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WEB 
2.0., 
WEB 
APP., 
SOCIAL 
NETWORKS, 
BLOG: 
CHI 
RISPONDE 
PER 
I 
CONTENUTI 
POSTATI 
DAGLI 
UTENTI? 
Avv. 
Roberto 
Alma 
Avvocato 
e 
cultore 
della 
materia 
“Diritto 
delle 
comunicazioni 
e 
delle 
informazioni” 
Università 
Roma 
Tre 
Lawyers 
in 
Action
Obiettivi 
del 
Workshop 
2 
Comprendere 
la 
normativa 
Individuare 
le 
criticità 
Esaminare 
gli 
orientamenti 
Ridurre 
i 
rischi
La 
diffusione 
degli 
UGC 
3 
Diffusione 
UGC 
Evoluzione 
rete 
internet 
Nascita 
e 
sviluppo 
di 
nuovi 
segmenti 
di 
mercato 
Adeguamento 
infrastrutture 
informatiche 
provider 
Passaggio 
da 
comunicazione 
“verticale” 
a 
“orizzontale” 
Forti 
incentivi 
alla 
partecipazione 
“attiva” 
degli 
utenti
Come 
cambia 
la 
comunicazione 
in 
rete… 
4 
• Diretto 
coinvolgimento 
degli 
utenti 
nella 
comunicazione 
! 
• Utilizzo 
dei 
canali 
“social” 
! 
• I 
commenti 
degli 
utenti 
acquistano 
un 
valore 
“proprio”
La 
questione: 
chi 
risponde 
per 
gli 
UGC? 
5 
Utente Provider 
Anonimato? 
Insolvenza? 
Deterrenza? 
Monitoraggio? 
Disincentivo? 
Responsabilità 
colposa 
o 
oggettiva?
La 
normativa 
rilevante 
6 
Direttiva 
2000/31/EC D.lgs 
70/2003 
la 
normativa 
italiana 
costituisce 
“attuazione” 
della 
normativa 
UE, 
pur 
con 
alcuni 
accorgimenti 
e 
differenze.
Quadro 
sinottico 
7 
Hosting 
provider 
Content 
provider 
memorizza 
e 
pubblica 
contenuti 
di 
terzi 
fornisce 
contenuti 
propri 
hosting 
“attivo” 
gode 
di 
esenzioni 
di 
responsabilità 
pienamente 
responsabile 
dei 
contenuti 
memorizza 
contenuti 
di 
terzi, 
ma 
offre 
servizi 
aggiuntivi
La 
normativa 
a 
livello 
europeo 
(hosting) 
• Europa: 
Direttiva 
2000/31/EC 
(commercio 
elettronico) 
• Regime 
di 
responsabilità 
previsto 
per 
le 
attività 
di 
memorizzazione 
(hosting) 
! 
• (art. 
15) 
L’internet 
provider 
non 
ha 
un 
obbligo 
di 
sorveglianza: 
• non 
è 
tenuto 
a 
“sorvegliare” 
le 
informazioni 
trasmesse, 
né 
ad 
attivarsi 
per 
ricercare 
eventuali 
informazioni 
illecite 
! 
• (art. 
14) 
L’internet 
provider 
risponde 
per 
i 
contenuti 
di 
terzi 
solo 
se: 
• a 
conoscenza 
dell’illiceità, 
ovvero 
in 
presenza 
di 
elementi 
che 
ne 
dimostrino 
la 
manifesta 
illiceità; 
• venuto 
a 
conoscenza 
dell’illiceità, 
non 
si 
sia 
attivato 
per 
rimuovere 
le 
informazioni 
o 
disabilitarne 
l’accesso. 
8
La 
normativa 
a 
livello 
europeo 
(hosting) 
9 
• Europa: 
Direttiva 
2000/31/EC 
(commercio 
elettronico) 
• Ratio 
dell’esenzione 
! 
• (considerando 
42) 
• Le 
deroghe 
alla 
responsabilità 
stabilita 
nella 
presente 
direttiva 
riguardano 
esclusivamente 
il 
caso 
in 
cui 
l'attività 
di 
prestatore 
di 
servizi 
della 
società 
dell'informazione 
si 
limiti 
al 
processo 
tecnico 
di 
attivare 
e 
fornire 
accesso 
ad 
una 
rete 
di 
comunicazione 
sulla 
quale 
sono 
trasmesse 
o 
temporaneamente 
memorizzate 
le 
informazioni 
messe 
a 
disposizione 
da 
terzi 
al 
solo 
scopo 
di 
rendere 
più 
efficiente 
la 
trasmissione. 
Siffatta 
attività 
è 
di 
ordine 
meramente 
tecnico, 
automatico 
e 
passivo, 
il 
che 
implica 
che 
il 
prestatore 
di 
servizi 
della 
società 
dell'informazione 
non 
conosce 
né 
controlla 
le 
informazioni 
trasmesse 
o 
memorizzate
Hosting 
attivo 
.. 
il 
caso 
Ebay 
10 
• Presenza 
su 
ebay 
di 
prodotti 
contraddistinti 
dal 
marchio 
l’oréal 
senza 
autorizzazione; 
• Presenza 
su 
ebay 
di 
prodotti 
contraffatti.
Hosting 
attivo 
.. 
il 
caso 
Ebay 
11 
• Sentenza 
C-­‐324/09 
Corte 
di 
Giustizia 
UE 
-­‐ 
12 
luglio 
2011 
• Non 
possono 
applicarsi 
le 
esenzioni 
previste 
dalla 
Direttiva 
2000/31/CE 
quando 
il 
provider 
non 
si 
sia 
limitato 
a 
memorizzare 
i 
dati 
forniti 
dagli 
utenti 
(es. 
offerte 
di 
vendita) 
ma 
abbia 
“svolto 
un 
ruolo 
attivo 
atto 
a 
conferirgli 
la 
conoscenza 
o 
il 
controllo 
sui 
dati 
medesimi” 
! 
• Si 
desume 
il 
“ruolo 
attivo”: 
– predeterminazione 
da 
parte 
di 
ebay 
delle 
modalità 
di 
vendita; 
– assistenza 
diretta 
alla 
promozione 
delle 
offerte 
di 
vendita; 
– utilizzo 
dei 
marchi 
“L’Oréal” 
nel 
sistema 
Google 
adwords 
(link 
sponsorizzati) 
– ottimizzazione 
della 
presentazione 
delle 
offerte
Hosting 
in 
Italia 
12 
Hosting 
provider 
Obblighi 
informativi 
! 
• informazione 
alle 
autorità 
in 
caso 
di 
conoscenza 
di 
presunte 
attività 
illecite; 
• comunicazione 
dati 
utenti 
Obbligo 
di 
attivarsi 
!! 
• conoscenza 
effettiva 
illiceità 
• rimozione/disabilitazione 
contenuti 
su 
comunicazione 
delle 
autorità 
competenti 
Assenza 
obbligo 
sorveglianza 
ma..
Il 
content 
provider.. 
