SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 34
Baixar para ler offline
Testo aggiornato dalla Legge n. 296 (art. 1, co. 996 e 997) del 27.12.2006 (Suppl. G.U. n. 244L del
27.12.2006)
(aggiornamento gennaio 2007)

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1994 – Serie generale

            GAZZETTA UFFICIALE
                 DELLA REPUBBLICA ITALIANA
    ___________________________________________________
                             Roma – venerdì 4 febbraio 1994
                                                                                                N. 21
LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84.
Riordino della legislazione in materia portuale
Testo coordinato con:

-    D.P.R. 20.3.1996- Istituzione dell’A.P. di Piombino - (G.U. n. 84 del 10.4.1996)
-    Decreto legge n. 430 dell’8.8.1996 (G.U. n. 196 del 22.8.1996)
-    Legge n. 647 del 23.12.1996 (G.U. n. 35 del 12.2.1997)
-    Legge n. 30 del 27.2.1998 (G.U. n. 49 del 28.2.1998)
-    D.P.R. 16.7.1998- Istituzione dell’A.P. di Gioia Tauro - (G.U. n. 179 del 3.8.1998)
-    Legge n. 472 (artt. 16 e 19) del 7.12.1999 (Suppl. G.U. n. 220/L del 16.12.1999)
-    Legge n. 488 (art. 11) del 23.12.1999 (Suppl. G.U. n. 227/L del 27.12.1999)
-    D.P.R. 23.6.2000- Istituzione dell’A.P. di Salerno - (G.U. n. 175 del 28.7.2000)
-    Legge n. 186 del 30.6.2000 (G.U. n. 157 del 7.7.2000)
-    Legge n. 388 (art. 145, comma 24) del 23.12.2000 (Suppl. G.U. n. 219/L del 29.12.2000)
-    D.P.R. 29.12.2000- Istituzione dell’A.P. di Olbia e Golfo Aranci - (G.U. n. 32 dell’8.2.2001)
-    D.P.R. 12.4.2001- Istituzione dell’A.P. di Augusta - (G.U. n. 121 del 26.5.2001)
-    D.P.R. 2.4.2003- Istituzione dell’A.P. di Trapani - (G.U. n. 115 del 20.5.2003)
-    Legge n. 172 dell’8.7.2003 (G.U. n. 161 del 14.7.2003)
-    Legge n. 350 (art. 4, comma 65) del 24.12.2003- Istituzione dell’A.P. di Manfredonia (Suppl.
     G.U. n. 196/L del 27.12.2003)
-    Legge n. 186 (art. 6) del 27.7.2004 (Suppl. G.U. n. 131/L del 28.7.2004)
-    Legge n. 296 (art. 1, co. 996 e 997) del 27.12.2006 (Suppl. G.U. n. 244L del 27.12.2006)
                                     (aggiornamento gennaio 2007)
SOMMARIO


LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84 -- Riordino della legislazione in materia portuale

Art. 1  --- Finalità della legge ...........................…………………………………………….              pag.   3
Art. 2  --- Organizzazioni portuali, autorità portuali e autorità marittime…………….           pag.   3
Art. 3  --- Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie……………              pag.   4
Art. 4  --- Classificazione dei porti………………………………………..………………..                              pag.   4
Art. 5  --- Programmazione e realizzazione delle opere portuali.
            Piano regolatore Portuale .....……………………………………………………                             pag. 5
Art. 6 --- Autorità portuale .....………………………………………………………..….…                                pag. 6
Art. 7 --- Organi dell’autorità portuale .....……………………………………………….                           pag. 8
Art. 8 --- Presidente dell’autorità portuale .....………………………………………..…..                      pag. 9
Art. 9 --- Comitato portuale .....…………………………………………………………….                                  pag. 10
Art. 10 --- Segretariato generale .....………………………………………………………….                              pag. 12
Art. 11 --- Collegio dei revisori dei conti .....…………………………………………….….                       pag. 13
Art. 12 --- Vigilanza sull’autorità portuale .....……………………………..……………….                      pag. 14
Art. 13 --- Risorse finanziarie delle autorità portuali ……………………..……………….                   pag. 14
Art. 14 --- Competenze dell’autorità marittima ……………..……….…..……………….                        pag. 15
Art. 15 --- Commissioni consultive ………………….………………..……..……………….                              pag. 15
Art. 16 --- Operazioni portuali ……………………………..………………..……………….                                pag. 16
Art. 17 --- Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo ……….………….             pag. 18
Art. 18 --- Concessione di aree e banchine ……………..…………………..……………….                          pag. 21
Art. 19 --- Autonomie funzionali ………………………..…………………..……………….                                pag. 23
Art. 20 --- Costituzione delle autorità portuali e successione delle società
            alle organizzazioni portuali …………………….………………..……………….                           pag. 23
Art. 21 --- Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali ..……...……….         pag. 25
Art. 22 --- Agevolazioni fiscali …………………………………..…………..……………….                               pag. 26
Art. 23 --- Disposizioni in materia di personale ………………….………..……………….                       pag. 26
Art. 24 --- Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro……….…………….              pag. 27
Art. 25 --- Norme assistenziali …………………………………..…………..……………….                                pag. 29
Art. 26 --- Trasferimento al Ministero dei trasporti e della navigazione del servizio per
             l’escavazione dei porti marittimi nazionali …………………………………….                    pag. 29
Art. 27 --- Norme transitorie e abrogative …………………………………..……………….                           pag. 30
Art. 28 --- Copertura finanziaria …………………………………..…………..…………..….                             pag. 31
Art. 29 --- Interventi vari …………….……………………………..…………..…………..….                               pag. 32
Note        …………………………………..…………..……………………………………..….                                         pag. 34
Lavori preparatori ….……………………..…………..……………………………………..….                                     pag. 40




                                                                                                   2
LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84
                            e successive modificazioni

               Riordino della legislazione in materia portuale

           La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                         PROMULGA
la seguente legge:

                   Art. 1                       con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e
           (Finalità della legge)               successive modificazioni ed integrazioni;
                                                          c) l'Ente autonomo del porto di
       1. La presente legge disciplina          Palermo, di cui alla legge 14 novembre
l'ordinamento e le attività portuali per        1961, n. 1268;
adeguarli agli obiettivi del piano generale               d) il Consorzio per il porto di
dei trasporti, dettando contestualmente         Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio
principi       direttivi       in      ordine   1963, n. 223;         e) l'Ente autonomo del
all'aggiornamento e alla definizione degli      porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio
strumenti attuativi del piano stesso, nonché    1967, n. 589, e successive modificazioni ed
all'adozione e modifica dei piani regionali     integrazioni;
dei trasporti.                                            f) l'Ente autonomo del porto di
       2. Il comma 4 dell'articolo 1 del        Savona, di cui alla legge 1° marzo 1968, n.
decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873,         173, e successive modificazioni ed
convertito, con modificazioni, dalla legge      integrazioni;
13 febbraio 1987, n. 26, è abrogato.                      g) il Consorzio autonomo del porto
                                                di Napoli, di cui al decreto-legge 11
                   Art. 2                       gennaio 1974, n. 1, convertito, con
    (Organizzazioni portuali, autorità          modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974,
      portuali e autorità marittime)            n. 46, e successive modificazioni ed
                                                integrazioni;
      1. Ai fini della presente legge sono                h) le Aziende dei mezzi meccanici
organizzazioni portuali:                        di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e
        a) il Provveditorato al porto di        successive modificazioni ed integrazioni;
Venezia, di cui al regio decreto-legge 14                 i) i Consorzi costituitisi nei porti di
marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8    Bari e Brindisi.
luglio 1929, n. 1342, e successive                      2. Sono autorità portuali ai sensi
modificazioni ed integrazioni;                  della presente legge gli enti di cui all'art. 6.
        b) il Consorzio autonomo del porto              3. Sono autorità marittime ai sensi
di Genova, di cui al testo unico approvato      della presente legge i soggetti di cui
                                                all'articolo 16 del codice della navigazione.

                                                                                               3
Art. 3                              inserito nella categoria II, classe I, con funzione
  (Costituzione del comando generale del              commerciale, peschereccia, turistica e da diporto
         Corpo delle capitanerie)                     (cfr.: art. 8, comma 11 bis, legge 27 febbraio
                                                      1998, n. 30).
       1.    L'Ispettorato generale delle                      1-bis. I porti sede di autorità portuale
capitanerie di porto è costituito in comando          appartengono comunque ad una delle prime due
generale del Corpo delle capitanerie di               classi della categoria II (cfr.: art. 8 bis, comma
porto, senza aumento di organico né di                1, lettera a), legge 27 febbraio 1998, n. 30).
spese complessive, dipende dal Ministero                       2. Il Ministro della difesa, con
dei trasporti e della navigazione nei limiti          proprio decreto, emanato di concerto con i
di quanto dispone l'articolo 3 del decreto            Ministri dei trasporti e della navigazione e
legislativo del Capo provvisorio dello Stato          dei      lavori     pubblici,      determina      le
31 marzo 1947, n. 396,              svolge le         caratteristiche         e        procede        alla
attribuzioni di cui al regio decreto 19               individuazione dei porti o delle specifiche
febbraio 1940, n. 194, e successive                   aree portuali di cui alla categoria I. Con lo
modificazioni ed integrazioni ed esercita             stesso provvedimento sono disciplinate le
altresì le competenze in materia di sicurezza         attività nei porti di I categoria e relative baie,
della navigazione attribuite al Ministero dei         rade e golfi (cfr.: art. 2, comma 1, legge 23
trasporti e della navigazione (cfr.: art. 2,          dicembre 1996, n. 647).
comma 1, legge 23 dicembre 1996, n. 647).                      3. I porti, o le specifiche aree
         Il Ministero dell'ambiente si avvale         portuali di cui alla categoria II, classi I, II e
delle capitanerie di porto.                           III, hanno le
                                                      seguenti funzioni:
                                                               a) commerciale;
                       Art. 4                                  b) industriale e petrolifera;
            (Classificazione dei porti)                        c) di servizio passeggeri;
                                                               d) peschereccia;
                                                               e) turistica e da diporto.
       1. I porti marittimi nazionali sono                     4. Le caratteristiche dimensionali,
ripartiti nelle seguenti categorie e classi:          tipologiche e funzionali dei porti di cui alla
               a) categoria I: porti, o specifiche    categoria II, classi I, II e III, e
aree portuali, finalizzati alla difesa militare       l'appartenenza di ogni scalo alle classi
e alla sicurezza dello Stato;                         medesime sono determinate, sentite le
               b) categoria II, classe I: porti, o    autorità portuali o, laddove non istituite, le
specifiche aree portuali, di rilevanza                autorità marittime, con decreto del
economica internazionale;                             Ministro dei trasporti e della navigazione,
               c) categoria II, classe II: porti, o   con particolare riferimento all'attuale e
specifiche aree portuali, di rilevanza                potenziale bacino di utenza internazionale
economica nazionale;                                  o nazionale, tenendo conto dei seguenti
               d) categoria II, classe III: porti,    criteri:
o specifiche aree portuali, di rilevanza                       a) entità del traffico globale e delle
economica regionale e interregionale.                 rispettive componenti;
        Il porto di Gioia Tauro è classificato, ai
fini dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, di rilevanza economica internazionale ed

                                                                                                        4
b) capacità operativa degli scali                            Art. 5
derivante dalle caratteristiche funzionali e        (Programmazione e realizzazione delle
dalle condizioni di sicurezza rispetto ai          opere portuali. Piano regolatore portuale)
rischi ambientali degli impianti e delle
attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco               1. Nei porti di cui alla categoria II,
dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la   classi I, II e III, con esclusione di quelli
manutenzione e il deposito delle merci             aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3,
nonché delle attrezzature e dei servizi            lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo
idonei al rifornimento, alla manutenzione,         del porto, ivi comprese le aree destinate
alla riparazione ed alla assistenza in genere      alla produzione industriale, all'attività
delle navi e delle imbarcazioni;                   cantieristica e alle infrastrutture stradali e
        c) livello ed efficienza dei servizi di    ferroviarie, sono rispettivamente delimitati
collegamento con l'entroterra.                     e disegnati dal piano regolatore portuale
        5. Ai fini di cui al comma 4 il            che individua altresì le caratteristiche e la
Ministro dei trasporti e della navigazione         destinazione       funzionale     delle    aree
predispone, entro sessanta giorni dalla data       interessate.
di entrata in vigore della presente legge,                 2. Le previsioni del piano regolatore
uno schema di decreto, che è trasmesso alle        portuale non possono contrastare con gli
regioni, le quali esprimono parere entro i         strumenti urbanistici vigenti.
successivi      novanta      giorni.   Decorso
                                                           3. Nei porti di cui al comma 1 nei
inutilmente tale termine si intende che il
                                                   quali è istituita l'autorità portuale, il piano
parere sia reso in senso favorevole. Lo
                                                   regolatore è adottato dal comitato portuale,
schema di decreto, con le eventuali
                                                   previa intesa con il comune o i comuni
modificazioni apportate a seguito del
                                                   interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei
parere delle regioni, è successivamente
                                                   quali non è istituita l'autorità portuale, il
trasmesso alla Camera dei deputati ed al
                                                   piano regolatore è adottato dall'autorità
Senato della Repubblica per l'espressione
                                                   marittima, previa intesa con il comune o i
del parere, nei termini previsti dai
                                                   comuni interessati. Il piano è quindi inviato
rispettivi regolamenti, da parte delle
                                                   per il parere al Consiglio superiore dei
Commissioni permanenti competenti per
                                                   lavori pubblici, che si esprime entro
materia; decorsi i predetti termini il
                                                   quarantacinque giorni dal ricevimento
Ministro dei trasporti e della navigazione
                                                   dell'atto. Decorso inutilmente tale termine,
adotta il decreto in via definitiva.
                                                   il parere si intende reso in senso
        6. La revisione delle caratteristiche      favorevole.
dimensionali, tipologiche e funzionali di
                                                           4. Il piano regolatore relativo a porti
cui     al    comma       4,    nonché    della
                                                   di cui alla categoria II, classi I, II e III,
classificazione dei singoli scali, avviene su
                                                   esaurita la procedura di cui al comma 3, è
iniziativa delle autorità portuali o, laddove
                                                   sottoposto, ai sensi della normativa vigente
non istituite, delle autorità marittime, delle
                                                   in materia, alla procedura per la
regioni o del Ministro dei trasporti e della
                                                   valutazione dell'impatto ambientale ed è
navigazione con la procedura di cui al
                                                   quindi approvato dalla regione.
comma 5.




                                                                                                5
5. Al piano regolatore portuale dei           a statuto speciale nei limiti dei rispettivi
porti aventi le funzioni di cui all'articolo 4,      statuti. Le autorità portuali, a copertura dei
comma 3, lettera b), e alle relative varianti,       costi sostenuti per le opere da esse stesse
è allegato un rapporto sulla sicurezza               realizzate, possono imporre soprattasse a
dell'ambito      portuale        ai   fini   degli   carico delle merci imbarcate o sbarcate,
adempimenti previsti dal decreto del                 oppure aumentare l'entità dei canoni di
Presidente della Repubblica 17 maggio                concessione.
1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti              9. Sono considerate opere di grande
connessi         con determinate attività            infrastrutturazione le costruzioni di canali
industriali e dal decreto del Ministro               marittimi, le dighe foranee di difesa, di
dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato             darsene, di bacini e di banchine attrezzate
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31               (cfr.: art. 9, comma 10, legge 27 febbraio 1998, n. 30)
maggio 1991.                                         nonché l'escavazione e l'approfondimento dei
                                                     fondali. I relativi progetti sono approvati dal
       6. All'articolo 88 del decreto del
                                                     Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, il numero 1) è sostituito dal
                                                             10.  Il Ministro dei trasporti e della
                                                     navigazione, sulla base delle proposte
seguente:
                                                     contenute nei piani operativi triennali
         "1) le opere marittime relative ai          predisposti dalle autorità portuali, ai sensi
porti di cui alla categoria I e alla categoria       dell'articolo 9, comma 3, lettera a), individua
II, classe I, e le opere di preminente               annualmente le opere di cui al comma 9 del
interesse nazionale per la sicurezza dello           presente articolo, da realizzare nei porti di cui
Stato e della navigazione nonché per la              alla categoria II, classi I e II.
difesa delle coste".                                         11.   Per gli interventi da attuarsi dalle
       7. Sono di competenza regionale le            regioni in conformità ai piani regionali dei
funzioni amministrative concernenti le               trasporti o ai piani di sviluppo economico
opere marittime relative ai porti di cui alla        produttivo, il Ministro dei trasporti e della
categoria II, classi II e III.                       navigazione emana direttive di coordinamento.
       8. Spetta allo Stato l'onere per la                    11-bis. Nei siti oggetto di interventi di
                                                     bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’articolo
realizzazione delle opere nei porti di cui
                                                     252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
alla categoria I e per la realizzazione delle        cui perimetro comprende in tutto o in parte la
opere di grande infrastrutturazione nei              circoscrizione dell’Autorità portuale, le operazioni
porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le    di dragaggio possono essere svolte anche
regioni, il comune interessato o l'autorità          contestualmente alla predisposizione del progetto
portuale possono comunque intervenire                relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare
con proprie risorse, in concorso o in                che tali operazioni possano pregiudicare la futura
sostituzione      dello        Stato,    per    la   bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su
                                                     tecniche idonee ad evitare la dispersione del
realizzazione delle opere di grande
                                                     materiale, è presentato dall’Autorità portuale, o
infrastrutturazione nei porti di cui alla            laddove non istituita, dall’ente competente, al
categoria II, classi I e II. Spetta alla regione     Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro
o alle regioni interessate l'onere per la            trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo
realizzazione delle opere di grande                  trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela
infrastrutturazione nei porti di cui alla            del territorio e del mare per l’approvazione
categoria II, classe III. Le disposizioni di cui     definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero
al presente comma si applicano alle regioni          dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
                                                     deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta

