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                                     La dematerializzazione
                                                         documentale
                                       MILANO -                                13 ottobre 2011
                    456-3-76-3-508
                 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati.
                    99956-3-508
                 La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la
                 memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi. Vietata la vendita.


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                               prime osservazioni
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                 Cosʼè la dematerializzazione ?

                 Letteralmente “togliere materia”




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                 Nella sostanza due sono gli obiettivi della
                 dematerializzazione:




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                 Nella sostanza due sono gli obiettivi della
                 dematerializzazione:
                 • eliminare i documenti cartacei esistenti per
                          sostituirli con opportune registrazioni
                          informatiche ovvero scartandoli;




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                 Nella sostanza due sono gli obiettivi della
                 dematerializzazione:
                 • eliminare i documenti cartacei esistenti per
                          sostituirli con opportune registrazioni
                          informatiche ovvero scartandoli;
                 • evitare o ridurre la produzione di nuovi
                          documenti cartacei.

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                                     PRIMO OBIETTIVO


                                 ELIMINARE I DOCUMENTI
                                   CARTACEI ESISTENTI



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                 DLgs 7 marzo 2005 n. 82 (Codice
                 dellʼamministrazione digitale)
                 art 1 definizioni

                 v) originali non unici: i documenti per i quali sia
                 possibile risalire al loro contenuto attraverso altre
                 scritture o documenti di cui sia obbligatoria la
                 conservazione, anche se in possesso di terzi

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                 La norma di riferimento delle copie su supporti
                 informatici dei documenti originariamente cartacei
                 è contenuta allʼart. 22 del Codice
                 dellʼAmministrazione Digitale




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                    99956-3-508              © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati.


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                 22. Copie informatiche di documenti analogici.
                 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici,
                    scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e
                    documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su
                    supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari
                    pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena
                    efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice
                    civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui
                    che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma
                    elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione
                    sostituisce quella dell'originale.
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                    99956-3-508                     © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati.


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               22. Copie informatiche di documenti analogici.
               2. Le copie per immagine su supporto informatico di
                  documenti originali formati in origine su supporto
                  analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli
                  originali da cui sono estratte, se la loro conformità è
                  attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
                  autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
                  informatico e asseverata secondo le regole tecniche
                  stabilite ai sensi dell'articolo 71.

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                    99956-3-508                  © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati.


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                 22. Copie informatiche di documenti analogici.
                 3. Le copie per immagine su supporto informatico di
                    documenti originali formati in origine su supporto
                    analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui
                    all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli
                    originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale
                    non è espressamente disconosciuta.



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                 22. Copie informatiche di documenti analogici.
                 4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono
                    ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su
                    supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli
                    obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo
                    quanto stabilito dal comma 5.



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                 22. Copie informatiche di documenti analogici.
                 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
                    possono essere individuate particolari tipologie di
                    documenti analogici originali unici per le quali, in ragione
                    di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della
                    conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di
                    conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale
                    deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico
                    ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi
                    firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
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                 22. Copie informatiche di documenti analogici.
                 6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma
                    5 per tutti i documenti analogici originali unici permane
                    l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
                    oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro
                    conformità all'originale deve essere autenticata da un
                    notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con
                    dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
                    documento informati

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                 23-ter. Documenti amministrativi informatici.

                 1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle
                 stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni
                 e copie per gli usi consentiti dalla legge.

                 2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica
                 avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile.

                 3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da
                 essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità
                 all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza,
                 mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
                 dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su
                 supporto informatico.

                 4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite
                 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
                 concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
                 legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali.

                 5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, è apposto a
                 stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel
                 rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformità del
                 documento analogico a quello informatico.

                 6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis



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                                COME SI PROCEDE ?