13 
• Italia: 
Decreto 
legislativo 
70/2003 
(commercio 
elettronico) 
• Regime 
di 
responsabilità 
previsto 
per 
il 
content 
provider 
! 
• Il 
regime 
di 
esenzione 
previsto 
per 
l’hosting 
provider 
non 
si 
applica 
al 
content 
provider 
• quando 
il 
destinatario 
del 
servizio 
ha 
agito 
sotto 
l’autorità 
del 
prestatore; 
• quando 
il 
destinatario 
del 
servizio 
ha 
agito 
sotto 
il 
controllo 
del 
prestatore; 
! 
• Il 
presupposto 
della 
responsabilità 
del 
provider 
deve 
quindi 
ricollegarsi 
ad 
un 
intervento 
effettivo 
sui 
contenuti 
offerti 
dagli 
utenti. 
!
Hosting 
attivo 
e 
Hosting 
passivo 
in 
Italia 
14 
hosting 
passivo hosting 
attivo 
non 
responsabile responsabile 
-­‐ 
servizio 
di 
memorizzazione 
dati 
-­‐ 
assenza 
di 
“controllo” 
-­‐ 
assenza 
di 
servizi 
aggiuntivi 
-­‐ 
clausole 
contrattuali 
neutre 
-­‐ 
servizi 
aggiuntivi 
-­‐ 
organizzazione 
contenuti 
utenti 
-­‐ 
facoltà 
di 
rimozione 
UGC 
-­‐ 
facoltà 
di 
sfruttamento 
UGC 
-­‐ 
contenuti 
pubblicitari 
legati 
agli 
UGC 
-­‐ 
correlazione 
contenuti
Le 
regole 
in 
vigore 
negli 
Stati 
Uniti 
• Sistema 
U.S.A: 
esiste 
una 
normativa 
specifica: 
• Section 
230 
del 
Communication 
Decency 
Act: 
! 
• “nessun 
fornitore 
o 
utente 
di 
un 
servizio 
informatico 
interattivo 
sarà 
considerato 
editore 
o 
autore 
di 
qualsivoglia 
informazione 
fornita 
da 
un 
terzo” 
! 
• la 
giurisprudenza 
americana 
è 
chiara 
nello 
stabilire 
che 
gli 
editori 
di 
periodici 
telematici 
non 
sono 
responsabili 
per 
i 
commenti 
postati 
dagli 
utenti 
(Spreadbury 
v. 
Bitterroot 
Pub. 
Library, 
2012) 
e 
lo 
stesso 
vale 
per 
provider 
quali 
Facebook, 
Google 
e 
LexisNexis 
(es. 
Gaston 
v. 
Facebook, 
Inc., 
2012) 
! 
• Limite 
del 
“contributo 
materiale” 
alla 
produzione 
e 
pubblicazione 
dell’informazione 
illecita 
15
Le 
regole 
in 
vigore 
negli 
Stati 
Uniti 
-­‐ 
2 
16 
• U.S.A: 
! 
• Unico 
limite 
all’applicazione 
della 
Sect. 
230 
è 
la 
sussistenza 
di 
un 
contributo 
materiale 
del 
provider 
in 
relazione 
alla 
pubblicazione 
di 
materiale 
illecito; 
! 
• Vi 
sono, 
tuttavia, 
due 
distinti 
orientamenti: 
• In 
alcune 
pronunce 
è 
stato 
riscontrato 
il 
contributo 
materiale 
nel 
fatto 
che 
il 
provider 
avesse 
semplicemente 
stimolato 
la 
“partecipazione 
attiva 
dell’utente” 
(Jones 
v. 
Dirty 
World 
Entertainment, 
2012) 
• In 
altre 
pronunce, 
invece, 
è 
stato 
ritenuto 
necessario 
un 
quid 
pluris, 
consistente 
in 
un’effettiva 
modifica 
e/o 
alterazione 
dei 
commenti 
(Gains 
v. 
Romkey, 
2012)
Caso 
1 
-­‐ 
Aggregatori 
di 
contenuti 
17
Caso 
1 
-­‐ 
Aggregatori 
di 
contenuti 
18 
Aggregatori 
Raccolgono 
contenuti 
degli 
utenti 
(commenti, 
recensioni) 
Traggono 
guadagno 
dal 
bacino 
di 
utenza 
del 
sito 
Sistematizzano 
e 
ordinano 
i 
contenuti 
per 
categorie
Il 
caso 
Tripadvisor 
(USA) 
• Servizio 
internet 
di 
aggregazione 
delle 
recensioni 
e 
dei 
commenti 
offerti 
dagli 
utenti 
• Cosa 
accade 
in 
presenza 
di 
recensioni 
non 
veritiere 
e/o 
diffamatorie? 
19
Il 
caso 
Tripadvisor 
(USA) 
• Corte 
distrettuale 
del 
Tennessee 
-­‐ 
Sentenza 
del 
22 
agosto 
2012 
• Il 
caso: 
inserimento 
di 
un 
hotel 
nella 
classifica 
degli 
hotel 
più 
sporchi 
del 
2011 
! 
• Azione 
di 
risarcimento 
danni 
intentata 
dal 
proprietario 
dell’hotel 
nei 
confronti 
di 
Tripadvisor 
! 
• Il 
proprietario 
lamentava 
che 
la 
presenza 
del 
proprio 
hotel 
nella 
“speciale” 
classifica 
dipendesse 
da 
commenti 
e 
recensioni 
non 
veritiere 
e 
palesemente 
diffamatorie 
20
Il 
caso 
Tripadvisor 
(USA) 
• Corte 
distrettuale 
del 
Tennessee 
-­‐ 
Sentenza 
del 
22 
agosto 
2012 
• Il 
giudice: 
Non 
è 
responsabile 
il 
gestore 
di 
un 
portale 
informativo 
in 
materia 
di 
viaggi 
(nel 
caso 
di 
specie 
TripAdvisor) 
per 
l'avvenuta 
pubblicazione, 
sul 
proprio 
sito, 
della 
classifica 
degli 
“hotel 
più 
sporchi 
del 
2011″, 
ottenuta 
sulla 
base 
dei 
giudizi 
espressi 
dai 
propri 
utenti 
registrati 
! 
• Nozione 
di 
dichiarazione 
“diffamatoria” 
• una 
determinata 
dichiarazione 
(non 
veritiera 
o 
basata 
su 
visioni 
distorte 
della 
realtà) 
potrà 
essere 
considerata 
come 
“diffamatoria” 
solo 
laddove 
una 
persona 
di 
mera 
ragionevolezza 
possa 
intenderla 
come 
“fatto 
oggettivo” 
e 
non 
come 
“opinione 
personale” 
21
Il 
caso 
Holiday 
check 
(ITA) 
22 
• Servizio 
internet 
di 
aggregazione 
delle 
recensioni 
e 
dei 
commenti 
offerti 
dagli 
utenti 
in 
merito 
a 
strutture 
alberghiere 
• Cosa 
accade 
in 
presenza 
di 
recensioni 
non 
veritiere 
e/o 
diffamatorie?