                                                                                                          6
trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce        dall’attività di colmata in relazione alla destinazione
gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo      d’uso.
252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,                  11-quinquies. L’idoneità del materiale
nonché, limitatamente alle attività di dragaggio          dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai
inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7    commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante
dello stesso articolo.                                    apposite analisi da effettuare nel sito prima del
         11-ter. I materiali derivanti dalle attività     dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti
di dragaggio, che presentano caratteristiche              con apposito decreto del Ministero dell’ambiente e
chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al          della tutela del territorio e del mare, da adottare
fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e      entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
idonee con riferimento al sito di destinazione,           vigore della presente disposizione. In caso di
nonché non esibiscono positività a test                   realizzazione, nell’ambito dell’intervento di
ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in    dragaggio, di strutture adibite al deposito
mare ovvero impiegati per formare terreni costieri,       temporaneo di materiali derivanti dalle attività di
su autorizzazione del Ministero dell’ambiente e           dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima
della tutela del territorio e del mare, che provvede      della loro messa a dimora definitiva, il termine
nell’ambito del procedimento di cui al comma 11-          massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza
bis. Restano salve le eventuali competenze della          limitazione di quantitativi, assicurando il non
regione territorialmente interessata. I materiali di      trasferimento degli inquinanti agli ambienti
dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra          circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate
possono essere utilizzati anche per il ripascimento       per la salvaguardia della Laguna di Venezia.
degli arenili, su autorizzazione della regione                        11-sexies. Si applicano le previsioni
territorialmente competente.                              della vigente normativa ambientale nell’eventualità
         11-quater. I materiali derivanti dalle           di una diversa destinazione e gestione a terra dei
attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi    materiali derivanti dall’attività di dragaggio (cfr.:
all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati        art. 1, comma 996, legge 27 dicembre 2006, n.
esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad        296).
esclusione quindi dei processi finalizzati
all’immobilizzazione degli inqui-nanti stessi, come
                                                                               Art. 6.
quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono
                                                                         (Autorità portuale)
essere refluiti, su autorizzazione della regione
territorialmente competente, all’interno di casse di
colmata, di vasche di raccolta, o comunque di                      1. Nei porti di Ancona, Augusta          (cfr.:
strutture di contenimento poste in ambito costiero,       D.P.R.   12.4.2001), Bari, Brindisi, Cagliari,
il cui progetto è approvato dal Ministero delle           Catania, Civitavecchia, Genova, Gioia Tauro
infrastrutture,     d’intesa     con    il    Ministero   (cfr.: D.P.R. 16.7.1998), La Spezia, Livorno,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.   Manfredonia (cfr.: art. 4, co. 65, L. 24.12.2003, n.
Le stesse devono presentare un sistema di
                                                          350), Marina di Carrara, Messina, Napoli,
impermeabilizzazione naturale o completato
artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di     Olbia e Golfo Aranci (cfr.: D.P.R. 29.12.2000),
assicurare requisiti di permeabilità almeno               Palermo, Piombino           (cfr.: D.P.R. 20.3.1996),
equivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s e         Ravenna, Salerno (cfr.: D.P.R. 23.6.2000),
spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al      Savona, Taranto, Trapani (cfr.: D.P.R. 2.4.2003),
termine delle attività di refluimento, i materiali di     Trieste e Venezia è istituita l'autorità
cui sopra presentino livelli di inquinamento              portuale con i seguenti compiti, in
superiori ai valori limite di cui alla tabella 1,         conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1:
allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto
                                                                  a)       indirizzo,        programmazione,
legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la
procedura di bonifica dell’area derivante                 coordinamento, promozione e controllo delle
                                                          operazioni portuali di cui all'articolo 16,

                                                                                                                7
comma 1, e delle altre attività commerciali e            disciplinata da un regolamento di
industriali esercitate nei porti, con poteri di          contabilità approvato dal Ministro dei
regolamentazione e di ordinanza, anche in                trasporti e della navigazione, di concerto
riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di          con il Ministro del tesoro. Il conto
incidenti connessi a tali attività ed alle               consuntivo delle autorità portuali è
condizioni di igiene del lavoro in attuazione            allegato allo stato di previsione del
dell'art. 24 (cfr.: art. 2, comma 2, legge 23 dicembre   Ministero dei trasporti e della navigazione
1996, n. 647);                                           per l'esercizio successivo a quello nel quale
         b)     manutenzione           ordinaria     e   il medesimo è approvato.
straordinaria delle parti comuni nell'ambito                     4. Il rendiconto della gestione
portuale, ivi compresa quella per il
                                                         finanziaria dell'autorità portuale è soggetto al
mantenimento dei fondali, previa convenzione
                                                         controllo della Corte dei conti (cfr.: art. 8 bis,
con il Ministero dei lavori pubblici che preveda
                                                         comma 1, lettera c), legge 27 febbraio 1998,
l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili
                                                         n. 30).
sullo stato di previsione della medesima
amministrazione (cfr.: art. 2, comma 3, legge
                                                         Nota: - Il controllo della Corte dei Conti
23 dicembre 1996, n. 647);
                                                         sulle autorità portuali non si esercita più ai
         c) affidamento e controllo delle                sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.
attività dirette alla fornitura a titolo                 259, bensì in conformità degli artt. 2, 7 e 8
oneroso agli utenti portuali di servizi di               della stessa legge n. 259 (ad iniziare dai
interesse generale, non coincidenti né                   rendiconti relativi al 1997) - (cfr. delibera
strettamente connessi alle operazioni                    della Corte dei Conti n. 21/98 assunta
portuali di cui all'articolo 16, comma 1,                nell’adunanza del 20/3/1998.
individuati con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione da emanarsi                        5. L'esercizio delle attività di cui al
entro trenta giorni dalla data di entrata in             comma 1, lettere b) e c), è affidato in
vigore della presente legge.                             concessione dall'autorità portuale mediante
         2. L'autorità portuale ha personalità           gara pubblica.
giuridica di diritto pubblico ed è dotata di                     6. Le autorità portuali non possono
autonomia amministrativa salvo quanto                    esercitare, né direttamente né tramite la
disposto dall'art. 12, nonché di autonomia di            partecipazione di società, operazioni portuali ed
bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla         attività ad esse strettamente connesse. Le
presente legge (cfr.: art. 8 bis, comma 1,               autorità portuali possono costituire ovvero
lettera b), legge 27 febbraio 1998, n. 30). Ad           partecipare a società esercenti attività accessorie
essa non si applicano le disposizioni di cui             o strumentali rispetto ai compiti istituzionali
alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive            affidati alle autorità medesime, anche ai fini
modificazioni nonché le disposizioni di cui al           della     promozione      e     dello     sviluppo
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e            dell'intermodalità, della logistica e delle reti
successive modificazioni ed integrazioni, fatta          trasportistiche (cfr.: art. 8 bis, comma 1,
eccezione per quanto specificamente previsto dal         lettera d), legge 27 febbraio 1998, n. 30).
comma 2 dell'art. 23 della presente legge (cfr.:                 7. Il Ministro dei trasporti e della
art. 2, comma 3bis, legge 23 dicembre 1996,              navigazione,       con      proprio       decreto,
n. 647).                                                 individua entro sessanta giorni dalla data
         3. La gestione patrimoniale e                   di entrata in vigore della presente legge i
finanziaria        dell'autorità       portuale      è   limiti della circoscrizione territoriale di
                                                         ciascuna autorità portuale.
                                                                                                          8
8. Nei limiti delle disponibilità          zona del porto franco di Trieste. Il Ministro
finanziarie di cui all'articolo 13, decorsi tre   dei trasporti e della navigazione, sentita
anni dalla data di entrata in vigore della        l'autorità portuale di Trieste, con proprio
presente legge, con decreto del Presidente        decreto      stabilisce    l'organizzazione
della Repubblica, su proposta del Ministro        amministrativa per la gestione di detti
dei trasporti e della navigazione, ai sensi       punti franchi.
della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono
essere istituite ulteriori autorità in porti di                     Art. 7.
categoria II, classi I e II, non compresi tra           (Organi dell'autorità portuale)
quelli di cui al comma 1, che nell'ultimo
triennio abbiano registrato un volume di                 1. Sono organi dell'autorità portuale:
traffico di merci non inferiore a tre milioni             a) il presidente;
di tonnellate annue al netto del 90% delle                b) il comitato portuale;
rinfuse liquide (cfr.: art. 145, comma 24,                c) il segretariato generale;
legge 23 dicembre 2000, n. 388) o a 200.000               d) il collegio dei revisori dei conti.
Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A                     2. Gli emolumenti del presidente e
decorrere dal 1° gennaio 1995 può essere          dei componenti del collegio dei revisori dei
disposta l'istituzione, previa verifica dei       conti, nonché i gettoni di presenza dei
requisiti, di autorità portuali nei porti di      componenti del comitato portuale, sono a
Olbia, Piombino e Salerno.                        carico del bilancio dell'autorità e vengono
        9. Il Ministro dei trasporti e della      determinati dal comitato entro i limiti
navigazione può formulare la proposta di          massimi stabiliti, per ciascuna delle
cui al comma 8 anche su richiesta di              categorie e classi di cui all'articolo 4, con
regioni, comuni o camere di commercio,            decreto del Ministro dei trasporti e della
industria, artigianato e agricoltura.             navigazione, da adottare entro trenta giorni
        10. Le autorità portuali di cui al        dalla data di entrata in vigore della
comma 8 sono soppresse, con la procedura          presente legge.
di cui al medesimo comma, quando in                      3. Con decreto del Ministro dei
relazione al mutato andamento dei traffici,       trasporti e della navigazione vengono
vengano meno i requisiti previsti nel             disposti la revoca del mandato del
suddetto comma. Con la medesima                   presidente e lo scioglimento del comitato
procedura, decorsi dieci anni dalla data di       portuale qualora:
entrata in vigore della presente legge, sono
soppresse le autorità portuali di cui al                  a) decorso il termine di cui
comma 1 quando risulti che le stesse non          all'articolo 9, comma 3, lettera a), il piano
corrispondono ai requisiti di cui al comma        operativo triennale non sia approvato nel
8.                                                successivo termine di trenta giorni;
        11. In sede di prima applicazione                 b) il conto consuntivo evidenzi un
della presente legge, le autorità sprovviste      disavanzo.
di sede propria possono essere ubicate                    4. Con decreto di cui al comma 3, il
presso le sedi delle locali autorità              Ministro dei trasporti e della navigazione
marittime.                                        nomina altresì un commissario che esercita,
        12. E' fatta salva la disciplina          per un periodo massimo di sei mesi, le
vigente per i punti franchi compresi nella        attribuzioni conferitegli con il decreto


                                                                                              9
stesso. Nel caso di cui al comma 3, lettera         degli enti locali e delle camere di commercio,
c), il commissario deve comunque adottare,          industria, artigianato e agricoltura interessati.
entro sessanta giorni dalla nomina, un              Ove il Presidente della Giunta regionale non
piano di risanamento. A tal fine il                 provveda alla indicazione della terna entro
commissario può imporre oneri aggiuntivi            trenta giorni dalla richiesta allo scopo
a carico delle merci sbarcate e imbarcate           indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture
nel porto.                                          e dei trasporti, questi chiede al Presidente del
                                                    Consiglio dei ministri di sottoporre la questione
                   Art. 8.                          al Consiglio dei ministri, che provvede con
     (Presidente dell'autorità portuale)            deliberazione motivata. (cfr.: art. 6, comma 1,
                                                    legge 27 luglio 2004, n. 186).
        1. Il presidente è nominato, previa                 2. Il presidente ha la rappresentanza
intesa con la regione interessata, con              dell'autorità portuale, resta in carica
decreto del Ministro dei trasporti e della          quattro anni e può essere riconfermato una
navigazione, nell'ambito di una terna di            sola volta. In sede di prima applicazione della
esperti di massima e comprovata                     presente legge la terna di cui al comma 1 è
qualificazione professionale nei settori            comunicata al Ministro dei trasporti e della
dell'economia dei trasporti e portuale              navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale
designati rispettivamente dalla provincia,          data le designazioni già pervenute devono
dai comuni e dalle camere di commercio,             essere comunque confermate qualora gli enti di
industria, artigianato e agricoltura, la cui        cui al comma 1 non intendano procedere a
competenza territoriale coincide, in tutto o        nuova designazione (cfr.: art. 2, comma 4,
in parte, con la circoscrizione di cui              legge 23 dicembre 1996, n. 647). Si
all'articolo 6, comma 7. La terna è                 applicano le disposizioni di cui al comma
comunicata al Ministro dei trasporti e della        1, terzo e quarto periodo.
navigazione tre mesi prima della scadenza                   2-bis. I presidenti, nominati ai sensi del
del mandato. Il Ministro, con atto motivato,        comma 2, assumono tutti i compiti dei
può chiedere di comunicare entro trenta             commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3
giorni dalla richiesta una seconda terna di         (cfr.: art. 2, comma 7, legge 23 dicembre
candidati nell'ambito della quale effettuare        1996, n. 647).
la nomina. Qualora non pervenga nei
termini alcuna designazione, il Ministro                   3.    Il    presidente       dell'autorità
nomina il presidente, previa intesa con la          portuale:
regione      interessata,     comunque       tra           a) presiede il comitato portuale;
personalità che risultano esperte e di                     b) sottopone al comitato portuale,
massima e comprovata qualificazione                 per l'approvazione, il piano operativo
professionale nei settori dell'economia dei         triennale;
trasporti e portuale.                                      c) sottopone al comitato portuale,
        1-bis. Esperite le procedure di cui al      per l'adozione, il piano regolatore portuale;
comma 1, qualora entro trenta giorni non si                d) sottopone al comitato portuale gli
raggiunga l’intesa con la regione interessata, il   schemi di delibere riguardanti il bilancio
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti       preventivo e le relative variazioni, il conto
indica il prescelto nell’ambito di una terna        consuntivo e il trattamento del segretario
formulata a tal fine dal Presidente della Giunta    generale, nonché il recepimento degli
regionale, tenendo conto anche delle indicazioni

                                                                                                   10
accordi contrattuali relativi al personale           all'art. 6, comma 5, al mantenimento ed
della segreteria tecnico-operativa;                  approfondimento dei fondali, fermo restando
        e) propone al comitato portuale gli          quanto disposto dall'art. 5, commi 8 e 9, sulla
schemi di delibere riguardanti le                    base di progetti sottoposti al visto del
concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;          competente ufficio speciale del genio civile per le
        f) provvede al coordinamento delle           opere marittime, nel rispetto della normativa
attività svolte nel porto dalle pubbliche            sulla tutela ambientale, anche adottando, nei
amministrazioni, nonché al coordinamento             casi indifferibili di necessità ed urgenza,
e al controllo delle attività soggette ad            provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di
autorizzazione e concessione, e dei servizi          interventi urgenti e straordinari di escavazione
portuali;                                            provvede, anche ricorrendo a modalità diverse
        g) la lettera g) del comma 3 dell’articolo   da quelle di cui all'art. 6, comma 5. Ai fini degli
8 della presente legge, è abrogata (cfr.: art. 2,    interventi di escavazione e manutenzione dei
comma 4bis, legge 23 dicembre 1996, n.               fondali può indire, assumendone la presidenza,
                                                     una     conferenza       di    servizi   con     le
647);
                                                     amministrazioni interessate (cfr.: art. 2,
        h) amministra le aree e i beni del
                                                     comma 6, legge 23 dicembre 1996, n. 647);
demanio marittimo compresi nell'ambito
                                                              Nota: - la suddetta lettera m) del
della circoscrizione territoriale di cui
                                                     presente articolo è stata sostituita dalla
all'articolo 6, comma 7, sulla base delle            successiva lett. m), così come stabilito dal
disposizioni       di    legge    in      materia,   comma 997, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
esercitando, sentito il comitato portuale, le        pubblicata nel suppl. ord. n. 244 L alla G.U. n.
attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a        249 del 27/12/2006.
55 e 68 (cfr.: art. 2, comma 5, legge 23                      m) assicura la navigabilità nell’ambito
dicembre 1996, n. 647) del codice della              portuale e provvede al mantenimento ed
navigazione e nelle relative norme di                approfondimento dei fondali, fermo restando quanto
attuazione;                                          disposto dall’articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli
                                                     interventi di escavazione e manutenzione dei fondali
        i) esercita le competenze attribuite
                                                     può indire, assumendone la presidenza, una
all'autorità portuale dagli articoli 16 e 18 e       conferenza di servizi con le amministrazioni
rilascia, sentito il comitato portuale, le           interessate da concludersi nel termine di sessanta
autorizzazioni e concessioni di cui agli             giorni . Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza
stessi articoli quando queste abbiano                può adottare provvedimenti di carattere coattivo.
durata      non superiore a quattro anni,            Resta fermo quanto previsto all’articolo 5 comma
determinando l'ammontare dei relativi                11-bis e seguenti, ove applicabili        (cfr.: art. 1,
canoni, nel rispetto delle disposizioni              comma 997, legge 27 dicembre 2006, n. 296).
contenute nei decreti del Ministro dei                       n) esercita i compiti di proposta in
trasporti e della navigazione di cui,                materia di delimitazione delle zone
rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e         franche, sentite l'autorità marittima e le
all'articolo 18, commi 1 e 3;                        amministrazioni locali interessate;
        l)     promuove              l'istituzione           n.bis) esercita ogni altra competenza che
dell'associazione del lavoro portuale di             non sia attribuita dalla presente legge agli altri
cui all'articolo 17;                                 organi dell'autorità portuale (cfr.: art. 8 bis,
        m) assicura la navigabilità nell'ambito      comma 1, lettera f), legge 27 febbraio 1998,
portuale e provvede, con l'intervento del            n. 30).
servizio escavazione porti di cui all'articolo 26,
e, in via subordinata, con le modalità di cui

                                                                                                          11
Art. 9.                          cui al n. 6) che è designato dal comitato centrale
            (Comitato portuale)                    dell'albo degli autotrasportatori (cfr.: art. 2,
                                                   comma 8, legge 23 dicembre 1996, n. 647);
       1. Il comitato portuale è composto:                 l) da sei rappresentanti dei lavoratori,
       a) dal presidente dell'autorità             dei quali cinque eletti dai lavoratori delle
portuale, che lo presiede;                         imprese che operano nel porto ed uno eletto dai
       b) dal comandante del porto sede            dipendenti dell’Autorità portuale, secondo
dell'autorità portuale, con funzione di vice       modalità stabilite con decreto del Ministro dei
presidente;                                        trasporti e della navigazione. In sede di prima
       c) da un dirigente dei servizi              applicazione      della     presente    legge      i
doganali della circoscrizione doganale             rappresentanti dei lavoratori vengono designati
competente,        in    rappresentanza     del    dalle organizzazioni sindacali maggiormente
Ministero delle finanze;                           rappresentative a livello nazionale e restano in
                                                   carica per un quadriennio (cfr.: art. 2, comma
       d) da un dirigente del competente
                                                   8, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
ufficio speciale del genio civile per le opere
                                                           l-bis) da un rappresentante delle imprese
marittime, in rappresentanza del Ministero
                                                   ferroviarie operanti nei porti, nominato dal
dei lavori pubblici;
                                                   presidente dell'Autorità portuale (cfr. art. 2,
       e) dal presidente della giunta
                                                   comma 9, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
regionale o da un suo delegato;
       f) dal presidente della provincia o da              2. I componenti di cui alle lettere i), l) e
un suo delegato;                                   l-bis), del comma 1 sono nominati dal
       g) dal sindaco del comune in cui è          presidente e durano in carica per un
ubicato il porto, qualora la circoscrizione        quadriennio dalla data di insediamento del
                                                   comitato portuale, in prima costituzione o
territoriale        dell'autorità      portuale
                                                   rinnovato. Le loro designazioni devono
comprenda il territorio di un solo comune,
                                                   pervenire al presidente entro due mesi dalla
o dai sindaci dei comuni ricompresi nella
                                                   richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima
circoscrizione medesima, ovvero da loro
                                                   della scadenza del mandato dei componenti. La
delegati;
                                                   nomina dei nuovi componenti il comitato
       h) dal presidente della camera di
                                                   portuale spetterà in ogni caso al nuovo
commercio,        industria,    artigianato    e   presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo.
agricoltura competente per territorio o, in        Decorso inutilmente il termine per l’invio di
sua vece, da un membro della giunta da lui         tutte le designazioni, il comitato portuale è
delegato;                                          validamente costituito nella composizione
       i) da sei rappresentanti delle              risultante dai membri di diritto e dai membri di
seguenti categorie:                                nomina del presidente già designati e nominati.
1) armatori;                                       I membri nominati e designati nel corso del
2) industriali;                                    quadriennio restano in carica fino al
3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;      compimento del quadriennio stesso. In sede di
4) spedizionieri;                                  prima applicazione, la designazione dei
5) agenti e raccomandatari marittimi;              componenti di cui al presente comma deve
6) autotrasportatori operanti nell'ambito          pervenire entro 30 giorni dalla data di nomina
    portuale.                                      del presidente (cfr.: art. 4, comma 1, legge 30
       I rappresentanti sono designati ciascuno    giugno 2000 n. 186).
dalle rispettive organizzazioni nazionali di
categoria, fatta eccezione del rappresentante di

