SMAU MILANO 2023 | SMAU MILANO 2023 | Intelligenza Artificiale e chatbots
Smau Milano 2014 - Roberto Alma
1. WEB
2.0.,
WEB
APP.,
SOCIAL
NETWORKS,
BLOG:
CHI
RISPONDE
PER
I
CONTENUTI
POSTATI
DAGLI
UTENTI?
Avv.
Roberto
Alma
Avvocato
e
cultore
della
materia
“Diritto
delle
comunicazioni
e
delle
informazioni”
Università
Roma
Tre
Lawyers
in
Action
2. Obiettivi
del
Workshop
2
Comprendere
la
normativa
Individuare
le
criticità
Esaminare
gli
orientamenti
Ridurre
i
rischi
3. La
diffusione
degli
UGC
3
Diffusione
UGC
Evoluzione
rete
internet
Nascita
e
sviluppo
di
nuovi
segmenti
di
mercato
Adeguamento
infrastrutture
informatiche
provider
Passaggio
da
comunicazione
“verticale”
a
“orizzontale”
Forti
incentivi
alla
partecipazione
“attiva”
degli
utenti
4. Come
cambia
la
comunicazione
in
rete…
4
• Diretto
coinvolgimento
degli
utenti
nella
comunicazione
!
• Utilizzo
dei
canali
“social”
!
• I
commenti
degli
utenti
acquistano
un
valore
“proprio”
5. La
questione:
chi
risponde
per
gli
UGC?
5
Utente Provider
Anonimato?
Insolvenza?
Deterrenza?
Monitoraggio?
Disincentivo?
Responsabilità
colposa
o
oggettiva?
6. La
normativa
rilevante
6
Direttiva
2000/31/EC D.lgs
70/2003
la
normativa
italiana
costituisce
“attuazione”
della
normativa
UE,
pur
con
alcuni
accorgimenti
e
differenze.
7. Quadro
sinottico
7
Hosting
provider
Content
provider
memorizza
e
pubblica
contenuti
di
terzi
fornisce
contenuti
propri
hosting
“attivo”
gode
di
esenzioni
di
responsabilità
pienamente
responsabile
dei
contenuti
memorizza
contenuti
di
terzi,
ma
offre
servizi
aggiuntivi
8. La
normativa
a
livello
europeo
(hosting)
• Europa:
Direttiva
2000/31/EC
(commercio
elettronico)
• Regime
di
responsabilità
previsto
per
le
attività
di
memorizzazione
(hosting)
!
• (art.
15)
L’internet
provider
non
ha
un
obbligo
di
sorveglianza:
• non
è
tenuto
a
“sorvegliare”
le
informazioni
trasmesse,
né
ad
attivarsi
per
ricercare
eventuali
informazioni
illecite
!
• (art.
14)
L’internet
provider
risponde
per
i
contenuti
di
terzi
solo
se:
• a
conoscenza
dell’illiceità,
ovvero
in
presenza
di
elementi
che
ne
dimostrino
la
manifesta
illiceità;
• venuto
a
conoscenza
dell’illiceità,
non
si
sia
attivato
per
rimuovere
le
informazioni
o
disabilitarne
l’accesso.
8
9. La
normativa
a
livello
europeo
(hosting)
9
• Europa:
Direttiva
2000/31/EC
(commercio
elettronico)
• Ratio
dell’esenzione
!
• (considerando
42)
• Le
deroghe
alla
responsabilità
stabilita
nella
presente
direttiva
riguardano
esclusivamente
il
caso
in
cui
l'attività
di
prestatore
di
servizi
della
società
dell'informazione
si
limiti
al
processo
tecnico
di
attivare
e
fornire
accesso
ad
una
rete
di
comunicazione
sulla
quale
sono
trasmesse
o
temporaneamente
memorizzate
le
informazioni
messe
a
disposizione
da
terzi
al
solo
scopo
di
rendere
più
efficiente
la
trasmissione.