Il 
caso 
Holiday 
Check 
(ITA) 
23 
• Tribunale 
di 
Rimini 
-­‐ 
Sentenza 
7 
maggio 
2013 
• Il 
caso: 
presenza 
di 
giudizi 
negativi 
sul 
servizio, 
sulle 
attrezzature 
e 
dotazioni 
dell’albergo 
e 
sulla 
cucina. 
! 
• Azione 
di 
risarcimento 
danni 
intentata 
dal 
proprietario 
dell’hotel 
nei 
confronti 
di 
Holydaycheck 
! 
• Il 
proprietario 
deduceva 
la 
responsabilità 
extracontrattuale 
del 
gestore 
del 
sito 
per 
“omesso 
controllo”, 
invocando 
l’applicazione 
analogica 
della 
normativa 
sulla 
stampa, 
nonché 
l’applicazione 
della 
normativa 
in 
materia 
di 
“pubblicità 
ingannevole”
Il 
caso 
Holiday 
Check 
(ITA) 
24 
• Tribunale 
di 
Rimini 
-­‐ 
Sentenza 
7 
maggio 
2013 
• Il 
Tribunale: 
esclude 
la 
responsabilità 
di 
Holiday 
Check, 
sostenendo 
che 
nel 
caso 
di 
specie 
i 
commenti 
degli 
utenti 
non 
avessero 
natura 
diffamatoria, 
bensì 
costituissero 
espressione 
del 
diritto 
di 
critica 
sancito 
dall’art. 
21 
Cost. 
! 
• Sulla 
natura 
delle 
recensioni 
degli 
utenti 
• Nell’accertamento 
del 
requisito 
di 
verità 
nell’esercizio 
di 
critica 
da 
parte 
di 
un 
utente 
di 
un 
sito 
web, 
avente 
ad 
oggetto 
la 
qualità 
dei 
servizi 
offerti, 
si 
deve 
tener 
presente 
che 
si 
tratta, 
per 
la 
gran 
parte 
di 
valutazioni 
personali, 
come 
tali 
(ontologicamente) 
opinabili, 
cui 
non 
è 
possibile 
-­‐ 
evidentemente 
-­‐ 
predicare, 
in 
via 
automatica, 
i 
canoni 
di 
verità/falsità. 
In 
questo 
caso, 
dunque, 
il 
presupposto 
della 
verità 
pare 
potersi 
declinare 
nella 
fedeltà 
del 
resoconto 
delle 
proprie 
opinioni 
e 
sensazioni 
e 
nell’assenza 
di 
malafede 
dell’utente.
Il 
caso 
Holiday 
Check 
(ITA) 
25 
• Tribunale 
di 
Rimini 
-­‐ 
Sentenza 
7 
maggio 
2013 
• Sulla 
natura 
di 
Holiday 
Check 
! 
• Holiday 
Check 
deve 
annoverarsi 
tra 
i 
content 
provider 
! 
• Non 
si 
limita 
a 
mettere 
a 
disposizione 
uno 
spazio 
sul 
server 
autogestito 
dagli 
utenti, 
ma 
predisponendo 
e 
gestendo 
direttamente 
il 
“contesto” 
nel 
quale 
i 
commenti 
vengono 
immessi. 
! 
• Conseguenza: 
non 
applicabilità 
delle 
esenzioni 
previste 
per 
l’attività 
di 
hosting, 
in 
quanto 
l’utente 
avrebbe 
agito 
sotto 
il 
controllo 
del 
provider
Il 
caso 
Wikimedia 
-­‐ 
Angelucci 
(ITA) 
• Enciclopedia 
libera 
-­‐ 
voci 
redatte 
direttamente 
dagli 
utenti, 
con 
potere 
di 
discussione, 
modifica 
e 
richiesta 
di 
cancellazione. 
• Cosa 
accade 
in 
presenza 
di 
voci 
lesive 
dell’onore 
e 
della 
reputazione 
altrui? 
26
Il 
caso 
Wikimedia 
-­‐ 
Angelucci 
(ITA) 
• Il 
caso: 
Gli 
Angelucci, 
noti 
politici 
ed 
imprenditori 
romani, 
lamentavano 
la 
presenza 
di 
voci 
asseritamente 
diffamatorie 
nei 
propri 
confronti. 
! 
• Si 
rivolgono 
al 
Tribunale 
di 
Roma 
chiedendo 
un 
risarcimento 
danni 
di 
circa 
10 
milioni 
di 
euro 
a 
ristoro 
del 
pregiudizio 
sofferto. 
27
Il 
caso 
Wikimedia 
-­‐ 
Angelucci 
(ITA) 
• Tribunale 
Roma 
-­‐ 
/2014. 
La 
domanda 
degli 
attori 
viene 
rigettata. 
• Wikimedia 
non 
è 
responsabile 
per 
i 
contenuti 
pubblicati 
da 
terzi: 
! 
• Wikimedia 
è 
un 
hosting 
provider 
-­‐ 
si 
limita 
ad 
offrire 
“ospitalità” 
per 
le 
informazioni 
pubblicate 
dai 
propri 
utenti; 
• La 
cancellazione 
dei 
contenuti 
segnalati 
come 
illeciti 
non 
implica 
un 
controllo 
effettivo 
sugli 
stessi. 
• La 
cancellazione 
costituisce 
una 
attività 
demolitiva 
finalizzata 
ad 
evitare 
il 
rischio 
di 
incorrere 
in 
responsabilità 
e 
non 
certo 
una 
attività 
costruttiva 
volta 
a 
produrre 
contenuti. 
• Era 
comunque 
garantita 
la 
facoltà 
a 
chiunque 
di 
“modificare” 
le 
voci 
e/ 
o 
chiederne 
la 
rimozione. 
28
Caso 
2 
-­‐ 
Portali 
di 
condivisione 
29
Caso 
2 
-­‐ 
Portali 
di 
condivisione 
30 
Portali 
di 
condivisione 
Raccolgono 
contenuti 
degli 
utenti 
(audio/video, 
foto 
ecc) 
Traggono 
guadagno 
dal 
bacino 
di 
utenza 
del 
sito 
Limitata 
categorizzazione 
Talvolta 
associano 
messaggi 
pubblicitari 
ai 
contenuti 
Cercano 
di 
proteggersi 
attraverso 
particolari 
clausole 
contrattuali
Clausole 
difensive 
• I 
provider 
si 
tutelano 
inserendo 
clausole 
di 
manleva 
e 
di 
limitazione 
di 
responsabilità: 
! 
! 
• L'utente 
riconosce 
ed 
accetta 
di 
essere 
l'unico 
responsabile 
dei 
propri 
Contenuti 
e 
delle 
conseguenze 
del 
loro 
caricamento 
online 
o 
pubblicazione. 
il 
Provider 
non 
avalla 
Contenuti 
o 
opinioni, 
raccomandazioni 
o 
consigli 
in 
essi 
contenuti, 
e 
declina 
espressamente 
ogni 
e 
qualsiasi 
responsabilità 
in 
relazione 
ai 
Contenuti. 
