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Cenni sulla conservazione 
digitale 
26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 1
La conservazione dei documenti 
Quadro Normativo: 
1)Codice amministrazione 
digitale 
2)D.LGS. 196 2003 
(trattamento dati 
personali) 
3) deliberazione CNIPA n. 
11/2004 
4)Nuovo DPCM sulle regole 
tecniche della 
conservazione 
5)Codice dei beni culturali 
6) DPCM 21 marzo 2013 sui 
documenti analogici non 
dematerializzabili 
Attori coinvolti: 
1)Responsabile della conservazione 
2)Responsabile trattamento dei dati 
3)Responsabile gestione 
documentale 
4)Produttori di documenti n(uffici) 
5)Utenza 
Documenti informatici o copie di 
doc analogici 
Manuale di 
conservazione 
Alternative: 
Conservazione in house oppure 
conservatori accreditati 
Certificazione dei 
processi 
Sicurezza: Piano di sicurezza 
del sistema di archiviazione 
in sinergia con la sicurezza 
dei dati dell’allegato B del 
196/2003 
26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 2
La conservazione dei documenti: flusso dei documenti 
A mano email 
Posta 
Cooperazion 
applicativa, 
CNS,CIE, etc. 
Protocollo 
Ufficio responsabile 
del procevimento 
Doc cartacei 
Doc informatici 
Registrazione del 
documento, 
segnatura di 
protocollo, 
classificazione 
Scarto 
RICEZIONE PROTOCOLLAZIONE PROCEDIMENTO 
ED ARCHIVIAZIONE 
CORRENTE 
ARCHIVIAZIONE 
DI DEPOSITO 
ARCHIVIAZIONE 
STORICA 
Fascicolazione 
Doc cartacei 
Doc informatici 
PRODUZIONE 
Riversamento o 
Conservazione sostitutiva 
26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 3
La conservazione dei documenti 
(RICEZIONE e Protocollo) 
Art. 40-bis (( (Protocollo informatico) 
1. Formano comunque oggetto di registrazione di 
protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o 
sono inviate dalle caselle di posta elettronica di 
cui agli articoli 47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter 
e 57-bis, comma 1, nonche' le istanze e le 
dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformita' 
alle regole tecniche di cui all'articolo 71.)) 
26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 4
La conservazione dei documenti: la 
produzione 
Formazione di documenti informatici (Art. 40 CAD) 
Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei 
propri documenti con mezzi informatici secondo le 
disposizioni. Con apposito regolamento, sulla proposta 
dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per 
l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le 
attivita' culturali, sono individuate le categorie di 
documenti amministrativi che possono essere redatti in 
originale anche su supporto cartaceo in relazione al 
particolare valore di testimonianza storica ed archivistica 
che sono idonei ad assumere. 
26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 5
La conservazione dei documenti: la 
conservazione sostitutiva 
Le nuove regole tecniche firmate dal Ministro per la pubblica amministrazione e 
la semplificazione parlano genericamente di “CONSERVAZIONE” e non viene più 
stressato il concetto di conservazione sostitutiva. Di quest’ultima nel CAD viene 
fatto un esplicito all’articolo 42 che le tratta sotto un profilo di convenienza 
Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle 
pubbliche amministrazioni 
Le pubbliche amministrazioni valutano in termini 
di rapporto tra costi e benefici il recupero su 
supporto informatico dei documenti e degli atti 
cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la 
conservazione e provvedono alla predisposizione 
dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi 
cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle 
regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71. 
26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 6
La conservazione dei documenti: processo di 
conservazione ai sensi delle nuove regole 
tecniche 
Responsabile della gestione 
flussi documentali (Art. 61 DPR 445/00) 
Pacchetto di versamento 
contiene 
Predispone il manuale 
di conservazione 
Responsabile conservazione 
(Art. 44 CAD) 
Pacchetto di 
Archiviazione (da preparare obbligatoriamente 
Secondo standard delle regole tecniche (allegati) 
Per permettere l’interazione con altri sistemi) 
la descrizione del processo di conservazione e 
del trattamento dei pacchetti di archiviazione; 
Storico dei nominativi dei responsabili; 
la struttura organizzativa con funzioni,e 
responsabilità; 
tipologie degli oggetti sottoposti a 
conservazione, comprensiva dei formati; 
modalità di presa in carico dei pacchetti di 
versamento e del rapporto di versamento; 
la modalità di svolgimento del processo di 
esibizione e di esportazione dal sistema di 
conservazione con la produzione del pacchetto 
di distribuzione; 
Utente 
(accesso agli atti, utenza 
interna etc.) 
Pacchetto di distribuzione 
Sistema di conservazione 
Fascicoli informatici e 
documenti informatici 
con i relativi metadati 
Rapporto di 
Versamento 
(può essere 
prodotto in 
automatico 
dal sistema) 
Firma digitale o qualificata del rapporto di 
versamento a cura del resp. Della conservazione 
Firma digitale o qualificata dei pacchetti di archiviazione e distribuzione 
a cura del resp. Della conservazione 
26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 7
La conservazione dei documenti: i 
metadati 
Un metadato (dal greco meta- "oltre, dopo" e dal latino datum 
"informazione" - plurale: data), letteralmente "dato su un (altro) dato", è 
un'informazione che descrive un insieme di dati. 