Siffatta
attività
è
di
ordine
meramente
tecnico,
automatico
e
passivo,
il
che
implica
che
il
prestatore
di
servizi
della
società
dell'informazione
non
conosce
né
controlla
le
informazioni
trasmesse
o
memorizzate
10. Hosting
attivo
..
il
caso
Ebay
10
• Presenza
su
ebay
di
prodotti
contraddistinti
dal
marchio
l’oréal
senza
autorizzazione;
• Presenza
su
ebay
di
prodotti
contraffatti.
11. Hosting
attivo
..
il
caso
Ebay
11
• Sentenza
C-‐324/09
Corte
di
Giustizia
UE
-‐
12
luglio
2011
• Non
possono
applicarsi
le
esenzioni
previste
dalla
Direttiva
2000/31/CE
quando
il
provider
non
si
sia
limitato
a
memorizzare
i
dati
forniti
dagli
utenti
(es.
offerte
di
vendita)
ma
abbia
“svolto
un
ruolo
attivo
atto
a
conferirgli
la
conoscenza
o
il
controllo
sui
dati
medesimi”
!
• Si
desume
il
“ruolo
attivo”:
– predeterminazione
da
parte
di
ebay
delle
modalità
di
vendita;
– assistenza
diretta
alla
promozione
delle
offerte
di
vendita;
– utilizzo
dei
marchi
“L’Oréal”
nel
sistema
Google
adwords
(link
sponsorizzati)
– ottimizzazione
della
presentazione
delle
offerte
12. Hosting
in
Italia
12
Hosting
provider
Obblighi
informativi
!
• informazione
alle
autorità
in
caso
di
conoscenza
di
presunte
attività
illecite;
• comunicazione
dati
utenti
Obbligo
di
attivarsi
!!
• conoscenza
effettiva
illiceità
• rimozione/disabilitazione
contenuti
su
comunicazione
delle
autorità
competenti
Assenza
obbligo
sorveglianza
ma..
13. Il
content
provider..
13
• Italia:
Decreto
legislativo
70/2003
(commercio
elettronico)
• Regime
di
responsabilità
previsto
per
il
content
provider
!
• Il
regime
di
esenzione
previsto
per
l’hosting
provider
non
si
applica
al
content
provider
• quando
il
destinatario
del
servizio
ha
agito
sotto
l’autorità
del
prestatore;
• quando
il
destinatario
del
servizio
ha
agito
sotto
il
controllo
del
prestatore;
!
• Il
presupposto
della
responsabilità
del
provider
deve
quindi
ricollegarsi
ad
un
intervento
effettivo
sui
contenuti
offerti
dagli
utenti.
!
14. Hosting
attivo
e
Hosting
passivo
in
Italia
14
hosting
passivo hosting
attivo
non
responsabile responsabile
-‐
servizio
di
memorizzazione
dati
-‐
assenza
di
“controllo”
-‐
assenza
di
servizi
aggiuntivi
-‐
clausole
contrattuali
neutre
-‐
servizi
aggiuntivi
-‐
organizzazione
contenuti
utenti
-‐
facoltà
di
rimozione
UGC
-‐
facoltà
di
sfruttamento
UGC
-‐
contenuti
pubblicitari
legati
agli
UGC
-‐
correlazione
contenuti
15. Le
regole
in
vigore
negli
Stati
Uniti
• Sistema
U.S.A:
esiste
una
normativa
specifica:
• Section
230
del
Communication
Decency
Act:
!
• “nessun
fornitore
o
utente
di
un
servizio
informatico
interattivo
sarà
considerato
editore
o
autore
di
qualsivoglia
informazione
fornita
da
un
terzo”
!
• la
giurisprudenza
americana
è
chiara
nello
stabilire
che
gli
editori
di
periodici
telematici
non
sono
responsabili
per
i
commenti
postati
dagli
utenti
(Spreadbury
v.
Bitterroot
Pub.
Library,
2012)
e
lo
stesso
vale
per
provider
quali
Facebook,
Google
e
LexisNexis
(es.
Gaston
v.
Facebook,
Inc.,
2012)
!
