Lezione 10 - I mercati elettronici della PA (MEPA): acquisti a catalogo (OdA)...
Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale dopo il D.LGS: 179/2016
1.
2. Il nuovo CAD cosa cambia
1. Ambito di applicabilità del CAD
2. Controllo telematico del cittadino sui propri
procedimenti domicilio ed identificazione digitale
3. Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza
4. Cultura informatica e banda larga
5. I nuovi ruoli e responsabilità: ufficio per la
digitalizzazione e il difensore civico per il digitale
6. I certificati ed il codice fiscale
7. Le PA come fornitrici di servizi fiduciari di firma
3. Applicabilità del CAD (art. 2 in grassetto corsivo le modifiche)
Enti Grado di applicazione Commenti
Le pubbliche amministrazioni come Definite all’art. 1
comma 2 165/2001
Interamente
societa' a controllo pubblico escluse le societa'
quotate come definite nel d. lgs. attuativo
dell'articolo18 della legge Madia n. 124/2015 (d. lgs.
175/2016)
Interamente Il Dl.LGS. 175/2016 definisce:
«società a controllo pubblico»: le società in cui una
o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di
controllo ai sensi dell’art. 2359 codice civile;
«società quotate»: le società a partecipazione
pubblica che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati; le società che hanno emesso, alla
data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari,
diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati; le società partecipate dalle une o
dalle altre, salvo che le stesse siano anche
controllate o partecipate da amministrazioni
pubbliche.
Gestori di servizi pubblici ed organismi di diritto
pubblico
Per il capo V, relativamente all'accesso ai documenti
informatici, e alla fruibilita' delle informazioni digitali
Soggetti Privati
Capo II DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE;
TRASFERIMENTI, LIBRI E SCRITTURE
Capo IV TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Capo III FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI
DOCUMENTI INFORMATICI limitatamente agli articoli:
40 Formazione di documenti informatici
43 Riproduzione e conservazione dei documenti
44 Requisiti per la conservazione dei documenti informatici
Si applica, quindi, limitatamente a ciò che concerne le
norme sulle firme elettroniche, i documenti
informatici e alla conservazione e le trasmissioni in
rete
4. Ambito di applicabilità del CAD art. 2
comma 2
Le disposizioni del CAD si applicano alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo
117 della Costituzione, nonche' alle societa' a
controllo pubblico, come definite nel decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18
della legge n. 124 del 2015, escluse le societa'
quotate come definite dallo stesso decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18
della legge n. 124 del 2015.
5. Controllo telematico del cittadino sui propri procedimenti e
identificazione digitale (art. 3 e 3-bis CAD)
Cittadini ed imprese
Debbono poter conoscere
per via telematica
1. I termini previsti ed effettivi
per lo specifico procedimento
2. il relativo stato di
avanzamento
3. l'ufficio e il funzionario
responsabile del
procedimento
Un identità digitale con cui inviare istanze alla
PA ed un domicilio digitale nell’ANPR (i
cittadini) presso il quale ricevere
comunicazioni e notifiche da parte di PA e
società controllate all’art. 2 comma 2 CAD
Hanno diritto a
Cittadini
Ad essi è assegnato
se non ne hanno indicato 1
Un domicilio digitale con modalità indicate da
un DPCM che indicherà anche come
superare la fase transitoria per cittadini
impossibilitati a ricevere doc digitali. In caso
di domicilio speciale ai sensi dell’art 47 CC il
cittadino deve eleggere una PEC o recapito
certificato altrimenti non può eccezioni
relative a tali circostanze
Cittadini
6. Il domicilio digitale art. 3-bis e art. 62
CAD…un diritto…ma anche un dovere del
cittadino
1. Le disposizioni sul domicilio digitale producono effetti a partire dalla
completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2017.
2. Agli iscritti all'ANPR che non abbiano indicato uno e' messo a disposizione un
domicilio digitale con modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentito il Garante Privacy. Con lo stesso decreto sono
individuate altre modalita' con le quali, per superare il divario digitale, i
documenti possono essere consegnati ai cittadini. Tale decreto va adottato
a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2017
3. Alla completa attuazione dell'ANPR, il Ministero dell'interno inserisce
d'ufficio nell'ANPR i domicili digitali dei professionisti presenti nel Registro
Ini-PEC che non abbiano ancora provveduto a indicarne uno nella predetta
Anagrafe, fermo restando il diritto del professionista di modificare, in ogni
momento, tale indicazione
7. Qualita' dei servizi resi e soddisfazione
dell'utenza (Art. 7)
Le PA e le società
controllate ai
sensi dell’art.
comma 2 CAD
Provvedono a
1. Riorganizzare i servizi resi, sulla base
di una preventiva analisi delle reali
esigenze dei soggetti giuridici e
rendono disponibili i propri servizi
per via telematica nel degli standard
e livelli di qualita' stabiliti con le
regole tecniche di cui all'articolo 71
pubblicati ed aggiornati
periodicamente dall’AGID
2. Per i servizi in rete, consentire agli
utenti di esprimere la soddisfazione
rispetto alla qualita'del servizio reso
all'utente stesso e pubblicano sui
propri siti i dati risultanti, ivi incluse
le statistiche di utilizzo.