31
Clausole 
difensive 
32 
• I 
provider 
si 
tutelano 
inserendo 
clausole 
con 
cui 
si 
riservano 
di 
rimuovere 
i 
contenuti 
illeciti: 
! 
! 
• Nel 
momento 
in 
cui 
dovesse 
venire 
a 
conoscenza 
di 
qualsiasi 
potenziale 
violazione 
dei 
presenti 
Termini, 
il 
Provider 
si 
riserva 
il 
diritto 
(ma 
non 
ha 
l'obbligo) 
di 
decidere 
se 
i 
Contenuti 
si 
conformino 
con 
i 
requisiti 
previsti 
nei 
presenti 
Termini 
e 
potrà 
rimuovere 
tali 
Contenuti 
e/o 
inibire 
l'accesso 
di 
un 
utente 
al 
caricamento 
dei 
Contenuti 
che 
siano 
in 
violazione 
dei 
presenti 
Termini 
in 
qualsiasi 
momento, 
senza 
preavviso 
ed 
a 
sua 
esclusiva 
discrezione.
33 
Il 
caso 
Youtube 
v. 
RTI 
• R.T.I., 
chiede 
al 
Tribunale 
di 
Roma 
di 
ordinare 
a 
Youtube 
LLC 
la 
rimozione 
immediata 
dei 
video 
del 
grande 
fratello 
9
34 
Il 
caso 
Youtube 
v. 
RTI 
• Tribunale 
Roma 
16 
Dicembre 
2009: 
accoglie 
la 
domanda 
proposta 
nei 
confronti 
di 
Youtube, 
ritenuta 
responsabile 
perché: 
! 
• non 
si 
limita 
ad 
offrire 
uno 
spazio 
di 
memorizzazione, 
ma 
organizza 
i 
contenuti, 
anche 
nell’ottica 
di 
un 
più 
efficace 
sfruttamento 
pubblicitario; 
• le 
clausole 
contrattuali 
delle 
Terms&Conditions 
rivelano 
la 
possibilità 
per 
Youtube 
di 
controllare 
i 
contenuti 
degli 
utenti 
e 
di 
rimuovere 
quelli 
illeciti 
(es. 
pedopornografici) 
• non 
poteva 
non 
essere 
a 
conoscenza 
dell’illiceità 
dei 
contenuti, 
stante 
le 
numerose 
diffide 
inviate.
Il 
caso 
R.T.I. 
v. 
Yahoo 
35 
• R.T.I., 
chiede 
al 
Tribunale 
di 
Milano 
di 
ordinare 
a 
Yahoo 
la 
rimozione 
degli 
spezzoni 
di 
filmati 
relativi 
ai 
programmi 
Amici, 
Grande 
Fratello, 
Zelig, 
Le 
Iene, 
Striscia 
la 
Notizia.
Il 
caso 
R.T.I. 
v. 
Yahoo 
36 
• Tribunale 
di 
Milano, 
sentenza 
9 
settembre 
2011: 
riconosciuta 
anche 
in 
questo 
caso 
la 
natura 
di 
hosting 
attivo 
in 
capo 
a 
Yahoo, 
perché: 
! 
• vi 
era 
un’associazione 
di 
messaggi 
pubblicitari 
connessi 
con 
i 
contenuti 
caricati 
dagli 
utenti; 
• a 
livello 
contrattuale, 
vi 
era 
la 
riserva 
espressa 
della 
facoltà 
di 
rimozione 
dei 
contenuti 
illeciti; 
nonché 
la 
riserva 
espressa 
della 
facoltà 
di 
riutilizzare 
i 
contenuti 
degli 
utenti 
per 
finalità 
promozionali; 
• vi 
era 
un 
servizio 
aggiuntivo 
di 
indicazione 
all’utente 
dei 
“video 
correlati”
Cosa 
accade 
all’estero? 
37 
• Germania: 
! 
• Dottrina 
della 
cd. 
appropriazione: 
il 
provider 
risponde 
dei 
contenuti 
di 
terzi 
come 
se 
fossero 
propri 
contenuti 
solo 
laddove 
vi 
sia 
un’attività 
materiale 
atta 
a 
far 
presumere 
che 
il 
provider 
si 
sia 
“appropriato” 
di 
quei 
contenuti 
! 
• Necessaria 
un’indagine 
case-­‐by-­‐case 
sulla 
struttura 
del 
sito 
internet
Il 
caso 
del 
portale 
di 
“condivisione 
ricette” 
(GER) 
38 
! 
• Corte 
di 
Appello 
di 
Amburgo, 
2007: 
• Riconosciuta 
l’appropriazione 
delle 
ricette 
(postate 
dagli 
utenti) 
da 
parte 
del 
provider, 
perché: 
! 
• le 
ricette 
costituivano 
l’intero 
contenuto 
editoriale 
del 
sito; 
• venivano 
revisionate 
dal 
gestore 
del 
sito 
prima 
della 
pubblicazione; 
• in 
seguito 
alla 
pubblicazione, 
veniva 
apposto 
il 
logo 
del 
gestore 
del 
sito;
Caso 
3 
-­‐ 
Canali 
Social 
39
I 
canali 
social 
(criticità) 
40 
Canali 
social 
Invitano 
gli 
utenti 
a 
partecipare 
Vi 
sono 
contenuti 
“editoriali” 
Esiste 
“teoricamente” 
la 
possibilità 
di 
controllo? 
Hosting 
o 
Content 
provider?
La 
posizione 
dell’ASB 
(Australia) 
• Advertising 
Standard 
Board 
(2012): 
il 
gestore 
di 
una 
pagina 
Facebook 
aziendale 
risponde 
per 
i 
contenuti 
pubblicati 
dagli 
“utenti”. 
! 
• La 
Pagina 
Facebook 
aziendale 
rappresenta 
uno 
strumento 
di 
comunicazione 
e 
marketing 
• La 
Pagina 
viene 
utilizzata 
per 
stimolare 
l’attenzione 
del 
pubblico 
per 
prodotti/servizi 
• L’azienda 
ha 
un 
ragionevole 
livello 
di 
controllo 
sul 
contenuto 
della 
pagina 
! 
• Il 
Codice 
etico 
della 
Pubblicità 
australiano, 
quindi, 
trova 
applicazione, 
con 
riferimento, 
alla 
Pagina 
FB 
aziendale 
non 
solo 
al 
contenuto 
“editoriale” 
ma 
anche 
con 
riferimento 
ai 
post 
pubblicati 
dagli 
utenti. 
41
Il 
caso 
Murray 
v. 
Wishart 
(NZE) 
• Corte 
Appello 
Nuova 
Zelanda 
-­‐ 
Sentenza 
19/09/2014 
• Il 
creatore 
di 
una 
pagina 
Facebook 
risponde 
dei 
commenti 
diffamatori 
postati 
dai 
propri 
utenti? 
• La 
Corte 
ritiene 
che, 
in 
applicazione 
del 
actual 
knowldege 
test 
il 
creatore 
non 
sia 
responsabile 
in 
caso 
di 
tempestiva 
rimozione 
del 
materiale 
illecito. 
