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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
     Direzione Centrale dei Servizi Elettorali


ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
      E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
              6 - 7 giugno 2009
INDICE



Fonti normative

Composizione del consiglio provinciale

Elettorato attivo

Elettorato passivo

Durata in carica del presidente della provincia e del consiglio provinciale

Periodo svolgimento elezioni

Convocazione dei comizi

Candidature

Orario di votazione

Modalità di voto

Modello scheda di votazione

Operazioni di scrutinio

Come si elegge il presidente della provincia

Come si attribuiscono i seggi al consiglio provinciale




   Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale
Fonti Normative




Legge 8 marzo 1951, n. 122
Norme per la elezione dei consigli provinciali

Legge 7 giugno 1991, n. 182
Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali

Legge 25 marzo 1993, n. 81
Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio
provinciale

D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132
Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provin-
ciali

Legge 30 aprile 1999, n. 120
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti
in materia elettorale

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3
Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie
(convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26)

Legge 28 aprile 2009, n. 40
Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da
tenersi nell’anno 2009




           Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale
Composizione del consiglio provinciale
(art. 37, comma 2, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
d) da 24 membri nelle altre province.
La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale.

Elettorato attivo
(art. 13, D.P.R. 16 maggio 1970, n. 570; art. 1, Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modifi-
cazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26)

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo
giorno della votazione.
Limitatamente all’anno 2009 si considera giorno di votazione quello di domenica 7 giugno.


Elettorato passivo
(art. 55, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26)

Sono eleggibili a presidente della provincia e a consigliere provinciale gli elettori di un qualsiasi comune
della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la vota-
zione.
Limitatamente all’anno 2009 si considera giorno di votazione quello di domenica 7 giugno.

Durata in carica del presidente della provincia e del consiglio provinciale
(art. 51, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica cinque anni.
Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente della provincia non è, allo scadere
del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica, a meno che uno dei due mandati
precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle
dimissioni volontarie.

Periodo svolgimento elezioni
(artt. 1 e 2, Legge 7 giugno 1991, n. 182)

Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono in un turno annuale ordi-
nario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo
semestre dell’anno, oppure nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato scade nel secondo
semestre.
Le elezioni dei consigli provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del
mandato si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se le condizioni che rendo-
no necessario il rinnovo si siano verificate entro il 24 febbraio, oppure nello stesso periodo dell’anno
successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.


           Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale   1
Convocazione dei comizi
(art. 18, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; art. 3, Legge 7 giugno 1991, n. 182; art. 8, comma 2, Legge 8 marzo
1951, n. 122)

La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell’interno non oltre il cinquantacinque-
simo giorno precedente quello della votazione (13 aprile 2009).
Il prefetto convoca i comizi ed invia copia del relativo decreto ai sindaci della provincia, i quali, con
manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della elezione (23 aprile 2009), ne
danno avviso agli elettori.
Nel caso in cui, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data
fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefetto può disporne il rinvio, non oltre sessanta
giorni, con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.


Candidature
(art. 14, Legge 8 marzo 1951, n. 122)

La dichiarazione di presentazione delle candidature dei gruppi di candidati al consiglio provinciale e
delle collegate candidature alla carica di presidente della provincia deve essere sottoscritta:
a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
    nelle province fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
    nelle province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
    nelle province con più di 500.000 abitanti e fino ad 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
    nelle province con più di 1.000.000 di abitanti.
La presentazione delle candidature va effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno (8 maggio 2009) alle
ore 12 del ventinovesimo giorno (9 maggio 2009) antecedente la votazione alla segreteria dell’ufficio
elettorale centrale, che provvederà all’esame delle candidature stesse e si pronuncerà sulla loro ammis-
sione.


Orario di votazione
(art. 1, Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n.
26; art. 1, comma 2, Legge 28 aprile 2009, n. 40)

Nel 2009, per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali,
le operazioni di votazione si terranno, in occasione del primo turno di votazione, dalle ore 15 alle ore 22
di sabato 6 giugno e dalle ore 7 alle ore 22 di domenica 7 giugno.
Gli eventuali ballottaggi, che si svolgeranno contemporaneamente alla consultazione referendaria,
avranno luogo dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 21 giugno 2009 e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 22
giugno 2009.




           Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale   2
Modalità di voto
(art. 74, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Ciascun elettore può votare:
       per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il
       voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia
       al candidato alla carica di presidente della provincia collegato;

       per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo
       rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche
       un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato
       alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato
       alla carica di presidente della provincia;

        per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo
        rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente
        della provincia.
Per le elezioni provinciali non è ammesso il “voto disgiunto”, cioè il voto per un presidente della provin-
cia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o
gruppo di liste.
Al secondo turno, quando nessun candidato alla carica di presidente della provincia ha raggiunto la
maggioranza assoluta dei voti validi, si vota solo tra i due candidati presidenti che hanno ottenuto al
primo turno il maggior numero di voti, tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome
del candidato prescelto.