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                 Traendo spunto dalla BOZZA di
                 Regole tecniche del documento informatico e
                 gestione documentale Versione del 05/08/2011
                 proposte dal CNIPA per un emanando DPCM
                 Regole tecniche in materia di formazione,
                 trasmissione, conservazione, copia, duplicazione,
                 riproduzione e validazione temporale dei
                 documenti informatici nonché di formazione e
                 conservazione dei documenti informatici delle
                 pubbliche amministrazioni e di gestione del
                 fascicolo informatico.
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                 Bozza Articolo 4. Copie, duplicati ed estratti


                 1. La copia per immagine su supporto informatico di un
                    documento analogico di cui allʼarticolo 22, commi 2 e
                    3, del Codice è prodotta mediante processi e strumenti
                    che assicurino che il documento informatico abbia
                    contenuto e forma identici a quelli del documento
                    analogico da cui è tratto.


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                 2. Ai sensi dellʼarticolo 22, comma 3, del Codice, la copia
                    per immagine di uno o più documenti analogici, se
                    fornita a terzi, viene sottoscritta con firma digitale o
                    firma elettronica qualificata da chi effettua la copia.




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                 3. L a d d o v e r i c h i e s t a d a l l a n a t u r a d e l l ʼ a t t i v i t à ,
                    lʼattestazione di conformità, delle copie per immagine
                    su supporto informatico di un documento analogico di
                    cui allʼarticolo 22, comma 2, del Codice, può essere
                    inclusa nel documento informatico contenente la copia
                    per immagine. Il documento informatico così formato è
                    sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
                    qualificata del notaio o del pubblico ufficiale a ciò
                    autorizzato. (segue)
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                 3. Lʼattestazione di conformità delle copie per immagine
                    su supporto informatico di uno o più documenti
                    analogici, se effettuata per raffronto dei documenti o
                    attraverso certificazione di processo nei casi in cui
                    siano adottate tecniche in grado di garantire la
                    corrispondenza della forma e del contenuto
                    dellʼoriginale e della copia, può essere prodotta come
                    documento informatico separato che deve contenere
                    lʼimpronta di ogni copia per immagine e un riferimento
                    temporale. (segue)
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                 3. Il documento informatico prodotto è sottoscritto con la
                    firma digitale o con la firma elettronica qualificata del
                    notaio o del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.




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                PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

                               Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
                 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
                                       legge 6 luglio 2002, n. 137.”

                10. Beni culturali.
                comma 2. Sono inoltre beni culturali:

                b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti
                pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;



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                PER I PRIVATI

                               Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
                 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
                                       legge 6 luglio 2002, n. 137.”

                10. Beni culturali.
                comma 3.
                Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista
                dall'articolo 13:

                b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono
                interesse storico particolarmente importante;


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                PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


                quindi un documento originale cartaceo trasferito su
                supporto informatico non potrebbe essere distrutto senza
                preventivo assenso della specifica “commissione di
                scarto” dei Beni Culturali.




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                IL PARADOSSO

                La commissione di scarto potrebbe autorizzare la distruzione
                di documenti originali cartacei trasferiti su supporto
                informatico se ritenuti inutili dalla amministrazione di
                provenienza.
                Però se i documenti originali cartacei fossero inutili non vi
                sarebbe neppure la necessità di trasferirli su supporto
                cartaceo.
                Al contrario se il trasferimento su supporto cartaceo fosse
                utile ai fini del miglioramento del servizio e dellʼarchiviazione
                allora i documenti sarebbero utili e come tali non potrebbero
                essere distrutti gli originali cartacei.
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                                LA CONSERVAZIONE
                                   PERMANENTE


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                                     la conservazione permanente
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                Per conservazione permanente intendiamo la capacità delle
                registrazioni informatiche di durare per un tempo
                indeterminato.
                Un documento cartaceo è infatti consultabile a distanza di
                secoli.
                Possiamo dire lo stesso di un documento informatico?
                Il problema non è tanto (ovvero non solo) quello del supporto
                sul quale è registrato il documento informatico ovvero del
                software che potrà leggerlo bensì quello del formato dei dati.
                Infatti trasferire un file da un sistema hardware ad un altro
                non sarà difficile quanto garantirne la leggibilità per il caso di
                cambio di formato (specie per i file firmati digitalmente)

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                             LA CLASSIFICAZIONE