Un esempio tipico di metadati è costituito dalla scheda del catalogo di una 
biblioteca, la quale contiene informazioni circa il contenuto e la posizione di 
un libro, cioè dati riguardanti i dati che si riferiscono al libro. Un altro 
contenuto tipico dei metadati può essere la fonte o l'autore dell'insieme di 
dati descritto oppure le modalità d'accesso, con le eventuali limitazioni. 
Fonte:Wikipedia 
Il loro scopo è facilitare il reperimento, la selezione, la navigazione, la 
localizzazione e la creazione di relazioni tra insiemi di dati appartenenti allo 
stesso soggetto o a soggetti differenti. I metadati obbligatori per 
26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 8
La conservazione dei documenti: il 
manuale di conservazione 
Art. 8 regole tecniche 
(Manuale di conservazione) 
l .Il manuale di conservazione illustra dettagliatamente l'organizzazione, i soggetti coinvolti e 
i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure 
di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione. 
2.Il manuale di conservazione è un documento informatico che riporta, almeno: 
a) i dati dei soggetti che nel tempo hanno assunto la responsabilità del sistema di conservazione, descrivendo in modo puntuale, in caso di 
delega, i soggetti, le funzioni e gli ambiti oggetto della delega stessa; 
b)la struttura organizzativa comprensiva delle funzioni, delle responsabilità e degli obblighi dei diversi soggetti che intervengono nel processo di 
conservazione; 
c)la descrizione delle tipologie degli oggetti sottoposti a conservazione, comprensiva dell' indicazione dei formati gestiti, dei metadati da associare alle 
diverse tipologie di documenti e delle eventuali eccezioni; 
d)la descrizione delle modalità di presa in carico di uno o più pacchetti di versamento, comprensiva della predisposizione del rapporto di versamento; 
e)la descrizione del processo di conservazione e del trattamento dei pacchetti di archiviazione; 
f)la modalità di svolgimento del processo di esibizione e di esportazione dal sistema di conservazione con la produzione del pacchetto di distribuzione; 
g)la descrizione del sistemà di conservazione, comprensivo di tutte le componenti tecnologiche, fisiche e logiche, opportunamente documentate e delle 
procedure di ge tione e di evoluzione delle medesime; 
h)la descrizione delle procedure di monitoraggio della funzionalità del sistema di conservazione e delle verifiche sull'integrità degli archivi con l'evidenza 
delle soluzioni adottate in caso di anomalie; 
i)la descrizione delle procedure per la produzione di duplicati o copie; 
j)i tempi entro i quali le diverse tipologie di documenti devono essere scartate ovvero trasferite in conservazione, ove, nel caso delle pubbliche 
amministrazioni, non già presenti nel manuale di gestione; 
k)le modalità con cui viene richiesta la presenza di un pubblico ufficiale, indicando anche quali sono i casi per i quali è previsto il suo intervento; 
1) le normative in vigore nei luoghi dove sono conservati i documenti. 
26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 9
La conservazione dei documenti: il 
responsabile della conservazione 
Art. 7 regole tecniche 
(Responsabile della conservazione) 
Il responsabile della conservazione opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il 
responsabile dei sistemi informativi che, nel caso delle pubbliche amministrazioni centrali, coincide con il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 17 del 
Codice, oltre che con il responsabile della gestione documentale ovvero con il coordinatore della gestione documentale ove nominato, per quanto attiene 
alle pubbliche amministrazioni. In particolare il responsabile della conservazione: 
a)definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti da conservare, della quale tiene evidenza, in 
conformità alla normativa vigente; 
b)gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente; 
c)genera il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione; 
d)genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione; 
e) effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; 
g)assicura la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell'integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; 
g) al fine di garantire la conservazione e l'accesso ai documenti informatici, adotta misure per rilevare tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di 
memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo all'obsolescenza dei 
formati; 
h) provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di 
conservazione; 
i) adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione ai sensi dell'articolo 12; 
j) assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per 
l'espletamento delle attività al medesimo attribuite; 
k) assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività di verifica e di vigilanza; 
1) provvede, per gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, al versamento dei documenti conservati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di 
Stato secondo quanto previsto dalle norme vigenti; 
m) predispone il manuale di conservazione di cui all'articolo 8 e ne cura l'aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, 
procedurali o tecnologici rilevanti. 
26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 10
La conservazione dei documenti: 
accreditamento (art. 44 bis CAD) 
Cosa si può certificare 
Certificatori di processo 
Conservazione in outsourcing 
26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 11
La conservazione dei documenti: 
accreditamento articolo 44 bis CAD 
Art. 44-bis Conservatori accreditati 
1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di 
conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei 
relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il 
riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu' elevato, 
in termini di qualita' e di sicurezza, chiedono l'accreditamento 
presso DigitPA. 
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad 
eccezione del comma 3, lettera a) e 31. 