42
Il 
caso 
Murray 
v. 
Wishart 
(NZE) 
• Il 
caso: 
Il 
sig. 
Murray, 
voleva 
boicottare 
il 
libro 
“Breaking 
Silence”, 
scritto 
dal 
Sig. 
Wishart, 
relativo 
ad 
una 
vicenda 
di 
cronaca 
nera 
• Aveva 
creato 
una 
pagina 
Facebook 
“Boicotta 
il 
libro…” 
per 
raggiungere 
il 
suo 
scopo. 
• Wishart 
si 
rende 
conto 
della 
presenza 
di 
numerosi 
commenti 
(degli 
utenti) 
lesivi 
del 
suo 
onore 
e 
della 
sua 
reputazione. 
43
Il 
caso 
Murray 
v. 
Wishart 
(NZE) 
• Corte 
Appello 
Nuova 
Zelanda 
-­‐ 
Sentenza 
19/09/2014 
• Murray 
è 
responsabile? 
44 
actual 
Knowledge 
test ought 
to 
Know 
test 
Il 
gestore 
di 
un 
sito 
internet 
è 
responsabile 
solo 
in 
caso 
di 
mancata 
rimozione 
entro 
un 
ragionevole 
lasso 
di 
tempo, 
avuta 
un’effettiva 
conoscenza 
del 
materiale 
diffamatorio. 
il 
gestore 
del 
sito 
è 
responsabile 
in 
tutti 
i 
casi 
in 
cui, 
in 
base 
a 
specifiche 
circostanze 
di 
fatto, 
avrebbe 
dovuto 
essere 
a 
conoscenza 
della 
pubblicazione 
dei 
contenuti 
diffamatori.
Best 
practice 
(Coca-­‐Cola) 
45 
Coca 
Cola 
ha 
scelto 
di: 
!-­‐ 
evidenziare 
la 
finalità 
della 
pagina 
ossia 
“libera 
discussione” 
tra 
utenti; 
-­‐ specificare 
che 
le 
affermazioni 
dell’utente 
non 
costituiscono 
opinioni 
dell’azienda 
-­‐ indicare 
l’impegno 
dell’utente 
a 
non 
pubblicare 
determinate 
categorie 
di 
informazioni; 
-­‐ specificare 
che 
procederanno 
a 
moderare 
tutti 
i 
commenti 
e 
che 
r imuov e ra nno 
que l l i 
in 
contrasto 
con 
i 
termini 
di 
utilizzo 
della 
pagina.
Suggerimenti: 
redigere 
una 
social 
media 
policy 
46 
Social 
media 
policy 
esterna 
Regole 
sulla 
utilizzabilità 
dei 
contenuti 
editoriali 
Comportamenti 
vietati 
Sanzioni 
applicabili 
(rimozione/ban 
etc.) 
Regole 
sulla 
moderazione 
(preventiva/successiva)
Caso 
4 
-­‐ 
Aree 
editoriali 
e 
commenti 
47 
?
Caso 
4 
-­‐ 
Aree 
editoriali 
e 
commenti 
48 
Blog 
Invitano 
gli 
utenti 
a 
partecipare? 
Vi 
sono 
aree 
“editoriali” 
ed 
aree 
“commenti” 
Esiste 
“teoricamente” 
la 
possibilità 
di 
controllo? 
Guadagni 
derivanti 
dalla 
pubblicità
DELFI 
AS 
v. 
Estonia 
(CEDU) 
49 
• Una 
compagnia 
di 
trasporti 
estone 
agisce 
nei 
confronti 
del 
portale 
online 
Delfi 
AS, 
chiedendo 
anche 
il 
risarcimento 
dei 
danni 
subiti 
derivanti 
dalla 
presenza 
di 
commenti 
diffamatori 
postati 
di 
seguito 
ad 
un 
articolo 
di 
un 
giornalista 
del 
portale.
DELFI 
AS 
v. 
Estonia 
(CEDU) 
50 
• Corte 
Appello 
Tallinn, 
2012: 
• Si 
esclude 
l’applicazione 
al 
portale 
della 
favorevole 
disciplina 
(esenzioni) 
prevista 
per 
l’attività 
di 
hosting, 
perché: 
! 
• il 
provider 
non 
svolgeva 
un’attività 
di 
mera 
intermediazione 
tecnica, 
ma 
forniva 
contenuti; 
• aveva 
implementato 
nel 
proprio 
portale 
la 
possibilità 
di 
pubblicare 
commenti; 
• aveva 
invitato 
gli 
utenti 
a 
partecipare 
attivamente 
alla 
discussione; 
• traeva 
un 
chiaro 
vantaggio 
commerciale 
(numero 
di 
visite) 
dal 
fatto 
che 
gli 
utenti 
fossero 
stimolati 
a 
partecipare 
alla 
discussione; 
! 
• Corte 
Europea 
Diritti 
Uomo, 
2013
Il 
caso 
del 
portale 
“informativo” 
(GER) 
51 
! 
• Corte 
di 
Appello 
di 
Amburgo, 
2009: 
• Con 
riferimento 
ai 
commenti 
pubblicati 
su 
un 
portale 
informativo 
online 
non 
è 
stata, 
invece, 
riconosciuta 
l’appropriazione 
dei 
medesimi 
da 
parte 
del 
provider, 
perché: 
! 
• i 
contenuti 
erano 
stati 
pubblicati 
all’interno 
dell’area 
“community” 
• l’area 
community 
era 
stata 
ben 
distinta 
anche 
graficamente 
dall’area 
editoriale
Practical 
Tips 
52 
Minimizzare 
la 
responsabilità 
Evitare 
clausole 
contrattuali 
“a 
rischio” 
Separare 
graficamente 
l’area 
editoriale 
dall’area 
commenti 
Attenzione 
alla 
moderazione 
dei 
contenuti 
Evitare 
possibili 
“appropriazioni” 
(es. 
associare 
il 
proprio 
logo 
agli 
UGC) 
Attenzione 
ai 
messaggi 
pubblicitari 
(evitare 
le 
associazioni 
con 
gli 
UGC) 
Rapida 
azione 
nei 
canali 
“social”
53 
Grazie 
per 
l’attenzione! 
! 
Avv. 
Roberto 
Alma 
-­‐ 
Lawyers 
in 
Action 
Cultore 
della 
materia 
di 
Diritto 
delle 
comunicazioni 
“Università 
Roma 
Tre” 
! 
info: 
roberto.alma@lawyersinaction.eu 
http://www.lawyersinaction.eu/ 
http://www.iusinaction.com/ 
!!

