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        INPS - LEGGE 335/95                                                   01.09.2010




É un contributo dovuto all'INPS, previsto dalla legge di riforma del sistema
pensionistico, dai lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale o di
collaborazione coordinata e continuativa e per gli incaricati alle vendite a domicilio per
la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica. Il contributo ha lo scopo
di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e
superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di
versamenti.

Dal 01 Gennaio 2010 Il contributo è del 26,72% o 17%,a seconda dei casi:

A) per gli incaricati alle vendite non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria è
pari al 26,72% fino al massimale di legge pari a 118.137 (lordi) Il contributo è
maggiorato dello 0,72% per finanziare il fondo di recente istituzione per maternità e
assegni familiari;

B) per gli incaricati alle vendite iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie il
contributo è pari al 17%.

C) per gli incaricati alle vendite già pensionati il contributo è pari al 17%.

                                   CHI DEVE VERSARE

Sono interessati al versamento del contributo del 17% e 26,72%:

1. coloro che hanno redditi derivanti da attività professionale

2. coloro che hanno redditi derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa:
amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti, collaboratori di
giornali riviste ed enciclopedie (sono esclusi i compensi corrisposti per diritto di
autore), partecipanti a collegi e commissioni, soggetti che svolgono un'attività con
contenuto artistico e non hanno un rapporto subordinato

3. venditori porta a porta di cui alla legge 173/2005 e D.Lgs.114/1998

4. spedizionieri doganali dall'1.1.98 a seguito della soppressione del loro fondo di
previdenza. A partire da questa data sono tenuti all'iscrizione obbligatoria presso la
gestione: gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al
Fondo alla data di soppressione gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale
successivamente alla data di soppressione del Fondo

5. ricercatori universitari che dal 1.1.1999 fruiscono di borse di studio.

                                   BASE IMPONIBILE

La base imponibile ai fini del calcolo del contributo Inps è diversa a seconda della
categoria da assoggettare:

1. Professionisti Autonomi: la base di calcolo è la stessa del reddito imponibile fiscale
riportato nel quadro RE del modello Unico. Deve essere compilato il quadro RR ai fini
del corretto calcolo dell'Importo da versare. Il versamente si effettua in
autoliquidazione.

2. Venditori Porta a Porta: dal 01.01.2003 la base imponibile è ridotta di una
percentuale forfettaria del 22%. Pertanto la base imponibile per il calcolo del
contributo Inps è del 78% delle provvigioni percepite. La disposizione per il calcolo
della base imponibile è contemplata nel Decreto Ministeriale 24.11.1995 pubblicato in
G.U. n.282 del 02.12.1995 "Modalità di Versamento all'Inps".
Il versamento è a completo carico dell'azienda committente.
Gli incaricati alle vendite che hanno un volume di provvigioni annuo netto fino a Euro
5.000,00 (pari al 78% di 6.410,00) non devono effettuare il versamento dei cotributi
Inps di cui alla Legge 335/95 in quanto esclusi. Al superamento di tale importo deve
essere versato il contributo inps solo sulla parte eccedente i 5.000 Euro netti.
Tale franchigia è annuale; pertanto ogni anno le provvigioni percepite fino
all'ammontare lordo di 6.410 euro sono escluse dall'assoggettamento Inps.

                                     COME SI PAGA

Il contributo alla gestione separata va versato all'INPS con il modello F24. Il modello è
unico per professionisti e collaboratori. Professionisti: il contributo viene pagato con il
meccanismo degli acconti e saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF.
Collaboratori: il versamento è effettuato con cadenza mensile dal committente entro il
16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. Poiché il modello F24
non consente di identificare i nomi dei collaboratori cui vanno accreditati i contributi, i
committenti hanno l'obbligo di compilare il modello Emens da inviare entro il fine
mese del mese successivo al pagamento. Il contributo è dovuto entro il limite di un
massimale annuo rivalutato sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della
vita.

                               PIÙ DI 60 ANNI DI ETA'

Chi svolge un'attività che rientra tra quelle per le quali è dovuto il contributo, ma ha
più di 65 anni di età, con decorrenza 01.07.2001 non può più scegliere di non versare.
Pertanto ha l'obbligo del versamento all'aliquota Inps del 17%.


                       PROCEDURA PER ALIQUOTA RIDOTTA

Per poter usufruire dell'aliquota ridotta del 17% ogni incaricato deve comunicarlo per
scritto alla società.
Tale riduzione potrà essere applicata solo per le liquidazioni successive alla data di
tale comunicazione.
Se durante l'anno ci sono ulteriori cambiamenti della propria posizione previdenziale,
dovranno essere comunicati tempestivamente alla societa' per poter adeguare la
percentuale INPS all'aliquota ordinaria del 26,72%.