                                                                                                    12
3. Il comitato portuale:                       di cui all'articolo 10, allegando una
        a) approva, entro novanta giorni dal          relazione illustrativa delle esigenze di
suo insediamento, su proposta del                     funzionalità che lo giustificano;
presidente, il piano operativo triennale,                     l) delibera in materia di recepimento
soggetto a revisione annuale, concernente             degli accordi contrattuali relativi al
le strategie di sviluppo delle attività               personale della segreteria tecnico-operativa
portuali e gli interventi volti a garantire il        di cui all'articolo 10;
rispetto degli obiettivi prefissati;                          m) delibera in ordine agli accordi
        b) adotta il piano regolatore                 sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4;
portuale;                                                     n)      promuove       e     sovrintende
        c) approva la relazione annuale               all'attuazione delle norme di cui all'articolo
sull'attività promozionale, organizzativa ed          23;
operativa del porto, sulla gestione dei servizi di            n-bis) approva, su proposta del
interesse generale e sulla manutenzione delle         presidente, il regolamento di contabilità, da
parti comuni nell'ambito portuale, nonché             inviare al Ministero dei trasporti e della
sull'amministrazione delle aree e dei beni del        navigazione (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera
demanio        marittimo       ricadenti      nella   h), legge 27 febbraio 1998, n. 30);
circoscrizione territoriale dell'autorità portuale,           n-ter) approva, su proposta del
da inviare entro il 30 aprile dell'anno               Presidente, la partecipazione delle autorità
successivo al Ministero dei trasporti e della         portuali alle società di cui all'art. 6, comma 6
navigazione (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera       (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera h), legge 27
g), legge 27 febbraio 1998, n. 30);                   febbraio 1998, n. 30).
        d) approva il bilancio preventivo,                    4. Il comitato portuale si riunisce, su
obbligatoriamente in pareggio o in avanzo,            convocazione del presidente, di norma una
le note di variazione ed il conto consuntivo;         volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda
        e) delibera in ordine alle concessioni        un terzo dei componenti. Per la validità
di cui all'articolo 6, comma 5;                       delle sedute è richiesta la presenza della
        f) esprime i pareri di cui all'articolo       metà più uno dei componenti in prima
8, comma 3, lettere h) ed i);                         convocazione e di un terzo dei medesimi in
        g) delibera, su proposta del                  seconda convocazione. Le deliberazioni
presidente, in ordine alle autorizzazioni e           sono assunte a maggioranza dei presenti. Il
alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di      comitato adotta un regolamento per
durata superiore ai quattro anni,                     disciplinare lo svolgimento delle sue
determinando l'ammontare dei relativi                 attività.
canoni, nel rispetto delle disposizioni                       5. Fatto salvo quanto previsto per
contenute nei decreti del Ministro dei                l'approvazione del piano regolatore
trasporti e della navigazione di cui,                 portuale, le deliberazioni del comitato
rispettivamente all'articolo 16, comma 4, e           portuale, adottate con il voto favorevole
all'articolo 18, commi 1 e 3;                         dei rappresentanti delle amministrazioni
        h) delibera, su proposta del                  pubbliche competenti, a norma delle
presidente, la nomina e l'eventuale revoca            vigenti leggi, ad adottare intese, concerti e
del segretario generale;                              pareri nelle materie oggetto delle
        i) delibera, su proposta del                  deliberazioni medesime, tengono luogo dei
presidente, sentito il segretario generale,           predetti atti.
l'organico della segreteria tecnico-operativa

                                                                                                   13
5. Per lo svolgimento dei compiti
                   Art. 10                      istituzionali dell'autorità, il segretario
           (Segretariato generale)              generale si avvale di una segreteria tecnico-
                                                operativa, composta, in sede di prima
                                                applicazione della presente legge, da
      1.      Il segretariato generale è
                                                personale proveniente dalle organizzazioni
composto dal segretario generale e dalla
                                                portuali, in un contingente e in una
segreteria tecnico-operativa.
                                                composizione qualitativa determinata ai
       2. Il segretario generale è nominato     sensi dell'articolo 9 in relazione alle
dal comitato portuale, su proposta del          specifiche esigenze di ciascun scalo.
presidente, tra esperti di comprovata                   6. Il rapporto di lavoro del personale
qualificazione professionale nel settore        delle autorità portuali è di diritto privato ed è
disciplinato dalla presente legge.              disciplinato dalle disposizioni del codice civile -
       3. Il segretario generale è assunto      libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e
con contratto di diritto privato di durata      dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
quadriennale, rinnovabile per una sola          nell'impresa. Il suddetto rapporto è regolato da
volta. Il segretario generale può essere        contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla
rimosso in qualsiasi momento dall'incarico      base di criteri generali stabiliti con decreto del
su proposta del presidente, con delibera        Ministro dei trasporti e della navigazione, che
del comitato portuale.                          dovranno tener conto anche della compatibilità
       4. Il segretario generale:               con le risorse economiche, finanziarie e di
       a) è preposto alla segreteria tecnico-   bilancio; detti contratti sono stipulati
operativa;                                      dall'associazione rappresentativa delle autorità
       b) provvede agli adempimenti             portuali per la parte datoriale e dalle
necessari al funzionamento dell'autorità        organizzazioni            sindacali           nazionali
portuale;                                       maggiormente rappresentative del personale
       c) cura l'istruttoria degli atti di      delle autorità portuali per la parte sindacale
                                                (cfr.: art. 2, comma 11, legge 23 dicembre
competenza del presidente e del comitato
                                                1996, n. 647).
portuale;
       d) cura i rapporti, ai fini del
coordinamento delle rispettive attività, con
                                                                    Art. 11
le amministrazioni statali, regionali e degli
                                                        (Collegio dei revisori dei conti)
enti locali;
       e) cura l'attuazione delle direttive
del presidente e del comitato portuale;
                                                        1. Il collegio dei revisori dei conti è
       f) elabora il piano regolatore           composto da tre membri effettivi e tre
portuale, avvalendosi della segreteria          supplenti, nominati con decreto del
tecnico-operativa;                              Ministro dei trasporti e della navigazione,
       g) riferisce al comitato portuale        nell'ambito degli iscritti all'albo dei revisori
sullo stato di attuazione dei piani di          ufficiali dei conti. Un membro effettivo, con
intervento e di sviluppo delle strutture        funzioni di presidente, ed un membro
portuali e sull'organizzazione economico-       supplente sono nominati su designazione
produttiva delle attività portuali;             del Ministro del tesoro. Fino al 31 dicembre
                                                1995, i revisori di cui al presente articolo sono
       h) provvede alla tenuta dei registri
                                                nominati fra coloro che sono in possesso dei
di cui all'articolo 24, comma 2.

                                                                                                      14
requisiti prescritti per l'iscrizione al registro dei          4.      Qualora      l'approvazione
revisori contabili di cui al decreto legislativo 27     dell'autorità di vigilanza non intervenga
gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di            entro quarantacinque giorni dalla data di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da       ricevimento delle delibere, esse sono
parte di ciascun interessato ai sensi della legge       esecutive.
4 gennaio 1968, n. 15 (cfr.: art. 2, comma 12,
legge 23 dicembre 1996, n. 647).                                             Art. 13
        2. Il collegio dei revisori dei conti                        (Risorse finanziarie
dura in carica quattro anni.                                        delle autorità portuali)
        3. Il collegio dei revisori dei conti:
        a) provvede al riscontro degli atti di                 1. Le entrate delle autorità portuali
gestione, accerta la regolare tenuta dei libri          sono costituite:
e delle scritture contabili ed effettua                         a) dai canoni di concessione delle
trimestralmente le verifiche di cassa;                  aree demaniali e delle banchine comprese
        b) redige una relazione sul conto               nell'ambito portuale, di cui all'art. 18 e
consuntivo e riferisce periodicamente al                delle aree demaniali comprese nelle
Ministro dei trasporti e della navigazione;             circoscrizioni territoriali di cui all'art. 6,
        c) assiste alle riunioni del comitato           comma 7, nonché dai proventi di
portuale con almeno uno dei suoi membri.                autorizzazioni per operazioni portuali di
                                                        cui all'art. 16. Le autorità portuali non
                                                        possono determinare canoni di concessione
                   Art. 12                              demaniale marittima per scopi turistico-
      (Vigilanza sull'autorità portuale)                ricreativi, fatta eccezione per i canoni di
                                                        concessione di aree destinate a porti
                                                        turistici, in misura più elevata di quanto
        1. L'autorità portuale è sottoposta             stabilito dalle autorità marittime per aree
alla vigilanza del Ministro dei trasporti e             contigue e concesse allo stesso fine;
della navigazione.                                              b) dagli eventuali proventi derivanti
       2. Sono sottoposte all'approvazione              dalle cessioni di impianti di cui all'art. 18,
dell'autorità di vigilanza le delibere del              comma 1, lettere a) e b);
presidente e del comitato portuale relative:                    c) salvo quanto previsto all'art. 28,
       a) alla approvazione del bilancio di             comma 6, dal gettito delle tasse sulle merci
previsione, delle eventuali note di                     sbarcate ed imbarcate di cui al capo terzo
variazione e del conto consuntivo;                      del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n.
       b) alla determinazione dell'organico             82, e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n.
della segreteria tecnico-operativa;                     355, e successive modificazioni ed
       c) la lettera c) del comma 2 dell’articolo       integrazioni;
12 della presente legge è abrogata (cfr.: art. 8-               d) dai contributi delle regioni, degli
bis, comma 1, lettera i), legge 27 febbraio             enti locali e di altri enti ed organismi
1998, n. 30).                                           pubblici;
       3. La vigilanza sulle delibere di cui                    e) da entrate diverse.
al comma 2, lettera a) è esercitata dal                         2. Dal 1° gennaio 1995 (cfr.: art. 16,
Ministro dei trasporti e della navigazione              comma 1, legge 23 dicembre 1996, n. 647)
di concerto con il Ministro del tesoro.                 cessano di essere erogati i contributi alle
                                                        organizzazioni portuali previsti dalle
                                                                                                   15
rispettive leggi istitutive, nonché gli               strutture impiegate (cfr.: art. 1, legge 30
stanziamenti per le spese per l'installazione         giugno 2000 n. 186). I criteri e i meccanismi
e l'acquisto di impianti portuali nei porti di        di formazione delle tariffe dei servizi di
Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e                pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio
Messina.                                              sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della
        2-bis. Le autorità portuali possono           navigazione sulla base di un'istruttoria
avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni     condotta congiuntamente dal comando generale
demaniali e degli altri proventi di loro              del Corpo delle capitanerie di porto e dalle
competenza, della procedura ingiuntiva di cui         rappresentanze       unitarie delle Autorità
al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (cfr.: art.   Portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e
2, comma 13, legge 23 dicembre 1996, n.               dell'utenza portuale (cfr.: art. 2, comma
647).                                                 13bis, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
                                                              1-ter. Nei porti sede di autorità
                 Art. 14                              portuale la disciplina e l'organizzazione dei
   (Competenze dell'autorità marittima)               servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite
                                                      dall'autorità marittima di intesa con l'autorità
       1. Ferme restando le competenze                portuale. In difetto di intesa provvede il
attribuite dalla presente legge alle autorità         Ministro dei trasporti e della navigazione (cfr.:
portuali e, per i soli compiti di                     art. 2, comma 13bis, legge 23 dicembre
programmazione,           coordinamento        e      1996, n. 647).
promozione, nonché nell'ambito della
pianificazione delle opere portuali, alla                              Art. 15
formulazione ed elaborazione di piani triennali                 (Commissioni consultive)
da proporre al Ministro dei trasporti e della
navigazione (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera              1. Con decreto del Ministro dei trasporti
l), legge 27 febbraio 1998, n. 30), alle              e della navigazione, è istituita in ogni porto una
aziende      speciali     delle    camere     di      commissione consultiva composta da cinque
commercio, industria,            artigianato e        rappresentanti dei lavoratori delle imprese che
agricoltura, istituite ai sensi dell'art. 32 del      operano nel porto, da un rappresentante dei
testo unico approvato con regio decreto 20            dipendenti        dell'autorità     portuale      o
settembre 1934, n. 2011, spettano                     dell'organizzazione portuale e da sei
                                                      rappresentanti delle categorie imprenditoriali,
all'autorità marittima le funzioni di polizia
                                                      designati secondo le procedure indicate all'art.
e di sicurezza previste dal codice della
                                                      9, comma 1, lettere i) ed l). Nei porti ove non
navigazione e dalle leggi speciali, e le
                                                      esista autorità portuale i rappresentanti dei
rimanenti funzioni amministrative.
                                                      lavoratori delle imprese sono in numero di sei.
        1-bis. I servizi tecnico-nautici di           La commissione è presieduta dal presidente
pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio        dell'autorità portuale ovvero, laddove non
sono servizi di interesse generale atti a             istituita, dal comandante del porto (cfr.: art. 2,
garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la      comma 14, legge 23 dicembre 1996, n. 647).
sicurezza della navigazione e dell’approdo. Per
                                                              1-bis).       La      designazione      dei
il pilotaggio l’obbligatorietà è stabilita con
                                                      rappresentanti dei lavoratori delle imprese e
decreto del Ministro dei trasporti e della
                                                      delle categorie imprenditoriali indicate al
navigazione. Per gli altri servizi l’autorità
                                                      comma 1 deve pervenire al Ministro dei
marittima può renderne obbligatorio l’impiego
                                                      trasporti e della navigazione entro trenta giorni
tenuto conto della localizzazione e delle
                                                      dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non
                                                                                                      16
pregiudica il funzionamento dell'organo (cfr.:           attuativo della circolare della Presidenza del
art. 2, comma 15, legge 23 dicembre 1996,                Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
n. 647).                                                 funzione pubblica - dell’11 gennaio 2000
                                                         pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie
                                                         generale – n. 15 del 20 gennaio 2000.
        2. La commissione di cui al comma 1                                    Art. 16
ha funzioni consultive in ordine al rilascio,                         (Operazioni portuali)
alla sospensione o alla revoca delle                             1. Sono operazioni portuali il carico,
autorizzazioni e delle concessioni di cui                lo scarico, il trasbordo, il deposito, il
rispettivamente agli artt. 16 e 18, nonché in            movimento in genere delle merci e di ogni
ordine all'organizzazione del lavoro in                  altro materiale, svolti nell'ambito portuale.
porto, agli organici delle imprese,                      Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni
all'avviamento della manodopera e alla                   specialistiche, complementari e accessorie al
formazione professionale dei lavoratori.                 ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi
        3. Con decreto del Ministro dei trasporti e      sono individuati dalle autorità portuali o,
della navigazione è istituita la commissione             laddove non istituite, dalle Autorità Marittime,
consultiva centrale, composta dal direttore              attraverso una specifica regolamentazione da
generale del lavoro marittimo e portuale del             emanare in conformità dei criteri vincolanti
Ministero dei trasporti e della navigazione, che la      fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
presiede; da sei rappresentanti delle categorie          della navigazione (cfr.: art. 2, comma 1,
imprenditoriali di cui all'art. 9, comma 1; da sei       lettera a), legge 30 giugno 2000, n. 186).
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello
                                                                 2. Le autorità portuali o, laddove
nazionale; da tre rappresentanti delle regioni           non istituite, le autorità marittime
marittime designati dalla Conferenza permanente          disciplinano e vigilano sull'espletamento
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province    delle operazioni portuali e dei servizi
Autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente         portuali nonché sull'applicazione delle
del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;         tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi
da un ufficiale superiore del comando generale del       del comma 5, riferendo periodicamente al
corpo di capitaneria di porto; da un dirigente del       Ministro dei trasporti e della navigazione (cfr.:
Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da      art. 2, comma 1, lettera b) legge 30 giugno
un dirigente del Ministero della sanità e dal            2000, n. 186).
presidente dell'Associazione porti italiani. La
                                                                 3. L'esercizio delle attività di cui al
commissione di cui al presente comma ha compiti
consultivi       sulle      questioni        attinenti
                                                         comma 1, espletate per conto proprio o di
all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e          terzi, è soggetto ad autorizzazione
igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro        dell'autorità portuale o, laddove non
dei trasporti e della navigazione ovvero dalle           istituita, dell'autorità marittima. Detta
autorità portuali, dalle autorità marittime e dalle      autorizzazione riguarda lo svolgimento di
commissioni consultive locali. La designazione dei       operazioni portuali di cui al comma 1 previa
membri deve pervenire entro trenta giorni dalla          verifica del possesso da parte del richiedente dei
richiesta; l'inutile decorso del termine non             requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più
pregiudica il funzionamento dell'organo (cfr.: art.      servizi portuali di cui al comma 1, da
2, comma 16, legge 23 dicembre 1996, n. 647).            individuare nell’autorizzazione stessa. Le
                                                         imprese autorizzate sono iscritte in appositi
Nota: - Il comma 3 è stato soppresso dal D.M.
                                                         registri distinti tenuti (cfr.: art. 2, comma 1,
27 ottobre 2000 pubblicato sulla Gazzetta
                                                         lettere c) e d), legge 30 giugno 2000, n. 186)
Ufficiale n. 119 del 24/5/2001. Detto decreto è
                                                         dall'autorità portuale o, laddove non
                                                                                                         17
istituita, dell'autorità marittima e sono                    c) i parametri per definire i limiti
soggette al pagamento di un canone annuo             minimi e massimi dei canoni annui e della
e alla prestazione di una cauzione                   cauzione in relazione alla durata ed alla
determinati dalle medesime autorità.                 specificità     dell'autorizzazione,      tenuti
        3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali   presenti il volume degli investimenti e le
di cui al comma 1 non possono svolgersi in           attività da espletare;
deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369,                  d) i criteri inerenti il rilascio di
salvo quanto previsto dall’art. 17 (cfr.: art. 2,    autorizzazioni specifiche per l'esercizio di
comma 1, lettera e), legge 30 giugno 2000,           operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo
n. 186).                                             o alla partenza di navi dotate di propri
                                                     mezzi meccanici e di proprio personale
Nota: - La legge 23 ottobre 1960, n. 1369 è stata    adeguato alle operazioni da svolgere,
abrogata dall’art. 85, co. 1, lett. c) del DlGs 10   nonché per la determinazione di un
settembre 2003, n. 276. Pertanto, per quanto         corrispettivo e di idonea cauzione. Tali
riguarda il ”divieto di intermediazione e            autorizzazioni non rientrano nel numero
interposizione nelle prestazioni di lavoro e la      massimo di cui al comma 7.
disciplina dell’impiego di mano d’opera negli
appalti di opere e di servizi “, si fa                       5. Le tariffe delle operazioni portuali
riferimento a quanto previsto dallo stesso           di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le
DlGs n. 276/2003 al titolo II “organizzazione e      imprese autorizzate ai sensi del comma 3
disciplina del mercato del lavoro” (dall’art. 3      devono comunicare all'autorità portuale o,
all’art. 19) ed al titolo III “somministrazione      laddove       non      istituita,  dell'autorità
di lavoro appalto di servizi, distacco”              marittima le tariffe che intendono praticare
(dall’art. 20 all’art. 30).                          nei confronti degli utenti, nonché ogni
                                                     successiva variazione.
       4. Ai fini del rilascio delle                         6. L'autorizzazione ha durata
autorizzazioni di cui al comma 3 da parte            rapportata al programma operativo
dell'autorità competente, il Ministro dei            proposto dall'impresa ovvero, qualora
trasporti e della navigazione, con proprio           l'impresa autorizzata sia anche titolare di
decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla           concessione ai sensi dell'art. 18, durata
data di entrata in vigore della presente             identica a quella della concessione
legge, determina:                                    medesima; l'autorizzazione può essere
       a) I requisiti di carattere personale e       rinnovata in relazione a nuovi programmi
tecnico-organizzativo,         di       capacità     operativi o a seguito del rinnovo della
finanziaria,     di     professionalità    degli     concessione. L'autorità portuale o, laddove
operatori e delle imprese richiedenti,               non istituita, l'autorità marittima sono
adeguati alle attività da espletare, tra i           tenute a verificare, con cadenza almeno
quali la presentazione di un programma               annuale, il rispetto delle condizioni
operativo e la determinazione di un                  previste nel programma operativo.
organico di lavoratori alle dirette
                                                             7. L'autorità portuale o, laddove non
dipendenze comprendente anche i quadri
                                                     istituita, l'autorità marittima, sentita la
dirigenziali;
                                                     commissione consultiva locale, determina il
       b) i criteri, le modalità e i termini in
                                                     numero massimo di autorizzazioni che
ordine al rilascio, alla sospensione ed alla
                                                     possono essere rilasciate ai sensi del
revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai
                                                     comma 3, in relazione alle esigenze di
relativi controlli;
                                                     funzionalità del porto e del traffico,
                                                                                                  18
assicurando, comunque, il massimo della                          1. Il presente articolo disciplina la
concorrenza nel settore.                                 fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga
        7-bis. Le disposizioni del presente              all’art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369,
articolo non si applicano ai depositi e                  alle imprese di cui agli artt. 16 e 18 per
stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo      l’esecuzione delle operazioni portuali e dei
stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti     servizi portuali autorizzati ai sensi dell’art. 16,
in ambito portuale (cfr.: art. 2, comma 16-bis,          comma 3.
legge 23 dicembre 1996, n. 647).                         Nota: - La legge 23 ottobre 1960, n. 1369 è stata
        7-ter. Le autorità portuali o, laddove           abrogata dall’art. 85, co. 1, lett. c) del DlGs 10
                                                         settembre 2003, n. 276. Pertanto, per quanto
non istituite le autorità marittime, devono
                                                         riguarda il ”divieto di intermediazione e
pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di        interposizione nelle prestazioni di lavoro e la
cui al presente articolo entro 90 giorni dalla           disciplina dell’impiego di mano d’opera negli
richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego        appalti di opere e di servizi “ si fa riferimento
motivato la richiesta si intende accolta (cfr.:          a quanto previsto dallo stesso DlGs n.
art. 2, comma 1, lettera f), legge 30 giugno             276/2003 al titolo II “organizzazione e
2000, n. 186).                                           disciplina del mercato del lavoro” (dall’art. 3
L’art. 2, comma 2, della legge 30 giugno 2000, n.        all’art. 19) ed al titolo III “somministrazione
186 così recita: “Le autorità portuali o, laddove non    di lavoro appalto di servizi, distacco”
istituite, le autorità marittime, provvedono alla        ( dall’art. 20 all’art. 30).
revisione delle autorizzazioni e delle concessioni di            2. Le autorità portuali o, laddove non
cui agli artt. 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994,      istituite, le autorità marittime, autorizzano
n. 84, al fine di verificarne la conformità con quanto   l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1
stabilito nel presente articolo, disponendo, ove ne      da parte di una impresa, la cui attività deve
ricorrano i presupposti, i necessari provvedimenti di    essere esclusivamente rivolta alla fornitura di
revoca o di modifica. Le imprese indicate all’art. 21,
                                                         lavoro temporaneo per l’esecuzione delle
comma 1, lettera a), della legge n. 84 del 1994
devono richiedere, entro 120 giorni dalla data di
                                                         operazioni e dei servizi portuali, da individuare
entrata in vigore della presente legge,                  secondo una procedura accessibile ad imprese
l’autorizzazione allo svolgimento di operazioni o        italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve
servizi portuali di cui all’art. 16 ovvero la            essere dotata di adeguato personale e risorse
concessione di cui all’art. 18 della legge n. 84 del     proprie con specifica caratterizzazione di
1994” (cfr.: art. 2, comma 2, legge 30 giugno            professionalità nell’esecuzione delle operazioni
2000, n. 186).                                           portuali, non deve esercitare direttamente o
L’art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 2000 n.         indirettamente le attività di cui agli artt. 16 e
186 così recita: “Il decreto di cui all’art. 16, comma   18 e le attività svolte dalle società di cui all’art.
1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come              21, comma 1, lettera a), né deve essere detenuta
modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente     direttamente o indirettamente da una o più
articolo, è emanato entro 120 giorni dalla data di       imprese di cui agli artt. 16, 18 e 21, comma 1,
entrata in vigore della presente legge. La revisione
                                                         lettera a), e neppure deve detenere
di cui all’art. 2, comma 2 della legge 30 giugno
2000, n. 186 ha luogo entro 180 giorni dalla data di     partecipazioni anche di minoranza in una o più
entrata in vigore della presente legge”(cfr.: art. 2,    imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma
comma 3, legge 30 giugno 2000, n. 186).                  1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a
                                                         dismettere dette attività e partecipazioni prima
                                                         del rilascio dell’autorizzazione.
                   Art. 17
   (Disciplina della fornitura del lavoro                        3. L’autorizzazione di cui al comma 2
           portuale temporaneo)                          viene rilasciata dall’autorità portuale o, laddove