• Limite
del
“contributo
materiale”
alla
produzione
e
pubblicazione
dell’informazione
illecita
15
16. Le
regole
in
vigore
negli
Stati
Uniti
-‐
2
16
• U.S.A:
!
• Unico
limite
all’applicazione
della
Sect.
230
è
la
sussistenza
di
un
contributo
materiale
del
provider
in
relazione
alla
pubblicazione
di
materiale
illecito;
!
• Vi
sono,
tuttavia,
due
distinti
orientamenti:
• In
alcune
pronunce
è
stato
riscontrato
il
contributo
materiale
nel
fatto
che
il
provider
avesse
semplicemente
stimolato
la
“partecipazione
attiva
dell’utente”
(Jones
v.
Dirty
World
Entertainment,
2012)
• In
altre
pronunce,
invece,
è
stato
ritenuto
necessario
un
quid
pluris,
consistente
in
un’effettiva
modifica
e/o
alterazione
dei
commenti
(Gains
v.
Romkey,
2012)
18. Caso
1
-‐
Aggregatori
di
contenuti
18
Aggregatori
Raccolgono
contenuti
degli
utenti
(commenti,
recensioni)
Traggono
guadagno
dal
bacino
di
utenza
del
sito
Sistematizzano
e
ordinano
i
contenuti
per
categorie
19. Il
caso
Tripadvisor
(USA)
• Servizio
internet
di
aggregazione
delle
recensioni
e
dei
commenti
offerti
dagli
utenti
• Cosa
accade
in
presenza
di
recensioni
non
veritiere
e/o
diffamatorie?
19
20. Il
caso
Tripadvisor
(USA)
• Corte
distrettuale
del
Tennessee
-‐
Sentenza
del
22
agosto
2012
• Il
caso:
inserimento
di
un
hotel
nella
classifica
degli
hotel
più
sporchi
del
2011
!
• Azione
di
risarcimento
danni
intentata
dal
proprietario
dell’hotel
nei
confronti
di
Tripadvisor
!
• Il
proprietario
lamentava
che
la
presenza
del
proprio
hotel
nella
“speciale”
classifica
dipendesse
da
commenti
e
recensioni
non
veritiere
e
palesemente
diffamatorie
20
21. Il
caso
Tripadvisor
(USA)
• Corte
distrettuale
del
Tennessee
-‐
Sentenza
del
22
agosto
2012
• Il
giudice:
Non
è
responsabile
il
gestore
di
un
portale
informativo
in
materia
di
viaggi
(nel
caso
di
specie
TripAdvisor)
per
l'avvenuta
pubblicazione,
sul
proprio
sito,
della
classifica
degli
“hotel
più
sporchi
del
2011″,
ottenuta
sulla
base
dei
giudizi
espressi
dai
propri
utenti
registrati
!
• Nozione
di
dichiarazione
“diffamatoria”
• una
determinata
dichiarazione
(non
veritiera
o
basata
su
visioni
distorte
della
realtà)
potrà
essere
considerata
come
“diffamatoria”
solo
laddove
una
persona
di
mera
ragionevolezza
possa
intenderla
come
“fatto
oggettivo”
e
non
come
“opinione
personale”
21
22. Il
caso
Holiday
check
(ITA)
22
• Servizio
internet
di
aggregazione
delle
recensioni
e
dei
commenti
offerti
dagli
utenti
in
merito
a
strutture
alberghiere
• Cosa
accade
in
presenza
di
recensioni
non
veritiere
e/o
diffamatorie?
23. Il
caso
Holiday
Check
(ITA)
23
• Tribunale
di
Rimini
-‐
Sentenza
7
maggio
2013
• Il
caso:
presenza
di
giudizi
negativi
sul
servizio,
sulle
attrezzature
e
dotazioni
dell’albergo
e
sulla
cucina.
!
• Azione
di
risarcimento
danni
intentata
dal
proprietario
dell’hotel
nei
confronti
di
Holydaycheck
!