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Inps legge 335-95

  • 1. Aggiornata al INPS - LEGGE 335/95 01.09.2010 É un contributo dovuto all'INPS, previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico, dai lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale o di collaborazione coordinata e continuativa e per gli incaricati alle vendite a domicilio per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica. Il contributo ha lo scopo di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti. Dal 01 Gennaio 2010 Il contributo è del 26,72% o 17%,a seconda dei casi: A) per gli incaricati alle vendite non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria è pari al 26,72% fino al massimale di legge pari a 118.137 (lordi) Il contributo è maggiorato dello 0,72% per finanziare il fondo di recente istituzione per maternità e assegni familiari; B) per gli incaricati alle vendite iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie il contributo è pari al 17%. C) per gli incaricati alle vendite già pensionati il contributo è pari al 17%. CHI DEVE VERSARE Sono interessati al versamento del contributo del 17% e 26,72%: 1. coloro che hanno redditi derivanti da attività professionale 2. coloro che hanno redditi derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa: amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti, collaboratori di giornali riviste ed enciclopedie (sono esclusi i compensi corrisposti per diritto di autore), partecipanti a collegi e commissioni, soggetti che svolgono un'attività con contenuto artistico e non hanno un rapporto subordinato 3. venditori porta a porta di cui alla legge 173/2005 e D.Lgs.114/1998 4. spedizionieri doganali dall'1.1.98 a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza. A partire da questa data sono tenuti all'iscrizione obbligatoria presso la gestione: gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo 5. ricercatori universitari che dal 1.1.1999 fruiscono di borse di studio. BASE IMPONIBILE La base imponibile ai fini del calcolo del contributo Inps è diversa a seconda della categoria da assoggettare: 1. Professionisti Autonomi: la base di calcolo è la stessa del reddito imponibile fiscale riportato nel quadro RE del modello Unico. Deve essere compilato il quadro RR ai fini del corretto calcolo dell'Importo da versare. Il versamente si effettua in autoliquidazione. 2. Venditori Porta a Porta: dal 01.01.2003 la base imponibile è ridotta di una percentuale forfettaria del 22%. Pertanto la base imponibile per il calcolo del contributo Inps è del 78% delle provvigioni percepite. La disposizione per il calcolo della base imponibile è contemplata nel Decreto Ministeriale 24.11.1995 pubblicato in G.U. n.282 del 02.12.1995 "Modalità di Versamento all'Inps".
  • 2. Il versamento è a completo carico dell'azienda committente. Gli incaricati alle vendite che hanno un volume di provvigioni annuo netto fino a Euro 5.000,00 (pari al 78% di 6.410,00) non devono effettuare il versamento dei cotributi Inps di cui alla Legge 335/95 in quanto esclusi. Al superamento di tale importo deve essere versato il contributo inps solo sulla parte eccedente i 5.000 Euro netti. Tale franchigia è annuale; pertanto ogni anno le provvigioni percepite fino all'ammontare lordo di 6.410 euro sono escluse dall'assoggettamento Inps. COME SI PAGA Il contributo alla gestione separata va versato all'INPS con il modello F24. Il modello è unico per professionisti e collaboratori. Professionisti: il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF. Collaboratori: il versamento è effettuato con cadenza mensile dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. Poiché il modello F24 non consente di identificare i nomi dei collaboratori cui vanno accreditati i contributi, i committenti hanno l'obbligo di compilare il modello Emens da inviare entro il fine mese del mese successivo al pagamento. Il contributo è dovuto entro il limite di un massimale annuo rivalutato sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita. PIÙ DI 60 ANNI DI ETA' Chi svolge un'attività che rientra tra quelle per le quali è dovuto il contributo, ma ha più di 65 anni di età, con decorrenza 01.07.2001 non può più scegliere di non versare. Pertanto ha l'obbligo del versamento all'aliquota Inps del 17%. PROCEDURA PER ALIQUOTA RIDOTTA Per poter usufruire dell'aliquota ridotta del 17% ogni incaricato deve comunicarlo per scritto alla società. Tale riduzione potrà essere applicata solo per le liquidazioni successive alla data di tale comunicazione. Se durante l'anno ci sono ulteriori cambiamenti della propria posizione previdenziale, dovranno essere comunicati tempestivamente alla societa' per poter adeguare la percentuale INPS all'aliquota ordinaria del 26,72%.