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                Trasferire i documenti cartacei in documenti informatici non
                basterà.
                Infatti poiché il file acquisito sarà unʼimmagine del documento
                originale, ipotizzando che esso contenga dei dati anagrafici sarà
                necessario che ad esso venga associata una stringa di caratteri
                che non consenta lʼidentificazione e la futura ricerca.
                Per fare un esempio: non basta acquisire in formato immagine
                tutti i certificati di nascita del Comune di Milano se ad ogni file non
                venisse associata una stringa di caratteri con i riferimento alla
                persona fisica cui il certificato si riferisce in modo da poterlo poi
                recuperare o anche solo archiviare per anno.
                In altre parole lʼattività di dematerializzazione comporta attività
                aggiuntive alla mera scansione del documento.
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                                     SECONDO OBIETTIVO


                                EVITARE LA PRODUZIONE
                                      DI NUOVA CARTA



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                          Evitare la produzione di nuova carta
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                Lo strumento chiave per raggiungere questo
                obiettivo é lʼuso della posta elettronica, sia essa
                semplice ovvero certificata avendo essa valore pari
                a quello dello posta tradizionale e della
                raccomandata a.r.




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                Ulteriore elemento di utilità al raggiungimento dello
                scopo è lʼutilizzo della firma digitale per i documenti
                allegati alla posta elettronica.
                Infatti lʼimpiego dellʼalgoritmo per la funzione di
                hash e di cifratura costituente la firma digitale
                garantisco la genuinità del documento, la sua
                paternità e non ripudiabilità


                    456-3-76-3-508
                    99956-3-508                 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati.


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                Naturalmente è altresì necessario anche un
                cambio di cultura e di approccio alla
                documentazione per passare dal sistema tattile di
                quella cartacea a quello immateriale informatico.
                Ciò comporta lʼabitudine a sistemi di classificazione
                informatica (banalmente non sarà più possibile
                trovare un documento ricordando di ... averlo
                lasciato sul tavolo a destra)
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                    99956-3-508                 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati.


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                Nellʼambito della pubblica amministrazione alcuni
                progetti co-finanziati hanno riguardato una varietà
                di situazioni interessanti:




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                a) Comunicazioni tra amministrazioni.

                Queste possono essere drasticamente semplificate ed
                accelerate tramite il protocollo informatico e la posta
                elettronica certificata.
                Questʼultima, eventualmente accoppiata alla firma digitale,
                consente una completa tracciabilità sia dei tempi di
                spedizione e ricezione sia del contenuto dei messaggi. Il
                risparmio è particolarmente significativo quando la
                comunicazione elettronica sostituisce addirittura la consegna
                a mano di documenti di rilevante importanza, come nel caso
                degli avvisi di reato trasmessi dalle forze di polizia alle
                procure (quasi due milioni di comunicazioni allʼanno).
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            fonte Pierluigi Ridolfi “dematerializzazione dei documenti idee per un percorso” in Quaderni CNIPA maggio 2006

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                b) Comunicazioni interne.

                Questo caso interessa soprattutto le amministrazioni con
                struttura territorialmente distribuita in cui i flussi interni di
                documentazione cartacea sono di grande volume e a
                volte rivestono notevole rilevanza formale.
                Lʼintervento prevede il ricorso alla posta elettronica sia
                ordinaria che certificata, e consiste nella sostituzione con
                comunicazioni elettroniche dello scambio di documenti
                cartacei per la gestione interna (comunicazioni
                amministrazione-dipendente, tra dipendenti, bacheche
                elettroniche).

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            fonte Pierluigi Ridolfi “dematerializzazione dei documenti idee per un percorso” in Quaderni CNIPA maggio 2006

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                c) Portali per la diffusione delle informazioni.

                I portali consentono di sostituire efficacemente i flussi “uno a
                molti”, oggi gestiti a livello cartaceo, tramite un processo di
                pubblicazione formale delle informazioni, con eventuali
                meccanismi di registrazione ed accesso selettivo. Le tipologie
                ricorrenti sono quelle della comunicazione
                dellʼamministrazione verso i dipendenti e verso soggetti
                esterni, cittadini ed operatori di settore. I portali possono
                anche supportare la comunicazione nei due sensi, e quindi
                dai soggetti esterni verso lʼamministrazione. Questo è il caso
                dei portali destinati a consentire a cittadini e imprese la
                consultazione dello stato di avanzamento delle pratiche di
                competenza su tutti i procedimenti posti in trasparenza.
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            fonte Pierluigi Ridolfi “dematerializzazione dei documenti idee per un percorso” in Quaderni CNIPA maggio 2006

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                                     CONCLUSIONI



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                Eʼ riduttivo e fuorviante ricondurre la dematerializzazione
                alle pure pratiche di digitalizzazione dei documenti, è
                invece opportuno considerare questo termine in un senso
                più ampio, in quanto portatore di una sostanziale
                semplificazione dei processi e dei procedimenti, di una
                ridefinizione delle responsabilità nel controllo del ciclo di
                vita del documento amministrativo, fino alla fase della
                conservazione, e di una conseguente revisione di modelli
                organizzativi e profili professionali.