3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in societa' 
di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.)) 
26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 12
La conservazione dei documenti: 
accreditamento articolo 47 comma 2 regole 
tecniche 
Ai sensi dell'articolo 44, comma 1-ter, del Codice, il responsabile della 
conservazione può chiedere di certificare la conformità del processo di 
conservazione a soggetti, pubblici o privati che offrano idonee garanzie 
organizzative e tecnologiche, ovvero a soggetti a cui è stato riconosciuto il 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del Codice, distinti 
dai conservatori o dai conservatori accreditati. Le pubbliche amministrazioni 
possono chiedere di certificare la conformità del processo di conservazione a 
soggetti, pubblici o privati, a cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti di 
cui all'articolo 44-bis, comma 1, del Codice, distinti dai conservatori 
accreditati 
26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 13
15/02/2014 
Pubblica Amministrazione Digitale III parte 
docente: dr.Alfonso Pisani 
14 
Il fascicolo elettronico
Il sistema di gestione dei flussi 
documentali un esempio 
Programmazione 
pluriennale 
Determinazione 
o delibera a 
contrarre 
Copertura 
finanziaria 
No 
Fine 
Domande 
ammissibili 
? 
Si 
Bando,disciplinare 
, risposte ai 
quesiti 
Preparazione 
documentazione 
(bando disciplinare 
etc.) e acquisizione 
domande 
No 
Si 
Aggiudicazione 
provvisoria 
Controllo 
requisiti 
positivo?? 
No 
Strategiche Si 
Aggiudicazione 
definitiva, 
contratto 
Gestionali 
Operative 
Domande 
PEG, situazione 
attuale Capitoli di 
spesa etc. 
Piano 
dettagliato 
obiettivi, 
pianificazioni 
etc. 
Linee 
Programmati 
che, etc. 
Determina 
aggiudicazione 
provvisoria, 
avviso 
pubblico etc. 
DURC,Visure 
Camerali, 
antimafia, 
etc. 
Determina 
aggiudicazione definitiva, 
avviso pubblico contratto 
etc. 
15/02/2014 
Pubblica Amministrazione Digitale III parte 
docente: dr.Alfonso Pisani 
15
Il sistema di gestione dei flussi documentali un altro 
esempio di processo dematerializzato: una 
liquidazione 
PROTOCOLLAZIONE 
Registrazione 
del documento, 
segnatura di 
protocollo, 
classificazione 
Ufficio responsabile 
del procedimento 
Fattura ricevuta 
3)Dematerializzazione e 
firma digitale per copia 
conforme 
Sistema di 
conservazione 
5)Preparazione 
determina ed invio 
Dirigente di settore 
Responsabile del 
procedimento 
6)Invio determina 
firmata gigitalmente 
Dirigente settore 
finanziario 
7)Visto di regolarità 
controfirma 
responsabile servizio 
finanziario 
Albo Pretorio 
Fascicolo Informatico 
8)Relata di notifica 
4)Atti dell’istruttoria 
1) 
2)smistamento 
9)Deposito in 
archivio 
Se la fattura 
perviene 
elettronicamente è 
possibile eliminare 
l’uso del cartaceo 
completamente 
Pubblica Amministrazione Digitale III parte 
15/02/2014 16 
docente: dr.Alfonso Pisani
Il fascicolo elettronico 
1. Il fascicolo rappresenta un aggregato di 
documenti, cartacei e/o informatici che 
sono concernenti un dato affare (quindi 
non necessariamente un procedimento 
in senso stretto). I documenti 
all’interno di esso sono 
opportunamente ordinati e relazionati 
allo scopo di capire le relazioni 
temporali e di causa/effetto tra di essi. 
2. Una corretta gestione archivistica 
all’interno di un ente pubblico o di un 
azienda presuppone che gli stessi siano 
raccolti, in basi di dati cartacee e/o 
informatiche ed ivi univocamente 
identificabili (repertorio dei fascicoli) 
3. Un fascicolo va quindi identificato 
tramite una propria numerazione e, in 
particolare in caso di conservazione 
cartacea in outsourcing, è una buona 
pratica identificare i fascicoli cartacei 
con un opportuno codice a barre per le 
eventuali operazioni di “spunta” 
15/02/2014 
Pubblica Amministrazione Digitale III parte 
docente: dr.Alfonso Pisani 
17 
Cos’è un 
fascicolo? 
definizione
Il fascicolo elettronico 
1. Esiste una stretta correlazione 
tra attività amministrativa e 
documentazione archivistica. 
2. Il fascicolo, permette di tracciare 
l’azione amministrativa durante 
la trattazione dell’affare e dopo 
la conclusione di esso. 
3. Esso permette di relazionare 
tutta la documentazione relativa 
ad un affare, identificarne i 
tempi ed i responsabili 
15/02/2014 
Pubblica Amministrazione Digitale III parte 
docente: dr.Alfonso Pisani 
18 
Perché 
fascicolare? 
Per almeno 3 motivi
Il fascicolo elettronico 
Art. 34 - Chiamasi fascicolo la riunione ordinata per data o per numero degli atti 
ricevuti e spediti per il medesimo affare. 