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Smau Milano 2014 - Roberto Alma

  • 1. WEB 2.0., WEB APP., SOCIAL NETWORKS, BLOG: CHI RISPONDE PER I CONTENUTI POSTATI DAGLI UTENTI? Avv. Roberto Alma Avvocato e cultore della materia “Diritto delle comunicazioni e delle informazioni” Università Roma Tre Lawyers in Action
  • 2. Obiettivi del Workshop 2 Comprendere la normativa Individuare le criticità Esaminare gli orientamenti Ridurre i rischi
  • 3. La diffusione degli UGC 3 Diffusione UGC Evoluzione rete internet Nascita e sviluppo di nuovi segmenti di mercato Adeguamento infrastrutture informatiche provider Passaggio da comunicazione “verticale” a “orizzontale” Forti incentivi alla partecipazione “attiva” degli utenti
  • 4. Come cambia la comunicazione in rete… 4 • Diretto coinvolgimento degli utenti nella comunicazione ! • Utilizzo dei canali “social” ! • I commenti degli utenti acquistano un valore “proprio”
  • 5. La questione: chi risponde per gli UGC? 5 Utente Provider Anonimato? Insolvenza? Deterrenza? Monitoraggio? Disincentivo? Responsabilità colposa o oggettiva?
  • 6. La normativa rilevante 6 Direttiva 2000/31/EC D.lgs 70/2003 la normativa italiana costituisce “attuazione” della normativa UE, pur con alcuni accorgimenti e differenze.
  • 7. Quadro sinottico 7 Hosting provider Content provider memorizza e pubblica contenuti di terzi fornisce contenuti propri hosting “attivo” gode di esenzioni di responsabilità pienamente responsabile dei contenuti memorizza contenuti di terzi, ma offre servizi aggiuntivi
  • 8. La normativa a livello europeo (hosting) • Europa: Direttiva 2000/31/EC (commercio elettronico) • Regime di responsabilità previsto per le attività di memorizzazione (hosting) ! • (art. 15) L’internet provider non ha un obbligo di sorveglianza: • non è tenuto a “sorvegliare” le informazioni trasmesse, né ad attivarsi per ricercare eventuali informazioni illecite ! • (art. 14) L’internet provider risponde per i contenuti di terzi solo se: • a conoscenza dell’illiceità, ovvero in presenza di elementi che ne dimostrino la manifesta illiceità; • venuto a conoscenza dell’illiceità, non si sia attivato per rimuovere le informazioni o disabilitarne l’accesso. 8
  • 9. La normativa a livello europeo (hosting) 9 • Europa: Direttiva 2000/31/EC (commercio elettronico) • Ratio dell’esenzione ! • (considerando 42) • Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate
  • 10. Hosting attivo .. il caso Ebay 10 • Presenza su ebay di prodotti contraddistinti dal marchio l’oréal senza autorizzazione; • Presenza su ebay di prodotti contraffatti.
  • 11. Hosting attivo .. il caso Ebay 11 • Sentenza C-­‐324/09 Corte di Giustizia UE -­‐ 12 luglio 2011 • Non possono applicarsi le esenzioni previste dalla Direttiva 2000/31/CE quando il provider non si sia limitato a memorizzare i dati forniti dagli utenti (es. offerte di vendita) ma abbia “svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo sui dati medesimi” ! • Si desume il “ruolo attivo”: – predeterminazione da parte di ebay delle modalità di vendita; – assistenza diretta alla promozione delle offerte di vendita; – utilizzo dei marchi “L’Oréal” nel sistema Google adwords (link sponsorizzati) – ottimizzazione della presentazione delle offerte
  • 12. Hosting in Italia 12 Hosting provider Obblighi informativi ! • informazione alle autorità in caso di conoscenza di presunte attività illecite; • comunicazione dati utenti Obbligo di attivarsi !! • conoscenza effettiva illiceità • rimozione/disabilitazione contenuti su comunicazione delle autorità competenti Assenza obbligo sorveglianza ma..
  • 13. Il content provider.. 13 • Italia: Decreto legislativo 70/2003 (commercio elettronico) • Regime di responsabilità previsto per il content provider ! • Il regime di esenzione previsto per l’hosting provider non si applica al content provider • quando il destinatario del servizio ha agito sotto l’autorità del prestatore; • quando il destinatario del servizio ha agito sotto il controllo del prestatore; ! • Il presupposto della responsabilità del provider deve quindi ricollegarsi ad un intervento effettivo sui contenuti offerti dagli utenti. !
  • 14. Hosting attivo e Hosting passivo in Italia 14 hosting passivo hosting attivo non responsabile responsabile -­‐ servizio di memorizzazione dati -­‐ assenza di “controllo” -­‐ assenza di servizi aggiuntivi -­‐ clausole contrattuali neutre -­‐ servizi aggiuntivi -­‐ organizzazione contenuti utenti -­‐ facoltà di rimozione UGC -­‐ facoltà di sfruttamento UGC -­‐ contenuti pubblicitari legati agli UGC -­‐ correlazione contenuti
  • 15. Le regole in vigore negli Stati Uniti • Sistema U.S.A: esiste una normativa specifica: • Section 230 del Communication Decency Act: ! • “nessun fornitore o utente di un servizio informatico interattivo sarà considerato editore o autore di qualsivoglia informazione fornita da un terzo” ! • la giurisprudenza americana è chiara nello stabilire che gli editori di periodici telematici non sono responsabili per i commenti postati dagli utenti (Spreadbury v. Bitterroot Pub. Library, 2012) e lo stesso vale per provider quali Facebook, Google e LexisNexis (es. Gaston v. Facebook, Inc., 2012) ! • Limite del “contributo materiale” alla produzione e pubblicazione dell’informazione illecita 15
  • 16. Le regole in vigore negli Stati Uniti -­‐ 2 16 • U.S.A: ! • Unico limite all’applicazione della Sect. 230 è la sussistenza di un contributo materiale del provider in relazione alla pubblicazione di materiale illecito; ! • Vi sono, tuttavia, due distinti orientamenti: • In alcune pronunce è stato riscontrato il contributo materiale nel fatto che il provider avesse semplicemente stimolato la “partecipazione attiva dell’utente” (Jones v. Dirty World Entertainment, 2012) • In altre pronunce, invece, è stato ritenuto necessario un quid pluris, consistente in un’effettiva modifica e/o alterazione dei commenti (Gains v. Romkey, 2012)
  • 17. Caso 1 -­‐ Aggregatori di contenuti 17
  • 18. Caso 1 -­‐ Aggregatori di contenuti 18 Aggregatori Raccolgono contenuti degli utenti (commenti, recensioni) Traggono guadagno dal bacino di utenza del sito Sistematizzano e ordinano i contenuti per categorie
  • 19. Il caso Tripadvisor (USA) • Servizio internet di aggregazione delle recensioni e dei commenti offerti dagli utenti • Cosa accade in presenza di recensioni non veritiere e/o diffamatorie? 19
  • 20. Il caso Tripadvisor (USA) • Corte distrettuale del Tennessee -­‐ Sentenza del 22 agosto 2012 • Il caso: inserimento di un hotel nella classifica degli hotel più sporchi del 2011 ! • Azione di risarcimento danni intentata dal proprietario dell’hotel nei confronti di Tripadvisor ! • Il proprietario lamentava che la presenza del proprio hotel nella “speciale” classifica dipendesse da commenti e recensioni non veritiere e palesemente diffamatorie 20
  • 21. Il caso Tripadvisor (USA) • Corte distrettuale del Tennessee -­‐ Sentenza del 22 agosto 2012 • Il giudice: Non è responsabile il gestore di un portale informativo in materia di viaggi (nel caso di specie TripAdvisor) per l'avvenuta pubblicazione, sul proprio sito, della classifica degli “hotel più sporchi del 2011″, ottenuta sulla base dei giudizi espressi dai propri utenti registrati ! • Nozione di dichiarazione “diffamatoria” • una determinata dichiarazione (non veritiera o basata su visioni distorte della realtà) potrà essere considerata come “diffamatoria” solo laddove una persona di mera ragionevolezza possa intenderla come “fatto oggettivo” e non come “opinione personale” 21
  • 22. Il caso Holiday check (ITA) 22 • Servizio internet di aggregazione delle recensioni e dei commenti offerti dagli utenti in merito a strutture alberghiere • Cosa accade in presenza di recensioni non veritiere e/o diffamatorie?