                                                                                                           19
non istituita, dall’autorità marittima entro 120
giorni dall’individuazione dell’impresa stessa e,              7. Nell’ambito delle trattative per la
comunque, subordinatamente all’avvenuta               stipula del contratto collettivo nazionale dei
dismissione di ogni eventuale attività e              lavoratori portuali previste al comma 13 le parti
partecipazione di cui al medesimo comma.              sociali individuano:
L’impresa subentrante è tenuta a corrispondere                 a) i casi in cui il contratto di fornitura
il valore di mercato di dette attività e              di lavoro temporaneo può essere concluso ai
partecipazioni all’impresa che le dismette.           sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della legge
         4. L’autorità portuale o, laddove non        n. 196 del 1997;
istituita, l’autorità marittima individua le                   b) le qualifiche professionali alle quali si
procedure per garantire la continuità del             applica il divieto previsto dall’articolo 1,
rapporto di lavoro a favore dei soci e dei            comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
dipendenti dell’impresa di cui all’art. 21,                    c) la percentuale massima dei prestatori
comma 1, lettera b), nei confronti dell’impresa       di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori
autorizzata.                                          occupati nell’impresa utilizzatrice, secondo
         5. Qualora non si realizzi quanto            quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della
previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al    legge n. 196 del 1997;
comma 1, vengono erogate da agenzie promosse                   d) i casi per i quali può essere prevista
dalle autorità portuali o, laddove non istituite,     una proroga dei contratti di lavoro a tempo
dalle autorità marittime e soggette al controllo      determinato ai sensi dell’art. 3, comma 4, della
delle stesse e la cui gestione è affidata ad un       legge n. 196 del 1997;
organo direttivo composto da rappresentanti                    e) le modalità di retribuzione dei
delle imprese di cui agli art. 16, 18 e 21, comma
                                                      trattamenti aziendali previsti all’art. 4, comma
1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al
                                                      2, della legge n. 196 del 1997.
comma 1, l’agenzia assume i lavoratori
                                                      Nota: - Gli articoli da 1 a 11 della legge del
impiegati presso le imprese di cui all’art. 21,       24.giugno 1997, n.196 sono stati abrogati
comma 1, lettera b), che cessano la propria           dall’art. . 85, co. 1, lett. c) del DlGs 10
attività. Con decreto del Ministro dei trasporti e    settembre 2003, n. 276.
della navigazione, di concerto con il Ministro                8. Al fine di favorire la formazione
del lavoro e della previdenza sociale,                professionale, l’impresa di cui al comma 2 e
sono adottate le norme per l’istituzione ed il        l’agenzia di cui al comma 5 realizzano
funzionamento dell’agenzia.                           iniziative rivolte al soddisfacimento delle
         6. L’impresa di cui al comma 2 e             esigenze di formazione dei prestatori di lavoro
l’agenzia di cui al comma 5, qualora non              temporaneo. Dette iniziative possono essere
abbiano personale sufficiente per far fronte alla     finanziate anche con i contributi previsti
fornitura di lavoro temporaneo prevista al            dall’art. 5 della legge n. 196 del 1997.
comma 1, possono rivolgersi, quali imprese
utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura   Nota: - Gli articoli da 1 a 11 della legge del
di prestazioni di lavoro temporaneo previsti          24.giugno 1997, n.196 sono stati abrogati
all’art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.        dall’art. . 85, co. 1, lett. c) del DlGs 10
                                                      settembre 2003, n. 276.

Nota: - Gli articoli da 1 a 11 della legge del                9. L’impresa di cui al comma 2 e
24.giugno 1997, n.196 sono stati abrogati             l’agenzia di cui al comma 5 non costituiscono
dall’art. . 85, co. 1, lett. c) del DlGs 10           imprese incaricate della gestione di servizi di
settembre 2003, n.276.                                interesse economico generale o aventi carattere

                                                                                                        20
di monopolio fiscale ai sensi dell’art. 86,           la sostituzione dell’organo di gestione
paragrafo 2, del Trattato che istituisce la           dell’agenzia stessa.
Comunità europea.                                              12. La violazione delle disposizioni
        10. Le autorità portuali o, laddove non       tariffarie, previste dai regolamenti di cui al
istituite, le autorità marittime adottano specifici   comma 10, è punita con la sanzione
regolamenti volti a controllare le attività           amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a
effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5         lire 60 milioni.
anche al fine di verificare l’osservanza                       13. Le autorità portuali o, laddove non
dell’obbligo di parità di trattamento nei             istituite, le autorità marittime inseriscono negli
confronti delle imprese di cui agli artt. 16, 18 e    atti di autorizzazione di cui al presente articolo,
21, comma 1, lettera a), e della capacità di          nonché in quelli previsti dall’articolo 16 e negli
prestare le attività secondo livelli quantitativi e   atti di concessione di cui all’articolo 18,
qualitativi     adeguati.     Detti    regolamenti    disposizioni volte a garantire ai lavoratori ed ai
dovranno prevedere tra l’altro:                       soci lavoratori di cooperative un trattamento
        a) criteri per la determinazione e            normativo e retributivo minimo inderogabile.
applicazione delle tariffe da approvare               Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e
dall’autorità portuale o, laddove non istituita,      della navigazione, di concerto con il Ministero
dall’autorità marittima;                              del lavoro e della previdenza sociale, promuove
        b) disposizioni per la determinazione         specifici incontri fra le organizzazioni sindacali
qualitativa e quantitativa degli organici             dei lavoratori maggiormente rappresentative a
dell’impresa di cui al comma 2 e dell’agenzia di      livello nazionale, le rappresentanze delle
cui al comma 5 in rapporto alle effettive             imprese, dell’utenza portuale e delle imprese di
esigenze delle attività svolte;                       cui all’art. 21, comma 1, e l’associazione fra le
        c) predisposizione di piani e programmi       autorità portuali, volte a determinare la stipula
di formazione professionale sia ai fini               di un contratto collettivo di lavoro unico
dell’accesso alle attività portuali, sia ai fini      nazionale di riferimento. Fino alla stipula di
dell’aggiornamento e della riqualificazione dei       tale contratto le predette parti determinano a
lavoratori;                                           livello locale i trattamenti normativi e
        d) procedure di verifica e di controllo da    retributivi di riferimento per l’individuazione
parte delle autorità portuali o, laddove non          del minimo inderogabile.
istituite, delle autorità marittime circa                      14. Le autorità portuali esercitano le
l’osservanza delle regolamentazioni adottate;         competenze di cui al presente articolo previa
        e) criteri per la salvaguardia della          deliberazione del comitato portuale, sentita la
sicurezza sul lavoro.                                 commissione consultiva. Le autorità marittime
        11. Ferme restando le competenze              esercitano le competenze di cui al presente
dell’autorità garante della concorrenza e del         articolo sentita la commissione consultiva.
mercato, le autorità portuali o, laddove non                   15. Le parti sociali indicate al comma 13
istituite, le autorità marittime, che hanno           regolano le modalità di retribuzione delle
rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2,       giornate di mancato avviamento al lavoro dei
possono sospenderne l’efficacia o, nei casi più       lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai
gravi, revocarle allorquando accertino la             commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni
violazione degli obblighi nascenti dall’esercizio     dell’articolo 2, comma 28 della legge 23
dell’attività autorizzata. Nel caso in cui la         dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le
violazione sia commessa da agenzie di cui al          condizioni dettate dall’articolo 1 del decreto del
comma 5, le autorità portuali o, laddove non          Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
istituite, le autorità marittime possono disporre     27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del

                                                                                                      21
lavoro e della previdenza sociale, di concerto                   1. L'autorità portuale e, dove non
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della          istituita, ovvero prima del suo insediamento,
programmazione        economica,      emana      i        l'organizzazione      portuale     o     l'autorità
regolamenti previsti dall’articolo 2, comma 28,           marittima danno in concessione le aree
della citata legge n. 662, del 1996 (cfr.: art. 3,        demaniali e le banchine comprese nell'ambito
comma 1, legge 30 giugno 2000, n. 186)                    portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma
                                                          3, per l'espletamento delle operazioni portuali,
L’art. 3, comma 2, della legge 30 giugno 2000 n.          fatta salva l'utilizzazione degli immobili da
186 così recita: ”I lavoratori che alla data di entrata   parte di amministrazioni pubbliche per lo
in vigore della presente legge siano eventualmente        svolgimento di funzioni attinenti ad attività
in esubero strutturale dalle autorità portuali di cui
                                                          marittime e portuali. E' altresì sottoposta a
all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge
                                                          concessione da parte dell'autorità portuale, e
n. 84 del 1994, sono assunti dall’agenzia di cui          laddove non istituita dall'autorità marittima, la
all’articolo 17 della medesima legge 84 del 1994,         realizzazione e la gestione di opere attinenti alle
come sostituito dal comma 1 del presente articolo.        attività marittime e portuali collocate a mare
Detti lavoratori sono individuati secondo apposite        nell'ambito degli specchi acquei esterni alle
procedure di consultazione tra le organizzazioni          difese foranee anch'essi da considerarsi a tal
sindacali       dei     lavoratori      maggiormente      fine ambito portuale, purché interessati dal
rappresentative, le rappresentanze delle imprese e        traffico portuale e dalla prestazione dei servizi
l’autorità portuale o, laddove non istituita,             portuali anche per la realizzazione di impianti
l’autorità marittima” (cfr.: art. 2, comma 2, legge       destinati ad operazioni di imbarco e sbarco
30 giugno 2000, n. 186).                                  rispondenti alle funzioni proprie dello scalo
L’art. 3, comma 3, della legge 30 giugno 2000 n.
                                                          marittimo, come individuati ai sensi dell'art. 4,
186 così recita: “A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge le eventuali situazioni di    comma 3. Le concessioni sono affidate, previa
crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di       determinazione dei relativi canoni, anche
cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994,     commisurati all'entità dei traffici portuali ivi
sono disciplinate secondo le norme e le procedure di      svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità,
cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223”.                   stabilite dal Ministro dei trasporti e della
L’art. 3, comma 4, della legge 30 giugno 2000             navigazione, di concerto con il Ministro delle
n. 186 così recita: “Il decreto previsto dal              finanze, con proprio decreto. Con il medesimo
comma 5 dell’articolo 17 della legge n. 84 del            decreto sono altresì indicati (cfr.: art. 2,
1994, come sostituito dal comma 1 del presente            comma 17, legge 23 dicembre 1996, n. 647):
articolo, è emanato entro 90 giorni dalla data                    a) la durata della concessione, i poteri di
di entrata in vigore della presente legge. I              vigilanza e controllo delle autorità concedenti,
regolamenti di cui al comma 10 del medesimo               le modalità di rinnovo della concessione ovvero
articolo 17 sono adottati entro 120 giorni dalla          di cessione degli impianti a nuovo
data di entrata in vigore della presente legge. Il
                                                          concessionario (cfr.: art. 2, comma 17, legge
contratto collettivo di lavoro di cui al comma
                                                          23 dicembre 1996, n. 647);
13 del medesimo articolo 17 è stipulato entro
12 mesi dalla data di entrata in vigore della                     b) i limiti minimi dei canoni che i
presente legge”(cfr.: art. 2, comma 3, legge 30           concessionari sono tenuti a versare (cfr.: art.
giugno 2000, n. 186).                                     19, comma 1, legge 7 dicembre 1999,
                                                          n. 472).
                                                                  1-bis. Sono fatti salvi fino alla scadenza
                  Art. 18.                                del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle
       (Concessione di aree e banchine)                   autorità portuali relativi a concessioni già
                                                          assentite alla data di entrata in vigore del