Art. 35 - Ogni fascicolo ha una coperta di carta forte, di colore diverso per le diverse 
classi, alta centimetri 36, larga 28 ed ha un numero d’ordine che rende fissa la sua 
posizione in archivio. 
Art. 36 - Il numero d’ordine dei fascicoli è dato dal repertorio, cioè dall’elenco dei 
fascicoli via via formati, per ogni classe, dal medesimo titolo di archivio (modello 
D). Ogni fascicolo nuovo assume il numero seguente a quello dell’ultimo fascicolo 
indicato. 
Art. 37 - Se l’atto è il primo di un affare, si formerà con esso un fascicolo nuovo: se 
ebbe precedenti si unirà al fascicolo che lo contiene. 
Art. 38 - Sulla copertina del fascicolo, oltre alle indicazioni richieste dalla formula 
(modello E), si noteranno gli atti che vi saranno inseriti, riferendo, di ciascuno, la 
data, l’ufficio e il numero di registrazione. 
Art. 40 - Negli affari che si dicono di personale, ogni persona ha un fascicolo che dura 
quanto la persona, e la segue negli eventuali passaggi suoi da una ad altra 
amministrazione. 
15/02/2014 
Pubblica Amministrazione Digitale III parte 
docente: dr.Alfonso Pisani 
19 
Un po’ di normativa: Regio decreto 35/1900 (oggi abrogato)definisce il 
fascicolo:
Art. 67 (R) Trasferimento dei documenti all'archivio di 
deposito 1. Almeno una volta ogni anno il responsabile 
del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli 
archivi provvede a trasferire fascicoli e serie 
documentarie relativi a procedimenti conclusi in un 
apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna 
amministrazione. (R) 2. Il trasferimento deve essere 
attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le 
serie avevano nell'archivio corrente. (R) 3. Il responsabile 
del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli 
archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli 
e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R) 
15/02/2014 
Pubblica Amministrazione Digitale III parte 
docente: dr.Alfonso Pisani 
20 
Il fascicolo elettronico 
Un po’ di normativa: DPR 445 00 (non definisce esplicitamente il fascicolo, 
ma da direttive sul suo ciclo di vita):
Art. 41 Procedimento e fascicolo informatico 
1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento ((raccoglie)) in un fascicolo informatico 
gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della 
comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 
241, comunica agli interessati le modalita' per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 
10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. 
2-bis. Il fascicolo informatico e' realizzato garantendo la possibilita' di essere direttamente 
consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la 
costituzione ((l'identificazione)) e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta 
gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione 
del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il 
sistema pubblico di connettivita', e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilita' e della 
cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 
71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica. 
15/02/2014 
Pubblica Amministrazione Digitale III parte 
docente: dr.Alfonso Pisani 
21 
Il fascicolo elettronico 
Un po’ di normativa: CAD (art. 41):
Art. 41 Procedimento e fascicolo informatico 
2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: 
a)dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del 
fascicolo medesimo; 
b) delle altre amministrazioni partecipanti; 
c) del responsabile del procedimento; 
d) dell'oggetto del procedimento; 
e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater. 
e-bis dell'identificativo del fascicolo medesimo. 
2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione 
titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo da garantire la corretta 
collocazione, la facile reperibilita' e la collegabilita', in relazione al contenuto ed alle finalita', dei 
singoli documenti; e' inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti 
previsti dalla citata legge n. 241 del 1990. 3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 
7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi e' 
convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le 
modalita' stabiliti dalle amministrazioni medesime. 
15/02/2014 
Pubblica Amministrazione Digitale III parte 
docente: dr.Alfonso Pisani 
22 
Il fascicolo elettronico 
Un po’ di normativa: CAD (art. 41) cont.:
Il fascicolo elettronico: una mappa 
mentale 
15/02/2014 
E’ alimentato da 
Si muove tra gli 
archivi 
Pubblica Amministrazione Digitale III parte 
docente: dr.Alfonso Pisani 
23 
Fascicolo 
Informatico 
Cittadino 
Altra PA 
Imprese 
Nel rispetto della 
L. 241/90 e accesso 
agli atti 
D,Lgs. 196 2003 
Nel rispetto del 
Contiene: 
a) amministrazione titolare del procedimento; 
b) altre amministrazioni partecipanti; 
c) del responsabile del procedimento; 
d) dell'oggetto del procedimento; 
e) dell'elenco dei documenti contenuti 
e-bis dell'identificativo del fascicolo medesimo 
Livelli di accesso 
differente per utenti 
differenti 
Corrente->Deposito->Storico
Il fascicolo elettronico: esempio il 
fascicolo sanitario elettronico 
Fascicolo sanitario elettronico 
1. Il FSE è l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e 
socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, 
riguardanti l’assistito, ha un orizzonte temporale che copre l’intera 
vita del paziente ed è alimentato in maniera continuativa dai 
soggetti che lo prendono in cura nell’ambito del SSN e dei servizi 
socio-sanitari regionali. 