Modello scheda di votazione
(art. 15, comma 1, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 74, comma 4, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267)




           Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale   3
Operazioni di scrutinio
(art. 1, lettera m), Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo
2009, n. 26; art. 1, comma 2, Legge 28 aprile 2009, n. 40)

Le operazioni di scrutinio delle schede per le elezioni provinciali, nel primo turno di votazione, avranno
inizio a partire dalle ore 14 di lunedì 8 giugno 2009.
Nel caso di successivo secondo turno di votazione le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 22
giugno 2009, al termine dello spoglio delle schede relative ai referendum abrogativi.


Come si elegge il presidente della provincia
(art. 74, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

L’elezione del presidente della provincia è contestuale a quella del consiglio provinciale.
Ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare, all’atto della presentazione
della propria candidatura, il collegamento ad almeno uno dei gruppi di candidati per l’elezione del consi-
glio provinciale, che ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei
gruppi interessati.
E’ eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi; nel
caso in cui nessun candidato ottenga tale risultato si procede ad un secondo turno di votazione, che ha
luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati
che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti tra il secondo e il
terzo candidato parteciperà al ballottaggio il più anziano di età.
Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con i gruppi dichiarati al primo
turno. Essi hanno, tuttavia, facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamen-
to con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo
turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei
gruppi interessati.
Al secondo turno di votazione è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto
il maggior numero di voti validi.




          Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale   4
Come si attribuiscono i seggi al consiglio provinciale
(art. 75, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

L’attribuzione dei seggi al consiglio provinciale viene effettuata dopo l’elezione del presidente della
provincia, al termine del primo o del secondo turno di votazione, con l’assegnazione del premio di mag-
gioranza al gruppo o ai gruppi di candidati collegati al candidato presidente eletto. L’elezione dei consi-
glieri è effettuata sulla base di collegi uninominali.
Al riparto dei seggi non sono ammessi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di vota-
zione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia supe-
rato tale soglia.
A ciascun gruppo o coalizione di gruppi i seggi sono assegnati proporzionalmente con il metodo delle
divisioni successive (metodo d’Hondt), cioè dividendo la cifra elettorale di ogni gruppo di candidati o
coalizione di gruppi, data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti candidati del gruppo stesso nei collegi
della provincia, successivamente per 1, 2, 3, 4 ….. fino al numero dei consiglieri da eleggere. Quindi, tra
i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti in numero pari ai consiglieri da eleggere, disponendoli in
una graduatoria decrescente e a ciascun gruppo sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso
appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è
attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per
sorteggio. Se a seguito di tale riparto il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato
eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene
comunque assegnato un numero di seggi pari a tale percentuale. Se al candidato proclamato eletto presi-
dente sono collegati più gruppi per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo si usa il
metodo d’Hondt, al quale si fa ricorso anche per attribuire i rimanenti seggi agli altri gruppi di candidati.
Determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati sono, in primo luogo, proclamati
eletti consiglieri i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti e collegati ad un
gruppo che abbia ottenuto almeno un seggio; in caso di più gruppi collegati allo stesso presidente non
eletto il seggio viene detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
Successivamente sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ogni gruppo secondo la
graduatoria delle rispettive cifre individuali, ottenuta moltiplicando il numero dei voti validi del candida-
to per 100 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi del collegio. Nel caso di parità di cifre indivi-
duali risulta eletto il più anziano di età.




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Elezione Presidente e Consiglio Provinciale