3. In caso di violazione degli obblighi di
cui al presente articolo, gli interessati
possono agire in giudizio, anche nei
termini e con le modalita' stabilite
nel decreto legislativo 20 dicembre
2009, n. 198.
8. Cultura informatica e banda larga
(Art. 8 ed 8-bis)
Le PA e le società
controllate ai
sensi dell’art.
comma 2 CAD
Provvedono a
1. Promuovere iniziative mirate ad
accrescere la cultura digitale dei
cittadini con particolare riguardo ai
minori e alle categorie a rischio di
esclusione, anche al fine di favorire lo
sviluppo di competenze di
informatica giuridica e l'utilizzo dei
servizi digitali delle pubbliche
amministrazioni con azioni
specifiche e concrete, avvalendosi di
un insieme di mezzi diversi fra i
quali il servizio radiotelevisivo
2. Favorire la disponibilita' di
connettivita' alla rete Internet
presso gli uffici pubblici e altri luoghi
pubblici, in particolare nei settori
scolastico, sanitario e di interesse
turistico, anche prevedendo che la
porzione di banda non utilizzata dagli
stessi uffici sia messa a disposizione
degli utenti attraverso un sistema di
autenticazione tramite SPID, CIE o
CNS secondo standard e modalità
stabilite dall’AGID
AgID definisce i limiti e le modalita' di applicazione
dell'articolo 8-bis, comma 2, del CAD, centottanta giorni
dall'entrata in vigore del decreto 179. In particolare in tale
comma 2 si stabilisce che i soggetti pubblici e le società
controllate cui si applica il CAD mettono a disposizione
degli utenti connettivita' a banda larga per l'accesso alla
rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le
modalita' determinate dall'AgID
9. Il ruolo dell’AGID (art. 14-bis)
1. Predispone il Piano Triennale per
l’Informatica nelle PA fissandone
obiettivi ed interventi per lo sviluppo
dei sistemi informativi e ne monitora
l’esecuzione verifica dei risultati
conseguiti dalle singole
amministrazioni con particolare
riferimento ai costi e benefici dei
sistemi informatici secondo le
modalita' fissate dalla stessa Agenzia
2. Emana standard e regole tecniche
3. Ha ruoli di vigilanza e controllo in
materia di digitalizzazione, sicurezza
informatica, agenda digitale,
interoperabilità
4. Fornisce pareri tecnici in generale non
vincolanti
5. pubblica sul proprio sito una guida
di riepilogo dei diritti di cittadinanza
digitali previsti dal CAD
10. I nuovi ruoli e responsabilità: ufficio per la
digitalizzazione e il difensore civico per il
digitale (Art. 17)
Le PA (tutte)
Devono prevedere
Ad individuare
1. Un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il
numero complessivo di tali uffici, che si occupi della
transizione alla modalita' operativa digitale e i
conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi
facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore
efficienza ed economicita'. Il responsabile dell'ufficio di
e'dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica
giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti
relativi alla transizione, alla modalita' digitale direttamente
all'organo di vertice politico
2. Un dirigente di ruolo un difensore civico per il digitale. Al
difensore civico per il digitale chiunque puo'inviare
segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del
presente Codice e di ogni altra norma in materia di
digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione.
Se tali segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il
digitaleinvita l'ufficio responsabile della presunta violazione a
porvirimedio tempestivamente e comunque nel termine di
trenta giorni. Ildifensore segnala le inadempienze all'ufficio
competente per iprocedimenti disciplinari
NB: Le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne
siano privi, individuano un responsabile per il digitale
tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice
politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui
al comma 1 risponde direttamente a quello
amministrativo dell'ente.