2. L’FSE è costituito, previo consenso dell’assistito, dalle Regioni e 
Province Autonome per le finalità di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione perseguite dai soggetti del SSN e dei servizi 
sociosanitari regionali che prendono in cura l’assistito. 
Fonte: sito di Agenzia per l’Italia Digitale 
15/02/2014 
Pubblica Amministrazione Digitale III parte 
docente: dr.Alfonso Pisani 
24
Il fascicolo sanitario elettronico…il 
progetto TREC della Provincia 
Autonoma di Trento 
15/02/2014 
Pubblica Amministrazione Digitale III parte 
docente: dr.Alfonso Pisani 
25
TreC offre la possibilità di inserire ed archiviare nel sistema dati relativi 
alle condizioni di salute di un assistito, per tenere ordinatamente 
traccia della loro evoluzione nel tempo. 
L’assistito può: 
• consultare i propri documenti clinici prodotti da strutture o 
professionisti del sistema sanitario provinciale, registrare e 
archiviare informazioni utili per documentare l'andamento del 
proprio stato di salute (ad esempio: automisurazioni, informazioni 
personali, annotazioni per ricordare i futuri controlli) 
• registrare e archiviare documenti sanitari non formati da 
professionisti operanti in seno al SSP (ad esempio: referti di visite o 
esami effettuati in strutture estere o extraprovinciali). 
15/02/2014 
Pubblica Amministrazione Digitale III parte 
docente: dr.Alfonso Pisani 
26 
Il fascicolo sanitario elettronico…il 
progetto TREC della Provincia 
Autonoma di Trento 
Fonte: https://trec.trentinosalute.net/
L’assistito può ad esempio, consultare, 
• verbali di pronto soccorso; 
• referti di radiologia; 
• referti di laboratorio. 
E’ inoltre prevista la messa a disposizione del cosiddetto 
Patient summary o Profilo sanitario sintetico: una 
scheda sanitaria, redatta dal medico di famiglia, che 
riassume la storia clinica personale dell'assistito, utile 
anche in caso di emergenza per fornire ai sanitari 
importanti informazioni ai fini delle decisioni 
terapeutiche da prendere; 
15/02/2014 
Pubblica Amministrazione Digitale III parte 
docente: dr.Alfonso Pisani 
27 
Il fascicolo sanitario elettronico…il 
progetto TREC della Provincia 
Autonoma di Trento 
Fonte: https://trec.trentinosalute.net/

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Conservazione digitale e fascicolo elettronico

  • 1. Cenni sulla conservazione digitale 26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 1
  • 2. La conservazione dei documenti Quadro Normativo: 1)Codice amministrazione digitale 2)D.LGS. 196 2003 (trattamento dati personali) 3) deliberazione CNIPA n. 11/2004 4)Nuovo DPCM sulle regole tecniche della conservazione 5)Codice dei beni culturali 6) DPCM 21 marzo 2013 sui documenti analogici non dematerializzabili Attori coinvolti: 1)Responsabile della conservazione 2)Responsabile trattamento dei dati 3)Responsabile gestione documentale 4)Produttori di documenti n(uffici) 5)Utenza Documenti informatici o copie di doc analogici Manuale di conservazione Alternative: Conservazione in house oppure conservatori accreditati Certificazione dei processi Sicurezza: Piano di sicurezza del sistema di archiviazione in sinergia con la sicurezza dei dati dell’allegato B del 196/2003 26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 2
  • 3. La conservazione dei documenti: flusso dei documenti A mano email Posta Cooperazion applicativa, CNS,CIE, etc. Protocollo Ufficio responsabile del procevimento Doc cartacei Doc informatici Registrazione del documento, segnatura di protocollo, classificazione Scarto RICEZIONE PROTOCOLLAZIONE PROCEDIMENTO ED ARCHIVIAZIONE CORRENTE ARCHIVIAZIONE DI DEPOSITO ARCHIVIAZIONE STORICA Fascicolazione Doc cartacei Doc informatici PRODUZIONE Riversamento o Conservazione sostitutiva 26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 3
  • 4. La conservazione dei documenti (RICEZIONE e Protocollo) Art. 40-bis (( (Protocollo informatico) 1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1, nonche' le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.)) 26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 4
  • 5. La conservazione dei documenti: la produzione Formazione di documenti informatici (Art. 40 CAD) Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni. Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere. 26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 5
  • 6. La conservazione dei documenti: la conservazione sostitutiva Le nuove regole tecniche firmate dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione parlano genericamente di “CONSERVAZIONE” e non viene più stressato il concetto di conservazione sostitutiva. Di quest’ultima nel CAD viene fatto un esplicito all’articolo 42 che le tratta sotto un profilo di convenienza Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71. 26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 6
  • 7. La conservazione dei documenti: processo di conservazione ai sensi delle nuove regole tecniche Responsabile della gestione flussi documentali (Art. 61 DPR 445/00) Pacchetto di versamento contiene Predispone il manuale di conservazione Responsabile conservazione (Art. 44 CAD) Pacchetto di Archiviazione (da preparare obbligatoriamente Secondo standard delle regole tecniche (allegati) Per permettere l’interazione con altri sistemi) la descrizione del processo di conservazione e del trattamento dei pacchetti di archiviazione; Storico dei nominativi dei responsabili; la struttura organizzativa con funzioni,e responsabilità; tipologie degli oggetti sottoposti a conservazione, comprensiva dei formati; modalità di presa in carico dei pacchetti di versamento e del rapporto di versamento; la modalità di svolgimento del processo di esibizione e di esportazione dal sistema di conservazione con la produzione del pacchetto di distribuzione; Utente (accesso agli atti, utenza interna etc.) Pacchetto di distribuzione Sistema di conservazione Fascicoli informatici e documenti informatici con i relativi metadati Rapporto di Versamento (può essere prodotto in automatico dal sistema) Firma digitale o qualificata del rapporto di versamento a cura del resp. Della conservazione Firma digitale o qualificata dei pacchetti di archiviazione e distribuzione a cura del resp. Della conservazione 26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 7
