1. POLITICA DELLA CONCORRENZA Economia delle forme di mercato GRUPPO DI LAVORO: Giuseppe Borello Paola Carissoni Fabio Cirillo Antonella Falcione Laura Giulivi Angela Uccelli Docente: Enzo Pontarollo
3. La normativa antitrust negli USA Alla fine del XIX secolo il termine “trust” era in origine uno strumento attraverso il quale molte aziende dello stesso settore potevano collaborare per il loro vantaggio reciproco, eliminando forme di concorrenza rovinosa, controllando le quantità di bene prodotto, regolando i prezzi e allo stesso tempo preservando la propria autonomia individuale. Le autorità statunitensi reagirono per la prima volta alla formazione dei cartelli antitrust, con l’emanazione della legge federale “Sherman Act” nel 1890. I partecipanti ai cartelli (i più conosciuti erano quelli delle compagnie ferroviarie e petrolifere) tramite accordi riuscivano ad imporre prezzi elevati stabili, a danno però di altri gruppi economici quali contadini e piccole imprese industriali, oltre che dei consumatori finali.
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5. Clayton Act Modificato ed integrato dal Robinson-Patman Act del 1936 in materia di discriminazione del prezzo di vendita Il Clayton Act, 1914, fu introdotto per estendere la legislazione antitrust a casi di fusione e vietare discriminazioni di prezzo di vendita e l’amministrazione di società concorrenti da parte delle stesse persone Modificato ed integrato dal Celler-Kefauver Act del 1950 in materia di fusioni, estendendo il divieto di scambi di partecipazioni tra rivali anche alle transazioni di assets e non solo di azioni
6. Federal Trade Commision L’Hart-Scott-Rodino Act del 1976, emendato le norme sulle fusioni del Clayton Act, ha conferito al DOJ e alla FTC il potere di analizzare tutte le fusioni tra imprese di dimensioni rilevanti Datato il 1914, ha creato il FTC: agenzia indipendente regolatrice di pratiche commerciali sleali, coadiuvata dal Dipartimento di Giustizia per l’applicazione normativa antitrust a livello federale negli USA
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9. Scuola di Chicago e gli anni di Reagan L’aspra politica interventista antitrust comportò un calo di efficienza e competitività all’estero delle imprese americane. Negli anni Settanta gli autori della Scuola di Chicago richiamarono l’attenzione delle autorità antitrust e delle corti, sottolineando l’importanza dei vantaggi di efficienza derivanti dalle restrizioni verticali e dalle fusioni. CASO GTE-Sylvania: la Corte Suprema decise che le restrizioni verticali non di prezzo avrebbero dovuto essere valutate secondo una rule of reason . Con l’amministrazione Reagan (1981-88) si seguì una politica di non intervento , nella convinzione che le forze di mercato avrebbero dovuto essere lasciate libere di selezionare le imprese più efficienti. Di conseguenza, il numero di casi antitrust nel corso degli anni ’80 diminuì progressivamente. Oggi è assunta una posizione intermedia tra la politica interventista degli anni ’60 e quella del laissez-faire degli anni ‘80 .
11. La normativa antitrust nell’Unione Europea L’antitrust europeo ha una caratterizzazione più politica, legata al progetto di creazione di uno spazio economico e successivamente di istituzioni politiche sovranazionali. Il Trattato di Amsterdam (art. dall’81 all’89), oggi vigente, proibisce le barriere economiche, oltre che pratiche restrittive e discriminatorie, capaci di falsare il gioco competitivo dei paesi; vieta accordi e pratiche concertate tra imprese o associazioni. Inoltre tratta di fusioni e concentrazioni tra le imprese. La Commissione Europea è l’organo competente in materia di antitrust. La politica della concorrenza europea ha sempre mirato allo creazione di un efficiente mercato interno competitivo.
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15. La normativa italiana sulla concorrenza Legge n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato ; prima legge antitrust in Italia emanata nel 1990 riproponendo gli aspetti rilevanti della normativa antitrust europea su: intese, abuso di posizione dominante e concentrazione. Viene istituita l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, guidata da un presidente e da quattro commissari nominati su proposta dei presidenti della Camera e del Senato, con un mandato di 7 anni. L’Autorità Garante ha poteri di indagine, d’istruttoria, di sanzione e di segnalazione nei confronti del Parlamento su leggi che danneggino la concorrenza. L’Autorità ha competenza su tutti i settori economici ad eccezione di quello del credito.
27. CONCLUSIONI La Grande Punto è nello stesso mercato della Nuova Polo, in quanto un aumento del prezzo di quest’ultima rende la rivale preferibile agli occhi del consumatore.
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30. MERCATO RILEVANTE DIMENSIONE PRODOTTO STRUMENTI SSNIP SOST. DOMANDA SOST. OFFERTA LIMITI SSNIP SSNIP All’aumentare del prezzo di beni/servizi di un ipotetico monopolista sempre più consumatori decideranno di acquistare i beni/servizi sostitutivi.
