nonostante ciò, l'illecito sia stato reso possibile da una fraudolenta elusione del modello da parte del suo autore materiale. Si tratta, in buona sostanza, di sistemi di gestione e controllo delle attività aziendali che fanno applicazione delle best practice di gestione dei rischi d'impresa individuate a livello internazionale, applicandole al presidio del rischio di commissione dei reati. Essi costituiscono il secondo punto di contatto tra la normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti ed il rating di legalità, il cui Regolamento Attuativo prevede che ai richiedenti in possesso dei requisiti minimi possa essere concesso anche un punteggio ulteriore qualora abbiano adottato un modello organizzativo ai sensi del Decreto 231/01. Con una certa approssimazione, tuttavia, ai fini dell'attribuzione del maggior punteggio, il Regolamento Attuativo equipara l'adozione dei modelli organizzativi alla costituzione di una funzione compliance interna o esterna all'azienda “che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa”, nonostante le due alternative siano tutt'altro che equivalenti.
  • 22. 21 ILRATINGDILEGALITÀ Infatti, i modelli richiamati dal Decreto 231/01 dovrebbero essere dei veri e propri sistemi di gestione nei quali tutte le funzioni (o, meglio, i processi) delle aziende, compresa quella di compliance, dovrebbero essere integrate con l'obiettivo di impedire la commissione dei reati. Rispetto al semplice controllo di conformità, essi costituiscono qualcosa di molto più ampio e “impegnativo” per le organizzazioni collettive, e sono destinati all'inefficacia qualora non siano tali da consentirvi l'instaurazione di un clima di legalità e di rispetto delle regole. Se questi sono gli aspetti che rendono esplicito il collegamento tra le due discipline qui richiamate, non possono trascurarsi alcune ulteriori connessioni forse meno evidenti. Entrambi gli istituti condividono la circostanza di rappresentare un incentivo alle imprese ad agire eticamente e nel rispetto della legalità. Entrambi prefigurano un vantaggio diretto conseguibile dalle imprese virtuose – l'esenzione dalla responsabilità amministrativa nel caso del Decreto 231/01 e l'accesso al credito nel caso del rating – ma entrambe hanno come fine ultimo la lotta ai fattori distorsivi dell'efficienza e della concorrenzialità del mercato. Essi possono darsi vicendevole sostegno. Nell'ottica dell'impresa che voglia investire in legalità come fattore di innovazione al fine di trarne un vantaggio competitivo nel medio- lungo periodo, l'ottenimento del rating, con i suoi benefici in termini di accesso al credito, potrebbe consentire di rientrare, già nel breve periodo, delle risorse impegnate per l'adozione e l'attuazione dei modelli organizzativi di gestione. Questi ultimi, a loro volta, sono l'unico strumento veramente efficace per prevenire il rischio che eventuali sospensioni o revoche del rating ne annullino gli effetti positivi, non ultimo sotto l'aspetto della reputazione, attraverso il criticato meccanismo della pubblicazione nell'elenco tenuto dall'Antitrust. La diffusione del rating e sue potenzialità per il Sud Italia Consultando l'elenco pubblico presente sul portale web dell'Autorità Antitrust è possibile ricavare il numero complessivo delle aziende cui è stato riconosciuto il rating di legalità. Alla data di chiusura del presente lavoro esse erano 297 e, tra di loro, ben poche erano quelle cui è stata attribuita solo la prima stelletta. Questo non è un elemento da poco, se si considera che tra i requisiti di concessione delle stellette aggiuntive ci sono quelli che maggiormente rivelano un atteggiamento attivo dell'impresa nella prevenzione dell'illegalità che va oltre l'adempimento di ciò che è obbligatorio, nonché, in alcuni casi, la sua attenzione verso gli attualissimi temi della responsabilità sociale e della sostenibilità.