  • 23. Il caso Holiday Check (ITA) 23 • Tribunale di Rimini -­‐ Sentenza 7 maggio 2013 • Il caso: presenza di giudizi negativi sul servizio, sulle attrezzature e dotazioni dell’albergo e sulla cucina. ! • Azione di risarcimento danni intentata dal proprietario dell’hotel nei confronti di Holydaycheck ! • Il proprietario deduceva la responsabilità extracontrattuale del gestore del sito per “omesso controllo”, invocando l’applicazione analogica della normativa sulla stampa, nonché l’applicazione della normativa in materia di “pubblicità ingannevole”
  • 24. Il caso Holiday Check (ITA) 24 • Tribunale di Rimini -­‐ Sentenza 7 maggio 2013 • Il Tribunale: esclude la responsabilità di Holiday Check, sostenendo che nel caso di specie i commenti degli utenti non avessero natura diffamatoria, bensì costituissero espressione del diritto di critica sancito dall’art. 21 Cost. ! • Sulla natura delle recensioni degli utenti • Nell’accertamento del requisito di verità nell’esercizio di critica da parte di un utente di un sito web, avente ad oggetto la qualità dei servizi offerti, si deve tener presente che si tratta, per la gran parte di valutazioni personali, come tali (ontologicamente) opinabili, cui non è possibile -­‐ evidentemente -­‐ predicare, in via automatica, i canoni di verità/falsità. In questo caso, dunque, il presupposto della verità pare potersi declinare nella fedeltà del resoconto delle proprie opinioni e sensazioni e nell’assenza di malafede dell’utente.
  • 25. Il caso Holiday Check (ITA) 25 • Tribunale di Rimini -­‐ Sentenza 7 maggio 2013 • Sulla natura di Holiday Check ! • Holiday Check deve annoverarsi tra i content provider ! • Non si limita a mettere a disposizione uno spazio sul server autogestito dagli utenti, ma predisponendo e gestendo direttamente il “contesto” nel quale i commenti vengono immessi. ! • Conseguenza: non applicabilità delle esenzioni previste per l’attività di hosting, in quanto l’utente avrebbe agito sotto il controllo del provider
  • 26. Il caso Wikimedia -­‐ Angelucci (ITA) • Enciclopedia libera -­‐ voci redatte direttamente dagli utenti, con potere di discussione, modifica e richiesta di cancellazione. • Cosa accade in presenza di voci lesive dell’onore e della reputazione altrui? 26
  • 27. Il caso Wikimedia -­‐ Angelucci (ITA) • Il caso: Gli Angelucci, noti politici ed imprenditori romani, lamentavano la presenza di voci asseritamente diffamatorie nei propri confronti. ! • Si rivolgono al Tribunale di Roma chiedendo un risarcimento danni di circa 10 milioni di euro a ristoro del pregiudizio sofferto. 27
  • 28. Il caso Wikimedia -­‐ Angelucci (ITA) • Tribunale Roma -­‐ /2014. La domanda degli attori viene rigettata. • Wikimedia non è responsabile per i contenuti pubblicati da terzi: ! • Wikimedia è un hosting provider -­‐ si limita ad offrire “ospitalità” per le informazioni pubblicate dai propri utenti; • La cancellazione dei contenuti segnalati come illeciti non implica un controllo effettivo sugli stessi. • La cancellazione costituisce una attività demolitiva finalizzata ad evitare il rischio di incorrere in responsabilità e non certo una attività costruttiva volta a produrre contenuti. • Era comunque garantita la facoltà a chiunque di “modificare” le voci e/ o chiederne la rimozione. 28
  • 29. Caso 2 -­‐ Portali di condivisione 29
  • 30. Caso 2 -­‐ Portali di condivisione 30 Portali di condivisione Raccolgono contenuti degli utenti (audio/video, foto ecc) Traggono guadagno dal bacino di utenza del sito Limitata categorizzazione Talvolta associano messaggi pubblicitari ai contenuti Cercano di proteggersi attraverso particolari clausole contrattuali
  • 31. Clausole difensive • I provider si tutelano inserendo clausole di manleva e di limitazione di responsabilità: ! ! • L'utente riconosce ed accetta di essere l'unico responsabile dei propri Contenuti e delle conseguenze del loro caricamento online o pubblicazione. il Provider non avalla Contenuti o opinioni, raccomandazioni o consigli in essi contenuti, e declina espressamente ogni e qualsiasi responsabilità in relazione ai Contenuti. 31
  • 32. Clausole difensive 32 • I provider si tutelano inserendo clausole con cui si riservano di rimuovere i contenuti illeciti: ! ! • Nel momento in cui dovesse venire a conoscenza di qualsiasi potenziale violazione dei presenti Termini, il Provider si riserva il diritto (ma non ha l'obbligo) di decidere se i Contenuti si conformino con i requisiti previsti nei presenti Termini e potrà rimuovere tali Contenuti e/o inibire l'accesso di un utente al caricamento dei Contenuti che siano in violazione dei presenti Termini in qualsiasi momento, senza preavviso ed a sua esclusiva discrezione.
  • 33. 33 Il caso Youtube v. RTI • R.T.I., chiede al Tribunale di Roma di ordinare a Youtube LLC la rimozione immediata dei video del grande fratello 9
  • 34. 34 Il caso Youtube v. RTI • Tribunale Roma 16 Dicembre 2009: accoglie la domanda proposta nei confronti di Youtube, ritenuta responsabile perché: ! • non si limita ad offrire uno spazio di memorizzazione, ma organizza i contenuti, anche nell’ottica di un più efficace sfruttamento pubblicitario; • le clausole contrattuali delle Terms&Conditions rivelano la possibilità per Youtube di controllare i contenuti degli utenti e di rimuovere quelli illeciti (es. pedopornografici) • non poteva non essere a conoscenza dell’illiceità dei contenuti, stante le numerose diffide inviate.
  • 35. Il caso R.T.I. v. Yahoo 35 • R.T.I., chiede al Tribunale di Milano di ordinare a Yahoo la rimozione degli spezzoni di filmati relativi ai programmi Amici, Grande Fratello, Zelig, Le Iene, Striscia la Notizia.