• Il
proprietario
deduceva
la
responsabilità
extracontrattuale
del
gestore
del
sito
per
“omesso
controllo”,
invocando
l’applicazione
analogica
della
normativa
sulla
stampa,
nonché
l’applicazione
della
normativa
in
materia
di
“pubblicità
ingannevole”
24. Il
caso
Holiday
Check
(ITA)
24
• Tribunale
di
Rimini
-‐
Sentenza
7
maggio
2013
• Il
Tribunale:
esclude
la
responsabilità
di
Holiday
Check,
sostenendo
che
nel
caso
di
specie
i
commenti
degli
utenti
non
avessero
natura
diffamatoria,
bensì
costituissero
espressione
del
diritto
di
critica
sancito
dall’art.
21
Cost.
!
• Sulla
natura
delle
recensioni
degli
utenti
• Nell’accertamento
del
requisito
di
verità
nell’esercizio
di
critica
da
parte
di
un
utente
di
un
sito
web,
avente
ad
oggetto
la
qualità
dei
servizi
offerti,
si
deve
tener
presente
che
si
tratta,
per
la
gran
parte
di
valutazioni
personali,
come
tali
(ontologicamente)
opinabili,
cui
non
è
possibile
-‐
evidentemente
-‐
predicare,
in
via
automatica,
i
canoni
di
verità/falsità.
In
questo
caso,
dunque,
il
presupposto
della
verità
pare
potersi
declinare
nella
fedeltà
del
resoconto
delle
proprie
opinioni
e
sensazioni
e
nell’assenza
di
malafede
dell’utente.
25. Il
caso
Holiday
Check
(ITA)
25
• Tribunale
di
Rimini
-‐
Sentenza
7
maggio
2013
• Sulla
natura
di
Holiday
Check
!
• Holiday
Check
deve
annoverarsi
tra
i
content
provider
!
• Non
si
limita
a
mettere
a
disposizione
uno
spazio
sul
server
autogestito
dagli
utenti,
ma
predisponendo
e
gestendo
direttamente
il
“contesto”
nel
quale
i
commenti
vengono
immessi.
!
• Conseguenza:
non
applicabilità
delle
esenzioni
previste
per
l’attività
di
hosting,
in
quanto
l’utente
avrebbe
agito
sotto
il
controllo
del
provider
26. Il
caso
Wikimedia
-‐
Angelucci
(ITA)
• Enciclopedia
libera
-‐
voci
redatte
direttamente
dagli
utenti,
con
potere
di
discussione,
modifica
e
richiesta
di
cancellazione.
• Cosa
accade
in
presenza
di
voci
lesive
dell’onore
e
della
reputazione
altrui?
26
27. Il
caso
Wikimedia
-‐
Angelucci
(ITA)
• Il
caso:
Gli
Angelucci,
noti
politici
ed
imprenditori
romani,
lamentavano
la
presenza
di
voci
asseritamente
diffamatorie
nei
propri
confronti.
!
• Si
rivolgono
al
Tribunale
di
Roma
chiedendo
un
risarcimento
danni
di
circa
10
milioni
di
euro
a
ristoro
del
pregiudizio
sofferto.
27
28. Il
caso
Wikimedia
-‐
Angelucci
(ITA)
• Tribunale
Roma
-‐
/2014.
La
domanda
degli
attori
viene
rigettata.
• Wikimedia
non
è
responsabile
per
i
contenuti
pubblicati
da
terzi:
!
• Wikimedia
è
un
hosting
provider
-‐
si
limita
ad
offrire
“ospitalità”
per
le
informazioni
pubblicate
dai
propri
utenti;
• La
cancellazione
dei
contenuti
segnalati
come
illeciti
non
implica
un
controllo
effettivo
sugli
stessi.
• La
cancellazione
costituisce
una
attività
demolitiva
finalizzata
ad
evitare
il
rischio
di
incorrere
in
responsabilità
e
non
certo
una
attività
costruttiva
volta
a
produrre
contenuti.
• Era
comunque
garantita
la
facoltà
a
chiunque
di
“modificare”
le
voci
e/
o
chiederne
la
rimozione.