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            fonte Pierluigi Ridolfi “dematerializzazione dei documenti idee per un percorso” in Quaderni CNIPA maggio 2006

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                     •      art 76 CAD       (D.Lgs 82/2005) “Gli scambi di documenti
                            informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC,
                            realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto
                            delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza,
                            costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge”

                     •      non si tratta di una norma sul valore giuridico dei documenti
                            trasmessi a distanza ma di una norma che equipara il
                            p re l ev a m e n t o ( p e r c o s ì d i re ) d i d a t i d a p a r t e
                            dell’amministrazione A nella banca dati dell’amministrazione
                            B ad una consegna degli stessi (da B ad A).

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                     •      dati	
  strutturati	
  (il	
   dominio	
  giustizia	
   è	
  un	
   grande	
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                            se	
   i	
   dati	
   non	
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   inseriti	
   in	
   modo	
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   di	
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   degli	
   strumenti	
   di	
   redazione	
   per	
   ciò	
  
                            predisposti);

                     •      la	
  gestione	
  documentale

                     •      XML	
  e	
  documenti	
  strutturati;

                     •      comunicazioni	
  su	
  smart	
  phone	
  e	
  altro;

                     •      wireless	
  nelle	
  sedi	
  giudiziarie.

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                                        Ringrazio	
  per	
  l’attenzione

                                                  avv	
  Maurizio	
  Sala
                                              piazzetta	
  Guastalla,	
  10
                                                   20122	
  MILANO
                                     tel	
  02-­‐54123757	
  fax	
  02	
  5453124
                                                 mail:	
  m.sala@sala.it
                                                    www.sala.it


                    456-3-76-3-508
                    99956-3-508                                © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati.


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La dematerializzazione documentale nel processo