                                                                                                          22
Legge 84/94
Legge 84/94
Legge 84/94
Legge 84/94
Legge 84/94
Legge 84/94
Legge 84/94
Legge 84/94
Legge 84/94
Legge 84/94
Legge 84/94
Legge 84/94

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Legge 84/94

Relazione finale sull’attività svolta dalla commissione sul ciclo rifiuti
Relazione finale sull’attività svolta dalla commissione sul ciclo rifiutiRelazione finale sull’attività svolta dalla commissione sul ciclo rifiuti
Relazione finale sull’attività svolta dalla commissione sul ciclo rifiutiAlessio Viscardi
 
Gazz uff reg_siciliana_n_51_9_12_2011_estratto
Gazz uff reg_siciliana_n_51_9_12_2011_estrattoGazz uff reg_siciliana_n_51_9_12_2011_estratto
Gazz uff reg_siciliana_n_51_9_12_2011_estrattoSaruzzo
 
Commissione Parlamentare Ecomafia - Relazione territoriale sulle attività ill...
Commissione Parlamentare Ecomafia - Relazione territoriale sulle attività ill...Commissione Parlamentare Ecomafia - Relazione territoriale sulle attività ill...
Commissione Parlamentare Ecomafia - Relazione territoriale sulle attività ill...Alessio Viscardi
 
Relazione territoriale sulle attività illecite
Relazione territoriale sulle attività illeciteRelazione territoriale sulle attività illecite
Relazione territoriale sulle attività illeciteAlessio Viscardi
 
Decreto di attuazione della direttiva copyright del 2019 (8 novembre 2021)
Decreto di attuazione della direttiva copyright del 2019 (8 novembre 2021)Decreto di attuazione della direttiva copyright del 2019 (8 novembre 2021)
Decreto di attuazione della direttiva copyright del 2019 (8 novembre 2021)Simone Aliprandi
 
Gaeta 52 approvazione regolamento iuc
Gaeta 52 approvazione regolamento iucGaeta 52 approvazione regolamento iuc
Gaeta 52 approvazione regolamento iucMaria Vaudo
 
Divieto balneazione a Polignano (ecco dove non si può fare il bagno)
Divieto balneazione a Polignano (ecco dove non si può fare il bagno)Divieto balneazione a Polignano (ecco dove non si può fare il bagno)
Divieto balneazione a Polignano (ecco dove non si può fare il bagno)Nicola Teofilo
 
Riforma del codice della strada 2014
Riforma del codice della strada 2014Riforma del codice della strada 2014
Riforma del codice della strada 2014Paolo Pascucci
 
Ambiente - Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010
Ambiente - Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010Ambiente - Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010
Ambiente - Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010angerado
 
Prp e tavolo di confronto def
Prp e tavolo di confronto defPrp e tavolo di confronto def
Prp e tavolo di confronto defMarco Grondacci
 
Prp e tavolo di confronto def
Prp e tavolo di confronto defPrp e tavolo di confronto def
Prp e tavolo di confronto defMarco Grondacci
 
News lex ambiente maggio 2021
News lex ambiente maggio 2021News lex ambiente maggio 2021
News lex ambiente maggio 2021MarcoGrondacci1
 
Determinazione b02442 del_30_aprile_2012
Determinazione b02442 del_30_aprile_2012Determinazione b02442 del_30_aprile_2012
Determinazione b02442 del_30_aprile_2012ridivita
 
Italcementi interrogazione al senato pag 63 64 65 2007 genchi tolomeo
Italcementi interrogazione al senato pag 63 64 65 2007 genchi tolomeo Italcementi interrogazione al senato pag 63 64 65 2007 genchi tolomeo
Italcementi interrogazione al senato pag 63 64 65 2007 genchi tolomeo Pino Ciampolillo
 
Italcementi interrogazione al senato pag 63 64 65 2007 genchi tolomeo
Italcementi interrogazione al senato pag 63 64 65 2007 genchi tolomeo Italcementi interrogazione al senato pag 63 64 65 2007 genchi tolomeo
Italcementi interrogazione al senato pag 63 64 65 2007 genchi tolomeo Pino Ciampolillo
 
News lex-sentenze Ambiente agosto 2020
News lex-sentenze  Ambiente agosto 2020News lex-sentenze  Ambiente agosto 2020
News lex-sentenze Ambiente agosto 2020Marco Grondacci
 
Delibera Cipe 3 agosto 2012
Delibera Cipe 3 agosto 2012Delibera Cipe 3 agosto 2012
Delibera Cipe 3 agosto 2012Valleditria News
 

Semelhante a Legge 84/94 (20)

Relazione finale sull’attività svolta dalla commissione sul ciclo rifiuti
Relazione finale sull’attività svolta dalla commissione sul ciclo rifiutiRelazione finale sull’attività svolta dalla commissione sul ciclo rifiuti
Relazione finale sull’attività svolta dalla commissione sul ciclo rifiuti
 
Gazz uff reg_siciliana_n_51_9_12_2011_estratto
Gazz uff reg_siciliana_n_51_9_12_2011_estrattoGazz uff reg_siciliana_n_51_9_12_2011_estratto
Gazz uff reg_siciliana_n_51_9_12_2011_estratto
 
G u-10-agosto-2010pdf
G u-10-agosto-2010pdfG u-10-agosto-2010pdf
G u-10-agosto-2010pdf
 
G u-10-agosto-2010pdf
G u-10-agosto-2010pdfG u-10-agosto-2010pdf
G u-10-agosto-2010pdf
 
Commissione Parlamentare Ecomafia - Relazione territoriale sulle attività ill...
Commissione Parlamentare Ecomafia - Relazione territoriale sulle attività ill...Commissione Parlamentare Ecomafia - Relazione territoriale sulle attività ill...
Commissione Parlamentare Ecomafia - Relazione territoriale sulle attività ill...
 
Relazione territoriale sulle attività illecite
Relazione territoriale sulle attività illeciteRelazione territoriale sulle attività illecite
Relazione territoriale sulle attività illecite
 
Decreto di attuazione della direttiva copyright del 2019 (8 novembre 2021)
Decreto di attuazione della direttiva copyright del 2019 (8 novembre 2021)Decreto di attuazione della direttiva copyright del 2019 (8 novembre 2021)
Decreto di attuazione della direttiva copyright del 2019 (8 novembre 2021)
 
Gaeta 52 approvazione regolamento iuc
Gaeta 52 approvazione regolamento iucGaeta 52 approvazione regolamento iuc
Gaeta 52 approvazione regolamento iuc
 
Divieto balneazione a Polignano (ecco dove non si può fare il bagno)
Divieto balneazione a Polignano (ecco dove non si può fare il bagno)Divieto balneazione a Polignano (ecco dove non si può fare il bagno)
Divieto balneazione a Polignano (ecco dove non si può fare il bagno)
 
Riforma del codice della strada 2014
Riforma del codice della strada 2014Riforma del codice della strada 2014
Riforma del codice della strada 2014
 
Ambiente - Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010
Ambiente - Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010Ambiente - Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010
Ambiente - Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010
 
Prp e tavolo di confronto def
Prp e tavolo di confronto defPrp e tavolo di confronto def
Prp e tavolo di confronto def
 
Prp e tavolo di confronto def
Prp e tavolo di confronto defPrp e tavolo di confronto def
Prp e tavolo di confronto def
 
Delibera ABC
Delibera ABCDelibera ABC
Delibera ABC
 
News lex ambiente maggio 2021
News lex ambiente maggio 2021News lex ambiente maggio 2021
News lex ambiente maggio 2021
 
Determinazione b02442 del_30_aprile_2012
Determinazione b02442 del_30_aprile_2012Determinazione b02442 del_30_aprile_2012
Determinazione b02442 del_30_aprile_2012
 
Italcementi interrogazione al senato pag 63 64 65 2007 genchi tolomeo
Italcementi interrogazione al senato pag 63 64 65 2007 genchi tolomeo Italcementi interrogazione al senato pag 63 64 65 2007 genchi tolomeo
Italcementi interrogazione al senato pag 63 64 65 2007 genchi tolomeo
 
Italcementi interrogazione al senato pag 63 64 65 2007 genchi tolomeo
Italcementi interrogazione al senato pag 63 64 65 2007 genchi tolomeo Italcementi interrogazione al senato pag 63 64 65 2007 genchi tolomeo
Italcementi interrogazione al senato pag 63 64 65 2007 genchi tolomeo
 
News lex-sentenze Ambiente agosto 2020
News lex-sentenze  Ambiente agosto 2020News lex-sentenze  Ambiente agosto 2020
News lex-sentenze Ambiente agosto 2020
 
Delibera Cipe 3 agosto 2012
Delibera Cipe 3 agosto 2012Delibera Cipe 3 agosto 2012
Delibera Cipe 3 agosto 2012
 