28
30. Caso
2
-‐
Portali
di
condivisione
30
Portali
di
condivisione
Raccolgono
contenuti
degli
utenti
(audio/video,
foto
ecc)
Traggono
guadagno
dal
bacino
di
utenza
del
sito
Limitata
categorizzazione
Talvolta
associano
messaggi
pubblicitari
ai
contenuti
Cercano
di
proteggersi
attraverso
particolari
clausole
contrattuali
31. Clausole
difensive
• I
provider
si
tutelano
inserendo
clausole
di
manleva
e
di
limitazione
di
responsabilità:
!
!
• L'utente
riconosce
ed
accetta
di
essere
l'unico
responsabile
dei
propri
Contenuti
e
delle
conseguenze
del
loro
caricamento
online
o
pubblicazione.
il
Provider
non
avalla
Contenuti
o
opinioni,
raccomandazioni
o
consigli
in
essi
contenuti,
e
declina
espressamente
ogni
e
qualsiasi
responsabilità
in
relazione
ai
Contenuti.
31
32. Clausole
difensive
32
• I
provider
si
tutelano
inserendo
clausole
con
cui
si
riservano
di
rimuovere
i
contenuti
illeciti:
!
!
• Nel
momento
in
cui
dovesse
venire
a
conoscenza
di
qualsiasi
potenziale
violazione
dei
presenti
Termini,
il
Provider
si
riserva
il
diritto
(ma
non
ha
l'obbligo)
di
decidere
se
i
Contenuti
si
conformino
con
i
requisiti
previsti
nei
presenti
Termini
e
potrà
rimuovere
tali
Contenuti
e/o
inibire
l'accesso
di
un
utente
al
caricamento
dei
Contenuti
che
siano
in
violazione
dei
presenti
Termini
in
qualsiasi
momento,
senza
preavviso
ed
a
sua
esclusiva
discrezione.
33. 33
Il
caso
Youtube
v.
RTI
• R.T.I.,
chiede
al
Tribunale
di
Roma
di
ordinare
a
Youtube
LLC
la
rimozione
immediata
dei
video
del
grande
fratello
9
34. 34
Il
caso
Youtube
v.
RTI
• Tribunale
Roma
16
Dicembre
2009:
accoglie
la
domanda
proposta
nei
confronti
di
Youtube,
ritenuta
responsabile
perché:
!
• non
si
limita
ad
offrire
uno
spazio
di
memorizzazione,
ma
organizza
i
contenuti,
anche
nell’ottica
di
un
più
efficace
sfruttamento
pubblicitario;
• le
clausole
contrattuali
delle
Terms&Conditions
rivelano
la
possibilità
per
Youtube
di
controllare
i
contenuti
degli
utenti
e
di
rimuovere
quelli
illeciti
(es.
pedopornografici)
• non
poteva
non
essere
a
conoscenza
dell’illiceità
dei
contenuti,
stante
le
numerose
diffide
inviate.
35. Il
caso
R.T.I.
v.
Yahoo
35
• R.T.I.,
chiede
al
Tribunale
di
Milano
di
ordinare
a
Yahoo
la
rimozione
degli
spezzoni
di
filmati
relativi
ai
programmi
Amici,
Grande
Fratello,
Zelig,
Le
Iene,
Striscia
la
Notizia.
36. Il
caso
R.T.I.
v.
Yahoo
36
• Tribunale
di
Milano,
sentenza
9
settembre
2011:
riconosciuta
anche
in
questo
caso
la
natura
di
hosting
attivo
in
capo
a
Yahoo,
perché:
!
• vi
era
un’associazione
di
messaggi
pubblicitari
connessi
con
i
contenuti
caricati
dagli
utenti;
• a
livello
contrattuale,
vi
era
la
riserva
espressa
della
facoltà
di
rimozione
dei
contenuti
illeciti;
nonché
la
riserva
espressa
della
facoltà
di
riutilizzare
i
contenuti
degli
utenti
per
finalità
promozionali;
• vi
era
un
servizio
aggiuntivo
di
indicazione
all’utente
dei
“video
correlati”
37. Cosa
accade
all’estero?