  • 1. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 ,26<- La dematerializzazione documentale MILANO - 13 ottobre 2011 456-3-76-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 99956-3-508 La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi. Vietata la vendita. martedì 18 ottobre 2011
  • 2. !"#$%&'()*+()' prime osservazioni ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 ,26<- Cosʼè la dematerializzazione ? Letteralmente “togliere materia” 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 2 martedì 18 ottobre 2011
  • 3. !"#$%&'()*+()' prime osservazioni ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 ,26<- Nella sostanza due sono gli obiettivi della dematerializzazione: 456-3-76-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 99956-3-508 3 martedì 18 ottobre 2011
  • 4. !"#$%&'()*+()' prime osservazioni ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 ,26<- Nella sostanza due sono gli obiettivi della dematerializzazione: • eliminare i documenti cartacei esistenti per sostituirli con opportune registrazioni informatiche ovvero scartandoli; 456-3-76-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 99956-3-508 3 martedì 18 ottobre 2011
  • 5. !"#$%&'()*+()' prime osservazioni ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 ,26<- Nella sostanza due sono gli obiettivi della dematerializzazione: • eliminare i documenti cartacei esistenti per sostituirli con opportune registrazioni informatiche ovvero scartandoli; • evitare o ridurre la produzione di nuovi documenti cartacei. 456-3-76-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 99956-3-508 3 martedì 18 ottobre 2011
  • 6. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 ,26<- PRIMO OBIETTIVO ELIMINARE I DOCUMENTI CARTACEI ESISTENTI 456-3-76-3-508 99956-3-508 martedì 18 ottobre 2011
  • 7. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- DLgs 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dellʼamministrazione digitale) art 1 definizioni v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 5 martedì 18 ottobre 2011
  • 8. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- La norma di riferimento delle copie su supporti informatici dei documenti originariamente cartacei è contenuta allʼart. 22 del Codice dellʼAmministrazione Digitale 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 6 martedì 18 ottobre 2011
  • 9. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- DLgs 82/2005 (Codice dellʼamministrazione digitale) 22. Copie informatiche di documenti analogici. 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 7 martedì 18 ottobre 2011
  • 10. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- DLgs 82/2005 (Codice dellʼamministrazione digitale) 22. Copie informatiche di documenti analogici. 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 8 martedì 18 ottobre 2011
  • 11. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- DLgs 82/2005 (Codice dellʼamministrazione digitale) 22. Copie informatiche di documenti analogici. 3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 9 martedì 18 ottobre 2011
  • 12. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- DLgs 82/2005 (Codice dellʼamministrazione digitale) 22. Copie informatiche di documenti analogici. 4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 10 martedì 18 ottobre 2011
  • 13. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- DLgs 82/2005 (Codice dellʼamministrazione digitale) 22. Copie informatiche di documenti analogici. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 11 martedì 18 ottobre 2011
  • 14. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- DLgs 82/2005 (Codice dellʼamministrazione digitale) 22. Copie informatiche di documenti analogici. 6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informati 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 12 martedì 18 ottobre 2011
  • 15. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- DLgs 82/2005 (Codice dellʼamministrazione digitale) 23-ter. Documenti amministrativi informatici. 1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile. 3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico. 4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali. 5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, è apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 13 martedì 18 ottobre 2011
  • 16. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- COME SI PROCEDE ? 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 14 martedì 18 ottobre 2011
  • 17. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- Traendo spunto dalla BOZZA di Regole tecniche del documento informatico e gestione documentale Versione del 05/08/2011 proposte dal CNIPA per un emanando DPCM Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni e di gestione del fascicolo informatico. 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 15 martedì 18 ottobre 2011
  • 18. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- Bozza Articolo 4. Copie, duplicati ed estratti 1. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui allʼarticolo 22, commi 2 e 3, del Codice è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto. 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 16 martedì 18 ottobre 2011
  • 19. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- Bozza Articolo 4. Copie, duplicati ed estratti 2. Ai sensi dellʼarticolo 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o più documenti analogici, se fornita a terzi, viene sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia. 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 17 martedì 18 ottobre 2011