11. I Certificati…il regolamento Eidas…IL
CFISCALE
ALL’ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO EIDAS SONO COMPRESI I SEGUENTI DATI COME OBBLIGATORI PER I
CERTIFICATI:
a)un’indicazione, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato, del fatto che il certificato è stato
rilasciato quale certificato qualificato di firma elettronica;
b)un insieme di dati che rappresenta in modo univoco il prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia i
certificati qualificati e include almeno lo Stato membro in cui tale prestatore è stabilito e
—per una persona giuridica: il nome e, se del caso, il numero di registrazione quali figurano nei documenti ufficiali,
—per una persona fisica: il nome della persona;
c)è chiaramente indicato almeno il nome del firmatario, o uno pseudonimo, qualora sia usato uno pseudonimo;
d)i dati di convalida della firma elettronica che corrispondono ai dati per la creazione di una firma elettronica;
e)l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di validità del certificato;
f)il codice di identità del certificato che deve essere unico per il prestatore di servizi fiduciari qualificato;
g)la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato che
rilascia il certificato;
h)il luogo in cui il certificato relativo alla firma elettronica avanzata o al sigillo elettronico avanzato di cui alla lettera
g) è disponibile gratuitamente;
i)l’ubicazione dei servizi a cui ci si può rivolgere per informarsi sulla validità del certificato qualificato;
j)qualora i dati per la creazione di una firma elettronica connessi ai dati di convalida della firma elettronica siano
ubicati in un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata, un’indicazione appropriata di questo
fatto, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato.
L’ART. 28 DEL CAD E’ STATO MODIFICATO IN ACCORDO AD EIDAS E ADESSO NON INDICA PIU’ IL CODICE FISCALE
COME OBBLIGATORIO, MA SOLO OPZIONALE…QUESTO POTREBBE CAUSARE AMBIGUITA’ IN CASO DI OMONIMIA
12. Le PA come fornitrici di servizi di firma
qualificata
Nel nuovo CAD le PA possono:
1. Svolgere, previa qualificazione presso AGID l'attivita' di
rilascio dei certificati qualificati tale attivita' puo' essere
svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed
uffici, nonche' di categorie di terzi, pubblici o privati.
ATTENZIONE I CERTIFICATI VALGONO ERGA OMNES E
NON SOLO NEI CONFRONTI DI QUELLA PA COME NELLA
PRECEDENTE VERSIONE DEL CAD
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti
informatici aventi rilevanza esclusivamente interna
ciascuna amministrazione puo' adottare, nella propria
autonomia organizzativa, regole diverse da quelle
contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71
(questo era già presistente)
13. Il capitale sociale dei fornitori di servizi
(art. 29 CAD)
Ai soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati, l'attivita' di
gestore di PEC, di gestore dell'identita' digitale, di conservatore di documenti informatici è
richiesto il seguente capitale sociale:
Servizio Capitale Sociale
Gestore PEC 1 milione di euro (come da
DPR 68/2005)
Conservatore 200.000
Gestore di id digitali Da definire in DPCM
Servizi Fiduciari Da definire in DPCM
Nell’attesa del DPCM restano validi i seguenti requisiti previgenti del vecchio art. 29 comma 3
per i fornitori da qualificare e cioè:
1. forma giuridica di societa' di capitali e capitale sociale non inferiore a quello per l’attivita' bancaria (articolo 14 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia)
2. possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti
degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
14. Gli incentivi per l’attuazione del CAD
art. 60 D.LGS. 179/2016
Con il decreto legislativo adottato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124
(legge Madia), sono disciplinati gli incentivi
relativi all'attuazione delle disposizioni del
decreto legislativo n. 82 del 2005, il suo rilievo ai
fini della valutazione dei risultati, nonche' la
rilevanza, ai fini della responsabilita' dirigenziale,
della violazione delle medesime disposizioni e
del mancato o inadeguato utilizzo delle
tecnologie ivi disciplinate
15. La Banca Dati della Performance art.
60 D.LGS. 179/2016 il ruolo di AGID
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore d.lg. 179/2016 l'Agid
stabilisce le modalita' per la realizzazione, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, di una banca dati
degli obiettivi e degli indicatori delle performance di cui al
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito del
Portale della performance, gia' Portale della trasparenza, di
cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90. A far data dall'effettiva costituzione della suddetta
banca dati, gli obblighi di pubblicazione e comunicazione tra
amministrazioni sono assolti con la trasmissione al Portale
della performance, secondo le modalita' stabilite dall'AgID. Il
decreto legislativo da adottare ai sensi dell'articolo 17 della
legge n. 124 del 2015 disciplina il rilievo della mancata
trasmissione ai fini della responsabilita' dirigenziale.
16. Altre disposizioni transitorie /art. 62
Dl.LGS: 179/2016)…i certificati
qualificati
1. I certificati qualificati rilasciati prima dell'entrata in
vigore del D.LGS: 179/2016 a norma della direttiva
1999/93/CE, sono considerati certificati qualificati di
firma elettronica a norma del regolamento eIDAS e
dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005
fino alla loro scadenza.
2. Il prestatore di servizi che ha presentato la relazione
di conformita', ai sensi dell'articolo 51 del
regolamento eIDAS, e' considerato prestatore di
servizi fiduciari qualificato a norma del predetto
regolamento e dell'articolo 29 del decreto legislativo
n. 82 del 2005, fino al completamento della
valutazione della relazione da parte dell'AgID.