31. MERCATO RILEVANTE DIMENSIONE PRODOTTO STRUMENTI SSNIP SOST. DOMANDA SOST. OFFERTA LIMITI SSNIP SSNIP All’aumentare del prezzo di beni/servizi di un ipotetico monopolista, imprese fornitrici di beni/ servizi differenti potrebbero essere attratte, in tempi non troppo lunghi, ad entrare nel mercato. Diventando quindi i nuovi concorrenti.
38. MERCATO RILEVANTE DIMENSIONE GEOGRAFICA MERCATO GEOGRAFICO IMPORT COSTI DI TRASPORTO PREFERENZE CONSUMATORI Un ipotetico monopolista italiano trova profittevole: AUMENTARE I PREZZI DEL 5-10% es. acqua SI Il mercato geografico sarà l’ Italia NO Aumenta la domanda di acqua estera
39. MERCATO RILEVANTE DIMENSIONE GEOGRAFICA MERCATO GEOGRAFICO IMPORT COSTI DI TRASPORTO PREFERENZE CONSUMATORI Little in from outside Little out from outside Un’unica area geografica come mercato rilevante
40. MERCATO RILEVANTE DIMENSIONE GEOGRAFICA MERCATO GEOGRAFICO IMPORT COSTI DI TRASPORTO PREFERENZE CONSUMATORI Se i costi di trasporto sono bassi non si può escludere un vincolo competitivo in grado di limitare i prezzi in un’area geografica
41. MERCATO RILEVANTE DIMENSIONE GEOGRAFICA MERCATO GEOGRAFICO IMPORT COSTI DI TRASPORTO PREFERENZE CONSUMATORI Nella definizione di un mercato nazionale o sovranazionale, tenere sempre in considerazione le preferenze dei consumatori. Es. campo alimentare ( la mozzarella ha come mercato rilevante quello nazionale, infatti difficilmente un italiano acquisterà una mozzarella straniera… )
42. POTERE DI MERCATO MISURARE LA QUOTA DI MERCATO FACILITA’ D’ENTRATA POTERE DEGLI ACQUIRENTI
54. Fattori strutturali che facilitano la collusione...(1) CONCENTRAZIONE PROPRIETÀ INCROCIATE STABILITÀ DELLA DOMANDA POTERE DEGLI ACQUIRENTI
55. Fattori strutturali che facilitano la collusione…(2) ELASTICITA’ DELLA DOMANDA EVOLUZIONE DELLA DOMANDA SIMMETRIA CONTATTI MULTIMERCATO ELASTICITA’ DELL’OFFERTA
56. Fattori strutturali che facilitano la collusione...(3) OSSERVABILITA’ DELLA DEVIAZIONE SCAMBIO DI INFORMAZIONE PROBLEMI DI COORDINAMENTO PREZZI DI VENDITA
57. IL CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI NELL’ESPERIENZA COMUNITARIA E ITALIANA
58. Evoluzione della normativa sul controllo delle concentrazioni: CECA (1957) Memorandum sulle concentrazioni (1965) L. Nazionale (1990) Regolamento CEE (1989) Riforma (2004) CEE (1957) Memorandum sulle concentrazioni (1965)
59. Le concentrazioni: (Rif. 2004): ” si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo” CONCENTRAZIONI Acquisizione di controllo Fusioni Joint venture Imprese comuni concentrative Imprese comuni cooperative
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62. Possibili effetti economici delle operazioni di concentrazione ! TRADE-OFF: BENESSERE COLLETTIVO (Marshall) Surplus dei consumatori Surplus dei produttori
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65. L’esperienza comunitaria Interventi della Commissione: FINANZA: pochi interventi data l’elevata frammentarietà; INDUSTRIA: soprattutto nei settori già molto concentrati che sfruttano economie di scala-varietà (farmaceutico, alimenti-bevande, aereospaziale) SERVIZI: settori coinvolti nei processi di liberalizzazione (trasporti aerei, energia, telecomunicazioni) Per attività di R&S Per migliorare l’efficienza
90. E’ IMPORTANTE CONVINCERSI CHE.. LA CONCORRENZA SE IN TERMINI PERCENTUALI RIDUCE LE FETTE DI MERCATO IN TERMINI ASSOLUTI AUMENTA LA TORTA QUINDI… PROFITTI OPPORTUNITA’ POSTI DI LAVORO
91. E’ IMPORTANTE CHE SI INNESCHI UN PROCESSO COMPETITIVO BASATO INNOVAZIONE MIGLIORE QUALITA’ DEI SERVIZI
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93. Il monopolio è il male sociale alla radice delle sopraffazioni dei forti contro i deboli da “Il buon Governo”, Luigi Einaudi
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96. Cosa è stato fatto… 2/3 (esempi) CASO 1 : LATTE IN POLVERE PER L’INFANZIA… IN MENO DI UN ANNO I PREZZI SONO SCESI DI OLTRE IL 25%
97. CASO 2: BANCHE 3/3 Da il Sole-24 Ore del 25.11.06 Effetti anticompetitivi sembrano derivare dal costo delle transazioni tramite bancomat e delle commissioni interbancarie
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99. Cosa resta da fare… 2/2(esempio) Da il Sole-24 Ore del 16.11.06