  • 1. Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale dei Servizi Elettorali ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 6 - 7 giugno 2009
  • 2. INDICE Fonti normative Composizione del consiglio provinciale Elettorato attivo Elettorato passivo Durata in carica del presidente della provincia e del consiglio provinciale Periodo svolgimento elezioni Convocazione dei comizi Candidature Orario di votazione Modalità di voto Modello scheda di votazione Operazioni di scrutinio Come si elegge il presidente della provincia Come si attribuiscono i seggi al consiglio provinciale Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale
  • 3. Fonti Normative Legge 8 marzo 1951, n. 122 Norme per la elezione dei consigli provinciali Legge 7 giugno 1991, n. 182 Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali Legge 25 marzo 1993, n. 81 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provin- ciali Legge 30 aprile 1999, n. 120 Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26) Legge 28 aprile 2009, n. 40 Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009 Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale
  • 4. Composizione del consiglio provinciale (art. 37, comma 2, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e: a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti; b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti; c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti; d) da 24 membri nelle altre province. La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale. Elettorato attivo (art. 13, D.P.R. 16 maggio 1970, n. 570; art. 1, Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modifi- cazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26) Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno della votazione. Limitatamente all’anno 2009 si considera giorno di votazione quello di domenica 7 giugno. Elettorato passivo (art. 55, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26) Sono eleggibili a presidente della provincia e a consigliere provinciale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la vota- zione. Limitatamente all’anno 2009 si considera giorno di votazione quello di domenica 7 giugno. Durata in carica del presidente della provincia e del consiglio provinciale (art. 51, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica, a meno che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Periodo svolgimento elezioni (artt. 1 e 2, Legge 7 giugno 1991, n. 182) Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono in un turno annuale ordi- nario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell’anno, oppure nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Le elezioni dei consigli provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se le condizioni che rendo- no necessario il rinnovo si siano verificate entro il 24 febbraio, oppure nello stesso periodo dell’anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data. Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale 1
  • 5. Convocazione dei comizi (art. 18, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; art. 3, Legge 7 giugno 1991, n. 182; art. 8, comma 2, Legge 8 marzo 1951, n. 122) La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell’interno non oltre il cinquantacinque- simo giorno precedente quello della votazione (13 aprile 2009). Il prefetto convoca i comizi ed invia copia del relativo decreto ai sindaci della provincia, i quali, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della elezione (23 aprile 2009), ne danno avviso agli elettori. Nel caso in cui, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefetto può disporne il rinvio, non oltre sessanta giorni, con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco. Candidature (art. 14, Legge 8 marzo 1951, n. 122) La dichiarazione di presentazione delle candidature dei gruppi di candidati al consiglio provinciale e delle collegate candidature alla carica di presidente della provincia deve essere sottoscritta: a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti; b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti; c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500.000 abitanti e fino ad 1.000.000 di abitanti; d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti. La presentazione delle candidature va effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno (8 maggio 2009) alle ore 12 del ventinovesimo giorno (9 maggio 2009) antecedente la votazione alla segreteria dell’ufficio elettorale centrale, che provvederà all’esame delle candidature stesse e si pronuncerà sulla loro ammis- sione. Orario di votazione (art. 1, Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26; art. 1, comma 2, Legge 28 aprile 2009, n. 40) Nel 2009, per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, le operazioni di votazione si terranno, in occasione del primo turno di votazione, dalle ore 15 alle ore 22 di sabato 6 giugno e dalle ore 7 alle ore 22 di domenica 7 giugno. Gli eventuali ballottaggi, che si svolgeranno contemporaneamente alla consultazione referendaria, avranno luogo dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 21 giugno 2009 e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 22 giugno 2009. Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale 2
  • 6. Modalità di voto (art. 74, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Ciascun elettore può votare: per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato; per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia; per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia. Per le elezioni provinciali non è ammesso il “voto disgiunto”, cioè il voto per un presidente della provin- cia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste. Al secondo turno, quando nessun candidato alla carica di presidente della provincia ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi, si vota solo tra i due candidati presidenti che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti, tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Modello scheda di votazione (art. 15, comma 1, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 74, comma 4, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale 3
  • 7. Operazioni di scrutinio (art. 1, lettera m), Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26; art. 1, comma 2, Legge 28 aprile 2009, n. 40) Le operazioni di scrutinio delle schede per le elezioni provinciali, nel primo turno di votazione, avranno inizio a partire dalle ore 14 di lunedì 8 giugno 2009. Nel caso di successivo secondo turno di votazione le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 22 giugno 2009, al termine dello spoglio delle schede relative ai referendum abrogativi. Come si elegge il presidente della provincia (art. 74, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) L’elezione del presidente della provincia è contestuale a quella del consiglio provinciale. Ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare, all’atto della presentazione della propria candidatura, il collegamento ad almeno uno dei gruppi di candidati per l’elezione del consi- glio provinciale, che ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati. E’ eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi; nel caso in cui nessun candidato ottenga tale risultato si procede ad un secondo turno di votazione, che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti tra il secondo e il terzo candidato parteciperà al ballottaggio il più anziano di età. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con i gruppi dichiarati al primo turno. Essi hanno, tuttavia, facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamen- to con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati. Al secondo turno di votazione è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale 4
  • 8. Come si attribuiscono i seggi al consiglio provinciale (art. 75, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) L’attribuzione dei seggi al consiglio provinciale viene effettuata dopo l’elezione del presidente della provincia, al termine del primo o del secondo turno di votazione, con l’assegnazione del premio di mag- gioranza al gruppo o ai gruppi di candidati collegati al candidato presidente eletto. L’elezione dei consi- glieri è effettuata sulla base di collegi uninominali. Al riparto dei seggi non sono ammessi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di vota- zione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia supe- rato tale soglia. A ciascun gruppo o coalizione di gruppi i seggi sono assegnati proporzionalmente con il metodo delle divisioni successive (metodo d’Hondt), cioè dividendo la cifra elettorale di ogni gruppo di candidati o coalizione di gruppi, data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti candidati del gruppo stesso nei collegi della provincia, successivamente per 1, 2, 3, 4 ….. fino al numero dei consiglieri da eleggere. Quindi, tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti in numero pari ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente e a ciascun gruppo sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se a seguito di tale riparto il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene comunque assegnato un numero di seggi pari a tale percentuale. Se al candidato proclamato eletto presi- dente sono collegati più gruppi per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo si usa il metodo d’Hondt, al quale si fa ricorso anche per attribuire i rimanenti seggi agli altri gruppi di candidati. Determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati sono, in primo luogo, proclamati eletti consiglieri i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti e collegati ad un gruppo che abbia ottenuto almeno un seggio; in caso di più gruppi collegati allo stesso presidente non eletto il seggio viene detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. Successivamente sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ogni gruppo secondo la graduatoria delle rispettive cifre individuali, ottenuta moltiplicando il numero dei voti validi del candida- to per 100 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi del collegio. Nel caso di parità di cifre indivi- duali risulta eletto il più anziano di età. Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale 5