  • 36. Il caso R.T.I. v. Yahoo 36 • Tribunale di Milano, sentenza 9 settembre 2011: riconosciuta anche in questo caso la natura di hosting attivo in capo a Yahoo, perché: ! • vi era un’associazione di messaggi pubblicitari connessi con i contenuti caricati dagli utenti; • a livello contrattuale, vi era la riserva espressa della facoltà di rimozione dei contenuti illeciti; nonché la riserva espressa della facoltà di riutilizzare i contenuti degli utenti per finalità promozionali; • vi era un servizio aggiuntivo di indicazione all’utente dei “video correlati”
  • 37. Cosa accade all’estero? 37 • Germania: ! • Dottrina della cd. appropriazione: il provider risponde dei contenuti di terzi come se fossero propri contenuti solo laddove vi sia un’attività materiale atta a far presumere che il provider si sia “appropriato” di quei contenuti ! • Necessaria un’indagine case-­‐by-­‐case sulla struttura del sito internet
  • 38. Il caso del portale di “condivisione ricette” (GER) 38 ! • Corte di Appello di Amburgo, 2007: • Riconosciuta l’appropriazione delle ricette (postate dagli utenti) da parte del provider, perché: ! • le ricette costituivano l’intero contenuto editoriale del sito; • venivano revisionate dal gestore del sito prima della pubblicazione; • in seguito alla pubblicazione, veniva apposto il logo del gestore del sito;
  • 39. Caso 3 -­‐ Canali Social 39
  • 40. I canali social (criticità) 40 Canali social Invitano gli utenti a partecipare Vi sono contenuti “editoriali” Esiste “teoricamente” la possibilità di controllo? Hosting o Content provider?
  • 41. La posizione dell’ASB (Australia) • Advertising Standard Board (2012): il gestore di una pagina Facebook aziendale risponde per i contenuti pubblicati dagli “utenti”. ! • La Pagina Facebook aziendale rappresenta uno strumento di comunicazione e marketing • La Pagina viene utilizzata per stimolare l’attenzione del pubblico per prodotti/servizi • L’azienda ha un ragionevole livello di controllo sul contenuto della pagina ! • Il Codice etico della Pubblicità australiano, quindi, trova applicazione, con riferimento, alla Pagina FB aziendale non solo al contenuto “editoriale” ma anche con riferimento ai post pubblicati dagli utenti. 41
  • 42. Il caso Murray v. Wishart (NZE) • Corte Appello Nuova Zelanda -­‐ Sentenza 19/09/2014 • Il creatore di una pagina Facebook risponde dei commenti diffamatori postati dai propri utenti? • La Corte ritiene che, in applicazione del actual knowldege test il creatore non sia responsabile in caso di tempestiva rimozione del materiale illecito. 42
  • 43. Il caso Murray v. Wishart (NZE) • Il caso: Il sig. Murray, voleva boicottare il libro “Breaking Silence”, scritto dal Sig. Wishart, relativo ad una vicenda di cronaca nera • Aveva creato una pagina Facebook “Boicotta il libro…” per raggiungere il suo scopo. • Wishart si rende conto della presenza di numerosi commenti (degli utenti) lesivi del suo onore e della sua reputazione. 43
  • 44. Il caso Murray v. Wishart (NZE) • Corte Appello Nuova Zelanda -­‐ Sentenza 19/09/2014 • Murray è responsabile? 44 actual Knowledge test ought to Know test Il gestore di un sito internet è responsabile solo in caso di mancata rimozione entro un ragionevole lasso di tempo, avuta un’effettiva conoscenza del materiale diffamatorio. il gestore del sito è responsabile in tutti i casi in cui, in base a specifiche circostanze di fatto, avrebbe dovuto essere a conoscenza della pubblicazione dei contenuti diffamatori.
  • 45. Best practice (Coca-­‐Cola) 45 Coca Cola ha scelto di: !-­‐ evidenziare la finalità della pagina ossia “libera discussione” tra utenti; -­‐ specificare che le affermazioni dell’utente non costituiscono opinioni dell’azienda -­‐ indicare l’impegno dell’utente a non pubblicare determinate categorie di informazioni; -­‐ specificare che procederanno a moderare tutti i commenti e che r imuov e ra nno que l l i in contrasto con i termini di utilizzo della pagina.
  • 46. Suggerimenti: redigere una social media policy 46 Social media policy esterna Regole sulla utilizzabilità dei contenuti editoriali Comportamenti vietati Sanzioni applicabili (rimozione/ban etc.) Regole sulla moderazione (preventiva/successiva)
  • 47. Caso 4 -­‐ Aree editoriali e commenti 47 ?
  • 48. Caso 4 -­‐ Aree editoriali e commenti 48 Blog Invitano gli utenti a partecipare? Vi sono aree “editoriali” ed aree “commenti” Esiste “teoricamente” la possibilità di controllo? Guadagni derivanti dalla pubblicità
  • 49. DELFI AS v. Estonia (CEDU) 49 • Una compagnia di trasporti estone agisce nei confronti del portale online Delfi AS, chiedendo anche il risarcimento dei danni subiti derivanti dalla presenza di commenti diffamatori postati di seguito ad un articolo di un giornalista del portale.
  • 50. DELFI AS v. Estonia (CEDU) 50 • Corte Appello Tallinn, 2012: • Si esclude l’applicazione al portale della favorevole disciplina (esenzioni) prevista per l’attività di hosting, perché: ! • il provider non svolgeva un’attività di mera intermediazione tecnica, ma forniva contenuti; • aveva implementato nel proprio portale la possibilità di pubblicare commenti; • aveva invitato gli utenti a partecipare attivamente alla discussione; • traeva un chiaro vantaggio commerciale (numero di visite) dal fatto che gli utenti fossero stimolati a partecipare alla discussione; ! • Corte Europea Diritti Uomo, 2013
  • 51. Il caso del portale “informativo” (GER) 51 ! • Corte di Appello di Amburgo, 2009: • Con riferimento ai commenti pubblicati su un portale informativo online non è stata, invece, riconosciuta l’appropriazione dei medesimi da parte del provider, perché: ! • i contenuti erano stati pubblicati all’interno dell’area “community” • l’area community era stata ben distinta anche graficamente dall’area editoriale
  • 52. Practical Tips 52 Minimizzare la responsabilità Evitare clausole contrattuali “a rischio” Separare graficamente l’area editoriale dall’area commenti Attenzione alla moderazione dei contenuti Evitare possibili “appropriazioni” (es. associare il proprio logo agli UGC) Attenzione ai messaggi pubblicitari (evitare le associazioni con gli UGC) Rapida azione nei canali “social”
  • 53. 53 Grazie per l’attenzione! ! Avv. Roberto Alma -­‐ Lawyers in Action Cultore della materia di Diritto delle comunicazioni “Università Roma Tre” ! info: roberto.alma@lawyersinaction.eu http://www.lawyersinaction.eu/ http://www.iusinaction.com/ !!