Legge 84/94

  • 1. Testo aggiornato dalla Legge n. 296 (art. 1, co. 996 e 997) del 27.12.2006 (Suppl. G.U. n. 244L del 27.12.2006) (aggiornamento gennaio 2007) Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1994 – Serie generale GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ___________________________________________________ Roma – venerdì 4 febbraio 1994 N. 21 LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84. Riordino della legislazione in materia portuale Testo coordinato con: - D.P.R. 20.3.1996- Istituzione dell’A.P. di Piombino - (G.U. n. 84 del 10.4.1996) - Decreto legge n. 430 dell’8.8.1996 (G.U. n. 196 del 22.8.1996) - Legge n. 647 del 23.12.1996 (G.U. n. 35 del 12.2.1997) - Legge n. 30 del 27.2.1998 (G.U. n. 49 del 28.2.1998) - D.P.R. 16.7.1998- Istituzione dell’A.P. di Gioia Tauro - (G.U. n. 179 del 3.8.1998) - Legge n. 472 (artt. 16 e 19) del 7.12.1999 (Suppl. G.U. n. 220/L del 16.12.1999) - Legge n. 488 (art. 11) del 23.12.1999 (Suppl. G.U. n. 227/L del 27.12.1999) - D.P.R. 23.6.2000- Istituzione dell’A.P. di Salerno - (G.U. n. 175 del 28.7.2000) - Legge n. 186 del 30.6.2000 (G.U. n. 157 del 7.7.2000) - Legge n. 388 (art. 145, comma 24) del 23.12.2000 (Suppl. G.U. n. 219/L del 29.12.2000) - D.P.R. 29.12.2000- Istituzione dell’A.P. di Olbia e Golfo Aranci - (G.U. n. 32 dell’8.2.2001) - D.P.R. 12.4.2001- Istituzione dell’A.P. di Augusta - (G.U. n. 121 del 26.5.2001) - D.P.R. 2.4.2003- Istituzione dell’A.P. di Trapani - (G.U. n. 115 del 20.5.2003) - Legge n. 172 dell’8.7.2003 (G.U. n. 161 del 14.7.2003) - Legge n. 350 (art. 4, comma 65) del 24.12.2003- Istituzione dell’A.P. di Manfredonia (Suppl. G.U. n. 196/L del 27.12.2003) - Legge n. 186 (art. 6) del 27.7.2004 (Suppl. G.U. n. 131/L del 28.7.2004) - Legge n. 296 (art. 1, co. 996 e 997) del 27.12.2006 (Suppl. G.U. n. 244L del 27.12.2006) (aggiornamento gennaio 2007)
  • 2. SOMMARIO LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84 -- Riordino della legislazione in materia portuale Art. 1 --- Finalità della legge ...........................……………………………………………. pag. 3 Art. 2 --- Organizzazioni portuali, autorità portuali e autorità marittime……………. pag. 3 Art. 3 --- Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie…………… pag. 4 Art. 4 --- Classificazione dei porti………………………………………..……………….. pag. 4 Art. 5 --- Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore Portuale .....…………………………………………………… pag. 5 Art. 6 --- Autorità portuale .....………………………………………………………..….… pag. 6 Art. 7 --- Organi dell’autorità portuale .....………………………………………………. pag. 8 Art. 8 --- Presidente dell’autorità portuale .....………………………………………..….. pag. 9 Art. 9 --- Comitato portuale .....……………………………………………………………. pag. 10 Art. 10 --- Segretariato generale .....…………………………………………………………. pag. 12 Art. 11 --- Collegio dei revisori dei conti .....…………………………………………….…. pag. 13 Art. 12 --- Vigilanza sull’autorità portuale .....……………………………..………………. pag. 14 Art. 13 --- Risorse finanziarie delle autorità portuali ……………………..………………. pag. 14 Art. 14 --- Competenze dell’autorità marittima ……………..……….…..………………. pag. 15 Art. 15 --- Commissioni consultive ………………….………………..……..………………. pag. 15 Art. 16 --- Operazioni portuali ……………………………..………………..………………. pag. 16 Art. 17 --- Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo ……….…………. pag. 18 Art. 18 --- Concessione di aree e banchine ……………..…………………..………………. pag. 21 Art. 19 --- Autonomie funzionali ………………………..…………………..………………. pag. 23 Art. 20 --- Costituzione delle autorità portuali e successione delle società alle organizzazioni portuali …………………….………………..………………. pag. 23 Art. 21 --- Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali ..……...………. pag. 25 Art. 22 --- Agevolazioni fiscali …………………………………..…………..………………. pag. 26 Art. 23 --- Disposizioni in materia di personale ………………….………..………………. pag. 26 Art. 24 --- Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro……….……………. pag. 27 Art. 25 --- Norme assistenziali …………………………………..…………..………………. pag. 29 Art. 26 --- Trasferimento al Ministero dei trasporti e della navigazione del servizio per l’escavazione dei porti marittimi nazionali ……………………………………. pag. 29 Art. 27 --- Norme transitorie e abrogative …………………………………..………………. pag. 30 Art. 28 --- Copertura finanziaria …………………………………..…………..…………..…. pag. 31 Art. 29 --- Interventi vari …………….……………………………..…………..…………..…. pag. 32 Note …………………………………..…………..……………………………………..…. pag. 34 Lavori preparatori ….……………………..…………..……………………………………..…. pag. 40 2
  • 3. LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni Riordino della legislazione in materia portuale La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e (Finalità della legge) successive modificazioni ed integrazioni; c) l'Ente autonomo del porto di 1. La presente legge disciplina Palermo, di cui alla legge 14 novembre l'ordinamento e le attività portuali per 1961, n. 1268; adeguarli agli obiettivi del piano generale d) il Consorzio per il porto di dei trasporti, dettando contestualmente Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio principi direttivi in ordine 1963, n. 223; e) l'Ente autonomo del all'aggiornamento e alla definizione degli porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio strumenti attuativi del piano stesso, nonché 1967, n. 589, e successive modificazioni ed all'adozione e modifica dei piani regionali integrazioni; dei trasporti. f) l'Ente autonomo del porto di 2. Il comma 4 dell'articolo 1 del Savona, di cui alla legge 1° marzo 1968, n. decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, 173, e successive modificazioni ed convertito, con modificazioni, dalla legge integrazioni; 13 febbraio 1987, n. 26, è abrogato. g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto-legge 11 Art. 2 gennaio 1974, n. 1, convertito, con (Organizzazioni portuali, autorità modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, portuali e autorità marittime) n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni; 1. Ai fini della presente legge sono h) le Aziende dei mezzi meccanici organizzazioni portuali: di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e a) il Provveditorato al porto di successive modificazioni ed integrazioni; Venezia, di cui al regio decreto-legge 14 i) i Consorzi costituitisi nei porti di marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 Bari e Brindisi. luglio 1929, n. 1342, e successive 2. Sono autorità portuali ai sensi modificazioni ed integrazioni; della presente legge gli enti di cui all'art. 6. b) il Consorzio autonomo del porto 3. Sono autorità marittime ai sensi di Genova, di cui al testo unico approvato della presente legge i soggetti di cui all'articolo 16 del codice della navigazione. 3
  • 4. Art. 3 inserito nella categoria II, classe I, con funzione (Costituzione del comando generale del commerciale, peschereccia, turistica e da diporto Corpo delle capitanerie) (cfr.: art. 8, comma 11 bis, legge 27 febbraio 1998, n. 30). 1. L'Ispettorato generale delle 1-bis. I porti sede di autorità portuale capitanerie di porto è costituito in comando appartengono comunque ad una delle prime due generale del Corpo delle capitanerie di classi della categoria II (cfr.: art. 8 bis, comma porto, senza aumento di organico né di 1, lettera a), legge 27 febbraio 1998, n. 30). spese complessive, dipende dal Ministero 2. Il Ministro della difesa, con dei trasporti e della navigazione nei limiti proprio decreto, emanato di concerto con i di quanto dispone l'articolo 3 del decreto Ministri dei trasporti e della navigazione e legislativo del Capo provvisorio dello Stato dei lavori pubblici, determina le 31 marzo 1947, n. 396, svolge le caratteristiche e procede alla attribuzioni di cui al regio decreto 19 individuazione dei porti o delle specifiche febbraio 1940, n. 194, e successive aree portuali di cui alla categoria I. Con lo modificazioni ed integrazioni ed esercita stesso provvedimento sono disciplinate le altresì le competenze in materia di sicurezza attività nei porti di I categoria e relative baie, della navigazione attribuite al Ministero dei rade e golfi (cfr.: art. 2, comma 1, legge 23 trasporti e della navigazione (cfr.: art. 2, dicembre 1996, n. 647). comma 1, legge 23 dicembre 1996, n. 647). 3. I porti, o le specifiche aree Il Ministero dell'ambiente si avvale portuali di cui alla categoria II, classi I, II e delle capitanerie di porto. III, hanno le seguenti funzioni: a) commerciale; Art. 4 b) industriale e petrolifera; (Classificazione dei porti) c) di servizio passeggeri; d) peschereccia; e) turistica e da diporto. 1. I porti marittimi nazionali sono 4. Le caratteristiche dimensionali, ripartiti nelle seguenti categorie e classi: tipologiche e funzionali dei porti di cui alla a) categoria I: porti, o specifiche categoria II, classi I, II e III, e aree portuali, finalizzati alla difesa militare l'appartenenza di ogni scalo alle classi e alla sicurezza dello Stato; medesime sono determinate, sentite le b) categoria II, classe I: porti, o autorità portuali o, laddove non istituite, le specifiche aree portuali, di rilevanza autorità marittime, con decreto del economica internazionale; Ministro dei trasporti e della navigazione, c) categoria II, classe II: porti, o con particolare riferimento all'attuale e specifiche aree portuali, di rilevanza potenziale bacino di utenza internazionale economica nazionale; o nazionale, tenendo conto dei seguenti d) categoria II, classe III: porti, criteri: o specifiche aree portuali, di rilevanza a) entità del traffico globale e delle economica regionale e interregionale. rispettive componenti; Il porto di Gioia Tauro è classificato, ai fini dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di rilevanza economica internazionale ed 4
  • 5. b) capacità operativa degli scali Art. 5 derivante dalle caratteristiche funzionali e (Programmazione e realizzazione delle dalle condizioni di sicurezza rispetto ai opere portuali. Piano regolatore portuale) rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco 1. Nei porti di cui alla categoria II, dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la classi I, II e III, con esclusione di quelli manutenzione e il deposito delle merci aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, nonché delle attrezzature e dei servizi lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo idonei al rifornimento, alla manutenzione, del porto, ivi comprese le aree destinate alla riparazione ed alla assistenza in genere alla produzione industriale, all'attività delle navi e delle imbarcazioni; cantieristica e alle infrastrutture stradali e c) livello ed efficienza dei servizi di ferroviarie, sono rispettivamente delimitati collegamento con l'entroterra. e disegnati dal piano regolatore portuale 5. Ai fini di cui al comma 4 il che individua altresì le caratteristiche e la Ministro dei trasporti e della navigazione destinazione funzionale delle aree predispone, entro sessanta giorni dalla data interessate. di entrata in vigore della presente legge, 2. Le previsioni del piano regolatore uno schema di decreto, che è trasmesso alle portuale non possono contrastare con gli regioni, le quali esprimono parere entro i strumenti urbanistici vigenti. successivi novanta giorni. Decorso 3. Nei porti di cui al comma 1 nei inutilmente tale termine si intende che il quali è istituita l'autorità portuale, il piano parere sia reso in senso favorevole. Lo regolatore è adottato dal comitato portuale, schema di decreto, con le eventuali previa intesa con il comune o i comuni modificazioni apportate a seguito del interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei parere delle regioni, è successivamente quali non è istituita l'autorità portuale, il trasmesso alla Camera dei deputati ed al piano regolatore è adottato dall'autorità Senato della Repubblica per l'espressione marittima, previa intesa con il comune o i del parere, nei termini previsti dai comuni interessati. Il piano è quindi inviato rispettivi regolamenti, da parte delle per il parere al Consiglio superiore dei Commissioni permanenti competenti per lavori pubblici, che si esprime entro materia; decorsi i predetti termini il quarantacinque giorni dal ricevimento Ministro dei trasporti e della navigazione dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, adotta il decreto in via definitiva. il parere si intende reso in senso 6. La revisione delle caratteristiche favorevole. dimensionali, tipologiche e funzionali di 4. Il piano regolatore relativo a porti cui al comma 4, nonché della di cui alla categoria II, classi I, II e III, classificazione dei singoli scali, avviene su esaurita la procedura di cui al comma 3, è iniziativa delle autorità portuali o, laddove sottoposto, ai sensi della normativa vigente non istituite, delle autorità marittime, delle in materia, alla procedura per la regioni o del Ministro dei trasporti e della valutazione dell'impatto ambientale ed è navigazione con la procedura di cui al quindi approvato dalla regione. comma 5. 5
  • 6. 5. Al piano regolatore portuale dei a statuto speciale nei limiti dei rispettivi porti aventi le funzioni di cui all'articolo 4, statuti. Le autorità portuali, a copertura dei comma 3, lettera b), e alle relative varianti, costi sostenuti per le opere da esse stesse è allegato un rapporto sulla sicurezza realizzate, possono imporre soprattasse a dell'ambito portuale ai fini degli carico delle merci imbarcate o sbarcate, adempimenti previsti dal decreto del oppure aumentare l'entità dei canoni di Presidente della Repubblica 17 maggio concessione. 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti 9. Sono considerate opere di grande connessi con determinate attività infrastrutturazione le costruzioni di canali industriali e dal decreto del Ministro marittimi, le dighe foranee di difesa, di dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato darsene, di bacini e di banchine attrezzate nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 (cfr.: art. 9, comma 10, legge 27 febbraio 1998, n. 30) maggio 1991. nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal 6. All'articolo 88 del decreto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il numero 1) è sostituito dal 10. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle proposte seguente: contenute nei piani operativi triennali "1) le opere marittime relative ai predisposti dalle autorità portuali, ai sensi porti di cui alla categoria I e alla categoria dell'articolo 9, comma 3, lettera a), individua II, classe I, e le opere di preminente annualmente le opere di cui al comma 9 del interesse nazionale per la sicurezza dello presente articolo, da realizzare nei porti di cui Stato e della navigazione nonché per la alla categoria II, classi I e II. difesa delle coste". 11. Per gli interventi da attuarsi dalle 7. Sono di competenza regionale le regioni in conformità ai piani regionali dei funzioni amministrative concernenti le trasporti o ai piani di sviluppo economico opere marittime relative ai porti di cui alla produttivo, il Ministro dei trasporti e della categoria II, classi II e III. navigazione emana direttive di coordinamento. 8. Spetta allo Stato l'onere per la 11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’articolo realizzazione delle opere nei porti di cui 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il alla categoria I e per la realizzazione delle cui perimetro comprende in tutto o in parte la opere di grande infrastrutturazione nei circoscrizione dell’Autorità portuale, le operazioni porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le di dragaggio possono essere svolte anche regioni, il comune interessato o l'autorità contestualmente alla predisposizione del progetto portuale possono comunque intervenire relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare con proprie risorse, in concorso o in che tali operazioni possano pregiudicare la futura sostituzione dello Stato, per la bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del realizzazione delle opere di grande materiale, è presentato dall’Autorità portuale, o infrastrutturazione nei porti di cui alla laddove non istituita, dall’ente competente, al categoria II, classi I e II. Spetta alla regione Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro o alle regioni interessate l'onere per la trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo realizzazione delle opere di grande trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela infrastrutturazione nei porti di cui alla del territorio e del mare per l’approvazione categoria II, classe III. Le disposizioni di cui definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero al presente comma si applicano alle regioni dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta 6
  • 7. trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce dall’attività di colmata in relazione alla destinazione gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo d’uso. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 11-quinquies. L’idoneità del materiale nonché, limitatamente alle attività di dragaggio dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante dello stesso articolo. apposite analisi da effettuare nel sito prima del 11-ter. I materiali derivanti dalle attività dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti di dragaggio, che presentano caratteristiche con apposito decreto del Ministero dell’ambiente e chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al della tutela del territorio e del mare, da adottare fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in idonee con riferimento al sito di destinazione, vigore della presente disposizione. In caso di nonché non esibiscono positività a test realizzazione, nell’ambito dell’intervento di ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in dragaggio, di strutture adibite al deposito mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, temporaneo di materiali derivanti dalle attività di su autorizzazione del Ministero dell’ambiente e dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della tutela del territorio e del mare, che provvede della loro messa a dimora definitiva, il termine nell’ambito del procedimento di cui al comma 11- massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza bis. Restano salve le eventuali competenze della limitazione di quantitativi, assicurando il non regione territorialmente interessata. I materiali di trasferimento degli inquinanti agli ambienti dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate possono essere utilizzati anche per il ripascimento per la salvaguardia della Laguna di Venezia. degli arenili, su autorizzazione della regione 11-sexies. Si applicano le previsioni territorialmente competente. della vigente normativa ambientale nell’eventualità 11-quater. I materiali derivanti dalle di una diversa destinazione e gestione a terra dei attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi materiali derivanti dall’attività di dragaggio (cfr.: all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati art. 1, comma 996, legge 27 dicembre 2006, n. esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad 296). esclusione quindi dei processi finalizzati all’immobilizzazione degli inqui-nanti stessi, come Art. 6. quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono (Autorità portuale) essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di 1. Nei porti di Ancona, Augusta (cfr.: strutture di contenimento poste in ambito costiero, D.P.R. 12.4.2001), Bari, Brindisi, Cagliari, il cui progetto è approvato dal Ministero delle Catania, Civitavecchia, Genova, Gioia Tauro infrastrutture, d’intesa con il Ministero (cfr.: D.P.R. 16.7.1998), La Spezia, Livorno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Manfredonia (cfr.: art. 4, co. 65, L. 24.12.2003, n. Le stesse devono presentare un sistema di 350), Marina di Carrara, Messina, Napoli, impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di Olbia e Golfo Aranci (cfr.: D.P.R. 29.12.2000), assicurare requisiti di permeabilità almeno Palermo, Piombino (cfr.: D.P.R. 20.3.1996), equivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s e Ravenna, Salerno (cfr.: D.P.R. 23.6.2000), spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al Savona, Taranto, Trapani (cfr.: D.P.R. 2.4.2003), termine delle attività di refluimento, i materiali di Trieste e Venezia è istituita l'autorità cui sopra presentino livelli di inquinamento portuale con i seguenti compiti, in superiori ai valori limite di cui alla tabella 1, conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1: allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto a) indirizzo, programmazione, legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell’area derivante coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, 7
  • 8. comma 1, e delle altre attività commerciali e disciplinata da un regolamento di industriali esercitate nei porti, con poteri di contabilità approvato dal Ministro dei regolamentazione e di ordinanza, anche in trasporti e della navigazione, di concerto riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di con il Ministro del tesoro. Il conto incidenti connessi a tali attività ed alle consuntivo delle autorità portuali è condizioni di igiene del lavoro in attuazione allegato allo stato di previsione del dell'art. 24 (cfr.: art. 2, comma 2, legge 23 dicembre Ministero dei trasporti e della navigazione 1996, n. 647); per l'esercizio successivo a quello nel quale b) manutenzione ordinaria e il medesimo è approvato. straordinaria delle parti comuni nell'ambito 4. Il rendiconto della gestione portuale, ivi compresa quella per il finanziaria dell'autorità portuale è soggetto al mantenimento dei fondali, previa convenzione controllo della Corte dei conti (cfr.: art. 8 bis, con il Ministero dei lavori pubblici che preveda comma 1, lettera c), legge 27 febbraio 1998, l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili n. 30). sullo stato di previsione della medesima amministrazione (cfr.: art. 2, comma 3, legge Nota: - Il controllo della Corte dei Conti 23 dicembre 1996, n. 647); sulle autorità portuali non si esercita più ai c) affidamento e controllo delle sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. attività dirette alla fornitura a titolo 259, bensì in conformità degli artt. 2, 7 e 8 oneroso agli utenti portuali di servizi di della stessa legge n. 259 (ad iniziare dai interesse generale, non coincidenti né rendiconti relativi al 1997) - (cfr. delibera strettamente connessi alle operazioni della Corte dei Conti n. 21/98 assunta portuali di cui all'articolo 16, comma 1, nell’adunanza del 20/3/1998. individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi 5. L'esercizio delle attività di cui al entro trenta giorni dalla data di entrata in comma 1, lettere b) e c), è affidato in vigore della presente legge. concessione dall'autorità portuale mediante 2. L'autorità portuale ha personalità gara pubblica. giuridica di diritto pubblico ed è dotata di 6. Le autorità portuali non possono autonomia amministrativa salvo quanto esercitare, né direttamente né tramite la disposto dall'art. 12, nonché di autonomia di partecipazione di società, operazioni portuali ed bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla attività ad esse strettamente connesse. Le presente legge (cfr.: art. 8 bis, comma 1, autorità portuali possono costituire ovvero lettera b), legge 27 febbraio 1998, n. 30). Ad partecipare a società esercenti attività accessorie essa non si applicano le disposizioni di cui o strumentali rispetto ai compiti istituzionali alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive affidati alle autorità medesime, anche ai fini modificazioni nonché le disposizioni di cui al della promozione e dello sviluppo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'intermodalità, della logistica e delle reti successive modificazioni ed integrazioni, fatta trasportistiche (cfr.: art. 8 bis, comma 1, eccezione per quanto specificamente previsto dal lettera d), legge 27 febbraio 1998, n. 30). comma 2 dell'art. 23 della presente legge (cfr.: 7. Il Ministro dei trasporti e della art. 2, comma 3bis, legge 23 dicembre 1996, navigazione, con proprio decreto, n. 647). individua entro sessanta giorni dalla data 3. La gestione patrimoniale e di entrata in vigore della presente legge i finanziaria dell'autorità portuale è limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale. 8