37
• Germania:
!
• Dottrina
della
cd.
appropriazione:
il
provider
risponde
dei
contenuti
di
terzi
come
se
fossero
propri
contenuti
solo
laddove
vi
sia
un’attività
materiale
atta
a
far
presumere
che
il
provider
si
sia
“appropriato”
di
quei
contenuti
!
• Necessaria
un’indagine
case-‐by-‐case
sulla
struttura
del
sito
internet
38. Il
caso
del
portale
di
“condivisione
ricette”
(GER)
38
!
• Corte
di
Appello
di
Amburgo,
2007:
• Riconosciuta
l’appropriazione
delle
ricette
(postate
dagli
utenti)
da
parte
del
provider,
perché:
!
• le
ricette
costituivano
l’intero
contenuto
editoriale
del
sito;
• venivano
revisionate
dal
gestore
del
sito
prima
della
pubblicazione;
• in
seguito
alla
pubblicazione,
veniva
apposto
il
logo
del
gestore
del
sito;
40. I
canali
social
(criticità)
40
Canali
social
Invitano
gli
utenti
a
partecipare
Vi
sono
contenuti
“editoriali”
Esiste
“teoricamente”
la
possibilità
di
controllo?
Hosting
o
Content
provider?
41. La
posizione
dell’ASB
(Australia)
• Advertising
Standard
Board
(2012):
il
gestore
di
una
pagina
Facebook
aziendale
risponde
per
i
contenuti
pubblicati
dagli
“utenti”.
!
• La
Pagina
Facebook
aziendale
rappresenta
uno
strumento
di
comunicazione
e
marketing
• La
Pagina
viene
utilizzata
per
stimolare
l’attenzione
del
pubblico
per
prodotti/servizi
• L’azienda
ha
un
ragionevole
livello
di
controllo
sul
contenuto
della
pagina
!
• Il
Codice
etico
della
Pubblicità
australiano,
quindi,
trova
applicazione,
con
riferimento,
alla
Pagina
FB
aziendale
non
solo
al
contenuto
“editoriale”
ma
anche
con
riferimento
ai
post
pubblicati
dagli
utenti.
41
42. Il
caso
Murray
v.
Wishart
(NZE)
• Corte
Appello
Nuova
Zelanda
-‐
Sentenza
19/09/2014
• Il
creatore
di
una
pagina
Facebook
risponde
dei
commenti
diffamatori
postati
dai
propri
utenti?
• La
Corte
ritiene
che,
in
applicazione
del
actual
knowldege
test
il
creatore
non
sia
responsabile
in
caso
di
tempestiva
rimozione
del
materiale
illecito.
42
43. Il
caso
Murray
v.
Wishart
(NZE)
• Il
caso:
Il
sig.
Murray,
voleva
boicottare
il
libro
“Breaking
Silence”,
scritto
dal
Sig.
Wishart,
relativo
ad
una
vicenda
di
cronaca
nera
• Aveva
creato
una
pagina
Facebook
“Boicotta
il
libro…”
per
raggiungere
il
suo
scopo.
• Wishart
si
rende
conto
della
presenza
di
numerosi
commenti
(degli
utenti)
lesivi
del
suo
onore
e
della
sua
reputazione.
43
44. Il
caso
Murray
v.
Wishart
(NZE)
• Corte
Appello
Nuova
Zelanda
-‐
Sentenza
19/09/2014
• Murray
è
responsabile?
44
actual
Knowledge
test ought
to
Know
test
Il
gestore
di
un
sito
internet
è
responsabile
solo
in
caso
di
mancata
rimozione
entro
un
ragionevole
lasso
di
tempo,
avuta
un’effettiva
conoscenza
del
materiale
diffamatorio.
il
gestore
del
sito
è
responsabile
in
tutti
i
casi
in
cui,
in
base
a
specifiche
circostanze
di
fatto,
avrebbe
dovuto
essere
a
conoscenza
della
pubblicazione
dei
contenuti
diffamatori.