  • 8. La conservazione dei documenti: i metadati Un metadato (dal greco meta- "oltre, dopo" e dal latino datum "informazione" - plurale: data), letteralmente "dato su un (altro) dato", è un'informazione che descrive un insieme di dati. Un esempio tipico di metadati è costituito dalla scheda del catalogo di una biblioteca, la quale contiene informazioni circa il contenuto e la posizione di un libro, cioè dati riguardanti i dati che si riferiscono al libro. Un altro contenuto tipico dei metadati può essere la fonte o l'autore dell'insieme di dati descritto oppure le modalità d'accesso, con le eventuali limitazioni. Fonte:Wikipedia Il loro scopo è facilitare il reperimento, la selezione, la navigazione, la localizzazione e la creazione di relazioni tra insiemi di dati appartenenti allo stesso soggetto o a soggetti differenti. I metadati obbligatori per 26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 8
  • 9. La conservazione dei documenti: il manuale di conservazione Art. 8 regole tecniche (Manuale di conservazione) l .Il manuale di conservazione illustra dettagliatamente l'organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione. 2.Il manuale di conservazione è un documento informatico che riporta, almeno: a) i dati dei soggetti che nel tempo hanno assunto la responsabilità del sistema di conservazione, descrivendo in modo puntuale, in caso di delega, i soggetti, le funzioni e gli ambiti oggetto della delega stessa; b)la struttura organizzativa comprensiva delle funzioni, delle responsabilità e degli obblighi dei diversi soggetti che intervengono nel processo di conservazione; c)la descrizione delle tipologie degli oggetti sottoposti a conservazione, comprensiva dell' indicazione dei formati gestiti, dei metadati da associare alle diverse tipologie di documenti e delle eventuali eccezioni; d)la descrizione delle modalità di presa in carico di uno o più pacchetti di versamento, comprensiva della predisposizione del rapporto di versamento; e)la descrizione del processo di conservazione e del trattamento dei pacchetti di archiviazione; f)la modalità di svolgimento del processo di esibizione e di esportazione dal sistema di conservazione con la produzione del pacchetto di distribuzione; g)la descrizione del sistemà di conservazione, comprensivo di tutte le componenti tecnologiche, fisiche e logiche, opportunamente documentate e delle procedure di ge tione e di evoluzione delle medesime; h)la descrizione delle procedure di monitoraggio della funzionalità del sistema di conservazione e delle verifiche sull'integrità degli archivi con l'evidenza delle soluzioni adottate in caso di anomalie; i)la descrizione delle procedure per la produzione di duplicati o copie; j)i tempi entro i quali le diverse tipologie di documenti devono essere scartate ovvero trasferite in conservazione, ove, nel caso delle pubbliche amministrazioni, non già presenti nel manuale di gestione; k)le modalità con cui viene richiesta la presenza di un pubblico ufficiale, indicando anche quali sono i casi per i quali è previsto il suo intervento; 1) le normative in vigore nei luoghi dove sono conservati i documenti. 26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 9
  • 10. La conservazione dei documenti: il responsabile della conservazione Art. 7 regole tecniche (Responsabile della conservazione) Il responsabile della conservazione opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi che, nel caso delle pubbliche amministrazioni centrali, coincide con il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 17 del Codice, oltre che con il responsabile della gestione documentale ovvero con il coordinatore della gestione documentale ove nominato, per quanto attiene alle pubbliche amministrazioni. In particolare il responsabile della conservazione: a)definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti da conservare, della quale tiene evidenza, in conformità alla normativa vigente; b)gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente; c)genera il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione; d)genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione; e) effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; g)assicura la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell'integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi; g) al fine di garantire la conservazione e l'accesso ai documenti informatici, adotta misure per rilevare tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo all'obsolescenza dei formati; h) provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione; i) adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione ai sensi dell'articolo 12; j) assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite; k) assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività di verifica e di vigilanza; 1) provvede, per gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, al versamento dei documenti conservati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato secondo quanto previsto dalle norme vigenti; m) predispone il manuale di conservazione di cui all'articolo 8 e ne cura l'aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti. 26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 10