  • 20. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- Bozza Articolo 4. Copie, duplicati ed estratti 3. L a d d o v e r i c h i e s t a d a l l a n a t u r a d e l l ʼ a t t i v i t à , lʼattestazione di conformità, delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui allʼarticolo 22, comma 2, del Codice, può essere inclusa nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata del notaio o del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. (segue) 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 18 martedì 18 ottobre 2011
  • 21. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- Bozza Articolo 4. Copie, duplicati ed estratti 3. Lʼattestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici, se effettuata per raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dellʼoriginale e della copia, può essere prodotta come documento informatico separato che deve contenere lʼimpronta di ogni copia per immagine e un riferimento temporale. (segue) 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 19 martedì 18 ottobre 2011
  • 22. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- Bozza Articolo 4. Copie, duplicati ed estratti 3. Il documento informatico prodotto è sottoscritto con la firma digitale o con la firma elettronica qualificata del notaio o del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 20 martedì 18 ottobre 2011
  • 23. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.” 10. Beni culturali. comma 2. Sono inoltre beni culturali: b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 21 martedì 18 ottobre 2011
  • 24. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- PER I PRIVATI Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.” 10. Beni culturali. comma 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 22 martedì 18 ottobre 2011
  • 25. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE quindi un documento originale cartaceo trasferito su supporto informatico non potrebbe essere distrutto senza preventivo assenso della specifica “commissione di scarto” dei Beni Culturali. 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 23 martedì 18 ottobre 2011
  • 26. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- IL PARADOSSO La commissione di scarto potrebbe autorizzare la distruzione di documenti originali cartacei trasferiti su supporto informatico se ritenuti inutili dalla amministrazione di provenienza. Però se i documenti originali cartacei fossero inutili non vi sarebbe neppure la necessità di trasferirli su supporto cartaceo. Al contrario se il trasferimento su supporto cartaceo fosse utile ai fini del miglioramento del servizio e dellʼarchiviazione allora i documenti sarebbero utili e come tali non potrebbero essere distrutti gli originali cartacei. 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 24 martedì 18 ottobre 2011
  • 27. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- LA CONSERVAZIONE PERMANENTE 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 25 martedì 18 ottobre 2011
  • 28. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 la conservazione permanente ,26<- Per conservazione permanente intendiamo la capacità delle registrazioni informatiche di durare per un tempo indeterminato. Un documento cartaceo è infatti consultabile a distanza di secoli. Possiamo dire lo stesso di un documento informatico? Il problema non è tanto (ovvero non solo) quello del supporto sul quale è registrato il documento informatico ovvero del software che potrà leggerlo bensì quello del formato dei dati. Infatti trasferire un file da un sistema hardware ad un altro non sarà difficile quanto garantirne la leggibilità per il caso di cambio di formato (specie per i file firmati digitalmente) 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 26 martedì 18 ottobre 2011
  • 29. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 eliminare i documenti cartacei esistenti ,26<- LA CLASSIFICAZIONE 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 27 martedì 18 ottobre 2011
  • 30. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 la classificazione ,26<- Trasferire i documenti cartacei in documenti informatici non basterà. Infatti poiché il file acquisito sarà unʼimmagine del documento originale, ipotizzando che esso contenga dei dati anagrafici sarà necessario che ad esso venga associata una stringa di caratteri che non consenta lʼidentificazione e la futura ricerca. Per fare un esempio: non basta acquisire in formato immagine tutti i certificati di nascita del Comune di Milano se ad ogni file non venisse associata una stringa di caratteri con i riferimento alla persona fisica cui il certificato si riferisce in modo da poterlo poi recuperare o anche solo archiviare per anno. In altre parole lʼattività di dematerializzazione comporta attività aggiuntive alla mera scansione del documento. 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 28 martedì 18 ottobre 2011
  • 31. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 ,26<- SECONDO OBIETTIVO EVITARE LA PRODUZIONE DI NUOVA CARTA 456-3-76-3-508 99956-3-508 martedì 18 ottobre 2011
  • 32. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 Evitare la produzione di nuova carta ,26<- 1 Lo strumento chiave per raggiungere questo obiettivo é lʼuso della posta elettronica, sia essa semplice ovvero certificata avendo essa valore pari a quello dello posta tradizionale e della raccomandata a.r. 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 30 martedì 18 ottobre 2011
  • 33. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 Evitare la produzione di nuova carta ,26<- 2 Ulteriore elemento di utilità al raggiungimento dello scopo è lʼutilizzo della firma digitale per i documenti allegati alla posta elettronica. Infatti lʼimpiego dellʼalgoritmo per la funzione di hash e di cifratura costituente la firma digitale garantisco la genuinità del documento, la sua paternità e non ripudiabilità 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 31 martedì 18 ottobre 2011