  • 9. 8. Nei limiti delle disponibilità zona del porto franco di Trieste. Il Ministro finanziarie di cui all'articolo 13, decorsi tre dei trasporti e della navigazione, sentita anni dalla data di entrata in vigore della l'autorità portuale di Trieste, con proprio presente legge, con decreto del Presidente decreto stabilisce l'organizzazione della Repubblica, su proposta del Ministro amministrativa per la gestione di detti dei trasporti e della navigazione, ai sensi punti franchi. della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituite ulteriori autorità in porti di Art. 7. categoria II, classi I e II, non compresi tra (Organi dell'autorità portuale) quelli di cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato un volume di 1. Sono organi dell'autorità portuale: traffico di merci non inferiore a tre milioni a) il presidente; di tonnellate annue al netto del 90% delle b) il comitato portuale; rinfuse liquide (cfr.: art. 145, comma 24, c) il segretariato generale; legge 23 dicembre 2000, n. 388) o a 200.000 d) il collegio dei revisori dei conti. Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A 2. Gli emolumenti del presidente e decorrere dal 1° gennaio 1995 può essere dei componenti del collegio dei revisori dei disposta l'istituzione, previa verifica dei conti, nonché i gettoni di presenza dei requisiti, di autorità portuali nei porti di componenti del comitato portuale, sono a Olbia, Piombino e Salerno. carico del bilancio dell'autorità e vengono 9. Il Ministro dei trasporti e della determinati dal comitato entro i limiti navigazione può formulare la proposta di massimi stabiliti, per ciascuna delle cui al comma 8 anche su richiesta di categorie e classi di cui all'articolo 4, con regioni, comuni o camere di commercio, decreto del Ministro dei trasporti e della industria, artigianato e agricoltura. navigazione, da adottare entro trenta giorni 10. Le autorità portuali di cui al dalla data di entrata in vigore della comma 8 sono soppresse, con la procedura presente legge. di cui al medesimo comma, quando in 3. Con decreto del Ministro dei relazione al mutato andamento dei traffici, trasporti e della navigazione vengono vengano meno i requisiti previsti nel disposti la revoca del mandato del suddetto comma. Con la medesima presidente e lo scioglimento del comitato procedura, decorsi dieci anni dalla data di portuale qualora: entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le autorità portuali di cui al a) decorso il termine di cui comma 1 quando risulti che le stesse non all'articolo 9, comma 3, lettera a), il piano corrispondono ai requisiti di cui al comma operativo triennale non sia approvato nel 8. successivo termine di trenta giorni; 11. In sede di prima applicazione b) il conto consuntivo evidenzi un della presente legge, le autorità sprovviste disavanzo. di sede propria possono essere ubicate 4. Con decreto di cui al comma 3, il presso le sedi delle locali autorità Ministro dei trasporti e della navigazione marittime. nomina altresì un commissario che esercita, 12. E' fatta salva la disciplina per un periodo massimo di sei mesi, le vigente per i punti franchi compresi nella attribuzioni conferitegli con il decreto 9
  • 10. stesso. Nel caso di cui al comma 3, lettera degli enti locali e delle camere di commercio, c), il commissario deve comunque adottare, industria, artigianato e agricoltura interessati. entro sessanta giorni dalla nomina, un Ove il Presidente della Giunta regionale non piano di risanamento. A tal fine il provveda alla indicazione della terna entro commissario può imporre oneri aggiuntivi trenta giorni dalla richiesta allo scopo a carico delle merci sbarcate e imbarcate indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture nel porto. e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione Art. 8. al Consiglio dei ministri, che provvede con (Presidente dell'autorità portuale) deliberazione motivata. (cfr.: art. 6, comma 1, legge 27 luglio 2004, n. 186). 1. Il presidente è nominato, previa 2. Il presidente ha la rappresentanza intesa con la regione interessata, con dell'autorità portuale, resta in carica decreto del Ministro dei trasporti e della quattro anni e può essere riconfermato una navigazione, nell'ambito di una terna di sola volta. In sede di prima applicazione della esperti di massima e comprovata presente legge la terna di cui al comma 1 è qualificazione professionale nei settori comunicata al Ministro dei trasporti e della dell'economia dei trasporti e portuale navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale designati rispettivamente dalla provincia, data le designazioni già pervenute devono dai comuni e dalle camere di commercio, essere comunque confermate qualora gli enti di industria, artigianato e agricoltura, la cui cui al comma 1 non intendano procedere a competenza territoriale coincide, in tutto o nuova designazione (cfr.: art. 2, comma 4, in parte, con la circoscrizione di cui legge 23 dicembre 1996, n. 647). Si all'articolo 6, comma 7. La terna è applicano le disposizioni di cui al comma comunicata al Ministro dei trasporti e della 1, terzo e quarto periodo. navigazione tre mesi prima della scadenza 2-bis. I presidenti, nominati ai sensi del del mandato. Il Ministro, con atto motivato, comma 2, assumono tutti i compiti dei può chiedere di comunicare entro trenta commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3 giorni dalla richiesta una seconda terna di (cfr.: art. 2, comma 7, legge 23 dicembre candidati nell'ambito della quale effettuare 1996, n. 647). la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro 3. Il presidente dell'autorità nomina il presidente, previa intesa con la portuale: regione interessata, comunque tra a) presiede il comitato portuale; personalità che risultano esperte e di b) sottopone al comitato portuale, massima e comprovata qualificazione per l'approvazione, il piano operativo professionale nei settori dell'economia dei triennale; trasporti e portuale. c) sottopone al comitato portuale, 1-bis. Esperite le procedure di cui al per l'adozione, il piano regolatore portuale; comma 1, qualora entro trenta giorni non si d) sottopone al comitato portuale gli raggiunga l’intesa con la regione interessata, il schemi di delibere riguardanti il bilancio Ministro delle infrastrutture e dei trasporti preventivo e le relative variazioni, il conto indica il prescelto nell’ambito di una terna consuntivo e il trattamento del segretario formulata a tal fine dal Presidente della Giunta generale, nonché il recepimento degli regionale, tenendo conto anche delle indicazioni 10
  • 11. accordi contrattuali relativi al personale all'art. 6, comma 5, al mantenimento ed della segreteria tecnico-operativa; approfondimento dei fondali, fermo restando e) propone al comitato portuale gli quanto disposto dall'art. 5, commi 8 e 9, sulla schemi di delibere riguardanti le base di progetti sottoposti al visto del concessioni di cui all'articolo 6, comma 5; competente ufficio speciale del genio civile per le f) provvede al coordinamento delle opere marittime, nel rispetto della normativa attività svolte nel porto dalle pubbliche sulla tutela ambientale, anche adottando, nei amministrazioni, nonché al coordinamento casi indifferibili di necessità ed urgenza, e al controllo delle attività soggette ad provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di autorizzazione e concessione, e dei servizi interventi urgenti e straordinari di escavazione portuali; provvede, anche ricorrendo a modalità diverse g) la lettera g) del comma 3 dell’articolo da quelle di cui all'art. 6, comma 5. Ai fini degli 8 della presente legge, è abrogata (cfr.: art. 2, interventi di escavazione e manutenzione dei comma 4bis, legge 23 dicembre 1996, n. fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le 647); amministrazioni interessate (cfr.: art. 2, h) amministra le aree e i beni del comma 6, legge 23 dicembre 1996, n. 647); demanio marittimo compresi nell'ambito Nota: - la suddetta lettera m) del della circoscrizione territoriale di cui presente articolo è stata sostituita dalla all'articolo 6, comma 7, sulla base delle successiva lett. m), così come stabilito dal disposizioni di legge in materia, comma 997, legge 27 dicembre 2006, n. 296. esercitando, sentito il comitato portuale, le pubblicata nel suppl. ord. n. 244 L alla G.U. n. attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 249 del 27/12/2006. 55 e 68 (cfr.: art. 2, comma 5, legge 23 m) assicura la navigabilità nell’ambito dicembre 1996, n. 647) del codice della portuale e provvede al mantenimento ed navigazione e nelle relative norme di approfondimento dei fondali, fermo restando quanto attuazione; disposto dall’articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali i) esercita le competenze attribuite può indire, assumendone la presidenza, una all'autorità portuale dagli articoli 16 e 18 e conferenza di servizi con le amministrazioni rilascia, sentito il comitato portuale, le interessate da concludersi nel termine di sessanta autorizzazioni e concessioni di cui agli giorni . Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza stessi articoli quando queste abbiano può adottare provvedimenti di carattere coattivo. durata non superiore a quattro anni, Resta fermo quanto previsto all’articolo 5 comma determinando l'ammontare dei relativi 11-bis e seguenti, ove applicabili (cfr.: art. 1, canoni, nel rispetto delle disposizioni comma 997, legge 27 dicembre 2006, n. 296). contenute nei decreti del Ministro dei n) esercita i compiti di proposta in trasporti e della navigazione di cui, materia di delimitazione delle zone rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e franche, sentite l'autorità marittima e le all'articolo 18, commi 1 e 3; amministrazioni locali interessate; l) promuove l'istituzione n.bis) esercita ogni altra competenza che dell'associazione del lavoro portuale di non sia attribuita dalla presente legge agli altri cui all'articolo 17; organi dell'autorità portuale (cfr.: art. 8 bis, m) assicura la navigabilità nell'ambito comma 1, lettera f), legge 27 febbraio 1998, portuale e provvede, con l'intervento del n. 30). servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalità di cui 11
  • 12. Art. 9. cui al n. 6) che è designato dal comitato centrale (Comitato portuale) dell'albo degli autotrasportatori (cfr.: art. 2, comma 8, legge 23 dicembre 1996, n. 647); 1. Il comitato portuale è composto: l) da sei rappresentanti dei lavoratori, a) dal presidente dell'autorità dei quali cinque eletti dai lavoratori delle portuale, che lo presiede; imprese che operano nel porto ed uno eletto dai b) dal comandante del porto sede dipendenti dell’Autorità portuale, secondo dell'autorità portuale, con funzione di vice modalità stabilite con decreto del Ministro dei presidente; trasporti e della navigazione. In sede di prima c) da un dirigente dei servizi applicazione della presente legge i doganali della circoscrizione doganale rappresentanti dei lavoratori vengono designati competente, in rappresentanza del dalle organizzazioni sindacali maggiormente Ministero delle finanze; rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio (cfr.: art. 2, comma d) da un dirigente del competente 8, legge 23 dicembre 1996, n. 647). ufficio speciale del genio civile per le opere l-bis) da un rappresentante delle imprese marittime, in rappresentanza del Ministero ferroviarie operanti nei porti, nominato dal dei lavori pubblici; presidente dell'Autorità portuale (cfr. art. 2, e) dal presidente della giunta comma 9, legge 23 dicembre 1996, n. 647). regionale o da un suo delegato; f) dal presidente della provincia o da 2. I componenti di cui alle lettere i), l) e un suo delegato; l-bis), del comma 1 sono nominati dal g) dal sindaco del comune in cui è presidente e durano in carica per un ubicato il porto, qualora la circoscrizione quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o territoriale dell'autorità portuale rinnovato. Le loro designazioni devono comprenda il territorio di un solo comune, pervenire al presidente entro due mesi dalla o dai sindaci dei comuni ricompresi nella richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima circoscrizione medesima, ovvero da loro della scadenza del mandato dei componenti. La delegati; nomina dei nuovi componenti il comitato h) dal presidente della camera di portuale spetterà in ogni caso al nuovo commercio, industria, artigianato e presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. agricoltura competente per territorio o, in Decorso inutilmente il termine per l’invio di sua vece, da un membro della giunta da lui tutte le designazioni, il comitato portuale è delegato; validamente costituito nella composizione i) da sei rappresentanti delle risultante dai membri di diritto e dai membri di seguenti categorie: nomina del presidente già designati e nominati. 1) armatori; I membri nominati e designati nel corso del 2) industriali; quadriennio restano in carica fino al 3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18; compimento del quadriennio stesso. In sede di 4) spedizionieri; prima applicazione, la designazione dei 5) agenti e raccomandatari marittimi; componenti di cui al presente comma deve 6) autotrasportatori operanti nell'ambito pervenire entro 30 giorni dalla data di nomina portuale. del presidente (cfr.: art. 4, comma 1, legge 30 I rappresentanti sono designati ciascuno giugno 2000 n. 186). dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di 12
  • 13. 3. Il comitato portuale: di cui all'articolo 10, allegando una a) approva, entro novanta giorni dal relazione illustrativa delle esigenze di suo insediamento, su proposta del funzionalità che lo giustificano; presidente, il piano operativo triennale, l) delibera in materia di recepimento soggetto a revisione annuale, concernente degli accordi contrattuali relativi al le strategie di sviluppo delle attività personale della segreteria tecnico-operativa portuali e gli interventi volti a garantire il di cui all'articolo 10; rispetto degli obiettivi prefissati; m) delibera in ordine agli accordi b) adotta il piano regolatore sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4; portuale; n) promuove e sovrintende c) approva la relazione annuale all'attuazione delle norme di cui all'articolo sull'attività promozionale, organizzativa ed 23; operativa del porto, sulla gestione dei servizi di n-bis) approva, su proposta del interesse generale e sulla manutenzione delle presidente, il regolamento di contabilità, da parti comuni nell'ambito portuale, nonché inviare al Ministero dei trasporti e della sull'amministrazione delle aree e dei beni del navigazione (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera demanio marittimo ricadenti nella h), legge 27 febbraio 1998, n. 30); circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, n-ter) approva, su proposta del da inviare entro il 30 aprile dell'anno Presidente, la partecipazione delle autorità successivo al Ministero dei trasporti e della portuali alle società di cui all'art. 6, comma 6 navigazione (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera h), legge 27 g), legge 27 febbraio 1998, n. 30); febbraio 1998, n. 30). d) approva il bilancio preventivo, 4. Il comitato portuale si riunisce, su obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, convocazione del presidente, di norma una le note di variazione ed il conto consuntivo; volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda e) delibera in ordine alle concessioni un terzo dei componenti. Per la validità di cui all'articolo 6, comma 5; delle sedute è richiesta la presenza della f) esprime i pareri di cui all'articolo metà più uno dei componenti in prima 8, comma 3, lettere h) ed i); convocazione e di un terzo dei medesimi in g) delibera, su proposta del seconda convocazione. Le deliberazioni presidente, in ordine alle autorizzazioni e sono assunte a maggioranza dei presenti. Il alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di comitato adotta un regolamento per durata superiore ai quattro anni, disciplinare lo svolgimento delle sue determinando l'ammontare dei relativi attività. canoni, nel rispetto delle disposizioni 5. Fatto salvo quanto previsto per contenute nei decreti del Ministro dei l'approvazione del piano regolatore trasporti e della navigazione di cui, portuale, le deliberazioni del comitato rispettivamente all'articolo 16, comma 4, e portuale, adottate con il voto favorevole all'articolo 18, commi 1 e 3; dei rappresentanti delle amministrazioni h) delibera, su proposta del pubbliche competenti, a norma delle presidente, la nomina e l'eventuale revoca vigenti leggi, ad adottare intese, concerti e del segretario generale; pareri nelle materie oggetto delle i) delibera, su proposta del deliberazioni medesime, tengono luogo dei presidente, sentito il segretario generale, predetti atti. l'organico della segreteria tecnico-operativa 13
  • 14. 5. Per lo svolgimento dei compiti Art. 10 istituzionali dell'autorità, il segretario (Segretariato generale) generale si avvale di una segreteria tecnico- operativa, composta, in sede di prima applicazione della presente legge, da 1. Il segretariato generale è personale proveniente dalle organizzazioni composto dal segretario generale e dalla portuali, in un contingente e in una segreteria tecnico-operativa. composizione qualitativa determinata ai 2. Il segretario generale è nominato sensi dell'articolo 9 in relazione alle dal comitato portuale, su proposta del specifiche esigenze di ciascun scalo. presidente, tra esperti di comprovata 6. Il rapporto di lavoro del personale qualificazione professionale nel settore delle autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalla presente legge. disciplinato dalle disposizioni del codice civile - 3. Il segretario generale è assunto libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e con contratto di diritto privato di durata dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato quadriennale, rinnovabile per una sola nell'impresa. Il suddetto rapporto è regolato da volta. Il segretario generale può essere contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla rimosso in qualsiasi momento dall'incarico base di criteri generali stabiliti con decreto del su proposta del presidente, con delibera Ministro dei trasporti e della navigazione, che del comitato portuale. dovranno tener conto anche della compatibilità 4. Il segretario generale: con le risorse economiche, finanziarie e di a) è preposto alla segreteria tecnico- bilancio; detti contratti sono stipulati operativa; dall'associazione rappresentativa delle autorità b) provvede agli adempimenti portuali per la parte datoriale e dalle necessari al funzionamento dell'autorità organizzazioni sindacali nazionali portuale; maggiormente rappresentative del personale c) cura l'istruttoria degli atti di delle autorità portuali per la parte sindacale (cfr.: art. 2, comma 11, legge 23 dicembre competenza del presidente e del comitato 1996, n. 647). portuale; d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con Art. 11 le amministrazioni statali, regionali e degli (Collegio dei revisori dei conti) enti locali; e) cura l'attuazione delle direttive del presidente e del comitato portuale; 1. Il collegio dei revisori dei conti è f) elabora il piano regolatore composto da tre membri effettivi e tre portuale, avvalendosi della segreteria supplenti, nominati con decreto del tecnico-operativa; Ministro dei trasporti e della navigazione, g) riferisce al comitato portuale nell'ambito degli iscritti all'albo dei revisori sullo stato di attuazione dei piani di ufficiali dei conti. Un membro effettivo, con intervento e di sviluppo delle strutture funzioni di presidente, ed un membro portuali e sull'organizzazione economico- supplente sono nominati su designazione produttiva delle attività portuali; del Ministro del tesoro. Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono h) provvede alla tenuta dei registri nominati fra coloro che sono in possesso dei di cui all'articolo 24, comma 2. 14
  • 15. requisiti prescritti per l'iscrizione al registro dei 4. Qualora l'approvazione revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 dell'autorità di vigilanza non intervenga gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da ricevimento delle delibere, esse sono parte di ciascun interessato ai sensi della legge esecutive. 4 gennaio 1968, n. 15 (cfr.: art. 2, comma 12, legge 23 dicembre 1996, n. 647). Art. 13 2. Il collegio dei revisori dei conti (Risorse finanziarie dura in carica quattro anni. delle autorità portuali) 3. Il collegio dei revisori dei conti: a) provvede al riscontro degli atti di 1. Le entrate delle autorità portuali gestione, accerta la regolare tenuta dei libri sono costituite: e delle scritture contabili ed effettua a) dai canoni di concessione delle trimestralmente le verifiche di cassa; aree demaniali e delle banchine comprese b) redige una relazione sul conto nell'ambito portuale, di cui all'art. 18 e consuntivo e riferisce periodicamente al delle aree demaniali comprese nelle Ministro dei trasporti e della navigazione; circoscrizioni territoriali di cui all'art. 6, c) assiste alle riunioni del comitato comma 7, nonché dai proventi di portuale con almeno uno dei suoi membri. autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16. Le autorità portuali non possono determinare canoni di concessione Art. 12 demaniale marittima per scopi turistico- (Vigilanza sull'autorità portuale) ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto 1. L'autorità portuale è sottoposta stabilito dalle autorità marittime per aree alla vigilanza del Ministro dei trasporti e contigue e concesse allo stesso fine; della navigazione. b) dagli eventuali proventi derivanti 2. Sono sottoposte all'approvazione dalle cessioni di impianti di cui all'art. 18, dell'autorità di vigilanza le delibere del comma 1, lettere a) e b); presidente e del comitato portuale relative: c) salvo quanto previsto all'art. 28, a) alla approvazione del bilancio di comma 6, dal gettito delle tasse sulle merci previsione, delle eventuali note di sbarcate ed imbarcate di cui al capo terzo variazione e del conto consuntivo; del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. b) alla determinazione dell'organico 82, e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. della segreteria tecnico-operativa; 355, e successive modificazioni ed c) la lettera c) del comma 2 dell’articolo integrazioni; 12 della presente legge è abrogata (cfr.: art. 8- d) dai contributi delle regioni, degli bis, comma 1, lettera i), legge 27 febbraio enti locali e di altri enti ed organismi 1998, n. 30). pubblici; 3. La vigilanza sulle delibere di cui e) da entrate diverse. al comma 2, lettera a) è esercitata dal 2. Dal 1° gennaio 1995 (cfr.: art. 16, Ministro dei trasporti e della navigazione comma 1, legge 23 dicembre 1996, n. 647) di concerto con il Ministro del tesoro. cessano di essere erogati i contributi alle organizzazioni portuali previsti dalle 15
  • 16. rispettive leggi istitutive, nonché gli strutture impiegate (cfr.: art. 1, legge 30 stanziamenti per le spese per l'installazione giugno 2000 n. 186). I criteri e i meccanismi e l'acquisto di impianti portuali nei porti di di formazione delle tariffe dei servizi di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio Messina. sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della 2-bis. Le autorità portuali possono navigazione sulla base di un'istruttoria avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni condotta congiuntamente dal comando generale demaniali e degli altri proventi di loro del Corpo delle capitanerie di porto e dalle competenza, della procedura ingiuntiva di cui rappresentanze unitarie delle Autorità al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (cfr.: art. Portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e 2, comma 13, legge 23 dicembre 1996, n. dell'utenza portuale (cfr.: art. 2, comma 647). 13bis, legge 23 dicembre 1996, n. 647). 1-ter. Nei porti sede di autorità Art. 14 portuale la disciplina e l'organizzazione dei (Competenze dell'autorità marittima) servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall'autorità marittima di intesa con l'autorità 1. Ferme restando le competenze portuale. In difetto di intesa provvede il attribuite dalla presente legge alle autorità Ministro dei trasporti e della navigazione (cfr.: portuali e, per i soli compiti di art. 2, comma 13bis, legge 23 dicembre programmazione, coordinamento e 1996, n. 647). promozione, nonché nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla Art. 15 formulazione ed elaborazione di piani triennali (Commissioni consultive) da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione (cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera 1. Con decreto del Ministro dei trasporti l), legge 27 febbraio 1998, n. 30), alle e della navigazione, è istituita in ogni porto una aziende speciali delle camere di commissione consultiva composta da cinque commercio, industria, artigianato e rappresentanti dei lavoratori delle imprese che agricoltura, istituite ai sensi dell'art. 32 del operano nel porto, da un rappresentante dei testo unico approvato con regio decreto 20 dipendenti dell'autorità portuale o settembre 1934, n. 2011, spettano dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, all'autorità marittima le funzioni di polizia designati secondo le procedure indicate all'art. e di sicurezza previste dal codice della 9, comma 1, lettere i) ed l). Nei porti ove non navigazione e dalle leggi speciali, e le esista autorità portuale i rappresentanti dei rimanenti funzioni amministrative. lavoratori delle imprese sono in numero di sei. 1-bis. I servizi tecnico-nautici di La commissione è presieduta dal presidente pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio dell'autorità portuale ovvero, laddove non sono servizi di interesse generale atti a istituita, dal comandante del porto (cfr.: art. 2, garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la comma 14, legge 23 dicembre 1996, n. 647). sicurezza della navigazione e dell’approdo. Per 1-bis). La designazione dei il pilotaggio l’obbligatorietà è stabilita con rappresentanti dei lavoratori delle imprese e decreto del Ministro dei trasporti e della delle categorie imprenditoriali indicate al navigazione. Per gli altri servizi l’autorità comma 1 deve pervenire al Ministro dei marittima può renderne obbligatorio l’impiego trasporti e della navigazione entro trenta giorni tenuto conto della localizzazione e delle dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non 16