  • 11. La conservazione dei documenti: accreditamento (art. 44 bis CAD) Cosa si può certificare Certificatori di processo Conservazione in outsourcing 26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 11
  • 12. La conservazione dei documenti: accreditamento articolo 44 bis CAD Art. 44-bis Conservatori accreditati 1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso DigitPA. 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31. 3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in societa' di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.)) 26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 12
  • 13. La conservazione dei documenti: accreditamento articolo 47 comma 2 regole tecniche Ai sensi dell'articolo 44, comma 1-ter, del Codice, il responsabile della conservazione può chiedere di certificare la conformità del processo di conservazione a soggetti, pubblici o privati che offrano idonee garanzie organizzative e tecnologiche, ovvero a soggetti a cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del Codice, distinti dai conservatori o dai conservatori accreditati. Le pubbliche amministrazioni possono chiedere di certificare la conformità del processo di conservazione a soggetti, pubblici o privati, a cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del Codice, distinti dai conservatori accreditati 26/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale I parte 13
  • 14. 15/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale III parte docente: dr.Alfonso Pisani 14 Il fascicolo elettronico
  • 15. Il sistema di gestione dei flussi documentali un esempio Programmazione pluriennale Determinazione o delibera a contrarre Copertura finanziaria No Fine Domande ammissibili ? Si Bando,disciplinare , risposte ai quesiti Preparazione documentazione (bando disciplinare etc.) e acquisizione domande No Si Aggiudicazione provvisoria Controllo requisiti positivo?? No Strategiche Si Aggiudicazione definitiva, contratto Gestionali Operative Domande PEG, situazione attuale Capitoli di spesa etc. Piano dettagliato obiettivi, pianificazioni etc. Linee Programmati che, etc. Determina aggiudicazione provvisoria, avviso pubblico etc. DURC,Visure Camerali, antimafia, etc. Determina aggiudicazione definitiva, avviso pubblico contratto etc. 15/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale III parte docente: dr.Alfonso Pisani 15
  • 16. Il sistema di gestione dei flussi documentali un altro esempio di processo dematerializzato: una liquidazione PROTOCOLLAZIONE Registrazione del documento, segnatura di protocollo, classificazione Ufficio responsabile del procedimento Fattura ricevuta 3)Dematerializzazione e firma digitale per copia conforme Sistema di conservazione 5)Preparazione determina ed invio Dirigente di settore Responsabile del procedimento 6)Invio determina firmata gigitalmente Dirigente settore finanziario 7)Visto di regolarità controfirma responsabile servizio finanziario Albo Pretorio Fascicolo Informatico 8)Relata di notifica 4)Atti dell’istruttoria 1) 2)smistamento 9)Deposito in archivio Se la fattura perviene elettronicamente è possibile eliminare l’uso del cartaceo completamente Pubblica Amministrazione Digitale III parte 15/02/2014 16 docente: dr.Alfonso Pisani
  • 17. Il fascicolo elettronico 1. Il fascicolo rappresenta un aggregato di documenti, cartacei e/o informatici che sono concernenti un dato affare (quindi non necessariamente un procedimento in senso stretto). I documenti all’interno di esso sono opportunamente ordinati e relazionati allo scopo di capire le relazioni temporali e di causa/effetto tra di essi. 2. Una corretta gestione archivistica all’interno di un ente pubblico o di un azienda presuppone che gli stessi siano raccolti, in basi di dati cartacee e/o informatiche ed ivi univocamente identificabili (repertorio dei fascicoli) 3. Un fascicolo va quindi identificato tramite una propria numerazione e, in particolare in caso di conservazione cartacea in outsourcing, è una buona pratica identificare i fascicoli cartacei con un opportuno codice a barre per le eventuali operazioni di “spunta” 15/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale III parte docente: dr.Alfonso Pisani 17 Cos’è un fascicolo? definizione
  • 18. Il fascicolo elettronico 1. Esiste una stretta correlazione tra attività amministrativa e documentazione archivistica. 2. Il fascicolo, permette di tracciare l’azione amministrativa durante la trattazione dell’affare e dopo la conclusione di esso. 3. Esso permette di relazionare tutta la documentazione relativa ad un affare, identificarne i tempi ed i responsabili 15/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale III parte docente: dr.Alfonso Pisani 18 Perché fascicolare? Per almeno 3 motivi
  • 19. Il fascicolo elettronico Art. 34 - Chiamasi fascicolo la riunione ordinata per data o per numero degli atti ricevuti e spediti per il medesimo affare. Art. 35 - Ogni fascicolo ha una coperta di carta forte, di colore diverso per le diverse classi, alta centimetri 36, larga 28 ed ha un numero d’ordine che rende fissa la sua posizione in archivio. Art. 36 - Il numero d’ordine dei fascicoli è dato dal repertorio, cioè dall’elenco dei fascicoli via via formati, per ogni classe, dal medesimo titolo di archivio (modello D). Ogni fascicolo nuovo assume il numero seguente a quello dell’ultimo fascicolo indicato. Art. 37 - Se l’atto è il primo di un affare, si formerà con esso un fascicolo nuovo: se ebbe precedenti si unirà al fascicolo che lo contiene. Art. 38 - Sulla copertina del fascicolo, oltre alle indicazioni richieste dalla formula (modello E), si noteranno gli atti che vi saranno inseriti, riferendo, di ciascuno, la data, l’ufficio e il numero di registrazione. Art. 40 - Negli affari che si dicono di personale, ogni persona ha un fascicolo che dura quanto la persona, e la segue negli eventuali passaggi suoi da una ad altra amministrazione. 15/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale III parte docente: dr.Alfonso Pisani 19 Un po’ di normativa: Regio decreto 35/1900 (oggi abrogato)definisce il fascicolo:
  • 20. Art. 67 (R) Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito 1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R) 2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. (R) 3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R) 15/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale III parte docente: dr.Alfonso Pisani 20 Il fascicolo elettronico Un po’ di normativa: DPR 445 00 (non definisce esplicitamente il fascicolo, ma da direttive sul suo ciclo di vita):
  • 21. Art. 41 Procedimento e fascicolo informatico 1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento ((raccoglie)) in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalita' per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. 2-bis. Il fascicolo informatico e' realizzato garantendo la possibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione ((l'identificazione)) e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettivita', e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilita' e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica. 15/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale III parte docente: dr.Alfonso Pisani 21 Il fascicolo elettronico Un po’ di normativa: CAD (art. 41):
  • 22. Art. 41 Procedimento e fascicolo informatico 2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: a)dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) delle altre amministrazioni partecipanti; c) del responsabile del procedimento; d) dell'oggetto del procedimento; e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater. e-bis dell'identificativo del fascicolo medesimo. 2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilita' e la collegabilita', in relazione al contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e' inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990. 3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle amministrazioni medesime. 15/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale III parte docente: dr.Alfonso Pisani 22 Il fascicolo elettronico Un po’ di normativa: CAD (art. 41) cont.:
  • 23. Il fascicolo elettronico: una mappa mentale 15/02/2014 E’ alimentato da Si muove tra gli archivi Pubblica Amministrazione Digitale III parte docente: dr.Alfonso Pisani 23 Fascicolo Informatico Cittadino Altra PA Imprese Nel rispetto della L. 241/90 e accesso agli atti D,Lgs. 196 2003 Nel rispetto del Contiene: a) amministrazione titolare del procedimento; b) altre amministrazioni partecipanti; c) del responsabile del procedimento; d) dell'oggetto del procedimento; e) dell'elenco dei documenti contenuti e-bis dell'identificativo del fascicolo medesimo Livelli di accesso differente per utenti differenti Corrente->Deposito->Storico
  • 24. Il fascicolo elettronico: esempio il fascicolo sanitario elettronico Fascicolo sanitario elettronico 1. Il FSE è l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito, ha un orizzonte temporale che copre l’intera vita del paziente ed è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che lo prendono in cura nell’ambito del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali. 2. L’FSE è costituito, previo consenso dell’assistito, dalle Regioni e Province Autonome per le finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione perseguite dai soggetti del SSN e dei servizi sociosanitari regionali che prendono in cura l’assistito. Fonte: sito di Agenzia per l’Italia Digitale 15/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale III parte docente: dr.Alfonso Pisani 24
  • 25. Il fascicolo sanitario elettronico…il progetto TREC della Provincia Autonoma di Trento 15/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale III parte docente: dr.Alfonso Pisani 25
  • 26. TreC offre la possibilità di inserire ed archiviare nel sistema dati relativi alle condizioni di salute di un assistito, per tenere ordinatamente traccia della loro evoluzione nel tempo. L’assistito può: • consultare i propri documenti clinici prodotti da strutture o professionisti del sistema sanitario provinciale, registrare e archiviare informazioni utili per documentare l'andamento del proprio stato di salute (ad esempio: automisurazioni, informazioni personali, annotazioni per ricordare i futuri controlli) • registrare e archiviare documenti sanitari non formati da professionisti operanti in seno al SSP (ad esempio: referti di visite o esami effettuati in strutture estere o extraprovinciali). 15/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale III parte docente: dr.Alfonso Pisani 26 Il fascicolo sanitario elettronico…il progetto TREC della Provincia Autonoma di Trento Fonte: https://trec.trentinosalute.net/
  • 27. L’assistito può ad esempio, consultare, • verbali di pronto soccorso; • referti di radiologia; • referti di laboratorio. E’ inoltre prevista la messa a disposizione del cosiddetto Patient summary o Profilo sanitario sintetico: una scheda sanitaria, redatta dal medico di famiglia, che riassume la storia clinica personale dell'assistito, utile anche in caso di emergenza per fornire ai sanitari importanti informazioni ai fini delle decisioni terapeutiche da prendere; 15/02/2014 Pubblica Amministrazione Digitale III parte docente: dr.Alfonso Pisani 27 Il fascicolo sanitario elettronico…il progetto TREC della Provincia Autonoma di Trento Fonte: https://trec.trentinosalute.net/