45. Best
practice
(Coca-‐Cola)
45
Coca
Cola
ha
scelto
di:
!-‐
evidenziare
la
finalità
della
pagina
ossia
“libera
discussione”
tra
utenti;
-‐ specificare
che
le
affermazioni
dell’utente
non
costituiscono
opinioni
dell’azienda
-‐ indicare
l’impegno
dell’utente
a
non
pubblicare
determinate
categorie
di
informazioni;
-‐ specificare
che
procederanno
a
moderare
tutti
i
commenti
e
che
r imuov e ra nno
que l l i
in
contrasto
con
i
termini
di
utilizzo
della
pagina.
46. Suggerimenti:
redigere
una
social
media
policy
46
Social
media
policy
esterna
Regole
sulla
utilizzabilità
dei
contenuti
editoriali
Comportamenti
vietati
Sanzioni
applicabili
(rimozione/ban
etc.)
Regole
sulla
moderazione
(preventiva/successiva)
48. Caso
4
-‐
Aree
editoriali
e
commenti
48
Blog
Invitano
gli
utenti
a
partecipare?
Vi
sono
aree
“editoriali”
ed
aree
“commenti”
Esiste
“teoricamente”
la
possibilità
di
controllo?
Guadagni
derivanti
dalla
pubblicità
49. DELFI
AS
v.
Estonia
(CEDU)
49
• Una
compagnia
di
trasporti
estone
agisce
nei
confronti
del
portale
online
Delfi
AS,
chiedendo
anche
il
risarcimento
dei
danni
subiti
derivanti
dalla
presenza
di
commenti
diffamatori
postati
di
seguito
ad
un
articolo
di
un
giornalista
del
portale.
50. DELFI
AS
v.
Estonia
(CEDU)
50
• Corte
Appello
Tallinn,
2012:
• Si
esclude
l’applicazione
al
portale
della
favorevole
disciplina
(esenzioni)
prevista
per
l’attività
di
hosting,
perché:
!
• il
provider
non
svolgeva
un’attività
di
mera
intermediazione
tecnica,
ma
forniva
contenuti;
• aveva
implementato
nel
proprio
portale
la
possibilità
di
pubblicare
commenti;
• aveva
invitato
gli
utenti
a
partecipare
attivamente
alla
discussione;
• traeva
un
chiaro
vantaggio
commerciale
(numero
di
visite)
dal
fatto
che
gli
utenti
fossero
stimolati
a
partecipare
alla
discussione;
!
• Corte
Europea
Diritti
Uomo,
2013
51. Il
caso
del
portale
“informativo”
(GER)
51
!
• Corte
di
Appello
di
Amburgo,
2009:
• Con
riferimento
ai
commenti
pubblicati
su
un
portale
informativo
online
non
è
stata,
invece,
riconosciuta
l’appropriazione
dei
medesimi
da
parte
del
provider,
perché:
!
• i
contenuti
erano
stati
pubblicati
all’interno
dell’area
“community”
• l’area
community
era
stata
ben
distinta
anche
graficamente
dall’area
editoriale
52. Practical
Tips
52
Minimizzare
la
responsabilità
Evitare
clausole
contrattuali
“a
rischio”
Separare
graficamente
l’area
editoriale
dall’area
commenti
Attenzione
alla
moderazione
dei
contenuti
Evitare
possibili
“appropriazioni”
(es.
associare
il
proprio
logo
agli
UGC)
Attenzione
ai
messaggi
pubblicitari
(evitare
le
associazioni
con
gli
UGC)
Rapida
azione
nei
canali
“social”
53. 53
Grazie
per
l’attenzione!
!
Avv.
Roberto
Alma
-‐
Lawyers
in
Action
Cultore
della
materia
di
Diritto
delle
comunicazioni
“Università
Roma
Tre”
!
info:
roberto.alma@lawyersinaction.eu
http://www.lawyersinaction.eu/
http://www.iusinaction.com/
!!