  • 17. pregiudica il funzionamento dell'organo (cfr.: attuativo della circolare della Presidenza del art. 2, comma 15, legge 23 dicembre 1996, Consiglio dei Ministri – Dipartimento della n. 647). funzione pubblica - dell’11 gennaio 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 15 del 20 gennaio 2000. 2. La commissione di cui al comma 1 Art. 16 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, (Operazioni portuali) alla sospensione o alla revoca delle 1. Sono operazioni portuali il carico, autorizzazioni e delle concessioni di cui lo scarico, il trasbordo, il deposito, il rispettivamente agli artt. 16 e 18, nonché in movimento in genere delle merci e di ogni ordine all'organizzazione del lavoro in altro materiale, svolti nell'ambito portuale. porto, agli organici delle imprese, Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni all'avviamento della manodopera e alla specialistiche, complementari e accessorie al formazione professionale dei lavoratori. ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi 3. Con decreto del Ministro dei trasporti e sono individuati dalle autorità portuali o, della navigazione è istituita la commissione laddove non istituite, dalle Autorità Marittime, consultiva centrale, composta dal direttore attraverso una specifica regolamentazione da generale del lavoro marittimo e portuale del emanare in conformità dei criteri vincolanti Ministero dei trasporti e della navigazione, che la fissati con decreto del Ministro dei trasporti e presiede; da sei rappresentanti delle categorie della navigazione (cfr.: art. 2, comma 1, imprenditoriali di cui all'art. 9, comma 1; da sei lettera a), legge 30 giugno 2000, n. 186). rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello 2. Le autorità portuali o, laddove nazionale; da tre rappresentanti delle regioni non istituite, le autorità marittime marittime designati dalla Conferenza permanente disciplinano e vigilano sull'espletamento per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province delle operazioni portuali e dei servizi Autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente portuali nonché sull'applicazione delle del Ministero dei Trasporti e della Navigazione; tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi da un ufficiale superiore del comando generale del del comma 5, riferendo periodicamente al corpo di capitaneria di porto; da un dirigente del Ministro dei trasporti e della navigazione (cfr.: Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da art. 2, comma 1, lettera b) legge 30 giugno un dirigente del Ministero della sanità e dal 2000, n. 186). presidente dell'Associazione porti italiani. La 3. L'esercizio delle attività di cui al commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti comma 1, espletate per conto proprio o di all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e terzi, è soggetto ad autorizzazione igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dell'autorità portuale o, laddove non dei trasporti e della navigazione ovvero dalle istituita, dell'autorità marittima. Detta autorità portuali, dalle autorità marittime e dalle autorizzazione riguarda lo svolgimento di commissioni consultive locali. La designazione dei operazioni portuali di cui al comma 1 previa membri deve pervenire entro trenta giorni dalla verifica del possesso da parte del richiedente dei richiesta; l'inutile decorso del termine non requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più pregiudica il funzionamento dell'organo (cfr.: art. servizi portuali di cui al comma 1, da 2, comma 16, legge 23 dicembre 1996, n. 647). individuare nell’autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi Nota: - Il comma 3 è stato soppresso dal D.M. registri distinti tenuti (cfr.: art. 2, comma 1, 27 ottobre 2000 pubblicato sulla Gazzetta lettere c) e d), legge 30 giugno 2000, n. 186) Ufficiale n. 119 del 24/5/2001. Detto decreto è dall'autorità portuale o, laddove non 17
  • 18. istituita, dell'autorità marittima e sono c) i parametri per definire i limiti soggette al pagamento di un canone annuo minimi e massimi dei canoni annui e della e alla prestazione di una cauzione cauzione in relazione alla durata ed alla determinati dalle medesime autorità. specificità dell'autorizzazione, tenuti 3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali presenti il volume degli investimenti e le di cui al comma 1 non possono svolgersi in attività da espletare; deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, d) i criteri inerenti il rilascio di salvo quanto previsto dall’art. 17 (cfr.: art. 2, autorizzazioni specifiche per l'esercizio di comma 1, lettera e), legge 30 giugno 2000, operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo n. 186). o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale Nota: - La legge 23 ottobre 1960, n. 1369 è stata adeguato alle operazioni da svolgere, abrogata dall’art. 85, co. 1, lett. c) del DlGs 10 nonché per la determinazione di un settembre 2003, n. 276. Pertanto, per quanto corrispettivo e di idonea cauzione. Tali riguarda il ”divieto di intermediazione e autorizzazioni non rientrano nel numero interposizione nelle prestazioni di lavoro e la massimo di cui al comma 7. disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti di opere e di servizi “, si fa 5. Le tariffe delle operazioni portuali riferimento a quanto previsto dallo stesso di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le DlGs n. 276/2003 al titolo II “organizzazione e imprese autorizzate ai sensi del comma 3 disciplina del mercato del lavoro” (dall’art. 3 devono comunicare all'autorità portuale o, all’art. 19) ed al titolo III “somministrazione laddove non istituita, dell'autorità di lavoro appalto di servizi, distacco” marittima le tariffe che intendono praticare (dall’art. 20 all’art. 30). nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione. 4. Ai fini del rilascio delle 6. L'autorizzazione ha durata autorizzazioni di cui al comma 3 da parte rapportata al programma operativo dell'autorità competente, il Ministro dei proposto dall'impresa ovvero, qualora trasporti e della navigazione, con proprio l'impresa autorizzata sia anche titolare di decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla concessione ai sensi dell'art. 18, durata data di entrata in vigore della presente identica a quella della concessione legge, determina: medesima; l'autorizzazione può essere a) I requisiti di carattere personale e rinnovata in relazione a nuovi programmi tecnico-organizzativo, di capacità operativi o a seguito del rinnovo della finanziaria, di professionalità degli concessione. L'autorità portuale o, laddove operatori e delle imprese richiedenti, non istituita, l'autorità marittima sono adeguati alle attività da espletare, tra i tenute a verificare, con cadenza almeno quali la presentazione di un programma annuale, il rispetto delle condizioni operativo e la determinazione di un previste nel programma operativo. organico di lavoratori alle dirette 7. L'autorità portuale o, laddove non dipendenze comprendente anche i quadri istituita, l'autorità marittima, sentita la dirigenziali; commissione consultiva locale, determina il b) i criteri, le modalità e i termini in numero massimo di autorizzazioni che ordine al rilascio, alla sospensione ed alla possono essere rilasciate ai sensi del revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai comma 3, in relazione alle esigenze di relativi controlli; funzionalità del porto e del traffico, 18
  • 19. assicurando, comunque, il massimo della 1. Il presente articolo disciplina la concorrenza nel settore. fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga 7-bis. Le disposizioni del presente all’art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, articolo non si applicano ai depositi e alle imprese di cui agli artt. 16 e 18 per stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo l’esecuzione delle operazioni portuali e dei stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti servizi portuali autorizzati ai sensi dell’art. 16, in ambito portuale (cfr.: art. 2, comma 16-bis, comma 3. legge 23 dicembre 1996, n. 647). Nota: - La legge 23 ottobre 1960, n. 1369 è stata 7-ter. Le autorità portuali o, laddove abrogata dall’art. 85, co. 1, lett. c) del DlGs 10 settembre 2003, n. 276. Pertanto, per quanto non istituite le autorità marittime, devono riguarda il ”divieto di intermediazione e pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di interposizione nelle prestazioni di lavoro e la cui al presente articolo entro 90 giorni dalla disciplina dell’impiego di mano d’opera negli richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego appalti di opere e di servizi “ si fa riferimento motivato la richiesta si intende accolta (cfr.: a quanto previsto dallo stesso DlGs n. art. 2, comma 1, lettera f), legge 30 giugno 276/2003 al titolo II “organizzazione e 2000, n. 186). disciplina del mercato del lavoro” (dall’art. 3 L’art. 2, comma 2, della legge 30 giugno 2000, n. all’art. 19) ed al titolo III “somministrazione 186 così recita: “Le autorità portuali o, laddove non di lavoro appalto di servizi, distacco” istituite, le autorità marittime, provvedono alla ( dall’art. 20 all’art. 30). revisione delle autorizzazioni e delle concessioni di 2. Le autorità portuali o, laddove non cui agli artt. 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, istituite, le autorità marittime, autorizzano n. 84, al fine di verificarne la conformità con quanto l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 stabilito nel presente articolo, disponendo, ove ne da parte di una impresa, la cui attività deve ricorrano i presupposti, i necessari provvedimenti di essere esclusivamente rivolta alla fornitura di revoca o di modifica. Le imprese indicate all’art. 21, lavoro temporaneo per l’esecuzione delle comma 1, lettera a), della legge n. 84 del 1994 devono richiedere, entro 120 giorni dalla data di operazioni e dei servizi portuali, da individuare entrata in vigore della presente legge, secondo una procedura accessibile ad imprese l’autorizzazione allo svolgimento di operazioni o italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve servizi portuali di cui all’art. 16 ovvero la essere dotata di adeguato personale e risorse concessione di cui all’art. 18 della legge n. 84 del proprie con specifica caratterizzazione di 1994” (cfr.: art. 2, comma 2, legge 30 giugno professionalità nell’esecuzione delle operazioni 2000, n. 186). portuali, non deve esercitare direttamente o L’art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 2000 n. indirettamente le attività di cui agli artt. 16 e 186 così recita: “Il decreto di cui all’art. 16, comma 18 e le attività svolte dalle società di cui all’art. 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come 21, comma 1, lettera a), né deve essere detenuta modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente direttamente o indirettamente da una o più articolo, è emanato entro 120 giorni dalla data di imprese di cui agli artt. 16, 18 e 21, comma 1, entrata in vigore della presente legge. La revisione lettera a), e neppure deve detenere di cui all’art. 2, comma 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186 ha luogo entro 180 giorni dalla data di partecipazioni anche di minoranza in una o più entrata in vigore della presente legge”(cfr.: art. 2, imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma comma 3, legge 30 giugno 2000, n. 186). 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell’autorizzazione. Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro 3. L’autorizzazione di cui al comma 2 portuale temporaneo) viene rilasciata dall’autorità portuale o, laddove 19
  • 20. non istituita, dall’autorità marittima entro 120 giorni dall’individuazione dell’impresa stessa e, 7. Nell’ambito delle trattative per la comunque, subordinatamente all’avvenuta stipula del contratto collettivo nazionale dei dismissione di ogni eventuale attività e lavoratori portuali previste al comma 13 le parti partecipazione di cui al medesimo comma. sociali individuano: L’impresa subentrante è tenuta a corrispondere a) i casi in cui il contratto di fornitura il valore di mercato di dette attività e di lavoro temporaneo può essere concluso ai partecipazioni all’impresa che le dismette. sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della legge 4. L’autorità portuale o, laddove non n. 196 del 1997; istituita, l’autorità marittima individua le b) le qualifiche professionali alle quali si procedure per garantire la continuità del applica il divieto previsto dall’articolo 1, rapporto di lavoro a favore dei soci e dei comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997; dipendenti dell’impresa di cui all’art. 21, c) la percentuale massima dei prestatori comma 1, lettera b), nei confronti dell’impresa di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori autorizzata. occupati nell’impresa utilizzatrice, secondo 5. Qualora non si realizzi quanto quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al legge n. 196 del 1997; comma 1, vengono erogate da agenzie promosse d) i casi per i quali può essere prevista dalle autorità portuali o, laddove non istituite, una proroga dei contratti di lavoro a tempo dalle autorità marittime e soggette al controllo determinato ai sensi dell’art. 3, comma 4, della delle stesse e la cui gestione è affidata ad un legge n. 196 del 1997; organo direttivo composto da rappresentanti e) le modalità di retribuzione dei delle imprese di cui agli art. 16, 18 e 21, comma trattamenti aziendali previsti all’art. 4, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al 2, della legge n. 196 del 1997. comma 1, l’agenzia assume i lavoratori Nota: - Gli articoli da 1 a 11 della legge del impiegati presso le imprese di cui all’art. 21, 24.giugno 1997, n.196 sono stati abrogati comma 1, lettera b), che cessano la propria dall’art. . 85, co. 1, lett. c) del DlGs 10 attività. Con decreto del Ministro dei trasporti e settembre 2003, n. 276. della navigazione, di concerto con il Ministro 8. Al fine di favorire la formazione del lavoro e della previdenza sociale, professionale, l’impresa di cui al comma 2 e sono adottate le norme per l’istituzione ed il l’agenzia di cui al comma 5 realizzano funzionamento dell’agenzia. iniziative rivolte al soddisfacimento delle 6. L’impresa di cui al comma 2 e esigenze di formazione dei prestatori di lavoro l’agenzia di cui al comma 5, qualora non temporaneo. Dette iniziative possono essere abbiano personale sufficiente per far fronte alla finanziate anche con i contributi previsti fornitura di lavoro temporaneo prevista al dall’art. 5 della legge n. 196 del 1997. comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura Nota: - Gli articoli da 1 a 11 della legge del di prestazioni di lavoro temporaneo previsti 24.giugno 1997, n.196 sono stati abrogati all’art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196. dall’art. . 85, co. 1, lett. c) del DlGs 10 settembre 2003, n. 276. Nota: - Gli articoli da 1 a 11 della legge del 9. L’impresa di cui al comma 2 e 24.giugno 1997, n.196 sono stati abrogati l’agenzia di cui al comma 5 non costituiscono dall’art. . 85, co. 1, lett. c) del DlGs 10 imprese incaricate della gestione di servizi di settembre 2003, n.276. interesse economico generale o aventi carattere 20
  • 21. di monopolio fiscale ai sensi dell’art. 86, la sostituzione dell’organo di gestione paragrafo 2, del Trattato che istituisce la dell’agenzia stessa. Comunità europea. 12. La violazione delle disposizioni 10. Le autorità portuali o, laddove non tariffarie, previste dai regolamenti di cui al istituite, le autorità marittime adottano specifici comma 10, è punita con la sanzione regolamenti volti a controllare le attività amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 lire 60 milioni. anche al fine di verificare l’osservanza 13. Le autorità portuali o, laddove non dell’obbligo di parità di trattamento nei istituite, le autorità marittime inseriscono negli confronti delle imprese di cui agli artt. 16, 18 e atti di autorizzazione di cui al presente articolo, 21, comma 1, lettera a), e della capacità di nonché in quelli previsti dall’articolo 16 e negli prestare le attività secondo livelli quantitativi e atti di concessione di cui all’articolo 18, qualitativi adeguati. Detti regolamenti disposizioni volte a garantire ai lavoratori ed ai dovranno prevedere tra l’altro: soci lavoratori di cooperative un trattamento a) criteri per la determinazione e normativo e retributivo minimo inderogabile. applicazione delle tariffe da approvare Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e dall’autorità portuale o, laddove non istituita, della navigazione, di concerto con il Ministero dall’autorità marittima; del lavoro e della previdenza sociale, promuove b) disposizioni per la determinazione specifici incontri fra le organizzazioni sindacali qualitativa e quantitativa degli organici dei lavoratori maggiormente rappresentative a dell’impresa di cui al comma 2 e dell’agenzia di livello nazionale, le rappresentanze delle cui al comma 5 in rapporto alle effettive imprese, dell’utenza portuale e delle imprese di esigenze delle attività svolte; cui all’art. 21, comma 1, e l’associazione fra le c) predisposizione di piani e programmi autorità portuali, volte a determinare la stipula di formazione professionale sia ai fini di un contratto collettivo di lavoro unico dell’accesso alle attività portuali, sia ai fini nazionale di riferimento. Fino alla stipula di dell’aggiornamento e della riqualificazione dei tale contratto le predette parti determinano a lavoratori; livello locale i trattamenti normativi e d) procedure di verifica e di controllo da retributivi di riferimento per l’individuazione parte delle autorità portuali o, laddove non del minimo inderogabile. istituite, delle autorità marittime circa 14. Le autorità portuali esercitano le l’osservanza delle regolamentazioni adottate; competenze di cui al presente articolo previa e) criteri per la salvaguardia della deliberazione del comitato portuale, sentita la sicurezza sul lavoro. commissione consultiva. Le autorità marittime 11. Ferme restando le competenze esercitano le competenze di cui al presente dell’autorità garante della concorrenza e del articolo sentita la commissione consultiva. mercato, le autorità portuali o, laddove non 15. Le parti sociali indicate al comma 13 istituite, le autorità marittime, che hanno regolano le modalità di retribuzione delle rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, giornate di mancato avviamento al lavoro dei possono sospenderne l’efficacia o, nei casi più lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai gravi, revocarle allorquando accertino la commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni violazione degli obblighi nascenti dall’esercizio dell’articolo 2, comma 28 della legge 23 dell’attività autorizzata. Nel caso in cui la dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le violazione sia commessa da agenzie di cui al condizioni dettate dall’articolo 1 del decreto del comma 5, le autorità portuali o, laddove non Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istituite, le autorità marittime possono disporre 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del 21
  • 22. lavoro e della previdenza sociale, di concerto 1. L'autorità portuale e, dove non con il Ministro del tesoro, del bilancio e della istituita, ovvero prima del suo insediamento, programmazione economica, emana i l'organizzazione portuale o l'autorità regolamenti previsti dall’articolo 2, comma 28, marittima danno in concessione le aree della citata legge n. 662, del 1996 (cfr.: art. 3, demaniali e le banchine comprese nell'ambito comma 1, legge 30 giugno 2000, n. 186) portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, L’art. 3, comma 2, della legge 30 giugno 2000 n. fatta salva l'utilizzazione degli immobili da 186 così recita: ”I lavoratori che alla data di entrata parte di amministrazioni pubbliche per lo in vigore della presente legge siano eventualmente svolgimento di funzioni attinenti ad attività in esubero strutturale dalle autorità portuali di cui marittime e portuali. E' altresì sottoposta a all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge concessione da parte dell'autorità portuale, e n. 84 del 1994, sono assunti dall’agenzia di cui laddove non istituita dall'autorità marittima, la all’articolo 17 della medesima legge 84 del 1994, realizzazione e la gestione di opere attinenti alle come sostituito dal comma 1 del presente articolo. attività marittime e portuali collocate a mare Detti lavoratori sono individuati secondo apposite nell'ambito degli specchi acquei esterni alle procedure di consultazione tra le organizzazioni difese foranee anch'essi da considerarsi a tal sindacali dei lavoratori maggiormente fine ambito portuale, purché interessati dal rappresentative, le rappresentanze delle imprese e traffico portuale e dalla prestazione dei servizi l’autorità portuale o, laddove non istituita, portuali anche per la realizzazione di impianti l’autorità marittima” (cfr.: art. 2, comma 2, legge destinati ad operazioni di imbarco e sbarco 30 giugno 2000, n. 186). rispondenti alle funzioni proprie dello scalo L’art. 3, comma 3, della legge 30 giugno 2000 n. marittimo, come individuati ai sensi dell'art. 4, 186 così recita: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le eventuali situazioni di comma 3. Le concessioni sono affidate, previa crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di determinazione dei relativi canoni, anche cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, commisurati all'entità dei traffici portuali ivi sono disciplinate secondo le norme e le procedure di svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223”. stabilite dal Ministro dei trasporti e della L’art. 3, comma 4, della legge 30 giugno 2000 navigazione, di concerto con il Ministro delle n. 186 così recita: “Il decreto previsto dal finanze, con proprio decreto. Con il medesimo comma 5 dell’articolo 17 della legge n. 84 del decreto sono altresì indicati (cfr.: art. 2, 1994, come sostituito dal comma 1 del presente comma 17, legge 23 dicembre 1996, n. 647): articolo, è emanato entro 90 giorni dalla data a) la durata della concessione, i poteri di di entrata in vigore della presente legge. I vigilanza e controllo delle autorità concedenti, regolamenti di cui al comma 10 del medesimo le modalità di rinnovo della concessione ovvero articolo 17 sono adottati entro 120 giorni dalla di cessione degli impianti a nuovo data di entrata in vigore della presente legge. Il concessionario (cfr.: art. 2, comma 17, legge contratto collettivo di lavoro di cui al comma 23 dicembre 1996, n. 647); 13 del medesimo articolo 17 è stipulato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della b) i limiti minimi dei canoni che i presente legge”(cfr.: art. 2, comma 3, legge 30 concessionari sono tenuti a versare (cfr.: art. giugno 2000, n. 186). 19, comma 1, legge 7 dicembre 1999, n. 472). 1-bis. Sono fatti salvi fino alla scadenza Art. 18. del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle (Concessione di aree e banchine) autorità portuali relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del 22