  • 23. 22 ILRATINGDILEGALITÀ Il dato numerico complessivo sconta una partenza in sordina nel primo biennio successivo all'introduzione del rating, ma il trend è sicuramente di crescita, anche grazie all'aumentare dell'interesse dei media, alla definizione degli strumenti premiali attraverso il citato Decreto MISE-MEF del 2014 e alla prospettata estensione all'ambito degli appalti pubblici. Secondo le stime dell'Antitrust, le richieste sono più che raddoppiate nel 2014, rispetto all'anno precedente. Nel 2013 esse furono 142, contro le 402 del 2014, per un totale di 544 al 31 dicembre scorso, e continuano ad aumentare di giorno in giorno anche nel nuovo anno. In complesso, dall’entrata in vigore del Regolamento Attuativo a tutto il 2014 il rating è stato attribuito ad una percentuale pari quasi al 50% delle aziende richiedenti, contro 12 dinieghi. In 64 casi le richieste sono state considerate non valutabili, perché il fatturato delle aziende non raggiungeva la soglia minima, mentre erano 173 le richieste in corso d’esame. Allo stesso tempo, non può essere sottovalutato il dato che vede le imprese già in possesso del rating, distribuite su tutto il territorio nazionale con una certa omogeneità (rapportata, ovviamente, alla diversa densità di attività produttive rilevabile nelle varie Regioni). Al contrario di quello che si potrebbe superficialmente pensare, anche nelle Regioni meridionali ci sono imprese la cui domanda di legalità è forte e che sono pronte a investirvi tempo e risorse. Se c'è un'area del Paese dove fare business in modo etico e nel pieno rispetto della legalità è davvero una “impresa” meritevole di massimo sostegno ed appoggio da parte di tutte le Istituzioni, dove l'esigenza di far emergere le esperienze positive e virtuose è più impellente, dove è vitale distinguere le aziende marce da quelle sane e rendere disponibili a queste ultime dei canali preferenziali per l'accesso alle risorse finanziarie, quella è certamente il Meridione d'Italia poiché i luoghi in cui la criminalità organizzata di tipo mafioso ha avuto origine sono anche quelli in cui essa esercita il maggior ostacolo alla crescita ed il più penetrante controllo sociale. Con il giusto sostegno da parte di tutti gli attori istituzionali e con le necessarie riforme normative, il rating di legalità potrebbe davvero costituire per le aziende che operano in queste aree un vantaggio competitivo con cui cercare di colmare il gap che le separa dalle aziende del resto d'Italia e d'Europa.
  • 24. 23 ILRATINGDILEGALITÀ Conclusioni Per valutare l'efficacia di un qualsiasi strumento è necessario considerarne le qualità, anche potenziali o latenti, ed i margini di sviluppo senza lasciarsi condizionare dal giudizio sul soggetto che ne dovrà far uso. Nel caso di un congegno normativo deputato a incentivare soggetti privati ad adottare comportamenti etici e conformi alla legge può essere forte la tentazione di ritenere che esso non potrà che essere disapplicato o fuorviato a causa della scarsa propensione italiana al rispetto delle regole. Oppure che esso si ridurrà ad un mero adempimento burocratico o un affare per società di consulenza e certificazione. O, ancora, che sia uno strumento concettualmente sbagliato poiché non dovrebbe darsi un premio alle aziende rispettose della legge, ma punire sempre e gravemente quelle che non fanno altrettanto. Purtroppo, è vero che molte delle esperienze passate legittimano una certa prudenza nell'esprimersi in favore del rating di legalità. Tuttavia, è opinione di chi scrive che il successo di questo strumento possa essere facilitato da una crescente domanda di legalità che non è più solo dei cittadini o delle istituzioni. Sembra di intravvedere, finalmente, una richiesta di legalità che PARTE dalle aziende italiane, le quali paiono aver abbandonato l'inconfessabile convinzione che l'illegalità possa essere una strategia conveniente anche nel lungo periodo. La legalità è faticosa, certo, ma non è un lusso di cui si possa fare più a meno, poiché senza di essa non vi è crescita. Ed il rating può essere un valido incentivo ed un supporto per le imprese che abbiano maturato questa consapevolezza. Se si riconosce ad esso una capacità almeno potenziale di incidere positivamente sulla competitività e sull'efficienza del mercato, bisogna essere anche consapevoli che ciò non è ipotizzabile se non con una diffusione molto ampia dello strumento e che un eccessivo pessimismo, ancorché giustificabile, costituirebbe certamente un ostacolo in tal senso. Dubitare che il rating possa proseguire il percorso ipotizzato è sicuramente lecito, ma l'investimento in legalità può essere comunque una scommessa vincente. Esso è in grado di ripagarsi da solo ed anche senza riconoscimenti esterni, poiché – rating o non rating - potrà comunque consentire all'azienda un più incisivo controllo delle performance, conferire
  • 25. 24 ILRATINGDILEGALITÀ maggiore affidabilità di fronte ai partner commerciali, migliorare la reputazione e, in caso di necessità, rendere possibile l'esenzione dalla responsabilità amministrativa a carico delle società prevista dal Decreto 231/01.