  • 34. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 Evitare la produzione di nuova carta ,26<- 3 Naturalmente è altresì necessario anche un cambio di cultura e di approccio alla documentazione per passare dal sistema tattile di quella cartacea a quello immateriale informatico. Ciò comporta lʼabitudine a sistemi di classificazione informatica (banalmente non sarà più possibile trovare un documento ricordando di ... averlo lasciato sul tavolo a destra) 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 32 martedì 18 ottobre 2011
  • 35. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 Evitare la produzione di nuova carta ,26<- Nellʼambito della pubblica amministrazione alcuni progetti co-finanziati hanno riguardato una varietà di situazioni interessanti: 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 33 martedì 18 ottobre 2011
  • 36. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 Evitare la produzione di nuova carta ,26<- a) Comunicazioni tra amministrazioni. Queste possono essere drasticamente semplificate ed accelerate tramite il protocollo informatico e la posta elettronica certificata. Questʼultima, eventualmente accoppiata alla firma digitale, consente una completa tracciabilità sia dei tempi di spedizione e ricezione sia del contenuto dei messaggi. Il risparmio è particolarmente significativo quando la comunicazione elettronica sostituisce addirittura la consegna a mano di documenti di rilevante importanza, come nel caso degli avvisi di reato trasmessi dalle forze di polizia alle procure (quasi due milioni di comunicazioni allʼanno). 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. fonte Pierluigi Ridolfi “dematerializzazione dei documenti idee per un percorso” in Quaderni CNIPA maggio 2006 34 martedì 18 ottobre 2011
  • 37. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 Evitare la produzione di nuova carta ,26<- b) Comunicazioni interne. Questo caso interessa soprattutto le amministrazioni con struttura territorialmente distribuita in cui i flussi interni di documentazione cartacea sono di grande volume e a volte rivestono notevole rilevanza formale. Lʼintervento prevede il ricorso alla posta elettronica sia ordinaria che certificata, e consiste nella sostituzione con comunicazioni elettroniche dello scambio di documenti cartacei per la gestione interna (comunicazioni amministrazione-dipendente, tra dipendenti, bacheche elettroniche). 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. fonte Pierluigi Ridolfi “dematerializzazione dei documenti idee per un percorso” in Quaderni CNIPA maggio 2006 35 martedì 18 ottobre 2011
  • 38. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 Evitare la produzione di nuova carta ,26<- c) Portali per la diffusione delle informazioni. I portali consentono di sostituire efficacemente i flussi “uno a molti”, oggi gestiti a livello cartaceo, tramite un processo di pubblicazione formale delle informazioni, con eventuali meccanismi di registrazione ed accesso selettivo. Le tipologie ricorrenti sono quelle della comunicazione dellʼamministrazione verso i dipendenti e verso soggetti esterni, cittadini ed operatori di settore. I portali possono anche supportare la comunicazione nei due sensi, e quindi dai soggetti esterni verso lʼamministrazione. Questo è il caso dei portali destinati a consentire a cittadini e imprese la consultazione dello stato di avanzamento delle pratiche di competenza su tutti i procedimenti posti in trasparenza. 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. fonte Pierluigi Ridolfi “dematerializzazione dei documenti idee per un percorso” in Quaderni CNIPA maggio 2006 36 martedì 18 ottobre 2011
  • 39. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 ,26<- CONCLUSIONI 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 37 martedì 18 ottobre 2011
  • 40. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 ,26<- Eʼ riduttivo e fuorviante ricondurre la dematerializzazione alle pure pratiche di digitalizzazione dei documenti, è invece opportuno considerare questo termine in un senso più ampio, in quanto portatore di una sostanziale semplificazione dei processi e dei procedimenti, di una ridefinizione delle responsabilità nel controllo del ciclo di vita del documento amministrativo, fino alla fase della conservazione, e di una conseguente revisione di modelli organizzativi e profili professionali. 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. fonte Pierluigi Ridolfi “dematerializzazione dei documenti idee per un percorso” in Quaderni CNIPA maggio 2006 38 martedì 18 ottobre 2011
  • 41. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 SUGGESTIONI ;.<-/=68 ,26<- • art 76 CAD (D.Lgs 82/2005) “Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge” • non si tratta di una norma sul valore giuridico dei documenti trasmessi a distanza ma di una norma che equipara il p re l ev a m e n t o ( p e r c o s ì d i re ) d i d a t i d a p a r t e dell’amministrazione A nella banca dati dell’amministrazione B ad una consegna degli stessi (da B ad A). 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 39 martedì 18 ottobre 2011
  • 42. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 SUGGESTIONI ;.<-/=68 ,26<- • dati  strutturati  (il   dominio  giustizia   è  un   grande  database,   se   i   dati   non   vengono   inseriti   in   modo   tecnicamente   corretto  si   perdono:   ad  esempio  sentenze  scritte  a  mano  o   al   di   fuori   degli   strumenti   di   redazione   per   ciò   predisposti); • la  gestione  documentale • XML  e  documenti  strutturati; • comunicazioni  su  smart  phone  e  altro; • wireless  nelle  sedi  giudiziarie. 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 40 martedì 18 ottobre 2011
  • 43. !"#$%&'()*+()' ,-./0102'!-3- ,03-:2 ;.<-/=68 ,26<- Ringrazio  per  l’attenzione avv  Maurizio  Sala piazzetta  Guastalla,  10 20122  MILANO tel  02-­‐54123757  fax  02  5453124 mail:  m.sala@sala.it www.sala.it 456-3-76-3-508 99956-3-508 © Copyright 2011 Avv. Maurizio Sala - Milano. Tutti i diritti riservati. 41 martedì 18 ottobre 2011